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Regolamento n. 37 del 10.11.2008 sull’uso delle dighe – demanio, in materia di pesca e disciplina della pesca commerciale, ricreativa e dell’acquacoltura nei siti

REGOLAMENTO 10 NOVEMBRE 2008 N. 37 RELATIVO ALL’UTILIZZO DELLE DIGHE – DETERMINATO, IN RELAZIONE ALLA PESCA E ALLE NORME PER L’ESERCIZIO DELLE IMPRESE, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA NEGLI IMPIANTI – DETERMINATI AI SENSI DELL’ART. 3, AL. 1 DELLA LEGGE SULLA PESCA E L’ACQUACOLTURA

In vigore dal 21.11.2008
Rilasciato dal Ministro dell’Ambiente e delle Acque e dal Ministro dell’Agricoltura e dell’Alimentazione

Pron. DV. NO. 100 del 21 novembre 2008 , modificato DV. NO. 18 del 1 marzo 2011 , modificato e aggiungi. DV. NO. 16 del 19 febbraio 2013 , modificato e aggiungi. DV. NO. 103 del 27 dicembre 2016 , modificato DV. NO. 26 del 23 marzo 2018 , modificato e aggiungi. DV. NO. 106 del 15 dicembre 2020

Capitolo primo.
GENERALE

Arte. 1. La presente ordinanza definisce:
1. (modificata – SG n. 16 del 2013, in vigore dal 19.02.2013) l’utilizzo di dighe demaniali per la pesca sportiva e/o l’acquacoltura;
2. (modificato – SG n. 16 del 2013 , in vigore dal 19.02.2013 , modificato – SG n. 103 del 2016 , in vigore dal 27.12.2016 ) i termini e le condizioni per determinare le aree per l’acquacoltura nelle dighe – demanio dello Stato, designato solo per la pesca ricreativa;
3. (modificato – SG n. 16 del 2013 , in vigore dal 19.02.2013 , integrato – SG n. 106 del 2020 , in vigore dal 15.12.2020 ) le norme per l’esercizio della pesca sportiva e dell’acquacoltura nelle dighe – Stato proprietà e le norme per l’esercizio della pesca economica, ricreativa e dell’acquacoltura nel Mar Nero e nel Danubio;
4. (abrogato – SG n. 16 del 2013 , in vigore dal 19.02.2013 , nuovo – SG n. 103 del 2016 , in vigore dal 27.12.2016 ) l’ordine e il modello per la redazione di un protocollo di stoccaggio.

Capitolo due.
DETERMINAZIONE DELLE ZONE E DELLE CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DELLE DIGHE – DETERMINATO, IN MATERIA DI PESCA (TITOLO MODIFICATO – SG N. 16 DEL 2013, IN VIGORE DAL 19.02.2013, MODIFICATO – SG N. 103 DEL 2016, IN VIGORE DAL 27.12.2016 )

Capitolo due.
UTILIZZO DELLE DIGHE – PROPRIETA’ DELLO STATO, NELLA PESCA. DETERMINAZIONE DELLE ZONE DI ACQUACOLTURA NELLE DIGHE – PROPRIETA’ DEGLI STATI (TITOLO MODIFICATO – SG N. 16 DEL 2013, IN VIGORE DAL 19.02.2013)

Arte. 2. (1) (Modifica – SG. 16 del 2013 , in vigore dal 19.02.2013 ) Le dighe statali sono utilizzate per la pesca ricreativa e/o l’acquacoltura ai sensi dell’allegato n. 1 .
(2) (Mod. -. SG. 16 del 2013 , in vigore dal 19.02.2013 ) Le zone per l’acquacoltura possono essere designate nelle dighe demaniali destinate esclusivamente alla pesca ricreativa.
(3) Nelle zone di acquacoltura designate nelle dighe esclusivamente per la pesca ricreativa, l’allevamento di pesci o altri organismi acquatici è consentito solo in gabbie a rete (gabbie) e in altri impianti galleggianti e sommergibili.
(4) (Supplemento – SG. 16 del 2013, in vigore dal 19.02.2013) Le dighe – demanio ai sensi dell’allegato n. 1 della legge sull’acqua (WA ) sono definite come siti destinati alla pesca amatoriale, ad eccezione di quelli destinati acquacoltura.
(5) (Modificata – SG. 103 del 2016 , in vigore dal 27.12.2016 ) Nelle dighe destinate all’approvvigionamento idrico domestico e potabile, l’acquacoltura non è consentita e la pesca ricreativa è consentita solo al di fuori delle zone sanitarie – di sicurezza secondo i requisiti dell’ordinanza n. 3 del 2000 sulle condizioni e le procedure per la ricerca, la progettazione, l’approvazione e il funzionamento delle zone di sicurezza sanitaria intorno a fonti d’acqua e impianti per l’approvvigionamento idrico domestico e potabile e intorno a fonti d’acqua di acque minerali utilizzate per la guarigione, profilassi , bere e bisogni igienici (SG, n. 88 del 2000).
(6) L’accesso alle dighe demaniali è libero secondo i termini e le condizioni di utilizzo del rispettivo corpo idrico.
Arte. 3. (1) (Modificato – SG. 103 del 2016 , in vigore dal 27.12.2016 , modificato – SG. 106 del 2020 , in vigore dal 15.12.2020 ) Le zone tecnologiche per il funzionamento dei sistemi di gestione delle acque sono determinato in conformità con i requisiti dell’Ordinanza sulle condizioni e l’ordine per il funzionamento tecnico e sicuro delle pareti della diga e degli impianti ad esse annessi e per il controllo delle loro condizioni tecniche , adottato con Decreto n. 12 del Consiglio dei Ministri del 2020 (SG, n. 9 del 2020).
(2) (Modificato – SG. 103 del 2016, in vigore dal 27.12.2016) Le zone di cui al par. 1 sono determinate con coordinate geografiche dal soggetto cui sono affidate in gestione le strutture idrotecniche, e sono indicate con segnaletica permanente lungo la riva del sito. In queste aree è vietato l’accesso delle navi e l’impiego di imbarcazioni e attrezzature galleggianti, subacquee e sommergibili.
(3) (Abrogato – SG n. 103 del 2016, in vigore dal 27.12.2016)
Arte. 4. (1) (Modificato -. SG. 16 del 2013 , in vigore dal 19.02.2013 ) Le aree per l’acquacoltura sono delimitate in apposite sezioni idriche esterne alle aree di esercizio tecnico degli impianti idrotecnici.
(2) (Modificata e integrata – SG. 16 del 2013 , in vigore dal 19.02.2013 ) Le zone di acquacoltura coprono fino al 25 per cento della superficie totale di un corpo idrico con uno scopo principale per la pesca ricreativa, tenendo conto le sue caratteristiche specifiche.
(3) Gli impianti tecnici per l’acquacoltura si trovano nella zona dell’acquacoltura.
(4) L’area di funzionamento degli impianti tecnici per l’acquacoltura (gabbie) copre l’area specificata nell’autorizzazione per l’utilizzo di un corpo idrico, rilasciata in conformità con l’ordine della ZV .
(5) (Supplemento – SG. 103 del 2016, in vigore dal 27.12.2016) La zona di cui al par. 4 è segnalato sulla riva e nelle acque del sito con segnaletica permanente dal titolare del permesso per l’uso di un sito idrico, alla presenza del responsabile o di un dipendente designato dell’unità territoriale competente dell’Agenzia esecutiva per Pesca e acquacoltura (AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA) entro il termine di un mese dall’iscrizione della persona ai sensi dell’art. 25 ZRA . La marcatura effettuata è certificata dalla redazione di verbale di accertamento.
(6) (Nuova – SG. 106 del 2020 , in vigore dal 15.12.2020 ) Le zone di acquacoltura sono definite secondo il regolamento di cui all’art. 25, par. 5 dello ZRA .
Arte. 5. (1) (Supplemento – SG. 106 del 2020 , in vigore dal 15.12.2020 ) Le zone di acquacoltura, le zone di emergenza e i livelli di protezione per ogni singolo corpo idrico sono determinati con provvedimento del direttore esecutivo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA.
(2) (Supp. – SG. 16 del 2013, in vigore dal 19.02.2013, Supp. – SG. 106 del 2020, in vigore dal 15.12.2020) Con l’ordinanza di cui al par. 1, il relativo livello di protezione, i confini e le aree delle zone interessate sono determinati su proposta del responsabile dell’unità territoriale AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA competente, concordata con il soggetto che gestisce gli impianti di gestione delle acque, e con la competente direzione di bacino del Ministero della Ambiente e Acqua (MOEW) e la relativa ispezione e idricaambientale .
(3) (Abrogato – SG. 16 del 2013 , in vigore dal 19.02.2013 , nuovo – SG. 106 del 2020 , in vigore dal 15.12.2020 ) In caso di variazione rilevata della capacità produttiva, che comporta l’introduzione o l’esclusione dei livelli di protezione della diga, il direttore esecutivo dello AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA si attiva per emettere un nuovo provvedimento ai sensi del comma 1. 1 con i nuovi parametri corrispondenti.
(4) (Modifica – SG. 103 del 2016 , in vigore dal 27.12.2016 , supplemento – SG. 106 del 2020 , in vigore dal 15.12.2020 ) Le aree di cui al par. 1 sono applicati con coordinate geografiche e area (in decares) dal capo dell’unità territoriale AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA competente.
(5) (Modificata -. SG. 106 del 2020 , in vigore dal 15.12.2020 ) Le ordinanze per la determinazione delle zone di acquacoltura, delle zone di emergenza e dei livelli di protezione sono fornite a tutte le istituzioni competenti che hanno partecipato al loro coordinamento, nonché al Ministero della Istruzione e cultura.
(6) (Modificata e integrata – SG. 103 del 2016 , in vigore dal 27.12.2016 , modificata – SG. 106 del 2020 , in vigore dal 15.12.2020 ) Nei casi in cui è presentata domanda ai sensi dell’art . 60 ЗВ per una diga che non è zonata, AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA fornisce un parere conciliativo in merito alla zona per l’acquacoltura ai sensi dell’art. 60, par. 13, articolo 1, lettera “a” ЗВ . Il parere concorrente è inviato al titolare dell’impianto idrotecnico entro 14 giorni dalla sua emissione.
Arte. 5a. (Nuovo – SG. 106 del 2020 , in vigore dal 15.12.2020 ) Nel determinare i limiti per la riproduzione naturale di pesci e altri organismi acquatici, i livelli caratteristici dell’acqua della diga durante il periodo di riproduzione e i corrispondenti requisiti delle specie da allevare motivi.

Capitolo tre.
LA NORMATIVA PER LA PESCA COMMERCIALE, ODIA E L’ACQUACOLTURA (TITOLO MODIFICATO – SG N. 16 DEL 2013, IN VIGORE DAL 19.02.2013)

Sezione I.
Norme per l’esercizio della pesca commerciale nel Mar Nero e nel Danubio (Titolo aggiuntivo – SG n. 16 del 2013, in vigore dal 19.02.2013)

Arte. 6. (1) (Modifica -. SG. 106 del 2020 , in vigore dal 15.12.2020 ) La pesca commerciale nelle acque del Mar Nero e del Danubio è praticata dopo il rilascio di un permesso per la pesca commerciale e l’acquisizione del diritto di sfruttare una risorsa di pesci e altri organismi acquatici.
(2) (Modifica -. SG. 18 del 2011, in vigore dal 01.03.2011) La pesca commerciale nei siti di cui al par. 1 può essere effettuato da persone titolari di un permesso e che hanno acquisito il diritto di sfruttare una risorsa di pesci e altri organismi acquatici per l’anno solare di riferimento. Il diritto di esercitare la pesca consente al titolare del relativo certificato di sfruttare una risorsa di pesci e altri organismi acquatici che sono di proprietà dello Stato.
(3) (Modificata e integrata – SG. 106 del 2020 , in vigore dal 15.12.2020 ) Certificato di diritto acquisito di utilizzare una risorsa di pesci e altri organismi acquatici per l’anno civile in questione nei siti di cui al par. 1, è rilasciato dall’unità territoriale competente della AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA secondo il modello, secondo l’ allegato n. 2 .
(4) Il certificato di cui al par. 3 è rilasciato dopo l’ottenimento dell’autorizzazione e previo pagamento di un canone determinato dalla Tariffa per i canoni riscossi presso la Pubblica Amministrazione (promulgata, SG n. 48 del 2006; modificata, n. 50 del 2008).
(5) Nei casi in cui una persona richiede un permesso per la pesca commerciale con una nave nelle acque del Mar Nero e del Danubio e dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura una nave per la quale è già stata rilasciata, il funzionario autorizzato rilascia solo un certificato di acquisito il diritto di sfruttare una risorsa da pesci e altri organismi acquatici. Il certificato riporta il numero della licenza di pesca commerciale rilasciata.
(6) Nei casi di cui al par. 5, deve essere presentato un documento attestante il motivo dell’utilizzo della nave.
(7) (Modificato – SG. 18 del 2011, in vigore dal 01.03.2011, abrogato – SG. 16 del 2013, in vigore dal 19.02.2013)
(8) Quando si pratica la pesca commerciale nel Mar Nero e nel Danubio, è vietato:
1. lo sbarramento degli estuari e dei fiumi che vi sfociano;
2. (modifica -. SG. 16 del 2013 , in vigore dal 19.02.2013 ) pesca con attrezzi da pesca a rete entro un raggio di 300 m dalla loro foce.
Arte. 6a. (Nuovo – SG. 18 del 2011 , in vigore dal 01.03.2011 , modificata – SG. 16 del 2013 , in vigore dal 19.02.2013 ) Il permesso speciale per il tipo di cattura del pesce è rilasciato a una nave per un anno civile nell’ordine e alle condizioni approvate per ordine del direttore esecutivo di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA.
Arte. 7. (1) Le persone che richiedono una licenza per la pesca commerciale devono dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturare nella domanda l’attrezzo da pesca in base a un inventario contenente i tipi, il numero e le dimensioni (lunghezza, larghezza, dimensione delle maglie dell’attrezzo da rete).
(2) (Modificata e integrata – SG. 18 del 2011 , in vigore dal 01.03.2011 , modificata – SG. 16 del 2013 , in vigore dal 19.02.2013 , modificata – SG. 103 del 2016 , in vigore dal 27.12.2016) Gli attrezzi da pesca di cui al par. 1 sono contrassegnati con un segno distintivo e un numero ogni 200 m e in conformità con i requisiti del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8.04.2011 per determinare le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio per istituire un sistema di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112/1 del 30.04.2011). Il numero del segno distintivo è riportato nel permesso di pesca commerciale e nel certificato di diritto acquisito a sfruttare una risorsa di pesci e altri organismi acquatici, e nei casi diArte. 6, par. 5 – solo nel certificato.
(3) (Modifica – SG. 103 del 2016 , in vigore dal 27.12.2016 ) Nel caso in cui il segno distintivo sia danneggiato o rimosso dall’attrezzo da pesca, il proprietario dell’attrezzo deve segnalare tale circostanza all’unità territoriale competente. della AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA immediatamente dopo il suo verificarsi.
(4) (Modifica – SG. 103 del 2016 , in vigore dal 27.12.2016 ) Quando il segno distintivo è danneggiato o rimosso dall’attrezzo da pesca, la pesca è sospesa fino a quando l’attrezzo da pesca non viene nuovamente contrassegnato entro un periodo di 5 giorni lavorativi giorni.
Arte. 7a. (Nuovo – SG. 106 del 2020 , in vigore dal 15.12.2020 ) (1) Le boe fissate agli attrezzi da pesca passivi contengono una designazione delle lettere e dei numeri della marcatura esterna del peschereccio a cui appartengono gli attrezzi da pesca .
(2) La designazione delle boe ai sensi del par. 1 deve soddisfare i seguenti requisiti:
1. le lettere ei numeri sono contrassegnati al livello più alto possibile sopra l’acqua in modo che siano chAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturamente visibili;
2. essere di colore contrastante con la superficie su cui sono marcati.
(3) Le lettere ei numeri segnati sulla boa non devono essere cancellati, alterati o resi illeggibili.
Arte. 8. (Modifica – SG. 16 del 2013 , in vigore dal 19.02.2013 ) Attrezzature da pesca non contrassegnate ai sensi dell’art. 7, par. 2 , e gli attrezzi da pesca il cui uso è vietato in una determinata zona o durante un determinato periodo sono immagazzinati in una posizione non operativa.
Arte. 9. (1) (Modificato -. SG. 18 del 2011 , in vigore dal 01.03.2011 , modificata – SG. 16 del 2013 , in vigore dal 19.02.2013 , modificata – SG. 106 del 2020 , in vigore dal 15.12.2020) La pesca commerciale delle specie demersali (tartaruga, gatto marino e volpe marina) viene effettuata con reti da imbrocco demersali con una dimensione di maglia non inferiore a 400 mm.
(2) Durante il periodo di divieto di cattura del rombo chiodato, la pesca commerciale dello sgombro del Danubio (carago) viene effettuata esclusivamente con reti a parete singola con maglie di dimensione minima non inferiore a 36 mm.
(3) (Nuovo – SG. 18 del 2011 , in vigore dal 01.03.2011 , modificata e integrata – SG. 106 del 2020 , in vigore dal 15.12.2020 ) Durante il periodo di divieto di pesca del rombo chiodato ai sensi dell’art . 32 ŽPA, non è consentita la cattura di specie demersali (gatto marino e volpe marina).
Arte. 10. (1) (Precedente testo dell’art. 10 – SG n. 18 del 2011 , in vigore dal 01.03.2011 ) La pesca commerciale del merluzzo si effettua con attrezzi da pesca a rete con maglie di dimensioni non inferiori a 22 mm.
(2) (Nuova – SG. 18 del 2011 , in vigore dal 01.03.2011 ) La pesca commerciale dello squalo spinoso del Mar Nero viene effettuata solo con palangari.
Arte. 11. (1) La pesca commerciale dello storione è praticata con attrezzi da pesca con rete aventi maglie di almeno 160 mm, ad eccezione della cattura di merlano.
(2) La pesca commerciale del lucioperca è praticata con attrezzi da pesca con rete aventi maglie di almeno 60 mm.
Arte. 12. (1) (Modificata – SG. 16 del 2013 , in vigore dal 19.02.2013 , integrata – SG. 106 del 2020 , in vigore dal 15.12.2020 ) La pesca commerciale nel Danubio è praticata con ventagli con una dimensione di maglia non inferiore a 40 mm, nonché con una dimensione di maglia non inferiore a 16 mm per saraghi, 36 mm per pesce persico, lucioperca e saraghi, 45 mm per barbi, 60 mm per lucci e coregoni, 65 mm per carpe e specie ittiche erbivore (Cavedano grasso e carpa erbivora) e 70 mm per il pesce gatto europeo.
(2) La pesca commerciale dello sgombro del Danubio (karagioz) è praticata esclusivamente con reti a parete singola con una dimensione minima delle maglie non inferiore a 36 mm.
Arte. 13. (Abrogato – SG n. 16 del 2013, in vigore dal 19.02.2013)
Arte. 14. (1) La pesca commerciale con un dispositivo specializzato – dalyan, viene effettuata dopo aver ottenuto un permesso per la pesca commerciale, rilasciato dopo una competizione organizzata in conformità con le regole dell’EPA , e aver acquisito il diritto di sfruttare pesci e altri organismi acquatici .
(2) L’ubicazione e le aree di funzionamento del dispositivo specializzato per la pesca commerciale – dalyan e i suoi principali parametri tecnici sono determinati per ordine del direttore esecutivo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA.
(3) (Modificata – SG. 16 del 2013 , in vigore dal 19.02.2013 , modificata – SG. 103 del 2016 , in vigore dal 27.12.2016 ) L’area di azione di un dispositivo specializzato Dalyan copre l’area acquatica all’interno non meno di 300 m – dai punti finali della struttura in tutte le direzioni.
(4) (Modificato – SG. 103 del 2016, in vigore dal 27.12.2016) Nella zona di cui al par. 2, l’acquacoltura può essere praticata da chi ha acquisito il diritto all’area di esercizio del dispositivo specializzato ed è iscritto ai sensi dell’art . 25 ZRA e in possesso di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 46, par. 1, punto 2 ЗВ .

Sezione II.
Regole per la pesca sportiva

Arte. 15. (1) La pesca amatoriale in siti o aree di essi designati è praticata da persone in possesso di un biglietto per la pesca amatoriale.
(2) (Abrogato – SG n. 16 del 2013, in vigore dal 19.02.2013)
(3) In serbatoi – demanio, destinati all’acquacoltura, quando non è stata effettuata alcuna registrazione ai sensi dell’art . 25 ZRA , è consentita la pesca amatoriale.
(4) Pesca amatoriale nei corpi idrici – demanio, dove la gestione delle risorse ittiche è assegnata ai sensi dell’art. 15a, par. 1, 2 e 3 ZRA , è effettuato da persone in possesso di un biglietto per la pesca sportiva e di una tessera associativa dell’associazione di riferimento ai sensi dell’art. 11:00 .
Arte. 16. (1) (Supplemento – SG. 103 del 2016, in vigore dal 27.12.2016) Le persone che praticano la pesca sportiva sono tenute a rispettare i requisiti di cui all’art . 12, par. 2 e dell’art. 24 ZRA .
(2) La pesca amatoriale con un arpione nelle acque del Mar Nero viene effettuata senza l’uso di attrezzature per immersioni subacquee o altri dispositivi per la permanenza prolungata e la respirazione sott’acqua.
(3) (Modifica -. SG. 18 del 2011, in vigore dal 01.03.2011) L’uso dell’arpione per la cattura del rombo è vietato.

Sezione III.
Regolamento per l’acquacoltura

Arte. 17. (1) (Modificato -. SG. 103 del 2016 , in vigore dal 27.12.2016 ) Le persone che allevano e allevano pesci e altri organismi acquatici negli impianti di cui all’art . 3 ZRA , sono registrati nella AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA dopo l’entrata in vigore della corrispondente autorizzazione ai sensi della ZV .
(2) (Modifica -. SG. 106 del 2020 , in vigore dal 15.12.2020 ) Le persone che intendono investire nell’acquacoltura in impianti galleggianti o sommergibili nelle acque del Mar Nero devono concordare preventivamente con la direzione di Bassenova “. Regione del Mar Nero” i luoghi per la costruzione di impianti di acquacoltura in relazione ai loro confini.
(3) Le persone che allevano e allevano pesci e altri organismi acquatici in gabbie a maglie (gabbie) e in altre strutture galleggianti e sommergibili nelle acque del Mar Nero e nelle dighe devono essere registrate dopo una decisione positiva sulla valutazione dell’impatto ambientale ( VIA ) o una decisione che non è necessario eseguire una proceduranell’ambito della VIA, in cui sono fissati i limiti al volume di produzione, le superfici necessarie per l’attività di piscicoltura e l’obbligo di modificare l’ubicazione degli impianti tecnici durante un certo periodo. Quando le strutture tecniche si trovano nelle acque del Mar Nero, la registrazione viene effettuata anche previo coordinamento con i capi delle direzioni territoriali dell’Agenzia esecutiva “Amministrazione marittima” e con il Comando delle forze navali della Repubblica di Bulgaria.
(4) (Nuovo – SG. 16 del 2013 , in vigore dal 19.02.2013 , modificata – SG. 103 del 2016 , in vigore dal 27.12.2016 ) Nelle dighe – demanio, designato solo per l’acquacoltura ai sensi dell’allegato n . .1 , l’allevamento e l’allevamento di pesci e altri organismi acquatici è effettuato in modo da non ostacolare il funzionamento sicuro e la manutenzione degli impianti idrotecnici.
Arte. 18. (Modifica – SG. 106 del 2020 , in vigore dal 15.12.2020 , in vigore dal 15.12.2020 ) Quando si effettua l’acquacoltura in impianti galleggianti e sommergibili nelle acque del Mar Nero, l’area di funzionamento degli impianti copre l’area acquatica all’interno 100 m dalle estremità di ogni struttura in tutte le direzioni.
Arte. 18a. (Nuova – SG. 103 del 2016, in vigore dal 27.12.2016, abrogata -. SG. 106 del 2020, in vigore dal 15.12.2020)

 

Capitolo quattro.
ORDINANZA PER LA REDAZIONE DI UN PROTOCOLLO DI STOCCAGGIO (TITOLO MODIFICATO – SG N. 16 DEL 2013, IN VIGORE DAL 19.02.2013)

Arte. 19. (Abrogato – SG n. 16 del 2013, in vigore dal 19.02.2013)
Arte. 20. (1) Spostamento di pesci e/o altri organismi acquatici negli allevamenti ittici ai sensi dell’art. 3, par. 1, punti 1 e 2, l’EPA è certificato con un protocollo di stoccaggio secondo il modello di cui all’allegato n. 3 .
(2) (Modifica e integra – SG. 16 del 2013 , in vigore dal 19.02.2013 ) Il protocollo è redatto da una commissione, la cui composizione è determinata dal capo dell’unità territoriale di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA, sul cui territorio l’oggetto si trova. Il comitato deve includere: un ispettore dell’unità territoriale di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA, un veterinario – un dipendente dell’Agenzia bulgara per la sicurezza alimentare (BAS), un rappresentante del proprietario del sito, un rappresentante dell’utente del sito se ce ne sono . In caso di spostamento di pesci e/o altri organismi acquatici negli allevamenti ittici di cui all’art. 3, par. 1, comma 1 ARA, la commissione comprende anche i rappresentanti degli Ispettorati regionali dell’ambiente e delle acque (RIOSV) e delle Direzioni territoriali dell’Agenzia esecutiva forestale (IAG).
(3) Le persone che effettueranno il ripopolamento devono informare il capo dell’unità territoriale competente dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA al più tardi tre giorni prima della data fissata per il ripopolamento.
(4) Lo spostamento di pesci e/o altri organismi acquatici viene effettuato in presenza della commissione di cui al par. 2, e la certificazione del protocollo è effettuata dal responsabile dell’unità territoriale AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA competente.
Arte. 21. Le quantità spostate sono descritte per tipologia, età, peso medio unitario, quantità e peso complessivo.
Arte. 22. (Supplemento – SG. 106 del 2020, in vigore dal 15.12.2020) Alla calza deve essere allegato un certificato medico veterinario attestante lo stato sanitario del materiale di stoccaggio e copia di un documento attestante la provenienza del materiale di stoccaggio. materiale protocollare. Quando l’allevamento è con pesce storione, è richiesto anche un certificato genetico.
Arte. 23. Il protocollo è redatto in 3 copie: una per l’utilizzatore dell’oggetto, una per il proprietario dell’oggetto e una per AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA. Copia del verbale è consegnata agli altri membri del comitato.
Arte. 24. (Modifica -. SG. 103 del 2016, in vigore dal 27.12.2016) Negli allevamenti ittici di cui all’art. 3, par. 1, punto 1 della ZRA o nelle loro zone, nonché nelle dighe demaniali, dopo lo spostamento di pesci e/o altri organismi acquatici, la pesca può essere vietata ai sensi dell’art . 30, par. 3, articolo 1 ZRA .

Ulteriori disposizioni

§ 1. Ai sensi del presente regolamento:
1. Sono “ segnali permanenti ”:
a) lungo la riva del sito – cartelli metallici con iscrizioni, montati su supporti metallici verticali, che sono sostanzialmente ancorati al terreno mediante blocchi di cemento;
b) nelle acque dell’oggetto – boe metalliche o di plastica ancorate al fondo mediante pesi.
2. Sono ” altre idonee zone di riproduzione ” le baie, gli sfioratori, le secche ei luoghi destinati alla creazione di nidi artificiali di riproduzione nei quali i pesci e gli altri organismi acquatici svolgono la loro riproduzione naturale nel sito.
3. (modificata e integrata – SG. 16 del 2013 , in vigore dal 19.02.2013 ) L’attrezzatura da pesca è in posizione non funzionante quando è asciutta, piegata, coperta, riposta in un imballaggio adeguato e/o in tale forma sono conservati in un deposito bagagli (merci), un compartimento di un veicolo terrestre o di una nave. Nel caso in cui un dispositivo di pesca sia composto da più parti, si trova in una posizione non funzionante se viene smontato e le sue parti vengono conservate separatamente nell’ordine descritto.
4. ” Altri organismi acquatici ” sono vongole, lumache di mare, artemia, dafnie, alghe, gamberetti, granchi, rane e altre specie – oggetto di attività di piscicoltura.
5. ” Stocking ” è un insieme di attività per lo spostamento di pesci e altri organismi acquatici in corpi idrici naturali e artificiali.
6. (nuovo -. SG. 106 del 2020 , in vigore dal 15.12.2020 ) ” Zona per acquacoltura ” è un’area in una diga – demanio, in cui sono collocati impianti tecnici per l’allevamento di pesci e altri organismi acquatici (gabbie a rete (gabbie) e altre attrezzature galleggianti e sommergibili).
7. (nuovo – SG n. 106 del 2020 , in vigore dal 15.12.2020 ) ” Zona di emergenza ” è un’area che serve a ricollocare gli impianti di acquacoltura in caso di riparazione degli impianti della diga o altro evento che comporti un abbassamento del livello dell’acqua.

Disposizioni finali

§ 2. L’Ordinanza entra in vigore il giorno della promulgazione nella « Gazzetta dello Stato ».
§ 3. L’attuazione del regolamento è affidata al direttore esecutivo dell’Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura.
§ 4. Le aree di cui all’art. 3 sono determinate entro 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento e le zone di cui all’art. 4 sono determinati entro e non oltre 3 mesi dalla dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione di intenzione di investimento.
§ 5. Le persone che hanno acquisito il diritto di svolgere attività di piscicoltura prima dell’entrata in vigore del regolamento possono presentare un parere nella definizione dei confini della zona di acquacoltura in cui si trovano i loro impianti.
§ 6. I diritti acquisiti per l’uso delle dighe statali in relazione alla pesca fino all’entrata in vigore del regolamento sono conservati fino alla loro scadenza.
§ 7. L’ordinanza è emanata sulla base dell’art . 15, par. 1 della legge sulla pesca e l’acquacoltura .
§ 8. Questa ordinanza abroga l’ordinanza n. 24 del 2002 . (SG, n. 55 del 2002) sui termini e le condizioni per determinare le aree per la pesca ricreativa e commerciale nei bacini statali e le regole per condurre la pesca commerciale, ricreativa e la piscicoltura in esse.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALL’ORDINANZA CHE MODIFICA ED INTEGRA L’ORDINANZA N. 37 DEL 2008 RELATIVA ALL’UTILIZZO DELLE DIGHE – DETERMINATO, IN RELAZIONE ALL’ATTIVITÀ DI PESCA E ALLE NORME PER L’ESECUZIONE DELLA PESCA AGRICOLA, DELLA PESCA MERAVIGLIOSA E DELL’ACQUACOLTURA NEGLI OGGETTI DI PROPRIETÀ DEmaniale. 3, AL. 1 DELLA LEGGE SULLA PESCA E L’ACQUACOLTURA

(PUBBLICATA – SG N. 18 DEL 2011, IN VIGORE DAL 01.03.2011)
§ 9. L’ordinanza entra in vigore il giorno della promulgazione nella ” Gazzetta ufficiale “.
§ 10. I diritti acquisiti per l’uso delle dighe statali in termini di pesca fino all’entrata in vigore del regolamento sono conservati fino alla loro scadenza.

Disposizioni finali
ALL’ORDINANZA CHE MODIFICA ED INTEGRA L’ORDINANZA N. 37 DEL 2008 RELATIVA ALL’UTILIZZO DELLE DIGHE – PROPRIETÀ DEmaniale, IN RELAZIONE ALL’ATTIVITÀ DI PESCA E ALLE NORME PER L’ESECUZIONE DELLA PESCA AGRICOLA, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA NEGLI IMPIANTI – PROPRIETÀ DEmaniale. 3, AL. 1 DELLA LEGGE SULLA PESCA E L’ACQUACOLTURA

(PUBBLICATA – SG N. 16 DEL 2013, IN VIGORE DAL 19.02.2013)
§ 23. L’ordinanza entra in vigore il giorno della promulgazione nella ” Gazzetta ufficiale “.

Disposizioni finali
ALL’ORDINANZA CHE MODIFICA ED INTEGRA L’ORDINANZA N. 37 DEL 2008 RELATIVA ALL’UTILIZZO DELLE DIGHE – PROPRIETÀ DEmaniale, IN RELAZIONE ALL’ATTIVITÀ DI PESCA E ALLE NORME PER L’ESECUZIONE DELLA PESCA AGRICOLA, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA NEGLI IMPIANTI – PROPRIETÀ DEmaniale. 3, AL. 1 DELLA LEGGE SULLA PESCA E L’ACQUACOLTURA

(PUBBLICATA – SG N. 103 DEL 2016, IN VIGORE DAL 27.12.2016)
§ 13. L’Ordinanza entra in vigore il giorno della promulgazione nella “ Gazzetta di Stato ”.

Disposizioni finali
ALL’ORDINANZA CHE MODIFICA L’ORDINANZA N. 37 DEL 2008 RELATIVA ALL’UTILIZZO DELLE DIGHE – DETERMINATO, NELLA PESCA E SULLE NORME PER L’ESERCIZIO DELL’ALLEVAMENTO, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA NEGLI IMPIANTI – DETERMINATI AI SENSI DELL’ART. 3, AL. 1 DELLA LEGGE SULLA PESCA E L’ACQUACOLTURA

(PUBBLICATA – SG N. 26 DEL 2018, IN VIGORE DAL 23.03.2018)
§ 2. L’Ordinanza entra in vigore il giorno della promulgazione nella « Gazzetta dello Stato ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALL’ORDINANZA CHE MODIFICA ED INTEGRA L’ORDINANZA N. 37 DEL 2008 RELATIVA ALL’UTILIZZO DELLE DIGHE – DETERMINATO, IN RELAZIONE ALL’ATTIVITÀ DI PESCA E ALLE NORME PER L’ESECUZIONE DELLA PESCA AGRICOLA, DELLA PESCA MERAVIGLIOSA E DELL’ACQUACOLTURA NEGLI OGGETTI DI PROPRIETÀ DEmaniale. 3, AL. 1 DELLA LEGGE SULLA PESCA E L’ACQUACOLTURA

(PUBBLICATO – SG, N. 106 DEL 2020, IN VIGORE DAL 15.12.2020)
§ 18. Fino al regolamento di cui all’art. 25, par. 5 della legge sulla pesca e l’acquacoltura, la designazione delle zone di acquacoltura tiene conto della capacità ecologica della diga per la produzione di pesce in gabbia.
§ 19. L’Ordinanza entra in vigore il giorno della promulgazione nella “Gazzetta di Stato”.
Appendice n. 1 all’art . 2, par. 1
(Modificata – SG. 18 del 2011, in vigore dal 01.03.2011, modificata – SG. 16 del 2013, in vigore dal 19.02.2013, modificata – SG. 26 del 2018, in vigore dal 23.03.2018, modificata – SG. 106 del 2020, in vigore dal 15.12.2020)

Scopo delle dighe statali in termini di pesca

NO

Diga

Area (acri)

Categorizzazione

1.

Aleksandar Stamboliski

10860

Pesca amatoriale

2.

Aheloy

970

Pesca amatoriale

3.

Beglika

356

Pesca amatoriale

4.

Bel Lom

3450

Pesca amatoriale

5.

Georgij Traikov (Tsonevo)

17300

Pesca amatoriale

6.

Gorni Dabnik

11800

Pesca amatoriale

7.

Domlian

1680

Pesca amatoriale

8.

Durante la notte

22000

Pesca amatoriale

9.

Stallone

25000

Pesca amatoriale

10.

Ivalovgrad

15000

Pesca amatoriale

11.

Seta

11200

Pesca amatoriale

12.

Torre

1567

Pesca amatoriale

13.

Kurdzali

16070

Pesca amatoriale

14.

Piccolo Sharkovo

3900

Pesca amatoriale

15.

Ardente nuovo

1788

Pesca amatoriale

16.

agosto

23600

Pesca amatoriale

17.

Pancharevo

897

Pesca amatoriale

18.

Acquazzone

4450

Pesca amatoriale

19.

Ape (Lobosh)

5380

Pesca amatoriale

20.

Arenaria

9920

Pesca amatoriale

21.

Sto lavorando

3246

Pesca amatoriale

22.

Rosa bene

3640

Pesca amatoriale

23.

Sopot

5350

Pesca amatoriale

24.

Freddo bene

25600

Pesca amatoriale

25.

Unione

2510

Pesca amatoriale

26.

Topolnica

5619

Pesca amatoriale

27.

Toshkov chark

254

Pesca amatoriale

28.

Tracio

8250

Pesca amatoriale

29.

Pietra di Tsankov

3400

Pesca amatoriale

30.

Ampio prato (Kaval tepe)

4044

Pesca amatoriale

31.

Latticini

33000

Pesca amatoriale

32.

Le 40 primavere

489

Acquacoltura

33.

Abrit – I

32

Acquacoltura

34.

Abrit – II

110

Acquacoltura

35.

Alessandrovo

1300

Acquacoltura

36.

Alino

71

Acquacoltura

37.

Antimov

1037

Pesca amatoriale

38.

Bagrenci

153

Acquacoltura

39.

Burrone di rame

1101

Acquacoltura

40.

Banska

959

Acquacoltura

41.

Bargan

65

Acquacoltura

42.

Fuga

280

Acquacoltura

43.

Costa Bianca

96

Pesca amatoriale

44.

Benkovskij

595

Acquacoltura

45.

Bersino

375

Acquacoltura

46.

Riccamente

310

Acquacoltura

47.

Peonia

231

Acquacoltura

48.

Ragazzo

438

Acquacoltura

49.

Briagovo

963

Acquacoltura

50.

Bianco bene

1186

Acquacoltura

51.

Byala Rada

140

Acquacoltura

52.

Il fosso

78

Acquacoltura

53.

Vasil Levski

40

Acquacoltura

54.

Vinogradets

95

Acquacoltura

55.

Mannaro

351

Acquacoltura

56.

Warbler

278

Acquacoltura

57.

Corvo

650

Acquacoltura

58.

Generale Kiselovo

690

Acquacoltura

59.

Una vista

205

Acquacoltura

60.

Gorna Graštitsa

57

Acquacoltura

61.

Daskalovo 1

55

Acquacoltura

62.

Daskalovo 2

66

Acquacoltura

63.

I due beccucci

370

Pesca amatoriale

64.

Vergine

40

Acquacoltura

65.

Trifoglio

106

Acquacoltura

66.

Ginevra

50

Pesca amatoriale

67.

Buona valle

300

Acquacoltura

68.

Dolna Dikanya

900

Acquacoltura

69.

Metropoli Inferiore

112

Acquacoltura

70.

Dolni Dabnik

342

Acquacoltura

71.

Villaggio Nuovo Inferiore

80

Acquacoltura

72.

Dondukovo

165

Acquacoltura

73.

Dositeevo

650

Acquacoltura

74.

Drenovdol

640

Pesca amatoriale

75.

Drenovets

758

Acquacoltura

76.

Duvanli

145

Acquacoltura

77.

Dabnika

1640

Pesca amatoriale

78.

Ezerovo

680

Acquacoltura

79.

Albero di ontano

1184

Pesca amatoriale

80.

Enevo

170

Pesca amatoriale

81.

Enitsa

4428

Pesca amatoriale

82.

Etropoli

63

Acquacoltura

83.

Zhelyazkovets

228

Acquacoltura

84.

Maialino

105

Acquacoltura

85.

Suonerie

95

Acquacoltura

86.

D’oro

340

Acquacoltura

87.

Primavera

800

Acquacoltura

88.

Izvorov

370

Acquacoltura

89.

Equalizzatore Basamaka

120

Acquacoltura

90.

Equalizzatore Belitsa

120

Acquacoltura

91.

Equalizzatore Belmeken

29

Pesca amatoriale

92.

Arenaria livellatrice

654

Acquacoltura

93.

Equalizzatore Chatma Dere

200

Acquacoltura

94.

Kaylaka

220

Pesca amatoriale

95.

Kalamitsa

420

Acquacoltura

96.

Kamenets

1517

Acquacoltura

97.

Fontana in pietra

237

Acquacoltura

98.

Karadzha Dere

67

Pesca amatoriale

99.

Karaisen

989

Acquacoltura

100.

Garofano

125

Acquacoltura

101.

Kirilovo

859

Acquacoltura

102.

Clemente

198

Acquacoltura

103.

Klisuritsa

173

Acquacoltura

104.

Scoiattolo

390

Acquacoltura

105.

Bibliotecario

490

Acquacoltura

106.

Kovacevo

1410

Pesca amatoriale

107.

Fabbro

426

Acquacoltura

108.

Komarevo – Hrabrovo

134

Acquacoltura

109.

Cramolino

219

Acquacoltura

110.

Krapet

1848

Pesca amatoriale

111.

Krasnoseltsi

192

Acquacoltura

112.

Un campo storto

310

Acquacoltura

113.

Krynet

51

Acquacoltura

114.

Pera

1800

Acquacoltura

115.

Krusovitsa

176

Acquacoltura

116.

Kalnovo

260

Acquacoltura

117.

Lenovo

975

Acquacoltura

118.

Lipnica

112

Acquacoltura

119.

Boscaioli

404

Acquacoltura

120.

Lopusčnica

327

Acquacoltura

121.

Piccolo ritardo

173

Acquacoltura

122.

Malka Mutnica

134

Acquacoltura

123.

Malka Smolnica

124

Acquacoltura

124.

Il piccolo

113

Pesca amatoriale

125.

Latticini

220

Acquacoltura

126.

Markovdol

46

Acquacoltura

127.

Orso

580

Acquacoltura

128.

Miskovets

79

Acquacoltura

129.

mughetto

42

Acquacoltura

130.

Morun

242

Acquacoltura

131.

Valle Morta 1

63

Acquacoltura

132.

Valle Morta 2

37

Acquacoltura

133.

Naydenovo

75

Acquacoltura

134.

Nanofili 1

35

Acquacoltura

135.

Nanofilo 2

107

Acquacoltura

136.

Toelettatura

233

Acquacoltura

137.

Nuovo mercato 1

302

Acquacoltura

138.

Nuovo mercato 2

344

Pesca amatoriale

139.

Tumulo di pecore

444

Acquacoltura

140.

Pastorella

6550

Acquacoltura

141.

Ovcharovo

226

Acquacoltura

142.

Pecore bene

260

Acquacoltura

143.

Odrinci

863

Pesca amatoriale

144.

Oslo

158

Acquacoltura

145.

Affilato

38

Pesca amatoriale

146.

Osane

49

Acquacoltura

147.

Paisio 2

75

Pesca amatoriale

148.

Pamporovo

216

Acquacoltura

149.

Pelik Dere

34

Acquacoltura

150.

Gallo

65

Acquacoltura

151.

Poletkovci

980

Acquacoltura

152.

Prato

505

Acquacoltura

153.

Direttore

366

Acquacoltura

154.

Giusto

394

Acquacoltura

155.

Primavera

56

Pesca amatoriale

156.

Desolato

231

Acquacoltura

157.

Pechelarovo 1

53

Acquacoltura

158.

Pechelarovo 2

25

Acquacoltura

159.

Prati Ryahovski

139

Acquacoltura

160.

Santo

95

Acquacoltura

161.

La sella

24

Acquacoltura

162.

L’acqua grigia

175

Acquacoltura

163.

Il Fiume Azzurro

528

Acquacoltura

164.

Syrakovo

200

Acquacoltura

165.

Scala – 1

403

Acquacoltura

166.

Scala – 2

50

Acquacoltura

167.

Skender Dere

150

Acquacoltura

168.

Smirne

462

Acquacoltura

169.

Snežina

180

Acquacoltura

170.

Stojkovci

1130

Acquacoltura

171.

Sushitsa

459

Acquacoltura

172.

Fontana del tabacco

111

Acquacoltura

173.

Tellish

2320

Pesca amatoriale

174.

Telish – 2

43

Acquacoltura

175.

Temelkovo

165

Acquacoltura

176.

Teschel

100

Pesca amatoriale

177.

Tokmakli

38

Acquacoltura

178.

Albero di Totleben

80

Pesca amatoriale

179.

Terreno desolato

38

Acquacoltura

180.

Troiano

530

Acquacoltura

181.

Troiano

550

Acquacoltura

182.

Trombettista

86

Acquacoltura

183.

Trastikovo

578

Pesca amatoriale

184.

Filippesi

138

Pesca amatoriale

185.

Fiseca

691

Pesca amatoriale

186.

Chiesa

1180

Acquacoltura

187.

Čerkovna (Dabrava)

312

Acquacoltura

188.

Chernozem

460

Acquacoltura

189.

Cinguettio

131

Pesca amatoriale

190.

Albero Shishman

548

Acquacoltura

191.

Rumoroso

1050

Acquacoltura

192.

Yarlovci

560

Acquacoltura

Bacini idrici con lo scopo principale di approvvigionamento di acqua potabile e domestica, in cui la pesca ricreativa è consentita solo al di fuori della zona di protezione sanitaria

NO

Diga

Area (acri)

Categorizzazione

1.

Asenovets

1100

Pesca amatoriale

2.

Batac

22080

Pesca amatoriale

3.

Stai mentendo

736

Pesca amatoriale

4.

Iskar Bianco

850

Pesca amatoriale

5.

Belmeken

4531

Pesca amatoriale

6.

Borovitsa

482

Vietata la pesca

7.

io studio

4970

Pesca amatoriale

8.

Grande fuggitivo

4126

Pesca amatoriale

9.

Grazie a Dio

2000

Pesca amatoriale

10.

Iskar

30000

Pesca amatoriale

11.

Jovkovci

5745

Pesca amatoriale

12.

Kalin

350

Pesca amatoriale

13.

Camchia

9601

Vietata la pesca

14.

Karagyol

90

Pesca amatoriale

15.

Disossamento

300

Pesca amatoriale

16.

Gridiamo

790

Pesca amatoriale

17.

Gente di Plovdiv

200

Pesca amatoriale

18.

Freddo

1416

Pesca amatoriale

19.

Srechenska bar

840

Pesca amatoriale

20.

Sta correndo

18700

Pesca amatoriale

21.

ora Smirne (Yantra)

1054

Vietata la pesca

22.

Sedia

200

Pesca amatoriale

23.

Un prato limpido

2317

Vietata la pesca

24.

Un falco

4800

Pesca amatoriale

Appendice n. 2 all’art . 6, par. 3
(Modifica – SG. 18 del 2011 , in vigore dal 01.03.2011 , modificata – SG. 106 del 2020 , in vigore dal 15.12.2020 )

MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELL’ALIMENTAZIONE E DELLE FORESTE

AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA

CERTIFICATO DI DIRITTO ACQUISITO DI SFRUTTARE LA RISORSA ITTICA

E ALTRI ORGANISMI ACQUATICI DEL MAR NERO E DEL DANUBIO

NO. ………………..

SU:

(i tre nomi della persona fisica o il nome completo della persona giuridica)

foto Indirizzo:________________________________________________________________

(indirizzo permanente di una persona fisica o sede legale e indirizzo della direzione della persona giuridica)

CEI: ………………………………………….. …

Dati personali del comandante o altra persona fisica che pesca per conto e spese del proprietario:

__________________________________________________________________________

(i tre nomi e l’indirizzo)

(Personale

firma);

Numero di Social Security _________________________

Attestato di capacità giuridica n° ……………../…………….. del ____________________

(Diploma, nei casi di cui all’art. 14, comma 3 T.Amministrativa )

Numero registro di pesca: da pagina _____ a pagina _______ da pagina _____ a pagina ______

PER L’ACQUISTO DEL DIRITTO DI EFFETTUARE LA CATTURA ECONOMICA DI PESCI E ALTRI ORGANISMI ACQUATICI

 

1. Sulla base di una licenza per la pesca commerciale:

2. Per il periodo:
3. Con peschereccio:

 

 

Marcatura esterna e nome della nave Armatore (indirizzo)

o la base di utilizzo

Nome della nave

 

Una bandiera
CFR n
Dimensioni:

essere debitore ________ larghezza _______________

Altezza della tavola ………. pescaggio ……….

N. motore ____________________________

Marca _________________________________

Potenza ………………….. carburante ………………….

Capacità (totale):

Equipaggio:

Indicativo di chiamata:

Attrezzatura di navigazione:

4. Attrezzi da pesca utilizzati: (nome dell’attrezzo, numero, dimensioni: lunghezza, larghezza, dimensione delle maglie, numero di guarnizioni) …………………. …………………………………………..

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… ..

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… ..

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… .

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… ……

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… ..

 

 

AUTORITÀ CHE HA RILASCIATO IL CERTIFICATO …………………………………………………….…….

(Nome e professione)

 

Città. Firma/timbro

 

MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELL’ALIMENTAZIONE E DELLE FORESTE

AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA

ATTESTAZIONE DEL DIRITTO ACQUISITO DI SFRUTTARE RISORSE DA PESCI E ALTRI ORGANISMI ACQUATICI CON ATTREZZATURE SPECIALIZZATE PER LA PESCA D’ALLEVAMENTO ART. 21:00

 

NO. ………………..

SU:

(nome completo della persona giuridica o ET)

Indirizzo: ____________________________________________________________________________

(indirizzo della direzione della persona giuridica)

CEI: ………………………………………….. …

Dati anagrafici del comandante o altra persona fisica che effettua attività di pesca per conto e spese del titolare: ________________________________________________________

(i tre nomi e l’indirizzo)

(Personale

firma);

Numero di Social Security _________________________

Certificato di capacità giuridica n. …………../………….. del ________________________

(Diploma, nei casi di cui all’art. 14, comma 3 T.Amministrativa )

Numero registro di pesca: da pagina _____ a pagina ________ da pagina _____ a pagina _____

PER EFFETTUARE LA CATTURA ECONOMICA DI PESCI E ALTRI ORGANISMI ACQUATICI:

1. Sulla base di una licenza per la pesca commerciale: 2. Per il periodo:
3. Con un dispositivo posizionato:

 

 

Coordinate dei punti di confine caratteristici:

 

Nome del luogo in cui verrà collocato il dispositivo specializzato: __________________

Profondità seduta: ___________________

Lunghezza asciugamano: ___________________

Dimensioni della casa:

Lunghezza: __________________

Larghezza: __________________

Documento attestante l’area utilizzata:

Stagionalità:

Ubicazione del sito (località, villaggio, comune, distretto)

 

4. Con peschereccio:

 

Marcatura esterna e nome della nave Armatore (indirizzo)

o la base di utilizzo

Nome della nave

 

Una bandiera
CFR n
Dimensioni:

essere debitore _______________ larghezza ______________

Altezza tavola ………….. pescaggio ……………….

N. motore _________________________

Marca ______________________________

Potenza ……………. carburante ……………………..

Capacità (totale):

Equipaggio:

Indicativo di chiamata:

Attrezzatura di navigazione:

 

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …..

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …..

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… ….

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… ….

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… ….

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… …

 

 

AUTORITÀ CHE HA RILASCIATO IL CERTIFICATO ……………………………………… . ………………………………

(Nome e professione)

 

Città. Firma/timbro

Allegato n. 3 all’art . 20, par. 1
(Modifica – SG. 106 del 2020, in vigore dal 15.12.2020)

PROTOCOLLO DI STOCCAGGIO

 

Oggi, ……………….., ai sensi dell’art. 52 della Legge sulla pesca e l’acquacoltura , una commissione composta da:

1. ……………………………………… ………………………………………….. .. ………………………………………

2. ……………………………………… ………………………………………….. .. ………………………………………

3. ……………………………………… ………………………………………….. .. ………………………………………

4. ……………………………………… ………………………………………….. .. ………………………………………

5. ……………………………………… ………………………………………….. .. ………………………………………

6. ……………………………………… ………………………………………….. .. ………………………………………

(i tre nomi, posizione, luogo di lavoro)

rimessaggio assistito effettuato da: ……………………………………… . ………………………………,

(nome della persona che effettua la calza)

come segue:

I. In un corpo idrico: …………………………………………. ………………………………………….. . …………………

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ………………………………………

(nome dell’oggetto da stoccare)

II. Con materiale di stoccaggio da: ……………………………………… . ………………………………………

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ………………………………………

(nome del sito in cui è stato prodotto/acquistato il materiale di stoccaggio, tipo e numero del documento di acquisto)

III. Specie e composizione quantitativa del materiale di stoccaggio:

 

 

Una specie di pesce e/o altri organismi acquatici

Età

(larve e annuali – in mesi, annuali o più vecchie –
in anni)

Quantità

(numero)

Media

unità di peso

(grammo)

Totale

peso

(kg)

 

 

IV. Applicazioni:

1. Certificato medico veterinario

No. ………………, ed. il …………., dal ……………………….. .

2. Certificato genetico n. ………., ed. il …………….., dal ……………………….. . ..

COMMISSIONE:

1. ……………………….. 4. ………………………..
2. ……………………….. 5. ……………………………
3. ……………………….. 6. ……………………………..

 

Appunti: ………………………………………… ………………………………………….. .. …………………………

Certificato da: ……………………………………….. . …………..

(i tre nomi)

Capo dipartimento, unità territoriale di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA

 

città ……………………….. Firma/timbro ……………… . ………….