Legge sulla Tenuta della Contabilità in Bulgaria (Закон за Счетоводството)
Capitolo primo.
GENERALE
Sezione I.
Campo di applicazione
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Arte. 1. Questa legge regola:
- i requisiti della contabilità e dei sistemi contabili correnti nelle imprese, i documenti contabili e le informazioni contabili, l’inventario delle attività e delle passività e l’archiviazione delle informazioni contabili;
- la base contabile applicabile per l’informativa finanziaria;
- il contenuto e la compilazione dei bilanci, dei rapporti di attività e dei rapporti sui pagamenti ai governi delle imprese e dei gruppi di imprese;
- gli obblighi per la revisione finanziaria indipendente e la pubblicità dei bilanci, delle relazioni di attività e delle relazioni sui pagamenti ai governi delle imprese e dei gruppi di imprese;
- gli obblighi e le responsabilità del capo dell’impresa.
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Arte. 2. Ai fini della presente legge, le imprese sono:
- (integrato, SG 97/2016, in vigore dal 01.01.2017) commercianti ai sensi della legge sul commercio, comprese le filiali di commercianti stranieri;
- le persone giuridiche locali, che non sono commercianti;
- le imprese di bilancio;
- (modificata, SG 97/2016, in vigore dal 01.01.2017) consorzi ai sensi della legge sul commercio , società ai sensi della legge sugli obblighi e contratti , joint venture e altre associazioni basate su rapporti contrattuali su cui le parti hanno diritti il patrimonio netto;
- (modificata, SG. 19 del 2021) i fondi per effettuare pagamenti e i fondi assicurativi ai sensi del Codice delle assicurazioni sociali ;
- le rappresentanze commerciali;
- le persone giuridiche straniere, che svolgono attività economica nella Repubblica di Bulgaria attraverso un luogo di attività economica, ad eccezione dei casi in cui l’attività economica è svolta da una persona straniera proveniente da uno stato membro dell’Unione Europea o da un altro Stato parte dell’Accordo sull’Unione Europea spazio economico solo alle condizioni di libera prestazione di servizi.
Sezione II.
Contabilità corrente, documenti contabili, informazioni contabili e sistemi contabili
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Arte. 3. (1) La contabilità corrente deve essere organizzata secondo l’ordine di questa legge e deve essere eseguita con il metodo della registrazione contabile bilaterale.
(2) Le imprese effettuano la contabilità corrente di tutte le operazioni economiche, che portano a cambiamenti delle loro condizioni patrimoniali e finanziarie, i risultati finanziari dell’attività, i flussi di cassa e il capitale proprio, in ordine cronologico.
(3) Le imprese effettuano la contabilità corrente sulla base della prova documentale delle operazioni e dei fatti economici nel rispetto dei requisiti per la redazione dei documenti ai sensi della presente legge.
(4) Le imprese individuali con ricavi netti dalle vendite per il periodo di riferimento precedente per un importo non superiore a 50.000 BGN possono segnalare la loro attività con il metodo della registrazione contabile unilaterale.
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Arte. 4. (1) Il documento contabile è un supporto cartaceo o tecnico di informazioni contabili, classificate come primarie, secondarie e di registro.
(2) Il documento principale deve essere un vettore di informazioni per un’operazione commerciale registrata per la prima volta.
(3) Il documento secondario deve essere un vettore di informazioni trasformate (riassunte o differenziate), ricevute dai documenti contabili primari.
(4) Il registro deve essere un vettore di informazioni sistematizzate cronologicamente per le operazioni commerciali da documenti contabili primari e / o secondari.
(5) (Modificato, SG 85 del 2017) Un documento contabile ai sensi del par. 1 può essere un documento elettronico, che contiene le informazioni, richieste dalla presente legge, emesse e ricevute in qualsiasi formato elettronico nel rispetto dei requisiti della Legge per il documento elettronico e i servizi di certificazione elettronica .
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Arte. 5. (1) I documenti contabili delle imprese devono essere redatti in lingua bulgara con numeri arabi e in BGN. Possono anche essere redatti nella relativa lingua straniera in valuta estera nel caso di operazioni concordate in valuta estera con controparti estere. Quando una transazione è concordata in una valuta estera, il suo equivalente in lev è determinato applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio centrale della Banca nazionale bulgara alla data della transazione.
(2) I documenti contabili, che sono ricevuti nelle imprese in una lingua straniera, devono essere tradotti in bulgaro, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge.
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Arte. 6. (1) Il documento contabile principale, indirizzato a un destinatario esterno, deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- nome e numero del documento contenente solo numeri arabi;
- data di rilascio;
- nome o titolo, indirizzo e codice identificativo unificato dal Registro di commercio o codice identificativo unificato secondo Bulstat o numero civile unificato o numero personale di uno straniero dell’emittente e del destinatario;
- oggetto, espressione naturale e di valore dell’operazione aziendale.
(2) L’indirizzo sotto il par. 1, il punto 3 è l’indirizzo per la corrispondenza ai sensi dell’art. 28, par. 1 del Codice di procedura fiscale e previdenziale .
(3) Il documento contabile principale, che riguarda solo l’attività dell’impresa, deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- nome e numero del documento contenente solo numeri arabi;
- data di rilascio;
- nome dell’impresa;
- oggetto, espressione naturale e di valore dell’operazione aziendale;
- nome e firma del compilatore.
(4) Quando si compila un documento contabile, che interessa solo l’attività dell’impresa tramite dispositivi o sistemi automatici, la firma del compilatore può essere sostituita da un identificativo digitale o altro, che riconosce e determina in modo univoco il compilatore del documento contabile.
(5) La prova documentale è presente quando nel documento contabile principale manca una parte delle informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1. 1 e 3, ma ci sono documenti che lo certificano.
(6) Tranne nei casi di cui al par. 5 la prova documentale è presente anche quando il documento contabile primario è emesso da una persona che non è un’impresa ai sensi della presente legge, e il documento manca di parte delle informazioni richieste ai sensi del par. 1, quando questo documento riflette correttamente l’operazione aziendale documentata.
(7) Al momento del pagamento di obbligazioni pubbliche e private statali e comunali, sorte per motivi e per ordine di legge, si presume che l’operazione aziendale sia documentata in presenza del rispettivo documento di pagamento per il pagamento effettuato.
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Arte. 7. (1) Documento contabile primario ex art. 6, par. 1 sarà rilasciato quando ciò è previsto dalla legge.
(2) (Modificato -.SG.13 del 2019) Un documento contabile primario non può essere emesso quando l’operazione aziendale è documentata con un buono fiscale o un buono di sistema emesso ai sensi dell’ordinanza di cui all’art. 118, par. 4 della legge sull’imposta sul valore aggiunto , o con un titolo stampato secondo la procedura prevista per la stampa dei titoli, e il destinatario ai sensi di esso è una persona fisica che non è un commerciante.
(3) (Nuova SG.13 del 2019) Il Consiglio dei ministri determina con ordinanza le condizioni e la procedura per la stampa e il controllo sui titoli. Le persone che desiderano stampare titoli devono presentare una notifica al Ministero delle finanze.
(4) (Rinumerato dal paragrafo 3, SG 13 del 2019) Il paragrafo 2 non si applica quando il destinatario ha richiesto l’emissione di un documento contabile primario.
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Arte. 8. Non sono consentite correzioni e aggiunte ai documenti contabili primari. I documenti contabili primari compilati in modo errato vengono cancellati e ne vengono compilati di nuovi.
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Arte. 9. Non è consentito:
- rendicontazione delle operazioni aziendali in libri o registri fuori contabilità;
- contabilizzazione di operazioni fittizie o non sufficientemente identificate, spese inesistenti, nonché obbligazioni con un soggetto inesatto determinato, eseguite allo scopo di corruzione di funzionari o occultamento di corruzione.
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Arte. 10. Le persone che hanno compilato e firmato i documenti contabili e i vettori delle informazioni tecniche sono responsabili dell’accuratezza delle informazioni in essi contenute.
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Arte. 11. (1) Durante la costruzione e la manutenzione del sistema contabile le imprese devono fornire:
- registrazione cronologica completa delle operazioni contabili;
- ricevere informazioni analitiche e sintetiche dalla contabilità, presentando nel modo più accurato e appropriato il bilancio annuale dell’impresa;
- chiusura provvisoria e annuale dei registri contabili;
- modifiche nelle scritture contabili effettuate mediante la compilazione di voci contabili correttive;
- applicazione del piano dei conti individuale approvato dal responsabile dell’impresa;
- applicazione di un principio contabile approvato dal responsabile dell’impresa.
(2) Quando il software di contabilità viene utilizzato nell’implementazione della contabilità, deve essere sviluppato in conformità con i requisiti di questa legge e per consentire che i dati elaborati attraverso di esso ei documenti di origine siano in bulgaro.
Sezione III.
Archiviazione delle informazioni contabili
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Arte. 12. (1) Le informazioni contabili devono essere archiviate su supporto cartaceo e / o tecnico nell’impresa nei seguenti termini:
- buste paga – 50 anni, a partire dal 1 ° gennaio del periodo di rendicontazione successivo al periodo di rendicontazione a cui si riferiscono;
- registri contabili e bilanci, inclusi i documenti per il controllo fiscale, la revisione contabile e le successive verifiche finanziarie – 10 anni, a partire dal 1 ° gennaio del periodo di rendicontazione, successivo al periodo di rendicontazione a cui si riferiscono;
- tutti gli altri vettori di informazioni contabili – tre anni, a partire dal 1 ° gennaio del periodo di rendicontazione, successivo al periodo di rendicontazione a cui si riferiscono.
(2) Le informazioni contabili possono essere conservate in archivi privati o statali per ordinanza della Legge per il Fondo Nazionale di Archiviazione nel rispetto dei requisiti di cui al par. 1.
(3) Al termine di un’impresa per trasformazione, i vettori delle informazioni contabili (cartacee e / o tecniche) devono essere consegnati all’impresa / impresa ricevente e / o di nuova costituzione.
(4) In caso di cessazione di un’impresa o quando l’impresa non ha un successore legale, i libri paga devono essere presentati all’Istituto nazionale di previdenza sociale in base all’ordine di cui all’art. 5, par. 10 del codice della previdenza sociale.
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Arte. 13. Decorso il termine per la loro conservazione, i supporti delle informazioni contabili (cartacee o tecniche), che non sono soggetti a trasferimento al Fondo Archivio Nazionale o all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, possono essere distrutti.
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Arte. 14. (1) In caso di cessazione del rapporto di lavoro, rapporto giuridico ufficiale o obbligatorio con una persona, che esegue la contabilità corrente e redige il bilancio, la documentazione contabile deve essere consegnata a una persona, determinata dal capo dell’impresa.
(2) L’accettazione e la trasmissione di cui al par. 1 deve essere eseguito in presenza di una commissione secondo un ordine e modo, determinato dal capo dell’impresa.
(3) Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ufficiale o legale obbligatorio del capo dell’impresa, lo stesso è obbligato a consegnare a una persona, determinata dal rispettivo organo competente dell’impresa, tutta la contabilità e altra documentazione ufficiale situata con lui.
Sezione IV.
Poteri del ministro delle finanze
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Arte. 15. Il ministro delle finanze:
- svolgere il coordinamento e l’interazione con la Commissione Europea e il Consiglio dell’Unione Europea per l’armonizzazione della normativa contabile bulgara con la normativa contabile europea;
- fornire pareri e istruzioni metodiche sull’applicazione della presente legge e dei principi contabili nazionali;
- adottare misure per lo sviluppo e il miglioramento della contabilità.
Sezione V.
Diritti e obblighi del capo dell’impresa
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Arte. 16. (1) Il capo dell’impresa:
- approvare il piano dei conti individuale dell’impresa;
- organizzare la contabilità corrente secondo le disposizioni della presente legge;
- approvare la forma della contabilità, che assicura l’esecuzione sincronizzata della contabilità cronologica e sistematica (analitica e sintetica);
- è responsabile della redazione, del contenuto e della pubblicazione dei bilanci e delle relazioni annuali previste dalla presente legge;
- determinare la periodicità del bilancio per le esigenze della direzione aziendale;
- essere responsabile dello svolgimento di una revisione finanziaria indipendente da parte di revisori contabili;
- determinare l’ordine e le modalità di esecuzione dell’inventario;
- essere responsabile della conservazione delle informazioni contabili da parte dell’ordine ed entro i termini di cui alla sezione III ;
- determinare l’ordine e il movimento dei documenti contabili dal momento della loro creazione o ricezione nell’impresa fino al momento della loro distruzione o trasferimento ai sensi della presente legge.
(2) Il capo ei membri dell’organo di amministrazione e controllo dell’impresa sono responsabili della preparazione, dello svolgimento della revisione finanziaria indipendente da parte dei revisori registrati e della pubblicazione del bilancio annuale, del bilancio consolidato e delle relazioni annuali ai sensi del Capitolo sette in in conformità con i requisiti della presente legge, i loro poteri ai sensi del diritto commerciale .
Sezione VI.
Redattori di bilanci
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Arte. 17. (1) I rapporti intermedi, annuali e consolidati delle imprese devono essere compilati da persone fisiche, che sono in rapporto di lavoro, ufficiale o obbligatorio con l’impresa, o da società di contabilità.
(2) Il comma 1 non può essere applicato per i bilanci annuali delle ditte individuali, che applicano il metodo della rilevazione contabile unilaterale ai sensi dell’art. 3, par. 4 , e per le microimprese ai sensi dell’art. 19, par. 2 , che non hanno svolto attività nel periodo di rendicontazione. In questi casi, il bilancio è redatto dai proprietari o soci di tali imprese.
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Arte. 18. Le persone fisiche di cui all’art. 17, par. 1 , che redigono il bilancio, e le società di gestione e / o rappresentanza dei contabili, che firmano il bilancio, quando il bilancio è redatto da società di revisione, devono soddisfare i seguenti requisiti:
1.Aver acquisito un grado minimo obbligatorio di istruzione completa e la corrispondente esperienza effettiva nella specialità, come segue:
- a) istruzione superiore in contabilità ed economia ed esperienza nel campo della contabilità, dell’audit esterno e interno e delle ispezioni finanziarie, audit fiscali o come docente di contabilità e controllo, rispettivamente:
- aa) in caso di laurea magistrale – due anni;
- bb) per una laurea triennale;
- cc) per la laurea “triennale professionale” – 4 anni;
- b) altra formazione economica superiore e 5 anni di esperienza nel campo della contabilità, audit esterno e interno e ispezioni finanziarie, revisioni fiscali o come docente di contabilità e controllo;
- c) istruzione economica secondaria e 8 anni di esperienza come contabile;
- di non essere stato condannato per un reato di natura generale ai sensi del Capitolo Cinque e del Capitolo Sei, Sezione I della Parte Speciale del Codice Penale .
Capitolo due.
CATEGORIE DI IMPRESE E GRUPPI DI IMPRESE
Sezione I.
Categorie dell’impresa
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Arte. 19. (1) Ai fini della presente legge si determinano le seguenti categorie di imprese:
- microimprese;
- piccole imprese;
- medie imprese;
- grandi imprese.
(2) Le microimprese sono imprese che al 31 dicembre dell’attuale periodo di rendicontazione non superano almeno due dei seguenti indicatori:
- valore contabile delle attività – 700.000 BGN;
- ricavi netti delle vendite – 1.400.000 BGN;
- numero medio di dipendenti per il periodo di rendicontazione: 10 persone.
(3) Le piccole imprese sono imprese che al 31 dicembre dell’attuale periodo di rendicontazione non superano almeno due dei seguenti indicatori:
- valore contabile delle attività – 8.000.000 BGN;
- ricavi netti di vendita: 16.000.000 BGN;
- numero medio di dipendenti per il periodo di rendicontazione: 50 persone.
(4) Le medie imprese sono imprese che non sono piccole imprese e che al 31 dicembre dell’attuale periodo di riferimento non superano almeno due dei seguenti indicatori:
- valore contabile delle attività – 38.000.000 BGN;
- fatturato netto delle vendite – 76.000.000 BGN;
- numero medio di dipendenti per il periodo di riferimento: 250 persone.
(5) Le grandi imprese sono imprese che al 31 dicembre dell’attuale periodo di rendicontazione superano almeno due dei seguenti indicatori:
- valore contabile delle attività – 38.000.000 BGN;
- fatturato netto delle vendite – 76.000.000 BGN;
- numero medio di dipendenti per il periodo di riferimento: 250 persone.
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Arte. 20. (1) Variazione di categoria ex art. 19 deve essere eseguita quando un’impresa negli ultimi due periodi di rendicontazione cessa di soddisfare due dei tre indicatori per la rispettiva categoria. La categoria cambia dall’inizio del successivo (terzo) periodo di rendicontazione.
(2) Nei casi di cui al par. 1, quando per gli ultimi due periodi di rendicontazione l’impresa soddisfa gli indicatori di due diverse categorie, gli stessi devono essere classificati in base agli indicatori dell’ultimo periodo di rendicontazione.
(3) Per il periodo di rendicontazione in cui un’impresa ai sensi del § 1, punto 22 delle disposizioni aggiuntive cessa di essere un’impresa di interesse pubblico, la stessa deve essere segnalata come impresa di interesse pubblico.
Sezione II.
Categorie di gruppi di imprese
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Arte. 21. (1) Ai fini della presente legge si determinano le seguenti categorie di gruppi di imprese:
- piccoli gruppi;
- gruppi intermedi;
- grandi gruppi.
(2) I piccoli gruppi sono i gruppi di imprese per i quali la somma degli indicatori secondo il loro bilancio annuale su base consolidata, compilati al 31 dicembre del periodo di rendicontazione corrente, non supera le soglie di almeno due dei seguenti tre indicatori:
- valore contabile delle attività – 8.000.000 BGN;
- ricavi netti di vendita: 16.000.000 BGN;
- numero medio di dipendenti per il periodo di rendicontazione: 50 persone.
(3) I gruppi medi sono i gruppi di imprese, che non sono piccoli gruppi, per i quali la somma degli indicatori secondo il loro bilancio annuale su base consolidata, redatto al 31 dicembre del corrente anno, non supera le soglie di almeno due dei seguenti tre indicatori:
- valore contabile delle attività – 38.000.000 BGN;
- fatturato netto delle vendite – 76.000.000 BGN;
- numero medio di dipendenti per il periodo di riferimento: 250 persone.
(4) I grandi gruppi sono gruppi di imprese per i quali la somma degli indicatori secondo il proprio bilancio annuale su base consolidata, redatto al 31 dicembre dell’anno in corso, supera le soglie di almeno due dei seguenti tre indicatori:
- valore contabile delle attività – 38.000.000 BGN;
- fatturato netto delle vendite – 76.000.000 BGN;
- numero medio di dipendenti per il periodo di riferimento: 250 persone.
(5) (Nuova SG 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) Le categorie dei gruppi di imprese possono essere determinate anche sulla base della somma dei valori degli indicatori secondo i bilanci annuali individuali delle imprese del gruppo., redatto al 31 dicembre del corrente periodo di rendicontazione. In questo caso, nella determinazione della categoria del gruppo, le soglie degli indicatori del valore contabile delle attività e dei ricavi netti di vendita di cui al par. 2, 3 e 4 aumentano del 20 percento.
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Arte. 22. (1) Variazione di categoria ex art. 21 deve essere eseguita quando per gli ultimi due periodi di rendicontazione un gruppo cessa di soddisfare due dei tre indicatori per la rispettiva categoria. La categoria cambia dall’inizio del periodo di rendicontazione successivo.
(2) Nei casi di cui al par. 1, quando per gli ultimi due periodi di rendicontazione un gruppo corrisponde agli indicatori di due diverse categorie, è classificato in base agli indicatori dell’ultimo periodo di rendicontazione.
Capitolo tre.
BILANCIO D’ESERCIZIO
Sezione I.
Requisiti generali per il bilancio
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Arte. 23. I rendiconti finanziari sono redatti in bulgaro, in numeri arabi e in migliaia di BGN.
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Arte. 24. (1) Il bilancio deve presentare in modo fedele e onesto la situazione patrimoniale e finanziaria e i risultati finanziari dell’attività dell’impresa, i flussi di cassa e il capitale proprio.
(2) La rappresentazione veritiera e corretta richiede una presentazione attendibile degli effetti di operazioni, altri eventi e condizioni in conformità alle definizioni e ai criteri per la rilevazione di attività, passività, ricavi e costi stabiliti nei principi contabili applicabili.
(3) Il contenuto del bilancio deve essere chiaro e comprensibile.
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Arte. 25. (1) Il bilancio deve indicare:
- il nome dell’impresa, la sua forma giuridica, sede e indirizzo della direzione, nonché le informazioni in caso di cessazione dell’impresa;
- il registro in cui l’impresa è iscritta e il suo numero di registrazione da questo registro;
- altre informazioni richieste dalla presente o da un’altra legge e dai principi contabili applicabili.
(2) Il rendiconto finanziario deve essere firmato da:
- il capo dell’impresa;
- la persona fisica che ha redatto la relazione finanziaria, o dal rappresentante e / o dal dirigente dell’impresa contabile, quando la relazione finanziaria è stata redatta da un’impresa contabile.
(3) (Modificato, SG.98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) Il bilancio deve indicare i nomi delle persone ai sensi del par. 2. Il sigillo dell’impresa e il sigillo dell’impresa contabile devono essere apposti solo se richiesto da un’altra legge.
(4) Nei casi in cui il bilancio sia sottoposto a revisione contabile indipendente, le firme e i sigilli delle persone che hanno effettuato la revisione contabile indipendente del bilancio devono essere apposti in conformità ai requisiti della revisione finanziaria indipendente. Act .
(5) (Nuovo, SG.105 del 2020, in vigore dal 01.01.2021) Al momento della compilazione del bilancio annuale, le firme ai sensi del par. 2 e 4 possono essere firme elettroniche ai sensi dell’art. 13 dell’Electronic Document and Electronic Certification Services Act .
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Arte. 26. (1) Le voci presentate in bilancio devono essere rilevate e valutate secondo i seguenti principi:
- impresa operativa – si presume che l’impresa sia operativa e lo rimarrà nel prossimo futuro; si ritiene che l’impresa non abbia né l’intenzione né la necessità di liquidare o ridurre in modo significativo il volume della propria attività;
- sequenza di presentazione e informazioni comparative – la presentazione e la classificazione delle voci di bilancio, i principi contabili e i metodi di valutazione devono essere preservati e applicati in modo coerente durante i successivi periodi di rendicontazione al fine di ottenere la comparabilità dei dati e degli indicatori contabili del bilancio;
- prudenza – valutazione e rendicontazione dei rischi assunti e delle possibili perdite attese nel trattamento contabile delle operazioni aziendali al fine di ottenere un risultato finanziario effettivo;
- competenza – l’impresa redige il proprio bilancio, ad eccezione dei rendiconti relativi ai flussi finanziari, sulla base del principio della competenza – gli effetti delle operazioni e degli altri eventi sono rilevati al momento in cui si verificano, indipendentemente dal momento in cui vengono ricevuti o pagamento di contanti, attività o loro equivalenti, e sono inclusi nel bilancio del periodo al quale si riferiscono;
- indipendenza dei periodi di rendicontazione separati e relazione di valore tra il saldo di apertura e il saldo di chiusura – ogni periodo di rendicontazione è considerato come una contabilità a sé, indipendentemente dalla sua connessione oggettiva con il periodo di rendicontazione precedente e successivo, come i dati del bilancio al l’inizio del periodo di rendicontazione corrente.Il periodo deve corrispondere ai dati alla fine del periodo di rendicontazione precedente;
- rilevanza – l’impresa presenta separatamente ogni gruppo significativo di articoli di carattere simile; l’aggregazione di importi in articoli di natura simile è consentita quando gli importi sono irrilevanti o l’aggregazione è effettuata a fini di maggiore chiarezza; l’importo della voce è significativo se le omissioni e la presentazione inesatta della posizione potrebbero influenzare le decisioni economiche degli utenti, prese sulla base del bilancio, o porterebbero alla violazione del requisito della rappresentazione veritiera e corretta dei beni e condizione finanziaria, risultati finanziari dell’attività, variazioni dei flussi di cassa e del capitale proprio;
- compensazione – l’impresa non effettua compensazioni tra attività e passività o ricavi e costi e riporta separatamente sia attività e passività che ricavi e costi;
- vantaggio del contenuto rispetto alla forma – le transazioni e gli eventi devono riflettersi nella contabilità secondo il loro contenuto, natura e realtà economica, e non formalmente secondo la loro forma giuridica;
- La valutazione delle voci rilevate in bilancio è effettuata al costo, che può essere il prezzo o il costo di acquisto, o con un altro metodo, quando richiesto dai principi contabili applicabili.
(2) Le imprese devono effettuare la contabilità nel rispetto dei principi di cui al par. 1 o in conformità ai principi e ai requisiti dei Principi contabili internazionali, quando la base contabile dell’impresa sono i Principi contabili internazionali.
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Arte. 27. Le imprese comprendono:
- relazione finanziaria annuale al 31 dicembre del periodo di rendicontazione;
- bilancio consolidato al 31 dicembre del periodo di riferimento, quando l’impresa madre è una società ai sensi del titolo tre della parte due del diritto commerciale ;
- bilancio intermedio, che copre un periodo inferiore a un periodo di rendicontazione, quando ciò è richiesto dalla legge o per decisione del capo dell’impresa.
Sezione II.
Inventario
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Arte. 28. (1) Le imprese devono effettuare un inventario delle attività e delle passività almeno una volta all’anno ai fini della loro presentazione affidabile nel bilancio.
(2) Le imprese, i cui ricavi netti di vendita non superano i 200.000 BGN per il periodo di riferimento corrente, non devono effettuare l’inventario obbligatorio ai sensi del par. 1.
(3) L’inventario deve essere effettuato anche su decisione del capo dell’impresa, su richiesta degli organi della magistratura e di altri organi, quando ciò è previsto dalla legge.
Sezione III.
Rapporti finanziari annuali
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Arte. 29. (1) La relazione finanziaria annuale per tutte le imprese deve consistere almeno in uno stato patrimoniale, una dichiarazione dei redditi e delle spese e un’appendice.
(2) La forma, la struttura e il contenuto della serie completa di rendiconti finanziari devono essere determinati dai principi contabili applicabili.
(3) La relazione finanziaria annuale delle imprese individuali, per la quale l’importo dei ricavi netti delle vendite per il periodo di riferimento corrente non supera i 200.000 BGN e non è soggetta a revisione finanziaria indipendente obbligatoria, può consistere solo in un conto profitti e perdite .
(4) (Modificato, SG.97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) I rendiconti finanziari annuali delle microimprese possono essere costituiti solo da un bilancio sintetico per sezioni e da un rendiconto sintetico delle entrate e delle spese.
(5) Il paragrafo 4 non si applica alle società di investimento e alle società di partecipazione finanziaria classificate come microimprese.
(6) (Modificato, SG.97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) Il bilancio annuale delle piccole imprese può consistere in uno stato patrimoniale sintetico per sezioni e gruppi, un conto economico sintetico e l’applicazione.
(7) Il bilancio annuale di cui al par. 3, 4 e 6 forniscono una visione fedele e corretta delle attività, delle passività, delle condizioni finanziarie e dei risultati delle operazioni dell’impresa.
(8) Le imprese di cui al par. 1, 3, 4 e 6 possono facoltativamente compilare una serie completa di rendiconti finanziari.
(9) La relazione finanziaria annuale delle medie e grandi imprese, nonché delle imprese di interesse pubblico, deve essere redatta in una serie completa secondo i principi contabili applicabili.
(10) Per le imprese controllate dallo Stato o dai comuni o da questi sostenute tramite sussidi, prestiti preferenziali, garanzie statali e altre forme di aiuti di Stato, il Ministro delle finanze può richiedere la presentazione di relazioni e informazioni aggiuntive in una forma determinata da lui., contenuto, termini e ordine di preparazione e presentazione.
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Arte. 30. (1) Le grandi imprese e le imprese di interesse pubblico negli allegati esplicativi devono indicare gli importi maturati nell’esercizio per i servizi, forniti dai revisori contabili, separatamente per:
- audit finanziario indipendente;
- consulenze fiscali;
- altri servizi non correlati all’audit.
(2) Nelle note esplicative al bilancio consolidato devono essere fornite in modo analogo le informazioni di cui al par. 1, per le imprese incluse nel consolidamento.
Sezione IV.
Bilancio consolidato
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Arte. 31. (1) Il bilancio consolidato deve essere compilato da un’impresa madre secondo le regole e i requisiti di:
- I Principi Contabili Nazionali – per le imprese, che preparano e presentano la loro relazione finanziaria annuale sulla base dei Principi Contabili Nazionali;
- International Accounting Standards – per le società che preparano e presentano i propri bilanci annuali sulla base degli International Accounting Standards.
(2) Un bilancio consolidato deve essere redatto da un’impresa madre indipendentemente dall’ubicazione della sede legale delle società controllate e delle imprese.
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Arte. 32. Un bilancio consolidato non può essere redatto da una controllante di un piccolo gruppo a meno che non vi sia almeno un ente di interesse pubblico nel gruppo.
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Arte. 33. La forma, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato sono determinati dai principi contabili applicabili.
Capitolo quattro.
BASE CONTABILE APPLICABILE
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Arte. 34. (Modificato -.SG. 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) (1) Le imprese devono preparare i loro rendiconti finanziari sulla base dei principi contabili nazionali.
(2) (Nuovo, SG.37 del 2019, in vigore il 07.05.2019) Il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali deve essere preparato dalle seguenti imprese:
- istituti di credito e finanziari ai sensi della legge sugli istituti di credito ;
- fornitori di servizi di pagamento ai sensi della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento ;
- assicuratori e riassicuratori, nonché partecipazioni assicurative e partecipate finanziarie ad attività mista, facenti capo ad un gruppo, ai sensi del Codice delle Assicurazioni ;
- (Integrata SG 19 del 2021) le imprese di assicurazione pensionistica e le assicurazioni pensionistiche complementari e fondi per l’effettuazione dei pagamenti ai sensi del Codice delle assicurazioni sociali da loro gestite ;
- intermediari di investimento ai sensi della legge sui mercati degli strumenti finanziari ;
- società di gestione e organismi di investimento collettivo ai sensi della Legge sull’attività degli organismi di investimento collettivo e di altre imprese di investimento collettivo ;
- (Integrato, SG.96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) persone che gestiscono fondi di investimento alternativi e organismi di investimento collettivo ai sensi della legge sugli investimenti collettivi e altre imprese per gli investimenti collettivi ;
- fondi di investimento nazionali ai sensi della Legge per l’attività degli organismi di investimento collettivo e di altre imprese di investimento collettivo ;
- imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell’Unione europea;
- operatori di mercato ai sensi della legge sui mercati degli strumenti finanziari ;
- depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sul miglioramento del regolamento dei titoli nell’Unione europea e dei depositari centrali di titoli, e che modifica le direttive 98 / 26 / CE e 2014/65 / UE e Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257/1 del 28 agosto 2014).
(3) (Rinumerato dal paragrafo 2, SG 37 del 2019, in vigore dal 07.05.2019) I bilanci consolidati delle imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione sul mercato regolamentato in uno Stato membro dell’Unione europea, sono redatti il la base dei principi contabili internazionali.
(4) (Prec. Comma 3 – SG, n. 37 del 2019, in vigore dal 07.05.2019) Le imprese di cui al par. 1 può scegliere di preparare il proprio bilancio annuale sulla base dei Principi contabili internazionali.
(5) (Rinumerato dal paragrafo 4, integrato, SG 37 del 2019, in vigore il 07.05.2019, modificato, SG 96 del 2019, in vigore il 01.01.2020 d.) Le imprese, che compilano il loro bilancio annuale sulla sulla base dei Principi contabili internazionali, può procedere alla loro compilazione sulla base dei Principi contabili nazionali, ad eccezione delle imprese di cui al par. 2.
(6) (Rinumerato dal paragrafo 5, SG 37 del 2019, in vigore il 07.05.2019, integrato, SG 96 del 2019, in vigore il 01.01.2020) Ai sensi di questa legge, non è consentito modificare la base contabile ( principi contabili applicabili) più di una volta, salvo quando richiesto dalla legge.
(7) (Rinumerato dal paragrafo 6, modificato, SG 37 del 2019, in vigore il 07.05.2019) Il bilancio consolidato e intermedio deve essere redatto sulla base dei principi contabili sulla base dei quali sono redatti. relazione finanziaria dell’impresa, che redige il bilancio consolidato o infrannuale, ad eccezione delle imprese di cui al par. 3.
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Arte. 35. (1) I rendiconti finanziari annuali delle imprese in liquidazione o in procedure di insolvenza sono redatti sulla base di un principio contabile nazionale.
(2) Imprese – persone giuridiche senza scopo di lucro, indipendentemente dalla loro categoria ai sensi dell’art. 19 , redige il proprio bilancio annuale sulla base di un principio contabile nazionale.
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Arte. 36. (1) I principi contabili nazionali sono adottati dal Consiglio dei ministri e sono conformi agli atti dell’Unione europea e alle peculiarità nazionali.
(2) I principi contabili nazionali saranno promulgati nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
Capitolo cinque.
AUDIT FINANZIARIO INDIPENDENTE
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Arte. 37. (1) Il bilancio annuale e consolidato di:
- piccole imprese, che al 31 dicembre dell’attuale periodo di rendicontazione superano almeno due dei seguenti indicatori:
- a) valore contabile delle attività – 2.000.000 BGN;
- b) ricavi di vendita netti – 4.000.000 BGN;
- c) numero medio di dipendenti nel periodo di rendicontazione: 50 persone;
- medie e grandi imprese;
- le imprese di interesse pubblico;
- i gruppi medi e grandi e i gruppi in cui è presente almeno un’impresa di interesse pubblico;
- imprese per le quali tale requisito è stabilito dalla legge.
(2) (Modificato, SG.98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) Nonostante il par. 1 i bilanci d’esercizio e consolidati delle società per azioni e delle società in accomandita semplice con azioni sono soggetti a revisione contabile indipendente obbligatoria, salvo i casi in cui le società soddisfano le condizioni di cui all’art. 19, par. 2 .
(3) Il bilancio consolidato e il bilancio annuale delle imprese incluse nel consolidamento sono soggetti a revisione contabile indipendente.
(4) I bilanci annuali delle persone giuridiche senza scopo di lucro, determinati per lo svolgimento di attività di pubblica utilità, sono soggetti a revisione contabile indipendente obbligatoria da parte dei revisori contabili, quando per l’esercizio in corso superano uno dei seguenti indicatori:
- valore contabile delle attività al 31 dicembre – 1.000.000 BGN;
- importo del reddito netto da attività economica e del reddito da attività non economica per l’anno in corso – 2.000.000 BGN;
- importo totale del finanziamento ricevuto durante l’anno in corso e non utilizzato al 31 dicembre dell’anno in corso il finanziamento ricevuto durante i periodi di riferimento precedenti – 1.000.000 BGN.
(5) I bilanci annuali delle persone giuridiche senza scopo di lucro, determinati per l’esercizio di attività di pubblica utilità e per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 116 del Codice della Famiglia .
(6) I revisori contabili, che svolgono una revisione finanziaria indipendente del bilancio annuale e consolidato, nella relazione di revisione devono obbligatoriamente esprimere un giudizio:
- se la relazione sull’attività corrisponde al bilancio dello stesso periodo di riferimento;
- se il rapporto di attività è stato redatto in conformità ai requisiti legali applicabili e dichiara se, a seguito della conoscenza e della comprensione acquisite dell’attività dell’impresa e dell’ambiente in cui opera, sono stati individuati casi di falsa dichiarazione significativa in la relazione sull’attività e indicare la natura della falsa dichiarazione;
- se le informazioni richieste dai rispettivi atti normativi sono presentate nella dichiarazione per il governo societario;
- se la dichiarazione non finanziaria è stata presentata e se la dichiarazione è stata redatta in conformità con i requisiti della presente legge;
- se è stato presentato un rapporto sui pagamenti ai governi e se il rapporto è stato preparato in conformità con i requisiti della presente legge;
- (Nuova -.SG 26 del 20, in vigore dal 01.01.2021) se alla relazione finanziaria annuale è stata presentata una relazione sull’attuazione della politica di remunerazione e se la relazione soddisfa i requisiti, determinati con ordinanza dell’art. 116c, par. 1 della Legge sull’offerta pubblica di titoli .
Capitolo sei.
PUBBLICITÀ DEL BILANCIO
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Arte. 38. (1) Le imprese pubblicano la relazione finanziaria annuale, la relazione finanziaria consolidata e le relazioni annuali ai sensi del capitolo sette , adottate dall’assemblea generale dei soci o degli azionisti o dal rispettivo organo, come segue:
- (modifica SG 104 del 20, in vigore dal 01.01.2021) tutti i commercianti ai sensi del diritto commerciale – mediante domanda di iscrizione e presentazione per annuncio nel registro di commercio, entro il 30 settembre dell’anno successivo;
- (modificata, SG 74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018 modificata, SG 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019, modificata – SG 104 del 2020, in vigore dal 01.01.2021) persone giuridiche – richiedendo l’annuncio e inserendole in un registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, tenuto dall’Agenzia del registro alle condizioni e ai sensi della Legge per le persone giuridiche senza scopo di lucro , entro il 30 settembre dell’anno successivo ;
- (emendamento. SG 104 del 20, in vigore dal 01.01.2021) le altre imprese – attraverso l’edizione economica o tramite internet, in scadenza fino al 30 settembre dell’anno successivo.
(2) Quando la relazione finanziaria è inizialmente richiesta per la pubblicazione entro il termine di cui al par. 1 e rifiuto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 22, par. 5 della legge sul registro di commercio ed entro 14 giorni dalla sua entrata in vigore è stata presentata ripetuta domanda di pubblicazione, si ritiene che il bilancio sia stato presentato in tempo utile.
(3) Il bilancio annuale e la relazione di attività devono essere pubblicati nella forma e con il testo in base al quale il revisore legale ha espresso il proprio parere. Anche il testo completo della relazione di audit è soggetto a pubblicazione.
(4) (Modificato -.SG 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) Le piccole imprese che non sono soggette a una revisione finanziaria indipendente obbligatoria devono pubblicare almeno un bilancio / rendiconto della posizione finanziaria e dell’applicazione, quando l’impresa ha un obbligo di prepararlo.
(5) In base all’ordine del par. 1 unitamente alla relazione finanziaria annuale le società per azioni, le società in accomandita con azioni e le società a responsabilità limitata, che sono medie o grandi imprese o imprese di interesse pubblico, pubblicano anche informazioni sulla proposta dell’organo di gestione per la distribuzione dell’utile o per la copertura della perdita dell’anno precedente e la decisione dell’assemblea generale degli azionisti / soci sulle modalità di distribuzione dell’utile o per la copertura della perdita dell’anno precedente.
(6) Il bilancio annuale di un’impresa madre, che redige il bilancio consolidato, deve essere pubblicato contemporaneamente al bilancio consolidato del gruppo insieme alle relazioni annuali di cui al capitolo sette.
(7) Quando le relazioni e le relazioni delle imprese di cui al par. 1, punto 3, saranno pubblicati su Internet e ad essi sarà garantito il libero accesso per un periodo non inferiore a tre anni dalla data della loro pubblicazione.
(8) Le imprese di cui al par. 1, punto 3 su richiesta deve fornire informazioni sul luogo in cui i loro rapporti sono stati pubblicati.
(9) (Modificato, SG.92 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) I paragrafi 1-8 non si applicano a:
- (suppl. -SG 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) imprese di bilancio e ditte individuali, che non sono soggette a revisione finanziaria indipendente obbligatoria e ditte individuali, che non hanno svolto attività durante il periodo di riferimento; e
- (modificata, SG. 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019, modificata, SG 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020, modificata, SG, 104 del 2020, in vigore dal 01.01.2021) tutte le altre imprese , che non hanno svolto attività nel periodo di rendicontazione; tale circostanza deve essere dichiarata una volta per il primo periodo di riferimento in cui non è stata svolta alcuna attività, con dichiarazione in forma approvata con ordinanza del Ministro delle finanze; la dichiarazione è pubblicata entro il 30 giugno dell’anno successivo come segue:
- a) dalle persone di cui al par. 1, punti 1 e 2 – nel registro di commercio e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro;
- b) dalle persone di cui al par. 1, punto 3 – tramite una pubblicazione economica o tramite Internet.
(10) (Nuovo, SG.96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) Le imprese individuali ai sensi del par. 9, il punto 1 non deve presentare una dichiarazione di non aver svolto alcuna attività durante il periodo di riferimento.
(11) (Nuovo, SG.96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) Commissioni ai sensi dell’art. 12, par. 1, punto 1 della legge sul registro delle imprese e il registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro per la pubblicazione delle dichiarazioni di cui al par. 9, articolo 2 non sono dovuti.
(12) (Modificata e integrata, SG 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018, punto precedente 10 – SG 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020 d.) Una controllante che è anche una controllata (intermedia) ed è non richiesto dai principi contabili applicabili per la redazione del bilancio consolidato pubblica in bulgaro il bilancio consolidato della prima controllante in cui la controllante è consolidata tre mesi dal termine ultimo per la sua pubblicazione da parte della controllante consolidante. Le relazioni annuali consolidate di cui al capitolo sette sono pubblicate insieme al bilancio consolidato.e il rapporto di audit. Se la casa madre è disciplinata dalla legge di un paese terzo, il bilancio consolidato è certificato da revisori o imprese di revisione contabile che effettuano le revisioni contabili conformemente alla legge del paese applicabile alla casa madre.
(13) (Nuovo, SG.95 del 2016, precedente punto 11, modificato, SG 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) L’Agenzia del Registro fornisce in formato elettronico gli elenchi delle imprese dell’Agenzia nazionale delle entrate che:
- (emendamento. SG 104 del 20, in vigore dal 01.01.2021) non hanno dichiarato per l’annuncio il proprio bilancio annuale per l’anno precedente entro i termini di cui al par. 1 e 2; l’elenco dovrà essere presentato entro il 31 ottobre dell’anno in corso;
- (emend. SG 104 del 20, in vigore dal 01.01.2021) hanno dichiarato per l’annuncio nel registro di commercio e nel registro delle persone giuridiche con dichiarazione senza scopo di lucro ai sensi del par. 9, articolo 2; l’elenco dovrà essere presentato entro il 31 luglio dell’anno in corso.
(14) (Nuova SG.96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) Gli elenchi di cui al par. 13 dovrebbe contenere il nome dell’impresa e l’UIC del registro di commercio e del registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro.
(15) (Nuova SG.96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) Entro due mesi dal ricevimento delle liste di cui al par. 13 L’Agenzia nazionale delle entrate prenderà le misure necessarie per effettuare le ispezioni e accertare le violazioni ai sensi del par. 1 – 12.
Capitolo sette.
RELAZIONE ANNUALE
Sezione I.
Relazione annuale di attività
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Arte. 39. Le imprese redigono una relazione annuale di attività contenente almeno le seguenti informazioni:
- un riesame oggettivo, che presenti in modo fedele e onesto l’andamento ed i risultati dell’attività dell’impresa, nonché le sue condizioni, unitamente alla descrizione dei principali rischi cui è esposta;
- analisi dei principali indicatori finanziari e non finanziari per il risultato dell’attività, relativi all’attività economica, comprese le informazioni su questioni, relative all’ecologia e ai dipendenti; nella preparazione dell’analisi, la relazione di attività può includere riferimenti agli importi di spesa riportati nei rendiconti finanziari annuali e spiegazioni aggiuntive in relazione ad essi;
- tutti i fatti di rilievo verificatisi successivamente alla data di redazione della relazione finanziaria annuale;
- il probabile sviluppo futuro dell’impresa;
- le azioni nel campo dell’attività di ricerca e sviluppo;
- informazioni per l’acquisto di azioni proprie, richieste ai sensi dell’art. 187e del diritto commerciale ;
- la presenza di filiali dell’azienda;
- gli strumenti finanziari utilizzati dall’impresa, e quando è essenziale per la valutazione delle attività, delle passività, della condizione finanziaria e del risultato finanziario, devono essere indicati anche:
(a) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario dell’entità, inclusa la sua politica di copertura per ciascun tipo principale di elemento coperto a cui si applica la contabilizzazione di copertura;
(b) l’esposizione dell’entità ai rischi di prezzo, credito, liquidità e flussi finanziari.
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Arte. 40. (1) Le imprese di interesse pubblico ai sensi del § 1, punto 22, lettere “a”, “b” e “c” delle disposizioni aggiuntive devono includere nella loro relazione di attività una dichiarazione per il governo societario ai sensi della Legge per la offerta pubblica di titoli .
(2) La dichiarazione sul governo societario può essere presentata come:
- un report separato, pubblicato insieme al report delle attività;
- un documento disponibile pubblicamente sul sito web dell’impresa.
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Arte. 41. Le grandi imprese, che sono imprese di interesse pubblico e che al 31 dicembre del periodo di rendicontazione superano il criterio del numero medio di dipendenti durante l’esercizio di 500 persone, devono includere nella relazione per la loro attività un dichiarazione ai sensi dell’art. 48 .
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Arte. 42. (1) Le micro e piccole imprese, che non sono soggette a revisione contabile indipendente obbligatoria, non possono predisporre una relazione sull’attività, purché le informazioni relative all’acquisto di azioni proprie, richieste dall’art. 187e del diritto commerciale , è riportato in appendice al bilancio annuale o in una nota a piè di pagina al bilancio.
(2) Il paragrafo 1 non si applica alle società di investimento e alle società di partecipazione finanziaria classificate come micro o piccole imprese.
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Arte. 43. Le micro, piccole e medie imprese possono non includere informazioni non finanziarie nella relazione di attività.
Sezione II.
Rapporto di attività consolidato
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Arte. 44. Capogruppo, obbligata alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 31 , predispone una relazione consolidata sull’attività.
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Arte. 45. La relazione consolidata dell’attività deve contenere le informazioni, richieste dall’art. 39 – 41 tenuto conto degli aggiustamenti significativi derivanti dalle caratteristiche specifiche del bilancio consolidato di attività, le informazioni sono presentate in modo tale da facilitare la valutazione della condizione delle imprese consolidate nel loro complesso.
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Arte. 46. Quando un’impresa madre è tenuta a preparare una relazione annuale di attività e una relazione consolidata di attività, le due relazioni possono essere preparate come una relazione unica.
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Arte. 47. Nella relazione consolidata sull’attività devono essere applicate le seguenti correzioni dell’informativa, richieste dall’ordinanza dell’art. 39 – 41 :
- quando si riportano i dati sulle azioni proprie e quote acquisite, la relazione consolidata sull’attività deve indicare il numero e il valore nominale, e se questo manca – il valore contabile di tutte le azioni e quote della società controllante, di proprietà del società madre, sue controllate o da persone che agiscono in nome proprio ma per conto di una di tali imprese;
- nella comunicazione dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, la dichiarazione sul governo societario include un riferimento alle principali caratteristiche dei sistemi di controllo e gestione dei rischi per le imprese consolidate nel loro complesso.
Sezione III.
Dichiarazione non finanziaria
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Arte. 48. (In vigore dal 01.01.2017) (1) (Modificato, SG 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018, modificato, SG 104 del 2020). La dichiarazione deve contenere le informazioni necessarie per comprendere lo sviluppo, i risultati, le condizioni dell’impresa e l’impatto delle sue attività, come minimo in relazione alle questioni ambientali, sociali e del personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta alla corruzione e alla concussione.
(2) (suppl. -SG 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019, modificata – SG.104 del 20, in vigore dal 01.01.2021) La dichiarazione non finanziaria include anche:
- breve descrizione del modello di business dell’impresa;
- descrizione delle politiche seguite dall’impresa rispetto alle tematiche di cui al par. 1, inclusi i processi di due diligence svolti;
- il risultato delle polizze di cui al punto 2;
- i principali rischi connessi alle problematiche di cui al par. 1 e rilevanti per le attività dell’impresa, inclusi, ove applicabile e proporzionato, i suoi rapporti d’affari, prodotti o servizi che possono causare effetti negativi in queste aree e il modo in cui l’impresa gestisce questi rischi;
- indicatori chiave non finanziari per il risultato dell’attività, relativi alla specifica attività economica.
(3) (modifica SG 104 del 20, in vigore dal 01.01.2021) Quando l’impresa non ha o non segue le politiche riguardanti una o più delle questioni di cui al par. 1, la dichiarazione di carattere non finanziario ne fornisce una spiegazione chiara e motivata.
(4) (Modificato, SG.98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) La dichiarazione non finanziaria ai sensi del par. 1 deve includere, se del caso, riferimenti e spiegazioni aggiuntive per gli importi riportati nel bilancio annuale.
(5) (emendamento. SG 104 del 20, in vigore dal 01.01.2021) Le imprese non possono pubblicare informazioni per imminenti cambiamenti nelle loro politiche, che sono in fase di negoziazione, quando la pubblicazione di tali informazioni danneggerebbe l’azienda. La mancata pubblicazione delle informazioni nel processo di negoziazione non deve interferire con la comprensione oggettiva dello sviluppo, dei risultati, delle condizioni dell’impresa e dell’impatto della sua attività sull’ambiente e sulle questioni sociali. Qualora tali informazioni non siano pubblicate, il responsabile e i membri dell’organo di amministrazione e di controllo dell’impresa devono fornire un parere motivato sui motivi per cui l’informazione non è stata pubblicata.
(6) (Nuova SG.98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) Dopo la divulgazione delle informazioni richieste ai sensi del par. 1 e 2, le imprese possono fare riferimento a quadri nazionali, basati su norme dell’Unione Europea, o internazionali, specificando a quale quadro specifico si riferiscono.
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Arte. 49. (In vigore dal 01.01.2017) Le imprese hanno adempiuto all’obbligo di redigere una dichiarazione non finanziaria quando:
- (modificato, SG 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) il rapporto di attività deve includere informazioni e analisi ai sensi dell’art. 48, par. 1 e 2 ;
- è stata predisposta una relazione separata sulle informazioni richieste per la dichiarazione di carattere non finanziario, a condizione che tale relazione:
- a) essere pubblicato insieme alla relazione sull’attività;
- b) (emendamento. SG 104 del 20, in vigore dal 01.01.2021) è pubblicamente disponibile entro il 30 settembre dell’anno successivo sul sito web dell’impresa, in quanto tale circostanza sarà indicata nel rapporto di attività.
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Arte. 50. (In vigore dal 01.01.2017) Un’impresa che è una controllata non deve predisporre una dichiarazione di carattere non finanziario se l’impresa e le sue controllate sono incluse nella relazione consolidata sull’attività o nella relazione separata di un’altra impresa, redatta in conformità con i requisiti di questa legge.
Sezione IV.
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario
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Arte. 51. (In vigore dal 01.01.2017, modificata – SG, em. 98 nel 2018, in vigore dal 01.01.2019, modificata – SG, em. 104 nel 2020, in vigore dal 01.01.2021) (1) Enti di interesse pubblico , che sono società madri di un grande gruppo, che al 31 dicembre supera su base consolidata il criterio per un numero medio di dipendenti durante l’esercizio di 500 persone, deve includere nella relazione di attività consolidata una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario contenenti informazioni nella misura necessaria a comprendere lo sviluppo, i risultati, le condizioni del gruppo e l’impatto delle sue attività, come minimo sulle questioni ambientali, sociali e del personale, il rispetto dei diritti umani, la lotta alla corruzione e alle tangenti, tra cui:
- una breve descrizione del modello di business del gruppo;
- descrizione delle politiche seguite dal gruppo con riguardo alle tematiche di cui al par. 1, inclusi i processi di due diligence svolti;
- il risultato delle polizze di cui al punto 2;
- i principali rischi connessi alle problematiche di cui al par. 1 e rilevanti per le attività del gruppo, inclusi, ove applicabile e proporzionato, i suoi rapporti d’affari, prodotti o servizi che potrebbero causare effetti negativi in queste aree, e il modo in cui il gruppo gestisce questi rischi;
- indicatori chiave non finanziari per il risultato dell’attività, relativi alla specifica attività economica.
(2) Quando il gruppo non ha o non segue le politiche riguardanti una o più delle questioni di cui al par. 1, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ne fornisce una spiegazione chiara e motivata.
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Arte. 52. (In vigore dal 01.01.2017, modificato – SG, n.104 del 2020, in vigore dal 01.01.2021) Le disposizioni dell’art. 48, par. 4 – 6 e art. 49 si applicano anche alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.
Sezione V.
Relazione sui pagamenti ai governi
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Arte. 53. (1) Le grandi imprese e le imprese di interesse pubblico, che svolgono attività nell’industria mineraria o nel disboscamento da foreste vergini, preparano e pubblicano una relazione annuale sui pagamenti, effettuati ai governi, contemporaneamente alla relazione annuale sulle la loro attività.
(2) Una relazione annuale sui pagamenti ai governi non deve essere preparata da una controllata se sono soddisfatte simultaneamente le seguenti condizioni:
- l’impresa madre è regolata dalla legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea;
- i pagamenti ai governi effettuati dall’impresa sono inclusi nella relazione consolidata sui pagamenti ai governi redatta dall’impresa madre ai sensi della Sezione VI .
(3) Una relazione annuale sui pagamenti ai governi non deve essere preparata nel caso in cui sia stato effettuato un pagamento unico o una serie di pagamenti correlati per un importo fino a 195.600 BGN per un periodo di riferimento.
(4) La relazione annuale sui pagamenti ai governi non includerà pagamenti su progetti fino a 195.600 BGN.
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Arte. 54. (Integrato, SG 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) La relazione annuale sui pagamenti ai governi deve essere compilata in bulgaro, in migliaia di BGN, e deve contenere le seguenti informazioni per il rispettivo periodo di rendicontazione:
- l’importo totale dei pagamenti effettuati a ciascun governo;
- l’importo totale per ciascuno dei tipi di pagamenti effettuati a ciascun governo, come segue:
- a) diritti di produzione;
(b) imposte sul reddito e imposte sul reddito; l’imposta sul valore aggiunto pagata, le accise e l’imposta sul reddito delle persone fisiche non sono divulgate;
- c) diritto d’autore, licenza e diritti connessi;
- d) dividendi;
- e) bonus per la sottoscrizione di un contratto, apertura e produzione;
- f) canoni, canoni di locazione, diritti di registrazione e altri canoni per licenze e concessioni;
(g) pagamenti per miglioramenti infrastrutturali;
- l’importo totale dei pagamenti nell’ambito di ciascun progetto separatamente, nonché l’importo totale dei tipi di pagamenti al punto 2 per ciascun progetto; se un’impresa ha effettuato pagamenti su più progetti alla stessa persona che rappresenta un governo ai sensi della legge, la divulgazione può essere effettuata da persone e non da progetti.
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Arte. 55. I pagamenti in natura devono essere segnalati in valore e, se possibile, in volume. La relazione deve contenere note esplicative su come calcolare il loro valore.
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Arte. 56. La relazione annuale sui pagamenti ai governi riflette la natura e non la forma dei pagamenti o delle attività in questione. I pagamenti e le attività non possono essere divisi o combinati per discostarsi dall’applicazione di questa legge.
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Arte. 57. (1) (Modificato, SG. 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) Una relazione sui pagamenti ai governi potrebbe non essere preparata se le imprese sono obbligate a preparare tale relazione per i paesi terzi inclusi nell’allegato alla Commissione Decisione di esecuzione (UE) 2016/1910 del 28 ottobre 2016 sull’equivalenza dei requisiti di alcuni paesi terzi per la comunicazione dei pagamenti ai governi con i requisiti del capo 10 della direttiva 2013/34 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295/82 del 29 ottobre 2016).
(2) Il rapporto di cui al par. 1 è soggetto a pubblicazione unitamente alla relazione finanziaria annuale.
Sezione VI.
Rapporto consolidato sui pagamenti ai governi
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Arte. 58. controllanti operanti nel settore estrattivo o aree forestali primarie, che sono obbligate a redigere il bilancio consolidato, redige una relazione consolidata sui pagamenti ai governi in conformità con i requisiti della Sezione V .
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Arte. 59. Un’impresa madre si considera attiva nelle industrie estrattive o nel disboscamento vergine se una delle sue controllate è attiva in tali aree.
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Arte. 60. Nella relazione consolidata sono inclusi solo i pagamenti derivanti dalle operazioni di disboscamento e di disboscamento.
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Arte. 61. L’impresa madre non redige una relazione consolidata ai sensi dell’art. 58 :
- per un gruppo di imprese di piccole o medie dimensioni, tranne quando un’impresa partecipata è un’impresa di interesse pubblico;
- (suppl. -.SG 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) quando l’impresa madre, che è regolamentata dalla legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea, è allo stesso tempo un’impresa figlia e la propria madre l’impresa è regolata dalla legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea.
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Arte. 62. (1) Una controllata, compresa un’impresa di interesse pubblico, non è inclusa nella relazione consolidata sui pagamenti ai governi se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- l’impresa madre è notevolmente ostacolata da restrizioni a lungo termine all’esercizio dei suoi diritti sul patrimonio o sulla gestione della controllata;
- le informazioni necessarie per la preparazione della relazione consolidata sui pagamenti ai governi non possono essere ottenute senza sostenere costi eccessivi o ritardi indebiti;
- le azioni o quote dell’impresa sono possedute solo ai fini della loro successiva vendita.
(2) Il paragrafo 1 si applica solo nel caso in cui la controllata non sia inclusa nel bilancio consolidato alle stesse condizioni.
Capitolo otto.
IMPRESE DI BILANCIO
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Arte. 63. (1) Le imprese di bilancio devono tenere la contabilità in conformità con i requisiti del capitolo quindici della legge sulle finanze pubbliche .
(2) Le imprese del settore “Governo”, diverse da quelle di cui al par. 1, che effettuano la loro contabilità secondo i requisiti applicabili alle imprese di bilancio, è determinata dall’ordinanza dell’art. 165 della legge sulla finanza pubblica .
(3) Le imprese di bilancio e le imprese di cui al par. 2 redige e presenta il proprio bilancio annuale secondo quanto previsto dall’art. 166, par. 1 della legge sulle finanze pubbliche .
(4) I dati di rendicontazione per le attività, le passività, le entrate, le spese e le operazioni di tutte le imprese di bilancio e le imprese di cui al par. 2 sarà consolidata dal Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 167 della legge sulla finanza pubblica .
(5) La forma, la struttura e il contenuto dei rendiconti finanziari annuali e intermedi delle imprese di bilancio e delle imprese di cui al par. 2 sarà determinato dal Ministro delle Finanze ai sensi dell’art. 166, par. 2 della legge sulle finanze pubbliche .
(6) L’ordine, le modalità ed i termini per la compilazione e la presentazione dei bilanci delle imprese di bilancio e la pubblicazione delle informazioni dagli stessi saranno determinati ai sensi dell’art. 170 della legge sulla finanza pubblica .
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Arte. 64. Per la rendicontazione di determinate operazioni commerciali, attività e passività delle imprese di bilancio, il Ministro delle finanze può determinare le condizioni e l’ordine della documentazione, la forma e i requisiti dei documenti contabili, che sono obbligatori per l’applicazione.
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Arte. 65. Gli ammortamenti delle imprese di bilancio matureranno sulla base di un atto del Consiglio dei ministri.
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Arte. 66. Per le imprese di bilancio il Ministro delle Finanze può fissare termini per la realizzazione dell’inventario, diversi da quelli indicati nella presente legge.
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Arte. 67. (Abrogato -.SG 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017)
Capitolo nove.
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI
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Arte. 68. (1) Un dirigente che viola la disposizione di cui all’art. 9 , sarà punito con una multa da BGN 500 a BGN 5.000 e una sanzione di proprietà per un importo da BGN 2.000 a 10.000 sarà imposta all’impresa.
(2) In caso di ripetuta violazione ai sensi del par. 1, sarà irrogata una multa o una sanzione patrimoniale in doppio importo.
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Arte. 69. (1) Chi viola i requisiti per l’archiviazione delle informazioni contabili ai sensi del Capitolo Uno, Sezione III , sarà punito con una multa da 500 a 3500 BGN e una sanzione patrimoniale per un importo da 2000 a 7000 BGN imposto all’impresa.
(2) In caso di ripetuta violazione ai sensi del par. 1, sarà irrogata una multa o una sanzione patrimoniale in doppio importo.
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Arte. 70. (1) Chi incarica la redazione del bilancio in violazione dell’art. 17, par. 1 , sarà punito con una multa da 500 a 3000 lev e una sanzione patrimoniale per un importo compreso tra 2000 e 5000 lev sarà imposta all’impresa.
(2) In caso di ripetuta violazione ai sensi del par. 1, sarà irrogata una multa o una sanzione patrimoniale in doppio importo.
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Arte. 71. (1) Il soggetto che ha redatto una relazione finanziaria senza soddisfare i requisiti di cui all’art. 17, par. 1 e art. 18 , sarà punito con una multa da 500 a 3000 BGN. Ad un’impresa di contabilità, che ha redatto una relazione finanziaria, senza soddisfare i requisiti di cui all’art. 18 , sarà imposta una sanzione patrimoniale per un importo compreso tra 2.000 e 5.000 BGN.
(2) In caso di ripetuta violazione ai sensi del par. 1, sarà irrogata una multa o una sanzione patrimoniale in doppio importo.
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Arte. 72. (1) Chi è obbligato e non compila una relazione finanziaria e / o relazioni annuali ai sensi del Capitolo Sette, Sezioni I – IV , sarà punito con una multa da 500 a 3000 BGN e una sanzione patrimoniale nel importo compreso tra 2000 e 5000 BGN
(2) In caso di ripetuta violazione ai sensi del par. 1, sarà irrogata una multa o una sanzione patrimoniale in doppio importo.
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Arte. 73. (1) Chi è obbligato e non redige relazioni annuali sui pagamenti ai governi secondo l’ordine del capitolo sette, sezioni V e VI , sarà punito con una multa da 1000 a 3000 lev, e l’impresa sarà inflitta una sanzione patrimoniale per un importo compreso tra 2000 e 15 000 BGN
(2) In caso di ripetuta violazione ai sensi del par. 1, sarà irrogata una multa o una sanzione patrimoniale in doppio importo.
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Arte. 74. (1) (suppl. -SG 95 del 2016) Chi è obbligato e non pubblica una relazione finanziaria entro i termini di cui all’art. 38 , sarà punito con una multa per un importo compreso tra 200 e 3000 BGN e all’impresa sarà inflitta una sanzione sulla proprietà per un importo compreso tra 0,1 e 0,5 per cento dei ricavi netti delle vendite per il periodo di riferimento al quale il rendiconto finanziario non pubblicato si riferisce., ma non inferiore a BGN 200.
(2) In caso di ripetuta violazione ai sensi del par. 1, sarà irrogata una multa o una sanzione patrimoniale in doppio importo.
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Arte. 75. (1) Chi è obbligato e non assegna lo svolgimento di una revisione finanziaria indipendente a un revisore contabile registrato, sarà punito con una multa da 500 a 5000 BGN e una sanzione patrimoniale per un importo da 2000 a 10.000 BGN deve essere imposto all’impresa.
(2) In caso di ripetuta violazione ai sensi del par. 1, sarà irrogata una multa o una sanzione patrimoniale in doppio importo.
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Arte. 76. (1) Chi affida lo svolgimento di una revisione finanziaria indipendente a una persona, che esercita l’attività di revisore contabile, senza essere iscritto dall’ordinanza della Legge per la revisione contabile indipendente , è punito con Da 500 a 5000 BGN e all’impresa viene inflitta una sanzione sulla proprietà per un importo compreso tra 2000 e 10.000 BGN.
(2) Chiunque effettui una revisione senza essere un revisore contabile secondo l’ordine della legge per la revisione finanziaria indipendente , sarà punito con una multa da 500 a 5000 BGN.
(3) In caso di ripetuta violazione ai sensi del par. 1 e 2 sarà irrogata una multa o una sanzione patrimoniale in doppio importo.
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Arte. 77. (1) Chi non adempie a un altro obbligo derivante dalla presente legge sarà punito con una multa da 200 a 1000 BGN e all’impresa sarà inflitta una sanzione patrimoniale per un importo da 300 a 2000 BGN. .
(2) In caso di ripetuta violazione ai sensi del par. 1, sarà irrogata una multa o una sanzione patrimoniale in doppio importo.
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Arte. 78. (1) Gli atti per l’accertamento di violazioni amministrative devono essere redatti dagli organi dell’Agenzia nazionale delle entrate o dell’Agenzia per l’ispezione finanziaria dello Stato.
(2) I decreti penali devono essere emanati dal Ministro delle finanze o da funzionari da lui autorizzati.
(3) La redazione degli atti, l’emissione, l’appello e l’esecuzione dei decreti penali deve essere eseguita secondo l’ordine della Legge per le violazioni e le pene amministrative .
Disposizioni aggiuntive
- 1. Ai fini della presente legge:
- (integrato, SG 22 del 2018) ” Imprese di bilancio ” sono tutte le persone che applicano bilanci, conti per i fondi dell’Unione europea e conti per i fondi esteri in conformità con la legge sulle finanze pubbliche , compreso l’Istituto nazionale di sicurezza sociale, il Fondo nazionale di assicurazione sanitaria, le scuole superiori statali, l’Accademia bulgara delle scienze, l’Accademia agricola, la Televisione nazionale bulgara, la Radio nazionale bulgara, l’Agenzia telegrafica bulgara, nonché tutte le altre persone che sono organizzazioni di bilancio ai sensi del § 1, punto 5 delle disposizioni aggiuntive della legge sulla finanza pubblica .
- ” Gruppo di imprese “: l’impresa madre e tutte le sue controllate.
- ” Anzianità di servizio effettiva” è l’anzianità di servizio effettiva nell’ambito di un rapporto di lavoro o di un rapporto giuridico ufficiale, il tempo durante il quale la persona ha lavorato senza impiego, nonché il tempo durante il quale la persona ha svolto un lavoro personale o esercitato gratuitamente professione e si è completamente assicurato il conto. Il termine “anzianità di servizio effettiva” non include il tempo della coscrizione e il tempo per crescere un bambino piccolo.
- ” Controllata ” è una persona giuridica controllata da un’altra persona giuridica (impresa madre). Anche le persone giuridiche che sono controllate di una controllata sono considerate controllate della controllante.
- ” Inventario ” è il processo di preparazione e verifica fattuale con vari mezzi dei parametri naturali e di valore delle attività e passività dell’impresa a una data specifica, il confronto dei risultati ottenuti con i dati contabili e la determinazione di eventuali differenze .
- Le ” società di investimento ” sono:
(a) società il cui unico scopo è investire i propri fondi in vari titoli, immobili e altre attività al solo scopo di allocare i rischi di investimento e di beneficiare i propri azionisti dai risultati della gestione delle proprie attività;
- b) società collegate a società di investimento in capitale fisso, se l’unico oggetto di tali società collegate è acquisire azioni interamente liberate emesse da tali società di investimento, fatto salvo l’ articolo 22, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2012/30 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sul coordinamento delle garanzie richieste negli Stati membri per le società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per la protezione dei interessi sia degli azionisti che dei terzi per quanto riguarda la costituzione di società per azioni e il mantenimento e la modifica del loro capitale al fine di rendere equivalenti tali garanzie (GU L 315/74 del 14 novembre 2012).
- ” Bilancio consolidato ” è un rendiconto finanziario, che presenta la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato finanziario riportato, le variazioni dei flussi di cassa e del capitale proprio delle imprese, incluse nel consolidamento, come se fossero una impresa.
- ” International Accounting Standards ” (IAS) sono quelli adottati in conformità al Regolamento (CE) 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, sull’applicazione degli International Accounting Standards e includono International Accounting Standards (International Accounting Standards Standards) .IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) e relative interpretazioni (interpretazioni SIC-IFRIC), successive modifiche a tali principi e relative interpretazioni, principi futuri e relative interpretazioni emessi o adottati dall’International Accounting Standards Board (IASB).
- ” Luogo di attività economica ” è il luogo di attività economica ai sensi del § 1, punto 5 delle disposizioni aggiuntive del Codice di procedura fiscale-assicurativa .
- ” Revisione finanziaria indipendente dei rendiconti finanziari ” è la revisione contabile ai sensi della legge sull’audit finanziario indipendente .
- (modificato, SG 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) ” Ricavi netti di vendita ” sono gli importi dalla vendita di prodotti, beni e servizi, ridotti da sconti commerciali, il valore dell’imposta sul valore aggiunto e altre tasse direttamente legati al reddito.
- (revocato, SG 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018)
- “Attività principale ” nel senso dell’articolo 22, lettere “i”, “k” e “l” deve essere l’attività della società commerciale, quando il valore totale dei ricavi netti dalle vendite della rispettiva attività rappresenta più oltre il 50% del valore totale dei ricavi netti delle vendite per il periodo di riferimento.
- ” Periodo di rendicontazione ” è l’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), salvo diversa disposizione della presente legge.
- ” Pagamento al governo ” ai fini del Capitolo sette, Sezione V è un importo pagato in termini monetari o in natura da un’impresa operante nel settore minerario o da un’impresa che opera nel disboscamento da foreste vergini, per obblighi nei confronti del governo ai sensi dell’art. 54, articolo 2 .
- ” Ripetuta ” è la violazione, commessa entro un anno dall’entrata in vigore del decreto penale, con la quale il trasgressore è stato punito per lo stesso tipo di violazione.
- ” Governo ” ai fini del Capitolo Sette, Sezione V è un’autorità nazionale, regionale o locale di uno Stato membro dell’Unione europea o di un paese terzo. Il termine “governo” include una direzione, un’agenzia o un’impresa controllata dalle autorità pubbliche.
- ” Capogruppo ” è una persona giuridica, che esercita il controllo su una o più controllate.
- ” Impresa operante nel settore minerario ” è un’impresa che svolge attività connesse all’esplorazione, prospezione, scoperta, sviluppo di giacimenti ed estrazione di minerali, petrolio, gas naturale o altre materie prime che rientrano nell’ambito delle attività economiche elencate nell’allegato I, Sezione C, punti 05-08 del Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che stabilisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 2 e che modifica il Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio e alcuni regolamenti CE concernenti settori statistici specifici, di seguito denominato ” Regolamento (CE) n. 1893/2006 “.
- ” impresa di disboscamento di foreste vergini “, un’impresa che opera in foreste vergini in conformità con l’allegato I, sezione A, voce 02, gruppo 02.2 del regolamento (CE) “1893/2006 .
- ” Progetto ” ai fini del Capitolo Sette, Sezione V sono attività operative gestite in base a un contratto, licenza, locazione, concessione o accordi legali simili, che costituiscono una base per un obbligo di pagamento a un governo. Se tali accordi sono collegati, vengono considerati come un progetto.
- ” Imprese di interesse pubblico ” sono:
- a) imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro dell’Unione europea;
- b) istituti di credito;
- c) assicuratori e riassicuratori;
- d) (suppl. – SG, em. 19 nel 2021) le compagnie di assicurazione pensione e i fondi per le assicurazioni pensionistiche complementari e i fondi per i pagamenti da loro gestiti;
- e) gli intermediari degli investimenti, che sono grandi imprese ai sensi della presente legge;
- f) organismi di investimento collettivo e società di gestione ai sensi della legge sull’attività degli organismi di investimento collettivo e altri organismi di investimento collettivo , che sono grandi imprese ai sensi della presente legge;
- g) istituti finanziari ai sensi della legge sugli istituti di credito , che sono grandi imprese ai sensi della presente legge;
- h) Holding Ferrovie dello Stato bulgare – EAD, e le sue controllate; National Railway Infrastructure Company;
- i) società commerciali, la cui attività principale è produrre e / o trasmettere e / o vendere energia elettrica e / o calore e che sono grandi imprese ai sensi della presente legge;
- k) le società commerciali, la cui attività principale è l’importazione e / o il trasporto e / o la distribuzione e / o il transito di gas naturale e che sono grandi imprese ai sensi della presente legge;
- l) (modificata, SG.95 del 2016) Gestori di acque e reti fognarie ai sensi dell’art. 2, par. 1 della Legge per la regolamentazione dei servizi di approvvigionamento idrico e fognario , che sono medie e grandi imprese.
- (modificato, SG.15 del 2018, in vigore dal 16.02.2018) ” Mercato regolamentato ” è quello ai sensi dell’art. 152, par. 1 della legge sui mercati degli strumenti finanziari .
- ” Capo di un’impresa ” è una o più persone che gestiscono personalmente l’impresa nella loro qualità di proprietari, dirigenti o autorizzati per contratto, che sono responsabili dell’intera attività economica dell’impresa prima del proprietario o dei proprietari – azionisti, soci , governo locale o dinanzi allo stato.
- ” Imprese collegate ” sono due o più imprese all’interno di un gruppo.
- Il settore “Amministrazioni pubbliche” è il settore “Amministrazioni pubbliche” (Amministrazioni pubbliche) secondo i requisiti del sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità.
- ” Impresa di contabilità ” indica qualsiasi persona registrata ai sensi del diritto commerciale o della legislazione di un altro Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, il cui oggetto è l’organizzazione della contabilità e preparazione del bilancio.
- Per ” società di partecipazione finanziaria ” si intendono le società il cui unico oggetto di attività è l’acquisizione di quote di altre società, la gestione di tali azioni e il profitto da esse, senza che esse stesse partecipino direttamente o indirettamente alla gestione di tali società e senza i diritti finanziari che ne derivano. le holding detenute in qualità di azionisti ne risentono.
- ” Identificatore digitale o altro ” è un codice digitale o altro codice univoco che si ripete costantemente, che corrisponde in modo inequivocabile alla persona che ha il diritto di eseguire determinate azioni.
- (Nuova SG 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017, modificata, SG 92 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) “Le imprese che non hanno svolto attività durante il periodo di rendicontazione ” sono imprese per le quali il sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
- a) nel periodo di rendicontazione non hanno effettuato operazioni di cui all’art. 1, par. 1 della Legge Commerciale ;
- b) durante il periodo di rendicontazione non si sono verificate le condizioni per la rilevazione dei ricavi in conformità alla Legge Contabile e ai principi contabili applicabili;
(c) non hanno svolto alcuna attività relativa a investimenti, produzione e / o vendita;
- d) non hanno acquistato beni e servizi allo scopo di ottenere redditi e profitti.
- 2. Questa legge introduce i requisiti di:
- Direttiva 2013/34 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai conti annuali, ai conti consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese e che modifica la direttiva 2006/43 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio del Consiglio e che abroga le direttive 78/660 / CEE e 83/349 / CEE del Consiglio (GU L 182/19 del 29 giugno 2013).
- Direttiva 2014/95 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, che modifica la direttiva 2013/34 / UE per quanto riguarda la divulgazione di informazioni non finanziarie e sulla diversità da parte di talune grandi imprese e gruppi (GU L 330/1 , 15 novembre 2014).
- 3. Le microimprese, a parte le agevolazioni previste dalla presente legge, sono considerate piccole imprese.
- 4. (Modificato -.SG 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) Le imprese di interesse pubblico ai fini della presente legge devono essere trattate come grandi imprese, indipendentemente dal valore contabile delle attività, dai ricavi netti dalle vendite e dalla media numero di personale.
- 5. (Abrogato -.SG. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020)
- 5a. (Nuova SG 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) Un’impresa, la cui base contabile è l’International Accounting Standards ai sensi del § 1, punto 8 , deve eseguire la contabilità corrente e compilare il proprio bilancio. In conformità con i requisiti di queste norme integralmente e senza modifiche. Laddove i Principi contabili internazionali contengano disposizioni diverse da quelle di legge, si applicano le disposizioni dei Principi contabili internazionali.
- 5b. (Nuova SG.96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020 in vigore) Se, in conformità con i principi contabili applicabili, i costi di sviluppo sono rilevati come un’attività immateriale, la distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa non sarà consentita fino al completo ammortamento. O eliminazione contabile di tale attività immateriale, a meno che il valore delle riserve (fondi) dell’impresa per la quale è consentita la distribuzione ai sensi di un atto normativo e gli utili non distribuiti di esercizi precedenti sia almeno pari al valore contabile dell’attività immateriale rilevata.
Disposizioni transitorie e finali
- 6. Questa legge abroga la legge sulla contabilità (promulgata, SG 98 del 2001, modificata, SG 91 del 2002, SG 96 del 2004, SG 102 e 105/2005), edizioni 33, 63, 105 e 108 del 2006, numero 57 del 2007, numero 50, 69 e 106 del 2008, numero 95 del 2009, numero 94 del 2010, numero 19, 34 e 99 del 2011, numero 94 del 2012 e numero 15, 91 e 100 del 2013).
- 7. Le imprese ed i gruppi di imprese determinano la propria categoria per il 2016 ai sensi dell’art. 19 e 21 secondo i rispettivi indicatori al 31 dicembre 2015.
- 8. Le imprese, che dal 1 gennaio 2016 soddisfano i criteri per la micro, piccola o media impresa di cui all’art. 19 della presente legge e compilare il proprio bilancio annuale sulla base dei Principi contabili internazionali, può procedere una volta all’applicazione dei Principi contabili nazionali dopo l’adozione di un principio contabile nazionale.
- 9. Il procedimento penale amministrativo incompiuto fino all’entrata in vigore della presente legge deve essere concluso secondo l’ordine esistente.
- 10. (1) La preparazione e la revisione dei rendiconti finanziari e delle relazioni di attività per il 2015 devono essere eseguite secondo l’ordine della legge contabile abrogata .
(2) La pubblicazione dei rendiconti finanziari e delle relazioni di attività per il 2015 deve essere effettuata secondo l’ordine della presente legge.
- 11. (1) Le grandi imprese ai sensi della presente legge redigono i propri bilanci annuali per il 2016 sulla base dei principi contabili internazionali.
(2) La disposizione dell’art. 34, par. 2 per le grandi imprese si applica dal 1 ° gennaio 2017.
- 12. Nella legge sui partiti politici (promulgata, SG, numero 28 del 2005; modificata, numero 102 del 2005, numeri 17 e 73 del 2006, numeri 59 e 78 del 2007 n. 6 del 2009, n. 54 e 99 del 2010, n. 9 e 99 del 2011, n. 30, 68 e 71 del 2013, n. 19 del 2014 e numero 32 del 2015) devono essere apportate le seguenti modifiche:
- Nell’art . 23 cpv. 5 è così modificato:
“(5) Il reddito non monetario di cui al paragrafo 1 deve essere valutato in base all’ordine di cui all’articolo 26, paragrafo 2 della legge sulla contabilità.”
- All’art. 34 cpv. 1 è modificato come segue:
“(1) I partiti politici preparano una relazione finanziaria per l’anno civile precedente in conformità con i requisiti del capitolo tre, sezione III della legge sulla contabilità.”
- 13. Nel Codice delle assicurazioni (promulgato, SG 103 del 2005; modificato SG 105 del 2005, SG 30, 33, 34, 54, 59, 80, 82 e 105 del 2006, No. 48 , 53, 97, 100 e 109 del 2007, n. 67 e 69 del 2008, n. 24 e 41 del 2009, n. 19, 41, 43, 86 e 100 del 2010, n. 51, 60 e 77 del 2011 , Nn. 21, 60 e 77 del 2012 e n. 20, 70 e 109 del 2013) al § 1, punto 29 delle disposizioni aggiuntive le parole “Art. 37, paragrafo 2” sono sostituite da “Art. 31, para 1 “.
- 14. Nel codice di sicurezza sociale109 e 111 del 2013, n. 1, 18, 27, 35, 53 e 107 del 2014 e n. 12, 14, 22, 54, 61 e 79 del 2015) cArte. 186a, par. 2 le parole “con il contenuto di cui all’articolo 26, comma 1” sono sostituite da “ai sensi dell’articolo 29, comma 1”.
- 15. Nella legge sulle accise e sui depositi fiscali (promulgata, SG, numero 91 del 2005; modificato, numero 105 del 2005, numeri 30, 34, 63, 80, 81, 105 e 108 del 2006, numeri 31, 53 , 108 e 109 del 2007, numeri 36 e 106 del 2008, numeri 6, 24, 44 e 95 del 2009, numeri 55 e 94 del 2010 n. 19, 35, 82 e 99 del 2011, nn. 29, 54 e 94 del 2012, n. 15, 101 e 109 del 2013, n. 1 e 105 del 2014 e numero 30 del 2015) nell’art. 84, par. 6 nel testo prima del punto 1 le parole “art. 7” sono sostituite da “art. 6”.
- 16. Nella legge sull’acqua (promulgata, SG 67/1999; modificata, SG 81/2000, SG 34, 41 e 108 del 2001, SG 47, 74 e 91 del 2002, SG. 42, 69, 84 e 107 del 2003, n. 6 e 70 del 2004, n. 18, 77 e 94 del 2005, n. 29, 30, 36 e 65 del 2006, modificati, numero 66 del 2006, emendato, 105 e 108 del 2006, numeri 22 e 59 del 2007, numeri 36, 52 e 70 del 2008, numeri 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 e 103 del 2009, numeri 61 e 98 del 2010, numeri 19, 28, 35 e 80 del 2011, numeri 45, 77 e 82 del 2012, n. 66 e 103 del 2013, n. 26, 49, 53 e 98 del 2014 e n. 12, 14, 17, 58 e 61 del 2015) al § 4 par. 4 delle disposizioni transitorie e finali sono così modificate:
“(4) Per le immobilizzazioni dei siti di cui al paragrafo 3 e per gli altri sistemi e strutture di gestione dell’acqua, per i quali è stata stabilita una concessione, le detrazioni di ammortamento devono essere accumulate secondo i principi contabili applicabili in conformità al Capitolo Quattro del Legge sulla contabilità. ”
- 17. Nella legge sull’imposta sul reddito personale (promulgata, SG, numero 95 del 2006; modificata, numeri 52, 64 e 113 del 2007, numeri 28, 43 e 106 del 2008 25, 32, 35, 41, 82, 95 e 99 del 2009, numeri 16, 49, 94 e 100 del 2010, numeri 19, 31, 35, 51 e 99 del 2011 n. 40, 81 e 94 del 2012, nn. 23, 66, 100 e 109 del 2013, nn. . 1, 53, 98, 105 e 107 del 2014 e n. 12, 22, 61 e 79 del 2015) all’art. 9, par. 2 le parole “art. 7” sono sostituite da “art. 6”.
- 18. Nella Legge per le società a scopo di investimento speciale (promulgata, SG, Iss. 46 nel 2003; modificata, Iss. 109 nel 2003, Iss. 107 nel 2004, Iss. 34, 80 e 105 del 2006, Iss. e 53 del 2007, numero 77 del 2011 e numero 34 del 2015) all’art. 12, par. 2, seconda frase, le parole “art. 34, comma 2” sono sostituite da “art. 18”.
- 19. Nella legge sull’imposta sul reddito delle società (promulgata, SG, numero 105 del 2006; modificato, numeri 52, 108 e 110 del 2007, numeri 69 e 106 del 2008, numero 32, 35 e 95 del 2009, numeri 94 del 2010 , numeri 19, 31, 35, 51, 77 e 99 del 2011, numeri 40 e 94 del 2012, numeri 15, 16, 23, 68, 91, 100 e 109 del 2013, numeri 1, 105 e 107 del 2014 e numeri 12, 22, 35 e 79 del 2015) all’art. 10, par. 3 le parole “art. 1, comma 2” sono sostituite da “art. 2”.
- 20. Nella legge sugli istituti medici (promulgata, SG n. 62/1999; modificata, SG n. 88 e 113/1999; modificata, SG n. 114/1999; modificata, SG 36, 65 e 108 del 2000 , Decisione n. 11 della Corte costituzionale del 2001 – n. 51 del 2001, modificata, n. 28 e 62 del 2002, n. 83, 102 e 114. 2003, numeri 70 del 2004, numeri 46, 76, 85, 88 e 105 del 2005, numeri 30, 34, 59, 80 e 105 del 2006, numeri 31, 53 e 59 del 2007, numeri 110 del 2008, numeri 36, 41, 99 e 101 del 2009, numeri 38, 59, 98 e 100 del 2010, numeri 45 e 60 del 2011 54, 60 e 102 del 2012, numeri 15 e 20 del 2013, numero 47 del 2014 e numero 72 del 2015) all’art. 102, par. 4 le parole “articolo 15 della legge sulla contabilità” sono sostituite da “i principi contabili applicabili ai sensi del capitolo quattro della legge sulla contabilità”.
- 21. Nel Patronage Act (promulgato, SG, numero 103 del 2005; modificato, numeri 30, 34, 63 e 80 del 2006, numeri 53 e 109 del 2007, numero 42 del 2009 e numero 20 del 2012) nell’art. 21, par. 2 devono essere apportate le seguenti modifiche:
- Al punto 1 le parole “art. 1, comma 2” sono sostituite da “art. 2”.
- Al punto 2 le parole “art. 1, comma 2” sono sostituite da “art. 2”.
- 22. Nell’Environmental Protection Act (promulgato, SG, numero 91 del 2002; modificato, numero 98 del 2002; modificato, numero 86 del 2003, numero 70, 74, 77, 88, 95 e 105 del 2005, n. 30 , 65, 82, 99, 102 e 105 del 2006, n. 31, 41 e 89 del 2007, n. 36, 52 e 105 del 2008, n. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 e 103 del 2009, n. 46 e 61 del 2010, n. 35 e 42 del 2011, n. 32, 38, 53 e 82 del 2012, numeri 15, 27 e 66 del 2013, numeri 22 e 98 del 2014 e numeri 62 del 2015) nell’art. 62, par. 7 le parole “art. 33, comma 6” sono sostituite da “art. 63, comma 4”.
- 23. Nella Legge sull’offerta pubblica di titoli (promulgata, SG, numero 114 del 1999; modificato, numeri 63 e 92 del 2000, numeri 28, 61, 93 e 101 del 2002)., Numeri 8, 31, 67 e 71 del 2003, numeri 37 del 2004, numeri 19, 31, 39, 103 e 105 del 2005, numeri 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 e 105 del 2006, nn.25, 52, 53 e 109 del 2007, n. 67 e 69 del 2008, n. 23, 24, 42 e 93 del 2009.., numeri 43 e 101 del 2010, numeri 57 e 77 del 2011, numeri 21, 94 e 103 del 2012, numeri 109 del 2013 e numeri 34, 61 e 62 del 2015) vengono apportate le seguenti modifiche:
- Nell’art . 81, par. 3, seconda frase, le parole “art. 34, comma 2” sono sostituite da “art. 18”.
- All’art. 100 m, al. 3, seconda frase, le parole “art. 34, comma 2” sono sostituite da “art. 18”.
- Nell’art . 124, par. 2, punto 4, le parole “articolo 26, paragrafo 1” sono sostituite da “articolo 29, paragrafo 1”.
- 24. Nella legge sulle strade (promulgata, SG 26 del 2000; modificata, SG 88 del 2000, SG 111 del 2001, SG 47 e 118/2002, SG 9 e 112 del 2003, Nn. 6 e 14 del 2004, n. 88 e 104 del 2005, n. 30, 36, 64, 102, 105 e 108 del 2006, n. 59 del 2007, numeri 43 e 69 del 2008, numeri 12, 32, 41, 42, 75, 82 e 93 del 2009, numero 87 del 2010, numeri 19, 39, 55 e 99 del 2011, n. 38, 44, 47 e 53 del 2012, n. 15 e 66 del 2013, n. 16, 53 e 98 del 2014 e n. 10, 14, 37 e 61 del 2015) all’art. 28h, par. 2 le parole “art. 33, comma 6” sono sostituite da “art. 63, comma 4”.
- 25. Nella legge sul registro delle imprese (promulgato, SG, numero 34 del 2006; modificato, numeri 80 e 105 del 2006, numeri 53 e 59 del 2007, numero 104 del 2007 n. 50 e 94 del 2008, n. 44 del 2009, n. 101 del 2010, n. 34 e 105 del 2011, n. 25, 38 e 99 del 2012., numero 40 del 2014 e numeri 22 e 54 del 2015) all’art. 6, par. 3 le parole “art. 40, comma 1 – 3” sono sostituite da “art. 38, comma 1, 3 e 5”.
- 26. Nel diritto commerciale (promulgato, SG, numero 48 del 1991; modificato, numero 25 del 1992, numeri 61 e 103 del 1993, numero 63 del 1994, numero 63 del 1995, nn. 42, 59, 83, 86 e 104 del 1996, n. 58, 100 e 124 del 1997, n. 21, 39, 52 e 70 del 1998, n. 33, 42, 64, 81, 90, 103 e 114 del 1999, n. 84 del 2000 , N. 28, 61 e 96 del 2002, n. 19, 31 e 58 del 2003., n. 31, 39, 42, 43, 66, 103 e 105 del 2005, n. 38, 59, 80 e 105 del 2006, n. 59, 92 e 104 del 2007, n. 50, 67, 70, 100 e 108 del 2008, numeri 12, 23, 32, 47 e 82 del 2009, numeri 41 e 101 del 2010, numeri 14, 18 e 34 del 2011., numeri 53 e 60 del 2012, numeri 15 e 20 del 2013, numero 27 del 2014 e numero 22 del 2015) devono essere apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
- Nell’art . 221 :
- a) al punto 6 alla fine è aggiunto “quando lo svolgimento di una revisione è obbligatorio nei casi previsti dalla legge o si è deciso di effettuare una revisione finanziaria indipendente”;
- b) al punto 7 dopo la parola “revisore dei conti” deve essere aggiunto “quando è stata effettuata una revisione finanziaria indipendente”.
- All’art. 245 aggiunge infine “quando lo svolgimento di una revisione contabile è obbligatorio nei casi previsti dalla legge o si è deciso di svolgere una revisione contabile indipendente”.
- Nell’art . 248 cpv. 1 è modificato come segue:
(1) La relazione finanziaria annuale sarà verificata dai revisori dei conti registrati dall’assemblea generale nei casi previsti dalla legge. ”
- All’art. 249, par. 1 dopo la parola “Quando” è aggiunto “il bilancio annuale della società è soggetto a revisione contabile indipendente obbligatoria per legge e”.
- All’art. 251 :
- a) al par. 3 la prima frase è modificata come segue: “Quando lo svolgimento di una revisione finanziaria indipendente è obbligatorio nei casi previsti dalla legge o quando è stata presa la decisione di eseguire una revisione finanziaria indipendente, l’assemblea generale adotta il bilancio annuale dopo il completamento del la revisione e la presentazione della relazione di revisione. un revisore partecipa alla riunione del consiglio di sorveglianza, rispettivamente del consiglio di amministrazione di cui ai paragrafi 1 e 2. “;
- b) al par. 4 le parole “Verificato e accettato” devono essere sostituite da “Accettato dall’assemblea generale”.
- 27. Nella legge sull’audit finanziario indipendente (promulgata, SG 101/2001; modificata SG 91/2002, SG 96/2004, SG n. 77 e 105/2005)., SG 30, 33, 62 e 105 del 2006, numero 67 del 2008, numero 95 del 2009, numero 54 del 2010, numero 99 del 2011, numero 38, 60 e 102 del 2012, numero 15 del 2013 e numero 61 del 2015) al § 1 della voce 11 della riserva aggiuntiva è modificata come segue:
“11.” Imprese di interesse pubblico “sono quelle ai sensi del § 1, punto 22 delle disposizioni aggiuntive della legge sulla contabilità.”
- 28. Nella legge sulle finanze pubbliche (SG, numero 15 del 2013) nell’art. 168, par. 1 le parole “art. 1, comma 2” sono sostituite da “art. 2”.
- 29. La legge entra in vigore il 1 gennaio 2016, ad eccezione dell’art. 48 – 52 , che entrerà in vigore il 1 gennaio 2017.
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La legge è stata adottata dalla 43a Assemblea Nazionale il 24 novembre 2015 ed è stata sigillata con il sigillo ufficiale dell’Assemblea Nazionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUGLI ENTI GIURIDICI NON PROFIT
(Promulgato – SG, n.74 del 2016, in vigore dal 01.01.2018)
- 40. La legge entra in vigore il 1 gennaio 2018.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
DELLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUI DAZI ACCISE EI MAGAZZINI FISCALI
(ANNUNCIATO – SG, EMISSIONE 97 DEL 2016, IN VIGORE DAL 01.01.2017)
- 61. La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2017, ad eccezione del § 47, punto 1 e punto 5, lettera “b” , § 48 e § 49 , che entreranno in vigore il 1 ° gennaio 2018.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
DELLA LEGGE CHE MODIFICA E AGGIUNGE IL CODICE DI PROCEDURA FISCALE-ASSICURATIVA
(Promulgato – SG, numero 92 del 2017, in vigore dal 01.01.2018)
- 31. La legge entra in vigore il 1 ° gennaio 2018, ad eccezione di:
- paragrafi 1 , 4 – 9 , § 10, articoli 2 e 3 , § 26 e 29 , che entreranno in vigore tre giorni dopo la promulgazione della legge nella Gazzetta ufficiale dello Stato;
- paragrafo 14, punti 5 e 6 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2019.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
DELLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SULL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
(Promulgato – SG, numero 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018)
- 52. La legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2018, ad eccezione dei § 8 e 9 , che entreranno in vigore il 1 ° dicembre 2017, e del § 41 riguardante l’articolo 17, lettera “a”, che entrerà in vigore il 20 maggio 2019
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE SUL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
(ANNUNCIATO – SG, EDIZIONE 15 DEL 2018, IN VIGORE DAL 16.02.2018)
- 42. La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato, ad eccezione di:
- Articolo 222, par. 1-3 , che entrano in vigore il 3 settembre 2019;
- paragrafo 13, punto 12, lettera “a” , che entra in vigore il 1 ° gennaio 2018;
- comma 13, punto 12, lettera “b” , che entra in vigore il 21 novembre 2017;
- comma 17, punto 37 relativo all’art. 264a e articolo 39 relativo all’art. 273b , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2020.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SULL’IMPOSTAZIONE SUL REDDITO SOCIALE
(ANNUNCIATA – SG, EDIZIONE 98 DEL 2018, IN VIGORE DAL 01.01.2019, MODIFICATA – SG, EDIZIONE 37 DEL 2019, IN VIGORE DAL 07.05.2019, MODIFICATA – SG, EDIZIONE 104 DEL 2020, IN VIGORE DAL 01.01.2021)
- 55. Fino alla scadenza del termine per la nuova registrazione mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro presso l’Agenzia del registro ai sensi del § 25 delle disposizioni transitorie e finali della Legge di modifica e integrazione della Legge per la persone giuridiche senza scopo di lucro (SG, emissione 74 del 2016) i rendiconti finanziari annuali e le relazioni di attività ai sensi della legge sulla contabilità sono pubblicati come segue:
- entro il 30 giugno dell’anno in corso il bilancio annuale e le relazioni di attività dell’anno precedente – in una pubblicazione economica o su Internet, quando non si sono verificate per la persona le condizioni di cui ai punti 2-4; la persona deve fornire libero accesso ai rapporti pubblicati e, su richiesta, indicare il luogo in cui sono pubblicati;
- le persone reimmatricolate nel periodo dal 1 giugno 2018 al 31 maggio 2019 pubblicano le relazioni 2017 e 2018 entro il 30 giugno 2019;
- le persone reimmatricolate nel periodo dal 1 giugno 2019 al 31 maggio 2020, pubblicano le relazioni degli esercizi 2017, 2018 e 2019 entro il 30 giugno 2020;
- (emend. SG 104 del 20, in vigore dal 01.01.2021) le persone, reimmatricolate nel periodo dal 1 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, pubblicheranno entro il 30 settembre 2021 le relazioni per il 2017, 2018, 2019 e 2020
- 56. (Modificata, SG.37 del 2019, in vigore dal 07.05.2019) Articolo 34 , par. 5 della Legge sulla contabilità si applica anche al conto annuale 2018.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 70. La legge entra in vigore il 1 gennaio 2019, ad eccezione di:
- comma 43, punto 2 – relativo all’art. 4 , articolo 65, articolo 4, lettera “a”, articolo 5, lettera “b”, sotto-lettera “bb”, articolo 9, articolo 15, lettera “b”, articolo 31 e articolo 34 e § 64 , che devono entrare in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta dello Stato;
- paragrafo 63 , che entra in vigore il 18 novembre 2018;
- paragrafo 41, articolo 1 , § 43, articolo 36 , § 50, articoli 1 – 3, articolo 4, lettera “a”, articoli 5 – 10 , § 52, articolo 3 , § 53, articoli 1 e 3 e § 65 – 69 , che entrerà in vigore il 7 gennaio 2019;
- comma 43, punto 11 – relativo all’art. 47, par. 4, punto 1 e par. 5 , che entrerà in vigore il 28 gennaio 2019;
- paragrafo 52, punti 1, 2, 4 e 5 e § 53, punto 2 , che entrerà in vigore il 20 maggio 2019;
- paragrafo 43, articolo 22 , § 57, articolo 9, articolo 11, lettera “c”, articoli 31, articoli 32 e 37 , che entreranno in vigore il 1 ° luglio 2019;
- paragrafo 50, punto 4, lettere “c” e “d” , che entrerà in vigore il 1 ° ottobre 2019;
- comma 39, punto 3, lettera “b” – relativo all’art. 14, par. 2 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2020;
- comma 43, punto 11 – relativo all’art. 47, par. 4, punto 2 , che entrerà in vigore il 28 luglio 2020.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
DELLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SULLA RICOSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO E DEGLI INTERMEDIARI DI INVESTIMENTO
Disposizioni transitorie e finali
(Promulgato – SG, numero 37 del 2019 (*) )
- 60. (In vigore dal 07.05.2019) Le imprese di cui all’art. 34, par. 2, i punti 1 e 2 della legge sulla contabilità devono compilare il proprio bilancio per il 2018 sulla base dei principi contabili internazionali.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 64. La legge entra in vigore il giorno in cui la decisione della Banca Centrale Europea per una stretta cooperazione ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che affida alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, ad eccezione del § 5, punto 1 , § 6 , § 7, elemento 1 , § 8 , 9 , 10 , 13 , 14 , § 16, elemento 2 , § 17 , § 18, elemento 1, lettera “b”, sottotitolo “aa” , § 19 ,§ 20, punto 1, lettera “b”, sotto-lettera “aa” , § 21, punto 1, lettera “a” , § 24 , 25 , 26 , 27 , 29 , 30 , 31 , 33 , 34 , 35 , 36 , 38 , 53 , 54 , 59 , 60 , 61 , 62 e 63 , che entrerà in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta dello Stato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SULL’IMPOSTAZIONE SUL REDDITO SOCIALE
(Promulgata – SG, numero 96 DEL 2019, IN VIGORE DAL 01.01.2020)
- 40. Paragrafo 39, punto 2, lettera “a”, sub-lettera “bb” relativo all’art. 38, par. 9, punto 2 della legge sulla contabilità relativa alla presentazione una tantum di una dichiarazione campione si applica per i periodi di rendicontazione che iniziano il 1 ° gennaio 2019 e successivamente.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 45. La legge entrerà in vigore il 1 gennaio 2020, ad eccezione del § 30, articolo 28, lettere “a”, “b”, “c” e “d”, articolo 35, lettera “a”, citazione “gg” e incita “dd” in merito all’articolo 96 delle disposizioni aggiuntive della legge sull’imposta sul valore aggiunto , che entrerà in vigore tre giorni dopo la promulgazione della legge nella Gazzetta ufficiale dello Stato.
Disposizioni finali
ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SULL’OFFERTA AL PUBBLICO DI TITOLI
Disposizioni finali
(Promulgato – SG, numero 26 del 2020)
- 30. (1) I paragrafi 2 , 3 , 9 , 10 e 17 entrano in vigore il 3 settembre 2020.
(2) I paragrafi 1 e 21 entrano in vigore il 1 ° gennaio 2021.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
DELLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SULL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
(Promulgata – SG, n.104 del 2020, IN VIGORE DAL 01.01.2021)
- 72. Nella legge sull’imposta sul reddito delle società (promulgata, SG n. 105 del 2006; modificata, SG n. 52, 108 e 110 del 2007, SG n. 69 e 106 del 2008, SG n. 32, 35 e 95 del 2009, numeri 94 del 2010, numeri 19, 31, 35, 51, 77 e 99 del 2011, numeri 40 e 94 del 2012, numeri 15, 16, 23, 68, 91, 100 e 109 del 2013, nn.1, 105 e 107 del 2014, n. 12, 22, 35, 79 e 95 del 2015, n. 32, 74, 75 e 97 del 2016, n. 58, 85, 92, 97 e 103 del 2017, n. 15, 91, 98, 102, 103 e 105 del 2018, nn. 24, 64, 96, 101 e 102 del 2019 e numeri 18, 28, 38 e 69 del 2020) devono essere apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Nelle disposizioni transitorie e finali della Legge per la modifica e l’integrazione della Legge per l’imposta sul reddito delle società (SG, numero 98 del 2018; modificato, numero 37 del 2019) al § 55, punto 4, le parole “30 giugno” è sostituito da “30 settembre”.
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- 94. La legge entra in vigore il 1 gennaio 2021, ad eccezione di:
- paragrafo 17 , § 31 , § 59 – 61 e § 68 , 69 , § 71, articolo 11 , § 88 , 89 , 91 e 92 , che entreranno in vigore entro tre giorni dalla promulgazione della legge nello Stato Gazette;
- comma 39 relativo all’art. 154, par. 2 , § 41 relativo all’art. 156, par. 2 , § 43 relativo all’art. 157a, par. 4 e § 63 , che entrerà in vigore il 1 ° aprile 2021;
- paragrafi 1 – 9 , § 11 – 13 , § 15 , 16 , § 18 – 30 , § 32 , § 33 – 58 , § 62, punto 1, lettere “a”, “e”, “e” e articoli 2 , § 64-66 e § 67, par. 1, 2, 3, 12, 13 e 14 , che entrerà in vigore il 1 ° luglio 2021;
- paragrafo 71, punto 4 , che entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2022.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
DELLA LEGGE CHE MODIFICA E AGGIUNGE IL CODICE DI PROCEDURA FISCALE-ASSICURATIVA
(Promulgato – SG, numero 105 del 2020, IN VIGORE DAL 01.01.2021)
- 72. La legge entra in vigore il 1 ° gennaio 2021, ad eccezione di:
- paragrafo 34 , che entrerà in vigore il 1 ° maggio 2021;
- paragrafi 55 , 58 , 59 , 60 e § 69 riguardanti la creazione dell’art. 26b della Legge sulle misure e azioni durante lo stato di emergenza, dichiarato con decisione dell’Assemblea Nazionale del 13 marzo 2020, e per aver superato le conseguenze che entreranno in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato;
- comma 69 relativo alla creazione dell’art. 26a della Legge sulle misure e azioni durante lo stato di emergenza, dichiarato con decisione dell’Assemblea nazionale del 13 marzo 2020, e per il superamento delle conseguenze , che entra in vigore il 7 dicembre 2020.
Collegamenti da articoliRiferimenti da praticheRiferimenti da procedureAppunti
Atti rilevanti della legislazione europea
Direttive:
DIRETTIVA (UE) 2017/1132 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2017 su alcuni aspetti di diritto societario
DIRETTIVA 2014/95 / UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2014 che modifica la direttiva 2013/34 / CE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni non finanziarie e informazioni sulla diversità da parte di talune grandi imprese e gruppi
DIRETTIVA 2013/34 / UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 sui conti annuali, i bilanci consolidati e le relative relazioni di talune tipologie di imprese e che modifica la direttiva 2006/43 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del Consiglio che abroga le direttive 78/660 / CEE e 83/349 / CEE del Consiglio
DIRETTIVA 2012/30 / UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 sul coordinamento delle garanzie richieste negli Stati membri per le società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, del Trattato sul funzionamento del Unione per la tutela degli interessi sia dei soci che dei terzi per quanto riguarda la costituzione di società di capitali e il mantenimento e la modifica del loro capitale al fine di rendere equivalenti tali garanzie ( revocate )
DIRETTIVA 2006/43 / CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660 / CEE e 83/349 / CEE del Consiglio e la direttiva 84/253 / CEE del Consiglio