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Bulgaria – Sportello Unico (OSS)

In Bulgaria le disposizioni attinenti al “REGIME SPECIALE PER I SOGGETTI PASSIVI CHE FORNISCONO SERVIZI, VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE DI BENI, VENDITE A DISTANZA NAZIONALI DI BENI E VENDITE A DISTANZA DI BENI IMPORTATI DA PAESI O TERRITORI TERZI” sono contenute negli artt. da 152 a 159и della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)

Lo Sportello Unico (OSS) è un elemento fondamentale della riforma dell’IVA nell’Unione Europea, entrata in vigore il 1° luglio 2021. Il suo obiettivo principale è semplificare la dichiarazione e il pagamento dell’IVA per le imprese sulle transazioni transfrontaliere nell’UE, in particolare nel settore dell’e-commerce e dei servizi digitali.

Per le aziende in Bulgaria che vendono beni o servizi a clienti (privati) in altri Stati membri, le norme OSS offrono un modo più semplice ed efficiente per gestire l’IVA, eliminando la necessità di registrarsi in ogni singolo paese in cui hanno clienti.

Che cosa è One Stop Shop (OSS)?

OSS è un portale elettronico dedicato all’IVA che consente alle aziende di dichiarare e pagare l’imposta sulle vendite nell’UE tramite un’unica registrazione in un unico Stato membro.

Prima dell’introduzione dell’OSS, le aziende che vendevano beni o servizi in diversi paesi dell’UE dovevano registrarsi ai fini IVA in ogni paese in cui superavano la soglia di fatturato imponibile locale. Con il nuovo sistema, le aziende possono consolidare tutti questi obblighi in un’unica dichiarazione trimestrale, da presentare al paese in cui sono registrate per l’OSS.

Quali aziende possono utilizzare l’OSS?

Il sistema OSS è progettato per:

  • Aziende che vendono beni a distanza ( e-commerce ) a clienti nell’UE
  • Aziende che forniscono servizi digitali come software, streaming, formazione online e altro ancora
  • Fornitori di servizi B2C come servizi di telecomunicazione, radio e televisione
  • Piattaforme che facilitano le vendite a terzi

È importante notare che l’OSS è applicabile solo alle vendite ai consumatori finali (B2C). Se vendi beni o servizi ad altre aziende (B2B), si applicano comunque le norme IVA standard.

Tipi di modalità OSS

1. Unione OSS

Questo regime è riservato alle aziende stabilite nell’UE che vendono beni o forniscono servizi a clienti in altri Stati membri.

Esempio:
se un negozio online bulgaro vende prodotti a clienti in Germania, Francia e Italia, può registrare un OSS in Bulgaria e tramite esso dichiarare e pagare l’IVA per tutte le vendite nell’UE .

2. Modalità di importazione One Stop Shop (IOSS)

Questo regime si applica alle vendite a distanza di beni provenienti da paesi terzi verso l’UE, quando il valore delle spedizioni è fino a 150 euro .

Come registrarsi all’OSS in Bulgaria?

In Bulgaria, ai sensi dell’art. 156 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), la registrazione per l’OSS viene effettuata tramite tramite il Portale dei Servizi Elettronici dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) alla pagina https://portal.nra.bg/ nella sezione “Regimi IVA speciali – SPORTELLO UNICO (OSS)” .

Fase 1: Preparazione dei documenti

Per registrarti avrai bisogno di:

Fase 2: Registrazione online

Le aziende presentano una domanda tramite il Portale dei Servizi Elettronici dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)).

È possibile accedere ai servizi tramite il Portale dei Servizi Elettronici dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) alla pagina https://portal.nra.bg/ nella sezione “Regimi IVA speciali – SPORTELLO UNICO (OSS)”

Fase 3: Conferma e approvazione

Dopo aver esaminato la domanda, l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) approva la registrazione e rilascia un numero OSS univoco .

Dichiarazione e pagamento IVA tramite OSS

Ai sensi dell’art. 159 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), le aziende registrate per l’OSS sono tenute a presentare dichiarazioni IVA trimestrali

In Bulgaria, queste dichiarazioni vengono presentate entro la fine del mese successivo al trimestre a cui si riferiscono le vendite.

Quindi:

  • chi si avvale dell’OSS è tenuto a trasmettere ogni trimestre solare, una dichiarazione con gli importi delle singole cessioni effettuate divise per stato membro ed aliquota iva;
  • si è tenuti a presentare la dichiarazione OSS a saldo zero anche nel caso in cui nel trimestre oggetto di comunicazione non si sono effettuate operazioni OSS;
  • si versa l’iva dovuta in tutti gli stati membri della UE pagando un unico importo all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)); sarà quest’ultima a distribuire poi gli importi ai vari stati europei;

Esempio di dichiarazione

Se un negozio online bulgaro realizza le seguenti vendite durante il trimestre:

  • 10.000 euro in Germania (aliquota IVA 19%)
  • 8.000 euro in Francia (aliquota IVA 20%)
  • 5.000 euro in Italia (aliquota IVA 22%)

Presenta una dichiarazione per tutti questi paesi tramite OSS , senza registrarsi separatamente per l’IVA in ogni paese.

Quali sono i vantaggi dell’OSS?

  • Registrazione semplificata: una sola registrazione per tutta l’UE
  • Meno obblighi amministrativi: nessuna registrazione richiesta in ogni paese
  • Presentazione centralizzata delle dichiarazioni IVA
  • Miglioramento della riscossione delle tasse
  • Minori costi per l’amministrazione fiscale e contabile

Errori comuni nell’utilizzo di OSS

  1. Calcolo errato delle aliquote IVA: ogni Paese ha un’aliquota diversa, quindi è importante verificare le aliquote vigenti.
  2. Presentazione tardiva delle dichiarazioni: può comportare multe e sanzioni.
  3. Dichiarazione di vendita errata: tutti i dati devono essere inseriti correttamente.

Registro elettronico

Ai sensi dell’art. 159г. della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), (1) La persona registrata ai sensi dell’art. 154 , 156 o 157a è tenuta a tenere un registro elettronico delle cessioni a cui si applica il regime.
(2) Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 1 sono registrate in modo tale da poter essere fornite immediatamente per via elettronica e per ogni singola fornitura di beni e/o servizi in un formato di file strutturato su richiesta di un’autorità fiscale o delle autorità competenti degli Stati membri di consumo.
(3) Qualora a un soggetto passivo o a un rappresentante che agisce in suo nome e per suo conto venga richiesto di presentare elettronicamente il registro elettronico tenuto ai sensi del paragrafo 1 e la persona non lo abbia presentato entro 20 giorni dalla data della richiesta, un’autorità delle entrate ricorda al soggetto passivo o al rappresentante di presentare tale registro.
(4) Le persone di cui al comma 1 conservano le informazioni nei registri elettronici di cui al comma 1 per un periodo di 10 anni, a partire dalla fine dell’anno in cui è stata effettuata la relativa consegna.