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Conferimenti di aziende tra società residenti in Stati diversi della Comunità sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato

Al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati Membri diversi era dedicata la Direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990.

In campo unionale  la Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009 relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri  ha abrogato la Direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990.

Essendo una direttiva codificata, le disposizioni erano già ampiamente recepite negli ordinamenti nazionali, inclusa l’Italia, attraverso le modifiche apportate alla direttiva del 1990 e le successive modifiche (come la 2005/19/CE) integrate nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Ai sensi del secondo comma dell’art. 179 (Regime di neutralità fiscale) del TUIR ai conferimenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 178 si applica l’articolo 176.

Quindi, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa effettuati tra società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali  residenti in Stati diversi della Comunità, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato.

Ai sensi del secondo periodo del primo comma dell’articolo 176 del TUIR  il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, compreso il valore dell’avviamento, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Ai sensi del secondo comma dell’articolo 176 del TUIR le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato.

Ai sensi del secondo periodo del secondo comma dell’articolo 179 del TUIR e disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti del beneficiario non residente con riferimento alla stabile organizzazione nello Stato italiano, limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente residente o, nell’ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 178, non residente, in essa effettivamente confluiti.

Ai sensi del quinto comma dell’articolo 179 del TUIR: “Se è stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, le relative plusvalenze sono imponibili nei confronti del conferente residente a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell’ammontare dell’imposta che lo Stato dove è situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990 n. 90/434. In tal caso la partecipazione ricevuta è valutata fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato, agli effetti della disposizione di cui al precedente comma, di un importo pari all’imponibile corrispondente all’imposta dovuta a saldo.”

Ai sensi del sesto comma dell’articolo 179 del TUIR: “Si considerano realizzati al valore normale i componenti dell’azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni indicate alle lettere da a) a d) del comma 1 dell’articolo 178, non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni dell’articolo 166, commi 2-quater e seguenti, anche ad operazioni verso Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo”