L’art. 12, primo comma, lettera (u) del Capitolo 123 delle Laws of Malta – Legge sull’imposta sul reddito (Income Tax Act (ITA)) dispone che una holding maltese (MaltaHoldCo) che detiene una partecipazione (Participating Holding (PH)) gode di un’esenzione totale fiscale dall’imposta
- su eventuali plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni della controllata.
- sui dividendi ricevuti da una controllata
Ai sensi dell’art. 2 dell’Income Tax Act (ITA) una holding maltese (MaltaHoldCo) ha una Participating Holding (PH) quando detiene una partecipazione nel capitale azionario di una società
- il cui capitale è rappresentato da azioni nominative o partecipazioni;
- non possiede beni immobili a Malta;
- e soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti condizioni:
- La partecipazione detiene una quota del 5% e conferisce il diritto ad almeno il 5% di due qualsiasi dei seguenti:
- Diritto al voto;
- Utili disponibili per la distribuzione;
- Attività disponibili per la distribuzione in caso di liquidazione;
- La partecipazione ha un valore pari ad almeno € 1.164 milioni alla data di acquisto ed è detenuta per un periodo continuativo di almeno 183 giorni;
- Malta HoldCo detiene un’opzione per acquistare la totalità delle azioni in circolazione della controllata;
- Malta HoldCo ha il potere di nominare un membro del consiglio di amministrazione della controllata;
- Malta HoldCo ha il diritto di prelazione in caso di vendita, rimborso o cancellazione delle azioni della società straniera in circolazione;
- Malta HoldCo detiene una partecipazione azionaria per lo sviluppo della propria attività e non solo come azioni a scopo di rivendita.
- La partecipazione detiene una quota del 5% e conferisce il diritto ad almeno il 5% di due qualsiasi dei seguenti:
Anche le partecipazioni in Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), in alcune società di persone e in alcuni organismi di investimento collettivo possono qualificarsi come Participating Holding (PH) a condizione che l’entità in questione abbia scelto di essere tassata come società e soddisfi una delle condizioni sopra menzionate.
Condizioni per l’esenzione dall’imposta sui dividendi
Solo nel caso dei dividendi la società non residente deve soddisfare anche almeno una delle seguenti condizioni antielusive:
- Essere residente o costituito nell’UE;
- Essere soggetto ad almeno un’aliquota fiscale estera del 15%;
- Più del 50% del suo reddito non non deve derivare da interessi passivi o royalties.
Se nessuna di queste 3 condizioni è stata soddisfatta, le seguenti 2 condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente:
- La partecipazione di Malta HoldCo non è un investimento di portafoglio e la società partecipata non residente non ha più del 50% del suo reddito derivante da investimenti di portafoglio;
- La società partecipata non residente o i rispettivi interessi passivi e royalties sono soggetti ad almeno il 5% di imposta estera.
Tuttavia, tali esenzioni non si applicheranno al reddito derivante da una partecipazione qualificata come Participating Holding (PH) in un’entità residente a fini fiscali in una giurisdizione inclusa nell’elenco delle giurisdizioni non cooperative dell’Unione Europea (UE), per un periodo minimo di tre mesi nel corso dell’anno immediatamente precedente l’anno di valutazione.
Tuttavia, se alle autorità fiscali maltesi venisse presentata una prova soddisfacente che tale entità mantiene un numero sufficiente di lavoratori, con funzioni significative in quella giurisdizione, commisurate al tipo e alla portata dell’attività svolta in quella giurisdizione e al reddito da essa derivante, le esenzioni potrebbero comunque fare domanda a.
Qualora tali 3 mesi siano consecutivi e ricadano in 2 anni base consecutivi successivi, l’esenzione non si applicherà rispetto a tali redditi derivati in nessuno dei due anni.
Il Sistema dei rimborsi Fiscali (Tax Refund System) in alternativa all’Esenzione di Partecipazione
Il Partecipation Exemption Regime, non dovendo pagare alcuna imposta, garantisce un vantaggio in termini di flusso di cassa, ma in alcuni casi alla società potrebbe essere richiesto di fornire prova delle imposte pagate a Malta, nel qual caso utilizzerebbe il Sistema dei rimborsi Fiscali (Tax Refund System).
All’interno di questo sistema generale è stata introdotta l’Imposta anticipata sul reddito delle società (Advance Company Income Tax (ACIT)) abbinata ad un “Sistema dei rimborsi” (Tax Refund System) previsto dalla Parte VIII, art. 48 (Rimborsi) del Cap. 372 delle Laws of Malta- Legge sulla gestione dell’imposta sul reddito (Income Tax Management Act (ITMA)).
Al momento della distribuzione degli utili, la società distributrice pagherà l’Imposta anticipata sul reddito delle società (Advance Company Income Tax (ACIT)) con un’aliquota del 35%.
Una volta che l’Imposta anticipata sul reddito delle società (Advance Company Income Tax (ACIT)) è stato pagata dalla società distributrice, gli azionisti, residenti o meno a Malta, hanno diritto al rimborso di una parte o della totalità di tale imposta e possono richiedere il rimborso delle imposte.
La corretta assegnazione dei profitti ai relativi conti è di fondamentale importanza in vista del sistema di credito fiscale rimborsabile.
I rimborsi delle imposte possono essere rivendicati
dagli azionisti esclusivamente in relazione ai dividendi che sono
distribuiti dal FIA e dal MTA.
Le distribuzioni da parte del FTA, IPA e UA non autorizzano gli azionisti a un rimborso del credito d’imposta.
I rimborsi fiscali possono essere rivendicati dagli azionisti che sono
autorizzati a riceverli e l’importo dei rimborsi ricevuti dipenderà
dalla natura e dalla fonte di reddito ottenuto dalla società di
distribuzione di Malta.
Il Sistema dei Rimborsi Fiscali è stato ufficialmente approvato dalla Commissione Europea verso la fine del 2006.
I soci di un’impresa registrata a Malta hanno il diritto di richiedere alcune tipologie di rimborsi fiscali per le tasse pagate su tutti gli utili imponibili che provengono al di fuori di Malta. Ed anche su tutti gli utili imponibili provenienti dal territorio Maltese a condizione che non derivino da beni immobiliari o che non siano soggetti ad imposta finale.
Le tipologie societarie i cui soci possono chiedere questi rimborsi sono:
- Le società costituite a Malta secondo le leggi Maltesi;
- Le imprese non costituite a Malta, ma che sono gestite e controllate a Malta;
- Le aziende che non operano a Malta e che non sono gestite a Malta, ma che operano attraverso una filiale Maltese.
Il comma 4, lettera (b) dell’art. 48 (Rimborsi) del Cap. 372 delle Laws of Malta- Legge sulla gestione dell’imposta sul reddito (Income Tax Management Act (ITMA)) prevede un rimborso completo delle tasse pagate a Malta sul dividendo derivante da una partecipazione (Participating Holding (PH)) e sulla plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione (Participating Holding (PH)).
Però, per una corretta esposizione non possiamo non citare la Risoluzione N. 170/E del 12 dicembre 2005 con la quale l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla qualificazione reddituale delle somme rimborsate dall’Amministrazione finanziaria maltese in seguito alla distribuzione dei dividendi.
Secondo l’Agenzia delle Entrate le somme rimborsate non sono
deliberate e distribuite dalla società maltese, ma dallo Stato maltese, sulle base di norme di diritto interno, quindi: “ciò impedisce di considerare e trattare tali somme alla stregua degli utili distribuiti dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73 del TUIR. Per effetto delle medesime circostanze, si ritiene che le stesse debbano essere più propriamente considerate quali “proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale”, di cui alla lett. h), comma 1, dell’articolo 44 del TUIR e, conseguentemente, scontano la tassazione integrale in capo al percettore secondo il principio di cassa“.
Ricordiamo che la lettera h), comma 1, dell’articolo 44 del TUIR ricomprende tra i redditi di capitale: “gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto“.
Quindi il socio italiano, se persona fisica, dovrà indicare, secondo il principio di cassa, nella Sezione I-A – Redditi di capitale, del Quadro RL, rigo RL2, del Modello Redditi Persone Fisiche, le somme ricevute dall’Amministrazione finanziaria maltese a titolo di rimborso delle imposte pagate dalla società di diritto maltese.
Nel rigo RL3, va indicata nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei righi da RL1 a RL2. l’importo indicato al rigo RL3, colonna 2, sommato agli altri redditi irpef, deve essere riportato nel rigo RN1 (Reddito complessivo), colonna 5, del quadro RN.
Ovviamente questa interpretazione dell’Agenzia delle Entrate Italiana può rivestire una certa valenza solo per contribuenti con residenza italiana.
Struttura fiscale a due livelli (Two-Tier structure)
Per trarre il massimo vantaggio dal sistema di credito d’imposta rimborsabile ed evitare il problema della classificazione dei redditi in quei Paesi esteri che considerano il rimborso fiscale come un dividendo o qualsiasi altro reddito, è molto comune che una società commerciale maltese sia di proprietà di una holding maltese.
La holding maltese fungerà da società di distribuzione dei dividendi ai proprietari effettivi finali, ricevendo dividendi dalla società commerciale maltese e rimborsi fiscali dalle autorità fiscali maltesi.
Come abbiamo visto, scopo del sistema di piena imputazione (Full Imputation System) è l’eliminare di qualsiasi doppia imposizione che potrebbe insorgere alla distribuzione dei dividendi, vale a dire che i profitti della società non saranno soggetti due volte a tassazione, la prima a livello aziendale e la seconda a livello dell’azionista maltese.
Malta non impone alcuna ritenuta alla fonte sulla distribuzione dei dividendi e, grazie al suo sistema di tassazione a totale imputazione, l’imposta subita a livello della società commerciale maltese sarà concessa come credito contro l’imposta dovuta dalla holding maltese al momento del ricevimento di un dividendo.
Quindi, i dividendi ed i rimborsi fiscali ricevuti dalla holding maltese possono essere distribuiti ai proprietari effettivi finali sotto forma di dividendi esenti da un’ulteriore tassazione.
- La società operativa maltese ricava entrate dalle sue attività commerciali e inizialmente subisce un’imposta del 35% su tali profitti;
- La società operativa maltese distribuisce i rimanenti profitti (65%) alla Holding maltese come dividendi;
- La Holding maltese presenta una richiesta di rimborso fiscale all’Autorità fiscale maltese (Maltese tax authority) chiedendo il rimborso di una parte del 35% inizialmente subito;
- l’Autorità fiscale maltese (Maltese tax authority) è tenuta a versare il rimborso entro un termine ragionevole tramite bonifico bancario alla Holding maltese;
- i dividendi ed i rimborsi fiscali ricevuti dalla holding maltese possono essere distribuiti ai proprietari effettivi finali sotto forma di dividendi esenti da un’ulteriore tassazione.