Presunzione legale di redditi non assoggettati a tassazione in Italia per gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute nei Paesi compresi nella Lista (Black List) di cui ai Decreti del 04/05/1999 e del 21/11/2001 non indicate nel quadro RW – Inversione dell’onere della prova – Sanzioni e termini di accertamento raddoppiati – Art. 12 D.L. n. 78/2009 (Contrasto ai paradisi fiscali)

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed al Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze è richiamata dall’art. 12 (Contrasto ai paradisi fiscali) del Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78.

Art. 12 (Contrasto ai paradisi fiscali) del Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78, comma 2:  “In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.”

Quindi, nel caso di investimenti ed attività di natura finanziaria

opera la presunzione legale per la quale le somme detenute all’estero siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia e pertanto l’Agenzia delle Entrate potrà contestare le imposte evase su tali importi (comma 2, art. 12 D.L. n. 78/2009).

Nel contempo, l’ultimo periodo del comma 2, art. 12 D.L. n. 78/2009, prevede il raddoppio delle  sanzioni previste dall’articolo 1 (Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive ) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Relativamente all’elenco richiamato nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, il comma 2, art. 12 D.L. n. 78/2009 stabilisce che esso sia considerato senza tener conto delle limitazioni ivi previste. In conseguenza di ciò, le esclusioni riportate dagli artt. 2 e 3 non devono essere prese in considerazione.

Art. 12 (Contrasto ai paradisi fiscali) del Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78, comma 2 bis: “Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

Art. 12 (Contrasto ai paradisi fiscali) del Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78, comma 2 ter: “Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’ articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.”

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed al Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze  rappresenta anche la lista di riferimento per la compilazione del quadro RW per quanto riguarda la detenzione di attività patrimoniali e finanziarie in paesi non collaborativi.

Larticolo 4, comma 1, dl 167/1990, ha posto l’obbligo per i residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW).

Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.L. 167/1990 la violazione dell’obbligo di dichiarazione di investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. 

La violazione di cui sopra relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui alla  lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed al Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze   è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.

Quindi qualora le attività estere di natura finanziaria siano detenute in “paradisi fiscali”, la sanzione prevista per la mancata indicazione nel quadro RW è raddoppiata rispetto ai valori ordinari.

Quindi nel caso di investimenti ed attività di natura finanziaria

ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell’art. 12 D.L. n. 78/2009

  • opera la presunzione legale per la quale le somme detenute all’estero siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia e pertanto l’Agenzia delle Entrate potrà contestare le imposte evase su tali importi (comma 2)
  • sono raddoppiate le sanzioni previste per le violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (comma 2)
  • sono raddoppiati i termini di accertamento per le violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (comma 2 bis)
  • sono raddoppiati i termini di accertamento per le violazioni relative alla mancata indicazione nel quadro RW (comma 2 ter)
  • sanzione dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati nel quadro RW (articolo 5, comma 2, del D.L. 167/1990)

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