Notifica a soggetti esteri residenti o domiciliati nei Paesi dell’Unione Europea – Regolamento (UE) 2020/1784

La notifica a soggetti esteri, sia persone  fisiche che giuridiche, residenti o domiciliati nei Paesi dell’Unione Europea (inclusa la Danimarca) è disciplinata dal Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio che, a decorrere dal 1º luglio 2022, ha abrogato il Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ( notificazione o comunicazione degli atti )

Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento (UE) 2020/1784 , questi si applica sia in materia civile che commerciale.

Sono escluse le materie: penale, fiscale, doganale, amministrativa e di responsabilità dello stato per atti o omissioni commesse nell’esercizio di pubblici poteri.

Il  Regolamento (UE) 2020/1784  non si applica quando è ignoto il recapito della persona alla quale l’atto deve essere notificato o comunicato.

Ai sensi dell‘art. 3 (Organi mittenti e riceventi) del Regolamento (UE) 2020/1784:

“1.   Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro (gli «organi mittenti»).
2.   Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro (gli «organi riceventi»).
3.   Gli Stati membri possono designare organi mittenti e riceventi distinti, o designare uno o più organi a svolgere entrambe le funzioni. Gli Stati membri federali, gli Stati membri nei quali siano in vigore più sistemi giuridici e gli Stati membri che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi. La designazione è valida per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata per ulteriori periodi di cinque anni.

4.   Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

a) i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3;
b) la competenza territoriale degli organi riceventi;
c) i mezzi con i quali tali organi riceventi possono ricevere i documenti nei casi in cui si applica l’articolo 5, paragrafo 4; e
d) le lingue che possono essere usate per la compilazione dei moduli che figurano nell’allegato I.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche delle informazioni di cui al primo comma.”

Ai sensi dell‘art. 5 del Regolamento (UE) 2020/1784 , la trasmissione di atti da notificare o comunicare, domande, attestati, ricevute, certificati e qualsiasi altra comunicazione operata in base ai moduli di cui all’allegato I tra organi mittenti e riceventi, tra tali organi e le autorità centrali, o tra le autorità centrali dei vari Stati membri, avviene attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile. Tale sistema informatico decentrato si basa su una soluzione interoperabile quale e-CODEX.

Il regolamento prevede 12 moduli (da A a L) nell’allegato I .

L’art. 20 del Regolamento (UE) 2020/1784 prevede la Notificazione o comunicazione diretta

“Chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario può notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto, sempre che questo tipo di notificazione o di comunicazione diretta sia ammessa dalla legge di quello Stato membro.”

La Notificazione o comunicazione diretta è ammessa senza limiti in Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Scozia, Gibilterra e solo in alcuni casi in Germania e Svezia.

Qualora la notificazione o la comunicazione diretta prevista dall’art. 20 non sia ammesso dal Paese in cui risiede il notificando, gli atti sono trasmessi ex art. 2 e seguenti del del Regolamento (UE) 2020/1784 dagli Organi mittenti, designati da ogni Stato membro, ai relativi organi designati da ciascuno stato come Organi riceventi.

Organi mittenti

Sono competenti per la trasmissione degli atti da notificare o comunicare a un altro Stato membro (per l’Italia, U.N.E.P. presso le Corti d’Appello e presso i tribunali ordinari).

Organi riceventi

Pubblici Ufficiali, Autorità o altre persone designate da ciascuno stato, competenti per il ricevimento degli atti giudiziari o extragiudiziari provenienti da un altro Stato membro (per l’Italia coincide con Autorità Centrale ed è l’U.N.E.P. presso la Corte d’Appello di Roma).

Per maggiori informazioni e per la visualizzare della lista degli organi designati da ciascun Paese, consultare il Portale Europeo della Giustizia:  https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/european-judicial-atlas-civil-matters/serving-documents_it

Il portale europeo della giustizia elettronica contiene informazioni sull’applicazione del regolamento e uno strumento di facile impiego per compilare i moduli.

Vedi: Guida alla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale

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