Le cessioni intracomunitarie esenti possono avvenire solo tra soggetti che abbiano una regolare partita IVA in uno qualsiasi degli Stati membri.
Al fine di consentire un flusso di dati attraverso le frontiere interne, è stato istituito il VIES (Vat Information Exchange System), un sistema informatizzato che consente alle aziende di ottenere rapidamente la conferma delle partite IVA dei propri clienti e alle amministrazioni di controllare il flusso degli scambi intracomunitari rilevando eventuali irregolarità.
I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie sono obbligati a dichiararne preventivamente l’intenzione. In tal modo vengono inseriti in un apposito archivio, la cui iscrizione avviene previa valutazione della situazione oggettiva e soggettiva del soggetto richiedente.
Quindi, per poter effettuare operazioni intracomunitarie esenti, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio VIES.
Il soggetto interessato può verificare l’avvenuta inclusione della propria posizione e dell’altrui posizione nell’archivio Vies utilizzando il servizio di verifica online.
Il primo comma dell’art. 138 della DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificato dal comma 3 dell’Art. 1 della DIRETTIVA (UE) 2018/1910 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2018 (c.d. direttiva ”quick fixes”), stabilisce che:
1. Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall’acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
Al punto 4.3.4. delle Note esplicative (Pubblicate a dicembre 2019)
riguardanti le modifiche del sistema dell’IVA nell’UE relative al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e all’esenzione delle
cessioni intracomunitarie di beni (“soluzioni rapide 2020”) viene chiarito che: “Ai fini dell’articolo 138 della DI è rilevante solo il numero di identificazione IVA che dispone di un prefisso con cui può essere identificato lo Stato membro che lo ha attribuito. Questo è l’unico numero di identificazione IVA che lo Stato membro di identificazione include nella banca dati VIES e quindi l’unico numero di identificazione IVA che il cedente è in grado di verificare.”
In Italia il Decreto Legislativo 5 novembre 2021, n. 192 ha dato attuazione alla DIRETTIVA (UE) 2018/1910 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2018 (c.d. direttiva ”quick fixes”).
L’art.1 del Decreto Legislativo 5 novembre 2021, n. 192 ha inserito nell’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , dopo il comma 2-bis, il : «2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l’elenco di cui all’articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione dello stesso.».
Con Risposta a interpello n. 230 del 1/03/2023 su IVA – Cessioni intracomunitarie – Comunicazione numero identificativo IVA iscritto nell’archivio VIES – Art. 41, primo comma, lett. b) Decreto–legge n. 331 del 1993 è stato chiarito che:” ..Per quanto rileva in questa sede, dunque, a seguito dell’introduzione del nuovo
comma 2ter dell’art. 41 (sopra richiamato), la comunicazione di un numero di identificazione IVA valido diventa una condizione sostanziale per l’applicazione della non imponibilità anziché un mero requisito di forma. …………se il cessionario, come nella fattispecie oggetto dell’istanza in trattazione, non ha comunicato al fornitore un numero di identificazione valido iscritto alla banca dati VIES al momento della cessione, l’operazione non può beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA di cui al citato art. 41, primo comma, lettera a), del D.L. n. 331 del 1993 con la conseguenza che questa dovrà essere assoggettata ad IVA in Italia, con applicazione dell’aliquota IVA interna, da individuarsi in relazione alla tipologia di bene ceduto. ……… la comunicazione, da parte del cessionario, del numero identificativo IVA iscritto nell’archivio VIES assume, nei termini anzidetti, valenza sostanziale, alla luce del nuovo articolato normativo unionale e interno (i.e. art. 41, comma 2ter del DL n. 331 del 1993 e art. 138 della Direttiva 2006/112/CE, come modificato dalla Direttiva UE 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018), ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità alla cessione (intracomunitaria) di cui al citato art. 41, comma 1, lett. b) del DL n. 331 del 1993.”
Quindi l’acquirente che non è iscritto al Vies, se effettua un acquisto intra-UE, riceverà una fattura su cui sarà addebitata l’imposta.
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- trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica delle operazioni IVA));
- Si dovrà, infatti, andare ad emettere una fattura elettronica, utilizzando i tipi documento TD17, TD18 e TD19:
- TD17: Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero (inclusi San Marino e Città del Vaticano – art.17 c.2 DPR 633/72 – Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. );
- TD18: Integrazione per acquisti di beni intraUE (art.46 c. 1 DL 331/93);
- TD19: Integrazione/autofattura per beni già presenti in Italia (in deposito IVA, o provenienti dalla Repubblica di San Marino o Città del Vaticano – art.17 c.2 DPR 633/72).
In tali casi, inoltre, i seguenti campi andranno così valorizzati:
- “Cedente/prestatore” con i dati del fornitore;
- “Cessionario/committente” con i dati del soggetto passivo italiano che integra la fattura (di beni), o emette autofattura (per servizi);
- “Numero documento” rappresenta il numero di emissione della fattura (per cui è consigliabile utilizzare una specifica numerazione sequenziale annua);
- “Data documento” rappresenta la data (o il mese) di ricezione della fattura del fornitore di beni, o di effettuazione dei servizi, da cui decorre il termine di integrazione/autofatturazione;
- “Descrizione” conterrà gli estremi della fattura estera e la data di emissione del documento UE/estero;
- “imponibile” corrisponde all’importo indicato nella fattura UE/estera, a cui andrà applicata l’aliquota IVA prevista dalla normativa italiana per il bene/servizio, oppure, nel caso non fosse assoggettato ad imposta, occorrerà indicare uno dei seguenti codici:
- N3.4 nel caso di non imponibilità;
- N3.5 se trattasi di operazione non imponibile per utilizzo plafond;
- N3.6 se trattasi di acquisto intracomunitario con introduzione in deposito IVA (art.50bis c.4 lett.c) DL 331/93);
- N4 nel caso di esenzione.
- Si dovrà, infatti, andare ad emettere una fattura elettronica, utilizzando i tipi documento TD17, TD18 e TD19:
- trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica delle operazioni IVA));
- reverse charge (“Art. 17 D.P.R. 633/72 ……. nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 . ……. “).
A conferma del fatto che la presenza dell’IVA non modifica la natura dell’operazione che continua ad essere un acquisto intracomunitario il testo della seconda parte del primo comma dell’art. 46 del DL 331/1993: “Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale.” Con la locuzione “Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente” viene espicitamente previsto che un acquisto intracomunitario possa essere con pagamento dell’IVA.
Quindi l’acquirente che non è iscritto al Vies vedrà addebitarsi due volte l’IVA:
- una prima volta “l’IVA versata nel paese d’origine“, addebitata dal fornitore comunitario, indetraibile, componente del costo;
- una seconda volta “l’IVA nazionale” in quanto obbligato, attraverso il meccanismo del reverse charge a integrare e registrare la fattura nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (registro delle fatture emesse).
A tutti gli effetti, quindi, ai fini IVA l’operazione sconterà due volte l’imposta: nel paese d’origine e in quello di destinazione.