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Il Deposito doganale

La disciplina giuridica del regime del deposito doganale è data :

Artt. 237-242 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione

Art.1, p.32, Art. 177-179, 201-203-211, Allegato B del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione

Art. 1, p. 11 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione

La modalità “Deposito doganale” consente di depositare e stoccare merci estere e locali in un deposito doganale . Durante il periodo in cui sono state depositate in deposito doganale, le merci estere non sono soggette a dazi e tasse all’importazione, mentre le merci nazionali godono di altri benefici fiscali.

Il deposito doganale è un regime speciale che consente, a fronte di apposita autorizzazione da parte dell’Autorità doganale, la sospensione del pagamento dei diritti gravanti sulle merci depositate.

I depositi doganali sono strutture dove possono essere custodite le merci senza che le stesse siano sottoposte alla relativa imposizione tributaria, in attesa di procedere all’attribuzione della destinazione finale.

Sono ammesse al beneficio del regime le merci non unionali.

Inoltre, quando risponda ad un’esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, le autorità doganali possono consentire il magazzinaggio anche di merci unionali in una struttura di deposito doganale. Tali merci non sono considerate vincolate al regime in esame.

Sia le merci non unionali che quelle unionali possono essere vincolate a questo regime (a determinate condizioni) per un periodo di tempo indefinito. In circostanze eccezionali, le autorità doganali possono fissare un termine entro il quale un regime di magazzinaggio si dà per concluso, in particolare se il tipo e la natura delle merci possono, in caso di magazzinaggio a lungo termine, costituire una minaccia per la salute umana, animale e vegetale o all’ambiente (di solito si tratta di beni che hanno una data di scadenza certa). Quando le merci sono poste sotto questo regime, non sono soggette a dazi all’importazione, ad altri reclami e alle misure della politica commerciale dell’UE.

Ai fini del regime, le merci non unionali possono essere immagazzinate in locali o altri luoghi autorizzati a tale regime dalle autorità doganali e sotto vigilanza doganale (depositi doganali). L’apertura e la gestione di un deposito doganale è consentita dopo il rilascio di un permesso da parte delle autorità doganali. A tal fine, l’interessato presenta un modulo di domanda scritto. Le autorizzazioni per la gestione di strutture per il deposito doganale di merci sono rilasciate, a condizione che le strutture di deposito non siano utilizzate per la vendita al dettaglio, salvo i casi specificatamente previsti dalla normativa.

Caratteristiche e modalità di utilizzo

Il deposito doganale è un luogo autorizzato e sottoposto al suo controllo dell’Autorità doganale e nel quale le merci possono essere immagazzinate alle condizioni stabilite e si distingue in:

– deposito doganale pubblico che è una struttura utilizzabile da qualsiasi persona per lo stoccaggio delle merci;

– deposito doganale privato che può essere utilizzato solo dal titolare dell’autorizzazione anche se le merci stoccate possono anche non essere di proprietà di quest’ultimo.

La concessione del regime di deposito doganale è accordata con il rilascio di una Decisione doganale. Gli operatori economici presentano l’istanza della decisione tramite il sistema elettronico delle decisioni doganali CDS (Customs Decision System) all’Ufficio delle dogane competente su luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità del richiedente ai fini doganali ed in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione. Tale Ufficio, in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa unionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, rilascia l’autorizzazione (per approfondimenti cfr. circolare n. 1/D del 30/01/2018).

I depositi doganali pubblici sono di tipo I (le merci sono sotto la responsabilità del titolare del regime e del depositario) e di tipo II (le merci sono sotto la responsabilità del titolare del regime).

Il titolare dell’autorizzazione e il titolare del regime sono responsabili di garantire che le merci in regime di deposito doganale non si discostino dalla vigilanza doganale e dell’adempimento degli obblighi derivanti dal deposito di merci in tale regime.


Se durante lo stoccaggio della merce si verificano ammanchi o avarie, il responsabile del deposito doganale è tenuto al pagamento dei dazi doganali dovuti. Non sono richiesti quando la merce viene distrutta o smarrita per causa di forza maggiore o caso fortuito.

 Il regime di Deposito Doganale prevede la sicurezza dei dazi doganali all’importazione con deposito o garanzia bancaria integrale (100%).

 Le autorità doganali autorizzano l’uso dei depositi doganali per la trasformazione o trasformazione di merci non unionali sotto controllo doganale alle condizioni del regime di perfezionamento attivo. La merce può anche essere sottoposta a operazioni cosiddette usuali, che per tipologia e modalità applicative non modificano in modo significativo la tipologia della merce (riconfezionamento, etichettatura, taglio, ecc.).

 Il regime di deposito doganale termina quando le merci vincolate a tale regime sono vincolate a un altro regime doganale, rimosse dal territorio doganale dell’Unione, distrutte senza rifiuti o abbandonate a vantaggio dello Stato.

Disposizioni nazionali e documenti di prassi amministrativa:

Circolare n. 8/D del 19 aprile 2016

Circolare n. 1/D del 30 gennaio 2018

Riforma doganale dell’Unione Europea

Il 17 maggio 2023 la Commissione ha presentato proposte per la riforma più ambiziosa e completa dell’unione doganale dell’UE dalla sua istituzione nel 1968.

Caratteristiche principali delle proposte

La riforma risponde alle attuali pressioni in cui operano le dogane dell’UE, tra cui un enorme aumento dei volumi commerciali, in particolare nel commercio elettronico, un numero in rapida crescita di norme dell’UE che devono essere controllate alla frontiera e mutevoli realtà e crisi geopolitiche.

Le misure proposte presentano una visione leader a livello mondiale e basata sui dati per le dogane dell’UE, che semplificherà enormemente i processi doganali per le imprese, in particolare per i commercianti più affidabili. Abbracciando la trasformazione digitale, la riforma ridurrà le ingombranti procedure doganali, sostituendo le dichiarazioni tradizionali con un approccio più intelligente e basato sui dati alla supervisione delle importazioni. Allo stesso tempo, le autorità doganali disporranno degli strumenti e delle risorse necessarie per valutare adeguatamente e bloccare le importazioni che pongono rischi reali per l’UE, i suoi cittadini e la sua economia.

Una nuova autorità doganale dell’UE supervisionerà un hub di dati doganali dell’UE che fungerà da motore del nuovo sistema. Nel tempo, il Data Hub sostituirà l’infrastruttura informatica doganale esistente negli Stati membri dell’UE, risparmiando fino a 2 miliardi di euro all’anno in costi operativi. La nuova Autorità contribuirà inoltre a migliorare l’approccio dell’UE alla gestione dei rischi e ai controlli doganali.

Nel complesso, il nuovo quadro renderà le dogane dell’UE adatte a un’era più verde e digitale e contribuirà a un mercato unico più sicuro e competitivo. Semplifica e razionalizza gli obblighi di dichiarazione doganale per gli operatori, ad esempio riducendo il tempo necessario per completare i processi di importazione e fornendo un’unica interfaccia dell’UE e facilitando il riutilizzo dei dati.

I tre pilastri della riforma doganale dell’UE

Una nuova partnership con le imprese

Nell’Unione doganale dell’UE riformata, le imprese che vogliono portare merci nell’UE potranno registrare tutte le informazioni sui loro prodotti e sulle catene di approvvigionamento in un unico ambiente online: il nuovo hub di dati doganali dell’UE . Questa tecnologia all’avanguardia raccoglierà i dati forniti dalle imprese e, tramite l’apprendimento automatico, l’intelligenza artificiale e l’intervento umano, fornirà alle autorità una panoramica a 360 gradi delle catene di approvvigionamento e della circolazione delle merci.

Allo stesso tempo, le aziende dovranno interagire con un solo portale quando inviano le loro informazioni doganali e dovranno inviare i dati una sola volta per più spedizioni. In alcuni casi in cui i processi aziendali e le catene di approvvigionamento sono completamente trasparenti, i commercianti più fidati (commercianti “Trust and Check”) saranno in grado di immettere le loro merci in circolazione nell’UE senza alcun intervento doganale attivo. La categoria Trust & Check rafforza il già esistente programma Operatori Economici Autorizzati (AEO) per operatori fidati.

Questa nuova partnership con le imprese è una prima mondiale. Si tratta di un nuovo potente strumento per sostenere le imprese e il commercio dell’UE e l’autonomia strategica aperta dell’UE. L’hub di dati doganali dell’UE consentirà l’importazione di merci nell’UE con un intervento doganale minimo, senza compromettere i requisiti di sicurezza, protezione o antifrode.

Secondo le proposte, il Data Hub aprirà per le spedizioni di e-commerce nel 2028, seguito (su base volontaria) da altri importatori nel 2032, portando a vantaggi e semplificazioni immediati. Gli operatori Trust & Check potranno inoltre sdoganare tutte le loro importazioni presso le autorità doganali dello Stato membro in cui hanno sede, indipendentemente da dove le merci entrano nell’UE. Una revisione nel 2035 valuterà se questa possibilità può essere estesa a tutti i trader quando l’Hub diventerà obbligatorio a partire dal 2038.

Un approccio più intelligente ai controlli doganali

Il nuovo sistema proposto offrirà alle autorità doganali una panoramica delle catene di approvvigionamento e dei processi di produzione delle merci che entrano nell’UE. Tutti gli Stati membri avranno accesso ai dati in tempo reale e saranno in grado di mettere in comune le informazioni per rispondere in modo più rapido, coerente ed efficace ai rischi.

L’intelligenza artificiale sarà utilizzata per analizzare e monitorare i dati e per prevedere i problemi prima ancora che le merci abbiano iniziato il loro viaggio verso l’UE. Ciò consentirà alle autorità doganali dell’UE di concentrare i propri sforzi e le proprie risorse laddove sono maggiormente necessari: impedire l’ingresso nell’Unione di merci non sicure o illegali e sostenere il numero crescente di leggi dell’UE che vietano determinate merci contrarie ai valori comuni dell’UE, ad esempio nel campo del cambiamento climatico, della deforestazione, del lavoro forzato, per fare solo alcuni esempi. Contribuirà inoltre a garantire un’adeguata riscossione di dazi e tasse, a vantaggio dei bilanci nazionali e dell’UE.

Per aiutare gli Stati membri a stabilire l’ordine di priorità dei rischi giusti e a coordinare i controlli e le ispezioni, in particolare durante i periodi di crisi, le informazioni e le competenze saranno messe in comune e valutate a livello dell’UE tramite la nuova autorità doganale dell’UE, che agirà sulla base dei dati forniti attraverso l’hub di dati doganale dell’UE . Il nuovo regime migliorerà sostanzialmente la cooperazione tra le autorità doganali e di vigilanza del mercato e le autorità di contrasto a livello dell’UE e nazionale, anche attraverso la condivisione delle informazioni tramite il hub di dati doganali.

Un approccio più moderno all’e-commerce

La riforma odierna renderà le piattaforme online attori fondamentali per garantire che le merci vendute online nell’UE rispettino tutti gli obblighi doganali. Si tratta di un importante allontanamento dall’attuale sistema doganale, che attribuisce la responsabilità al singolo consumatore e ai vettori. Le piattaforme saranno responsabili di garantire che i dazi doganali e l’IVA siano pagati all’acquisto, quindi i consumatori non saranno più colpiti da costi nascosti o scartoffie impreviste all’arrivo del pacco. Con le piattaforme online come importatori ufficiali, i consumatori dell’UE possono essere rassicurati sul fatto che tutti i dazi sono stati pagati e che i loro acquisti sono sicuri e in linea con gli standard ambientali, di sicurezza ed etici dell’UE.

Allo stesso tempo, la riforma abolisce l’attuale soglia in base alla quale le merci di valore inferiore a 150 euro sono esenti da dazio doganale, che è pesantemente sfruttato dai truffatori. Fino al 65% di tali pacchi che entrano nell’UE sono attualmente sottovalutati, per evitare i dazi doganali all’importazione.

La riforma semplifica inoltre il calcolo dei dazi doganali per le merci di basso valore più comuni acquistate al di fuori dell’UE, riducendo le migliaia di possibili categorie di dazi doganali a sole quattro. Ciò renderà molto più semplice il calcolo dei dazi doganali per i piccoli pacchi, aiutando sia le piattaforme che le autorità doganali a gestire meglio il miliardo di acquisti di e-commerce che entrano nell’UE ogni anno. Rimuoverà anche il potenziale di frode. Si prevede che il nuovo regime di commercio elettronico su misura apporterà entrate doganali aggiuntive per un importo di 1 miliardo di euro all’anno.

Prossimi passi

Le proposte legislative saranno ora trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea per accordo e al Comitato economico e sociale europeo per consultazione.

Testi legislativi

17 MAGGIO 2023
Comunicazione della Commissione sulla riforma doganale: portare l’unione doganale al livello successivo
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17 MAGGIO 2023
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione e l’Autorità doganale dell’Unione europea e che abroga il regolamento (UE) n. 952/2013
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17 MAGGIO 2023
Allegato alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione e l’Autorità doganale dell’Unione europea e che abroga il regolamento (UE) n. 952/2013
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17 MAGGIO 2023
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 per quanto riguarda l’introduzione di un trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza di beni e il regolamento (CE) n.
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17 MAGGIO 2023
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che agevolano le vendite a distanza di beni importati e l’applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi
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17 MAGGIO 2023
Allegato alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 per quanto riguarda l’introduzione di un trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza di beni e il regolamento (CE) n. 1186/2009 per quanto riguarda l’eliminazione dei dazi doganali
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17 MAGGIO 2023
Riforma doganale dell’UE – Valutazione d’impatto
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17 MAGGIO 2023
Riforma doganale dell’UE – Sintesi della valutazione d’impatto
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Fonte: https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/eu-customs-reform_en

Tax-Free shopping – Il sistema OTELLO (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization)

Il Tax-Free shopping è un’agevolazione fiscale riservata ai cittadini – persone fisiche residenti o domiciliate al di fuori dell’UE che consente di ottenere il rimborso/sgravio dell’IVA gravante sui beni acquistati sul territorio unionale.

In particolare, i presupposti normativi per ottenere il rimborso/sgravio dell’IVA sono disciplinati dall’art.38-quater del D.P.R. 633/1972, come di seguito sintetizzati:

  • Il valore dei beni acquistati, per ogni fattura, deve essere superiore ai 154,94 euro; i beni devono essere destinati a uso personale o familiare, e l’agevolazione non copre i servizi forniti (per esempio da hotel, ristoranti, taxi, agenzie ecc.);
  • Sulla fattura devono essere riportati gli estremi del passaporto o altro documento equipollente per comprovare che il viaggiatore è residente o domiciliato fuori dall’UE;
  • L’uscita dei beni dal territorio UE deve avvenire entro il terzo mese successivo alla data di emissione della fattura ed è comprovata dal “visto doganale” apposto dalla Dogana di uscita di qualsiasi Stato membro UE;
  • La fattura vistata deve essere restituita al negoziante entro il 4° mese successivo a quello di effettuazione della cessione (in caso di visto apposto da altro stato membro).

Riportiamo il Principio di diritto n. 25 del 2019 dell’Agenzia delle Entrate

“Secondo quanto chiarito in diversi documenti di prassi (cfr., tra le più recenti, le risoluzioni n. 58/E dell’11 giugno 2019 e n. 65/E del 10 luglio 2019), per le cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, trova applicazione l’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA).

A tale disposizione si aggiungono:

  • la previsione dell’articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo la quale «Le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere effettuate da intermediari […]»;
  • l’articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il quale prevede che, a partire dal 1° settembre 2018, «l’emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all’articolo 38-quater deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica».

Tirando le fila delle diverse previsioni normative e documenti di prassi intervenuti nel corso del tempo, si ha, tra l’altro, che:

  1. cessionari possono essere solo coloro che risultino domiciliati o residenti fuori dalla UE e che non siano soggetti passivi d’imposta nel loro Paese;
  2. i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore ed «essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale» (cfr. la circolare ministeriale n. 145/E del 10 giugno 1998), fermo restando che «l’acquisto dei beni in quantità sproporzionata rispetto a quella normalmente rientrante nell’uso personale o familiare, potendo fare presupporre l’utilizzo degli stessi beni nell’ambito di un’attività commerciale, non rende possibile l’applicazione del beneficio in questione» (così la risoluzione ministeriale n. 126/E del 7 settembre 1998);
  3. per determinare se la soglia di valore (154,94 euro, IVA inclusa) sia stata superata occorre basarsi «sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente» [si veda l’articolo 48 del regolamento (UE) 15 marzo 2011, n. 282 sostitutivo dell’abrogato regolamento (CE) n. 1777 del 2005];
  4. la cessione a viaggiatori extracomunitari dei beni descritti deve essere documentata tramite le funzionalità informatiche di cui al sistema OTELLO – “Online tax refund at exit: light lane optimization”, in attuazione di quanto previsto nell’articolo 4-bis del d.l. n. 193 del 2016 (cfr. la determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle entrate, prot. n. 54088 del 22 maggio 2018) – con fattura in formato elettronico:
    a) senza pagamento dell’IVA, salvo successivo versamento della stessa – con regolarizzazione dell’operazione tramite apposita variazione ai sensi dell’articolo 26, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 – laddove non sia presentata la documentazione prescritta a comprova dell’uscita dei beni dalla UE;
    b) con pagamento dell’IVA, poi rimborsata al cessionario dal cedente, il quale la recupera – ove sia fornita la prova dell’uscita dei beni dalla UE nei termini indicati previa annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972. In questa ipotesi, il cedente può delegare il rimborso dell’imposta ad appositi intermediari.

Ciò premesso, non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti richiamati sub 1), sub 2) e sub 3), volte in particolare ad ottenere comunque il rimborso dell’IVA anche qualora il valore di ciascun singolo acquisto non sia superiore a 154,94 euro, IVA inclusa, posto che il valore aggregato di diversi beni rileva ai fini del superamento del predetto importo soltanto se tutti i beni sono fatturati da un singolo venditore ad un singolo cliente. In tale ambito, non è inoltre ammessa la possibilità di beneficiare della disciplina di cui all’articolo 38-quater del decreto IVA in riferimento a prestazioni di servizi.”

In base a quanto previsto dall’art. 4 bis del D. L. n.193/2016, a partire dal 1° settembre 2018, i negozianti distribuiti sul territorio nazionale che, in qualità̀ di soggetti passivi IVA italiani, cedono beni ai sensi dell’art. 38 quater del D.P.R. 633/72, devono emettere la fattura tax-free in modalità̀ elettronica e trasferire i relativi dati al sistema OTELLO (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization), sistema messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per digitalizzare il processo di apposizione del “visto doganale” sulle fatture di beni acquistati sul territorio nazionale da soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE (c.d. fatture tax-free), al fine di avere diritto allo sgravio  diretto o al rimborso successivo dell’IVA.

Al fine di ottenere le agevolazioni fiscali previste per il Tax-Free shopping, il viaggiatore è tenuto ad attenersi a una serie di formalità̀, a partire dall’acquisto dei beni dal negoziante. Come descritto precedentemente dal 1° settembre 2018 è obbligatorio per i negozianti emettere le fatture tax-free in modalità̀ elettronica attraverso OTELLO (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization).

Pertanto, al momento dell’acquisto dei beni, il viaggiatore deve innanzitutto esibire il proprio passaporto, e cui informazioni devono essere correttamente riportate nella fattura tax-free.

Una volta emessa la fattura tax-free in modalità̀ elettronica, OTELLO genera un codice di richiesta. Il viaggiatore deve assicurarsi che tale codice sia correttamente indicato sulla copia della fattura, in quanto attesta che la stessa è stata correttamente trasmessa a OTELLO, e che tutte le informazioni riportate dal negoziante siano corrette, in particolare gli estremi del documento di riconoscimento.

Occorre precisare che, verificati i presupposti previsti dalla normativa IVA, il rimborso/sgravio dell’IVA sugli acquisti tax-free non avviene mai da parte degli uffici doganali.

Nel caso in cui il viaggiatore acquisti direttamente presso un negoziante nazionale senza fruire dei servizi di una società̀ di intermediazione, il rimborso viene effettuato direttamente dal venditore italiano secondo i termini concordati con l’acquirente al momento dell’acquisto dei beni (per esempio, mediante accredito su un conto bancario, carta di credito, ecc.).

Nella pratica commerciale, operano alcune società̀ di intermediazione (c.d. Società̀ Tax-Refund) le quali , sulla base di accordi commerciali stipulati con le parti, forniscono un servizio di rimborso IVA al viaggiatore (‘articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo la quale «Le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere effettuate da intermediari […]): in questo caso, le fatture emesse dai venditori italiani riportano il logo della Società̀ di Tax Refund che fornisce il servizio e tale procedura potrebbe includere il pagamento di una commissione che viene direttamente detratta dall’importo dell’IVA rimborsata al viaggiatore.

Per ottenere il visto doganale digitale sulle fatture per il tax-free shopping, il viaggiatore deve, al momento dell’uscita dal territorio nazionale, espletare le seguenti formalità̀ doganali di controllo.

In particolare, il viaggiatore, in possesso della copia della fattura tax- free con il relativo codice di richiesta, deve esibire presso i punti di uscita nazionali il passaporto e il documento di viaggio. OTELLO recupera tutte le fatture tax-free collegate, verifica che i dati inviati siano completi e corretti, esegue l’analisi automatica del rischio e indirizza il viaggiatore verso il “canale verde” o il “canale rosso” di controllo.

In caso di canale rosso, è necessario sottoporsi all’ispezione fisica dei beni da parte dell’ufficio doganale.

Diversamente, se il sistema non seleziona alcun rischio, il viaggiatore ottiene direttamente il visto doganale digitale sulla fattura tax-free mediante la generazione in OTELLO di un codice alfanumerico.

I viaggiatori che hanno acquistato beni in Italia e fatto richiesta del visto digitale presso un punto di uscita nazionale, possono verificare in tempo reale lo stato di apposizione del visto digitale, visitando il sito istituzionale dell’Agenzia Dogane Monopoli, e in particolare la sezione OTELLO “Consultazione fatture on line”.

E’ possibile, infatti, verificare lo stato di apposizione del visto inserendo il codice di richiesta della fattura o, in alternativa, determinati parametri di ricerca (e.g. codice visto elettronico doganale, numero fattura, barcode), attraverso il seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/web/aida-servizi/otello

Tramite la medesima funzione di ricerca, i negozianti che hanno emesso fatture tax-free in modalità̀ elettronica, possono verificare lo stato di apposizione del visto digitale e ottenere, in tempo reale, la prova dell’uscita dal territorio nazionale dei beni venduti al viaggiatore.

Tutte le norme e le istruzioni relative al processo di rimborso/sgravio dell’IVA sulle fatture per il tax free shopping sono raccolte nella sezione normativa di OTELLO, consultabile al seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/ecustoms-aida/progetti-aida/otello/normativa

La tariffa doganale

La tariffa doganale

Per poter raccogliere tutte le informazioni utili a comprendere quali siano gli obblighi dell’impresa connessi al commercio di un prodotto, è indispensabile conoscerne la cosiddetta Tariffa doganale, ossia il relativo codice numerico identificativo.

La Tariffa doganale è una raccolta, per settori merceologici, di posizioni contraddistinte da un codice (voce doganale) e da una relativa descrizione (designazione), corrispondenti alle merci oggetto di scambi internazionali.
La tariffa doganale è indispensabile per individuare il dazio che dovrà essere corrisposto alle autorità competenti per lo sdoganamento della merce (si veda il paragrafo 3.4).

La convenzione internazionale attualmente vigente, ha introdotto un sistema di codificazione e di designazione delle merci denominato sistema armonizzato (Harmonized Commodity Description and Coding System, o semplicemente Harmonized System, abbreviato in HS). Tale sistema è strutturato in 21 sezioni merceologiche, suddivise in 99 capitoli, a loro volta suddivisi in voci e sottovoci, queste ultime identificate con un codice a 6 cifre

L’armonizzazione è gestita dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (World Customs Organization, WCO), un’organizzazione a carattere sovranazionale con oltre 170 stati membri e sede a Bruxelles in Belgio.

La tariffa doganale comunitaria

A livello UE, le 6 cifre del sistema armonizzato (SA) sono state integrate con altre suddivisioni, in funzione delle quali si parla di:

  • tariffa esterna comune (cosiddetta nomenclatura combinata – NC): si compone di circa 9500 voci, ciascuna di esse contraddistinta da un codice numerico a 8 cifre (le prime 6, rappresentano i codici SA e le restanti 2, le sottovoci NC). Accanto ad ogni voce, la NC indica il dazio autonomo (e cioè deciso in via autonoma dalla UE) e il dazio convenzionale (e cioè derivante dagli accordi internazionali stipulati dalla UE). Serve per le bollette di esportazione e i modelli Intrastat (sia per cessioni intracomunitarie, sia per acquisti intracomunitari).
  • tariffa integrata comunitaria (TARIC): si compone di circa 13.000 voci, ciascuna di esse contraddistinta da un codice numerico di 10 cifre (le ulteriori 2 cifre, rispetto alla NC, identificano gli eventuali dazi preferenziali e le altre misure specifiche previste per le singole voci. Per le operazioni di importazione, infatti, il codice numerico della merce da indicare è a 10 cifre. Si utilizza per le bollette di importazione.

La tariffa nazionale d’uso

È costituita da 14 cifre ed è così composta:
– 6 cifre SA + 2 cifre NC + 2 cifre TARIC + ulteriori 4 cifre (le prime due destinate alla fiscalità comunitaria, Iva e accise, e le altre ad ulteriori informazioni specifiche concernenti le singole voci (ad esempio: dazi antidumping, prezzi di riferimento per i vini, prodotti della flora e della fauna in via di estinzione, beni di interesse artistico e culturale, ecc.).

La tariffa nazionale d’uso è il manuale operativo degli spedizionieri doganali ed è contenuta nella banca dati dell’Agenzia delle Dogane Aida (Automazione Integrata Dogane Accise):
https://aidaonline7.agenziadoganemonopoli.gov.it/nsitaricinternet/index.html

In caso di dubbi relativi alla corretta classificazione delle merci, è possibile ottenere il parere ufficiale dell’autorità doganale presentando una richiesta scritta sull’apposito formulario compilabile anche sul sito dell’Agenzia contenente la descrizione dettagliata della merce e la sua classificazione ipotizzata: https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/modulistica

La domanda di ITV deve essere inviata tramite il servizio postale con raccomandata A/R o con posta elettronica certificata (PEC) (dogane@pce.agenziadogane.it), all’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio Tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli, presso la Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, sito in via Mario Carucci, 71 00143 Roma. La medesima dovrà anche essere trasmessa, per conoscenza, all’Ufficio delle dogane dove territorialmente insiste la sede legale della ditta

NOMENCLATURA COMBINATA 2023

Il sistema armonizzato (Harmonized Commodity Description and Coding System, o semplicemente Harmonized System, abbreviato in HS) è un sistema internazionale standardizzato di nomenclatura delle tariffe doganali, che classifica ogni singolo prodotto attraverso l’uso di una serie di numeri.

L’armonizzazione è gestita dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (World Customs Organization, WCO), un’organizzazione a carattere sovranazionale con oltre 170 stati membri e sede a Bruxelles in Belgio.

Tale numerazione viene usata negli scambi commerciali tra le nazioni, sia nelle esportazioni che nelle importazioni, per consentire una chiara e rapida identificazione delle merci movimentate.

Il sistema armonizzato (HS) è diviso in sezioni e capitoli ordinati per tipologia di merce.

Le classificazioni di base, armonizzate a livello globale, sono contenute nelle prime 6 cifre del codice e ogni stato (o unione di stati) può suddividere ulteriormente le merci comprese in queste voci, perciò dalla settima cifra in poi le varie tariffe doganali possono differire tra loro.

Si parla poi di “tariffa doganale comunitaria” (TARIC) per la tariffa doganale applicata nell’Unione europea dal 1987. I codici TARIC sono composti da 10 cifre e si basano sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla omonima convenzione internazionale:

  • le prime 6 sono voci e sottovoci del Sistema Armonizzato (Harmonized Commodity Description and Coding System, semplificato in HS Code), riconosciuto a livello globale, utilizzabili in contesti internazionali extra unionali,
  • la settima e l’ottava comprendono sottovoci della Nomenclatura Combinata, ossia un elenco più dettagliato di quanto presente nel SA
  • le ultime due sono sottovoci della Taric, che aggiunge specifiche ulteriori legate a eventuali restrizioni in import o export, oltre a individuare tributi e assolvimenti daziari.

I codici TARIC comprendono, oltre alle aliquote dei dazi applicabili alle importazioni dai paesi terzi, i dazi preferenziali applicabili alle merci originarie dei paesi ai quali l’Unione europea ha concesso un trattamento particolare e tutta una serie di altre misure specifiche (sospensioni temporanee dei dazi, contingenti, massimali, ecc.).

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (in sigla, ADM), nota anche come Agenzia delle accise, dogane e monopoli cura un sito detto AIDA, Tariffa doganale d’uso Integrata, che fornisce i dati ufficiali, storici, attuali e previsti, per i codici TARIC.

La Nomenclatura Combinata (NC) viene annualmente aggiornata.

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 282 del
31/10/2022 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1998 della Commissione del 20 settembre 2022 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune a partire dal 1° gennaio 2023.