Archivi categoria: EMIRATI ARABI UNITI – Decreto ministeriale n 139 del 2023 in materia di attività qualificanti e attività escluse ai fini del DL n 47 del 2022

EMIRATI ARABI UNITI – Decreto ministeriale n. 139 del 2023 in materia di attività qualificanti e attività escluse ai fini del DL n. 47 del 2022 in materia di tassazione delle persone giuridiche e delle imprese

UNITED ARAB EMIRATES

Ministerial Decision No. 139 of 2023 Regarding Qualifying Activities and Excluded Activities for the Purposes of Federal Decree Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses

EMIRATI ARABI UNITI

Decreto ministeriale n. 139 del 2023 in materia di attività qualificanti e attività escluse ai fini del DL n. 47 del 2022 in materia di tassazione delle persone giuridiche e delle imprese

Ministro di Stato per gli affari finanziari:

  • Rivista la Costituzione,
  • Legge federale n. 1 del 1972 sulle competenze dei ministeri e poteri dei ministri, e sue modifiche,
  • Decreto legge federale n. 13 del 2016 sull’istituzione dell’Autorità fiscale federale e sue modifiche,
  • Decreto legge federale n. 8 del 2017 sull’imposta sul valore aggiunto e successive modifiche,
  • Decreto legge federale n. 28 del 2022 sulle procedure tributarie,
  • Decreto legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle persone giuridiche e delle imprese,
  • Decisione del Consiglio dei Ministri n. 59 del 2017 sulle zone designate ai fini del decreto legge federale n. 8 del 2017 sull’imposta sul valore aggiunto,
  • Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 sulla determinazione del reddito ammissibile della persona qualificata per la zona franca ai fini del decreto federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese,

Deciso:

Articolo (1) Definizioni

Le parole e le espressioni nella presente decisione hanno gli stessi significati specificati nel decreto-legge federale n. 47 del 2022 (“Legge sull’imposta sulle società”) e nella decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 di cui sopra, e le seguenti parole ed espressioni hanno i significati assegnati a ciascuno:

Nave: Qualsiasi struttura normalmente operante o predisposta per operare nella navigazione marittima indipendentemente dalla sua potenza e stazza.

Aereo: Qualsiasi macchina che possa trarre supporto nell’atmosfera dalle reazioni dell’aria diverse dalle reazioni dell’aria contro la superficie della terra.

Zona designata: una zona designata come definita nel decreto legge federale n. 8 del 2017 di cui sopra e che è stata specificata come zona franca ai fini della legge sull’imposta sulle società.

Articolo (2) Attività Qualificate

  1. Ai fini della Decisione del Gabinetto n. 55 del 2023 di cui sopra, e fatta salva la Clausola (2) del presente Articolo e l’Articolo (3) della presente Decisione, le seguenti attività condotte da una Persona qualificata per la zona franca saranno considerate Attività Qualificate:

(a) Fabbricazione di beni o materiali.

(b) Lavorazione di merci o materiali.

(c) Detenzione di azioni e altri titoli.

(d) Proprietà, gestione e esercizio delle navi.

(e) Servizi di riassicurazione soggetti alla vigilanza regolamentare dell’autorità competente nello Stato.

(f) Servizi di gestione di fondi soggetti alla vigilanza regolamentare dell’autorità competente nello Stato.

(g) Servizi di gestione patrimoniale e di investimento soggetti alla vigilanza regolamentare dell’autorità competente nello Stato.

(h) Servizi di Sede alle Parti Correlate.

(i) Servizi di tesoreria e finanziamento alle Parti Correlate.

(j) Finanziamento e leasing di aeromobili, inclusi motori e componenti rotanti.

(k) Distribuzione di beni o materiali in o da una Zona designata a un cliente che rivende tali beni o materiali, o parti di essi o lavora o altera tali beni o materiali o parti di essi ai fini della vendita o della rivendita.

(l) Servizi di logistica.

(m) Qualsiasi attività accessoria alle attività elencate nei paragrafi da (a) a (l) della presente Clausola.

  1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente Decisione o da qualsiasi altra decisione emessa dal Ministro, le attività di cui alla Clausola (1) del presente Articolo avranno il significato previsto dalle rispettive leggi che regolano tali attività.
  2. In applicazione del paragrafo (k) della Clausola (1) di questo Articolo, l’attività di distribuzione di merci o materiali deve essere intrapresa in o da una Zona Designata e le merci oi materiali che entrano nello Stato devono essere importati attraverso la Zona Designata.
  3. Ai fini del paragrafo (m) della Clausola (1) del presente Articolo, un’attività sarà considerata accessoria laddove non svolga alcuna funzione indipendente ma sia necessaria per lo svolgimento dell’Attività qualificante principale.

Articolo (3) Attività escluse

  1. Ai fini della delibera del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 di cui sopra, sono considerate Attività Escluse le seguenti attività:

(a)  Tutte le transazioni con persone fisiche, ad eccezione delle transazioni relative alle attività qualificanti specificate ai paragrafi (d), (f), (g) e (j) della clausola (1) dell’articolo (2) della presente decisione.

(b) Attività bancarie soggette alla vigilanza regolamentare dell’autorità competente nello Stato.

(c) Attività assicurative soggette alla supervisione regolamentare dell’autorità competente nello Stato, diverse dall’attività specificata al paragrafo (e) della clausola (1) dell’articolo (2) della presente decisione.

(d) Attività finanziarie e di leasing soggette alla supervisione regolamentare dell’autorità competente nello Stato, diverse da quelle specificate ai paragrafi (i) e (j) della Clausola (1) dell’Articolo (2) della presente Decisione.

(e) Proprietà o sfruttamento di beni immobili, diversi dai Beni Commerciali situati in una Zona Franca in cui la transazione relativa a tale Bene Commerciale è condotta con altri Soggetti della Zona Franca.

(f) Proprietà o sfruttamento di beni di proprietà intellettuale.

(g) Qualsiasi attività accessoria alle attività elencate nei paragrafi da (a) a (f) della presente Clausola.

  1. Ai fini del paragrafo (g) della Clausola (1) del presente Articolo, un’attività sarà considerata accessoria qualora non svolga alcuna funzione indipendente ma sia necessaria per lo svolgimento dell’Attività principale esclusa.
  2. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente Decisione o da qualsiasi altra decisione emessa dal Ministro, le attività di cui alla Clausola (1) del presente Articolo avranno il significato previsto dalle rispettive leggi che regolano tali attività.

Articolo (4) Requisiti de minimis

Ai fini dell’articolo (4) della Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 di cui sopra, i requisiti de minimis saranno considerati soddisfatti qualora le Entrate non ammissibili ottenute dal Soggetto Idoneo della Zona Franca in un Periodo Fiscale non superino il 5% (cinque percento) del reddito totale della persona qualificata per la zona franca in quel periodo fiscale o 5.000.000 AED (cinque milioni di dirham), a seconda di quale sia inferiore.

Articolo (5) Altre condizioni

  1. Oltre alle condizioni di cui alla clausola (1) dell’articolo (18) della legge sull’imposta sulle società, una persona qualificata per la zona franca deve soddisfare le seguenti due condizioni:

(a) Le sue entrate non ammissibili non superano i requisiti de minimis di cui all’articolo (4) della presente decisione.

(b) Redige bilanci certificati in conformità con qualsiasi decisione emessa dal Ministro sui requisiti per preparare e mantenere bilanci certificati ai fini della legge sull’imposta sulle società.

  1. Una persona qualificata per la zona franca che in un determinato momento durante un periodo fiscale non soddisfa nessuna delle condizionidi cui alla clausola (1) dell’articolo (18) della legge sull’imposta sulle società e la presente decisione e qualsiasi altra condizione prescritta dal ministro cesserà di essere una persona qualificata per la zona franca dall’inizio del relativo periodo fiscale e per il successivo ( 4) quattro periodi d’imposta.

Articolo (6) Pubblicazione e applicazione della presente decisione

La presente decisione è pubblicata ed entra in vigore il 1° giugno 2023.

Mohamed bin Hadi Al Hussaini Ministro di Stato per gli affari finanziari

Rilasciato da noi, Il: 12 Dhi al-Qi`dah 1444 H Corrispondente a: 01/06/2023