Italia – Il Transfer Pricing – Normativa – Oneri Documentali – Modalità dichiarative

OCSE – Prezzi di trasferimento (Transfer Price) (TP)) tra parti correlate (Related parties)

In un’economia globale in cui le imprese multinazionali (multinational enterprises (MNE)) svolgono un ruolo di primo piano, i governi devono garantire che gli utili imponibili delle multinazionali non siano spostati artificialmente al di fuori della loro giurisdizione e che la base imponibile dichiarata dalle multinazionali nel loro paese rifletta l’attività economica intrapresa al loro interno.

i diritti di imposizione fiscale che ciascun Paese rivendica dipendono dal fatto che il Paese utilizzi un sistema di imposizione basato sulla residenza, sulla fonte o su entrambi.

In un sistema fiscale basato sulla residenza , un paese includerà nella sua base imponibile tutto o parte del reddito, incluso il reddito proveniente da fonti esterne al paese stesso , di qualsiasi persona (incluse persone giuridiche come le società) che è considerata residente in quella giurisdizione.

In un sistema fiscale basato sulla fonte , un paese includerà nella sua base imponibile il reddito derivante dalla sua giurisdizione fiscale, indipendentemente dalla residenza del contribuente.

Applicate alle multinazionali, queste due basi, spesso utilizzate congiuntamente, trattano generalmente ciascuna impresa all’interno del gruppo multinazionale come un’entità separata .

L’ approccio dell’entità separata  (separate entity approach) è stato scelto dall’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) come il mezzo più ragionevole per raggiungere risultati equi e ridurre al minimo il rischio di doppia imposizione non eliminata .

Pertanto, ogni singolo membro del gruppo è soggetto a tassazione sul reddito da esso generato (in base alla residenza o alla fonte).

In un’economia globale in cui le imprese multinazionali (multinational enterprises (MNE)) svolgono un ruolo di primo piano, i governi devono garantire che gli utili imponibili delle multinazionali non siano spostati artificialmente al di fuori della loro giurisdizione e che la base imponibile dichiarata dalle multinazionali nel loro paese rifletta l’attività economica intrapresa al loro interno .

Un volume significativo di commercio globale è costituito da trasferimenti internazionali di beni e servizi, capitale e beni immateriali (come la proprietà intellettuale) all’interno di una MNE; tali trasferimenti sono chiamati “transazioni infragruppo” – “intragroup transactions”.

Le “transazioni infragruppo” – “intragroup transactions” non sono necessariamente regolate dalle forze di mercato, ma possono essere in gran parte guidate dagli interessi comuni del gruppo nel suo complesso.

Poiché i calcoli fiscali si basano generalmente su conti a livello di entità, i prezzi o altre condizioni in cui si verificano queste transazioni infragruppo influenzeranno il reddito e/o le spese delle entità interessate in relazione a tali transazioni e, di conseguenza, avranno un impatto sull’importo dell’utile che ciascuna entità del gruppo registra ai fini fiscali. Un prezzo più alto aumenta il reddito del venditore e diminuisce il reddito dell’acquirente. Un prezzo più basso diminuisce il reddito del venditore e aumenta il reddito dell’acquirente. Il prezzo di trasferimento influenza quindi la base imponibile sia del paese del venditore che del paese dell’acquirente coinvolti in una transazione transfrontaliera.

È quindi importante stabilire il prezzo appropriato, denominato “prezzo di trasferimento” – “transfer price”, per i “trasferimenti infragruppo“ – “intragroup transfers“. “Prezzo di trasferimento” è il termine generale per la determinazione del prezzo delle transazioni tra parti correlate.

Secondo gli attuali standard internazionali, sviluppati dall’OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) – OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), le transazioni transfrontaliere tra entità collegate di un gruppo multinazionale devono essere valutate sulla stessa base delle transazioni tra terze parti in circostanze comparabili. Questo è noto come “arm’s length principle” – “principio di libera concorrenza”.

Il transfer pricing continua a essere una questione internazionale cruciale per le aziende di tutto il mondo.

Il transfer pricing è un concetto applicabile alle transazioni controllate che sono considerate transazioni transfrontaliere tra parti correlate – Related parties.

Le parti correlate – Related parties includono non solo le parti all’interno dello stesso gruppo, ma anche le parti che hanno un collegamento di controllo diretto o indiretto, incluso il controllo sul consiglio di amministrazione.

Le transazioni sui prezzi di trasferimento prevedono la determinazione dei prezzi applicati nelle transazioni effettuate tra società collegate. Le transazioni tra parti collegate devono rispettare il principio di libera concorrenza. Pertanto, i prezzi applicati nelle transazioni tra parti collegate non devono differire dai prezzi applicati nelle transazioni con terze parti in circostanze comparabili (valore di mercato).

Nel caso di parti correlate – Related parties (ogni legislazione sul Transfer Pricing definisce quando una parte si intende correlata ad un’altra) o imprese associate (vale a dire membri della stessa Multinational Enterprise – MNE), “transazioni infragruppo” – “intragroup transactions”, vi sono fattori che possono influenzare i loro rapporti commerciali e finanziari, cosicché le transazioni tra di esse vengono concluse a condizioni diverse da quelle che esisterebbero tra parti indipendenti che operano nel libero mercato.

Per applicare l’approccio dell’entità separata  (separate entity approach) alle “transazioni infragruppo” – “intragroup transactions”, e, quindi, l’attuazione del “principio di libera concorrenza” – “arm’s length principle”, i singoli membri  della stessa Multinational Enterprise (MNE) devono essere tassati sulla base del fatto che agiscono a condizioni di piena concorrenza nelle loro transazioni reciproche.
Tuttavia, la relazione tra i membri di un gruppo multinazionale può consentire ai membri del gruppo di stabilire condizioni speciali nelle loro relazioni intra-gruppo che differiscono da quelle che sarebbero state stabilite se i membri del gruppo avessero agito come imprese indipendenti operanti in mercati aperti.
Per garantire la corretta applicazione dell’approccio dell’entità separata  (separate entity approach), i paesi membri dell’OCSE hanno adottato il principio di piena concorrenza, in base al quale l’effetto delle condizioni speciali sui livelli degli utili dovrebbe essere eliminato.

I principi di cui sopra riguardanti la tassazione delle multinazionali sono incorporati nel Modello di Convenzione fiscale sul reddito e sul capitale dell’OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)  – OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) (Model Tax Convention on Income and Capital) ), che costituisce la base dell’ampia rete di trattati bilaterali sull’imposta sul reddito tra i paesi membri dell’OCSE e tra i paesi membri e non membri dell’OCSE. Questi principi sono anche incorporati nel Modello di Convenzione delle Nazioni Unite sulla doppia imposizione tra nazioni sviluppate e in via di sviluppo.

Il  “principio di libera concorrenza” – “arm’s length principle” è uno standard internazionale ampiamente accettato, sancito dall’articolo 9 Associated Enterprises (Imprese associate) del Modello di Convenzione fiscale sul reddito e sul capitale dell’OCSE (Model Tax Convention on Income and Capital) (Vedi: Modello di Convenzione fiscale sul reddito e sul capitale 2017 (versione completa) – OECD Model Tax Convention on Income and Capital).

 Al “principio di libera concorrenza” – “arm’s length principle” è dedicato il Primo Capitolo delleLinee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali 2022 – OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022.

L’espressione transfer pricing identifica il procedimento per determinare il prezzo “congruo” (o “transfer price”) in un’operazione avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di beni/servizi/intangibili avvenuta tra entità appartenenti allo stesso gruppo multinazionale. Dunque, la disciplina del transfer pricing ha l’obbiettivo di determinare il prezzo (o il margine di profitto) espressivo del “principio di libera concorrenza” (o arm’s length principle) per le transazioni che intercorrono tra due imprese associate e residenti in Paesi diversi (cd. operazioni cross-border) come ad esempio due controparti di una multinazionale.

Le transizioni soggette a transfer pricing sono dette “operazioni controllate” (o “controlled transactions”). Queste ultime si distinguono da quelle che si realizzano tra imprese che non sono tra loro collegate, le quali si assume che operino indipendentemente nello stabilire termini e condizioni della transazione ossia conformemente al principio di libera concorrenza. Tale distinzione è dovuta al fatto che il soggetto economico nelle operazioni controllate è comune per entrambe le parti coinvolte e ciò potrebbe configurare un arbitraggio nella ripartizione della base imponibile tra Stati a seconda del diverso peso fiscale degli stessi.

Le norme sui prezzi di trasferimento – Transfer Pricing (TP) – sono regole finalizzate a determinare il prezzo nelle transazioni tra parti correlate e garantire parità di trattamento fiscale a tutti i contribuenti.

Il transfer pricing si applica a prescindere dal livello di tassazione effettiva vigente nei Paesi in cui sono residenti o localizzate le imprese del gruppo coinvolte.

La normativa relativa ai prezzi di trasferimento ha assunto una crescente importanza nell’ultimo decennio, soprattutto in considerazione della centralità che il transfer pricing ha assunto in ambito OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) – OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)  e, in particolare, a seguito dell’avvio del progetto BEPS («Base Erosion and Profit Shifting») nel 2015.

Le Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali 2022 – OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022 sui prezzi di trasferimento forniscono indicazioni sull’applicazione del  “principio di libera concorrenza” – “arm’s length principle” , che è il consenso internazionale sulla valutazione delle transazioni transfrontaliere tra imprese associate.
L’ edizione di gennaio 2022 delle “Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni – OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022 include la guida rivista sull’applicazione del metodo dell’utile transazionale e la guida per le amministrazioni fiscali sull’applicazione dell’approccio ai beni immateriali di difficile valutazione concordata nel 2018, nonché la nuova guida sui prezzi di trasferimento per le transazioni finanziarie approvato nel 2020. Infine, sono state apportate modifiche di coerenza al resto delle Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento.

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Metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento – Transfer pricing methods

Metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento – Transfer pricing methods sono esposti nel Capitolo II delle  Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali 2022 – OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022.

Metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento

  • Parte I: Selezione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento
  • Parte II: Metodi di transazione tradizionali
    • Metodo del prezzo comparabile non controllato – Comparable uncontrolled price method – CUP method
    • Metodo del prezzo di rivendita – Resale price method
    • Metodo del costo maggiorato – Cost plus method
  • Parte III: Metodi di profitto transazionale
    • Metodo del margine netto transazionale – Transactional net margin method
    • Metodo di ripartizione degli utili transazionali – Transactional profit split method

Vedi: Metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento – Transfer pricing methods

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Documentazione

Alla “Documentazione” è dedicato il Quinto Capitolo (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022- Documentation) delle Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali 2022 – OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022.

  • Introduzione
  • Approccio a tre livelli per la documentazione dei prezzi di trasferimento
    • Master File
    • Local File
    • Country-by-Country Report
  • Problemi di conformità
  • Implementazione
    • Implementazione Master File e Local File
    • Implementazione Country-by-Country Report

Vedi:

Transfer Pricing – Documentazione

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Normativa Italiana

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Articoli 152, comma 3  e 110, comma 7 del TUIR

L’articolo 152, comma 3 del Testo unico del 22/12/1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) prevede che «i componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni relativamente alle transazioni e alle operazioni tra la stabile organizzazione e l’entità cui la medesima appartiene sono determinati ai sensi dell’articolo 110, comma 7 del TUIR».

In merito al “Transfer Pricing”, quindi, la norma di riferimento nel ns. ordinamento fiscale è il comma 7 dell’art. 110 (Norme generali sulle valutazioni) del TUIR:

I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (D.M. 14/05/2018 GU 118/2018), possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida  per l’applicazione del presente comma(Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 5, comma 2 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147 (Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese.).).

Il nuovo comma 7 dell’articolo 110, così come modificato dall’articolo 59 del Dl 50/2017, in tema di determinazione del valore delle operazioni tra imprese associate, ha eliminato il previgente riferimento al “valore normale” (articolo 9, comma 3, Tuir) e ha introdotto il riferimento al principio di “libera concorrenza” (arm’s length principle), allineandosi alle indicazioni OCSE, contenute nelle Linee Guida in materia di prezzi di trasferimento pubblicate a luglio 2017.

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Comma 2 dell’ art. 5 del  decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147

Il comma 2 dell’ art. 5 del  decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147 specifica che:

La disposizione di cui all‘articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista non si applica per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato”.

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Sanzioni

Le sanzioni previste nel caso in cui i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, non sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili sono esposte nel comma 2 dell’Art. 1 (Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive) del  Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471:

“2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa del settanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro 150. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.”

Il comma 6 dell’Art. 1 del  Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 dispone che le sanzioni previste dal comma 2 del medesimo articolo non si applicano qualora il contribuente si doti di specifici oneri documentali:

“6. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’ articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2.”

L’articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevede che i compensi (di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare.  Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti”.

Le sanzioni previste in caso di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta sono esposte nel comma 2 dell’Art. 2  del  Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471:

2. Se l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa del settanta per cento dell’importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250.

Il comma 4-ter dell’Art. 2  del  Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 , analogamente a quanto disposto dal comma 6 dell’Art. 1 del  Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471dispone che le sanzioni previste dal comma 2 del medesimo articolo non si applicano qualora il contribuente si doti di specifici oneri documentali:

“4-ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’ articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore normale previste per l’esercizio della ritenuta di cui all’ articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2″

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Decreto del 14/05/2018 – Min. Economia e Finanze

Con Decreto del 14/05/2018 – Min. Economia e Finanze sono state disposte le linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento.

Decreto del 14/05/2018 – Min. Economia e Finanze
In vigore dal 23/05/2018

Preambolo

L’art. 2 del Decreto del 14/05/2018 – Min. Economia e Finanze prevede che:

“1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) imprese associate: l’impresa residente nel territorio dello Stato e le società non residenti allorché’:

1) una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale dell’altra, o 2) lo stesso soggetto partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese;

b) partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale:

a) la partecipazione per oltre il 50 per cento nel capitale, nei diritti di voto, o negli utili di un’altra impresa; oppure b) l’influenza dominante sulla gestione di un’altra impresa, sulla base di vincoli azionari o contrattuali;

c) imprese indipendenti: le imprese che non sono qualificabili come imprese associate;

d) operazione controllata: qualsiasi operazione di natura commerciale o finanziaria intercorrente tra imprese associate, accuratamente delineata sulla base dei termini contrattuali, ovvero dell’effettivo comportamento tenuto dalle parti se divergente dai termini contrattuali o in assenza degli stessi;

e) operazione non controllata: qualsiasi operazione di natura commerciale o finanziaria tra imprese indipendenti;

f) indicatore finanziario: il prezzo, il rapporto tra il margine di profitto, lordo o netto, e un’appropriata base di commisurazione a seconda delle circostanze del caso (ivi inclusi i costi, i ricavi delle vendite e le attivita’), nonche’ la percentuale di ripartizione di utili o perdite.”

L’art. 9 del Decreto del 14/05/2018 – Min. Economia e Finanze dispone che con uno o piu’ provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono emanate ulteriori disposizioni applicative, tenendo conto in particolare di quanto previsto dalle Linee Guida dell’OCSE come periodicamente aggiornate (Vedi: Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali 2022).

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Decreto del 14/05/2018Articolo 4 – Metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento

Ai Metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento è dedicato il quarto articolo del Decreto del 14/05/2018

“1. La valorizzazione di un’operazione controllata in base al principio di libera concorrenza e’ determinata applicando il metodo piu’ appropriato alle circostanze del caso. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 5, il metodo piu’ appropriato deve essere selezionato fra i metodi indicati al comma 2 del presente articolo, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) i punti di forza e di debolezza di ciascun metodo a seconda delle circostanze del caso;

b) l’adeguatezza del metodo in considerazione delle caratteristiche economicamente rilevanti dell’operazione controllata;

c) la disponibilita’ di informazioni affidabili, in particolare, in relazione a operazioni non controllate comparabili;

d) il grado di comparabilita’ tra l’operazione controllata e l’operazione non controllata, considerando anche l’affidabilita’ di eventuali rettifiche di comparabilita’ necessarie per eliminare gli effetti delle differenze tra le predette operazioni.

2. Ai fini dell’applicazione del comma 1 del presente articolo, i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento conformi al principio di libera concorrenza sono:

a) metodo del confronto di prezzo: basato sul confronto tra il prezzo praticato nella cessione di beni o nelle prestazioni di servizi resi in un’operazione controllata con il prezzo praticato in operazioni non controllate comparabili;

b) metodo del prezzo di rivendita: basato sul confronto tra il margine lordo che un acquirente in una operazione controllata realizza nella successiva rivendita in una operazione non controllata con il margine lordo realizzato in operazioni non controllate comparabili;

c) metodo del costo maggiorato: basato sul confronto tra il margine lordo realizzato sui costi direttamente e indirettamente sostenuti in un’operazione controllata con il margine lordo realizzato in operazioni non controllate comparabili;

d) metodo del margine netto della transazione: basato sul confronto tra il rapporto tra margine netto ed una base di commisurazione appropriata, che può essere rappresentata, a seconda delle circostanze, da costi, ricavi o attività, realizzato da un’impresa in una operazione controllata e il rapporto tra il margine netto e la medesima base realizzato in operazioni non controllate comparabili;

e) metodo transazionale di ripartizione degli utili: basato sull’attribuzione a ciascuna impresa associata che partecipa ad un’operazione controllata della quota di utile, o di perdita, derivante da tale operazione, determinata in base alla ripartizione che sarebbe stata concordata in operazioni non controllate comparabili, tenendo conto del contributo rispettivamente offerto alla realizzazione dell’operazione controllata dalle imprese associate ovvero attribuendo a ciascuna di esse quota parte dell’utile, o della perdita, che residua dopo che alcune delle funzioni svolte in relazione all’operazione controllata sono state valorizzate sulla base di uno dei metodi descritti nelle lettere da a) a d) che precedono.

3. Se, tenendo conto dei criteri di cui al comma 1, puo’ essere applicato con uguale grado di affidabilita’ un metodo descritto dalle lettere da a) a c) del comma 2, e un metodo descritto dalle successive lettere d) ed e), il metodo descritto dalle citate lettere da a) a c) e’ preferibile. In ogni caso, se, tenendo conto dei criteri di cui al comma 1, puo’ essere applicato con lo stesso grado di affidabilita’ il metodo del confronto di prezzo descritto dalla lettera a) del comma 2 e ogni altro metodo descritto dalle lettere da b) ad e), il metodo del confronto di prezzo e’ da preferire.

4. Non e’ necessario applicare piu’ di un metodo per valorizzare un’operazione controllata in base al principio di libera concorrenza.

5. Il contribuente puo’ applicare un metodo diverso dai metodi descritti al comma 2, qualora dimostri che nessuno di tali metodi puo’ essere applicato in modo affidabile per valorizzare un’operazione controllata in base al principio di libera concorrenza e che tale diverso metodo produce un risultato coerente con quello che otterrebbero imprese indipendenti nel realizzare operazioni non controllate comparabili.

6. Qualora un’impresa abbia utilizzato un metodo che rispetta le disposizioni dei commi da 1 a 5 per valorizzare un’operazione controllata, la verifica da parte dell’amministrazione finanziaria sulla coerenza di detta valorizzazione con il principio di libera concorrenza si deve basare sul metodo applicato dall’impresa.”

Come si può vedere i  Metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento elencati nel  quarto articolo del Decreto del 14/05/2018 rispecchiano i Metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento – Transfer pricing methods sono esposti nel Capitolo II delle  Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali 2022 – OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022.

Metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento

  • Parte I: Selezione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento
  • Parte II: Metodi di transazione tradizionali
    • Metodo del prezzo comparabile non controllato – Comparable uncontrolled price method – CUP method
    • Metodo del prezzo di rivendita – Resale price method
    • Metodo del costo maggiorato – Cost plus method
  • Parte III: Metodi di profitto transazionale
    • Metodo del margine netto transazionale – Transactional net margin method
    • Metodo di ripartizione degli utili transazionali – Transactional profit split method

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Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 23 novembre 2020 prot. n. 2020/360494

In seguito è stato emanato il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 23 novembre 2020 prot. n. 2020/360494 (Attuazione della disciplina di cui al comma 6 dell’Art. 1 del  Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, e al comma 4-ter dell’Art. 2  del  Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali, e al Decreto del 14/05/2018 – Min. Economia e Finanze, recante le  “Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento)

Il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 23 novembre 2020 prot. n. 2020/360494:

  • Sostituisce il Provvedimento del 29 settembre 2010.
  • Attua il  Decreto del 14/05/2018 – Min. Economia e Finanze che, nel rispetto degli standard Ocse, ha definito nuove linee guida sulla disciplina del transfer pricing fornendo indicazioni tecniche al contribuente in merito a:
    • scelta del metodo,
    • possibilità di aggregare plurime operazioni,
    • legittimità del posizionamento su un qualsiasi punto dell’intervallo interquartile (senza necessaria attestazione sul valore di mediana),
    • possibilità di adottare un approccio semplificato per la trattazione dei servizi a basso valore aggiunto.

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Documentazione idonea

Il punto 2 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 23 novembre 2020 prot. n. 2020/360494 è dedicato alla Documentazione idonea di cui all’articolo 1, comma 6, e all’’articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

In base al punto 2.1 la “Documentazione idonea” è costituita da

  • un documento denominato Masterfile contenente le informazioni del gruppo multinazionale nel suo complesso e
  • un documento denominato Documentazione Nazionale o “Countryfile“, contenente le informazioni specifiche relative all’entità italiana e alle operazioni infragruppo realizzate con le consociate estere.


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Masterfile 

a) un documento denominato Masterfile (Punto 2.2 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 23 novembre 2020), che raccoglie informazioni relative al gruppo;

e da

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Documentazione Nazionale (Countryfile)

b) un documento denominato Documentazione Nazionale (Punto 2.3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 23 novembre 2020) che riporta le informazioni relative alla impresa residente. 

Il punto 6.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 23 novembre 2020 stabilisce che per i soggetti che detengono la Documentazione idonea di cui all’articolo 1, comma 6, e all’’articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate viene effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

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Circolare n. 15/E del 26 novembre 2021

Con la circolare n. 15/E del 26 novembre 2021, riguardante il transfer pricing, cioè i prezzi di trasferimento praticati dalle multinazionali nelle operazioni con imprese associate, sono stati forniti chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati – (Documentazione idonea di cui all’articolo 1, comma 6, e all’’articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

Le indicazioni fornite nella circolare n. 15 del 26 novembre 2021 sostituiscono quanto chiarito con i precedenti documenti di prassi relativamente agli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento e tengono conto dei contributi inviati dagli operatori nell’ambito della consultazione pubblica conclusa il 12 ottobre 2021.

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Dichiarazione dei Redditi Società di Capitali, Quadro RS  –  Rigo RS 106 – Prospetto Prezzi di Trasferimento

Nella Dichiarazione dei Redditi Società di Capitali, Quadro RS  –  Rigo RS 106 – è inserito il prospetto Prezzi di Trasferimento

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, qualificabili come tali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che si trovino, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell’art. 110 del TUIR.

Nel rigo RS106 i soggetti interessati devono barrare:
• la casella A, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
• la casella B, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
• la casella C, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un’altra società.

Qualora il contribuente abbia aderito a un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento
praticati nelle transazioni con imprese associate, deve barrare la casella “Possesso documentazione”.

Con  provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 23 novembre 2020 è stato previsto che la comunicazione
all’Agenzia delle entrate attestante il possesso della documentazione idonea ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 debba essere effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; al predetto provvedimento si rinvia per ogni approfondimento.

Inoltre, nella colonna 5 e nella colonna 6 devono essere indicati, cumulativamente, gli importi corrispondenti ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni relativamente alle quali trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 110, comma 7, del TUIR.

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Esenzione dalle sanzioni (“penalty protection”)

Esenzione dalle sanzioni (“penalty protection”):

  • Riferimento alla Documentazione idonea di cui all’articolo 1, comma 6, ed all’’articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471): in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento, laddove il contribuente abbia predisposto la documentazione idonea non sono applicabili le sanzioni, altrimenti previste nella misura del 90%-180% della maggiore imposta accertata per violazioni commesse fino al 31.12.2023; per le violazioni commesse dal 1 gennaio 2024 si applica la sanzione del 70% con un minimo di 150 Euro, come in forza delle modifiche al sistema sanzionatorio apportate dal d.lgs. 14/6/2024, n. 87.
  • Onere per il contribuente che intende beneficiare della penalty protection di comunicare il possesso della “Documentazione idonea” relativa ai prezzi di trasferimento nella dichiarazione dei redditi apponendo il “flag” nella casella corrispondente. Al rigo RS106 della dichiarazione dovranno essere altresì indicati gli importi complessivi dei componenti positivi e negativi (i.e., costi e ricavi) derivanti dalle operazioni infragruppo intercorse nell’anno di riferimento.
  • La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, attraverso l’apposizione di marca temporale che conferisce data certa ai documenti.

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