La tassazione dei dividendi corrisposti a soci persone fisiche non imprenditori residenti in Italia distribuiti da soggetti residenti in Italia

Dividendi distribuiti da soggetti residenti in Italia a soci persone fisiche non imprenditori residenti in Italia

Gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, ai sensi della lettera e), primo comma, art. 44 (Redditi di capitale) del TUIR, sono considerati redditi di capitale.

Ai sensi del primo comma dell’art. 45 (Determinazione del reddito di capitale (ex art. 42)) del TUIR Il reddito di capitale è costituito dall’ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione.

Quindi, in deroga al principio generale, è prevista la tassazione per cassa e non per competenza e quindi i dividendi rilevano al momento della riscossione.

Per quanto attiene  il regime impositivo dei dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori  residenti in Italia occorre distinguere tra partecipazioni

  • qualificate e
  • non qualificate.

Per partecipazione qualificata, ai sensi del primo comma, lettera c), dell’art. 67 T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, d.P.R. n. 917/86), si intende una partecipazione societaria che presenti i seguenti requisiti:

Società quotata in mercati regolamentati italiani o esteri:

  • possesso superiore al 2% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria;
  • oppure possesso superiore al 5% del capitale sociale.

Società non quotata in mercati regolamentati:

  • possesso superiore al 20% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria;
  • oppure possesso superiore al 25% del capitale sociale o patrimonio.

Partecipazioni non qualificate sono invece quelle che hanno uno soglia pari o inferiore alle percentuali previste per quelle qualificate.

La disciplina della tassazione dei dividendi, a seconda della natura della partecipazione da cui scaturiscano, qualificata oppure non qualificata, è andata evolvendosi negli anni, dipendendo anche dal periodo d’imposta in cui si sono formati gli utili.

È da tener presente che nel corso degli anni si sono avute numerose variazioni delle aliquote IRPEG/IRES sul reddito delle società.
Questo ha portato alla relativa variazione delle quote che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile delle persone fisiche con le aliquote ordinarie, applicate su una base imponibile.

Prima del 01/01/2018

  • le partecipazioni non qualificate, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 600, erano tassate mediante una ritenuta, a titolo d’imposta;
  • le partecipazioni qualificate, agli effetti dell’applicazione degli articoli 47 e 59 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrevano, in diversa misura in relazione all’anno di formazione, alla formazione del reddito complessivo imponibile delle persone fisiche.

L’art. 1, co. 999 e ss., della L. 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018), uniformando il trattamento dei dividendi e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non,  ha riformato il regime di imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, corrisposti a soci persone fisiche non imprenditori, sia in termini di livello di tassazione effettiva (26%) che di modalità di prelievo.

L’art.1, commi da 1003 a 1006, della L. 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018), ha modificato il trattamento fiscale dei redditi di capitale provenienti dalle partecipazioni di natura qualificata, ai sensi dell’art. 67 comma 1, lett. c) del TUIR, percepiti dalle persone fisiche, prevedendo la tassazione nella misura del 26 per cento.

Pertanto, dal 1° gennaio 2018,  gli utili e gli altri proventi di natura qualificata percepiti dalle persone fisiche residenti derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del TUIR, formatisi dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta pari al 26 per cento.

In deroga a quanto descritto alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’IRES formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017 (art. 1, comma 1006, della  L. 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)). Pertanto per gli utili inseriti nella sezione potrà applicarsi il regime transitorio, purché la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera antecedente al 31 dicembre 2022 (Principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022 (Regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate)).

Si rimanda a REDDITI PERSONE FISICHE 2025  Fascicolo 2  ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Più precisamente,  per quanto attiene le partecipazioni qualificate, gli utili, prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e le cui distribuzioni sono state deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022,  concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto IRPEF con le aliquote ordinarie, applicate su una base imponibile, nella misura del:

  • tassazione progressiva Irpef sul 40% (esenzione nella misura del 60%) della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2024 desumibili dalla relativa certificazione in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (l’IRES fino all’esercizio 2007 era al 33%);
  • tassazione progressiva Irpef sul 49,72% (esenzione nella misura del 50,28%) della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2024 desumibili dalla relativa certificazione in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (l’IRES dall’esercizio 2008 al 2016  è stata del 27,5%);
  • tassazione progressiva Irpef sul 58,14% (esenzione nella misura del 41,86%) della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2024 desumibili dalla relativa certificazione in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia  formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017(l’IRES dall’esercizio 2017  è 24%).

Ricapitolando:

  • gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017
    • in caso di partecipazioni qualificate, sono soggetti a tassazione IRPEF con le aliquote ordinarie applicate su una base imponibile ridotta (del 58,14% nel 2017, del 49,72% dal 2008 al 2016, del 40% prima del 2008);
    • in caso di partecipazioni non qualificate, sono tassati con ritenuta a titolo d’imposta del 26%;
  • gli utili distribuiti dal 1° gennaio 2018
    • sono tassati con ritenuta a titolo d’imposta del 26%, a prescindere dalla loro natura qualificata o meno;
    • per le distribuzioni di utili relative a partecipazioni qualificate deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, formatisi con utili prodotti fino al 31 dicembre 2017, continua ad applicarsi la regola secondo cui, in caso di partecipazioni qualificate, sono soggetti a tassazione IRPEF con le aliquote ordinarie applicate su una base imponibile ridotta (imponibilità del 58,14% degli utili nel 2017, del 49,72% dal 2008 al 2016, del 40% prima del 2008) e, in caso di partecipazioni non qualificate, sono tassati con ritenuta a titolo d’imposta del 26%;
  • gli utili distribuiti dal 1° gennaio 2023, a prescindere dalla data della loro formazione e deliberazione, è prevista la tassazione con ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

La liquidazione del dividendo da parte della società ai soci di solito viene  effettuata tramite bonifico,  al netto della ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

La società erogante deve poi procedere al versamento della ritenuta tramite  modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre solare nel quale viene effettuata la distribuzione; pertanto, le scadenze possono essere quelle:

del 16 aprile, con riferimento al primo trimestre;
del 16 luglio, con riferimento al secondo trimestre;
del 16 ottobre, con riferimento al terzo trimestre;
del 16 gennaio, con riferimento al quarto trimestre.

Nella delega di pagamento F24 deve essere indicato il codice tributo “1035” (Ritenute su utili distribuiti da società – Ritenute a titolo di acconto e/o imposta) e l’ultimo mese del trimestre nel campo “mese di riferimento”.

 

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