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In caso di mancata iscrizione all’AIRE il trasferimento all’estero non rileva ai fini fiscali

Con Ordinanzan.1355 del 18/01/2022, la Sez. SESTA CIVILE, della Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che in caso di mancata iscrizione all’AIRE, il trasferimento all’estero non rileva ai fini fiscali e si considera soggetto passivo d’imposta il contribuente iscritto per la maggior parte dell’anno nell’anagrafe dei residenti.

La Suprema Corte così si esprime:” L’art. 2 comma 2 delTesto unico del 22/12/1986 n. 917 stabilisce che <<Ai fini delle
imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per
la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle
anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello
Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile ».
Vengono, quindi, individuati, perchè sussista la residenza
fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via del tutto
alternativa come si desume dall’utilizzo della congiunzione
«o»: il primo, formale, rappresentato dall’iscrizione nelle
anagrafi delle popolazioni residenti, gli altri due, di fatto,
costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del
codice civile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non
vi è motivo di discostarsi, le persone iscritte nelle anagrafi della
popolazione residente si considerano, in applicazione del
criterio formale dettato dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, in
ogni caso residenti, e, pertanto, soggetti passivi d’imposta, in
Italia; con la conseguenza che, ai fini predetti, essendo
l’iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il
trasferimento della residenza all’Estero non rileva fino a
quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune
italiano (cfr. Cass. 677/15, 14434/10, 9319/06, 21970/2015 e
16634/2018). “