Il VAT Information Exchange System (VIES )– sistema di scambio di informazioni relative all’IVA – è stato istituito per soddisfare le nuove condizioni per gli scambi di beni e servizi, dall’introduzione del mercato unico della Comunità europea nel 1993 e l’abolizione dei controlli doganali alle frontiere sugli scambi di beni, il principio di la tassazione delle forniture con imposta sul valore aggiunto è introdotta laddove il destinatario è stabilito o registrato. Ciascuno Stato membro dell’Unione Europea sviluppa, mantiene e aggiorna il proprio sistema informativo VIES, relativo ai sistemi VIES di altri paesi.
Due tipi di dati vengono scambiati elettronicamente attraverso il sistema VIES:
- dati sulle cessioni dichiarate di beni e servizi effettuate tra soggetti passivi stabiliti o registrati ai fini dell’IVA in uno Stato membro dell’Unione europea. La loro fonte di dati sono le informazioni contenute nelle dichiarazioni VIES presentate dai commercianti. A partire dal 01.01.2020, l’ambito dei dati nel sistema è integrato con le informazioni sulle operazioni dichiarate in regime speciale di deposito di merci su richiesta;
- Partite IVA rilasciate dagli Stati membri dell’UE e relativi dettagli aggiuntivi del nome e dell’indirizzo della persona.
Dichiarazione VIES – VIES декларация
La dichiarazione VIES (Value Added Tax Information Exchange System) è una dichiarazione sommaria utilizzata ai fini del controllo e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri.
Il servizio è elencato con codice 629 nel Sistema Informativo Integrato dell’Amministrazione dello Stato (Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА)).
Chi presenta VIES – dichiarazioni
Ai sensi dell’articolo 125, comma 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) la dichiarazione VIES (Value Added Tax Information Exchange System) è presentata da una persona registrata con partita IVA che esegue:
- forniture intracomunitarie;
- forniture come intermediario in un’operazione tripartita;
- prestazioni di servizi il cui destinatario è un soggetto passivo stabilito fuori del territorio dello Stato. In questi casi il luogo di prestazione del servizio di intermediario è il luogo in cui il destinatario ha stabilito la propria attività economica autonoma / art.21, comma 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) (1)
È importante sapere che non tutte le forniture per le quali il destinatario è tassato sono incluse nella dichiarazione VIES. Ad esempio, le consegne di merci mediante montaggio e installazione in un luogo di adempimento in un altro Stato membro non sono riportate nella dichiarazione VIES. Lo stesso vale per le consegne di cui all’art. 21, par. 4 con luogo di adempimento in un altro Stato membro. L’Art. 117, par. 8 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) consente non ancora ricomprese nella dichiarazione VIES le prestazioni di servizi di cui all’art. 21, par. 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto , quando la prestazione di tali servizi è esente nello Stato membro in cui viene effettuata la prestazione.
È importante notare che le correzioni di errori nella dichiarazione VIES sono apportate dall’ordinanza dell’art. 126, cpv. 2 e par. 3, punto 1 per legge. Non è previsto l’adeguamento della dichiarazione VIES di cui all’art. 126, cpv. 3, comma 2, della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) .
L’Art. 179, cpv. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) determina la sanzione per chi è obbligato, ma non presenta:
- la dichiarazione di riferimento ai sensi dell’art. 125, cpv. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (Per ciascun periodo d’imposta l’iscrizione ex art. 96 , 97 , 97a , 99 e dell’art. 100, par. 1 e 2 devono presentare una dichiarazione di riferimento, redatta sulla base delle scritture contabili di cui all’art. 124);
- la dichiarazione VIES (Value Added Tax Information Exchange System) di cui all’art. 125, cpv. 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto;
- i registri contabili di cui all’art. 124 della legge sull’imposta sul valore aggiuntoo non li presenta nei termini prescritti,
Come presentare le dichiarazioni VIES
La dichiarazione VIES è presentata elettronicamente all’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)), salvo casi eccezionali previsti dalla legge sull’IVA. Nel caso generale, la dichiarazione viene presentata tramite il portale dell’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara per i servizi accessibili con firma elettronica qualificata (квалифициран електронен подпис (КЕП)). Per utilizzare il servizio, il richiedente o una persona da lui autorizzata deve pre-dichiararne l’utilizzo nell’ordine generale di richiesta di utilizzo dei servizi firma elettronica qualificata forniti dall’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara .
Quando vengono presentate le dichiarazioni VIES
La dichiarazione VIES deve essere presentata entro il 14° giorno del mese successivo al periodo d’imposta cui si riferisce.
Risultato della presentazione
La corretta presentazione della dichiarazione VIES è confermata dall’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara mediante l’emissione di un protocollo per la sua accettazione.
Sanzione
L’omissione per mancata presentazione o mancata presentazione della dichiarazione-VIES nei termini previsti costituisce motivo di sanzione per le persone fisiche non commercianti, ovvero con una sanzione patrimoniale – per le persone giuridiche e le ditte individuali nella misura di BGN da 500 a 10.000.
Oltre alla sanzione amministrativa prevista, la mancata presentazione o la presentazione di una dichiarazione VIES con carenze può comportare la non applicazione dell’aliquota zero sulle cessioni intracomunitarie o sullo stoccaggio a vista.
(1) Il luogo di adempimento in caso di prestazione di un servizio, quando il destinatario è un soggetto passivo, è il luogo in cui il destinatario ha stabilito la sua attività economica indipendente. Se tali servizi sono prestati a una stabile organizzazione situata in un luogo diverso da quello in cui il destinatario ha stabilito la sua attività economica indipendente, il luogo di prestazione è il luogo in cui si trova tale stabile organizzazione. In mancanza di un luogo di stabilimento di un’attività economica indipendente o di una stabile organizzazione, il luogo della prestazione è il luogo di residenza permanente o di residenza abituale del beneficiario.