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Belize – I Vantaggi di una International Business Company (IBC)

Il Belize è uno Stato indipendente dell’America centro-settentrionale che si estende per 22966 km² con una popolazione di 377968 abitanti (stimati nel luglio 2016). La sua capitale è Belmopan.

Confina a nord con il Messico, a est si affaccia sul mar dei Caraibi e sul golfo dell’Honduras, a sud e ovest confina con il Guatemala.

Un tempo colonia con il nome di Honduras Britannico, è indipendente dal 1981 ma è amministrativamente uno dei quindici reami del Commonwealth e il suo capo di Stato è il sovrano del Regno Unito re Carlo III.

Il Belize è conosciuto anche come “la strategica backdoor degli Stati Uniti” e “un piccolo USA”. È l’unico paese dell’area dell’America centrale la cui principale lingua ufficiale è l’inglese. Inoltre, è l’unico posto al mondo che ha una Comunità caraibica (CARICOM), un’Area di libero scambio americana (FTAA) e una Comunità economica europea (CEE).

All’inizio degli anni ’90, il governo del Belize si è consultato con professionisti di Guernsey e di molti altri importanti rifugi fiscali prima di redigere una legislazione che avrebbe consentito al Belize di ottenere uno status simile.

La legislazione includeva

che hanno portato il Belize in prima linea nelle giurisdizioni internazionali dei servizi finanziari. Inoltre, per attrarre pensionati da altri paesi, il Belize ha anche adottato una “legge sulla residenza permanente qualificata” (qualified permanent residence law), che consente ai pensionati di godere di uno stile di vita esentasse.

Individui e aziende che si stabiliscono in Belize trovano un governo impegnato nella privacy e un sistema no tax.

Come vedremo per una Belize International Business Company (IBC)

  • non sono previste imposte sulle società
  • non sono previste imposte sui capital gains
  • viene mantenuto l’anonimato aziendale.

Belizean International Business Corporation (IBC)

Le leggi del Belize consentono di evitare del tutto le imposte sul reddito trasferendo reddito e beni (anche se non immobili) in una Belizean International Business Corporation (IBC). Il beneficiario dei dividendi può essere soggetto a esenzione fiscale se qualificato.
Il reddito  di una Belizean International Business Corporation (IBC) è soggetto ad imposta solo se il reddito è  proveniente dal Belize, altrimenti non è soggetto a imposta.

Imposta sui Capital Gains

Non esiste un’imposta separata sulle plusvalenze.

I vantaggi di costituire una società in Belize:

  1. Prestazioni fiscali. Qual è l’aliquota fiscale in Belize? Qualsiasi società offshore in Belize sarà esentata dalla tassazione locale. L’esenzione fiscale come l’imposta sul reddito delle società, l’imposta sulle plusvalenze, l’imposta sui dividendi e l’imposta di bollo,… Inoltre, gli imprenditori ottengono anche l’esenzione fiscale quando trasferiscono beni diversi, anche se si tratta della società o del singolo bene. Questo è anche un motivo per cui il Belize è una giurisdizione di “paradiso fiscale” per le imprese straniere.
  2. Il rapido processo di incorporazione Rapide e facili sono le richieste delle imprese straniere per la creazione di società all’estero. In particolare, in altre giurisdizioni, il processo di apertura di società estere richiede spesso molti giorni, anche molte settimane. Tuttavia, in Belize, il processo per la costituzione di una società offshore con One IBC può durare 24 ore.
  3. Nessuna contabilità e controllo richiesti Belize IBC non ha bisogno di presentare una dichiarazione dei redditi annuale alla fine dell’anno. Inoltre, le imprese non dichiarano beni né divulgano bilanci.
  4. Amministratori e azionistiLe società offshore del Belize hanno bisogno di almeno 1 amministratore e azionista. In quanto straniero può assumere sia la posizione di amministratore che quella di azionista.
  5. Il Belize è membro dei trattati sulla doppia imposizione Questo accordo consente agli imprenditori di evitare di pagare la doppia imposta sul reddito in Belize e nel paese in cui vivono.
  6. L’inglese è la lingua principale che creerà più comodità per gli stranieri nella comunicazione durante la creazione di una società in Belize.
  7. Il dollaro USA è ampiamente utilizzato in Belize. È anche visto come la valuta comune per svolgere attività commerciali in questa giurisdizione.
  8. Informazioni riservate di amministratori e azionisti La creazione di una società straniera richiederà una maggiore sicurezza delle informazioni. Questo è il motivo per cui il Belize è un paese popolare per le società offshore a causa della sicurezza delle informazioni riservate per gli imprenditori. In effetti, l’International Business Registry (IBCR) del Belize non richiede alle aziende di divulgare loro informazioni aziendali come il nome di un amministratore, proprietario o azionista.

Imposta sul reddito personale in Belize

L’imposta sul reddito è applicata a un’aliquota del 25% e per i residenti del Belize, i primi $ 14.500 del loro reddito annuo sono esenti. Anche i redditi da pensione sono esenti.

Per qualificarsi per la residenza, un individuo deve essere presente in Belize per 183 giorni o più durante un anno solare. Non esiste una scala graduata di tassazione come negli Stati Uniti e in molti altri paesi. Il Belize attualmente non ha alcuna imposta sulle plusvalenze.

Imposta immobiliare in Belize

Attualmente, le tasse sul trasferimento di proprietà sono al 5% e le spese legali di solito sono pari al 2%, comprese le spese varie. L’acquirente di solito paga circa il 12,5% per i costi di chiusura, in base al prezzo totale di acquisto dell’immobile.

Tasse di proprietà in Belize

Le tasse sulla proprietà del Belize variano ma sono comprese tra l’1% e l’1,5% del valore del terreno non edificato. In Belize, le tasse sulla proprietà al di fuori delle città si basano sul valore del terreno piuttosto che sul valore sviluppato della proprietà, per incoraggiare lo sviluppo. Le tasse sulla proprietà sulle case e su altri terreni edificati anche nelle città sono basse. Ad esempio, la tassa di proprietà su una casa in stile americano con quattro camere da letto sarebbe probabilmente compresa tra $ 100 e $ 200.

Il Belize è ricompreso nell’ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATO AL 22 novembre 2022.

Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasionesulle attività finanziarie detenute dai contribuenti .

(Vedi: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)

Il Belize figura tra le giurisdizioni di cui all’Allegato D  del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 che  forniranno alle autorità italiane le informazioni di cui all’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE  riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

L’Art. 3. Obblighi di comunicazione deDecreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 prevede che:

“1. Con riferimento ai periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo la tempistica riportata, per ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione, nell’allegato «C» al presente decreto vigente alla data del 15 maggio di ciascun anno, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all’Agenzia delle entrate le seguenti informazioni:

a) in relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione:

1) il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF di ciascuna persona oggetto di comunicazione nonche’, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che e’ titolare di conto e, nel caso di un’entita’ non finanziaria passiva che e’ titolare di conto e che, dopo l’applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato «A», e’ identificata come avente una o piu’ persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell’entita’ e il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni persona che esercita il controllo che e’ una persona oggetto di comunicazione;

2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;

3) la denominazione e il codice fiscale dell’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

4) il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale e’ misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto, alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto e’ stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

b) nel caso di un conto di custodia, oltre alle informazioni elencate nella lettera a):

1) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi, nonche’ l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attivita’ detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto o in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

2) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attivita’ finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito in qualita’ di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;

c) nel caso di un conto di deposito, oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

d) nel caso di conti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c), oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualita’ di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF se quest’ultimo non e’ rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione o se tale giurisdizione non richiede la comunicazione del NIF.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, per i conti preesistenti non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita o il luogo di nascita se tali dati non sono gia’ conservati presso l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e sempreche’ la stessa non sia stata obbligata a raccoglierli in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari. In ogni caso al fine di acquisire il NIF o i NIF, la data di nascita e il luogo di nascita, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione contattano, almeno una volta all’anno, il titolare del conto nel periodo compreso tra l’anno in cui il rispettivo conto e’ stato identificato come conto oggetto di comunicazione e la fine del decimo anno successivo a quello in cui e’ avvenuta tale identificazione.

4. Per adempiere gli obblighi di cui al comma 1, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione determinano l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione tributaria italiana.

5. Le informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate indicano la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati.

6. Il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative all’anno solare precedente e’ il 30 giugno di ciascun anno. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ di trasmissione e il termine di scadenza per il primo invio di dati.

7. L’Agenzia delle entrate trasmette le informazioni di cui al comma 1 riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione all’autorita’ competente della giurisdizione considerata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.”

Il Belize è incluso nella Black List “italiana” di cui al DM 4 maggio 1999  che serve  ad attivare l’inversione dell’onere della prova riguardo all’effettiva residenza fiscale dei cittadini italiani emigrati nei Paesi indicati nella lista (Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del TUIR, introdotto dall’articolo 10 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 (Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato) del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze).

Vedi: Black List – Art. 2, comma 2-bis del TUIR – Presunzione residenza cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze

Il Belize è incluso anche nel Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”))

Da considerare che il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze (Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)) non trova più applicazione per l’individuazione delle CFC in quanto l’art. 127-bis è stato soppresso dal Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1 e che la materia delle CFC è ora regolamentata dall’art. 167 del TU (Disposizioni in materia di imprese estere controllate. (ex art 127-bis)).

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze è richiamata dal Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78, art. 12 Contrasto ai paradisi fiscali:

“………………….

2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita’ di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.

2-bis. Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’ articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati…………”

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rileva anche ai fini della Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia.

Nel caso di asset

opera la presunzione legale per la quale le somme detenute all’estero siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia e pertanto l’Agenzia delle Entrate potrà contestare le imposte evase su tali importi (comma 2, art. 12 D.L. n. 78/2009.

Vedi: Black List – Art. 12 D.L. n. 78/2009 (Contrasto ai paradisi fiscali) – Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia

In base al comma 2-bis dell’art. 12 del Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78 trova riscontro il raddoppio dei termini di accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2per cui  i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), e successive modificazioni, sono raddoppiati.

Quindi Nel caso di asset

l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rappresenta anche la lista di riferimento per la compilazione del quadro RW per quanto riguarda la detenzione di attività patrimoniali e finanziarie in paesi non collaborativi.

Larticolo 4, comma 1, dl 167/1990, ha posto l’obbligo per i residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW).

i sensi dellarticolo 5, comma 2, del D.L. 167/1990 la violazione dell’obbligo di dichiarazione di investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. 

La violazione di cui sopra relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.

Quindi qualora le attività estere di natura finanziaria siano detenute in “paradisi fiscali”, la sanzione è raddoppiata rispetto ai valori ordinari.

I soggetti passivi Iva hanno dovuto comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate fino all’anno 2016 con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Paesi black list“) individuati dal decreto 4 maggio 1999 del Ministro delle Finanze e dal decreto 21 novembre 2001 del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Dal 2017 l’obbligo di comunicazione è stato soppresso (articolo 4, comma 4 del decreto legge del 22/10/2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225).

 

BELIZE – INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY (IBC)

IBC – una International Business Company – è il tipo più popolare di società offshore, utilizzato in tutto il mondo per scopi di pianificazione fiscale e protezione patrimoniale. Ogni paradiso fiscale offshore ha la sua versione della legislazione IBC. IBC è la pietra angolare e il prodotto principale dell’industria dei servizi offshore.

Un IBC è una società privata progettata per intraprendere qualsiasi attività commerciale internazionale. Un IBC è esente da imposta nella sua giurisdizione nazionale se non ha una presenza fisica lì, ha ampie caratteristiche che proteggono la riservatezza dei suoi proprietari e non è soggetto ad alcun oneroso obbligo di segnalazione.

Un Belize IBC è costituito ai sensi del Belize International Business Companies Act . Questo atto legislativo è stato inizialmente adottato nel 1990 e ulteriormente esteso e modificato nel 2000 e rivisto nel 2011. Il Belize IBC Act è considerato a livello internazionale come una delle legislazioni per società offshore più moderne e di facile utilizzo oggi disponibili. Un Belize IBC è un veicolo aziendale perfetto per le transazioni finanziarie internazionali, essendo appositamente progettato pensando all’investitore offshore. Le leggi del Belize facilitano l’incorporazione rapida e semplice e il suo registro IBC moderno e computerizzato è in grado di elaborare la registrazione di una società entro un’ora.

BELIZE – VANTAGGI DELLA COMPETENZA

Questi sono alcuni dei vantaggi generali del Belize come giurisdizione di protezione fiscale offshore:

Il Belize ha probabilmente il registro IBC più veloce al mondo, dove l’incorporazione di una nuova società offshore richiede solo poche ore.

Il Belize ha un record eccezionale di pace, democrazia e stabilità. Il Belize è membro del Commonwealth britannico, delle Nazioni Unite e del Movimento dei non allineati. Il sistema legale e giudiziario del Belize si basa sulla Common Law inglese. Il paese non è stato coinvolto in conflitti o disordini civili, a differenza di altri paesi della regione.

A differenza della maggior parte degli altri paradisi fiscali offshore, il Belize non è un’isola e ha un’economia nazionale abbastanza robusta e diversificata. Allo stesso tempo, l’industria dei servizi offshore contribuisce in modo significativo ai guadagni del paese. Pertanto, vi è un ampio sostegno da parte del governo e del pubblico in generale per sviluppare ulteriormente il Belize come principale centro finanziario offshore. Il Belize è uno degli unici due paesi dell’America centrale e meridionale ad avere l’inglese come lingua ufficiale.

Il Belize è facilmente raggiungibile via mare e via aerea, dispone di moderne telecomunicazioni. Il suo fuso orario (1 ora indietro rispetto all’Eastern Standard Time) lo rende particolarmente comodo per le comunicazioni dall’intero continente americano.

Incorporazione super veloce (che batte il tempo)

Il Belize fornisce probabilmente le incorporazioni IBC più veloci al mondo. Le incorporazioni nello stesso giorno sono standard in Belize – in realtà, il nuovo IBC di solito richiede solo poche ore per registrarsi! Ciò è dovuto al sistema di registrazione computerizzato altamente efficiente introdotto dal Registro delle Imprese del Belize.

Come batte il tempo? Facile.

Quando sono solo le 10:00 in Belize, è già mezzanotte a Hong Kong e le 17:00 a Londra. Così, mentre la giornata lavorativa è già terminata in Estremo Oriente e in Europa, è appena iniziata in Belize. Ciò significa che puoi ancora incorporare il tuo IBC con la data di TODAYS in Belize, anche se il “tuo” oggi è già chiuso. Ciò si è rivelato particolarmente utile per i clienti con sede nelle giurisdizioni asiatiche. Puoi passare l’intera giornata a negoziare quell’importante affare! Al termine, non preoccuparti della nuova incorporazione di IBC: può ancora essere prodotto in Belize, oggi!

(!) Per tutti i nuovi clienti, l’incorporazione immediata è subordinata alla tempestiva fornitura (elettronica) dei documenti di due diligence e al pagamento anticipato con carta di credito o altri mezzi elettronici.

Una tassa di licenza governativa fissa

Nonostante tutti i suoi incredibili vantaggi fiscali, una Belize International Business Company deve pagare una quota annuale fissa al governo del Belize. Per la maggior parte delle società commerciali internazionali, questa tassa governativa è di $ 250 all’anno.

L’importo effettivo della tassa governativa dipende dall’importo e dal tipo di capitale autorizzato dell’IBC, come segue:

Per un IBC il cui capitale autorizzato non supera i $ 50.000 con tutte le azioni aventi un valore nominale, la tassa governativa annuale è di $ 200 per il primo anno e $ 250 dal secondo anno in poi.

Per un IBC il cui capitale autorizzato supera i $ 50.000 con tutte le azioni aventi un valore nominale, la tassa governativa annuale è di $ 1000.

Per un IBC in cui alcune o tutte le sue azioni non hanno valore nominale, la tassa governativa annuale è di $ 350.

Queste tariffe di licenza IBC sono molto competitive, in particolare rispetto ad altri centri finanziari offshore più importanti nei Caraibi. Ad esempio, in altri due paradisi fiscali offshore particolarmente popolari, il canone minimo di licenza IBC è di $ 400 alle Bahamas e di $ 450 alle Isole Vergini britanniche.

(!) Oltre alla tassa di licenza governativa, alcune tariffe professionali sono normalmente pagabili per i servizi di amministrazione della società forniti dall’agente registrato. Queste commissioni sono identificate nel nostro elenco di commissioni e oneri.

Personalità giuridica

Una Belize International Business Company è a tutti gli effetti una persona giuridica separata e possiede gli stessi diritti e poteri commerciali di una persona fisica.

Segretezza

Al momento della registrazione, nessuna informazione viene archiviata nei registri pubblici sui beneficiari effettivi, sui direttori e sugli azionisti della società. Queste informazioni rimangono note solo all’agente registrato autorizzato, che è vincolato dalla legge a mantenerle completamente riservate. I registri aziendali interni dell’IBC come il registro dei membri, il registro degli amministratori e i verbali e le risoluzioni aziendali, sono tutti conservati dall’agente registrato e sono anch’essi riservati.

Gli unici documenti di un IBC del Belize tenuti in registri pubblici sono il Memorandum e lo Statuto. Tali documenti non contengono alcuna indicazione circa gli effettivi titolari effettivi, amministratori o controllori della società.

Detto questo, la tua impresa offshore non deve mai basarsi sulla segretezza. Non deve fare affidamento sulla cieca assunzione di totale segretezza. La tua attività deve essere sempre basata sulla legalità e deve essere in grado di resistere al controllo legale anche se completamente divulgata.

Come qualsiasi altro paese civile, il Belize mira a combattere la criminalità internazionale e la frode. Fa parte di accordi multinazionali di condivisione delle informazioni e collabora con altri paesi. La divulgazione di informazioni in Belize segue procedure rigorose determinate dai trattati di assistenza giudiziaria reciproca, viene divulgata solo una quantità limitata di informazioni e NESSUNA informazione viene divulgata ai paesi che non fanno parte di tali accordi con il Belize. Esistono tre tipi di accordi che possono costituire la base per la divulgazione di informazioni:

  1. Il Belize ha firmato accordi di scambio di informazioni fiscali. Questi sono in vigore con Australia, Belgio, Danimarca, Isole Faroe, Finlandia, Francia, Groenlandia, Isole, India, Irlanda, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Sudafrica, Svizzera, Trinidad e Tobago, Regno Unito. Possono essere divulgate solo specifiche informazioni limitate. Il processo di condivisione delle informazioni è una procedura complicata in cui il paese richiedente deve identificare la persona e dimostrare motivi realistici per ritenere che la persona identificata abbia beni imponibili in Belize. Nessuna informazione viene divulgata sulla base di meri sospetti di evasione fiscale. Le informazioni divulgate non supereranno quanto richiesto. Significa che il Belize può solo confermare le informazioni che l’autorità fiscale dell’altro paese è già in suo possesso e non fornirà alcuna informazione aggiuntiva.
  2. Sono in vigore Accordi di doppia imposizione con i seguenti paesi: Antigua e Barbuda, Austria, Barbados, Dominica, Grenada, Guyana, Giamaica, St.Kitts e Nevis, St.Lucia, St.Vincent e Grenadine, Svizzera, Regno Unito.
  3. Le banche del Belize condividono le informazioni finanziarie dei loro titolari di conto secondo le procedure FATCA e CRS (dal 2018) solo agli Stati Uniti e ai paesi che sono impegnati in AEOI (Automatic Exchange of Information).

Sebbene questi accordi possano sembrare estesi, la realtà è che in questo momento ed età tutti i paesi del mondo condividono informazioni fiscali, informazioni bancarie e informazioni aziendali, e questa condivisione di informazioni diventerà solo più automatica e più diffusa. I paesi che tentano ancora di promuovere e commercializzare la “segretezza” vengono rapidamente esclusi dalla finanza internazionale, inseriti nella lista nera e di fatto banditi dall’operare nel mondo moderno. L’incorporazione di un’impresa in un ambiente a bassa tassazione e basso onere come in Belize ha molti vantaggi, ma la “segretezza totale” non sarà uno di questi. Non dovresti mai fare affidamento su quello.

Disposizioni contro la confisca

Quando un’autorità governativa straniera, mediante esproprio, confisca, coercizione, forza o coercizione o azione simile; o per mezzo di qualsiasi tassa di confisca, valutazione o altro onere governativo, prende o sequestra qualsiasi azione o partecipazione in una Belize International Business Company, la società può presentare domanda al tribunale del Belize per una decisione del tribunale che ordina alla società di ignorare il tentativo di sequestro e continuare a rispettare i diritti dell’azionista del Belize IBC. In particolare, il tribunale del Belize può nominare un fiduciario terzo per detenere le azioni della società contestata.

Incorporazione rapida

Il Belize ha uno dei registri delle società commerciali internazionali più veloci al mondo. I nuovi IBC vengono generalmente incorporati entro 24 ore.

Requisiti patrimoniali minimi

Un Belize IBC non ha alcun requisito minimo di capitale versato . Qualsiasi importo di capitale autorizzato può essere indicato nei documenti costitutivi dell’IBC, come desiderato dai proprietari. (Il capitale autorizzato è un importo nozionale di capitale che la società può ricevere dai suoi azionisti in considerazione delle azioni della società.) L’importo del capitale autorizzato può essere determinato liberamente al momento della costituzione dai proprietari di IBC e non ci sono tempi obbligatori come a quando tale capitale deve essere versato dagli azionisti – tuttavia, vi è un requisito che al momento della loro emissione, le azioni di un IBC debbano essere liberate. Tutto sommato, la struttura del capitale di un Belize IBC può essere estremamente flessibile e può soddisfare tutte le varietà di circostanze ed esigenze aziendali.

Il capitale di un Belize IBC può essere espresso in qualsiasi valuta. La valuta di capitale più popolare per un Belize IBC è il dollaro USA.

L’importo della tassa governativa annuale fissa, pagabile da un IBC del Belize, dipende dall’importo del capitale autorizzato dichiarato dell’IBC. L’importo “ottimale” del capitale autorizzato è di $ 50`000 per un IBC con tutte le azioni aventi un valore nominale. Questo è di solito l’importo standard del capitale autorizzato dichiarato per le nuove incorporazioni IBC. Tuttavia, i proprietari possono certamente designare qualsiasi altro importo di capitale autorizzato per il loro IBC, sia esso un dollaro o cento milioni di dollari.

Per quegli IBC, il cui capitale autorizzato è superiore a $ 50.000 (da lì, può essere qualsiasi cifra), la tassa governativa annuale salta dieci volte a $ 1000. Per un IBC in cui i valori nominali esatti delle sue azioni non sono determinati (“azioni senza valore nominale”), la tassa governativa fissa è di $ 350.

Al di fuori del capitale autorizzato, non vi è alcun requisito in merito all’importo minimo di azioni o capitale che deve essere effettivamente emesso e versato. Un IBC, se i suoi proprietari lo decidono, può emettere solo una frazione del suo capitale autorizzato, nel qual caso l’importo rimanente del suo capitale autorizzato può rimanere non emesso o “sulla carta” per un periodo di tempo indefinito.

Struttura aziendale flessibile

Un Belize IBC può avere un minimo di un azionista, un direttore, entrambi i quali possono essere la stessa persona. Non è necessario avere amministratori o azionisti residenti in Belize. Gli individui o le società straniere possono detenere azioni in un IBC del Belize o agire come suoi amministratori. La direzione aziendale (la funzione di amministratore in una società svolta da un’altra società) è espressamente consentita.

A parte l’amministratore, la società non è obbligata a nominare altri funzionari, ma può certamente farlo, se necessario.

Non è necessario che le riunioni degli azionisti o del direttore si tengano in Belize e non vi è alcun requisito per un’assemblea generale annuale ordinaria. Se necessario, le riunioni del consiglio di amministrazione o degli azionisti di un Belize IBC possono essere tenute per telefono o altri mezzi elettronici. Gli amministratori, così come gli azionisti, possono votare per delega.

Gli amministratori di un Belize IBC possono nominare qualsiasi funzionario o agente per rappresentare la Società. Fatti salvi il Memorandum e lo Statuto di IBC, tale agente ha i poteri e l’autorità che gli amministratori possono prescrivere, ad eccezione del fatto che nessun agente non avrà l’autorità di modificare il Memorandum o gli Articoli di IBC; nominare amministratori o procuratori; approvare un progetto di fusione, consolidamento o accordo; o per fare una dichiarazione di solvibilità o approvare un piano di liquidazione per l’IBC.

La struttura aziendale interna della Belize International Business Company può essere progettata in conformità con la più ampia varietà di requisiti. Può essere ben progettato per adattarsi a un’operazione aziendale individuale o per accogliere una struttura complessa e multi-azionista con un elaborato sistema di controlli interni e sistemi di gestione.

Azioni Nominative

Un Belize IBC può emettere azioni nominative che possono essere designate in classi come azioni con diritto di voto, azioni senza diritto di voto, azioni con più o meno di un voto per azione, azioni che possono essere votate solo su determinate questioni o al verificarsi di determinati eventi, azioni con diritto di voto solo se detenute da soggetti in possesso di determinati requisiti, azioni prive di valore nominale, azioni ordinarie, azioni privilegiate, azioni rimborsabili e azioni che danno diritto alla partecipazione solo a determinati beni. Alle International Business Companies of Belize è vietato emettere azioni al portatore.

Requisiti minimi per libri e registri

Secondo l’Accounting Records (Maintenance) Act, 2013, ogni entità deve conservare i propri registri contabili all’interno del Belize presso la propria sede legale o presso l’ufficio del proprio agente registrato in Belize, o in qualsiasi altro luogo all’interno o all’esterno del Belize come può essere determinato da i suoi amministratori o altre persone competenti a condizione che, laddove i registri contabili di un’entità siano tenuti al di fuori del Belize, tale entità fornisca al suo agente registrato in Belize, una registrazione scritta dell’indirizzo fisico del luogo o dei luoghi in cui sono tenuti i registri contabili .

Le “registrazioni contabili” comprendono i rendiconti finanziari; contabilità generale e sussidiaria; scontrini di vendita; contratti e fatture; e registri e documentazione relativi a: (a) attività e passività di un’entità, (b) tutte le somme di denaro ricevute e spese e le questioni in relazione alle quali hanno luogo le entrate e le spese, (c) tutte le vendite e gli acquisti, e ( d) tutte le transazioni finanziarie.

In pratica significa che le International Business Companies registrate in Belize sono tenute a conservare tutti i documenti che mostrano e spiegano le transazioni della società in modo che la posizione finanziaria della società possa essere determinata in qualsiasi momento. Questi registri non devono essere conservati in Belize, il luogo in cui conservare tali registri può essere determinato dai proprietari dell’IBC firmando un documento che indica l’indirizzo in cui sono conservati i registri.

Requisiti del nome per gli IBC del Belize

Un Belize IBC non può essere registrato con un nome identico al nome di una società esistente del Belize. La registrazione di un nuovo IBC in Belize può anche essere rifiutata se il suo nome assomiglia così tanto al nome di un’altra società da essere calcolato per trarre in inganno, a meno che l’altra società non dia il proprio consenso esplicito.

Il nome di un Belize IBC non può contenere le parole “Building Society”, “Chamber of Commerce”, “Chartered”, “Cooperative”, “Imperial”, “Municipal”, “Royal” o qualsiasi parola che trasmetta un significato simile, o qualsiasi altra parola che, a parere del cancelliere, suggerisca o sia calcolata per suggerire il patrocinio di Sua Maestà la Regina d’Inghilterra o quello di un membro della famiglia reale britannica. Allo stesso modo, il nome di un Belize IBC non deve suggerire alcun collegamento con il governo del Belize o uno dei suoi dipartimenti.

Un Belize IBC non può registrare il nome contenente le parole “Assurance”, “Banca”, “Assicurazione” o “Trust”, o qualsiasi loro derivato o espressione affine, a meno che non sia specificamente autorizzato in Belize a svolgere la rispettiva attività o attività, come designato da tale parola.

In generale, il Registrar of Companies può rifiutare la registrazione di qualsiasi nome particolare di un Belize IBC se, a parere del Registrar, tale nome è indecente, offensivo o, a parere del Registrar, è altrimenti discutibile. Esiste una disposizione generale nel Belize IBC Act che consente al Registrar di negare la registrazione di qualsiasi nome “indesiderabile” a discrezione dei Registrar.

Il nome di un Belize IBC deve essere registrato in caratteri latini, ma può essere registrato un nome alternativo in qualsiasi altra scrittura, se rappresenta una traduzione accurata del nome registrato in caratteri latini.

Le desinenze dei nomi che denotano il tipo di azienda

Il nome del Belize IBC deve contenere una qualsiasi delle parole “Limited”, “Corporation”, “Incorporated”, “Société Anonyme” o “Sociedad Anonima” o “Aktiengesellschaft” o le abbreviazioni “Ltd.”, “Corp.”, “Inc.” o “SA” o “AS” o “AG” Una società può utilizzare ed essere legalmente designata dalla forma completa o abbreviata di queste denominazioni a responsabilità limitata.

Fattore Con la presenza fisica Nessuna presenza fisica
Residente fiscale in Belize NO
Residenza e proprietà immobiliare Non limitato Non limitato
Soggetto a imposta sul reddito e/o aziendale Soggetto a imposta se reddito/entrate provenienti dal Belize, altrimenti non soggetto a imposta
Dividendi (pagati o incassati) su obbligazioni Esentasse Esentasse
Interessi (pagati o ricevuti) sulle obbligazioni Esentasse Esentasse
Imposta di bollo No, a meno che IBC non possieda proprietà in Belize diverse dalle quote di un’altra IBC No, a meno che IBC non possieda proprietà in Belize diverse dalle quote di un’altra IBC
Condurre affari a livello internazionale
Condurre affari all’interno del Belize NO
Formalmente considerato residente fiscale in Belize NO
Presenza fisica Obbligatorio per i licenziatari della International Financial Service Commission (IFSC) Facoltativo per altri che non dispongono di una licenza IFSC
Lingua ufficiale/lingua dei documenti Inglese Inglese
Oggetti operativi Tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge Tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge
Capitale minimo autorizzato Nessun minimo richiesto Nessun minimo richiesto
Capitale autorizzato ottimale (imposta statale minima) $ 50’000 $ 50’000
Capitale minimo versato Nessun minimo richiesto Nessun minimo richiesto
Valuta capitale DOLLARO STATUNITENSE. Con attività operative condotte in Belize soggette a BZD Qualunque. USD è standard.
Autorizzazione al controllo dei cambi NO
Azioni al portatore NO NO
Agente registrato in Belize Necessario Necessario
Indirizzo registrato in Belize Necessario Necessario
Numero minimo di amministratori Due, residente in Belize Uno
Amministratori non residenti Consentito Consentito
Direttori aziendali Consentito Consentito
Registro degli Amministratori Da conservare presso l’agente registrato Da conservare presso l’agente registrato
Registro degli amministratori depositato per il registro pubblico NO NO
Numero minimo di Soci (azionisti) Uno, nessuna restrizione Uno, nessuna restrizione
Registro dei membri depositato per il pubblico record NO NO
Tenuta dell’assemblea generale annuale Non obbligatorio Non obbligatorio
Convegno delle Assemblee degli Amministratori/Soci Ovunque nel mondo, anche tramite delega Ovunque nel mondo, anche tramite delega
Sigillo aziendale Obbligatorio Obbligatorio
Impronta del sigillo aziendale Da conservare presso l’agente registrato Da conservare presso l’agente registrato
Verbali e deliberazioni societarie Da conservare presso l’agente registrato Da conservare presso l’agente registrato
Divulgazione dei titolari effettivi al Registrar NO NO
Divulgazione dei beneficiari effettivi all’Agente Sì (due diligence riservata) Sì (due diligence riservata)
Obbligo di deposito Presentare la dichiarazione dei redditi annuale, pagare la tassa professionale mensile Presentare la dichiarazione dei redditi annuale se i redditi/entrate provengono dal Belize. Altrimenti facoltativo presentare la dichiarazione dei redditi annuale.
Registri contabili
Requisiti di revisione Può essere richiesto dal Commissioner of Income Tax se le entrate annuali sono di almeno $ 6.000.000 Può essere richiesto dal Commissioner of Income Tax se le entrate annuali sono di almeno $ 6.000.000
Il certificato di buona reputazione (CGS) richiede la conformità fiscale
Ridomiciliare una società straniera in Belize
Ridomiciliare una società del Belize all’estero
Tempo netto per incorporare 1-4 giorni 1-4 giorni
Aziende già pronte (da scaffale). Disponibile Disponibile

Il Belize è ricompreso nell’ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATO AL 22 novembre 2022.

Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasionesulle attività finanziarie detenute dai contribuenti .

(Vedi: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)

Il paese riconosce che i regolamenti sono una componente chiave dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari da parte delle Isole Cayman in conformità con lo standard concordato a livello internazionale. L’Autorità per le informazioni fiscali delle Isole Cayman ha aggiornato le linee guida sul CRS nel primo trimestre del 2017, compresi i moduli aggiornati per l’entità e l’autocertificazione individuale delle Isole Cayman e altre informazioni, che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016. Le Isole Cayman hanno adottato un approccio simile al CRS come con il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) del Regno Unito e degli Stati Uniti (USA) ( vedi sotto ), inclusi alcuni obblighi di due diligence e rendicontazione.

Il Belize figura tra le giurisdizioni di cui all’Allegato D  del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 che  forniranno alle autorità italiane le informazioni di cui all’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE  riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

L’Art. 3. Obblighi di comunicazione deDecreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 prevede che:

“1. Con riferimento ai periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo la tempistica riportata, per ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione, nell’allegato «C» al presente decreto vigente alla data del 15 maggio di ciascun anno, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all’Agenzia delle entrate le seguenti informazioni:

a) in relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione:

1) il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF di ciascuna persona oggetto di comunicazione nonche’, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che e’ titolare di conto e, nel caso di un’entita’ non finanziaria passiva che e’ titolare di conto e che, dopo l’applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato «A», e’ identificata come avente una o piu’ persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell’entita’ e il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni persona che esercita il controllo che e’ una persona oggetto di comunicazione;

2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;

3) la denominazione e il codice fiscale dell’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

4) il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale e’ misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto, alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto e’ stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

b) nel caso di un conto di custodia, oltre alle informazioni elencate nella lettera a):

1) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi, nonche’ l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attivita’ detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto o in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

2) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attivita’ finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito in qualita’ di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;

c) nel caso di un conto di deposito, oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

d) nel caso di conti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c), oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualita’ di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF se quest’ultimo non e’ rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione o se tale giurisdizione non richiede la comunicazione del NIF.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, per i conti preesistenti non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita o il luogo di nascita se tali dati non sono gia’ conservati presso l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e sempreche’ la stessa non sia stata obbligata a raccoglierli in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari. In ogni caso al fine di acquisire il NIF o i NIF, la data di nascita e il luogo di nascita, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione contattano, almeno una volta all’anno, il titolare del conto nel periodo compreso tra l’anno in cui il rispettivo conto e’ stato identificato come conto oggetto di comunicazione e la fine del decimo anno successivo a quello in cui e’ avvenuta tale identificazione.

4. Per adempiere gli obblighi di cui al comma 1, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione determinano l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione tributaria italiana.

5. Le informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate indicano la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati.

6. Il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative all’anno solare precedente e’ il 30 giugno di ciascun anno. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ di trasmissione e il termine di scadenza per il primo invio di dati.

7. L’Agenzia delle entrate trasmette le informazioni di cui al comma 1 riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione all’autorita’ competente della giurisdizione considerata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.”

Il Belize è incluso nella Black List “italiana” di cui al DM 4 maggio 1999  che serve  ad attivare l’inversione dell’onere della prova riguardo all’effettiva residenza fiscale dei cittadini italiani emigrati nei Paesi indicati nella lista (Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del TUIR, introdotto dall’articolo 10 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 (Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato) del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze).

Vedi: Black List – Art. 2, comma 2-bis del TUIR – Presunzione residenza cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze

Il Belize è incluso anche nel Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”))

Da considerare che il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze (Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)) non trova più applicazione per l’individuazione delle CFC in quanto l’art. 127-bis è stato soppresso dal Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1 e che la materia delle CFC è ora regolamentata dall’art. 167 del TU (Disposizioni in materia di imprese estere controllate. (ex art 127-bis)).

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze è richiamata dal Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78, art. 12 Contrasto ai paradisi fiscali:

“………………….

2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita’ di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.

2-bis. Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’ articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati…………”

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rileva anche ai fini della Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia.

Nel caso di asset

opera la presunzione legale per la quale le somme detenute all’estero siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia e pertanto l’Agenzia delle Entrate potrà contestare le imposte evase su tali importi (comma 2, art. 12 D.L. n. 78/2009.

Vedi: Black List – Art. 12 D.L. n. 78/2009 (Contrasto ai paradisi fiscali) – Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia

In base al comma 2-bis dell’art. 12 del Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78 trova riscontro il raddoppio dei termini di accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2per cui  i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), e successive modificazioni, sono raddoppiati.

Quindi Nel caso di asset

l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rappresenta anche la lista di riferimento per la compilazione del quadro RW per quanto riguarda la detenzione di attività patrimoniali e finanziarie in paesi non collaborativi.

Larticolo 4, comma 1, dl 167/1990, ha posto l’obbligo per i residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW).

i sensi dellarticolo 5, comma 2, del D.L. 167/1990 la violazione dell’obbligo di dichiarazione di investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. 

La violazione di cui sopra relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.

Quindi qualora le attività estere di natura finanziaria siano detenute in “paradisi fiscali”, la sanzione è raddoppiata rispetto ai valori ordinari.

I soggetti passivi Iva hanno dovuto comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate fino all’anno 2016 con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Paesi black list“) individuati dal decreto 4 maggio 1999 del Ministro delle Finanze e dal decreto 21 novembre 2001 del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Dal 2017 l’obbligo di comunicazione è stato soppresso (articolo 4, comma 4 del decreto legge del 22/10/2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225).