L’Agenzia delle Entrate, il 4 novembre 2024 ha emanato la circolare n. 20/E con la quale illustra gli effetti delle modifiche introdotte dal c.d. “Decreto internazionalizzazione”, Decreto legislativo del 27/12/2023 n. 209 in attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111 (“Delega al Governo per la riforma fiscale”), relativo alla riforma della fiscalità internazionale in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti in vigore dal 2024.
Premessa
Il Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, ha dato attuazione a taluni degli interventi previsti dalla Legge delega 9 agosto 2023, n. 111, con cui è stata conferita al Governo la delega per la revisione del sistema tributario nazionale, al fine di improntarlo ad una maggiore coerenza e uniformità con i principi previsti dall’ordinamento dell’Unione europea, dall’OCSE e dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sottoscritte dall’Italia. Tra i criteri direttivi previsti dalla citata Legge delega 09/08/2023 n.111, rientra la revisione della normativa in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti disciplinata, rispettivamente, dagli articoli 2 e 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (in breve, “TUIR”).
Nello specifico, l’articolo 3, comma 1, lett. c), della Legge delega 09/08/2023 n.111 ha demandato al Governo la riforma della “disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all’imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le Convenzioni sottoscritte dall’Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia anche valutando la possibilità di adeguarla all’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile”.
Unitamente alla finalità di un’armonizzazione al livello internazionale, le modifiche normative perseguono, altresì, l’obiettivo di garantire maggiore certezza giuridica e di ridurre i contenziosi.
Le modifiche introdotte sono di grande rilevanza, nella misura in cui incidono sul radicamento della residenza fiscale in Italia, presupposto impositivo fondamentale per un ordinamento, come il nostro, basato sul principio della tassazione del reddito mondiale (c.d. worldwide taxation principle). Si rammenta, infatti, che, ai sensi dell’articolo 3 del TUIR, i residenti in Italia sono tassati nel nostro Paese su tutti i redditi, ovunque prodotti (fatti salvi i rimedi per risolvere la doppia imposizione), mentre i non residenti sono assoggettati a tassazione per i soli redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 23 del TUIR.
In particolare, per le persone fisiche, l’articolo 1 del Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ha previsto significative novità, scindendo la nozione fiscale di domicilio dall’accezione civilistica a cui era ricondotta, prevedendo un criterio del tutto nuovo consistente nella presenza fisica nel territorio dello Stato e attribuendo al dato formale dell’iscrizione anagrafica la valenza di presunzione relativa.
Per le società e gli enti, nel perseguimento di obiettivi di certezza giuridica, l’articolo 2 del Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ha espunto il criterio dell’oggetto principale e il presupposto della sede dell’amministrazione è stato declinato nei concetti della “sede di direzione effettiva” e della “gestione ordinaria in via principale”.
Resta inteso, sia per le persone fisiche sia per le società e gli enti, che l’accertamento della residenza fiscale presuppone il riscontro di elementi fattuali che non può essere operato in sede di interpello. Come chiarito nella Circolare 1° aprile 2016, n. 9/E, eventuali istanze aventi ad oggetto la verifica della residenza sono, quindi, inammissibili.
Con la Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 si forniscono istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione, in merito alle novità introdotte dalle disposizioni del Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 sopra citate.