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Serbia – Sintesi della Legge sull’imposta sui profitti delle società in vigore dal 01/01/2025

Serbia – Sintesi della Legge sull’imposta sui profitti delle società in vigore dal 01/01/2025 (ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA)

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_porezu_na_dobit_pravnih_lica.html

Tasse per le società in Serbia

In Serbia, ai sensi dell’art. 39 della Legge sull’imposta sui profitti delle società l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è proporzionale ed uniforme ed è del 15%.

In base all’art. 64 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’aliquota fiscale sui dividendi è del 15%. Il relativo importo viene versato dalla società tramite ritenuta (art. 99 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza) .

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2 della Legge sull’imposta sui profitti delle società contribuente residente è una persona giuridica che è stabilita o ha una sede di direzione e controllo effettivi nel territorio della Repubblica Serba.

Quindi sono considerate residenti le società che hanno la sede di direzione effettiva nel territorio della Repubblica Serba, e sono soggette all’imposta per i redditi ovunque prodotti.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 3 della Legge sull’imposta sui profitti delle società un contribuente non residente è una persona giuridica che è stabilita e ha una sede di direzione e controllo effettivi fuori del territorio della Repubblica Serba.

Ai sensi del primo comma dell’art. 3 della Legge sull’imposta sui profitti delle società un contribuente non residente è soggetto a tassazione sugli utili che ricava dall’esercizio dell’attività attraverso un’unità aziendale permanente situata nel territorio della Repubblica Serba, salvo diversa regolamentazione da parte di un trattato internazionale contro la doppia imposizione.

Quindi, i non residenti, la cui sede di direzione effettiva è localizzata fuori dallo Stato, sono soggetti all’imposta attraverso le stabili organizzazioni situate nel territorio.

L’Articolo 3 bis della Legge sull’imposta sui profitti delle società è dedicato alla definizione di giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale

Articolo 3 bis

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questa legge, una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale è considerata un territorio con sovranità fiscale in cui si applica la legislazione che offre opportunità per un carico fiscale significativamente inferiore sugli utili delle persone giuridiche, siano esse tutte le persone giuridiche o quelli che soddisfano condizioni speciali, nonché i dividendi che distribuiscono ai loro fondatori rispetto alle disposizioni di questa legge e della legge che regola la tassazione del reddito di cittadinanza, vale a dire per impedire o rendere difficile la determinazione dei reali proprietari delle persone giuridiche dalle autorità fiscali della Repubblica di Serbia e impedendo o rendendo difficile la determinazione dei fatti fiscali che sarebbero importanti per la determinazione degli obblighi fiscali secondo le norme della Repubblica di Serbia (di seguito: giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale).

Una persona giuridica non residente proveniente da una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale è considerata una persona giuridica non residente che:

1) è stabilito nel territorio di una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale, o

2) ha una sede legale nel territorio di una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale, o

3) ha sede amministrativa nel territorio della giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale, o

4) ha sede di amministrazione effettiva nel territorio della giurisdizione con regime fiscale preferenziale.

Il paragrafo 2 di questo articolo non si applica nel caso in cui una persona giuridica non residente possa essere considerata residente di un altro Stato contraente ai fini dell’applicazione della convenzione internazionale contro le doppie imposizioni tra tale Stato e la Repubblica di Serbia.

Ai fini dell’applicazione del comma 1 del presente articolo, il Ministro delle finanze determina l’elenco delle giurisdizioni con regime fiscale preferenziale.

Il Regolamento sull’elenco delle giurisdizioni con un sistema fiscale preferenziale (Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom) (“Gazzetta Ufficiale della Repubblica Serba”, n. 122/12)

ELENCO DELLE GIURISDIZIONI CON SISTEMA FISCALE PREFERENZIALE

1. Andorra (Andorra),

2. Anguilla (Anguilla),

3. Antigua e Barbuda (Antigua e Barbuda),

4. Aruba (Aruba),

5. Bahamas (Bahamas),

6. Bahrein (Bahrein),

7. Barbados (Barbados),

8. Belize (Belize),

9. Bermuda (Bermuda),

10. Isole Vergini britanniche (Isole Vergini britanniche),

11. Isole Cayman (Isole Cayman),

12. Isola di Natale,

13. Isole Cook (Isole Cook),

14. Repubblica Dominicana (Repubblica Dominicana),

15. Isole Falkland (Isole Falkland),

16. Figi (Figi),

17. Gibilterra (Gibilterra),

18. Grenada (Grenada),

19. Guam (Guam),

20. Guernsey,

21. Guyana (Guyana),

22. Hong Kong (Hong Kong),

23. Isola di Man (Isola di Man),

24. Maglia (maglia),

25. Liberia (Liberia),

26. Liechtenstein (Liechtenstein),

27. Macao (Macao),

28. Maldive (Maldive),

29. Isole Marshall (Isole Marshall),

30. Mauritius (Mauritius),

31. Monaco (Monaco),

32. Montserrat (Montserrat),

33. Nauru (Nauru),

34. Antille olandesi (Antille olandesi),

35. Niue (Niue),

36. Isole Normanne,

37. Palau (Palau),

38. Panama (Panama),

39. Saint Kitts e Nevis (Saint Kitts e Nevis),

40. Santa Lucia (Santa Lucia),

41. Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent e Grenadine),

42. Samoa (Samoa),

43. San Marino (San Marino),

44. Seychelles (Seychelles),

45. Isole Salomone (Isole Salomone),

46. ​​​​Tonga (Tonga),

47. Trinidad e Tobago (Trinidad e Tobago),

48. Isole Turks e Caicos (Isole Turks e Caicos),

49. Tuvalu (Tuvalu),

50. Isole Vergini americane,

51. Vanuatu (Vanuatu).

Ai sensi dell’art. 39 della Legge sull’imposta sui profitti delle società l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è proporzionale e uniforme.
L’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è del 15%.

In base all’art. 40 della Legge sull’imposta sui profitti delle società: Se l’accordo internazionale contro la doppia imposizione non prevede diversamente, la ritenuta alla fonte con l’aliquota del 20% viene calcolata e pagata sul reddito generato da una persona giuridica non residente da una persona giuridica residente sulla base di:

1) dividendi e partecipazione agli utili di una persona giuridica, compreso il dividendo di cui all’articolo 35 della presente legge;

2) risarcimento da diritti d’autore e diritti connessi e da diritti di proprietà industriale (di seguito: risarcimento da diritti d’autore);

3) interesse;

4) compenso da locazione e sublocazione di beni immobili e mobili nel territorio della Repubblica;

5) compenso derivante da servizi di ricerche di mercato, servizi contabili e di revisione contabile e altri servizi nel campo della consulenza legale e aziendale, indipendentemente dal luogo della loro fornitura o utilizzo, ovvero dal luogo in cui saranno forniti o utilizzati.

Agli Incentivi Fiscali è dedicata la Sesta Parte della Legge sull’imposta sui profitti delle società.

Agli Incentivi agli investimenti sono dedicati gli artt. dal 50 bis al 50 K.

All’Eliminazione della Doppia imposizione sui profitti ottenuti in un altro Paese  è dedicata la Settima Parte della Legge sull’imposta sui profitti delle società (Artt. da 52 a54).

Per quanto attiene la Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Serbia  fa fede la  Convenzione  stipulata con la Repubblica Italiana e la ex Jugoslavia siglata a Belgrado 2il 4.02.1982 e ratificata con la Legge  L. 18.12.1984, n.974.

Alla Tassazione di Gruppo ed al Transfer pricing è dedicata l’Ottava Parte della Legge sull’imposta sui profitti delle società (artt. dal 55 al 62).

Alla Determinazione e Riscossione dell’Imposta sugli Utili delle Società è dedicata la Nona Parte della Legge sull’imposta sui profitti delle società (artt. dal 63 al 111).

Serbia – Legge sull’imposta sui profitti delle società in vigore dal 01/01/2025

Serbia – Legge sull’imposta sui profitti delle società in vigore dal 01/01/2025 (ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA)

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_porezu_na_dobit_pravnih_lica.html

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – altre leggi, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108 /2013, 68/2014 – Dott.ssa Legge, 142/2014, 91/2015 – interpretazione autentica, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020, 118/2021 e 94/2024)

Prima parte

CONTRIBUENTE

Tipologie di contribuenti

Articolo 1

Il contribuente dell’imposta sul reddito delle società (di seguito: il contribuente) è una società commerciale, cioè un’impresa, cioè un’altra persona giuridica costituita per svolgere attività con l’obiettivo di realizzare un profitto.

È contribuente anche una cooperativa che genera reddito vendendo prodotti sul mercato o fornendo servizi a pagamento.

Un contribuente, ai sensi di questa legge, è anche un’altra persona giuridica che non è stata costituita allo scopo di realizzare profitto, ma ai sensi della legge è stata costituita allo scopo di raggiungere altri obiettivi stabiliti nelle sue leggi generali, se genera reddito mediante la vendita di prodotti sul mercato o la fornitura di servizi a pagamento (di seguito: organizzazione senza scopo di lucro).

In particolare, sono considerate organizzazioni senza scopo di lucro ai sensi del comma 3 del presente articolo: un’istituzione il cui fondatore è la Repubblica di Serbia, una provincia autonoma, un’unità di autogoverno locale; organizzazione politica; organizzazione sindacale; camera; chiesa e comunità religiosa; associazione; fondazione e dotazione.

Eccezionalmente dal par. da 1 a 3 del presente articolo, una persona giuridica che, in conformità con la legge che disciplina l’imposizione con un’imposta speciale per tonnellata di una nave, soddisfa le condizioni e decide, in conformità con tale legge, di pagare un’imposta speciale per tonnellata invece di un’imposta su una parte dell’utile, poiché quella parte dell’utile non è contribuente secondo questa legge.

Residenti e non residenti

Articolo 2

Il contribuente di cui all’articolo 1 della presente legge è un residente della Repubblica di Serbia (di seguito denominato contribuente residente) che è soggetto a tassazione sugli utili realizzati nel territorio della Repubblica di Serbia (di seguito denominato come Repubblica) e al di fuori di essa.

Ai sensi di questa legge, il contribuente residente è una persona giuridica che è stabilita o ha una sede di direzione e controllo effettivi nel territorio della Repubblica.

Articolo 3

Il non residente della Repubblica (di seguito: il contribuente non residente) è soggetto a tassazione sugli utili che ricava dall’esercizio dell’attività attraverso un’unità aziendale permanente situata nel territorio della Repubblica secondo le modalità previste dalla presente legge, salvo diversa regolamentazione da parte di un trattato internazionale contro la doppia imposizione.

Ai sensi di questa legge, un contribuente non residente è una persona giuridica che è stabilita e ha una sede di direzione e controllo effettivi fuori del territorio della Repubblica.

Articolo 3 bis

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questa legge, una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale è considerata un territorio con sovranità fiscale in cui si applica la legislazione che offre opportunità per un carico fiscale significativamente inferiore sugli utili delle persone giuridiche, siano esse tutte le persone giuridiche o quelli che soddisfano condizioni speciali, nonché i dividendi che distribuiscono ai loro fondatori rispetto alle disposizioni di questa legge e della legge che regola la tassazione del reddito di cittadinanza, vale a dire per impedire o rendere difficile la determinazione dei reali proprietari delle persone giuridiche dalle autorità fiscali della Repubblica di Serbia e impedendo o rendendo difficile la determinazione dei fatti fiscali che sarebbero importanti per la determinazione degli obblighi fiscali secondo le norme della Repubblica di Serbia (di seguito: giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale).

Una persona giuridica non residente proveniente da una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale è considerata una persona giuridica non residente che:

1) è stabilito nel territorio di una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale, o

2) ha una sede legale nel territorio di una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale, o

3) ha sede amministrativa nel territorio della giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale, o

4) ha sede di amministrazione effettiva nel territorio della giurisdizione con regime fiscale preferenziale.

Il paragrafo 2 di questo articolo non si applica nel caso in cui una persona giuridica non residente possa essere considerata residente di un altro Stato contraente ai fini dell’applicazione della convenzione internazionale contro le doppie imposizioni tra tale Stato e la Repubblica di Serbia.

Ai fini dell’applicazione del comma 1 del presente articolo, il Ministro delle finanze determina l’elenco delle giurisdizioni con regime fiscale preferenziale.

Articolo 4

Un’unità d’impresa permanente è qualsiasi sede d’affari permanente attraverso la quale un contribuente non residente svolge attività, e in particolare:

1° ramo;

2. guidare;

3. ufficio di rappresentanza;

4. luogo di produzione, stabilimento o officina;

5. miniera, cava o altro luogo di sfruttamento delle risorse naturali.

Sono considerate unità stabili anche i cantieri fissi o mobili, i lavori di costruzione o di montaggio, se di durata superiore a sei mesi, vale a dire:

a) una delle numerose costruzioni o assemblaggi eseguiti in parallelo, oppure

b) più costruzioni o installazioni eseguite senza interruzione una dopo l’altra.

Se una persona, che rappresenta un creditore non residente, ha ed esercita il potere di concludere contratti per conto di quel creditore, si considera che il creditore non residente abbia un’unità aziendale permanente rispetto alle attività svolte dal rappresentante per conto del creditore.

Non esiste unità d’impresa permanente se un contribuente non residente svolge attività tramite un commissionario, un intermediario o qualsiasi altro soggetto che, nell’ambito della propria attività, opera in nome proprio e per conto del contribuente.

Un’unità aziendale permanente non include:

1. tenere in magazzino beni o materiali appartenenti a un contribuente non residente esclusivamente a fini di deposito, esposizione o consegna, nonché utilizzare locali esclusivamente destinati a tale scopo;

2. detenzione di beni o materiali appartenenti a un contribuente non residente esclusivamente ai fini della trasformazione in un’altra società o da parte di un imprenditore;

3. mantenere una sede stabile di affari esclusivamente allo scopo di procurarsi beni o raccogliere informazioni per le esigenze di un contribuente non residente, nonché allo scopo di svolgere qualsiasi altra attività di natura preparatoria o ausiliaria per le esigenze di un contribuente non residente, contribuente non residente.

Articolo 5

Il contribuente non residente che svolge attività nel territorio della Repubblica attraverso un’unità stabile d’impresa che tiene i libri contabili secondo le norme che disciplinano la contabilità (filiale e altre parti organizzative del contribuente non residente che svolgono attività), determina l’imponibile profitto in conformità con questa legge e lo presenta per il saldo fiscale permanente dell’unità aziendale e per la dichiarazione dei redditi.

Un contribuente non residente che svolge attività tramite un’unità aziendale permanente che non tiene libri aziendali in conformità con le norme che disciplinano la contabilità, è obbligato a tenere registri in tale unità aziendale permanente che includono tutti i dati sulle entrate e sulle uscite, nonché altri dati rilevanti per la determinazione dell’utile che detta unità realizza esercitando attività nel territorio della Repubblica, nonché per la presentazione del saldo dei redditi e della dichiarazione dei redditi.

Il saldo fiscale e la dichiarazione dei redditi vengono presentati anche dal contribuente non residente che svolge attività nel territorio della Repubblica attraverso un’unità stabile d’impresa, che non è considerata tale ai sensi del trattato internazionale contro le doppie imposizioni.

Seconda parte

BASE FISCALE

Profitto imponibile

Articolo 6

La base dell’imposta sul reddito delle società è l’utile imponibile.

L’utile imponibile viene determinato nel bilancio fiscale armonizzando l’utile del contribuente riportato nel conto economico, redatto secondo i principi contabili internazionali (di seguito: IAS), ovvero i principi contabili internazionali (di seguito: IFRS), ovvero lo standard internazionale dell’informativa finanziaria per le persone giuridiche di piccole e medie dimensioni (di seguito: IFRS per le PMI) e delle norme che disciplinano la contabilità, secondo le modalità stabilite da tale legge.

L’utile imponibile di un contribuente che, secondo le norme che regolano la contabilità, non applica gli IAS, ovvero IFRS e IFRS per le PMI, è determinato nel saldo fiscale rettificando l’utile del contribuente, espresso secondo il metodo di riconoscimento, misurazione e valutazione delle entrate e delle spese prescritte dal Ministro delle finanze, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Riconciliazione delle spese

Articolo 7

Per la determinazione del reddito imponibile, le spese sono rilevate negli importi determinati dal conto profitti e perdite, in conformità agli IAS, cioè IFRS e IFRS per le PMI, nonché alle norme che disciplinano la contabilità, ad eccezione delle spese per le quali questa legge prescrive un altro metodo di determinazione.

Per determinare l’utile imponibile di un contribuente che, secondo le norme che disciplinano la contabilità, non applica gli IAS, ovvero IFRS e IFRS per le PMI, spese determinate secondo il metodo di riconoscimento, misurazione e valutazione delle spese prescritto dal Ministro delle Finanze , ad eccezione delle spese per le quali è prescritto dalla legge un altro metodo di determinazione.

Articolo 7 bis

Non sono rilevate come spese:

1) costi non documentabili;

2) correzioni contemporanee del valore dei singoli crediti vantati dalla persona a cui spetta, fino all’importo dell’obbligazione nei confronti di quella persona;

3) doni e contributi dati ad organizzazioni politiche;

4) doni il cui destinatario sia una persona correlata ai sensi dell’articolo 59 della presente legge;

5) interessi dovuti per imposte, contributi ed altre imposte pubbliche non tempestivamente pagate;

5a) le spese della procedura per la riscossione forzata di tributi e altri debiti, le spese della procedura per reati fiscali e altre procedure per reati condotti dinanzi all’autorità competente;

6) sanzioni pecuniarie comminate dall’autorità competente, sanzioni contrattuali e sanzioni;

7) interessi di mora tra parti correlate;

8) spese non sostenute per lo svolgimento dell’attività aziendale, salvo diversamente disciplinato dalla presente legge.

Articolo 8

I costi dei materiali e il costo dei beni venduti sono rilevati per importi calcolati utilizzando il metodo del costo medio ponderato o il metodo FIFO.

Per quanto riguarda il prezzo di acquisto dei materiali e il valore dei beni acquistati da parti correlate si applicano le disposizioni dell’articolo 61 della presente legge.

Articolo 9

Le spese salariali, cioè gli stipendi, sono riconosciute per l’importo calcolato a fronte delle spese aziendali.

Il reddito di lavoro dipendente che, ai sensi della legge che regola la tassazione del reddito di cittadinanza, è considerato una retribuzione, compreso il reddito sul quale non viene pagata alcuna imposta sul reddito fino all’importo prescritto da tale legge, è rilevato come costo nell’imposta saldo nel periodo d’imposta in cui viene pagato, cioè realizzato.

Articolo 9 bis

L’indennità di fine rapporto calcolata e i benefici in denaro spettanti a un dipendente in base al pensionamento o alla cessazione del rapporto di lavoro per altri motivi sono rilevati come spese nello stato patrimoniale fiscale nel periodo d’imposta in cui vengono pagati.

Articolo 10

L’ammortamento delle immobilizzazioni è rilevato come costo nell’importo e secondo le modalità determinate dalla presente legge.

Le immobilizzazioni di cui al paragrafo 1 di questo articolo comprendono le attività materiali la cui durata di vita è superiore a un anno e che, in conformità con le norme che disciplinano la contabilità e gli IAS, cioè IFRS e IFRS per le PMI, sono riconosciute come immobilizzazioni nei libri aziendali del contribuente , ad eccezione delle risorse naturali non consumate, nonché delle attività immateriali, ad eccezione dell’avviamento.

Le attività di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ad eccezione delle attività immateriali, sono classificate in cinque gruppi con le seguenti aliquote di ammortamento:

1) Raggruppo 2,5%;

2) II gruppo 10%;

3) III gruppo 15%;

4) IV gruppo 20%;

5) Gruppo V 30%.

L’ammortamento delle immobilizzazioni classificate nel I gruppo è determinato con il metodo proporzionale, sulla base del valore di acquisto del bene, separatamente per ciascuna immobilizzazione e, nel caso in cui le immobilizzazioni da questo gruppo siano state acquisite durante il periodo d’imposta, è determinato con il metodo proporzionale in proporzione al tempo intercorrente tra l’inizio del calcolo dell’ammortamento e la fine del periodo d’imposta.

L’ammortamento delle immobilizzazioni classificate nei gruppi II-V è determinato applicando il metodo degressivo al valore dei beni classificati per gruppo.

La base per l’ammortamento di cui al paragrafo 5 del presente articolo nel primo anno è il valore di acquisto e nei periodi successivi il valore non ammortizzato.

Le immobilizzazioni classificate nel Gruppo I sono immobiliari.

In via eccezionale, le immobilizzazioni costituite da parti immobili e mobili sono classificate per gruppi secondo il modo in cui sono registrate nei libri contabili del contribuente secondo le norme che disciplinano la contabilità.

L’ammortamento delle attività immateriali è effettuato con il metodo proporzionale in proporzione alla vita utile, che è determinata dal momento dell’iscrizione di tali attività nei libri contabili del contribuente secondo le norme che disciplinano la contabilità e gli IAS, cioè gli IFRS. e IFRS per le PMI, sulla base del valore di acquisto di ciascun bene separatamente.

Il Ministro delle Finanze regola più in dettaglio il metodo di classificazione delle immobilizzazioni dal paragrafo 3 del presente articolo per gruppo, la tipologia delle attività immateriali, nonché il metodo di determinazione degli ammortamenti.

Articolo 10 bis

Nel caso in cui un’immobilizzazione alla quale si applicano le disposizioni dell’articolo 10 della presente legge venga acquisita da un’operazione con una parte correlata di cui all’articolo 59 della presente legge, la base del suo ammortamento è il minore tra i due importi seguenti:

1) trasferimento del prezzo di acquisto di un’immobilizzazione ai sensi dell’articolo 59 della presente legge;

2) il prezzo di acquisto di un bene fisso determinato applicando il principio del “fuori portata” ai sensi dell’art. 60 e 61 della presente legge.

Articolo 10 ter

L’ammortamento delle immobilizzazioni è rilevato come costo nell’importo e secondo le modalità determinate dalla presente legge.

Le immobilizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono le attività materiali e immateriali la cui durata di vita è superiore a un anno e che, in conformità con le norme che disciplinano la contabilità e l’IRS, ovvero IFRS e IFRS per le PMI, sono riconosciute come immobilizzazioni nei libri aziendali di contribuente, ad eccezione delle risorse naturali non spendibili e dell’avviamento.

Le immobilizzazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ad eccezione delle attività immateriali, sono classificate in cinque gruppi con le seguenti aliquote di ammortamento:

1) Raggruppo 2,5%;

2) II gruppo 10%;

3) III gruppo 15%;

4) IV gruppo 20%;

5) Gruppo V 30%.

L’ammortamento delle immobilizzazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo è determinato utilizzando il metodo proporzionale, sulla base del valore di acquisto del bene, per ciascuna immobilizzazione separatamente e, nel caso in cui le immobilizzazioni siano state acquisite durante il periodo fiscale, è determinato con il metodo proporzionale in proporzione al tempo trascorso dall’inizio del calcolo degli ammortamenti fino alla fine del periodo d’imposta.

Se l’ammortamento delle immobilizzazioni, in conformità con le norme in materia di contabilità e IAS, cioè IFRS e IFRS per le PMI (di seguito: ammortamento contabile), è determinato in un importo inferiore a quello che sarebbe determinato applicando le aliquote del paragrafo 3 del questo articolo, in quanto la spesa è rilevata come ammortamento contabile.

Le immobilizzazioni, costituite da parti immobili e mobili, sono classificate per gruppo secondo il modo in cui sono iscritte nei libri contabili del contribuente secondo le norme che disciplinano la contabilità.

L’ammortamento degli immobili di investimento che, dopo la rilevazione iniziale nei libri del debitore, sono valutati secondo il metodo del fair value, è determinato applicando al valore di acquisto l’aliquota di cui al comma 3, punto 1) del presente articolo.

L’ammortamento delle attività immateriali è rilevato come una spesa nell’importo dell’ammortamento contabile.

Il Ministro delle Finanze regola più in dettaglio il metodo di classificazione delle immobilizzazioni dal paragrafo 3 del presente articolo per gruppi, tipologie di beni immateriali, nonché il metodo di determinazione degli ammortamenti.

Arte. 11-14

(Eliminato)

Articolo 15

Spese per un importo totale fino al 5% del reddito totale per:

1) finalità sanitarie, educative, scientifiche, umanitarie, religiose e sportive, di tutela dell’ambiente, nonché le donazioni effettuate ad enti, cioè fornitori di servizi di protezione sociale costituiti in conformità alla legge che disciplina la protezione sociale;

2) l’aiuto umanitario, cioè l’eliminazione delle conseguenze derivanti in caso di emergenza, arrecate alla Repubblica, alla provincia autonoma o all’unità dell’autogoverno locale.

Le spese di cui al comma 1, punto 1) del presente articolo sono riconosciute come spese solo se effettuate nei confronti di soggetti iscritti, cioè costituiti a tali fini secondo norme speciali, che utilizzano i benefici menzionati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 , punto 1) del presente articolo.

Le spese per investimenti nel campo della cultura, compresa la cinematografia, sono riconosciute come spese fino al 5% del reddito totale.

Le quote associative a camere, federazioni e associazioni sono riconosciute come spese nel saldo fiscale, nella misura dello 0,1% del reddito complessivo.

Le quote associative, il cui importo è prescritto dalla legge, sono riconosciute come spese nella misura prescritta dalla legge.

Le spese di rappresentanza sono riconosciute come spese fino a un massimo dello 0,5% del reddito totale.

Norme più dettagliate su ciò che è considerato un investimento nel campo della cultura ai sensi della presente legge saranno emanate dal Ministro responsabile degli affari culturali, sulla base del parere del Ministro delle Finanze.

Articolo 16

A fronte delle spese, che vengono contabilizzate come provento in conformità alle norme contabili e agli IAS, cioè IFRS e IFRS per le PMI, viene effettuata una cancellazione del valore dei singoli crediti, ad eccezione dei crediti di cui all’articolo 7a punto 2) di questa legge, a condizione che :

1) provare senza dubbio che tali crediti erano precedentemente inclusi nel reddito del debitore;

2) che tali crediti sono stati cancellati come inesigibili dai libri dei contribuenti;

3) che il contribuente fornisca la prova che i crediti sono stati saldati, cioè che è stata avviata una procedura esecutiva per la riscossione dei crediti, o che i crediti sono stati denunciati nella procedura di liquidazione o fallimento nei confronti del debitore.

A fronte delle spese viene inoltre contabilizzata la cancellazione del valore dei singoli crediti che, secondo le norme in materia di contabilità e IAS, cioè IFRS e IFRS per le PMI, non vengono contabilizzati come ricavi, ad eccezione dei crediti di cui all’articolo 7a punto 2 ) della presente legge, se il creditore soddisfa le condizioni prescritte dalle disposizioni del comma 1° punto. 2) e 3) del presente articolo.

Eccezionalmente dal par. 1. e 2. del presente articolo, viene contabilizzata a fronte delle spese una svalutazione del valore dei singoli crediti, a condizione che tali crediti siano inclusi nella ristrutturazione finanziaria, effettuata secondo le modalità previste dalla legge che disciplina la ristrutturazione finanziaria consensuale di aziende.

Eccezionalmente dal par. 1. e 2. del presente articolo, la cancellazione del valore dei singoli crediti inclusi nel piano di risanamento predisposto adottato, che è stato confermato da una decisione definitiva presa ai sensi della legge fallimentare, è riconosciuta come spese.

La cancellazione del valore dei singoli crediti per i quali sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, punto 1) e 2), cioè il paragrafo 2 di questo articolo, a condizione che i costi per il pagamento di un singolo debitore siano superiori all’importo totale dei crediti di quel debitore.

Gli onorari e le altre entrate pubbliche pagate per intentare una causa ai sensi della legge che regola le spese giudiziarie sono considerate spese del procedimento giudiziario ai sensi del paragrafo 5 di questo articolo.

Un adeguamento del valore dei singoli crediti dal par. 1 e 2 del presente articolo, se sono trascorsi almeno 60 giorni dal termine per la loro riscossione, cioè per la realizzazione, alla fine del periodo d’imposta.

Per l’importo delle spese basate sulla correzione del valore dei singoli crediti di cui al paragrafo 7 del presente articolo che sono stati riconosciuti nel saldo fiscale, il reddito nel saldo fiscale viene aumentato nel periodo d’imposta in cui il contribuente cancella il valore di lo stesso pretende, se non ha soddisfatto cumulativamente le condizioni di cui al comma 1, cioè al comma 2, cioè al comma 5 del presente articolo.

Una spesa che non è stata rilevata sulla base della correzione del valore dei singoli crediti nel periodo d’imposta in cui è stata segnalata, è rilevata nel periodo d’imposta in cui si verificano le condizioni di cui al paragrafo 1, ovvero al paragrafo 2, ovvero al paragrafo 7 di questo articolo sono soddisfatti.

Tutte le richieste cancellate, corrette e di altro tipo dal par. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 del presente articolo che vengono riconosciute come spese, e che vengono successivamente riscosse o per le quali il creditore ritira il credito, la proposta di esecuzione, cioè il verbale di sinistro, all’atto momento della riscossione o del ritiro del credito, delle proposte di esecuzione, cioè dei verbali di sinistro, concorrono al reddito del contribuente.

Tutti i crediti cancellati, corretti e gli altri crediti che non sono riconosciuti come spese e che vengono riscossi successivamente non sono inclusi nel reddito del contribuente al momento della riscossione.

Articolo 16 bis

La perdita derivante dalla cessione di singoli crediti è rilevata come costo per l’importo risultante nel conto economico del contribuente, nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata la cessione di tali crediti.

Nel caso in cui sulla base delle affermazioni del paragrafo 1 del presente articolo sia stata effettuata una correzione di valore rilevata come costo in uno dei periodi fiscali precedenti ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 7 e dell’articolo 22a, paragrafo 1 del presente legge, tale spesa resta riconosciuta senza l’obbligo di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 16, comma 1, punto 3), ovvero dell’articolo 16, comma 2, della presente legge.

Arte. 17 e 18

(Eliminato)

Articolo 19

Gli interessi maturati totali sono rilevati come spese nel saldo fiscale, ad eccezione degli interessi dovuti a tasse, contributi e altri oneri pubblici non pagati tempestivamente.

In caso di prestiti da parti correlate gli interessi calcolati saranno ridotti secondo le modalità previste dall’articolo 62 della presente legge.

Articolo 20

Gli interessi e i costi associati basati sul prestito concesso ad un’unità aziendale permanente dall’articolo 4 di questa legge dalla sua sede centrale non residente non sono riconosciuti come spese nel bilancio fiscale dell’unità aziendale permanente.

I compensi basati sul diritto d’autore, sui diritti connessi e sui diritti di proprietà industriale, che un’unità aziendale permanente ai sensi dell’articolo 4 di questa legge paga alla sua sede centrale non residente, non sono rilevati come spese nel bilancio fiscale di un’unità aziendale permanente.

Articolo 21

(Eliminato)

Articolo 22

Le imposte, i contributi, le tasse e gli altri oneri pubblici che non dipendono dal risultato delle operazioni, che vengono pagati nel periodo d’imposta, sono rilevati come spese nel saldo fiscale.

Articolo 22 bis

Il bilancio fiscale della banca riconosce l’aumento del valore dei crediti attivi in ​​bilancio e degli accantonamenti per perdite per voci fuori bilancio nell’importo calcolato a livello della banca, che, in conformità con gli atti interni della banca, sono riconosciuti in il conto economico come addebito delle spese nel periodo fiscale, in conformità con le norme della Banca Nazionale della Serbia.

La cancellazione del valore dei singoli crediti viene rilevata a carico delle spese della banca in conformità con le disposizioni dell’articolo 16, par. da 1. a 6. della presente legge.

In deroga al comma 2 del presente articolo, la cancellazione del valore di singoli crediti derivanti da un prestito concesso a una persona non correlata ai sensi di questa legge è riconosciuta a carico della banca, a condizione che siano trascorsi almeno due anni sono trascorsi dalla scadenza del credito, con la presentazione della documentazione che costituisce la base per dimostrare l’incapacità del debitore di adempiere ai propri obblighi finanziari (ad esempio, documentazione della cartella creditizia del debitore relativa al pagamento dell’obbligazione del debitore nei confronti della banca negli ultimi dodici mesi, corrispondenza e altra documentazione sui contatti tra la banca e il debitore in relazione alla riscossione dei crediti e provvedimenti adottati dalla banca per la riscossione).

In deroga al comma 2 del presente articolo, la cancellazione del valore della parte restante del credito individuale della banca non riscosso dai fondi generati dalla vendita di beni immobili, effettuata conformemente al legge, è rilevato come una spesa.

Eccezionalmente dal par. 2. e 3. di questo articolo, la cancellazione del valore dei singoli crediti sulla base dei prestiti che, secondo le norme della Banca nazionale di Serbia, sono considerati prestiti problematici, effettuata in conformità con le norme della Banca Nazionale di Serbia, è riconosciuto come onere tra le spese della banca.

L’importo delle spese determinato nel conto economico della banca in base alla riduzione del debito sostenuto dalla banca nell’importo determinato in conformità con la legge che regola la conversione dei mutui immobiliari indicizzati in franchi svizzeri è riconosciuto come un onere sulle spese della banca.

Tutte le richieste cancellate, corrette e di altro tipo dal par. da 1. a 5. del presente articolo, che vengono riconosciuti come spese, e che vengono successivamente riscossi o per i quali il creditore ritira la causa, la proposta di esecuzione, cioè l’applicazione del credito, al momento della riscossione o del ritiro del credito la causa, la proposta di esecuzione, cioè l’escussione del credito, entrano nelle entrate bancarie.

Tutti i crediti cancellati, corretti e gli altri crediti che non sono riconosciuti come spese e che vengono riscossi successivamente non sono inclusi nel reddito della banca al momento della riscossione.

Articolo 22 ter

Gli accantonamenti a lungo termine per il ripristino delle risorse naturali, per i costi entro il periodo di garanzia, le cauzioni e i depositi trattenuti, nonché altri accantonamenti obbligatori a lungo termine in conformità con la legge, sono rilevati come spese.

Anche altri accantonamenti a lungo termine che soddisfano i requisiti per il riconoscimento secondo gli IAS, cioè IFRS e IFRS per le PMI, sono rilevati come spese, per l’importo degli importi utilizzati di questi accantonamenti nel periodo fiscale, vale a dire passività saldate e deflussi di risorse sulla base di tali disposizioni.

Articolo 22v

Le spese sostenute sulla base della perdita di valore dell’attività, determinata come differenza tra il valore attuale netto dell’attività determinato secondo gli IAS, cioè gli IFRS, e il suo valore recuperabile stimato, non sono rilevate come spese nello stato patrimoniale fiscale, ma sono riconosciuto nel periodo d’imposta in cui si tratta di beni alienati, cioè utilizzati, ovvero in cui il bene è stato danneggiato per causa di forza maggiore.

In via eccezionale dal paragrafo 1 del presente articolo, le spese derivanti dalla svalutazione della quota del contribuente nel capitale dell’entità di privatizzazione nel processo di ristrutturazione, acquisita convertendo il credito del contribuente in una quota del capitale di tale entità, sono rilevate come spese in il saldo fiscale.

Articolo 22

Le spese direttamente connesse all’attività di ricerca e sviluppo svolta dal contribuente nella Repubblica possono essere riconosciute come spese nel saldo fiscale del contribuente, in un importo raddoppiato.

Ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, è considerata ricerca la ricerca originale o pianificata intrapresa con l’obiettivo di acquisire nuove conoscenze e comprensioni scientifiche o tecniche e lo sviluppo dell’applicazione dei risultati della ricerca o l’applicazione di un altro risultato o produzione scientifica progettazione di nuovi materiali, dispositivi, prodotti, processi, sistemi o servizi significativamente migliorati prima di entrare nella produzione o nell’uso commerciale.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai costi di ricerca sostenuti allo scopo di reperire e sviluppare risorse di petrolio, gas o minerali nell’industria estrattiva.

Il Ministro delle finanze disciplina più nel dettaglio quali siano le spese direttamente connesse all’attività di ricerca e sviluppo, nonché le condizioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo.

Adeguamento del reddito

Articolo 23

Ai fini della determinazione del reddito imponibile, i redditi sono rilevati negli importi determinati dal conto economico, in conformità agli IAS, cioè agli IFRS, cioè gli IFRS per le PMI, e alle norme che disciplinano la contabilità, ad eccezione dei redditi per i quali è prevista un’altra modalità di determinazione. prescritto da questa legge.

Per determinare il reddito imponibile di un contribuente che, secondo le norme che disciplinano la contabilità, non applica gli IAS, ovvero IFRS e IFRS per le PMI, reddito determinato secondo il metodo di riconoscimento, misurazione e valutazione del reddito prescritto dal Ministro delle Finanze , esclusi i redditi per i quali è prescritto dalla legge un altro metodo di determinazione.

Articolo 24

(Eliminato)

Articolo 25

Il reddito che un contribuente residente riceve da un altro contribuente residente sulla base dei dividendi e delle quote di utili, compreso il dividendo di cui all’articolo 35 della presente legge, non è incluso nella base imponibile.

Non sono inclusi nella base imponibile i redditi che un contribuente residente ottiene dagli interessi derivanti da titoli di debito il cui emittente, ai sensi della legge, è la Repubblica, una provincia autonoma, un’unità di autogoverno locale o la Banca nazionale di Serbia. .

Non sono compresi nella base imponibile i redditi che un contribuente residente, stabilito secondo la normativa che disciplina i fondi di investimento, realizza in base all’alienazione dei beni di cui all’articolo 27, comma 1, della presente legge.

Il Ministro delle Finanze regola più dettagliatamente le modalità di esenzione dei redditi dal par. 1, 2 e 3 di questo articolo dalla base imponibile.

Articolo 25 bis

I redditi generati sulla base di accantonamenti a lungo termine non utilizzati che non sono stati rilevati come costi nel periodo d’imposta in cui sono stati effettuati, non sono inclusi nella base imponibile nel periodo d’imposta in cui sono stati contabilizzati.

I redditi generati in relazione a spese che non sono state riconosciute nel periodo fiscale ai sensi dell’articolo 7a di questa legge, non sono inclusi nella base imponibile nel periodo fiscale in cui sono stati dichiarati.

Le entrate del contribuente concedente la concessione ai sensi del contratto di concessione (di seguito: concedente) derivanti dal trasferimento senza compenso di beni non monetari che, nell’ambito dell’attuazione del contratto di concessione, sono state effettuate costituite da un socio privato, cioè da una società a scopo speciale ai sensi della normativa sul partenariato pubblico-privato (di seguito: socio privato), non rientrano nella base imponibile nel periodo d’imposta in cui sono contabilizzate, a condizione che il valore stimato della concessione è di almeno 50 milioni di euro.

Nel periodo d’imposta in cui sono indicati, la base imponibile non comprende i redditi del contribuente derivanti dall’estinzione dei debiti che il contribuente ha nei confronti degli utenti di fondi pubblici definiti ai sensi della legge che regola il sistema di bilancio, delle banche in fallimento e delle camere del commercio, quando tali debiti sono inclusi in un piano di risanamento preliminarmente predisposto e confermato con decisione definitiva ai sensi della legge fallimentare.

Gli effetti del cambiamento di principio contabile derivante dalla prima applicazione degli IAS, cioè degli IFRS e degli IFRS per le PMI, in base ai quali, secondo la normativa contabile, vengono corrette le corrispondenti posizioni di bilancio, sono rilevati come provento o onere nel saldo fiscale, a partire dal periodo d’imposta in cui è stata effettuata tale rettifica.

I ricavi e le spese di cui al paragrafo 5 del presente articolo sono riconosciuti in importi uguali in cinque periodi d’imposta.

Il Ministro delle Finanze regola più dettagliatamente le modalità di esenzione dei redditi dal par. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo dalla base imponibile.

Articolo 25 ter

Reddito qualificato, realizzato dal creditore, titolare del diritto d’autore o del diritto connesso, sulla base del compenso per l’utilizzo dell’opera dell’autore depositata o dell’oggetto del diritto connesso, ad eccezione del compenso per il trasferimento del diritto d’autore o del diritto connesso nel suo insieme, può, se il creditore lo decide e secondo le condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo, esentare dall’imponibile nella misura dell’80% del reddito così conseguito.

Il reddito qualificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo è escluso dalla base imponibile meno l’importo delle spese totali riconosciute ai fini fiscali, storiche o attuali, in relazione ad attività di ricerca e sviluppo che hanno portato alla creazione dell’opera di quell’autore o oggetto della legge correlata in conformità con le disposizioni dell’art. 7, 7a, 8, 9, 9a, 10, 10a, 10b, 15 e 22g della presente legge (di seguito: spese qualificate).

Per reddito qualificato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, dopo la detrazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, si considera quella parte del reddito del contribuente basata sui compensi per l’utilizzo dell’opera dell’autore depositata o oggetto di diritti connessi, esclusi i compensi per la trasferimento dell’intero diritto d’autore o dei diritti connessi, proporzionale alla partecipazione di spese qualificate relative alle attività di ricerca e sviluppo che hanno portato alla creazione dell’opera dell’autore depositata e oggetto di diritti connessi nel totale dei costi in in relazione all’opera dell’autore depositata o all’oggetto di diritti connessi.

Ai sensi di questa legge, un’opera depositata protetta dal diritto d’autore o oggetto di diritti connessi è considerata un’opera protetta dal diritto d’autore o oggetto di diritti connessi definita dalla legge che regola il diritto d’autore e i diritti connessi, registrata mediante deposito nel registro dell’autorità competente .

Le disposizioni del presente articolo si applicano pertanto ai redditi realizzati dal debitore, dal titolare dei diritti o dal richiedente in relazione all’invenzione, sulla base della cessione dei diritti in relazione all’invenzione con compenso basato sul contratto di licenza , escluso il compenso realizzato per la cessione dei diritti relativi all’invenzione, in base alla normativa sui brevetti.

Il contribuente è tenuto a mostrare separatamente i redditi di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel suo saldo fiscale, nonché a preparare e presentare documentazione speciale su richiesta dell’Amministrazione fiscale nei modi e nella forma prescritti dal Ministro delle Finanze.

Il Ministro delle Finanze, basandosi su fonti relative alla buona pratica delle misure di incentivazione fiscale nel campo dei diritti di proprietà intellettuale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, regola più da vicino le condizioni e le modalità di esclusione dei redditi qualificati dalla base imponibile.

Articolo 26

Nel valore delle rimanenze di prodotti non finiti, semilavorati e prodotti finiti, per il calcolo del reddito imponibile, i costi di produzione sono rilevati in conformità con la legge che regola la contabilità.

Nei casi di un lungo ciclo di produzione e di un marcato impatto stagionale sull’ambito delle attività, è consentito includere la parte corrispondente dei costi generali di gestione e vendita e dei costi finanziari nel valore dell’inventario di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Valore d’inventario calcolato ai sensi del par. 1. e 2. del presente articolo non possono essere superiori al loro valore di vendita il giorno della presentazione del saldo fiscale.

Arte. 26a-26k

(Eliminato)

Plusvalenze e perdite di capitale

Articolo 27

Le plusvalenze vengono realizzate dal creditore mediante la vendita, ovvero mediante altro trasferimento a titolo oneroso (di seguito: vendita):

1) i beni immobili da lui utilizzati, cioè che utilizza come bene fondamentale per lo svolgimento delle attività, compresi gli immobili in costruzione;

2) diritti di proprietà intellettuale;

3) le quote del capitale delle persone giuridiche, nonché le azioni e gli altri titoli che, secondo gli IAS, cioè gli IFRS e gli IFRS per le PMI, rappresentano collocamenti finanziari a lungo termine, ad eccezione delle obbligazioni emesse secondo le norme che regolano la liquidazione dei debiti della Repubblica obbligo sulla base del prestito per lo sviluppo economico, del risparmio in valuta estera dei cittadini e dei titoli di debito il cui emittente, ai sensi della legge, è la Repubblica, una provincia autonoma, un’unità dell’autogoverno locale o la Banca nazionale di Serbia;

4) quote di investimento del fondo di investimento, in conformità con le norme che disciplinano i fondi di investimento;

5) proprietà digitale, a meno che il debitore, ai sensi della legge che disciplina la proprietà digitale, abbia una licenza per fornire servizi relativi alla proprietà digitale e abbia acquisito la proprietà digitale esclusivamente a scopo di rivendita nell’ambito della prestazione di servizi relativi alla proprietà digitale in conformità con quella legge.

Si considera plusvalenza anche il reddito conseguito da un contribuente non residente dalla vendita di un immobile di cui al comma 1, punto. 1), 3) e 4) del presente articolo, nonché dalla vendita di beni immobili presenti nel territorio della Repubblica e non utilizzati per lo svolgimento delle attività.

La plusvalenza rappresenta la differenza tra il prezzo di vendita dell’immobile dal par. 1. e 2. del presente articolo (di seguito: proprietà) e il relativo prezzo di acquisto, determinato secondo le disposizioni di questa legge.

Se la differenza rispetto al comma 3 del presente articolo è negativa si tratta di una minusvalenza.

La plusvalenza, ovvero la perdita ai sensi del presente articolo, non è determinata dal debitore costituito secondo le norme sui fondi di investimento.

Articolo 28

Ai fini della determinazione della plusvalenza, ai sensi di tale legge, il prezzo di vendita è considerato il prezzo pattuito, ovvero, in caso di vendita ad una parte correlata di cui all’articolo 59 della presente legge, il prezzo di mercato se pattuito il prezzo è inferiore al prezzo di mercato.

Come prezzo contrattuale, cioè di mercato, di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene considerato il prezzo al netto dell’imposta sul trasferimento dei diritti assoluti, ovvero l’imposta sul valore aggiunto.

Nel caso di trasferimento del diritto mediante permuta con altro diritto, il prezzo di vendita è considerato il prezzo di mercato del diritto ricevuto a titolo di compenso, corretto dell’eventuale differenza di denaro ricevuta o pagata.

Articolo 29

Ai fini della determinazione della plusvalenza, il prezzo di acquisto, ai sensi di questa legge, è il prezzo al quale il creditore ha acquisito l’immobile, ridotto dell’ammortamento determinato ai sensi di questa legge.

Il prezzo di acquisto ai sensi del presente articolo viene adeguato al valore stimato, o al valore equo, determinato in conformità agli IAS, o IFRS, o IFRS per le PMI e ai principi contabili adottati, se la variazione del valore equo è stata rilevata complessivamente come reddito del periodo in cui è stato realizzato.

Il prezzo di acquisto dell’immobile acquisito attraverso la conversione del credito del debitore in una quota del capitale dell’oggetto della privatizzazione nel processo di ristrutturazione è il valore ammortizzato più basso di tale immobile dopo la conversione, determinato in conformità con l’IRS, ovvero IFRS e i principi contabili adottati, salvo il caso di cui al comma 2 del presente articolo.

Se il prezzo al quale è stata acquistata la proprietà non è indicato nei libri contabili del creditore, o non è indicato in conformità con le disposizioni del par. 1. e 2. del presente articolo, il prezzo di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza è il prezzo di mercato del giorno dell’acquisto, determinato dall’autorità fiscale competente, secondo le modalità previste dalle disposizioni del par. 1. e 2. del presente articolo.

In caso di vendita di immobili in costruzione, il prezzo di acquisto è l’importo dei costi di costruzione contabilizzati fino alla data della vendita secondo gli IAS, cioè IFRS, cioè IFRS per le PMI e le norme che regolano la contabilità.

Per gli immobili acquistati tramite il contributo di fondazione o mediante aumento del contributo di fondazione, il prezzo d’acquisto è il prezzo di mercato dell’immobile il giorno in cui è stato versato il contributo.

Per gli immobili acquistati prima del 1° gennaio 2004, il prezzo di acquisto è il valore non ammortizzato dell’immobile determinato al 31 dicembre 2003, secondo le norme contabili applicate al bilancio dell’esercizio 2003.

Il prezzo di acquisto di cui al paragrafo 7 del presente articolo viene ridotto in base all’ammortamento determinato in conformità con questa legge.

Nel caso di valori mobiliari negoziati sul mercato organizzato, ai sensi della legge che regola il mercato dei valori mobiliari e degli altri strumenti finanziari, il prezzo di acquisto è il prezzo che il creditore documenta come effettivamente pagato e, se non ha la documentazione adeguata – il prezzo di mercato più basso raggiunto sul mercato organizzato nel periodo di un anno precedente la vendita di quel titolo o durante il periodo di negoziazione, se è stato negoziato per meno di un anno.

In caso di titoli non negoziati sul mercato organizzato, il prezzo di acquisto del titolo è il prezzo che il creditore documenta come effettivamente pagato e, se non dispone dell’apposita documentazione, il suo valore nominale.

Nel caso di titoli acquistati tramite una quota di fondazione o mediante incremento della quota di fondazione, il prezzo di acquisto è il prezzo di mercato valido sul mercato organizzato il giorno in cui è stata effettuata la partecipazione o, se tale prezzo non si è formato, il prezzo nominale valore del titolo il giorno in cui è stata effettuata la scommessa.

Il prezzo di acquisto delle azioni del capitale delle persone giuridiche e dei diritti di proprietà intellettuale è il prezzo che il debitore documenta come effettivamente pagato. Il prezzo di acquisto delle azioni del capitale delle persone giuridiche e dei diritti di proprietà intellettuale, acquisiti attraverso la partecipazione di fondazione o aumentando la partecipazione di fondazione, è il prezzo di mercato del giorno di entrata della partecipazione.

Il prezzo d’acquisto della quota d’investimento è costituito dal valore netto del patrimonio del fondo per quota d’investimento il giorno del pagamento, maggiorato della commissione d’acquisto se la società di gestione la addebita, conformemente alla normativa sui fondi d’investimento, se il debitore acquista la quota d’investimento versando fondi al fondo d’investimento.

Il prezzo di acquisto di un bene digitale è il prezzo che il contribuente documenta come effettivamente pagato, vale a dire se il bene digitale è stato acquisito partecipando alla fornitura del servizio di conferma informatica delle transazioni nei sistemi informativi relativi a un determinato bene digitale (il così -cosiddetto digital asset mining), il prezzo di acquisto è il valore dell’asset digitale riportato nei libri aziendali del contribuente, in conformità agli IAS, cioè agli IFRS, cioè agli IFRS per le PMI e ai principi contabili adottati.

Prezzo di acquisto degli asset digitali acquisiti cd l’estrazione di beni digitali viene corretta al valore stimato, cioè al valore equo, determinato in conformità agli IAS, cioè agli IFRS, cioè agli IFRS per le PMI e ai principi contabili adottati, se la variazione del valore equo è stata contabilizzata nel suo insieme come reddito del periodo in cui è stato fatto.

Articolo 30

La plusvalenza è inclusa nel reddito imponibile nella misura determinata secondo le modalità di cui all’art. 27-29. di questa legge.

In deroga al comma 1 del presente articolo, il 20% della plusvalenza realizzata mediante il trasferimento dell’intero diritto di proprietà è inclusa nell’utile imponibile sulla base:

1) diritto d’autore o diritti connessi sull’opera dell’autore depositata, cioè oggetto di diritti connessi,

2) diritti relativi all’invenzione, in base alla legge che regola i brevetti.

Una minusvalenza realizzata durante la vendita di un diritto immobiliare può essere compensata con la base imponibile della plusvalenza realizzata durante la vendita di un altro diritto immobiliare nello stesso anno, a condizione che un massimo del 20% della minusvalenza realizzata da la cessione di cui al comma 2 del presente articolo può essere compensata con la base imponibile della plusvalenza realizzata dalla cessione di un altro diritto dell’immobile nel medesimo anno.

Se, anche successivamente alla compensazione di cui al comma 3 del presente articolo, viene rilevata una minusvalenza, è consentita la compensazione con plusvalenze future nei cinque anni successivi.

In deroga al comma 2 del presente articolo, il contribuente può decidere di non includere nella base imponibile le plusvalenze realizzate con l’iscrizione dei diritti patrimoniali di cui al comma 2 del presente articolo nel capitale della persona giuridica residente, a condizione che la persona giuridica residente la persona giuridica non aliena i diritti così acquisiti nel periodo di due anni dalla data di acquisizione, nonché non trasferisce tale diritto d’uso in tutto o in parte durante lo stesso periodo ad un prezzo inferiore al prezzo determinato in conformità con il principio di “fuori portata” se trasferito ad un parente ai sensi dell’articolo 59 della presente legge o a una persona il cui proprietario è un suo parente ai sensi dell’articolo 59 della presente legge.

Il valore di mercato dei diritti reali di cui al comma 2 del presente articolo al momento dell’iscrizione nel capitale di una persona giuridica residente è determinato mediante una valutazione effettuata da un perito autorizzato.

Nel caso in cui la persona giuridica residente di cui al comma 5 del presente articolo, entro il termine di due anni dalla data di acquisizione, aliena i diritti acquisiti o cede tali diritti in uso in tutto o in parte secondo le modalità previste dal comma 5 di questo articolo, il creditore perde il diritto di escludere le plusvalenze dalla base imponibile, ed è tenuto a calcolare e pagare l’imposta che pagherebbe nella dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in cui i diritti acquisiti sono stati alienati o ceduti, in secondo le modalità indicate al comma 2 del presente articolo, valutato dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in cui ha esercitato il diritto al beneficio di cui al comma 5 del presente articolo, fino al giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in cui ha perso il diritto a questo vantaggio, dall’indice dei prezzi al consumo secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile degli affari statistici.

Le minusvalenze derivanti dall’iscrizione dei diritti patrimoniali ai sensi del comma 5 del presente articolo non possono essere compensate con le plusvalenze.

Articolo 30 bis

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili al concedente della concessione effettuata dal socio privato nel corso della realizzazione del contratto di concessione non sono incluse nella base imponibile del socio privato nel periodo d’imposta in cui sono contabilizzate, a condizione che che il valore stimato della concessione sia di almeno 50 milioni di euro.

Le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere compensate con le plusvalenze.

Articolo 30 ter

Le plusvalenze realizzate dalla vendita di beni digitali non sono incluse nella base imponibile, se i fondi derivanti da tale vendita sono investiti durante il periodo d’imposta nel capitale di un contribuente residente, vale a dire in un fondo di investimento costituito in conformità con la normativa che disciplina i fondi di investimento , e il cui centro è il commercio, cioè le attività di investimento sono situate nel territorio della Repubblica.

Le minusvalenze derivanti dalla vendita di beni digitali non possono essere compensate con plusvalenze se i fondi derivanti dalla vendita sono stati investiti secondo le modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 31

Il cambiamento di status dei contribuenti residenti effettuato ai sensi della legge che regola le società (di seguito: cambiamento di status) posticipa il verificarsi dell’obbligo fiscale basato sulle plusvalenze.

L’obbligo fiscale basato sulle plusvalenze di cui al paragrafo 1 di questo articolo sorgerà nel momento in cui la persona giuridica che ha acquisito la proprietà dall’articolo 27 di questa legge attraverso un cambiamento di stato vende tale proprietà.

La plusvalenza di cui al comma 2 del presente articolo è calcolata come la differenza tra il prezzo di vendita dell’immobile e il prezzo di acquisto pagato dalla persona giuridica che ha trasferito l’immobile ad un’altra persona giuridica mediante un cambiamento di stato, rettificato secondo le modalità di cui all’articolo 29 della presente legge dalla data di acquisizione al giorno della vendita.

Il diritto di differire il pagamento dell’imposta sul reddito delle società per le plusvalenze realizzate secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo si acquisisce se il proprietario della persona giuridica che ha trasferito la proprietà durante il cambiamento di stato ha ricevuto un compenso sotto forma di azioni o azioni della persona giuridica a cui è stato effettuato il trasferimento della proprietà, nonché qualsiasi compenso in denaro, il cui importo non superi il 10% del valore nominale delle azioni ricevute.

Se il compenso in denaro di cui al comma 4 del presente articolo supera il 10% del valore nominale delle azioni ricevute, cioè delle azioni, l’obbligo fiscale sulla base della plusvalenza sorge al momento del cambiamento di status e la plusvalenza viene calcolata come differenza tra il prezzo al quale l’immobile potrebbe essere venduto sul mercato e i prezzi di acquisto di cui all’articolo 29 di questa legge.

Trattamento fiscale delle perdite

Articolo 32

Le perdite determinate nel saldo fiscale, ad eccezione delle plusvalenze e perdite determinate in conformità con questa legge, possono essere trasferite sul conto degli utili determinati nel saldo fiscale da periodi contabili futuri, ma non più di cinque anni.

Articolo 33

L’utilizzo dei benefici fiscali ai sensi dell’articolo 32 di questa legge non cessa in caso di cambiamenti di stato o di modifica della forma giuridica delle società commerciali.

In caso di divisione o separazione, il beneficio derivante dall’articolo 32 di questa legge è suddiviso proporzionalmente e ne viene informata l’autorità fiscale competente.

Parte terza

TRATTAMENTO FISCALE DELLA LIQUIDAZIONE E DEL FALLIMENTO DEL DEBITORE

Articolo 34

Il curatore, ovvero il curatore fallimentare del debitore, presenta la dichiarazione dei redditi e il saldo delle imposte entro 60 giorni dalla data di iscrizione nel registro dell’autorità preposta alla tenuta del registro:

1) avvio della procedura di liquidazione con saldo il giorno precedente quello di iscrizione;

2) chiudere o sospendere la procedura di liquidazione con saldo il giorno precedente quello di iscrizione;

3) l’apertura della procedura fallimentare con il saldo il giorno precedente il giorno della decisione del tribunale sull’apertura della procedura fallimentare;

4) l’inizio dell’attuazione del piano di riorganizzazione con la situazione il giorno precedente la data di definizione definitiva della decisione del tribunale sulla conferma del piano di riorganizzazione.

Se la procedura di liquidazione, cioè la procedura concorsuale, prosegue nell’anno solare successivo, il liquidatore, cioè il curatore fallimentare del creditore, dovrà presentare sia la dichiarazione dei redditi sia il saldo fiscale con il saldo al 31 dicembre dell’anno in corso, in ai sensi dell’articolo 63, par. 3 e 4 della presente legge.

Il contribuente nella procedura di risanamento presenta la dichiarazione dei redditi e il saldo fiscale ai sensi dell’articolo 63, comma 3, della presente legge.

L’utile del debitore nel periodo che va dal carattere definitivo della decisione sul fallimento del debitore fallito al carattere definitivo della decisione sulla conclusione della procedura fallimentare, vale a dire fino al carattere definitivo della decisione sulla sospensione della procedura fallimentare a causa del la vendita del debitore fallito come persona giuridica (di seguito: periodo fallimentare) è determinata come differenza positiva nel valore della proprietà del debitore dalla fine e dall’inizio del periodo fallimentare, dopo il pagamento dei creditori. Il valore del patrimonio del debitore all’inizio del periodo fallimentare è il valore del patrimonio il giorno precedente quello di apertura della procedura fallimentare, corretto per i cambiamenti intervenuti prima dell’inizio del periodo fallimentare in conformità con le norme che disciplinano fallimento.

Il curatore fallimentare del debitore di cui al comma 4 del presente articolo presenta la dichiarazione dei redditi e il saldo fiscale entro dieci giorni dalla data di iscrizione nel registro dell’autorità preposta alla tenuta del registro:

1) decisione giuridicamente vincolante sul fallimento del debitore fallito con il saldo il giorno precedente il giorno in cui la decisione diventa giuridicamente vincolante;

2) una decisione giuridicamente vincolante sulla conclusione della procedura fallimentare mediante fallimento, ovvero una decisione giuridicamente vincolante sulla sospensione della procedura fallimentare a causa della vendita del debitore fallito come persona giuridica, con il saldo del giorno precedente il giorno in cui la decisione diventa giuridicamente vincolante.

In caso di cancellazione della sede secondaria di un contribuente non residente, la dichiarazione dei redditi e il saldo dei redditi devono essere presentati entro il termine prescritto dal comma 1, punto 2) del presente articolo.

Per l’adempimento dell’obbligo d’imposta sugli utili determinato dalla dichiarazione dei redditi presentata dopo la conclusione della procedura di liquidazione, i soci della società che ha cessato di essere liquidata sono solidalmente responsabili fino a concorrenza del valore dei beni che sono spettati individualmente a loro spettanti in la procedura di liquidazione determinata in conformità con le norme che disciplinano la tassazione degli utili delle persone giuridiche.

Articolo 35

Il saldo di liquidazione, cioè l’eccedenza della massa divisiva in denaro, cioè in beni non monetari, rispetto al valore del capitale investito, che viene distribuito ai soci della società sulla quale si è conclusa la procedura di liquidazione, cioè la procedura di fallimento è stato concluso, è considerato un dividendo.

Il valore dei beni non monetari di cui al paragrafo 1 del presente articolo è pari al suo valore di mercato.

Il Ministro delle Finanze regola più dettagliatamente il metodo e la procedura per determinare il dividendo dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 35 bis

Il valore netto residuo del patrimonio di un fondo di investimento che non ha lo status di persona giuridica, che dopo lo scioglimento del fondo di investimento viene distribuito ai membri in proporzione alle loro quote di investimento, in denaro o valori non monetari, e che è superiore al prezzo di acquisto di tali quote di investimento, è considerata una plusvalenza inclusa nella base imponibile per un importo pari al 50% della plusvalenza totale realizzata.

Il valore dei beni non monetari di cui al paragrafo 1 del presente articolo è pari al suo valore di mercato il giorno della decisione sullo scioglimento.

Arte. 36 e 37

(Eliminato)

Parte quarta

PERIODO FISCALE

Articolo 38

Il periodo fiscale per il quale viene calcolata l’imposta sugli utili è l’anno lavorativo.

Un anno commerciale è un anno solare, salvo il caso di cessazione o ripresa delle attività nel corso dell’anno, compresi i cambiamenti di stato, l’avvio di procedure di fallimento o di liquidazione, nonché il caso di sospensione delle procedure di fallimento a causa della vendita dell’azienda debitore fallito come persona giuridica, ovvero sospensione della procedura di liquidazione, in corso anno.

Su richiesta del contribuente che ha ricevuto il consenso del Ministro delle finanze, cioè del governatore della Banca nazionale di Serbia, di compilare e presentare il rendiconto finanziario con il saldo l’ultimo giorno dell’anno finanziario diverso dall’anno solare , l’autorità fiscale competente approva con decisione che l’anno commerciale e l’anno solare sono diversi, in quanto il periodo fiscale dura 12 mesi. Il contribuente è tenuto ad applicare il periodo d’imposta così approvato per almeno cinque anni.

Il contribuente di cui al paragrafo 3 del presente articolo è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi e un saldo fiscale per determinare l’importo definitivo dell’imposta dovuta per il periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso fino al giorno in cui, secondo la decisione dell’autorità fiscale competente autorità, inizia l’anno sociale diverso dall’anno solare, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine prescritto per la presentazione del bilancio relativo al periodo per il quale viene presentata la dichiarazione dei redditi e il saldo dei redditi.

Se il contribuente ha pagato meno imposte sotto forma di anticipo di quanto era tenuto a pagare in base all’obbligo calcolato nella dichiarazione dei redditi, è tenuto a versare la differenza entro e non oltre la presentazione della dichiarazione dei redditi con la presentazione di prova del pagamento della differenza d’imposta.

Se il contribuente ha pagato più imposte sotto forma di anticipo di quanto era tenuto a pagare secondo l’obbligo calcolato nella dichiarazione dei redditi, l’imposta pagata in eccesso viene conteggiata come anticipo per il periodo successivo o viene restituita al contribuente al sua richiesta entro 30 giorni dal giorno di ricevimento della richiesta di rimborso.

Eccezionalmente dal comma 2 del presente articolo, per il contribuente di cui all’articolo 34, comma 4 della presente legge, il periodo d’imposta è quello fallimentare.

Parte quinta

ALIQUOTA FISCALE

Articolo 39

L’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è proporzionale e uniforme.

L’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è del 15%.

Articolo 40

Se l’accordo internazionale contro la doppia imposizione non prevede diversamente, la ritenuta alla fonte con l’aliquota del 20% viene calcolata e pagata sul reddito generato da una persona giuridica non residente da una persona giuridica residente sulla base di:

1) dividendi e partecipazione agli utili di una persona giuridica, compreso il dividendo di cui all’articolo 35 della presente legge;

2) risarcimento da diritti d’autore e diritti connessi e da diritti di proprietà industriale (di seguito: risarcimento da diritti d’autore);

3) interesse;

4) compenso da locazione e sublocazione di beni immobili e mobili nel territorio della Repubblica;

5) compenso derivante da servizi di ricerche di mercato, servizi contabili e di revisione contabile e altri servizi nel campo della consulenza legale e aziendale, indipendentemente dal luogo della loro fornitura o utilizzo, ovvero dal luogo in cui saranno forniti o utilizzati.

I redditi guadagnati da una persona giuridica non residente sulla base dell’adesione a un fondo di investimento alternativo che non ha lo status di persona giuridica sono considerati dividendi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

La ritenuta d’acconto di cui al comma 1 del presente articolo è calcolata e pagata sui redditi di una persona giuridica non residente derivanti dallo svolgimento di spettacoli, spettacoli, programmi artistici, sportivi o simili nella Repubblica, che non sono imponibili come reddito di una persona fisica (interprete, musicista, atleta, ecc.), secondo la normativa che disciplina la tassazione del reddito di cittadinanza.

Eccezionalmente dal par. 1. e 3. del presente articolo, sui redditi generati da una persona giuridica non residente da una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale basato su royalties, interessi, compensi basati sulla locazione e sublocazione di beni immobili e mobili nel territorio della Repubblica, nonché i corrispettivi basati sui servizi, senza prescindere dal luogo della loro fornitura o utilizzo, ovvero dal luogo in cui saranno forniti o utilizzati, la ritenuta alla fonte è calcolata e versata nella misura del 25%.

Ritenuta alla fonte dal par. 1. e 4. del presente articolo non saranno pagati sui redditi generati da una persona giuridica non residente, vale a dire una persona giuridica non residente di una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale, dagli interessi sulla base di titoli di debito il cui emittente , secondo la legge, è la Repubblica, una provincia autonoma, un’unità di autogoverno locale o la Banca nazionale di Serbia.

Una persona giuridica residente, compresa una società di gestione di fondi di investimento alternativi che non ha lo status di persona giuridica, è tenuta, entro tre giorni dal giorno del pagamento dei redditi dal par. 1, 3 e 4 di questo articolo presentano una dichiarazione dei redditi.

Sui redditi percepiti da una persona giuridica non residente da una persona giuridica residente, da un’altra persona giuridica non residente, persona fisica, non residente o residente o da un fondo di investimento, nel territorio della Repubblica, sulla base delle plusvalenze realizzate in conformità con quanto previsto dall’art. Da 27 a 29 di questa legge, l’imposta è calcolata e pagata secondo la decisione con l’aliquota del 20%, salvo diversa regolamentazione da un trattato internazionale per evitare la doppia imposizione.

In deroga al paragrafo 1 di questo articolo, i redditi di cui al punto 4) di tale paragrafo, che una persona giuridica non residente riceve da un contribuente che non è obbligato a calcolare, sospendere e pagare la ritenuta alla fonte, sono calcolati e pagati l’imposta secondo la decisione di cui al paragrafo 7 di questo articolo.

L’imposta secondo la decisione del paragrafo 7 del presente articolo è calcolata e pagata sui redditi di cui al paragrafo 1, punto. 2), 3), 4) e 5) del presente articolo, che una persona giuridica non residente realizza sulla base della liquidazione dei crediti nella procedura di esecuzione, cioè in qualsiasi altra procedura di liquidazione dei crediti, in conformità con la legge.

Persona giuridica non residente – beneficiario di redditi dal par. 7, 8 e 9 del presente articolo, è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi all’autorità fiscale competente entro 30 giorni dalla data di percezione dei redditi, tramite un procuratore fiscale nominato in conformità con le norme che disciplinano la procedura fiscale e l’amministrazione fiscale, e che nel comune nel cui territorio è situato l’immobile, ha sede la sede della società nella quale la persona giuridica non residente possiede una quota o i titoli oggetto della vendita, ovvero la sede o residenza del pagatore dell’importo reddito, cioè l’imposta rappresentante fiscale, sulla base del contratto di locazione e sublocazione di beni mobili, nonché della sede o residenza del rappresentante fiscale in caso di redditi di cui al paragrafo 9 del presente articolo, sulla base della quale l’autorità fiscale competente emette una decisione.

Il contenuto della dichiarazione dei redditi di cui al paragrafo 10 di questo articolo è regolato più dettagliatamente dal Ministro delle Finanze.

Ritenuta alla fonte dal par. 1. e 3. del presente articolo e imposta secondo la decisione del par. 7, 8 e 9 del presente articolo non vengono calcolati e non pagati se i redditi del par. 1, 3, 7, 8 e 9 di questo articolo sono pagati all’unità aziendale permanente del contribuente non residente dall’articolo 4 della presente legge.

Se una persona giuridica residente paga redditi a un’unità aziendale permanente di una persona giuridica non residente da una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale, è tenuta a calcolare e pagare la ritenuta alla fonte in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 punto 1) e del paragrafo 4 di questo articolo.

Nel caso di applicazione del comma 13 del presente articolo, i redditi ai quali si applicano le disposizioni del comma 1, punto 1) e del comma 4 del presente articolo, nonché le spese ad essi relative, non si computano ai fini della ai fini della determinazione della base imponibile di un’unità aziendale permanente di una persona giuridica non residente proveniente da giurisdizioni con un sistema fiscale preferenziale.

Una persona giuridica residente che acquista materie prime secondarie e rifiuti da una persona giuridica residente o non residente deve, quando paga un indennizzo a tali entità, sospendere il calcolo e pagare la ritenuta d’acconto all’aliquota dell’1% dell’importo del risarcimento all’importo prescritto conto, nonché presentare una domanda di dichiarazione dei redditi all’autorità fiscale competente entro il termine prescritto dalla presente legge.

L’importo del risarcimento di cui al paragrafo 15 del presente articolo non include l’imposta sul valore aggiunto.

Le tipologie di servizi di cui al comma 1, punto 5) del presente articolo sono disciplinate più dettagliatamente dal Ministro delle finanze.

Il contenuto della dichiarazione dei redditi di cui al par. 6 e 15 del presente articolo sono disciplinati più dettagliatamente dal Ministro delle finanze.

Articolo 40 bis

Nel calcolo della ritenuta alla fonte sul reddito di un non residente, il contribuente del reddito applica le disposizioni dell’accordo contro le doppie imposizioni, a condizione che il non residente dimostri lo status di residente dello Stato con cui ha effettuato la ritenuta d’acconto La Repubblica ha concluso un accordo per evitare la doppia imposizione e che il non residente è l’effettivo proprietario del reddito.

Lo status di residente del paese con il quale è stata conclusa la convenzione contro la doppia imposizione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è dimostrato da un non residente con un certificato di residenza in conformità con la legge che regola la procedura fiscale e l’amministrazione fiscale .

Se il contribuente applica le disposizioni della convenzione contro la doppia imposizione e le condizioni del par. 1 e 2 di questo articolo, che si traduce in una minore quantità di imposta pagata, è tenuto a pagare la differenza tra l’imposta pagata e l’imposta dovuta ai sensi di questa legge.

L’autorità fiscale competente, su richiesta di un non residente, è tenuta a rilasciare un certificato di imposta pagata nella Repubblica.

A una persona giuridica non residente – percettrice di redditi di cui all’articolo 40, par. 7, 8, 9 e 15 della presente legge, le disposizioni dell’accordo contro la doppia imposizione si applicano conformemente alle disposizioni del par. da 1. a 3. di questo articolo.

Se il contribuente non dispone del certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo al momento del pagamento del reddito a un non residente, è tenuto ad applicare le disposizioni di questa legge al momento del pagamento del reddito.

Se una persona giuridica non residente presenta all’autorità fiscale competente il certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la differenza tra l’importo dell’imposta pagata ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo e l’importo dell’imposta per il quale vi sarebbe l’obbligo di pagare se il contribuente aveva il certificato di cui al paragrafo 2 di questo membro, è considerato più tasse pagate.

Parte sesta

INCENTIVI FISCALI

Articolo 41

Per raggiungere gli obiettivi della politica economica in termini di stimolazione della crescita economica, ai contribuenti vengono forniti incentivi fiscali.

Gli incentivi fiscali in relazione all’imposta sul reddito delle società sono determinati solo da questa legge.

Arte. 42 e 43

(Eliminato)

Esenzioni fiscali

Articolo 44

Un’organizzazione senza scopo di lucro è esentata dal pagamento dell’imposta sugli utili per il periodo fiscale in cui l’eccedenza realizzata delle entrate rispetto alle spese non supera i 400.000 RSD, a condizione che:

1) non distribuisce l’eccedenza realizzata ai suoi fondatori, soci, amministratori, dipendenti o persone ad essi legate;

2) l’importo annuo dei redditi personali corrisposti ai dipendenti, agli amministratori e ai loro parenti non supera il doppio dell’importo della retribuzione media annua per dipendente nella Repubblica nell’anno per il quale viene determinato il diritto all’esenzione fiscale, secondo l’art. dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche;

3) non distribuisce beni a favore dei suoi fondatori, soci, amministratori, dipendenti o persone ad essi legate;

4) di non avere una posizione monopolistica o dominante sul mercato ai sensi della legge sulla tutela della concorrenza.

Alle parti correlate dal comma 1, lett Da 1) a 3) del presente articolo sono considerati soggetti di cui all’articolo 59 della presente legge.

Un’organizzazione senza scopo di lucro è tenuta a tenere un registro delle entrate e delle uscite, a presentare un bilancio fiscale e una dichiarazione dei redditi.

Articolo 45

(Eliminato)

Articolo 46

Le imprese per la formazione professionale, la riabilitazione professionale e l’occupazione delle persone disabili sono esentate dal pagamento dell’imposta sugli utili delle persone giuridiche, in proporzione alla partecipazione di tali persone al numero totale dei dipendenti.

Articolo 46a-50

(Eliminato)

Incentivi agli investimenti

Articolo 50 bis

Un contribuente che investe nelle sue immobilizzazioni, cioè nelle cui immobilizzazioni un’altra persona investe più di un miliardo di dinari, che utilizza questi fondi per svolgere l’attività principale e le attività elencate nell’atto di fondazione del contribuente, cioè elencate nell’altro atto del contribuente, che determina le attività svolte dal contribuente e che durante il periodo di investimento impiega inoltre almeno 100 persone per un periodo indeterminato, è esente dal pagamento dell’imposta sugli utili delle persone giuridiche per un periodo di dieci anni in proporzione a tale investimento .

Ai sensi della legge, è considerato investimento in capitale fisso e aumento di capitale fisso anche l’investimento in immobilizzazioni da parte di un’altra persona ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Nel caso di cui al comma 2 del presente articolo, le immobilizzazioni sono valutate al (giusto) valore di mercato.

L’esenzione fiscale si applica al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, a partire dal primo anno in cui è stato realizzato l’utile.

Le persone appena impiegate ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo sono considerate persone impiegate dal contribuente durante il periodo di investimento, in modo che al momento dell’adempimento delle condizioni per l’utilizzo dell’esenzione fiscale menzionata, il contribuente abbia almeno 100 dipendenti permanenti aggiuntivi dipendenti in rapporto al numero dei dipendenti a tempo indeterminato che aveva l’ultimo giorno del periodo precedente quello in cui ha iniziato gli investimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

Non sono considerate persone di nuova occupazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo le persone che, a partire dall’ultimo giorno del periodo fiscale precedente il periodo di investimento, sono state alle dipendenze, direttamente o indirettamente, di una persona affine ai sensi dell’articolo 59 della presente legge, nonché i soggetti che non siano alle dirette dipendenze del contribuente.

Articolo 50 ter

(Eliminato)

Articolo 50v

Se il contribuente, avvalendosi dell’esenzione fiscale di cui all’articolo 50a della presente legge, riduce il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato al di sotto del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato che aveva nel periodo fiscale in cui soddisfaceva le condizioni per l’esenzione fiscale, in modo che la media numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato è, determinato l’ultimo giorno del periodo per il quale viene presentata la dichiarazione dei redditi, è inferiore al numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato che ha avuto nel periodo d’imposta in cui ha soddisfatto le condizioni per l’esenzione fiscale, perde il diritto all’esenzione fiscale per tutto il periodo di fruizione dell’esenzione fiscale ed è tenuto a computarla nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui ha ridotto il numero dei dipendenti, nonché a pagare l’imposta che avrebbe pagato se non avesse usufruito di tale incentivo , valorizzato dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in cui ha maturato il diritto all’esenzione, fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in cui ha ridotto il numero dei dipendenti, dall’indice dei prezzi al consumo secondo i dati dell’ente repubblicano responsabile delle statistiche.

Il numero medio dei dipendenti di cui al comma 1 del presente articolo è determinato dal contribuente sommando il numero dei dipendenti alla fine di ciascun mese del periodo d’imposta e dividendo la somma ottenuta per il numero dei mesi del periodo d’imposta.

Articolo 50

Se, prima della fine del periodo di esenzione fiscale, il contribuente di cui all’articolo 50a della presente legge cessa di operare, cessa di utilizzare o alienare i beni di cui all’articolo 50a, comma 1 della presente legge, e non investe in nuovi immobilizzazioni nello stesso periodo fiscale per un importo pari al prezzo di mercato dei beni alienati, e almeno in un valore tale da garantire che l’importo totale dell’investimento non scenda al di sotto degli importi stabiliti nell’articolo 50a di questa legge, perde il diritto all’esenzione fiscale ed è tenuto a riportarlo nella dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in cui alienato i mezzi base di calcolo, nonché a pagare l’imposta che avrebbe pagato se non avesse utilizzato tale incentivo, valutata a partire dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui ha esercitato il diritto all’esenzione fiscale , alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in cui ha alienato i mezzi, dall’indice dei prezzi al consumo secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche.

Arte. 50d e 50đ

(Eliminato)

Articolo 50e

La proporzione di cui all’articolo 50a della presente legge è determinata secondo modalità regolamentate dal Ministro delle Finanze.

Il tasso di investimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è determinato per ciascun periodo fiscale durante il periodo di esenzione fiscale.

Articolo 50 h

Il Ministro delle Finanze regola più dettagliatamente le modalità di tenuta dei registri aziendali per i beneficiari degli incentivi fiscali dall’articolo 50a di questa legge.

Articolo 50z

L’unità organizzativa competente dell’Amministrazione fiscale determina l’adempimento delle condizioni per l’utilizzo degli incentivi fiscali di cui all’articolo 50a della presente legge.

Articolo 50i

Il diritto agli incentivi fiscali per gli investimenti di cui all’articolo 50a della presente legge non si esercita per l’acquisto di attrezzature già utilizzate nella Repubblica.

L’incentivo fiscale di cui al paragrafo 1 di questo articolo non può essere trasferito ad un’altra persona giuridica, che non ha acquisito il diritto di utilizzare tale incentivo ai sensi di questa legge, anche nel caso in cui l’altra persona giuridica partecipa ad un cambiamento di status con il contribuente che utilizza il suddetto incentivo fiscale.

Il diritto all’agevolazione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo non si esercita per le immobilizzazioni, vale a dire per: gli aeromobili e le imbarcazioni non utilizzati per lo svolgimento di attività; autovetture, escluse le autovetture per trasporto taxi, noleggio auto, corsi di formazione per autisti e autovetture speciali con dispositivi integrati per pazienti; Mobili, esclusi i mobili per l’equipaggiamento di alberghi, motel, ristoranti, resort per giovani, bambini e lavoratori; tappeti; opere d’arte belle e applicate e oggetti decorativi per decorare lo spazio; telefoni cellulari; condizionatori d’aria; apparecchiature di videosorveglianza; mezzi pubblicitari, nonché strumenti e scorte con ammortamento calcolabile.

Articolo 50j

Al contribuente che non può essere considerato un’impresa commerciale di nuova costituzione che svolge attività innovativa, e che effettua un investimento nel capitale di un’impresa commerciale di nuova costituzione che svolge attività innovativa, ha diritto ad un credito d’imposta nella misura del 30% dell’investimento fatto.

Il diritto al credito d’imposta di cui al paragrafo 1 di questo articolo è concesso al contribuente che, prima dell’investimento, indipendentemente o insieme a tutte le persone correlate di cui all’articolo 59 di questa legge, non possedeva più del 25% di azioni o azioni, vale a dire voti negli organi direttivi di una società commerciale di nuova costituzione che svolge attività di innovazione nel cui capitale investe.

Il diritto al credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo può essere esercitato solo sulla base di contributi finanziari interamente versati che aumentano il capitale di una società commerciale di nuova costituzione che svolge attività innovativa.

Il contribuente ha diritto al credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo a condizione che non abbia ridotto continuativamente il proprio investimento per un periodo di tre anni dalla data dell’investimento.

Il contribuente può utilizzare il credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo nel primo periodo d’imposta successivo a quello in cui è soddisfatta la condizione di cui al comma 4 del presente articolo.

La parte non utilizzata del credito d’imposta può essere trasferita al conto delle imposte sui redditi da periodi contabili futuri, ma non oltre i cinque anni.

L’importo massimo del credito d’imposta di cui al paragrafo 1 di questo articolo che può essere concesso a un contribuente individuale sulla base dell’investimento nel capitale di una società di nuova costituzione che svolge attività innovativa è di 100.000.000 di dinari.

L’importo massimo del credito d’imposta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, indipendentemente dal numero di investimenti sulla base dei quali si realizza il diritto al credito d’imposta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che può essere utilizzato contro l’imposta sugli utili in un’imposta l’anno è 50.000.000 di dinari.

Eccezionalmente dal paragrafo 7 di questo articolo, l’importo massimo del credito d’imposta di cui al paragrafo 1 di questo articolo per un contribuente che ha parti correlate ai sensi dell’articolo 59 di questa legge è la differenza positiva tra l’importo massimo del credito d’imposta di cui al paragrafo 7 del presente articolo e il credito d’imposta di cui al comma 1. del presente articolo sulla base dell’investimento nella stessa impresa commerciale di nuova costituzione che svolge attività di innovazione alla quale hanno diritto le persone ad essa collegate, fino all’importo di cui al comma 7. del presente Articolo.

Ai sensi di questo articolo, una società commerciale di nuova costituzione che svolge attività di innovazione è considerata una società commerciale che non è stata costituita da più di tre anni e che svolge principalmente attività di innovazione ai sensi della legge che regola l’innovazione attività (attività intraprese allo scopo di creare nuovi prodotti, tecnologie, processi e servizi o modifiche significative a quelli esistenti, in conformità con le esigenze del mercato) e che soddisfa le seguenti condizioni:

1) il reddito annuo secondo le ultime relazioni finanziarie disponibili al momento dell’investimento di cui al paragrafo 3 del presente articolo non supera 500.000.000 di RSD;

2) sin dalla sua costituzione non ha distribuito dividendi, cioè quote di utili, e non li distribuirà per un periodo di tre anni dalla data dell’investimento di cui al comma 3 del presente articolo;

3) il centro delle attività commerciali è situato nel territorio della Repubblica;

4) non è stato creato da un cambiamento di status ai sensi della legge che regola le società commerciali;

5) in ciascun periodo d’imposta a partire dal primo periodo successivo a quello in cui è stato costituito e che termina con l’avveramento delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo:

– i costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 15% della spesa totale, oppure

– i dipendenti altamente qualificati rappresentano più dell’80% del totale dei dipendenti, oppure

– è il titolare, cioè l’utilizzatore dell’opera o del brevetto dell’autore depositato che sia direttamente connesso all’attività innovativa da lui svolta.

Il Ministro delle Finanze regola più dettagliatamente le condizioni e le modalità di esercizio del diritto al credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 50k

Al contribuente – alla banca viene concesso il diritto ad un credito d’imposta pari al 2% del debito residuo determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge sulla conversione dei mutui immobiliari indicizzati in franchi svizzeri (“Gazzetta Ufficiale della Banca la RS”, n. 31/19).

Il contribuente utilizza il credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo in due periodi d’imposta consecutivi, nella misura del 50% del credito d’imposta così calcolato.

Nel caso in cui il contribuente non possa utilizzare il credito d’imposta secondo le modalità previste dal comma 2 del presente articolo, l’importo non utilizzato del credito d’imposta può essere trasferito sul conto delle imposte sui redditi da esercizi contabili futuri, ma non oltre dieci anni.

Il Ministro delle Finanze regola più dettagliatamente le modalità di esercizio del diritto al credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo.

Parte settima

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI PROFITTI OTTENUTI IN UN ALTRO PAESE

Utile di un’unità aziendale permanente di un contribuente residente

Articolo 51

Se un contribuente residente realizza un profitto svolgendo attività commerciali tramite un’unità aziendale permanente in un altro Paese sulla quale in quel Paese è stata pagata l’imposta, gli viene concesso un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta sugli utili pagata in quell’altro Paese a causa del imposta sul reddito delle società determinata secondo le disposizioni di questa legge.

Il credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo non può essere superiore all’importo che sarebbe calcolato applicando le disposizioni di questa legge agli utili realizzati all’estero.

Dividendi interaziendali

Articolo 52

Persona giuridica madre – un contribuente residente della Repubblica può ridurre l’imposta sul reddito delle società calcolata per l’importo dell’imposta pagata dalla sua filiale non residente in un altro paese sull’utile da cui sono stati pagati i dividendi, che sono inclusi nel reddito della società madre persona giuridica, nonché dall’importo dell’imposta sulla detrazione pagata dalla filiale non residente in un altro paese su tali dividendi pagati.

Il reddito derivante dai dividendi di una succursale non residente è incluso nel reddito della persona giuridica madre residente per l’importo maggiorato dell’imposta sul reddito delle società pagata e della ritenuta alla fonte pagata sui dividendi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

L’obbligo di cui al comma 2 del presente articolo sussiste solo nel caso di applicazione del credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo.

Il credito d’imposta di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere utilizzato per ridurre l’imposta calcolata dalla persona giuridica madre per l’importo dell’imposta pagata in un altro paese, fino all’importo dell’imposta che, all’aliquota prescritta nella disposizione dell’articolo 39 , paragrafo 2 di questa legge, sarebbe calcolato sul reddito derivante dai dividendi di una filiale non residente per l’importo maggiorato dell’imposta che la sua filiale non residente ha pagato in un altro paese sugli utili da cui sono stati pagati i dividendi.

La parte non utilizzata del credito d’imposta di cui al paragrafo 4 del presente articolo può essere trasferita sul conto fiscale della persona giuridica madre da periodi contabili futuri, ma non più di cinque anni.

Una persona giuridica madre, ai sensi di questa legge, è considerata una persona giuridica che possiede azioni o azioni di altre persone giuridiche alle condizioni previste da questa legge.

Una succursale ai sensi di questa legge è considerata una persona giuridica al cui capitale partecipa la persona giuridica madre alle condizioni stabilite da questa legge.

Articolo 53

Il diritto al credito d’imposta ai sensi dell’articolo 52 di questa legge spetta a una persona giuridica madre che ha posseduto ininterrottamente il 10% o più di azioni, o azioni di una filiale non residente, per un periodo di almeno un anno precedente la presentazione della domanda bilancio.

Il contribuente di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto a presentare all’autorità fiscale competente prove adeguate circa l’entità della sua partecipazione al capitale della succursale non residente, la durata di tale partecipazione e l’imposta pagata dalla succursale in un altro paese, insieme al conto profitti e perdite e al saldo fiscale.

Le disposizioni del par. I commi 1. e 2. del presente articolo si applicano di conseguenza nel caso in cui la persona giuridica madre esercita il controllo indiretto su una filiale non residente attraverso il possesso del 10% o più delle azioni, o delle quote, di un’altra filiale non residente.

Articolo 53 bis

Un contribuente residente che riceve da un altro Paese redditi da interessi, canoni, compensi basati sulla locazione di beni immobili e mobili, dividendi che non soddisfano le condizioni per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 52 della presente legge, nonché come servizi sui quali è stata pagata l’imposta al netto della ritenuta in quell’altro Paese, può ridurre l’imposta sul reddito delle società calcolata nella Repubblica dell’importo della ritenuta alla fonte pagata in quell’altro Paese.

Se un contribuente residente si avvale del diritto al credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo, i redditi da interessi, canoni, canoni basati sulla locazione di beni immobili e mobili, dividendi che non soddisfano le condizioni previste dall’articolo 52 del ad essi si applica la presente legge, così come i servizi prestati in un altro paese e in base ai quali viene utilizzato il diritto al credito d’imposta di cui al paragrafo 1 di questo articolo, sono inclusi nel reddito di una persona giuridica residente nel importo maggiorato dell’imposta pagata al netto di interessi e royalties compensi, compensi basati sulla locazione di beni immobili e mobili, dividendi che non soddisfano le condizioni per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 52 della presente legge, nonché servizi.

Il credito d’imposta di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere utilizzato per ridurre l’imposta calcolata da una persona giuridica residente nell’importo dell’imposta pagata in un altro Paese, fino all’importo che si otterrebbe applicando l’aliquota fiscale di cui all’articolo 39, comma 2 di questa legge su una base corrispondente al 40% del reddito realizzato dal paragrafo 1 di questo articolo, sul quale è stata pagata l’imposta alla fonte in un altro paese e che, secondo il paragrafo 2 di questo articolo, è incluso nel reddito del contribuente residente.

Nel caso in cui il contribuente si avvalga del diritto di cui all’articolo 25b di tale legge, le disposizioni di tale articolo si applicano pertanto solo in relazione ai redditi da royalties inclusi nella base imponibile, cioè solo in relazione a quella parte della ritenuta alla fonte pagati in un altro paese che rappresentano entrate proporzionate incluse nella base imponibile.

Articolo 53 ter

Un contribuente residente che realizza una plusvalenza in un altro Paese sulla base della vendita di beni di cui all’articolo 27, paragrafo 1 di questa legge, su cui è stata pagata l’imposta in quell’altro Paese, può ridurre l’imposta calcolata sugli utili delle persone giuridiche in alla Repubblica per l’importo dell’imposta pagata in quell’altro Stato allo Stato.

Il credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo non può essere superiore all’importo dell’imposta che, con l’aliquota prescritta dalla disposizione dell’articolo 39, comma 2, della presente legge, si calcolerebbe sulla plusvalenza determinata ai sensi dell’art. disposizioni di questa legge.

Il credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo non è riconosciuto sulla base dell’imposta pagata in un altro Paese se il diritto di tassare le plusvalenze spetta esclusivamente alla Repubblica in base ad un trattato internazionale contro le doppie imposizioni.

Articolo 54

Le modalità di esercizio del diritto al credito d’imposta ex art. 52, 53, 53a e 53b della presente legge sono disciplinati più dettagliatamente dal Ministro delle Finanze.

Il Ministro delle Finanze regolerà più in dettaglio la procedura per esercitare il diritto di eliminare la doppia imposizione previsto dalle convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione.

Parte otto

TASSAZIONE DI GRUPPO E TRANSFER pricing

Consolidato fiscale

Articolo 55

La persona giuridica madre e le persone giuridiche dipendenti, ai sensi di questa legge, formano un gruppo di persone giuridiche collegate se esiste un controllo diretto o indiretto su almeno il 75% delle azioni o azioni tra di loro.

Le persone giuridiche collegate hanno il diritto di richiedere il consolidato fiscale, a condizione che tutte le persone giuridiche collegate siano residenti nella Repubblica.

La richiesta di consolidamento fiscale viene presentata dalla persona giuridica madre all’autorità fiscale competente non prima della fine del periodo fiscale in cui sono soddisfatte le condizioni di cui al par. 1. e 2. del presente articolo, dall’inizio alla fine di detto periodo d’imposta.

Se le condizioni del par. da 1. a 3. del presente articolo, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, l’autorità fiscale competente emette una decisione di approvazione del consolidato fiscale, a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano le condizioni di cui al par. 1-3. di questo articolo.

Articolo 56

Ciascun membro del gruppo di persone giuridiche correlate è tenuto a presentare la propria dichiarazione dei redditi e il proprio saldo fiscale, e la persona giuridica madre presenta anche il saldo fiscale consolidato per il gruppo di persone giuridiche correlate.

Nel bilancio fiscale consolidato, le perdite del periodo fiscale di una o più entità giuridiche correlate sono compensate con gli utili di altre entità giuridiche correlate del gruppo, in quel periodo fiscale.

L’utile imponibile realizzato da un membro del gruppo di entità giuridiche correlate e riportato nel saldo fiscale consolidato non può essere ridotto dell’importo della perdita derivante dal saldo fiscale degli anni precedenti, ovvero periodi fiscali precedenti, di quel membro del gruppo di entità giuridiche correlate.

Le singole entità giuridiche del gruppo sono soggette all’imposta calcolata secondo il bilancio consolidato, in proporzione all’utile imponibile del bilancio fiscale individuale.

Il Ministro delle Finanze regola più in dettaglio le modalità per evitare la doppia esenzione o la doppia imposizione delle singole posizioni nel bilancio fiscale consolidato.

Articolo 57

Una volta approvato, il consolidato fiscale viene applicato per almeno cinque anni o periodi d’imposta.

Se, prima della scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, vengono meno le condizioni di cui all’articolo 55, co. 1 e 2 di questa legge, o se una persona giuridica, più persone giuridiche collegate o tutte le persone giuridiche collegate di un gruppo optano successivamente per l’imposizione individuale prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1 di questo articolo, tutte le persone giuridiche collegate sono obbligate a la denuncia che viene presentata per il periodo d’imposta in cui sono cessate le condizioni per il consolidato fiscale e pagano la differenza proporzionalmente in nome del privilegio fiscale di cui hanno usufruito.

Articolo 58

(Eliminato)

Prezzi di trasferimento

Articolo 59

Un prezzo di trasferimento è considerato un prezzo derivante da transazioni con fondi o dalla creazione di obblighi tra parti correlate.

È considerata persona correlata al debitore una persona fisica o giuridica nei cui rapporti con il debitore esiste la possibilità di controllo o di influenza significativa sulle decisioni aziendali.

In caso di proprietà indiretta o diretta di almeno il 25% delle azioni o quote, si ritiene che esista una possibilità di controllo sul creditore.

La possibilità di influenza notevole sulle decisioni aziendali sussiste, oltre al caso previsto dal comma 3 del presente articolo, e quando una persona possiede direttamente o indirettamente almeno il 25% dei voti negli organi di gestione del contribuente.

È considerata persona correlata al debitore anche una persona giuridica nella quale, come nel caso del creditore, le stesse persone fisiche o giuridiche partecipano direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale, secondo le modalità previste dal par. 3 e 4 di questo articolo.

Sono considerati parenti del creditore il coniuge o il convivente, i discendenti, i figli adottivi e i discendenti di figli adottivi, i genitori, i genitori adottivi, i fratelli e le sorelle e i loro discendenti, i nonni e i loro discendenti, nonché i fratelli e le sorelle e i genitori di un convivente o di un convivente, persone che hanno legami con il creditore secondo le modalità previste al par. 3 e 4 di questo articolo.

Eccezionalmente dal par. Da 2. a 6. di questo articolo, qualsiasi persona giuridica non residente di una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale è considerata una persona correlata al debitore.

Articolo 60

Il contribuente è tenuto ad evidenziare separatamente nel proprio bilancio fiscale le operazioni di cui all’articolo 59, comma 1, della presente legge.

Nel suo saldo fiscale, il contribuente, ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo, è tenuto a indicare separatamente gli interessi sulla base dei depositi, nonché gli interessi sulla base dei prestiti, cioè dei crediti, fino al livello prescritto dalle disposizioni dell’articolo 62 della presente legge.

Il contribuente è tenuto ad allegare la documentazione al saldo fiscale nell’ambito e secondo le modalità prescritte dal Ministro delle finanze, insieme alle operazioni di cui all’articolo 59, comma 1 della presente legge e par. 1. e 2. del presente articolo, in particolare, è riportato il valore delle stesse operazioni ai prezzi che sarebbero stati realizzati sul mercato per tali o operazioni simili in assenza di parti correlate (principio di “arm’s length”).

In deroga al comma 3 del presente articolo, nel caso in cui l’operazione con parte correlata sia un’operazione una tantum e il suo valore non sia superiore al valore dell’operazione per la quale la normativa in materia di imposta sul valore aggiunto prescrive l’obbligo di registrarsi per l’imposta sul valore aggiunto, vale a dire che il valore totale delle transazioni con una persona correlata durante il periodo fiscale non supera il valore del fatturato per il quale la legge che disciplina l’imposta sul valore aggiunto prescrive l’obbligo di registrarsi per l’imposta sul valore aggiunto, il contribuente presenta la documentazione sotto forma di relazione in forma abbreviata insieme al saldo fiscale modulo, all’interno del quale non è tenuto ad evidenziare separatamente il valore delle medesime operazioni a prezzi determinati secondo il principio “out of range”.

Il valore dell’operazione, cioè il valore complessivo delle operazioni di cui al comma 4 del presente articolo, non comprende gli interessi sui prestiti, cioè prestiti, anticipazioni concesse o ricevute, nonché l’imposta sul valore aggiunto.

Eccezionalmente dal par. 3 e 4 del presente articolo, il creditore non è tenuto a determinare il prezzo di tale immobile in base alla vendita dell’immobile di cui all’articolo 27 della presente legge a una parte correlata secondo il principio “out of range”, ovvero, non è tenuto a presentare la documentazione di cui al par. 3 e 4 di questo articolo.

Ai sensi del comma 3 del presente articolo, ai fini dell’evidenza del valore di un’operazione con parte correlata al prezzo di trasferimento e del suo valore al prezzo determinato secondo il principio di “arm’s length”, è consentito, quando è appropriato alle circostanze del caso, applicare un approccio unificato per un numero maggiore di singole operazioni, ovvero un approccio dettagliato nel caso di operazioni complesse, dove un’operazione comprende un gran numero di singole operazioni.

Nel caso in cui il prezzo di trasferimento del contribuente sulla base di un’operazione con una singola parte correlata differisca dal prezzo di tale operazione determinato applicando il principio di libera concorrenza, egli è tenuto a includere nella base imponibile:

1) l’importo della differenza positiva tra il reddito derivante dall’operazione al prezzo determinato applicando il principio di libera concorrenza e il reddito derivante da tale operazione al prezzo di trasferimento, oppure

2) l’importo della differenza positiva tra la spesa sulla base di tale operazione al prezzo di trasferimento e la spesa sulla base di tale operazione al prezzo determinato applicando il principio “fuori portata”.

Nel caso in cui, quando si determina il prezzo di un’operazione in base al principio di libera concorrenza, viene determinato il suo intervallo, si ritiene che il prezzo di trasferimento di tale operazione non differisca dal suo prezzo secondo il principio di libera concorrenza se il il valore del prezzo di trasferimento rientra in tale intervallo.

Nel caso in cui l’intervallo del prezzo della transazione venga determinato secondo il principio “fuori portata” e il valore del prezzo di trasferimento dell’operazione sia al di fuori di tale intervallo, il prezzo secondo il principio “fuori portata” ai fini dell’applicazione del comma 8 del presente articolo è pari al valore centrale dell’intervallo stabilito.

Il Ministro delle Finanze può prevedere i casi in cui è consentita una riduzione dell’importo compreso nella base imponibile ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo sulla base di una transazione tra un contribuente e una determinata persona correlata, a condizione che tale riduzione non possa portare ad una riduzione della base imponibile del contribuente al di sotto dell’importo che sarebbe determinato in base al prezzo di trasferimento.

Un contribuente può ridurre la base imponibile basata su operazioni con parti correlate solo in caso di applicazione delle opportune disposizioni dei trattati internazionali per evitare la doppia imposizione.

Le disposizioni del par. Gli articoli da 1 a 12 di questo articolo si riferiscono anche alle transazioni tra un’unità aziendale permanente di cui all’articolo 4 della presente legge e la sua sede non residente.

Articolo 61

Nel determinare il prezzo di una transazione in base al principio del “normale valore”, vengono utilizzati i seguenti metodi:

1) metodo del prezzo comparabile sul mercato;

2) metodo del prezzo di costo maggiorato del reddito normale (metodo dei costi maggiorati del margine lordo);

3) metodo del prezzo di rivendita;

4) metodo del margine netto della transazione;

5) metodo di partecipazione agli utili;

6) qualsiasi altro metodo mediante il quale sia possibile determinare il prezzo dell’operazione secondo il principio “out of range”, a condizione che l’applicazione dei metodi precedentemente menzionati nel presente paragrafo non sia possibile o che l’altro metodo sia più appropriato alle circostanze del caso rispetto alle modalità precedentemente indicate nel presente paragrafo.

Quando si determina il prezzo di un’operazione sulla base del principio di libera concorrenza, viene utilizzato il metodo che meglio si adatta alle circostanze del caso ed è possibile utilizzare una combinazione di più metodi quando necessario.

Al fine di determinare l’importo degli interessi che verrebbero calcolati sui prestiti, vale a dire sui prestiti tra parti correlate secondo il principio “fuori portata”, il Ministro delle Finanze può prescrivere gli importi dei tassi di interesse che saranno considerati in secondo il principio “fuori portata”.

Il contribuente ha diritto, invece dell’importo del tasso di interesse di cui al comma 3 del presente articolo, ai fini della determinazione dell’importo del tasso di interesse che sarebbe calcolato su un prestito o credito con parti correlate, sulla base del principio di “fuori portata”, si applicano le regole generali sulla determinazione del prezzo dell’operazione secondo il principio “fuori portata” di cui all’art. 60° e 61° secolo. 1 e 2 della presente legge.

Il contribuente che decide di avvalersi della facoltà prevista dal comma 4 del presente articolo è tenuto a seguire le regole generali sulla determinazione del prezzo dell’operazione secondo il principio del “fuori portata” di cui all’art. 60° e 61° secolo. 1. e 2. della presente legge si applicano a tutti i prestiti, cioè ai prestiti con parti correlate.

Se il contribuente decide di avvalersi della facoltà prevista al comma 4 del presente articolo, l’amministrazione fiscale, al fine di determinare l’importo degli interessi che verrebbero calcolati in base al principio del “fuori mano” sui prestiti, vale a dire i crediti tra quel contribuente e persone affini, non è vincolato dagli importi dei tassi di interesse di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 61a

Il Ministro delle Finanze, basandosi su fonti relative alla tassazione delle transazioni tra parti correlate dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nonché di altre organizzazioni internazionali, regolerà più da vicino l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 10a e dell’art. . da 59 a 61 della presente legge.

Articolo 61 ter

La Repubblica, la provincia autonoma o l’unità di autogoverno locale non sono considerate persone giuridiche ai fini dell’applicazione dell’art. da 59 a 61a della presente legge.

Articolo 61v

Un contribuente residente che è considerato l’entità giuridica madre ultima di un gruppo internazionale di persone giuridiche collegate, ai sensi delle disposizioni di questo articolo, è tenuto a presentare all’autorità fiscale competente una relazione annuale sulle transazioni controllate di un gruppo internazionale delle entità giuridiche correlate (di seguito: la relazione annuale), secondo le modalità prescritte dal Ministro delle Finanze.

Un gruppo internazionale di entità giuridiche correlate (di seguito: un gruppo internazionale), ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo, è un gruppo di entità che sono interconnesse da proprietà o controllo ai sensi degli IAS, cioè IFRS, e il cui totale consolidato nel conto annuale consolidato sono iscritti i ricavi per il periodo precedente a quello per il quale esiste l’obbligo di rendicontazione ai sensi del presente articolo, almeno 750 milioni di euro in equivalente dinaro al tasso di cambio medio della Banca nazionale di Serbia il giorno dell’adozione del bilancio consolidato, e

1) uno o più dei cui membri hanno l’obbligo di redigere, presentare, presentare e divulgare il bilancio consolidato in conformità agli IAS, cioè agli IFRS, o avrebbero tale obbligo se si trattasse di una persona giuridica le cui azioni sono negoziate in un mercato regolamentato in della Repubblica o fuori della Repubblica, i

2) in cui almeno una persona giuridica è residente in una giurisdizione fiscale diversa rispetto agli altri membri del gruppo internazionale, ovvero almeno una persona giuridica è residente in una giurisdizione fiscale ed è soggetta a tassazione in un’altra giurisdizione fiscale la base delle operazioni attraverso un’unità aziendale permanente.

L’entità giuridica capogruppo di un gruppo internazionale (di seguito: l’entità giuridica capogruppo), ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, è considerata persona giuridica, membro del gruppo internazionale, se:

1) detiene direttamente o indirettamente, su una o più entità giuridiche, membri di un gruppo internazionale, una proprietà o un controllo tale da creare un obbligo di redigere, compilare, presentare, presentare e divulgare un bilancio consolidato in conformità ai requisiti degli IAS, ovvero degli IFRS , vale a dire, che lo renderebbe obbligato se si trattasse di una persona giuridica le cui azioni sono negoziate su un mercato regolamentato nella Repubblica o al di fuori della Repubblica, e

2) non esiste nessun’altra entità giuridica all’interno del gruppo internazionale che abbia la proprietà o il controllo diretto o indiretto su tale entità e che abbia l’obbligo di cui al punto 1) di questo paragrafo.

La relazione annuale viene presentata per l’anno finanziario dell’entità giuridica madre ultima, per il quale tale entità è tenuta a redigere una relazione finanziaria.

In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, nel caso in cui l’esercizio sociale di uno o più membri del gruppo internazionale differisca dall’esercizio sociale dell’entità giuridica capogruppo, quest’ultima annota nella relazione annuale per tutti tali membri del gruppo internazionale allo stesso modo:

1) i dati relativi all’anno sociale del membro terminato nel periodo di 12 mesi prima dell’ultimo giorno del periodo per il quale viene presentata la relazione annuale, oppure

2) dati relativi al periodo corrispondente al periodo di cui al comma 4 del presente articolo.

Il contribuente residente, l’entità giuridica madre ultima, è tenuto a presentare una relazione annuale all’autorità fiscale competente entro 12 mesi dalla fine dell’anno commerciale per il quale viene presentata la relazione annuale.

Per giurisdizione fiscale ai fini del presente articolo si intende qualsiasi territorio che applichi una legislazione fiscale separata e indipendente dalla normativa di un altro territorio, indipendentemente dal fatto che sia considerato uno Stato separato o parte del territorio di un altro Stato.

Il Ministro delle Finanze, basandosi su fonti relative alle buone pratiche in relazione alla rendicontazione delle transazioni controllate dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, regola più in dettaglio le condizioni e le modalità di presentazione della relazione annuale.

Interessi “fuori portata” e prevenzione della sottocapitalizzazione

Articolo 62

In caso di debito nei confronti di un creditore con status di persona correlata ai sensi dell’articolo 59 della presente legge, nei confronti di un contribuente, ad eccezione di una banca e di una società che esercita attività di locazione finanziaria in conformità con la normativa che disciplina la locazione finanziaria (di seguito: fornitore di leasing finanziario), viene riconosciuto come costo nel saldo fiscale l’importo degli interessi e delle spese accessorie sul prestito, ovvero un credito fino a quattro volte il valore del capitale proprio del debitore.

Per le banche e i prestatori di leasing finanziario il limite di cui al comma 1 del presente articolo è pari a dieci volte l’importo del capitale proprio del creditore.

Il capitale proprio, ai sensi di questa legge, è pari alla differenza tra i beni in base ai quali il contribuente genera redditi e i debiti ad esso correlati, con il fatto che sia i beni che i debiti vengono calcolati in media per il saldo del 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in corso.

Il Ministro delle Finanze regola più dettagliatamente le modalità per prevenire la sottocapitalizzazione.

Parte nove

DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA SUGLI UTILI DELLE SOCIETA’

Presentazione della dichiarazione dei redditi

Articolo 63

Il contribuente è tenuto a presentare all’autorità fiscale competente una dichiarazione dei redditi in cui viene calcolata l’imposta, per il periodo per il quale viene determinata l’imposta.

Unitamente alla dichiarazione dei redditi, il contribuente è tenuto a presentare il saldo fiscale relativo al periodo di cui al comma 1 del presente articolo.

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro 180 giorni dalla fine del periodo per il quale è determinata l’imposta.

Oltre alla dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, il curatore, cioè il curatore fallimentare del debitore, presenta anche la dichiarazione dei redditi entro il termine prescritto dall’articolo 34, comma 1, della presente legge.

Il curatore fallimentare del debitore di cui all’articolo 34, comma 4 della presente legge presenta le dichiarazioni dei redditi solo entro i termini prescritti dal comma 5 del medesimo articolo della presente legge.

In deroga al comma 3 del presente articolo, in caso di cambiamento di stato che comporti la cessazione della società, la dichiarazione dei redditi è presentata entro 60 giorni dalla data di iscrizione del cambiamento di stato nel competente registro, ed è presentata dal successore legale della società che ha cessato di esistere nello stato cambiarlo. Se ci sono più successori legali, la dichiarazione dei redditi viene presentata dal rappresentante legale della società che cessa di esistere a causa del cambiamento di status.

In caso di cambiamenti di status, divisione e separazione, i successori legali della società nella quale è stato effettuato il cambiamento di status, sono tenuti a presentare all’Amministrazione fiscale un rapporto sull’attuazione della divisione dei diritti e degli obblighi del predecessore legale entro 60 giorni dall’iscrizione della data del cambiamento di stato nel registro competente.

Se il contribuente non presenta il saldo fiscale insieme alla dichiarazione dei redditi, si considera che la dichiarazione dei redditi non sia stata presentata.

Le disposizioni del par. I commi da 1 a 3 del presente articolo si applicano pertanto al debitore non residente di cui all’articolo 5 della presente legge.

Il contenuto della dichiarazione dei redditi e del saldo fiscale presentato dal contribuente di cui all’articolo 1, comma 1. 1. a 3. e l’articolo 5. della presente legge, nonché la relazione di cui al paragrafo 7. del presente articolo, saranno disciplinati più dettagliatamente dal Ministro delle Finanze.

Articolo 64

Il contribuente che inizia a svolgere attività nel corso dell’anno è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi entro 15 giorni dalla data di iscrizione nel registro dell’autorità competente.

Nella dichiarazione dei redditi di cui al comma 1 del presente articolo, il contribuente fornisce una stima dei redditi, delle spese e dell’utile per il periodo d’imposta, che, per i contribuenti iscritti entro il 15 del mese, inizia con il mese in cui sono iscritti, e per i contribuenti iscritti dal 16 alla fine del mese, il primo del mese successivo. Nella dichiarazione dei redditi il ​​contribuente calcola anche l’importo mensile dell’imposta anticipata sul reddito.

Il debitore – un debitore fallito nei confronti del quale la procedura fallimentare è stata sospesa durante l’anno a causa della vendita del debitore fallito come persona giuridica, è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi entro 15 giorni dalla data di definitività della decisione sulla sospensione della procedura fallimentare.

Nella dichiarazione dei redditi di cui al comma 3 del presente articolo, il contribuente fornisce una stima dei redditi, delle spese e dell’utile per il periodo d’imposta che inizia il giorno successivo rispetto alla data di definitività della decisione di sospensione della procedura concorsuale. . Nella dichiarazione dei redditi il ​​contribuente calcola anche l’importo mensile dell’imposta anticipata sul reddito.

Le disposizioni del par. 3. e 4. del presente articolo si applicano per analogia in caso di sospensione della procedura di liquidazione nel corso dell’anno.

Articolo 65

(Eliminato)

Calcolo e pagamento delle imposte

Articolo 66

Il contribuente è tenuto a calcolare l’imposta sugli utili nella dichiarazione dei redditi per il periodo fiscale per il quale viene presentata la dichiarazione.

Se il contribuente ha pagato meno tasse sotto forma di anticipo di quanto era tenuto a pagare secondo l’obbligo calcolato nella dichiarazione dei redditi, è tenuto a pagare la differenza al più tardi prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Se il contribuente ha pagato più imposte sotto forma di anticipo di quanto era tenuto a pagare secondo l’obbligo calcolato nella dichiarazione dei redditi, l’imposta pagata in eccesso viene inclusa come anticipo per il periodo successivo o viene restituita al contribuente al la sua richiesta.

Articolo 67

I contribuenti, ad eccezione delle organizzazioni senza scopo di lucro e dei contribuenti di cui all’articolo 34 della presente legge, ad eccezione dei contribuenti in fase di riorganizzazione, pagano l’imposta sul reddito durante l’anno sotto forma di rate mensili, il cui importo è determinato in base al base del reddito imponibile che non comprende plusvalenze e minusvalenze e che è stato indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, cioè del periodo d’imposta precedente, e in cui sono riportati i dati importanti per determinare l’importo dell’anticipo versato nel periodo. è indicato anche l’anno in corso.

L’anticipo mensile dell’imposta sugli utili viene pagato entro il 15 del mese per il mese precedente.

Il pagamento degli acconti mensili ai sensi della dichiarazione dei redditi di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene effettuato per il mese in cui è stata presentata la dichiarazione, a partire dal primo giorno del mese successivo in relazione al mese in cui è stata presentata la dichiarazione.

Fino all’inizio del pagamento anticipato mensile ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, il contribuente nell’anno in corso paga l’acconto mensile per l’importo corrispondente al pagamento anticipato mensile dell’ultimo mese del periodo fiscale precedente, e al dall’inizio del pagamento anticipato mensile ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, l’importo dell’acconto viene adeguato verso l’alto o verso il basso, in modo che il totale degli anticipi versati dall’inizio dell’anno in corso, cioè dall’inizio del periodo fiscale , vengono riportati all’importo come se fosse stato effettuato il pagamento degli acconti in conformità con la dichiarazione dei redditi di cui al paragrafo 3 di questo articolo.

Sull’importo degli acconti mensili che non sono stati versati entro il termine stabilito al paragrafo 2 del presente articolo, il contribuente è tenuto a calcolare e pagare gli interessi, in conformità con la legge che disciplina la procedura fiscale e l’amministrazione fiscale.

Articolo 68

Se nell’anno in corso si verificano cambiamenti significativi nell’attività del contribuente, una modifica degli strumenti fiscali o altre circostanze che incidono in modo significativo sull’importo dell’anticipo mensile d’imposta, il contribuente può, dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 63, comma 1, della presente legge, presentare una dichiarazione dei redditi insieme all’imposta con il bilancio, in cui presenterà i dati relativi alla modifica dell’acconto mensile e ne calcolerà l’importo, entro e non oltre 30 giorni dalla fine del periodo per il quale il saldo fiscale è redatto.

Il contribuente può iniziare a versare l’anticipo ai sensi della dichiarazione dei redditi di cui al comma 1 del presente articolo per il mese in cui è stata presentata la dichiarazione, a partire dal primo giorno del mese successivo rispetto al mese in cui è stata presentata la dichiarazione .

Articolo 68a

Un contribuente che non ha l’obbligo di pagare l’imposta sugli utili sotto forma di rate mensili ai sensi di questa legge, paga l’imposta sugli utili per il periodo fiscale entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione dei redditi e del saldo fiscale per quel periodo.

Articolo 69

Se il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi o se durante la procedura di controllo fiscale viene accertato che la dichiarazione dei redditi è incompleta, contiene dati errati o che vi sono altre carenze e irregolarità importanti per la determinazione del debito fiscale, l’Amministrazione fiscale determina l’imposta l’obbligo per il periodo d’imposta, ovvero l’acconto mensile per l’anno in corso, in conformità con la legge che disciplina la procedura fiscale e l’amministrazione fiscale.

Articolo 70

Eliminato )

Articolo 70 bis

La decisione sulla dichiarazione dei redditi presentata ai sensi dell’articolo 40, comma 10 della presente legge sarà presa dall’autorità fiscale competente entro 15 giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione.

Il contribuente è tenuto a pagare l’imposta determinata dalla decisione dell’autorità fiscale competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro 15 giorni dal giorno in cui la decisione gli è stata consegnata.

Ritenuta fiscale

Articolo 71

Ritenuta alla fonte sui redditi di cui all’art. 40, cpv. 1, 3, 4 e 15 della presente legge, per ciascun contribuente e per ciascun reddito individualmente realizzato o pagato, il contribuente calcola, sospende e versa sui conti prescritti entro tre giorni dal giorno in cui il reddito è realizzato o pagato.

Il reddito di cui al paragrafo 1 di questo articolo è il reddito lordo che una persona giuridica non residente, cioè un contribuente residente, avrebbe guadagnato, cioè riscosso se l’imposta non fosse stata detratta dal reddito guadagnato, cioè pagata reddito.

La dichiarazione dei redditi per la ritenuta d’acconto di cui al comma 1 del presente articolo deve essere presentata entro tre giorni dal giorno del pagamento dei redditi sui quali la ritenuta d’acconto è calcolata e versata ai sensi della presente legge.

La ritenuta d’acconto di cui al comma 1 del presente articolo è calcolata e versata secondo la normativa vigente alla data di realizzo, ossia di liquidazione del reddito.

Articolo 71a

Se la dichiarazione dei redditi contiene carenze in termini di correttezza formale e accuratezza matematica, l’Amministrazione fiscale informa elettronicamente il richiedente della dichiarazione dei redditi di tali carenze.

La nuova presentazione della dichiarazione dei redditi con le carenze di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è considerata presentazione di una dichiarazione dei redditi modificata.

La dichiarazione dei redditi si considera presentata quando l’Amministrazione fiscale conferma la correttezza formale e l’esattezza matematica dei dati, attribuisce il numero della dichiarazione, il numero di approvazione per il pagamento dell’importo totale dell’obbligazione su tale base e fornisce tali informazioni alla dichiarazione dei redditi. mittente in formato elettronico.

Arte. 72 e 73*

(Scaduto)

Applicazione della normativa che disciplina la procedura tributaria

Articolo 74

Per quanto riguarda la determinazione, la riscossione e il rimborso delle imposte, i rimedi giuridici, le disposizioni penali e altre questioni non regolate da questa legge, si applicano le disposizioni della legge che regolano la procedura fiscale e l’amministrazione fiscale.

Arte. 75 e 76

(Eliminato)

Arte. 77-110*

(Scaduto)

Fideiussione

Articolo 111

Il contribuente del reddito garantisce il pagamento della ritenuta d’acconto.

Per gli obblighi fiscali pendenti di una persona giuridica organizzata in forma di società di persone, ciascun membro della società è responsabile in solido con i suoi beni.

Per gli obblighi fiscali pendenti di una persona giuridica organizzata sotto forma di società in accomandita, il socio accomandatario è responsabile in solido e illimitatamente.

Un azionista, cioè un membro di una società a responsabilità limitata che possiede almeno il 50% delle azioni, cioè delle azioni, è responsabile in solido per gli obblighi fiscali non pagati della società affiliata.

Obblighi fiscali ai sensi del par. da 2. a 4. del presente articolo comprendono anche le spese di riscossione coattiva, interessi e sanzioni pecuniarie, nonché le spese del procedimento tributario-penale.

Parte dieci

DISPOSIZIONI PENALI

Articolo 112**

(Scaduto)

Articolo 112a

Nel caso in cui il contribuente ometta di allegare al saldo fiscale la documentazione di cui all’articolo 60, comma 3, della presente legge, cioè la alleghi in forma incompleta, l’autorità fiscale competente emetterà un avviso e gli ordinerà di fare ovvero di integrarlo entro il termine che non può essere inferiore a 30 né superiore a 90 giorni dal giorno della consegna del sollecito.

Articolo 113**

(Scaduto)

Articolo 114*

(Scaduto)

Parte undicesima

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 115

Il contribuente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha acquisito il diritto all’esenzione fiscale e beneficia dell’art. 42 e 46 della Legge sull’imposta sugli utili societari (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 43/94, 53/95, 52/96, 54/96, 42/98, 48/99 e 54/99) ha il diritto di avvalersi di tale esenzione fino alla scadenza del termine entro il quale è stata determinata.

Articolo 116

Il procedimento per la determinazione e la riscossione dell’imposta sui redditi delle società per l’anno 2001, avviato ai sensi dell’art. 43 e 60a della Legge sull’imposta sugli utili societari (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 43/94, 53/95, 52/96, 54/96, 42/98, 48/99 e 54/99) termineranno in conformità con quella legge.

Articolo 117

Il saldo fiscale per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sarà redatto secondo le norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il saldo delle imposte di cui al comma 1 del presente articolo deve essere presentato entro otto giorni dal termine previsto per la presentazione della determinazione semestrale dei risultati d’impresa.

Articolo 118

Il giorno in cui entrerà in vigore questa legge, la Legge sull’imposta sugli utili societari (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 43/94, 53/95, 52/96, 54/96, 42/98, 48/99 e 54/99) cessa di avere validità).

Fino all’adozione della normativa secondo le disposizioni della presente legge, si applicano le norme adottate in base alla legge di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 119

La presente legge entrerà in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia” e si applicherà dal 1 luglio 2001, ad eccezione dell’articolo 107, che si applicherà dalla data dell’entrata in vigore della legge.

Membro indipendente della legge sugli emendamenti
alla legge sull’imposta sugli utili societari

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 80/2002)

Articolo 9[s1]

La presente legge entrerà in vigore l’ottavo giorno dalla data della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia” e si applicherà dal 1° gennaio 2003, ad eccezione dell’articolo 1, che si applicherà dalla data di entrata in vigore in vigore di questa legge.

Membri indipendenti della legge sugli emendamenti alla
legge sull’imposta sugli utili societari

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 43/2003)

Articolo 5[s2]

Le banche e gli altri organismi finanziari preparano il bilancio fiscale per il 2003 e gli anni successivi ai sensi dell’articolo 2 di questa legge.

Articolo 6[s2]

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Membri indipendenti della legge sugli emendamenti alla
legge sull’imposta sugli utili societari

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 84/2004)

Articolo 50[s3]

Gli effetti della rettifica del saldo iniziale dei libri contabili dal 1° gennaio 2004, ai fini dell’applicazione dell’IRS in conformità con le norme che disciplinano la contabilità e l’articolo 16 di tale legge, non influiscono sull’obbligo fiscale determinato del contribuente per 2003 e l’importo dell’acconto determinato per l’anno 2004.

Articolo 51[s3]

Il Governo della Repubblica di Serbia regolerà il metodo di determinazione e pagamento degli acconti mensili dell’imposta sul reddito per l’anno 2004 dopo l’entrata in vigore di questa legge.

Articolo 52[s3]

Il credito d’imposta di cui all’articolo 30 di questa legge può essere ottenuto dal contribuente nel 2004 sulla base degli investimenti in immobilizzazioni effettuati in conformità con le disposizioni di tale articolo, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 53[s3]

Il contribuente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha acquisito il diritto e ha iniziato a utilizzare gli sgravi fiscali di cui all’articolo 49 della legge sull’imposta sugli utili societari (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 25/2001, 80 /2002 e 43/2003), prosegue con l’utilizzo di detta struttura fino alla scadenza del termine di fruizione, alle condizioni prescritte dalle disposizioni di detto articolo.

Articolo 54[s3]

I contribuenti che esercitano il diritto agli incentivi fiscali ai sensi di questa legge non possono essere messi in una posizione meno favorevole in termini di condizioni e termini per l’esercizio di tali diritti a causa di successive modifiche della legge e di altri regolamenti.

Articolo 55[s3]

Il saldo fiscale per l’anno 2004 sarà redatto in conformità alle disposizioni di tale legge.

Articolo 56[s3]

Le disposizioni dell’art. 1-14. e l’art. 16-19. di questa legge entrerà in vigore dal 1° gennaio 2004.

Articolo 57[s3]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Membri indipendenti della legge sugli emendamenti alla
legge sull’imposta sugli utili societari

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 18/2010)

Articolo 71[s4]

Il contribuente che, entro il 31 dicembre 2009, non ha esercitato il diritto all’agevolazione fiscale di cui all’art. 50a e 50b della Legge sull’imposta sul reddito delle società (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 25/01, 80/02, 80/02 – altre leggi, 43/03 e 84/04), vengono utilizzati gli incentivi fiscali di cui sopra alle condizioni stabilite dalla normativa in vigore dal 1 gennaio 2010.

Articolo 72[s4]

Il contribuente che, fino al 31 dicembre 2009, ha ottenuto il diritto di trasferire la minusvalenza e di trasferire la perdita dall’articolo 30, comma 3 e dall’articolo 32, nonché di trasferire la parte non utilizzata del credito d’imposta dall’articolo 52, comma 4, del la Legge fiscale sugli utili societari (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 25/01, 80/02, 80/02 – altra legge, 43/03 e 84/04) e presentati nei dati del saldo fiscale e della dichiarazione dei redditi per l’anno 2009, possono avvalersi di tale diritto fino al termine e secondo le modalità previste dalla medesima legge.

Articolo 73[s4]

Disposizioni dall’art. 3, 18, 30, 53 e 59 della presente legge, il Ministro delle Finanze provvederà entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 74[s4]

Il saldo fiscale per l’anno 2009 sarà redatto secondo la normativa in vigore al 31 dicembre 2009.

Articolo 75[s4]

Secondo le disposizioni di tale legge, l’imposta dovuta sarà determinata, calcolata e pagata a partire dal 1° gennaio 2010, secondo quanto previsto dall’art. 3, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 29, 33, 34, 39, 40, 41, 47, 52, 58 e 59 della presente legge.

Articolo 76[s4]

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Membri indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul reddito delle società

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 101/2011)

Articolo 13[s5]

Le disposizioni di questa legge si applicano alla determinazione, calcolo e pagamento dell’imposta dovuta a partire dal 2012.

Articolo 14[s5]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia” e le disposizioni dell’articolo 1, comma 1 della presente legge si applicano dal 1° febbraio 2012.

Membri indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul reddito delle società

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 119/2012)

Articolo 53[s6]

Il contribuente che, fino al 31 dicembre 2012, ha esercitato il diritto alle agevolazioni fiscali di cui all’art. 45, 48a, 50a e 50b della Legge sull’imposta sul reddito delle società (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 25/01, 80/02, 80/02 – altre leggi, 43/03, 84/04, 18/10 e 101/11) e sui dati riportati nel saldo dei redditi e nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2012, possono avvalersi di tale diritto fino al decorso il termine e secondo le modalità prescritte dalla medesima legge.

Articolo 54[s6]

Un contribuente che, entro il 31 dicembre 2012, non soddisfaceva le condizioni per esercitare il diritto all’incentivo fiscale di cui all’articolo 50a della legge sull’imposta sul reddito delle società (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 25/01, 80/ 02, 80/02 – altre leggi, 43/03, 84/04, 18/10 e 101/11), il citato incentivo fiscale viene utilizzato alle condizioni stabilite dalla normativa validi dal 1 gennaio 2013.

Articolo 55[s6]

Disposizioni dall’art. 1, 15, 38 e 42 della presente legge, il Ministro delle finanze emetterà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 56[s6]

Le disposizioni di tale legge si applicano alla determinazione, calcolo e pagamento dell’imposta dovuta a partire dal 2013, e le disposizioni dell’art. 1, 6, 7, 15, 18, 19, 22, 47 e 48 della presente legge si applicano dal giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.

L’anticipo dell’imposta sul reddito delle società per l’anno 2013, determinato nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2012, è determinato e pagato dal contribuente applicando l’aliquota di cui all’articolo 17 della presente legge.

Fino all’inizio del pagamento dell’acconto mensile ai sensi del comma 2 del presente articolo, il contribuente versa l’acconto, a partire da gennaio 2013 fino all’inizio del pagamento dell’acconto determinato nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2012 , nella misura corrispondente all’importo dell’anticipo calcolato per il mese di dicembre 2012, aumentato del 50%.

Articolo 57[s6]

Un contribuente che determina l’imposta per un periodo fiscale diverso dall’anno solare è tenuto ad aumentare del 50% l’anticipo per gennaio 2013 e ogni mese successivo del 2013 fino alla fine del periodo fiscale nel 2013.

Per il periodo d’imposta che inizia nel 2012 e termina nel 2013, il contribuente di cui al comma 1 del presente articolo presenta il saldo fiscale in conformità con le disposizioni della presente legge, e calcola l’imposta definitiva dovuta applicando l’aliquota fiscale che rappresenta il media ponderata delle aliquote fiscali del 10% e del 15%.

L’aliquota media ponderata di cui al comma 2 del presente articolo si calcola sommando l’importo ottenuto moltiplicando il numero 10 e il numero di mesi del periodo d’imposta durante l’anno solare 2012 con l’importo ottenuto moltiplicando il numero 15 e il numero di mesi del periodo d’imposta durante l’anno solare 2013, quindi dividi l’importo ottenuto per 12 e aggiungi il segno %.

Articolo 58[s6]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Membri indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul reddito delle società

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 47/2013)

Articolo 20[s7]

Le disposizioni di tale legge si applicano alla determinazione, calcolo e pagamento dell’imposta dovuta a partire dal 2013, e le disposizioni dell’art. 9, 10 e 18 della presente legge si applicano dal giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.

La disposizione dell’articolo 1, comma 4, della presente legge si applica dalla data di entrata in vigore della legge che disciplina l’imposizione con imposta speciale in base alla stazza della nave.

Articolo 21[s7]

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Membri indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul reddito delle società

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 108/2013)

Articolo 3[s8]

Un contribuente che, fino al 31 dicembre 2013, aveva diritto a un incentivo fiscale ai sensi dell’articolo 48 della legge sull’imposta sul reddito delle società (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. legge, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12 e 47/13) e presentati nei dati del saldo fiscale e della dichiarazione dei redditi per l’anno 2013, possono avvalersi di tale diritto fino al termine e secondo le modalità previste dalla medesima legge.

Articolo 4[s8]

Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia” e sarà applicata dal 1 gennaio 2014.

Membri indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul reddito delle società

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 142/2014)

Articolo 20[s9]

Le disposizioni si applicano alla determinazione, calcolo e pagamento dell’imposta dovuta dei contribuenti per i quali la procedura che si svolge secondo la legge che regola la liquidazione, cioè secondo la legge che regola il fallimento, fino alla data di entrata in vigore vigore di questa legge, non è stata completata, cioè conclusa la Legge sull’imposta sul reddito delle persone giuridiche (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 25/01, 80/02, 80/02 – altre leggi, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13 e 68/14 – altre leggi).

Articolo 21[s9]

Le disposizioni dell’art. 3 e 12 della presente legge si applicano alla determinazione, calcolo e pagamento dell’imposta dovuta per l’anno 2014.

Le disposizioni dell’articolo 9, comma Da 7 a 9, gli articoli 18, paragrafo 1 e 19 della presente legge si applicano a partire dal giorno stabilito dalla legge che regola la procedura e l’amministrazione fiscale come giorno a partire dal quale le dichiarazioni dei redditi vengono presentate esclusivamente in formato elettronico.

Articolo 22[s9]

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Membri indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul reddito delle società

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 112/2015)

Articolo 27[s10]

Le disposizioni dell’art. 18, 19, 25 e 26 della presente legge si applicano dal 1 marzo 2016.

Articolo 28[s10]

Questa legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2016.

Membri indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul reddito delle società

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 113/2017)

Articolo 18[s11]

Un contribuente che, entro il 31 dicembre 2017, non soddisfaceva le condizioni per esercitare il diritto all’esenzione fiscale dall’articolo 50a della legge sull’imposta sul reddito delle società (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 25/01, 80/02 , 80/02 – Dott.ssa Legge, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – altre leggi, 142/14, 91/15 – interpretazione autentica e 112/15), l’incentivo fiscale indicato viene utilizzato alle condizioni prescritte da questa legge.

Articolo 19[s11]

Le disposizioni dell’art. 2, 3 e 4 della presente legge si applicano alla determinazione, calcolo e pagamento dell’imposta dovuta per l’anno 2017.

Le disposizioni dell’art. 9 e 17 della presente legge si applicano dal 1 aprile 2018.

Le disposizioni dell’art. 7 e 16 della presente legge si applicano dal 1 agosto 2018.

Articolo 20[s11]

Questa legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2018.

Membri indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul reddito delle società

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 95/2018)

Articolo 14[s12]

Disposizioni dell’articolo 10 della legge sull’imposta sul reddito delle società (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 25/01, 80/02, 80/02 – altre leggi, 43/03, 84/04, 18/10, 101/ 11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – altre leggi, 142/14, 91/15 – interpretazione autentica, 112/15 e 113/17) si applicano al calcolo degli ammortamenti delle immobilizzazioni acquisite al 31 dicembre 2018, ovvero all’ultimo giorno del periodo d’imposta che inizia nel 2018 , e per le immobilizzazioni classificate nei gruppi II-V al più tardi per il calcolo dell’ammortamento di tali beni con scadenza al 31 dicembre 2028. anno, ovvero l’ultimo giorno del periodo d’imposta che inizia nel 2028.

Se, applicando il comma 1 del presente articolo, il saldo consuntivo per: II gruppo è inferiore al 10%; III gruppo inferiore al 15%; Gruppo IV inferiore al 20% e Gruppo V inferiore al 30%, rispetto al saldo determinato al 31 dicembre 2018, cioè l’ultimo giorno del periodo d’imposta che inizia nel 2018, l’intero saldo del gruppo è riconosciuto come spesa di ammortamento.

Il calcolo dell’ammortamento secondo le disposizioni dell’articolo 1 della presente legge si applica alle immobilizzazioni acquisite a partire dal 1 gennaio 2019, ovvero dal primo giorno del periodo fiscale che inizia nel 2019.

Articolo 15[s12]

Le disposizioni di questa legge si applicano alla determinazione, calcolo e pagamento dell’imposta dovuta a partire dal 2019, vale a dire per il periodo d’imposta che inizia nel 2019, e le disposizioni dell’articolo 4 di questa legge si applicano dalla data di entrata in vigore della questa legge, ovvero alla determinazione, calcolo e pagamento dell’imposta dovuta a partire dal 2018.

Le disposizioni dell’articolo 5 della presente legge si applicano ai redditi generati sulla base del compenso per l’utilizzo dell’opera dell’autore o oggetto di diritti connessi, che siano stati depositati nel registro dell’autorità competente, a partire dal 1° gennaio 2019.

La disposizione del comma 2 del presente articolo si applica pertanto ai redditi realizzati dal titolare o dal richiedente in relazione all’invenzione, in base alla legge che regola i brevetti.

Articolo 16[s12]

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Membri indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul reddito delle società

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 86/2019)

Articolo 9[s13]

Le disposizioni di questa legge si applicano alla determinazione, calcolo e pagamento dell’imposta dovuta a partire dal 2020, vale a dire per il periodo d’imposta che inizia nel 2020, e le disposizioni dell’articolo 1 della presente legge si applicano alla determinazione, calcolo e pagamento dell’imposta dovuta a partire nel 2019.

Articolo 10[s13]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Membri indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul reddito delle società

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 153/2020)

Articolo 10[s14]

Le disposizioni di questa legge si applicano alla determinazione, calcolo e pagamento dell’imposta dovuta a partire dal 2021, cioè per il periodo d’imposta che inizia nel 2021.

Le disposizioni dell’articolo 1, comma 2, dell’articolo 2, comma 5, e dell’articolo 3 della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore della legge che disciplina gli asset digitali.

Articolo 11[s14]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Articoli indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sugli utili delle persone giuridiche

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 118/2021)

Articolo 2[s15]

Le disposizioni di questa legge si applicano alla determinazione, calcolo e pagamento dell’imposta dovuta a partire dal 2022, cioè per il periodo fiscale che inizia nel 2022.

Articolo 3[s15]

La presente legge entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia”.

Membri indipendenti della legge sulle modifiche
alla legge sull’imposta sul reddito delle società

(“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 94/2024)

Articolo 3[s16]

Statuto dall’articolo 63, comma 9 della Legge sull’imposta sul reddito delle società (“Gazzetta Ufficiale della RS”, n. 25/01, 80/02, 80/02 – altre leggi, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – ecc. legge, 142/14, 91/15 – interpretazione autentica, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20 e 118/21), si adeguerà alle disposizioni della presente legge entro 30 giorni dalla dalla data di inizio dell’applicazione della presente legge.

Articolo 4[s16]

La presente legge entrerà in vigore l’ottavo giorno dalla data della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia” e si applicherà dal 1° gennaio 2025.