In base al secondo comma dell’art.89 del TUIR gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.
Società di capitali ed altri soggetti IRES: base imponibile pari al 5% (ovvero, esenzione del 95%).
Quindi per le Società di capitali ed altri soggetti IRES per gli utili percepiti da altri soggetti IRES si ha un’esenzione nella misura del 95% degli utili stessi.
Quindi, ai sensi dell`art.89, comma 2 del TUIR, qualora non venga esercita l`opzione per la tassazione di gruppo (art.117 e sgg. del TUIR), per le Società di capitali ed altri soggetti IRES su partecipazioni societarie che concorrono alla determinazione del reddito imponibile complessivo si ha una base imponibile pari al 5%.
Si rimanda a REDDITI SOCIETA’ DI CAPITALI 2025 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Nel rigo RF47, colonna 3, tra le variazioni in diminuzione, va indicato il 95 per cento dell’importo percepito nel periodo d’imposta (art. 89 del TUIR)degli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), b), c) del TUIR.
