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Portogallo – Regime fiscale degli investitori non abitualmente residenti – PARTE III del Decreto legge n. 249/2009, del 23 settembre (Codice Fiscale degli Investimenti)

Decreto legge n. 249/2009, del 23 settembre

PARTE III

Regime fiscale degli investitori non abitualmente residenti 

Articolo 23

Investitore con residenza non abituale in territorio portoghese

1 – Si considera che non abbiano residenza abituale in territorio portoghese i soggetti passivi che, diventando residenti fiscali, vale a dire ai sensi delle disposizioni della lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 16 del Codice IRS, non hanno in nessuno dei cinque anni precedenti sono stati tassati come tali dall’IRS.

2 – Il soggetto passivo considerato residente non abituale acquisisce il diritto ad essere tassato come tale, per un periodo di 10 anni consecutivi, rinnovabile, mediante l’iscrizione di tale status nel registro dei contribuenti della DGCI.

3 – Il godimento del diritto all’imposta come residente non abituale in ciascun anno del periodo di cui al numero precedente richiede che il contribuente sia considerato residente ai fini IRS.

4 – Il soggetto passivo che non ha goduto del diritto di cui al comma precedente per uno o più anni del periodo di cui al comma 2 può riprendere a goderne in uno qualsiasi degli anni restanti di detto periodo, a condizione che egli o è nuovamente considerata residente per gli effetti IRS.

Articolo 24.

Tasso IRS speciale per investitori residenti non abituali

1 – Reddito netto delle categorie A e B conseguito in attività ad alto valore aggiunto, di carattere scientifico, artistico o tecnico, da definire con decreto del membro del Governo competente per l’area delle finanze, da non- residenti abituali nel territorio portoghese, sono tassati con l’aliquota del 20%.

2 – I redditi previsti al numero precedente possono essere inclusi a scelta dei rispettivi titolari residenti in territorio portoghese.

Articolo 25

Eliminazione della doppia imposizione internazionale

1 – I residenti non abituali nel territorio portoghese che percepiscono redditi di categoria A all’estero sono soggetti al metodo dell’esenzione, a condizione che, alternativamente:

  1. a) sono tassati nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;
  2. b) Sono tassati in un altro paese, territorio o regione, nei casi in cui non esiste una convenzione per eliminare la doppia imposizione stipulata dal Portogallo, a condizione che il reddito, secondo i criteri di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del Codice IRS, non sono considerati ottenuti in territorio portoghese.

2 – Ai residenti non abituali nel territorio portoghese che percepiscono all’estero redditi di categoria B, guadagnati in attività che forniscono servizi ad alto valore aggiunto, di carattere scientifico, artistico o tecnico, da definire con decreto del membro del governo responsabile del settore finanziario, o derivanti da proprietà intellettuale o industriale, o dalla fornitura di informazioni riguardanti esperienze maturate nel settore industriale, commerciale o scientifico, nonché per le categorie E, F e G, si applica il metodo dell’esenzione a condizione che, alternativamente:

  1. a) sono imponibili nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;
  2. b) Può essere tassato in un altro paese, territorio o regione, secondo il modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), interpretato secondo le osservazioni e riserve del Portogallo, nei casi in cui non esiste alcuna convenzione stipulata dal Portogallo per eliminare la doppia imposizione, a condizione che tali casi non siano inclusi nell’elenco approvato con l’ordinanza n. , nonché a condizione che il reddito, secondo i criteri stabiliti nell’articolo 18 del codice IRS , non possono essere considerati ottenuti in territorio portoghese.

3 – Residenti non abituali in territorio portoghese che realizzano redditi di categoria H all’estero, nella misura in cui questi, quando provengono da contributi, non hanno generato una detrazione ai fini del paragrafo 2 dell’articolo 25. del Codice IRS, si applica il metodo dell’esenzione, a condizione che, in alternativa:

  1. a) sono tassati nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;
  2. b) Secondo i criteri di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del codice IRS, non possono essere considerati ottenuti in territorio portoghese.

4 – I redditi esenti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 devono essere computati ai fini della determinazione dell’aliquota da applicare agli altri redditi, ad eccezione di quelli previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 72. Codice IRS.

5 – I titolari di redditi esenti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 possono scegliere di applicare il metodo del credito d’imposta di cui al comma 1, nel qual caso i redditi devono essere computati ai fini dell’imposizione, ad eccezione di quelli previsti ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 72 del Codice IRS.

Portogallo – Codice fiscale sugli investimenti – Decreto legge n. 249/2009, del 23 settembre

Decreto legge n. 249/2009, del 23 settembre

La crescente proiezione del Portogallo sulla scena mondiale richiede una profonda riflessione sugli orientamenti negoziali nelle relazioni economiche internazionali e, in questa prospettiva, è imperativo che venga delineata una strategia fiscale globale basata sugli attuali paradigmi di competitività. Questa circostanza porta al fatto che gli strumenti di politica fiscale internazionale del nostro Paese dovrebbero fungere da fattore di attrazione per l’ubicazione dei fattori di produzione, dell’iniziativa imprenditoriale e della capacità produttiva nello spazio portoghese.

Questa iniziativa legislativa consacra così giuridicamente un nuovo spirito di competitività dell’economia portoghese, con il quale si intende stimolare l’economia nazionale e il tessuto imprenditoriale portoghese.

In questo senso, avvalendosi dell’autorizzazione legislativa conferita dagli articoli 106.º e 126.º della Legge n. 64-A/2008, del 31 dicembre, che ha approvato il Bilancio dello Stato per il 2009, il Codice fiscale degli investimenti e il nuovo regime fiscale per i residenti non abituali in termini di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRS).

Pertanto, e in primo luogo, il presente decreto legge modifica l’articolo 41 dello Statuto delle agevolazioni fiscali e regola il regime delle agevolazioni fiscali stabilito in tale disposizione normativa. L’emendamento mira fondamentalmente a:

Estendere il periodo di validità di detto regime fino al 31 dicembre 2020;

Definire l’ambito delle attività economiche nelle quali possono essere integrati i progetti di investimento idonei a garantire i benefici fiscali in questione;

Innalzare l’importo minimo delle domande rilevanti ai fini dell’ammissibilità dei progetti rispettivamente a (euro) 5.000.000, nei casi previsti dal comma 1 dell’articolo 41, e a (euro) 250.000, nei casi previsti dal comma 4 dell’articolo 41;

Definire le condizioni di accesso al regime in questione;

Accettare le nuove disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato;

Definire un meccanismo per quantificare il beneficio fiscale assegnato a livello globale;

Ridefinire la portata e il significato delle applicazioni rilevanti;

Rivedere e integrare un regime di incentivi per la ricerca e lo sviluppo;

Revisione delle procedure applicative e valutazione dei processi contrattuali per la concessione dei benefici impliciti;

Esaminare le condizioni contrattuali, l’ispezione e il follow-up del progetto ammissibile.

In questo contesto di riforma è stato creato il Codice fiscale sugli investimenti, che mira fondamentalmente a unificare la procedura applicabile alla contrattazione dei benefici fiscali previsti dal già citato articolo 41 dello Statuto dei benefici fiscali.

In tal senso viene creato un organismo volto a unificare e semplificare l’intera procedura legata alla concessione, monitoraggio, rinegoziazione e risoluzione dei contratti interessati, che sarà denominato Consiglio Interministeriale per il Coordinamento delle Incentivazioni Fiscali agli Investimenti da concedere entro il 2020 Il Consiglio è presieduto da un rappresentante del Ministero delle Finanze e comprende un rappresentante dell’Agenzia portoghese per gli investimenti e il commercio estero, EPE, un rappresentante dell’Istituto per il sostegno alle piccole e medie imprese e all’innovazione, un rappresentante del Direzione generale delle imposte e un rappresentante della Direzione generale delle dogane e delle accise di consumo.

Dal punto di vista materiale, e in termini di investimenti produttivi, è opportuna una regolamentazione congiunta dei benefici fiscali da concedere alle imprese che promuovono progetti di investimento realizzati entro il 2020 e che siano rilevanti per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale nazionale e dei settori di interesse strategico. giustificato per l’economia portoghese. Si tratta di benefici di carattere eccezionale, di carattere temporaneo, concessi in regime contrattuale e limitati in base all’investimento effettuato, stabilendo un’intensità maggiore per progetti di particolare interesse per il Paese.

Si precisa inoltre che, oltre ai limiti individuati, i benefici concessi ai sensi del presente decreto-legge rispettano la normativa comunitaria applicabile, ovvero il Regolamento (CE) n.800/2008, del 6 agosto, che ha approvato il regolamento generale di esenzione per categoria, salvo diversa indicazione, nel qual caso il regolamento (CE) n.1998/2006, del 15 dicembre, sugli aiuti de minimis.

Nell’ambito della riduzione burocratica e della semplificazione procedurale che presiede questa iniziativa legislativa, viene inoltre stabilita una procedura accelerata per il riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato alle semplificazioni doganali ai promotori di grandi investimenti produttivi, e misure di semplificazione delle procedure, che consentono, anche associazioni rappresentative di attività economiche, di rinunciare a prestare garanzia sui dazi all’importazione e sugli altri oneri eventualmente dovuti per le merci non comunitarie soggette ai regimi doganali più rilevanti.

Per quanto riguarda il regime delle agevolazioni contrattuali per l’internazionalizzazione, non essendo soggetto ai limiti contenuti nel regolamento generale di esenzione per categoria, né nel regolamento sugli aiuti de minimis, sopra citato, si è ritenuto di non includere in questa revisione il costante del regime materiale del decreto legge n.401/99 del 14 ottobre, che apparirà in un diploma autonomo, al quale fa riferimento il Codice fiscale sugli investimenti, revocando solo le rispettive disposizioni procedurali, che ora appariranno in detto Codice.

È stata consultata l’Associazione nazionale dei comuni portoghesi.

Come questo:

Utilizzando l’autorizzazione legislativa concessa dagli articoli 106.º e 126.º della Legge n. della Costituzione, il Governo decreta quanto segue:

Articolo 1

Approvazione del Codice fiscale sugli investimenti

È approvato il Codice fiscale sugli investimenti, di seguito Codice, pubblicato in allegato al presente decreto legge e che costituisce parte integrante del presente decreto legge.

Articolo 2

Quadro comunitario

1 – Il presente decreto-legge è redatto ai sensi del regolamento (CE) n.800/2008, del 6 agosto, che ha approvato il regolamento generale di esenzione per categoria, salvo ove diversamente specificato, in cui è redatto ai sensi del regolamento (CE) n.1998/2006, del 15 dicembre, sugli aiuti de minimis, e rispetta i limiti della carta nazionale degli aiuti di Stato con finalità regionale per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013, approvata dalla Commissione Europea il 7 febbraio 2007, da pubblicizzare tramite un’ordinanza del membro del Governo competente per il settore delle finanze.

2 – I limiti previsti nella carta regionale sono aumentati di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni e di 20 punti percentuali per le piccole imprese, come definiti nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, sulla definizione di micro, piccole e medie imprese grandi imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, L 124, del 20 maggio 2003.

3 – In relazione ai grandi progetti di investimento le cui spese ammissibili superano i 50 milioni di euro, il limite previsto nella carta regionale è soggetto all’adeguamento stabilito al comma 67 delle Linee guida sugli aiuti di Stato con finalità regionale per il periodo 2007-2013, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, n.C 54, del 4 marzo 2006.

Articolo 3

Modifica del codice dell’imposta sul valore aggiunto

L’articolo 28 del Codice dell’imposta sul valore aggiunto, approvato con decreto legge n. 394-B/84, del 26 dicembre, nella sua formulazione attuale, è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 28.

1 – …

due – …

3 – Il pagamento dell’imposta dovuta sull’importazione di beni viene effettuato presso i servizi doganali competenti, secondo le norme previste dalla normativa comunitaria applicabile ai dazi all’importazione, salvo il caso in cui, mediante cauzione, è concessa la dilazione pagamento, nel qual caso viene effettuato:

  1. a) entro 60 giorni dalla data di registrazione della liquidazione, quando il differimento è concesso separatamente per ciascun importo di imposta oggetto di detta registrazione;
  2. b) Fino al 15 del 2° mese successivo ai periodi di globalizzazione della registrazione del regolamento o del pagamento previsti dalla normativa doganale applicabile.

4 – Fermo restando quanto disposto al numero precedente e per i periodi ivi previsti, è concessa la dilazione del pagamento dell’IVA, previa costituzione di specifica garanzia per un importo corrispondente al 20% dell’imposta dovuta, ai sensi dell’art. legislazione applicabile.

5 – (Precedente n. 4.)

6 – (Precedente n. 5.)

7 – (Precedente n. 6.)

8 – La prestazione e l’utilizzo della garanzia prevista dal comma 4 rispettano le norme da stabilire con decreto del membro del Governo competente per l’area delle finanze.

9 – In caso di inadempimento, e indipendentemente dall’avvio di una procedura di esecuzione fiscale nei termini di legge, al debitore viene revocata la possibilità di avvalersi della garanzia di cui al comma 4, per la durata di un anno , ferma restando la possibilità di ricorrere alle garanzie previste dal comma 3.”

Articolo 4

Modifica del codice dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

1 – Articoli 16.º, 22.º, 72.º e 81.º del Codice dell’Imposta sul Reddito delle persone fisiche, denominato in breve Codice IRS, approvato con decreto legge n° 442-A/88 del 30 novembre, nella loro formulazione attuale, sono sostituite dalle seguenti:

«Articolo 16.

[…]

1 – …

due – …

3-…

4-…

5-…

6 – Si ritiene che non abbiano residenza abituale nel territorio portoghese i soggetti passivi che, divenendo residenti fiscali, vale a dire in base alle disposizioni della lettera b) del paragrafo 1, non sono stati, in nessuno dei cinque anni precedenti, tassati come tali a il loro.

7 – Un soggetto passivo considerato residente non abituale acquisisce il diritto ad essere tassato come tale per un periodo di 10 anni consecutivi e rinnovabili, iscrivendo tale status nel registro dei contribuenti della Direzione generale delle Imposte.

8 – Il godimento del diritto all’imposta come residente non abituale in ciascun anno del periodo di cui al numero precedente richiede che il contribuente sia considerato residente ai fini IRS.

9 – Il soggetto passivo che non ha goduto del diritto di cui al comma precedente per uno o più anni del periodo di cui al comma 7 può riprendere il godimento dello stesso in uno qualsiasi degli anni restanti di detto periodo, a condizione che egli o è nuovamente considerata residente per gli effetti IRS.

Articolo 22

[…]

1 – …

due – …

3-…

4-…

5 – Quando il soggetto passivo esercita l’opzione di cui al comma 3, è, per tale motivo, obbligato a includere tutti i redditi compresi nel comma 6 dell’articolo 71, comma 7 dell’articolo 72.º e nel n.º 7 dell’art. articolo 81.º

6-…

7-…

Articolo 72.º

[…]

1 – …

due – …

3-…

4-…

5-…

6 – Reddito netto delle categorie A e B conseguito in attività ad alto valore aggiunto, di carattere scientifico, artistico o tecnico, da definire con decreto del membro del governo responsabile delle finanze, da residenti non abituali nel territorio portoghese, sono tassati con l’aliquota del 20%.

7 – I redditi previsti ai paragrafi 4, 5 e 6 possono essere inclusi a scelta dei rispettivi titolari residenti nel territorio portoghese.

8 – (Precedente n. 7.)

9 – (Precedente n. 8.)

10 – (Precedente n. 9.)

Articolo 81.

Eliminazione della doppia imposizione internazionale

1 – …

due – …

3 – I residenti non abituali nel territorio portoghese che percepiscono all’estero redditi di categoria A sono soggetti al metodo dell’esenzione, a condizione che, alternativamente:

  1. a) sono tassati nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;
  2. b) Sono tassati in un altro paese, territorio o regione, nei casi in cui non esiste una convenzione stipulata dal Portogallo per eliminare la doppia imposizione, a condizione che il reddito, secondo i criteri di cui al paragrafo 1 dell’articolo 18, non sia considerato ottenuto in territorio portoghese.

4 – Ai residenti non abituali nel territorio portoghese che percepiscono, all’estero, redditi di categoria B, guadagnati in attività che forniscono servizi ad alto valore aggiunto, di carattere scientifico, artistico o tecnico, da definire con decreto del membro del governo competente per l’area finanziaria, o derivanti da proprietà intellettuale o industriale, o dalla fornitura di informazioni riguardanti esperienze maturate nel settore industriale, commerciale o scientifico, nonché per le categorie E, F e G, si applica il metodo dell’esenzione a condizione che, alternativamente :

  1. a) sono imponibili nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;
  2. b) Può essere tassato in un altro paese, territorio o regione, secondo il modello di convenzione fiscale dell’OCSE sul reddito e sul patrimonio, interpretato conformemente alle osservazioni e riserve formulate dal Portogallo, nei casi in cui non esiste una convenzione per eliminare la doppia imposizione celebrato dal Portogallo, a condizione che non figurino nell’elenco approvato con ordinanza del membro del governo responsabile del settore delle finanze, riguardante regimi fiscali privilegiati, chiaramente più favorevoli e, inoltre, a condizione che i redditi, secondo i criteri previsti dall’articolo 18, non si considerano ottenuti in territorio portoghese.

5 – Residenti non abituali nel territorio portoghese che realizzano redditi di categoria H all’estero, nella misura in cui questi, quando provenienti da contributi, non hanno generato una detrazione ai fini del comma 2 dell’articolo 25. , si applica il metodo dell’esenzione, a condizione che, in alternativa :

  1. a) sono tassati nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;
  2. b) Secondo i criteri di cui al paragrafo 1 dell’articolo 18, non possono essere considerati ottenuti in territorio portoghese.

6 – I redditi esenti ai sensi dei commi 3, 4 e 5 devono essere computati ai fini della determinazione dell’aliquota da applicare agli altri redditi, ad eccezione di quelli previsti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 72.

7 – I titolari di redditi esenti ai sensi dei commi 3, 4 e 5 possono scegliere di applicare il metodo del credito d’imposta di cui al comma 1, nel qual caso i redditi devono essere computati ai fini dell’imposizione, ad eccezione di quelli previsti nei commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 72.

Articolo 5

Modifica allo statuto delle agevolazioni fiscali

L’articolo 41 della Legge sulle agevolazioni fiscali, in breve EBF, approvata con decreto legge n. 215/89 del 1° luglio, nella sua formulazione attuale, è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 41.

[…]

1 – Progetti di investimento in unità produttive realizzati entro il 31 dicembre 2020, di importo pari o superiore a (euro) 5.000.000, rilevanti per lo sviluppo di settori considerati di interesse strategico per l’economia nazionale e per la riduzione delle asimmetrie regionali, che inducono alla creazione di posti di lavoro e che contribuiscono a rilanciare l’innovazione tecnologica e la ricerca scientifica nazionale, potranno beneficiare di incentivi fiscali, in regime contrattuale, con durata fino a 10 anni, da concedersi alle condizioni , condizioni e procedure definite nel Codice fiscale sugli investimenti, in conformità con i principi stabiliti nei paragrafi 2 e 3.

due – …

  1. a) Credito d’imposta, determinato sulla base dell’applicazione di una percentuale, compresa tra il 10% e il 20% delle relative applicazioni del progetto effettivamente realizzato, da detrarre dall’importo calcolato, ai sensi dell’articolo 83, comma 1( a) .º del Codice IRC;
  2. B) …

w)…

  1. D) …

3-…

4 – I progetti di investimento diretto realizzati da imprese portoghesi all’estero, di importo pari o superiore a (euro) 250.000, con relative domande, che dimostrino un interesse strategico per l’internazionalizzazione dell’economia portoghese, possono beneficiare di incentivi fiscali, nell’ambito di un regime contrattuale, con durata fino a cinque anni, da concedersi secondo i termini, le condizioni e le modalità definite in appositi regolamenti, nel rispetto dei principi stabiliti nei commi da 5 a 7.

5-…

6-…

7-…

8 – …»

Articolo 6

Semplificazione delle procedure doganali

1 – Esenzione dalla costituzione di cauzione per dazi ed altri oneri all’importazione, eventualmente dovuti per le merci non comunitarie soggette ai seguenti regimi doganali:

  1. a) Deposito doganale, che consente il deposito delle merci, per un periodo illimitato, consentendone l’utilizzo frazionato secondo le esigenze dell’operatore economico;
  2. b) Miglioramento attivo di un sistema di sospensione, che consenta la trasformazione, riparazione o ulteriore fabbricazione di beni destinati ad essere riesportati dopo tali operazioni;
  3. c) Destinazione speciale, che consente l’applicazione di un’aliquota del dazio all’importazione più favorevole, tenendo conto della destinazione finale data alle merci.

2 – Fermo restando quanto disposto al numero precedente, le condizioni per l’accesso e l’utilizzo delle procedure doganali ivi richiamate sono quelle previste dalla normativa comunitaria applicabile.

3 – La rinuncia alla prestazione della garanzia di cui al comma 1 è concessa a condizione che il richiedente, persona fisica o giuridica:

  1. a) è residente o ha una stabile organizzazione nel territorio nazionale;
  2. b) Presentare una situazione fiscale e contributiva regolarizzata;
  3. c) Non è stato condannato per un reato fiscale negli ultimi tre anni.

4 – La condizione di cui alla lettera b) del numero precedente si ritiene soddisfatta, ogniqualvolta vi sia pendenza di un credito, impugnazione giudiziale, ricorso giurisdizionale, opposizione all’esecuzione del debito esecutivo o pagamento di tale debito in rate, secondo i termini stabiliti dalla legge.

5 – Quando si tratta di soggetto richiedente la cui attività abbia durata inferiore a tre anni, le condizioni di cui alle lettere b) ec) del comma 3 sono valutate anche in relazione ai titolari, soci amministratori o amministratori, a seconda dei casi.

6 – Può beneficiare dell’esonero dalle garanzie relative al regime del deposito doganale, qualunque associazione rappresentativa di un settore di attività economica, per la custodia dei beni appartenenti ai suoi associati, purché soddisfi le condizioni di cui ai commi da 2 a 4.

7 – Su richiesta dei titolari di depositi doganali già autorizzati è concessa l’esonero dalla garanzia, ai sensi dei numeri precedenti.

8 – Qualora taluna delle condizioni di cui ai commi 2 e 3 non sia rispettata, è richiesta l’immediata prestazione di un’adeguata garanzia, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Articolo 7

Consiglio interministeriale per il coordinamento degli incentivi fiscali agli investimenti da concedere entro il 2020

Il Consiglio interministeriale per il coordinamento degli incentivi fiscali agli investimenti da concedere entro il 2020, previsto dall’articolo 5 del Codice fiscale sugli investimenti, è istituito entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Articolo 8

norma revocatoria

Sono revocati:

  1. a) Articoli da 1 a 3 e da 8 a 13 del decreto-legge 14 ottobre, n. 401/99;
  2. b) Decreto legge n. 409/99 del 15 ottobre.

Articolo 9

produzione degli effetti

Il presente decreto legge entra in vigore dal 1° gennaio 2009.

Visto e approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 luglio 2009. – José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa – Fernando Teixeira dos Santos – Alberto Bernardes Costa – João Manuel Machado Ferrão – Fernando Teixeira dos Santos – José Mariano Rebelo Pires Gago.

Emanato l’11 settembre 2009.

Pubblica te stesso.

Il Presidente della Repubblica, Aníbal Cavaco Silva.

Controfirmato l’11 settembre 2009.

Il primo ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.

ALLEGATO

CODICE FISCALE SUGLI INVESTIMENTI

PARTE I

Disposizioni generali e comuni

CAPITOLO I

oggetto e portata

Articolo 1

Oggetto

Il presente Codice fiscale sugli investimenti, di seguito denominato Codice, disciplina i benefici fiscali contrattuali, condizionati e temporanei che possono essere concessi in base alle disposizioni dell’articolo 41 dello Statuto delle agevolazioni fiscali, approvato con decreto legge n. 1 luglio, stabilendo anche lo status dell’investitore nel caso in cui sia residente non abituale in territorio portoghese.

Articolo 2

Ambito oggettivo e temporale

1 – Il regime delle agevolazioni fiscali di cui al precedente articolo si applica ai progetti di investimento produttivo, come caratterizzati nel capo I della parte II del presente Codice, nonché ai progetti di investimento in un’ottica di internazionalizzazione, come caratterizzati nel capo II della parte II del presente Codice, effettuati fino al 31 dicembre 2020.

2 – I progetti di investimento di cui al numero precedente devono avere ad oggetto le seguenti attività economiche, fermo restando i limiti stabiliti dagli articoli 1, 6 e 7 del regolamento (CE) n.800/2008, del 6 agosto, che ha approvato il regolamento generale di esenzione per categoria:

  1. a) Industria estrattiva e industria manifatturiera;
  2. b) Turismo e attività dichiarate di interesse turistico ai sensi della normativa applicabile;
  3. c) informatica e attività e servizi connessi;
  4. d) Attività agricole, di piscicoltura, di allevamento e di selvicoltura;
  5. e) Attività di ricerca e sviluppo e ad alta intensità tecnologica;
  6. f) Tecnologie dell’informazione e produzione audiovisiva e multimediale;
  7. g) Ambiente, energia e telecomunicazioni.

3 – I codici di attività economica (CAE) corrispondenti alle attività di cui al numero precedente sono definiti con decreto congiunto dei membri del Governo competenti per le aree dell’economia e della finanza.

CAPITOLO II

Condizioni comuni di ammissibilità

Articolo 3

Condizioni soggettive

1 – I progetti di investimento sono ammissibili quando:

  1. a) I promotori hanno capacità tecniche e gestionali;
  2. b) I promotori e il progetto di investimento dimostrano una situazione finanziaria equilibrata, determinata in termini del numero 2;
  3. c) i promotori hanno regolarmente organizzato la contabilità in conformità ai principi contabili e alle altre disposizioni di legge vigenti per il rispettivo settore di attività, che sia adeguata alle analisi necessarie per la valutazione e il monitoraggio del progetto e consenta l’autonomia dei suoi effetti;
  4. d) il reddito imponibile dei promotori non è determinato con metodi di valutazione indiretta;
  5. e) I promotori si impegnano a rispettare la normativa sugli appalti pubblici e le normative nazionali e comunitarie in materia di ambiente, pari opportunità e concorrenza;
  6. f) Il contributo finanziario dei promotori corrisponde ad almeno il 25% dei costi ammissibili, esente da qualsiasi sostegno pubblico.

2 – Nell’ambito della valutazione dei progetti di investimento sono esclusi i promotori che non presentino la propria situazione fiscale e contributiva in regola.

3 – Ai fini della lettera b) del comma 1, si considera equilibrata la situazione finanziaria quando l’autonomia finanziaria, misurata dal coefficiente tra capitale proprio e totale patrimonio netto, entrambi determinati secondo i principi raccomandati dalla normalizzazione contabile sistema, è uguale o maggiore di 0,2.

4 – Ai fini di quanto disposto al numero precedente possono essere considerati patrimonio netto le quote di patrimonio netto o di finanziamenti dei soci, purché comprese nel capitale sociale prima della stipula del contratto di cui all’articolo 9.

Articolo 4

condizioni oggettive

1 – Sono ammissibili i progetti di investimento la cui realizzazione non è iniziata alla data di notifica della valutazione preventiva, ad eccezione delle spese relative a studi direttamente collegati all’investimento, purché siano stati realizzati da meno di un anno.

2 – Ai fini del comma precedente si considera che l’inizio del progetto di investimento si riferisce alla data della prima fattura emessa alle società promotrici, relativa agli addebiti effettuati dai fornitori nell’ambito del progetto.

CAPITOLO III

procedura comune

Articolo 5

Consiglio interministeriale per il coordinamento degli incentivi fiscali agli investimenti da concedere entro il 2020

1 – Il Consiglio Interministeriale per il Coordinamento delle Incentivazioni Fiscali agli Investimenti da concedere fino al 2020, di seguito denominato Consiglio, ha le seguenti competenze:

  1. a) vigilare sull’applicazione del presente Codice;
  2. b) Valutazione preventiva della domanda presentata dal promotore;
  3. c) Verifica del rispetto delle condizioni di accesso e ammissibilità dei progetti;
  4. d) Pronuncia sull’interesse del progetto rispetto agli obiettivi perseguiti dalle agevolazioni fiscali;
  5. e) Valutazione delle candidature pertinenti;
  6. f) Valutazione dell’ambito dei progetti di investimento, non essendo legata ad alcuna misurazione di merito predeterminata, oltre a quanto previsto dal presente Codice;
  7. g) Analisi dell’iter e presentazione della proposta per l’approvazione ai sensi dell’articolo 9;
  8. h) Rilascio di un parere su questioni relative alle agevolazioni fiscali;
  9. i) Verifica del rispetto dei contratti che concedono agevolazioni fiscali agli investimenti da parte dei promotori.

2 – Il Consiglio è presieduto da un rappresentante del Ministero delle finanze e della pubblica amministrazione ed è composto:

  1. a) Un rappresentante dell’Agenzia portoghese per gli investimenti e il commercio estero, EPE (AICEP);
  2. b) Un rappresentante dell’Istituto per il Sostegno delle Piccole e Medie Imprese e dell’Innovazione (IAPMEI);
  3. c) un rappresentante della Direzione generale delle Finanze (DGCI);
  4. d) Un rappresentante della Direzione Generale delle Dogane e delle Accise di Consumo (DGAIEC).

3 – I membri del Consiglio di cui al numero precedente sono nominati con decreto congiunto dei membri del Governo competenti per le materie della finanza e dell’economia.

4 – L’esercizio delle funzioni del Consiglio previste dal presente provvedimento non attribuisce alcun premio o compenso ai candidati.

Articolo 6

Valutazione preventiva

1 – La valutazione preventiva corrisponde ad una prima fase del procedimento di richiesta delle agevolazioni fiscali, durante la quale viene effettuata un’analisi sommaria del progetto di investimento, al fine di determinarne la rispettiva ammissibilità nell’ambito del sistema di incentivi.

2 – Le spese contenute nel progetto di investimento potranno essere ammissibili solo qualora l’esito della valutazione preventiva sia positivo.

3 – La valutazione preventiva non garantisce la concessione del sostegno né l’ammissibilità delle spese sostenute prima dello stesso, salvo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 4.

4 – L’esito della valutazione preventiva deve essere trasmesso al promotore entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, mentre i soggetti previsti dal comma 1 dell’articolo 8.º trasmettono al Consiglio il parere sulla valutazione preventiva entro il termine di cinque giorni lavorativi.

5 – Se l’esito della valutazione preventiva è positivo, ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 5 dell’articolo 8 rileva il periodo di cui al numero precedente.

Articolo 7

dichiarazione comunale

1 – Nei casi in cui il promotore intenda ottenere benefici fiscali in termini di imposta comunale sugli immobili (IMI) e/o imposta comunale sulle cessioni onerose di immobili (IMT), l’attribuzione di tali benefici è condizionata alla relativa accettazione da parte l’ente comunale competente ai sensi della legge n. 169/99 del 18 settembre e di altre normative applicabili.

2-La prova di accettazione di cui al comma precedente è effettuata allegando alla domanda prevista dall’articolo successivo una dichiarazione di accettazione dei benefici in questione, rilasciata dall’organo comunale competente.

Articolo 8

Applicazione e valutazione dei processi

1 – Le società che promuovono investimenti devono presentare, debitamente caratterizzata e motivata, la procedura di richiesta delle agevolazioni fiscali ai seguenti soggetti:

  1. a) AICEP, quando i progetti di investimento rientrano nel regime contrattuale degli investimenti disciplinato dal decreto legge n. 203/2003, del 10 settembre, e quando i progetti di investimento sono in questione in vista dell’internazionalizzazione delle imprese portoghesi;
  2. b) IAPMEI, negli altri casi.

2 – Le domande vengono presentate elettronicamente.

3 – Ogniqualvolta i progetti di investimento abbiano implicazioni settoriali che lo giustifichino, dovranno essere consultati i soggetti pubblici o privati ​​competenti, che si pronunceranno entro 10 giorni lavorativi.

4 – I soggetti di cui al comma 1 possono, in fase di verifica delle domande, richiedere alle società promotrici dei progetti ulteriori chiarimenti, che dovranno essere presentati entro il termine di 10 giorni lavorativi, pena la rinuncia alla domanda. .

5 – I soggetti di cui al comma 1 trasmettono al Consiglio, in formato elettronico, il procedimento debitamente compilato, unitamente al relativo parere tecnico, entro il termine di 40 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, che è sospeso nei casi previsto ai commi 3 e 4.

6 – Il Consiglio delibera entro 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione del procedimento nei termini di cui al numero precedente.

7 – Il Consiglio può chiedere ulteriori chiarimenti ai soggetti di cui al comma 1, nel qual caso il termine previsto dal comma precedente è sospeso.

Articolo 9

Contratto per la concessione di agevolazioni fiscali

1 – La concessione delle agevolazioni fiscali è subordinata ad un contratto, approvato con delibera del Consiglio dei Ministri, che contiene, cioè, gli obiettivi e traguardi cui il promotore deve attenersi nonché le agevolazioni fiscali concesse, e che ha durata di validità fino a 10 anni dopo il completamento del progetto di investimento.

2 – I contratti per la concessione di agevolazioni fiscali sono firmati dagli enti previsti al paragrafo 1 dell’articolo precedente, in qualità di rappresentanti dello Stato portoghese.

3 – I contratti di investimento di importo superiore a (euro) 250.000 e inferiore a (euro) 2.500.000 sono soggetti all’approvazione del Governo, mediante un provvedimento congiunto dei membri del Governo responsabili dei settori della finanza e dell’economia.

4 – Le modifiche ai contratti di concessione di agevolazioni fiscali, che non comportano un aumento dei benefici o dell’intensità del sostegno, sono approvate mediante decreto congiunto dai membri del Governo competenti nei settori delle finanze e dell’economia.

Articolo 10

Ispezione e monitoraggio

1 – Fatte salve le competenze proprie della DGCI in termini di vigilanza e seguito, la verifica del rispetto, da parte dei promotori, dei contratti che concedono agevolazioni fiscali agli investimenti, spetta al Consiglio previsto dall’articolo 5.

2 – Ai fini dell’adempimento dell’articolo 7 della Normativa sulle agevolazioni fiscali, approvata con decreto legge n.215/89 del 1° luglio, AICEP e IAPMEI trasmettono relazioni annuali alla DGCI sulla verifica del rispetto degli obiettivi fissati nei contratti di concessione di agevolazioni fiscali.

Articolo 11

diritto all’udienza

1 – Qualora si verifichi una situazione che possa portare alla risoluzione del contratto, il Consiglio informa l’ente beneficiario dell’incentivo fiscale della sua intenzione di proporre la risoluzione del contratto, il quale può rispondere, se lo desidera, entro 30 giorni.

2 – Analizzata la risposta alla comunicazione, ovvero trascorso il termine per la sua emissione, il Consiglio emette, entro 60 giorni, un rapporto motivato in cui elabora una proposta motivata in cui propone, se del caso, la risoluzione della concessione di incentivi fiscali.

Articolo 12

Rinegoziazione

1 – Il contratto può essere oggetto di rinegoziazione su richiesta di una delle parti, qualora si verifichi un evento che alteri sostanzialmente le circostanze sulle quali le parti hanno fondato la loro volontà di contrarre.

2 – Ogni modifica contrattuale risultante dalla rinegoziazione di cui al numero precedente è soggetta ad approvazione ai sensi dell’articolo 8.

Articolo 13

termine del contratto

1 – La risoluzione del contratto è dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri nei seguenti casi:

  1. a) Inosservanza degli obiettivi e degli obblighi stabiliti nel contratto, entro i termini ivi fissati, per fatto imputabile alla società promotrice;
  2. b) Inosservanza degli obblighi fiscali e previdenziali da parte della società promotrice;
  3. c) Fornire false informazioni sulla situazione aziendale o manomettere i dati forniti nella presentazione, valutazione e monitoraggio dei progetti.

2 – Ai fini della valutazione del mancato rispetto di quanto previsto alla lettera a) del numero precedente, si dovrà prestare attenzione al grado di raggiungimento degli obiettivi contrattuali (CGA) contrattualmente pattuiti.

Articolo 14

Effetti della risoluzione del contratto

1 – La risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo precedente comporta la perdita totale dei benefici fiscali concessi dalla data di approvazione dello stesso, nonché l’obbligo, entro 30 giorni dalla relativa notifica, ed indipendentemente dal momento nel frattempo trascorso dalla data di accertamento dei rispettivi fatti imponibili, versare, nei termini di legge, le somme corrispondenti alle entrate tributarie non riscosse, maggiorate degli interessi compensativi, ai sensi dell’articolo 35 della legge tributaria generale .

2 – In caso di mancato pagamento entro il termine di 30 giorni di cui al numero precedente potrà avere luogo il procedimento esecutivo.

SECONDA PARTE

Agevolazioni fiscali per gli investimenti produttivi e agevolazioni fiscali per l’internazionalizzazione

CAPITOLO I

Agevolazioni fiscali contrattuali per gli investimenti produttivi

Articolo 15

Condizioni per l’accesso a progetti di investimento produttivo

I progetti di investimento iniziale possono accedere a benefici fiscali contrattuali e condizionati, secondo i termini definiti al paragrafo 34 delle Linee guida sugli aiuti di Stato con finalità regionale per il periodo 2007-2013, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, C 54, del 4 marzo 2006, che risultano tecnicamente, economicamente e finanziariamente sostenibili e che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:

  1. a) sono rilevanti per lo sviluppo strategico dell’economia nazionale;
  2. b) Sono rilevanti per la riduzione delle asimmetrie regionali;
  3. c) Indurre la creazione o il mantenimento di posti di lavoro;
  4. d) Contribuire a rilanciare l’innovazione tecnologica e la ricerca scientifica nazionale.

Articolo 16

Prestazioni fiscali

1 – Ai progetti di investimento previsti dal comma 1 dell’articolo 41 dello Statuto delle agevolazioni fiscali possono essere concessi, cumulativamente, i seguenti incentivi fiscali:

  1. a) Credito d’imposta, determinato sulla base dell’applicazione di una percentuale, compresa tra il 10% e il 20% delle applicazioni rilevanti del progetto effettivamente realizzato, da detrarre dall’importo calcolato ai sensi della lettera a) del comma 1 del articolo 83. del Codice IRC;
  2. b) Esenzione o riduzione dell’IMI, in relazione agli immobili utilizzati dall’ente nell’attività svolta nell’ambito del progetto di investimento;
  3. c) Esenzione o riduzione dell’IMT, in relazione agli immobili acquisiti dall’ente, destinati all’esercizio della propria attività svolta nell’ambito del progetto di investimento;
  4. d) Esenzione o riduzione dell’imposta di bollo dovuta su tutti gli atti o contratti necessari per la realizzazione del progetto di investimento.

2 – La detrazione in termini di IRC viene effettuata nella liquidazione dell’IRC relativa all’anno in cui sono stati effettuati i relativi investimenti oppure, quando non può essere interamente dedotta, l’importo non ancora dedotto può essere effettuato, alle stesse condizioni, in la liquidazione degli anni fiscali fino alla scadenza del contratto di cui all’articolo 9.

3 – La detrazione massima annua ha i seguenti limiti:

  1. a) In caso di costituzione di società, la trattenuta annua può corrispondere all’importo complessivo riscosso in ciascun esercizio finanziario;
  2. b) Nel caso di progetti in società già esistenti, la detrazione massima annua non può superare la maggiore tra il 25% del beneficio fiscale complessivo concesso o il 50% dell’imposta riscossa in ciascun esercizio, salvo diverso limite contrattualmente previsto.

Articolo 17.

Criteri per la determinazione dei benefici fiscali

1 – Il beneficio fiscale complessivo da concedere ai progetti di investimento corrisponde al 10% dei relativi investimenti nel progetto effettivamente realizzati.

2 – La percentuale stabilita al numero precedente può essere aumentata come segue:

  1. a) Nella misura del 5%, se il progetto è localizzato in una regione che, al momento della presentazione della domanda, non presenta un indice di potere d’acquisto pro capite superiore alla media nazionale negli ultimi due calcoli annuali pubblicati dall’Agenzia Nazionale Istituto di Statistica, IP (INE, IP);
  2. b) Fino al 5%, se il progetto prevede la creazione di posti di lavoro o il loro mantenimento fino alla scadenza del contratto di cui all’articolo 9, secondo le seguenti cinque scale:

1% – (pari o superiore a) 50 posti di lavoro;

2% – (pari o superiore a) 100 posti di lavoro;

3% – (pari o superiore a) 150 posti di lavoro;

4% – (pari o superiore a) 200 posti di lavoro;

5% – (pari o superiore a) 250 posti di lavoro;

  1. c) Fino al 5%, in caso di contributo rilevante del progetto all’innovazione tecnologica, alla tutela dell’ambiente, alla valorizzazione delle produzioni di origine nazionale o comunitaria, allo sviluppo e al rilancio delle piccole e medie imprese (PMI) nazionali o all’interazione con le istituzioni competenti del sistema scientifico nazionale.

3 – Le percentuali di incremento previste al numero precedente possono essere attribuite cumulativamente.

4 – In caso di riconosciuta eccezionale rilevanza del progetto per l’economia nazionale, può essere attribuita, con delibera del Consiglio dei Ministri, una maggiorazione fino alla concorrenza del 5%, nel rispetto del limite complessivo del 20% delle relative domande.

5 – Il beneficio fiscale massimo corrisponde all’importo risultante dall’applicazione delle percentuali di cui al presente articolo al valore dei relativi investimenti effettivamente effettuati.

Articolo 18

Applicazioni pertinenti

1 – Per investimenti rilevanti si considerano, ai fini del calcolo dei benefici, le spese legate ai progetti e relative a:

  1. a) Immobilizzazioni materiali destinate alla realizzazione del progetto, ad eccezione di:
  2. i) Terreni non compresi in progetti nel settore dell’industria estrattiva, destinati allo sfruttamento di concessioni minerarie, acque da tavola e medicinali, cave, barriere e sabbiere;
  3. ii) Edifici e altre costruzioni non direttamente legate al processo produttivo o ad attività amministrative essenziali;

iii) Veicoli leggeri o misti e altro materiale da trasporto di valore superiore al 20% del totale delle domande rilevanti;

  1. iv) Mobili e articoli di conforto o di decorazione;
  2. v) Dotazioni sociali, ad eccezione di quelle che la società è tenuta a possedere per legge;
  3. vi) Altri beni di investimento non direttamente ed essenzialmente associati all’attività produttiva svolta dalla società, ad eccezione delle attrezzature produttive destinate all’utilizzo, a fini economici, dei rifiuti risultanti dal processo di trasformazione produttiva o dal consumo in Portogallo, a condizione che siano è di riconosciuto valore industriale e ambientale;
  4. b) Altre spese necessarie per la realizzazione del progetto, vale a dire:
  5. i) Spese di assistenza tecnica e preparazione degli studi;
  6. ii) Spese per brevetti, licenze e permessi;

iii) Ammortamento delle plusvalenze potenziali o latenti, purché espresse in bilancio;

  1. c) Immobilizzazioni immateriali costituite da spese con trasferimento tecnologico mediante acquisizione di diritti di brevetto, licenze, “know-how” o conoscenze tecniche non protette da brevetto, posto che, nel caso di imprese diverse dalle PMI, tali spese non può superare il 50% della spesa ammissibile del progetto, secondo i termini e le condizioni definiti nell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.800/2008, del 6 agosto, che ha approvato il regolamento generale di esenzione per categoria.

2 – I beni previsti alla lettera a) del numero precedente possono essere acquistati in regime di locazione finanziaria, alle condizioni definite al numero 7 dell’articolo 13 del Regolamento (CE) n.800/2008, del 6 agosto, che ha approvato il regolamento generale dell’esenzione per categoria, a condizione che l’opzione di acquisto prevista dal rispettivo contratto sia esercitata durante il periodo di validità del contratto di concessione dei benefici fiscali.

3 – Ai fini dei numeri precedenti sono esclusi dalla nozione di domanda rilevante quelli relativi alle attrezzature usate e agli investimenti sostitutivi.

4 – I relativi investimenti devono essere contabilizzati come immobilizzazioni delle società promotrici degli investimenti, restando le immobilizzazioni materiali nel patrimonio della società durante il periodo di validità del contratto che concede agevolazioni fiscali, a meno che la relativa cessione non sia autorizzata con mezzi di un provvedimento congiunto dei membri del Governo competenti per le aree dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 2 dell’articolo 13 del regolamento (CE) n.800/2008, del 6 agosto, che ha approvato il regolamento generale di esenzione per categoria.

5 – L’incentivo concesso alle spese previste dalla lettera b) del comma 1 è concesso in base alla regola de minimis per le imprese che non soddisfano i requisiti per essere considerate PMI, ai sensi della definizione comunitaria.

6 – Sono ammissibili anticipi per segnalazioni, relative al progetto, fino al 50% del costo di ciascuna acquisizione, anche se effettuati prima della data di comunicazione dell’esito della verifica preventiva di concessione dei benefici fiscali.

7 – Sono ammissibili le spese relative agli studi direttamente connessi all’investimento, purché effettuati meno di un anno prima della data di notifica dell’accertamento preventivo della concessione dei benefici fiscali.

Articolo 19.

Semplificazione delle procedure doganali

1 – I promotori di progetti di investimento produttivo beneficiano dell’esenzione dal provvedimento di garanzia dai dazi all’importazione e dagli altri oneri eventualmente dovuti per le merci non comunitarie soggette a deposito doganale, perfezionamento attivo in regime sospensivo e destinazione speciale, durante il periodo di validità del contratto o fino alla sua risoluzione, nei termini previsti, rispettivamente, dagli articoli 9 e 13.

2 – I promotori che intendono richiedere lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali devono presentare la relativa richiesta alla DGAIEC, che viene valutata e decisa entro un termine di 50 giorni a decorrere dalla relativa presentazione.

3 – Il termine di cui al numero precedente è sospeso qualora siano richiesti ulteriori chiarimenti, che dovranno essere presentati entro il termine di 30 giorni, decorso il quale, in assenza di risposta imputabile al promotore, la richiesta si ritiene avvenuta ritirato.

Articolo 20

Benefici accessori non fiscali

L’attribuzione delle agevolazioni fiscali previste dal numero 1 dell’articolo 41 dello Statuto delle Agevolazioni Fiscali e disciplinate nel presente Codice implica, qualora l’ente promotore ne faccia richiesta, la conclusione di un preventivo accordo sui prezzi di trasferimento, a condizione che si svolga la relativa procedura entro i termini di valutazione di cui agli articoli da 5 a 14

Articolo 21.

Notifica alla Commissione Europea

Ai sensi della normativa comunitaria, la Commissione Europea viene informata della concessione di agevolazioni fiscali che soddisfano le condizioni definite in tale normativa.

CAPITOLO II

Agevolazioni fiscali in ottica di internazionalizzazione

Articolo 22

Condizioni per accedere a progetti in ottica di internazionalizzazione

1 – I progetti di investimento di importo pari o superiore a (euro) 250.000, nelle relative domande che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni possono avere accesso ai benefici fiscali in regime contrattuale:

  1. a) Mostrare interesse strategico per l’internazionalizzazione dell’economia portoghese;
  2. b) Dimostrare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria;
  3. c) Non si trovano in paesi, territori e regioni con regimi fiscali privilegiati, chiaramente più favorevoli, previsti dall’ordinanza n. 150/2004, del 13 febbraio;
  4. d) Non implicare la riduzione dei posti di lavoro in Portogallo.

2 – I benefici fiscali, i criteri per la determinazione del credito d’imposta e le relative istanze relative a progetti di internazionalizzazione sono definiti con apposito diploma.

PARTE III

Regime fiscale degli investitori non abitualmente residenti 

Articolo 23

Investitore con residenza non abituale in territorio portoghese

1 – Si considera che non abbiano residenza abituale in territorio portoghese i soggetti passivi che, diventando residenti fiscali, vale a dire ai sensi delle disposizioni della lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 16 del Codice IRS, non hanno in nessuno dei cinque anni precedenti sono stati tassati come tali dall’IRS.

2 – Il soggetto passivo considerato residente non abituale acquisisce il diritto ad essere tassato come tale, per un periodo di 10 anni consecutivi, rinnovabile, mediante l’iscrizione di tale status nel registro dei contribuenti della DGCI.

3 – Il godimento del diritto all’imposta come residente non abituale in ciascun anno del periodo di cui al numero precedente richiede che il contribuente sia considerato residente ai fini IRS.

4 – Il soggetto passivo che non ha goduto del diritto di cui al comma precedente per uno o più anni del periodo di cui al comma 2 può riprendere a goderne in uno qualsiasi degli anni restanti di detto periodo, a condizione che egli o è nuovamente considerata residente per gli effetti IRS.

Articolo 24.

Tasso IRS speciale per investitori residenti non abituali

1 – Reddito netto delle categorie A e B conseguito in attività ad alto valore aggiunto, di carattere scientifico, artistico o tecnico, da definire con decreto del membro del Governo competente per l’area delle finanze, da non- residenti abituali nel territorio portoghese, sono tassati con l’aliquota del 20%.

2 – I redditi previsti al numero precedente possono essere inclusi a scelta dei rispettivi titolari residenti in territorio portoghese.

Articolo 25

Eliminazione della doppia imposizione internazionale

1 – I residenti non abituali nel territorio portoghese che percepiscono redditi di categoria A all’estero sono soggetti al metodo dell’esenzione, a condizione che, alternativamente:

  1. a) sono tassati nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;
  2. b) Sono tassati in un altro paese, territorio o regione, nei casi in cui non esiste una convenzione per eliminare la doppia imposizione stipulata dal Portogallo, a condizione che il reddito, secondo i criteri di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del Codice IRS, non sono considerati ottenuti in territorio portoghese.

2 – Ai residenti non abituali nel territorio portoghese che percepiscono all’estero redditi di categoria B, guadagnati in attività che forniscono servizi ad alto valore aggiunto, di carattere scientifico, artistico o tecnico, da definire con decreto del membro del governo responsabile del settore finanziario, o derivanti da proprietà intellettuale o industriale, o dalla fornitura di informazioni riguardanti esperienze maturate nel settore industriale, commerciale o scientifico, nonché per le categorie E, F e G, si applica il metodo dell’esenzione a condizione che, alternativamente:

  1. a) sono imponibili nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;
  2. b) Può essere tassato in un altro paese, territorio o regione, secondo il modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), interpretato secondo le osservazioni e riserve del Portogallo, nei casi in cui non esiste alcuna convenzione stipulata dal Portogallo per eliminare la doppia imposizione, a condizione che tali casi non siano inclusi nell’elenco approvato con l’ordinanza n. , nonché a condizione che il reddito, secondo i criteri stabiliti nell’articolo 18 del codice IRS , non possono essere considerati ottenuti in territorio portoghese.

3 – Residenti non abituali in territorio portoghese che realizzano redditi di categoria H all’estero, nella misura in cui questi, quando provengono da contributi, non hanno generato una detrazione ai fini del paragrafo 2 dell’articolo 25. del Codice IRS, si applica il metodo dell’esenzione, a condizione che, in alternativa:

  1. a) sono tassati nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;
  2. b) Secondo i criteri di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del codice IRS, non possono essere considerati ottenuti in territorio portoghese.

4 – I redditi esenti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 devono essere computati ai fini della determinazione dell’aliquota da applicare agli altri redditi, ad eccezione di quelli previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 72. Codice IRS.

5 – I titolari di redditi esenti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 possono scegliere di applicare il metodo del credito d’imposta di cui al comma 1, nel qual caso i redditi devono essere computati ai fini dell’imposizione, ad eccezione di quelli previsti ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 72 del Codice IRS.