Archivi categoria: Serbia – Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto e Disposizioni Introduttive

Serbia – Sintesi della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto

L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è stata Introdotta in  Serbia con la Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto (zakono Porezu na Dodatu Vrednost –ЗАКОН о порезу на додату вредност), in sostituzione dell’imposta sulle vendite, con effetto dal 1° gennaio 2005.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto oggetto della tassazione IVA in Serbia sono:

  1. consegna di beni e prestazione di servizi effettuate dal contribuente  a titolo oneroso, nell’ambito dello svolgimento di attività (al Commercio di beni e servizi nella Repubblica Serba sono dedicati gli arrt. dal 4 al 6 bis);
  2. importazione di beni (Art. 7: Per importazione si intende qualsiasi immissione di merci nel territorio doganale della Repubblica.).

In base all’art. 10 bis della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto: Il soggetto straniero che effettua nella Repubblica Serba cessioni di beni e servizi per i quali vige l’obbligo di calcolo dell’IVA, ovvero cessioni di beni e servizi per i quali è prevista l’esenzione fiscale con diritto a detrazione dell’imposta pregressa ai sensi di tale legge , è tenuto a nominare un rappresentante fiscale e ad iscriversi per l’obbligo di pagare l’IVA, indipendentemente dall’importo di tale fatturato negli ultimi 12 mesi, salvo diversa regolamentazione della presente legge.

Ai sensi dell’art. 23 della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto sono previste due aliquote:

  • ordinaria al 20%;
  • ridotta al 10%.

In Serbia esistono tre tipi di esenzioni  dall’Imposta sul Valore Aggiunto:

  • ai sensi dell’art. 24 della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto: Esenzioni fiscali per la vendita di beni e servizi con diritto alla detrazione dell’imposta pregressa con diritto al credito e senza diritto al credito (corrispondenti alle operazioni non imponibili);
  • ai sensi dell’art. 25 della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto: Esenzioni fiscali per la vendita di beni e servizi senza diritto alla detrazione dell’imposta precedente (corrispondenti alle operazioni esenti) .
  • ai sensi dell’art. 26 della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto: alcune esenzioni fiscali per l’importazione di merci .

Agevolazioni Iva per le zone franche

ai sensi del primo comma dell’art. 24 della Legge sull’Imposta sul Valore AggiuntoEsenzioni fiscali per la vendita di beni e servizi con diritto alla detrazione dell’imposta pregressa con diritto al credito e senza diritto al credito, l’IVA non è dovuta:

5) sull’ingresso di beni nella zona franca, trasporti e altri servizi agli utenti delle zone franche che sono direttamente correlati a tale ingresso e fatturato di beni e servizi nella zona franca, per i quali il contribuente-utente della zona franca avrebbe il diritto diritto a detrarre l’imposta precedente quando tali beni o servizi procurati ai fini dello svolgimento di attività al di fuori della zona franca;

5a) sul fatturato di beni introdotti nella zona franca, trasporti e altri servizi direttamente correlati a tale ingresso e fatturato di beni nella zona franca, effettuato da una persona straniera che ha concluso un contratto con il contribuente IVA – l’utente della zona franca di incorporare tali beni in beni destinati alla spedizione all’estero.

Agevolazioni Iva per depositi doganali

Ai sensi del primo comma dell’art. 24 della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto: Esenzioni fiscali per la vendita di beni e servizi con diritto alla detrazione dell’imposta pregressa con diritto al credito e senza diritto al credito, l’IVA non è dovuta:

6) fatturato di merci sottoposte a deposito doganale;

6a) spedizione di merci ai depositi doganali aperti negli aeroporti aperti al traffico internazionale, dove è organizzato il controllo dei passaporti e della dogana ai fini della vendita ai passeggeri in conformità con la normativa doganale (di seguito: depositi doganali), nonché alla consegna di merce proveniente dal negozio doganale franco;

“Buono valore – value voucher – Vrednosni vaučeri – Вредносни ваучери

Ai “Buoni valore – value voucher – Vrednosni vaučeri – Вредносни ваучери sono dedicati gli artt. da 7a a 7v della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto.

I “Buoni valore – value voucher – Vrednosni vaučeri – Вредносни ваучериsono una sorta di titolo di credito, che deve essere obbligatoriamente accettato per saldare una fornitura di beni o servizi.

I dati relativi alla  fornitura (identità del fornitore e condizioni) devono essere indicati nel “Buono valore – value voucher”  o nella relativa documentazione.
Il “Buono valore – value voucher” può essere utilizzato sia in forma elettronica che in forma fisica.

Serbia – Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto e Disposizioni Introduttive

Serbia – Legge sull’imposta sul Valore Aggiunto e Disposizioni Introduttive

ZAKONO POREZU NA DODATU VREDNOST I UVODNE ODREDBE

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 84/2004, 86/2004 – rettificata, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – armonizzata din. ex., 68/2014 – Dott.ssa Legge, 142/2014, 5/2015 – armonizzata din., 83/2016 – din. armonizzata, 7/2017 – din , 4/2019 – din. armonizzata, 72/2019, 8/2020 – din. armonizzate, 153/2020, 138/2022 e 94/2024)

Articolo 1

Questa legge introduce l’imposta sul valore aggiunto (di seguito: IVA) nella Repubblica di Serbia (di seguito: Repubblica).

L’IVA è un’imposta generale sul consumo che viene calcolata e pagata sulla consegna di beni e sulla prestazione di servizi, in tutte le fasi della produzione e circolazione di beni e servizi, nonché sull’importazione di beni, se non diversamente prescritto da questa legge .

Articolo 2

Le entrate derivanti dall’IVA appartengono al bilancio della Repubblica.

II OGGETTO TRIBUTARIO

Articolo 3

Oggetto della tassazione IVA sono:

1) consegna di beni e prestazione di servizi (di seguito: fatturato di beni e servizi) effettuate dal contribuente nella Repubblica a titolo oneroso, nell’ambito dello svolgimento di attività;

2) importazione di beni nella Repubblica.

Commercio di beni e servizi

Articolo 4

La vendita di beni, ai sensi di questa legge, è il trasferimento del diritto di disporre di cose materiali (di seguito: beni) a una persona che può disporne come proprietario, salvo diversa disposizione di questa legge.

Sono considerati buoni anche l’acqua, l’elettricità, il gas e l’energia per il riscaldamento e il raffreddamento.

Ai sensi di questa legge sono considerati cifra d’affari anche:

1) trasferimento del diritto di disporre dei beni dietro compenso in base a regolamenti o altro atto di un ente statale, di un ente di autonomia territoriale o di autogoverno locale;

2) consegna della merce sulla base di un contratto di vendita con pagamento dilazionato, il quale prevede che il diritto di disposizione viene trasferito entro e non oltre il pagamento dell’ultima rata;

2a) consegna di beni sulla base di un contratto di leasing, cioè un contratto di locazione concluso per un certo periodo, per cose mobili o immobili, quando nessuna delle parti contraenti può risolvere il contratto se le parti adempiono ai propri obblighi contrattuali;

3) cessione dei beni dal proprietario al commissionario e dal commissionario al destinatario;

4) consegna della merce secondo il contratto in base al quale viene pagata una commissione di vendita;

5) trasferimento dei beni dal proprietario allo speditore e dallo speditore al destinatario dei beni;

6) consegna di beni fabbricati o assemblati su ordine del cliente, dai materiali del fornitore, se non si tratta solo di accessori o altri materiali secondari;

7) trasferimento del diritto di disporre di strutture edificabili o di unità economicamente divisibili all’interno di tali strutture;

7a) trasferimento della quota di proprietà di strutture edili o di unità economicamente divisibili all’interno di tali strutture;

8) scambio di beni con altri beni o servizi.

Il fatturato delle merci a pagamento è pari a:

1) prelevare beni che fanno parte del patrimonio aziendale del contribuente per esigenze personali del fondatore, del proprietario, dei dipendenti o di altre persone;

2) qualsiasi altra rotazione di beni senza compenso;

3) spese dichiarate (graffi, rotture, guasti e rotture) superiori all’importo determinato dalla legge adottata dal Governo della Repubblica di Serbia.

È considerata operazione di prelievo di beni a titolo oneroso la presa di beni, ovvero ogni altra operazione di beni di cui al comma 4 del presente articolo, a condizione che possa essere dedotta l’IVA calcolata nella fase precedente dell’operazione su tali beni o sulle loro componenti in toto o in proporzione, indipendentemente dal fatto che si sia realizzato il diritto alla detrazione dell’imposta pregressa.

Se la consegna dei beni è accompagnata da una consegna secondaria di beni o da una prestazione di servizi, si considera effettuata una consegna di beni.

Il trasferimento del diritto di disposizione a:

1) un oggetto edile o un’unità economicamente divisibile all’interno di un oggetto edile considerato bene immobile ai sensi della legge che regola la vendita di beni immobili;

2) beni mobili con trasferimento del diritto di disporre dei beni immobili dal punto 1) del presente comma.

In caso di trasferimento totale o parziale della proprietà, con o senza compenso, o a titolo di deposito, la consegna di ciascun bene della proprietà trasferita è considerata un’operazione separata.

Nel caso di consegne in serie della stessa merce, in cui il primo fornitore trasferisce il diritto di disposizione direttamente all’ultimo destinatario della merce, ciascuna consegna della merce in serie è considerata una consegna separata.

Il Ministro responsabile delle Finanze (di seguito: il Ministro) disciplina più nel dettaglio i criteri in base ai quali si determina quando la cessione di beni sulla base di un contratto di leasing, cioè un contratto di locazione, è considerata vendita dei beni di cui al comma 3, punto 2a) del presente articolo, nonché quanto considerato per il prelievo di beni che fanno parte del patrimonio aziendale del contribuente e qualsiasi altra operazione senza compenso di cui al comma 4 del presente articolo.

Articolo 5

Per fatturato di servizi, ai sensi di questa legge, si intendono tutti i lavori e le attività che rientrano nell’ambito di attività che non rientrano nel fatturato di beni di cui all’articolo 4 di questa legge.

Anche il turnover dei servizi è tutto inerzia e sofferenza.

Si considera fatturato di servizi, ai sensi della presente legge:

1) cessione, cessione e messa a disposizione in uso di diritti d’autore e diritti connessi, brevetti, licenze, marchi, nonché altri diritti di proprietà intellettuale;

2) prestazione di servizi a titolo oneroso in base a regolamenti o altri atti di organi statali, di organi di autonomia territoriale o di autogoverno locale;

3) consegna di beni prodotti o assemblati su ordine del cliente, dai materiali del cliente;

4) scambio di servizi con beni o servizi;

5) consegna di cibi e bevande da consumare sul posto;

6) ( cancellato );

7) assegnazione di azioni o diritti.

Il fatturato dei servizi a pagamento è pari a:

1) utilizzo dei beni che fanno parte del patrimonio aziendale del contribuente per esigenze personali del fondatore, del proprietario, dei dipendenti o di altre persone, ovvero utilizzo dei beni per scopi non professionali del contribuente;

2) prestazione di servizi effettuata dal contribuente senza compenso per le esigenze personali del fondatore, del proprietario, dei dipendenti o di altre persone, vale a dire altra prestazione di servizi senza compenso per scopi non professionali del contribuente.

È considerata vendita di servizi a titolo oneroso l’utilizzazione dei beni di cui al comma 4, punto 1) del presente articolo, a condizione che l’IVA calcolata nella fase precedente della vendita di tali beni possa essere detratta integralmente o proporzionalmente , indipendentemente dal fatto che sia stato esercitato il diritto a detrazione dell’imposta precedente.

Se il servizio è accompagnato da una fornitura secondaria di servizi o da una consegna secondaria di beni, si considera che sia stato fornito un servizio.

Non è considerata prestazione secondaria dei servizi di cui al comma 6 del presente articolo il servizio di locazione, cioè la fornitura dell’uso di un oggetto di costruzione o di un’unità economicamente divisibile all’interno dell’oggetto di costruzione che è considerato bene immobile ai sensi dell’art. legge che regola la vendita di beni immobili.

In caso di trasferimento totale o parziale della proprietà, con o senza compenso, o a titolo di deposito, qualsiasi servizio fornito dal trasferimento di proprietà è considerato un’operazione separata.

Il ministro regola più in dettaglio cosa è considerato l’uso dei beni e la fornitura di servizi dal paragrafo 4 di questo articolo.

Articolo 6

Si ritiene che la rotazione di beni e servizi, ai sensi di tale legge, non sia stata effettuata con:

1) cessione totale o parziale dell’immobile, con o senza compenso, ovvero a titolo di deposito, se l’acquirente è contribuente o lo diventa attraverso tale trasferimento e se continua a esercitare la stessa attività;

2) sostituzione della merce entro il periodo di garanzia;

3) fornitura gratuita di campioni aziendali in quantità abituali a tale scopo a clienti o potenziali clienti, cioè a terzi ai fini di analisi basate sull’atto dell’autorità competente;

4) elargizione di materiale pubblicitario ed altre omaggi di minor valore, qualora di volta in volta regalati a soggetti diversi.

Si considera parte dell’immobile di cui al comma 1, punto 1) del presente articolo l’insieme che consente lo svolgimento autonomo dell’attività dell’acquirente di una parte dell’immobile.

Quando si trasferisce tutto o parte della proprietà di cui al paragrafo 1 punto 1) del presente articolo, si considera che l’acquirente subentra al cedente.

Il cedente di beni o parte di beni di cui al comma 1, punto 1) del presente articolo è tenuto a fornire all’acquirente tutti i dati relativi ai beni e servizi che compongono il bene o la parte di beni di cui è stato effettuato il trasferimento.

Se, entro tre anni dalla data del trasferimento dell’immobile o di parte di esso ai sensi del comma 1, punto 1) del presente articolo, cessano le condizioni di cui al comma 1, punto 1) del presente articolo, l’acquirente dell’immobile proprietà o parte della proprietà è obbligato a calcolare l’IVA per i beni e i servizi che ha acquisito attraverso tale trasferimento e che il giorno della cessazione delle condizioni costituiscono la sua proprietà, nel modo in cui il cedente della proprietà o parte della proprietà la proprietà avrebbe l’obbligo di calcolare l’IVA se le condizioni del paragrafo 1, punto 1 non fossero soddisfatte durante il trasferimento della proprietà o di parte della proprietà) di questo articolo.

In deroga al comma 1, punto 1) del presente articolo, se il contratto, cioè la decisione in base alla quale viene trasferito il bene o parte di esso, prevede che l’IVA sarà calcolata sulle cessioni di beni e servizi che costituiscono la proprietà o parte della proprietà trasferita in conformità con questa legge, si considera che questa transazione di beni e servizi sia stata effettuata.

In deroga al comma 5 del presente articolo, l’obbligo di calcolo dell’IVA non si applica alle attrezzature e impianti per lo svolgimento di attività e agli investimenti in strutture per lo svolgimento di attività per i quali sussiste l’obbligo di rettifica della detrazione dell’imposta pregressa in conformità con questa legge.

Il Ministro regola più nel dettaglio la procedura di sostituzione dei beni entro il periodo di garanzia, cosa è considerato il trasferimento di tutto o parte della proprietà, con o senza compenso, o a titolo di deposito cauzionale, dal comma 1, punto 1), nonché quali sono le quantità consuete di campioni aziendali, materiale pubblicitario e altri regali di minor valore di cui al comma 1, punto 3) e 4) del presente articolo.

Articolo 6 bis

Si ritiene che, ai sensi di tale norma, le vendite di beni e servizi effettuate dal concedente al concessionario, cioè dal concessionario al concedente, nell’ambito dell’esecuzione del contratto di pubblica utilità la società privata con elementi di concessione, stipulata ai sensi della legge che regola il partenariato pubblico-privato e le concessioni, non è stata eseguita, se il concedente della concessione e il concessionario sono contribuenti IVA che, nel caso in cui l’operazione si considera eseguita , avrebbe pieno diritto a detrarre l’imposta precedente in conformità con questa legge.

Importazione di merci

Articolo 7

L’importazione è qualsiasi immissione di merci nella zona doganale della Repubblica.

Buoni valore

Articolo 7 bis

Un voucher di valore, ai sensi di questa legge, è uno strumento per il quale esiste l’obbligo di accettare come compenso o parte del compenso la consegna di beni o la prestazione di servizi, se si tratta di beni da consegnare, cioè , i servizi che vengono forniti, ovvero l’identità dei potenziali fornitori di tali beni, ovvero i fornitori di tali servizi e le condizioni di utilizzo del voucher a valore indicate sul voucher a valore stesso o sulla relativa documentazione (di seguito: il voucher a valore ).

Un buono valore può essere monouso o multiuso.

Un buono di valore monouso di cui al comma 2 del presente articolo è un buono di valore per il quale il luogo di consegna dei beni, cioè il luogo di prestazione dei servizi a cui si riferisce il buono di valore e l’importo dell’IVA calcolata e pagata per il la vendita di tali beni, ovvero i servizi, è conforme a questa legge conosciuta al momento dell’emissione del buono di valore.

Un buono valore multiuso di cui al paragrafo 2 del presente articolo è un buono valore che non è un buono valore monouso di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Il buono valore può essere in forma fisica o elettronica.

Non è considerato buono valore uno strumento che attribuisce al titolare il diritto ad uno sconto sull’acquisto di beni o servizi, e che non comprende il diritto all’acquisto di beni o servizi, nonché titoli di trasporto, biglietti, francobolli, ecc.

Articolo 7 ter

Qualsiasi trasferimento di un buono di valore monouso effettuato da un contribuente per proprio conto è considerato una consegna di beni, cioè la prestazione di servizi a cui si riferisce il buono di valore. L’effettiva consegna di beni o l’effettiva prestazione di servizi in cambio di un buono di valore monouso, accettato dal fornitore come corrispettivo o parte del corrispettivo, non è considerata una transazione indipendente.

Se la cessione di un buono di valore monouso è stata effettuata da un contribuente per conto di un altro contribuente, tale cessione è considerata consegna di beni, ossia la prestazione dei servizi cui si riferisce il buono di valore, effettuata dal contribuente sulla cui fattura per conto è stata effettuata la cessione del buono monouso.

Quando il fornitore effettivo di beni, cioè il prestatore di servizi, e il contribuente che, agendo per proprio conto, ha emesso un buono di valore monouso, non sono la stessa persona, si considera che il fornitore effettivo di beni, cioè il prestatore di servizi ha effettuato la vendita di beni, cioè di servizi relativi a quel buono di valore, al contribuente che ha emesso un buono di valore monouso.

Articolo 7c

La consegna effettiva di beni, cioè la fornitura di servizi in cambio di un buono multiuso accettato dal fornitore di beni, cioè il fornitore di servizi come compenso o parte del compenso per tale transazione, è soggetta a IVA ai sensi del presente regolamento legge, mentre l’eventuale precedente cessione di tale buono multiuso non è soggetta a imposizione IVA

Se il trasferimento del buono di valore multiuso è effettuato da un contribuente che non è un contribuente che effettua l’effettiva consegna di beni, cioè la prestazione di servizi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si ritiene che il cedente del buono di valore multiuso voucher fornisce servizi di distribuzione, pubblicità o altri servizi soggetti a IVA in conformità con questa legge.

III CONTRIBUENTE, DEBITORE FISCALE E PROCURATORE FISCALE

Contribuente

Articolo 8

È contribuente (di seguito: contribuente) un soggetto, anche senza sede legale o residenza nel territorio della Repubblica (di seguito: soggetto straniero), che effettua in modo autonomo operazioni di vendita di beni e di servizi, nell’ambito dell’esercizio delle proprie attività .

L’attività di cui al comma 1 del presente articolo è un’attività permanente di un produttore, commerciante o prestatore di servizi con l’obiettivo di generare reddito, comprese le attività di sfruttamento delle risorse naturali, agricoltura, silvicoltura e occupazioni indipendenti.

Si ritiene che il creditore svolga l’attività anche quando questa sia svolta nell’ambito di una stabile unità aziendale.

In deroga al comma 3 del presente articolo, se una persona straniera ha un’unità stabile d’affari nella Repubblica, tale persona straniera è responsabile del fatturato non realizzato dalla sua unità stabile d’affari.

Unità operativa permanente dal par. 3. e 4. del presente articolo è considerata parte organizzativa di una persona giuridica che può svolgere attività in conformità alla legge.

Il debitore è la persona in nome e per conto della quale viene effettuata la consegna dei beni o la prestazione dei servizi.

Il debitore è una persona che consegna beni, cioè fornisce servizi a proprio nome, per conto di un’altra persona.

È considerato debitore anche un fondo di investimento aperto, cioè un fondo di investimento alternativo, che non ha lo status di persona giuridica e che è iscritto nell’apposito registro ai sensi di legge.

Articolo 9

La Repubblica e i suoi organi, gli organi dell’autonomia territoriale e dell’autogoverno locale, nonché le persone giuridiche costituite dalla legge, ovvero con un atto degli organi della Repubblica, dell’autonomia territoriale o dell’autogoverno locale per l’esercizio dei compiti di l’amministrazione statale o le autonomie locali (di seguito: Repubblica, enti e persone giuridiche), non sono responsabili ai sensi di questa legge se effettuano vendite di beni e servizi nell’ambito dell’autorità, cioè allo scopo di svolgere compiti di amministrazione statale o autogoverno locale.

La Repubblica, le autorità e le persone giuridiche sono responsabili delle vendite dei beni e dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, per le quali l’esenzione dall’obbligo ai sensi del comma 1 del presente articolo potrebbe comportare distorsioni della concorrenza, nonché della vendita di beni e servizi al di fuori dell’ambito di competenza dell’autorità, cioè al di fuori dell’adempimento dei compiti dell’amministrazione statale o delle autonomie locali, che sono imponibili ai sensi di questa legge. Si ritiene che l’esenzione dall’obbligo ai sensi del comma 1 del presente articolo potrebbe comportare una distorsione della concorrenza, ai sensi di tale legge, se la vendita dei beni e dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, al di fuori della Repubblica, autorità e persone giuridiche, è effettuato da un’altra persona.

Debitore fiscale

Articolo 10

Un debitore fiscale, ai sensi di questa legge, è:

1) il contribuente che effettua vendite imponibili di beni e servizi, salvo il caso in cui l’obbligo di pagare l’IVA ai sensi del presente articolo sia a carico di un altro soggetto;

2) (cancellato)

3) il destinatario di beni e servizi, se il soggetto straniero non è contribuente IVA nella Repubblica, indipendentemente dal fatto che abbia un’unità stabile d’impresa nella Repubblica e se tale unità stabile d’impresa sia un contribuente IVA nella Repubblica;

4) chi dichiara l’IVA in una fattura o altro documento che vale come fattura (di seguito: fattura) senza doverlo fare ai sensi della presente legge;

5) il soggetto che importa il bene.

6) (eliminato)

In via eccezionale dal comma 1 punto 1) del presente articolo, il debitore d’imposta è:

1) il destinatario di beni o servizi, contribuente IVA, per la vendita di materie prime secondarie e di servizi direttamente connessi a tali beni, effettuata da un altro contribuente IVA;

2) il destinatario dei beni, contribuente IVA, per la vendita di strutture edili e di unità economicamente divisibili all’interno di tali strutture, comprese le quote di proprietà di detti beni, effettuata da un altro contribuente IVA, nel caso in cui il contratto in base al quale la vendita di tali beni viene effettuata a condizione che su tale fatturato venga calcolata l’IVA ai sensi della presente legge;

3) il destinatario di beni e servizi del settore edile, contribuente IVA, cioè la persona di cui all’articolo 9, comma 1 della presente legge, per le vendite effettuate da un contribuente IVA, se il valore di tali vendite è superiore a 500.000 dinari , IVA esclusa;

4) il destinatario dell’energia elettrica e del gas naturale forniti attraverso la rete di trasmissione, trasporto e distribuzione, il contribuente IVA che ha acquistato tali beni per la rivendita, per la vendita di energia elettrica e gas naturale effettuata da un altro contribuente IVA;

5) il destinatario di beni o servizi, soggetto IVA, per un’operazione effettuata da un altro contribuente IVA, vale a dire per operazioni:

(1) beni immobili ipotecati nella realizzazione dell’ipoteca in conformità con la legge che disciplina l’ipoteca;

(2) oggetti di pegno nell’esecuzione di un contratto di pegno in conformità con la legge che regola il pegno sui beni mobili;

(3) beni o servizi sui quali viene eseguita l’esecuzione nell’ambito di un procedimento di esecuzione conforme alla legge;

6) l’acquirente del bene o della parte del bene il cui trasferimento è stato effettuato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, punto 1) della presente legge, dopo il cui trasferimento si verificano le condizioni di cui all’articolo 6, comma 1, punto 1) della presente legge cessato.

Per la cifra d’affari di beni e servizi di cui al comma 2 del presente articolo, effettuata tra contribuenti IVA, le norme per la determinazione del debitore d’imposta di cui al comma 2 del presente articolo si applicano esclusivamente se tale cifra d’affari è stata realizzata tra contribuenti IVA iscritti all’obbligo pagare l’IVA in conformità con quanto previsto dalla legge.

In deroga al comma 1, comma 3) del presente articolo, quando uno straniero vende beni e servizi nella Repubblica a un soggetto non debitore dell’IVA, ad eccezione di quello di cui all’articolo 9, comma 1, della presente legge, e il compenso per tale vendita di beni e servizi è in nome e per conto di una persona straniera, il contribuente riscuote l’IVA, il contribuente per tale operazione è il contribuente IVA che riscuote la tassa.

Il Ministro regola più in dettaglio cosa sono considerate materie prime seconde, i servizi direttamente collegati alle materie prime seconde e i beni e servizi del settore delle costruzioni dal comma 2, punto. 1) e 3) del presente articolo.

Avvocato fiscale

Articolo 10 bis

Il soggetto straniero che effettua nella Repubblica cessioni di beni e servizi per i quali vige l’obbligo di calcolo dell’IVA, ovvero cessioni di beni e servizi per i quali è prevista l’esenzione fiscale con diritto a detrazione dell’imposta pregressa ai sensi di tale legge , è tenuto a nominare un rappresentante fiscale e ad iscriversi per l’obbligo di pagare l’IVA, indipendentemente dall’importo di tale fatturato negli ultimi 12 mesi, salvo diversa regolamentazione della presente legge.

Il soggetto straniero che, nella Repubblica, vende i beni e i servizi di cui al comma 1 del presente articolo esclusivamente ai contribuenti IVA, cioè alle persone di cui all’articolo 9, comma 1 della presente legge, le vendite di beni che si trovano in regime di deposito doganale ai sensi con le normative doganali, nonché le vendite di servizi per il trasporto di passeggeri con autobus per i quali la tariffa media di trasporto per ogni singolo trasporto è determinata come base per il calcolo dell’IVA, ai sensi di tale legge, non è tenuto a nominare un rappresentante fiscale nella Repubblica e registrarsi per l’obbligo di pagare l’IVA.

Il soggetto straniero di cui al comma 1 del presente articolo può nominare un solo rappresentante fiscale.

Può essere procuratore fiscale di persona straniera una persona fisica, anche imprenditore, cioè una persona giuridica con residenza o sede nel territorio della Repubblica, iscritta come contribuente IVA da almeno 12 mesi prima della presentazione della domanda una richiesta di approvazione di una procura fiscale, che non è dovuta alla data di presentazione della richiesta, e obblighi non pagati per entrate pubbliche basate sullo svolgimento di attività determinate dall’Amministrazione fiscale e verso le quali l’autorità fiscale è responsabile , sulla base della richiesta presentata per l’approvazione della procura fiscale, che si allega documentazione prescritta (di seguito: richiesta di procura fiscale), ha approvato la procura fiscale con decisione.

Il rappresentante fiscale di una persona straniera non può costituire un’unità aziendale permanente di quella persona straniera.

Il rappresentante fiscale di una persona straniera in nome e per conto di quella persona straniera svolge tutti i compiti relativi all’adempimento degli obblighi e all’esercizio dei diritti che una persona straniera ha come contribuente IVA ai sensi di questa legge (presentazione della dichiarazione di registrazione, calcolo IVA, emissione fatture, presentazione dichiarazioni fiscali, pagamento IVA ed altri).

L’autorità fiscale competente non emetterà una procura fiscale a una persona che è stata condannata per un reato fiscale.

L’autorità fiscale competente revoca l’approvazione della procura fiscale a una persona che è stata legalmente condannata per un reato fiscale.

In caso di revoca dell’approvazione della procura fiscale ai sensi del comma 8 del presente articolo, ovvero in caso di cessazione della procura fiscale per altri motivi, si verificano tutte le conseguenze legali della cancellazione dai registri IVA ai sensi di questa legge, a meno che il cittadino estero entro 15 giorni dalla data di revoca dell’abilitazione alla procura fiscale, ovvero cessazione della procura fiscale su altro fondamento, non nomina un altro procuratore ed entro lo stesso termine il procuratore non presenta richiesta per la procura tributaria all’autorità fiscale competente.

Se l’autorità fiscale competente non conferisce la procura fiscale al procuratore di cui al comma 9 del presente articolo, si verificheranno tutte le conseguenze giuridiche previste da tale comma.

In caso di revoca o annullamento della procura, la procura fiscale scade il giorno in cui l’autorità fiscale competente riceve la notifica di revoca o annullamento della procura inviata dalla persona la cui procura è stata revocata mediante revoca o cancellazione.

Il rappresentante fiscale di una persona straniera è responsabile in solido per tutti gli obblighi di una persona straniera in qualità di contribuente IVA, compresi gli obblighi basati sulla cancellazione dai registri IVA, e in particolare per il pagamento dell’IVA, delle multe e degli interessi relativi al debito IVA.

L’atto per l’attuazione del presente articolo sarà emanato dal ministro.

IV LUOGO E MOMENTO DEL TRASFERIMENTO DI BENI E SERVIZI ED EMERGENZA DELL’OBBLIGO FISCALE

Luogo di circolazione delle merci

Articolo 11

Il luogo di circolazione delle merci è il luogo:

1) in cui si trova il bene al momento della spedizione o del trasporto al destinatario o, su suo ordine, a un terzo, se il bene viene spedito o trasportato dal fornitore, destinatario o terzo, su suo ordine;

2) installazione o assemblaggio di beni, se installato o montato dal fornitore o, su suo ordine, da terzi;

3) dove si trova il bene al momento della consegna, se il bene viene consegnato senza spedizione, ovvero trasporto;

4) in cui il destinatario di energia elettrica, gas naturale ed energia per il riscaldamento, cioè il raffreddamento, la cui consegna avviene attraverso la rete di trasmissione, trasporto e distribuzione, e che ha acquistato questi beni per la rivendita, ha una sede o un’attività stabile unità in cui vengono consegnate le merci;

5) ricevimento di acqua, energia elettrica, gas naturale ed energia per il riscaldamento, cioè il raffreddamento, per i consumi finali.

In caso di rotazione delle merci nell’ambito di attività su commissione o in conto deposito, il luogo della rotazione delle merci da parte del commissionario o dello speditore è determinato, ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche per la consegna al commissionario o allo speditore.

In deroga al comma 1, punto 3) del presente articolo, se le merci vengono scambiate a bordo di una nave, cioè in un aereo o in un treno durante il trasporto di passeggeri, come luogo di scambio è considerato il luogo di partenza della nave, dell’aeromobile o treno.

Se il trasporto passeggeri viene effettuato in entrambe le direzioni, il viaggio di ritorno è considerato un trasporto separato.

Il luogo di partenza di cui al comma 3 del presente articolo è considerato il primo luogo di imbarco dei passeggeri previsto secondo l’orario.

Luogo del fatturato del servizio

Articolo 12

Il presente articolo definisce il contribuente esclusivamente ai fini dell’applicazione delle norme relative alla determinazione del luogo delle prestazioni di servizi.

Quando il servizio è prestato da un soggetto passibile dell’IVA ai sensi della presente legge, si considera contribuente al quale viene prestato il servizio:

1) ogni persona che svolge un’attività come attività permanente, indipendentemente dallo scopo di svolgere tale attività;

2) le persone giuridiche, gli enti statali, gli enti di autonomia territoriale e di autogoverno locale con sede nella Repubblica;

3) le persone giuridiche straniere, gli enti statali, gli enti di autonomia territoriale e di autogoverno locale, iscritti al pagamento dell’imposta di consumo nel Paese in cui hanno la sede principale.

Quando il servizio è prestato da un soggetto straniero non iscritto all’obbligo del pagamento dell’IVA ai sensi di tale legge, si considera contribuente a cui viene prestato il servizio:

1) ogni persona che svolge un’attività come attività permanente, indipendentemente dallo scopo di svolgere tale attività;

2) le persone giuridiche, gli enti statali, gli enti di autonomia territoriale e di autogoverno locale.

Se la prestazione di servizi viene eseguita a un contribuente, il luogo della prestazione di servizi è considerato il luogo in cui il destinatario dei servizi ha la propria sede o un’unità stabile d’impresa se la prestazione di servizi viene eseguita a un’unità stabile d’impresa che è non ubicati nel luogo in cui ha sede il destinatario dei servizi, ossia nel luogo in cui il destinatario del servizio ha il domicilio o la residenza.

Se la prestazione di servizi è effettuata a un soggetto che non è contribuente, è considerato luogo della prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore di servizi ha la sede centrale o un’unità stabile d’impresa se la prestazione di servizi è effettuata da un’unità aziendale permanente che non si trova nel luogo in cui ha sede il fornitore di servizi, ovvero il luogo in cui il fornitore di servizi ha la residenza o il soggiorno.

Eccezionalmente dal par. 4. e 5. del presente articolo, quale luogo di prestazione dei servizi:

1) in relazione ai beni immobili, compresi i servizi di mediazione nella vendita di beni immobili, si considera il luogo in cui si trova l’immobile;

2) trasporto di persone, è considerato luogo in cui viene effettuato il trasporto, e se il trasporto viene effettuato sia nella Repubblica che all’estero, le disposizioni della presente legge si applicano solo alla parte del trasporto effettuato nella Repubblica;

3) si considera luogo del trasporto di beni forniti a persona non contribuente il luogo in cui viene effettuato il trasporto, e se il trasporto viene effettuato sia nella Repubblica che all’estero, le disposizioni della presente legge si applicano solo per la parte del trasporti effettuati nella Repubblica;

4) è considerato luogo in cui i servizi sono stati effettivamente prestati, se si tratta di:

(1) servizi relativi alla partecipazione a eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, di intrattenimento o simili (fiere, mostre, ecc.), compresi i servizi accessori relativi alla partecipazione a tali eventi;

(2) i servizi di organizzatore di eventi di cui al punto (1) del presente punto, forniti a un soggetto che non è contribuente;

(3) servizi ausiliari relativi al trasporto, quali carico, scarico, trasbordo e simili, forniti a una persona che non è contribuente;

(4) servizi di stima di beni mobili, ovvero lavori su beni mobili forniti a una persona che non è contribuente;

(5) servizi di consegna di alimenti e bevande per il consumo in loco;

5) noleggio di mezzi di trasporto per un periodo di tempo inferiore, è considerato il luogo in cui il mezzo di trasporto viene effettivamente utilizzato dal destinatario del servizio;

6) per noleggio di mezzi di trasporto, salvo il punto 5) del presente comma, prestato a soggetto non contribuente, si intende il luogo dove detto soggetto ha la sede, la residenza o la residenza;

7) che sono forniti a un soggetto non contribuente, è considerato luogo di sede, residenza o residenza del destinatario dei servizi, se i servizi sono:

(1) trasferimento, cessione e concessione in uso di diritti d’autore e diritti connessi, diritti su brevetti, licenze, marchi e altri diritti di proprietà intellettuale;

(2) pubblicità;

(3) consulenti, ingegneri, avvocati, revisori dei conti e servizi simili, nonché traduttori per servizi di traduzione, compresa la traduzione in forma scritta;

(4) elaborazione e cessione dei dati, ovvero fornitura di informazioni, comprese informazioni sulle procedure aziendali e sull’esperienza;

(5) assumere da questo momento l’obbligo di astenersi in tutto o in parte dallo svolgere un’attività o dall’esercitare un diritto;

(6) operazioni bancarie e finanziarie e operazioni nel settore assicurativo, compresa la riassicurazione, escluso il noleggio di casseforti;

(7) mettere a disposizione il personale;

(8) locazione di beni mobili, esclusi i mezzi di trasporto;

(9) consentire l’accesso alla rete del gas naturale, alla rete di trasmissione dell’elettricità e alla rete di riscaldamento, raffreddamento, trasporto e distribuzione attraverso tali reti, nonché ad altri servizi direttamente correlati a tali servizi;

(10) telecomunicazioni;

(11) trasmissioni radiofoniche e televisive;

(12) forniti elettronicamente;

8) per mediazione nella vendita di beni o servizi forniti a soggetto non contribuente si considera il luogo in cui è stata effettuata la vendita dei beni o servizi oggetto della mediazione.

Il luogo della transazione dei servizi di mediazione forniti al contribuente, ad eccezione dei servizi di mediazione di cui al paragrafo 6, punto 1) del presente articolo, è determinato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

Per periodo più breve di cui al comma 6, punto 5) del presente articolo si intende un periodo di tempo continuativo non superiore a 30 giorni e, nel caso delle navi, a 90 giorni.

In deroga al comma 6, comma 4), comma (5), del presente articolo, qualora i servizi di consegna di pasti e bevande da consumare sul posto siano effettivamente prestati a bordo di una nave, ossia in un aereo o in un treno durante il trasporto dei passeggeri, il luogo del turnover è considerato il luogo di partenza della nave, dell’aereo o del treno.

Se il trasporto passeggeri viene effettuato in entrambe le direzioni, il viaggio di ritorno è considerato un trasporto separato.

Il luogo di partenza di cui al comma 9 del presente articolo è considerato il primo luogo di imbarco dei passeggeri previsto secondo l’orario.

Se il luogo di residenza e quello del prestatore o del destinatario del servizio non coincidono, il luogo di prestazione del servizio viene determinato in base al luogo di residenza.

Per la diffusione dei servizi di telecomunicazioni, della radiodiffusione televisiva e dei servizi forniti per via elettronica, è considerato luogo della sede legale, dell’unità stabile d’impresa, residenza o luogo di residenza del destinatario dei servizi il luogo determinato sulla base di criteri e presupposti per determinare il luogo della sede centrale, dell’unità operativa permanente, della residenza o della residenza del destinatario di tali servizi.

Il Ministro regola più nel dettaglio quali siano i servizi di cui al comma 6, punto 1), punto 4) comma (5), i mezzi di trasporto dal punto 5). 5), 6) e punto 7) comma (8), servizi di cui al punto 7) comma. (10) e (12) del presente articolo, nonché criteri e presupposti per determinare il luogo della sede centrale, dell’unità operativa permanente, della residenza o della residenza del destinatario dei servizi di cui al paragrafo 13 del presente articolo, comprese le modalità della loro applicazione.

Luogo di importazione delle merci

Articolo 13

Il luogo di importazione delle merci è il luogo in cui le merci importate sono state introdotte nel territorio doganale della Repubblica.

Momento della circolazione delle merci

Articolo 14

Il turnover delle merci avviene:

1) iniziare a spedire o trasportare beni al destinatario o a terzi, su suo ordine, se i beni vengono spediti o trasportati dal fornitore, destinatario o terzi, su loro ordine;

2) accettazione della merce da parte del destinatario in caso di installazione o montaggio della merce da parte del fornitore o, su suo ordine, da parte di terzi;

3) trasferimento del diritto di disposizione della merce al destinatario, se la merce viene consegnata senza spedizione, cioè trasporto;

4) letture, cioè determinazione in altro modo dello stato, ai sensi di legge, dell’energia elettrica, del gas naturale e dell’energia per il riscaldamento, cioè il raffreddamento, la cui consegna avviene attraverso la rete di trasmissione, trasporto e distribuzione, al soggetto di riferimento all’articolo 11, comma 1, punto 4) della presente legge, ai fini del calcolo della consegna;

5) letture dell’acqua ricevuta, dell’energia elettrica, del gas naturale e dell’energia per il riscaldamento e il raffrescamento, ai fini del calcolo dei consumi.

Negli affari su commissione o in conto deposito, il momento della consegna delle merci da parte del commissionario o dello speditore è determinato, ai sensi del comma 1 del presente articolo, per la consegna al commissionario o allo speditore.

Le disposizioni del par. 1 e 2 del presente articolo si riferiscono anche a consegne parziali.

Le consegne parziali di cui al comma 3 del presente articolo esistono se è stato concordato un compenso separato per la consegna di alcune parti di una consegna economicamente divisibile.

In deroga al comma 1 punto 4) del presente articolo, nel caso di transazioni di energia elettrica alle quali si applicano le regole delle pertinenti associazioni europee dei gestori dei sistemi di trasmissione conformemente alla normativa in materia di energia, la transazione di energia elettrica avviene il giorno della fatturazione viene rilasciato.

Tempo di turnover del servizio

Articolo 15

La prestazione si intende prestata il giorno in cui:

1) prestazione del singolo servizio completata;

2) la base giuridica per la fornitura del servizio è venuta meno – nel caso di fornitura di servizi limitati o illimitati nel tempo.

In deroga al comma 1 punto 1) del presente articolo, si considera prestato il servizio di immissione dell’energia elettrica nel sistema energetico, al quale si applicano le norme delle competenti associazioni europee dei gestori dei sistemi di trasmissione conformemente alla legge che regola l’energia il giorno di emissione della fattura.

In deroga al comma 1. punto 2) del presente articolo, se per prestazioni di servizi vengono emesse fatture periodiche, il fatturato dei servizi si considera realizzato l’ultimo giorno del periodo per il quale viene emessa la fattura.

Un servizio parziale si considera completato nel momento in cui viene completata la fornitura di quella parte del servizio.

Una prestazione parziale ai sensi del comma 4 del presente articolo esiste se per alcune parti della prestazione economicamente divisibile è concordato separatamente un compenso.

Momento dell’importazione delle merci

Articolo 15 bis

Il momento dell’importazione delle merci decorre dal giorno in cui le merci vengono introdotte nel territorio doganale della Repubblica.

L’emergere di una responsabilità fiscale

Articolo 16

L’obbligo fiscale sorge il giorno in cui viene compiuta al più presto una delle seguenti azioni:

1) fatturato di beni e servizi;

2) incasso, cioè pagamento se il compenso o parte del compenso viene riscosso, cioè versato in denaro prima della vendita di beni e servizi;

2a) emettere fatture per i servizi di cui all’articolo 5, comma 3, punto 1) della presente legge, servizi direttamente correlati a tali servizi, nonché servizi di supporto tecnico quando si utilizzano software, hardware e altre apparecchiature per un determinato periodo di tempo;

3) il verificarsi dell’obbligo di pagare un’obbligazione doganale, in caso di importazione di merci, e, in assenza di tale obbligo, il giorno in cui sorgerebbe l’obbligo di pagare tale obbligazione.

V BASE FISCALE E ALIQUOTA

Base imponibile per la cifra d’affari di beni e servizi

Articolo 17

La base imponibile (di seguito: la base) per la cifra d’affari di beni e servizi è l’importo del compenso (in denaro, beni o servizi) che il contribuente riceve o dovrebbe ricevere per beni o servizi consegnati dal destinatario di beni o servizi o da un terzi, compresi i sussidi e gli altri proventi (di seguito: sussidi), che non includono l’IVA, salvo diversamente prescritto dalla presente legge.

Sono considerati sussidi di cui al comma 1 del presente articolo i fondi che costituiscono compensi, cioè parte del compenso per la vendita di beni o servizi, ad eccezione dei fondi a titolo di incentivi in ​​funzione del raggiungimento degli obiettivi di un determinata politica in conformità con la legge.

La base comprende anche:

1) accise, dazi doganali e altri dazi all’importazione, nonché altre entrate pubbliche, esclusa l’IVA;

2) tutti i costi secondari addebitati dal debitore al destinatario di beni e servizi.

La base non contiene:

1) sconti e altre riduzioni di prezzo concessi al destinatario di beni o servizi al momento della vendita di beni o servizi;

2) le somme che il creditore riscuote in nome e per conto di altri, se tali somme sono trasferite alla persona in nome e per conto della quale ha effettuato il pagamento e se tali somme vengono registrate separatamente;

3) importi richiesti dal debitore per le spese pagate in nome e per conto del destinatario di beni o servizi, se tali importi sono registrati separatamente.

Se il compenso o parte del compenso non viene realizzato in denaro, ma sotto forma di fatturato di beni e servizi, viene considerato come base il valore di mercato di tali beni e servizi il giorno della loro consegna, IVA esclusa. .

Nel caso del fatturato di beni o servizi, che costituiscono un contributo ad una società commerciale, la base è considerata il valore di mercato di tali beni e servizi il giorno della loro consegna, che non include l’IVA.

Il valore di mercato di cui al par. 5 e 6 di questo articolo, e ai sensi di questa legge, è considerato l’importo totale che l’acquirente di beni, cioè il destinatario di servizi, pagherebbe al momento della vendita di beni, cioè servizi a un indipendente fornitore in vendita nella Repubblica.

Se il valore di mercato non può essere determinato per beni o servizi specifici, il valore di mercato è determinato per beni o servizi simili, e se il valore di mercato non può essere determinato per beni o servizi simili, il valore di mercato è considerato:

1) per la vendita di beni, un importo non inferiore al prezzo di acquisto di tali beni o beni simili e, se tale prezzo non è noto, l’importo totale delle spese determinate al momento della consegna;

2) per il fatturato dei servizi, un importo non inferiore all’importo complessivo dei costi determinati della prestazione del servizio a carico del contribuente.

Il Ministro regola più dettagliatamente il metodo di determinazione della base imponibile.

Articolo 17a

La base per la vendita di beni, cioè servizi in cambio di un buono a valore multiuso è la commissione pagata per il buono a valore multiuso e, se non sono disponibili informazioni su tale commissione, la base è il valore monetario indicato sul buono voucher multiuso stesso o nella relativa documentazione, esclusa l’IVA relativa ai beni consegnati, ovvero ai servizi forniti.

Articolo 17 ter

Nel caso della cessione di beni o servizi tra persone che sono considerate persone affini ai sensi di questa legge, con compenso inferiore al valore di mercato, dove l’acquirente non ha diritto a detrarre integralmente l’imposta precedente, la base è considerato il valore di mercato di tali beni o servizi, senza IVA.

Sono considerate persone affini ai sensi della presente legge le persone affini ai sensi della legge sull’imposta sul reddito delle società, le persone con le quali sussistono legami familiari o altri legami personali, di gestione, di proprietà, di affiliazione, finanziari o giuridici, compreso il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, cioè i membri del nucleo familiare del lavoratore determinati ai sensi dell’articolo 56a capoverso 6 della presente legge.

Articolo 17c

La base per la vendita di elettricità da parte di un fornitore soggetto a IVA a un acquirente di un produttore di elettricità da fonti energetiche rinnovabili è l’importo del risarcimento per l’elettricità consumata determinato in conformità con la legge che regola l’uso delle fonti energetiche rinnovabili, esclusa IVA.

Articolo 17

Nel caso di un fatturato di servizi la cui compensazione è inclusa nel valore in dogana delle merci importate conformemente alla normativa doganale, la base è la differenza tra l’importo totale della compensazione per tale fatturato e l’importo della compensazione inclusa nel valore in dogana di le merci importate.

Articolo 18

La base per la vendita di beni senza compenso è il prezzo di acquisto, ovvero il prezzo di costo di beni simili al momento della vendita.

La base per la transazione di servizi senza spese è il prezzo di costo di questi o servizi simili al momento della transazione.

Nel caso del par. 1 e 2 di questo articolo, l’IVA non è inclusa nella base.

Nel caso del trasporto di passeggeri con autobus, effettuato da una persona che non ha una sede amministrativa effettiva nella Repubblica, la base è la tariffa media di trasporto per ogni singolo trasporto.

Il ministro regola più dettagliatamente le modalità di determinazione della tariffa di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Base per l’importazione di beni

Articolo 19

La base per l’importazione di merci è il valore delle merci importate determinato secondo le normative doganali.

La base del paragrafo 1 di questo articolo comprende anche:

1) accise, dazi doganali e altri dazi all’importazione, nonché altre entrate pubbliche, esclusa l’IVA;

2) tutte le spese accessorie sostenute fino alla prima destinazione nella Repubblica.

Si considera prima destinazione, ai sensi del comma 2, comma 2), del presente articolo il luogo indicato nella lettera di vettura o altro documento di trasporto e, se non indicato, il luogo del primo trasbordo delle merci nella Repubblica.

Articolo 20

In caso di importazione di beni che il creditore ha temporaneamente esportato allo scopo di raffinazione, lavorazione, finitura o trasformazione (di seguito: raffinazione), riparazione o installazione, la base è la tassa che il creditore ha pagato o dovrebbe pagare per la raffinazione, riparazione o installazione, e se tale tariffa non viene pagata, la base è l’aumento di valore causato da perfezionamento, riparazione o installazione.

Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 19, comma 2, della presente legge.

Cambiamento della base imponibile

Articolo 21

Se la base imponibile viene successivamente aumentata per la fornitura di beni e servizi, il contribuente IVA che ha fornito i beni e i servizi e che è debitore d’imposta per tale fornitura in conformità con questa legge, è tenuto a correggere – aumentare l’importo dell’IVA dovuta su tale base in conformità con l’emendamento, nonché di emettere un documento in aumento.

L’obbligo di rettifica – aumento dell’IVA di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche ai debitori d’imposta di cui all’articolo 10, comma 1, punto 3) e comma 2. e 3. della presente legge.

Se la base imponibile viene successivamente ridotta, un contribuente IVA che ha effettuato una fornitura di beni e servizi a un altro contribuente IVA e che è debitore d’imposta per tale fornitura in conformità con questa legge, può modificare – ridurre l’importo dell’IVA se:

1) ha emesso un documento di riduzione;

2) il contribuente IVA al quale è stata effettuata la fornitura di beni e servizi ha corretto la detrazione dell’imposta precedente, se ha utilizzato l’IVA calcolata come imposta precedente;

3) ha una notifica da parte del contribuente IVA al quale è stata effettuata la fornitura di beni e servizi che ha corretto la detrazione dell’imposta precedente, cioè che non ha utilizzato l’IVA calcolata come imposta precedente.

Se le cessioni di beni e servizi sono state effettuate nei confronti di un soggetto non contribuente IVA, il contribuente può effettuare la modifica di cui al comma 3 del presente articolo se ha emesso documento di riduzione e se ha prova dell’avvenuta riduzione dell’imposta la base, nonché una notifica che non vi è IVA per l’importo e non verrà presentata una richiesta di rimborso IVA nel caso in cui la fornitura di beni e servizi sia stata effettuata a una persona che ha diritto all’IVA sconto in conformità con questa legge.

Se la base per la cifra d’affari di beni e servizi di cui all’articolo 10, comma 1, punto 3) e comma 2 della presente legge viene successivamente modificata – ridotta, il contribuente IVA che è debitore d’imposta per tale cifra d’affari e che ha il diritto alla detrazione dell’imposta precedente, può ridurre l’importo dell’IVA calcolata se:

1) ha redatto un bilancio interno in conformità a questa legge;

2) ha corretto la detrazione dell’imposta precedente, se l’IVA calcolata veniva utilizzata come imposta precedente.

Se la base della cifra d’affari di beni e servizi di cui all’articolo 10, comma 1, punto 3) e comma 2 della presente legge viene successivamente modificata – ridotta, il debitore d’imposta per tale cifra d’affari, che non ha diritto a detrazione imposta precedente, può ridurre l’importo dell’IVA calcolata se è:

1) ha redatto un bilancio interno in conformità a questa legge;

2) sia in possesso di un documento attestante che la tariffa è stata ridotta.

In caso di riduzione dell’anticipo, par. 3-6. di questo articolo.

Un contribuente IVA può modificare la base per l’importo del risarcimento non riscosso solo sulla base di una decisione giuridicamente vincolante del tribunale sulla procedura fallimentare conclusa, cioè sulla base di una copia autenticata del verbale della transazione giudiziaria.

Se un contribuente IVA che ha modificato la base imponibile ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo riceve un compenso o parte del compenso per beni e servizi consegnati in relazione ai quali è consentito il cambio di base, è tenuto a calcolare l’IVA sull’importo del compenso ricevuto .

La modifica della base viene effettuata nel periodo d’imposta in cui è avvenuta la modifica.

Se il compenso per la vendita di beni e servizi è espresso in valuta estera, l’aumento o la diminuzione del valore del dinaro rispetto alla valuta estera non comporta un cambiamento della base, a condizione che lo stesso tipo di dinaro tasso di cambio è stato applicato per determinare la base, calcolare l’IVA e addebitare le commissioni alle banche.

Se la base per l’importazione di beni soggetti a IVA viene modificata in conformità con le norme doganali, si applicano le disposizioni di tale legge.

Il Ministro regola più dettagliatamente le modalità di modifica della base.

Calcolo dei valori espressi in valute estere

Articolo 22

Se il corrispettivo per la vendita di beni e servizi è espresso in valuta estera, per il calcolo di tale valore in valuta nazionale viene applicato il tasso di cambio medio della banca centrale, ovvero il tasso di cambio convenuto valido alla data della responsabilità fiscale.

Se la base per l’importazione di beni è espressa in valuta estera, per il calcolo di tale valore in valuta nazionale si applicano le norme doganali che determinano il valore in dogana, in vigore alla data dell’obbligo fiscale.

Aliquota fiscale

Articolo 23

L’aliquota IVA generale per la cifra d’affari imponibile di beni e servizi o per l’importazione di beni è del 20%.

La cifra d’affari di beni e servizi o l’importazione di beni è tassata con un’aliquota IVA speciale del 10%, vale a dire:

1) pane e altri prodotti da forno, latte e derivati, farina, zucchero, olio alimentare di girasole, mais, olio di colza, soia e olive, grassi commestibili di origine animale e vegetale e miele;

1a) (cancellato)

2) frutta, verdura, carne, comprese le frattaglie e altri prodotti di macellazione, pesce e uova freschi, refrigerati e congelati;

2a) cereali, girasole, soia, barbabietola da zucchero e colza;

3) medicinali, compresi quelli per uso veterinario;

4) dispositivi ortesi e protesici, nonché dispositivi medici – prodotti che vengono impiantati chirurgicamente nel corpo;

5) materiale per dialisi;

6) fertilizzanti, fitofarmaci, sementi per la riproduzione, materiale vegetale, compost con micelio, miscele complete e integrative per l’alimentazione del bestiame e degli animali da reddito;

7) libri di testo e sussidi didattici;

7a) (eliminato)

8) quotidiani;

9) pubblicazioni monografiche e seriali;

10) legna da ardere, compresi bricchetti, pellet e altri prodotti simili da biomassa legnosa;

11) servizi di alloggio negli esercizi di ristorazione per l’alloggio ai sensi della legge sul turismo;

12) servizi fatturati tramite biglietti per spettacoli cinematografici e teatrali, fiere, circhi, parchi di divertimento, concerti (eventi musicali), mostre, eventi sportivi, musei e gallerie, giardini botanici e zoo, se il fatturato di tali servizi non è esente IVA ;

12a) (eliminato)

13) gas naturale;

13a) energia termica per scopi di riscaldamento;

14) trasferimento del diritto di disporre di edifici residenziali, di unità economicamente divisibili all’interno di tali edifici, nonché di quote di proprietà su detti beni;

15) servizi che precedono la consegna dell’acqua potabile attraverso la rete idrica, nonché dell’acqua potabile, ad eccezione dell’acqua imbottigliata;

16) depurazione e drenaggio delle acque atmosferiche e reflue;

17) gestione dei rifiuti urbani;

18) mantenimento della pulizia sulle superfici di uso pubblico;

19) manutenzione del verde pubblico e delle coste;

20) trasporto passeggeri e relativi bagagli al seguito;

21) gestione dei cimiteri e dei servizi funebri.

Il ministro regola più nel dettaglio cosa, ai sensi della presente legge, si intende per beni e servizi dal comma 2, punto. 1), 2), 2a), 4) – 11) e 15) – 21) del presente articolo.

VI Esenzioni fiscali

Esenzioni fiscali per la vendita di beni e servizi con diritto alla detrazione dell’imposta pregressa

Articolo 24

L’IVA non è dovuta su:

1) trasporti e altri servizi connessi all’importazione di beni, se il valore di tali servizi è compreso nella base dell’articolo 19, comma 2, della presente legge;

2) la rotazione dei beni che il creditore o un terzo, su suo ordine, spedisce o spedisce all’estero;

3) cifra d’affari delle merci che il destinatario straniero o un terzo, su suo ordine, spedisce o spedisce all’estero;

4) fatturato delle merci che il passeggero spedisce all’estero nel bagaglio personale, per scopi non commerciali, se:

(1) il viaggiatore non ha un domicilio o una residenza nella Repubblica,

(2) la merce viene spedita prima della scadenza dei tre mesi civili successivi alla fine del mese civile in cui la merce è stata venduta,

(3) il valore totale della merce consegnata è pari o superiore a 6.000 dinari, IVA inclusa,

(4) il contribuente IVA ha la prova che il viaggiatore ha spedito i beni all’estero;

5) ingresso di beni nella zona franca, trasporto e altri servizi agli utenti delle zone franche che sono direttamente correlati a tale ingresso e fatturato di beni e servizi nella zona franca, per i quali il contribuente – l’utente della zona franca avrebbe il diritto a detrarre l’imposta precedente quando tali beni o servizi procurati ai fini dello svolgimento di attività al di fuori della zona franca;

5a) fatturato di beni introdotti nella zona franca, trasporti e altri servizi direttamente correlati a tale ingresso e fatturato di beni nella zona franca, effettuato da una persona straniera che ha concluso un contratto con il contribuente IVA – l’utente della zona franca di incorporare tali beni in beni destinati alla spedizione all’estero;

6) fatturato di merci sottoposte a deposito doganale;

6a) spedizione di merci ai depositi doganali aperti negli aeroporti aperti al traffico internazionale, dove è organizzato il controllo dei passaporti e della dogana ai fini della vendita ai passeggeri in conformità con la normativa doganale (di seguito: depositi doganali), nonché alla consegna di merce proveniente dal negozio doganale franco;

7) servizi per lavori su beni mobili acquistati dal destinatario straniero del servizio nella Repubblica, o che sono stati importati a fini di affinamento, riparazione o installazione, e che, dopo l’affinamento, riparazione o installazione, il fornitore del servizio, l’estero destinatario o un terzo, su loro ordine, trasporti o spedizioni all’estero;

7a) fatturato di beni che sono in fase di trasformazione attiva, per i quali il debitore – l’acquirente avrebbe il diritto di detrarre l’imposta precedente se avesse acquistato tali beni con l’IVA calcolata;

8) trasporti e altri servizi relativi all’esportazione, transito o importazione temporanea di beni, esclusi i servizi esenti da IVA senza diritto alla detrazione fiscale ai sensi della presente legge;

9) servizi di trasporto internazionale di persone nel trasporto aereo, con il fatto che per una compagnia aerea non residente l’esenzione fiscale si applica solo in caso di reciprocità;

10) consegne di aeromobili, assistenza, riparazione, manutenzione, noleggio e noleggio di aeromobili, utilizzati principalmente a titolo oneroso nel traffico aereo internazionale, nonché consegne, noleggio, riparazione e manutenzione di beni destinati ad equipaggiare detti aeromobili;

11) fatturato di beni e servizi destinati alle necessità immediate degli aeromobili di cui al punto 10) del presente paragrafo;

12) servizi di trasporto internazionale di persone mediante navi in ​​traffico fluviale, con il fatto che per una società non residente che effettua trasporto internazionale di persone mediante navi in ​​traffico fluviale, l’esenzione fiscale vale solo in caso di reciprocità;

13) consegna di navi, assistenza, riparazione, manutenzione e noleggio di navi, che vengono utilizzate principalmente a pagamento nel traffico fluviale internazionale, nonché consegna, noleggio, riparazione e manutenzione di beni destinati all’equipaggiamento di tali navi;

14) fatturato di beni e servizi destinati ai bisogni immediati delle navi di cui al punto 13) del presente paragrafo;

15) consegna dell’oro alla Banca Nazionale della Serbia;

16) beni e servizi destinati:

(1) esigenze ufficiali delle missioni diplomatiche e consolari;

(2) esigenze ufficiali delle organizzazioni internazionali, se ciò è previsto da un accordo internazionale;

(3) esigenze personali del personale straniero delle rappresentanze diplomatiche e consolari, compresi i loro familiari;

(4) esigenze personali del personale straniero di organizzazioni internazionali, compresi i membri delle loro famiglie, se ciò è previsto da un accordo internazionale;

16a) le cifre d’affari di beni e servizi effettuate in conformità con gli accordi di donazione conclusi con la comunità statale di Serbia e Montenegro, cioè con la Repubblica, se tale accordo prevede che i costi fiscali non saranno pagati con i fondi ricevuti, nella parte finanziata con i mezzi finanziari ricevuti, a meno che l’accordo internazionale ratificato non disponga altrimenti;

16b) le vendite di beni e servizi effettuate in base ai contratti di credito, cioè ai prestiti, stipulati tra l’unione statale di Serbia e Montenegro, cioè la Repubblica, e un’organizzazione finanziaria internazionale, cioè un altro Stato, nonché tra un terzo e un organizzazioni finanziarie internazionali, cioè altri paesi in cui la Repubblica di Serbia appare come garante, cioè controgarante, nella parte che viene finanziata con i fondi ricevuti, se tali contratti prevedono che con i fondi ricevuti non verranno pagate le spese fiscali;

16v) fatturato di beni e servizi realizzato sulla base di accordi internazionali, se tali accordi prevedono l’esenzione fiscale, esclusi gli accordi internazionali di cui al punto 16a) e 16b) del presente paragrafo;

16g) fatturato di beni e servizi realizzato nell’ambito della realizzazione di progetti infrastrutturali per la costruzione di autostrade per i quali l’interesse pubblico è determinato da una legge speciale;

17) servizi di mediazione relativi alla vendita di beni e servizi di cui al punto. 1) – 16) del presente paragrafo.

L’esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche se il compenso, o parte di esso, è stato riscosso prima dell’esecuzione dell’operazione.

L’esenzione fiscale di cui al comma 1, punto 3) del presente articolo non si applica alla vendita di beni che il destinatario straniero trasporta egli stesso allo scopo di attrezzare o fornire imbarcazioni sportive, aerei sportivi e altri mezzi di trasporto per esigenze private.

Un contribuente IVA che ha venduto beni a un viaggiatore di cui al paragrafo 1 punto 4) di questo articolo è tenuto a rilasciare la documentazione in base alla quale il viaggiatore può ottenere il rimborso dell’IVA in conformità con questa legge.

L’esenzione fiscale per la vendita di beni di cui al paragrafo 1, punto 4) del presente articolo può essere ottenuta dal contribuente IVA nel periodo d’imposta in cui ha la prova che il viaggiatore ha spedito i beni all’estero.

Se, nel periodo d’imposta in cui i beni sono stati scambiati ai sensi del comma 1, punto 4) del presente articolo, il contribuente IVA non ha la prova che il viaggiatore ha spedito i beni all’estero, il contribuente IVA è tenuto a pagare l’IVA calcolata per tale articolo. commercio in conformità con questa legge.

Nel periodo fiscale in cui il contribuente riceve la prova che il viaggiatore ha spedito beni all’estero, il contribuente riduce l’IVA calcolata dal paragrafo 6 di questo articolo.

L’esenzione fiscale per la vendita di beni di cui al paragrafo 1 punto 4) del presente articolo non si applica alla vendita di beni considerati prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della legge che regola le accise e alla vendita di beni destinati all’equipaggiamento e alla fornitura di qualsiasi mezzo di trasporto per esigenze private.

È considerato luogo di residenza, ovvero il luogo di residenza di cui al comma 1 punto 4) lettera (1) del presente articolo, il luogo indicato nel passaporto, nella carta d’identità o in altro documento che, a norma di legge, è considerato documento di riconoscimento nella Repubblica.

L’IVA pagata quale parte del corrispettivo per la vendita dei beni di cui al comma 1 punto 4) del presente articolo sarà restituita al viaggiatore, ossia all’altro richiedente, se, entro 12 mesi dalla data di spedizione dei beni all’estero, fornisce al contribuente l’IVA la prova che il viaggiatore ha spedito i beni all’estero.

Esenzione dal comma 1, punto 16) sottovoce. I commi 1 e 3 del presente articolo vengono attuati a condizione di reciprocità e sulla base della conferma del Ministero responsabile degli affari esteri.

È considerato destinatario straniero di beni o servizi, ai sensi del presente articolo, colui che:

1) è un contribuente la cui sede di effettiva amministrazione è fuori del territorio della Repubblica;

2) non è contribuente, ed ha residenza o sede fuori della Repubblica.

Il Ministro regola più dettagliatamente le modalità e la procedura per ottenere l’esenzione fiscale dal par. 1. e 2. del presente articolo, cosa è considerato bagaglio personale e la prova che il passeggero ha spedito beni all’estero dal paragrafo 1. punto 4) del presente articolo, nonché il metodo e la procedura per la restituzione dell’IVA dal paragrafo 10. del presente articolo articolo.

Esenzioni fiscali per la vendita di beni e servizi senza diritto alla detrazione dell’imposta precedente

Articolo 25

L’IVA non è dovuta sulla circolazione di denaro e capitali, vale a dire:

1) commercio e intermediazione negli affari con mezzi di pagamento legali, ad eccezione della carta e delle monete non utilizzate come mezzi di pagamento legali o aventi valore numismatico;

1a) trasferimento di valute virtuali e scambio di valute virtuali con attività monetarie in conformità con la legge che disciplina le risorse digitali;

2) affari e intermediazione nel commercio di azioni, quote di società e di associazioni, obbligazioni e altri valori mobiliari, escluse le attività relative alla custodia e alla gestione di titoli;

3) operazioni creditizie, compresa l’intermediazione, nonché prestiti di denaro;

3a) (eliminato)

4) assumere obblighi, garanzie e altri mezzi di sicurezza, compresa la mediazione;

5) affari e intermediazione in affari con depositi, conti correnti e girocopie, ordini di pagamento, nonché operazioni di pagamento e rimesse;

6) commercio e intermediazione in affari di crediti pecuniari, assegni, vaglia cambiari e altri titoli simili, ad eccezione della riscossione di crediti per conto di altre persone;

7) l’attività delle società di gestione dei fondi di investimento secondo la normativa sui fondi di investimento;

8) l’operatività delle società di gestione dei fondi pensione volontari secondo la normativa che disciplina i fondi pensione volontari e i piani pensionistici.

L’IVA non viene pagata sulle vendite:

1) servizi di assicurazione e riassicurazione, compresi i servizi di accompagnamento degli intermediari e degli agenti (rappresentanti) nel settore assicurativo;

2) terreno, nonché locazione di tale terreno;

3) impianti, ad eccezione del primo trasferimento del diritto di disposizione di impianti di nuova costruzione o di unità economicamente divisibili all’interno di tali impianti e del primo trasferimento della quota di proprietà di impianti di nuova costruzione o di unità economicamente divisibili all’interno di tali impianti, nonché il trasferimento di strutture e unità economicamente divisibili all’interno di tali strutture, comprese le quote di proprietà di tali beni, nel caso in cui il contratto in base al quale viene effettuata la vendita di tali beni, concluso tra contribuenti IVA, preveda che l’IVA sarà pagata calcolato su quella vendita, sotto a condizione che l’acquirente possa detrarre integralmente l’IVA calcolata come imposta precedente;

3a) beni e servizi per i quali il contribuente non aveva diritto a detrazione dell’imposta precedente al momento dell’acquisto;

3b) beni per i quali esisteva l’obbligo di pagare le tasse nella fase precedente della cifra d’affari in conformità con la legge che regola le tasse sulla proprietà;

4) servizio di locazione di appartamenti, se adibiti ad uso abitativo;

5) azioni, titoli, valori postali, imposte e altri valori validi al loro valore bollato nella Repubblica, ad eccezione delle quote di proprietà di cui all’articolo 4 della presente legge;

6) servizi postali da parte di un’azienda pubblica, nonché relativo recapito di merci;

7) servizi forniti da istituzioni sanitarie in conformità con le norme che disciplinano l’assistenza sanitaria, compresi l’alloggio, l’assistenza e la nutrizione dei pazienti in tali istituzioni, ad eccezione delle farmacie e degli istituti farmaceutici;

8) prestazioni fornite da medici, odontoiatri o altri soggetti in conformità alle norme che disciplinano l’assistenza sanitaria;

9) assistenza e consegna di protesi dentarie nell’ambito dell’attività di un odontotecnico, nonché consegna di protesi dentarie da parte di un dentista;

10) organi, tessuti, liquidi e cellule corporei umani, sangue e latte materno;

11) servizi di assistenza e protezione sociale, tutela dell’infanzia e della gioventù, servizi degli istituti di protezione sociale, nonché il fatturato direttamente correlato di beni e servizi da parte di persone registrate per svolgere queste attività;

12) servizi di alloggio e ristorazione per alunni e studenti nelle scuole e nei dormitori studenteschi o istituti simili, nonché beni e servizi ad essi direttamente connessi;

13) servizi di istruzione (scuola materna, primaria, secondaria, superiore e superiore) e di riqualificazione professionale, nonché il fatturato direttamente correlato di beni e servizi da parte di persone iscritte a svolgere tali attività, se tali attività sono svolte in conformità con la normativa governare questo settore;

14) servizi nel campo della cultura e del commercio di beni e servizi direttamente connessi, da parte di persone la cui attività non è finalizzata al profitto e che sono iscritte a tale attività;

15) servizi nel campo della scienza e beni e servizi connessi, da parte di persone la cui attività non è finalizzata al profitto e che sono iscritte a tale attività;

16) servizi di carattere religioso prestati da chiese e comunità religiose registrate e beni e servizi ad esse direttamente connessi;

17) servizi pubblici di radiodiffusione, esclusi i servizi di carattere commerciale;

18) servizio di organizzazione di giochi d’azzardo;

19) servizi nel campo dello sport e dell’educazione fisica a persone impegnate nello sport e nell’educazione fisica, da parte di persone la cui attività non è finalizzata al profitto e che sono iscritte a tale attività.

Se il contribuente IVA ha potuto esercitare il diritto a detrazione parziale dell’imposta precedente ai sensi dell’articolo 30 della presente legge al momento dell’acquisto di beni, l’esenzione fiscale di cui al paragrafo 2, punto 3a) del presente articolo non si applica.

È considerato persona la cui attività non è finalizzata al profitto, ai sensi del comma 2 del presente articolo, quella fondata dalla Repubblica, da una provincia autonoma o da un’unità di autogoverno locale e il cui titolare è la Repubblica, una provincia autonoma o un’unità di autogoverno locale in toto o in parte maggioritaria.

Il ministro regola più nel dettaglio quali siano i beni, cioè i servizi, dal comma 2, punto. 3), 7), 11), 12), 13), 14), 15) e 18) del presente articolo.

Esenzioni fiscali per l’importazione di merci

Articolo 26

L’IVA non è dovuta sull’importazione di beni:

1) il cui fatturato è conforme all’articolo 24, comma 1, lett 5), 10), 11) e 13)-16g) e articolo 25, comma 1, punto 1) e 2) e paragrafo 2. punto. 5) e 10) della presente legge esente IVA;

1a) importati sulla base di un contratto di donazione, cioè come aiuto umanitario ai sensi della legge che regola le donazioni, cioè come aiuto umanitario;

1b) che sono stati esportati e che sono restituiti alla Repubblica invenduti o perché non adempienti agli obblighi derivanti dal contratto, cioè al rapporto commerciale in base al quale sono stati esportati;

1c) che, nell’ambito del regime doganale, vengono introdotti nei negozi doganali franchi;

1g) sulla base della sostituzione e riparazione entro il periodo di garanzia;

1d) la cui fornitura avviene attraverso la rete di trasmissione, trasporto e distribuzione, vale a dire: energia elettrica, gas naturale ed energia per il riscaldamento, ovvero il raffreddamento;

2) che, nell’ambito del regime doganale, vengono temporaneamente importati e riesportati, nonché immessi nel regime doganale di trasformazione attiva;

3) che, nell’ambito del regime doganale, vengono temporaneamente esportati e reimportati senza modifiche;

4) per scopi speciali, in base alla decisione del Governo;

5) nell’ambito del regime doganale, per il transito delle merci;

6) per i quali, nell’ambito del regime doganale, è stata approvata la procedura di custodia doganale;

7) per i quali, ai sensi degli articoli 245 e 246, comma 1, punto 6) della Legge doganale (“Gazzetta Ufficiale della RS”, numero 95/18), è prescritta l’esenzione dai dazi doganali, fatta eccezione per l’importazione di veicoli a motore.

VII IMPOSTA ANTICIPATA

Un termine

Articolo 27

L’imposta precedente è l’importo dell’IVA calcolato nella fase precedente della cifra d’affari di beni e servizi, cioè pagato all’importazione di beni, che il contribuente può detrarre dall’IVA dovuta.

Condizioni per la detrazione dell’imposta pregressa

Articolo 28

Il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta precedente se i beni sono acquistati nella Repubblica o mediante importazioni, compreso l’acquisto di attrezzature, nonché di agevolazioni per l’esercizio di attività e di unità economicamente divisibili all’interno di tali agevolazioni (di seguito: agevolazioni per lo svolgimento delle attività), ovvero ha ricevuto servizi, li utilizza o li utilizzerà per la vendita di beni e servizi:

1) per i quali esiste l’obbligo di calcolare l’IVA ai sensi della presente legge;

2) per i quali, ai sensi dell’articolo 24 della presente legge, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’IVA;

3) che è stata effettuata all’estero, se per tale cifra d’affari sussisterebbe il diritto alla detrazione dell’imposta pregressa qualora fosse stata effettuata nella Repubblica.

Un contribuente IVA può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta pregressa se ha:

1) una fattura emessa da un altro contribuente IVA – un precedente partecipante al traffico, in cui è indicata l’IVA calcolata in conformità con questa legge;

2) un documento sull’importazione completata di beni in cui è indicata l’IVA e la prova che conferma che l’IVA indicata è stata pagata durante l’importazione.

Una fattura elettronica accettata, compresa una fattura elettronica considerata accettata, ai sensi della legge che regola la fatturazione elettronica, è considerata fattura anche ai sensi del paragrafo 2. punto 1) del presente articolo.

Se l’obbligo di emettere fattura elettronica è prescritto per la vendita di beni o servizi ai sensi della legge che regola la fatturazione elettronica, il diritto a detrazione dell’imposta precedente basata su tale vendita può essere esercitato solo sulla base di una fattura elettronica accettata.

Un contribuente IVA può esercitare il diritto a detrazione dell’imposta precedente per il periodo d’imposta sulla base di una fattura elettronica, se la fattura elettronica è accettata entro e non oltre il giorno precedente il giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi per quel periodo d’imposta in conformità con questa legge, e non oltre il 10° giorno del mese di calendario successivo a tale periodo d’imposta, indipendentemente dal fatto che l’obbligo fiscale sia sorto nel periodo d’imposta per il quale presenta la dichiarazione dei redditi o in uno dei periodi d’imposta precedenti e indipendentemente da se la fattura elettronica è stata emessa alla data dell’imposta obblighi o dopo tale giorno.

Se la fattura elettronica di cui al comma 5 del presente articolo è accettata a partire dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia a partire dall’undicesimo giorno del mese di calendario successivo al periodo d’imposta per il quale viene presentata la dichiarazione dei redditi, il contribuente IVA può esercitare la diritto alla detrazione dell’imposta precedente per il periodo d’imposta in cui è accettata la fattura elettronica.

Viene determinato il periodo d’imposta per il quale il contribuente IVA può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta precedente nel caso in cui la condizione per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta precedente sia il possesso di un altro conto di cui al paragrafo 2, punto 1) del presente articolo in conformità al paragrafo 5 e 6 di questo articolo.

Per il periodo d’imposta per il quale sussistono le condizioni per detrarre l’imposta precedente, il contribuente può detrarre l’imposta precedente dall’IVA dovuta, vale a dire:

1) IVA calcolata e dichiarata per la vendita di beni e servizi, che gli è stata o gli sarà pagata da un altro contribuente nella vendita;

2) IVA pagata all’importazione di beni.

Il contribuente IVA che non ha esercitato il diritto a detrarre l’imposta pregressa sulla base della fattura del contribuente IVA emessa sulla base dell’anticipo ricevuto, può esercitare il diritto a detrarre l’imposta pregressa sulla base della fattura della vendita di beni o servizi.

Se la fattura di cui al paragrafo 2, punto 1) del presente articolo contiene carenze formali relative all’identificazione del destinatario della fattura, ad eccezione dei dati PIB, tale circostanza non riduce il diritto a detrarre l’imposta precedente dell’IVA. pagatore: il destinatario della fattura.

Il diritto alla detrazione dell’imposta pregressa sorge dalla data in cui si avverano le condizioni per l’esercizio di tale diritto.

Il diritto alla detrazione dell’imposta precedente può essere esercitato anche dal contribuente IVA – debitore d’imposta:

1) dall’articolo 10, comma 1, punto 3) e comma 2, punto 1)-5) di questa legge, a condizione che abbia redatto un conto interno e calcolato l’IVA in conformità con questa legge e che utilizzi i beni e servizi ricevuti per la vendita di beni e servizi di cui al paragrafo 1 di questo articolo;

2) dall’articolo 10, comma 2, punto 6) della presente legge, a condizione che abbia il conto del precedente partecipante all’operazione ai sensi di questa legge, che abbia calcolato l’IVA ai sensi di questa legge e che abbia utilizzerà tali beni e servizi per la vendita di beni e servizi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Un contribuente IVA può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta precedente entro cinque anni dalla fine dell’anno in cui ha acquisito tale diritto.

Esenzione dalla detrazione dell’imposta pregressa

Articolo 29

Il contribuente non ha diritto a detrarre l’imposta pregressa in base a:

1) approvvigionamento, produzione e importazione di autovetture, motocicli, motocicli con sedili laterali, tricicli, quadricicli, yacht, barche e aerei, strutture per l’alloggio di tali merci, pezzi di ricambio, carburante e materiali di consumo per le loro necessità, noleggio, manutenzione, riparazioni e altri servizi legati all’uso di questi mezzi di trasporto, nonché beni e servizi legati all’uso delle strutture per l’alloggio di tali merci;

2) spese per la rappresentanza del contribuente;

3) le spese per il trasporto dei dipendenti, vale a dire di altre persone impegnate nel lavoro per venire al lavoro, cioè in uscita dal lavoro, nonché le spese per i pasti, comprese le bevande, dei dipendenti, cioè altre persone impegnate nel lavoro, escluse le spese per i pasti, comprese bevande, le persone presenti nei locali di ristorazione del creditore quando il creditore addebita un compenso su tale base.

4) ( cancellato )

In via eccezionale dal comma 1 punto 1) del presente articolo, il contribuente ha diritto alla detrazione dell’imposta pregressa se utilizza mezzi di trasporto e altri beni esclusivamente per lo svolgimento di attività:

1) fatturato e noleggio dei mezzi di trasporto menzionati e di altri beni;

2) trasporto di persone e merci o formazione degli autisti per la conduzione dei mezzi di trasporto menzionati.

Sono considerate spese di rappresentanza di cui al comma 1 punto 2) del presente articolo le spese per servizi di ospitalità, regali, esclusi quelli di minor valore, spese per vacanze, sport, intrattenimento e altre spese effettuate a beneficio di partner commerciali, potenziali partner commerciali , rappresentanti di partner commerciali e di altre persone fisiche e non esiste alcun obbligo legale in tal senso.

Ripartizione dell’imposta pregressa e detrazione fiscale proporzionale

Articolo 30

Se il contribuente utilizza beni consegnati o importati o riceve servizi, nell’ambito della sua attività, per realizzare la cifra d’affari di beni e servizi per i quali esiste il diritto a detrazione dell’imposta precedente, nonché per la cifra d’affari di beni e servizi servizi per i quali non esiste il diritto alla detrazione dell’imposta precedente, egli è tenuto a dividere l’imposta precedente in base all’appartenenza economica nella parte che ha diritto e nella parte che non ha diritto alla detrazione dell’IVA dovuta.

Se per singoli beni consegnati o importati o per servizi ricevuti, il contribuente non può ripartire l’imposta precedente secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, e che utilizza per le necessità della sua attività, al fine di effettuare la rotazione dei beni e servizi per i quali esiste il diritto alla detrazione dell’imposta precedente e per la cifra d’affari di beni e servizi per i quali non esiste il diritto alla detrazione dell’imposta precedente, può detrarre una parte proporzionale dell’imposta precedente che corrisponde alla quota dell’imposta precedente fatturato di beni e servizi con diritto alla detrazione dell’imposta precedente, che non include l’IVA, in fatturato complessivo non comprensivo di IVA (di seguito: detrazione fiscale proporzionale).

La detrazione fiscale proporzionale è determinata applicando la percentuale della detrazione fiscale proporzionale all’importo dell’imposta precedente nel periodo d’imposta, ridotto degli importi determinati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, nonché l’importo della l’imposta precedente per la quale il contribuente non ha diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 29 comma 1 della presente legge.

La percentuale della detrazione fiscale proporzionale per il periodo d’imposta è determinata confrontando il fatturato di beni e servizi con diritto a detrazione dell’imposta precedente, che non include l’IVA, e il fatturato totale di beni e servizi, che non include l’IVA , effettuate dal 1° gennaio dell’anno in corso fino alla fine del periodo d’imposta per il quale viene presentata la dichiarazione dei redditi.

Il fatturato di beni e servizi per determinare la percentuale di detrazione fiscale proporzionale di cui al paragrafo 4 del presente articolo non comprende:

1) turnover di attrezzature e strutture per lo svolgimento delle attività;

2) investimenti in strutture per lo svolgimento di attività a pagamento;

3) vendite occasionali di beni immobili effettuate da un contribuente per il quale la vendita di beni immobili non costituisce la sua attività abituale;

4) turnover occasionale di servizi di cui all’articolo 25, comma 1 e comma 2, punto 5) della presente legge.

Sono considerate transazioni occasionali di beni immobili ai sensi del comma 5, punto 3) del presente articolo un massimo di due transazioni immobiliari in un anno solare.

Sono considerate operazioni occasionali dei servizi di cui al comma 5, punto 4 al massimo due operazioni di servizi di cui all’articolo 25, comma 1 della presente legge e due operazioni di servizi di cui all’articolo 25, comma 2, punto 5) della presente legge in un anno solare. ) di questo articolo.

Nell’ultimo periodo fiscale, ovvero nell’ultimo periodo fiscale dell’anno solare, il contribuente IVA corregge la detrazione fiscale proporzionale applicando la percentuale della detrazione fiscale proporzionale all’importo dell’imposta precedente di tutti i periodi fiscali dell’anno solare .

Eccezionalmente, se la percentuale determinata della detrazione fiscale proporzionale dal paragrafo 4 del presente articolo è almeno del 98%, il contribuente non è obbligato a dividere l’imposta precedente in conformità con questa legge.

Il Ministro regola più dettagliatamente le modalità di determinazione e correzione della detrazione fiscale proporzionale.

Correzione della detrazione dell’imposta precedente in caso di modifica della base

Articolo 31

Se la base per la cifra d’affari imponibile di beni e servizi:

1) ridurre, il contribuente a cui è stata effettuata la vendita di beni e servizi è tenuto, in conformità a tale modifica, a correggere la detrazione dell’imposta precedente che ha realizzato su tale base;

2) aumento, il contribuente a cui è stata effettuata la cessione di beni e servizi può, in conformità a tale modifica, correggere la detrazione dell’imposta precedente che ha realizzato su tale base.

La correzione della precedente detrazione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al destinatario di beni o servizi di cui all’articolo 10, comma 1, punto 3) e comma 2 della presente legge.

La rettifica della detrazione dell’imposta precedente viene effettuata sulla base della riduzione dell’acconto, nonché sulla base dello storno della fattura e degli altri documenti del precedente partecipante al traffico che influiscono sulla detrazione dell’imposta precedente .

Un contribuente IVA che ha rettificato – ridotto la detrazione dell’imposta precedente può presentare una notifica di tale correzione al contribuente IVA – il precedente partecipante all’operazione, cioè il destinatario dell’anticipo se ha ricevuto un documento di riduzione da quel contribuente IVA nel caso in cui sussista l’obbligo di rilasciare un documento di riduzione ai sensi della presente legge.

La rettifica della detrazione dell’imposta pregressa dal comma 1 del presente articolo è effettuata anche sulla base di copia autenticata del verbale della transazione giudiziale, ai sensi dell’articolo 21, comma. 3 e 5 della presente legge.

La correzione della precedente detrazione fiscale viene effettuata nel periodo fiscale in cui è stata modificata la base imponibile.

Il Ministro regola più dettagliatamente il metodo di correzione della detrazione dell’imposta precedente in caso di modifica della base.

Correzione della detrazione dell’imposta precedente in base alla decisione dell’autorità fiscale o doganale

Articolo 31a

Se, nella procedura di controllo, l’autorità fiscale ha stabilito un debito IVA per la transazione di beni e servizi, il contribuente IVA che ha ricevuto i beni e i servizi può correggere la detrazione dell’imposta precedente se l’importo dell’IVA calcolato dall’autorità fiscale è stato pagato al contribuente IVA che gli ha realizzato una cifra d’affari di beni e servizi.

Se la decisione di cui al comma 1 del presente articolo è annullata, modificata o revocata nella parte che ha determinato l’obbligo IVA, il contribuente IVA che ha eseguito l’operazione di beni e servizi è tenuto a darne comunicazione scritta al destinatario dei beni e servizi .

Sulla base della notifica scritta di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il destinatario di beni e servizi è tenuto a correggere la detrazione dell’imposta precedente.

Se, nella procedura di controllo, l’autorità fiscale ha stabilito con decisione un obbligo basato sull’IVA per la fornitura completata di beni e servizi a un contribuente IVA – debitore d’imposta di cui all’articolo 10, paragrafo 1, punto 3), cioè paragrafo 2 di questa legge, tale contribuente può correggere la detrazione dell’imposta precedente se ha pagato l’importo dell’IVA determinato dall’autorità fiscale competente.

Se la decisione di cui al comma 4 del presente articolo è annullata, modificata o revocata nella parte che determinava l’obbligo sulla base dell’IVA, il contribuente è tenuto a correggere su tale base la detrazione dell’imposta precedente.

Se, durante la procedura di controllo, l’autorità fiscale ha accertato che il contribuente ha calcolato l’IVA come se fosse un debitore d’imposta ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, punto 3) e paragrafo 2 della presente legge e ha dichiarato l’IVA calcolata come imposta precedente , l’autorità fiscale effettua una correzione mediante decisione di detrazione dell’imposta precedente, sulla base della quale il contribuente IVA ha il diritto di ridurre l’IVA calcolata.

Se il provvedimento di cui al comma 6 del presente articolo è annullato, modificato o revocato nella parte che rettificava l’imposta precedente, il contribuente è tenuto a dichiarare l’IVA dovuta su tale base.

Se l’IVA sull’importazione di beni, detratta come imposta precedente, viene ridotta, rimborsata o il contribuente viene liberato dall’obbligo di pagare, il contribuente è tenuto, sulla base del documento doganale o della decisione dell’autorità doganale, a correggere la detrazione dell’imposta precedente in conformità a tale modifica.

La rettifica della precedente detrazione fiscale viene effettuata nel periodo d’imposta in cui è avvenuta la variazione.

Rettifica della detrazione dell’imposta pregressa per attrezzature e strutture per lo svolgimento delle attività

Articolo 32

Un contribuente che ha ottenuto il diritto a detrarre l’imposta pregressa sulla base dell’acquisizione di attrezzature e strutture per lo svolgimento di attività, nonché investimenti in strutture proprie o di terzi, ad eccezione degli investimenti relativi alla regolare manutenzione delle strutture (di seguito : investimenti in impianti), è tenuto a correggere la detrazione dell’imposta pregressa se cessa di soddisfare le condizioni per l’esercizio di tale diritto, entro un periodo inferiore a cinque anni dal momento del primo utilizzo delle attrezzature, dieci anni dal momento del primo uso edilizio, ovvero dieci anni dal momento del completamento degli investimenti edilizi.

La rettifica della detrazione dell’imposta pregressa è effettuata per un periodo pari alla differenza tra i termini di cui al comma 1 del presente articolo e il periodo in cui il contribuente ha soddisfatto le condizioni per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta pregressa.

Il contribuente non è tenuto a rettificare la detrazione dell’imposta pregressa nel caso di:

1) fatturato di attrezzature e strutture per lo svolgimento di attività con diritto alla detrazione dell’imposta pregressa;

2) investimenti in strutture per lo svolgimento di attività per le quali richiede un compenso;

3) trasferimento di beni o parte di beni di cui all’articolo 6, comma 1, punto 1) della presente legge.

Nel caso di trasferimento dall’articolo 6, comma 1, punto 1) della presente legge, i termini di cui al comma 1 del presente articolo non sono interrotti.

L’acquirente dell’immobile di cui al comma 3, punto 3) del presente articolo rettifica la detrazione dell’imposta pregressa per impianti e attrezzature per lo svolgimento delle attività, vale a dire gli investimenti in strutture per lo svolgimento delle attività, effettuati dal cedente dell’immobile se cessa che soddisfino le condizioni per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta pregressa.

Il Ministro regola più dettagliatamente cosa sono considerate attrezzature e strutture per lo svolgimento di attività e investimenti in strutture ai sensi della presente legge, nonché le modalità di attuazione della correzione della detrazione dell’imposta pregressa.

Successiva acquisizione del diritto alla detrazione dell’imposta pregressa per attrezzature e strutture per lo svolgimento delle attività

Articolo 32 bis

Un contribuente IVA che non aveva diritto a detrazione dell’imposta precedente sulla base dell’acquisizione di attrezzature e strutture per lo svolgimento di attività e investimenti in strutture può esercitare il diritto a detrarre parte dell’imposta precedente se soddisfa le condizioni per esercitare l’imposta precedente diritto alla detrazione dell’imposta pregressa.

Il contribuente di cui al comma 1 del presente articolo può esercitare il diritto a detrarre parte dell’imposta pregressa in proporzione al periodo pari alla differenza tra le scadenze di cui al comma 1 del presente articolo e il periodo in cui il contribuente non ha effettuato soddisfino le condizioni per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta pregressa.

L’acquirente dei beni di cui all’articolo 6, comma 1, punto 1) della presente legge può esercitare il diritto di detrarre parte dell’imposta pregressa per attrezzature e impianti destinati allo svolgimento di attività, cioè per investimenti in impianti, in base ai quali il cedente dell’immobile non aveva diritto alla detrazione dell’imposta pregressa, se acquisisce le condizioni per esercitare tale diritto nei termini di cui al comma 1 del presente articolo e se il cedente dell’immobile gli fornisce le informazioni necessarie per l’esercizio il diritto alla detrazione dell’imposta precedente.

Nel caso di trasferimento dall’articolo 6, comma 1, punto 1) della presente legge, i termini di cui al comma 1 del presente articolo non sono interrotti.

Se un contribuente IVA che ha esercitato il diritto a detrazione parziale dell’imposta precedente ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo cessa di soddisfare le condizioni per esercitare il diritto a detrazione dell’imposta precedente prima della scadenza dei termini prescritti, è tenuto a correggere la detrazione dell’imposta precedente ai sensi dell’articolo 32 della presente legge in proporzione al periodo in cui non soddisfa i requisiti per la detrazione dell’imposta precedente.

Il Ministro regola più dettagliatamente le modalità di determinazione della parte dell’imposta precedente di cui al comma 2 del presente articolo.

Acquisire il diritto alla detrazione dell’imposta precedente al momento dell’iscrizione per l’obbligo di pagare l’IVA

Articolo 32 ter

Una persona che è registrata per l’obbligo di pagare l’IVA ai sensi di questa legge ha il diritto di detrarre l’imposta precedente per i beni che possiede il giorno precedente il giorno dell’inizio dell’attività IVA e che ha acquistato nel periodo di 12 mesi prima dell’inizio dell’attività IVA, alle condizioni che:

1) ha effettuato un inventario dei beni e ha presentato l’elenco dell’inventario all’autorità fiscale al momento della presentazione della domanda IVA (di seguito: domanda probatoria);

2) ha una fattura emessa da un precedente partecipante alla transazione, un contribuente IVA, in cui è indicata l’IVA calcolata per la vendita di beni, vale a dire un documento doganale sull’importazione completata di beni e l’importo dell’IVA calcolata per l’importazione di tali beni;

3) ha pagato la fattura al fornitore dei beni, il contribuente IVA, vale a dire che l’IVA è stata pagata durante l’importazione.

Si ritiene che l’attività IVA di cui al comma 1 del presente articolo, e ai sensi di tale legge, abbia inizio il giorno successivo a quello in cui è sorto l’obbligo di registrazione per l’obbligo di pagare l’IVA, cioè il giorno della decisione in merito l’obbligo di pagare l’IVA.

Il contribuente IVA acquisisce il diritto alla detrazione dell’imposta pregressa per i beni di cui al comma 1 del presente articolo nel periodo d’imposta in cui ha effettuato vendite con diritto alla detrazione dell’imposta pregressa di tali beni, cioè dei beni prodotti o composti di quei beni.

Non sono considerati beni di cui al comma 1 del presente articolo i beni che costituiscono attrezzature e strutture per lo svolgimento delle attività ai sensi della presente legge.

L’elenco di censimento di cui al comma 1, punto 1) del presente articolo contiene in particolare dati sulla tipologia, quantità e data di acquisizione dei beni, sul prezzo di acquisto dei beni senza IVA e sull’importo dell’IVA calcolata.

VIII PROCEDURA FISCALE SPECIALE

Piccoli contribuenti

Articolo 33

È considerato contribuente piccolo, ai sensi della presente legge, colui che commercia beni e servizi nel territorio della Repubblica e/o all’estero, ed il cui fatturato complessivo di beni e servizi negli ultimi 12 mesi non supera 8.000.000 dinari, cioè chi svolge l’attività, stima che nei prossimi 12 mesi non raggiungerà un fatturato complessivo superiore a 8.000.000 di dinari.

Un piccolo contribuente non calcola l’IVA per le transazioni di beni e servizi, non ha il diritto di dichiarare l’IVA nelle fatture, non ha il diritto di detrarre l’imposta precedente e non è obbligato a conservare i registri prescritti da questa legge.

Il piccolo contribuente può optare per l’obbligo di pagare l’IVA presentando all’autorità fiscale competente la dichiarazione verbale prescritta ai sensi della presente legge, nel qual caso acquisisce i diritti e gli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, nonché altri diritti e obblighi che il contribuente ha ai sensi di questa legge.

Nel caso di cui al comma 3 del presente articolo, l’obbligo di versare l’IVA dura almeno due anni.

Decorso il termine di cui al comma 4 del presente articolo, il contribuente può presentare all’autorità fiscale competente una richiesta di cessazione dell’obbligo di versare l’IVA.

Per fatturato totale di cui al comma 1 del presente articolo si intende il fatturato di beni e servizi di cui all’articolo 28, comma 1, punto. 1) e 2) della presente legge, ad eccezione del fatturato di attrezzature e strutture per lo svolgimento di attività e degli investimenti in strutture per lo svolgimento di attività per cui è previsto il pagamento di un compenso (di seguito: fatturato totale).

Agricoltori

Articolo 34

Le persone fisiche che sono proprietari, affittuari e altri utilizzatori di terreni agricoli e forestali e le persone fisiche iscritte come conduttori, cioè i soci delle aziende agricole, nel registro delle aziende agricole ai sensi del regolamento che disciplina l’iscrizione delle aziende agricole (di seguito: agricoltori ), hanno diritto a una compensazione basata sull’IVA (di seguito: compensazione IVA), alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

La compensazione IVA è concessa agli agricoltori che vendono prodotti agricoli e forestali, ovvero servizi agricoli ai contribuenti.

Se gli agricoltori vendono beni e servizi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il contribuente è tenuto a calcolare la compensazione IVA nella misura dell’8% sul valore dei beni e servizi ricevuti, per il quale emette un documento di calcolo (di seguito: ricevuta), nonché di pagare in contanti la compensazione IVA calcolata agli agricoltori (tramite versamento su un conto corrente o di risparmio).

Se il valore dei beni o servizi ricevuti successivamente aumenta o diminuisce, il creditore rilascia all’agricoltore una ricevuta se il valore dei beni o servizi ricevuti è aumentato, o un documento di riduzione se il valore dei beni o servizi ricevuti è diminuito.

I contribuenti di cui al paragrafo 3 di questo articolo hanno il diritto di detrarre l’importo della compensazione IVA come imposta precedente, a condizione che abbiano pagato all’agricoltore la compensazione IVA e il valore dei beni e servizi ricevuti.

Un agricoltore il cui fatturato totale di beni e servizi negli ultimi 12 mesi non supera 8.000.000 di dinari non calcola l’IVA sul fatturato di beni e servizi, non ha il diritto di dichiarare l’IVA nelle fatture, non ha il diritto di detrazione l’imposta precedente e non è obbligato a conservare la documentazione prescritta da questa legge.

L’agricoltore può optare per l’obbligo di pagare l’IVA presentando all’autorità fiscale la dichiarazione di registrazione prescritta ai sensi di questa legge, e in tal caso acquisisce i diritti e gli obblighi di cui al paragrafo 6 del presente articolo, nonché altri diritti e obblighi che il contribuente IVA ha ai sensi di questa legge.

Nel caso di cui al comma 7 del presente articolo, l’obbligo di versare l’IVA dura almeno due anni.

Decorso il termine di cui al comma 8 del presente articolo, il contribuente può presentare all’amministrazione finanziaria una richiesta di cessazione dell’obbligo di versare l’IVA.

Agenzia turistica

Articolo 35

Un’agenzia turistica, ai sensi di questa legge, è considerata un creditore che fornisce servizi turistici ai viaggiatori e agisce per proprio conto nei loro confronti e riceve beni e servizi da altri creditori per l’organizzazione del viaggio, che sono utilizzati direttamente dai viaggiatori (di seguito: precedenti servizi turistici).

I servizi turistici forniti da un’agenzia turistica sono considerati, ai sensi di questa legge, un servizio unico.

Il luogo di fatturato di un servizio turistico unico è il luogo in cui il prestatore di servizi ha la propria sede o un’unità operativa stabile se la rotazione dei servizi è effettuata a partire da un’unità aziendale permanente che non è situata nel luogo in cui il prestatore di servizi ha la propria sede sede.

La base del servizio turistico unico fornito dall’agenzia di viaggi è l’importo che rappresenta la differenza tra il compenso totale pagato dal viaggiatore e i costi effettivi pagati dall’agenzia di viaggi per i servizi turistici precedenti, con la detrazione dell’IVA contenuta in tale differenza .

Nei casi di cui all’articolo 5, comma 4 della presente legge, il valore di cui all’articolo 18 della presente legge sarà considerato come il risarcimento totale ai sensi del comma 4 della presente legge.

L’agenzia turistica può determinare la base ai sensi del par. 4. e 5. del presente articolo per i gruppi di servizi turistici ovvero per tutti i servizi turistici prestati nel periodo d’imposta.

L’agenzia di viaggio per servizi turistici di cui al comma 1 del presente articolo non può dichiarare l’IVA nelle fatture o in altri documenti e non ha diritto di detrarre l’imposta pregressa sulla base dei precedenti servizi turistici risultanti in fattura.

Beni usati, opere d’arte, da collezione e d’antiquariato

Articolo 36

Il contribuente che tratta beni usati, compresi autoveicoli usati, opere d’arte, oggetti da collezione e oggetti d’antiquariato, può determinare come base la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto del bene (di seguito: imposizione della differenza), con detrazione dell’IVA contenuto in quelle differenze.

È considerato creditore di cui al comma 1 del presente articolo il creditore che, nell’ambito della sua attività e al fine della rivendita, si procura nella Repubblica o importa i beni di cui al comma 1 del presente articolo.

La base di cui al paragrafo 1 di questo articolo si applica se, al momento dell’acquisto di beni, il fornitore non ha dovuto l’IVA o ha utilizzato la tassazione della differenza di cui al paragrafo 1 di questo articolo, nonché in caso di importazione di beni su cui è stata applicata l’IVA calcolato e pagato.

Nei casi di cui all’articolo 4, comma 4, della presente legge, per il calcolo della differenza viene considerato come prezzo di vendita il valore di cui all’articolo 18, comma 1. 1 e 3 della presente legge.

Nel caso della cifra d’affari di beni di cui al comma 1 del presente articolo, soggetta a tassazione differenziale, il contribuente non può dichiarare l’IVA nelle fatture o in altri documenti.

Il contribuente non ha diritto a detrarre l’imposta precedente per i beni di cui al paragrafo 1 del presente articolo che sono stati importati, nonché per i beni e servizi direttamente correlati ai beni di cui al paragrafo 1 del presente articolo , il cui fatturato è soggetto a tassazione differenziale.

I beni usati di cui al comma 1 del presente articolo non sono considerati materie prime seconde di cui all’articolo 10, comma 2, punto 1) della presente legge.

Il debitore di cui al paragrafo 2 del presente articolo che effettua la rotazione dei beni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per il quale determina la base ai sensi dell’articolo 17, vale a dire l’articolo 18, par. 1. e 3. della presente legge e le cifre d’affari dei beni di cui al comma 1. del presente articolo, per le quali applica la tassazione della differenza, è tenuto a riportare separatamente nei suoi registri i dati di tali cifre d’affari.

Il ministro regola nel dettaglio cosa sono considerati beni d’occasione, opere d’arte, da collezione e d’antiquariato dal comma 1 del presente articolo.

Responsabilità fiscale per i crediti riscossi

Articolo 36 bis

Un contribuente IVA il cui fatturato totale di beni e servizi negli ultimi 12 mesi non supera i 50.000.000 di dinari e che durante tale periodo è stato registrato ininterrottamente per l’obbligo di pagare l’IVA può presentare una richiesta all’autorità fiscale competente per l’approvazione del pagamento di l’obbligo fiscale sulla base del credito riscosso per il fatturato di beni e servizi (di seguito: sistema di fatturazione), a condizione che:

1) ha presentato dichiarazioni dei redditi ai fini IVA entro il termine prescritto nei 12 mesi precedenti;

2) nei 12 mesi precedenti non sono cessate le condizioni per il calcolo dell’IVA secondo il sistema di riscossione, ovvero il contribuente IVA non ha smesso di utilizzare il sistema di riscossione su sua richiesta.

La richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo è presentata all’autorità fiscale competente, che verifica l’adempimento dei requisiti per il sistema di riscossione e rilascia un certificato di approvazione del sistema di riscossione.

Il contribuente IVA applica il sistema di riscossione dal primo giorno del periodo d’imposta successivo al periodo d’imposta in cui ha ricevuto la conferma di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Un contribuente IVA che è stato approvato dall’autorità fiscale competente per l’applicazione del sistema di riscossione:

1) calcola l’IVA sulla cifra d’affari di beni e servizi, emette una fattura ai sensi della presente legge in cui indica l’IVA calcolata e dichiara di applicare il sistema di fatturazione per quella cifra d’affari di beni e servizi;

2) paga l’obbligo fiscale di cui al punto 1) del presente paragrafo per il periodo d’imposta in cui ha riscosso il credito, cioè la parte del credito per la cifra d’affari completata di beni e servizi, nella parte del credito riscosso;

3) ha diritto alla detrazione dell’imposta precedente ai sensi dell’articolo 28, par. 1, 2 e 4 di questa legge, a condizione che abbia pagato l’obbligazione per la vendita di beni e servizi al precedente partecipante all’operazione, nella parte dell’obbligazione pagata, cioè che l’IVA sia stata pagata sull’importazione delle merci.

In deroga al comma 4 del presente articolo, il sistema di fatturazione non si applica:

1) fatturato dei beni di cui all’articolo 4, comma 3, n 7) e 7a) della presente legge;

2) trasferimento totale o parziale dell’immobile, salvo il trasferimento di cui all’articolo 6, comma 1, punto 1) della presente legge;

3) fatturato di beni e servizi per i quali il contribuente IVA è debitore d’imposta di cui all’articolo 10, comma 1, punto 3) e comma 2. e 4. della presente legge;

4) fatturato di beni e servizi ai sensi dell’art. 35 e 36 della presente legge;

5) transazioni di beni e servizi effettuate da parti correlate ai sensi della legge che regola l’imposta sul reddito delle società.

Se il contribuente IVA non riscuote il credito per la vendita di beni e servizi entro sei mesi dal giorno in cui ha effettuato la vendita, è tenuto a pagare l’imposta dovuta sulla base di tale vendita per il periodo d’imposta in cui il periodo di sei mesi è scaduto.

Il sistema di fatturazione termina il primo giorno del periodo d’imposta successivo al periodo d’imposta in cui:

1) il contribuente ha presentato all’autorità fiscale competente una dichiarazione relativa alla cessazione del sistema di riscossione;

2) si sono verificate circostanze a causa delle quali il contribuente IVA non sarebbe stato approvato per il sistema di riscossione da parte dell’autorità fiscale competente al momento della presentazione di una richiesta di approvazione di questo sistema.

L’autorità fiscale competente rilascia un certificato sulla cessazione del sistema di riscossione di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

In deroga al comma 7 del presente articolo, il regime di riscossione cessa anche nel caso di presentazione di richiesta di cancellazione dalle scritture IVA il giorno di cessazione dell’attività IVA.

Quando il sistema di riscossione cessa, il contribuente è tenuto a pagare l’imposta dovuta per la vendita di beni e servizi per i quali non ha riscosso il credito nell’ultimo periodo fiscale, vale a dire il periodo in cui ha cessato l’attività IVA e in cui è stato applicato il sistema di riscossione e ha diritto all’IVA calcolata dal precedente partecipante alla transazione al quale non ha pagato l’obbligo per la transazione di beni e servizi sarà detratto come imposta precedente in conformità con questa legge.

Il ministro regola più in dettaglio ciò che è considerata la riscossione dei crediti dal paragrafo 1 di questo articolo.

Oro da investimento

Articolo 36 ter

L’oro da investimento, ai sensi di questa legge, è considerato:

1) oro in forma di lingotti o lingotti, massa accettata sul mercato dei metalli preziosi, titolo pari o superiore a 995 millesimi (995/1000), indipendentemente dal fatto che il valore dell’oro sia espresso tramite titoli;

2) monete d’oro con titolo pari o superiore a 900 millesimi (900/1000), coniate dopo il 1800, che hanno o avevano corso legale nel Paese d’origine, e che vengono solitamente vendute ad un prezzo non superiore a 80 % del valore dell’oro sul mercato libero contenuto nelle monete.

L’oro da investimento, ai sensi di questa legge, non è considerato oro monetario.

Si ritiene che le monete d’oro di cui al comma 1, punto 2) del presente articolo, ai sensi della presente legge, non sono considerate oggetti da collezione ai sensi dell’articolo 36 della presente legge e che non vengono vendute per scopi numismatici.

L’IVA non è dovuta su:

1) circolazione e importazione di oro da investimento, compreso oro da investimento il cui valore è indicato in certificati di oro assegnato o non assegnato, oro negoziato tramite un conto di scambio di oro, compresi prestiti e scambi di oro (operazioni di swap) che implicano il diritto di proprietà o crediti in relazione all’oro, nonché attività in relazione all’oro da investimento basate su futures e contratti a termine, il cui risultato è il trasferimento del diritto di disposizione o del diritto di reclamo in relazione all’oro da investimento;

2) fatturato dei servizi di un intermediario che commercia oro da investimento in nome e per conto del mandante.

In deroga al comma 4 del presente articolo, il contribuente può decidere che l’IVA venga calcolata sulla vendita di oro da investimento presentando una comunicazione all’autorità fiscale competente, se:

1) produce oro da investimento, ovvero trasforma l’oro in oro da investimento e lo vende a un altro contribuente IVA;

2) nell’ambito della propria attività, commercia oro per scopi industriali e commercia oro da investimento ad un altro contribuente IVA.

Il contribuente dell’operazione di oro da investimento di cui al comma 5 del presente articolo è il contribuente IVA nei confronti del quale è stata effettuata l’operazione.

Se il contribuente di cui al comma 5 del presente articolo ha deciso di calcolare l’IVA sulla vendita di oro da investimento, il diritto di decidere di calcolare l’IVA, di cui presenta comunicazione all’autorità fiscale competente, spetta anche all’intermediario che effettua la vendita dei servizi di cui al comma 4, punto 2) del presente articolo.

Quando il contribuente IVA dal par. 5 e 7 di questo articolo decidono sul calcolo dell’IVA sulla vendita di oro da investimento e sulla vendita di servizi di intermediazione per la vendita di oro da investimento, il calcolo dell’IVA viene effettuato a partire dal periodo d’imposta successivo alla fine del periodo d’imposta in cui è stata presentata la notifica all’autorità fiscale competente.

Il contribuente che commercia oro da investimento sul quale non è pagata l’IVA ai sensi del presente articolo ha diritto a detrarre l’IVA calcolata per:

1) cifra d’affari di oro da investimento effettuata dal contribuente IVA di cui al comma 5 del presente articolo;

2) fatturato o importazione di oro destinato alla trasformazione in oro da investimento;

3) fatturato dei servizi relativi alla modifica della forma, della massa o del titolo dell’oro, ovvero dell’oro da investimento.

Un contribuente IVA che vende oro da investimento sul quale non viene pagata IVA ai sensi del presente articolo e che produce oro da investimento o trasforma l’oro in oro da investimento, ha il diritto di detrarre come imposta precedente l’IVA calcolata per la vendita di beni e servizi , cioè pagato all’importazione di beni, che sono direttamente collegati alla produzione o alla lavorazione di quell’oro.

Il contribuente IVA di cui al par. 5. e 7. del presente articolo, che ha optato per il calcolo dell’IVA sulla vendita di oro da investimento e sulla vendita di servizi di intermediazione nella vendita di oro da investimento, ha diritto a detrarre l’imposta precedente ai sensi di questa legge.

Un contribuente IVA che vende oro da investimento è tenuto a emettere fatture per la vendita di oro da investimento, a tenere registri di tutte le attività relative all’oro da investimento, in particolare delle persone a cui ha venduto oro da investimento, nonché a tenere registri in conformità con questa legge.

Il Ministro regola più in dettaglio le modalità e la procedura per la presentazione della notifica di determinazione per il calcolo dell’IVA dei contribuenti IVA dal par. 5 e 7 del presente articolo, il contenuto dei conti e delle registrazioni di cui al paragrafo 12 del presente articolo.

IX OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI NEL TRASFERIMENTO DI BENI E SERVIZI

Articolo 37

Il contribuente IVA è tenuto a:

1) presentare una domanda probatoria;

2) emette fatture sul fatturato completo di beni e servizi e prepara fatture interne;

3) conserva registrazioni che assicurano il controllo della determinazione dell’imposta dovuta;

4) calcola e paga l’IVA e presenta le dichiarazioni dei redditi;

5) presenta le comunicazioni all’autorità fiscale ai sensi della presente legge.

Iscrizione e cancellazione dal registro dei contribuenti IVA

Articolo 38

Il contribuente che negli ultimi 12 mesi ha realizzato una cifra d’affari complessiva superiore a 8.000.000 di dinari è tenuto a presentare una relazione probatoria all’autorità fiscale entro cinque giorni dal giorno della cifra d’affari.

Se il contribuente di cui al comma 1 del presente articolo non ha presentato istanza probatoria entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, può presentare istanza probatoria trascorso tale termine, ovvero sarà presentata dall’amministrazione finanziaria d’ufficio.

Il contribuente di cui al comma 2 del presente articolo ha diritto alla detrazione dell’imposta pregressa ai sensi della presente legge, per gli acquisti di beni e servizi, compreso l’acconto, a partire dal giorno di presentazione della domanda di registrazione.

La domanda di registrazione viene presentata anche da un piccolo contribuente, cioè da un agricoltore che ha optato per l’obbligo di pagare l’IVA.

L’autorità fiscale rilascia al contribuente un certificato di registrazione IVA.

Il contribuente è tenuto a indicare il codice fiscale (di seguito: PIB) in tutti i documenti ai sensi di questa legge.

Articolo 38 bis

Su richiesta del contribuente che negli ultimi 12 mesi non ha realizzato una cifra d’affari complessiva superiore a 8.000.000 di dinari, compresi i contribuenti di cui all’articolo 33 comma 5 e all’articolo 34 comma 8 della presente legge, per la cessazione dell’obbligo di pagamento IVA, l’Agenzia delle Entrate esegue la procedura e rilascia un certificato di cancellazione dal registro IVA.

Prima della cancellazione dal registro delle imprese, vale a dire da un altro registro previsto dalla legge (di seguito: registro) presso l’autorità preposta alla tenuta del registro, il contribuente IVA che cessa di esercitare l’attività è tenuto, al più tardi entro 15 giorni prima di presentare l’istanza di cancellazione dal registro, presentare all’Agenzia delle Entrate istanza di cancellazione dal registro dei contribuenti IVA.

La richiesta di cancellazione dalle scritture IVA di cui al par. 1 e 2 del presente articolo devono contenere informazioni sulla data di cessazione delle attività IVA.

Nel caso in cui un contribuente IVA cessa di esistere a causa di un cambiamento di status ai sensi della legge che disciplina le società, il paragrafo 2 di questo articolo non si applica, ma il successore legale di quel contribuente IVA presenta una notifica all’autorità fiscale circa la cambiamento di stato implementato entro 15 giorni dall’implementazione del cambiamento di stato.

L’avviso di cui al comma 4 del presente articolo contiene informazioni sulla data di attuazione del cambiamento di stato.

L’autorità fiscale conduce la procedura e rilascia un certificato di cancellazione dai registri IVA.

L’organismo preposto alla tenuta del registro non può cancellare il creditore dal registro senza la conferma di cui al comma 6 del presente articolo.

Il certificato di cui all’articolo 38, comma 3 e comma 6 del presente articolo contiene le seguenti informazioni:

1) nome, cioè nome, cognome e indirizzo del creditore;

2) la data di emissione della conferma di avvenuta registrazione ai fini IVA, ovvero di cancellazione dal registro IVA;

3) PIB;

4) data di inizio attività IVA e di registrazione ai fini IVA, ovvero data di cancellazione dai registri IVA.

L’autorità fiscale conserva i registri di tutti i contribuenti IVA ai quali sono stati rilasciati i certificati di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

Articolo 39

(Eliminato)

Articolo 40

Il contribuente che ha presentato richiesta di cancellazione dal registro IVA è tenuto, nel giorno di cessazione dell’attività IVA:

1) fare un inventario dei beni, comprese le attrezzature, le strutture per lo svolgimento delle attività e gli investimenti in strutture, nonché gli anticipi concessi, sulla base dei quali aveva il diritto di detrarre l’imposta precedente ai sensi della presente legge, e di preparare un elenco di inventario;

2) correggere la detrazione dell’imposta precedente per attrezzature, impianti e investimenti in strutture in conformità con questa legge;

3) determinare l’importo dell’imposta precedente per le merci, ad eccezione delle merci di cui al punto 2) del presente paragrafo, e l’anticipo.

L’importo della detrazione corretta dell’imposta precedente e l’importo dell’imposta precedente di cui al paragrafo 1. punto. 2) e 3) del presente articolo sono dichiarati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi a rettifica della detrazione dell’imposta pregressa ai sensi della presente legge.

Il contribuente presenta l’elenco di censimento di cui al comma 1, punto 1) del presente articolo il giorno della presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 41

Il Ministro prescrive il modulo di richiesta di iscrizione e la procedura di iscrizione e cancellazione dal registro dei contribuenti IVA, nonché il contenuto dell’elenco censimento di cui all’articolo 40, comma 3, della presente legge.

Emissione fatture e creazione fatture interne

Articolo 42

Il creditore è tenuto a emettere fattura per ogni fatturato di beni e servizi.

In caso di fornitura di servizi limitati o illimitati la cui durata è superiore a un anno, deve essere emessa una fattura periodica, fermo restando che il periodo per il quale viene emessa la fattura non può essere superiore a un anno.

Obbligo di emettere fatture dal par. 1 e 2 di questo articolo esiste anche se il debitore riscuote il compenso o parte del compenso prima che abbia avuto luogo la vendita dei beni e dei servizi (pagamento anticipato), con il fatto che gli acconti comprensivi di IVA vengono detratti dalla fattura finale.

In particolare la fattura contiene le seguenti informazioni:

1) nome, indirizzo e PIB del pagatore – l’emittente della fattura;

2) luogo e data di emissione e numero progressivo della fattura;

3) nome, indirizzo e codice identificativo del pagatore – destinatario della fattura;

4) tipo e quantità della merce consegnata o tipo e portata dei servizi;

5) data della vendita di beni e servizi e importo degli acconti;

6) l’importo base;

7) l’aliquota fiscale applicabile;

8) l’importo dell’IVA calcolato sulla base;

9) una nota sulla disposizione della presente legge in base alla quale non è stata calcolata l’IVA;

10) si precisa che per la vendita di beni e servizi viene applicato il sistema di fatturazione.

Il contribuente emette fattura elettronica ai sensi della legge sulla fatturazione elettronica, fattura fiscale ai sensi della legge sulla fiscalità, fattura in formato cartaceo, cioè fattura elettronica, ad eccezione delle fatture elettroniche e delle fatture fiscali, se presenti è il consenso del destinatario ad accettare la fattura in formato elettronico.

La fattura in formato cartaceo di cui al comma 5 del presente articolo è emessa in almeno due esemplari, uno dei quali è conservato dall’emittente della fattura, e gli altri sono consegnati al destinatario dei beni e dei servizi.

La fattura in formato elettronico di cui al comma 5 del presente articolo è emessa come documento informatico a norma di legge.

Il contribuente IVA non emette fattura per la vendita di beni e servizi per i quali l’autorità fiscale ha determinato l’obbligo di pagare l’IVA.

Sulla base del fatturato dei beni e dei servizi di cui all’articolo 10, comma 1, punto 3) e comma 2 della presente legge, gli anticipi, gli aumenti della base del fatturato, ovvero le riduzioni della base del fatturato e le riduzioni degli acconti, viene redatto un conto interno.

Articolo 43

La fattura di cui all’articolo 42, comma 1, della presente legge è anche un documento di fatturazione emesso dal contribuente destinatario di beni e servizi, nel quale viene calcolato il corrispettivo della cessione di beni e servizi, se:

1) il pagatore: il destinatario di beni e servizi ha il diritto di dichiarare l’IVA nella fattura;

2) tra il debitore che emette e il creditore che riceve il documento contabile c’è un accordo secondo cui la contabilizzazione del fatturato di beni e servizi viene effettuata dal destinatario dei beni e servizi;

3) il documento di fatturazione è stato consegnato al creditore che ha consegnato il bene o il servizio;

4) il contribuente che ha fornito i beni e i servizi ha concordato per iscritto l’IVA indicata, tranne il caso in cui il contribuente non è debitore fiscale per i beni e i servizi consegnati ai sensi della presente legge.

Articolo 44

Un contribuente IVA che ha emesso una fattura con l’IVA indicata è tenuto a pagare l’IVA indicata.

Se il contribuente annulla la fattura dal paragrafo 1 del presente articolo, riduce l’importo di base e l’importo dell’IVA può essere ridotto se:

1) emesso una nuova fattura ai sensi della presente legge, nel caso in cui sussista l’obbligo di emettere fattura;

2) dispone di un documento del destinatario della fattura – un contribuente IVA o una persona avente diritto al rimborso dell’IVA ai sensi di questa legge, in cui si afferma che l’IVA indicata nella fattura dal paragrafo 1 di questo articolo non è stata utilizzata come imposta pregressa, cioè che per quell’importo l’IVA non era e non verrà presentata alcuna richiesta di rimborso IVA, nel caso in cui la fattura sia emessa a favore di un contribuente IVA o di un avente diritto al rimborso IVA.

La riduzione dell’importo dell’IVA dal paragrafo 2 del presente articolo viene effettuata per il periodo d’imposta per il quale sono soddisfatte le condizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

I requisiti di cui al comma 2 del presente articolo si considerano soddisfatti per il periodo d’imposta se il contribuente adempie entrambi i requisiti di cui al comma 2 entro il giorno precedente il giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi per quel periodo d’imposta, e non oltre il 10° giorno del il mese solare successivo al periodo d’imposta di cui al presente articolo.

Una persona che dichiara l’IVA in fattura, e non è un contribuente, è tenuta a pagare l’IVA indicata.

La persona di cui al paragrafo 5 del presente articolo non ha il diritto di rettificare l’importo dell’IVA indicato.

Articolo 45

Il ministro regola più dettagliatamente in quali casi non vi è obbligo di emettere fatture o alcuni dati nella fattura possono essere omessi, cioè sono previste ulteriori semplificazioni in relazione all’emissione delle fatture, nonché alla preparazione delle fatture interne.

Obbligo di tenuta dei registri

Articolo 46

Il contribuente è tenuto, ai fini del corretto calcolo e versamento dell’IVA, a tenere registrazioni che ne garantiscano il controllo.

Il Ministro regola più dettagliatamente la forma, il contenuto e le modalità della tenuta dei registri.

Articolo 47

Il contribuente è tenuto a conservare i registri di cui all’articolo 46 della presente legge e la documentazione in base alla quale conserva tali registri fino alla scadenza del termine di prescrizione per la determinazione e la riscossione dell’IVA, cioè almeno dieci anni dopo la fine dell’anno solare dal momento del primo utilizzo degli impianti e la fine dell’investimento negli impianti di cui all’articolo 32 della presente legge.

Periodo d’imposta, dichiarazione dei redditi preliminare e dichiarazione dei redditi, calcolo e pagamento dell’IVA

Articolo 48

Il periodo fiscale per il calcolo dell’IVA, la presentazione della dichiarazione dei redditi e il pagamento dell’IVA è il mese di calendario per i contribuenti che nei 12 mesi precedenti hanno realizzato un fatturato totale superiore a 50.000.000 di dinari, nonché per i contribuenti di cui all’articolo 36a di questo legge.

Il periodo fiscale per il calcolo dell’IVA, la presentazione della dichiarazione dei redditi e il pagamento dell’IVA è il trimestre solare per i contribuenti che negli ultimi 12 mesi hanno realizzato un fatturato totale inferiore a 50.000.000 di dinari, ad eccezione dei contribuenti di cui all’articolo 36a di questo legge.

Per il contribuente di cui al paragrafo 1 del presente articolo che ha realizzato negli ultimi 12 mesi un fatturato inferiore a 50.000.000 di dinari, il periodo d’imposta è il trimestre solare a partire dal mese successivo alla fine del trimestre solare.

Per il contribuente di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che nel trimestre solare ha realizzato negli ultimi 12 mesi un fatturato complessivo superiore a 50.000.000 di dinari, il periodo d’imposta è il mese solare a partire dal mese successivo alla fine del trimestre solare. .

Il contribuente di cui al comma 2 del presente articolo può presentare all’autorità fiscale una richiesta di modifica del periodo d’imposta in un mese solare, a partire dal 20 dicembre e fino al 31 dicembre dell’anno in corso per l’anno solare successivo.

Per i contribuenti che avviano un’attività IVA per la prima volta nell’anno solare in corso, indipendentemente dal giorno di iscrizione per l’esercizio di attività, quando si tratta di un contribuente che si iscrive per l’esercizio di attività, il periodo d’imposta relativo a quello corrente e successivo l’anno solare è un mese solare.

Per un contribuente non debitore IVA il periodo fiscale è un mese solare.

Il Ministro regola più in dettaglio le modalità e la procedura per la modifica del periodo d’imposta dal paragrafo 5 del presente articolo, nonché il periodo di tempo durante il quale il periodo d’imposta è stato modificato.

Articolo 49

Il contribuente è tenuto a calcolare l’IVA per il periodo d’imposta corrispondente sulla base del fatturato di beni e servizi realizzato in tale periodo, se per essi è sorta una passività fiscale in conformità con questa legge, e il contribuente è allo stesso tempo anche debitore d’imposta .

Nel calcolo dell’IVA si tiene conto anche delle correzioni previste dall’articolo 21 e dall’articolo 44 comma 2 della presente legge.

IVA calcolata ai sensi del par. 1 e 2 del presente articolo saranno ridotti dell’importo dell’imposta precedente ai sensi dell’art. 28, 30, 34 e 36a della presente legge.

Nel calcolare l’importo dell’imposta precedente di cui al comma 3 del presente articolo, le correzioni dell’art. 31, 31a, 32, 32a, 32b e 40 della presente legge.

L’IVA sulle importazioni viene detratta dall’IVA nel periodo fiscale in cui viene pagata.

Un contribuente che non è debitore dell’IVA è tenuto a calcolare l’IVA sul fatturato di beni e servizi per il periodo fiscale in cui è sorto l’obbligo fiscale in conformità con questa legge.

In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, nel caso di trasporto di passeggeri mediante autobus, effettuato da contribuenti stranieri in caso di attraversamento del confine di Stato, l’autorità doganale competente calcola l’IVA per ciascun trasporto (di seguito: trasporto individuale fiscalità), a condizione di reciprocità.

Articolo 49 bis

La dichiarazione dei redditi preliminare è un insieme di dati relativi al fatturato di beni, al fatturato di servizi, all’importazione di beni e ad altre transazioni e attività che influiscono sull’importo dell’imposta dovuta dal contribuente IVA.

La dichiarazione dei redditi preliminare di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata nel sistema delle fatture elettroniche determinato dalla legge che regola la fatturazione elettronica, sulla base dei dati disponibili in tale sistema, per il periodo d’imposta del contribuente IVA.

In deroga al comma 2 del presente articolo, la dichiarazione preliminare dei redditi non viene effettuata per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività IVA, cioè il periodo d’imposta in cui è terminata l’attività IVA del contribuente.

Articolo 50

Il contribuente presenta una dichiarazione dei redditi all’autorità fiscale sul modulo prescritto, entro 15 giorni dalla fine del periodo fiscale.

Il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi indipendentemente dal fatto che abbia o meno l’obbligo di versare l’IVA nel periodo d’imposta.

Anche i debitori non soggetti all’IVA devono presentare la dichiarazione dei redditi entro dieci giorni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto l’obbligo fiscale.

In deroga al comma 1 del presente articolo, il contribuente cancellato dal registro IVA presenta all’autorità fiscale la dichiarazione dei redditi il ​​giorno in cui presenta la richiesta di cancellazione.

La dichiarazione dei redditi di cui al comma 4 del presente articolo è presentata per il periodo che va dal giorno di inizio del periodo d’imposta in cui è stata presentata la richiesta di cancellazione fino al giorno di cessazione dell’attività IVA.

Articolo 50 bis

Il contribuente IVA presenta la dichiarazione dei redditi con una dichiarazione dei redditi preliminare, che è un allegato alla dichiarazione dei redditi.

Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine prescritto dalla presente legge, la dichiarazione preliminare dei redditi deve essere presentata all’autorità fiscale su sua richiesta.

Articolo 50 ter

Il Ministro regola più dettagliatamente la forma, il contenuto, nonché le modalità di preparazione e presentazione della dichiarazione dei redditi preliminare.

Articolo 51

Il contribuente è tenuto a versare per ciascun periodo d’imposta l’IVA, pari alla differenza positiva tra l’importo totale dell’imposta dovuta e l’importo dell’imposta precedente, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

In via eccezionale dal comma 1 del presente articolo, l’IVA è pagata:

1) entro 15 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi per il contribuente IVA di cui all’articolo 38 bis comma 1 della presente legge;

2) fino alla data di presentazione della richiesta di cancellazione dal registro del creditore di cui all’articolo 38 bis comma 2 della presente legge.

I debitori fiscali che non sono debitori dell’IVA sono tenuti a pagare l’IVA entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Articolo 51a

Il contribuente è tenuto a comunicare elettronicamente all’autorità fiscale le modifiche apportate ai dati della domanda di registrazione importanti per il calcolo e il pagamento dell’IVA entro cinque giorni dalla data della modifica.

Con la dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo d’imposta dell’anno solare, ovvero l’ultimo periodo d’imposta, il contribuente è tenuto a presentare all’autorità fiscale in formato elettronico la comunicazione di:

1) a una persona che non è iscritta all’obbligo del pagamento dell’IVA ai sensi della presente legge e che, dal 1° gennaio fino alla fine dell’ultimo periodo fiscale dell’anno solare, cioè l’ultimo periodo fiscale nella Repubblica, ha venduto materie prime secondarie e servizi direttamente correlati ai suoi beni, nonché l’importo di tale fatturato;

2) all’agricoltore che non è stato registrato per l’obbligo di pagare l’IVA ai sensi della presente legge e che, dal 1° gennaio fino alla fine dell’ultimo periodo fiscale dell’anno solare, cioè l’ultimo periodo fiscale, ha venduto prodotti agricoli e prodotti forestali e servizi agricoli, nonché l’importo di tale traffico.

La notifica di cui al comma 2 del presente articolo contiene almeno informazioni relative al nome, ovvero nome e cognome, nonché l’indirizzo e il PIB della persona di cui al comma 2, punto 1), cioè l’agricoltore di cui al comma 2, punto 2) del presente articolo, nonché l’importo del fatturato effettuato, senza connessi obblighi.

X RIMBORSI, RIFATTI E RIMBORSI DI TASSE

Rimborso fiscale

Articolo 52

Se l’importo dell’imposta precedente è superiore all’importo dell’imposta dovuta, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza.

Se il contribuente non opta per il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo, la differenza è riconosciuta come credito d’imposta.

Il contribuente può chiedere il rimborso dell’importo non utilizzato del credito d’imposta di cui al comma 2 del presente articolo presentando istanza, al più presto dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in corso.

Rimborso dal par. 1. e 3. del presente articolo devono essere effettuate al più tardi entro 45 giorni, ovvero entro 15 giorni per i contribuenti che commerciano principalmente beni con l’estero, dopo il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi se la dichiarazione dei redditi è stata presentata tempestivamente, entro 45 giorni, cioè entro 15 giorni per i contribuenti che commerciano prevalentemente beni con l’estero dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi non presentata in tempo, cioè dalla data di presentazione della richiesta di cui al comma 3 del presente articolo .

Il Governo della Repubblica di Serbia stabilisce i criteri in base ai quali viene determinato quale, ai sensi di questa legge, è considerata la maggior parte delle vendite all’estero.

Il Ministro regola più dettagliatamente la procedura per esercitare il diritto al rimborso dell’IVA, nonché la procedura e le condizioni per un rimborso dell’IVA invece di un credito d’imposta.

Rimborso dell’IVA a un contribuente straniero

Articolo 53

Il rimborso dell’IVA sarà effettuato al contribuente straniero, su sua richiesta, per la vendita di beni mobili e servizi forniti nella Repubblica, alle condizioni che:

1) L’IVA per la vendita di beni e servizi risulta in fattura, ai sensi della presente legge, e che la fattura è stata pagata;

2) l’importo dell’IVA per il quale presenta domanda di rimborso dell’IVA è superiore a 200 euro in equivalente dinaro al tasso di cambio medio della Banca nazionale di Serbia;

3) sono soddisfatte le condizioni alle quali il contribuente IVA può esercitare il diritto a detrazione dell’imposta precedente per tali beni e servizi ai sensi della presente legge;

4) non commercia beni e servizi nella Repubblica, ad eccezione del commercio:

(1) i servizi di trasporto merci conformi all’articolo 24 capoverso 1 lett 1), 5) e 8) della presente legge sono esenti da imposta;

(2) i servizi di trasporto passeggeri che, ai sensi dell’articolo 49, comma 7 della presente legge, sono soggetti alla tassazione individuale del trasporto;

(3) beni e servizi per i quali l’obbligo di calcolare l’IVA è dovuto dal contribuente IVA, il destinatario dei beni o servizi.

Il rimborso dell’IVA nei casi di cui al comma 1 del presente articolo è effettuato a condizione di reciprocità.

Organizzazioni umanitarie

Articolo 54

Le organizzazioni iscritte ad attività umanitarie hanno diritto al rimborso dell’IVA, sulla base della richiesta presentata, per i beni loro consegnati nella Repubblica, a condizione che:

1) la cifra d’affari dei beni è imponibile;

2) l’IVA sulla merce consegnata è indicata nella fattura, ai sensi dell’articolo 42 della presente legge, e che la fattura è stata pagata;

3) i beni acquistati vengono spediti all’estero, dove vengono utilizzati per scopi umanitari, di beneficenza o educativi.

Chiese tradizionali e comunità religiose

Articolo 55

Chiese e comunità religiose tradizionali – Chiesa ortodossa serba, Comunità islamica, Chiesa cattolica, Chiesa evangelica slovacca, Comunità ebraica, Chiesa cristiana riformata e Chiesa cristiana evangelica (di seguito: chiese tradizionali) e comunità religiose), per beni loro consegnati nella Repubblica o importati, nonché per i servizi loro forniti, che sono direttamente connessi alle attività religiose, a condizione che:

1) fatturato di beni e servizi, ovvero importazione di beni imponibili;

2) L’IVA sui beni consegnati, ovvero i servizi forniti, indicata nella fattura, ai sensi dell’articolo 42 di questa legge, nonché che la fattura è stata pagata dalla persona che ha il diritto al rimborso dell’IVA ai sensi di questo articolo, vale a dire che l’IVA dovuta sulla base dell’importazione di beni precedentemente pagata.

Rimborso IVA alle rappresentanze diplomatiche e consolari e alle organizzazioni internazionali

Articolo 55 bis

Se una rappresentanza diplomatica o consolare o un’organizzazione internazionale, o una persona di cui all’articolo 24, comma 1, numero 16) della presente legge non decide di procurarsi o importare beni, o di ricevere servizi destinati alle proprie esigenze ufficiali o personali, con esenzione fiscale , ha diritto al rimborso dell’IVA.

I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono esercitare il diritto al rimborso dell’IVA, sulla base della richiesta presentata, e alle condizioni previste dalla presente legge per l’esenzione fiscale, se:

1) sono cessioni o importazioni di beni, ovvero servizi resi soggetti ad IVA;

2) è l’IVA per la vendita di beni e servizi indicata nella fattura, ai sensi di questa legge, e se la fattura è stata pagata, cioè se è stata pagata l’IVA dovuta sulla base dell’importazione di beni;

3) è il valore totale dei beni o dei servizi, indicato in fattura, cioè il valore dei beni indicato nel documento doganale, è superiore a 50 euro, IVA esclusa, ad eccezione dell’acquisto di carburante per autoveicoli.

Articolo 56

(Eliminato)

Rimborso IVA all’acquirente del primo appartamento

Articolo 56a

Il diritto al rimborso dell’IVA per l’acquisto del primo appartamento, in base alla richiesta presentata, ha diritto una persona fisica – cittadino adulto della Repubblica, residente nel territorio della Repubblica, che acquista il primo appartamento (di seguito : acquirente del primo appartamento).

L’acquirente del primo appartamento può ottenere il rimborso dell’IVA ai sensi del comma 1 del presente articolo, alle seguenti condizioni:

1) che dal 1 luglio 2006 fino alla data di certificazione del contratto di vendita in base al quale acquista il primo appartamento, non ha posseduto, coproprietario o comproprietario di un appartamento nel territorio della Repubblica;

2) che il prezzo pattuito dell’appartamento con IVA è stato interamente corrisposto al venditore mediante versamento sul conto corrente del venditore, cioè su appositi conti a norma di legge nel caso di vendita dell’appartamento come immobile ipotecato immobiliare, cioè nella procedura di esecuzione quando il pagamento del prezzo dell’appartamento con IVA viene effettuato mediante pagamento sui conti appropriati in conformità con la legge.

In deroga al paragrafo 2, punto 2) del presente articolo, in caso di acquisto di un appartamento senza scopo di lucro da un’unità dell’autogoverno locale o da un’organizzazione abitativa senza scopo di lucro istituita da un’unità dell’autogoverno locale per la realizzazione di attività disciplinato dalla normativa in materia di edilizia sociale, il rimborso dell’IVA di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuato a condizione che sia stato versato un importo non inferiore all’importo dell’IVA calcolata per il primo trasferimento del diritto di disporre dell’appartamento. stato versato sul conto corrente del venditore a nome del prezzo concordato dell’appartamento con IVA.

Il diritto al rimborso dell’IVA di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere esercitato per un appartamento la cui superficie per l’acquirente del primo appartamento è fino a 40 m 2 e per i membri del suo nucleo familiare fino a 15 m 2 per ciascun membro. che non possedevano, in comproprietà, cioè in comproprietà, un appartamento sul territorio della Repubblica nel periodo di cui al comma 2, comma 1), del presente articolo, e per la quota di proprietà dell’appartamento fino ad una superficie proporzionale alla quota di proprietà relativa alla superficie fino a 40 m 2 , ovvero fino a 15  .

Se l’acquirente del primo appartamento acquista un appartamento di superficie superiore a quella per la quale ha diritto al rimborso dell’IVA ai sensi del comma 4 del presente articolo, può esercitare il diritto al rimborso dell’IVA fino all’importo corrispondente alla superficie dell’appartamento di cui al comma 4 del presente articolo.

Il nucleo familiare dell’acquirente del primo appartamento, ai sensi del comma 4 del presente articolo, è considerato la comunità di vita, che guadagna e spende i redditi dell’acquirente del primo appartamento, del suo coniuge, dei figli dell’acquirente, dei figli dell’acquirente figli adottivi, i figli del coniuge, i figli adottivi del coniuge, i genitori dell’acquirente, i suoi genitori adottivi, i genitori del coniuge, i genitori adottivi del coniuge dell’acquirente, con la stessa residenza dell’acquirente del primo appartamento.

Il diritto al rimborso dell’IVA di cui al paragrafo 1 di questo articolo non esiste:

1) l’acquirente di un appartamento che ha ricevuto il rimborso dell’IVA in base all’acquisto del primo appartamento;

2) un componente del nucleo familiare dell’acquirente del primo appartamento per il quale l’acquirente del primo appartamento ha ricevuto rimborso IVA, nel caso in cui tale familiare acquisti l’appartamento;

3) l’acquirente di un appartamento che ha acquistato il primo appartamento senza l’obbligo del venditore di pagare l’imposta sul trasferimento dei diritti assoluti basati sull’acquisto del primo appartamento in conformità con la legge che regola le tasse sulla proprietà per la vendita di quell’appartamento;

4) un membro della famiglia dell’acquirente dell’appartamento che ha acquistato il primo appartamento senza l’obbligo del venditore di pagare l’imposta sul trasferimento dei diritti assoluti basati sull’acquisto del primo appartamento in conformità con la legge che regola le tasse sulla proprietà e per i quali è stata ottenuta l’esenzione fiscale.

L’autorità fiscale competente, secondo la procedura effettuata, controlla l’adempimento delle condizioni per l’esercizio del diritto al rimborso dell’IVA, che devono essere soddisfatte il giorno della certificazione del contratto di compravendita dell’appartamento, ad eccezione di le condizioni di cui al paragrafo 2, punto 2), ovvero il paragrafo 3 di questo articolo, che deve essere compilato il giorno della presentazione della domanda di rimborso dell’IVA, emette una decisione sul rimborso dell’IVA all’acquirente del primo appartamento.

L’autorità fiscale competente conserva i registri degli acquirenti del primo appartamento e dei membri delle famiglie degli acquirenti del primo appartamento per i quali gli acquirenti del primo appartamento hanno ottenuto il rimborso dell’IVA, nonché l’importo del rimborso dell’IVA.

Articolo 56 ter

(Eliminato)

Articolo 57

Le modalità e la procedura dei rimborsi fiscali e dei rimborsi di cui all’art. 53 – 56a di questa legge, nonché quelli che sono considerati beni e servizi direttamente collegati all’attività religiosa ai sensi dell’articolo 55 di questa legge, sono regolati più dettagliatamente dal ministro.

XI NORME PARTICOLARI PER L’IMPORTAZIONE DI MERCI

Articolo 58

Le normative doganali si applicano all’IVA quando si importano merci, se non diversamente specificato da questa legge.

Articolo 59

L’autorità doganale che esegue la procedura doganale è responsabile del calcolo e della riscossione dell’IVA all’importazione di beni, salvo diversamente specificato dalla presente legge.

Arte. 60 e 60a*

(Scaduto)

XIII REGIME TRANSITORIO

Articolo 61

Il Governo della Repubblica di Serbia regolerà l’attuazione di questa legge sul territorio della Provincia Autonoma del Kosovo e Metohija durante il periodo di validità della Risoluzione n. 1244 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

XIV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 62

Le disposizioni di questa legge si applicano a tutti gli scambi di beni e servizi e all’importazione di beni, che vengono effettuati a partire dal 1 gennaio 2005.

Se il contribuente ha pagato l’imposta sulle vendite per fatture emesse o anticipi ricevuti a partire dal 31 dicembre 2004 e la vendita di beni o servizi è avvenuta il 1° gennaio 2005, può ridurre l’imposta dovuta in base all’imposta sul valore aggiunto per i beni e i servizi consegnati in periodo d’imposta, per l’importo dell’imposta sulle vendite pagata.

Se i beni o i servizi vengono consegnati in parti ai sensi degli articoli 14, comma 4 e 15, comma 3 della presente legge, le disposizioni della presente legge si applicano alla parte della cifra d’affari di beni e servizi realizzata dal 1° gennaio 2005, e le disposizioni di legge che regolano l’imposta sulle vendite per la parte eseguita a partire dal 31 dicembre 2004.

Il contribuente è tenuto a redigere l’elenco delle fatture emesse e degli acconti ricevuti ai sensi del comma 2 del presente articolo e a presentare l’elenco all’autorità fiscale competente entro il 15 gennaio 2005.

Articolo 63

Una persona che, nei 12 mesi precedenti il ​​giorno di presentazione della domanda di registrazione di cui all’articolo 37, punto 1) della presente legge, ha raggiunto o stima che nei prossimi 12 mesi il fatturato totale di prodotti e servizi superi 2.000.000 di dinari, è tenuto a presentare all’autorità fiscale competente l’istanza probatoria per l’IVA entro il 30 settembre 2004.

Può presentare la registrazione una persona che, nei 12 mesi precedenti il ​​giorno di presentazione della domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ha raggiunto o stima che nei successivi 12 mesi il fatturato totale di prodotti e servizi superi 1.000.000 di dinari domanda all’autorità fiscale competente entro il 30 settembre 2004.

Articolo 64

Le persone soggette all’IVA ai sensi di questa legge sono obbligate a elencare le scorte rinvenute di prodotti del tabacco, bevande alcoliche, caffè, benzina per motori, gasolio e olio da riscaldamento destinati ad essere ulteriormente messi in circolazione il 31 dicembre 2004 e determinare l’importo delle vendite imposta sul prodotto contenuto in tali scorte, calcolata al momento dell’acquisto e pagata sul prezzo di acquisto o al momento dell’importazione.

L’importo dell’imposta determinato dal paragrafo 1 del presente articolo può essere utilizzato dal contribuente come imposta anticipata, in conformità con le disposizioni di questa legge, se utilizza tali prodotti per la vendita di beni e servizi e ha diritto a detrazione l’imposta anticipata.

La detrazione dell’imposta precedente dal comma 2 del presente articolo può essere effettuata nella misura corrispondente alla cifra d’affari di beni e servizi effettuata proporzionalmente nei periodi d’imposta successivi.

Il contribuente non ha diritto al rimborso dell’importo determinato dell’imposta sulle vendite dal paragrafo 1 del presente articolo.

Il contribuente è tenuto a presentare all’autorità fiscale competente gli elenchi di censimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché l’elenco dei fornitori, ovvero le dichiarazioni doganali di importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, entro il 15 gennaio 2005.

Il Ministro regola più dettagliatamente le modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sulle vendite come imposta precedente.

Articolo 65

I soggetti passivi dell’IVA ai sensi di questa legge sono obbligati a fare un inventario degli edifici di nuova costruzione e degli edifici la cui costruzione è in corso al 31 dicembre 2004.

Gli edifici di nuova costruzione che non sono stati consegnati o pagati entro il 31 dicembre 2004, sono tassati secondo la legge che regola le tasse sulla proprietà.

Per un immobile la cui costruzione è in corso e che viene consegnato a partire dal 1° gennaio 2005, il valore è determinato al 31 dicembre 2004 ed è tassato secondo la legge che regola le imposte immobiliari.

Il valore dell’oggetto di cui al comma 3 del presente articolo, creato a partire dal 1° gennaio 2005, è tassato ai sensi di tale legge.

Il contribuente è tenuto a presentare all’autorità fiscale competente gli elenchi di censimento di cui al comma 1 del presente articolo entro il 15 gennaio 2005.

Articolo 66

La legge sull’imposta sulle vendite (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 22/2001, 73/2001, 80/2002 e 70/2003) si applica agli obblighi di calcolo e pagamento dell’imposta sulle vendite su prodotti e servizi sostenuti fino al 31 dicembre , 2004. ).

Articolo 67

La legge sull’imposta sul valore aggiunto (“Gazzetta Ufficiale della RFI”, n. 74/99, 4/2000, 9/2000, 69/2000 e 70/2001) cessa di essere valida alla data di entrata in vigore della presente legge.

Dal 1° gennaio 2005, la legge sull’imposta sulle vendite (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 22/2001, 73/2001, 80/2002 e 70/2003) e i regolamenti adottati sulla base di tale legge cessano di essere avrà validità, fermo restando che sarà il Regolamento sulle modalità di registrazione delle operazioni mediante registratori di cassa con memoria fiscale e sulle dinamiche di introduzione di tali registratori di cassa (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 5/2003, 39/2003, 72/2003, 2/2004 e 31/2004) e i regolamenti adottati sulla base di tale regolamento saranno applicati fino all’inizio dell’attuazione della legge che regolerà l’introduzione e la registrazione delle operazioni mediante cassa fiscale registri.

Articolo 68

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dal giorno della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”, e sarà applicata dal 1 gennaio 2005, salvo quanto disposto dall’articolo 37 punto 1), articolo 63 e le disposizioni della presente legge che contengono la facoltà di emanare statuti, che saranno applicati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articoli indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul valore aggiunto

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 61/2005)

Articolo 30[s1]

Persone che commerciano beni e servizi di cui all’articolo 25, comma 2, punto 7) della legge sull’imposta sul valore aggiunto (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 84/04 e 86/04) per le quali il Ministero responsabile della sanità ha disposto IVA pagata, per i beni oggetto di contratti di donazione e di aiuto umanitario, hanno diritto al rimborso dell’IVA pagata all’atto dell’acquisto di beni nella Repubblica, cioè all’importazione, dal 1 gennaio 2005 fino all’entrata in vigore di questa legge.

Hanno diritto al rimborso dell’IVA pagata anche le chiese e le comunità religiose tradizionali quando acquistano beni e servizi nella Repubblica, cioè quando importano beni, nei termini di cui al comma 1 del presente articolo, per beni e servizi direttamente connessi con attività religiosa.

Il ministro responsabile degli affari finanziari determina più dettagliatamente la procedura per esercitare il diritto al rimborso dell’IVA, nonché quelli che sono considerati beni e servizi direttamente legati all’attività religiosa, ai sensi di questo articolo.

Articolo 31[s1]

Le disposizioni dell’articolo 14 della presente legge nella parte relativa alla ripartizione dell’imposta pregressa e alle modalità di determinazione della detrazione proporzionale si applicano dal 1° ottobre 2005, e nella parte relativa alla correzione della detrazione proporzionale dall’imposta 1 gennaio 2006.

Articolo 32[s1]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul valore aggiunto

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 61/2007)

Articolo 25[s2]

Un contribuente che, nel 2007, ha realizzato un fatturato totale di beni e servizi, ad eccezione del fatturato di attrezzature e strutture per lo svolgimento delle attività (di seguito: fatturato totale), inferiore a 2.000.000 di dinari, per il fatturato di beni e servizi effettuati dal 1 gennaio 2008 non calcola né paga l’IVA.

Articolo 26[s2]

Il contribuente che nel 2007 ha realizzato un fatturato complessivo superiore a 2.000.000 di dinari e inferiore a 4.000.000 di dinari può optare per l’obbligo di calcolare e versare l’IVA se presenta una comunicazione scritta all’autorità fiscale competente entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per la ultimo periodo d’imposta del 2007.

L’avviso scritto di cui al comma 1 del presente articolo contiene informazioni su:

1) nome, indirizzo e PIB del pagatore;

2) luogo e data della notifica;

3) l’importo del fatturato nel 2007.

Il contribuente di cui al comma 1 del presente articolo che non ha presentato comunicazione scritta all’autorità fiscale competente entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, non è tenuto a calcolare e pagare l’IVA per le cessioni di beni e servizi effettuate a partire dal mese di gennaio 1, 2008.

Articolo 27[s2]

Il contribuente di cui agli articoli 25 e 26, comma 3, della presente legge è tenuto a redigere l’inventario dei beni, con saldo al 31 dicembre 2007, all’atto dell’acquisto dei quali ha esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta pregressa , vale a dire:

1) stock di beni acquistati dal 1 gennaio 2005;

2) attrezzature e strutture per lo svolgimento di attività per le quali dal 1° gennaio 2008 vige l’obbligo di rettificare la detrazione dell’imposta pregressa;

3) merci, escluse le merci di cui al punto 1) e 2) del presente comma, acquisite dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il contribuente di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto a determinare l’importo della detrazione d’imposta pregressa realizzata per i beni di cui al comma 1, punto. 1) e 3) del presente articolo, per correggere la detrazione dell’imposta precedente per i beni di cui al paragrafo 1, punto 2) del presente articolo e per determinare l’importo della detrazione corretta dell’imposta precedente per tali beni in conformità con la legge.

Il contribuente è tenuto a presentare all’autorità fiscale competente gli elenchi censiti di cui al comma 1 del presente articolo entro il 20 gennaio 2008.

Il contribuente è tenuto a pagare l’importo determinato della detrazione dell’imposta precedente realizzata e l’importo della detrazione dell’imposta precedente corretta dal paragrafo 2 di questo articolo entro il 20 febbraio 2008.

Il ministro responsabile delle finanze disciplinerà il contenuto degli elenchi di censimento di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le modalità di determinazione dell’importo della detrazione realizzata dell’imposta precedente di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 28[s2]

Una persona giuridica sarà punita con una multa da 100.000 a 1.000.000 di dinari per un reato minore se:

1) non determina l’importo realizzato e rettificato della pregressa detrazione fiscale (articolo 27, comma 2, della presente legge);

2) non presenta le liste di censimento nel termine prescritto (art. 27, comma 3, della presente legge);

3) non versa entro il termine prescritto l’importo determinato dell’importo realizzato e rettificato della pregressa detrazione fiscale (articolo 27, comma 4, della presente legge).

Per il reato di cui al comma 1 del presente articolo, la persona responsabile nella persona giuridica sarà punita con la multa da 10.000 a 50.000 dinari.

Per il reato di cui al comma 1 del presente articolo si applica al creditore-imprenditore la sanzione pecuniaria da 12.500 a 500.000 dinari.

Per il reato di cui al comma 1 del presente articolo, il creditore – persona fisica sarà punito con la multa da 5.000 a 50.000 dinari.

Articolo 29[s2]

Il diritto al rimborso dell’IVA di cui all’articolo 22 di questa legge può essere esercitato solo sulla base di un contratto per l’acquisto e la vendita di un appartamento certificato dopo l’entrata in vigore di questa legge.

Articolo 30[s2]

Il regolamento di cui all’articolo 27, comma 5, della presente legge sarà adottato dal ministro responsabile delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 31[s2]

Le disposizioni dell’articolo 11, dell’articolo 12, comma 2, dell’articolo 14, comma 1. e 2. e l’articolo 15. della presente legge saranno applicati dal 1° gennaio 2008.

Articolo 32[s2]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul valore aggiunto

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 93/2012)

Articolo 50[s3]

La presentazione della dichiarazione dei redditi, il pagamento dell’IVA e l’esercizio del diritto al rimborso dell’IVA per i periodi fiscali nel 2012 vengono effettuati in conformità con le disposizioni della legge sull’imposta sul valore aggiunto (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 84/04, 86/ 04 – rettifica, 61/05 e 61/07).

Articolo 51[s3]

Un contribuente IVA che ha optato per l’obbligo di pagare l’IVA entro il 15 gennaio 2012 può presentare una richiesta di cancellazione dai registri IVA ai sensi di tale legge all’autorità fiscale competente a partire dal 1 gennaio 2014.

Articolo 52[s3]

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”, e sarà applicata dal 1° gennaio 2013, salvo quanto disposto dall’articolo 15, dall’articolo 26, comma 2, e dall’articolo 45. , che si applicherà dal 1° ottobre 2012, l’articolo 32, che si applicherà dal 31 dicembre 2012, nonché le disposizioni di tale legge che contengono poteri per emanare statuto, che troverà applicazione dal giorno dell’entrata in vigore della presente legge.

Un articolo indipendente della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul valore aggiunto

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 108/2013)

Articolo 3[s4]

Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia” e sarà applicata dal 1 gennaio 2014.

Un articolo indipendente della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul valore aggiunto

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 142/2014)

Articolo 2[s5]

Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia” e sarà applicata dal 1 gennaio 2015.

Articoli indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul valore aggiunto

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 83/2015, 108/2016 e 113/2017)

Articolo 34[s6]

Per la cifra d’affari imponibile di beni e servizi effettuata dopo l’inizio dell’applicazione di questa legge e per la quale prima dell’inizio dell’applicazione di questa legge è stata addebitata una tassa, ovvero è stata pagata una tassa o una parte della tassa , il debitore d’imposta per tale fatturato è determinato in conformità con la Legge sull’imposta sul valore aggiunto (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 84/04, 86/04 – correzione, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – altre leggi e 142/14).

Articolo 35[s6]

Se, dopo l’entrata in vigore della presente legge, le condizioni alle quali si considerava che il trasferimento della proprietà o di una parte della proprietà non fossero state eseguite ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, punto 1) della legge sul valore aggiunto Imposta (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 84/04, 86/04 – rettifica, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. 142/14), si applicano le disposizioni della presente legge.

Articolo 36[s6]

Dalla data di inizio dell’applicazione della presente legge alle autorità fiscali fornite alle persone di cui all’articolo 10, paragrafo 1, punto 2) della legge sull’imposta sul valore aggiunto (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 84 /04, 86/04 – rettifica, 61/05, 61 /07, 93/12, 108/13, 68/14 – altre leggi e 142/14) cessa di avere efficacia giuridica.

Articolo 37[s6]

Le disposizioni della presente legge, che contengono la facoltà di emanare statuti, si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di questa legge relative alla presentazione delle richieste e al rilascio dell’approvazione della procura fiscale verranno applicate dal 1 ottobre 2015.

Articolo 38[s6]

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia” e si applica dal 15 ottobre 2015, ad eccezione delle disposizioni dell’articolo 29 della presente legge, che si applica dal 1 gennaio. , 2016, e alle disposizioni degli articoli 25, 27, comma 1 e 30 della presente legge, che si applicheranno dal 1° luglio 2018.

Articoli indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul valore aggiunto

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 108/2016 e 30/2018)

Articolo 11[s7]

Per la fornitura di energia elettrica, gas naturale ed energia per il riscaldamento, ovvero il raffreddamento, effettuata attraverso la rete di trasmissione, trasporto e distribuzione, al soggetto di cui all’articolo 11, comma 1, punto 4) della Legge sul Valore Aggiunto Imposta (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 84/04, 86/04 – correzione, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – altre leggi, 142/14 e 83/15), nell’ultimo periodo d’imposta del 2016, la data della cifra d’affari è determinata ai sensi di tale legge.

Articolo 12[s7]

Il diritto al rimborso dell’IVA per alimenti e attrezzature per neonati nati dopo il 30 giugno 2018 si esercita ai sensi dell’articolo 56b della legge sull’imposta sul valore aggiunto (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 84/04, 86/ 04 – rettifica, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – altra legge, 142/14 e 83/15).

Articolo 14[s7]

Le disposizioni dell’articolo 4 della presente legge si applicano dal 1° aprile 2017, fatta eccezione per la disposizione recante la facoltà di emanare statuti, che si applica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione dell’articolo 9 di questa legge sarà applicata dal giorno dell’entrata in vigore della legge sul sostegno finanziario alle famiglie con bambini, che regola il pagamento una tantum dei fondi per l’acquisto di attrezzature per bambini.

Articolo 15[s7]

Questa legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.

Articoli indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul valore aggiunto

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 113/2017)

Articolo 9[s8]

Se per la vendita dei beni e dei servizi di cui all’articolo 1 della presente legge, effettuata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stato riscosso un compenso o parte di esso prima della data di entrata in vigore della questa legge, che la vendita si considera effettuata in conformità con la Legge sull’imposta sul valore aggiunto (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 84/04, 86/04 – rettifica, 61/05, 61/07, 93 /12, 108/13, 68/14 – altre leggi, 142/14, 83/15 e 108/16).

Articolo 10[s8]

Un contribuente IVA che ha il diritto di optare per il calcolo dell’IVA sulla vendita di oro da investimento ai sensi dell’articolo 6 di questa legge e che decide di continuare con il calcolo dell’IVA per tale vendita a partire dal 1 aprile 2018, è obbligato per informare l’autorità fiscale competente, entro il 31 marzo 2018, presentare una notifica di determinazione del calcolo dell’IVA sulla vendita di oro da investimento.

Se il contribuente di cui al comma 1 del presente articolo non presenta all’autorità fiscale competente una notifica sulla determinazione del calcolo dell’IVA sulla vendita di oro da investimento entro il 31 marzo 2018, la vendita di oro da investimento di tale contribuente IVA è essere soggetti ad una procedura fiscale speciale regolata dall’articolo 6 della presente legge.

Articolo 11[s8]

L’acquirente di un appartamento che, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ha acquistato un appartamento come immobile ipotecato, cioè nella procedura di esecuzione e ha pagato integralmente al venditore il prezzo concordato dell’appartamento, IVA inclusa, mediante pagamento a i conti appropriati in conformità con la legge e che, in base alla richiesta presentata, non hanno ottenuto il rimborso dell’IVA basato sull’acquisto del primo appartamento in conformità con la legge sull’imposta sul valore aggiunto (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 84/04, 86/04 – correzione, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – altre leggi, 142/14, 83/15 e 108/16), ha il diritto di presentare una nuova richiesta di rimborso IVA in base all’acquisto del bene primo appartamento.

Articolo 13[s8]

Le disposizioni dell’articolo 6 della presente legge troveranno applicazione dal 1° aprile 2018, fatta eccezione per la disposizione contenente la facoltà di adottare uno statuto, che sarà applicata dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 14[s8]

Le disposizioni dell’art. 2 e 7 della presente legge si applicheranno dal 1° gennaio 2019, fatta eccezione per la disposizione dell’articolo 2 della presente legge, che contiene la facoltà di adottare una legge, che sarà applicata dal giorno dell’entrata in vigore della presente legge.

Articolo 15[s8]

Questa legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2018.

Un articolo indipendente della legge sulle modifiche alla
legge sull’imposta sul valore aggiunto

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 30/2018)

Articolo 6[s9]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dal giorno della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia” e sarà applicata dal 1 luglio 2018, ad eccezione delle disposizioni dell’articolo 4 della presente legge, che applicare dal 1 gennaio 2019.

Un articolo indipendente della legge sulle modifiche alla
legge sull’imposta sul valore aggiunto

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 72/2019)

Articolo 11[s10]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”, e sarà applicata dal 1° gennaio 2020, salvo quanto previsto dall’art. 7 e 8 e delle disposizioni recanti autorizzazioni all’adozione di statuti che troveranno applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articoli indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul valore aggiunto

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 153/2020)

Articolo 18[s11]

Se per la vendita di beni e servizi, effettuata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stato addebitato un compenso o parte di esso prima della data di entrata in vigore della presente legge, la Legge sull’imposta sul valore aggiunto (“Ufficiale Gazzetta ufficiale della RS”) si applica a tale vendita. , N. 84/04, 86/04 – correzione, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – altre leggi, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18 e 72/19).

Articolo 19[s11]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”, e sarà applicata dal 1° gennaio 2021, salvo quanto disposto dall’articolo 8, comma 1 della presente legge, che sarà applicata dal giorno dell’inizio dell’applicazione della legge che disciplina i beni digitali e disposizioni che contengono il potere di adottare una legge che sarà applicata dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Un articolo indipendente della legge sulle modifiche alla
legge sull’imposta sul valore aggiunto

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 138/2022)

Articolo 9[s12]

Questa legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.

Articoli indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul valore aggiunto

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 94/2024)

Articolo 20[s13]

Le disposizioni della presente legge, che contengono la facoltà di emanare statuti, si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Statuto dall’art. 3 e 13 della presente legge saranno adottati entro il 31 dicembre 2024, lo statuto dell’articolo 15 della presente legge entro il 20 dicembre 2024 e lo statuto dell’articolo 19 della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Articolo 21[s13]

Se si tratta del trasferimento totale o parziale della proprietà dall’articolo 6, paragrafo 1, punto 1) della legge sull’imposta sul valore aggiunto (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 84/04, 86/04 – correzione , 61/05, 61/07 , 93/12, 108/13, 68/14 – altre leggi, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 e 138/22) un contratto concluso o una decisione presa a partire dal 31 dicembre 2024, tale legge si applica al trasferimento totale o parziale del proprietà.

Articolo 22[s13]

Questa legge entra in vigore il 15 dicembre 2024 e sarà applicata dal 1° gennaio 2025, ad eccezione dell’articolo 15, par. 2, 3 e 4 della presente legge, che si applicheranno a partire dal 20 dicembre 2024, e l’articolo 14, articolo 15, comma 1, articolo 16 e articolo 18 della presente legge, che si applicheranno a partire dal periodo d’imposta di gennaio 2026. anno, ovvero gennaio-marzo 2026.