Bulgaria – Linee Guida Transfer Pricing (TP) in Bulgaria – Ordinanza n. 9 del 14/08/2006 sulla procedura e i metodi di applicazione dei metodi di determinazione dei prezzi di mercato

Ordinanza n. 9 del 14/08/2006 sulla procedura e i metodi di applicazione dei metodi di determinazione dei prezzi di mercato (Linee Guida Transfer Pricing (TP) in Bulgaria) – НАРЕДБА № Н-9 ОТ 14 АВГУСТ 2006 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНИТЕ ЗА

Emesso dal Ministro delle FinanzeAnnuncio SG. Numero 70 del 29 agosto 2006.

Capitolo uno.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Il presente regolamento disciplina la procedura e le modalità di applicazione dei metodi di determinazione dei prezzi di mercato tra parti correlate ai fini fiscali, quando le parti correlate intrattengono i propri rapporti commerciali e finanziari a condizioni diverse dalle condizioni tra parti non correlate.

Art. 2. Le modalità di determinazione dei prezzi di mercato per le operazioni tra soggetti collegati si applicano anche alle operazioni tra soggetti indipendenti nei casi previsti dalla legge.

Art. 3. Nel presente regolamento vengono utilizzate le seguenti denominazioni dei metodi di cui all’art. 16, comma. 1 della legge sull’imposta sul reddito delle società e § 1, punto 10 delle disposizioni aggiuntive del Codice di procedura fiscale e previdenziale:

  1. metodo del prezzo comparabile non controllato;
  2. metodo del prezzo di mercato;
  3. metodo del valore aumentato;
  4. metodo di distribuzione degli utili;
  5. metodo dell’utile netto transazionale.

Art. 4. L’applicazione dei metodi di determinazione dei prezzi di mercato mira a conseguire un risultato che sarebbe conseguito in normali relazioni commerciali o finanziarie tra persone indipendenti in condizioni comparabili.

Capitolo due.

REGOLE GENERALI PER L’APPLICAZIONE DEI METODI

Art. 5. I metodi per la determinazione dei prezzi di mercato sono applicati sulla base di un confronto tra una transazione controllata e una transazione non controllata comparabile.

Art. 6. (1) Ai fini dell’art. 5, viene effettuata un’analisi della comparabilità tra una transazione controllata e una non controllata sulla base dei seguenti fattori:

  1. caratteristiche del prodotto o del servizio – oggetto della transazione;
  2. funzioni che ciascuna delle persone coinvolte nelle transazioni confrontate svolge (ad esempio produzione o distribuzione, commercio all’ingrosso o al dettaglio, assicurazione o attività bancaria, ecc.), tenendo conto dei beni utilizzati e dei rischi assunti, nonché i termini e le condizioni delle transazioni confrontate;
  3. condizioni economiche;
  4. strategie aziendali.
  • Nell’analisi di comparabilità, i rischi effettivamente assunti dalle parti correlate vengono determinati sulla base di:
    1. conformità fra            il fatto                    azioni           SU    i paesi            E                            l’accettataallocazione del rischio;
    2. risorse finanziarie per compensare eventuali perdite derivanti dall’impresa

rischio;

  1. gestione o controllo operativo da parte di una delle due parti

l’attività imprenditoriale da cui derivano i rischi rilevanti.

  • Nell’analisi di comparabilità vengono prese in considerazione solo le strategie aziendali delle parti correlate laddove vi sia:
    1. sostenere i costi di attuazione della strategia aziendale da parte della parte correlata, che riceverà i profitti futuri derivanti dall’attuazione di tale strategia;
    2. un periodo di tempo ragionevole in cui seguire la strategia aziendale, tenendo conto del ciclo di vita del prodotto.

Art. 7. Per determinare i prezzi di mercato si utilizzano il metodo del prezzo comparabile sul libero mercato, il metodo del prezzo di mercato o il metodo del valore aumentato.

Art. 8. (1) Il metodo del prezzo comparabile non controllato si applica quando vi è somiglianza nelle caratteristiche del prodotto o del servizio oggetto della transazione controllata e della transazione comparabile non controllata.

  • Il metodo del prezzo di mercato e il metodo del valore aumentato vengono applicati quando vi è somiglianza nelle funzioni svolte nella transazione controllata e in quella non controllata comparabile:
    1. nei casi di acquisto e successiva vendita di prodotti in cui la persona che effettua la rivendita non aggiunge un valore significativo al valore dei prodotti a seguito di una modifica delle loro caratteristiche fisiche o a seguito dell’uso di attività immateriali, si applica il metodo del prezzo di mercato;
    2. Nei casi di produzione e successiva vendita di prodotti e nei casi di fornitura di servizi, in cui il produttore o la persona che fornisce i servizi non aggiunge un valore significativo al valore dei prodotti o dei servizi a seguito dell’uso di beni immateriali o non utilizza attività di elevato valore, si applica il metodo del valore incrementato.

Art. 9. Quando sono rispettate le modalità indicate nell’art. 7, non può portare ad un risultato conforme all’obiettivo di cui all’art. 4, si applica il metodo dell’utile netto della transazione o il metodo dell’utile distribuito.

Art. 10. Quando l’applicazione indipendente dei metodi non porta ad un risultato che rifletta le normali relazioni commerciali e finanziarie tra persone indipendenti

In condizioni comparabili è consentita l’applicazione simultanea di due o più metodi.

Art. 11. Quando, a seguito dell’analisi di comparabilità, vengono identificate differenze significative tra la transazione controllata e quella comparabile non controllata, quando si applica il metodo rilevante, devono essere apportate modifiche ai risultati della transazione non controllata al fine di ottenere un grado sufficiente di comparabilità tra le transazioni confrontate. Tali rettifiche riflettono l’effetto di tali differenze sul prezzo o sul profitto.

Art. 12. Quando si applica il metodo del prezzo di mercato, il metodo del valore aumentato, il metodo dell’utile distribuito e il metodo dell’utile netto della transazione, viene valutata la corrispondenza tra le politiche contabili delle entità comparabili quando si riportano gli oggetti contabili esaminati e, se necessario, vengono apportate rettifiche per ottenere la comparabilità quando si riportano i costi che determinano l’importo dell’utile lordo o netto, rispettivamente.

Art. 13. (1) I metodi di determinazione dei prezzi di mercato si applicano separatamente a ciascuna transazione controllata.

(2) Qualora due o più transazioni siano interconnesse o sequenziali in modo tale da impedire o complicare significativamente l’analisi di ciascuna di esse separatamente (ad esempio contratti a lungo termine per la fornitura di beni o servizi, contratti per la fornitura di attività immateriali, prezzi per linee di prodotti), tali transazioni possono essere valutate nella loro interezza determinando un prezzo di mercato comune.

Esempio 1 (all’art. 13): A conclude un contratto di licenza con la parte correlata B per la concessione del diritto di utilizzare un processo tecnologico e del diritto di vendere i risultati del processo entro una regione geografica limitata. B vende i risultati del processo a un’altra parte correlata, B1, che a sua volta rivende tali risultati a parti indipendenti. Nel valutare la natura di mercato della remunerazione dovuta ad A, è opportuno analizzare la natura di mercato della remunerazione concordata tra B e B1, nonché il profitto complessivo realizzato da B e B1 dall’utilizzo del processo tecnologico e dalla vendita dei risultati del processo a soggetti indipendenti.

Esempio 2 (all’art. 13): B1, B2 e B3 sono filiali di A. B1 è il distributore esclusivo dei computer fabbricati da A nel territorio del paese X. B2 fornisce servizi di marketing a parti indipendenti in relazione alle vendite di computer fabbricati da A e pertanto utilizza beni immateriali forniti da A. B3 fornisce servizi di manutenzione e garanzia per gli stessi computer. Nell’analizzare la natura di mercato del prezzo dei beni o della remunerazione per l’uso dei diritti pagati da B1 e B2 ad A, nonché dei corrispettivi per i servizi forniti da B2 e B3, è opportuno valutare il risultato complessivo di queste distinte transazioni. Poiché le transazioni sono fortemente interconnesse, potrebbe essere che il modo più affidabile per valutarle sia su base aggregata.

Art. 14. (1) I metodi di determinazione dei prezzi di mercato si applicano sulla base dei dati relativi alle transazioni comparabili avvenute sul libero mercato nell’anno in cui si è verificata la

avviene la transazione controllata, oppure in un altro periodo in cui sono in vigore le stesse condizioni economiche, che influenzano l’esito delle transazioni.

  • Quando vi sono fattori e circostanze che hanno un effetto comparabile a lungo termine sul risultato delle transazioni confrontate, l’analisi di comparabilità può essere eseguita sulla base di dati che coprono un periodo di diversi anni precedenti consecutivi.
  • Ai fini dell’analisi di comparabilità di cui al paragrafo 2 fattori quali:
    1. impatto del ciclo economico sul settore di riferimento;
    2. influenza del ciclo di vita del prodotto o del bene sul suo prezzo;
    3. implementazione di diverse strategie di marketing;
    4. tutti gli altri fattori e circostanze che hanno un effetto a lungo termine sull’esito delle transazioni confrontate.
  • Nei casi di cui al par. 2 il valore medio aritmetico dei risultati dell’operazione controllata per il numero di anni selezionato viene confrontato con una serie di valori di mercato ai sensi dell’art. 15, comma 1. 2, che consiste nella serie dei valori medi aritmetici dei risultati di una o più transazioni non controllate.

Esempio (all’art. 14): Nel 2003 A vende il prodotto X alla parte correlata B per 60 unità. Si ritiene che in questo caso specifico sia più appropriata l’applicazione del metodo del prezzo di mercato. Utilizzando questo metodo si è scoperto che le persone indipendenti in condizioni comparabili praticano un prezzo compreso tra 52 e 59 unità. Sebbene il prezzo della transazione controllata non rientri nell’intervallo compreso tra 52 e 59 unità, in questo caso non viene effettuato alcun adeguamento sulla base dei dati del 2003. È accertato che, a causa di fattori ciclici, non tutte le circostanze che incidono sui prezzi nelle transazioni controllate e nelle transazioni non controllate comparabili possono essere contabilizzate in modo affidabile. Per questo motivo si stima che l’analisi dei dati del 2001, 2002 e 2003 fornirà risultati più accurati, date le condizioni di mercato consolidate. La media aritmetica dei risultati per il 2001 – 2003 delle transazioni non controllate comparabili formano un intervallo di valori medi aritmetici di mercato con un intervallo compreso tra 56 e 58 unità. La media aritmetica dei risultati di A per lo stesso periodo è 57 unità. Poiché la media aritmetica del prezzo applicato da A rientra nell’intervallo tra 56 e 58 unità, non viene apportata alcuna modifica a questo prezzo.

Art. 15. (1) Nei casi in cui si applica più di un metodo per determinare i prezzi di mercato o si utilizzano più transazioni comparabili sul libero mercato, il risultato ottenuto comprende un numero corrispondente di valori di prezzo o di profitto (un intervallo di valori di mercato).

(2) La serie dei valori di mercato è costituita dai risultati di tutte le transazioni sul libero mercato per le quali è disponibile o è stata conseguita a seguito delle rettifiche di cui all’art. 11 sufficiente grado di comparabilità.

Esempio 1 (all’art. 15): A e B sono parti correlate, con B che è il distributore di A per determinati beni, che acquista da A al prezzo di 48 unità. Per valutare in quale misura il prezzo di queste transazioni rifletta le condizioni che sarebbero accettate tra parti indipendenti in circostanze comparabili, è stato scelto il metodo del prezzo di mercato. Ai fini del presente metodo sono state individuate otto potenziali transazioni comparabili che coinvolgono parti indipendenti.

persone – distributori di prodotti simili. Dopo un’analisi più approfondita, si è riscontrato che le informazioni relative a tutte queste otto transazioni comparabili sono sufficienti per individuare le differenze nelle transazioni e correggerle. Dopo aver effettuato le opportune modifiche, l’intervallo dei valori di mercato comprende, ad esempio, i seguenti risultati:

 

Transazioni comparabili Risultati (prezzo)
1           Distributore B1 56.0
2           Distributore B2 55.5
3           Distributore B3 55.3
4           Distributore B4 54.9
5           Distributore B5 53.0
6           Distributore B6 52.5
7           Distributore B7 50,9
8           Distributore B8 50.3

 

Poiché il prezzo della transazione tra A e B è al di fuori dell’intervallo dei valori di mercato e non è possibile identificare un punto nell’intervallo che rifletta fatti e circostanze che corrispondano il più possibile alle condizioni della transazione controllata, il risultato della transazione controllata è equiparato alla media aritmetica dei valori nell’intervallo, che è 53,55.

Art. 16. Nei casi in cui il risultato della transazione controllata rientra nell’intervallo dei valori di mercato, si presume che il risultato della transazione controllata soddisfi le condizioni di cui all’art. 4.

Art. 17. Quando il risultato della transazione controllata esce dall’intervallo dei valori di mercato, tale risultato deve essere equiparato a un punto nell’intervallo che riflette fatti e circostanze che corrispondono più da vicino alle condizioni della transazione controllata. Se non è possibile stabilire tale punto, l’allineamento viene eseguito rispetto alla media aritmetica dei valori della serie.

Capitolo tre.

METODO DEL PREZZO NON CONTROLLATO COMPARABILE

Art. 18. (1) Il metodo del prezzo comparabile non controllato confronta il prezzo dei prodotti e dei servizi in una transazione controllata con il prezzo dei prodotti o dei servizi in una transazione comparabile non controllata effettuata a condizioni comparabili.

  • Ai fini del metodo del prezzo comparabile sul libero mercato, una transazione sul libero mercato è comparabile a una transazione controllata se si accerta che:
    1. le differenze tra le transazioni confrontate o tra i soggetti che vi partecipano non incidono in modo significativo sul prezzo in condizioni di mercato; O
    2. le correzioni possono essere effettuate ai sensi dell’art. 11.

Art. 19. Il metodo del prezzo comparabile non controllato si applica quando:

  1. transazioni comparabili aventi per oggetto prodotti o servizi effettuate tra la parte correlata e parti indipendenti; O
  2. transazioni comparabili di prodotti o servizi tra indipendenti volti.

Art. 20. In caso di applicazione del metodo del prezzo comparabile non controllato, si procede alle rettifiche previste dall’art. 11 al fine di eliminare le differenze tra la transazione controllata e la transazione non controllata comparabile, stabilite sulla base di quelli tra i seguenti fattori che influenzano il prezzo:

  1. Caratteristiche del prodotto o del servizio:
  2. a) nei casi di consegna di beni – le proprietà fisiche del prodotto, la qualità, la durevolezza, i materiali e la tecnologia utilizzati, i beni immateriali correlati ai beni, ecc.;
  3. b) nei casi di fornitura di servizi – tipo, natura e portata dei servizi, beni immateriali utilizzati in relazione al servizio, ecc.;
  4. c) nei casi di fornitura di beni immateriali: tipologia (brevetto, marchio, know-how, ecc.), durata e grado di protezione, unicità, benefici attesi dall’uso del bene, ecc.;
  5. termini dell’accordo, come:
  6. a) quantità, rispettivamente sconti quantità; b) condizioni di consegna;
  7. c) distribuzione dei rischi di transazione (rischio di cambio, rischio di credito, rischio di perdita di proprietà, ecc.);
  8. d) diritto di aggiornamento, miglioramento, modifica del prodotto fornito;
  9. e) il momento della negoziazione, le scadenze;
  10. f) fornitura di servizi aggiuntivi, quali installazione, servizio di garanzia;
  11. condizioni di mercato, quali:
  12. a) mercato geografico in cui il prodotto o il servizio viene venduto; b) dimensione del mercato;

(c) livello di mercato (all’ingrosso o al dettaglio); d) quota di mercato del prodotto o servizio;

  1. e) sviluppo della concorrenza in relazione al prodotto o al servizio; (f) disponibilità di prodotti sostitutivi;
  2. g) fase del ciclo economico del mercato; h) tasso di inflazione;
  3. strategie aziendali, quali:
  4. a) entrare in un nuovo mercato;
  5. b) ampliare la quota di mercato di un mercato esistente; c) sviluppo e implementazione di un nuovo prodotto;
  6. d) ritiro da un dato mercato;

 

  1. altri fattori che influenzano il prezzo. Esempi per il capitolo tre:

Esempio 1: A e B sono parti correlate. A vende le batterie a B al prezzo di 50 unità. C e D sono commercianti indipendenti. C vende lo stesso bene a D al prezzo di 80 unità. Si presuppone che le transazioni vengano effettuate nello stesso momento e alle stesse condizioni di consegna. In questo caso, si suppone che il prezzo di mercato delle batterie tra le parti collegate A e B sia pari a 80 unità.

Esempio 2: A e B sono parti correlate. A vende le batterie a B al prezzo di 50 unità. A e C sono commercianti indipendenti. A vende lo stesso tipo di bene a C al prezzo di 80 unità. Si suppone che le transazioni vengano effettuate nello stesso momento e alle stesse condizioni di consegna, fatta eccezione per il fatto che A vende 1000 batterie a B e la quantità di batterie vendute a C è di 450 unità. Nei suoi rapporti commerciali, A ha adottato la prassi di concedere uno sconto del 10% per quantità superiori a 500 pezzi. In questo caso, il prezzo di vendita delle batterie tra A e C dovrebbe essere adeguato in base allo sconto quantità, vale a dire una riduzione di prezzo di 80 unità viene effettuata con uno sconto del 10% su 80 unità, ovvero 8 unità. Pertanto, si suppone che il prezzo di mercato delle batterie tra le parti collegate A e B sia pari a 72 unità.

Esempio 3: A vende radio sia a soggetti indipendenti che a soggetti collegati. Il prezzo nella transazione controllata è di 150 unità, mentre nella transazione non controllata è di 110 unità. I termini della transazione controllata e di quella non controllata sono identici, eccetto per il fatto che i prezzi della transazione controllata sono DDP Sofia (reso, dazio sdoganato a Sofia) e i prezzi della transazione non controllata sono FOB (franco a bordo) porto di Burgas. In entrambe le transazioni non è dovuto alcun dazio doganale sull’importazione dei prodotti. Le differenze tra i termini contrattuali per quanto riguarda le condizioni di trasporto e di assicurazione hanno un effetto certo e identificabile sul prezzo, vale a dire i costi di trasporto a un prezzo DDP – 10 unità e a un prezzo FOB – 6 unità, e i costi di assicurazione rispettivamente 15 unità. e 8 unità. Non sono state identificate altre differenze significative tra la transazione controllata e quella non controllata. Nel caso specifico vengono apportate le seguenti modifiche:

Costi per

trasporto

Costi per

assicurazione

Incontrollato- 10 15
quell’affare, come
sarebbe un affare-
consegna a DDP
Incontrollato
Affare FOB 6 8
Adeguamenti in vista di I costi per I costi per
eliminazione di trasporto a assicurazione per
le differenze tra incontrollato- incontrollato-
i due confrontati l’accordo segue l’accordo segue
transazioni, in aumentare di aumentare di
consegna DDP 4 unità = (10 – 6), per 7 unità = (15 – 8), per
eliminare eliminare
le differenze in le differenze in
trasporto assicuratore
condizioni le nuove condizioni

Dopo aver apportato rettifiche ai risultati della transazione indipendente per eliminare le differenze individuate, si raggiunge un prezzo di mercato per la transazione controllata pari a 121 unità, vale a dire il prezzo della transazione non controllata di 110 unità. aumenta di 4 unità. costi di trasporto aggiuntivi e 7 unità. costi assicurativi aggiuntivi.

Esempio 4: I fatti sono gli stessi dell’esempio 3, tranne per il fatto che A apporta piccole modifiche solo alle radio che vende a parti correlate, per soddisfare esigenze specifiche dei propri clienti. Se queste piccole differenze nelle proprietà fisiche delle radio hanno un impatto significativo sul prezzo, si dovrebbero apportare delle modifiche ai risultati delle transazioni indipendenti per eliminare tali differenze. A condizione che le differenze individuate siano sostanziali e non possano essere pienamente riflesse attraverso aggiustamenti, l’affidabilità di questo metodo sarà limitata ed è opportuno utilizzare un altro metodo o stabilire un intervallo di valori di mercato.

Capitolo quattro.

METODO DEL PREZZO DI MERCATO

Art. 21. (1) Il metodo del prezzo di mercato confronta il margine di profitto lordo realizzato a seguito della rivendita di prodotti in una transazione controllata e in una transazione non controllata comparabile.

  • Con questo metodo, il prezzo di mercato della transazione controllata si ottiene come differenza tra:
    1. il prezzo al quale un prodotto acquistato da una parte correlata viene rivenduto a una parte indipendente; E
    2. l’utile lordo calcolato come il prodotto del prezzo di rivendita e di un margine di utile lordo comparabile.
  • Il margine di profitto lordo è il rapporto tra:
    1. la differenza tra il fatturato e il costo storico del prodotto venduto; E
    2. fatturato

Art. 22. Il metodo del prezzo di mercato si applica quando viene stabilito un margine di profitto lordo comparabile, realizzato:

  1. dalla stessa parte correlata in transazioni comparabili con parti indipendenti per la rivendita di prodotti acquistati da parti indipendenti; O
  2. da parte di persone indipendenti in transazioni di rivendita di prodotti comparabili.

Art. 23. Nei casi in cui la parte correlata svolge funzioni in cui non acquisisce     la proprietà           SU         i prodotti         E   NO  poesia   rischi,                        risultante              da proprietà di queste, il rapporto tra la remunerazione che questa persona riceve e l’ammontare del reddito netto derivante dalle vendite effettuate a persone indipendenti viene utilizzato come margine di profitto lordo comparabile.

Art. 24. Una transazione non controllata è paragonabile a una transazione controllata ai fini del metodo del prezzo di mercato se è stabilito che:

  1. le differenze tra le transazioni confrontate o tra le persone che vi partecipano non incidono in modo significativo sul margine di profitto lordo in condizioni di mercato; O
  2. le correzioni possono essere effettuate ai sensi dell’art. 11.

Art. 25. Il metodo del prezzo di mercato può essere applicato anche al di fuori dei casi previsti dall’art. 8, paragrafo 1. 2, lettera “a”, quando il soggetto che effettua la rivendita aggiunge un valore significativo al valore dei prodotti, se è possibile stabilire transazioni comparabili o se è possibile stabilire l’effetto che le differenze tra la transazione controllata e quella non controllata hanno sul margine di profitto lordo ai fini delle rettifiche di cui all’art. 11.

Art. 26. (1) Il metodo del prezzo di mercato si applica alle transazioni comparabili con prodotti appartenenti allo stesso gruppo di prodotti.

(2) Il metodo del prezzo di mercato può essere applicato anche a transazioni comparabili con prodotti appartenenti a gruppi di prodotti diversi, se tali differenze non incidono sul margine di profitto lordo.

Art. 27. (1) Nell’applicazione del metodo del prezzo di mercato si procede alle rettifiche previste dall’art. 11 al fine di eliminare le differenze tra la transazione controllata e quella comparabile non controllata, stabilite sulla base di quelli tra i seguenti fattori che influenzano il prezzo e il margine di profitto lordo:

  1. funzioni di accompagnamento che ciascuna delle persone che partecipano alle transazioni confrontate svolge:
  2. a) attività di installazione e riparazione;
  3. b) attività di vendita, marketing e pubblicità, programmi di promozione delle vendite, campagne pubblicitarie congiunte;
  4. c) trasporto e magazzinaggio;
  5. d) attività creditizie e assicurative;
  6. e) servizio di garanzia e altre attività accessorie alla rivendita;
  7. beni utilizzati:
  8. a) tipologia e struttura delle attività (scorte e fatturato, mezzi di trasporto, attività immateriali);
  9. b) quantità e valore dei beni; c) proprietà di beni, ecc.;
  10. rischi effettivi assunti, quali rischio di mercato, rischio paese, rischio finanziario, rischio di credito, rischio ambientale, rischio di prodotto, rischio di cambio, ecc.;
  11. termini dell’accordo, come:
  12. a) quantità, rispettivamente sconti quantità; b) condizioni di consegna;
  13. c) diritti di distribuzione esclusivi o non esclusivi; d) scadenze;
  14. condizioni di mercato, quali:
  15. a) mercato geografico in cui il prodotto o il servizio viene venduto o in cui le persone confrontate svolgono la loro funzione principale;
  16. b) dimensione del mercato;

(c) livello di mercato (all’ingrosso o al dettaglio); d) quota di mercato del prodotto o servizio;

(e) costi specifici relativi ai fattori di distribuzione;

(f) sviluppo della concorrenza in relazione al prodotto o al servizio; g) disponibilità di beni sostitutivi;

  1. h) periodo di tempo compreso tra l’acquisto del prodotto e la sua successiva vendita; i) fase del ciclo economico del mercato;
  2. k) tasso di inflazione;
  3. strategie aziendali, quali:
  4. a) entrare in un nuovo mercato;
  5. b) ampliare la quota di mercato di un mercato esistente; c) sviluppo e implementazione di un nuovo prodotto;
  6. d) ritiro da un dato mercato;
  7. attività immateriali legate alla vendita del prodotto (marchi, nomi di prodotti, ecc.).

(2) Nell’applicazione del metodo del prezzo di mercato si procede alle rettifiche previste dall’art. 11 al fine di eliminare le differenze tra la transazione controllata e quella comparabile non controllata, che sono stabilite sulla base di quelli dei seguenti fattori che influenzano il margine di profitto lordo, ma che potrebbero non influenzare il prezzo del prodotto:

  1. struttura dei costi (tenendo conto dell’influenza di fattori quali l’usura morale e fisica dei macchinari e delle attrezzature, ecc.);
  2. esperienza imprenditoriale, che dipende dalla fase del ciclo di vita dell’impresa (impresa start-up o impresa affermata sul mercato);
  3. efficienza gestionale (tenendo conto dell’impatto del livello e della portata degli inventari, dei costi amministrativi, ecc.).

Esempi per il capitolo quattro:

Esempio 1: Un commerciante vende forni a microonde a una parte collegata, che rivende i beni a parti indipendenti. Non si registrano variazioni nel livello delle scorte all’inizio e alla fine del periodo. Le informazioni relative ai comparabili indipendenti sono sufficientemente complete per concludere che tutte le differenze tra la transazione controllata e quella indipendente sono state identificate e prese in considerazione. Se il prezzo di rivendita dei forni a microonde tra parti indipendenti è di 100 unità e il corrispondente margine di profitto lordo è del 20%, il prezzo di mercato nella transazione controllata sarà di 80 unità (100 – [20% x 100]).

Esempio 2: A è un distributore esclusivo della società B, unico proprietario del capitale di A, con sede nel paese X. Non ci sono cambiamenti nell’iniziale e

l’inventario finale del periodo. A registra un costo delle vendite di 800 unità, che rappresenta 600 unità del costo dei beni acquistati da B e 200 unità di altre spese. A segnala il seguente prezzo di rivendita e utile lordo:

Prezzo di rivendita 1000
Prezzo storico del prodotto, di cui: 800
– prezzo di acquisto 600
– altri costi (trasporto, dazi doganali, ecc.) 200
Utile lordo dichiarato 200

Dall’analisi di comparabilità emerge che il margine lordo di profitto in condizioni comparabili è pari al 25%. Pertanto, l’utile lordo di A è pari a 250 unità (25% x 1000). Poiché A sostiene costi legati alle vendite, il prezzo dei beni acquistati da B verrà determinato in due fasi. Innanzitutto, l’utile lordo di 250 unità viene sottratto dal prezzo di rivendita di 1.000 unità. Dal valore risultante di 750 unità si deducono i costi addebitati alle persone indipendenti per un importo pari a 200 unità. In questo caso, il prezzo di mercato dei beni acquistati da B è di 550 unità.

Capitolo cinque.

METODO VALORE AUMENTATO

Art. 28. (1) Il metodo del valore aumentato confronta il tasso di ricarico realizzato sulla vendita di prodotti fabbricati o servizi resi in una transazione controllata e comparabile non controllata.

  • Con questo metodo, il prezzo di mercato della transazione controllata si ottiene come la somma di:
    1. costo di produzione o servizi forniti; E
    2. indennità calcolata come prodotto dell’importo delle spese di cui alla voce 1 e un tasso di indennità comparabile.
  • Il tasso di indennità è il rapporto tra:
    1. la differenza tra il fatturato e il costo di produzione o dei servizi forniti; E
    2. il costo di produzione o dei servizi forniti.

Art. 29. Il metodo del valore aumentato si applica quando viene stabilito un tasso di ricarico comparabile, realizzato da:

  1. la stessa parte correlata in transazioni comparabili con parti indipendenti; O
  2. persone indipendenti in transazioni comparabili.

Art. 30. Una transazione non controllata è paragonabile a una transazione controllata ai fini del metodo del valore aumentato se è stabilito che:

  1. le differenze tra le transazioni confrontate o tra le persone coinvolte in esse non influenzare significativamente il tasso di ricarico realizzato in condizioni di mercato; O
  1. le correzioni possono essere effettuate ai sensi dell’art. 11.

Art. 31. Il metodo dell’incremento di valore può essere applicato anche al di fuori dei casi previsti dall’art. 8, paragrafo 1. 2, lettera “b”, quando il produttore o la persona che presta i servizi aggiunge un valore significativo al valore dei prodotti, se vengono accertate transazioni non controllate comparabili o l’effetto dell’uso dei beni immateriali o delle attività di valore elevato sul tasso di ricarico può essere accertato ai fini delle rettifiche di cui all’art. 11.

Art. 32. (1) Il metodo del valore aumentato si applica alle transazioni comparabili con prodotti appartenenti allo stesso gruppo di prodotti o gruppo di servizi.

(2) Il metodo del valore maggiorato può essere applicato anche alle transazioni comparabili con prodotti appartenenti a gruppi di prodotti o gruppi di servizi diversi, se tali differenze non incidono sul tasso di ricarico.

Art. 33. Nell’applicazione del metodo del valore maggiorato si procede alle rettifiche previste dall’art. 11 al fine di eliminare le differenze tra la transazione controllata e quella comparabile non controllata, stabilite sulla base di quelli tra i seguenti fattori che influenzano il prezzo e il tasso di ricarico:

  1. funzioni di accompagnamento che ciascuna delle persone che partecipano alle transazioni confrontate svolge:
  2. a) ricerca e sviluppo;
  3. b) opportunità di testare nuove produzioni;

(c) complessità dell’attività produttiva o del servizio; d) svolgere attività di ingegneria e progettazione;

(e) attività di controllo dell’offerta; f) attività di installazione e riparazione;

  1. g) attività di vendita, marketing e pubblicità, programmi di promozione delle vendite, campagne pubblicitarie congiunte;
  2. h) trasporto e magazzinaggio;
  3. i) attività creditizie e assicurative;
  4. k) assistenza in garanzia e altre attività accessorie alla vendita;
  5. beni utilizzati:
  6. a) tipologia e struttura delle attività (macchinari, attrezzature, attività immateriali); b) quantità e valore dei beni;
  7. c) proprietà di beni, ecc.;
  8. rischi effettivi assunti, quali rischio di mercato, rischio paese, rischio finanziario, rischio di credito, rischio ambientale, rischio di prodotto, rischio di cambio, ecc.;
  9. termini dell’accordo, come:
  10. a) quantità, rispettivamente sconti quantità; b) condizioni di consegna;
  11. c) scadenze;
  12. d) diritto di aggiornamento, miglioramento, modifica del prodotto fornito;
  13. condizioni di mercato, quali:
  14. a) mercato geografico in cui il prodotto o il servizio viene venduto o in cui le persone confrontate svolgono la loro funzione principale;
  15. b) dimensione del mercato;

(c) livello di mercato (all’ingrosso o al dettaglio); d) quota di mercato del prodotto o servizio;

  1. e) specifico spese,         imparentato con i fattori             SU                      produzione        E                   conla fornitura di servizi;

(f) sviluppo della concorrenza in relazione al prodotto o al servizio; g) disponibilità di prodotti o servizi sostitutivi;

  1. h) fase del ciclo economico del mercato; (i) tasso di inflazione;
  2. strategie aziendali, quali:
  3. a) entrare in un nuovo mercato;
  4. b) ampliare la quota di mercato di un mercato esistente; c) sviluppo e implementazione di un nuovo prodotto;
  5. d) ritiro da un dato mercato;
  6. attività immateriali legate alla vendita del prodotto (marchi, nomi di prodotti, ecc.).
  • In caso di applicazione del metodo del valore incrementato si procede alle rettifiche previste dall’art. 11 al fine di eliminare le differenze tra la transazione controllata e quella comparabile non controllata, che sono stabilite sulla base dei seguenti fattori che influenzano il tasso di ricarico ma che potrebbero non influenzare il prezzo del prodotto o del servizio:
    1. struttura dei costi (tenendo conto dell’influenza di fattori quali l’usura morale e fisica dei macchinari e delle attrezzature, ecc.);
    2. esperienza imprenditoriale, che dipende dalla fase del ciclo di vita dell’impresa (impresa start-up o impresa affermata sul mercato);
    3. efficienza gestionale (tenendo conto dell’impatto del livello e della portata degli inventari, dei costi amministrativi, ecc.).

Art. 34. Quando, a seguito dell’analisi di comparabilità, vengono identificate differenze tra la transazione controllata e quella comparabile non controllata, che derivano da discrepanze nel livello e nel tipo di costi, l’eliminazione di tali differenze viene effettuata come segue:

  1. se i costi riflettono differenze funzionali (tenendo conto delle attività utilizzate e dei rischi assunti) che non vengono prese in considerazione nell’applicazione di questo metodo, viene effettuato un adeguamento del tasso di ricarico;
  2. se i costi riflettono l’esecuzione di funzioni aggiuntive che differiscono dalle funzioni contabilizzate secondo questo metodo, viene determinato un compenso aggiuntivo per tali funzioni; tali funzioni possono includere la fornitura di servizi aggiuntivi per i quali viene determinata in modo indipendente una remunerazione di mercato;
  3. se le differenze nei costi riflettono solo l’efficienza, ad esempio nei costi di supervisione, generali e amministrativi, non può essere apportata alcuna modifica all’indennità.

Esempi per il capitolo cinque:

Esempio 1: A e B sono parti correlate. A è un produttore e vende tostapane a B al prezzo di 110 unità. I costi di produzione dei tostapane per A ammontano a 100 unità e il ricarico è del 10%. A e C sono commercianti indipendenti. A produce e vende ferri da stiro a C al prezzo di 200 unità. I costi di produzione dei ferri da stiro per A sono pari a 160 unità. Dopo un’analisi di comparabilità, si è riscontrato che la transazione tra A e C, in cui è stato realizzato un ricarico del 25%, era comparabile alla transazione controllata. In questo caso, si suppone che il prezzo di mercato del tostapane sia pari a 125 unità (100 unità di costo + 25% di ricarico).

Esempio 2: A è un produttore di componenti per computer che vende i suoi prodotti alla società correlata B e a distributori esteri. Anche C e D sono produttori di componenti per computer che vendono i loro prodotti a terzi indipendenti. Sono disponibili dati sufficienti sulle funzioni e sui rischi assunti da C&D. Dopo aver condotto un’analisi di comparabilità, si è scoperto che, in base al contratto tra A e B, A utilizza i materiali forniti da B. C e D acquistano i materiali da terze parti e anche i loro ricarichi sono determinati in base al costo di acquisto dei materiali. A non sostiene costi relativi all’acquisto e alla manutenzione delle scorte, mentre C e D sì. Nella misura in cui tale differenza incide sulla base di costo, rispettivamente sull’indennità, delle persone confrontate, occorre apportare una correzione per eliminarla.

Esempio 3: la società B nel paese X è una controllata al 100% della società D nel paese Y. Rispetto al Paese Y, gli stipendi nel Paese X sono notevolmente più bassi. La società B assembla i televisori a spese e a rischio della società D. Tutti i componenti necessari, il know-how, ecc. sono forniti dalla società D. L’acquisto del prodotto finito è garantito dalla Società D, anche se i televisori non soddisfano determinati standard qualitativi. Dopo il controllo di qualità, i televisori sono stati consegnati (a spese e rischio della Società D) ai centri di distribuzione che la Società D ha in diversi paesi. La funzione dell’azienda B può essere descritta come puro assemblaggio di componenti. Il rischio che la Società B correrebbe è minimo. La base per l’applicazione del metodo dei costi maggiorati sarà costituita da tutti i costi relativi alle attività di assemblaggio.

Capitolo sesto.

METODO DELL’UTILE DISTRIBUITO

Art. 35. (1) Il metodo di allocazione degli utili stabilisce l’allocazione dell’utile o della perdita operativa complessiva realizzata da transazioni tra parti correlate in un modo che sarebbe adottato da persone indipendenti che svolgono funzioni comparabili.

  • L’utile o la perdita operativa combinata è la somma degli utili o delle perdite operative realizzati da ciascuna delle parti correlate a seguito della transazione o delle transazioni controllate e delle successive transazioni non controllate con prodotti o

servizi creati o eseguiti aggiungendo valore supplementare al prodotto o al servizio oggetto della transazione controllata.

  • La ripartizione dell’utile o della perdita operativa complessiva tra parti correlate viene effettuata stabilendo la quota relativa del contributo a tale utile o perdita di ciascuna delle parti correlate.
  • La quota relativa del contributo all’utile o alla perdita complessivi è determinata in base alle funzioni svolte, ai rischi assunti e alle attività utilizzate.

Art. 36. Il metodo di distribuzione degli utili è applicabile nei casi in cui:

  1. le transazioni tra parti correlate, a causa della loro interconnessione, non possono essere valutate in modo indipendente; O
  2. non possono essere accertate transazioni comparabili tra persone indipendenti e non possono essere effettuate rettifiche ai sensi dell’art. 11; O
  3. vengono utilizzati beni immateriali unici e di elevato valore e non possono essere apportate rettifiche ai sensi dell’art. 11; O
  4. negli altri casi, quando la comparabilità stabilita dall’art. 6, comma. 1, articolo 1 e 2, non consente l’applicazione del metodo del prezzo comparabile sul libero mercato, del metodo del prezzo di mercato e del metodo del valore aumentato.

Art. 37. (1) Nell’applicazione del metodo dell’utile distribuito si procede alle rettifiche previste dall’art. 11 al fine di eliminare le differenze tra l’allocazione dell’utile o della perdita operativa complessiva tra parti correlate e l’allocazione dell’utile o della perdita operativa complessiva che viene o verrebbe effettuata tra parti indipendenti che svolgono funzioni comparabili.

  • Le differenze nelle transazioni comparabili vengono stabilite sulla base dei seguenti fattori che influenzano il metodo di allocazione e l’importo dell’utile o della perdita operativa combinata:
    1. struttura dei costi (tenendo conto dell’influenza di fattori quali l’usura morale e fisica dei macchinari e delle attrezzature, ecc.);
    2. esperienza imprenditoriale, che dipende dalla fase del ciclo di vita dell’impresa (impresa start-up o impresa affermata sul mercato);
    3. efficienza gestionale (tenendo conto dell’impatto del livello e della portata degli inventari, dei costi amministrativi, ecc.);
    4. mercato geografico in cui il prodotto o il servizio viene venduto o in cui le entità confrontate svolgono la loro funzione principale;
    5. struttura delle attività utilizzate (ad esempio il rapporto tra attività materiali e immateriali);
    6. scala di attività;
    7. ciclo di vita del prodotto o dell’attività;
    8. termini della transazione;
    9. costi operativi;
    10. differenze significative nell’importo dell’utile operativo combinato (come percentuale delle attività combinate) tra le entità comparabili;
  1. altri fattori rilevanti per stabilire l’allocazione e l’ammontare dell’utile o della perdita operativa combinata.

Art. 38. Ai fini del presente metodo, l’allocazione dell’utile operativo combinato può essere effettuata sulla base degli utili previsti. La stima degli utili stimati si basa sui dati di mercato disponibili al momento della transazione controllata.

Art. 39. (1) L’utile operativo di ciascuna delle parti correlate che partecipano alle operazioni è determinato sulla base delle spese, dei ricavi e delle attività di ciascuna delle parti attribuibili alle operazioni controllate, analizzate singolarmente o nel loro complesso ai sensi dell’art. 13, comma 1. 2.

(2) Quando i costi, i ricavi e le attività attribuibili alle transazioni controllate non possono essere direttamente identificati, si applica una base di allocazione basata sui dati disponibili ai costi, ai ricavi e alle attività totali utilizzati nelle attività della parte correlata.

Art. 40. L’utile operativo combinato viene allocato utilizzando uno dei due metodi seguenti: analisi del contributo o analisi dell’utile residuo.

Art. 41. Nell’analisi del contributo, l’utile operativo combinato è ripartito tra le parti correlate sulla base della quota relativa delle funzioni svolte da ciascuna di esse, tenendo conto dei dati di mercato disponibili sul modo in cui tale utile è ripartito tra parti indipendenti in condizioni comparabili.

Art. 42. (1) Un’analisi dell’utile residuo deve essere effettuata quando le transazioni controllate utilizzano attività immateriali che non sono utilizzate in transazioni non controllate comparabili da cui vengono derivati ​​dati di mercato sull’allocazione degli utili.

  • L’analisi dell’utile residuo viene effettuata in due fasi:
    1. l’utile operativo complessivo è allocato in un’ottica di garanzia di un normale rendimento delle funzioni svolte dalle parti correlate, senza tenere conto delle attività immateriali utilizzate; il rendimento normale è determinato sulla base dei dati di mercato sui rendimenti conseguiti da persone indipendenti in condizioni comparabili;
    2. dopo la distribuzione degli utili di cui alla voce 1 l’utile residuo non distribuito attribuibile alle attività immateriali utilizzate deve essere ripartito tra le parti correlate sulla base del valore relativo delle attività immateriali dalle stesse utilizzate.
  • Il valore relativo delle attività immateriali utilizzate viene stabilito attraverso l’applicazione di metodi di valutazione statistica, matematica e finanziaria basati su:
  1. dati sul valore di mercato di questi beni;
  2. i costi capitalizzati per lo sviluppo delle attività immateriali e tutti i miglioramenti e le modifiche correlati, al netto dei relativi costi di ammortamento;
  3. l’ammontare dei costi effettivi per lo sviluppo di attività immateriali nell’arco di diversi anni, laddove tali costi siano relativamente costanti nel corso degli anni e il periodo della loro obsolescenza fisica e morale sia approssimativamente lo stesso per ciascuna delle parti correlate;
  4. i flussi di cassa attualizzati delle parti della transazione controllata durante il ciclo di vita previsto dell’attività aziendale;
  5. altri indicatori di valutazione appropriati. Esempio per il capitolo sei:

A e B sono parti correlate. A ha sviluppato e prodotto un componente elettronico, che poi vende a B. B sviluppa e adatta ulteriormente questo componente, incorporandolo in un prodotto finale destinato al mercato del paese X. B vende il prodotto finito a soggetti indipendenti. Grazie alla sua novità tecnologica, il componente elettronico prodotto da A non ha alcun analogo sul mercato. In questo caso il metodo del prezzo comparabile non è applicabile. L’applicazione del metodo del valore incrementato porterebbe inoltre a risultati estremamente imprecisi, poiché è in grado di determinare un rendimento normale per la funzione di produzione svolta da A, ma non per i prodotti immateriali e le attività di ricerca e sviluppo utilizzate. B utilizza inoltre beni immateriali di valore e sviluppa attività di ricerca e sviluppo. In questo caso è opportuno utilizzare il metodo dell’allocazione degli utili, poiché tiene conto dell’impiego di prodotti immateriali unici o particolarmente preziosi.

UN B
Ricavi delle vendite 50 100
Valore degli acquisti 10 50
Costi di produzione 15 20
Utile lordo 25 30
Spese operative, incl. H.
costi di sviluppo,

indicato tra parentesi

 

25 (15)

 

20 (10)

Utile operativo 0 10

 

  1. A) Determinazione del tasso normale di rendimento e distribuzione degli utili È stato stabilito che le persone indipendenti (senza utilizzare le nuove tecnologie) realizzano

un rendimento normale del 10% sui costi di produzione (escluso il valore degli acquisti). I costi di produzione di A sono pari a 15 unità, per cui A realizza un profitto di 1,5 unità per la sua funzione di produzione. Allo stesso modo, B riceve 2 unità. Poiché l’utile complessivo è di 10 unità. (Utile operativo di A più utile operativo di B), l’utile residuo combinato è di 6,5 unità. (10 unità – 1,5 unità – 2 unità).

  1. B) Distribuzione dell’utile residuo

L’utile residuo viene ripartito tra A e B in base alla loro quota relativa di tali utili, tenendo conto delle loro spese di ricerca e sviluppo. Si è scoperto che le spese di R&S di A e B riflettono in modo relativamente accurato il loro contributo al valore dell’innovazione del prodotto. La spesa complessiva di A e B per ricerca e sviluppo è pari a 25 unità. Pertanto l’utile residuo è di 6,5 unità. dovrebbe essere distribuito nel rapporto di 15/25 per A e 10/25 per B. P. Viene fornita la seguente distribuzione dell’utile residuo: 3,9 unità (15/25 x 6,5) per A e 2,6 unità (10/25 x 6,5) per B.

  1. C) Ricalcolo dell’utile Utile operativo di A 1,5+3,9 = 5,4 Utile operativo di B 2 + 2,6 = 4,6

Aumentando l’utile operativo di A di 5,4 unità, il prezzo di mercato del componente elettronico al momento della vendita sarà pari a 50 + 5,4 = 55,4 unità.

Capitolo sette.

METODO DELL’UTILE NETTO TRANSAZIONALE

Art. 43. Il metodo dell’utile netto transazionale confronta il tasso di utile netto su una transazione controllata, calcolato come rapporto tra utile netto e una base selezionata (vendite, spese, attività), con il tasso di utile netto comparabile calcolato rispetto alla stessa base.

Art. 44. Il margine di profitto netto comparabile è determinato sulla base di:

  1. il tasso di utile netto che la stessa persona realizza in transazioni comparabili con persone indipendenti; O
  2. tasso di utile netto che persone indipendenti realizzano in transazioni comparabili.

Art. 45. Il metodo dell’utile netto transazionale si applica nei casi di transazioni che non sono collegate all’uso di attività uniche o di valore elevato e la comparabilità stabilita dall’art. 8, non consente l’applicazione del metodo del prezzo comparabile sul libero mercato, del metodo del prezzo di mercato e del metodo del valore aumentato.

Art. 46. ​​(1) Nell’applicazione del metodo dell’utile netto transazionale, si procede alle rettifiche previste dall’art. 11 al fine di eliminare le differenze tra il margine di profitto netto della transazione controllata e quello della transazione non controllata comparabile.

  • Le differenze nelle transazioni confrontate vengono stabilite in base ai seguenti fattori che influenzano il margine di profitto netto:
    1. struttura dei costi (tenendo conto dell’influenza di fattori quali l’usura morale e fisica dei macchinari e delle attrezzature, ecc.);
    2. esperienza imprenditoriale, che dipende dalla fase del ciclo di vita dell’impresa (impresa start-up o impresa affermata sul mercato);
    3. efficienza gestionale (tenendo conto dell’impatto del livello e della portata degli inventari, dei costi amministrativi, ecc.);
  1. mercato geografico in cui il prodotto o il servizio viene venduto o in cui le entità confrontate svolgono la loro funzione principale;
  2. struttura SU    l’usato                   attività     (Piace   rapporto                     materiale      Eattività immateriali);
  3. scala di attività;
  4. ciclo di vita del prodotto o dell’attività;
  5. termini della transazione;
  6. costi operativi;
  7. differenze significative nell’ammontare dell’utile netto tra gli individui confrontati.
  8. posizione competitiva;
  9. disponibilità di prodotti sostitutivi;
  10. differenziazione del prodotto;
  11. altri fattori rilevanti per la determinazione dell’utile netto.

Art. 47. Nel calcolo del tasso di utile netto della parte correlata, si applicano le disposizioni dell’art. 39.

Art. 48. Nell’analisi di comparabilità rispetto al margine di profitto netto, un’analisi può essere condotta su un periodo di diversi anni al fine di tenere conto dell’effetto del ciclo di vita del prodotto o delle condizioni economiche a breve termine.

Art. 49. (1) Nell’applicazione del metodo dell’utile netto transazionale, qualora l’intervallo dei valori di mercato sia costituito da risultati di transazioni non controllate per le quali non è stato raggiunto un sufficiente grado di comparabilità, tale intervallo dei valori di mercato deve essere ristretto applicando il metodo dell’intervallo interquartile.

(2) Si applica il metodo dell’intervallo interquartile, restringendo l’intervallo dei valori di mercato tra il 25° e il 75° percentile dei risultati ottenuti da transazioni non controllate comparabili. Il venticinquesimo percentile è il valore più basso nell’intervallo di valori aggiustato, tale che almeno il 25% del numero totale di risultati ottenuti sia al di sotto di questo valore. Quando il 25% dei risultati sono numeri interi, il 25° percentile viene calcolato come la media aritmetica del valore più alto dei risultati esclusi e del valore più alto successivo. Il settantacinquesimo percentile si calcola in modo analogo.

Art. 50. Quando il risultato dell’operazione controllata esce dall’intervallo dei valori di mercato, anche dopo l’applicazione dell’art. 49, questo risultato viene confrontato con un punto della serie che riflette fatti e circostanze che corrispondono più da vicino alle condizioni della transazione controllata. Se non è possibile stabilire tale punto, l’allineamento viene eseguito rispetto alla mediana dei valori della serie.

Esempi per il capitolo sette:

Esempio 1: A è un produttore di beni di consumo venduti sul mercato mondiale. B è una società interamente posseduta da A che distribuisce beni prodotti da A sul mercato del paese X con il marchio di A.

I clienti di B sono grandi grossisti. E non vende i prodotti a distributori indipendenti. Beni simili vengono prodotti anche da altre parti, ma nessuno di essi viene fornito a società indipendenti.

Sulla base di tutti i fatti e le circostanze, si ritiene che il metodo dell’utile netto sarà la misura più affidabile delle condizioni di mercato nella transazione tra A e B. B è stato selezionato ai fini dell’analisi perché svolge funzioni più semplici di quelle svolte da A.

Sono disponibili dati provenienti da numerosi distributori indipendenti che forniscono altri tipi di beni ai grossisti. La cerchia di potenziali persone indipendenti comparabili si restringe ulteriormente a una selezione di aziende che operano nello stesso settore, svolgono funzioni simili e si assumono rischi simili. L’analisi dei dati finanziari di questi individui mostra che il rapporto tra utile netto e fatturato è l’indicatore più appropriato del margine di utile netto. Sono in fase di studio tre anni consecutivi. Per questi tre anni (2000 – 2002) B ha i seguenti risultati:

2000 2001 2002 Media
Saldi 500.000 575.000 500.000 525.000
Storico
prezzo di vendita

il prodotto

 

350.000

 

400.000

 

380.000

 

376.666

Operativo

spese

 

100.000

 

90.000

 

120.000

 

103.333

Utile netto 50.000 85.000 0 45.000

Dopo aver apportato le modifiche necessarie per eliminare le differenze tra B e i distributori indipendenti, viene calcolato un rapporto tra la media aritmetica dell’utile netto e la media aritmetica dei ricavi dalle vendite di ciascuno di essi per un periodo di 3 anni.

Distributore indipendente                  Risultatirapporto (%) tra utile netto

e fatturato

B1                                                   1.7

La B2                                               3.8

Si3                                                  4.7

Si4                                                  5.5

Si5                                                  6.7

Si6                                                  9.9

Nonostante il fatto che per il 2002 B non realizza profitti, nessun risultato viene riclassificato per quest’anno, in quanto il tasso medio di profitto netto di B per un periodo di tre anni dell’8,6% (45.000/525.000) rientra nell’intervallo di risultati comparabili.

Esempio 2 (ad art. 49 e 50): A e B sono parti correlate, con B che è il distributore di A per determinati beni. Per valutare in quale misura il prezzo di queste transazioni rifletta le condizioni che sarebbero accettate tra persone indipendenti in circostanze comparabili, è stato scelto il metodo dell’utile netto, in quanto vi sono diverse differenze significative nei prodotti commercializzati e nelle funzioni svolte dalla Società A e dai distributori indipendenti stabiliti ai fini della comparabilità. Ai fini del presente metodo sono state individuate dieci potenziali transazioni comparabili che coinvolgono distributori indipendenti. Un’analisi più approfondita ha evidenziato che le informazioni relative a tre di queste transazioni comparabili erano insufficienti, il che ne limitava il grado di comparabilità alle restanti sette transazioni non controllate. Da un’analisi ancora più approfondita emerge che solo in quattro delle sette transazioni comparabili è possibile apportare modifiche per riflettere le differenze nei termini delle transazioni. Pertanto, l’intervallo dei valori di mercato includerà, ad esempio, i seguenti risultati:

Transazioni comparabili Risultati (prezzo)
1           Distributore B1 47.5
2           Distributore B2 45.0
3           Distributore B3 44.0
4           Distributore B4 42.0

Poiché non è possibile affermare con certezza che tutte le differenze sostanziali tra la transazione controllata e le transazioni non controllate comparabili siano state identificate e contabilizzate accuratamente, si ritiene che l’intervallo dei valori di mercato debba essere adeguato utilizzando il metodo dell’intervallo interquartile. Eliminando il 25% più basso e il 25% più alto dei risultati nella riga, vengono eliminati i distributori B4 e B1. Poiché il 25% dei risultati sono numeri interi (il 25% dei quattro partecipanti alla serie sono uno), il valore più basso nella serie aggiustata sarà 43 [(42+44)/2], il più alto – 46,25 [(45+47,5)/2] e la mediana dei risultati è 44,50.

Capitolo otto.

REGOLE SPECIALI PER LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI MERCATO DEI SERVIZI ALL’INTERNO DI UN GRUPPO DI PARTI CORRELATE

Art. 51. (1) Nella determinazione dei prezzi di mercato dei servizi all’interno di un gruppo di parti correlate (servizi intra-gruppo), il metodo del prezzo comparabile non controllato e il metodo del valore aumentato devono essere utilizzati indipendentemente o in combinazione.

(2) Quando l’applicazione dei metodi di cui al comma 1 1, non conduce ad un risultato conforme allo scopo dell’art. 4. Gli altri metodi per la determinazione dei prezzi di mercato vengono utilizzati, singolarmente o in combinazione tra loro.

Art. 52. (1) Nella determinazione del prezzo di mercato di un servizio di abbonamento intragruppo, si esamina un periodo di più anni, analizzando le seguenti circostanze:

  1. la misura in cui è soddisfatta la potenziale necessità dell’effettiva ricezione dei servizi distante nel tempo;
  1. la misura in cui i benefici per la persona derivanti dalla ricezione di servizi in abbonamento sono assenti o insignificanti rispetto alle condizioni per riceverli senza un contratto di servizio in abbonamento.

Art. 53. Il prezzo dei servizi intra-gruppo è determinato:

  1. direttamente, quando un servizio specifico viene fornito a una o più persone e può essere direttamente stabilito quale parte del servizio ha ricevuto ciascuna persona, nonché qual è il valore della rispettiva parte; O
  2. indiretto – quando il servizio è fornito a due o più persone e: a) non è possibile effettuare la formazione diretta del prezzo; O
  3. b) la formazione diretta del prezzo dei servizi rilevanti per ogni singolo destinatario richiede costi amministrativi sproporzionati rispetto ai benefici ricavati dalla prestazione del servizio.

Art. 54. (1) Nel caso di determinazione indiretta del prezzo dei servizi intragruppo, la parte del valore totale dei servizi pagabile da ciascun singolo destinatario del gruppo è calcolata sulla base di una base di allocazione selezionata, come il fatturato delle vendite, il numero del personale, il numero di personal computer, il capitale investito, ecc.

(2) La scelta della base ai sensi del par. 1 deve essere coerente con le specificità economiche di ogni singolo caso e con i principi contabili, tenere conto di meccanismi di protezione contro l’abbassamento o l’aumento artificiale dell’importo della remunerazione, nonché garantire la distribuzione dei costi tra i destinatari dei servizi in proporzione ai benefici effettivi o previsti per ciascuno di essi.

Art. 55. La determinazione indiretta dei prezzi dei servizi intra-gruppo non è consentita quando servizi identici a quelli forniti a parti correlate sono forniti anche a parti indipendenti e tali servizi costituiscono una parte significativa dell’attività della persona che li fornisce.

Capitolo nove.

REGOLE SPECIALI PER LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI MERCATO DEI BENI IMMATERIALI

Art. 56. Nella determinazione dei prezzi di mercato nelle transazioni con beni immateriali, si tiene conto dei due fattori seguenti:

  1. i benefici economici attesi dall’acquirente dell’attività immateriale sotto forma di profitto aggiuntivo o risparmi sui costi derivanti dalla sua acquisizione e/o utilizzo (fattore principale); E
  2. la capacità del cedente nell’ambito della transazione di recuperare i costi associati all’acquisizione o alla creazione dell’attività immateriale e di realizzare un ragionevole tasso di rendimento (fattore aggiuntivo).

Art. 57. Per stabilire transazioni non controllate comparabili con beni immateriali, l’oggetto effettivo e il contenuto della transazione controllata devono essere determinati esaminando le seguenti circostanze:

  1. proprietà dell’attività immateriale;
  2. natura del bene immateriale, oggetto della transazione (brevetto, formula, processo, know-how, marchio, ecc.);
  3. da solo o insieme ad altri servizi o prodotti, trasferimento o fornitura del bene immateriale;
  4. condizioni in base alle quali la parte correlata utilizza l’attività immateriale: concessione del diritto di utilizzo dell’attività (licenza), vendita, distribuzione di prodotti che includono attività immateriali o altro.

Art. 58. Nell’analisi di comparabilità delle transazioni che coinvolgono beni immateriali si devono tenere in considerazione i seguenti fattori specifici:

  1. relativamente alle caratteristiche del bene:

(a) un prodotto o un processo a cui il bene si riferisce;

  1. b) potenziale di generazione di profitti; questo indicatore è solitamente misurato dal valore attuale netto dei benefici attesi sulla base dei profitti attesi o dei risparmi sui costi;
  2. per quanto riguarda le condizioni in cui viene effettuata l’operazione:
  3. a) diritti di sfruttamento del bene (esclusivi o non esclusivi), restrizioni all’uso del bene o all’area geografica in cui tali diritti vengono esercitati;
  4. b) il diritto di aggiornare, modificare o elaborare l’attività immateriale; c) l’unicità del bene e il periodo per il quale rimane unico, incluso il grado e durata della protezione;
  1. d) durata del contratto, nonché eventuali condizioni di rinegoziazione o risoluzione; (e) qualsiasi rischio economico o rischio connesso all’acquisizione assunto dall’acquirente responsabilità derivante dall’uso del bene o del prodotto correlato;
  1. f) investimenti di capitale connessi all’utilizzo del bene, costi di avviamento e sviluppo del mercato;

(g) possibilità di sublicenza; la rete di distribuzione dell’acquirente;

  1. H) diritti per   partecipazione                            In                  ulteriore                     sviluppo SU   il bene       da  Paese                   dell’acquirente.

Art. 59. (1) Quando possono essere accertate transazioni comparabili con beni immateriali, si applicano il metodo del prezzo comparabile non controllato e il metodo del prezzo di mercato.

  • Il metodo di allocazione degli utili viene applicato nei casi in cui non è possibile identificare transazioni non controllate comparabili o in cui un partecipante alla transazione possiede e utilizza beni immateriali di valore o asset unici.
  • Ai fini del par. 2 la valutazione della natura, dell’importo e del livello dei costi di sviluppo e mantenimento dell’attività immateriale può essere utilizzata per misurare il valore relativo del contributo di ciascuna pArt.

Art. 60. (1) Qualora, al momento della conclusione della transazione, vi sia un elevato grado di incertezza circa il valore del bene e i prezzi nell’ambito della transazione controllata siano determinati sulla base di risultati previsti, l’autorità fiscale stabilisce in quale misura siano stati presi in considerazione tutti i fattori economici rilevanti, compresi i costi di sfruttamento del bene immateriale e i rischi derivanti dal suo utilizzo, nonché l’impatto sul prezzo di eventi prevedibili successivi.

  • Nei casi di cui al par. 1 L’autorità fiscale apporta adeguamenti in conseguenza della presenza o dell’assenza di clausole concordate per la protezione contro il rischio di successivi eventi imprevisti, come concordato o sarebbe stato concordato tra persone indipendenti a condizioni comparabili, quali:
    1. clausole di protezione dei prezzi, ad esempio, la negoziazione di tassi di royalty variabili in base alle variazioni del volume delle vendite;
    2. clausole che specificano un breve periodo di validità del contratto;
    3. clausole per la rinegoziazione delle condizioni di prezzo.

Art. 61. L’autorità fiscale non può effettuare o accettare successivi aggiustamenti apportati dalla persona al prezzo determinato sulla base di risultati stimati, solo perché i risultati stimati non sono stati conseguiti a causa di un evento che non poteva essere previsto al momento della determinazione del prezzo.

Capitolo dieci.

APPROCCIO CONSIGLIATO. CONTROLLO E DOCUMENTAZIONE

Art. 62. (1) L’amministrazione finanziaria avvia l’analisi dei prezzi determinati seguendo il metodo scelto dal soggetto passivo.

(2) Qualora l’autorità fiscale stabilisca che il metodo scelto dal soggetto passivo non conduce al risultato che si otterrebbe in normali relazioni commerciali o finanziarie tra persone indipendenti in condizioni comparabili, essa applica un metodo che corrisponda all’obiettivo di cui all’art. 4.

Art. 63. L’autorità fiscale non è tenuta a iniziare la sua analisi con il metodo scelto dal soggetto obbligato, se non è disponibile alcuna documentazione che rifletta la natura e la portata della transazione o delle transazioni rilevanti con parti correlate, la selezione del metodo o dei metodi applicabili per la determinazione del prezzo di mercato e il raggiungimento in conformità all’obiettivo di cui all’art. 4 risultati.

Art. 64. Nell’applicazione dei metodi di determinazione dei prezzi di mercato, l’autorità fiscale può raccogliere (e analizzare) informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal soggetto obbligato, quali informazioni statistiche, di borsa, doganali e qualsiasi altra informazione necessaria per l’analisi delle transazioni tra parti correlate e transazioni che realizzano l’evasione fiscale.

Art. 65. Ai fini della determinazione dei prezzi di mercato ai sensi del presente regolamento, possono essere utilizzate, se necessario, le valutazioni dei periti autorizzati e le conclusioni degli esperti.

Disposizioni aggiuntive

 

  • 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  1. Una “transazione controllata” è una transazione effettuata tra parti correlate.
  2. Una “transazione non controllata” è una transazione effettuata tra persone indipendenti (non collegate).
  3. I “prodotti” sono beni e beni immateriali.
  4. Ai fini del Capitolo 6, l'”utile lordo” è la differenza tra i ricavi netti delle vendite (inclusi i ricavi derivanti da finanziamenti direttamente correlati ai prodotti venduti) e il costo dei prodotti venduti.
  5. “L’utile operativo” è l’utile lordo dopo aver dedotto le spese operative.
  6. Le “spese operative” sono spese che non sono incluse nel costo di produzione venduto, ad eccezione delle spese per interessi, delle imposte sul reddito e di tutte le altre spese che non sono correlate al funzionamento (attuazione) dell’attività di creazione e vendita della relativa produzione. Le spese operative includono più spesso le spese amministrative e le spese relative a: pubblicità, promozione, marketing, vendite, distribuzione, manutenzione e gestione dei magazzini.

Disposizioni finali

  • 2. La presente ordinanza è emanata sulla base dell’art. 16, comma. 3 della legge sull’imposta sul reddito delle società e § 1, punto 10 delle disposizioni aggiuntive del Codice di procedura fiscale e previdenziale e abroga l’Ordinanza n. 5 del 1999. sulla procedura e le modalità di applicazione dei metodi di determinazione dei prezzi di mercato (promulgata nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, n. 21 del 1999; modificata nel n. 11 del 2000).
  • 3. L’attuazione del presente regolamento è affidata al direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate.

Assistenza alla pianificazione fiscale internazionale, Assistenza alla costituzione Società, Consulenze integrate per l'internazionalizzazione