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Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 30 che  attua il Regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowfunding

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 71 del 24-3-2023 il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 30 che attua il Regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowfunding.

Tra i principali provvedimenti:

  • le quote di partecipazione nelle società a responsabilità limitata che potranno, in deroga a quanto previsto dall’art. 2468 c.c., essere offerte al pubblico per reperire risorse finanziarie (attraverso piattaforme di crowdfunding);
  • la definizione delle autorità nazionali competenti;
  • la disciplina dell’attività dei fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese;
  • la definizione delle sanzioni per la non corretta applicazione delle regole del crowdfunding.

La Consob e la Banca d’Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione dello stesso regolamento.

“Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 1, il comma 5-novies, e’ sostituito dal seguente:

«5-novies. Per “servizi di crowdfunding” si intendono i servizi indicati all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2020/1503.»;

b) dopo l’articolo 4-sexies, e’ inserito il seguente:

«Art. 4-sexies.1 (Individuazione delle autorita’ nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937). – 1. Ai fini della disciplina sui fornitori di servizi di crowdfunding si applicano le definizioni contenute nell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2020/1503.

La Consob e la Banca d’Italia sono le autorita’ nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, secondo le attribuzioni e competenze spettanti rispettivamente:

a) alla Consob ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 3;

b) alla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2.

La Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza i fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento (UE) 2020/1503 e revoca, sentita la Banca d’Italia, l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/1503.

In deroga al comma 3, la Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza come fornitori di servizi di crowdfunding le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e revoca, sentita la Consob, l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/1503.

Per le finalita’ indicate al comma 2, la Consob e’ l’autorita’

competente:

a) ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2020/1503:

1) in materia di trasparenza, ivi inclusi gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di crowdfunding;

2) in materia di correttezza, ivi incluse le procedure per la corretta prestazione dei servizi di crowdfunding, la gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, compresi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e incentivazione, gli incentivi, il trattamento dei reclami, le modalita’ di esercizio della funzione di controllo della conformita’ alle norme ove prevista;

b) ad individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing diffuse sul territorio della Repubblica, nonche’ a svolgere la relativa attivita’ di monitoraggio di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2020/1503.

Per le finalita’ indicate al comma 2, la Banca d’Italia e’ l’autorita’ competente ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2020/1503, ivi inclusi quelli in materia di:

a) adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie;

b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresa l’attuazione dell’articolo 4-undecies, e di continuita’ dell’attivita’;

c) organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione, compresa l’istituzione della funzione di controllo della conformita’ alle norme, ove prevista, la gestione dei rischi ivi inclusi quelli relativi alla determinazione del tasso di default, audit interno ove previsto, ed esternalizzazione di funzioni operative;

d) requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di crowdfunding che detengono almeno il 20 per cento del capitale o dei diritti di voto. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all’articolo 14, commi da 5 a 8, del presente decreto, nonche’ con riferimento ai requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 quanto disposto nel decreto adottato in attuazione dell’articolo 25, comma 2, del testo unico bancario;

e) verifiche nei confronti dei titolari di progetti, indicate dall’articolo 5 del Regolamento (UE) 2020/1503;

f) requisiti degli esponenti aziendali del fornitore di servizi di crowdfunding. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all’articolo 13, commi 5 e 6, del presente decreto, nonche’ con riferimento ai requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 quanto disposto nel decreto adottato in attuazione dell’articolo 26, comma 3, del testo unico bancario.

La Banca d’Italia e la Consob, per l’esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui fornitori di servizi di crowdfunding. A tal fine, stipulano protocolli d’intesa o modificano quelli esistenti e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarita’ rilevate nell’esercizio dell’attivita’ di vigilanza. I protocolli d’intesa sono resi pubblici e hanno, in particolare, ad oggetto:

a) l’esercizio delle competenze e dei poteri attribuiti alla Banca d’Italia e alla Consob ai sensi del presente articolo;

b) lo scambio di informazioni tra la Banca d’Italia e la Consob, anche con riferimento alle irregolarita’ rilevate e ai provvedimenti assunti nell’esercizio dell’attivita’ di vigilanza.

La Consob e’ il punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorita’ competenti e con l’ESMA.

Nell’ambito delle competenze e per le finalita’ indicate dai commi 2, 3 e 5, la Consob, sentita la Banca d’Italia, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

Nell’ambito delle competenze e per le finalita’ indicate dai commi 2, 4 e 6, la Banca d’Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

Per adempiere ai compiti in materia di servizi di crowdfunding previsti dal presente decreto, dalle relative disposizioni attuative nonche’ dal Regolamento (UE) 2020/1503, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, la Banca d’Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e finalita’, dei poteri di indagine e di vigilanza previsti dall’articolo 30 del Regolamento (UE) 2020/1503, nonche’ dei poteri previsti dal presente decreto in materia di disciplina degli intermediari.

Ai fornitori di servizi di crowdfunding si applicano gli articoli 4-undecies e 4-duodecies, commi 1, 2 e 2-bis.»;

c) l’articolo 50-quinquies e’ abrogato;

d) l’articolo 100-ter e’ sostituito dal seguente:

«Art. 100-ter (Offerte di crowdfunding). – 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in societa’ a responsabilita’ limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal Regolamento (UE) 2020/1503.

In alternativa a quanto stabilito dall’articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di societa’ a responsabilita’ limitata:

a) la sottoscrizione puo’ essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o piu’ dei servizi di investimento previsti dall’articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all’offerta di crowdfunding;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell’offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarita’ di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nella piattaforma di crowdfunding prevedono espressamente che l’adesione all’offerta di crowdfunding, in caso di buon fine della stessa e qualora l’investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinche’ i medesimi:

1) effettuino l’intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell’identita’ degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarita’ delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali, e’ nominativamente riferita al sottoscrittore, non e’ trasferibile, neppure in via temporanea ne’ a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprieta’ delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c);

4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facolta’ di richiedere, in ogni momento, l’intestazione diretta a se’ stessi delle quote di loro pertinenza;

c) l’alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario.

La scritturazione e il trasferimento delle quote di cui al comma 2 non comportano costi o oneri ne’ per l’acquirente ne’ per l’alienante. La successiva certificazione effettuata dall’intermediario, ai fini dell’esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalita’ di cui all’articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2 e’ chiaramente indicato nella piattaforma di crowdfunding, ove sono altresi’ predisposte apposite idonee modalita’ per consentire all’investitore di esercitare l’opzione oppure indicare l’intenzione di applicare il regime ordinario di cui all’articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L’esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da societa’ a responsabilita’ limitata ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalita’ previste alle lettere b) e c) del comma 2, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante e’ indicato nel portale dell’offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonche’ in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla e’ dovuto agli intermediari.

La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503, e’ resa disponibile agli investitori, come definiti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, secondo modalita’ e termini stabiliti dalla Consob.

Nei casi previsti dall’articolo 23, paragrafo 10, del Regolamento (UE) 2020/1503, il titolare del progetto e’ responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, comprese le sue eventuali traduzioni.

Nei casi previsti dall’articolo 24, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2020/1503, il fornitore di servizi di crowdfunding e’ responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni.

I soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli disciplinati dal regolamento (UE) 2020/1503 pubblicano sul proprio sito web e includono nelle informazioni rese alla clientela relative al servizio prestato la seguente avvertenza: “Questo servizio di crowdfunding non e’ soggetto ad autorizzazione o vigilanza da parte della Banca d’Italia o della Consob. A questo servizio non si applicano le regole e le tutele previste dal regolamento europeo sui fornitori di servizi di crowdfunding n. 1503/2020.”. L’avvertenza e’ attivata, in particolare, anche all’accesso al sito web del soggetto che presta il servizio e resta visibile per l’intera durata della navigazione.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte di crowdfunding.»;

e) all’articolo 190, comma 1-bis.1, le parole: «eserciti l’attivita’ di gestore di portale in assenza dell’iscrizione nel registro previsto dall’articolo 50-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «presti servizi di crowdfunding in assenza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503»;

f) l’articolo 190-quater e’ sostituito dal seguente:

«Art. 190-quater (Sanzioni amministrative in tema di servizi di crowdfunding).

Nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall’articolo 39, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2020/1503 o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione o in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing individuate dalla Consob con proprio regolamento, nonche’ nei confronti dei soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli indicati all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2020/1503 in caso di inosservanza dell’articolo 100-ter, comma 9, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 500.000, ovvero fino al 5 per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro 500.000 e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis. Per i casi di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2020/1503 e’ fatto salvo il rifiuto motivato qualora le informazioni richieste possono fare emergere la propria responsabilita’ per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato.

Fermo restando quanto previsto per le societa’ e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale dei fornitori di servizi di crowdfunding nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e’ superiore ai limiti massimi edittali indicati al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purche’ tale ammontare sia determinabile.

Salvo che il fatto non costituisca reato, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2, in ragione della gravita’ della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, la Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono disporre l’applicazione delle misure di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del Regolamento (UE) 2020/1503. Nel caso di violazione della misura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lett. b), del regolamento (UE) 2020/1503, si applica l’articolo 192-bis, comma 1-quater.».

La Consob e la Banca d’Italia, anche nell’ambito dei regolamenti di cui all’articolo 4-sexies.1, commi 9 e 10, del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, possono prevedere procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2020/1503, risultino gia’ autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding ai sensi dell’articolo 48 del medesimo regolamento, nonche’ per le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli altri intermediari vigilati che alla medesima data prestano servizi di crowdfunding.

Ai fini dello svolgimento del servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali tramite portali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali, durante il periodo transitorio di cui all’articolo 48 del regolamento (UE) 2020/1503, ai soggetti iscritti nel registro di cui all’articolo 50-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto decreto, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal presente articolo, sino al termine del periodo transitorio individuato ai sensi dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2020/1503, o, se precedente, sino all’ottenimento dell’autorizzazione prevista dall’articolo 12 del Regolamento (UE) 2020/1503.”

 

CONSOB – Documento di Consultazione sull’ADOZIONE DEL REGOLAMENTO VOLTO ALL’ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE) 2020/1503 SUI FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING ALLE IMPRESE

Il 2 marzo 2023 la CONSOB ha pubblicato il Documento di Consultazione sull’ADOZIONE DEL REGOLAMENTO VOLTO ALL’ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE) 2020/1503 SUI FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING ALLE IMPRESE.

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 17 marzo 2023 al seguente indirizzo:
C O N S O B
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA
oppure on-line per il tramite del SIPE – Sistema Integrato Per l’Esterno

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowfunding per le imprese

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937

La Camera dei Deputati ha approvato il 2 agosto 2022 in via definitiva il disegno di legge “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2021“.

La Legge contiene principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa all’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937.

La Legge è la LEGGE 4 agosto 2022, n. 127 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. (22G00136) (GU Serie Generale n.199 del 26-08-2022)”.

Il provvedimento è entrato in vigore il 10/09/2022.

Il Governo e’ delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche’ quelli specifici
stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea.

Gli schemi dei decreti legislativi  saranno trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche’ su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

L’Art. 5 è dedicato ai principi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937.

Riportiamo integralmente l’art.5:

1. Nell'esercizio della delega per  l'adeguamento  della  normativa nazionale al Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 7 ottobre 2020, il Governo osserva, oltre ai  principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri  direttivi
specifici: 
    a) prevedere che la responsabilita' delle informazioni fornite in una  scheda  contenente  le  informazioni  chiave  sull'investimento, comprese le  sue  eventuali  traduzioni,  sia  attribuita,  ai  sensi dell'articolo 23, paragrafo 9, del  Regolamento (UE) 2020/1503,  al titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione,  direzione o controllo, nei casi previsti dall'articolo 23,  paragrafo  10,  del
medesimo regolamento (UE) 2020/1503; 
    b) prevedere che la responsabilita' delle informazioni fornite in una scheda contenente  le  informazioni  chiave  sull'investimento  a livello di piattaforma, comprese le  sue  eventuali  traduzioni,  sia attribuita, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4,  del  Regolamento (UE) 2020/1503, al fornitore di servizi  di  crowdfunding,  nei  casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del medesimo regolamento (UE) 2020/1503; 
    c) individuare la Banca d'Italia e la Commissione  nazionale  per le societa' e la borsa (CONSOB) quali autorita' competenti  ai  sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2020/1503, avendo
riguardo  alle  rispettive  funzioni,  anche prevedendo   forme   di opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni  e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati; 
    d) individuare la  CONSOB  quale  punto  di  contatto  unico  con l'Autorita' europea degli strumenti  finanziari  e  dei  mercati,  ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2020/1503; 
    e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorita' individuate ai sensi della lettera c), nel  rispetto  delle competenze alle stesse spettanti,  nell'ambito  e  per  le  finalita'
specificamente  previsti  dal  Regolamento (UE) 2020/1503  e  dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo  regolamento,
anche con riferimento a procedure di autorizzazione semplificate  per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del  Regolamento (UE) 2020/1503, risultino gia' autorizzati a norma del diritto nazionale a
prestare servizi di  crowdfunding,  ai  sensi  dell'articolo  48  del medesimo regolamento; 
    f) prevedere che le autorita' individuate ai sensi della  lettera c) dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza  necessari allo svolgimento dei loro compiti, in conformita' a  quanto  previsto
dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503 e in coerenza  con  i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente; 
    g)  attuare  l'articolo  39  del   Regolamento (UE) 2020/1503 coordinando le sanzioni ivi  previste  e  quelle  disciplinate  dalle disposizioni   nazionali   vigenti    sull'esercizio    del    potere sanzionatorio da parte della  Banca  d'Italia  e  della  CONSOB,  nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure  e  del  regime  di pubblicazione previsti dallo stesso regolamento, e prevedendo, per le violazioni  individuate  dal  medesimo   articolo   39,   le   misure amministrative e le sanzioni amministrative pecuniarie ivi  previste, fermi restando i massimi edittali ivi  stabiliti  e  quanto  previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera d), in coerenza con  i  minimi edittali stabiliti dal testo unico di cui al decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, per le violazioni della disciplina  in  materia di gestione di portali. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a legislazione vigente. 

Il 9 dicembre 2022, il Consiglio dei Ministri, ha approvato, in esame preliminare, l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese , e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (Ministro dell’economia e delle finanze).

È stato approvato l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese
Il regolamento introduce un nuovo regime armonizzato UE, con possibilità di adesione allo stesso da parte degli operatori mediante apposita autorizzazione da parte dell’autorità nazionale competente.
Il nuovo regime stabilisce, tra l’altro, requisiti uniformi per la prestazione dei servizi di crowdfunding, per l’organizzazione, l’autorizzazione e la vigilanza dei provider, per il funzionamento delle piattaforme e per quanto concerne la trasparenza e le comunicazioni di marketing e prevede un’autorizzazione unica agli operatori, con regime completo di passaporto (con registro tenuto dall’ESMA) e requisiti di trasparenza e di governance delle piattaforme che faciliteranno gli investitori e coloro che cercano fondi nel confrontare le offerte del mercato UE sul crowdfunding in modo più accurato.
Lo Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 è stato trasmesso alla Presidenza del Senato il 9 dicembre 2022.

Legge di delegazione europea 2021 – LEGGE 4 agosto 2022 n. 127 – Adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding

La Camera dei Deputati ha approvato il 2 agosto 2022 in via definitiva il disegno di legge “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2021“.

La Legge contiene principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa all’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937.

La Legge è la LEGGE 4 agosto 2022, n. 127 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. (22G00136) (GU Serie Generale n.199 del 26-08-2022)”.

Il provvedimento entrerà in vigore il 10/09/2022.

Il Governo e’ delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche’ quelli specifici
stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea.

Gli schemi dei decreti legislativi  saranno trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche’ su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

L’Art. 5 è dedicato ai principi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937.

Riportiamo integralmente l’art.5:

1. Nell'esercizio della delega per  l'adeguamento  della  normativa nazionale al Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 7 ottobre 2020, il Governo osserva, oltre ai  principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri  direttivi
specifici: 
    a) prevedere che la responsabilita' delle informazioni fornite in una  scheda  contenente  le  informazioni  chiave  sull'investimento, comprese le  sue  eventuali  traduzioni,  sia  attribuita,  ai  sensi dell'articolo 23, paragrafo 9, del  Regolamento (UE) 2020/1503,  al titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione,  direzione o controllo, nei casi previsti dall'articolo 23,  paragrafo  10,  del
medesimo regolamento (UE) 2020/1503; 
    b) prevedere che la responsabilita' delle informazioni fornite in una scheda contenente  le  informazioni  chiave  sull'investimento  a livello di piattaforma, comprese le  sue  eventuali  traduzioni,  sia attribuita, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4,  del  Regolamento (UE) 2020/1503, al fornitore di servizi  di  crowdfunding,  nei  casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del medesimo regolamento (UE) 2020/1503; 
    c) individuare la Banca d'Italia e la Commissione  nazionale  per le societa' e la borsa (CONSOB) quali autorita' competenti  ai  sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2020/1503, avendo
riguardo  alle  rispettive  funzioni,  anche prevedendo   forme   di opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni  e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati; 
    d) individuare la  CONSOB  quale  punto  di  contatto  unico  con l'Autorita' europea degli strumenti  finanziari  e  dei  mercati,  ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2020/1503; 
    e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorita' individuate ai sensi della lettera c), nel  rispetto  delle competenze alle stesse spettanti,  nell'ambito  e  per  le  finalita'
specificamente  previsti  dal  Regolamento (UE) 2020/1503  e  dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo  regolamento,
anche con riferimento a procedure di autorizzazione semplificate  per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del  Regolamento (UE) 2020/1503, risultino gia' autorizzati a norma del diritto nazionale a
prestare servizi di  crowdfunding,  ai  sensi  dell'articolo  48  del medesimo regolamento; 
    f) prevedere che le autorita' individuate ai sensi della  lettera c) dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza  necessari allo svolgimento dei loro compiti, in conformita' a  quanto  previsto
dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503 e in coerenza  con  i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente; 
    g)  attuare  l'articolo  39  del   Regolamento (UE) 2020/1503 coordinando le sanzioni ivi  previste  e  quelle  disciplinate  dalle disposizioni   nazionali   vigenti    sull'esercizio    del    potere sanzionatorio da parte della  Banca  d'Italia  e  della  CONSOB,  nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure  e  del  regime  di pubblicazione previsti dallo stesso regolamento, e prevedendo, per le violazioni  individuate  dal  medesimo   articolo   39,   le   misure amministrative e le sanzioni amministrative pecuniarie ivi  previste, fermi restando i massimi edittali ivi  stabiliti  e  quanto  previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera d), in coerenza con  i  minimi edittali stabiliti dal testo unico di cui al decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, per le violazioni della disciplina  in  materia di gestione di portali. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a legislazione vigente. 

Aspetti fiscali del Lending crowdfunding e dell’Equity crowdfunding – Agevolazioni fiscali per l’investimento in start-up e PMI innovative

Il crowdfunding: è una modalità di finanziamento “collettivo” a cui partecipa un elevato numero di investitori che, utilizzando specifici portali internet, sostengono (anche con investimenti di modesta entità) progetti imprenditoriali di qualsiasi genere, ricevendo in cambio un “premio” o una ricompensa.

(Vedi: Il crowdfunding – evoluzione normativa italiana ed europea)

Esistono diversi tipi di crowdfunding, fra cui Equity crowdfunding e Lending crowdfunding, termini che indicano due distinte modalità di investimento. Le loro caratteristiche sono differenti, così come i loro vantaggi:

  • Equity crowdfunding: permette di acquistare le quote di una società di capitali, investendo così in essa il proprio denaro. In cambio del proprio contributo, l’investitore si aspetta di ottenere un forte aumento del valore delle proprie quote e/o la distribuzione di un importante utile da parte dell’azienda;

  • Lending crowdfunding: permette di prestare il proprio denaro ad un’azienda, che lo utilizzerà per i suoi piani di sviluppo pagando un rendimento prefissato sul proprio prestito.

Equity crowdfunding

Si parla, quindi, di “equity-based crowdfunding” quando tramite l’investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la “ricompensa” per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.

L’equity crodwfunding si concentra maggiormente su finanziamento alle imprese, perlopiù PMI o Start Up. Queste richiedono capitali per dare il via al proprio modello del business. Chi crede nel progetto, dunque, acquista delle quote e diventa così socio della realtà che ha richiesto la liquidità.

I progetti in questo caso sono quasi sempre medio-grandi, mentre la remunerazione avviene alla conclusione, con un periodo di durata che può spingersi anche oltre i 35 mesi.

L’equity crodwfunding è lo strumento che consente a chiunque di investire in una società di capitali per il tramite di una piattaforma digitale che funge da intermediario. La società che decide di finanziarsi attraverso il crowdfunding potrà così coprire il proprio fabbisogno di capitale offrendo agli investitori aggregati dalla piattaforma, la possibilità di sottoscrivere proprie azioni o quote; in questo modo l’investitore diventa a tutti gli effetti un socio ed entra quindi nel capitale di rischio dell’azienda. In Italia, le piattaforme digitali che operano come intermediari per gli investimenti in equity crowdfunding devono essere autorizzate dalla Consob.

Lending crowdfunding

Il lending crowdfunding è conosciuto anche come social lending o P2P lending. In questo tipo di investimento il rapporto che si crea tra investitore e azienda è totalmente differente rispetto a quello visto nell’equity.

Gli investitori, infatti, non diventano soci né acquistano quote dell’azienda che ha proposto il progetto. Il lending crowdfunding permette loro di prestare denaro per finanziare un progetto, la cui durata si aggira solitamente sui 12 mesi. Il rapporto dunque è vicino a quello di una comune situazione di prestito: da un lato avremo il debitore, l’azienda, e dall’altro il creditore, l’investitore.

Al termine di questo rapporto gli investitori ricevono i loro capitali d’ingresso, che sono, di solito, molto bassi più i rendimenti dell’operazione .

Il lending crowdfunding, conosciuto anche come P2P lending o social lending, consiste, quindi,  nell’erogazione di un prestito ad una società o a un individuo per la realizzazione di un determinato progetto, tipicamente attraverso la sottoscrizione di un contratto di mutuo standardizzato. Il contratto, conferisce al sottoscrittore il diritto di ricevere ad una o più scadenze, il capitale investito maggiorato di un rendimento prefissato. La normativa che regola le piattaforme che operano come intermediari per gli investimenti in lending crowdfunding è meno rigida rispetto a quella relativa all’equity e debt crowdfunding:in Italia le piattaforme di lending non devono infatti essere autorizzate dalla Consob per poter operare.

Equity crowdfunding e lending crowdfunding: le differenze

Come abbiamo visto, sebbene stiamo parlando di due modelli di business appartenenti alla stessa macroarea, siamo di fronte a due modalità operative diverse.

La differenza principale è che l’equity consiste nel finanziamento di una campagna con capitale a rischio, mentre invece il lending si serve di capitale di debito. Da un lato dunque parleremo di quote, mentre nel secondo caso di prestito.

In entrambi i casi il finanziamento avviene attraverso una piattaforma digitale che agevola le operazioni mettendo in contatto il proponente, ovvero l’azienda che propone un progetto, e gli investitori/risparmiatori.

Un’altra differenza rispetto a lending crowdfunding è che per quanto riguarda l’equity le piattaforme devono essere iscritte a un registro della Consob.

Così come sono diversi nella teoria questi metodi di investimento, così differiscono anche le piattaforme di lending crowdfunding e equity crowdfunding.

L’obiettivo della piattaforma è l’intermediazione, ovvero il facilitare il contatto fra l’azienda proponente e gli investitori.

Proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending)

Con la LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, Legge di Bilancio 2018 è stato dato un quadro normativo certo al regime fiscale dei proventi derivanti dall’attività di crowdfunding nella forma di lending crowdfunding.

L‘art. 1, comma 43, della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, Legge di Bilancio 2018, ha introdotto, nell’articolo 44, “Redditi di capitale”, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d)  la lettera d-bis):

Quindi, ai sensi della lettera d-bis) del primo comma, dell’articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ricompresi nei redditi di capitale: i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da societa’ iscritte all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d’Italia.

L‘art. 1, comma 44, della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, Legge di Bilancio 2018, stabilisce che:”I gestori di cui alla lettera d-bis) del comma 1 dell’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 43, operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l’aliquota prevista dall’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”

Da tener presente che a far data dal primo Luglio 2014 si è avuto l’aumento dal 20% al 26% della tassazione dei redditi di natura finanziaria assoggettati a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva ad opera dell’art. 3, comma 1, del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 convertito con la legge  23 giugno 2014, n. 89.

 Sgravi fiscali nell’ Equity crowdfunding

L’art. 29 del Decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221) recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (noto anche come “Decreto crescita bis“). tratta degli Incentivi all’investimento in start-up innovative”.

I commi 1, 4 e 7 dell”art. 29 del decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221),”Decreto crescita bis”, prevedono agevolazioni per l’equity crowdfunding  riconosciute ai soggetti passivi IRPEF, di cui al Titolo I del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed ai soggetti passivi IRES, di cui al Titolo II dello stesso TUIR.

Le misure fiscali, quindi,  si suddividono in due categorie a seconda di chi compie l’investimento:

  • se è una persona fisica avrà un’agevolazione sotto forma di detrazione fiscale (comma 1 art. 29 el Decreto legge n. 179/2012). L’incentivo si concretizza in una detrazione dall’imposta lorda pari al 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start-up innovative. L’investimento massimo detraibile non può eccedere l’importo di 1.000.000 di Euro, per ciascun periodo di importo agevolato, per un risparmio massimo conseguibile pari a 300.000 Euro anno. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. Se la detrazione supera l’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione entro i 3 anni successivi. Per ottenere tali agevolazioni sarà necessario che l’investitore, nella propria dichiarazione dei redditi, richieda alla start-up copia di una serie di documenti e certificazioni che questi dovrà produrre in sede di redazione del modello Unico;
  • se il soggetto che investe è una persona giuridica può ottenere non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle societa’, diversi da imprese start-up innovative, pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati. L’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1,8 milioni di Euro e comporta quindi, un risparmio IRES (24%) massimo all’anno di 129.600 Euro. L’eventuale eccedenza segue un iter specifico.

Gli importi delle agevolazioni sono stati così modificati dal comma 66 dell’art. 1 della LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, Legge di Bilancio 2017 e  la misura ordinaria delle agevolazioni è stata portata al 30%, autorizzata dalla Commissione Europea (SA 47184 18 settembre 2017) fino al 31 dicembre 2025.

Il DECRETO 7 maggio 2019 stabilisce le modalita’ di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative.

Il DECRETO 7 maggio 2019, oltre a disciplinare le agevolazioni fiscali previste per gli investimenti effettuati dal 2017, individua i requisiti che le Pmi innovative devono possedere affinché possano essere destinatarie di conferimenti in denaro agevolabili.

Il nuovo Provvedimento viene emanato in seguito:

  • alle novità introdotte dalla LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, Legge di Bilancio 2017 (art. 1, c. 66) che, a decorrere dal 2017, ha posto pari al 30% la percentuale di detrazione Irpef e di deduzione Ires per gli investimenti in Start up e Pmi innovative, rendendo inoltre permanenti tali agevolazioni;
  • all’autorizzazione da parte della Commissione europea (SA.48570 il 17 dicembre 2018), ha dichiarato conformi alla normativa comunitaria i benefici fiscali previsti per gli investimenti in Pmi innovative.

il DECRETO 7 maggio 2019 ha fornito importanti precisazioni sulle caratteristiche anagrafiche che esse devono avere affinché i conferimenti in denaro che ricevono siano fiscalmente agevolabili. In particolare, i benefici fiscali competono solo se la Pmi innovativa è attiva sul mercato da meno di 7 anni oppure se è in grado di dimostrare che è ancora in fase di espansione.

Definizione di Start up innovativa

Una Start up, per qualificarsi come “innovativa”, deve possedere i seguenti requisiti previsti dall’art. 25 del Decreto legge n. 179/2012:

  • deve essere una società di capitali (Srl, Spa, Sapa), costituita anche in forma cooperativa, non quotata su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione;
  • deve essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di 5 anni;
  • deve essere residente in Italia (art. 73, D.P.R. 917/86), oppure in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda e Norvegia), purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività, deve conseguire un valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro;
  • non deve distribuire o aver distribuito utili;
  • deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non deve risultare costituita a seguito di una fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo d’azienda.

È necessario, inoltre, che la Start up possegga almeno uno tra i seguenti “requisiti alternativi”:

1. deve sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzion

2. deve impiegare, come dipendenti o collaboratori, personale altamente qualificato e in particolare:

    • deve impiegare in misura almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, personale che possiede il titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera oppure che possiede una laurea e che ha svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;
    • oppure deve impiegare, in misura almeno pari a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale;

3. deve essere titolare (o depositaria o licenziataria) di almeno una privativa industriale o di un software registrato.

Per l’acquisizione della qualifica di Start up innovativa è necessario iscriversi nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Definizione di Pmi innovativa

Una Pmi, per qualificarsi come “innovativa”, deve possedere i seguenti requisiti previsti dall’art. 4, c. 1, del DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3, Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti:

  • è costituita come società di capitali (Srl, Spa, Sapa), anche in forma cooperativa;
  • non è quotata in un mercato regolamentato (ma può essere quotata in una piattaforma multilaterale di negoziazione, come l’AIM);
  • è residente in Italia (art. 73, D.P.R. 917/86), oppure in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda e Norvegia), purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • ha certificato il suo ultimo bilancio;
  • non è iscritta alla sezione speciale delle Start up innovative del Registro delle imprese;
  • presenta una connotazione innovativa, identificata dal possesso di almeno due delle seguenti caratteristiche:
    1. costi di R&S almeno pari al 3% del maggiore fra costo e valore totale della produzione;
    2. forza lavoro costituita, per almeno 1/3 del totale, da personale con laurea magistrale, oppure, per almeno 1/5 del totale, da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori;
    3. titolarità (anche mediante deposito o licenza) di almeno una privativa industriale o di un software registrato.

Per acquisire la qualifica di Pmi innovativa è necessario iscriversi nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Pmi innovative ammissibili (requisiti anagrafici)

Sono agevolabili solo gli investimenti in “Pmi innovative ammissibili” ossia in Pmi innovative che ricevono l’investimento iniziale anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro 7 anni dalla loro prima vendita commerciale.

Dopo 7 anni dalla prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili anche le seguenti società:

  • le Pmi innovative operative da più di 7 anni e meno di 10 anni (dalla prima vendita commerciale) se attestano, attraverso la valutazione di un esperto esterno, di non aver ancora espresso a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;
  • indipendentemente dall’età, le Pmi innovative che effettuano un investimento in capitale rischio, sulla base di un business plan relativo a un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico, che sia superiore al 50% del fatturato medio dei precedenti 5 anni.

Soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali
Possono beneficiare delle agevolazioni fiscali i soggetti Irpef e i soggetti Iresche effettuano investimenti, mediante conferimento in denaro, in Start up innovative o Pmi innovative ammissibili nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 (dal 2017 per i soggetti “solari”).

Tali soggetti possono effettuare gli investimenti anche indirettamente attraverso “intermediari qualificati”, ossia organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) oppure altre società di capitali che investono prevalentemente in Start up innovative e Pmi innovative ammissibili.

Sono esclusi dalle agevolazioni fiscali:

  • i soggetti che sono a loro volta Start up innovative o Pmi innovative ammissibili
  • gli incubatori certificati
  • gli Oicr e le altre società che investono prevalentemente in Start up innovative e Pmi innovative ammissibili>

con la finalità di evitare di incentivare duplicazioni fittizie di investimenti.

Sono inoltre esclusi dall’agevolazione, in linea generale, i soggetti che non sono “investitori privati indipendenti” ossia coloro che già possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella Start up innovativa o nella Pmi innovativa. Tali soggetti, tuttavia, sono ammessi all’agevolazione se effettuano “investimenti ulteriori” per i quali sono soddisfatte le condizioni previste dall’art. 21, par. 6, del Reg. 651/2014 ossia:
– l’importo totale degli investimenti non supera i 15 milioni di euro (vd. par. “Limite dei 15 milioni di euro”);
– la possibilità di investimenti ulteriori è prevista dal piano aziendale iniziale;
– l’impresa destinataria dell’investimento non è “collegata” a un’altra impresa, diversa dall’intermediario finanziario o dall’investitore privato indipendente che effettua l’investimento, a meno che non conservi i requisiti di Pmi.
Investimenti agevolabili
Sono agevolabili sia gli investimenti diretti in Start up innovative o Pmi innovative ammissibili sia gli investimenti indiretti attraverso “intermediari qualificati”, ossia organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) oppure altre società di capitali che investono prevalentemente in Start up innovative e Pmi innovative ammissibili.

In particolare, con riferimento agli investimenti diretti, sono agevolabili i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle Start up innovative e delle Pmi innovative ammissibili.

Non possono essere agevolati i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovraprezzo. Sono agevolabili sia i conferimenti in denaro effettuati in sede di costituzione della società sia quelli effettuati in sede di aumento del capitale sociale di una società già costituita. I conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in cui avviene il deposito, nel Registro delle imprese, dell’atto costitutivo o della delibera di aumento del capitale sociale.

Tra i conferimenti agevolati rientrano anche quelli derivanti dalla conversione di obbligazioni in azioni o quote di nuova emissione.

Non sono agevolabili gli investimenti effettuati in Start up innovative o Pmi innovative ammissibili che:
– operano nel settore delle costruzioni navali, dell’acciaio e del carbone;
– sono in difficoltà finanziaria secondo la normativa comunitaria vigente;
– hanno ricevuto aiuti statali illeciti.

Sono inoltre esclusi dall’agevolazione gli investimenti effettuati attraverso Oicr e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica.
Agevolazioni fiscali per le persone fisiche
I soggetti Irpef possono detrarre dall’imposta lorda il 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più Start up innovative o Pmi innovative ammissibili.

Si ricorda che la Legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 218), per il solo anno 2019, ha elevato dal 30% al 40% la percentuale di detrazione Irpef per gli investimenti in Start up innovative. L’efficacia di questa nuova misura agevolativa è subordinata, però, all’autorizzazione della Commissione europea che non è stata ancora rilasciata.

L’investimento massimo agevolabile è di 1.000.000 di euro, in relazione a ogni categoria di impresa innovativa e per ciascun periodo d’imposta. Pertanto, il risparmio Irpef massimo che può essere conseguito dal conferente persona fisica è di 300.000 euro (=30% x 1.000.000) l’anno, in relazione a ciascuna categoria di impresa innovativa.

La detrazione che in un dato periodo d’imposta non trova capienza nell’Irpef può essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il terzo.

L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini Irap.

L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio con l’obbligo di restituire quanto detratto maggiorato degli interessi in misura legale (vd. par. “Decadenza dalle agevolazioni fiscali”).

Per il riconoscimento dell’agevolazione è necessario che la Start up innovativa o Pmi innovativa ammissibile non riceva, complessivamente, più di 15 milioni di euro di investimenti agevolabili negli anni di vigenza del regime agevolativo (vd. par. “Limite dei 15 milioni di euro”).
Agevolazioni fiscali per le persone giuridiche
I soggetti Ires possono dedurre dal proprio reddito complessivo il 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più Start up innovative o Pmi innovative ammissibili.

Si ricorda che la Legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 218), per il solo anno 2019, ha elevato dal 30% al 40% la percentuale di deduzione Ires per gli investimenti in Start up innovative, portandola fino al 50% in caso di acquisizione dell’intero capitale sociale della Start up innovativa, purché mantenuto per almeno 3 anni. L’efficacia di queste nuove misure è subordinata, però, all’autorizzazione della Commissione europea che non è stata ancora rilasciata.

L’investimento massimo agevolabile è di 1.800.000 euro, per ciascun periodo d’imposta e in relazione a ogni categoria di impresa innovativa. Pertanto, il risparmio Ires massimo che può essere conseguito è di 129.600 euro (= 30% x 1.800.000 x 24% l’anno, in relazione ad ogni categoria di impresa innovativa.

Qualora la deduzione non trovi capienza nel reddito imponibile, l’eccedenza è utilizzabile nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. Per le società che partecipano al consolidato, la deduzione che non trova capienza nel reddito delle singole società può essere scomputata dal reddito complessivo di gruppo e l’eventuale eccedenza può essere utilizzata dalle singole società nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il terzo.

L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini Irap.

L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio con l’obbligo di recuperare a tassazione quanto dedotto, maggiorato degli interessi in misura legale (vd. “Decadenza dalle agevolazioni fiscali”).

Per il riconoscimento dell’agevolazione è necessario che la Start up innovativa o Pmi innovativa ammissibile non riceva, complessivamente, più di 15 milioni di euro di investimenti agevolabili negli anni di vigenza del regime agevolativo (vd. par. successivo).
Limite dei 15 milioni di euro
La Start up innovativa o Pmi innovativa ammissibile non può ricevere, complessivamente, più di 15 milioni di euro di investimenti fiscalmente agevolabili negli anni di vigenza del regime agevolativo.

Questo limite è stato introdotto in conformità con la disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato per gli investimenti in capitale di rischio (Reg. UE 651/2014).

In assenza di indicazioni specifiche, si ritiene che in caso di superamento dei 15 milioni di euro l’agevolazione venga meno limitatamente alla quota di investimento eccedente la predetta soglia.
Documentazione necessaria per la fruizione delle agevolazioni fiscali
Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, gli investitori (soggetti Irpef e Ires) devono ricevere dalla Start up innovativa o Pmi innovativa ammissibile e conservare:

  1. una certificazione nella quale la Start up o Pmi innovativa attesta di aver ricevuto un ammontare complessivo di conferimenti non superiore a 15 milioni di euro e l’entità dell’investimento effettuato nel periodo d’imposta. In caso di superamento del limite dei 15 milioni di euro, la Start up innovativa o Pmi innovativa certifica l’importo per il quale spetta l’agevolazione. Tale certificazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dal conferimento oppure, per i conferimenti effettuati a partire dal 2017 e fino alla data di entrata in vigore del Decreto (5 luglio 2019), entro il 3 ottobre 2019;
  2. copia del piano di investimento (business plan) della Start up innovativa o Pmi innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della sua attività, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.

In caso di investimento in Pmi innovative ammissibili, dopo il periodo di 7 anni dalla prima vendita commerciale, al piano di investimento è necessario allegare:

  • per le Pmi fino a 10 anni dalla prima vendita commerciale, una valutazione eseguita da un esperto esterno attestante che l’impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l’assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie;
  • per le Pmi “senza limiti di età“, un business plan per un investimento, relativo a un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico, che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti 5 anni.

Se l’investimento viene fatto in Oicr o in altre società che investono prevalentemente in Start up innovative, tali soggetti rilasciano, su richiesta dell’investitore, una certificazione in cui attestano che il 70% dei loro investimenti viene effettuato in Start up innovative o Pmi innovative ammissibili e certificano l’entità dell’investimento agevolabile.
Decadenza dalle agevolazioni fiscali
L’investitore decade dall’agevolazione fiscale se, entro tre anni dall’effettuazione dell’investimento, si verifica:

  • la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio dei conferimenti agevolati;
  • la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altro fondi costituti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle Start up innovative o delle Pmi innovative ammissibili o delle società che investono prevalentemente in startup innovative o Pmi innovative ammissibili;
  • il recesso o l’esclusione degli investitori;
  • per le Start up innovative, la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, c. 2, del D.L. 179/2012. Tuttavia, non costituiscono cause di decadenza dalle agevolazioni fiscali il superamento della soglia di fatturato dei 5 milioni di euro, la quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione, la fuoriuscita dal regime agevolativo per la scadenza dei 5 anni di durata dello stesso o l’acquisizione dei requisiti di Pmi innovativa ammissibile di cui all’art. 4, c. 1, del D.L. 3/2015;
  • per le Pmi innovative ammissibili, la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 4, c. 1, del D.L. n. 3/2015. Tuttavia, non costituiscono cause di decadenza dalle agevolazioni fiscali il superamento delle soglie dimensionali previste dalla normativa comunitariao la quotazione su un mercato regolamentato.

Nel caso in cui si verifichi una causa di decadenza, i soggetti investitori devono restituire l’agevolazione maggiorata degli interessi in misura legale. In particolare:

  • le persone fisiche devono incrementare l’Irpef relativa all’anno in cui si è verificata la decadenza di un ammontare pari alla detrazione fruita negli anni precedenti, con l’aggiunta degli interessi legali;
  • le persone giuridiche devono incrementare il reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si è verificata la decadenza di un ammontare pari alla deduzione fruita negli anni precedenti, con l’aggiunta degli interessi legali.

Tutto questo prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, “decreto rilancio”, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77.

Prima ell’entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, “decreto rilancio”, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77 le persone fisiche che avevano investito in una o più Startup/PMI innovative, avevano il diritto a detrarre ai fini IRPEF attraverso la loro dichiarazione dei redditi un importo pari al 30% della somma investita, entro un limite massimo di € 1.000.000,00 per
ciascun periodo di imposta, avendo l’obbligo di mantenimento dell’investimento per almeno 3 anni, con un risparmio fiscale che poteva  essere al massimo di € 300.000,00.

La definizione di

L’art. 38, comma 7, del “decreto rilancio” ha inserito nel decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221),”Decreto crescita bis”, l’Art. 29-bis (Incentivi in regime “de minimis” all’investimento in start-up innovative):

“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 29, dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu’ start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento. La detrazione e’ concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.
3. L’investimento massimo detraibile non puo’ eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l‘eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.”

L’art. 38, comma 8, del “decreto rilancio” ha inserito, nell’art. 4 del DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3, Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, il comma 9-ter:

“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu’ PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile  al momento dell’investimento ed e’ concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L’investimento massimo detraibile non puo’ eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di ((euro 300.000)) e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali. ((La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all’ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, e’ fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”)).”

Grazie al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, “decreto rilancio”, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, le persone fisiche che hanno investito dall’anno 2020 in poi in una Startup/PMI innovativa, possono detrarre ai fini IRPEF tramite la dichiarazione dei redditi un importo pari al 50% della somma investita, nello specifico:

  • Per gli investimenti effettuati in Startup innovative, il limite dell’investimento agevolabile è pari ad € 100.000 annui, riconoscendo una detrazione di € 50.000, mentre per l’eventuale importo eccedente si potrà applicare la detrazione del 30% se vi è ancora disponibilità nel plafond degli aiuti di stato de minimis.
  • Per gli investimenti effettuati in Pmi innovative, il limite dell’investimento agevolabile è pari ad € 300.000 annui, riconoscendo una detrazione di € 150.000, mentre per l’eventuale importo eccedente si potrà applicare la detrazione del 30% se vi è ancora disponibilità nel plafond degli aiuti di stato de minimis.

Le modalità di accesso al beneficio sono disciplinate dal Decreto interministeriale 28 dicembre 2020, Modalita’ di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del  Decreto interministeriale 28 dicembre 2020: “L’agevolazione fiscale si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative,….”

Questo meccanismo di aiuti ha una logica molto semplice, ovvero concedere alle aziende (in questo caso Startup e Pmi innovative) una serie di incentivi che non devono superare l’importo di € 200.000 a triennio.

Pertanto se, per il triennio da prendere in considerazione  la Startup o la PMI che ha ricevuto l’investimento ha già esaurito il plafond triennale degli aiuti di stato de minimis in quanto ha percepito in passato altri benefici che rientravano in tale agevolazione, come ad es. finanziamenti, bandi a fondo perduto, ecc., chi ha investito nella Startup/PMI non potrà beneficiare della detrazione del 50% di cui all’Art. 29-bis del decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221),”Decreto crescita bis”,  per le start-up innovative, o di cui al comma 9-ter dell’art. 4 del DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3, per le PMI innovative, ma potrà comunque beneficiare di quella del 30% di cui all’art. 29 del “Decreto crescita bis”, per le start-up innovative e per le PMI innovative (vedi ultima parte comma 9-ter dell’art. 4 del DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3)

Quindi è opportuno  andate a verificare online sul registro nazionale degli aiuti di stato (RNA), strumento gestito dal MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, per verificare che le agevolazioni pubbliche vengano concesse nel rispetto della normativa comunitaria e in particolare rispettando i limiti imposti.

Investimenti effettuati da persone fisiche con detrazione del 30%

Resta sempre valido il regime di cui all’art. 29 deldecreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221),”Decreto crescita bis”, che prevede una detrazione del 30%. Pertanto, nel caso non fosse possibile beneficiare della detrazione del 50% è sempre possibile continuare a beneficiare della detrazione del 30% fino ad un investimento di € 1.000.000 (per ciascun periodo di imposta).

Investimenti effettuati da persone giuridiche (Società)

Le Società che investono nel capitale di una o più Startup/Pmi innovative non riendrano dell’agevolazione del 50%, quindi hanno il diritto a dedurre dal reddito imponibile un importo pari al 30% della somma investita, entro il limite massimo di € 1.800.000, potendo ottenere un risparmio fiscale massimo fino ad € 129.600 annui.
Anche in questo caso Vi è ‘obbligo di mantenimento dell’investimento per almeno 3 anni.

REDDITI PERSONE FISICHE 2022

COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE
FISICHE CHE HANNO INVESTITO (MODELLO REDDITI PF 2022)

Per usufruire dell’agevolazione una persona fisica dovrà compilare all’interno del Modello Unico PF 2022 il rigo RP 80– ” Detrazioni per investimenti in start up o PMI innovative ammissibili” presente nel Quadro RP, Sezione VI – “Altre detrazioni”.

Per una corretta e completa compilazione vedi:

Istruzioni per la compilazione del modello Redditi Pf fascicolo 1 – pdf

Nella Colonna 6 del rigo RP 80 va indicato il totale della detrazione spettante. Se è stato compilato un solo rigo, detto importo sarà pari a quello indicato in colonna 5; se sono stati effettuati più
investimenti, occorre compilare un rigo per ciascuno di essi, utilizzando più moduli. In tal caso riportare solo nella colonna 6 del primo modulo la somma degli importi indicati nelle colonne 5 di tutti i moduli compilati e indicare il numero modulo nell’apposito spazio in alto a destra.
L’importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo RN21 – “Detrazione investimenti start up (Sez.VI del quadro RP)”  nella colonna 1.

Nel caso si sia usufruito dell’agevolazione per Start-Up innovative di cui all’art. 29, D.L. n. 179/2012 va compilato anche, all’interno del Modello Unico PF 2022 il rigo RS 401 – ” Aiuti di Stato”, riportando come codice aiuto il 3.

COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOCIETÀ DI
CAPITALI CHE HANNO INVESTITO (MODELLO REDDITI SC 2022)

Le società di capitali, essendo soggetti IRES, hanno l’obbligo di compilare il modello redditi SC.

Perciò, le società che hanno effettuato nel 2021 investimenti in Startup/PMI innovative dovranno compilare gli importi nel quadro RS, nella sezione dedicata a “Investimenti in Start-up innovative o PMI innovative ammissibili“. Nel rigo RS164 va indicato l’importo totale dell’agevolazione pari alla somma degli importi indicati nella
colonna 5 dei righi da RS160 a RS162.

L’importo indicato nel rigo RS164 verrà riportato nel rigo RN6, colonna 5, fino a concorrenza dell’importo esposto nel rigo RN6, colonna 2 – Reddito.

Per una corretta e completa compilazione vedi:

Modello Redditi Società di capitali (Sc) 2022 – pdf

 Istruzioni per la compilazione – pdf

COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOCIETÀ DI
CAPITALI CHE HANNO RICEVUTO L’INVESTIMENTO (UNICO SC
2022)

Le Startup/PMI che hanno ricevuto un investimento dovranno compilare il quadro RS, e nello specifico il rigo RS 177.

Il crowdfunding – evoluzione normativa italiana ed europea

Il termine crowdfunding indica il processo con cui più persone (“folla” o crowd) conferiscono somme di denaro (funding), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere.

L’espressione crowdfunding rappresenta una tipologia di finanziamento collettivo attuata da un gruppo di persone che uniscono le proprie risorse per la realizzazione di un progetto. Con l’avvento di Internet, questo processo è stato mediato dalle piattaforme digitali.

Esistono diversi tipi di crowdfunding, fra cui Equity crowdfunding e Lending crowdfunding, termini che indicano due distinte modalità di investimento. Le loro caratteristiche sono differenti, così come i loro vantaggi. Per investire in sicurezza e in maniera consapevole occorre senz’altro comprendere a fondo la loro natura.

Conferire denaro in un determinato progetto, che viene selezionato attraverso l’utilizzo di una piattaforma online, significa diventare un donatore, un finanziatore o un investitore a seconda della natura del progetto nel quale si sceglie di mettere i propri soldi. Da questa distinzione, si generano le 5 grandi categorie del crowdfunding.

  • Donation crowdfunding: permette di sostenere economicamente una determinata causa sociale, ambientale, ecc., come atto di liberalità. In cambio del proprio contributo, non ci si aspetta di ricevere nulla.

  • Reward crowdfunding: permette di sostenere economicamente un progetto o un’idea innovativa. In cambio del proprio contributo ci si aspetta di ricevere, in anteprima rispetto al mercato, il prodotto o il servizio che si è scelto di sostenere.

  • Equity crowdfunding: permette di acquistare le quote di una società di capitali, investendo così in essa il proprio denaro. In cambio del proprio contributo, l’investitore si aspetta di ottenere un forte aumento del valore delle proprie quote e/o la distribuzione di un importante utile da parte dell’azienda.

  • Debt crowdfunding: permette di sottoscrive un titolo di debito o un’obbligazione emessi da una società che realizza uno specifico progetto. In cambio del proprio contributo, alla scadenza prevista dal titolo di credito e/o dall’obbligazione, l’investitore riceverà il capitale investito maggiorato di un tasso di interesse prefissato.

  • Lending crowdfunding: permette di prestare il proprio denaro ad un’azienda, che lo utilizzerà per i suoi piani di sviluppo pagando un rendimento prefissato sul proprio prestito.

Equity crowdfunding, Debt crowdfunding e Lending crowdfunding sono definiti anche come “Crowdinvesting”, perché a fronte del proprio investimento o del proprio prestito, l’investitore si aspetta di ottenere un rendimento sul capitale.

In Italia le Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali sono contemplate nell’Art. 100-ter del DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58 -Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 (Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri di delega) della legge 6 febbraio 1996, n. 52. (Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998, Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 17/01/2022).

Equity crowdfunding

Si parla, quindi, di “equity-based crowdfunding” quando tramite l’investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la “ricompensa” per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.

L’equity crodwfunding si concentra maggiormente su finanziamento alle imprese, perlopiù PMI o Start Up. Queste richiedono capitali per dare il via al proprio modello del business. Chi crede nel progetto, dunque, acquista delle quote e diventa così socio della realtà che ha richiesto la liquidità.

I progetti in questo caso sono quasi sempre medio-grandi, mentre la remunerazione avviene alla conclusione, con un periodo di durata che può spingersi anche oltre i 35 mesi.

L’equity crodwfunding è lo strumento che consente a chiunque di investire in una società di capitali per il tramite di una piattaforma digitale che funge da intermediario. La società che decide di finanziarsi attraverso il crowdfunding potrà così coprire il proprio fabbisogno di capitale offrendo agli investitori aggregati dalla piattaforma, la possibilità di sottoscrivere proprie azioni o quote; in questo modo l’investitore diventa a tutti gli effetti un socio ed entra quindi nel capitale di rischio dell’azienda. In Italia, le piattaforme digitali che operano come intermediari per gli investimenti in equity crowdfunding devono essere autorizzate dalla Consob.

Lending crowdfunding

Il lending crowdfunding è conosciuto anche come social lending o P2P lending. In questo tipo di investimento il rapporto che si crea tra investitore e azienda è totalmente differente rispetto a quello visto nell’equity.

Gli investitori, infatti, non diventano soci né acquistano quote dell’azienda che ha proposto il progetto. Il lending crowdfunding permette loro di prestare denaro per finanziare un progetto, la cui durata si aggira solitamente sui 12 mesi. Il rapporto dunque è vicino a quello di una comune situazione di prestito: da un lato avremo il debitore, l’azienda, e dall’altro il creditore, l’investitore.

Al termine di questo rapporto gli investitori ricevono i loro capitali d’ingresso, che sono, di solito, molto bassi più i rendimenti dell’operazione .

Il lending crowdfunding, conosciuto anche come P2P lending o social lending, consiste, quindi,  nell’erogazione di un prestito ad una società o a un individuo per la realizzazione di un determinato progetto, tipicamente attraverso la sottoscrizione di un contratto di mutuo standardizzato. Il contratto, conferisce al sottoscrittore il diritto di ricevere ad una o più scadenze, il capitale investito maggiorato di un rendimento prefissato. La normativa che regola le piattaforme che operano come intermediari per gli investimenti in lending crowdfunding è meno rigida rispetto a quella relativa all’equity e debt crowdfunding:in Italia le piattaforme di lending non devono infatti essere autorizzate dalla Consob per poter operare.

Equity crowdfunding e lending crowdfunding: le differenze

Come abbiamo visto, sebbene stiamo parlando di due modelli di business appartenenti alla stessa macroarea, siamo di fronte a due modalità operative diverse.

La differenza principale è che l’equity consiste nel finanziamento di una campagna con capitale a rischio, mentre invece il lending si serve di capitale di debito. Da un lato dunque parleremo di quote, mentre nel secondo caso di prestito.

In entrambi i casi il finanziamento avviene attraverso una piattaforma digitale che agevola le operazioni mettendo in contatto il proponente, ovvero l’azienda che propone un progetto, e gli investitori/risparmiatori.

Un’altra differenza rispetto a lending crowdfunding è che per quanto riguarda l’equity le piattaforme devono essere iscritte a un registro della Consob.

Debt crowdfunding

Con alcune modifiche al regolamento Consob, introdotte nell’ottobre 2019 (delibera n. 21110 del 10.10.2019 Modifiche al Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line e successive modifiche e integrazioni (Regolamento Crowdfunding) per l’adeguamento alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019), l’Italia ha dato il via a un nuovo settore del crowdinvesting: il debt crowdfunding (vedi art.2, lett. h, del Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013. Lettera dapprima sostituita con delibera n. 19520 del 24.2.2016 e poi così modificata con delibera n. 21110 del 10.10.2019 che dopo le parole “degli OICR” ha aggiunto le parole: “e le obbligazioni o i titoli di debito”..)

Questa tipologia di crowdfunding prevede il collocamento di obbligazioni e titoli di debito (quali ad esempio bond, minibond e cambiali finanziarie) emessi da parte di PMI presso una vasta platea di investitori professionali e altre specifiche categorie di investitori anche retail. Si tratta quindi di una metodologia di crowdfunding , che permette alle PMI di raccogliere risorse finanziarie mediante l’offerta di tali strumenti finanziari, in modo innovativo, tramite il web. Quindi, a partire dalla fine del 2019 (delibera n. 21110 del 10.10.2019) è stata introdotta per le piattaforme autorizzate a svolgere l’attività di gestori di portali di equity crowdfunding, che fino a quel momento erano autorizzate ad operare come intermediari per la sola raccolta di capitale di rischio, la possibilità di operare come intermediari per la raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni e strumenti finanziari di debito emessi da piccole e medie imprese (c.d. “debt crowdfunding“). In questo modo le società che rientrano nelle previsioni di legge, possono collocare ad esempio minibond tramite portali autorizzati dalla Consob. Nel caso del debt crowdfunding, non si investe nel capitale di rischio di una società, ma si concede a quest’ultima un finanziamento, in cambio della restituzione del capitale investito maggiorato degli interessi maturati.

Il crowdfunding immobiliare

Le due tipologie di crowdfunding che abbiamo appena visto si possono applicare a diversi settori, fra cui il settore immobiliare. L’equity e lending crowdfunding in Italia, relativi al settore real estate, sono in forte crescita, con dati incoraggianti e un mercato che si dimostra sempre più solido.

Nel caso dell’equity crowdfunding l’investimento avviene attraverso sottoscrizione di titoli di proprietà del capitale di un veicolo societario che promuove il progetto immobiliare.

Nel Lending crowdfunding, invece, l’investimento avviene prestando denaro ai promotori del progetto immobiliare, che in seguito lo rimborseranno riconoscendo una remunerazione, che può essere fissa o indicizzata.

Il crowdfunding immobiliare è un sistema innovativo volto a finanziare operazioni immobiliari ricorrendo a un’ampia base di finanziatori.

Le raccolte fondi avvengono per lo più sul web, attraverso piattaforme dedicate.

Che cosa fa una piattaforma di crowdfunding

Così come sono diversi nella teoria questi metodi di investimento, così differiscono anche le piattaforme di lending crowdfunding e equity crowdfunding.

L’obiettivo della piattaforma è l’intermediazione, ovvero il facilitare il contatto fra l’azienda proponente e gli investitori.

Equity crowdfunding, debt crowdfunding e lending crowdfunding sono tre diverse tipologie di crowdinvesting che hanno caratteristiche molto diverse tra loro.

Nella maggior parte dei Paesi in cui operano portali di crowdfunding il fenomeno non è soggetto a regolamentazione ed è fatto pertanto rientrare nell’ambito di applicazione di discipline già esistenti (appello al pubblico risparmio, servizi di pagamento, etc.).

L’Italia è invece il primo Paese in Europa ad essersi dotato di una normativa specifica e organica relativa al solo equity crowdfunding.

È noto come il tessuto produttivo italiano sia fondato sulle piccole imprese. Sono anche note le difficoltà che incontrano queste imprese, soprattutto dopo la crisi del 2008, a ottenere finanziamenti dalle banche. Difficoltà ancora maggiori riscontrano le imprese neo costituite, meglio conosciute come start-up.

Proprio a un particolare tipo di start-up (quelle innovative) sono dedicate alcune norme introdotte dal decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221) recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (noto anche come “Decreto crescita bis“). Lo stesso titolo del “Decreto crescita bis” aiuta a capire è stato adottato con lo scopo di fornire uno stimolo alla crescita economica del nostro Paese. Nel complessivo disegno del legislatore, l’equity crowdfunding è visto come uno strumento che può favorire lo sviluppo delle start-up innovative attraverso regole modalità di finanziamento in grado di sfruttare le potenzialità di internet.

Il Decreto ha delegato alla Consob il compito di disciplinare alcuni specifici aspetti del fenomeno con l’obiettivo di creare un “ambiente” affidabile in grado, cioè, di creare fiducia negli investitori. La Consob ha adottato il nuovo Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line
Adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013.
L’ultimo aggiornamento è stato adottato con delibera n. 21259 del 6 febbraio 2020, Modifiche al regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013. sulla raccolta di capitali tramite portali on-line e successive modifiche e integrazioni (regolamento crowdfunding) per l’adeguamento alle novità introdotte dal d.lgs. n. 165 del 25 novembre 2019Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129
((Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cosi’, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2011 , sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica la direttiva 2003/41/CE e la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e il regolamento (CE) n. 1060/2009 e il Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ), e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 sui mercati degli strumenti finanziari, cosi’ come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016.)), di attuazione della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2011 , sui gestori di fondi di investimento alternativi, (che modifica la direttiva 2003/41/CE e la Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e il regolamento (CE) n. 1060/2009 e  il Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (che modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione)) e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , sui mercati degli strumenti finanziari (che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni).

Le start-up innovative sono piccole società di capitali (spa, srl o cooperative) italiane, da poco operative, impegnate in settori innovativi e tecnologici o a vocazione sociale.

Alle start-up innovative è dedicata la Sez. IX del decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221),”Decreto crescita bis”.

Il decreto legge n. 179/2012, stabilisce i requisiti che tali società devono possedere (art. 25) e dispone diverse semplificazioni normative per favorirne la diffusione e lo sviluppo.

Ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera c, del Decreto crescita bis, per l’impresa start-up innovativa, se residente in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, è richiesta  una sede produttiva o una filiale in Italia.

Per crescere bene è necessario un ambiente favorevole: per questo il Decreto crescita bis, nel disegnare il sistema ha previsto (art. 25, comma 5) una particolare categoria di soggetti, gli “incubatori“: società di capitali italiane che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo delle start up innovative.

Con il decreto legge n. 179/2012 il legislatore ha previsto la possibilità per le startup innovative, in deroga al divieto di cui all’articolo 2468, comma 1, cod. civ., di offrire al pubblico prodotti finanziari anche attraverso portali online per la raccolta di capitali. 

Le start-up innovative possono offrire i propri strumenti finanziari (anche) attraverso portali on-line (art.30 del Decreto crescita bis) se sono iscritte in una sezione speciale del registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 25, comma 8, del Decreto crescita bis) dove è possibile acquisire le principali informazioni sulle società. Anche il sito internet delle singole start-up è un’importante fonte di informazioni: esso riporta (e aggiorna ogni sei mesi) le informazioni sull’attività svolta, sui soci fondatori, sul personale e sugli altri elementi indicati dal Decreto nonché sul bilancio.

Per assumere le informazioni necessarie a decidere se investire (tramite internet) in strumenti finanziari emessi da start-up innovative gli investitori consultano i portali on-line che si occupano di equity crowdfunding (art.30 del Decreto crescita bis). Si tratta di piattaforme vigilate dalla Consob che facilitano la raccolta del capitale di rischio delle start-up innovative.

L’art. 30 del decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221),Decreto crescita bis“, ha modificato il DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58 -Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, per adeguarlo alla raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative.

Per i soggetti comunitari, ai sensi dell’art. 30, comma 3, lettera b, del Decreto crescita bis, è richiesta una stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.

I portali forniscono agli investitori le informazioni sulle start-up e sulle singole offerte attraverso apposite schede (redatte secondo il modello standard allegato al Regolamento) che possono essere presentate anche con strumenti multimediali tramite immaginivideo o “pitch” (le presentazioni, normalmente in formato Microsoft PowerPoint, con cui si descrivono l’azienda, la sua idea di business, le persone che la compongono e i piani che intendono perseguire con l’investimento cercato).

Proprio per il ruolo cruciale che svolgono il legislatore ha ritenuto necessario garantire l'”affidabilità” e la “qualità” del servizio svolto dai portali.

Per questi motivi la gestione di portali è riservata a due categorie di soggetti (art.30 del Decreto crescita bis):

  • i soggetti autorizzati dalla Consob e iscritti in un apposito registro tenuto dalla medesima Autorità;
  • le banche e alle imprese di investimento (SIM) già autorizzate alla prestazione di servizi di investimento (i c.d. “gestori di diritto”, annotati nella sezione speciale del registro tenuto dalla Consob).

Il registro dei gestori di portali

L’ Art. 50-quinquies  del D.Lgs. 58/1998 – Testo Unico della Finanza
si occupa della gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali) 

La Parte II del Regolamento Consob è dedicata al REGISTRO E DISCIPLINA DEI GESTORI DI PORTALI

Il Regolamento Consob distingue il registro dei portali in due sezioni, una ordinaria e una speciale.

Nella sezione ordinaria sono iscritti i gestori di portali che sono autorizzati dalla Consob in seguito alla positiva verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, tra i quali:

  • la forma giuridica di società di capitali;
  • il possesso, da parte dei soci di controllo, dei previsti requisiti di onorabilità;
  • il possesso, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei previsti requisiti di onorabilità (gli stessi dei soci di controllo) e di professionalità;
  • la presentazione di una relazione sull’attività di impresa e sulla struttura organizzativa (da predisporre secondo le indicazioni allegate al Regolamento Consob).

La perdita dei requisiti è una delle cause che comporta la cancellazione del gestore dal registro.

Nella sezione speciale sono invece annotati i “gestori di diritto“, ovvero le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di investimento che hanno comunicato alla Consob lo svolgimento della gestione di portali di equity crowdfunding.

Il registro è consultabile attraverso il sito internet della Consob e attraverso i siti dei portali; al suo interno potranno essere rinvenute importanti informazioni sui gestori di portali tra cui: il collegamento alla home page del sito internet del portale e gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob nei confronti dei gestori.

La Consob esercita la vigilanza sui gestori iscritti al registro potendo richiedere dati notizie e documenti ed effettuando ispezioni. Nel caso accerti la violazione di regole, può sospendere il gestore dall’attività e, nei casi più gravi, radiarlo dal registro, oltre ad irrogare sanzioni pecuniarie.

 Successivamente al decreto legge n. 179/2012, il DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3, Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, ha esteso la disciplina del crowdfunding alle Pmi innovative e ad altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o in Pmi innovative.

L’art. 4, comma 1, del DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3, definisce: “piccole e medie imprese innovative”, di seguito denominate “PMI innovative“,  le PMI, societa’ di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono determinati requisiti come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

L’art. 4, comma 2, del DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3, stabilisce che: “Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e’ istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono essere iscritte; la sezione speciale del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative: all’anagrafica, all’attivita’ svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera.

Ancora, il crowdfunding – ad opera della LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, Legge di Bilancio 2017,  e del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50  – è stato esteso alla raccolta di capitale di rischio da parte di tutte Pmi costituite in forma di società a responsabilità limitata, secondo la definizione della disciplina europea.

L’art. 1, comma 70, della LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, Legge di Bilancio 2017, recita:  “Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5-novies dell’articolo 1 e’ sostituito dal seguente: «5-novies. Per “portale per la raccolta di capitali per le PMI” si intende una piattaforma on line che abbia come finalita’ esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disciplina dell’Unione europea e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa’ che investono prevalentemente in PMI»; b) all’articolo 50-quinquies, le parole: «per le start-up innovative, per le PMI innovative» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «per le PMI», le parole: «in start-up innovative e in PMI innovative» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «in PMI» e, alla rubrica, le parole: «per start-up innovative e PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «per le PMI»; c) alla rubrica del capo III-quater del titolo III della parte II, le parole: «per le start-up innovative e le PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «per le PMI».”

L’art. 57 del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, si occupa dell’Attrazione degli investimenti.

Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020

Il 10 novembre 2021 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (c.d. “Regulation on European Crowdfunding Service Providers for Business” , “European
Crowdfunding Service Providers Regulation” (ESCPR) o “Regolamento ECSP”),  che modifica:

Il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 è destinato ad avere rilevanti novità per i fornitori dei servizi / le piattaforme di crowdfunding, proponendosi di armonizzare le regole di comportamento a livello europeo e di aumentare conseguentemente sia le capacità di raccolta sul mercato dei capitali che quelle di investimento su base transfrontaliera.

Nel contesto italiano l’applicazione della nuova normativa contribuirà inoltre ad uniformare parzialmente l’attuale quadro normativo che è differenziato tra

In base al regime transitorio previsto dal Regolamento ECSP le piattaforme di crowdfunding, già operative alla data di entrata in vigore, avranno un anno di tempo per adeguarsi alla nuova normativa potendo continuare ad operare secondo le regole nazionali fino al 10 novembre 2022.

La Commissione Europea ha esteso il periodo di transizione di un ulteriore anno (fino al novembre 2023) per le piattaforme autorizzate prima del 10 novembre 2021.

Il regime transitorio non si potrà in alcun modo estendere ulteriormente e le piattaforme che non saranno  ancora autorizzate al 10 novembre 2023 saranno costrette ad interrompere le attività fino a quando non avranno ricevuto autorizzazione all’interno del Regolamento UE. Non basterà, dunque, solamente aver fatto richiesta di autorizzazione ad operare, ma servirà anche aver ottenuto effettivamente l’autorizzazione entro il termine pertinente.

Durante il regime transitorio, queste piattaforme potranno comunque richiedere ed ottenere l’autorizzazione per operare con il regime europeo ed usufruire del passaporto ad esso collegato. Una delle clausole contenute nel regolamento europeo del settore del crowdfunding consentiva alla Commissione Europea di prorogare il regime transitorio per ulteriori 12 mesi. A riguardo, la stessa Commissione ha chiesto parere all’ESMA che, in seguito a proprie consultazioni con autorità nazionali, ha fornito una sua favorevole opinione all’estensione del periodo di transizione della normativa, ma solamente per quelle società-piattaforme che avevano ricevuto autorizzazione ad operare prima del 10 novembre 2022 (senza che vengano imposte a queste ultime alcune condizionalità).

Il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (“European
Crowdfunding Service Providers Regulation” (ESCPR))
, pur avendo alcune analogie con il Regolamento Consob applicabile all’equity / debt crowdfunding, introduce diverse novità per gli operatori del settore che riguarderanno;

  • il sistema autorizzativo e le regole di vigilanza prudenziale;
  •  la trasparenza;
  • la tutela degli investitori; 
  • la gestione dei conflitti di interesse.

La normativa europea avrà un ambito applicativo più ampio dell’attuale normativa italiana, in quanto si applicherà ai fornitori di servizi di

  • equity crowdfunding;
  • debt crowdfunding;
  • lending crowdfunding,

con l’esclusione dei prestiti peer-to-peer ai privati, a cui continueranno ad applicarsi le normative locali, ove esistenti.

Il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 sul Crowdfunding consentirà ai fornitori europei di servizi di Crowdfunding (European Crowdfunding Service Providers o ECSP) di operare in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Allo scopo di promuovere la prestazione transfrontaliera dei servizi di crowdfunding, di agevolare l’esercizio della libertà di offrire e ricevere tali servizi nel mercato interno e di promuovere le attività transfrontaliere di finanziamento delle imprese, il Regolamento stabilisce requisiti uniformi in tema di prestazione dei servizi crowdfunding, di organizzazione, di autorizzazione e di vigilanza degli ECSP, nonché in tema di tutela degli investitori.

Dal momento che le nuove norme in materia di crowdfunding sono state introdotte dal legislatore europeo tramite lo strumento del regolamento, che, a norma dell’articolo 288, paragrafo 2 (Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri,  le stesse producono effetti vincolanti nei confronti di tutti coloro che sono tenuti al rispetto del diritto dell’Unione europea, senza bisogno di misure di recepimento da parte degli Stati membri nel loro ordinamento giuridico interno. Gli Stati membri non potranno unilateralmente adottare provvedimenti interni volti a limitare l’applicazione delle norme del regolamento, né farne un’applicazione incompleta o selettiva. Inoltre, tutte le norme di diritto nazionale che risulteranno in contrasto con la normativa introdotta dal regolamento europeo andranno disapplicate.

Ambito di applicazione

Il Regolamento trova applicazione

  • sia rispetto ai servizi crowdfunding basati sull’investimento (il cosiddetto equity crowdfunding)
  • sia rispetto ai servizi crowdfunding basati sul prestito (il cosiddetto lending crowdfunding).

Secondo la definizione fornita dall’articolo 2 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020, s’intende

    • per «servizio di crowdfunding»  l’abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche di investitori e titolari di progetti tramite l’utilizzo di una piattaforma di crowdfunding, che consiste in una delle seguenti attività:
      • intermediazione nella concessione di prestiti;
      • collocamento senza impegno irrevocabile, di cui all’allegato I, sezione A, punto 7), della direttiva 2014/65/UE, di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo, e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti, di cui al punto 1 di detta sezione, relativamente a tali valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding;
    • per «piattaforma di crowdfunding», un sistema informatico pubblicamente accessibile basato su internet, gestito o amministrato da un fornitore di servizi di crowdfunding;

Tenuto conto dei rischi associati agli investimenti legati al crowdfunding e in un’ottica di tutela degli investitori, l’articolo 1 del Regolamento UE fissa, un limite quantitativo al suo ambito di applicazione, stabilendo, all’articolo 1, che le norme ivi contemplate non trovano applicazione alle offerte che abbiano un corrispettivo totale superiore a 5 milioni di euro, calcolati su un periodo di 12 mesi (soglia generalmente utilizzata dalla maggior parte degli Stati membri per esentare le offerte al pubblico dall’obbligo di pubblicazione del prospetto). Ne consegue che, le offerte che superino tale soglia non potranno essere ammesse sui portali crowdfunding.

La normativa italiana fissa in 8 milioni di euro la soglia massima entro la quale le offerte di strumenti finanziari possono essere condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali e, in generale, beneficiare dell’esenzione dall’applicazione della più stringente disciplina sul prospetto informativo (articolo 100-ter, comma 1 del TUF e art. 34-ter, comma 1 del Regolamento emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999).

Quanto al limite soggettivo, i Servizi Crowdfunding potranno essere forniti solo da persone giuridiche stabilite in uno Stato Membro dell’Unione europea e autorizzate come fornitori di Servizi Crowdfunding conformemente all’articolo 12 del Regolamento UE (Art. 3, primo comma del Regolamento UE).

Autorizzazione

Le persone giuridiche che intendano fornire servizi di crowdfunding dovranno presentare una domanda di autorizzazione all’Autorità competente del proprio Stato membro, dimostrando di rispettare i requisiti previsti dal  Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (“European Crowdfunding Service Providers Regulation” (ESCPR), Art. 12 del Regolamento UE.  Tale Autorità sarà poi formalmente incaricata dell’attività di vigilanza sugli stessi, sotto la supervisione dell’European Securities and Markets Authority (ESMA), che istituirà un registro dei fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati che operano nell’UE (Art. 14 del Regolamento UE).

La domanda deve ricomprendere tutte le informazioni elencate all’art. 12 del Regolamento UE o nonché la documentazione attestante il possesso da parte del gestore dei requisiti richiesti dal capo I del Regolamento UE, tra cui

  • l’adozione di un efficace sistema di governance che assicuri la sana e prudente gestione;
  • il possesso, da parte delle persone fisiche che ricoprano cariche gestorie, di requisiti di onorabilità e di competenza;
  • il soddisfacimento dei requisiti prudenziali di cui all’art. 11 del Regolamento UE;
  • l’adozione di misure atte ad assicurare che i progetti siano selezionati in modo professionale, imparziale e trasparente;
  • ecc.

Entro 3 mesi dal ricevimento della domanda, l’autorità competente adotta una decisione motivata di accoglimento o rigetto della domanda (art. 12, comma 8, del Regolamento UE) e ne informa l’European Securities and Markets Authority (ESMA)(art. 12, comma 9, del Regolamento UE), la quale istituisce un registro pubblico di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding, pubblicato sul suo sito web e regolarmente aggiornato (art. 14 del Regolamento UE).

L’European Securities and Markets Authority (ESMA) dedica al crwfunding la sezione del suo sito web https://www.esma.europa.eu/sections/crowdfunding

Al momento, l’Italia non ha ancora formalmente designato l’Autorità che sarà incaricata di svolgere l’attività di vigilanza sugli operatori del crowdfunding; anche se è ragionevole ipotizzare che si tratterà della Consob che, eventualmente, per alcuni profili, potrà essere affiancata dalla Banca d’Italia.

I fornitori di crowdfunding che otterranno l’autorizzazione avranno diritto ad un passaporto europeo che gli consentirà di operare in tutti gli Stati Membri nei quali faranno richiesta di svolgere l’attività. Allo stesso modo, anche le imprese potranno accedere alla possibilità di raccogliere fondi non più solo in Italia ma in tutto il territorio dell’Unione Europea.

Ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento UE, l’European Crowdfunding Service Providers (ECSP) autorizzato ai sensi dell’art. 12 del Regolamento UE che intenda erogare i Servizi Crowdfunding anche in Stati Membri diversi da quello nel quale ha ottenuto l’autorizzazione, dovrà effettuare una semplice comunicazione indirizzata all’autorità competente dello Stato membro di autorizzazione che sarà da quest’ultima trasmessa alle autorità competenti degli altri Stati membri nei quali l’European Crowdfunding Service Providers (ECSP) ha dichiarato di voler operare nonché all’European Securities and Markets Authority (ESMA) che si occuperà di introdurre tali informazioni nel suo registro pubblico.

L’’European Crowdfunding Service Providers (ECSP) potrà iniziare a prestare i Servizi Crowdfunding negli Stati Membri ai quali è stata indirizzata la predetta comunicazione a partire, al più tardi, dal quindicesimo giorno successivo alla data in cui ha comunicato all’autorità competente nazionale la sua volontà di erogare i Servizi Crowdfunding in via transfrontaliera.

In base al regime transitorio previsto dal Regolamento ECSP, per i portali già autorizzati in base all’attuale normativa potranno essere previsti dagli Stati Membri meccanismi di opt-in semplificati per passare al nuovo regime. Come evidenziato in precedenza, i fornitori di servizi di crowdfunding già accreditati potranno continuare a prestare i servizi di crowdfunding sulla base della normativa nazionale fino al 10 novembre 2022 o fino al rilascio di un’autorizzazione ai sensi di tale Regolamento, se tale data è anteriore.

Le Autorità europee (in particolare l’European Securities and Markets Authority (ESMA) ed European Banking Authority (EBA)) sono state chiamate a definire le regole applicative e gli standard di dettaglio con riferimento ad alcuni profili della nuova normativa che riguardano in particolare la valutazione dei rischi dell’investimento, la verifica della correttezza dei dati forniti, la gestione dei conflitti di interesse e le procedure di reclamo da parte degli investitori.

Al momento, tali regole di dettaglio risultano ancora in corso di definizione e potrebbero pertanto essere pubblicate dall’Autorità successivamente alla data di entrata in vigore della normativa, rendendo pertanto indispensabile per gli attuali operatori avvalersi del regime transitorio al fine di adeguarsi alla nuova normativa.

Racconta, Investimenti e Mercato Secondario

La raccolta di capitale di rischio sarà estesa anche a imprese diverse dalle PMI e le piattaforme di crowdfunding potranno collocare minibond presso gli investitori retail, mentre non sarà più possibile collocare quote di  OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio). Come abbiamo visto, il limite di raccolta massima per ogni impresa sarà fissato a € 5 milioni nell’arco di un anno, a fronte dell’attuale limite di € 8 milioni previsto dalla disciplina nazionale.

Con riferimento agli investimenti, tutti i fornitori di servizi di crowdfunding saranno chiamati a definire e attuare adeguate politiche di analisi, valutazione e selezione dei progetti di investimento proposti sulle rispettive piattaforme, in modo da limitare il livello di esposizione ai rischi ed assicurare un trattamento equo dei potenziali investitori e clienti.

Il Regolamento ECSP conferma, come già previsto dalla disciplina nazionale, l’introduzione di “bacheche elettroniche” (vedi art. 25 del Regolamento ECSP) volte a favorire la creazione di un mercato secondario degli strumenti oggetto di crowdfunding e dunque a facilitare l’uscita dall’investimento.

Gestione individuale di portafogli di prestiti

Nell’ambito del lending crowdfunding, il Regolamento ECSP all’art. 2, Definizioni, primo comma, lettera c, introduce un riferimento esplicito al servizio di “gestione individuale di portafogli di prestiti”, che consiste nella “ripartizione, da parte di un fornitore di servizi di crowdfunding, di un importo prestabilito di fondi di un investitore che è un prestatore originario, a uno o più progetti di crowdfunding sulla sua piattaforma di crowdfunding conformemente a un mandato individuale conferito dall’investitore su base discrezionale per ciascun investitore”.

Tale servizio, si configura di fatto come un “nuovo servizio di investimento” in forza del quale l’investitore fornisce al gestore della piattaforma di lending crowdfunding indicazioni e parametri in merito ai progetti che intende finanziare e il gestore/fornitore di servizio, sulla base degli stessi, provvede ad allocare i fondi su diversi progetti di investimento adottando tutte le misure necessarie per ottenere il miglior risultato possibile.

In relazione agli investimenti selezionati nel rispetto dei parametri indicati nel mandato di gestione individuale, il rischio di insolvenza non è sopportato dal fornitore del servizio di lending crowdfunding ma dagli investitori. Pertanto, la possibilità di svolgere tale servizio è subordinata all’adozione da parte dei fornitori / piattaforme di lending crowdfunding di idonei sistemi, processi/ controlli e strumenti per l’analisi, la gestione e la mitigazione dei rischi, che dovranno essere definiti e comunicati agli investitori sulla base di appositi standard che saranno definiti dalle Autorità europee.

Tutela degli investitori

Alla tutela degli investitori è dedicato il Capo IV del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 .

Il Regolamento ECSP opera una particolare distinzione tra investitori “sofisticati” e investitori “non sofisticati” e introduce livelli differenziati di salvaguardia a tutela degli investitori, appropriati per ciascuna di tali categorie.

Tale distinzione, da un lato, si fonda sulla distinzione tra cliente professionale e cliente al dettaglio prevista dalla Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (la cosiddetta Direttiva MiFID II, (Markets in financial instruments directive II)) e, dall’altro, tiene in considerazione anche le peculiarità del mercato del crowdfunding. In particolare, la distinzione tra investitori sofisticati e non sofisticati, oltre a seguire la linea di demarcazione tracciata dalla Direttiva MiFID II,  prende in considerazione anche l’esperienza e le conoscenze dei potenziali investitori in materia di crowdfunding, valutate conformemente ai criteri e secondo la procedura di cui all’allegato II del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020.

I fornitori di servizi di crowdfunding dovranno presentare ai potenziali investitori un prospetto informativo standardizzato con tutti i dettagli chiave dell’investimento (c.d. Key Investment Information Sheet – KIIS) e saranno tenuti ad eseguire un test d’ingresso di verifica in relazione agli investitori non sofisticati (art. 21 del Regolamento ECSP).

Tale test è finalizzato a valutare l’appropriatezza degli investimenti sulla base dell’esperienza, degli obiettivi di investimento, della situazione finanziaria e della comprensione di base dei rischi legati all’investimento in generale da parte dei potenziali investitori.

In caso di investimenti di un ammontare superiore all’importo più elevato tra 1.000 € o il 5% del patrimonio netto dell’investitore, il fornitore di servizi di crowdfunding dovrà pertanto avvertire l’investitore sui rischi e ottenere un consenso esplicito e una dimostrazione di piena comprensione dell’investimento e dei relativi rischi (art. 21, comma 7, del Regolamento ECSP).

Saranno infine introdotte regole più stringenti in materia di conflitto di interessi che prevederanno l’adozione di adeguate misure per evitare, individuare, gestire e comunicare gli stessi, introducendo, tra l’altro, anche l’impossibilità per gli operatori di aderire alle offerte pubblicate sulle proprie piattaforme.

Ulteriori requisiti saranno inoltre previsti in relazione al trattamento dei reclami, per cui i fornitori di servizi di crowdfunding dovranno adottare procedure efficaci e approntare ulteriori presidi.

Come abbiamo visto, prima di consentire agli investitori non sofisticati di accedere ai Servizi Crowdfunding, l’European Crowdfunding Service Provider dovrà sottoporli ad un test d’ingresso per la verifica della conoscenza e della capacità di sostenere eventuali perdite, al fine di valutare se gli investitori non sofisticati siano in grado di comprendere i rischi legati all’investimento in generale e alle tipologie di investimento offerte sulla piattaforma nonché di sostenere eventuali perdite derivanti dall’investimento stesso (attraverso l’effettuazione di un’apposita simulazione).

La stessa verifica, invece, non è richiesta con riguardo agli investitori sofisticati, dal momento che essi sono per definizione consapevoli dei rischi associati agli investimenti in progetti di crowdfunding.

In ogni caso, laddove un investitore non sofisticato intenda effettuare un investimento per un ammontare superiore all’importo più elevato tra 1.000 euro e il 5% del suo patrimonio netto, l’European Crowdfunding Service Provider, prima di consentirgli di aderire all’offerta, dovrà provvedere a inoltrare a tale investitore una specifica avvertenza sui rischi, assicurandosi che l’investitore fornisca un consenso esplicito ad effettuare l’investimento e che dimostri di comprendere l’investimento e i relativi rischi.

Al fine di rafforzare ulteriormente la tutela degli investitori non sofisticati, l’articolo 22 del Regolamento UE n. 2020/1503 concede all’investitore non sofisticato un periodo di tempo di 4 giorni (il cosiddetto “periodo di riflessione precontrattuale”) per revocare un’offerta di investimento o una manifestazione di interesse in una specifica offerta di crowdfunding, senza dare una motivazione e senza incorrere in penali.  L’attuale normativa italiana, invece, consente agli investitori non professionali di recedere dall’ordine di adesione, senza alcuna spesa, entro 7 giorni decorrenti dalla data dell’ordine stesso (articolo 13, comma 5, del Regolamento Consob adottato con delibera 18592 del 26 giugno 2013).

Sempre nell’ottica di garantire alti livelli di tutela degli investitori, il Regolamento UE prevede l’obbligo degli European Crowdfunding Service Provider di fornire agli investitori, oltre a tutte le informazioni relative al portale, ai costi, ai rischi finanziari e gli oneri connessi ai Servizi Crowdfunding e la loro natura, ai criteri di selezione dei progetti, anche una chiara informativa, redatta dall’offerente, contenente le informazioni chiave dell’investimento e della singola offerta in modo da consentire loro di prendere delle decisioni di investimento informate e consapevoli. Tale informativa, inoltre, deve essere formulata in modo tale da rispecchiare le caratteristiche tipiche di ciascuna delle due tipologie di Servizi Crowdfunding erogati dall’ European Crowdfunding Service Provider , fornendo indicazioni specifiche a seconda che l’investitore intenda accedere al servizio di equity crowdfunding o di lending crowdfunding. Infine, gli European Crowdfunding Service Provider possono dotarsi di strumenti di filtraggio che consentano di proporre agli investitori progetti di crowdfunding basati su uno o più parametri specifici o su indicatori di rischio, come il tipo o il settore di attività commerciale o una valutazione del credito, che siano stati comunicati in anticipo al fornitore di servizi di crowdfunding dall’investitore stesso senza che l’esistenza e l’utilizzo di tali strumenti possa essere considerata come consulenza in materia di investimenti (che costituisce attività riservata il cui esercizio necessita di autonoma e specifica autorizzazione), purché, tuttavia, tali strumenti forniscano informazioni ai clienti in maniera neutrale mostrando, ad esempio, risultati relativi a caratteristiche meramente oggettive del prodotto, demandando le decisioni di investimento al solo investitore.

Il 08.11.2022 è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” dell’UE un pacchetto di 13 Regolamenti

Gli stessi sono entrati in vigore dal 20° giorno successivo al giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 28.11.2022)

REGOLAMENTI
Regolamento delegato (UE) 2022/2111 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di conflitti di interesse a carico dei fornitori di servizi di crowdfunding ( 1 )
Regolamento delegato (UE) 2022/2112 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding ( 1 )
Regolamento delegato (UE) 2022/2113 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di scambio di informazioni tra autorità competenti ai fini delle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni riguardanti i fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese ( 1 )
Regolamento delegato (UE) 2022/2114 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il test d’ingresso di verifica delle conoscenze e la simulazione della capacità di sostenere perdite per i potenziali investitori non sofisticati in progetti di crowdfunding ( 1 )
Regolamento delegato (UE) 2022/2115 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo di calcolo dei tassi di default dei prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding ( 1 )
Regolamento delegato (UE) 2022/2116 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le misure e le procedure del piano di continuità operativa dei fornitori di servizi di crowdfunding ( 1 )
Regolamento delegato (UE) 2022/2117 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami ( 1 )
Regolamento delegato (UE) 2022/2118 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla gestione individuale di portafogli di prestiti da parte di fornitori di servizi di crowdfunding, specificando gli elementi del metodo di valutazione del rischio di credito, le informazioni su ciascun portafoglio individuale da comunicare agli investitori e le politiche e le procedure richieste in relazione ai fondi a copertura dei rischi ( 1 )
Regolamento delegato (UE) 2022/2119 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento ( 1 )
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e i formati in materia di dati, nonché i modelli e le procedure per la comunicazione delle informazioni sui progetti finanziati attraverso piattaforme di crowdfunding ( 1 )
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2121 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’ESMA in relazione ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese ( 1 )
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2122 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti in relazione ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese ( 1 )
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2123 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per le notifiche all’ESMA delle prescrizioni nazionali concernenti il marketing applicabili ai fornitori di servizi di crowdfunding da parte delle autorità competenti ( 1 )
(1) Testo rilevante ai fini del SEE.