Al fine di contrastare piu’ efficacemente possibili casi di frode fiscale e’ stata prevista la costituzione, da parte di ciascun stato membro, di un ufficio centrale di collegamento (CLO). Nella Circolare del 27/07/1994 n. 1 – Min. Finanze – Uff. Diritto Tributario Serv. II si illustrano i compiti e le responsabilita’ di tale ufficio.
Il Regolamento del Consiglio CEE n. 218/92 del 27 gennaio 1992,
concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA), ha istituito un sistema di scambi di informazioni tra gli Stati membri per contrastare piu’ efficacemente, possibili casi di frode fiscale ed evasione dopo l’abolizione delle frontiere fiscali dal 1 gennaio 1993.
Il Regolamento, a tale proposito, ha previsto la costituzione, da parte
di ciascuno Stato membro di un Ufficio Centrale di Collegamento (CLO (Central Liaison Office)) quale responsabile principale dell’applicazione del Regolamento stesso, del collegamento con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa, finalizzata all’attivita’ antifrode nella specifica materia.
Gli Uffici Centrali di Collegamento hanno come referente, in seno alla Commissione dell’Unione Europea, il Comitato Permanente per la Cooperazione Amministrativa (SCAC, Standing Committee for Administrative Cooperation).
Con la Direttiva Ministeriale n. 388 del 7 gennaio 1994, il Ministro delle finanze ha istituito l’Ufficio Centrale di Collegamento presso il Segretariato Generale – Ufficio Centrale per gli Studi di Diritto Tributario Comparato e le Relazioni internazionali – che ha sede in Roma, Viale dell’Aeronautica 122.
L’Ufficio Centrale di Collegamento nel campo della cooperazione
amministrativa assicura il coordinamento tra tutti i settori
dell’amministrazione finanziaria incaricati della gestione dell’IVA
intracomunitaria e dei relativi controlli acquisendo, attraverso lo scambio di informazioni, i dati che consentono un continuo aggiornamento degli archivi informatizzati dell’amministrazione stessa.
La gestione della cooperazione amministrativa dell’IVA intracomunitaria e’ supportata da una rete telematica denominata VIES (VAT Information Exchange System) che utilizza banche dati presenti in tutti gli Stati Membri, contenenti le informazioni sugli operatori intracomunitari e sulle relative transazioni effettuate con soggetti identificati in altri Stati Membri.
a) RICHIESTE DI I E II LIVELLO
Per l’esigenza degli Uffici e dei Comandi che ne facciano richiesta e
sulla base dei dati gia’ inseriti nel sistema VIES, l’Ufficio Centrale di
Collegamento puoi ottenere, attraverso specifiche richieste ai CLO stranieri, la verifica delle seguenti informazioni:
- esattezza del codice identificativo IVA di un operatore straniero, con i relativi dati anagrafici, data di inizio attivita’ e data di cessazione;
- situazione anagrafica di un contribuente, identificato da un codice IVA, quale risulta ad una certa data;
- elenco delle variazioni anagrafiche per un codice IVA specificato nella richiesta effettuate dal 1 gennaio 1993;
- importo complessivo delle cessioni che fornitori residenti nello Stato al quale viene inviata la richiesta hanno effettuato nei confronti di un contribuente, identificato a un codice IVA residente nello Stato che ha inoltrato la richiesta;
- elenco dei fornitori residenti nello Stato ai quale viene inviata la
richiesta ed importi delle cessioni dagli stessi effettuate nei confronti di un contribuente identificato da un codice IVA, residente nello Stato che effettua la richiesta.
Analoghe informazioni sui contribuenti italiani potranno essere fornite ai CLO degli altri Stati membri attraverso l’attivazione delle strutture nazionali.
Restano ferme le competenze degli Uffici IVA per quanto attiene la
conferma del numero identificativo IVA di un soggetto passivo d’imposta intracomunitario.
b) RICHIESTE DI III LIVELLO
Qualora le informazioni scambiate telematicamente risultassero
insufficienti ovvero inadeguate alle esigenze dell’Autorita’ richiedente, ai sensi dell’art.5 del citato Regolamento l’Ufficio Centrale di Collegamento provvede ad inoltrare una richiesta di assistenza amministrativa di III livello, cd. follow-up, al corrispondente Ufficio Centrale dello Stato membro
interessato.
Le richieste di assistenza amministrativa di III livello consentono a
ciascuno Stato di ottenere informazioni sugli elementi costitutivi delle fatture relative a transazioni intracomunitarie (numero, data di emissione, importo) nonche’ sul tipo di merce, mezzo di trasporto utilizzato, sulle modalita’ di pagamento, ecc.. L’acquisizione di tali informazioni, necessarie all’attivita’ del CLO, a differenza di quelle di I e di II livello, puo’ richiedere un controllo sui documenti e/o scritture contabili e, pertanto, coinvolge attivamente le strutture competenti dell’amministrazione finanziaria.
Le richieste di 1 livello presuppongono, ai sensi dell’art.7 del Reg.
218/92 CEE, una capacita’ di assistenza analoga da parte dello Stato membro richiedente e vanno attivate soltanto dopo che siano state gia’ esaurite le fonti di informazione interne.
Le informazioni di III livello che possono essere richieste esclusivamente tramite l’Ufficio Centrale di Collegamento italiano sia dagli Uffici competenti e dai Comandi della Guardia di Finanza sia dai corrispondenti CLO degli altri Stati membri, riguardano:
- denominazione, indirizzo e codice identificativo IVA degli operatori che hanno effettuato la transazione ed il tipo di operazione relativa (cessione, acquisto, triangolazione o prestazione di servizi);
- natura delle merci o della prestazione;
- tipo di documento (fattura, nota di credito, bolla di consegna), numero e data dello stesso;
- valore della transazione indicato nella valuta con cui e’ avvenuto il pagamento;
- modalita’ di pagamento (contanti, assegno, bonifico, beni o servizi
forniti in contropartita, altro).
Possono essere richieste o fornite informazioni suppletive quali
- il nome della banca
- il numero e la data dell’assegno
- dettagli su eventuali altre forme di pagamento
- il tipo di trasporto utilizzato con l’indicazione se la consegna e’ stata effettuata a cura del fornitore o del cliente o di una societa’ di trasporti diversa dagli operatori
- il settore merceologico di attivita’ identificate con il codice a quattro cifre previsto dal Regolamento CEE del Consiglio n.3037/90 del 09.10.1990, relativo alla classificazione statistica delle attivita’ economiche nell’Unione Europea.
c) TEMPI DI RISPOSTA
Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento 218/92, l’Ufficio Centrale di
Collegamento interpellato deve fornire l’informazione nel piu’ breve tempo possibile e comunque entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta; qualora, invece, se ne ravvisi la necessita’, l’Ufficio od il Comando richiedente puo’ indicare un termine inferiore per casi specifici che rivestono particolare urgenza.
3.SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 77/799 CEE DEL CONSIGLIO
Secondo le disposizioni della Direttiva 77/799 CEE del Consiglio,
modificata dalla Direttiva 79/1070 CEE recepita nell’ordinamento italiano con DPR n.506 del 05.06.82, gli Uffici Centrali di Collegamento possono attualmente scambiarsi tutte le informazioni ritenute utili ai fini della lotta alla frode ed all’evasione fiscale nel settore dell’imposizione sul valore aggiunto. In tale contesto gli Uffici ed i Comandi segnaleranno al CLO i casi in cui si renda necessario esperire indagini presso un soggetto
residente in altro Stato membro. La richiesta verra’ inoltrata da parte del CLO nazionale al corrispondente CLO della Stato interessato. Parimenti gli stessi Uffici e Comandi verranno attivati per richieste di analoga assistenza pervenute al CLO dagli altri Stati Membri.
Gli uffici ed i comandi dovranno altresi’ segnalare al CLO tutte le
informazioni in proprio possesso su transazioni intracomunitarie che facciano insorgere sospetto di evasioni ed elusioni d’imposta in un altro Stato membro.