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Transaction Network Analysis (TNA)

Da metà maggio 2019, gli Stati membri dell’UE possono utilizzare un nuovo strumento elettronico che dovrebbe individuare le frodi in materia di IVA in una fase precoce. La Transaction Network Analysis (TNA) è uno strumento automatizzato di data mining che interconnette le piattaforme informatiche fiscali degli Stati membri. In questo modo, è possibile accedere rapidamente e facilmente alle informazioni sulle transazioni transfrontaliere e segnalare sospette frodi IVA quasi in tempo reale.

Oltre a una più stretta cooperazione tra la rete di esperti antifrode dell’UE (“Eurofisc” (vedi: Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri dell’UE in materia di IVA), nell’analizzare le informazioni sulle frodi IVA carosello, TNA promuove anche la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i funzionari fiscali nazionali. I funzionari di Eurofisc possono ora effettuare controlli incrociati delle informazioni rispetto a casellari giudiziari, banche dati e informazioni detenute da Europol e OLAF.

Il TNA è un altro strumento dell’UE per rendere la riscossione dell’IVA più a prova di frode. A medio termine, la Commissione spera di raggiungere un consenso su una revisione più radicale della legislazione dell’UE in materia di IVA

Con il Transaction Network Analysis le autorità fiscali:

  • avranno un accesso agevolato alle informazioni relative alle operazioni transfrontaliere ed ai soggetti coinvolti;
  • potranno effettuare controlli incrociati con le notizie condivise dall’Europol e dall’Agenzia Europea Antifrode.

Il nuovo applicativo informatico (TNA), frutto della collaborazione tra la Commissione e gli Stati Membri, registrando ed analizzando le informazioni contenute nel sistema elettronico di scambio dati sull’IVA e i dati scambiati su Eurofisc (rete antifrode dell’UE), applicando il data mining (l’estrazione dei dati forniti attraverso le dichiarazioni IVA):

  • aiuterà a rilevare discrepanze tra acquisti e vendite e altre anomalie nelle transazioni commerciali;
  • intensificherà la cooperazione tra gli Stati UE e le Agenzie coinvolte;
  • consentirà alle autorità fiscali di accedere in modo veloce e agevole alle informazioni relative alle operazioni transfrontaliere ai fini di una cooperazione più stretta con la rete di esperti antifrode dell’UE Eurofisc per l’analisi congiunta delle informazioni, in modo da poter rilevare e intercettare il più velocemente ed efficacemente possibile le eventuali frodi carosello all’IVA (1).

TNA rappresenta dunque l’acronimo di Transaction Network Analysis, che significa letteralmente “Analisi della rete di transazioni”.

Si tratta di un tool di controllo attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate potrà incrociare i dati presenti nell’archivio VIES al fine di effettuare verifiche maggiormente efficaci sulle operazioni intracomunitarie, con l’evidente obiettivo di ridurre il rischio frodi.

Già nella proposta della Commissione Europea dello scorso 30 novembre 2017 si poteva leggere che:
La cooperazione rafforzata tra gli Stati membri è un elemento necessario per combattere le frodi IVA intracomuniarie in modo più efficace e tempestivo, rafforzando la fiducia tra gli Stati membri.

Le misure proposte comprendono la velocizzazione dello scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali comunitarie, anche senza preventiva richiesta standardizzata, controlli congiunti tra due o più Stati membri oltre al libero accesso ai dati VIES per i funzionari di Eurofisc degli Stati membri.

Nello svolgimento delle verifiche fiscali, i funzionari degli altri Paesi aderenti potranno godere delle stesse prerogative dei colleghi operanti nel Paese di riferimento delle operazioni oggetto di controllo.

Ciò include l’accesso ai locali del soggetto passivo IVA e dei suoi documenti fiscali.

Entrambe le autorità fiscali interessate potranno concordare la produzione di una relazione di revisione comune.

Omissis… Lo Stato membro del soggetto passivo può essere obbligato a partecipare e avviare una verifica IVA quando almeno due altri Stati membri ritengano necessaria un’indagine amministrativa.

Gli altri Paesi membri devono assistere lo Stato in cui si trova l’impresa controllata al fine di prendere attivamente parte alla revisione contabile.

(1Le frodi IVA, in particolare le frodi carosello, attraverso l’introduzione di una o più società che fanno da filtro, utilizzando operazioni triangolari tra Paesi UE,  mettono in atto operazioni fittizie con il solo scopo di arrivare a poter detrarre crediti IVA del tutto inesistenti.

Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri dell’UE in materia di IVA

Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri dell’UE in materia di IVA

La cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri dell’UE in materia di IVA contribuisce a garantire la corretta applicazione delle norme IVA sulle transazioni transfrontaliere. Questa cooperazione si basa sul Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto che sostituisce il precedente regolamento (CE) n. 1798/2003.

Vedi: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO sull’applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto

Scopo del Regolamento (UE) n. 904/2010 è di migliorare e integrare gli strumenti per combattere le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, grazie ad un maggior coinvolgimento degli Stati membri e la loro responsabilizzazione nel garantire ogni aiuto possibile per combattere l’evasione transfrontaliera.

A tal fine, il nuovo regolamento prevede una serie di regole più stringenti che stabiliscono una stretta cooperazione tra le autorità competenti che, in ciascuno degli Stati membri, sono incaricate dell’applicazione delle disposizioni in materia.

Il progetto che dispone la collaborazione reciproca tra i Paesi aderenti prende il nome di Eurofisc. Si tratta di un meccanismo capace di coinvolgere tutti gli Stati in un ampio programma di controlli e monitoraggio, con un coordinamento centrale affidato ad un singolo Stato. Questa “task force”, tra le amministrazioni fiscali nazionali, ha come compito lo sviluppo di un sistema multilaterale per il contrasto alle frodi, per il coordinamento dello scambio immediato di informazioni e per il loro successivo utilizzo. Tra le attività che rientrano nel programma di cooperazione vi è da segnalare:

  • la definizione delle procedure affinchè gli Stati possano scambiare in via elettronica le informazioni sui soggetti che operano in ambito comunitario;
  • gli Stati sono tenuti a prestare assistenza per la protezione del gettito Iva nell’Unione europea;
  • le amministrazioni centrali dovranno verificare preventivamente l’affidabilità dei soggetti che chiedono il numero di partita Iva, o agire al massimo entro sei mesi dal rilascio;
  • si dovrà procedere con l’invalidazione del numero nel sistema informativo comunitario se il soggetto risulta inattivo per un anno o se si sono constatate irregolarità nei dati dichiarati;
  • gli Stati si impegnano a scambiare spontaneamente le informazioni che a loro parere possono essere utili per le verifiche disposte dalle autorità degli altri Paesi;
  • lo Stato membro fornitore delle informazioni può chiedere allo Stato ricevente l’invio di un feedback, allo scopo di assicurare il miglioramento continuo della qualità delle informazioni scambiate;
  • le informazioni richieste da uno Stato, ai fini dei controlli contro le evasioni/elusioni fiscali, non possono essere rifiutate solo perché detenute da una banca, da un istituto finanziario o da una persona designata che agisce in qualità di agente o fiduciario.

Gli scambi di informazioni sono coordinati dalla rete Eurofisc, composta da funzionari di collegamento dei 27 Stati membri e della Norvegia. La rete Eurofisc è stata lanciata nel 2010 per combattere le frodi transfrontaliere in materia di IVA.

Elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio (direttiva sulla cooperazione amministrativa – DAC)

Member State

Competent authority (in the national language)

Belgium

Président du Comité de direction du SPF Finances/Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën/Präsident des Direktionsausschusses des FÖD Finanzen

Bulgaria

Изпълнителния директор на Национална агенция за приходите или негов упълномощен представител

Czech Republic

Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství

Denmark

Skatteministeriet

Germany

Bundesministerium der Finanzen

Estonia

Eesti Maksu- ja Tolliamet

Ireland

The Revenue Commissioners or their authorised representative

Greece

Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

Spain

Agencia Estatal de Administración Tributaria

France

Direction générale des finances publiques

Croatia

Ministarstvo financija

Italy

Il Direttore generale delle Finanze

Cyprus

Υπουργείο Οικονομικών

Latvia

Valsts ieņēmumu dienests

Lithuania

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Luxemburg

Ministère des finances

Hungary

Központi Kapcsolattartó Iroda

Malta

Direttur (Tassazzjoni Internazzjonali), Dipartiment tat-Taxxi Interni, Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment

Netherlands

De minister van financiën of een door deze aangewezen vertegenwoordiger

Austria

Der Bundesminister für Finanzen oder dessen bevollmächtigter Vertreter

Poland

Ministerstwo Finansów

Portugal

Ministro das Finanças

Romania

Serviciul Schimb Internațional de Informații

Slovenia

Ministrstvo za finance

Slovakia

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finland

Verohallinto/Skatteförvaltningen

Sweden

Skatteverket

United Kingdom

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs or their authorised representative

Il Regolamento (UE) n. 904/2010 prevede lo scambio di informazioni specifiche tra le amministrazioni fiscali:

  • Lo scambio spontaneo di informazioni ha luogo se un paese scopre informazioni sulle transazioni IVA che potrebbero essere rilevanti per un altro paese.
  • Lo scambio di informazioni su richiesta si verifica quando sono necessarie informazioni aggiuntive sulle transazioni IVA da un altro paese.
  • Lo scambio automatico di informazioni viene utilizzato quando le informazioni sono rilevanti per altri paesi, ad esempio su nuovi mezzi di trasporto o operatori commerciali non stabiliti.
  • Audit congiunti e controlli simultanei consentono ai funzionari delle autorità fiscali nazionali di formare gruppi di audit internazionali per controllare le società multinazionali.

Sulla base delle informazioni condivise all’interno della rete Eurofisc e dopo l’analisi dei dati disponibili, i funzionari di collegamento di Eurofisc possono intraprendere azioni appropriate a livello nazionale, come procedere con richieste di informazioni, audit o cancellazione di numeri di partita IVA.

Eurofisc ha il compito di lavorare su:

  • elaborazione e analisi congiunta dei dati;
  • coordinamento delle azioni di follow-up;
  • accesso ai dati doganali sulle importazioni esenti da IVA;
  • la possibilità di scambiare informazioni direttamente con Europol e OLAF.

Nel 2019 Eurofisc ha iniziato a utilizzare un sistema elettronico, lo strumento Transaction Network Analysis (TNA), per scambiare rapidamente ed elaborare congiuntamente i dati IVA. TNA consente a Eurofisc di rilevare le reti sospette in anticipo e in modo più efficiente.

Il comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC, Standing Committee for Administrative Cooperation). è composto da funzionari delle amministrazioni fiscali nazionali e dei ministeri delle finanze. Supporta la Commissione nell’attuazione del quadro giuridico che disciplina la cooperazione amministrativa nel settore dell’IVA (regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio). È essenziale per il buon funzionamento degli elementi chiave della cooperazione amministrativa in materia di IVA:

  • Eurofisc
  • Sistemi elettronici quali:
    • Sistema di scambio di informazioni sull’IVA (VIES),
    • domanda centrale di moduli elettronici (eFCA),
    • Sportello unico, sportello unico per l’importazione e
    • Rimborso IVA.

La prima riunione del comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC, Standing Committee for Administrative Cooperation) si è svolta il 20 e 21 gennaio 1992 e ha preparato il regime IVA per le transazioni transfrontaliere che è entrato in vigore nel mercato interno nel 1993.

L’8 dicembre 2022, la Commissione europea ha proposto l’IVA nel pacchetto dell’era digitale che renderà il sistema dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dell’UE più resistente alle frodi abbracciando e promuovendo la digitalizzazione. Introduce la comunicazione digitale in tempo reale ai fini dell’IVA basata sulla fatturazione elettronica che fornirà agli Stati membri preziose informazioni di cui hanno bisogno per intensificare la lotta contro le frodi in materia di IVA. Anche la cooperazione tra le amministrazioni fiscali è notevolmente rafforzata attraverso l’introduzione di un nuovo sistema centrale di scambio di informazioni sull’IVA (VIES centrale).