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Serbia – Sintesi della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza in vigore dal 01/01/2025

Serbia – Sintesi della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza in vigore dal 01/01/2025 (ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA)

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-porezu-na-dohodak-gradjana.html

In Serbia la tassazione delle persone fisiche è legata al salario medio annuo per dipendente pagato nella Repubblica nell’anno per il quale viene determinata l’imposta, secondo i dati dell’autorità serba responsabile delle statistiche (Vedi Art. 88 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza).

L’autorità serba responsabile delle statistiche è l’Ufficio statistico della Repubblica di Serbia (Републички завод за статистику Србије – Republički zavod za statistiku Srbije – Statistical office of the Republic of Serbia)

Vedi: https://www-stat-gov-rs.translate.goog/sr-latn/oblasti/trziste-rada/zarade?_x_tr_sl=sr&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc

La prima parte (artt. da 1a 12 ter) della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza è dedicata alle Disposizioni fondamentali

Ai sensi dell’articolo 87 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza,  l‘imposta annuale sul reddito delle persone fisiche che hanno conseguito un reddito fino a tre volte la retribuzione media annua per dipendente corrisposta nella Repubblica nell’anno per il quale l’imposta è determinata, come vedremo, in base alla tipologia di reddito.

La seconda parte della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza è dedicata alla tassazione in base alla tipologia di reddito

Per ogni tipologia di reddito nella seconda parte della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza vengono definite:

  • la tipologia del reddito;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota;
  • le eventuali esenzioni;
  • le eventuali agevolazioni;
  • eventuali crediti d’imposta.

In base all’articolo 3 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche i seguenti tipi di reddito:

  1. Capitolo uno (artt. da 13 a 21i) – guadagni (redditi da lavoro dipendente) -aliquota fiscale 10% (tassati sia che siano realizzati in denaro, in natura, con un’opera o in altro modo);
  2. Capitolo tre (artt. da 31 a 51) – reddito da lavoro autonomo -aliquota fiscale 10%;
  3. Capitolo quattro (artt. da 52 a 60) proventi da diritti d’autore, diritti connessi e diritti di proprietà industriale – aliquota fiscale 20%;
  4. Capitolo cinque (artt. da 61 a 65) – redditi da capitale – aliquota fiscale 15%;
  5. Capitolo cinque a (artt. da 65 a 65g) redditi da immobili – aliquota fiscale 20%;
  6. Capitolo sette (artt. da 72 a 80)– plusvalenze – aliquota fiscale 15%;
  7. Capitolo otto (artt. da 81 a 86)– altri redditi– aliquota fiscale 20%.

La terza parte (artt. da 87 a 89a) della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza è dedicata all’imposta annuale sul reddito dei cittadini

Ai sensi dell’Articolo 89 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche viene pagata sulla base dell’articolo 88 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza, alle seguenti aliquote:

  • il 10% su un importo fino a sei volte la retribuzione media annua;
  • per un importo che  supera quello dato da sei volte la retribuzione media annua:
    • il 10% sull’importo fino a sei volte la retribuzione media annua;
    • + un ulteriore  15% (quindi da sommare al 10%) sull’importo che  supera quello dato da sei volte la retribuzione media annua.

Come abbiamo visto, ai sensi dell’Articolo 88 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza la retribuzione media annua viene stabilita salario medio annuo per dipendente pagato nella Repubblica nell’anno per il quale viene determinata l’imposta, secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche.

Quindi riassumendo:

  • fino a tre volte la retribuzione media annua, ai sensi della seconda parte della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza, il reddito viene tassato in base alle aliquote fiscali stabilite in base alla tipologia di reddito, che, come abbiamo visto, sono:
    1. guadagni (redditi da lavoro dipendente) 10%;
    2. reddito da lavoro autonomo 10%;
    3. proventi da diritti d’autore, diritti connessi e diritti di proprietà industriale –  20%;
    4. redditi da capitale  15%;
    5. redditi da immobili  20%;
    6.  plusvalenze  15%;
    7. altri redditi 20%.
  • da tre volte la retribuzione media annua fino a sei volte la retribuzione media annua un ulteriore 10% a titolo d’imposta annuale sul reddito dei cittadini:
  • superiore a sei volte la retribuzione media annua, a titolo d’imposta annuale sul reddito dei cittadini:
    • il 10% sull’importo fino a sei volte la retribuzione media annua;
    • + un ulteriore  15% (quindi da sommare al 10%) sull’importo che  supera quello dato da sei volte la retribuzione media annua.

Serbia – Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza in vigore dal 01/01/2025 (ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA)

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-porezu-na-dohodak-gradjana.html

Art. 7 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza

Il contribuente dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è un residente della Repubblica di Serbia (di seguito: residente), per i redditi guadagnati sul territorio della Repubblica di Serbia (di seguito: la Repubblica) e in un altro paese.

È residente della Repubblica, ai sensi della presente legge, la persona fisica che:

1) ha la residenza o un centro di affari e di interessi nel territorio della Repubblica, oppure

2) risiede nel territorio della Repubblica, in modo continuativo o intermittente, per 183 o più giorni nell’arco di 12 mesi che inizia o termina nel relativo anno d’imposta.

Ai fini della determinazione della permanenza nel territorio della Repubblica di cui al comma 2. punto 2) del presente articolo, per giornata intera di permanenza nel territorio della Repubblica si intende anche permanenza per frazione di giornata, in qualunque periodo compreso tra le ore 00:00 e le ore 24:00. :00, esclusa la parte della giornata che la persona fisica trascorre in transito nel territorio della Repubblica.

La persona fisica che non ha risieduto nel territorio della Repubblica in un determinato anno fiscale e che non soddisfa la condizione per essere considerata residente fiscale sulla base dei criteri previsti dal comma 2, punto 1) del presente articolo, non sarà considerato residente della Repubblica per quell’anno fiscale.

La persona fisica che non era residente nell’anno precedente l’anno di arrivo nella Repubblica, non sarà considerata residente per il periodo anteriore al giorno del suo primo ingresso nel territorio della Repubblica, purché nel periodo dell’anno antecedente il giorno del primo ingresso nel territorio della Repubblica non soddisfa la condizione per essere considerato residente sulla base dei criteri previsti dal comma 2, punto 1) del presente articolo.

La persona fisica che non risulta residente nell’anno successivo a quello in cui ha lasciato definitivamente la Repubblica, non sarà considerata residente per il periodo dell’anno successivo al giorno dell’ultima uscita dal territorio della Repubblica, purché durante tale periodo non può essere considerato residente nella Repubblica sulla base dei criteri previsti dal comma 2 punto 1) del presente articolo.

La persona fisica che, al momento del suo primo ingresso nel territorio della Repubblica, sa che rispetterà le condizioni di cui al comma 2. punto. 1) o 2) del presente articolo, sarà considerato residente dal momento del suo primo ingresso nel territorio della Repubblica.

Indipendentemente dalle condizioni previste al comma 2 del presente articolo, è residente della Repubblica anche la persona fisica che viene inviata dalla Repubblica in un altro Paese per svolgere funzioni presso una rappresentanza diplomatica o consolare della Repubblica, ovvero per svolgere funzioni per la Repubblica nelle organizzazioni internazionali, durante il periodo di svolgimento dell’attività in quella o altra rappresentanza diplomatica o consolare della Repubblica, o organizzazione internazionale.

In base all’art. 8 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza: È soggetta all’imposta sul reddito delle persone fisiche anche la persona fisica non residente (di seguito: non residente) per i redditi prodotti nel territorio della Repubblica.

Per reddito, ai sensi del comma 1 del presente articolo, si intende in particolare il reddito che una persona fisica percepisce sulla base:

1) lavori eseguiti nel territorio della Repubblica;

2) uso o disposizione del diritto nel territorio della Repubblica.

Ad evitare la doppia imposizione è dedicato l’ art. 12 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza.

Per quanto attiene la Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Serbia  fa fede la  Convenzione  stipulata con la Repubblica Italiana e la ex Jugoslavia siglata a Belgrado 2il 4.02.1982 e ratificata con la Legge  L. 18.12.1984, n.974.

La Seconda parte della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza  è dedicata alla 

TASSAZIONE DI DETERMINATI TIPI DI REDDITO

Capitolo uno

IMPOSTA SUI GUADAGNI

Ai sensi dell’Articolo 13 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza sono guadagni quelli guadagnati sulla base di un rapporto di lavoro, definito dalla legge che regola i rapporti di lavoro e altri redditi di un dipendente.

I guadagni, ai sensi di questa legge, sono guadagni guadagnati sulla base di un rapporto di lavoro, definito dalla legge che regola i rapporti di lavoro e altri redditi di un dipendente.

In base all’Articolo 16 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza i Guadagni normati dall’art. 13 fino a 14b della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza sono tassati con un’aliquota del 10%.

Capitolo tre

IMPOSTA SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

Ai sensi dell’Articolo 31 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza : Sono considerati redditi da lavoro autonomo i redditi generati da attività economiche, comprese le attività agricole e forestali, fornendo servizi professionali e altri servizi intellettuali, nonché i redditi derivanti da altre attività, se su tali redditi non viene pagata l’imposta ai sensi della presente legge su un altro base.

Sono considerati redditi da attività indipendente anche i redditi generati dall’uso permanente o stagionale dei terreni per scopi non agricoli (estrazione di sabbia, ghiaia e pietre, produzione di calce, mattoni, tegole, carbone, ecc.), dalla produzione di incubatrici di pollame, così come altre attività simili, indipendentemente dal fatto che siano registrate come attività indipendenti presso l’autorità competente.

In base all’Articolo 38 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’aliquota fiscale sui redditi da lavoro autonomo è del 10%.

Capitolo quattro

IMPOSTA SUI REDDITI DA DIRITTI D’AUTORE, DIRITTI CONNESSI AL DIRITTO D’AUTORE E DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

In base all’art.58 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’aliquota fiscale sui redditi da diritto d’autore e diritti connessi e da diritti di proprietà industriale è pari al 20%.

Capitolo Cinque

IMPOSTA SUI REDDITI DA CAPITALE

Ai sensi dell’Articolo 61 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza si considerano redditi da capitale:

1) interessi sulla base di prestiti, risparmi e altri depositi (a termine o a vista) e sulla base di debiti e titoli simili;

2) dividendo e partecipazione agli utili;

3) reddito derivante dalla quota di investimento del fondo di investimento aperto;

3a) reddito derivante dalla proprietà di una quota di investimento di un fondo di investimento alternativo, ad eccezione della commissione per il trasferimento di tale quota di investimento;

4) prelievo dell’immobile e utilizzo dei servizi dell’azienda da parte dei titolari dell’azienda per le proprie necessità private e consumo personale.

In base all’art. 64 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’aliquota fiscale sui redditi da capitale è del 15%.

Capitolo Cinque a

IMPOSTA SUI REDDITI IMMOBILIARI

In base all’art. 65 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’aliquota fiscale sui  redditi immobiliari è del 20% .

Capitolo sette

IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE

In base all’art. 77 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’aliquota fiscale su le plusvalenze è del 15%.

Parte terza

IMPOSTA ANNUALE SUI REDDITI DEI CITTADINI

Reddito imponibile

Articolo 87

L’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche è imponibile sui redditi delle persone fisiche che, in un anno solare, hanno conseguito un reddito superiore a tre volte la retribuzione media annua per dipendente corrisposta nella Repubblica nell’anno per il quale l’imposta è determinata, secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile della statistica, vale a dire:

1) residenti – redditi percepiti nel territorio della Repubblica e in altro Paese;

2) non residenti – redditi percepiti nel territorio della Repubblica.

Per reddito di cui al comma 1 del presente articolo si intende la somma annua di:

1) proventi ex art. da 15a a 15v della presente legge;

2) redditi imponibili di lavoro autonomo di cui all’articolo 33, comma 2 e all’articolo 41 della presente legge;

3) redditi imponibili da diritto d’autore e diritti connessi e da diritti di proprietà industriale di cui all’art. 55 e 60 della presente legge;

4) reddito imponibile degli immobili di cui all’articolo 65v della presente legge;

5) redditi imponibili derivanti dalla locazione di beni mobili di cui all’articolo 82, comma 3. e 4. della presente legge;

6) redditi imponibili degli atleti e dei professionisti dello sport di cui all’articolo 84 bis della presente legge;

6a) reddito imponibile derivante dalla prestazione di servizi di ristorazione di cui all’articolo 84 ter della presente legge;

6b) redditi imponibili dei marittimi sui quali viene pagata l’imposta di cui all’articolo 84 quater della presente legge;

7) altri redditi imponibili di cui all’articolo 85 della presente legge;

8) reddito secondo le basi di cui al punto. da 1) a 6) e punto 6b) e 7) del presente comma, realizzati e tassati in un altro Paese per i contribuenti di cui al comma 1, punto 1) del presente articolo.

Utili dal paragrafo 2, punto 1) del presente articolo e reddito imponibile dal punto 2) dello stesso paragrafo in relazione all’articolo 41 della presente legge e punto. 3), 6), 6b) e 7) del medesimo comma sono ridotti delle imposte e dei contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria versati su tali redditi nella Repubblica a carico di chi ha conseguito redditi, cioè reddito imponibile, e reddito imponibile dal punto 2) del medesimo comma in collegamento con l’articolo 33, comma 2 della presente legge e punto 4), 5) e 6a) del medesimo comma sono ridotti dell’imposta pagata su detti redditi nella Repubblica. Per gli imprenditori che hanno optato per il reddito personale, dal reddito sono ridotti le imposte e i contributi previdenziali obbligatori versati su tale reddito nella Repubblica a carico dell’imprenditore che ha optato per il reddito, nonché il reddito imponibile di cui all’articolo 33, comma 2, della presente legge. , che da lavoro autonomo viene decurtato dell’imposta pagata su tali redditi nella Repubblica.

Per i contribuenti che, l’ultimo giorno dell’anno solare per il quale viene determinata l’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche, hanno meno di 40 anni, la somma annua dei guadagni e del reddito imponibile di cui al paragrafo 2, voce da 1) a 3) e la voce 6b) del presente articolo, precedentemente ridotta secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, è ulteriormente ridotta dell’importo di tre retribuzioni medie annue per dipendente corrisposte nella Repubblica nell’anno per il quale l’imposta è determinata secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche.

La riduzione di cui al comma 4 del presente articolo non può essere superiore all’importo della somma annua delle retribuzioni e degli imponibili di cui al comma 2, punto. da 1) a 3) e punto 6b) del presente articolo, previamente ridotto secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

Il reddito di cui al paragrafo 2 del presente articolo è aumentato dell’importo che, nell’anno solare per il quale è determinata l’imposta annuale, viene pagato al contribuente sulla base della restituzione dei contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria in conformità con la legge che regola contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria.

I redditi derivanti dal paragrafo 2, punto 8) di questo articolo sono ridotti dell’imposta pagata in un altro paese.

Il reddito imponibile è la differenza tra il reddito determinato ai sensi del par. da 2. a 7. del presente articolo e l’importo esente da imposta di cui al paragrafo 1. del presente articolo.

Base imponibile

Articolo 88

La base dell’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche è il reddito imponibile, che fa la differenza tra il reddito imponibile di cui all’articolo 87, comma 8 di questa legge e le detrazioni personali, che ammontano a:

1) per il contribuente – 40% del salario medio annuo per dipendente pagato nella Repubblica nell’anno per il quale viene determinata l’imposta, secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche;

2) per un familiare a carico – 15% dello stipendio medio annuo per dipendente pagato nella Repubblica nell’anno per il quale viene determinata l’imposta, secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche, per membro.

L’importo totale delle detrazioni personali di cui al paragrafo 1 del presente articolo non può superare il 50% del reddito imponibile.

Se due o più familiari sono soggetti annualmente all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per i familiari a carico può essere effettuata solo da un contribuente.

Aliquote fiscali

Articolo 89

L’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche viene pagata sulla base dell’articolo 88 di questa legge, alle seguenti aliquote:

– su un importo fino a sei volte la retribuzione media annua – 10%;

– sull’importo superiore a sei volte la retribuzione media annua – 10% sull’importo fino a sei volte la retribuzione media annua + 15% sull’importo superiore a sei volte la retribuzione media annua.