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CONVENZIONE TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E LA REPUBBLICA DI BULGARIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO

CONVENZIONE TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E LA REPUBBLICA DI BULGARIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO  SG. 103/7 dicembre 1993

La Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria,
Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, e allo scopo di sviluppare e favorire le relazioni economiche tra questi ultimi,
Hanno convenuto quanto segue:

Stati.Ambito personaleArt. 1
La presente Convenzione si applica alle persone che risiedono in una o entrambe le parti contraentiTasse coperteArt. 2

  • La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente o delle sue suddivisioni politiche o enti locali, indipendentemente dal modo in cui sono riscosse.
  • Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte gravanti sulla totalità del reddito, sulla totalità del capitale o su elementi del reddito o del capitale, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’importo totale delle salari pagati dalle imprese, nonché imposte sulla rivalutazione del capitale.
  • Le imposte esistenti alle quali si applica la Convenzione sono:
  • in Bulgaria:
  • l’impot sur le revenu total (imposta generale sul reddito);
  • l’impot sur les benefices (imposta sugli utili);
  • l’impot sur les immeubles (l’imposta sugli immobili);

(che di seguito verrà denominata “imposta bulgara”).

  • in Svizzera:

les impots federaleux, cantonaux et communaux (imposte federali, cantonali e locali)

  • sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendiment de la fortune, benefici industriali e commerciali, utili in capitale e altri ricavi); (imposta sul reddito [reddito generale, guadagni da lavoro, guadagni da capitale, profitti industriali e commerciali, plusvalenze e altri redditi]) e
  • sur la fortune (fortune totale, fortune mobiliere et immobiliere, fortune industrielle et commerciale, capitale et riserve et autres elements de la fortune); (imposta sul capitale [capitale complessivo, capitale mobile e immobiliare, capitale industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio]);

(di seguito denominata «imposta svizzera»).

  • La Convenzione si applicherà anche alle tasse identiche o sostanzialmente simili che verranno istituite dopo la data della firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle tasse esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
  • La Convenzione non si applica alle imposte trattenute sulle vincite alla lotteria.

Definizioni generaliArt. 3

  • Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda altrimenti:
  • il termine “Bulgaria” indica la Repubblica di Bulgaria e, se utilizzato in senso geografico, indica il territorio sul quale la Bulgaria esercita i suoi diritti sovrani, nonché l’altopiano continentale e l’area economica esclusiva su cui la Bulgaria esercita i suoi diritti sovrani in conformità con il diritto internazionale;
  • con il termine “Svizzera” si intende la Confederazione Svizzera;
  • il termine “persona” comprende una persona fisica, una persona giuridica, una società o qualsiasi altra persona giuridica indipendente considerata persona giuridica ai fini fiscali; il termine comprende anche le partnership;
  • con il termine “società” si intende qualsiasi ente dotato di personalità giuridica o qualsiasi ente assimilato a una persona giuridica ai fini fiscali;
  • le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente.
  • con il termine “traffico internazionale” si intende qualsiasi trasporto effettuato mediante una nave o un aeromobile operato da un’impresa che ha la sede di direzione effettiva in uno Stato contraente, salvo il caso in cui la nave o l’aeromobile sia effettuato esclusivamente tra località dell’altro Stato contraente;
  • con il termine “autorità competente” si intende:
  • in Bulgaria, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;
  • in Svizzera, il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.
  • Per quanto riguarda l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, qualsiasi termine ivi non definito avrà, a meno che il contesto non richieda altrimenti, il significato che ad esso è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione.

ResidenteArt. 4

  • Ai fini della presente Convenzione per “residente di uno Stato contraente” si intende:
  • per quanto riguarda la Bulgaria, qualsiasi persona che, secondo la legislazione bulgara, è imponibile in Bulgaria per i redditi percepiti in tutto il mondo e che non è residente di uno Stato terzo, nonché qualsiasi persona giuridica con sede amministrativa in Bulgaria o che è ivi registrato.
  • per quanto riguarda la Svizzera, qualsiasi persona che, secondo la legislazione svizzera, è imponibile in Svizzera a causa del suo domicilio, residenza, sede di direzione o qualsiasi altro criterio di natura simile; si intendono anche le società di persone e le società in accomandita semplice di diritto svizzero che hanno la sede effettiva in Svizzera.
  • Se, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, il suo status sarà determinato come segue:
  • tale persona è considerata residente dello Stato nel quale ha a disposizione un’abitazione permanente; se ha dimora stabile in entrambi gli Stati, è considerato residente nello Stato con il quale i suoi rapporti personali ed economici sono più stretti (centro degli interessi vitali);
  • se non è possibile determinare lo Stato in cui tale persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non ha un’abitazione permanente in nessuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui ha la residenza abituale ;
  • se tale persona risiede abitualmente in entrambi gli Stati o in nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.
  • Se, a causa delle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.

Istituzione permanenteArt. 5

  • Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari attraverso la quale un’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
  • Il termine “stabile organizzazione” comprende in particolare:
  • un luogo di gestione;
  • un ramo;
  • Un ufficio;
  • Un’industria;
  • un laboratorio e
  • una miniera, una cava, un pozzo di petrolio o di gas o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.
  • Un edificio o un progetto di costruzione o di installazione costituisce una stabile organizzazione solo se ha una durata superiore a nove mesi.
  • Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, l’espressione “stabile organizzazione” non si intende comprensiva:
  • l’utilizzo delle strutture esclusivamente allo scopo di immagazzinamento, esposizione o consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
  • il mantenimento di uno stock di beni o merci appartenenti all’impresa esclusivamente a scopo di immagazzinamento, esposizione o consegna; non è considerata stabile organizzazione la vendita di oggetti presentati nel corso di un’esposizione o di una fiera;
  • il mantenimento di uno stock di beni o merci appartenenti a un’impresa esclusivamente ai fini della lavorazione da parte di un’altra impresa;
  • il mantenimento di una sede fissa di affari al solo scopo di acquistare beni o merci per l’impresa;
  • il mantenimento di una sede fissa di affari al solo scopo di raccogliere o fornire informazioni per l’impresa, di effettuare ricerche scientifiche o di semplice supervisione di un progetto di costruzione, costruzione o installazione, nella misura in cui l’impresa non esegue lavori di costruzione né consegna né assembla macchinari o attrezzature, né svolge alcuna altra attività analoga di carattere preparatorio o ausiliario nell’altro Stato contraente
  • il mantenimento di una sede fissa di affari esclusivamente per qualsiasi combinazione delle attività menzionate alle lettere da a) a e), a condizione che l’attività complessiva della sede fissa di affari risultante da questa combinazione abbia carattere preparatorio o ausiliario.
  • Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente dotato di status indipendente a cui si applica il paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e ha ed esercita abitualmente in uno Stato contraente il potere di concludono contratti in nome dell’impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quello Stato per quanto riguarda tutte le attività che quella persona intraprende per l’impresa, a meno che le attività di tale persona non siano limitate a quelle menzionate al paragrafo 4 che, se esercitato tramite una sede fissa di affari, non renderebbe tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di tale paragrafo.
  • Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente semplicemente perché esercita la sua attività in quello Stato tramite un intermediario, un commissario generale o qualsiasi altro agente dotato di status indipendente, a condizione che tali persone agiscano normalmente del loro

Attività commerciale.

  • Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente, o che svolga la sua attività in detto altro Stato (anche attraverso una stabile organizzazione o altrimenti), dovrà non costituiscono di per sé una delle società una stabile organizzazione dell’altra.

Redditi da beni immobiliArt. 6

  • I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi dell’agricoltura e della silvicoltura) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
  • Il termine “beni immobili” ha il significato che gli è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Si intendono comunque compresi i beni accessori all’immobile, i diritti ai quali si applicano le disposizioni della legge generale in materia di proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti a compensi variabili o fissi quale corrispettivo della lavorazione o del diritto di lavoro, depositi minerari, fonti e altre risorse naturali; le navi, le imbarcazioni e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
  • Le disposizioni del comma 1 si applicano ai redditi derivanti dall’uso diretto, dalla locazione, dalla mezzadria o dall’utilizzo sotto qualsiasi altra forma di beni immobili.
  • Le disposizioni dei commi 1 e 3 si applicano anche ai redditi degli immobili di impresa e ai redditi degli immobili utilizzati per lo svolgimento di servizi personali autonomi.

Profitti aziendaliArt. 7

  • Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa esercita la suddetta attività, gli utili dell’impresa possono essere imponibili nell’altro Stato, ma solo la parte attribuibile a detta stabile organizzazione.
  • Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente esercita la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si prevede di realizzare fare se si trattasse di un’impresa distinta e separata esercitante attività identiche o simili in condizioni identiche o simili e operante in tutta indipendenza rispetto all’impresa di cui è una stabile organizzazione.
  • Dalla determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono dedotte le spese sostenute per gli scopi della stabile organizzazione, comprese le spese esecutive e amministrative generali così sostenute, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione che altrove.
  • Nella misura in cui è consuetudine in uno Stato contraente determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione sulla base della ripartizione degli utili totali dell’impresa tra le sue varie parti, nulla nel paragrafo 2 osta a che tale Stato contraente determini gli utili da tassare secondo la ripartizione consueta; il metodo di riparto adottato dovrà, tuttavia, essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
  • Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione in ragione del mero acquisto da parte

quella stabile organizzazione di beni o merci per l’impresa.

  • Ai fini dei commi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati anno per anno con lo stesso metodo, salvo che sussistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
  • Qualora gli utili comprendano elementi di reddito trattati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non saranno pregiudicate dalle disposizioni del presente articolo.

Navigazione marittima, trasporto per vie navigabili interne e trasporto aereoArt. 8

  • Gli utili derivanti dall’esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
  • Gli utili derivanti dall’esercizio di imbarcazioni adibite al trasporto sulla navigazione interna sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
  • Se la sede della direzione effettiva di un’impresa di navigazione marittima o di un’impresa di trasporto per vie navigabili interne si trova a bordo di una nave o di un’imbarcazione, si considera situata nello Stato contraente in cui è situato il porto di immatricolazione della nave o dell’imbarcazione, oppure , se non esiste un porto d’immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’armatore della nave o dell’imbarcazione.
  • Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli utili derivanti dalla partecipazione ad un pool, ad un’impresa comune o ad un’agenzia operativa internazionale.

Imprese associateArt. 9

  • Dove
  • un’impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, oppure
  • le stesse persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,

e in entrambi i casi tra le due imprese nelle loro relazioni commerciali o finanziarie vengono stabilite o imposte condizioni diverse da quelle che verrebbero stabilite tra imprese indipendenti, qualsiasi profitto che, senza tali condizioni, sarebbe stato maturato da una delle imprese, ma, a causa di tali condizioni, non sono stati così maturati, possono essere inclusi negli utili di tale impresa e tassati di conseguenza.

  • Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di detto Stato – e tassa di conseguenza – gli utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che avrebbero spettanti all’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora le autorità competenti degli Stati contraenti potranno, se necessario, consultarsi al fine di pervenire ad un accordo accordo sulla rettifica degli utili in entrambi gli Stati contraenti.
  • Uno Stato contraente non può rettificare gli utili di un’impresa nei casi di cui al paragrafo 1 dopo la scadenza dei termini previsti dalle leggi nazionali ivi previste e, in ogni caso, dopo la scadenza di un periodo di cinque anni dalla fine dell’anno in cui gli utili soggetti a tale aggiustamento sarebbero stati realizzati da un’impresa di detto Stato. Il presente paragrafo non si applica in caso di frode o omissione volontaria.

DividendiArt. 10

  • I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
  • Tuttavia, tali dividendi possono essere imponibili anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e secondo la legislazione di detto Stato, ma se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non è imponibile. superare:
  • il 5% dell’importo lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una persona giuridica) che possiede almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi,
  • 15% dell’importo lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.
Il presente paragrafo non pregiudica la tassazione della società per quanto riguarda gli utili con i quali vengono pagati i dividendi.

  • Il termine “dividendi” come utilizzato nel presente art. indica i redditi derivanti da azioni, quote di “jouissance” o diritti di “jouissance”, azioni minerarie, quote di fondatori o altri diritti che non siano crediti, partecipazione agli utili nonché altri redditi soggetti allo stesso trattamento fiscale dei redditi da azioni di le leggi dello Stato in cui è residente la società distributrice.
  • Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente di cui è residente la società pagante i dividendi, per mezzo di una stabile organizzazione situata o esercita in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si collega effettivamente con tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni dell’art. 7 o dell’art. 14, a seconda dei casi, si applica.
  • Quando una società residente di uno Stato contraente ricava utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può imporre alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, tranne nella misura in cui tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato contraente. Stato o nella misura in cui la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né assoggetta gli utili non distribuiti della società ad un’imposta sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti sono costituiti in tutto o in parte da utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

InteresseArt. 11

  • Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
  • Tuttavia, tali interessi possono essere imponibili anche nello Stato contraente dal quale provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario è il beneficiario effettivo degli interessi, l’imposta così applicata non può superare il 10% dell’importo lordo. dell’interesse. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.
  • Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi di cui al paragrafo 1 sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente di cui è residente il beneficiario degli interessi, se tale persona è il beneficiario effettivo degli interessi e se tali interessi sono pagati:
  • in relazione alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche,
  • in relazione alla vendita a credito di beni o merci consegnati da un’impresa a un’altra impresa, o
  • su un prestito di qualsiasi natura, non rappresentato da azioni al portatore, concesso da un istituto finanziario o da uno Stato contraente.
  • Il termine “interesse” così come utilizzato nel presente art. indica i redditi derivanti da crediti di ogni genere, garantiti o meno da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione agli utili del debitore, e in particolare i redditi da titoli di Stato e i redditi da obbligazioni o obbligazioni, compresi i premi e i premi accessori a tali titoli, obbligazioni o obbligazioni. Le penalità per ritardato pagamento non costituiscono interessi ai sensi del presente articolo.
  • Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi un’attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure presta in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito sul quale sono pagati gli interessi si collega effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni dell’art. 7 o dell’art. 14, a seconda dei casi, si applica.
  • Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, tali interessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
  • Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che avrebbero dovuto concordato tra pagatore e beneficiario effettivo in assenza di tale rapporto, si applicano le disposizioni del presente art. si applica solo a quest’ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile secondo la legislazione di ciascuno Stato contraente, nel rispetto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Diritti d’autoreArt. 12

  • I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
  • Tuttavia, tali canoni possono essere imponibili anche nello Stato contraente dal quale provengono, secondo la legislazione di detto Stato, ma l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’importo lordo dei canoni.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

  • Il termine “royalties” come utilizzato in questo art. indica i pagamenti di qualsiasi tipo ricevuti come corrispettivo per l’uso o la concessione in uso di qualsiasi diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di qualsiasi brevetto, marchio commerciale, disegno o modello, progetto, formula o processo segreto, o per informazioni riguardanti esperienze industriali, commerciali o scientifiche.
  • Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero in tale altro Stato fornisce prestazioni personali indipendenti da una base fissa ivi situata, ed il diritto o i beni per i quali sono pagati i canoni si collegano effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni dell’art. 7 o dell’art. 14, a seconda dei casi, si applica.
  • I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Dove, però, chi paga

i canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l’obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico di detta stabile organizzazione o di una base fissa base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

  • Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto dell’uso, del diritto o dell’informazione per i quali sono pagati, eccede l’importo che che sarebbe stato convenuto tra pagatore e beneficiario effettivo in assenza di tale rapporto, si applicano le disposizioni del presente art. si applica solo a quest’ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile secondo la legislazione di ciascuno Stato contraente, nel rispetto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

GuadagniArt. 13

  • Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall’alienazione di beni immobili di cui all’art. 6 e situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
  • Utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente al fine di prestare servizi personali indipendenti, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di tale stabile organizzazione (da soli o insieme all’intera impresa) o di tale base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
  • Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale, di imbarcazioni adibite al trasporto per vie navigabili interne o di beni mobili relativi all’esercizio di tali navi, aeromobili o imbarcazioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui ha sede la sede di gestione effettiva è situata l’impresa.
  • Gli utili derivanti dall’alienazione di beni diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente l’alienante.

Servizi personali indipendentiArt. 14

  • I redditi che un residente di uno Stato contraente ricava da servizi professionali o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente disponga regolarmente di una base fissa nell’altro Stato contraente per l’esercizio delle sue funzioni. attività. Se egli dispone di tale base fissa, solo la parte del reddito attribuibile a tale base fissa può essere tassata in detto altro Stato.
  • Il termine “servizi professionali” comprende in particolare le attività scientifiche, letterarie, artistiche, educative o didattiche indipendenti, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Servizi alla persona dipendenteArt. 15

  • Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, stipendi ed altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente percepisce in relazione ad un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro subordinato non sia esercitato nell’altro Stato contraente. Stato. Se l’occupazione

viene esercitato in tal modo, le remunerazioni che ne derivano sono imponibili in detto altro Stato.

  • Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
  • il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato, e
  • la retribuzione è pagata da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro

Stato;

  • l’onere della remunerazione non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa quale

il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

  • Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni derivanti da un lavoro subordinato esercitato a bordo di una nave o di un aeromobile adibito al traffico internazionale, o di una imbarcazione adibita al trasporto per vie navigabili interne, sono imponibili nello Stato contraente in cui ha sede la direzione effettiva. dell’impresa è situata.

Compensi degli amministratoriArt. 16
Gli emolumenti degli amministratori ed altri pagamenti simili ricevuti da un residente di uno Stato contraente in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato .Animatori e AtletiArt. 17

  • Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue attività personali in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o di musicista, nonché in qualità di sportivo come tali esercitati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
  • Se i redditi derivanti da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in qualità di tali spettano non all’artista o allo sportivo stesso ma ad un’altra persona, tali redditi possono, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, essere imponibili. nello Stato contraente in cui vengono esercitate le attività di artista dello spettacolo o di sportivo. Le disposizioni del presente comma non si applicano qualora sia accertato che né l’artista né l’atleta né le persone ad essi legate partecipano direttamente o indirettamente agli utili della persona menzionata nel presente comma.
  • Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attività svolte da artisti dello spettacolo che siano sostanzialmente sovvenzionati, direttamente o indirettamente, da contributi di fondi pubblici.

PensioniArt. 18
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 19, le pensioni ed altre remunerazioni analoghe corrisposte ad un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un rapporto di lavoro passato sono imponibili soltanto in detto Stato.Servizio governativoArt. 19
1.

  • Le remunerazioni pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, diverse dalla pensione, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi nell’esercizio di funzioni di carattere pubblico per detto Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in quello Stato.
  • Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato ed è residente di detto Stato la persona fisica che:
  • è cittadino di quello Stato; O
  • non è diventato residente di detto Stato al solo scopo di prestare i servizi. 2.
  • Qualsiasi pensione pagata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, o prelevando fondi da esso costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi nell’esercizio di funzioni di natura pubblica per detto Stato, suddivisione o autorità, sarà imponibile solo in quello Stato.
  • Tuttavia, tale pensione è imponibile soltanto nell’altro Stato contraente se la persona fisica è residente di detto Stato e ha la cittadinanza di detto Stato.
  • Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni corrisposte in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale o da un suo ente di diritto pubblico .

StudentiArt. 20

  • Indennità che uno studente o apprendista d’affari che è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente e che si trova nel primo Stato esclusivamente per motivi di istruzione o formazione, riceve per il suo mantenimento , l’istruzione o la formazione sono esenti da imposizione in detto altro Stato a condizione che tali pagamenti provengano da fonti esterne a detto Stato
  • Per quanto riguarda le sovvenzioni, le borse di studio e le retribuzioni derivanti da un impiego non contemplate dal paragrafo 1, uno studente o apprendista di cui al paragrafo 1 ha inoltre diritto, nel corso di tale istruzione o formazione, alle stesse esenzioni, sgravi o riduzioni rispetto alle imposte disponibili ai residenti dello Stato che si trova a visitare.

Altri proventiArt. 21

  • Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque siano la loro provenienza, non contemplati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.
  • Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi diversi dai redditi immobiliari come definiti al comma 2 dell’art. 6, se il percettore di detti redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero esercita in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata , e il diritto o il bene per il quale viene pagato il reddito si collega effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa, in tal caso si applicano le disposizioni dell’art. 7 o dell’art. 14, a seconda dei casi, si applica.

CapitaleArt. 22

  • Capitale rappresentato da beni immobili di cui al comma 2 dell’art. 6, di proprietà di un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
  • Capitale rappresentato da beni mobili facenti parte dell’attivo aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa a disposizione di un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente prestati per svolgere servizi personali indipendenti, sono imponibili in detto altro Stato.
  • I capitali rappresentati dalle navi e dagli aeromobili adibiti al traffico internazionale, nonché dalle imbarcazioni adibite al trasporto per vie navigabili interne, nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa. situato.
  • Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo

Stato.Metodi per l’eliminazione della doppia imposizioneArt. 23

  • Per quanto riguarda la Bulgaria, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:
  • Se un residente della Bulgaria consegue redditi o possiede beni imponibili in Svizzera, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, la Bulgaria, fatte salve le disposizioni della lettera b), esenta tali redditi o tali capitali da tassazione, ma può, nel calcolare l’importo dell’imposta sul reddito o sul patrimonio residuo di tale residente, applicare la stessa aliquota come se il reddito o il patrimonio in questione non fossero stati esentati.
  • Se un residente della Bulgaria riceve interessi o canoni che, conformemente alle disposizioni degli articoli 11 e 12, sono imponibili in Svizzera, la Bulgaria concede in deduzione dall’imposta sul reddito di detto residente un importo pari a l’imposta pagata in Svizzera. Tale detrazione non potrà tuttavia eccedere la parte dell’imposta bulgara, calcolata prima della detrazione, attribuibile al reddito imponibile in Svizzera.
  • Per quanto riguarda la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:
  • Se un residente della Svizzera ottiene redditi o possiede beni che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Bulgaria, la Svizzera, fatte salve le disposizioni delle lettere b) e c), esenta tali redditi o capitali dall’imposta imposta, ma può tuttavia, nel calcolare l’importo dell’imposta sul reddito o sul patrimonio residuo di tale residente, applicare la stessa aliquota come se il reddito o il patrimonio in questione non fossero stati esentati.
  • Se un residente della Svizzera riceve dividendi, interessi o canoni che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Bulgaria, la Svizzera concede a tale residente, su sua richiesta, una detrazione; tale detrazione consisterà in quanto segue:
  • una detrazione dell’imposta pagata in Bulgaria conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 dall’imposta svizzera riscossa sui redditi di tale residente. Tale detrazione non può tuttavia eccedere la parte dell’imposta svizzera, calcolata prima della detrazione, attribuibile al reddito imponibile in Bulgaria, oppure
  • una detrazione standard dall’imposta svizzera o
  • un’esenzione parziale dei dividendi, degli interessi o dei canoni in questione dall’imposizione in Svizzera, ma almeno una detrazione dell’importo dell’imposta pagata in Bulgaria dall’importo lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.

La Svizzera determina il tipo di franchigia e la procedura da utilizzare secondo le esigenze svizzere relative all’attuazione delle convenzioni internazionali concluse dalle
Confederazione per evitare le doppie imposizioni.

  • Se una società residente in Svizzera riceve dividendi da una società residente in Bulgaria, riceverà sull’imposta svizzera su tali dividendi le stesse detrazioni che riceverebbe se la società che paga i dividendi fosse residente in Svizzera.

Non discriminazioneArt. 24

  • I cittadini di uno Stato contraente non sono soggetti nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa connesso, diverso o più gravoso dell’imposizione e degli obblighi connessi a cui sono o potranno essere essere i cittadini di detto altro Stato nelle stesse circostanze. sottoposto. Tale disposizione, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, si applicano anche alle persone che non sono residenti in uno o entrambi gli Stati contraenti.
  • Il termine “cittadini” significa:
  • tutti gli individui in possesso della cittadinanza di uno Stato contraente;
  • tutte le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni che traggono la loro qualità da leggi vigenti in uno Stato contraente.
  • L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere riscossa in detto altro Stato in modo meno favorevole di quella applicata alle imprese di detto altro Stato che esercitano le stesse attività. Questa disposizione non deve essere interpretata nel senso che impone ad uno Stato contraente di concedere ai residenti dell’altro Stato contraente indennità personali, sgravi e riduzioni a fini fiscali per motivi di stato civile o responsabilità familiari che esso concede ai propri residenti.
  • Salvo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 9, comma 7 dell’art. 11, o comma 6 dell’art. 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati pagati pagato ad un residente del primo Stato. Analogamente, eventuali debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del capitale imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati contratti nei confronti di un residente dello Stato contraente. Stato menzionato per primo.
  • Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto o in parte, posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposta o ad alcun obbligo connesso con essa diversa o più gravosa rispetto alla tassazione e agli adempimenti connessi a cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese analoghe del primo Stato.
  • Nessuna disposizione del presente art. sarà interpretato nel senso che impedisce alla Bulgaria di tassare, all’aliquota prevista dalla legge bulgara, l’importo totale degli utili di qualsiasi stabile organizzazione, persona fisica o società di persone bulgara residente in Svizzera, a condizione che tale aliquota non superi l’aliquota generalmente applicabile alla profitti di una stabile organizzazione di uno Stato terzo.
  • Le disposizioni di questo art. dovrà, nonostante quanto previsto dall’art. 2, si applicano alle imposte di ogni genere e descrizione.

Procedura amichevoleArt. 25

  • Se una persona ritiene che le azioni di uno o entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, può,

indipendentemente dai rimedi previsti dal diritto interno di detti Stati, presentare il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente in cui è residente o, se il suo caso rientra nel comma 1 dell’art. 24, a quello dello Stato contraente di cui ha la cittadinanza. Il caso deve essere presentato entro tre anni dalla prima notifica dell’atto che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

  • L’autorità competente, se l’opposizione le sembra giustificata e non è in grado di pervenire ad una soluzione soddisfacente, si adopera per risolvere il caso di comune accordo con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, allo scopo di l’elusione fiscale non conforme alla Convenzione.
  • Le autorità competenti degli Stati contraenti si sforzeranno di risolvere di comune accordo qualsiasi difficoltà o dubbio che dovesse sorgere sull’interpretazione o sull’applicazione della Convenzione. Possono inoltre consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
  • Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare tra loro direttamente allo scopo di raggiungere un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora risulti necessario uno scambio orale di opinioni per agevolare il presente accordo, tale scambio di opinioni potrà aver luogo nell’ambito di una Commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Agenti diplomatici e funzionari consolariArt. 26

  • Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i privilegi fiscali degli agenti diplomatici o dei funzionari consolari previsti dalle norme generali del diritto internazionale o dalle disposizioni di accordi speciali.
  • Ai fini della presente Convenzione, gli agenti diplomatici e i funzionari consolari di uno Stato contraente accreditati nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo che sono cittadini dello Stato accreditante sono considerati residenti in detto Stato se sono ivi soggetti agli stessi obblighi per quanto riguarda l’imposizione sul reddito e sul patrimonio in quanto residenti di detto Stato.
  • La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o dipendenti, né alle persone che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo quando si trovano sul territorio di uno Stato contraente e non sono considerati residenti di nessuno degli Stati contraenti ai fini dell’imposizione sul reddito e sul patrimonio.

Entrata in vigoreArt. 27

  • La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Sophia al più presto possibile.

La Convenzione entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno a tutte le imposte riscosse per gli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre dell’anno in cui gli strumenti di ratifica saranno scambiati. .

  • A partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, lo scambio di note tra la Bulgaria e la Svizzera relativo alla tassazione delle imprese di navigazione marittima e aerea del 20 gennaio 1969 non sarà più valido.

TerminazioneArt. 28
La presente Convenzione resterà in vigore fino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, dandone preavviso almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di applicarsi a tutte le imposte riscosse per gli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre dell’anno per la fine del quale viene data la risoluzione.
In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Berna, il 28 ottobre 1991, in duplice esemplare nelle lingue francese e bulgara, ciascuna versione facente ugualmente fede.
PER LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA:
Stich
PER LA REPUBBLICA DI BULGARIA:
KostovPROTOCOLLOLa Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria,
Hanno concordato, al momento della firma della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, avvenuta il 28 ottobre 1991 a Berna, le seguenti disposizioni che formano parte integrante parte della Convenzione:

  • Annuncio art. 3, comma 1 e)

Per quanto riguarda la Bulgaria, sono considerate imprese anche le imprese individuali e collettive di individui, nonché le attività economiche di tali persone, registrate presso i comuni secondo la legge bulgara.

  • Annuncio art. 7, commi 1 e 2

Quando un’impresa di uno Stato contraente vende beni o merci o esercita un’attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di tale stabile organizzazione non sono calcolati sull’importo totale ricevuto dall’impresa ma è calcolato esclusivamente sulla base della remunerazione attribuibile all’attività effettiva della stabile organizzazione per tale vendita o attività.
Nel caso di appalti di ricerca o di fornitura, installazione o costruzione di attrezzature o impianti industriali, commerciali o scientifici o di progetti pubblici, quando l’impresa ha una stabile organizzazione, gli utili di tale stabile organizzazione non sono determinati in base al totale dell’importo del contratto, ma soltanto sulla parte del contratto che è effettivamente eseguita da tale stabile organizzazione nello Stato contraente in cui è situata detta stabile organizzazione. Gli utili relativi alla parte del contratto eseguita dalla sede principale dell’impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui detta impresa è residente.

  • Annuncio art. 8, commi 1 e 4

Le disposizioni di questi commi nonché le disposizioni dell’art. 3, comma 1 f), art. 13, comma 3, art. 15, comma 3, e dell’art. 22, comma 3 si applica rispetto ai veicoli stradali circolanti nel traffico internazionale.

  • Annuncio art. 12, comma 2

Finché la Confederazione Svizzera non introduce norme interne per la ritenuta alla fonte sui canoni corrisposti a non residenti, le disposizioni del comma 2 dell’art. 12 non si applica e le royalties possono essere tassate solo nello Stato di residenza del beneficiario effettivo.

  • Annuncio art. 19

Il termine “persona di diritto pubblico” non comprende le imprese di trasporto aereo,
nonostante appartengano allo Stato o a terzi.
Fatto a Berna il 28 ottobre 1991 in duplice esemplare nelle lingue francese e bulgara, ciascuna versione facente ugualmente fede.
PER LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA:
Stich
PER LA REPUBBLICA DI BULGARIA:
KostovSCAMBIO DI NOTEIl capo del Dipartimento federale delle finanze Berna, 28 ottobre 1991
Caro Signore,
Con riferimento alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio firmata oggi, vi scrivo per informarvi che il Consigliere Federale Svizzero ha definito quanto segue: nella decisione del 7 marzo 1977 la politica svizzera in materia di scambio di informazioni:
Per la Svizzera, lo scopo di una convenzione contro la doppia imposizione è evitare la doppia imposizione internazionale; le informazioni necessarie per la regolare applicazione e per prevenire l’uso abusivo di una convenzione possono già essere scambiate in base alle disposizioni esistenti della convenzione in materia di consensi, riduzioni delle ritenute alla fonte, ecc.
Per la Svizzera una disposizione specifica sullo scambio di informazioni è superflua poiché, conformemente allo scopo della Convenzione contro le doppie imposizioni tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria, anche una formula esplicita non può prevedere che lo scambio di informazioni necessaria per la regolare applicazione è tale da poter evitare l’abuso della Convenzione contro la doppia imposizione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria.
Cordiali saluti,
Per la Confederazione Svizzera Stich
Sua Eccellenza Ivan Kostov Ministro delle Finanze, Sofia

Livelli di tassazione societaria nei vari cantoni svizzeri

Il sistema fiscale svizzero riflette l’assetto federale del Paese, composto da 26 cantoni sovrani (Argovia, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Berna, Basilea Campagna, Basilea Città, Friburgo, Ginevra, Glarona, Grigioni, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, San Gallo, Sciaffusa, Soletta , Svitto, Turgovia, Ticino, Uri, Vaud, Vallese, Zugo, Zurigo),con circa 2’222 comuni indipendenti.

La sovranità fiscale in Svizzera è divisa in i tre livelli:

  • Confederazione:
  • Cantoni;
  • Comuni.

In base alla Costituzione, a tutti i cantoni è accordata piena libertà in materia tributaria, fatta eccezione per le imposte esplicitamente riservate alla Confederazione.

Sono le costituzioni cantonali che assicurano la tassazione comunale basata su coefficienti o varie imposte cantonali.

La sovranità dei cantoni consente loro di stabilire le proprie aliquote fiscali.

I Comuni possono riscuotere imposte solo dove è consentito dal rispettivo Cantone.

Nel maggio 2019 in votazione popolare gli svizzeri hanno accettato la Riforma fiscale delle imprese. La nuova legge federale è entrata in vigore il primo gennaio 2020. Questa riforma è nata dalla necessità di abrogare i privilegi fiscali di cui godono le società con statuto speciale operanti per lo più a livello internazionale con sede in Svizzera.

Dal 1° gennaio 2020 la legge federale sulla riforma fiscale e sul finanziamento dell’AVS (RFFA) ha introdotto misure fiscali compatibili con gli standard internazionali e allo stesso tempo interessanti per le imprese.

Di conseguenza tutte le società sono ora tassate sull’utile alle stesse condizioni.

Imposta sull’utile delle persone giuridiche – livello federale

La Confederazione preleva l’imposta sull’utile delle persone giuridiche in base a un’aliquota fissa dell’8,5 % sugli utili netti di società di capitali e società cooperative.
Per le associazioni, le fondazioni e altre persone giuridiche nonché per i fondi d’investimento si applica invece un’aliquota fissa del 4,25 %.
L’imposta federale sul capitale è stata abrogata.

Persone giuridiche soggette a imposizione fiscale

Per persone imponibili s’intendono le persone giuridiche con sede in Svizzera, ad esempio società di capitali, società a garanzia limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative, fondazioni e investimenti collettivi di capitale con possesso fon-diario diretto. Dato che, ai fini fiscali, le società di persone sono trasparenti, ogni socio viene tassato individualmente. Le società che hanno la loro sede o amministrazione effettiva nel territorio svizzero sono considerate domiciliate in Svizzera.

Reddito imponibile

Le società domiciliate in Svizzera sono assoggettate all’imposta sull’utile generato a livello mondiale, eccezion fatta per l’utile attribuibile a stabilimenti fissi o proprietà immobiliari all’estero. Tale utile è escluso dalla base imponibile svizzera e viene preso in considerazione solo ai fini della progressione delle aliquote nei cantoni che applicano ancora il sistema progressivo.

Le società domiciliate all’estero sono assoggettate solo all’imposta sull’utile generato in Svizzera, ovvero su utili e/o ricavi da parteci-pazioni frutto dell’attività economica, degli stabilimenti fissi o delle proprietà immobiliari site in Svizzera, laddove l’utile da sostanza immobiliare include l’utile derivante dalla compravendita di proprietà immobiliari.

In linea di principio la contabilità di una società svizzera e, in caso di una società estera, quella della succursale, costituiscono la base per determinare l’utile imponibile. Generalmente vi sono pochissime differenze tra l’utile societario e l’utile imponibile, eccezion fatta per gli utili da partecipazioni (utili di capitale e dividendi) che beneficiano di riduzioni fiscali indirette, per alcune correzioni richieste dalla normativa fiscale e per le perdite riportabili fiscal-mente per un periodo di sette anni. Di norma le deduzioni ammesse sono, oltre alle spese per personale e merci, gli ammortamenti, le imposte pagate, gli interessi passivi nonché le commissioni/ royalties di gestione e amministrazione. Tali spese sono detraibili purché venga soddisfatto il principio di libera concorrenza («dea-ling at arm’s length»).

Capitale proprio occulto

L’Amministrazione federale delle contribuzioni («AFC») ha emesso diverse norme di garanzia («safe-harbour rules») in riferimento al capitale proprio occulto (denominato anche «thin capitalization») applicabili a debiti con entità correlate. Queste norme non interes-sano il finanziamento di terzi. Nello specifico, si ricorre al rapporto tra attivi e patrimonio netto per determinare se una società è adeguatamente finanziata. Le norme sulla «thin capitalization» prevedono che ogni classe di attivi (in genere il valore venale, ma spesso possono bastare anche valori contabili inferiori) sia coperta da una certa percentuale minima di patrimonio netto.

Il debito tra entità correlate che supera la soglia di indebitamento consentito secondo le percentuali fornite dall’AFC viene riclassi-ficato come patrimonio netto e sommato al capitale imponibile ai fini dell’imposta sul capitale prelevata dai cantoni/comuni, a meno che non sia possibile dimostrare che, nella fattispecie, le condi-zioni di indebitamento applicate siano in linea con il principio di libera concorrenza e siano quindi appropriate. Inoltre, gli interessi finanziari deducibili possono essere calcolati moltiplicando il finanziamento massimo consentito per i tassi d’interesse determi-nati dall’AFC. Se gli interessi versati alle parti correlate superano l’ammontare che può essere pagato in base al finanziamento mas-simo consentito, essi vengono sommati di nuovo all’utile imponi-bile, a meno che non sia possibile dimostrare la sussistenza delle normali condizioni di mercato mediante il principio della libera concorrenza. Inoltre questi interessi vanno considerati dividendi occulti soggetti all’imposta preventiva.

Consolidato di gruppo

Ai fini dell’imposta sull’utile, in Svizzera ogni soggetto imponibile viene tassato individualmente. Non è prevista l’introduzione del consolidato di gruppo nel prossimo futuro.

Ristrutturazioni di gruppi

In Svizzera le ristrutturazioni di gruppi sono regolamentate dalla legge sulla fusione che include sia norme fiscali che giuridiche in aggiunta alle singole norme fiscali applicabili.

Le ristrutturazioni di gruppi, se vengono soddisfatti determinati criteri, possono avvenire senza alcun impatto sotto il profilo fiscale purché i valori contabili degli attivi e passivi rimangano invariati e gli attivi restino in Svizzera.

Imposta sull’utile delle persone giuridiche – livello cantonale e comunale

Vista l’armonizzazione a livello cantonale e comunale, la maggior parte delle norme tributarie sono identiche o molto simili alle di-sposizioni federali illustrate sopra (ad es. la riduzione per partecipazioni, la deduzione delle perdite e, nella maggior parte dei casi, regole sul capitale proprio occulto).

Aliquote dell’imposta sul reddito delle società nei cantoni – 2021 e 2022

Negli ultimi anni tutti i cantoni hanno partecipato alla corsa verso il ribasso delle aliquote fiscali. Non da ultimo Lucerna, Basilea Città e Vaud hanno fatto grandi sforzi per abbattere l’aliquota delle imposte per le società. In generale i cantoni puntualmente ogni anno cercano di introdurre aliquote più basse per far concorrenza agli altri cantoni.

Dopo che molti tassi erano stati ridotti negli anni precedenti a causa alla riforma dell’imposta sulle società (TRAF), il periodo dal 2021 al 2022 le aliquote fiscali sono state ridotte solo in pochi singoli casi. Le riduzioni più consistenti sono state effettuate nei cantoni di Vallese, Giura e Argovia (soggetto a referendum popolare su 15 maggio 2022) Riduzioni individuali delle aliquote dell’imposta sulle società nei cantoni nel 2022

I singoli cantoni hanno ridotto solo l’imposta sulle società aliquote marginalmente nel terzo anno successivo all’imposta sulle società Riforma (TRAF).

Ciò riguarda principalmente i cantoni che hanno scaglionato le loro riduzioni tariffarie su più anni. Questo è il motivo per cui ulteriori riduzioni sono inevitabili fino al 2025.

Livello di tassazione cantonale sulle Società

Di seguito la lista dei Cantoni Svizzeri in relazione al livello di tassazione sui redditi percepiti dalle società (2021/2022). L’aliquota media di tassazione cantonale in Svizzera sulle società si attesta al 14,87% per il 2021, al  14,68% peril 2022.

CANTONE ABBREVIAZIONE ALIQUOTA DI TASSAZIONE
2021 2022  
Zug ZG 11,85% 11,85%
Nidwalden NW 11,97% 11,97%
Glarus GL 12,32% 12,31% -0,01%
Lucerne LU 12,32% 12,20% -0,12%
Uri UR 12,63% 12,63%
Appenzell Innerrhoden AI 12,66% 12,66%
Obwalden OW 12,74% 12,74%
Appenzell Ausserrrhoden AR 13,04% 13,04%
Basel-Stadt BS 13,04% 13,04%
Thurgau TG 13,36% 13,21% -0,15%
Neuchatel NE 13,57% 13,57%
Fribourg FR 13,87% 13,87%
Schaffhausen SH 13,94% 13,80% -0,14%
Geneva GE 14,00% 14,00%
Vaud VD 14,00% 14,00%
Schwyz SZ 14,06% 14,06%
St. Gallen SG 14,50% 14,40% -0,10%
ALIQUOTA MEDIA 14,87% 14,68% -0,19%
Grisons GR 14.77% 14.77%
Solothurn SO 15,75% 15,29% -0,46%
Jura JU 17,00% 16,00% -1,00%
Basel-Landschaft BL 17,97% 17,97%
Aargau AG 18,55% 17,42% -1,13%
Valais VS 18,72% 17,12% -1,60%
Ticino TI 19,16% 19,16%
Zurich ZH 19,70% 19,65% -0,05%
Bern BE 21,04% 21,04%

Fonte KPMG – Clarity on Swiss Taxes