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Strumenti per le indagini fiscali all’estero – Cooperazione fiscale tra le Amministrazioni finanziarie dei Paesi UE e non UE

Strumenti per le indagini fiscali all’estero – Cooperazione fiscale tra le Amministrazioni finanziarie dei Paesi UE e non UE

L’Amministrazione finanziaria dispone di diversi strumenti per individuare redditi prodotti e patrimoni detenuti all’estero da parte di contribuenti fiscalmente residenti in Italia che consentono al Fisco di monitorare con apprezzabile precisione il movimento dei capitali esteri dei contribuenti fiscalmente residenti in Italia e di individuare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale internazionale.

La cooperazione fiscale internazionale tra le Amministrazioni finanziarie dei diversi Paesi della comunità internazionale si sviluppa:

  • attraverso lo scambio di informazioni di rilevanza fiscale;
    • scambio di informazioni nell’Unione europea disciplinato dalla Direttive DAC, con riferimento al settore delle imposte dirette, e dalle Direttive dell’Unione Europea sulla Cooperazione amministrativa in ambito IVA , per quanto concerne la cooperazione amministrativa e la lotta alla frode fiscale in materia IVA, che può essere:
      • scambio di informazioni su richiesta, basato su una richiesta effettuata dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato in un caso specifico;
      • scambio di informazioni automatico, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti;
      • scambio di informazioni spontaneo, comunicazione occasionale, in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro;
    • scambio di informazioni con gli altri Paesi; 
      • Art. 26 Convenzioni  contro le doppie imposizioni;
      • Tax Information Exchange Agreement (TIEA);
      • Mutual Administrative Assistence in Tax matters (MAAT);
      • Common Reporting Standard (CRS);
      • Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).
  • con il coordinamento delle operazioni di verifica da svolgersi sul territorio dei singoli Stati, cooperazione con le Autorità fiscali estere che agiscono sul territorio di riferimento quali:
    • squadre investigative comuni: che operano sul territorio di uno o più Paesi che le hanno costituite;
    • controlli multilateriali: svolti dalle Autorità fiscali dei rispettivi Stati sui propri territori, all’esito delle cui indagini i risultati vengono condivisi con le Amministrazioni fiscali estere;
    • verifiche simultanee: eseguite dalle Amministrazione finanziarie sui propri territori con riferimento a delle attività la cui tassazione può incidere sul potere impositivo di diversi Paesi.

Scambio di informazioni nell’Unione europea settore delle imposte dirette

La direttiva n. 2011/16/UE  (DAC 1) del 15 febbraio 2011 che ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2013, la direttiva n. 77/799/CEE, implementando “Mandatory Disclosure Rules” (MDR), stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano tra loro ai fini dello scambio di informazioni fiscali per le Amministrazioni finanziarie volte ad arginare i meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva introducendo sistemi di controllo ispirati alla c.d. cooperative compliance. Negli anni la DAC 1 è stata varie volte modificata, estendendone sempre più il suo ambito di applicazione.

Evoluzione delle Direttive DAC (Directive Administrative Cooperation) dal 2011 ad oggi

DAC  Direttiva del Consiglio Attuazione
1 15/02/2011 2011/16/UE  Cooperazione amministrativa nel settore fiscale, scambio automatico di informazioni dai periodi d’imposta dal 1o gennaio 2014 (abroga la Direttiva 77/799/CEE) D. Lgs.  4 marzo 2014, n. 29
2 09/12/2014 2014/107/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Amplia le categorie di reddito oggetto di scambio automaticoobbligo di trasmettere informazioni, per i periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016, per quanto concerne i Conti Bancari Normativa italiana di riferimento 
3 08/12/2015 2015/2376/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Estende lo scambio automatico obbligatorio di informazioni ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 32 
4 25/05/2016 2016/881/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione Paese per Paese Articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208D.M. 23/02/2017
5 06/12/2016 2016/2258/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio Legge 25 ottobre 2017, n, 163D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 60
6 25/05/2018 2018/822/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. D.Lgs. n. 100/2020D.M. 17/11/2020
7 22/03/2021 2021/514/UErecante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale esteso alle piattaforme digitali In attesa di attuazione

La direttiva n. 2011/16/UE  (DAC 1) del 15 febbraio 2011 che ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2013, la direttiva n. 77/799/CEE stabilendo le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano tra loro ai fini dello scambio di informazioni fiscali per le Amministrazioni finanziarie. La direttiva è stata recepita nell’ordinamento giuridico interno con il D. Lgs.  4 marzo 2014, n. 29.

Per le regole tecniche di scambio dei dati di natura finanziaria, In ragione della sostanziale uniformazione delle procedure di scambio di informazioni relative ai conti finanziari previste dalla direttiva rispetto a quelle che si rinvengono dalle procedure adottate in sede OCSE,  occorre fare riferimento al DM 28.12.2015 (Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 (Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act)) e della direttiva n. 2014/107/UE (DAC 2) del Consiglio del 9 dicembre 2014, che, come vedremo,  promuovendo lo scambio automatico di informazioni come standard europeo e internazionale di trasparenza e di cooperazione, ha ampliato,  per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, l’ambito di applicazione della direttiva n. 2011/16/UE  (DAC 1).

Nella Direttiva sono previste tre tipologie di scambio di informazioni:
  • «scambio di informazioni su richiesta»: lo scambio di informazioni basato su una richiesta effettuata dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato in un caso specifico;
  • «scambio automatico»: la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti. Nel contesto dell’articolo 8 le informazioni disponibili sono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;
  • «scambio spontaneo»: la comunicazione occasionale, in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro;

Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata trasmette all’autorità richiedente le informazioni di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un’indagine amministrativa.

L’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all’autorità competente di qualsiasi altro Strato membro, mediante scambio automatico obbligatorio, le informazioni disponibili sui periodi d’imposta dal 1o gennaio 2014 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni:

  1. redditi da lavoro;
  2. compensi per dirigenti;
  3. prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell’Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe;
  4. pensioni;
  5. proprietà e redditi immobiliari.

La comunicazione di informazioni ha luogo almeno una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili.

Le informazioni sono trasmesse elettronicamente, per quanto possibile, utilizzando la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull’interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall’Unione per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.

La direttiva del 2011, con l’obiettivo di contrastare la frode fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, è stata oggetto di rilevanti interventi di modifica:
  • direttiva n. 2014/107/UE (DAC 2) del Consiglio del 9 dicembre 2014, che ha ampliato l’ambito di applicazione della DAC 1 promuovendo lo scambio automatico di informazioni come standard europeo e internazionale di trasparenza e di cooperazione:
  • direttiva n. 2015/2376/UE (DAC 3) del Consiglio dell’8 dicembre 2015 che ha introdotto il nuovo art. 8-bis che estende lo scambio automatico obbligatorio di informazioni ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. La direttiva è stata recepita nell’ordinamento giuridico interno con il D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 32;
  • direttiva n. 2016/881/UE (DAC 4) del Consiglio del 25 maggio 2016 che ha esteso il campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni con l’introduzione del nuovo art. 8-bis bis concernente “Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione Paese per Paese”. L’articolo 1, commi 145 e 146 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (stabilità 2016) ha previsto che la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73 del TUIR, deve presentare all’Agenzia delle Entrate una rendicontazione paese per paese. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni per la trasmissione annuale della rendicontazione. E’ tenuta alla presentazione della rendicontazione la controllante capogruppo, avente l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, nel periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non è controllata, direttamente o indirettamente, da altra impresa del gruppo multinazionale o da altri soggetti tenuti a tale obbligo.Parallelamente, l’obbligo di scambio automatico, le prime linee guida in merito all’obbligo di rendicontazione Country by Country Reporting  (CbCR) e allo scambio delle informazioni tra le amministrazioni finanziarie si rinvengono nel BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) cd. «Progetto BEPS» – Action 13 (“Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”), pubblicato il 5 ottobre 2015, a conclusione dei lavori del progetto. Le indicazioni contenute nel BEPS – Action 13, in tema di rendicontazione paese per paese, sono state recepite nell’ordinamento interno con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
    Per la normativa italiana di riferimento vedi: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Scambio+Automatico+Finanziario+Internazionale/Normativa+di+riferimento+Scambio+Automatico+Finanziario+Internazionale/?page=schede
  • direttiva n. 2016/2258/UE (DAC 5) del Consiglio del 6 dicembre 2016 che modifica la direttiva del 2011 per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.
  • direttiva n. 2018/822/UE (DAC 6) del Consiglio del 25 maggio 2018 che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica.La Direttiva riflette ampiamente l’azione 12 (BEPS – Action 12: Disclosure of aggresive tax planning) del piano OCSE del 2013 per combattere la riduzione della base imponibile e il trasferimento degli utili a seguito di una pianificazione fiscale aggressiva.
    La Direttiva pone l’obbligo di comunicazione a carico degli intermediari (art. 3, punto 21: “qualunque persona che elabori, commercializzi, organizzi o metta a disposizione a fini di attuazione o gestisca l’attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica”. Quindi per. es. commercialisti, avvocati….)
    I nuovi obblighi di segnalazione si applicheranno a partire dal 1 ° luglio 2020. Gli Stati membri saranno obbligati a scambiarsi informazioni ogni tre mesi, entro un mese dalla fine del trimestre in cui sono presentate le informazioni. Il primo scambio automatico di informazioni sarà quindi completato entro il 31 ottobre 2020.
  • direttiva n. 2021/514/UE (DAC 7) del Consiglio del 22 marzo 2021 che modifica la direttiva 2011/16/UE ponendo l‘obbligo  per le piattaforme digitali  di comunicare i dati in materia fiscale delle  transazioni di beni e servizi che vengono offerti attraverso le stesse.
    I gestori delle piattaforme online situate sia all’interno che all’esterno dell’Ue saranno chiamati a comunicare periodicamente al Fisco i corrispettivi percepiti dai venditori attivi sui loro portali.
    Le operazioni interessate sono:

    • la vendita di beni e di servizi personali:
    • il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;
    • la locazione di immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali e gli spazi di parcheggio.

    I nuovi obblighi di segnalazione si applicheranno a partire dal 1 ° gennaio 2023.

A norma dell’art. 2 della direttiva n. 2011/16/UE  (DAC 1) la stessa si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro o delle sue ripartizioni territoriali.

L’Unione europea ha, però, siglato appositi accordi per estendere lo scambio dei dati relativi ai redditi finanziari in ossequio alla direttiva con:

  • La Svizzera (accordo firmato il 27.5.2015);
  • Il Liechtenstein (accordo firmato il 28.10.2015);
  • San Marino (accordo firmato l’8.12.2015);
  • Andorra (accordo formato il 12.2.2016);
  • Principato di Monaco (accordo firmato il 12.7.2016).

La normativa interna

Nell’ordinamento interno italiano, la disciplina della scambio automatico delle informazioni viene prevista dall’art. 31-bis del D.P.R. n. 600/1973, introdotto  dall’art.1 del del DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 2005, n. 215 in attuazione della direttiva 2003/93/CE (successivamente implicitamente abrogata dalla DAC 1) relativa alla reciproca assistenza fra le autorita’ competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette e ripetutamente modificato (ultima modifica Decreto legislativo del 30/07/2020 n. 100 (in attuazione della DAC 6) Articolo 10)

Scambio di informazioni nell’Unione europea settore Imposta sul Valore Aggiunto. Direttive dell’Unione Europea sulla Cooperazione amministrativa in ambito IVA tra i Paesi dell’Unione Euopea

  • Regolamento (CE) n. 79/2012 della Commissione del 31 gennaio 2012  relativo alle modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento UE n.904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto.
  • Regolamento (CE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro le frodi in materia d’imposta sul valore aggiunto (rifusione). Il Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità secondo le quali le Autorità competenti degli Stati membri preposte all’applicazione delle norme che regolano l’IVA devono collaborare tra loro e con la Commissione per assicurarne l’osservanza.
  • Regolamento (CE) n. 37/2009 del Consiglio del 16 dicembre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1798/2003 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di Imposta sul valore aggiunto. Il Regolamento (CE) n. 37/2009 adegua le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1798/2003 alle modifiche introdotte dalla Dir 2008/117/Ce del 16 dicembre 2008 riguardo al periodo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (INTRASTAT), nel contesto della cooperazione amministrativa.
  • Regolamento (CE) n. 143/2008 del Consiglio del 12 febbraio 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1798/2003 per quanto concerne l’introduzione di modalità di cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni in considerazione delle disposizioni in materia di luogo delle prestazioni di servizi, regimi speciali e procedura di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto. GU dell’Unione Europea 22.2.08 L 44/1.
  • Regolamento 1925/2004 del 29 ottobre 2004, sulle modalità di applicazione degli articoli 18, 35 e 37 del Regolamento 1798/2003, definisce alcuni aspetti procedurali dello scambio automatico di informazioni quali: le categorie di informazioni che possono formare oggetto di scambio senza preventiva richiesta, la periodicità e le modalità pratiche di trasmissione delle informazioni. GU dell’Unione Europea 5.11.2004 L331.
  • Regolamento 1798/2003 del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 GU dell’Unione Europea 15.10.2003 L264.
    Il Regolamento abroga il Regolamento 218/92 che completava, per quanto riguarda l’Iva, il sistema di cooperazione istituito dalla Direttiva 77/799/CEE. Prevede un sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri, in base al quale le autorità amministrative competenti sono tenute a prestarsi mutua assistenza e a collaborare con la Commissione per assicurare la corretta applicazione dell’Iva alla fornitura di beni e alla prestazione di servizi, all’acquisizione intracomunitaria dei beni e all’importazione dei beni.

Scambio di informazioni con gli altri Paesi

L’art. 26 del Modello OCSE

L’art. 26 del Modello OCSE ha sempre rappresentato lo standard internazionale per lo scambio di informazioni tributarie tra stati: la sua prima ver­sione apparve nel Modello del 1963, e da allora sono stati più volte modificati sia la lettera dell’articolo che il Commentario.

Nel 2005 sono stati aggiunti,  con lo scopo principale di impedire allo Stato destinatario della richiesta di scam­bio di opporre determinate tipologie di legislazione nazionale, i parr. 4 e 5 all’art. 26.

L’informazione richiesta non può essere negata:

  1. solo perché lo Stato alla quale è richiesta non ha un interesse proprio nello scambio;
  2. perché l’informazione è detenuta da un istituto bancario, un’istituzione finanziaria, “un’agenzia”, ovvero una fiduciaria (con il chiaro intento dell’OCSE di contrastare il segreto bancario).

Tax Information Exchange Agreement (TIEA)

L’OCSE ha sviluppato uno strumento che può costituire la base giuridica per lo scambio di informazioni tri­butarie tra Stati e contribuire alla diffusione degli standard di trasparenza pro­mossi dall’organizzazione stessa il Model Agreement on Exchange on Information on Tax Matters (Tax Information Exchange Agreements (TIEA)).

Pubblicato nel 2002 costituisce la base per la negoziazione di accordi di cooperazione in materia fiscale mediante lo scambio di informazioni tributarie tra due o più stati; ne esistono due versioni: una “bilaterale”, ed una “multilaterale”.

Gli articoli dall’1 al 3 del TIEA ne delimitano l’ambito di applicazione ed il perimetro giuridico. Esattamente come l’art. 26 del Modello OCSE, l’art.1 del TIEA menziona lo standard della foreseeable relevance” (una richiesta di informazioni tributarie deve essere considerata “prevedibilmente rilevante), evidenziando così le stesse esigenze di bilanciamento tra l’effettività dello scambio ed i diritti del contribuente.

Lo standard “foreseeable relevance” è inteso a fornire lo scambio di informazioni in materia fiscale nella misura più ampia possibile e, allo stesso tempo, a chiarire che gli Stati membri non sono liberi di impegnarsi in “fishing expeditions” (ossia “richieste speculative di informazioni che non hanno nessi apparenti a un’indagine o indagine aperta) o di richiedere informazioni con improbabile rilevanza fiscale.

L’art. 5 del TIEA elenca e descrive le procedure per lo scambio delle informazioni tributarie tra stati. A differenza dell’art. 26 del Modello OCSE, il TIEA prevede unicamente lo scambio di informazioni “su richiesta” (upon re­quest), (Exchange Of Information on Request – EOIR). Nel Commentario dello stesso art. 5 è menzionata la possibilità di ampliare l’ambito dell’accordo e di utilizzare le modalità di scambio c.d. “automatico” e “spontaneo”, oltre alle “verifiche simultanee” (simultaneous examinations).

Lo scambio automatico,  Automatic Exchange of Information – AEOI, (modalità tipica del CRS o dell’accordo FATCA) riguarda la generalità dei contribuenti residenti in uno Stato che dispongono nell’altro Stato di redditi, o di attività, specifici. Lo scambio automatico viene effettuato a scadenze periodiche stabilite per legge senza la necessità di apposite richieste.

Lo scambio spontaneo viene fatto da uno Stato nell’interesse dell’altro Stato anche senza una specifica richiesta da parte di quest’ultimo.

Con riguardo alle procedure descritte (come, ad esempio, l’obbligo dello Stato al quale viene richiesta l’informazione di confermare il ricevimento dell’istanza e di informare tempestivamente il richiedente della eventuale impossibilità di soddisfarla),  alcuni dei limiti posti allo scambio sono quasi speculari a quelli posti dall’art. 26 del Modello OCSE:

  1. l’informazione tributaria deve essere scambiata indipendentemente dal fatto che la condotta del contribuente possa costituire un illecito nell’ordi­namento dello Stato cui la richiesta è indirizzata;
  2. devono essere utilizzati dallo Stato cui la richiesta è indirizzata tutti gli strumenti ad esso disponibili, indipendentemente dal fatto che l’informazione sia utile anche a que­st’ultimo;
  3. lo scambio di informazioni tributarie non può essere negato per il fatto che l’informazione è detenuta da un istituto bancario, un’istitu­zione finanziaria, un trustee, una fiduciaria, ecc. .

Il par. 5 dell’art. 5 del TIEA elenca i parametri che una richiesta di informazioni tributarie deve soddisfare per essere considerata foreseeable relevant senza essere fishing expedition.

Lo Stato richiedente deve fornire:

  1. l’i­dentità del contribuente soggetto ad accertamento;
  2. la specifica dell’in­formazione richiesta, inclusa la forma in cui deve essere inoltrata;
  3. la finalità dell’informazione stessa;
  4. motivazioni ragionevoli per ritenere che l’informazione tributaria sia disponibile nello Stato a cui è stata richiesta, ov­vero sia nella disponibilità di un soggetto di tale giurisdizione;
  5. se conosciuti, il nome e l’indirizzo di ogni soggetto che si ritiene essere in possesso dell’informazione richiesta;
  6. una dichiarazione che attesti la conformità della richiesta alle leggi dello Stato richiedente;
  7. una dichiarazione attestante il fatto che lo Stato richiedente ha esaurito tutti i mezzi per ottenere autonomamente l’informazione, con l’eccezione di quelli che avrebbero comportato “difficoltà non proporzionate” (disproportionate difficulties).

L’art. 6 TIEA fornisce la base giuridica per attività accertative svolte al­l’estero e regolamenta:

  • la c.d. “partecipazione attiva”, possibilità per i funzionari dell’amministrazione di uno Stato contraente di accedere al territorio dell’altro Stato contraente per svolgere una parte dell’accertamen­to, come ad esempio l’analisi di documenti;
  • la c.d. “partecipazione passiva”,  possibilità per funzionari stranieri di assistere all’attività accertativa svolta dalle autorità nazionali.

Gli artt. 7 e 8 TIEA, che normano la confidenzialità delle informazioni scambiate (si basano su principi che sono praticamente speculari a quelli proposti dall’art. 26 del Modello OCSE e dal relativo Commentario) stabiliscono che:

  1. la richiesta non può avere ad oggetto informazioni che la parte richiedente non potrebbe ottenere in forza della propria legislazione nazionale;
  2. la richiesta non può essere soddisfatta se comporta la divulgazione di segreti industriali, aziendali o professionali;
  3. la richiesta non può essere soddisfatta se comporta la divulgazione di comunicazioni di qualsiasi tipo intercorse tra un cliente ed il suo rappresentante legale;
  4. lo scambio di informazioni tributarie non può avere luogo nel caso in cui sia potenzialmente pericoloso per l’“ordine pubblico”;
  5. l’informazione ricevuta deve essere trattata come “confidenziale” (confidential), e può essere comunicata solamente a soggetti in qualche modo coinvolti nell’attività di accertamento e/o nella riscossione, che a loro volta potranno divulgarla solo dinanzi ad un giudice.

Mutual Administrative Assistence in Tax matters (MAAT)

La  Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale  (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters ) è stata sviluppata congiuntamente dall’OCSE e dal Consiglio d’Europa, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e modificata con il Protocollo del 27 maggio 2010, a cui ha aderito il nostro Paese. La Convenzione è lo strumento multilaterale più completo disponibile per tutte le forme di -operazione per contrastare l’evasione e l’elusione fiscali.

La Convenzione facilita la cooperazione internazionale per un migliore funzionamento delle leggi fiscali nazionali, nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti. Prevede tutte le possibili forme di cooperazione amministrativa tra gli Stati nella determinazione e riscossione delle imposte. Questa cooperazione spazia dallo scambio di informazioni, compresi gli scambi automatici, al recupero dei crediti fiscali esteri.

Dal 2009, il G20 ha costantemente incoraggiato i paesi a firmare la Convenzione, compreso l’ultimo al vertice del G20 a Buenos Aires nel 2018, dove il comunicato affermava: “Tutte le giurisdizioni dovrebbero firmare e ratificare la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale”.

141 giurisdizioni (Tabella delle giurisdizioni partecipanti) attualmente partecipano alla Convenzione, comprese 17 giurisdizioni coperte da estensione territoriale. Ciò rappresenta un’ampia gamma di paesi, inclusi tutti i paesi del G20, tutti i BRIICS, tutti i paesi dell’OCSE, i principali centri finanziari e un numero crescente di paesi in via di sviluppo.

La Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (la “Convenzione”), in virtù del suo articolo 6, richiede alle autorità competenti delle Parti della Convenzione di concordare reciprocamente la portata dello scambio automatico di informazioni e la procedura da rispettato. In tale contesto

Il CRS Multilateral Competent Authority Agreement

A Berlino, il 29 ottobre 2014,  è stato siglato l’accordo multilaterale tra i Paesi membri dell’OCSE in materia di scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, finalizzato ad implementare il nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie (Common Reporting Standard), contro l’evasione fiscale internazionale a partire dal 2017.

L’accordo multilaterale

Con oltre 100 giurisdizioni che si sono impegnate a scambiarsi informazioni tra loro ai sensi del CRS, i rapporti di scambio tra giurisdizioni si basano tipicamente sulla Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, a cui partecipano più di 100 giurisdizioni, e il CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA), che si basa sul suo articolo 6. Le giurisdizioni possono in alternativa fare affidamento su un accordo bilaterale, come un trattato contro la doppia imposizione o un accordo sullo scambio di informazioni fiscali. Inoltre, alcuni scambi di CRS avranno luogo sulla base della direttiva UE pertinente, degli accordi tra l’UE e paesi terzi e accordi bilaterali, come gli accordi UK-CDOT.

Il CRS MCAA specifica i dettagli di quali informazioni verranno scambiate e quando. È un accordo quadro multilaterale. Un particolare rapporto bilaterale ai sensi del CRS MCAA diventa effettivo solo se entrambe le giurisdizioni hanno la Convenzione in vigore, hanno depositato le notifiche richieste ai sensi della Sezione 7 e si sono elencate reciprocamente.

Rapporti attivati ​​per lo scambio di report CbC

A marzo 2021, sono state attivate oltre 2900 relazioni di scambio bilaterale rispetto alle giurisdizioni impegnate nello scambio di rapporti CbC e i primi scambi automatici di rapporti CbC si sono svolti nel giugno 2018. Questi includono scambi tra i firmatari dell’accordo CbC Multilateral Competent Authority Agreement (CbC MCAA), tra gli Stati membri dell’UE ai sensi della direttiva del Consiglio dell’UE 2016/881 / UE e tra i firmatari di accordi bilaterali di autorità competenti per gli scambi ai sensi delle convenzioni sulla doppia imposizione o degli accordi sullo scambio di informazioni fiscali, compresi 41 accordi bilaterali con gli Stati Uniti. Le giurisdizioni continuano a negoziare accordi per lo scambio di rapporti CbC e l’OCSE pubblicherà aggiornamenti regolari, per fornire chiarezza ai gruppi multinazionali e alle amministrazioni fiscali.

Il CbC Multilateral Competent Authority Agreement

La Convenzione multilaterale  sull’assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale  (la Convenzione), in virtù del suo articolo 6, richiede alle autorità competenti delle Parti della Convenzione di concordare reciprocamente la portata dello scambio automatico di informazioni e la procedura da rispettare con. In tale contesto, è stato sviluppato l’accordo multilaterale dell’autorità competente sullo scambio di rapporti CbC (CbC MCAA), sulla base della Convenzione. Inoltre, sono stati sviluppati due ulteriori accordi modello delle autorità competenti per gli scambi di rapporti CbC, uno per gli scambi nell’ambito delle convenzioni sulla doppia imposizione e uno per gli scambi nell’ambito degli accordi sullo scambio di informazioni fiscali.

Lo scopo del CbC MCAA è quello di stabilire le regole e le procedure necessarie per le autorità competenti delle giurisdizioni che implementano l’azione 13 di BEPS per scambiare automaticamente i rapporti CbC preparati dall’entità segnalante di un gruppo multinazionale e depositati su base annuale presso le autorità fiscali della giurisdizione di residenza fiscale di tale entità presso le autorità fiscali di tutte le giurisdizioni in cui opera il Gruppo MNE. Una particolare relazione bilaterale ai sensi della CbC MCAA diventa effettiva solo se entrambe le giurisdizioni hanno la Convenzione in vigore, hanno depositato le notifiche richieste ai sensi della Sezione 8 e si sono elencate reciprocamente.

Common Reporting Standard (CRS)

La Convenzione per la mutua assistenza ai fini fiscali  ha carattere multilaterale,  diversamente da

che, seppure redatti secondo un modello standard, hanno carattere bilaterale (Vedi: Stati con i quali sussistono strumenti bilaterali per lo scambio di informazioni – Art. 26 del Modello OCSE – Tendenza a contrastare il segreto bancario).

Il Common Reporting Standard (CRS) , sviluppato in risposta alla richiesta del G20 e approvato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014, invita le giurisdizioni a ottenere informazioni dai loro istituti finanziari e scambiare automaticamente tali informazioni con altre giurisdizioni su base annuale. Stabilisce le informazioni sui conti finanziari da scambiare, gli istituti finanziari tenuti a segnalare, i diversi tipi di conti e contribuenti coperti, nonché le procedure comuni di due diligence che devono essere seguite dagli istituti finanziari.

Lo Standard è costituito dalle seguenti quattro parti chiave:

Particolare attenzione deve essere posta, come vedremo, anche per le Entità giuridiche controllate ed i Trust.

La  Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale  (Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance  in Tax Matters) è stata sviluppata congiuntamente dall’OCSE e dal Consiglio d’Europa nel 1988 e modificata dal Protocollo nel 2010. La Convenzione è lo strumento multilaterale più completo disponibile per tutte le forme di cooperazione per contrastare l’evasione e l’elusione fiscali.

La Convenzione, nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti, facilita la cooperazione internazionale per un migliore funzionamento delle leggi fiscali nazionali. Prevede tutte le possibili forme di cooperazione amministrativa tra gli stati nella valutazione e riscossione delle imposte. Questa cooperazione spazia dallo scambio di informazioni, compresi gli scambi automatici, al recupero di crediti fiscali esteri.

Dal 2009, il G20 ha costantemente incoraggiato i paesi a firmare la Convenzione. Il comunicato del rilasciato durante il vertice del G20 di Buenos Aires nel 2018 i dichiarava “Tutte le giurisdizioni dovrebbero firmare e ratificare la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale“.

L’Italia ha ratificato l’adesione alla Convenzione multilaterale con la Legge n. 19 del 10 febbraio 2005 ed il Protocollo emendativo con la legge n.193 del 27 ottobre 2011.

Attualmente partecipano alla Convenzione 141 giurisdizioni , tra cui 17 giurisdizioni coperte da estensione territoriale. Ciò rappresenta una vasta gamma di paesi, compresi tutti i paesi del G20, tutti i paesi BRIICS ( (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), tutti i paesi dell’OCSE, i maggiori centri finanziari e un numero crescente di paesi in via di sviluppo.

Oltre 150 giurisdizioni si sono impegnate allo scambio di informazioni su richiesta (Exchange Of Information on Request – EOIR) e oltre 100 a quello automatico (Automatic Exchange of Information – AEOI). 110 hanno aderito al Common reporting standard (CRS) scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti (Vedi: ELENCO DEGLI STATI CHE ANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATA AL 29 Settembre 2020).

Nella sezione del sito OCSE dedicata al BEPS è pubblicata una mappa interattiva attraverso la quale è possibile verificare per ogni Stato la sua adesione:

In attuazione della Convenzione multilaterale, sono stati predisposti:

  • Un modello denominato “Model Competent Authority Agreement” (Model CAA o MCAA), che rappresenta la base legale per lo scambio automatico di informazioni;
  • Uno standard tecnico, denominato “Common Reporting Standard” (CRS), che detta le regole operative per la due diligence dei conti, l’acquisizione dei dati rilevanti da parte degli intermediari finanziari e il loro invio all’Amministrazione di competenza, la quale metterà gli stessi a disposizione delle Amministrazioni degli Stati di residenza dei soggetti interessati (Vedi: Archivi categoria: Common Reporting Standard (CRS))

Le versioni definitive del MCAA e del CRS sono state predisposte dall’OCSE in data 15.7.2014, unitamente ad un vasto Commentario e ad un Implementation Handbook.

Il Model Competent Authority Agreement:

Fornisce le definizioni di

  • Autorità Competente (per l’acquisizione dei dati)
  • Istituzione finanziaria
  • tutte le definizioni rilevanti per l’applicazione delle disposizioni sullo scambio automatico;
  • Definisce i dati oggetto di scambio automatico;
  • Prevede il termine di nove mesi per lo scambio di informazioni.

Il Model Competent Authority Agreement prevede i redditi e le attività oggetto di scambio automatico 

Redditi e attività oggetto di scambio automatico ai sensi del MCAA
Nome, indirizzo, numero di identificazione fiscale (TIN) e, nel caso di persone fisiche, data e luogo di nascita del titolare di conto (per le persone giuridiche, delle persone che ne esercitano il controllo)
Numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto)
Nome ed eventuale numero di identificazione dell’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione
Saldo o valore del conto (compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto) alla fine dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, alla chiusura del conto
Nel caso di un conto di custodia:importo totale lordo degli interessi, importo totale lordo dei dividendi e importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione;introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto
Nel caso di un conto di deposito, importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione
Nel caso di un conto diverso da un conto di custodia o di un conto di deposito, importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione allo stesso nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione

In relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione l’art. 3 del DM 28.12.2015 (Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. (15A09780) (GU Serie Generale n.303 del 31-12-2015) prevede  i dati soggetti all’obbligo di comunicazione.

Il Common Reporting Standard” (CRS) prevede unapproccio che prevede varie fasi:

  • Individuazione delle istituzioni finanziarie tenute al monitoraggio (Reporting Financial Institutions o RFI);
  • Individuazione dei Conti Finanziari (Financial Accounts) e, al loro interno, dei conti che devono essere monitorati (Reportable Accounts);
  • Attivazione delle procedure di due diligence;
  • Comunicazione dei dati dall’Amministrazione finanziaria, la quale provvederà al loro scambio con le Amministrazioni degli Stati di residenza dei titolari.

L’Implementation Handbook del Common Reporting Standard” (CRS) riassume la procedura.

Sono tenute al monitoraggio le istituzioni finanziarie (persone giuridiche, e mai persone fisiche, anche se imprenditori) residenti in uno degli Stati che si sono impegnati allo scambio automatico (Vedi: ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATA AL 29 Settembre 2020)

L’Implementation Handbook, distingue le attività finanziarie che devono essere monitorate ( Financial Accounts that need to be reviewed) da quelle (Non-Reporting Accounts) non soggette a monitoraggio (Vedi Figure 8: Accounts which are Financial Accounts pag. 64).

Il capitolo 3 dell’Implementation Handbook tratta dei Conti finanziari oggetto di comunicazione.

I conti  devono essere relativi a persone fisiche residenti in uno Stato che ha anch’esso previsto lo scambio automatico o, se intestato a soggetti diversi dalle persone fisiche, relativo alle persone fisiche che detengono il controllo del soggetto formalmente proprietario del conto residente in uno di tali Stati.

Le procedure di due diligence dei conti, a carico degli intermediari finanziari, sono differenziate per quattro casistiche diverse:

  • Conti preesistenti di persone fisiche;
  • Nuovi conti di persone fisiche;
  • Conti preesistenti di entità;
  • Nuovi conti di entità.

Si considerano preesistenti i conti già accesi alla data nella quale ciascuno Stato inizia il procedimento di scambio di informazioni.

 Obblighi degli intermediari finanziari in relazione ai conti delle persone fisiche 

Tipologia di conto Procedure di due diligence
Contratti di assicurazione o di rendita non vendibili a soggetti non residenti Non soggetti a due diligence
Conti preesistenti di importo non rilevante (sino a 1.000.000 USD) Se la banca dispone di un indirizzo di residenza del titolare ritenuto attendibile, essa considera il titolare stesso residente ai fini fiscali nello Stato in cui si situa questo indirizzo. Se non esiste un indirizzo di residenza ritenuto attendibile, e sussiste uno degli indizi previsti nella Sezione III, § B.2, ottenuti con una ricerca elettronica (es. indirizzo in uno Stato estero, uno o più numeri telefonici in uno Stato estero e nessun numero telefonico nello Stato dove risiede la banca, ordini sistematici di trasferimento di fondi verso un conto intrattenuto con una banca estera, ecc.), la banca è tenuta a trattare il titolare del conto come residente fiscale dell’altro Stato.È però possibile fornire la prova contraria, con una autocertificazione del titolare che attesta di non essere residente nello Stato in questione, accompagnata da prove documentali che attestino questo fatto.
Conti preesistenti di importo rilevante (oltre i 1.000.000 USD) Per i conti di importo non rilevante, la due diligence si articola:in una ricerca in archivi elettronici, per verificare l’eventuale sussistenza di uno degli indizi previsti nella Sezione III, § B.2 (vedi sopra);in una ricerca in archivi cartacei per verificare dati quali la documentazione relativa all’apertura del conto, la più recente documentazione acquisita ai sensi della disciplina antiriciclaggio, procure e deleghe ecc. (ricerca non necessaria se gli archivi elettronici consentono l’acquisizione dei dati previsti nella Sezione III, § B.2);nella richiesta al Dirigente responsabile se ha una conoscenza effettiva del fatto che il titolare del conto deve essere sottoposto a monitoraggio.Se da queste verifiche il titolare del conto non risulta residente nello Stato estero, non sussistono i requisiti per il monitoraggio.In presenza di indizi che possano fare considerare il soggetto residente dell’altro Stato, la banca è tenuta a trattare il titolare del conto come residente fiscale dell’altro Stato.È però possibile fornire la prova contraria, con una autocertificazione del titolare che attesta di non essere residente nello Stato in questione, accompagnata da prove documentali che attestino questo fatto.
Nuovi conti (indipendentemente dal valore) All’atto dell’apertura del conto, la banca è tenuta ad acquisire un’autocertificazione di residenza fiscale del titolare.Se in base all’autocertificazione il soggetto risulta residente nell’altro Stato, la banca è tenuta a trattare il titolare del conto come residente fiscale dell’altro Stato.

Le procedure di due diligence delle entità, come ad es. le società,  (escluse per i conti il cui controvalore non supera i 250.000,00 USD) sono ancora più complesse, in quanto, in determinati casi, comportano una due diligence anche dei soggetti che detengono il controllo delle suddette entità, Account becomes a Reportable Account by virtue of the Controlling Persons (Vedi: Implementation Handbook – Reportable Accounts by virtue of the Account Holder’s Controlling  Persons).

Il capitolo 6 dell’Implementation Handbook regolamenta il Trattamento dei trust nel Common Reporting Standard” (CRS), Treatment of trusts in the CRS.

ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATA AL 10 Dicembre 2020

La pagina RAPPORTI DI SCAMBIO ATTIVATI PER INFORMAZIONI CRS (Ultimo aggiornamento: dicembre 2020) del sito OCSE( (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)) mostra tutte le relazioni di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico di informazioni CRS ai sensi dell’articolo 6 della convenzione multilaterale e del CRS MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement), nonché nel quadro dell’UE. Inoltre, alcune giurisdizioni hanno concluso accordi bilaterali per lo scambio di informazioni CRS nell’ambito di trattati fiscali bilaterali o accordi sullo scambio di informazioni fiscali.

A dicembre 2020, sono state attivate oltre 4400 relazioni di scambio bilaterale rispetto a più di 100 giurisdizioni impegnate nel CRS, con i prossimi scambi tra queste giurisdizioni che avranno luogo alla fine di settembre 2021.

Per l’Italia risultano attive 75 relazioni di scambio bilaterali.

Foreign Account Tax Compliance Act ( FATCA)

L’accordo intergovernativo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act),  operativo a partire dal 1° luglio 2014, è volto a contrastare l’evasione fiscale, realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi, tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie.

Il Competent Authority Arrangement è un accordo amministrativo tra le autorità fiscali italiane e statunitensi per rendere operativo l’accordo FATCA IGA. In esso sono contenute le regole operative necessarie per la trasmissione/ricezione delle informazioni tra i due Paesi.

(Vedi: LEGGE 18 giugno 2015 , n. 95, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act) , con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l’Italia e altri Stati esteri)

Gli Stati Uniti non hanno aderito allo Standard CRS.

La  Bulgaria e gli Stati Uniti d’America hanno siglato formalmente l’accordo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

L’Agenzia nazionale delle entrate bulgara ha collaborato con il Dipartimento delle finanze degli Stati Uniti sul testo dell’accordo FATCA.

Il governo degli Stati Uniti ha redatto due modelli dell’accordo intergovernativo ed il primo, IGA1, è stato implementato in Bulgaria . Secondo il FATCA , le istituzioni finanziarie prepareranno rapporti sulle informazioni fiscali sui cittadini statunitensi con conti bancari in Bulgaria , inviandoli a un’autorità centrale che li inoltrerà all’Internal Revenue Service statunitense.

Vedi pagine web Agenzia delle Entrate:  https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/consultazione+documenti+fatca/scheda+informativa+consultazione+documenti+fatca

Vedi pagine web dell’Internal Revenue Service (IRS): https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca

Vedi la lista delle nazioni aderenti: https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/pages/fatca.aspx

Accordi amministrativi per lo scambio di informazioni

Tabella Accordi amministrativi per lo scambio di informazioni
Paese contraente Stipula In vigore dal
Australia Canberra 04.12.1986   Australia accordi scambio – italiano
  Australia accordi scambio – inglese
Austria Roma 05.04.1985   Austria accordi scambio – italiano
  Austria accordi scambio – inglese
Belgio Roma 09.04.1997 Bruxelles 11.07.1997   Belgio accordi scambio – italiano
  Belgio accordi scambio – francese
Canada Ottawa 08/01/2014   Canada accordi scambio – italiano
  Canada accordi scambio – inglese
Danimarca Roma 26.10.1984   Danimarca accordi scambio – italiano
  Danimarca accordi scambio – inglese
Finlandia Roma 12.12.1997   Finlandia accordi scambio – italiano
  Finlandia accordi scambio – inglese
Francia Parigi 13.06.1984   Francia accordi scambio – italiano
  Francia accordi scambio – francese
Germania Bonn 05.05.1994   Germania accordi scambio – italiano
  Germania accordi scambio – francese
Hong Kong Parigi 16.03.2017   Hong Kong accordi scambio – inglese – anno 2017
Roma 10.04.2019
Hong Kong  29.04.2019
  Hong Kong accordi scambio – inglese – anno 2019
Lituania Roma 11.05.2006   Lituania accordi scambio – italiano
  Lituania accordi scambio – inglese
  Lituania accordi scambio – lituano
Norvegia Roma 08.04.1998   Norvegia accordi scambio – italiano
  Norvegia accordi scambio – inglese
Olanda l’Aja 21.08.2014   Olanda accordi scambio – italiano
  Olanda accordi scambio – inglese
  Olanda accordi scambio – olandese
Panama Panama City il 16 giugno 2017  Noordwijk il 21 giugno 2017   Panama accordi di scambio – inglese
Polonia Cracovia 04.09.2000   Polonia accordi scambio – italiano
  Polonia accordi scambio – inglese
Repubblica Ceca Praga 20.02.2014   Repubblica Ceca accordi scambio – italiano
  Repubblica Ceca accordi scambio – inglese
  Repubblica Ceca accordi scambio – ceco
Singapore Tbilisi 03.11.2016   Singapore accordi scambio – inglese
Slovacchia Roma 22.04.1997   Slovacchia accordi scambio – italiano
  Slovacchia accordi scambio – inglese
Spagna Madrid 01.06.1984   Spagna accordi scambio – italiano
  Spagna accordi scambio – spagnolo
  Spagna accordi scambio – francese
Svezia Roma 29.04.1997   Svezia accordi scambio – italiano
  Svezia accordi scambio – inglese
Svizzera Berna 02.03.2017   Svizzera accordo scambio – inglese
Trinidad e Tobago Roma 21.05.1985   Trinidad e Tobago accordi scambio – italiano
  Trinidad e Tobago accordi scambio – inglese
Tunisia Roma 29.04.1987   Tunisia accordi scambio – italiano
  Tunisia accordi scambio – francese
Ungheria Budapest 05.06.1997   Ungheria accordi scambio – italiano
  Ungheria accordi scambio – inglese
U.S.A. Washington 20.10.1983   U.S.A accordi scambio – italiano
  U.S.A accordi scambio – inglese
Roma, 25.09.2017
Madrid, 27.09.2017
  U.S.A. accordi scambio – inglese
Accordi amministrativi per l’effettuazione di verifiche fiscali simultanee
Paese Firma Testo
Australia Roma 06.06.2002  Australia accordi verifiche – italiano
 Australia accordi verifiche – inglese
Austria Roma 21.10.1987  Austria accordi verifiche – italiano
 Austria accordi verifiche – francese
Belgio Bruxelles 11.07.1997  Belgio accordi verifiche – italiano
 Belgio accordi verifiche – francese
Danimarca Roma 29.11.1996  Danimarca accordi verifiche – italiano
 Danimarca accordi verifiche – inglese
Finlandia Roma 12.12.1997  Finlandia accordi verifiche – italiano
 Finlandia accordi verifiche – inglese
Francia Parigi 01.03.1985  Francia accordi verifiche – italiano
 Francia accordi verifiche – francese
Norvegia Roma 08.04.1998  Norvegia accordi verifiche – italiano
 Norvegia accordi verifiche – inglese
Polonia Cracovia 04.09.2000  Polonia accordi verifiche – italiano
 Polonia accordi verifiche – inglese
Slovacchia Roma 22.04.1997  Slovacchia accordi verifiche – italiano
 Slovacchia accordi verifiche – inglese
Svezia Roma 29.04.1997  Svezia accordi verifiche – italiano
 Svezia accordi verifiche – inglese
Ungheria Budapest 05.06.1997  Ungheria accordi verifiche – italiano
 Ungheria accordi verifiche – inglese
U.S.A. Washington 31.03.1983  U.S.A. accordi verifiche – italiano – anno 1983
 U.S.A. accordi verifiche – inglese – anno 1983
Washington 22.06.1984  U.S.A. accordi verifiche – italiano – anno 1984
 U.S.A. accordi verifiche – inglese – anno 1984