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Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni – Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione

1.
Si conviene che la doppia imposizione sara’ eliminata in conformita’ ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2.
(a)
In conformita’ alle disposizioni e fatte salve le limitazioni della legislazione degli Stati Uniti (cosi’ come puo’ essere di volta in volta
modificata, senza intaccare il principio generale qui esposto), gli Stati Uniti riconoscono ai residenti o ai cittadini statunitensi nei confronti dell’imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell’imposta sul reddito pagata in Italia; e, nel caso di una societa’ statunitense che possiede almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto di una societa’ residente dell’Italia dalla quale essa riceve dividendi in un qualsiasi anno tassabile, gli Stati Uniti riconoscono nei confronti dell’imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell’imposta sul reddito pagata in Italia da detta societa’ sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi. Tale corrispondente ammontare e’ calcolato sulla base dell’ammontare dell’imposta pagata in Italia, ma non deve eccedere le limitazioni previste dalla legislazione degli Stati Uniti (ai fini di limitare il credito nei confronti dell’imposta degli Stati Uniti sul reddito derivante da fonti situate al di fuori degli Stati Uniti).
(b)
Ai fini dell’applicazione del credito statunitense con riferimento all’imposta pagata in Italia, le imposte di cui ai paragrafi 2 (b) (i), 2 (b) (ii) e 3 dell’articolo 2 (Imposte considerate) si considerano imposte sul reddito. Inoltre, ai fini dell’applicazione del credito statunitense con riferimento all’imposta pagata in Italia, la parte dell’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate) cosi come descritta al sub-paragrafo (c) del presente paragrafo si considera un’imposta sul reddito.
(c)
La parte dell’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate) che e’ considerata un’imposta sul reddito e’ calcolata moltiplicando il coefficiente applicabile per l’ammontare totale dell’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate) che e’ pagata o maturata in Italia.
(i) L’espressione “coefficiente applicabile” designa la base rettificata divisa per la base imponibile totale su cui si applica effettivamente l’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate).
(ii) L’espressione “base rettificata” designa il maggiore di:
(A) zero (0), oppure
(B) la base imponibile totale su cui si applica effettivamente l’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate), meno l’ammontare totale del costo del lavoro e degli interessi passivi non altrimenti considerati nella determinazione della base imponibile totale su cui si applica effettivamente l’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate).
3.
Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili negli Stati Uniti ai sensi della Convenzione (senza tenere conto del paragrafo 2 (b) dell’articolo 1 (Soggetti)), l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’articolo 2 della presente Convenzione, puo’ includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito (a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente). In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte cosi’ calcolate l’imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti, ma l’ammontare della deduzione non puo’ eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara’ accordata ove l’elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. Ai fini dell’applicazione del credito italiano con riferimento all’imposta pagata negli Stati Uniti, le imposte di cui ai paragrafi 2 (a) e 3 dell’articolo 2 (Imposte considerate) si considerano
imposte sul reddito.
4.
Se un cittadino statunitense e’ residente in Italia:
  (a) in relazione ad elementi di reddito che, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, sono esenti dall’imposta statunitense o che sono
assoggettati ad un’aliquota ridotta dell’imposta statunitense allorche’ ottenuti da un residente in Italia che non sia un cittadino degli Stati Uniti, l’Italia riconosce un credito nei confronti dell’imposta italiana per un ammontare non eccedente l’imposta che sarebbe dovuta negli Stati Uniti se
il residente dell’Italia non fosse un cittadino degli Stati Uniti;
  (b) al fine di calcolare l’imposta statunitense sugli elementi di reddito di cui al sub-paragrafo (a), gli Stati Uniti riconoscono un credito nei confronti dell’imposta statunitense sul reddito pari all’imposta sul reddito pagata in Italia in base al credito di cui al sub-paragrafo (a); il credito cosi’ concesso non deve ridurre quella parte dell’imposta statunitense che e’ accreditabile nei confronti dell’imposta italiana in conformita’ al sub-paragrafo (a); e
  (c) al solo scopo di eliminare la doppia imposizione negli Stati Uniti ai sensi del sub-paragrafo (b), gli elementi di reddito di cui al sub-paragrafo (a) si considerano provenienti dall’Italia fino a concorrenza dell’ammontare necessario per eliminare la doppia imposizione su detti redditi ai sensi del
sub-paragrafo (b).
5.
Nel caso di una persona fisica che sia residente e cittadino di uno
Stato contraente e che sia altresi’ cittadino dell’altro Stato contraente, le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 1 (Soggetti) si applicano alle remunerazioni di cui al paragrafo 1 (b) (i) dell’articolo 19 (Funzioni pubbliche), ma tali remunerazioni sono considerate dallo Stato contraente dove sono resi i servizi connessi alle remunerazioni come redditi derivanti da fonti situate nell’altro Stato.