Archivi categoria: Commercio Internazionale

Il Deposito doganale

La disciplina giuridica del regime del deposito doganale è data :

Artt. 237-242 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione

Art.1, p.32, Art. 177-179, 201-203-211, Allegato B del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione

Art. 1, p. 11 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione

La modalità “Deposito doganale” consente di depositare e stoccare merci estere e locali in un deposito doganale . Durante il periodo in cui sono state depositate in deposito doganale, le merci estere non sono soggette a dazi e tasse all’importazione, mentre le merci nazionali godono di altri benefici fiscali.

Il deposito doganale è un regime speciale che consente, a fronte di apposita autorizzazione da parte dell’Autorità doganale, la sospensione del pagamento dei diritti gravanti sulle merci depositate.

I depositi doganali sono strutture dove possono essere custodite le merci senza che le stesse siano sottoposte alla relativa imposizione tributaria, in attesa di procedere all’attribuzione della destinazione finale.

Sono ammesse al beneficio del regime le merci non unionali.

Inoltre, quando risponda ad un’esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, le autorità doganali possono consentire il magazzinaggio anche di merci unionali in una struttura di deposito doganale. Tali merci non sono considerate vincolate al regime in esame.

Sia le merci non unionali che quelle unionali possono essere vincolate a questo regime (a determinate condizioni) per un periodo di tempo indefinito. In circostanze eccezionali, le autorità doganali possono fissare un termine entro il quale un regime di magazzinaggio si dà per concluso, in particolare se il tipo e la natura delle merci possono, in caso di magazzinaggio a lungo termine, costituire una minaccia per la salute umana, animale e vegetale o all’ambiente (di solito si tratta di beni che hanno una data di scadenza certa). Quando le merci sono poste sotto questo regime, non sono soggette a dazi all’importazione, ad altri reclami e alle misure della politica commerciale dell’UE.

Ai fini del regime, le merci non unionali possono essere immagazzinate in locali o altri luoghi autorizzati a tale regime dalle autorità doganali e sotto vigilanza doganale (depositi doganali). L’apertura e la gestione di un deposito doganale è consentita dopo il rilascio di un permesso da parte delle autorità doganali. A tal fine, l’interessato presenta un modulo di domanda scritto. Le autorizzazioni per la gestione di strutture per il deposito doganale di merci sono rilasciate, a condizione che le strutture di deposito non siano utilizzate per la vendita al dettaglio, salvo i casi specificatamente previsti dalla normativa.

Caratteristiche e modalità di utilizzo

Il deposito doganale è un luogo autorizzato e sottoposto al suo controllo dell’Autorità doganale e nel quale le merci possono essere immagazzinate alle condizioni stabilite e si distingue in:

– deposito doganale pubblico che è una struttura utilizzabile da qualsiasi persona per lo stoccaggio delle merci;

– deposito doganale privato che può essere utilizzato solo dal titolare dell’autorizzazione anche se le merci stoccate possono anche non essere di proprietà di quest’ultimo.

La concessione del regime di deposito doganale è accordata con il rilascio di una Decisione doganale. Gli operatori economici presentano l’istanza della decisione tramite il sistema elettronico delle decisioni doganali CDS (Customs Decision System) all’Ufficio delle dogane competente su luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità del richiedente ai fini doganali ed in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione. Tale Ufficio, in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa unionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, rilascia l’autorizzazione (per approfondimenti cfr. circolare n. 1/D del 30/01/2018).

I depositi doganali pubblici sono di tipo I (le merci sono sotto la responsabilità del titolare del regime e del depositario) e di tipo II (le merci sono sotto la responsabilità del titolare del regime).

Il titolare dell’autorizzazione e il titolare del regime sono responsabili di garantire che le merci in regime di deposito doganale non si discostino dalla vigilanza doganale e dell’adempimento degli obblighi derivanti dal deposito di merci in tale regime.


Se durante lo stoccaggio della merce si verificano ammanchi o avarie, il responsabile del deposito doganale è tenuto al pagamento dei dazi doganali dovuti. Non sono richiesti quando la merce viene distrutta o smarrita per causa di forza maggiore o caso fortuito.

 Il regime di Deposito Doganale prevede la sicurezza dei dazi doganali all’importazione con deposito o garanzia bancaria integrale (100%).

 Le autorità doganali autorizzano l’uso dei depositi doganali per la trasformazione o trasformazione di merci non unionali sotto controllo doganale alle condizioni del regime di perfezionamento attivo. La merce può anche essere sottoposta a operazioni cosiddette usuali, che per tipologia e modalità applicative non modificano in modo significativo la tipologia della merce (riconfezionamento, etichettatura, taglio, ecc.).

 Il regime di deposito doganale termina quando le merci vincolate a tale regime sono vincolate a un altro regime doganale, rimosse dal territorio doganale dell’Unione, distrutte senza rifiuti o abbandonate a vantaggio dello Stato.

Disposizioni nazionali e documenti di prassi amministrativa:

Circolare n. 8/D del 19 aprile 2016

Circolare n. 1/D del 30 gennaio 2018

Riforma doganale dell’Unione Europea

Il 17 maggio 2023 la Commissione ha presentato proposte per la riforma più ambiziosa e completa dell’unione doganale dell’UE dalla sua istituzione nel 1968.

Caratteristiche principali delle proposte

La riforma risponde alle attuali pressioni in cui operano le dogane dell’UE, tra cui un enorme aumento dei volumi commerciali, in particolare nel commercio elettronico, un numero in rapida crescita di norme dell’UE che devono essere controllate alla frontiera e mutevoli realtà e crisi geopolitiche.

Le misure proposte presentano una visione leader a livello mondiale e basata sui dati per le dogane dell’UE, che semplificherà enormemente i processi doganali per le imprese, in particolare per i commercianti più affidabili. Abbracciando la trasformazione digitale, la riforma ridurrà le ingombranti procedure doganali, sostituendo le dichiarazioni tradizionali con un approccio più intelligente e basato sui dati alla supervisione delle importazioni. Allo stesso tempo, le autorità doganali disporranno degli strumenti e delle risorse necessarie per valutare adeguatamente e bloccare le importazioni che pongono rischi reali per l’UE, i suoi cittadini e la sua economia.

Una nuova autorità doganale dell’UE supervisionerà un hub di dati doganali dell’UE che fungerà da motore del nuovo sistema. Nel tempo, il Data Hub sostituirà l’infrastruttura informatica doganale esistente negli Stati membri dell’UE, risparmiando fino a 2 miliardi di euro all’anno in costi operativi. La nuova Autorità contribuirà inoltre a migliorare l’approccio dell’UE alla gestione dei rischi e ai controlli doganali.

Nel complesso, il nuovo quadro renderà le dogane dell’UE adatte a un’era più verde e digitale e contribuirà a un mercato unico più sicuro e competitivo. Semplifica e razionalizza gli obblighi di dichiarazione doganale per gli operatori, ad esempio riducendo il tempo necessario per completare i processi di importazione e fornendo un’unica interfaccia dell’UE e facilitando il riutilizzo dei dati.

I tre pilastri della riforma doganale dell’UE

Una nuova partnership con le imprese

Nell’Unione doganale dell’UE riformata, le imprese che vogliono portare merci nell’UE potranno registrare tutte le informazioni sui loro prodotti e sulle catene di approvvigionamento in un unico ambiente online: il nuovo hub di dati doganali dell’UE . Questa tecnologia all’avanguardia raccoglierà i dati forniti dalle imprese e, tramite l’apprendimento automatico, l’intelligenza artificiale e l’intervento umano, fornirà alle autorità una panoramica a 360 gradi delle catene di approvvigionamento e della circolazione delle merci.

Allo stesso tempo, le aziende dovranno interagire con un solo portale quando inviano le loro informazioni doganali e dovranno inviare i dati una sola volta per più spedizioni. In alcuni casi in cui i processi aziendali e le catene di approvvigionamento sono completamente trasparenti, i commercianti più fidati (commercianti “Trust and Check”) saranno in grado di immettere le loro merci in circolazione nell’UE senza alcun intervento doganale attivo. La categoria Trust & Check rafforza il già esistente programma Operatori Economici Autorizzati (AEO) per operatori fidati.

Questa nuova partnership con le imprese è una prima mondiale. Si tratta di un nuovo potente strumento per sostenere le imprese e il commercio dell’UE e l’autonomia strategica aperta dell’UE. L’hub di dati doganali dell’UE consentirà l’importazione di merci nell’UE con un intervento doganale minimo, senza compromettere i requisiti di sicurezza, protezione o antifrode.

Secondo le proposte, il Data Hub aprirà per le spedizioni di e-commerce nel 2028, seguito (su base volontaria) da altri importatori nel 2032, portando a vantaggi e semplificazioni immediati. Gli operatori Trust & Check potranno inoltre sdoganare tutte le loro importazioni presso le autorità doganali dello Stato membro in cui hanno sede, indipendentemente da dove le merci entrano nell’UE. Una revisione nel 2035 valuterà se questa possibilità può essere estesa a tutti i trader quando l’Hub diventerà obbligatorio a partire dal 2038.

Un approccio più intelligente ai controlli doganali

Il nuovo sistema proposto offrirà alle autorità doganali una panoramica delle catene di approvvigionamento e dei processi di produzione delle merci che entrano nell’UE. Tutti gli Stati membri avranno accesso ai dati in tempo reale e saranno in grado di mettere in comune le informazioni per rispondere in modo più rapido, coerente ed efficace ai rischi.

L’intelligenza artificiale sarà utilizzata per analizzare e monitorare i dati e per prevedere i problemi prima ancora che le merci abbiano iniziato il loro viaggio verso l’UE. Ciò consentirà alle autorità doganali dell’UE di concentrare i propri sforzi e le proprie risorse laddove sono maggiormente necessari: impedire l’ingresso nell’Unione di merci non sicure o illegali e sostenere il numero crescente di leggi dell’UE che vietano determinate merci contrarie ai valori comuni dell’UE, ad esempio nel campo del cambiamento climatico, della deforestazione, del lavoro forzato, per fare solo alcuni esempi. Contribuirà inoltre a garantire un’adeguata riscossione di dazi e tasse, a vantaggio dei bilanci nazionali e dell’UE.

Per aiutare gli Stati membri a stabilire l’ordine di priorità dei rischi giusti e a coordinare i controlli e le ispezioni, in particolare durante i periodi di crisi, le informazioni e le competenze saranno messe in comune e valutate a livello dell’UE tramite la nuova autorità doganale dell’UE, che agirà sulla base dei dati forniti attraverso l’hub di dati doganale dell’UE . Il nuovo regime migliorerà sostanzialmente la cooperazione tra le autorità doganali e di vigilanza del mercato e le autorità di contrasto a livello dell’UE e nazionale, anche attraverso la condivisione delle informazioni tramite il hub di dati doganali.

Un approccio più moderno all’e-commerce

La riforma odierna renderà le piattaforme online attori fondamentali per garantire che le merci vendute online nell’UE rispettino tutti gli obblighi doganali. Si tratta di un importante allontanamento dall’attuale sistema doganale, che attribuisce la responsabilità al singolo consumatore e ai vettori. Le piattaforme saranno responsabili di garantire che i dazi doganali e l’IVA siano pagati all’acquisto, quindi i consumatori non saranno più colpiti da costi nascosti o scartoffie impreviste all’arrivo del pacco. Con le piattaforme online come importatori ufficiali, i consumatori dell’UE possono essere rassicurati sul fatto che tutti i dazi sono stati pagati e che i loro acquisti sono sicuri e in linea con gli standard ambientali, di sicurezza ed etici dell’UE.

Allo stesso tempo, la riforma abolisce l’attuale soglia in base alla quale le merci di valore inferiore a 150 euro sono esenti da dazio doganale, che è pesantemente sfruttato dai truffatori. Fino al 65% di tali pacchi che entrano nell’UE sono attualmente sottovalutati, per evitare i dazi doganali all’importazione.

La riforma semplifica inoltre il calcolo dei dazi doganali per le merci di basso valore più comuni acquistate al di fuori dell’UE, riducendo le migliaia di possibili categorie di dazi doganali a sole quattro. Ciò renderà molto più semplice il calcolo dei dazi doganali per i piccoli pacchi, aiutando sia le piattaforme che le autorità doganali a gestire meglio il miliardo di acquisti di e-commerce che entrano nell’UE ogni anno. Rimuoverà anche il potenziale di frode. Si prevede che il nuovo regime di commercio elettronico su misura apporterà entrate doganali aggiuntive per un importo di 1 miliardo di euro all’anno.

Prossimi passi

Le proposte legislative saranno ora trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea per accordo e al Comitato economico e sociale europeo per consultazione.

Testi legislativi

17 MAGGIO 2023
Comunicazione della Commissione sulla riforma doganale: portare l’unione doganale al livello successivo
Inglese
(478,27 KB – PDF)

Scaricamento

17 MAGGIO 2023
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione e l’Autorità doganale dell’Unione europea e che abroga il regolamento (UE) n. 952/2013
Inglese
(1,79 Mb – PDF)

Scaricamento

17 MAGGIO 2023
Allegato alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione e l’Autorità doganale dell’Unione europea e che abroga il regolamento (UE) n. 952/2013
Inglese
(164,67 KB – PDF)

Scaricamento

17 MAGGIO 2023
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 per quanto riguarda l’introduzione di un trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza di beni e il regolamento (CE) n.
Inglese
(216,91 KB – PDF)

Scaricamento

17 MAGGIO 2023
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che agevolano le vendite a distanza di beni importati e l’applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi
Inglese
(255,5 KB – PDF)

Scaricamento

17 MAGGIO 2023
Allegato alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 per quanto riguarda l’introduzione di un trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza di beni e il regolamento (CE) n. 1186/2009 per quanto riguarda l’eliminazione dei dazi doganali
Inglese
(126,78 KB – PDF)

Scaricamento

17 MAGGIO 2023
Riforma doganale dell’UE – Valutazione d’impatto
Inglese
(4,71MB – PDF)

Scaricamento

17 MAGGIO 2023
Riforma doganale dell’UE – Sintesi della valutazione d’impatto
Inglese
(179,32 KB – PDF)

Scaricamento

Fonte: https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/eu-customs-reform_en

I codici di identificazione univoca dei Paesi nel mondo

L’ISO 3166 è una codifica geografica standardizzata divisa in tre parti per codificare con sigle i nomi degli stati, dei Territori dipendenti e delle principali suddivisioni amministrative dei paesi, pubblicata per la prima volta nel 1974 dall’Organizzazione Internazionale per le Standardizzazioni (ISO). Il nome ufficiale è Codes for the representation of names of countries and their subdivisions (Codici per la rappresentazione dei nomi dei paesi e delle loro suddivisioni).

Lo standard ISO 3166 è mantenuto dalla ISO 3166 Maintenance Agency (ISO 3166/MA) (Agenzia per l’aggiornamento dell’ISO 3166-1), il cui indirizzo è presso l’ufficio centrale ISO a Ginevra.

Dopo la prima pubblicazione del 1974 l’ISO 3166 è stato modificato nel corso degli anni, con l’emissione di varie edizioni successive.

Lo standard è diviso in tre parti:

  • ISO 3166-1, Parte 1: Codici paese, definisce i codici per gli stati e territori. L’ISO 3166 comprende codici alfabetici e numerici per ciascun paese e territorio, secondo questa suddivisione:
    • ISO 3166-1 alpha-2 – codici paese composti da una sigla di due lettere (ad esempio utilizzato per i domini di primo livello in Internet)
    • ISO 3166-1 alpha-3 – codici paese composti da una sigla di tre lettere
    • ISO 3166-1 numerico – codici paese composti da una sigla di tre cifre
  • ISO 3166-2, Parte 2: Codici suddivisioni paese, definisce i codici per le suddivisioni principali di un paese o territorio dipendente.
  • ISO 3166-3, Parte 3: Codici obsoleti per i paesi usati precedentemente, definisce i codici per gli stati e territori obsoleti.

I codici in ISO 3166 sono disponibili sulla piattaforma di navigazione online 

A

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Afghanistan
AF
AFG
004
Albania
AL
ALB
008
Algeria
DZ
DZA
012
Andorra
AD
AND
020
Angola
AO
AGO
024
Anguilla
AI
AIA
660
Antartide
AQ
ATA
010
Antigua e Barbuda
AG
ATG
028
Antille Olandesi
AN
ANT
530
Arabia Saudita
SA
SAU
682
Argentina
AR
ARG
032
Armenia
AM
ARM
051
Aruba
AW
ABW
533
Australia
AU
AUS
036
Austria
AT
AUT
040
Azerbaijan
AZ
AZE
031

B

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Bahamas
BS
BHS
044
Bahrain
BH
BHR
048
Bangladesh
BD
BGD
050
Barbados
BB
BRB
052
Belgio
BE
BEL
056
Belize
BZ
BLZ
084
Benin
BJ
BEN
204
Bermuda
BM
BMU
060
Bielorussia
BY
BLR
112
Bhutan
BT
BTN
064
Bolivia
BO
BOL
068
Bosnia Erzegovina
BA
BIH
070
Botswana
BW
BWA
072
Brasile
BR
BRA
076
Brunei Darussalam
BN
BRN
096
Bulgaria
BG
BGR
100
Burkina Faso
BF
BFA
854
Burundi
BI
BDI
108

C

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Cambogia
KH
KHM
116
Camerun
CM
CMR
120
Canada
CA
CAN
124
Capo Verde
CV
CPV
132
Ciad
TD
TCD
148
Cile
CL
CHL
152
Cina
CN
CHN
156
Cipro
CY
CYP
196
Città del Vaticano
VA
VAT
336
Colombia
CO
COL
170
Comore
KM
COM
174
Corea del Nord
KP
PRK
408
Corea del Sud
KR
KOR
410
Costa Rica
CR
CRI
188
Costa d’Avorio
CI
CIV
384
Croazia
HR
HRV
191
Cuba
CU
CUB
192

D

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Danimarca
DK
DNK
208
Dominica
DM
DMA
212

E

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Ecuador
EC
ECU
218
Egitto
EG
EGY
818
Eire
IE
IRL
372
El Salvador
SV
SLV
222
Emirati Arabi Uniti
AE
ARE
784
Eritrea
ER
ERI
232
Estonia
EE
EST
233
Etiopia
ET
ETH
231

F

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Federazione Russa
RU
RUS
643
Fiji
FJ
FJI
242
Filippine
PH
PHL
608
Finlandia
FI
FIN
246
Francia
FR
FRA
250

G

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Gabon
GA
GAB
266
Gambia
GM
GMB
270
Georgia
GE
GEO
268
Germania
DE
DEU
276
Ghana
GH
GHA
288
Giamaica
JM
JAM
388
Giappone
JP
JPN
392
Gibilterra
GI
GIB
292
Gibuti
DJ
DJI
262
Giordania
JO
JOR
400
Grecia
GR
GRC
300
Grenada
GD
GRD
308
Groenlandia
GL
GRL
304
Guadalupa
GP
GLP
312
Guam
GU
GUM
316
Guatemala
GT
GTM
320
Guinea
GN
GIN
324
Guinea-Bissau
GW
GNB
624
Guinea Equatoriale
GQ
GNQ
226
Guyana
GY
GUY
328
Guyana Francese
GF
GUF
254

H

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Haiti
HT
HTI
332
Honduras
HN
HND
340
Hong Kong
HK
HKG
344

I

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
India
IN
IND
356
Indonesia
ID
IDN
360
Iran
IR
IRN
364
Iraq
IQ
IRQ
368
Isola Bouvet
BV
BVT
074
Isola di Natale
CX
CXR
162
Isola Heard e Isole McDonald
HM
HMD
334
Isole Cayman
KY
CYM
136
Isole Cocos
CC
CCK
166
Isole Cook
CK
COK
184
Isole Falkland
FK
FLK
238
Isole Faroe
FO
FRO
234
Isole Marshall
MH
MHL
584
Isole Marianne Settentrionali
MP
MNP
580
Isole Minori degli Stati Uniti d’America
UM
UMI
581
Isola Norfolk
NF
NFK
574
Isole Solomon
SB
SLB
090
Isole Turks e Caicos
TC
TCA
796
Isole Vergini Americane
VI
VIR
850
Isole Vergini Britanniche
VG
VGB
092
Israele
IL
ISR
376
Islanda
IS
ISL
352
Italia
IT
ITA
380

K

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Kazakhistan
KZ
KAZ
398
Kenya
KE
KEN
404
Kirghizistan
KG
KGZ
417
Kiribati
KI
KIR
296
Kuwait
KW
KWT
414

L

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Laos
LA
LAO
418
Lettonia
LV
LVA
428
Lesotho
LS
LSO
426
Libano
LB
LBN
422
Liberia
LR
LBR
430
Libia
LY
LBY
434
Liechtenstein
LI
LIE
438
Lituania
LT
LTU
440
Lussemburgo
LU
LUX
442

M

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Macao
MO
MAC
446
Macedonia
MK
MKD
807
Madagascar
MG
MDG
450
Malawi
MW
MWI
454
Maldive
MV
MDV
462
Malesia
MY
MYS
458
Mali
ML
MLI
466
Malta
MT
MLT
470
Marocco
MA
MAR
504
Martinica
MQ
MTQ
474
Mauritania
MR
MRT
478
Maurizius
MU
MUS
480
Mayotte
YT
MYT
175
Messico
MX
MEX
484
Moldavia
MD
MDA
498
Monaco
MC
MCO
492
Mongolia
MN
MNG
496
Montserrat
MS
MSR
500
Mozambico
MZ
MOZ
508
Myanmar
MM
MMR
104

N

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Namibia
NA
NAM
516
Nauru
NR
NRU
520
Nepal
NP
NPL
524
Nicaragua
NI
NIC
558
Niger
NE
NER
562
Nigeria
NG
NGA
566
Niue
NU
NIU
570
Norvegia
NO
NOR
578
Nuova Caledonia
NC
NCL
540
Nuova Zelanda
NZ
NZL
554

O

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Oman
OM
OMN
512

P

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Paesi Bassi
NL
NLD
528
Pakistan
PK
PAK
586
Palau
PW
PLW
585
Panamá
PA
PAN
591
Papua Nuova Guinea
PG
PNG
598
Paraguay
PY
PRY
600
Perù
PE
PER
604
Pitcairn
PN
PCN
612
Polinesia Francese
PF
PYF
258
Polonia
PL
POL
616
Portogallo
PT
PRT
620
Porto Rico
PR
PRI
630

Q

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Qatar
QA
QAT
634

R

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Regno Unito
GB
GBR
826
Repubblica Ceca
CZ
CZE
203
Repubblica Centroafricana
CF
CAF
140
Repubblica del Congo
CG
COG
178
Repubblica Democratica del Congo
CD
COD
180
Repubblica Dominicana
DO
DOM
214
Reunion
RE
REU
638
Romania
RO
ROU
642
Ruanda
RW
RWA
646

S

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Sahara Occidentale
EH
ESH
732
Saint Kitts e Nevis
KN
KNA
659
Saint Pierre e Miquelon
PM
SPM
666
Saint Vincent e Grenadine
VC
VCT
670
Samoa
WS
WSM
882
Samoa Americane
AS
ASM
016
San Marino
SM
SMR
674
Sant’Elena
SH
SHN
654
Santa Lucia
LC
LCA
662
Sao Tome e Principe
ST
STP
678
Senegal
SN
SEN
686
Serbia e Montenegro
CS
SCG
891
Seychelles
SC
SYC
690
Sierra Leone
SL
SLE
694
Singapore
SG
SGP
702
Siria
SY
SYR
760
Slovacchia
SK
SVK
703
Slovenia
SI
SVN
705
Somalia
SO
SOM
706
Spagna
ES
ESP
724
Sri Lanka
LK
LKA
144
Stati Federati della Micronesia
FM
FSM
583
Stati Uniti d’America
US
USA
840
Sud Africa
ZA
ZAF
710
Sud Georgia e Isole Sandwich
GS
SGS
239
Sudan
SD
SDN
736
Suriname
SR
SUR
740
Svalbard e Jan Mayen
SJ
SJM
744
Svezia
SE
SWE
752
Svizzera
CH
CHE
756
Swaziland
SZ
SWZ
748

T

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Tagikistan
TJ
TJK
762
Tailandia
TH
THA
764
Taiwan
TW
TWN
158
Tanzania
TZ
TZA
834
Territori Britannici dell’Oceano Indiano
IO
IOT
092
Territori Francesi del Sud
TF
ATF
260
Territori Palestinesi Occupati
PS
PSE
275
Timor Est
TL
TLS
626
Togo
TG
TGO
768
Tokelau
TK
TKL
772
Tonga
TO
TON
776
Trinidad e Tobago
TT
TTO
780
Tunisia
TN
TUN
788
Turchia
TR
TUR
792
Turkmenistan
TM
TKM
795
Tuvalu
TV
TUV
798

U

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Ucraina
UA
UKR
804
Uganda
UG
UGA
800
Ungheria
HU
HUN
348
Uruguay
UY
URY
858
Uzbekistan
UZ
UZB
860

V

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Vanuatu
VU
VUT
548
Venezuela
VE
VEN
862
Vietnam
VN
VNM
704

W

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Wallis e Futuna
WF
WLF
876

Y

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Yemen
YE
YEM
887

Z

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Zambia
ZM
ZMB
894
Zimbabwe
ZW
ZWE
716

Tax-Free shopping – Il sistema OTELLO (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization)

Il Tax-Free shopping è un’agevolazione fiscale riservata ai cittadini – persone fisiche residenti o domiciliate al di fuori dell’UE che consente di ottenere il rimborso/sgravio dell’IVA gravante sui beni acquistati sul territorio unionale.

In particolare, i presupposti normativi per ottenere il rimborso/sgravio dell’IVA sono disciplinati dall’art.38-quater del D.P.R. 633/1972, come di seguito sintetizzati:

  • Il valore dei beni acquistati, per ogni fattura, deve essere superiore ai 154,94 euro; i beni devono essere destinati a uso personale o familiare, e l’agevolazione non copre i servizi forniti (per esempio da hotel, ristoranti, taxi, agenzie ecc.);
  • Sulla fattura devono essere riportati gli estremi del passaporto o altro documento equipollente per comprovare che il viaggiatore è residente o domiciliato fuori dall’UE;
  • L’uscita dei beni dal territorio UE deve avvenire entro il terzo mese successivo alla data di emissione della fattura ed è comprovata dal “visto doganale” apposto dalla Dogana di uscita di qualsiasi Stato membro UE;
  • La fattura vistata deve essere restituita al negoziante entro il 4° mese successivo a quello di effettuazione della cessione (in caso di visto apposto da altro stato membro).

Riportiamo il Principio di diritto n. 25 del 2019 dell’Agenzia delle Entrate

“Secondo quanto chiarito in diversi documenti di prassi (cfr., tra le più recenti, le risoluzioni n. 58/E dell’11 giugno 2019 e n. 65/E del 10 luglio 2019), per le cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, trova applicazione l’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA).

A tale disposizione si aggiungono:

  • la previsione dell’articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo la quale «Le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere effettuate da intermediari […]»;
  • l’articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il quale prevede che, a partire dal 1° settembre 2018, «l’emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all’articolo 38-quater deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica».

Tirando le fila delle diverse previsioni normative e documenti di prassi intervenuti nel corso del tempo, si ha, tra l’altro, che:

  1. cessionari possono essere solo coloro che risultino domiciliati o residenti fuori dalla UE e che non siano soggetti passivi d’imposta nel loro Paese;
  2. i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore ed «essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale» (cfr. la circolare ministeriale n. 145/E del 10 giugno 1998), fermo restando che «l’acquisto dei beni in quantità sproporzionata rispetto a quella normalmente rientrante nell’uso personale o familiare, potendo fare presupporre l’utilizzo degli stessi beni nell’ambito di un’attività commerciale, non rende possibile l’applicazione del beneficio in questione» (così la risoluzione ministeriale n. 126/E del 7 settembre 1998);
  3. per determinare se la soglia di valore (154,94 euro, IVA inclusa) sia stata superata occorre basarsi «sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente» [si veda l’articolo 48 del regolamento (UE) 15 marzo 2011, n. 282 sostitutivo dell’abrogato regolamento (CE) n. 1777 del 2005];
  4. la cessione a viaggiatori extracomunitari dei beni descritti deve essere documentata tramite le funzionalità informatiche di cui al sistema OTELLO – “Online tax refund at exit: light lane optimization”, in attuazione di quanto previsto nell’articolo 4-bis del d.l. n. 193 del 2016 (cfr. la determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle entrate, prot. n. 54088 del 22 maggio 2018) – con fattura in formato elettronico:
    a) senza pagamento dell’IVA, salvo successivo versamento della stessa – con regolarizzazione dell’operazione tramite apposita variazione ai sensi dell’articolo 26, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 – laddove non sia presentata la documentazione prescritta a comprova dell’uscita dei beni dalla UE;
    b) con pagamento dell’IVA, poi rimborsata al cessionario dal cedente, il quale la recupera – ove sia fornita la prova dell’uscita dei beni dalla UE nei termini indicati previa annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972. In questa ipotesi, il cedente può delegare il rimborso dell’imposta ad appositi intermediari.

Ciò premesso, non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti richiamati sub 1), sub 2) e sub 3), volte in particolare ad ottenere comunque il rimborso dell’IVA anche qualora il valore di ciascun singolo acquisto non sia superiore a 154,94 euro, IVA inclusa, posto che il valore aggregato di diversi beni rileva ai fini del superamento del predetto importo soltanto se tutti i beni sono fatturati da un singolo venditore ad un singolo cliente. In tale ambito, non è inoltre ammessa la possibilità di beneficiare della disciplina di cui all’articolo 38-quater del decreto IVA in riferimento a prestazioni di servizi.”

In base a quanto previsto dall’art. 4 bis del D. L. n.193/2016, a partire dal 1° settembre 2018, i negozianti distribuiti sul territorio nazionale che, in qualità̀ di soggetti passivi IVA italiani, cedono beni ai sensi dell’art. 38 quater del D.P.R. 633/72, devono emettere la fattura tax-free in modalità̀ elettronica e trasferire i relativi dati al sistema OTELLO (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization), sistema messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per digitalizzare il processo di apposizione del “visto doganale” sulle fatture di beni acquistati sul territorio nazionale da soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE (c.d. fatture tax-free), al fine di avere diritto allo sgravio  diretto o al rimborso successivo dell’IVA.

Al fine di ottenere le agevolazioni fiscali previste per il Tax-Free shopping, il viaggiatore è tenuto ad attenersi a una serie di formalità̀, a partire dall’acquisto dei beni dal negoziante. Come descritto precedentemente dal 1° settembre 2018 è obbligatorio per i negozianti emettere le fatture tax-free in modalità̀ elettronica attraverso OTELLO (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization).

Pertanto, al momento dell’acquisto dei beni, il viaggiatore deve innanzitutto esibire il proprio passaporto, e cui informazioni devono essere correttamente riportate nella fattura tax-free.

Una volta emessa la fattura tax-free in modalità̀ elettronica, OTELLO genera un codice di richiesta. Il viaggiatore deve assicurarsi che tale codice sia correttamente indicato sulla copia della fattura, in quanto attesta che la stessa è stata correttamente trasmessa a OTELLO, e che tutte le informazioni riportate dal negoziante siano corrette, in particolare gli estremi del documento di riconoscimento.

Occorre precisare che, verificati i presupposti previsti dalla normativa IVA, il rimborso/sgravio dell’IVA sugli acquisti tax-free non avviene mai da parte degli uffici doganali.

Nel caso in cui il viaggiatore acquisti direttamente presso un negoziante nazionale senza fruire dei servizi di una società̀ di intermediazione, il rimborso viene effettuato direttamente dal venditore italiano secondo i termini concordati con l’acquirente al momento dell’acquisto dei beni (per esempio, mediante accredito su un conto bancario, carta di credito, ecc.).

Nella pratica commerciale, operano alcune società̀ di intermediazione (c.d. Società̀ Tax-Refund) le quali , sulla base di accordi commerciali stipulati con le parti, forniscono un servizio di rimborso IVA al viaggiatore (‘articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo la quale «Le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere effettuate da intermediari […]): in questo caso, le fatture emesse dai venditori italiani riportano il logo della Società̀ di Tax Refund che fornisce il servizio e tale procedura potrebbe includere il pagamento di una commissione che viene direttamente detratta dall’importo dell’IVA rimborsata al viaggiatore.

Per ottenere il visto doganale digitale sulle fatture per il tax-free shopping, il viaggiatore deve, al momento dell’uscita dal territorio nazionale, espletare le seguenti formalità̀ doganali di controllo.

In particolare, il viaggiatore, in possesso della copia della fattura tax- free con il relativo codice di richiesta, deve esibire presso i punti di uscita nazionali il passaporto e il documento di viaggio. OTELLO recupera tutte le fatture tax-free collegate, verifica che i dati inviati siano completi e corretti, esegue l’analisi automatica del rischio e indirizza il viaggiatore verso il “canale verde” o il “canale rosso” di controllo.

In caso di canale rosso, è necessario sottoporsi all’ispezione fisica dei beni da parte dell’ufficio doganale.

Diversamente, se il sistema non seleziona alcun rischio, il viaggiatore ottiene direttamente il visto doganale digitale sulla fattura tax-free mediante la generazione in OTELLO di un codice alfanumerico.

I viaggiatori che hanno acquistato beni in Italia e fatto richiesta del visto digitale presso un punto di uscita nazionale, possono verificare in tempo reale lo stato di apposizione del visto digitale, visitando il sito istituzionale dell’Agenzia Dogane Monopoli, e in particolare la sezione OTELLO “Consultazione fatture on line”.

E’ possibile, infatti, verificare lo stato di apposizione del visto inserendo il codice di richiesta della fattura o, in alternativa, determinati parametri di ricerca (e.g. codice visto elettronico doganale, numero fattura, barcode), attraverso il seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/web/aida-servizi/otello

Tramite la medesima funzione di ricerca, i negozianti che hanno emesso fatture tax-free in modalità̀ elettronica, possono verificare lo stato di apposizione del visto digitale e ottenere, in tempo reale, la prova dell’uscita dal territorio nazionale dei beni venduti al viaggiatore.

Tutte le norme e le istruzioni relative al processo di rimborso/sgravio dell’IVA sulle fatture per il tax free shopping sono raccolte nella sezione normativa di OTELLO, consultabile al seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/ecustoms-aida/progetti-aida/otello/normativa

Gli Accordi Commerciali dell’Unione Europea

L’Unione Europea  gestisce le relazioni commerciali con i paesi terzi sotto forma di accordi commerciali.

Gli accordi commerciali variano a seconda del loro contenuto:

  • Accordi di partenariato economico (APE) – sostengono lo sviluppo dei partner commerciali dei paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico
  • Accordi di libero scambio (ALS) – consentono l’apertura reciproca dei mercati tra i paesi sviluppati e le economie emergenti, mediante la concessione di un accesso preferenziale ai mercati
  • Accordi di associazione (AA) – rafforzano accordi politici più ampi

L’UE conclude anche accordi commerciali non preferenziali, nell’ambito di intese più ampie come gli accordi di partenariato e cooperazione (APC).

I negoziati relativi agli accordi commerciali sono condotti conformemente alle norme di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


OVERVIEW OF FTA AND OTHER TRADE NEGOTATIONS

Convenzioni in atto

Albania ( Balcani occidentali ) Accordo di stabilizzazione e associazione In vigore dal 2009
Algeria Accordo di associazione In vigore dal 2005
Andorra Unione doganale In vigore dal 1991
Antigua e Barbuda (CARIFORUM) Accordo di partenariato economico Applicato provvisoriamente dal 2008
Armenia Accordo di partenariato completo e rafforzato Si applica provvisoriamente da giugno 2018
Azerbaigian Accordo di partenariato e cooperazione In vigore dal 1999, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2017, fermi dal 2019
Bahamas (CARIFORUM) Accordo di partenariato economico Applicato provvisoriamente dal 2008
Barbados (CARIFORUM) Accordo di partenariato economico Applicato provvisoriamente dal 2008
Belize (CARIFORUM) Accordo di partenariato economico Applicato provvisoriamente dal 2008
Bosnia ed Erzegovina ( Balcani occidentali ) Accordo di stabilizzazione e associazione In vigore dal 2015
Botswana (SADC) Accordo di partenariato economico Applicato in via provvisoria dal 2016
Camerun (Africa centrale) Accordo di partenariato economico interinale Applicato in via provvisoria dal 2014
Canada Accordo economico e commerciale globale (CETA) Applicato in via provvisoria dal 2017
Chile Accordo di associazione e protocollo addizionale In vigore dal 2003, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2017, fermi dal 2019
Colombia (con Ecuador e Perù) Accordo commerciale Applicato in via provvisoria dal 2013
Comore (ESA) Accordo di partenariato economico interinale Applicato in via provvisoria dal 2019, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2019
Costarica (America Centrale) Accordo di associazione con una forte componente commerciale Applicato in via provvisoria dal 2013
Costa d’Avorio (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico trampolino di lancio Applicato in via provvisoria dal 2016
Dominica (CARIFORUM) Accordo di partenariato economico Applicato provvisoriamente dal 2008
Repubblica Dominicana (CARIFORUM) Accordo di partenariato economico Applicato provvisoriamente dal 2008
Ecuador (con Colombia e Perù) Accordo commerciale Applicato in via provvisoria dal 2013
Egitto Accordo di associazione In vigore dal 2004
El Salvador (America Centrale) Accordo di associazione con una forte componente commerciale Applicato in via provvisoria dal 2013
Swaziland (SADC) Accordo di partenariato economico Applicato in via provvisoria dal 2016
Isole Faroe Accordo In vigore dal 1997
Figi (Pacifico) Accordo di partenariato interinale Applicato in via provvisoria dal 2014
Georgia Accordo di associazione In vigore dal 2016
Ghana (Africa occidentale) Applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato economico interinale Applicato in via provvisoria dal 2016
Grenada (CARIFORUM) Accordo di partenariato economico Applicato provvisoriamente dal 2008
Guatemala (America Centrale) Accordo di associazione con una forte componente commerciale Applicato in via provvisoria dal 2013
Guyana (CARIFORUM) Accordo di partenariato economico Applicato provvisoriamente dal 2008
Honduras (America centrale) Accordo di associazione con una forte componente commerciale Applicato in via provvisoria dal 2013
Islanda Accordo sullo spazio economico In vigore dal 1994
Israele Accordo di associazione In vigore dal 2000
Iraq Accordo di partenariato e cooperazione Applicato in via provvisoria dal 2012
Giamaica (CARIFORUM) Accordo di partenariato economico Applicato provvisoriamente dal 2008
Giappone Accordo globale In vigore dal 2019
Giordania Accordo di associazione In vigore dal 2002
Kazakistan Accordo rafforzato di partenariato e cooperazione Applicato in via provvisoria dal 2016
Kossovo * Accordo di stabilizzazione e associazione In vigore dal 2016
Libano Accordo di associazione In vigore dal 2006
Lesoto (SADC) Accordo di partenariato economico Applicato in via provvisoria dal 2016
Liechtenstein Accordo sullo spazio economico In vigore dal 1995
Madagascar (ESA) Accordo di partenariato economico Applicato in via provvisoria dal 2012, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2019
Maurizio (ESA) Accordo di partenariato economico Applicato in via provvisoria dal 2012, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2019
Messico Accordo globale In vigore dal 2000, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2016, ‘Accordo di principio’ sulla parte commerciale raggiunto nel 2018
Moldavia Accordo di associazione In vigore dal 2016
Montenegro ( Balcani occidentali ) Accordo di stabilizzazione e associazione In vigore dal 2010
Marocco Accordo di associazione In vigore dal 2000, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2013, fermi dal 2014
Mozambico (SADC) Accordo di partenariato economico Applicato in via provvisoria dal 2018
Namibia (SADC) Accordo di partenariato economico Applicato in via provvisoria dal 2019
Nicaragua (America Centrale) Accordo di associazione con una forte componente commerciale Applicato in via provvisoria dal 2013
Macedonia del Nord ( Balcani occidentali ) Accordo di stabilizzazione e associazione In vigore dal 2004
Norvegia Accordo sullo spazio economico In vigore dal 1994
Autorità Palestinese Accordo di associazione interinale In vigore dal 1997
Papua Nuova Guinea (con Pacifico) Accordo di partenariato interinale Applicato in via provvisoria dal 2013
Madagascar (ESA) Accordo di partenariato economico Applicato in via provvisoria dal 2009
Perù (con Colombia ed Ecuador) Accordo commerciale Applicato in via provvisoria dal 2013
Samoa (Pacifico) Accordo di partenariato economico Applicato in via provvisoria dal 2018
San Marino Unione doganale In vigore dal 1991
Serbia ( Balcani occidentali ) Accordo di stabilizzazione e associazione In vigore dal 2013
Seychelles (ESA) Accordo di partenariato economico Applicato in via provvisoria dal 2012, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2019
Singapore Accordo di libero commercio In vigore dal 2019
Isole Salomone ( Pacifico Accordo di partenariato economico Applicato in via provvisoria dal 2020
Sud Africa Accordo di partenariato economico Applicato in via provvisoria dal 2016
Corea del Sud Accordo di libero commercio In vigore dal 2015
Saint Kitts e Nevis (CARIFORUM) Accordo di partenariato economico Applicato provvisoriamente dal 2008
Santa Lucia (CARIFORUM) Accordo di partenariato economico Applicato provvisoriamente dal 2008
Saint Vincent e Grenadine (CARIFORUM) Accordo di partenariato economico Applicato provvisoriamente dal 2008
Suriname (CARIFORUM) Accordo di partenariato economico Applicato provvisoriamente dal 2008
Svizzera Accordo In vigore dal 1973
Trinidad e Tobago (CARIFORUM) Accordo di partenariato economico Applicato provvisoriamente dal 2008
Tunisia Accordo di associazione In vigore dal 1998, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2015, fermi dal 2019
Turchia Unione doganale In vigore dal 1995
Ucraina Accordo di libero scambio globale e approfondito
Accordo di associazione
Applicato in via provvisoria dal 2016
Regno Unito Accordo commerciale e di cooperazione In vigore dal 2021
Vietnam Accordo di libero commercio In vigore dal 2020
Zimbawe (ESA) Accordo di partenariato economico Applicato in via provvisoria dal 2012, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2019

*  Questa designazione non pregiudica le posizioni sullo status ed è in linea con l’UNSCR 1244 e il parere dell’ICJ sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo .

Accordi in corso di adozione o ratifica

In alcune circostanze i negoziati commerciali con un partner commerciale sono stati conclusi, ma non sono stati ancora firmati o ratificati. Ciò significa che sebbene i negoziati siano terminati, nessuna parte dell’accordo è ancora in vigore.

Paese (regione) Accordo in attesa Stato
Argentina  (Mercosur) Accordo di associazione Mercosur Trattative concluse a giugno 2019
Benin (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico Firmato, in attesa della firma di tutte le parti
Brasile (Mercosur) Accordo di associazione Mercosur Trattative concluse a giugno 2019
Burkina Faso (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico Firmato, in attesa della firma di tutte le parti
Burundi (EAC) Accordo di partenariato economico Non ha firmato o ratificato l’accordo
Capo Verde (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico Firmato, in attesa della firma di tutte le parti
Gambia (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico Firmato, in attesa della firma di tutte le parti
Guinea (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico Firmato, in attesa della firma di tutte le parti
Guinea-Bisseau (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico Firmato, in attesa della firma di tutte le parti
Haiti (CARIFORUM) Accordo commerciale preferenziale in corso di adozione/ratifica Non ha firmato o ratificato l’accordo
Kenia (EAC) Accordo di partenariato economico Firmato e ratificato, applicazione provvisoria quando tutti i paesi dell’EAC firmeranno e ratificheranno
Liberia (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico Firmato, in attesa della firma di tutte le parti
Mali (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico Firmato, in attesa della firma di tutte le parti
Mauritania (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico Firmato, in attesa della firma di tutte le parti
Nuova Zelanda Accordo di libero commercio Negoziati conclusi nel giugno 200
Niger (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico Firmato, in attesa della firma di tutte le parti
Nigeria (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico Non ha firmato o ratificato l’accordo
Paraguay (Mercosur) Accordo di associazione Mercosur Trattative concluse a giugno 2019
Ruanda (EAC) Accordo di partenariato economico Applicazione provvisoria firmata quando tutti i paesi dell’EAC firmeranno e ratificheranno
Senegal (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico Firmato, in attesa della firma di tutte le parti
Sierra Leone (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico Firmato, in attesa della firma di tutte le parti
Tanzania (EAC) Accordo di partenariato economico Non ha firmato o ratificato l’accordo
Togo (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico Firmato, in attesa della firma di tutte le parti
Uganda (EAC) Accordo di partenariato economico Non ha firmato o ratificato l’accordo
Uruguay   (Mercosur) Accordo di associazione Mercosur Trattative concluse a giugno 2019

Accordi in corso di negoziazione

L’UE ha in essere accordi commerciali con questi paesi/regioni, ma entrambe le parti stanno negoziando un aggiornamento.

Paese (regione) Nuovo accordo in fase di negoziazione Stato
Australia Accordo australiano Trattative avviate nel 2018
Cina Accordo sugli investimenti UE-Cina Trattative avviate nel 2013
India Accordo di libero scambio, Accordo sulla protezione degli investimenti e Accordo sulle indicazioni geografiche I negoziati sono iniziati nel 2007. Si sono interrotti nel 2013, prima di riprendere nel 2022.
Indonesia Accordo di libero commercio Trattative avviate nel 2016
Filippine Accordo di libero commercio Trattative avviate nel 2015

Accordi in attesa

Paese (regione) Accordo Stato
Bahrein (CCG) Accordo di libero commercio Trattative avviate nel 1990, sospese dal 2008
Repubblica Centrafricana (Africa Centrale) Accordo di partenariato economico I negoziati sono iniziati nel 2003, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011
Ciad (Africa centrale) Accordo di partenariato economico I negoziati sono iniziati nel 2003, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011
Congo (Africa centrale) Accordo di partenariato economico I negoziati sono iniziati nel 2003, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011
Gibuti (ESA) Accordo di partenariato economico I negoziati sono iniziati nel 2004, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011
Guinea Equatoriale (Africa Centrale) Accordo di partenariato economico I negoziati sono iniziati nel 2003, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011
Etiopia (ESA) Accordo di partenariato economico I negoziati sono iniziati nel 2004, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011
Gabon (Africa Centrale) Accordo di partenariato economico I negoziati sono iniziati nel 2003, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011
India Accordo di libero commercio
Kuwait (CCG) Accordo di libero commercio Trattative avviate nel 1990, sospese dal 2008
Malawi (ESA) Accordo di partenariato economico I negoziati sono iniziati nel 2004, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011
Malaysia Accordo di libero commercio I negoziati sono iniziati nel 2010, interrotti dal 2012
Birmania Accordo sulla protezione degli investimenti Trattative avviate nel 2015
Oman (CCG) Accordo di libero commercio Trattative avviate nel 1990, sospese dal 2008
Qatar (CCG) Accordo di libero commercio Trattative avviate nel 1990, sospese dal 2008
Repubblica Democratica del Congo (Africa centrale) Accordo di partenariato economico I negoziati sono iniziati nel 2003, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011
São Tomé e Principe (Africa centrale) Accordo di partenariato economico I negoziati sono iniziati nel 2003, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011
Arabia Saudita (CCG) Accordo di libero commercio Trattative avviate nel 1990, sospese dal 2008
Somalia (ESA) Accordo di partenariato economico I negoziati sono iniziati nel 2004, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011
Sudan (ESA) Accordo di partenariato economico I negoziati sono iniziati nel 2004, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011
Tailandia Accordo di libero commercio I negoziati sono iniziati nel 2013, nessun negoziato programmato dal 2014
Emirati Arabi Uniti (GCC) Accordo di libero commercio Trattative avviate nel 1990, sospese dal 2008
Zambia (ESA) Accordo di partenariato economico I negoziati sono iniziati nel 2004, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011

Accordo sull’area di libero scambio araba – Greater Arab Free Trade Area Agreement (GAFTA)

La Lega Araba ha una lunga storia nel tentativo di promuovere il commercio e la cooperazione economica tra i suoi stati membri, con diverse iniziative prese negli anni ’50 e ’60.

Nel 1981 fu firmato un accordo per facilitare e promuovere il commercio interarabo, ma con scarso effetto.

Nel febbraio 1997, la Lega ha deciso di creare entro il 2008 un’Area araba di libero scambio, nota anche come Grande area araba di libero scambio o Area panaraba di libero scambio. Ciò sarebbe stato ottenuto attraverso una riduzione del 10% delle tasse doganali ogni anno nonché la graduale eliminazione delle barriere commerciali. Diciotto dei 22 Stati della Lega araba hanno sottoscritto questo accordo, entrato in vigore il 1° gennaio 1998.

Nel marzo 2001 è stato deciso di accelerare il processo di liberalizzazione e il 1° gennaio 2005 è stata applicata l’eliminazione della maggior parte delle tariffe tra i membri del Greater Arab Free Trade Area Agreement (GAFTA).

I 18 stati membri del Greater Arab Free Trade Area Agreement (GAFTA) sono: Algeria, Bahrein, Egitto, Giordania, Iraq, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Oman, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Sudan, Siria, Tunisia, Emirati Arabi Uniti e Yemen. Altri sono in procinto di aderire.

La tariffa doganale

La tariffa doganale

Per poter raccogliere tutte le informazioni utili a comprendere quali siano gli obblighi dell’impresa connessi al commercio di un prodotto, è indispensabile conoscerne la cosiddetta Tariffa doganale, ossia il relativo codice numerico identificativo.

La Tariffa doganale è una raccolta, per settori merceologici, di posizioni contraddistinte da un codice (voce doganale) e da una relativa descrizione (designazione), corrispondenti alle merci oggetto di scambi internazionali.
La tariffa doganale è indispensabile per individuare il dazio che dovrà essere corrisposto alle autorità competenti per lo sdoganamento della merce (si veda il paragrafo 3.4).

La convenzione internazionale attualmente vigente, ha introdotto un sistema di codificazione e di designazione delle merci denominato sistema armonizzato (Harmonized Commodity Description and Coding System, o semplicemente Harmonized System, abbreviato in HS). Tale sistema è strutturato in 21 sezioni merceologiche, suddivise in 99 capitoli, a loro volta suddivisi in voci e sottovoci, queste ultime identificate con un codice a 6 cifre

L’armonizzazione è gestita dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (World Customs Organization, WCO), un’organizzazione a carattere sovranazionale con oltre 170 stati membri e sede a Bruxelles in Belgio.

La tariffa doganale comunitaria

A livello UE, le 6 cifre del sistema armonizzato (SA) sono state integrate con altre suddivisioni, in funzione delle quali si parla di:

  • tariffa esterna comune (cosiddetta nomenclatura combinata – NC): si compone di circa 9500 voci, ciascuna di esse contraddistinta da un codice numerico a 8 cifre (le prime 6, rappresentano i codici SA e le restanti 2, le sottovoci NC). Accanto ad ogni voce, la NC indica il dazio autonomo (e cioè deciso in via autonoma dalla UE) e il dazio convenzionale (e cioè derivante dagli accordi internazionali stipulati dalla UE). Serve per le bollette di esportazione e i modelli Intrastat (sia per cessioni intracomunitarie, sia per acquisti intracomunitari).
  • tariffa integrata comunitaria (TARIC): si compone di circa 13.000 voci, ciascuna di esse contraddistinta da un codice numerico di 10 cifre (le ulteriori 2 cifre, rispetto alla NC, identificano gli eventuali dazi preferenziali e le altre misure specifiche previste per le singole voci. Per le operazioni di importazione, infatti, il codice numerico della merce da indicare è a 10 cifre. Si utilizza per le bollette di importazione.

La tariffa nazionale d’uso

È costituita da 14 cifre ed è così composta:
– 6 cifre SA + 2 cifre NC + 2 cifre TARIC + ulteriori 4 cifre (le prime due destinate alla fiscalità comunitaria, Iva e accise, e le altre ad ulteriori informazioni specifiche concernenti le singole voci (ad esempio: dazi antidumping, prezzi di riferimento per i vini, prodotti della flora e della fauna in via di estinzione, beni di interesse artistico e culturale, ecc.).

La tariffa nazionale d’uso è il manuale operativo degli spedizionieri doganali ed è contenuta nella banca dati dell’Agenzia delle Dogane Aida (Automazione Integrata Dogane Accise):
https://aidaonline7.agenziadoganemonopoli.gov.it/nsitaricinternet/index.html

In caso di dubbi relativi alla corretta classificazione delle merci, è possibile ottenere il parere ufficiale dell’autorità doganale presentando una richiesta scritta sull’apposito formulario compilabile anche sul sito dell’Agenzia contenente la descrizione dettagliata della merce e la sua classificazione ipotizzata: https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/modulistica

La domanda di ITV deve essere inviata tramite il servizio postale con raccomandata A/R o con posta elettronica certificata (PEC) (dogane@pce.agenziadogane.it), all’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio Tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli, presso la Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, sito in via Mario Carucci, 71 00143 Roma. La medesima dovrà anche essere trasmessa, per conoscenza, all’Ufficio delle dogane dove territorialmente insiste la sede legale della ditta

NOMENCLATURA COMBINATA 2023

Il sistema armonizzato (Harmonized Commodity Description and Coding System, o semplicemente Harmonized System, abbreviato in HS) è un sistema internazionale standardizzato di nomenclatura delle tariffe doganali, che classifica ogni singolo prodotto attraverso l’uso di una serie di numeri.

L’armonizzazione è gestita dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (World Customs Organization, WCO), un’organizzazione a carattere sovranazionale con oltre 170 stati membri e sede a Bruxelles in Belgio.

Tale numerazione viene usata negli scambi commerciali tra le nazioni, sia nelle esportazioni che nelle importazioni, per consentire una chiara e rapida identificazione delle merci movimentate.

Il sistema armonizzato (HS) è diviso in sezioni e capitoli ordinati per tipologia di merce.

Le classificazioni di base, armonizzate a livello globale, sono contenute nelle prime 6 cifre del codice e ogni stato (o unione di stati) può suddividere ulteriormente le merci comprese in queste voci, perciò dalla settima cifra in poi le varie tariffe doganali possono differire tra loro.

Si parla poi di “tariffa doganale comunitaria” (TARIC) per la tariffa doganale applicata nell’Unione europea dal 1987. I codici TARIC sono composti da 10 cifre e si basano sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla omonima convenzione internazionale:

  • le prime 6 sono voci e sottovoci del Sistema Armonizzato (Harmonized Commodity Description and Coding System, semplificato in HS Code), riconosciuto a livello globale, utilizzabili in contesti internazionali extra unionali,
  • la settima e l’ottava comprendono sottovoci della Nomenclatura Combinata, ossia un elenco più dettagliato di quanto presente nel SA
  • le ultime due sono sottovoci della Taric, che aggiunge specifiche ulteriori legate a eventuali restrizioni in import o export, oltre a individuare tributi e assolvimenti daziari.

I codici TARIC comprendono, oltre alle aliquote dei dazi applicabili alle importazioni dai paesi terzi, i dazi preferenziali applicabili alle merci originarie dei paesi ai quali l’Unione europea ha concesso un trattamento particolare e tutta una serie di altre misure specifiche (sospensioni temporanee dei dazi, contingenti, massimali, ecc.).

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (in sigla, ADM), nota anche come Agenzia delle accise, dogane e monopoli cura un sito detto AIDA, Tariffa doganale d’uso Integrata, che fornisce i dati ufficiali, storici, attuali e previsti, per i codici TARIC.

La Nomenclatura Combinata (NC) viene annualmente aggiornata.

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 282 del
31/10/2022 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1998 della Commissione del 20 settembre 2022 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune a partire dal 1° gennaio 2023.

Clausole di trasporto nel commecio internazionale – Le Regole Incoterms – INternational COmmercial TERMS

Per regolamentare gli scambi fra Paesi diversi, la Camera di Commercio Internazionale (International Chamber of Commerce (ICC)) ha elaborato clausole di trasporto (Incoterms) che individuano le posizioni di rischio e di costo dei contraenti, ossia i limiti in cui i rischi e costi di spedizionetrasporto e di dogana sono a carico del venditore o del compratore.

Le regole sono state sviluppate e mantenute da esperti e professionisti riuniti dall’ICC. Sono diventati lo standard nell’impostazione delle regole commerciali internazionali. I termini commerciali aiutano i commercianti a evitare costosi malintesi chiarendo i compiti, i costi e i rischi connessi alla consegna delle merci dai venditori agli acquirenti. Le regole Incoterms® sono riconosciute dalla United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)  come lo standard globale per l’interpretazione dei termini più comuni nel commercio estero.

Le Regole Incoterms INternational COmmercial TERMS – sono termini contrattuali, codificati dalla Camera di Commercio Internazionale, che identificano in maniera chiara la ripartizione tra venditore e compratore delle obbligazioni, dei rischi e delle spese connesse alla consegna della merce.

Gli Incoterms disciplinano nello specifico chi, tra le due parti contrattuali, debba stipulare il contratto di trasporto della merce e l’eventuale assicurazione fino al luogo convenuto; chi si debba far carico delle incombenze relative allo sdoganamento all’esportazione e all’importazione; individuano, inoltre, dove e quando avviene la consegna della merce, il momento del trasferimento dei rischi di danni alla merce dal venditore al compratore e ogni altra spesa relativa alla consegna della merce.

Le Regole Incoterms rappresentano uno standard riconosciuto a livello globale e vengono inserite nei contratti nazionali e internazionali, offrendo un punto di riferimento certo per importatori, esportatori, avvocati, trasportatori e assicuratori che lavorano nel mondo del commercio internazionale.

L’ultimo aggiornamento delle Regole Incoterms è stato rilasciato nella seconda metà del 2019 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2020.

TERMINI PER OGNI TIPO DI TRASPORTO

Le presenti regole possono essere utilizzate indipendentemente dal modo di trasporto scelto ed anche nel caso in cui si utilizzi più di un modo di trasporto.

EXW – “EX WORKS”

È la resa che comporta minori rischi e costi a carico del venditore.

I costi e i rischi legati al trasporto delle merci passano dal venditore all’acquirente quando il venditore mette le merci a disposizione dell’acquirente presso il luogo convenuto, che generalmente coincide con il magazzino del venditore. Le operazioni di caricazione della merce sul mezzo e di eventuale sdoganamento all’esportazione sono a carico dell’acquirente. Nel caso in cui, come spesso avviene, la merce viene caricata sul mezzo dal venditore, si consiglia di utilizzare nel contratto la resa EXW Loaded: ciò garantisce una più chiara ripartizione di costi e rischi tra le parti. Analogamente, quando è il venditore a occuparsi dello sdoganamento all’esportazione, si consiglia di modificare la resa di conseguenza, per esempio EXW caricato e sdoganato, o di utilizzare la resa FCA.

Nel caso in cui, invece, il luogo convenuto sia un luogo diverso dal magazzino del venditore, quest’ultimo ha l’obbligo di consegnare la merce scaricata dal mezzo utilizzato per il trasporto della merce fino a tale luogo. Rimane in capo al compratore (salvo ove diversamente concordato) l’obbligo di caricarla sul mezzo da lui individuato.

È opportuno specificare che, seppur le operazioni di sdoganamento siano generalmente a carico del compratore, il venditore rimane il soggetto responsabile, dal punto di vista doganale e fiscale, di una eventuale mancata uscita delle merci dal territorio della UE, in quanto unico soggetto stabilito nel territorio unionale (infatti, nel caso di esportazione, il compratore non stabilito nella UE non risponde in alcun modo di eventuali inadempienze nei confronti delle autorità nazionali e unionali).

La resa EXW sembrava sul punto di sparire nella nuova versione degli Incoterms® ma è stata mantenuta. La stessa ICC ne raccomanda comunque un utilizzo limitato al commercio nazionale.

FCA “FREE CARRIER”

Il venditore consegna la merce presso un luogo convenuto che può essere:

  1. la sede o i locali del venditore (fabbrica o magazzino). In tal caso, le merci sono consegnate (ossia, i rischi e i costi passano dal venditore al compratore) quando sono caricate sul mezzo di trasporto del vettore messo a disposizione dall’acquirente.
  2. altro luogo convenuto. Le merci sono consegnate quando raggiungono il luogo convenuto, pronte per lo scaricamento dal mezzo di trasporto del venditore e messe a disposizione del vettore o di altro soggetto nominato dall’acquirente. È consigliato specificare, oltre al luogo convenuto, il punto esatto all’interno di tale luogo in cui avverrà la consegna, in modo tale da chiarire il momento preciso in cui il rischio e il costo del trasporto passano all’acquirente, e il momento (data o periodo) in cui avverrà la consegna.

In entrambi i casi, la resa FCA prevede che le eventuali operazioni di esportazione siano a carico del venditore.

CPT – “CARRIAGE PAID TO”

La consegna della merce ed il trasferimento del rischio avvengono quando il venditore mette la merce a disposizione del vettore incaricato dal venditore.

Il venditore si assume i costi del trasporto fino al luogo di destinazione indicato ma non è obbligato a stipulare un contratto di assicurazione.

Pertanto, il momento di passaggio del rischio da venditore a compratore non coincide con il momento del passaggio dei costi del trasporto. Si consiglia, pertanto, di specificare con chiarezza il luogo di consegna e il luogo di destinazione delle merci.

Nel caso in cui ci siano diversi vettori, come nel trasporto multimodale, il rischio del trasporto passa dal venditore all’acquirente quando la merce è consegnata al primo vettore della catena. In tale caso, il punto di consegna è deciso dal venditore.

La resa CPT prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore.

CIP – “CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO”

I rischi passano dal venditore al compratore quando il venditore mette a disposizione la merce nel luogo concordato con il compratore (luogo di consegna).

Il venditore stipula il contratto di trasporto, assumendosene i costi, per portare le merci fino al luogo di destinazione convenuto.

Si consiglia di specificare con chiarezza il luogo di consegna e il luogo di destinazione delle merci. Inoltre, il venditore è tenuto a stipulare una copertura assicurativa All Risk (Cargo Clause A, copertura assicurativa massima), tenendo conto anche delle modalità di trasporto. Pertanto, la differenza rispetto alla resa CPT è che nella resa CIP il venditore deve sopportare i costi relativi all’assicurazione.

La resa CIP prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore.

DPU – “DELIVERED AT PLACE UNLOADED”

Questa resa sostituisce, nell’edizione 2020, la resa DAT.

Sulla base del DPU, il venditore consegna – e trasferisce il rischio – all’acquirente quando la merce è messa a disposizione del compratore, scaricata dal mezzo di trasporto, nel luogo di destinazione concordato. Pertanto, è opportuno che il venditore si assicuri di essere in grado di scaricare la merce nel luogo convenuto.

Il venditore si assume tutti i rischi e i costi connessi al trasporto della merce fino al luogo di destinazione.

La resa DPU prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore. Rimangono in carico al compratore le formalità di sdoganamento all’importazione.

Il venditore non ha l’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la sua responsabilità.

DAP – “DELIVERED AT PLACE”

Il venditore consegna – e trasferisce il rischio – all’acquirente quando la merce, pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo, è messa a disposizione dell’acquirente nel luogo di destinazione concordato. Il venditore si assume, pertanto, tutti i rischi e i costi connessi al trasporto della merce fino al luogo di destinazione indicato (terminal o magazzino, ecc.).

La resa DAP prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore. Rimangono in carico al compratore le formalità di sdoganamento all’importazione. Qualora il compratore non sdogani le merci all’importazione, sarà lui a sopportare tutti i rischi e i costi legati all’immagazzinamento della merce in attesa di essere sdoganata.

DDP – “DELIVERED DUTY PAID”

Il venditore consegna – e trasferisce rischi e costi – all’acquirente quando la merce, pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto, è messa a disposizione dell’acquirente nel luogo di destinazione, già, se del caso, sdoganata all’importazione.

Il venditore ha, pertanto, l’obbligo di sdoganare la merce sia all’esportazione sia all’importazione, assumendosi il costo di eventuali dazi all’import.

In tutti i termini, tranne l’EXW, il venditore è tenuto ad effettuare le eventuali operazioni di sdoganamento per l’esportazione. In tutti i termini, tranne il DDP, il compratore è tenuto ad effettuare le eventuali operazioni di sdoganamento all’importazione.

In tutti i termini, tranne l’EXW, il venditore è tenuto a caricare la merce a bordo del mezzo di trasporto. Nel caso di utilizzo della resa FCA con luogo di consegna diverso dal magazzino del venditore, il venditore carica il mezzo utilizzato per traportare la merce fino al luogo di consegna ma non ha obbligo di scaricamento da tale mezzo né, tantomeno, di caricamento sul mezzo dell’acquirente. In tutti i termini, tranne nel DPU, il compratore è tenuto a scaricare la merce nel luogo di consegna.

TERMINI PER IL TRASPORTO VIA MARE

Le seguenti regole possono essere utilizzate esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie d’acqua interne.

FAS – “FREE ALONGSIDE SHIP”

Si tratta di una resa utilizzabile esclusivamente per il trasporto via acqua.

I rischi e gli oneri del trasporto si trasferiscono dal venditore al compratore non appena la merce viene collocata accanto alla nave scelta dal compratore al porto convenuto (per esempio, sulla banchina).

La resa FAS prevede che le eventuali operazioni di esportazione siano a carico del venditore.

FOB – “FREE ON BOARD”

Si tratta di una resa utilizzabile esclusivamente per il trasporto via acqua.

Il venditore consegna la merce a bordo della nave scelta dall’acquirente nel porto di carico designato. La resa FOB prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore.

CFR – “COST AND FREIGHT”

Si tratta di una resa utilizzabile esclusivamente per il trasporto via acqua.

Il venditore consegna le merci a bordo della nave, nel porto concordato con il compratore. Quest’ultimo si fa carico di tutti i rischi del trasporto dal luogo di consegna fino al luogo di destinazione. Il venditore è tenuto a concludere il contratto di trasporto ed assumersene i costi fino al luogo di destinazione.

Si consiglia di specificare con chiarezza il luogo di consegna e il luogo di destinazione delle merci.

Nella clausola CFR, il venditore non ha alcun obbligo nei confronti dell’acquirente per l’acquisto di una copertura assicurativa per il trasporto dal porto di carico a quello di destinazione.

La resa CFR prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore.

CIF – “COST, INSURANCE AND FREIGHT”

Si tratta di una resa utilizzabile esclusivamente per il trasporto via acqua.

Il venditore consegna le merci a bordo della nave e deve, inoltre, stipulare un contratto di trasporto e pagare i relativi costi per trasportare la merce fino al porto di destinazione indicato. Il rischio di perdita o danneggiamento delle merci passa al compratore quando le merci si trovano a bordo della nave.

Si consiglia di specificare con chiarezza il luogo di consegna e il luogo di destinazione delle merci.

Il venditore è tenuto a stipulare un contratto per una copertura assicurativa contro il rischio dell’acquirente di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto, con copertura di livello Institute Cargo Clauses (C) o simili (copertura minima), Qualora l’acquirente desideri avere una maggiore protezione assicurativa dovrà accordarsi espressamente con il venditore o stipulare contratti assicurativi aggiuntivi.

La resa CIF prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore.