Accertamento in presenza di redditi esteri non dichiarati


Scambio automatico di informazioni sulle quote societarie

Erroneamente si è portati a credere che la titolarità di una quota in una società estera, se la società non opera direttamente in Italia, garantisca l’anonimato verso l’Agenzia delle Entrate.

Niente di più errato: attraverso il Common Reporting Standard (CRS) sviluppato dall’OCSE e la Direttiva 2014/107/UE (Directive on Administrative Cooperation 2 (DAC 2) , le autorità fiscali estere trasmettono automaticamente all’Agenzia delle Entrate italiana i dati finanziari collegati ai residenti italiani.

Il Common Reporting Standard (CRS) (Vedi: Common Reporting Standard (CRS): Comunicazione tra i Paesi aderenti delle attività finanziarie detenute dai contribuenti) è uno standard globale dell’OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra paesi, finalizzato alla lotta contro l’evasione fiscale internazionale. Entrato in vigore nel 2016, obbliga le istituzioni finanziarie a comunicare annualmente i dati sui conti esteri dei non residenti alle autorità fiscali, eliminando di fatto il segreto bancario. I

Il Common Reporting Standard (CRS) è stato introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2) che modifica la direttiva n. 2011/16/UE (Directive Administrative Cooperation 1 – DAC 1) per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

(Vedi: L’evoluzione delle Directive Administrative Cooperation sullo scambio automatico di informazioni fiscali dalla DAC 1 alla DAC 8)

In base alle modifiche apportate dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2)  le banche e le istituzioni finanziarie di ciascuno Stato membro identificano i titolari di conti residenti fiscalmente in altri paesi e trasmettono i dati (nome, indirizzo, codice fiscale, saldi) alle autorità competenti locali, che poi li condividono con le autorità del Paese di residenza.
Quindi, l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica, entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le seguenti informazioni sui periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016 per quanto concerne un Conto:

a) il nome, l’indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un’Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l’applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l’indirizzo e il NIF o i NIF dell’Entità e il nome, l’indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

c) il nome e l’eventuale numero di identificazione dell’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

e) nel caso di un Conto di Custodia:

i) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi e l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

ii) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

f) nel caso di un Conto di Deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

g) nel caso di un conto non descritto alla lettera e) o alla lettera f), l’importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

In base alla Direttiva la comunicazione di informazioni ha luogo come segue:

a) per le categorie di cui al paragrafo 1: almeno una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili;

b) per le informazioni di cui al paragrafo 3 bis: una volta all’anno, entro i nove mesi successivi al termine dell’anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione cui le informazioni si riferiscono.»

Al 13 Marzo 2025126 Stati  hanno aderito al CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA).

Gli istituti finanziari, ai sensi delle normative ed alle procedure di adeguata verifica antiriciclaggio, sono obbligati a compiere  ad identificare il Titolare Effettivo (Beneficial Owner) della persona giuridica (Vedi: Titolarità effettiva delle persone giuridiche in ambito mondiale, Unionale, Nazionale).
Se un residente italiano detiene, direttamente o indirettamente, una percentuale rilevante (generalmente superiore al 25%) della società estera, l’istituto di credito segnala il suo codice fiscale italiano all’autorità locale, la quale riversa il dato all’Agenzia delle Entrate italiana.

Quindi, quello che fa scattare la segnalazione da parte delle autorità fiscali estere all’Agenzia delle Entrate italiana non è il registro delle imprese estero, ma il conto corrente della società estera detenuta da residenti italiani.

Top

Sanzioni amministrative

Per quanto attiene l’importo delle sanzioni amministrative bisogna distinguere se queste sono state compiute prima del 1° settembre 2024 o dal 1° settembre 2024 in poi.

Infatti l’art. 1 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, disponeva, nella versione anteriore alle modifiche apportate dall’art. 2 del Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87, che:

  • comma 1: nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250.
  • comma 2: se la dichiarazione è presentata, ma nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta.

Il comma 8 dell’art. 1 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 disponeva che se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all’estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 2 del Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87, l’attuale versione dell’art. 1 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, dispone che:

  • comma 1: nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, si applica la sanzione amministrativa del centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250.
  • comma 2: se la dichiarazione è presentata, ma nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa del settanta per cento della maggior imposta dovuta, con un minimo di euro 150.

Il comma 8 dell’art. 1 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 è stato abrogato.

L’art. 5 del Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87 prevede che le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Da tener presente che dal 01/01/2027 entrerà in vigore il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali del 05/11/2024 n. 173.

L’art. 27 del Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali del 05/11/2024 n. 173, dispone che:

  • comma 1: nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, si applica la sanzione amministrativa del centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250.
  • comma 3: se la dichiarazione è presentata, ma nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa del settanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro 150.

Come vedremo in seguito, in caso di accertamento con adesione (ex Decreto legislativo del 19/06/1997 n. 218  (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale)) il quinto comma dell’Articolo 2 del Decreto legislativo del 19/06/1997 n. 218 dispone che a seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione commesse nel periodo d’imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 Sanzione Riduzione per accertamento con adesione
Omessa presentazione della dichiarazione avente oggetto redditi esteri (Comma 2 dell’art. 1 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 e da 01/01/2027 comma 3 dell’art. 27 del Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali del 05/11/2024 n. 173) Sanzione amministrativa del centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute Riduzione ad 1/3 del minimo applicabile
Dichiarazione presentata, ma omissione dei redditi esteri (Comma 1 dell’art. 1 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 e da 01/01/2027 comma 1 dell’art. 27 del Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali del 05/11/2024 n. 173) Sanzione amministrativa del settanta per cento dell’ammontare delle imposte dovute Riduzione ad 1/3 del minimo applicabile

Top

Decadenza del potere di controllo dell’Amministrazione Finanziaria

Ai sensi del primo comma dell’art. 43 (Termine per l’accertamento) del DPR n. 600/1973 i termini di decadenza per l’accertamento fiscale scadono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi doveva essere presentata.

Il conteggio inizia dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza della presentazione telematica.

Poniamo il caso di redditi 2025. La presentazione telematica deve avvenire nel 2026. Il termine di decadenza sarà il 31 dicembre 2031.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 43 (Termine per l’accertamento) del DPR n. 600/1973 se la dichiarazione dei redditi è stata totalmente omessa, il termine si allunga al 31 dicembre del settimo anno successivo.

Top

Accertamento su redditi esteri non dichiarati

Da quanto detto è evidente che il controllo sistematico sui capitali detenuti all’estero e, di conseguenza, sul possesso di quote societarie estere, è un processo gestito da algoritmi e non un’attività manuale o basata su segnalazioni episodiche.

Il controllo è un controllo sostanziale sui redditi inteso a verificare che la società estera non abbia distribuito dividendi esteri o che la partecipazione estera non abbia generato plusvalenze (capital gain) sottratti a tassazione in Italia.

L’Agenzia delle Entrate italiana quando riscontra delle incongruenze tra i dati in suo possesso e quelli dichiarati dal contribuente residente in Italia:

Top

Omissione o errata dichiarazione redditi di fonte estera e/o attività patrimoniali e finanziarie di fonte estera ai fini del rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale

In caso di omissione o errata dichiarazione redditi di fonte estera e/o attività patrimoniali e finanziarie di fonte estera ai fini del rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale l’azione dell’Amministrazione Finanziaria si articola tipicamente in due fasi.

  • In prima istanza, il contribuente riceve una lettera di compliance (lettera di conformità).
     La lettera di compliance è una comunicazione bonaria nella quale sono riportate le anomalie rinvenute nella dichiarazione dei redditi del contribuente, riguardanti omissioni o infedeltà riscontrate mettendo a confronto i dati dichiarati con quelli che l’Agenzia ha a disposizione all’interno delle proprie banche dati. In questo modo, prima che l’Agenzia notifichi un avviso di accertamento, il destinatario della comunicazione potrà regolarizzare l’errore o l’omissione attraverso il ravvedimento operoso. Al contrario, se il contribuente non ritiene corretti i dati indicati nella sua dichiarazione, basterà comunicarlo all’Agenzia, inviando eventuali elementi e documenti di cui l’Agenzia non era a conoscenza.
  • In seconda istanza, qualora  il contribuente ignori la lettera di compliance o non fornisca giustificazioni documentali idonee a giustificare le anomalie rinvenute nella dichiarazione dei redditi, l’Ufficio notifica l’avviso di accertamento per attività estere non dichiarate.

L’avviso di accertamento deve essere preceduto dal c.d. schema di atto per l’invito al contraddittorio.

Top

Principio del contraddittorio

Con la Riforma Fiscale 2023-2024, a decorrere dal 18.1.2024, per effetto dell’introduzione del “principio del contraddittorio” di cui all’art. 6-bis (Principio del contraddittorio) nella della Legge del 27/07/2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), introdotto dalla lettera e) del primo comma dell’art.1 del Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 219 (Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente), si è passati da un’applicazione frammentata ad un obbligo più generale ed il contraddittorio endoprocedimentale è stato esteso a livello generalizzato.

In base all’art. 6-bis (Principio del contraddittorio) della Legge del 27/07/2000 n. 212 salvo che per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

L’ art. 7-bis del DL 29 marzo 2024, n. 39 contiene l’interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell’articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, in materia di ambito di applicazione del contraddittorio preventivo:
“1. Il comma 1 dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

2. Il comma 2 dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.”

Ai sensi del terzo comma dell’art. 6-bis della Legge del 27/07/2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente),  per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto (impositivo), assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

Ai sensi dell’art. 6-bis (Principio del contraddittorio) della della Legge del 27/07/2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), tutti gli atti emessi dal 30.4.2024 , autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria che non derivano da una liquidazione automatica o immediata sono preceduti, devono essere obbligatoriamente preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato.

Ai sensi del terzo comma dell’art. 6-bis: Per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto (impositivo), assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L’atto (impositivo) non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.”

Ai sensi del quarto comma dell’art. 6-bis:  “L’atto (impositivo) adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere.”

Il terzo comma dell’art.1 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ha introdotto nell’articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale,  il comma 2-bis secondo il quale: Lo schema di atto (impositivo), comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall’articolo 6-bis , comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell’atto di recupero non soggetto all’obbligo del contraddittorio preventivo”.

Ai sensi dell’articolo 41, comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 l’art.1 (Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione)  del medesimo decreto,  si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024.

Per gli accertamenti successivi al 30 aprile 2024, l’omissione del contraddittorio costituisce vizio dell’atto impugnabile con il ricorso tributario a condizione, secondo la cosiddetta “prova di resistenza” nell’ambito del contraddittorio preventivo, elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 21271/2025 delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione, pubblicata il 25 luglio 2025), che il contribuente dimostri che la partecipazione al contraddittorio avrebbe potuto condurre a una diversa conclusione.

La “prova di resistenza” in ambito tributario, secondo le sezioni unite civili della Corte di Cassazione, è, quindi, l’onere a carico del contribuente di dimostrare concretamente che, se fosse stato coinvolto nel contraddittorio procedimentale (cioè prima dell’emissione dell’avviso di accertamento), avrebbe potuto presentare elementi difensivi (argomenti, documenti) idonei a influenzare l’esito dell’atto.

Con ordinanza n. 34459 del 29 dicembre 2025 (udienza 29 ottobre 2025) la Quinta sezione della Corte di Cassazione ha ribadito in tema di Contraddittorio endoprocedimentale ante articolo 6-bis, l. n. 212/200 che l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto.

Resta fermo il principio secondo il quale il contribuente deve assolvere all’onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere in modo da poter dimostrare che egli non ha proposto un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale da non determinare un risultato diverso del procedimento impositivo.

Top

Omessa dichiarazione dei redditi di fonte estera, invito a comparire ed accertamento con adesione

Quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi, o l’ha presentata omettendo la dichiarazione dei redditi di fonte estera Agenzia delle Entrate, in virtù del “Principio del contradditorio” di cui all’Articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, ai sensi dell’Articolo 5 (Avvio del procedimento) del Decreto legislativo del 19/06/1997 n. 218  (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale) notifica un invito a comparire nel quale sono indicati:

a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;

b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione;

c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti;

d) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).

L’invito a comparire è il primo  passo della procedura del procedimento di accertamento con adesione (ex Decreto legislativo del 19/06/1997 n. 218  (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale)

La procedura del procedimento di accertamento con adesione è così articolata:

Quindi la procedura del procedimento di accertamento con adesione può essere attivata (nei termini di decadenza per l’accertamento fiscale che scadono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi doveva essere presentata, o, nel caso di omessa dichiarazione, il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi doveva essere presentata)

  • o dall’Agenzia delle Entrate
  • o dal contribuente.

L’invito a comparire ha come obiettivo quello di instaurare un contradditorio con il contribuente al fine di verificare che i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate siano corretti.

L’accertamento con adesione ha lo scopo di permettere negoziare la pretesa impositiva dell’Ufficio e di ottenere una serie di benefici che sono:

  • Sanzioni ridotte a un terzo del minimo edittale 
    • Articolo 2- Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto – comma 5
    • Articolo 3 – Definizione degli accertamenti nelle altre imposte indirette – comma 3
  • rateizzazione delle somme dovute (Articolo 8 comma 2)
  •  benefici penali (artt. 13 e 13-bis del Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74).

Con il Decreto legislativo del 12/02/2024 n. 13 (Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale) l’adesione è strettamente legata al contraddittorio preventivo obbligatorio, con l’ufficio che comunica uno schema di atto.

Ai sensi del comma 2-bis dell’Articolo 1: lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6-bis (Principio del contraddittorio) nella Legge del 27/07/2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), reca oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell’atto di recupero non soggetto all’obbligo del contraddittorio preventivo.

Ai sensi dell’articolo 41, comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, l’art.1  del medesimo decreto,  e quindi il comma 2-bis dell’Articolo 1 del Decreto legislativo del 19/06/1997 n. 218, si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024.

Gli artt. 2 e 3 definiscono l’oggetto e gli effetti (Articolo 2) ai fini delle imposte sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto (Articolo 3) e delle altre imposte indirette.

Ai sensi del quinto comma dell’Articolo 2 (Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto) a seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione commesse nel periodo d’imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, ad eccezione

Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e interessi.

Top

Il contraddittorio preventivo

Come abbiamo visto, l’accertamento con adesione, riformato dal Decreto legislativo del 12/02/2024 n. 13 (Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale), si coordina con l’obbligo del contraddittorio preventivo (Vedi: Principio del contraddittorio)

Infatti, con l’entrata in vigore del Decreto legislativo del 12/02/2024 n. 13 (Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale), sono state introdotte significative modifiche alla disciplina dell’accertamento con adesione.

In particolare, con il Decreto legislativo del 12/02/2024 n. 13 (Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale), è stato rafforzato il legame tra il contraddittorio preventivo obbligatorio  e l’accertamento con adesione, in quanto,  l’Agenzia delle Entrate deve comunicare al contribuente uno schema di atto

  • assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentire eventuali controdeduzioni
  • o per presentare un’istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di atto.

Come abbiamo visto, per gli accertamenti successivi al 30 aprile 2024, l’omissione del contraddittorio costituisce vizio dell’atto impugnabile con il ricorso tributario a condizione, secondo la cosiddetta “prova di resistenza” nell’ambito del contraddittorio preventivo, elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 21271/2025 delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione, pubblicata il 25 luglio 2025), che il contribuente dimostri che la partecipazione al contraddittorio avrebbe potuto condurre a una diversa conclusione.

Il contraddittorio con il contribuente può concludersi con:

  • Archiviazione per non luogo a procedere, qualora sia emersa l’insussistenza delle condizioni per procedere all’accertamento;
  • Accertamento con adesione, qualora il contribuente, non volendo o non potendo contestare la posizione dell’Agenzia delle Entrate, intenda definire la propria posizione;
  • Atto di accertamento, ove il contribuente:
    • non si sia presentato in contraddittorio o
    • a seguito del contraddittorio non abbia definito l’accertamento con adesione.

Avverso l’Atto di accertamento il contribuente può presentare  ricorso (Il termine perentorio per la presentazione (notifica) del ricorso tributario, ai sensi del primo comma dell’art. 21 del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546, è di 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato).

Top

Procedimento per la definizione degli accertamenti relativi alle imposte dirette

Ai fini delle imposte sui redditi l’Articolo 5 (Avvio del procedimento)  dispone che l’ufficio di iniziativa, nei casi di cui all’ Art. 6-bis (Principio del contraddittorio), comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all’Articolo 6 (Istanza del contribuente) , gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:

a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;

b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione;

c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti;

d) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).

Il comma 3-bis dell’Articolo 5 dispone che qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

L’Articolo 6 (Istanza del contribuente) dispone che:

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600  può chiedere all’ufficio, con apposita istanza, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione.

2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell’invio dell’invito a comparire di cui all’articolo 5 comma 1. L’istanza di adesione è proposta entro il termine di presentazione del ricorso (Il termine perentorio per la presentazione (notifica) del ricorso tributario, ai sensi del primo comma dell’art. 21 del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546, è di 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato).

2-bis. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all’ articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso ai sensi del comma 3 per un periodo di trenta giorni.

2-ter. E’ fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all’esito delle osservazioni di cui all’ articolo 6-bis, comma 3, della citata legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

2-quater. Il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui ai commi 1, 2-bis, primo periodo, e 2-ter , non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero.

3. Il termine per l’impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell’articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente, salvo quanto previsto dal comma 2-bis, ultimo periodo ; l’iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall’ufficio, ai sensi dell’articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza di cui ai commi 2 e 2-bis , l’ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l’invito a comparire. Fino all’attivazione dell’ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All’atto del perfezionamento della definizione, l’avviso di cui ai commi 2 e 2-bis perde efficacia.”

Top

Accertamento con adesione in presenza di uno schema di atto

Come abbiamo visto, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 6 del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all’ articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso ai sensi del comma 3 per un periodo di trenta giorni.

Quindi, il comma 2-bis dell’art. 6 del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 prevede la possibilità del contribuente di presentare istanza di accertamento con adesione:

  • entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto (prima della notifica dell’avviso di accertamento);
  • entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento (se lo schema di atto è già stato comunicato).
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il termine di 15 giorni deve ritenersi perentorio. Pertanto, l’eventuale istanza presentata successivamente non può essere considerata valida, anche se entro il termine per proporre ricorso. Questa scelta normativa è volta a evitare un’eccessiva dilatazione dei tempi del procedimento di accertamento. Dall’interpretazione fornita deriva la necessità di prestare particolare attenzione ai termini, in quanto la mancata presentazione dell’istanza entro 15 giorni dalla notifica dell’accertamento preclude la possibilità di accedere all’accertamento con adesione.

Nel caso in cui il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto (prima della notifica dell’avviso di accertamento) la procedura può avvenire:

  • in assenza di controdeduzioni presentate dal contribuente il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione. L’ufficio, nei successivi 15 giorni formulerà l’invito a comparire per l’instaurazione del contraddittorio. In caso di mancata partecipazione del contribuente o di mancata definizione il contribuente non potrà più presentare istanza una volta ricevuto l’atto impositivo. Se l’istanza non viene richiesta in questa fase, resta comunque salva la possibilità per il contribuente di attivarla una volta ricevuto l’avviso di accertamento (entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento);
  • in presenza di controdeduzioni presentate dal contribuente, ai sensi del comma 2-ter dell’art. 6 del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all’esito delle osservazioni di cui all’ articolo 6-bis, comma 3, della citata legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2 del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 i vantaggi dell’istanza di adesione sono legati alla riduzione delle sanzioni, fino a 1/3 del minimo previsto dalla legge per la violazione/i contestata.

Top

Atto di accertamento con adesione relativo alle imposte dirette

Ai sensi dell’Articolo 7 (Atto di accertamento con adesione)

“1. L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell’ufficio o da un suo delegato. Nell’atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

1-bis. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni.

1-ter. Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 9-bis del presente decreto, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite di cui al quarto comma dell’articolo 42 (Avviso di accertamento) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. L’istanza per lo scomputo delle perdite di cui al citato articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all’articolo 5-quater; l’ufficio competente emette l’atto di definizione scomputando le predette perdite dai maggiori imponibili.

1-quater. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica, ovvero dell’atto di recupero, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell’ articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’ufficio, ai fini dell’accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000, e comunque da quelli che costituiscono l’oggetto dell’avviso di accertamento o rettifica ovvero dell’atto di recupero.(Ai sensi dell’articolo 41, comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13,  l’art.1 (Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione)  del medesimo decreto,  con cui si è modificato il Decreto legislativo del 19/06/1997 n. 218  (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024)

Top

Adempimenti successivi e perfezionamento della definizione relativa alle imposte dirette

Ai sensi dell’Articolo 8 (Adempimenti successivi)

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto di cui all’articolo 7.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L’importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. (Per la determinazione degli interessi vedasi la lettera d) del comma 2 dell’ art. 6 decreto 21 maggio 2009)

2-bis. Per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dall’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . (Ai sensi dell’articolo 41, comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13,  l’art.1 (Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione)  del medesimo decreto,  con cui si è modificato il Decreto legislativo del 19/06/1997 n. 218  (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024)

3. Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’ufficio, verificato l’avvenuto pagamento, rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione. (Ai sensi dell’articolo 41, comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13,  l’art.1 (Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione)  del medesimo decreto,  con cui si è modificato il Decreto legislativo del 19/06/1997 n. 218  (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024)

4. Per le modalità di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15-bis. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Ai sensi dell’Articolo 9 (Perfezionamento della definizione) la definizione si perfeziona con il versamento di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, prevista dall’articolo 8, comma 2.

Top

Presunzione di fruttuosità delle quote societarie estere

Il controllo sostanziale da parte dell’Amministrazione finanziaria è inteso a verificare che la società estera non abbia distribuito dividendi esteri o che la partecipazione estera non abbia generato plusvalenze (capital gain) sottratti a tassazione in Italia.

I dividendi esteri andrebbero assoggettati all’imposta sostitutiva del 26% nel Quadro RM del Modello Redditi PF.

La tassazione del capital gain su quote societarie estere per persone fisiche residenti in Italia è generalmente del 26% a titolo di imposta sostitutiva (redditi diversi), a prescindere che la partecipazione sia qualificata o non qualificata. Tali plusvalenze vanno dichiarate nel Quadro RT del Modello Redditi PF.

L’Agenzia delle Entrate presume la distribuzione di dividendi esteri non dichiarati applicando il principio della presunzione di fruttuosità degli investimenti occulti.

In base alle presunzioni semplici ex art. 38 (Accertamento sintetico) del DPR n. 600/1973

Ai sensi del terzo comma dell’art. 38 (Accertamento sintetico) del DPR n. 600/1973 l’incompletezza, la falsità e l’inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, possono essere desunte  dai dati e dalle notizie di cui all’articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

Quindi.

  • l’Agenzia delle Entrate opera sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti
  • Incombe sul contribuente l’onere della prova contraria.

In questi casi sebbene l’Ufficio, per far valere la presunzione semplice,  debba fornire indizi  gravi, precisi e concordanti, la prassi degli accertatori dell’Agenzia delle Entrate è quella di emettere questionari chiedendo di dimostrare analiticamente la natura infruttifera della partecipazione societaria estera.

Top

Il ricorso tributario

il processo tributario attualmente  è regolato dal Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546, ma è da tener presente che lo stesso è stato abrogato dall’art. 130 del Testo unico della giustizia tributaria – Decreto legislativo n. 175 del 14/11/2024.

Le disposizioni del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546 continuano ad applicarsi fino al 31/12/2026.

Ai sensi dell’art. 131 del Testo unico della giustizia tributaria – Decreto legislativo n. 175 del 14/11/2024 le disposizioni contenute nello stesso Testo Unico  unico si applicano a partire dal 1° gennaio 2027.

Come abbiamo visto, avverso l’Atto di accertamento il contribuente può presentare (notificare) ricorso tributario entro Il termine perentorioai sensi del primo comma dell’art. 21 del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546, di 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato.

Ai sensi dell’art. 18 (Il ricorso)del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546 (Vedi: art. 64 del del Testo unico della giustizia tributaria – Decreto legislativo n. 175 del 14/11/2024  a valere dal 01/01/2027)

1. Il processo è introdotto con ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo grado.
2. Il ricorso deve contenere l’indicazione:
a) della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado cui e’ diretto;
b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata;
c) dell’ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
d) dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda;
e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l’indicazione:
a) della categoria di cui all’articolo 12 alla quale appartiene il difensore;
b) dell’incarico a norma dell’articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
c) dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.
4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all’indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritta a norma del comma precedente.

La notifica del ricorso all’ente impositore da parte del ricorrente deve avvenire a mezzo pec (art. 16-bis, comma 3, del D. Lgs. n° 546/1992 Vedi: art. 61 del Testo unico della giustizia tributaria – Decreto legislativo n. 175 del 14/11/2024  a valere dal 01/01/2027) secondo le disposizioni contenute nel processo tributario telematico (PTT) dettate dal D. M. 23/12/2013 n° 163 e dai successivi decreti attuativi.

L’articolo 16-bis, comma 3, prevede l’obbligo generalizzato per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali (art. 1, comma 1 lett. g), n° 2 del D. Lgs. n° 220/2023) salvo i casi previsti dall’art. 79 del D. Lgs. n° 546/1992, ai sensi del quale, nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, la notificazione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalità cartacea.
Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, inoltre, è stata eliminata la facoltà di utilizzo della modalità cartacea anche per i soggetti privi di assistenza tecnica: ne deriva che le modalità telematiche sono obbligatorie, sia per le notifiche che per i depositi, anche per tali soggetti nelle controversie fino ad euro 3.000.
Si ricorda, altresì, che ai sensi del nuovo comma 4-bis dell’art. 16-bis del D.Lgs. n°546/1992, i depositi di atti e documenti effettuati con modalità diverse da quelle previste restano validi, salvo l’obbligo di regolarizzare il deposito nel termine perentorio stabilito dal giudice.

L’indicazione dell’indirizzo  PEC ha valore di elezione di domicilio a tutti gli effetti (art. 16-bis, comma 4, del D. Lgs. n° 546/1992 Vedi: art. 61 del Testo unico della giustizia tributaria – Decreto legislativo n. 175 del 14/11/2024  a valere dal 01/01/2027) .

Nei casi di notifica tramite PEC, qualora non sia possibile fornirne la prova della notifica o della comunicazione mediante modalità telematiche, il difensore del contribuente e il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, provvedono ai sensi dell’articolo 9, commi 1 bis e 1 ter della legge 21 gennaio 1994, n° 53 che disciplina le notifiche in proprio degli avvocati nel settore civile, amministrativo e stragiudiziale (articolo 16, comma 3, D.L. n° 119/2018).

Nello specifico il citato articolo 9 comma 1 bis della L. 53/1994 prevede che, in questi casi l’avvocato estragga copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesti la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n° 82.

Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, sussiste l’obbligo in capo al difensore di comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla segreteria della Corte di giustizia, la quale, in difetto, non è tenuta ad individuare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria (art. 1, comma 1 lett. g) del D. Lgs. n° 220/2023). La stessa disposizione prevede che in caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.

Le notifiche “analogiche”, invece, sono eseguite ai sensi dell’ articolo 16 del D. Lgs. n° 546/1992  (Vedi: art. 60 del Testo unico della giustizia tributaria – Decreto legislativo n. 175 del 14/11/2024  a valere dal 01/01/2027) anche nei casi di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte; qualora l’indirizzo PEC non sia rinvenibile nei pubblici elenchi e infine nell’ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario (art. 16-bis, comma 2, del D. Lgs. n° 546/1992 Vedi: art. 61 del Testo unico della giustizia tributaria – Decreto legislativo n. 175 del 14/11/2024  a valere dal 01/01/2027) .

In tali ipotesi, le notificazioni si possono fare a mezzo ufficiale giudiziario secondo le norme degli articoli 137  e seguenti c.p.c. (art. 16, comma 2, del D. Lgs. n° 546/1992 – Vedi: art. 60 del Testo unico della giustizia tributaria – Decreto legislativo n. 175 del 14/11/2024  a valere dal 01/01/2027) o con spedizione postale, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, all’ente impositore che ha emanato l’atto o mediante consegna diretta da parte del ricorrente all’ufficio impositore (art. 16-bis, comma 3, del D. Lgs. n° 546/1992 Vedi: art. 61 del Testo unico della giustizia tributaria – Decreto legislativo n. 175 del 14/11/2024  a valere dal 01/01/2027).

Top

La prova contraria

Il contribuente al fine di produrre una “prova contraria” che possa contrastare efficacemente le pretese tributarie dell’Amministrazione finanziaria potrà utilizzare la documentazione contabile ed extra-contabile della società estera.

Per dimostrare che la partecipazione estera non ha generato dividendi esteri tassabili in Italia, il contribuente potrà fornire, preferibilmente tradotti con perizia asseverata e, ove possibile, muniti di Apostille

  • i bilanci d’esercizio esteri (Financial Statements) relativi alle annualità accertate
    • se la società estera ha chiuso in perdita, il bilancio dimostra matematicamente l’impossibilità di distribuire dividendi;
    • se invece la società ha prodotto utili, potrà esibire i verbali delle assemblee dei soci (Resolutions of the Board) da cui si potrà evincere la decisione formale di non distribuire dividendi.

Il contribuente  potrà integrare questa documentazione societaria con i suoi gli estratti conto personali (a dimostrazione dell’assenza di bonifici esteri in entrata attinenti alla distribuzione dei dividendi esteri).

Top

Assistenza alla pianificazione fiscale internazionale, Assistenza alla costituzione Società, Consulenze integrate per l'internazionalizzazione