La disciplina giuridica del regime del deposito doganale è data :
Artt. 237-242 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione
Art.1, p.32, Art. 177-179, 201-203-211, Allegato B del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione
La modalità “Deposito doganale” consente di depositare e stoccare merci estere e locali in un deposito doganale . Durante il periodo in cui sono state depositate in deposito doganale, le merci estere non sono soggette a dazi e tasse all’importazione, mentre le merci nazionali godono di altri benefici fiscali.
Il deposito doganale è un regime speciale che consente, a fronte di apposita autorizzazione da parte dell’Autorità doganale, la sospensione del pagamento dei diritti gravanti sulle merci depositate.
I depositi doganali sono strutture dove possono essere custodite le merci senza che le stesse siano sottoposte alla relativa imposizione tributaria, in attesa di procedere all’attribuzione della destinazione finale.
Sono ammesse al beneficio del regime le merci non unionali.
Inoltre, quando risponda ad un’esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, le autorità doganali possono consentire il magazzinaggio anche di merci unionali in una struttura di deposito doganale. Tali merci non sono considerate vincolate al regime in esame.
Sia le merci non unionali che quelle unionali possono essere vincolate a questo regime (a determinate condizioni) per un periodo di tempo indefinito. In circostanze eccezionali, le autorità doganali possono fissare un termine entro il quale un regime di magazzinaggio si dà per concluso, in particolare se il tipo e la natura delle merci possono, in caso di magazzinaggio a lungo termine, costituire una minaccia per la salute umana, animale e vegetale o all’ambiente (di solito si tratta di beni che hanno una data di scadenza certa). Quando le merci sono poste sotto questo regime, non sono soggette a dazi all’importazione, ad altri reclami e alle misure della politica commerciale dell’UE.
Ai fini del regime, le merci non unionali possono essere immagazzinate in locali o altri luoghi autorizzati a tale regime dalle autorità doganali e sotto vigilanza doganale (depositi doganali). L’apertura e la gestione di un deposito doganale è consentita dopo il rilascio di un permesso da parte delle autorità doganali. A tal fine, l’interessato presenta un modulo di domanda scritto. Le autorizzazioni per la gestione di strutture per il deposito doganale di merci sono rilasciate, a condizione che le strutture di deposito non siano utilizzate per la vendita al dettaglio, salvo i casi specificatamente previsti dalla normativa.
Caratteristiche e modalità di utilizzo
Il deposito doganale è un luogo autorizzato e sottoposto al suo controllo dell’Autorità doganale e nel quale le merci possono essere immagazzinate alle condizioni stabilite e si distingue in:
– deposito doganale pubblico che è una struttura utilizzabile da qualsiasi persona per lo stoccaggio delle merci;
– deposito doganale privato che può essere utilizzato solo dal titolare dell’autorizzazione anche se le merci stoccate possono anche non essere di proprietà di quest’ultimo.
La concessione del regime di deposito doganale è accordata con il rilascio di una Decisione doganale. Gli operatori economici presentano l’istanza della decisione tramite il sistema elettronico delle decisioni doganali CDS (Customs Decision System) all’Ufficio delle dogane competente su luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità del richiedente ai fini doganali ed in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione. Tale Ufficio, in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa unionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, rilascia l’autorizzazione (per approfondimenti cfr. circolare n. 1/D del 30/01/2018).
I depositi doganali pubblici sono di tipo I (le merci sono sotto la responsabilità del titolare del regime e del depositario) e di tipo II (le merci sono sotto la responsabilità del titolare del regime).
Il titolare dell’autorizzazione e il titolare del regime sono responsabili di garantire che le merci in regime di deposito doganale non si discostino dalla vigilanza doganale e dell’adempimento degli obblighi derivanti dal deposito di merci in tale regime.
Se durante lo stoccaggio della merce si verificano ammanchi o avarie, il responsabile del deposito doganale è tenuto al pagamento dei dazi doganali dovuti. Non sono richiesti quando la merce viene distrutta o smarrita per causa di forza maggiore o caso fortuito.
Il regime di Deposito Doganale prevede la sicurezza dei dazi doganali all’importazione con deposito o garanzia bancaria integrale (100%).
Le autorità doganali autorizzano l’uso dei depositi doganali per la trasformazione o trasformazione di merci non unionali sotto controllo doganale alle condizioni del regime di perfezionamento attivo. La merce può anche essere sottoposta a operazioni cosiddette usuali, che per tipologia e modalità applicative non modificano in modo significativo la tipologia della merce (riconfezionamento, etichettatura, taglio, ecc.).
Il regime di deposito doganale termina quando le merci vincolate a tale regime sono vincolate a un altro regime doganale, rimosse dal territorio doganale dell’Unione, distrutte senza rifiuti o abbandonate a vantaggio dello Stato.
Disposizioni nazionali e documenti di prassi amministrativa: