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Corte di Giustizia UE: la casa madre facente parte di un gruppo Iva e la sua succursale, stabilita in altro Stato, devono essere considerate soggetti passivi distinti

Corte di Giustizia UE: la casa madre facente parte di un gruppo Iva e la sua succursale, stabilita in altro Stato, devono essere considerate soggetti passivi distinti

La Corte di Giustizia UE (Settima Sezione) con la sentenza C-812/19  del 11 Marzo 2021, richiamando la sentenza del 17 settembre 2014, Skandia America (USA), filial Sverige, C‑7/13, EU:C:2014:2225, punto 32 , ha stabilito il principio secondo il quale, ai fini della tassazione delle reciproche prestazioni di servizi,  la casa madre facente parte di un gruppo Iva e la sua succursale, stabilita in altro Stato, devono essere considerate soggetti passivi distinti.

La Corte di Giustizia UE con la  sentenza del 17 settembre 2014, Skandia America (USA), filial Sverige, C‑7/13, EU:C:2014:2225 aveva stabilito che le prestazioni di servizi fornite da uno stabilimento principale stabilito in un paese terzo alla propria succursale stabilita in uno Stato membro costituiscono operazioni imponibili quando la succursale appartenga ad un gruppo IVA.

La Corte di Giustizia UE con la sentenza C-812/19  del 11 Marzo 2021, punto 27, stabilisce che il principio enunciato dalla Corte di Giustizia UE con la  sentenza del 17 settembre 2014, Skandia America (USA), filial Sverige, C‑7/13, EU:C:2014:2225, punto 32, trova applicazione anche quando le prestazioni sono fornite tra una sede principale, situata in uno Stato membro e appartenente ad un gruppo IVA all’interno di quest’ultimo, e una succursale stabilita in un altro Stato membro.