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Bulgaria – Multe e sanzioni patrimoniali ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto (IVA

Multe e sanzioni patrimoniali ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)

Tipo di violazione L’importo della sanzione pecuniaria (ammenda) Aliquota IVA
Mancata presentazione della domanda di immatricolazione o della domanda di cessazione dell’immatricolazione nei termini stabiliti. Una multa o una sanzione pecuniaria da BGN 500 a BGN 5.000. Arte. 178
Mancata presentazione o mancato rispetto dei termini previsti da parte di chiunque, anche non registrato, tenuto a presentare:

– dichiarazione-riferimento ex art. 125, par. 1 dell’IVA per il periodo d’imposta di riferimento;

 dichiarazione VIES ai sensi dell’art. 125, par. 2 di IVA ;

 i registri delle segnalazioni di cui all’art. 124 IVA (registro acquisti, registro vendite e registro consegne intracomunitarie di autoveicoli nuovi).

Una multa o una sanzione pecuniaria da BGN 500 a BGN 10.000. Arte. 179, comma 1
Il mancato invio o  il mancato rispetto dei termini previsti  per la presentazione del verbale-dichiarazione per l’applicazione del regime speciale per le consegne effettuate con luogo di adempimento nel territorio dello Stato di cui all’art. 21, par. 6 dell’IVA da parte di un soggetto iscritto in base all’art. 154 della partita IVA o registrati in altro stato membro per l’applicazione di un regime extracomunitario o di un regime nell’Unione. Una multa o una sanzione pecuniaria da BGN 500 a BGN 10.000. Arte. 179, par. 2
Mancato addebito dell’imposta entro i termini previsti dalla presente legge , incl. in caso di mancato pagamento dell’imposta, per mancata presentazione della domanda di iscrizione e per mancata tempestiva iscrizione. Multa o sanzione patrimoniale per un importo di imposta non pagata, ma non inferiore a BGN 500.

Per violazione ripetuta : il doppio dell’importo della tassa non pagata, ma

non inferiore a BGN 5.000.

Arte. 180, par. 1, 2 e 4
Cumulo dell’imposta nel periodo successivo a quello in cui l’imposta avrebbe dovuto essere addebitata . Multa o sanzione patrimoniale pari al 25% dell’imposta, ma non inferiore a 250 BGN. Arte. 180, par. 3
Il mancato addebito dell’imposta nei termini previsti dalla presente legge, nei casi in cui l’imposta è dovuta dal soggetto contribuente ai sensi del capo ottavo e per l’imposta addebitata, il soggetto ha diritto all’intero credito d’imposta, incl. in caso di mancato pagamento dell’imposta, per mancata presentazione della domanda di iscrizione e per mancata tempestiva iscrizione.   Multa o sanzione patrimoniale per un importo pari al 5% dell’imposta non pagata, ma non inferiore a 50 BGN.

In caso di violazione ripetuta, la sanzione pecuniaria o patrimoniale è pari al 20% dell’imposta non pagata, ma non inferiore a 500 BGN.

Arte. 180a, par. 1, 2 e 5
Accertamento dell’imposta nel periodo successivo a quello in cui l’imposta avrebbe dovuto essere accertata, nei casi in cui l’imposta è dovuta dal soggetto contribuente ai sensi del capo ottavo e il soggetto ha diritto all’intero credito d’imposta per l’imposta accertata.  Multa o sanzione patrimoniale pari al 2% dell’imposta, ma non inferiore a 25 BGN. Arte. 180a, par. 3
La mancata riscossione dell’imposta nei termini previsti dalla presente legge, nei casi in cui l’imposta è dovuta dal soggetto contribuente ai sensi del capo ottavo  e il soggetto ha diritto ad un pieno credito d’imposta per l’imposta addebitata, ed è stata notificata per iscritto all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 126, par. 3, comma 2, dell’IVA  entro due mesi dalla fine del mese in cui è sorto l’obbligo di riscuotere l’imposta. Una multa o una sanzione pecuniaria da BGN 100 a BGN 300.

In caso di ripetuta violazione, la multa o la sanzione patrimoniale va da BGN 200 a BGN 600 .

Arte. 180a, par. 4
Il mancato addebito dell’imposta nei termini previsti dalla presente legge per  le consegne effettuate con luogo di adempimento nel territorio dello Stato di cui  all’art. 21, par. 6 dell’IVA  da parte di  un soggetto iscritto in base  all’art. 154 della partita IVA  o registrati in altro stato membro per l’applicazione di un regime extracomunitario o di un regime nell’Unione. Una multa o una sanzione pecuniaria per un importo pari al 25% dell’imposta accertata o dell’imposta  per un importo inferiore, ma non inferiore a BGN 250.

In caso di  ripetuta violazione, la sanzione pecuniaria o patrimoniale è  pari al doppio dell’importo dell’imposta accertata , ma non inferiore a 5.000 lev.

Arte. 180b, par. 1 e 2
Mancato invio di informazioni dai registri di segnalazione o invio di informazioni su supporti magnetici o ottici diversi da quelli specificati nei registri di segnalazione. Una multa o una sanzione pecuniaria da BGN 500 a BGN 10.000.

In caso di violazione ripetuta, la sanzione pecuniaria o patrimoniale va da 1.000 BGN a 20.000 BGN.

Arte. 181, par. 1 e 2
Mancata presentazione su richiesta dell’Agenzia delle Entrate del registro telematico di cui all’articolo 120, co. 3 della partita IVA o  il registro elettronico, che è tenuto secondo la legislazione del socio titolare mediante identificazione da parte di  una persona iscritta in base  all’art. 154 IVA  o dell’art. 156 IVA , ovvero registrati in altro stato membro per l’applicazione di un regime extracomunitario o di un regime nell’Unione. Una multa o una sanzione pecuniaria da BGN 500 a BGN 10.000.

In caso di  violazione ripetuta, la sanzione pecuniaria o patrimoniale va da 1.000 BGN a 20.000 BGN.

Arte. 181a, par. 1 e 2
Mancata emissione del documento fiscale o mancata trascrizione del documento fiscale emesso/ricevuto nei registri di rendicontazione del periodo d’imposta di riferimento, che comporta la determinazione dell’imposta in misura minore. Una multa o una sanzione pecuniaria dell’importo dell’imposta determinato in un importo inferiore, ma non inferiore a BGN 1.000.

 

Arte. 182, par. 1
Emissione o riflessione del documento fiscale nel periodo successivo al periodo d’imposta in cui il documento avrebbe dovuto essere emesso o riflesso. Una multa o una sanzione pecuniaria pari al 25% dell’imposta determinata in un importo inferiore, ma non inferiore a 250 BGN. Arte. 182, par. 2
Emissione di un documento fiscale da parte di una persona non partita IVA , in cui è indicata l’imposta. Multa o sanzione patrimoniale pari all’importo dell’imposta specificata nel documento, ma non inferiore a 1.000 BGN.

In caso di violazione ripetuta, la sanzione pecuniaria o patrimoniale è pari al doppio dell’importo dell’imposta non pagata, ma non inferiore a 5.000 lev.

Arte. 183, par. 1 e 2
La mancata presentazione o la mancata presentazione nei termini della dichiarazione di cui all’art. 168, par. 2 dell’IVA da parte di un soggetto non titolare di partita IVA in occasione di acquisto/consegna intracomunitaria di un veicolo nuovo. Una multa o una sanzione pecuniaria per un importo da 1.000 BGN a 10.000 BGN.

In caso di ripetuta violazione, la multa o la sanzione patrimoniale va da BGN 5.000 a BGN 20.000.

Arte. 184, par. 1 e 2
Mancata emissione di scontrino fiscale (scontrino fiscale o scontrino di sistema) – per le persone fisiche che non sono commercianti – un’ammenda da 100 BGN a 500 BGN. In caso di violazione ripetuta – da 200 BGN a 1000 BGN;

– per le persone giuridiche e le ditte individuali – una sanzione pecuniaria da BGN 500 a BGN 2000. In caso di violazione ripetuta – da BGN 10,00 a BGN 4000;

– per la persona fisica che era effettivamente obbligata a emettere una ricevuta (buono fiscale o di sistema) e ha accettato il pagamento senza emettere tale ricevuta – un’ammenda da BGN 100 a BGN 500.

Arte. 185, par. 1, 3 e 4
Rompere il:

–          le condizioni, l’ordine e le modalità di approvazione o revoca del tipo, per l’introduzione/dismissione, l’iscrizione/cancellazione, la segnalazione, la conservazione dei documenti emessi da/in connessione con un dispositivo fiscale e un sistema automatizzato integrato per la gestione dell’attività commerciale  o

 

–         l’ordine di  manutenzione dei dispositivi fiscali, risp. e il sistema automatizzato integrato a servizio dell’attività commerciale o

– i requisiti per il collegamento da remoto con l’Agenzia Nazionale delle Entrate o

– i requisiti per il conferimento dei dati ex art. 118, par. 10 IVA in Agenzia delle Entrate (dati sulla consegna e movimentazione dei quantitativi di combustibili liquidi consegnati/ricevuti, nonché sulla variazione degli stessi da parte del fornitore/destinatario della fornitura di combustibili liquidi) alla data di obbligo di presentarli.

– per le persone fisiche che non sono commercianti – un’ammenda da BGN 300 a BGN 1000. In caso di violazione ripetuta – da BGN 600 a BGN 2000 ;

– persone giuridiche e ditte individuali – sanzione patrimoniale – per un importo da BGN 3.000 a BGN 10.000 In caso di violazione ripetuta – da BGN 6.000 a BGN 20.000.

Quando la violazione non comporta il mancato riflesso delle entrate, le sanzioni sono:

– per le persone fisiche che non sono commercianti – un’ammenda da 100 BGN a 500 BGN. In caso di violazione ripetuta – da 200 BGN a 1000 BGN;

– persone giuridiche e ditte individuali – una sanzione pecuniaria da BGN 500 a BGN 2000. In caso di ripetuta violazione – da BGN 1000 a BGN 4000.

Arte. 185, par. 2 e 5
EArte. 192 nel caso di violazioni commesse da fabbricanti, importatori o soggetti che effettuano revisioni di dispositivi fiscali.
Mancata conservazione della ricevuta fiscale (scontrino fiscale) fino all’uscita dal sito. Una multa di BGN 5. Arte. 185, par. 6
1. Inosservanza dell’ordine o delle modalità di:

a) emissione di documento relativo alla vendita, emesso secondo l’ordine stabilito per la consegna/vendita;

b) messa in servizio o registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di dispositivi fiscali o sistemi automatizzati integrati per la gestione dell’attività commerciale;
c) rendicontazione giornaliera del fatturato, quando obbligatoria;

d) conferimento dei dati ex art. 118 dell’Agenzia delle Entrate;

e) conservazione di documenti emessi da/in connessione con dispositivi fiscali o sistemi automatizzati integrati per la gestione dell’attività commerciale.

La misura amministrativa coercitiva, sigillando un oggetto per un periodo massimo di un mese, indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie o patrimoniali previste. Il provvedimento è applicato con ordinanza motivata dell’Agenzia delle Entrate o da funzionario da questa autorizzato.

 

Arte. 186, par. 1, punto 1 e par. 3

(Cfr. art. 187 in merito alle specifiche modalità di applicazione e sospensione del provvedimento.)

Uso di un dispositivo fiscale o di un sistema di gestione aziendale automatizzato integrato che non soddisfa i requisiti per un tipo approvato e non è stato approvato dall’Istituto bulgaro di metrologia. – sigillatura dell’oggetto per un periodo massimo di un mese. Il provvedimento è applicato con ordinanza motivata dell’Agenzia delle Entrate o da funzionario da questa autorizzato.

– confisca da parte dell’Agenzia delle Entrate e distruzione del dispositivo fiscale, e viene revocato all’interessato il diritto all’utilizzo del sistema automatizzato integrato per la gestione dell’attività commerciale.

Arte. 186, par. 1, punto 2 e par. 2

(Cfr. art. 187 in merito alle specifiche modalità di applicazione e sospensione del provvedimento.)

 

Il mancato puntuale pagamento dell’imposta richiesta da parte di soggetto non iscritto – contribuente ex art. 91, par. 1 dell’IVA (in caso di acquisto intracomunitario di un nuovo veicolo ) e dell’art. 91, par. 2 dell’IVA ( per acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa).

 

 

Una multa o una sanzione pecuniaria per un importo da BGN 500 a BGN 2.000.

In caso di violazione ripetuta, la sanzione pecuniaria o patrimoniale è pari all’importo dell’imposta non pagata, ma non inferiore a 4.000 lev.

Arte. 189, par. 1 e 2
Mancato rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta subordinata al rispetto delle condizioni di rimborso. Una multa da 500 BGN a 2.000 BGN per il funzionario colpevole.

In caso di violazione ripetuta, la multa è compresa tra 1.000 BGN e 4.000 BGN.

Arte. 190, par. 1 e 2
Mancata riscossione dell’IVA da parte di un’autorità doganale o sua riscossione in misura minore, o svincolo di merci dal controllo doganale senza il pagamento dell’imposta dovuta. Una multa da 500 BGN a 2.000 BGN per il funzionario colpevole.

In caso di violazione ripetuta, la multa è compresa tra 1.000 BGN e 4.000 BGN.

Arte. 191, par. 1 e 2

Bulgaria – Multe e sanzioni patrimoniali ai sensi della legge sull’imposta sul reddito delle società

Tipo di violazione
L’importo della sanzione pecuniaria (ammenda)
Norma di ZKPO
Mancata o tempestiva presentazione della dichiarazione dei redditi . Nello specifico:
– dichiarazione ex art. 201, par. 1 della ZKPO ( Dichiarazione ai sensi dell’art. 55, cpv. 1 della legge sull’imposta sul reddito e dell’art. 201, cpv. 1 della ZKPO ) per la ritenuta d’acconto dovuta dalle persone tenute alla ritenuta e al pagamento della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 194   e dell’art. 195 della ZKPO di una persona giuridica straniera ;
– dichiarazione annuale ex art. 92 della ZKPO sull’imposta sulle società dovuta;
– dichiarazione dei redditi per l’imposta sulle società relativa all’ultimo periodo d’imposta della società trasformante ai sensi dell’art. 117, par. 1 di ZKPO ;
– la dichiarazione  annuale delle persone giuridiche estere ai sensi dell’art. 149, par. 6 della ZKPO , con la quale attestano di non aver alienato le azioni di nuova acquisizione o per effetto della conversione;
– dichiarazione dei redditi per l’imposta sulle società per l’ultimo periodo d’imposta in caso di risoluzione per liquidazione o per dichiarazione di fallimento di un soggetto passivo ai sensi dell’ordine dell’art . 162 o dell’art. 164 del codice civile ;
– dichiarazione per l’imposta sulle attività ausiliarie e ausiliarie ai sensi della legge sul gioco d’azzardo ai sensi dell’art. 219, par. 4 di ZKPO ;
– dichiarazione per l’imposta sull’attività di gioco ex  art. 239, par. 1 e dell’art. 239, par. 2 di ZKPO ;
– dichiarazione per l’imposta sull’attività di gioco da gioco con slot machine e giochi in una casa da gioco, compresi quelli organizzati a distanza di cui all’art. 246 del codice civile ;
– dichiarazione annuale ex art. 252 della ZKPO sull’imposta dovuta sul reddito delle imprese di bilancio;
– dichiarazione annuale ex art. 259, par. 2 della ZKPO per l’imposta dovuta dall’attività di esercizio delle navi.
 – da BGN 500 a BGN 3.000;
 – da BGN 1.000 a BGN 6.000 in caso di ripetuta violazione.
Falsa indicazione di dati o circostanze nelle dichiarazioni sopra elencate, ma solo se comportano la determinazione dell’imposta in misura minore o ad una ingiustificata riduzione, concessione o esenzione d’imposta.
– da BGN 500 a BGN 3.000;
– da BGN 1.000 a BGN 6.000 in caso di ripetuta violazione.
Mancata presentazione di un allegato alla dichiarazione dei redditi annuale.
– da 100 a 1000 BGN.
– da BGN 200 a BGN 2.000 in caso di violazione ripetuta.
Indicazione di dati o fatti errati in allegato alla dichiarazione dei redditi annuale.
– da 100 a 1000 BGN.
-da BGN 200 a BGN 2.000 in caso di violazione ripetuta.
Mancata o intempestiva presentazione delle informazioni ex art. 201, par. 5 e 6 del codice civile , nonché indicare dati non corretti o incompleti.
– fino a BGN 250 separatamente per  ciascuna  persona giuridica ;
– fino a BGN 500 separatamente per ciascuna persona giuridica in caso di violazione ripetuta.
Arte. 262a, par. 1, 2 e 3
Contabilità di un’operazione aziendale in violazione della politica contabile, che porta a una determinazione errata del risultato finanziario contabile. (Ad esempio, la segnalazione di un cespite ai sensi della legislazione contabile come spesa corrente.)
– da BGN 100 a BGN 1.000 per ogni violazione;
– da BGN 200 a BGN 2.000 per ogni violazione in caso di ripetute violazioni.
Sanzione di un dirigente, liquidatore/liquidatore o di persona che ha esercitato l’ufficio di liquidatore/liquidatore che ha commesso una violazione di cui all’art . 261 (mancata dichiarazione tempestiva o indicazione di dati inesatti in una dichiarazione), art. 262  (mancata presentazione di un allegato alla dichiarazione dei redditi annuale o indicazione di dati ivi errati) o dell’art. 263 (segnalazione di operazione economica in violazione del principio contabile).
– da 200 a 1000 BGN;
-da BGN 400 a BGN 2.000 in caso di violazione ripetuta.
Mancata emissione di un documento contabile primario per la rendicontazione dei ricavi.
– imposta determinata in un importo inferiore, ma non inferiore a BGN 1.000.
Mancata emissione di scontrino fiscale da dispositivo fiscale.
– da BGN 500 a BGN 2.000.
– da BGN 1.000 a BGN 4.000 in caso di ripetuta violazione.
Effettuare una distribuzione di utili occulta che non viene dichiarata nella dichiarazione dei redditi annuale.
– 20 percento dell’importo addebitato, che rappresenta una distribuzione di profitto nascosta.
Inadempimento dell’obbligo di presentazione della relazione annuale di attività:
–     entro il 31 marzo con la dichiarazione dell’imposta sulle società ex art. 92, salvo i casi di cui all’art. 92, par. 4 di ZKPO ;
–     con la dichiarazione dei redditi annuale relativa all’anno di cessazione ex art. 160, par. 3 della ZKPO ;
–     con la dichiarazione dei redditi dell’ultimo periodo d’imposta ai sensi dell’art. 162, par. 6 della ZKPO ;
– entro il 31 marzo con la dichiarazione annuale per l’imposta sulle attività ausiliarie e ausiliarie ai sensi della Legge sul gioco d’azzardo di cui all’art. 219, par. 5 di ZKPO ;
–       entro il 31 marzo con la dichiarazione annuale ex  art. 252 della ZKPO  delle imprese di bilancio;
–    entro il 31 marzo con la dichiarazione annuale ex art. 259 della ZKPO da parte dei soggetti tassati sull’attività di esercizio di navi.
– da BGN 500 a BGN 2.000;
– da BGN 1.500 a BGN 5.000 per ripetute violazioni.
Scelta illegale della linea per tassare l’attività di esercizio delle navi.
– da BGN 20.000 a BGN 30.000;
– da BGN 40.000 a BGN 60.000 in caso di ripetuta violazione.
– privazione del diritto di applicare la procedura di tassazione dell’attività di gestione delle navi per un periodo di 5 anni.
Fornire ai datori di lavoro buoni pasto a fronte di una quota individuale ricevuta che hanno un valore nominale superiore a tale quota individuale.

– una sanzione pecuniaria pari all’eccedenza del valore nominale dei buoni pasto forniti ai datori di lavoro nell’ambito della quota individuale ricevuta rispetto a tale quota individuale, ma non inferiore a BGN 2.000.

Erogazione di buoni pasto ai datori di lavoro, senza quota individuale.
– una sanzione pecuniaria pari al valore nominale dei buoni pasto forniti ai datori di lavoro, ma non inferiore a BGN 2.000.
Erogazione dei buoni pasto ai datori di lavoro che non soddisfano le condizioni e le modalità per la stampa dei buoni pasto, determinate dal regolamento di cui all’art. 209, par. 6 ,
– una sanzione materiale pari al valore nominale dei buoni pasto forniti, ma non inferiore a BGN 2.000.
Mancata presentazione dell’estratto conto dei buoni emessi ed erogati da un operatore di buoni pasto.
– da BGN 1.000 a BGN 1.500;
– da BGN 2.000 a BGN 2.500 in caso di ripetuta violazione.
Il mancato rispetto da parte di un operatore di buoni alimentari dei requisiti di cui all’art. 209, par. 8 della ZKPO per i pagamenti relativi ai buoni pasto forniti.
– da BGN 10.000 a BGN 15.000;
– da BGN 20.000 a BGN 30.000 in caso di ripetuta violazione.

Bulgaria – Multe e sanzioni patrimoniali ai sensi della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

Multe e sanzioni patrimoniali ai sensi della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ)

Tipo di violazione Importo della sanzione pecuniaria o pecuniaria Aliquota IVA
Mancata o tempestiva presentazione della dichiarazione dei redditi . Nello specifico:

–          dichiarazione annuale ex art. 50 da IVA;

–          dichiarazione ex art. 55, par. 1 TUIR  (Dichiarazione ex art. 55, comma 1 TUIR e art. 201, comma 1 ZKPO) per le imposte dovute da:

–           il percettore del reddito – la persona fisica stessa (locale o straniera), quando ciò sia richiesto ai sensi dell’art. 55, par. 2 della legge sulle imposte sui redditi .

 – fino a BGN 500

– fino a BGN 1.000 in caso di violazione ripetuta.

 

Arte. 80, par. 1 e 3
Falsa indicazione di dati o circostanze nella dichiarazione annuale ex art. 50 TUIR , ma solo se comportano un’aliquota inferiore o un’esenzione fiscale. – fino a BGN 1000

– fino a BGN 2.000 in caso di violazione ripetuta.

Arte. 80, par. 2 e 3
Omessa dichiarazione o falsa dichiarazione da parte di un soggetto locale delle informazioni sui prestiti ricevuti/erogati ex art. 50, par. 1, comma 5, TUIR . – 10 per cento delle somme non dichiarate;

– 15 per cento degli importi non dichiarati in caso di recidiva.

Arte. 80a, par. 1 e 2
Il mancato rilascio di un documento ai sensi dell’art. 9, par. 2 TUIR per i redditi conseguiti dalla persona fisica – percettrice del reddito, ad eccezione dei casi di cui all’art. 9, par. 3 TUIR , e cioè:

– il pagatore del reddito è obbligato a emettere Fattura per gli importi pagati o

– il reddito è tassato con imposta definitiva secondo l’ordine del capo sesto o e

– redditi da affitti, locazioni o altre prestazioni remunerative per l’uso di terreni agricoli.

– da BGN 100 a BGN 500 separatamente per ogni documento non emesso;

– da BGN 200 a BGN 1.000 separatamente per ogni documento non emesso in caso di ripetuta violazione.

Arte. 80b
Mancata ritenuta o mancato pagamento dell’imposta da parte di una persona – contribuente del reddito (impresa o persona autoassicurata nel senso di CSR). Nello specifico:

– acconto d’imposta sui redditi da lavoro subordinato ai sensi dell’art. 42 TUIR ;

– acconto d’imposta sui redditi di altra attività economica (prevalentemente contratti civili) ai sensi dell’art. 43 della legge sull’imposta sul reddito , incl. e nei casi in cui il percettore del reddito sia un autoassicurato, ma non abbia presentato dichiarazione in tal senso ai sensi dell’art . 43, par. 5 TUIR ,   nonché l’imposta anticipata sui redditi da locazione o altra prestazione remunerativa di immobili ai sensi dell’art. 44 TUIR (fuori dal regime di condominio);

– imposta finale sui redditi delle persone fisiche straniere ai sensi dell’art. 37 TUIR ;

– imposta definitiva sui redditi da dividendi e quote di liquidazione di persone fisiche locali ed estere ai sensi dell’art. 38, par. 1 della legge sulle imposte sui redditi ;

– imposta finale sui redditi delle persone fisiche residenti e straniere: da somme derivanti da contratti di assicurazione volontaria e di assicurazione sulla vita; dall’acquisto di materie prime seconde; da reddito imponibile da interessi su prestiti alla cooperativa acquisiti da un socio della cooperativa; proventi da locazione o altra prestazione remunerativa di immobili in regime di condominio con forma di gestione assembleare dei proprietari, nonché redditi da interessi su conti deposito presso banche commerciali (art. 38, co. 8, 10, 11, 12 e 13 dell’Amministrazione tributaria e doganale ).

– fino a BGN 1000

– fino a BGN 2.000 in caso di violazione ripetuta.

Arte. 81, par. 1 e 2
Mancata emissione e mancata consegna al soggetto che ha acquisito reddito da soggetto contribuente (impresa o persona autoassicuratrice nel senso di CSR) dei campioni di cui all’art 45, par. 1, par. 2, par. 4 e par. 7 TUIR nei termini previsti dall’art 45, par. 1, par. 6 e par. 8 della legge sull’IVA . – fino a BGN 250 separatamente per ogni individuo;

– fino a BGN 500 separatamente per ogni individuo in caso di violazione ripetuta.

Arte. 81a
Il mancato o intempestivo invio o l’incompleto invio delle informazioni  da parte delle imprese o degli autoassicurati nel Rinvio di cui all’art. 73 TUIR , nonché da imprese o autoassicurati, datori di lavoro , casse pensionistiche e assicuratori ai fini del permuta automatica ai sensi dell’art. 73a della legge sull’imposta sul reddito . – fino a BGN 250 separatamente per ogni individuo;

– fino a BGN 500 separatamente per ogni individuo in caso di violazione ripetuta.

Arte. 82
Mancata o non tempestiva presentazione (unitamente alla dichiarazione dei redditi annuale) di una relazione annuale di attività per i soggetti obbligati a presentarla ai sensi dell’art. 51, par. 1 della legge sulle imposte sui redditi .

 

– fino a BGN 500

– fino a BGN 1.000 in caso di violazione ripetuta.

Arte. 83
Inadempimento dell’obbligo di determinare l’importo annuo dell’imposta sui redditi da rapporti di lavoro da parte di un datore di lavoro con un rapporto di lavoro primario ai sensi dell’articolo 52 del § 1 del DR della ZDDFL ai sensi dell’art . 49, par. 1-4 della legge sull’IVA .

 

Nessuna sanzione è prevista se il datore di lavoro ha determinato l’importo annuo dell’imposta, ma non ha adempiuto all’obbligo di cui all’art. 49, par. 5 e 6 TUIR – in caso di difformità, rimborsare o trattenere l’imposta fino al 31 gennaio dell’anno successivo.

– fino a BGN 500

– fino a BGN 1.000 in caso di violazione ripetuta.

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