L’8 dicembre 2024, la Commissione ha adottato la sua proposta di riforma sull’IVA nell’era digitale (Vat in the Digital Age package (ViDA)) per modernizzare il sistema dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dell’Unione europea e affrontare le sfide poste dalla digitalizzazione.
Il pacchetto IVA nell’era digitale (Vat in the Digital Age package (ViDA)) è stato adottato l’11 marzo 2025 a seguito di una consultazione del Parlamento europeo e sarà attuato progressivamente fino a gennaio 2035.
I relativi atti giuridici sono:
- Direttiva UE 2025/516, Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell’11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale
- Regolamento (UE) 2025/517 del Consiglio, dell’11 marzo 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda le modalità di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessarie per l’era digitale
- Regolamento di attuazione – UE – 2025/518, Regolamento di esecuzione (UE) 2025/518 del Consiglio, dell’11 marzo 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda i requisiti di informazione per taluni regimi IVA.
A partire dalla sua entrata in vigore (14 aprile 2025), gli Stati membri possono introdurre, a determinate condizioni, la fatturazione elettronica obbligatoria e sono stati apportati miglioramenti al quadro dello sportello unico per le importazioni (Import One Stop Shop (IOSS)) per potenziare gli strumenti di controllo.
A partire dal 1° gennaio 2027, alcune piccole modifiche legislative avranno un impatto sugli utenti dei regimi One-Stop Shop (OSS) e IOSS . Dal 1° luglio 2028, le piattaforme per l’affitto di alloggi a breve termine e il trasporto passeggeri su strada dovranno conformarsi alle nuove misure relative ai fornitori presunti, mentre entreranno in vigore le riforme della registrazione IVA unica e l’inversione contabile obbligatoria per i fornitori non identificati.
A partire dal 1° luglio 2030, i requisiti di segnalazione digitale interesseranno le transazioni B2B transfrontaliere. Entro il 1° gennaio 2035, gli Stati membri con un obbligo nazionale di segnalazione digitale in tempo reale delle transazioni dovranno adeguare i propri sistemi al modello e agli standard dell’UE, segnando la fase finale di questo pacchetto ViDA completo.
Il Vat in the Digital Age package (ViDA) prevede, con vari interventi da attuare in progressione nel corso dei prossimi anni, un’ampia revisione della disciplina e del funzionamento dell’imposta sul valore aggiunto, conformandola all’era digitale e agendo principalmente su tre pilastri:
- una rendicontazione digitale in tempo reale delle operazioni relative al commercio transfrontaliero, basata sulla fatturazione elettronica europea armonizzata
- l’obbligo per le piattaforme digitali, che facilitano i servizi nei settori del trasporto passeggeri e delle locazioni a breve termine, di riscuotere e versare l’imposta dovuta
- la realizzazione di “a single VAT registration across the EU” attraverso il VAT One Stop Shop.
Requisiti di segnalazione digitale in tempo reale – Real-time Digital Reporting Requirements (DRR)
Il nuovo sistema introduce la rendicontazione digitale in tempo reale per gli scambi transfrontalieri, basata sulla fatturazione elettronica. Fornirà agli Stati membri le preziose informazioni dettagliate di cui hanno bisogno per intensificare la lotta contro le frodi IVA, in particolare le frodi carosello.
Regole aggiornate per l’economia delle piattaforme
In base alle nuove norme, le piattaforme che facilitano le forniture nei settori del trasporto passeggeri su strada e degli affitti di alloggi a breve termine saranno responsabili della riscossione e del versamento dell’IVA alle autorità fiscali qualora i fornitori che utilizzano la piattaforma non lo facciano, ad esempio perché si tratta di piccole imprese o lavoratori autonomi.
Insieme ad altri chiarimenti, ciò garantirà un approccio uniforme in tutti i paesi dell’UE e contribuirà a creare condizioni di parità tra i servizi di affitto di alloggi a breve termine online e tradizionali e i servizi di trasporto passeggeri su strada. Semplificherà inoltre la vita alle PMI che attualmente devono comprendere e rispettare le norme IVA, spesso in diversi paesi dell’UE.
Registrazione IVA unica (Single VAT Registration (SVR))
Basandosi sul modello già esistente di “Sportello Unico IVA” (VAT One Stop Shop’ (OSS)) per l’e-commerce, le nuove norme consentiranno a un maggior numero di imprese che vendono a consumatori in un altro paese dell’UE di adempiere ai propri obblighi IVA tramite un portale online in un paese dell’UE. La parte relativa alla Single VAT Registration (SVR) include miglioramenti ai processi OSS (ad esempio, un nuovo meccanismo di correzione), miglioramenti a fini di controllo (ad esempio, informazioni aggiuntive IOSS (Import One Stop Shop – Sportello Unico per l’Importazione) prima dell’importazione, elenchi mensili IOSS per Stato membro di consumo), l’introduzione di un modulo per il trasferimento di beni propri e garantisce l’allineamento con la nuova legislazione e i nuovi regimi (ad esempio, l’interazione con il regime per le PMI).
Note esplicative e le linee guida OSS aggiornate
Il 24 luglio sono state pubblicate le Note esplicative e le linee guida OSS aggiornate per recepire le modifiche introdotte a partire dal 1° gennaio 2027 dal pilastro della Registrazione IVA Unica (Single VAT Registration (SVR)) del pacchetto ViDA.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1869 della Commissione, del 27 luglio 2026
La Commissione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1869 della Commissione, del 27 luglio 2026, finalizzato alla realizzazione della Registrazione Unica Iva (Single VAT Registration (SVR)), che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda i regimi speciali per i soggetti passivi d’imposta che prestano servizi a soggetti non passivi d’imposta o effettuano vendite a distanza di beni, determinate cessioni nazionali di beni o trasferimenti di beni propri. Il regolamento aggiorna le norme dettagliate relative ai regimi speciali IVA e introduce il nuovo regime di trasferimento dei beni propri nell’ambito del pilastro della registrazione IVA unica (SVR) del pacchetto ViDA. Sono, pertanto, definite le regole tecniche della registrazione unica IVA.
Ai sensi dell’art.4, le novità del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1869 della Commissione, del 27 luglio 2026 troveranno applicazione in due distinte fasi:
- alcune riguardanti i dati di registrazione (articoli 1 e 3 ) si applicheranno a partire dal 1o gennaio 2027 al 30 giugno 2028;
- le principali modifiche agli obblighi di rendicontazione (articolo 2) avranno effetto dal 1° luglio 2028.
Quindi, con il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1869 della Commissione, del 27 luglio 2026, la Commissione mette in atto la riforma della registrazione unica della partita IVA in tutti gli Stati membri dell’Unione europea (Single VAT Registration (SVR) . Il processo, che come abbiamo visto, sarà graduale partendo dal 1° gennaio 2027, permetterà alle imprese di gestire posizioni IVA in più Stati con una sola partita IVA e un solo portale per dichiarare e pagare l’imposta.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1869 della Commissione, del 27 luglio 2026 aggiorna le norme dettagliate relative ai regimi speciali IVA e introduce il nuovo regime di trasferimento dei beni propri nell’ambito del pilastro della registrazione IVA unica (SVR) del pacchetto ViDA.
Con il Regolamento di esecuzione l’attuale OSS, Il regime OSS (One Stop Shop), sistema IVA semplificato che consente agli operatori e-commerce di dichiarare e versare l’IVA sulle vendite B2C verso consumatori UE con un’unica dichiarazione trimestrale, viene esteso a partire dal 1° gennaio 2027.
Dal 1° luglio 2028 partirà invece la SVR-Single VAT Registration, la registrazione della Partita IVA unica.
Trasferimenti di beni propri verso un altro Stato membro
Con riferimento al terzo pilastro, il Vat in the Digital Age package (ViDA) ha previsto l’utilizzo dello sportello unico anche per i trasferimenti di beni propri verso un altro Stato membro.
Attualmente se un soggetto passivo trasferisce beni propri verso un altro Stato membro deve registrarsi nei relativi Paesi comunitari a partire dai quali e verso i quali i prodotti sono trasferiti.
La Commissione europea, con l’obiettivo di semplificare gli obblighi in materia di Iva, ha ricompreso detta fattispecie nell’applicazione del One Stop Shop.
Di conseguenza, la Direttiva UE 2025/516 ha modificato, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2027, la Direttiva 2006/112/CE, Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, introducendo, con effetto 1° luglio 2028, la nuova sezione Regime speciale per i trasferimenti di beni propri ( Sezione V, Articoli dal 369 quinvicies bis al 369 quinvicies duodecies) nella Direttiva 2006/112/CE.
Un soggetto passivo che si avvale di tale sistema potrà registrarsi esclusivamente nel solo Stato membro di identificazione e presentare le dichiarazioni mensili per via elettronica con riferimento a tutti i Paesi comunitari.
La riforma, di conseguenza, consentirà di utilizzare un’unica posizione e un solo portale elettronico per adempiere agli obblighi fiscali.
Con l’intento di supportare tali modifiche da un punto di vista amministrativo e informatico è stato necessario approvare il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1869 della Commissione, del 27 luglio 2026.
Nel dettaglio, sono stati rivisti i tracciati informatici relativi alla fase della registrazione e della dichiarazione.
L’intervento normativo, in generale, modifica le disposizioni applicabili ai diversi regimi speciali Iva (cosiddetti OSS non UE; OSS UE; IOSS; special scheme for transfers of own goods) intervenendo su più ambiti, attraverso:
- definizioni uniformi dei nuovi istituti
- procedure aggiornate di registrazione, anche mediante l’utilizzo dei dati già disponibili presso le Amministrazioni fiscali
- un rafforzamento dello scambio elettronico delle informazioni mediante registri comuni e messaggi elettronici relativi alle dichiarazioni Iva, comprese quelle prive di operazioni imponibili.
Per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni tra Stati membri, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunt prevede che queste avvengano mediante specifici allegati tecnici:
- Allegato I – elementi d’identificazione
- Allegato II – dati relativi allo status di soggetto passivo o di intermediario nel registro di uno stato membro d’identificazione
- Allegato III – dichiarazioni Iva.
A questo proposito la modifica più significativa apportata dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1869 della Commissione, del 27 luglio 2026 al regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 , è quella che riguarda il nuovo regime speciale per “il trasferimento di beni propri” ove viene prevista una nuova colonna nell’Allegato I (colonna G) e nell’Allegato III (colonna F).
Come abbiamo visto. le modifiche contenute del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1869 troveranno applicazione in due distinte fasi poiché alcune novità riferite ai dati di registrazione si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2027 mentre le principali modifiche agli obblighi di rendicontazione avranno effetto dal 1° luglio 2028.
