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Gli Accordi Commerciali dell’Unione Europea

L’Unione Europea  gestisce le relazioni commerciali con i paesi terzi sotto forma di accordi commerciali.

Gli accordi commerciali variano a seconda del loro contenuto:

  • Accordi di partenariato economico (APE) – sostengono lo sviluppo dei partner commerciali dei paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico
  • Accordi di libero scambio (ALS) – consentono l’apertura reciproca dei mercati tra i paesi sviluppati e le economie emergenti, mediante la concessione di un accesso preferenziale ai mercati
  • Accordi di associazione (AA) – rafforzano accordi politici più ampi

L’UE conclude anche accordi commerciali non preferenziali, nell’ambito di intese più ampie come gli accordi di partenariato e cooperazione (APC).

I negoziati relativi agli accordi commerciali sono condotti conformemente alle norme di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


OVERVIEW OF FTA AND OTHER TRADE NEGOTATIONS

Convenzioni in atto

Albania ( Balcani occidentali ) Accordo di stabilizzazione e associazione In vigore dal 2009
Algeria Accordo di associazione In vigore dal 2005
Andorra Unione doganale In vigore dal 1991
Antigua e Barbuda (CARIFORUM) Accordo di partenariato economico Applicato provvisoriamente dal 2008
Armenia Accordo di partenariato completo e rafforzato Si applica provvisoriamente da giugno 2018
Azerbaigian Accordo di partenariato e cooperazione In vigore dal 1999, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2017, fermi dal 2019
Bahamas (CARIFORUM) Accordo di partenariato economico Applicato provvisoriamente dal 2008
Barbados (CARIFORUM) Accordo di partenariato economico Applicato provvisoriamente dal 2008
Belize (CARIFORUM) Accordo di partenariato economico Applicato provvisoriamente dal 2008
Bosnia ed Erzegovina ( Balcani occidentali ) Accordo di stabilizzazione e associazione In vigore dal 2015
Botswana (SADC) Accordo di partenariato economico Applicato in via provvisoria dal 2016
Camerun (Africa centrale) Accordo di partenariato economico interinale Applicato in via provvisoria dal 2014
Canada Accordo economico e commerciale globale (CETA) Applicato in via provvisoria dal 2017
Chile Accordo di associazione e protocollo addizionale In vigore dal 2003, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2017, fermi dal 2019
Colombia (con Ecuador e Perù) Accordo commerciale Applicato in via provvisoria dal 2013
Comore (ESA) Accordo di partenariato economico interinale Applicato in via provvisoria dal 2019, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2019
Costarica (America Centrale) Accordo di associazione con una forte componente commerciale Applicato in via provvisoria dal 2013
Costa d’Avorio (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico trampolino di lancio Applicato in via provvisoria dal 2016
Dominica (CARIFORUM) Accordo di partenariato economico Applicato provvisoriamente dal 2008
Repubblica Dominicana (CARIFORUM) Accordo di partenariato economico Applicato provvisoriamente dal 2008
Ecuador (con Colombia e Perù) Accordo commerciale Applicato in via provvisoria dal 2013
Egitto Accordo di associazione In vigore dal 2004
El Salvador (America Centrale) Accordo di associazione con una forte componente commerciale Applicato in via provvisoria dal 2013
Swaziland (SADC) Accordo di partenariato economico Applicato in via provvisoria dal 2016
Isole Faroe Accordo In vigore dal 1997
Figi (Pacifico) Accordo di partenariato interinale Applicato in via provvisoria dal 2014
Georgia Accordo di associazione In vigore dal 2016
Ghana (Africa occidentale) Applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato economico interinale Applicato in via provvisoria dal 2016
Grenada (CARIFORUM) Accordo di partenariato economico Applicato provvisoriamente dal 2008
Guatemala (America Centrale) Accordo di associazione con una forte componente commerciale Applicato in via provvisoria dal 2013
Guyana (CARIFORUM) Accordo di partenariato economico Applicato provvisoriamente dal 2008
Honduras (America centrale) Accordo di associazione con una forte componente commerciale Applicato in via provvisoria dal 2013
Islanda Accordo sullo spazio economico In vigore dal 1994
Israele Accordo di associazione In vigore dal 2000
Iraq Accordo di partenariato e cooperazione Applicato in via provvisoria dal 2012
Giamaica (CARIFORUM) Accordo di partenariato economico Applicato provvisoriamente dal 2008
Giappone Accordo globale In vigore dal 2019
Giordania Accordo di associazione In vigore dal 2002
Kazakistan Accordo rafforzato di partenariato e cooperazione Applicato in via provvisoria dal 2016
Kossovo * Accordo di stabilizzazione e associazione In vigore dal 2016
Libano Accordo di associazione In vigore dal 2006
Lesoto (SADC) Accordo di partenariato economico Applicato in via provvisoria dal 2016
Liechtenstein Accordo sullo spazio economico In vigore dal 1995
Madagascar (ESA) Accordo di partenariato economico Applicato in via provvisoria dal 2012, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2019
Maurizio (ESA) Accordo di partenariato economico Applicato in via provvisoria dal 2012, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2019
Messico Accordo globale In vigore dal 2000, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2016, ‘Accordo di principio’ sulla parte commerciale raggiunto nel 2018
Moldavia Accordo di associazione In vigore dal 2016
Montenegro ( Balcani occidentali ) Accordo di stabilizzazione e associazione In vigore dal 2010
Marocco Accordo di associazione In vigore dal 2000, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2013, fermi dal 2014
Mozambico (SADC) Accordo di partenariato economico Applicato in via provvisoria dal 2018
Namibia (SADC) Accordo di partenariato economico Applicato in via provvisoria dal 2019
Nicaragua (America Centrale) Accordo di associazione con una forte componente commerciale Applicato in via provvisoria dal 2013
Macedonia del Nord ( Balcani occidentali ) Accordo di stabilizzazione e associazione In vigore dal 2004
Norvegia Accordo sullo spazio economico In vigore dal 1994
Autorità Palestinese Accordo di associazione interinale In vigore dal 1997
Papua Nuova Guinea (con Pacifico) Accordo di partenariato interinale Applicato in via provvisoria dal 2013
Madagascar (ESA) Accordo di partenariato economico Applicato in via provvisoria dal 2009
Perù (con Colombia ed Ecuador) Accordo commerciale Applicato in via provvisoria dal 2013
Samoa (Pacifico) Accordo di partenariato economico Applicato in via provvisoria dal 2018
San Marino Unione doganale In vigore dal 1991
Serbia ( Balcani occidentali ) Accordo di stabilizzazione e associazione In vigore dal 2013
Seychelles (ESA) Accordo di partenariato economico Applicato in via provvisoria dal 2012, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2019
Singapore Accordo di libero commercio In vigore dal 2019
Isole Salomone ( Pacifico Accordo di partenariato economico Applicato in via provvisoria dal 2020
Sud Africa Accordo di partenariato economico Applicato in via provvisoria dal 2016
Corea del Sud Accordo di libero commercio In vigore dal 2015
Saint Kitts e Nevis (CARIFORUM) Accordo di partenariato economico Applicato provvisoriamente dal 2008
Santa Lucia (CARIFORUM) Accordo di partenariato economico Applicato provvisoriamente dal 2008
Saint Vincent e Grenadine (CARIFORUM) Accordo di partenariato economico Applicato provvisoriamente dal 2008
Suriname (CARIFORUM) Accordo di partenariato economico Applicato provvisoriamente dal 2008
Svizzera Accordo In vigore dal 1973
Trinidad e Tobago (CARIFORUM) Accordo di partenariato economico Applicato provvisoriamente dal 2008
Tunisia Accordo di associazione In vigore dal 1998, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2015, fermi dal 2019
Turchia Unione doganale In vigore dal 1995
Ucraina Accordo di libero scambio globale e approfondito
Accordo di associazione
Applicato in via provvisoria dal 2016
Regno Unito Accordo commerciale e di cooperazione In vigore dal 2021
Vietnam Accordo di libero commercio In vigore dal 2020
Zimbawe (ESA) Accordo di partenariato economico Applicato in via provvisoria dal 2012, i negoziati sulla modernizzazione sono iniziati nel 2019

*  Questa designazione non pregiudica le posizioni sullo status ed è in linea con l’UNSCR 1244 e il parere dell’ICJ sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo .

Accordi in corso di adozione o ratifica

In alcune circostanze i negoziati commerciali con un partner commerciale sono stati conclusi, ma non sono stati ancora firmati o ratificati. Ciò significa che sebbene i negoziati siano terminati, nessuna parte dell’accordo è ancora in vigore.

Paese (regione) Accordo in attesa Stato
Argentina  (Mercosur) Accordo di associazione Mercosur Trattative concluse a giugno 2019
Benin (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico Firmato, in attesa della firma di tutte le parti
Brasile (Mercosur) Accordo di associazione Mercosur Trattative concluse a giugno 2019
Burkina Faso (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico Firmato, in attesa della firma di tutte le parti
Burundi (EAC) Accordo di partenariato economico Non ha firmato o ratificato l’accordo
Capo Verde (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico Firmato, in attesa della firma di tutte le parti
Gambia (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico Firmato, in attesa della firma di tutte le parti
Guinea (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico Firmato, in attesa della firma di tutte le parti
Guinea-Bisseau (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico Firmato, in attesa della firma di tutte le parti
Haiti (CARIFORUM) Accordo commerciale preferenziale in corso di adozione/ratifica Non ha firmato o ratificato l’accordo
Kenia (EAC) Accordo di partenariato economico Firmato e ratificato, applicazione provvisoria quando tutti i paesi dell’EAC firmeranno e ratificheranno
Liberia (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico Firmato, in attesa della firma di tutte le parti
Mali (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico Firmato, in attesa della firma di tutte le parti
Mauritania (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico Firmato, in attesa della firma di tutte le parti
Nuova Zelanda Accordo di libero commercio Negoziati conclusi nel giugno 200
Niger (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico Firmato, in attesa della firma di tutte le parti
Nigeria (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico Non ha firmato o ratificato l’accordo
Paraguay (Mercosur) Accordo di associazione Mercosur Trattative concluse a giugno 2019
Ruanda (EAC) Accordo di partenariato economico Applicazione provvisoria firmata quando tutti i paesi dell’EAC firmeranno e ratificheranno
Senegal (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico Firmato, in attesa della firma di tutte le parti
Sierra Leone (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico Firmato, in attesa della firma di tutte le parti
Tanzania (EAC) Accordo di partenariato economico Non ha firmato o ratificato l’accordo
Togo (Africa occidentale) Accordo di partenariato economico Firmato, in attesa della firma di tutte le parti
Uganda (EAC) Accordo di partenariato economico Non ha firmato o ratificato l’accordo
Uruguay   (Mercosur) Accordo di associazione Mercosur Trattative concluse a giugno 2019

Accordi in corso di negoziazione

L’UE ha in essere accordi commerciali con questi paesi/regioni, ma entrambe le parti stanno negoziando un aggiornamento.

Paese (regione) Nuovo accordo in fase di negoziazione Stato
Australia Accordo australiano Trattative avviate nel 2018
Cina Accordo sugli investimenti UE-Cina Trattative avviate nel 2013
India Accordo di libero scambio, Accordo sulla protezione degli investimenti e Accordo sulle indicazioni geografiche I negoziati sono iniziati nel 2007. Si sono interrotti nel 2013, prima di riprendere nel 2022.
Indonesia Accordo di libero commercio Trattative avviate nel 2016
Filippine Accordo di libero commercio Trattative avviate nel 2015

Accordi in attesa

Paese (regione) Accordo Stato
Bahrein (CCG) Accordo di libero commercio Trattative avviate nel 1990, sospese dal 2008
Repubblica Centrafricana (Africa Centrale) Accordo di partenariato economico I negoziati sono iniziati nel 2003, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011
Ciad (Africa centrale) Accordo di partenariato economico I negoziati sono iniziati nel 2003, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011
Congo (Africa centrale) Accordo di partenariato economico I negoziati sono iniziati nel 2003, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011
Gibuti (ESA) Accordo di partenariato economico I negoziati sono iniziati nel 2004, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011
Guinea Equatoriale (Africa Centrale) Accordo di partenariato economico I negoziati sono iniziati nel 2003, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011
Etiopia (ESA) Accordo di partenariato economico I negoziati sono iniziati nel 2004, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011
Gabon (Africa Centrale) Accordo di partenariato economico I negoziati sono iniziati nel 2003, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011
India Accordo di libero commercio
Kuwait (CCG) Accordo di libero commercio Trattative avviate nel 1990, sospese dal 2008
Malawi (ESA) Accordo di partenariato economico I negoziati sono iniziati nel 2004, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011
Malaysia Accordo di libero commercio I negoziati sono iniziati nel 2010, interrotti dal 2012
Birmania Accordo sulla protezione degli investimenti Trattative avviate nel 2015
Oman (CCG) Accordo di libero commercio Trattative avviate nel 1990, sospese dal 2008
Qatar (CCG) Accordo di libero commercio Trattative avviate nel 1990, sospese dal 2008
Repubblica Democratica del Congo (Africa centrale) Accordo di partenariato economico I negoziati sono iniziati nel 2003, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011
São Tomé e Principe (Africa centrale) Accordo di partenariato economico I negoziati sono iniziati nel 2003, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011
Arabia Saudita (CCG) Accordo di libero commercio Trattative avviate nel 1990, sospese dal 2008
Somalia (ESA) Accordo di partenariato economico I negoziati sono iniziati nel 2004, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011
Sudan (ESA) Accordo di partenariato economico I negoziati sono iniziati nel 2004, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011
Tailandia Accordo di libero commercio I negoziati sono iniziati nel 2013, nessun negoziato programmato dal 2014
Emirati Arabi Uniti (GCC) Accordo di libero commercio Trattative avviate nel 1990, sospese dal 2008
Zambia (ESA) Accordo di partenariato economico I negoziati sono iniziati nel 2004, sospesi fino a nuovo avviso nel 2011

Accordo sull’area di libero scambio araba – Greater Arab Free Trade Area Agreement (GAFTA)

La Lega Araba ha una lunga storia nel tentativo di promuovere il commercio e la cooperazione economica tra i suoi stati membri, con diverse iniziative prese negli anni ’50 e ’60.

Nel 1981 fu firmato un accordo per facilitare e promuovere il commercio interarabo, ma con scarso effetto.

Nel febbraio 1997, la Lega ha deciso di creare entro il 2008 un’Area araba di libero scambio, nota anche come Grande area araba di libero scambio o Area panaraba di libero scambio. Ciò sarebbe stato ottenuto attraverso una riduzione del 10% delle tasse doganali ogni anno nonché la graduale eliminazione delle barriere commerciali. Diciotto dei 22 Stati della Lega araba hanno sottoscritto questo accordo, entrato in vigore il 1° gennaio 1998.

Nel marzo 2001 è stato deciso di accelerare il processo di liberalizzazione e il 1° gennaio 2005 è stata applicata l’eliminazione della maggior parte delle tariffe tra i membri del Greater Arab Free Trade Area Agreement (GAFTA).

I 18 stati membri del Greater Arab Free Trade Area Agreement (GAFTA) sono: Algeria, Bahrein, Egitto, Giordania, Iraq, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Oman, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Sudan, Siria, Tunisia, Emirati Arabi Uniti e Yemen. Altri sono in procinto di aderire.

La tariffa doganale

La tariffa doganale

Per poter raccogliere tutte le informazioni utili a comprendere quali siano gli obblighi dell’impresa connessi al commercio di un prodotto, è indispensabile conoscerne la cosiddetta Tariffa doganale, ossia il relativo codice numerico identificativo.

La Tariffa doganale è una raccolta, per settori merceologici, di posizioni contraddistinte da un codice (voce doganale) e da una relativa descrizione (designazione), corrispondenti alle merci oggetto di scambi internazionali.
La tariffa doganale è indispensabile per individuare il dazio che dovrà essere corrisposto alle autorità competenti per lo sdoganamento della merce (si veda il paragrafo 3.4).

La convenzione internazionale attualmente vigente, ha introdotto un sistema di codificazione e di designazione delle merci denominato sistema armonizzato (Harmonized Commodity Description and Coding System, o semplicemente Harmonized System, abbreviato in HS). Tale sistema è strutturato in 21 sezioni merceologiche, suddivise in 99 capitoli, a loro volta suddivisi in voci e sottovoci, queste ultime identificate con un codice a 6 cifre

L’armonizzazione è gestita dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (World Customs Organization, WCO), un’organizzazione a carattere sovranazionale con oltre 170 stati membri e sede a Bruxelles in Belgio.

La tariffa doganale comunitaria

A livello UE, le 6 cifre del sistema armonizzato (SA) sono state integrate con altre suddivisioni, in funzione delle quali si parla di:

  • tariffa esterna comune (cosiddetta nomenclatura combinata – NC): si compone di circa 9500 voci, ciascuna di esse contraddistinta da un codice numerico a 8 cifre (le prime 6, rappresentano i codici SA e le restanti 2, le sottovoci NC). Accanto ad ogni voce, la NC indica il dazio autonomo (e cioè deciso in via autonoma dalla UE) e il dazio convenzionale (e cioè derivante dagli accordi internazionali stipulati dalla UE). Serve per le bollette di esportazione e i modelli Intrastat (sia per cessioni intracomunitarie, sia per acquisti intracomunitari).
  • tariffa integrata comunitaria (TARIC): si compone di circa 13.000 voci, ciascuna di esse contraddistinta da un codice numerico di 10 cifre (le ulteriori 2 cifre, rispetto alla NC, identificano gli eventuali dazi preferenziali e le altre misure specifiche previste per le singole voci. Per le operazioni di importazione, infatti, il codice numerico della merce da indicare è a 10 cifre. Si utilizza per le bollette di importazione.

La tariffa nazionale d’uso

È costituita da 14 cifre ed è così composta:
– 6 cifre SA + 2 cifre NC + 2 cifre TARIC + ulteriori 4 cifre (le prime due destinate alla fiscalità comunitaria, Iva e accise, e le altre ad ulteriori informazioni specifiche concernenti le singole voci (ad esempio: dazi antidumping, prezzi di riferimento per i vini, prodotti della flora e della fauna in via di estinzione, beni di interesse artistico e culturale, ecc.).

La tariffa nazionale d’uso è il manuale operativo degli spedizionieri doganali ed è contenuta nella banca dati dell’Agenzia delle Dogane Aida (Automazione Integrata Dogane Accise):
https://aidaonline7.agenziadoganemonopoli.gov.it/nsitaricinternet/index.html

In caso di dubbi relativi alla corretta classificazione delle merci, è possibile ottenere il parere ufficiale dell’autorità doganale presentando una richiesta scritta sull’apposito formulario compilabile anche sul sito dell’Agenzia contenente la descrizione dettagliata della merce e la sua classificazione ipotizzata: https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/modulistica

La domanda di ITV deve essere inviata tramite il servizio postale con raccomandata A/R o con posta elettronica certificata (PEC) (dogane@pce.agenziadogane.it), all’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio Tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli, presso la Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, sito in via Mario Carucci, 71 00143 Roma. La medesima dovrà anche essere trasmessa, per conoscenza, all’Ufficio delle dogane dove territorialmente insiste la sede legale della ditta

Clausole di trasporto nel commecio internazionale – Le Regole Incoterms – INternational COmmercial TERMS

Per regolamentare gli scambi fra Paesi diversi, la Camera di Commercio Internazionale (International Chamber of Commerce (ICC)) ha elaborato clausole di trasporto (Incoterms) che individuano le posizioni di rischio e di costo dei contraenti, ossia i limiti in cui i rischi e costi di spedizionetrasporto e di dogana sono a carico del venditore o del compratore.

Le regole sono state sviluppate e mantenute da esperti e professionisti riuniti dall’ICC. Sono diventati lo standard nell’impostazione delle regole commerciali internazionali. I termini commerciali aiutano i commercianti a evitare costosi malintesi chiarendo i compiti, i costi e i rischi connessi alla consegna delle merci dai venditori agli acquirenti. Le regole Incoterms® sono riconosciute dalla United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)  come lo standard globale per l’interpretazione dei termini più comuni nel commercio estero.

Le Regole Incoterms INternational COmmercial TERMS – sono termini contrattuali, codificati dalla Camera di Commercio Internazionale, che identificano in maniera chiara la ripartizione tra venditore e compratore delle obbligazioni, dei rischi e delle spese connesse alla consegna della merce.

Gli Incoterms disciplinano nello specifico chi, tra le due parti contrattuali, debba stipulare il contratto di trasporto della merce e l’eventuale assicurazione fino al luogo convenuto; chi si debba far carico delle incombenze relative allo sdoganamento all’esportazione e all’importazione; individuano, inoltre, dove e quando avviene la consegna della merce, il momento del trasferimento dei rischi di danni alla merce dal venditore al compratore e ogni altra spesa relativa alla consegna della merce.

Le Regole Incoterms rappresentano uno standard riconosciuto a livello globale e vengono inserite nei contratti nazionali e internazionali, offrendo un punto di riferimento certo per importatori, esportatori, avvocati, trasportatori e assicuratori che lavorano nel mondo del commercio internazionale.

L’ultimo aggiornamento delle Regole Incoterms è stato rilasciato nella seconda metà del 2019 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2020.

TERMINI PER OGNI TIPO DI TRASPORTO

Le presenti regole possono essere utilizzate indipendentemente dal modo di trasporto scelto ed anche nel caso in cui si utilizzi più di un modo di trasporto.

EXW – “EX WORKS”

È la resa che comporta minori rischi e costi a carico del venditore.

I costi e i rischi legati al trasporto delle merci passano dal venditore all’acquirente quando il venditore mette le merci a disposizione dell’acquirente presso il luogo convenuto, che generalmente coincide con il magazzino del venditore. Le operazioni di caricazione della merce sul mezzo e di eventuale sdoganamento all’esportazione sono a carico dell’acquirente. Nel caso in cui, come spesso avviene, la merce viene caricata sul mezzo dal venditore, si consiglia di utilizzare nel contratto la resa EXW Loaded: ciò garantisce una più chiara ripartizione di costi e rischi tra le parti. Analogamente, quando è il venditore a occuparsi dello sdoganamento all’esportazione, si consiglia di modificare la resa di conseguenza, per esempio EXW caricato e sdoganato, o di utilizzare la resa FCA.

Nel caso in cui, invece, il luogo convenuto sia un luogo diverso dal magazzino del venditore, quest’ultimo ha l’obbligo di consegnare la merce scaricata dal mezzo utilizzato per il trasporto della merce fino a tale luogo. Rimane in capo al compratore (salvo ove diversamente concordato) l’obbligo di caricarla sul mezzo da lui individuato.

È opportuno specificare che, seppur le operazioni di sdoganamento siano generalmente a carico del compratore, il venditore rimane il soggetto responsabile, dal punto di vista doganale e fiscale, di una eventuale mancata uscita delle merci dal territorio della UE, in quanto unico soggetto stabilito nel territorio unionale (infatti, nel caso di esportazione, il compratore non stabilito nella UE non risponde in alcun modo di eventuali inadempienze nei confronti delle autorità nazionali e unionali).

La resa EXW sembrava sul punto di sparire nella nuova versione degli Incoterms® ma è stata mantenuta. La stessa ICC ne raccomanda comunque un utilizzo limitato al commercio nazionale.

FCA “FREE CARRIER”

Il venditore consegna la merce presso un luogo convenuto che può essere:

  1. la sede o i locali del venditore (fabbrica o magazzino). In tal caso, le merci sono consegnate (ossia, i rischi e i costi passano dal venditore al compratore) quando sono caricate sul mezzo di trasporto del vettore messo a disposizione dall’acquirente.
  2. altro luogo convenuto. Le merci sono consegnate quando raggiungono il luogo convenuto, pronte per lo scaricamento dal mezzo di trasporto del venditore e messe a disposizione del vettore o di altro soggetto nominato dall’acquirente. È consigliato specificare, oltre al luogo convenuto, il punto esatto all’interno di tale luogo in cui avverrà la consegna, in modo tale da chiarire il momento preciso in cui il rischio e il costo del trasporto passano all’acquirente, e il momento (data o periodo) in cui avverrà la consegna.

In entrambi i casi, la resa FCA prevede che le eventuali operazioni di esportazione siano a carico del venditore.

CPT – “CARRIAGE PAID TO”

La consegna della merce ed il trasferimento del rischio avvengono quando il venditore mette la merce a disposizione del vettore incaricato dal venditore.

Il venditore si assume i costi del trasporto fino al luogo di destinazione indicato ma non è obbligato a stipulare un contratto di assicurazione.

Pertanto, il momento di passaggio del rischio da venditore a compratore non coincide con il momento del passaggio dei costi del trasporto. Si consiglia, pertanto, di specificare con chiarezza il luogo di consegna e il luogo di destinazione delle merci.

Nel caso in cui ci siano diversi vettori, come nel trasporto multimodale, il rischio del trasporto passa dal venditore all’acquirente quando la merce è consegnata al primo vettore della catena. In tale caso, il punto di consegna è deciso dal venditore.

La resa CPT prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore.

CIP – “CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO”

I rischi passano dal venditore al compratore quando il venditore mette a disposizione la merce nel luogo concordato con il compratore (luogo di consegna).

Il venditore stipula il contratto di trasporto, assumendosene i costi, per portare le merci fino al luogo di destinazione convenuto.

Si consiglia di specificare con chiarezza il luogo di consegna e il luogo di destinazione delle merci. Inoltre, il venditore è tenuto a stipulare una copertura assicurativa All Risk (Cargo Clause A, copertura assicurativa massima), tenendo conto anche delle modalità di trasporto. Pertanto, la differenza rispetto alla resa CPT è che nella resa CIP il venditore deve sopportare i costi relativi all’assicurazione.

La resa CIP prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore.

DPU – “DELIVERED AT PLACE UNLOADED”

Questa resa sostituisce, nell’edizione 2020, la resa DAT.

Sulla base del DPU, il venditore consegna – e trasferisce il rischio – all’acquirente quando la merce è messa a disposizione del compratore, scaricata dal mezzo di trasporto, nel luogo di destinazione concordato. Pertanto, è opportuno che il venditore si assicuri di essere in grado di scaricare la merce nel luogo convenuto.

Il venditore si assume tutti i rischi e i costi connessi al trasporto della merce fino al luogo di destinazione.

La resa DPU prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore. Rimangono in carico al compratore le formalità di sdoganamento all’importazione.

Il venditore non ha l’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione per la parte di trasporto sotto la sua responsabilità.

DAP – “DELIVERED AT PLACE”

Il venditore consegna – e trasferisce il rischio – all’acquirente quando la merce, pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo, è messa a disposizione dell’acquirente nel luogo di destinazione concordato. Il venditore si assume, pertanto, tutti i rischi e i costi connessi al trasporto della merce fino al luogo di destinazione indicato (terminal o magazzino, ecc.).

La resa DAP prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore. Rimangono in carico al compratore le formalità di sdoganamento all’importazione. Qualora il compratore non sdogani le merci all’importazione, sarà lui a sopportare tutti i rischi e i costi legati all’immagazzinamento della merce in attesa di essere sdoganata.

DDP – “DELIVERED DUTY PAID”

Il venditore consegna – e trasferisce rischi e costi – all’acquirente quando la merce, pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto, è messa a disposizione dell’acquirente nel luogo di destinazione, già, se del caso, sdoganata all’importazione.

Il venditore ha, pertanto, l’obbligo di sdoganare la merce sia all’esportazione sia all’importazione, assumendosi il costo di eventuali dazi all’import.

In tutti i termini, tranne l’EXW, il venditore è tenuto ad effettuare le eventuali operazioni di sdoganamento per l’esportazione. In tutti i termini, tranne il DDP, il compratore è tenuto ad effettuare le eventuali operazioni di sdoganamento all’importazione.

In tutti i termini, tranne l’EXW, il venditore è tenuto a caricare la merce a bordo del mezzo di trasporto. Nel caso di utilizzo della resa FCA con luogo di consegna diverso dal magazzino del venditore, il venditore carica il mezzo utilizzato per traportare la merce fino al luogo di consegna ma non ha obbligo di scaricamento da tale mezzo né, tantomeno, di caricamento sul mezzo dell’acquirente. In tutti i termini, tranne nel DPU, il compratore è tenuto a scaricare la merce nel luogo di consegna.

TERMINI PER IL TRASPORTO VIA MARE

Le seguenti regole possono essere utilizzate esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie d’acqua interne.

FAS – “FREE ALONGSIDE SHIP”

Si tratta di una resa utilizzabile esclusivamente per il trasporto via acqua.

I rischi e gli oneri del trasporto si trasferiscono dal venditore al compratore non appena la merce viene collocata accanto alla nave scelta dal compratore al porto convenuto (per esempio, sulla banchina).

La resa FAS prevede che le eventuali operazioni di esportazione siano a carico del venditore.

FOB – “FREE ON BOARD”

Si tratta di una resa utilizzabile esclusivamente per il trasporto via acqua.

Il venditore consegna la merce a bordo della nave scelta dall’acquirente nel porto di carico designato. La resa FOB prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore.

CFR – “COST AND FREIGHT”

Si tratta di una resa utilizzabile esclusivamente per il trasporto via acqua.

Il venditore consegna le merci a bordo della nave, nel porto concordato con il compratore. Quest’ultimo si fa carico di tutti i rischi del trasporto dal luogo di consegna fino al luogo di destinazione. Il venditore è tenuto a concludere il contratto di trasporto ed assumersene i costi fino al luogo di destinazione.

Si consiglia di specificare con chiarezza il luogo di consegna e il luogo di destinazione delle merci.

Nella clausola CFR, il venditore non ha alcun obbligo nei confronti dell’acquirente per l’acquisto di una copertura assicurativa per il trasporto dal porto di carico a quello di destinazione.

La resa CFR prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore.

CIF – “COST, INSURANCE AND FREIGHT”

Si tratta di una resa utilizzabile esclusivamente per il trasporto via acqua.

Il venditore consegna le merci a bordo della nave e deve, inoltre, stipulare un contratto di trasporto e pagare i relativi costi per trasportare la merce fino al porto di destinazione indicato. Il rischio di perdita o danneggiamento delle merci passa al compratore quando le merci si trovano a bordo della nave.

Si consiglia di specificare con chiarezza il luogo di consegna e il luogo di destinazione delle merci.

Il venditore è tenuto a stipulare un contratto per una copertura assicurativa contro il rischio dell’acquirente di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto, con copertura di livello Institute Cargo Clauses (C) o simili (copertura minima), Qualora l’acquirente desideri avere una maggiore protezione assicurativa dovrà accordarsi espressamente con il venditore o stipulare contratti assicurativi aggiuntivi.

La resa CIF prevede che le eventuali formalità di esportazione siano a carico del venditore.