L’articolo 89 comma 3 del TUIR dispone che: gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, provenienti da società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, verificandosi la condizione dell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo (tali utili siano totalmente indeducibili nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente), non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. L’esclusione (dividend exemption) si applica agli utili provenienti da società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, se diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al medesimo articolo 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione esimente prevista dall’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), del TUIR , cioè dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1.
L’articolo 47-bis, comma 1 stabilisce che i regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati:
a) nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell’articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167, cioè i soggetti controllati non residenti siano assoggettati ad una tassazione effettiva (”tax rate effettivo” o ”Effective Tax Rate” o “ETR”) inferiore al 15 per cento. A tal fine, il bilancio d’esercizio dei soggetti controllati non residenti deve essere oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Se il ”tax rate effettivo – ETR” è calcolato sulla base di un bilancio non revisionato o certificato o la tassazione effettiva è inferiore al 15 per cento, occorre ulteriormente verificare che detto ”tax rate effettivo – ETR” sia inferiore al 50 per cento del livello nominale di tassazione (”tax rate virtuale” o “Virtual Tax Rate” o ”VTR”) italiano, cioè i soggetti controllanti non residenti devono verificare se i soggetti controllati non residenti sono assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, determinata secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (Vedi: Controlled Foreign Companies: criteri per determinare, con modalità semplificata, l’effettivo livello di tassazione della controllata estera – Provvedimento n° 376652 del 27.12.2021 dell’Agenzia delle Entrate);
b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera a), laddove il livello nominale di tassazione (”tax rate virtuale” o “Virtual Tax Rate” o ”VTR”) risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia……………..
Quindi, l’articolo 89 comma 3 del TUIR stabilisce che gli utili provenienti società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, scontano il medesimo regime fiscale degli utili distribuiti da società residenti nel territorio dello Stato, a condizione che:
- tali utili siano totalmente indeducibili nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente e che
- detti soggetti non siano residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del TUIR, o, se ivi residenti o localizzati, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione sia dimostrato il rispetto della condizione esimente prevista dall’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), del TUIR , cioè dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
La circolare 6 ottobre 2010, n. 51/E, paragrafo 4, ha evidenziato
che la ”ratio insita nelle disposizioni che regolano la condizione esimente prevista dall’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), del TUIR , cioè dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, è quella di
garantire che i redditi prodotti dai soggetti controllanti non residenti (Controlled Foreign Companies (CFC)) siano tassati in misura congrua. In particolare, la ratio della disposizione in esame va considerata in linea di principio soddisfatta quando il tax rate effettivo ”complessivamente scontato” sui redditi prodotti dalla CFC risulti congruo rispetto al livello di imposizione vigente in Italia”.
Con la risposta all’interpello n. 191 del 21 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la circolare del 4 agosto 2016, n. 35/E, paragrafo 3.2, ha chiarito che nel verificare le condizioni per accedere alla dividend exemption di cui all’articolo 89 comma 3 del TUIR , occorre individuare gli Stati o territori a fiscalità privilegiata applicando i criteri vigenti al momento della percezione o realizzazione dei dividendi da parte del socio italiano e, se il test è superato, al momento dell’effettiva formazione dell’utile distribuito.
Infatti, sui criteri per individuare i Paesi a fiscalità privilegiata ai fini della tassazione degli utili in entrata, la circolare del 4 agosto 2016, n. 35/E, paragrafo 3.2 ha chiarito che:
”la provenienza dell’utile o della plusvalenza sarà (…) determinata con riferimento al momento di percezione, con la conseguenza (…) che:
- nel caso in cui gli utili o le plusvalenze si debbano qualificare, sulla
base delle disposizioni in vigore ratione temporis al momento della percezione o della realizzazione in capo al socio italiano come provenienti da un regime fiscale privilegiato, gli stessi saranno assoggettati al regime di integrale concorrenza al reddito
imponibile, salvo che il contribuente dimostri la ricorrenza, sin dall’inizio del periodo di possesso della partecipazione, dell’esimente di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b), del TUIR alla luce dei chiarimenti resi al successivo paragrafo 3.4; - nel caso in cui gli utili o le plusvalenze si debbano qualificare,sulla base delle disposizioni in vigore ratione temporis al momento della percezione o realizzazione in capo al socio italiano come non provenienti da un regime fiscale privilegiato, potranno beneficiare del regime di parziale esclusione, salvo il riscontro della sussistenza del requisito stesso anche rispetto al momento di effettiva formazione dell’utile distribuito”.
