Premessa
Premessa
Spesso, presentandole come un valido strumento di pianificazione fiscale, si fa riferimento alle holding lussemburghesi nella forma di
- Holding del 1929 (H29) (come vedremo abolite dalla Legge del 22 dicembre 2006)
- Società di gestione patrimoniale familiare (Société de gestion de Patrimoine Familial (SPF))
- Societé de Participations Financieres (So.Par.Fi.)
A questo proposito sarebbe utile fare delle doverose precisazioni.
La Holding del 1929 (H29) è stata abolita con Legge del 22 dicembre 2006.
Le “Societé de Participations Financieres” (So.Par.Fi.) si contraddistinguono rispetto alle Holding del 1929 per il fatto che sono delle normali società commerciali.
Le “Societé de Participations Financieres” (So.Par.Fi.) possono in ogni caso usufruire dei vantaggi
- delle convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dal Lussemburgo;
- della Direttiva n 2011/96/UE (del 30 novembre 2011) concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi;
Queste società, infatti, sono soggette ad una ritenute alla fonte del 15% sulla distribuzione di dividendi.
La “So.Par.Fi.” è una società di capitali completamente tassabile con uno specifico oggetto sociale limitato alla detenzione di partecipazioni e attività correlate.
La “So.Par.Fi.” è definita come società di Capitali lussemburghese soggetto a tassazione sia diretta che indiretta simile a quella di
tutte le altre società di capitali, vale a dire sul reddito d’impresa, tassa commerciale imposta comunale, imposta sul patrimonio, imposta sui conferimenti e imposta sul valore aggiunto.
La Societé de Participations Financieres (So.Par.Fi.) può tuttavia, ridurre notevolmente i suoi oneri fiscali a condizione
- che il suo oggetto sociale sia limitato a holding di partecipazioni;
- rispetti le condizioni di cui all’articolo 166 (3) della Legge sull’imposta sul reddito (L’IMPÔT SUR LE REVENU (L.I.R.))
- rispetti le condizioni di cui all’articolo 147 della Legge sull’imposta sul reddito (L’IMPÔT SUR LE REVENU (L.I.R.)) in materia di ritenuta alla fonte.
Di sicuro interesse è la holding lussemburghese nella forma di Società di gestione patrimoniale familiare (Société de gestion de Patrimoine Familial (SPF)), introdotta dalla Legge dell’11 maggio 2007(1) per offrire un’alternativa alla “Holding del 1929“.
La Società di gestione patrimoniale familiare (Société de gestion de Patrimoine Familial (SPF)) è esente
- dall’imposta sul reddito delle società;
- dall’imposta comunale commerciale;
- dall’imposta sul patrimonio.
I dividendi assegnati dalla Società di gestione patrimoniale familiare (Société de gestion de Patrimoine Familial (SPF)) non sono soggetti a ritenuta alla fonte.
Di contro la Società di gestione patrimoniale familiare (Société de gestion de Patrimoine Familial (SPF))
- non può fare affidamento sui vantaggi dei trattati fiscali lussemburghesi per prevenire la doppia imposizione:
- né della Direttiva n 2011/96/UE (del 30 novembre 2011) concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.
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Holding del 1929
Situazione ante Legge del 22/12/2006
Le società Holding lussemburghesi, meglio conosciute come “Holding del 1929“, erano disciplinate dalla legge del Granducato del 31 luglio del 1929.
Questa normativa permetteva alle “Holding del 1929“ di godere di un regime fiscale estremamente favorevole:
- esenzione fiscale su:
- Dividendi derivanti da partecipazioni o investimenti detenuti in portafoglio;
- Royalty derivanti dalla disciplina sullo sfruttamento del diritto di autore
- Plusvalenze ed interessi derivanti da obbligazioni, depositi bancari e su finanziamenti effettuati a favore delle società controllate.
- nessuna ritenuta (in uscita) sui pagamenti effettuati dalla Holding sotto forma di interessi e di dividendi .
In pratica una “Holding del 1929“ che riceveva un dividendo da una società controllata estera
- non lo deveva tassare;
- non vi era alcuna ritenuta sulla distribuzione del dividendo della Holding.
Situazione post Legge del 22/12/2006
La Legge del 22 dicembre 2006 ha abrogato:
– la legge modificata del 31 luglio 1929;
– il decreto granducale modificato del 17 dicembre 1938 relativo alle holding;
– il decreto granducale modificato del 17 dicembre 1938 sul regime fiscale delle holding;
– la legge modificata del 12 luglio 1977;
– il regolamento granducale del 29 luglio 1977;
– la legge del 21 giugno 2005.
Quindi la Legge del 22 dicembre 2006 ha abolito il regime delle holding del 1929 prevedendo un periodo transitorio durante il quale questo tipo di società poteva, a determinate condizioni, esistere. Questo periodo di transizione è scaduto il 31 dicembre 2010.
Fine delle holding 1929
Al fine di renderlo conforme al codice di condotta europeo in materia di tassazione delle imprese, adottata dal Consiglio il 1 ° dicembre 1997 il legislatore lussemburghese aveva modificato, con Legge del 21 giugno 2005, il Regime des Holdings 1929.
La Commissione Europea con decisione del 19 luglio 2006 non aveva ritenuto sufficienti le modifiche apportate allo suo statuto nel 2005, per renderlo più conforme ai requisiti della politica fiscale comune.
Volendo evitare un confronto con Bruxelles e un lungo periodo di incertezza, il Lussemburgo si è schierato dalla sua parte, decidendo, il 22 dicembre 2006, di abrogare il “Regime des Holdings 1929” chiamato definitivamente a scomparire la sera del 31 dicembre 2010.
Quindi, il 22 dicembre 2006, il Parlamento lussemburghese ha adottato una legge che abroga il regime delle holding del 1929. Tuttavia, le “Holding del 1929“ esistenti potevano, durante un periodo di transizione che scadeva il 31 dicembre 2010, continuare a beneficiare del regime des Holdings 1929, a condizione che le azioni della società non venissero trasferite durante questo periodo.
Le “Holding del 1929“, se non liquidate, sono diventate, dal 1 ° gennaio 2011, società interamente tassabili, soggette all’imposta sul reddito delle società, all’imposta municipale sulle imprese e all’imposta sul patrimonio.
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La Société de gestion de Patrimoine Familial (SPF)
La Legge dell’11 maggio 2007 (1) ha introdotto la Società di gestione patrimoniale familiare (Société de gestion de Patrimoine Familial (SPF)) per offrire un’alternativa alla “Holding del 1929“. L’SPF offre la maggior parte dei vantaggi delle aziende 1929 pur essendo conforme alle normative comunitarie.
Una Società di gestione patrimoniale familiare (Société de gestion de Patrimoine Familial (SPF)) deve assumere la forma di una società di capitali (SA, S.à rl, SCA o COOPSA) il cui oggetto è limitato all’acquisizione, detenzione, gestione e realizzazione di attività finanziarie, esclusione di qualsiasi altra attività commerciale.
Differenze tra Holding 1929 e Société de gestion de Patrimoine Familial (SPF):
- La principale differenza è la ristretta cerchia di investitori idonei di quest’ultima. Per la Société de gestion de Patrimoine Familial (SPF), questi investitori devono essere persone fisiche o intermediari che agiscono esclusivamente nell’ambito della gestione del patrimonio privato di un individuo o di un gruppo di individui.
- La SPF non può, inoltre, essere coinvolta nella gestione di società in cui ha una partecipazione.
La Società di gestione patrimoniale familiare (Société de gestion de Patrimoine Familial (SPF)) è esente
- dall’imposta sul reddito delle società;
- dall’imposta comunale commerciale;
- dall’imposta sul patrimonio.
La Società di gestione patrimoniale familiare (Société de gestion de Patrimoine Familial (SPF)) è soggetta solo a una tassa di sottoscrizione annuale dello 0,25%, con un minimo di 100 EUR e un massimo di 125.000 EUR.
I dividendi assegnati dalla Società di gestione patrimoniale familiare (Société de gestion de Patrimoine Familial (SPF)) non sono soggetti a ritenuta alla fonte, ferma restando la tassazione di detti redditi a carico dei beneficiari residenti (articolo 147, comma 3 Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (Legge modificata del 4 dicembre 1967 relativa all’imposta sul reddito)). (2)
Di contro la Società di gestione patrimoniale familiare (Société de gestion de Patrimoine Familial (SPF))
- non può fare affidamento sui vantaggi dei trattati fiscali lussemburghesi per prevenire la doppia imposizione:
- né della Direttiva n 2011/96/UE (del 30 novembre 2011) concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.
I pagamenti di interessi da parte della SPF a beneficio immediato dei beneficiari effettivi sono soggetti alla ritenuta alla fonte lussemburghese (RELIBI).
Per le persone fisiche non residenti non sono considerati redditi nativi i proventi derivanti dalla cessione di una partecipazione in una SPF (articolo 156, numero 8, lettera c LIR).
Non è applicabile l’esenzione del 50% dal dividendo lordo prevista dall’articolo 115 numero 15a Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (Legge modificata del 4 dicembre 1967 relativa all’imposta sul reddito).
Il regime fiscale favorevole non si applica agli anni fiscali in cui l’SPF riceve più del 5% dell’importo totale dei dividendi da partecipazioni in società estere non quotate che non sono soggette nel loro paese di residenza all’imposta sul reddito. Reddito paragonabile all’imposta sul reddito delle società in Lussemburgo.
Un certo numero di attività consentite nel 1929 Holdings non sono consentite nelle società di gestione patrimoniale familiare.
Le principali differenze e somiglianze tra i due tipi di società possono essere riassunte come segue:
|
HOLDING 1929 |
SPF |
Investitori |
Nessuna restrizione |
Individuali e assimilati |
Attività idonee |
Investimenti e attività finanziarie, brevetti |
Strumenti finanziari (articolo 1 legge del 05/10/2005), conto attivo |
Investimenti in aziende |
Autorizzato |
Autorizzato con esplicito divieto di interferire nella gestione |
Prestiti su società controllate |
Permesso |
Permesso incidentalmente senza interessi |
Acquisizione di edifici |
Autorizzato per proprie esigenze |
Vietato |
Attività commerciale |
Escluso |
Escluso |
Imposte sul reddito
e sul patrimonio |
Esenzione a meno che non venga superata la soglia del 5% |
Esenzione a meno che non venga superata la soglia del 5% |
Imposta sui conferimenti 1% |
Soggetta |
Soggetta |
Imposta di sottoscrizione del capitale |
Soggetta: 0,20%; supplemento in caso di superamento del rapporto capitale / debito da 1 a 3 (da 1 a 10 per le obbligazioni) e dividendi superiori al 10% del capitale |
Soggetta: 0,25%; supplemento in caso di superamento di un rapporto capitale / debito da 1 a 8 |
|
Nessun tetto |
Tetto: 125.000 euro |
Dividendi pagati |
Esenzione dalla ritenuta alla fonte |
Esenzione dalla ritenuta alla fonte |
Interessi pagati |
Applicazione della ritenuta alla fonte (europea o lussemburghese) |
Applicazione della ritenuta alla fonte (europea o lussemburghese) |
Responsabilità IVA |
No |
No |
Accordi
per evitare la doppia imposizione |
Non applicabile |
Non applicabile |
Regime di esenzione per società madri e controllate |
Non applicabile |
Non applicabile |
Conversione di “Holding del 1929“ in “Société de gestion de Patrimoine Familial (SPF)
In breve:
- tutti i riferimenti alla legge del 1929 dovevano essere eliminati;
- lo statuto doveva esplicitamente dichiarare che la società è disciplinata dalla Legge dell’11 maggio 2007 sulle società di gestione patrimoniale familiare
- l’oggetto sociale della società doveva essere adattato al fine di soddisfare i requisiti della Legge dell’11 maggio 2007.
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Societé de Participations Financieres (So.Par.Fi.)
Le holding interamente tassabili sono comunemente chiamate “So.Par.Fi.“, acronimo di “Societé de Participations Financieres“. Questo termine non compare come tale nel diritto tributario lussemburghese, è stato creato da professionisti nel 1990.
La Societé de Participations Financieres (So.Par.Fi.) non è regolata da una legge specifica.
Le “Societé de Participations Financieres” (So.Par.Fi.) si contraddistinguono rispetto alle Holding del 1929 per il fatto che sono delle normali società commerciali.
Le “Societé de Participations Financieres” (So.Par.Fi.) possono in ogni caso usufruire dei vantaggi
- delle convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dal Lussemburgo;
- della Direttiva n 2011/96/UE (del 30 novembre 2011) concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi;
Queste società, infatti, sono soggette ad una ritenute alla fonte del 15% sulla distribuzione di dividendi.
La “So.Par.Fi.” è una società di capitali completamente tassabile con uno specifico oggetto sociale limitato alla detenzione di partecipazioni e attività correlate.
La “So.Par.Fi.” è definita come società di Capitali lussemburghese soggetto a tassazione sia diretta che indiretta simile a quella di
tutte le altre società di capitali, vale a dire sul reddito d’impresa, tassa commerciale imposta comunale, imposta sul patrimonio, imposta sui conferimenti e imposta sul valore aggiunto.
La Societé de Participations Financieres (So.Par.Fi.) può tuttavia, ridurre notevolmente i suoi oneri fiscali a condizione
- che il suo oggetto sociale sia limitato a holding di partecipazioni;
- rispetti le condizioni di cui all’articolo 166 (3) della Legge sull’imposta sul reddito (L’IMPÔT SUR LE REVENU (L.I.R.))
- rispetti le condizioni di cui all’articolo 147 della Legge sull’imposta sul reddito (L’IMPÔT SUR LE REVENU (L.I.R.)) in materia di ritenuta alla fonte
In quanto società di capitali interamente tassabile, la “So.Par.Fi.” è soggetta all’imposta sul reddito delle società e all’imposta municipale commerciale lussemburghese. La “So.Par.Fi.” è altresì soggetta all’imposta sul patrimonio ad un’aliquota dello 0,5% calcolata sulla base del presumibile valore di realizzo dei propri beni alla data di accertamento dell’imposta sul patrimonio.
I dividendi e le plusvalenze da partecipazioni qualificate sono esenti dall’imposta sul reddito delle società e dall’imposta municipale commerciale e dall’imposta sul patrimonio.
In breve, una “So.Par.Fi.” beneficia dei seguenti vantaggi:
-
esenzione da dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate (se sono soddisfatte le condizioni di partecipazione minima e la soglia di partecipazione);
-
esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi pagati a società comunitarie o tutelati da un trattato fiscale (se sono soddisfatte le condizioni di durata e soglia di partecipazione);
-
esenzione dall’imposta sul patrimonio su partecipazioni sostanziali (soggetta a una soglia minima di partecipazione);
-
nessuna ritenuta alla fonte sulla maggior parte dei pagamenti di interessi;
-
nessuna ritenuta alla fonte sulla distribuzione di un bonus di liquidazione;
-
la “So.Par.Fi.” può beneficiare della vasta rete di trattati fiscali conclusi dal Lussemburgo. Attualmente sono in vigore più di 50 trattati fiscali e più di 20 sono in fase di negoziazione / ratifica;
-
la “So.Par.Fi.” può anche beneficiare delle direttive fiscali europee.
La “Partecipation Exemption” della “So.Par.Fi.” riguarda i dividendi percepiti nel suo ruolo di Holding e al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 166 (1) della Legge sull’imposta sul reddito (L’IMPÔT SUR LE REVENU (L.I.R.)):
- La So.Par.Fi. dovrà avere una partecipazione di almeno il 10% nel capitale della controllata, o per un ammontare minimo di € 1.200.00;
- La partecipazione nella controllata deve risalire ad almeno 12 mesi;
- La controllata deve essere
- o una società di capitali lussemburghese completamente tassabile
- o una società di capitali non lussemburghese completamente tassabile a un’imposta corrispondente all’imposta sul reddito delle società (imposta sulle società)
- o una società residente di “uno stato membro dell’Unione europea.
In Lussemburdo l’imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti è fissata dall’anno fiscale 2019 a:
- 15% , quando il reddito imponibile non supera 175.000 euro ;
- 17% , quando il reddito imponibile supera i 200.000 euro .
Un aumento del 7% viene applicato all’IRC per fornire il fondo per l’occupazione .
In alcuni casi, le società sono soggette al pagamento di un’imposta minima , il cui importo è stabilito in base al totale del loro ultimo bilancio di chiusura.
Per quanto riguarda la non tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita delle proprie partecipazioni, la“So.Par.Fi.” è esente se:
- La So.Par.Fi. dovrà avere una partecipazione di almeno il 10% nel capitale della controllata, o per un ammontare minimo di € 6.000.000;
- La partecipazione nella controllata deve risalire ad almeno 12 mesi;
- La controllata deve essere
- o una società di capitali lussemburghese completamente tassabile
- o una società di capitali non lussemburghese completamente tassabile a un’imposta corrispondente all’imposta sul reddito delle società (imposta sulle società)
- o una società residente di “uno stato membro dell’Unione europea.
E’ tuttavia possibile che le singole convenzioni possano modificare, anche in parte, tali condizioni.
Conversione di “Holding del 1929“ in Societé de Participations Financieres (So.Par.Fi.)
La conversione delle “Holding del 1929“ in società interamente tassabili avverrà automaticamente il 1 ° gennaio 2011. Saranno soggette all’imposta sul reddito, all’imposta comunale sulle imprese e all’imposta sul patrimonio e verrà assegnato un codice fiscale.
Si raccomandava di procedere alla modifica dei propri statuti ed in particolare di
- cancellare tutti i riferimenti alla legge del 1929 ed eventualmente modificare il nome della società
- adeguare ed ampliare la clausola dell’oggetto sociale.
In effetti, le “Holding del 1929“ avevano generalmente uno scopo sociale limitato, con alcune attività come la proprietà di edifici e alcune attività di finanziamento vietate.
Una “Holding del 1929“ non liquidata o che non aveva scelto un altro regime fiscale, dal 1 gennaio 2011 è diventata una società interamente tassabile soggetta all’imposta sul reddito delle società, all’imposta comunale commerciale e all’imposta sul patrimonio.
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(1) Legge dell’11 maggio 2007 relativa alla creazione di una società di gestione patrimoniale familiare (“SPF”).
Capo I: Disposizioni generali
Arte. 1° . _
(1) Ai fini dell’applicazione di questa legge, qualsiasi società è considerata una società di gestione patrimoniale familiare, abbreviata SPF:
– |
che ha adottato la forma di una società a responsabilità limitata, di una società per azioni, di una società in accomandita per azioni o di una società cooperativa organizzata sotto forma di società per azioni, e |
– |
il cui oggetto esclusivo è l’acquisizione, la detenzione, la gestione e la realizzazione di attività finanziarie ai sensi dell’articolo 2 della presente legge, escludendo qualsiasi attività commerciale, e |
– |
che riserva le sue azioni o quote agli investitori definiti nell’articolo 3 della presente legge, e |
– |
i cui statuti prevedono esplicitamente che sia soggetto alle disposizioni di questa legge. |
(2) Le parole “società a responsabilità limitata”, “società per azioni”, “società in accomandita per azioni” o “società cooperativa organizzata in forma di società per azioni” sono integrate, per le società rientranti nella presente legge, con quella di “gestione patrimoniale familiare società”, abbreviato: “SPF”.
Arte. 2.
(1)Per attività finanziarie ai sensi di questa legge si intendono (i) strumenti finanziari ai sensi della legge del 5 agosto 2005 sui contratti di garanzia finanziaria e (ii) denaro e beni di qualsiasi natura tenuti in conto.
(2) La SPF può detenere una partecipazione in una società solo a condizione che non interferisca nella gestione di tale società.
Arte. 3.
(1) Sono considerati investitori idonei ai sensi della presente legge le seguenti persone:
ha) |
una persona fisica che agisce nell’ambito della gestione del suo patrimonio privato o |
B) |
un ente immobiliare che agisce esclusivamente nell’interesse del patrimonio privato di una o più persone fisiche o |
contro) |
un intermediario che agisce per conto degli investitori di cui alle lettere a) ob) del presente paragrafo. |
Ogni investitore deve dichiarare tale status per iscritto all’attenzione del domiciliatario o, in mancanza, agli amministratori della SPF.
(2) I titoli emessi da una SPF non possono essere oggetto di un collocamento pubblico né essere ammessi alla quotazione in una borsa valori.
Capo II: Disposizioni fiscali
Arte. 4.
(1) La SPF è esente dall’imposta sul reddito, dall’imposta commerciale comunale e dall’imposta sul patrimonio.
(2) Saranno escluse, per l’esercizio in corso, dal beneficio del regime fiscale previsto al paragrafo (1), qualsiasi SPF che, durante l’esercizio in corso, abbia ricevuto almeno il 5 per cento dell’importo totale dei dividendi da partecipazioni in società non le società residenti e non quotate in borsa che non sono soggette ad un’imposta paragonabile all’imposta sul reddito delle società ai sensi della legge modificata del 4 dicembre 1967 relativa all’imposta sul reddito.
(3) Una società residente in uno Stato membro dell’Unione europea e disciplinata dall’articolo 2 della direttiva modificata del Consiglio 90/435/CEE del 23 luglio 1990 relativa al regime fiscale comune applicabile alle società madri e controllate di diversi Stati membri , soddisfa la condizione di tassazione comparabile.
Arte. 5.
(1) La SPF è soggetta all’imposta di abbonamento annuale al tasso dello 0,25%, senza che il ricavato di tale imposta sia inferiore all’importo annuo di 100 euro. L’importo dell’imposta è fissato a centoventicinquemila euro l’anno.
(2) La base imponibile dell’imposta di abbonamento dovuta dalla SPF è:
– |
l’importo del suo capitale sociale versato, |
– |
aumentato eventualmente (i) dei sovrapprezzi di emissione e (ii) della parte dei debiti, sotto qualsiasi forma, che eccede otto volte il capitale sociale versato e i sovrapprezzi di emissione, esistenti al 1 gennaio o al , per l’anno di sua costituzione, esistente alla data di costituzione. |
(3) L’imposta di abbonamento viene dichiarata trimestralmente su un modulo, messo a disposizione dall’amministrazione di registrazione e dei domini, indirizzato al destinatario della registrazione dell’ufficio delle imposte di successione e di sottoscrizione in Lussemburgo, e viene pagata trimestralmente.
Durante l’anno della sua costituzione e liquidazione, la SPF paga l’imposta di abbonamento in proporzione al numero di giorni durante la sua esistenza nel trimestre interessato.
Capitolo III: Monitoraggio e controllo
Arte. 6.
(1) L’autorità responsabile dell’esercizio del controllo fiscale della SPF è l’Amministrazione delle registrazioni e dei domini.
(2) Il diritto di controllo e indagine si esercita sotto l’autorità del direttore della registrazione e dell’amministrazione del dominio. Si limita alla ricerca e all’esame di fatti e dati riguardanti la posizione fiscale della SPF nonché degli elementi necessari per garantire e verificare la giusta e corretta riscossione delle imposte e dei tributi dovuti dalla SPF. Nell’ambito della missione di controllo, i libri della SPF possono essere visionati presso la sede centrale.
Arte. 7.
(1) Il rispetto da parte della SPF delle condizioni previste dagli articoli 3 comma 1 e 4 comma 2 è certificato dal domiciliato della SPF o, in mancanza, da un revisore dei conti abilitato all’esercizio di tale professione ai sensi della legge modificata di giugno 28, 1984 sull’organizzazione della professione di revisore dei conti o da un dottore commercialista autorizzato a esercitare tale professione ai sensi della legge del 10 giugno 1999 sull’organizzazione della professione di dottore commercialista.
(2) Attesterà inoltre il domicilio della SPF o, in mancanza, un revisore legale o un dottore commercialista abilitato ai sensi delle leggi di cui al comma 1
– |
o che la SPF ha adempiuto agli obblighi di agente pagatore che le incombono ai sensi della legge del 23 dicembre 2005 che introduce una ritenuta alla fonte definitiva su determinati interessi prodotti dai risparmi mobiliari e della legge del 21 luglio 2005 che recepisce nel diritto lussemburghese la direttiva 2003/48/ CE del 3 giugno 2003 del Consiglio dell’Unione Europea sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, |
– |
oppure che la FSP ha incaricato un istituto di credito di adempiere o far adempiere per suo conto tali obblighi. |
(3) Le certificazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse annualmente, entro il 31 luglio, all’amministrazione delle registrazioni e dei domini. La SPF mette a disposizione dell’amministrazione della registrazione e del dominio qualsiasi documento che consenta di verificare se la società che distribuisce i dividendi è soggetta ad un’imposta comparabile ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2.
(4) L’amministrazione delle registrazioni e dei domini informa l’amministrazione dei contributi diretti quando constata che il/i certificato/i di cui ai commi 1 o 2 non sono stati trasmessi.
Arte. 8.
Il direttore dell’amministrazione della registrazione e dei domini può ordinare la revoca del beneficio delle disposizioni fiscali stabilite dalla presente legge se constata che la SPF non rispetta le disposizioni legali, regolamentari o statutarie che la riguardano.
Il recesso avrà effetto dal giorno della notifica della decisione, che avverrà tramite lettera raccomandata all’ufficio postale.
Arte. 9.
Contro le decisioni del direttore dell’amministrazione della registrazione e dei domini si apre ricorso mediante citazione davanti al tribunale distrettuale che decide in materia civile.
Il ricorso deve essere proposto a pena di pignoramento entro 3 mesi dalla notifica della decisione impugnata. L’amministrazione delle registrazioni e dei domini informa l’amministrazione dei contributi diretti della sua decisione o della sentenza resa con forza di giudicato.
Capo IV: Disposizioni modificative
Arte. 10.
L’articolo 147, numero 3 della legge modificata del 4 dicembre 1967 concernente l’imposta sui redditi è modificato e integrato come segue: “3. quando i redditi sono ripartiti da una società holding di diritto lussemburghese definita dalla legge del 31 luglio 1929, da una società di gestione patrimoniale familiare (SPF) o da un organismo di investimento collettivo (OIC), compresa una società di investimento in capitale di rischio (SICAR) , ai sensi del diritto lussemburghese, fatta salva la tassazione di detti redditi a carico dei beneficiari residenti.
Arte. 11.
L’articolo 156, numero 8, lettera c) della modificata legge 4 dicembre 1967 relativa all’imposta sui redditi è modificato e integrato come segue: “c) Non sono invece indicati ai numeri 8a e 8b i redditi derivanti dalla vendita di un partecipazione in una società di investimento di capitale di rischio (SICAR) o in una società di gestione patrimoniale familiare (SPF)”.
Arte. 12.
Il comma 178bis della legge tributaria generale 22 maggio 1931 è integrato dal numero 5 così formulato: “5. alle società di gestione patrimoniale familiare (SPF)”.
Articolo 11 della legge del 19 dicembre 2020 relativa al bilancio delle entrate e delle spese dello Stato per l’anno finanziario 2021 ( Mémorial A – N° 1061 del 23 dicembre 2020 , pagina 16)
La legge modificata dell’11 maggio 2007 relativa alla creazione di una società di gestione patrimoniale familiare (“SPF”) è modificata come segue:
All’articolo 2 è aggiunto un terzo comma così formulato:
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“(3) Alla SPF è vietato detenere beni immobili tramite gli organismi di cui al paragrafo 11 bis della legge modificata di adeguamento fiscale del 16 ottobre 1934 (“Steueranpassungsgesetz”) o tramite uno o più fondi comuni di investimento. “.
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(2)
L’articolo 5, comma 3, primo comma , è integrato come segue:
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“Le dichiarazioni devono essere trasferite e archiviate presso l’amministrazione mediante trasferimento di file elettronico secondo un processo posto in essere da quest’ultima, garantendo l’autenticità della provenienza e l’integrità, la non ripudiabilità e la riservatezza del contenuto. “.
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(2) Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (Legge modificata del 4 dicembre 1967 relativa all’imposta sul reddito)
TITOLO I. – IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE
Capo IV – REDDITO IMPONIBILE
Sezione II – Categorie di utili netti e relative disposizioni comuni
Sotto Sezione 6 – Redditi da capitali mobili
Art. 97
(1) Sono considerati redditi da capitali mobili:
- i dividendi, le quote di utili e gli altri prodotti attribuiti, sotto qualsiasi forma, in ragione di azioni, quote di capitale, quote di utili o altre partecipazioni di qualsiasi genere nelle comunità di cui agli articoli 159 e 160;
- la quota dell’utile ricevuto, a causa del suo investimento in una società del tipo di quelle di cui all’articolo 14, dal finanziatore remunerato in proporzione all’utile;
- arretrati e interessi su obbligazioni e altri titoli simili, comprese quote di profitto e premi di riscatto;
Capo VIII – RISCOSSIONE DEI TRIBUTI
Sezione III – Ritenute alla fonte sui redditi da capitale
Art. 146
(1) I seguenti redditi autoctoni sono soggetti alla ritenuta alla fonte per l’imposta sul reddito:
1. dividendi, quote di utili e altri prodotti di cui al punto 1 dell’articolo 97, comma 1;
2. le quote di utili di cui al punto 2 dell’articolo 97, comma 1;
3. arretrati e interessi sulle obbligazioni e sugli altri titoli assimilati di cui al punto 3 dell’articolo 97, comma 1, quando per tali titoli è riconosciuto il diritto di destinazione, oltre all’interesse fisso, ulteriori interessi variabili a seconda dell’ammontare degli utili distribuiti dal debitore, a meno che detti interessi aggiuntivi non siano stipulati contestualmente ad una temporanea riduzione del tasso di interesse senza che il tasso iniziale venga complessivamente superato.
(2) Nel reddito soggetto alla ritenuta alla fonte sui redditi da capitale rientrano anche le indennità e i vantaggi speciali assegnati insieme o in sostituzione delle indennità di cui al paragrafo 1.
(3) I redditi sopra elencati sono da considerarsi indigeni, quando il debitore è lo Stato granducale, un comune, un ente pubblico lussemburghese, una comunità di diritto privato che abbia la sede statutaria o la propria amministrazione centrale nel Granducato, ovvero una persona naturale. persona che ha il domicilio fiscale nel Granducato.
Art. 147
La ritenuta d’acconto di cui all’articolo 146 non deve essere effettuata:
3. quando i proventi sono destinati da una società di gestione patrimoniale familiare (SPF) o da un organismo di investimento collettivo (OIC), compresa una società di investimento di capitale di rischio (SICAR), nonché da un fondo di investimento alternativo riservato rispondente ai criteri di cui all’articolo 48, comma 1 della legge del 23 luglio 2016 relativa ai fondi di investimento alternativi riservati, di diritto lussemburghese, fatta salva, tuttavia, la tassazione di detti redditi a carico dei beneficiari residenti
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(3) Estratto della normativa applicabile alla “Societé de Participations Financieres” (So.Par.Fi.)
Arte. 166 della LIR
1 Proventi da una partecipazione detenuta da:
1) un ente collettivo residente interamente soggetto a imposta e che assume una delle forme elencate nell’appendice del paragrafo 10,
2. una società di capitali residente interamente imponibile non elencata nell’allegato al paragrafo 10,
3. una stabile organizzazione autoctona di un organismo collettivo di cui all’articolo 2 della direttiva modificata del Consiglio CEE del 23 luglio 1990 sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di diversi Stati membri (90/435 / CEE),
4.una stabile organizzazione autoctona di una società di capitali residente di uno Stato con il quale il Granducato del Lussemburgo ha concluso un accordo per evitare la doppia imposizione,
5.una stabile organizzazione autoctona di una società di capitali o di una società cooperativa residente in uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) diverso da uno Stato membro dell’Unione Europea, sono esenti quando, alla data il reddito è messo a disposizione, il beneficiario detiene o si impegna a detenere detta partecipazione per un periodo ininterrotto di almeno dodici mesi e il tasso di partecipazione non scenda al di sotto della soglia del 10 per cento o del prezzo di acquisto inferiore a 1.200.000 euro.
2 L’esenzione si applica ai redditi risultanti da una partecipazione ai sensi del capoverso 1 detenuta direttamente nel capitale azionario:
1) un organismo collettivo di cui all’articolo 2 della direttiva modificata del Consiglio della CEE del 23 luglio 1990 sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di diversi Stati membri (90/435 / CEE),
2.una società di capitali residente interamente imponibile non elencata nell’appendice del paragrafo 10,
3. una società di capitali non residente interamente soggetta a imposta corrispondente all’imposta sul reddito delle società.
3 La detenzione di una partecipazione ai sensi del capoverso 2 tramite uno degli organismi di cui al capoverso 1 dell’articolo 175 è da considerarsi come partecipazione diretta in proporzione alla frazione detenuta nel patrimonio netto investito di tale ente.
4 I proventi della ripartizione ai sensi dell’articolo 101 sono considerati entrate ai fini dell’applicazione del paragrafo 1.
5 Nella misura in cui il reddito è esente ai sensi del capoverso 1, non sono deducibili:
1. costi operativi in rapporto economico diretto a tali proventi;
2. l’ammortamento per minusvalenza della partecipazione a seguito della distribuzione di tale reddito, e questo nell’ordine di enumerazione sopra.
6 Tuttavia, se una detrazione per ammortamento ha dato luogo all’applicazione del paragrafo 5 ea condizione che la partecipazione ammortizzata debba essere valutata ad un valore maggiore di quello utilizzato alla fine dell’esercizio precedente, il reddito rilevato durante tale valutazione è assimilato a una distribuzione di cui al paragrafo 1; in tal caso l’importo da esonerare non può superare l’ammontare dell’ammortamento non precedentemente detratto, in applicazione del comma 5.
7 I proventi da una partecipazione ricevuta in cambio di un’altra partecipazione in applicazione dell’articolo 22bis non rientrano in questo articolo, nel caso in cui le distribuzioni della partecipazione data in cambio non siano state esentate, se lo scambio non fosse avvenuto. Le distribuzioni effettuate dopo la fine del 5 ° anno di tassazione successivo a quello della conversione non sono soggette a questa restrizione.
8 In caso di mancato rispetto della condizione di detenzione ininterrotta di dodici mesi del livello minimo di partecipazione, l’esenzione viene annullata se necessario con una tassazione correttiva dell’anno in questione.
9 Un regolamento granducale può:
1. Estendere l’esenzione, alle condizioni e modalità da determinare, al reddito generato dalla vendita dell’azienda,
2. Provvedere, alle condizioni da specificare, che le perdite da trasferimento non siano deducibili.
Regolamento granducale del 21 dicembre 2001 in attuazione dell’articolo 166, paragrafo 9 della LIR (estratto):
Arte. 1 °.
(1) Quando un contribuente di cui all’articolo 166, paragrafo 1, numeri da 1 a 4, trasferisce titoli di una partecipazione diretta detenuta nel capitale sociale di una società di cui al paragrafo 2, numeri da 1 a 3 del medesimo articolo, il il reddito generato dalla cessione è esente, quando alla data di alienazione dei titoli il cedente detiene o si impegna a detenere detta partecipazione per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi e che durante tutto questo periodo il tasso di partecipazione non scenda al di sotto la soglia del 10% o il prezzo di acquisto inferiore a 6.000.000 di euro. La detenzione di una partecipazione per il tramite di uno degli organismi di cui al comma 1 dell’articolo 175 è da considerarsi come partecipazione diretta in proporzione alla frazione detenuta nel
(2) In deroga al primo comma, il reddito generato dalla vendita della partecipazione è imponibile alla somma algebrica del reddito della partecipazione e dell’eventuale detrazione per ammortamento effettuato sulla partecipazione, a condizione che abbiano diminuito la base imponibile per l’esercizio della cessione o anni precedenti. Per l’applicazione della disposizione precedente, la detrazione per ammortamento è assimilata ad una detrazione operata dalla capogruppo su un credito verso la propria controllata,
(3) L’esenzione prevista dall’art. Il comma 1 è altresì rifiutato nella misura in cui il prezzo di acquisto della partecipazione preso in considerazione per la determinazione del reddito di vendita è stato ridotto mediante trasferimento di una plusvalenza ai sensi degli articoli 53 o 54.
(4) Il reddito generato dal trasferimento di una partecipazione ricevuta in cambio di un’altra partecipazione in applicazione dell’articolo 22bis, non rientra nell’applicazione del paragrafo 1 a condizione che il reddito generato dal trasferimento della partecipazione data in cambio non avrebbe stato esentato se lo scambio non fosse avvenuto. Tuttavia, il reddito generato da un trasferimento dopo il quinto anno fiscale successivo a quello dello scambio non è interessato da questa restrizione.
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