La notifica a soggetti esteri, sia persone fisiche che giuridiche, residenti o domiciliati nei Paesi dell’Unione Europea (inclusa la Danimarca) è disciplinata dal Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio che, a decorrere dal 1º luglio 2022, ha abrogato il Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ( notificazione o comunicazione degli atti )
- Capo I – Disposizioni generali
- Capo II – Atti giudiziari
- Capo III – Atti extragiudiziali
- Capo IV – Disposizioni finali
Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento (UE) 2020/1784 , questi si applica sia in materia civile che commerciale.
Sono escluse le materie: penale, fiscale, doganale, amministrativa e di responsabilità dello stato per atti o omissioni commesse nell’esercizio di pubblici poteri.
Il Regolamento (UE) 2020/1784 non si applica quando è ignoto il recapito della persona alla quale l’atto deve essere notificato o comunicato.
Ai sensi dell‘art. 3 (Organi mittenti e riceventi) del Regolamento (UE) 2020/1784:
4. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:
Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche delle informazioni di cui al primo comma.”
Ai sensi dell‘art. 5 del Regolamento (UE) 2020/1784 , la trasmissione di atti da notificare o comunicare, domande, attestati, ricevute, certificati e qualsiasi altra comunicazione operata in base ai moduli di cui all’allegato I tra organi mittenti e riceventi, tra tali organi e le autorità centrali, o tra le autorità centrali dei vari Stati membri, avviene attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile. Tale sistema informatico decentrato si basa su una soluzione interoperabile quale e-CODEX.
Il regolamento prevede 12 moduli (da A a L) nell’allegato I .
L’art. 20 del Regolamento (UE) 2020/1784 prevede la Notificazione o comunicazione diretta
“Chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario può notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto, sempre che questo tipo di notificazione o di comunicazione diretta sia ammessa dalla legge di quello Stato membro.”
La Notificazione o comunicazione diretta è ammessa senza limiti in Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Scozia, Gibilterra e solo in alcuni casi in Germania e Svezia.
Qualora la notificazione o la comunicazione diretta prevista dall’art. 20 non sia ammesso dal Paese in cui risiede il notificando, gli atti sono trasmessi ex art. 2 e seguenti del del Regolamento (UE) 2020/1784 dagli Organi mittenti, designati da ogni Stato membro, ai relativi organi designati da ciascuno stato come Organi riceventi.
Organi mittenti
Sono competenti per la trasmissione degli atti da notificare o comunicare a un altro Stato membro (per l’Italia, U.N.E.P. presso le Corti d’Appello e presso i tribunali ordinari).
Organi riceventi
Pubblici Ufficiali, Autorità o altre persone designate da ciascuno stato, competenti per il ricevimento degli atti giudiziari o extragiudiziari provenienti da un altro Stato membro (per l’Italia coincide con Autorità Centrale ed è l’U.N.E.P. presso la Corte d’Appello di Roma).
Per maggiori informazioni e per la visualizzare della lista degli organi designati da ciascun Paese, consultare il Portale Europeo della Giustizia: https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/european-judicial-atlas-civil-matters/serving-documents_it
Il portale europeo della giustizia elettronica contiene informazioni sull’applicazione del regolamento e uno strumento di facile impiego per compilare i moduli.
Vedi: Guida alla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale
