L’INPS, con la circolare n. 136 del 23 dicembre 2022 , ha reso noto che è disponibile sul sito dell’istituto l’applicativo per la trasmissione telematica delle domande di rilascio del documento portatile A1 presentate dal lavoratore.
La presentazione telematica è diventata il canale esclusivo a decorrere dal 1° aprile 2023.
Il documento descrive inoltre le nuove modalità di presentazione, tramite il canale telematico, della richiesta di rilascio della certificazione di distacco per il lavoratore domestico e di quella riguardante il dipendente pubblico.
Tipologie di domande e soggetti tenuti alla presentazione
La trasmissione telematica, attraverso il nuovo applicativo, riguarda la presentazione delle richieste di rilascio del documento portatile A1 per le seguenti situazioni:
- – da parte dei lavoratori interessati e dei soggetti delegati (Allegato n. 1):
- Lavoratore autonomo distaccato (art. 12, par. 2, del Reg. (CE) n. 883/2004);
- Lavoratore autonomo che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 2, del Reg. (CE) n. 883/2004);
- Lavoratore che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in più Stati membri (art. 13, par. 3, del reg. (CE) n. 883/2004);
- Dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati membri (art. 13, par. 4, del reg. (CE) n. 883/2004);
- Lavoratore subordinato che esercita un’attività in più Stati membri (art. 13, par. 1, del reg. (CE) n. 883/2004);
- Personale di volo e di cabina (art. 11, par. 5, del reg. (CE) n. 883/2004);
- Eccezioni (art. 16 del reg. (CE) n. 883/2004);
- Accordo in deroga generico;
- Accordo in deroga per la proroga del distacco del lavoratore autonomo;
- Lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora (art. 11, par. 3, lett. a), del reg. (CE) n. 883/2004);
– da parte dei datori di lavoro del settore pubblico e dei soggetti delegati:
- Dipendente pubblico (art. 11, par. 3, lett. b), del reg. (CE) n. 883/2004);
– da parte del datore di lavoro domestico (persona fisica) e dei soggetti delegati (Allegato n. 1):
- Lavoratore subordinato distaccato (art. 12, par. 1, del reg. (CE) n. 883/2004);
- Accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente (art. 16 del reg. (CE) n. 883/2004).
2.1 Domanda di rilascio del documento portatile A1 per il personale di volo e di cabina (art. 11, par. 5, del reg. (CE) n. 883/2004)
In ordine alla presentazione della domanda per il personale in commento si chiarisce che, qualora il lavoratore dipendente di una compagnia aerea abbia una sola base di servizio situata in Italia, la richiesta per il rilascio del certificato di legislazione applicabile può essere presentata oltre che dall’interessato anche dal datore di lavoro. In quest’ultimo caso la trasmissione della domanda dovrà avvenire secondo le modalità indicate al paragrafo 3 della circolare n. 86 dell’11 giugno 2019.
Nelle ipotesi in cui, invece, il lavoratore residente in Italia abbia due o più basi di servizio in diversi Stati membri, la domanda per richiedere il documento portatile A1 deve essere presentata esclusivamente dall’interessato.
2.2 Domanda di rilascio del documento portatile A1 per il dipendente pubblico (art. 11, par. 3, lett. b), del reg. (CE) n. 883/2004)
La domanda di rilascio del documento portatile A1, relativo al dipendente pubblico inviato dalla Amministrazione di appartenenza in un altro Stato membro dell’Unione europea (UE), deve essere presentata dal datore di lavoro, in conformità delle disposizioni previste dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 987/2009, riguardanti le procedure per l’applicazione delle norme per la determinazione della legislazione applicabile contenute nel regolamento (CE) n. 883/2004.
Tuttavia, si precisa che, durante il periodo transitorio indicato al successivo paragrafo 4 della presente circolare, sarà ancora possibile la presentazione delle domande di rilascio del documento portatile A1 da parte del lavoratore. Alla scadenza di tale periodo, per la fattispecie in argomento, la richiesta di rilascio del documento portatile A1 potrà essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro con le modalità indicate nella presente circolare.
2.3 Domanda di rilascio del documento portatile A1 per distacco di lavoratore domestico
Per le situazioni di distacco riguardanti il lavoratore domestico il datore di lavoro – persona fisica – dovrà utilizzare, ai fini della presentazione della domanda per il rilascio del documento portatile A1, il modulo “Lavoratore subordinato distaccato (art. 12, par. 1, del reg. (CE) n. 883/2004)”.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di proroga del distacco dovrà essere utilizzato il modello denominato “Accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente”.
Qualora il datore di lavoro sia un’agenzia di somministrazione, le predette richieste di rilascio del documento portatile A1 dovranno essere presentate con le modalità indicate al paragrafo 3 della circolare n. 86/2019.
2.4 Domanda di rilascio del documento portatile A1 per le situazioni di esercizio di attività subordinata in due o più Stati membri (art. 13, par. 1, del reg. (CE) n. 883/2004)
In base alle disposizioni di applicazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004, contenute nell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 987/2009, nelle situazioni di esercizio dell’attività lavorativa in più Stati membri la domanda per il rilascio del modello portatile A1 deve essere presentata direttamente dal lavoratore.
Tuttavia, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, si fa presente che laddove il lavoratore dipenda da un solo datore di lavoro (ad esempio, lavoratori dipendenti da imprese di autotrasporto), quest’ultimo potrà presentare la domanda di rilascio del documento portatile A1, previo conferimento da parte dell’interessato di delega (corredata dal proprio documento di identità personale).
3. Modalità di presentazione online delle domande di rilascio del documento portatile A1
L’applicativo è accessibile dal sito istituzionale www.inps.it, selezionando “Prestazioni e servizi” > “Prestazioni” > “Procedura telematica per il rilascio del documento portatile A1”, oppure utilizzando l’apposita funzione di ricerca presente nella homepage del portale.
Nel rinviare al contenuto del manuale che illustra la procedura telematica e alla “Guida pratica: la legislazione applicabile nell’Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera”, elaborata dagli Uffici della Commissione europea, accessibile attraverso l’apposito collegamento presente all’interno della predetta procedura informatica, nei paragrafi che seguono si forniscono le informazioni di dettaglio inerenti alla modalità di presentazione delle domande.
3.1 Presentazione della domanda, tramite servizio web, da parte dei lavoratori interessati o soggetti delegati
Per le situazioni descritte al precedente paragrafo 2, per le quali è previsto che la richiesta di rilascio della certificazione sia effettuata direttamente dal lavoratore interessato, l’accesso ai servizi online è previsto esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Le domande in esame possono essere presentate dai soggetti interessati anche tramite gli Istituti di Patronato ai quali sia stato conferito regolare mandato e, in relazione alla tipologia di lavoratore, da tutti i soggetti abilitati alle deleghe (Allegato n. 1).
Nel caso in cui la presentazione della domanda avvenga tramite soggetto delegato, il cittadino interessato avrà comunque la possibilità di consultare e verificare, tramite accesso con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS), lo stato di definizione della pratica.
Una volta effettuato l’accesso, la procedura proporrà l’elenco delle richieste precedenti; selezionando “Nuova richiesta”, sarà possibile inserire una nuova domanda.
Il richiedente, in base alla situazione da certificare, sceglierà tra le fattispecie proposte quella di suo interesse.
Una volta effettuata la scelta sarà possibile procedere alla compilazione del modulo di richiesta e all’invio dello stesso.
Per la compilazione della domanda il cittadino potrà avvalersi dell’assistenza telefonica fornita dagli operatori del Contact Center Multicanale al numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente).
3.2 Presentazione della domanda, tramite servizio web, da parte dei datori di lavoro pubblici o soggetti delegati
Per la trasmissione della domanda di rilascio del documento portatile A1 del dipendente pubblico la richiesta deve essere presentata dalla Amministrazione di appartenenza o soggetto delegato (Allegato n. 1).
3.3 Presentazione della domanda, tramite servizio web, da parte dei datori di lavoro domestici o soggetti delegati
Per i lavoratori domestici la domanda di rilascio del documento portatile A1 deve essere presentata dal datore di lavoro (persona fisica) o dagli intermediari abilitati (Allegato n. 1).
4. Periodo transitorio ed esclusività della presentazione telematica
La presentazione telematica diverrà il canale esclusivo a decorrere dal 1° aprile 2023. Fino al 31 marzo 2023 le domande potranno essere presentate anche in modalità cartacea.
Successivamente a tale ultima data, le Strutture territoriali provvederanno ad accettare le eventuali domande cartacee solo qualora non sia oggettivamente possibile procedere con la trasmissione telematica, a causa di eventi connessi al malfunzionamento dei sistemi informatici.
5. Manuale utente
La descrizione analitica di tutte le funzioni introdotte a supporto dell’iter amministrativo di invio e/o consultazione delle domande di rilascio del certificato di legislazione applicabile è contenuta nel “Manuale utente” consultabile online o scaricabile direttamente dal sito www.inps.it.
Soggetti delegati alla presentazione delle domande di rilascio del modello A1
CASISTICHE
1) Soggetti delegati del cittadino/lavoratore (titolare del modello A1)
– Persona di propria fiducia (delega del cittadino; paragrafo 2.1 della circolare n. 127 del 12 agosto 2021)
– Patronati
2) Soggetti delegati del lavoratore autonomo
Tutti i soggetti ai quali può essere conferita delega secondo le istruzioni fornite con il messaggio n. 18543 del 13 dicembre 2012.
3) Soggetti delegati del lavoratore iscritto alla Gestione separata
Tutti i soggetti ai quali può essere conferita delega secondo le istruzioni fornite con la circolare n. 126 del 7 agosto 2013
Per il lavoratore autonomo agricolo
– Soggetti di propria fiducia (messaggio n. 682 del 16 febbraio 2016)
4) Soggetti delegati del lavoratore subordinato (delega ammessa solo nelle situazioni di esercizio di attività subordinata in più Stati con unico datore di lavoro)
– Datore di lavoro e intermediari abilitati ai sensi della legge n. 12/1979
5) Soggetti delegati datori di lavoro pubblici
Messaggio n. 3357 del 17 settembre 2019
– Legale rappresentante
– Dipendenti delegati
– Intermediari abilitati ai sensi della legge n. 12 /1979
6) Soggetti delegati del datore di lavoro domestico
– Intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 12/1979 (messaggio n. 465 del 31/01/2017)
[1] Circolare n. 82/2010: Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale – disposizioni di carattere generale.
Circolare n. 83/2010: Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale – disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi.
Circolare n. 51/2011: Regolamentazione comunitaria: regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010.
Circolare n. 107/2012: Regolamentazione comunitaria. Legislazione applicabile e distacchi. Applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 alla Confederazione Svizzera e ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia, e Liechtenstein).
Circolare n. 115/2012: Regolamentazione comunitaria. Regolamento (UE) N. 465/2012 recante modifiche al regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e al regolamento (CE) n. 987/2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004. Disposizioni in materia di legislazione applicabile.
Circolare n. 165/2013: Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione all’Unione europea tra gli Stati membri e la Repubblica di Croazia, in vigore dal 1° luglio 2013. Disposizioni in materia di legislazione applicabile.
Circolare n. 92/2015: Regolamentazione comunitaria: Decisione n. 1/2014, del 28 novembre 2014, del Comitato misto istituito nel quadro dell’Accordo tra la Comunità europea e suoi Stati membri e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone. Applicabilità del Regolamento (UE) n. 465/2012 nei rapporti con la Svizzera. Disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi.
Circolare n. 102/2018: Regolamentazione comunitaria. Legislazione applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata. Precisazioni in merito agli obblighi contributivi per le attività di collaborazione coordinata e continuativa svolte da soggetti non residenti.
Circolare n. 86/2019: Regolamentazione comunitaria. Nuove modalità di presentazione delle richieste del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1). Utilizzo del canale telematico.
Circolare n. 71/2021: Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (TCA). Disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi.
Messaggio n. 218/2016: Modulistica UE: pubblicazione sul sito dell’Istituto dei modelli di richiesta del certificato di legislazione applicabile (A1).
Messaggio n. 1605 /2017: Regolamentazione comunitaria. Chiarimenti in materia di rilascio del modello A1 per gli autisti delle imprese di autotrasporto.
Messaggio n. 1633/2020: Regolamentazione comunitaria. Settore legislazione applicabile. Emergenza COVID-19 – UE e validità dei formulari A1.
Messaggio n. 4805/2020: Regolamentazione comunitaria. Recesso, con accordo, del Regno Unito dall’Unione europea. Legislazione applicabile. Chiarimenti in materia di rilascio delle certificazioni A1 per periodi di lavoro nel Regno Unito il cui termine è successivo alla fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020).
Messaggio n. 2797/2020: Regolamentazione comunitaria. Svolgimento di brevi periodi di lavoro in Germania: chiarimenti in materia di legislazione applicabile e criteri di utilizzo dei periodi assicurativi ai fini pensionistici.