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Regolamento (UE) n. 648/2012 (Regolamento EMIR – European market infrastructure regulation)

Dal 16 agosto 2012 è in vigore il Regolamento (UE) n. 648/2012, (Regolamento EMIR – European market infrastructure regulation)adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea in data 4 luglio 2012.

Il Regolamento (UE) n. 648/2012, (Regolamento EMIR – European market infrastructure regulation) è stato adottato a seguito della decisione del G20 del 2009 di regolamentare in dettaglio il mercato dei derivati ​​OTC. Il suo obiettivo è aumentare la trasparenza del mercato dei derivati ​​e ridurre il rischio sistematico causato dalle transazioni in derivati.

Il Regolamento (UE) n. 648/2012, (Regolamento EMIR – European market infrastructure regulation) stabilisce norme in materia di

  • derivati over-the-counter (OTC): definito al punto 7 dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 648/2012, (Regolamento EMIR – European market infrastructure regulation) come un contratto derivato la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell’articolo 19, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE;
  • controparti centrali: definite al punto 1 dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 648/2012, (Regolamento EMIR – European market infrastructure regulation) come «CCP, persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente. La controparte centrale è il soggetto che, in una transazione, si interpone tra due contraenti evitando che questi siano esposti al rischio di inadempienza della propria controparte contrattuale e garantendo il buon fine dell’operazione. La controparte centrale si tutela dal conseguente rischio assunto raccogliendo garanzie (in titoli e contante, cc.dd. margini) commisurate al valore dei contratti garantiti e al rischio inerente. Il servizio di controparte centrale può essere esercitato, oltre che sui mercati che prevedono espressamente tale servizio, anche in riferimento a transazioni condotte fuori dai mercati regolamentati (c.d. transazioni over the counter – OTC).La controparte centrale si dota di un sistema di salvaguardia finanziaria basato su diversi livelli di protezione: requisiti di adesione, sistema dei margini, risorse patrimoniali e finanziarie. In caso di insolvenza di un partecipante la controparte centrale utilizza specifiche procedure per coprire le perdite, basate  – oltre che sui margini degli aderenti  – anche su appositi fondi mutualistici (default fund) nonché sull’utilizzo del proprio patrimonio.
  • repertori di dati sulle negoziazioni (trade repository): definito al punto 2 dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 648/2012, (Regolamento EMIR – European market infrastructure regulation) come «repertorio di dati sulle negoziazioni», una persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sui derivati; Un Trade Repository è un’entità che raccoglie e conserva registrazioni centrali di derivati ​​OTC. I report conformi all’EMIR possono essere inviati solo a repository registrati e approvati da un’autorità nazionale competente.

I derivati ​​svolgono un ruolo importante nell’economia, ma comportano anche alcuni rischi. Tali rischi sono stati evidenziati durante la crisi finanziaria del 2008, quando sono emerse significative debolezze nei mercati dei derivati over-the-counter (OTC).

Il regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo, (Regolamento (UE) n. 648/2012, (Regolamento EMIR – European market infrastructure regulation), al punto 5 dell’art. 2 definisce «derivato» o «contratto derivato» uno strumento finanziario di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, disciplinato sul piano attuativo dagli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1287/2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva.

Gli strumenti finanziari derivati sono contratti il cui valore dipende dall’andamento di un’attività sottostante nota anche come “underlying asset”.

Le attività sottostanti possono avere

  • natura finanziaria (come ad esempio i titoli azionari, i tassi di interesse e di cambio, gli indici). Gli strumenti finanziari derivati possono essere
    •  simmetrici: entrambi i contraenti (acquirente e venditore) si impegnano ad effettuare una prestazione alla data di scadenza
    • asimmetrici: soltanto il venditore è obbligato a soddisfare la volontà del compratore. Nei derivati asimmetrici, infatti, il compratore, pagando un prezzo (detto premio), acquisisce il diritto di decidere in data futura se effettuare oppure no la compravendita del bene sottostante.
  • reale (come ad esempio il caffè, il cacao, l’oro, il petrolio, ecc).

Un’ulteriore distinzione concerne

  • i derivati negoziati sui mercati regolamentati: rappresentati da contratti le cui caratteristiche sono standardizzate e definite dall’autorità del mercato su cui vengono negoziati; tali caratteristiche riguardano l’attività sottostante, la durata, il taglio minimo di negoziazione, le modalità di liquidazione, ecc. In Italia il mercato regolamentato degli strumenti derivati è denominato IDEM (Italian Derivative Market)  ed è gestito da Borsa Italiana SpA (esiste anche il mercato SeDeX (Mercato telematico dei Securitised Derivatives),  mercato dove si scambiano i contratti Covered Warrant (1) e Certificates ( derivati cartolarizzati, cioè strumenti finanziari che basano il proprio andamento su un sottostante.). La Borsa Italiana stabilisce i quantitativi minimi scambiabili. Il mercato SEDEX ha sostituito nel 2004 il Mercato telematico dei Covered Warrant MCW. Sul mercato regolamentato circolano strumenti quali futures, opzioni, warrants, covered warrants e ETF.
  • derivati over-the-counter (OTC): negoziati bilateralmente (direttamente tra le due parti) fuori dai mercati regolamentati; in questo caso i contraenti possono liberamente stabilire tutte le caratteristiche dello strumento; generalmente questi sono
    • swap:  contratto con il quale le due controparti A e B decidono di scambiarsi somme di denaro (più comunemente la differenza tra queste ultime) in base alle specifiche del contratto stesso, specifiche che determinano la classificazione per tipologie dei contratti swap.
    • forward: contratto di compravendita a termine negoziato OTC (over the counter) avente come sottostante un bene reale oppure un’attività finanziaria. E’ un contratto derivato simmetrico poiché entrambi i contraenti sono obbligati a effettuare una prestazione a scadenza. La parte che assume la posizione lunga si impegna ad acquistare l’attività sottostante alla data pattuita pagando il prezzo concordato; al contrario la controparte che assume la posizione corta si impegna a vendere tale attività alla medesima data e al medesimo prezzo.
      Il prezzo concordato viene detto prezzo di consegna (o delivery price) e viene concordato all’atto della stipula del forward in modo tale che il valore iniziale del contratto sia nullo. Pertanto, l’assunzione di una posizione, lunga o corta, in forward non comporta alcun esborso monetario immediato.

Le principali finalità associate alla negoziazione di strumenti finanziari derivati sono:

  • copertura di posizioni (hedging): si intende proteggere il valore di una posizione da variazioni indesiderate nei prezzi di mercato. L’utilizzo dello strumento derivato consente di neutralizzare l’andamento avverso del mercato, bilanciando le perdite/guadagni sulla posizione da coprire con i guadagni/perdite sul mercato dei derivati;
  • speculazione: strategie finalizzate a realizzare un profitto basato sull’evoluzione attesa del prezzo dell’attività sottostante;
  • arbitraggio: quando si sfrutta un momentaneo disallineamento tra l’andamento del prezzo del derivato e quello del sottostante (destinati a coincidere all’atto della scadenza del contratto), vendendo lo strumento sopravvalutato e acquistando quello sottovalutato e ottenendo, così, un profitto privo di rischio.

Il regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (Regolamento (UE) n. 648/2012, (Regolamento EMIR – European market infrastructure regulation) richiede alle aziende che commerciano in contratti derivati ​​finanziari di presentare rapporti dettagliati tramite un registro delle negoziazioni.

Il regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (Regolamento (UE) n. 648/2012, (Regolamento EMIR – European market infrastructure regulation) richiede a chiunque sia coinvolto nella negoziazione di contratti derivati ​​di riferire sui dettagli di ciascuna operazione. I report vengono archiviati presso i Trade Repository che raccolgono i dati e li forniscono alle autorità di regolamentazione finanziaria che li utilizzano per monitorare i rischi sistemici all’interno del mercato.

Il regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (Regolamento (UE) n. 648/2012, (Regolamento EMIR – European market infrastructure regulation) identifica le seguenti categorie di soggetti:

  • controparti finanziarie, definite al punto 8 dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 648/2012, (Regolamento EMIR – European market infrastructure regulation) come  un’impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2004/39/CE, un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE, un’impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 73/239/CEE, un’impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2002/83/CE, un’impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2005/68/CE, un OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE, un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell’articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE e un fondo di investimento alternativo gestito da GEFIA autorizzati o registrati ai sensi della direttiva 2011/61/UE;
  • controparti non finanziarie, definite al punto 9 dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 648/2012, (Regolamento EMIR – European market infrastructure regulation) come  tutte le imprese stabilite nell’Unione, diverse dalle controparti finanziarie e dalle controparti centrali;
  • controparti non finanziarie qualificate, che corrispondono al genere più esteso delle controparti non finanziarie, ma se ne differenziano poiché il valore nozionale lordo del portafoglio di strumenti derivati per i quali non sia oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria dalle stesse detenuto supera determinate soglie, distinte per categoria di strumento derivato.

Gli obblighi che discendono dal Regolamento (UE) n. 648/2012, (Regolamento EMIR – European market infrastructure regulation) si applicano in funzione dell’appartenenza del soggetto ad una delle categorie sopra indicate. In particolare:

  • le controparti finanziarie sono sottoposte:
    • all’obbligo di clearing, che consiste nel sottoporre a compensazione mediante controparte centrale i contratti derivati negoziati OTC che appartengano ad una classe di derivati che sia stata dichiarata soggetta all’obbligo;
    • all’obbligo di applicare tutte le tecniche di mitigazione del rischio previste dal Regolamento EMIR con riferimento ai contratti non sottoposti a compensazione mediante controparte centrale;
  • le controparti non finanziarie sono sottoposte:
    • all’obbligo di verifica che il valore del portafoglio di strumenti derivati OTC non superi la soglia di compensazione;
    • all’obbligo di applicare talune tecniche di mitigazione del rischio con riferimento ai contratti non sottoposti a compensazione mediante controparte centrale;
  • le controparti non finanziarie qualificate sono sottoposte:
    • all’obbligo di notificare alla Consob e all’ESMA l’avvenuto superamento e l’eventuale ritorno nei limiti delle soglie;
    • all’obbligo di clearing, per i contratti interessati dall’obbligo e conclusi successivamente al superamento delle soglie;
    • all’obbligo di applicare tutte le tecniche di mitigazione del rischio previste da EMIR con riferimento ai contratti non sottoposti a compensazione mediante controparte centrale.

Il Regolamento (UE) n. 648/2012, (Regolamento EMIR – European market infrastructure regulation) introduce anche l’obbligo di reporting dei contratti derivati ad una trade repository autorizzata o riconosciuta dall’ESMA, che si applica alle controparti centrali ed ai soggetti appartenenti ad ognuna delle suddette categorie.

(1) In finanza un covered warrant (a volte chiamato naked warrant ) è un tipo di warrant che è stato emesso senza un’obbligazione o un’azione di accompagnamento . Come un normale warrant, consente al detentore di acquistare o vendere un determinato importo di azioni, valuta o altri strumenti finanziari dall’emittente a un prezzo specificato a una data prestabilita.

A differenza dei normali warrant, di solito sono emessi da istituzioni finanziarie invece che da società emittenti azioni e sono quotati come titoli completamente negoziabili su una serie di borse valori . Possono anche avere una varietà di strumenti sottostanti , non solo azioni, e possono consentire al detentore di acquistare o vendere l’attività sottostante. Tali caratteristiche consentono di utilizzare i covered warrant come strumento per speculare sui mercati finanziari.