Bulgaria – Cessioni intracomunitarie di beni

Cessione intracomunitaria di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD))

In ambito unionale l’Imposta sul Valore Aggiunto è regolata dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006

In Bulgaria il regime dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è regolato dalla Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) e dal – Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС).

La consegna intracomunitaria è definita come la consegna di beni spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro al territorio di un altro Stato membro

Il regime delle forniture intracomunitarie sostituisce il regime “EXPORT” verso gli Stati membri dell’UE.

Ai sensi dell’art. 7 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)  la Cessione intracomunitaria di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD))  è la cessione di beni trasportati dal fornitore o per suo conto, persona registrata ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) , o al destinatario dal territorio della Bulgaria al territorio di un altro Stato membro, quando il destinatario è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo registrata ai fini IVA in un altro Stato membro e ha fornito al fornitore il proprio numero di identificazione IVA.

Il fornitore bulgaro registrato ai fini IVA emette un protocollo ai sensi dell’articolo 117 della Legge sull’IVA (ЗДДС).

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Il Protocollo per la Cessione intracomunitaria di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)) e Altri Calcoli IVA ex art. 117 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)

Il Protocollo per la Cessione intracomunitaria di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)) e Altri Calcoli IVA ex art. 117 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) è un documento contabile primario, ai fini IVA, che viene redatto nei casi in cui il destinatario della consegna effettua una Cessione intracomunitaria di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)).

Requisiti del Protocollo per la Cessione intracomunitaria di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD))e Altri Calcoli IVA ex art. 117 

Requisiti obbligatori

  • Numero di protocollo e data.
  • Il nome e il numero di identificazione del creditore.
  • Il nome e il numero di identificazione del fornitore (se presente, come nel caso di GOP o acquisto di servizi da persone con partita IVA in un altro stato membro dell’UE).
  • Numero e data della Fattura, quando emessa entro la data di emissione del Protocollo (per il VOP, l’acquirente in operazione tripartita o il destinatario del servizio, quando l’imposta è a carico del destinatario).
  • La quantità e il tipo di beni o il tipo di servizio.
  • La data in cui si è verificato l’evento fiscale.
  • La base imponibile.
  • L’aliquota fiscale.
  • La base per addebitare o non addebitare l’imposta.
  • L’importo della tassa.

Requisiti opzionali

Il nome e il numero identificativo della “controparte”, salvo nei casi di acquisto intracomunitario (Вътре-Общностно Придобиване (ВОП)), che è utile per rintracciare la controparte in relazione alla quale è sorto tale obbligo di addebito IVA e la successiva variazione. Nonostante il fatto che in molti casi il numero identificativo della “controparte” non sia un requisito obbligatorio, è vivamente consigliato indicarlo.

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Aliquota d’imposta e documentazione delle cessioni intracomunitarie

L’art. 53 della Legge IVA (ЗДДС è dedicato all’aliquota d’imposta e documentazione delle cessioni intracomunitarie.

I documenti attestanti l’esecuzione di una  Cessione intracomunitaria di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)) sono previsti nell’art. 53 cpv. 2 della Legge IVA (ЗДДС) in combinato disposto con l’art. 45 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС).

Il primo comma dell’art. 53 prevede che le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 7 sono soggette all’aliquota zero.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 53 della Legge IVA (ЗДДС) per l’applicazione dell’aliquota zero, il fornitore deve avere:
  1. i documenti di consegna, come definiti dal Capitolo sei del Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA– ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС), dedicato alla Certificazione dell’esistenza delle circostanze per le cessioni intracomunitarie
  2. i documenti per la spedizione o il trasporto di merci dal territorio del paese al territorio di un altro Stato membro, definiti dall’Articolo 45-bis nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011 (recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto) .

Vedi in  dettaglio: Bulgaria- Cessioni intracomunitarie di beni – Prova del trasporto o della spedizione

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Emissione della fattura

L’art.51 della Legge IVA (ЗДДС) è dedicato al fatto generatore dell’imposta e esigibilità delle cessioni intracomunitarie:
(1) Il fatto generatore dell’imposta nel caso di cessione intracomunitaria si verifica alla data in cui si verificherebbe il fatto generatore dell’imposta nel caso di cessione effettuata nel territorio del Paese.
(2) Il fatto generatore dell’imposta nel caso di cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, si verifica alla data in cui inizia il trasporto dei beni fuori dal territorio del paese.
(3) L’imposta sulla cessione intracomunitaria diventa esigibile il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell’imposta ai sensi dei commi 1 e 2.
(4) Nonostante il comma 3, l’imposta diventa esigibile alla data di emissione della fattura, rispettivamente del documento di cui all’art. 168, comma 8 , se tale fattura è emessa prima del 15° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento fiscale.
(5) Il paragrafo 4 non si applica quando la fattura è emessa in relazione ad un pagamento ricevuto per la fornitura prima della data in cui si è verificato il fatto generatore dell’imposta.
(6)Nel caso di una fornitura con prestazione continuativa di beni ai sensi dell’art. 7, commi 1 – 4 che dura per un periodo superiore a un mese solare, l’evento fiscale si verifica alla fine di ciascun mese solare e per il mese solare di cessazione della fornitura l’evento fiscale si verifica alla data di cessazione della fornitura.”

Quindi, ai sensi del quinto comma dell’art.113 della Legge IVA (ЗДДС) nel caso di cessione intracomunitaria, anche nei casi di pagamento anticipato, la fattura è emessa obbligatoriamente entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell’imposta ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1.

L’art.114 della Legge IVA (ЗДДС) è dedicato ai requisiti che obbligatoriamente deve possedere la fattura.

Nella fattura deve essere indicata la partita IVA del destinatario della consegna e la causale dell’applicazione dell’aliquota zero. Ai sensi dell’articolo 79, comma 2, punto 5 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС) nella fattura/avviso come motivo di non addebito dell’imposta deve essere inserito e “reverse charge”, nonché la corrispondente disposizione di legge.

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Esigibilità dell’imposta

  • alla data di emissione della fattura (art. 51, comma 4) – se la fattura è stata emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento fiscale;
  • il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento fiscale (art. 51, comma 3) – se entro tale termine non è stata emessa fattura;
  • l’imposta non è richiesta quando si riceve un acconto ai sensi dell’IVA in tutto o in parte (art. 25, comma 7 e art. 51, comma 5). La fattura trova riscontro nelle scritture contabili nel periodo d’imposta in cui l’imposta diventa esigibile.

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Correzioni IVA

Le correzioni IVA sono previste dall’art. 53 cpv. 3 della Legge IVA (ЗДДС) in combinato disposto con l’art. 46 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС).

Ai sensi del terzo comma dell’art. 53 della Legge IVA (ЗДДС) se il fornitore non ottiene i documenti attestanti l’esecuzione di una  Cessione intracomunitaria di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)), così come previsti nell’art. 53 cpv. 2 della Legge IVA (ЗДДС) in combinato disposto con l’art. 45 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС), entro la fine del mese solare successivo al mese solare in cui l’imposta sulla cessione è divenuta esigibile, non si applica l’aliquota zero.

Quindi se il fornitore non ottiene i documenti attestanti l’esecuzione di una  Cessione intracomunitaria di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)), così come previsti nell’art. 53 cpv. 2 della Legge IVA (ЗДДС) in combinato disposto con l’art. 45 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС), entro la fine del mese di calendario successivo a quello in cui l’imposta IVA è divenuta esigibile, deve applicare alla fornitura invece dell’aliquota zero l’aliquota del 20%.

L’addebito dell’imposta avviene con protocollo, emesso entro 15 giorni, a decorrere dall’ultimo giorno del mese solare successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile.

Se il fornitore ottiene successivamente i documenti attestanti l’esecuzione di una  Cessione intracomunitaria di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)), corregge il risultato secondo la procedura stabilita nei regolamenti di attuazione della legge .

Se successivamente il fornitore ottiene i documenti necessari, corregge il risultato annullando il protocollo emesso entro 5 giorni dalla data in cui ha ottenuto i documenti. Nessun nuovo protocollo viene emesso per la cancellazione.

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Cessioni intracomunitarie di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)) e dichiarazione VIES

Oltre ai registri di rendicontazione, in base all’art. 125, comma 2, della Legge IVA (ЗДДС), i soggetti che hanno effettuato  Cessioni intracomunitarie di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)), unitamente al verbale-dichiarazione di periodo, presentano anche una dichiarazione VIES.

La dichiarazione VIES riflette la Cessione intracomunitaria di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД – VOD)) e altri dati effettuati per il periodo (art. 117 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС) ).

È stata soppressa l’obbligatorietà della presentazione della dichiarazione e del supporto tecnico entro il quattordicesimo giorno compreso del mese successivo al periodo d’imposta a cui si riferisce (art. 125, comma 6, della Legge IVA (ЗДДС), modificato – SG n. 97 del 2016, abrogata, SG n. 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018).

La dichiarazione è redatta secondo un modello (Appendice n. 14 alle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС) )).

I casi in cui non viene presentata una dichiarazione VIES sono specificati nell’articolo 117, comma 5 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ППЗДДС) ).

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