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 Bulgaria – Normativa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in vigore dal 31.03.2018 

Comunicazione ai soggetti ex art. 4 della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП) , prom. SG n. 27 del 27 marzo 2018

Dal 31 marzo 2018 è entrata in vigore la nuova Legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro, prom. SG n. 27 del 27.03.2018 (ЗМИП), che ha abrogato l’attuale Legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro, e ha introdotto modifiche alla Legge sulle misure contro il finanziamento del terrorismo (LMML), nonché altre norme.

La Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (STCE 198), firmata a Varsavia il 16.05.2005 (testo in inglese), nonché le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla prevenzione e il finanziamento del terrorismo (2).

  • 3 della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП) sono le misure definite contro il riciclaggio, in quanto quelle indicate ai punti 1-6 sono obbligatorie per i soggetti, espressamente indicati nell’art. 4, 5 e 6, e comprendono un’accurata due diligence del cliente; raccolta e preparazione di documenti e altre informazioni secondo i termini e le condizioni dell’ЗМИП; conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni raccolti e predisposti ai fini del ЗМИП; Valutazione del rischio; divulgazione di informazioni su transazioni sospette, transazioni e clienti; divulgazione di altre informazioni ai fini del ЗМИП.

Valutare il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

  • 98 e 99 del nuovo ЗМИП, è stato introdotto un obbligo esplicito per i soggetti ex art. 4, 5 e 6 della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП) di predisporre le proprie valutazioni dei rischi al fine di identificare, comprendere e valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché i requisiti degli stessi. Quando si prepara
  • l’aggiornamento delle valutazioni dei rischi da parte dei soggetti obbligati deve obbligatoriamente rispettare e riflettere i risultati della valutazione nazionale dei rischi di cui all’art. 95, par. 1 del ЗМИП, nonché i risultati della valutazione del rischio sovranazionale e le raccomandazioni della Commissione Europea

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities (http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45319).

  • in caso di inosservanza degli stessi, l’interessato è obbligato

14 giorni per notificare la propria decisione alla Direzione dell’Informazione Finanziaria dell’Agenzia di Stato per la Sicurezza Nazionale (SAD FR), indicandone i motivi. In questi casi, il direttore di SAD FR può impartire istruzioni obbligatorie alla persona di cui all’art. 4, che trovano riscontro nella valutazione dei rischi di cui all’art. 98. Le valutazioni dei soggetti obbligati dovrebbero tenere conto dei fattori di rischio rilevanti in relazione ai clienti, ai paesi o alle aree geografiche, ai prodotti e servizi offerti, alle operazioni e transazioni effettuate o ai meccanismi di consegna. Le organizzazioni e associazioni professionali delle persone di cui all’art. 4 può predisporre e aggiornare le valutazioni dei rischi di riciclaggio

  • il finanziamento del terrorismo a livello settoriale cui si applicano i requisiti di cui sopra.

Le valutazioni del rischio dei soggetti obbligati sono aggiornate periodicamente, documentate e archiviate in conformità con l’DELLA LEGGE SULLE MISURE ANTIRICICLAGGIO (ЗМИП) e dovrebbero essere a disposizione del SAD e delle autorità di vigilanza.

Sulla base delle valutazioni del rischio preparate, le persone determinano il profilo di rischio del cliente e il rapporto commerciale con lui e applicano le misure previste dall’DELLA LEGGE SULLE MISURE ANTIRICICLAGGIO (ЗМИП) in base al profilo di rischio determinato.

La valutazione del rischio degli enti obbligati è contenuta anche nel Regolamento interno per il controllo e la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento di denaro terrorismo (MICP), ulteriori informazioni su cui sono disponibili nella sottosezione “Regole interne ai sensi dell’ЗМИП“.

I risultati della valutazione sovranazionale del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo effettuata dalla Commissione europea dovrebbero essere presi in considerazione e riflessi nella valutazione nazionale del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (ORR). La prima OR per la Repubblica di Bulgaria è un processo di attuazione e per lo stesso viene applicata la Metodologia per la valutazione del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, sviluppata dal Consiglio d’Europa. Nel 2018 sarà redatta una seconda bozza di relazione e il processo sarà finalizzato.

Predisposizione di una valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo da parte di organizzazioni non profit

Per la predisposizione delle valutazioni dei rischi da parte dei soggetti di cui all’art. 4, punto 28 della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП) (persone giuridiche senza scopo di lucro), sono previste condizioni particolari (art. 98, par. 3-5).

Ispezione completa del cliente

La LEGGE SULLE MISURE ANTIRICICLAGGIO (ЗМИП) disciplina le regole generali per l’applicazione delle misure per le ispezioni complesse, le regole speciali ed eccezioni per l’applicazione delle misure per le ispezioni complesse, le regole per le ispezioni complesse semplificate e quelle per le ispezioni complesse estese.

Ispezione completa:

  • identificazione dei clienti e verifica della loro identificazione;
  • identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identificazione;
  • raccogliere informazioni e valutare lo scopo e la natura del rapporto commerciale;
  • chiarire l’origine dei fondi;
  • monitoraggio continuo dei rapporti commerciali instaurati e verifica delle transazioni e delle operazioni, indicando i casi in cui sorge l’obbligo di applicare le misure di verifica complessa della clientela.

Le misure per l’ispezione complessa semplificata si applicano in funzione della valutazione del rischio potenziale secondo la Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП), previa approvazione da parte di un dipendente di una posizione apicale del soggetto ex art. 4 della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП).

La verifica complessa semplificata comprende l’applicazione di tutte le misure di verifica complesse, ma la portata e l’ambito della loro applicazione tengono conto del livello di rischio.

L’articolo 25 della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП) stabilisce le possibili deviazioni nel grado e nell’ambito di applicazione delle misure nei casi di minor rischio.

L’applicazione dei provvedimenti di ispezione complessa semplificata è ammissibile solo in presenza di tutte le condizioni cumulative elencate nell’art. 26 del LMML.

Le misure per l’ispezione complessa estesa si applicano obbligatoriamente in quelle espressamente indicate nell’art. 35, commi 1-7 casi – nei confronti dei soggetti di cui all’art. 36 della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП) (cd personalità politiche di spicco (PEP) e persone correlate); nei confronti delle persone e delle persone giuridiche stabilite in paesi terzi ad alto rischio ai sensi dell’art. 46 ZMP; per prodotti, operazioni e transazioni che potrebbero portare all’anonimato; per nuovi prodotti, pratiche commerciali e meccanismi di consegna; in relazione a nuove tecnologie per prodotti, pratiche commerciali e meccanismi di consegna nuovi o esistenti; in transazioni o operazioni complesse o insolitamente grandi; in rapporti di corrispondenza con un istituto di credito o un istituto finanziario di un paese terzo.

Queste ipotesi sono obbligatorie, ma non esauriscono l’applicazione delle misure per l’ispezione globale estesa. Secondo il punto 8 del medesimo articolo, le misure per l’ispezione complessa estesa devono essere applicate in tutti gli altri casi in cui la valutazione del rischio abbia individuato un rischio maggiore di riciclaggio.

  • 37-43 della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП) sono definite misure di ispezione complessa estesa in relazione a quelle definite nell’art. 36 persone, che siano personalità politiche di spicco, e per quanto riguarda le persone ad esse legate, tra le quali: l’approvazione da parte di un dipendente di una posizione apicale del soggetto di cui all’art. 4 per entrare o continuare in rapporti d’affari con tali soggetti; stabilire l’origine dei fondi utilizzati nei rapporti e nelle operazioni d’affari, e le operazioni effettuate nell’ambito di tali rapporti, nonché chiarire l’origine della proprietà; monitoraggio attuale ed esteso dei loro rapporti commerciali; sviluppare sistemi interni efficaci per identificare tali clienti.

L’elenco dei soggetti provenienti da Paesi che non applicano o non applicano integralmente gli standard internazionali in materia di contrasto al riciclaggio, individuati dalla Commissione Europea come Paesi terzi ad alto rischio di cui all’art. 46 del LMML, dovrebbero essere pubblicate sui siti web di SANS, BNB, FSC, NRA e MoF. Un aggiornamento aggiornato è stato pubblicato sul sito web del DANS nella sezione “Misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo”.

Linee guida delle Autorità di vigilanza europee (ESA) sull’applicazione di misure ispettive globali semplificate ed estese

I soggetti di cui all’art. 4, punti 1 – 6 e 8 – 11 determinano il rischio e dovrebbero applicare le misure per l’ispezione complessa estesa dei clienti secondo le linee guida dell’ESA ex art. 18 della Direttiva (UE) 2015/849. (Articolo 46,

  1. 3 e artt. 50 del LMML)https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-4180-EN-F1-1-ALLEGATO-1.PDF)

Il Direttore del SAD FR può dare istruzioni per l’applicazione di misure nei confronti di persone provenienti da paesi fuori dall’elenco della CE, di cui all’art. 46, par. 3.

I soggetti di cui all’art. 4, articoli 1 – 6 e 8 – 11 della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП) possono applicare altre misure di un’ispezione semplificata complessa, basata sul rischio, specificata nelle linee guida dell’ESA, deve essere data ai sensi dell’art. 17 della Direttiva (UE) 2015/849. Le condizioni e l’ordine sono determinati dalle norme di applicazione della legge. Tali misure si applicano solo se non sono state impartite altre istruzioni esplicite dal Direttore del SAD FR.

Chiarimento della provenienza dei fondi

  • il nuovo DELLA LEGGE SULLE MISURE ANTIRICICLAGGIO (ЗМИП) introduce un nuovo regime per chiarire l’origine dei fondi. L’origine dei fondi è chiarita applicando almeno due di quelli elencati all’art. 66, par. 1 modo.

A differenza dell’abrogato LMML, secondo l’art. 66, par. 2 del nuovo LMML, il chiarimento dell’origine dei fondi attraverso una dichiarazione scritta è consentito solo in caso di impossibilità di chiarire l’origine dei fondi dopo esaurimento dei mezzi di cui all’art. 66, par. 1, nonché nei casi in cui l’applicazione di almeno due delle modalità di cui all’art. 68, par. 1 ha portato a informazioni contrastanti.

Identificazione dei titolari effettivi e verifica della loro identificazione

  • 2 delle Disposizioni Aggiuntive al LMML, è stata introdotta una nuova definizione di “titolare effettivo” che, oltre alla titolarità diretta, comprende anche la titolarità indiretta. Viene data una definizione per

“Controllo” con riferimento al § 1c della CA della CA, nonché l’indicazione del “controllo indiretto” e dell’esercizio del controllo diretto o indiretto, ed indicare esplicitamente i soggetti che sono i titolari effettivi dei beni in trust, ivi compresi trust, fondi fiduciari e altre entità legali estere simili costituite

  • esistenti ai sensi della legge delle giurisdizioni che consentono tali forme di proprietà fiduciaria.

L’identificazione delle persone fisiche, che siano gli effettivi titolari dei clienti – persone giuridiche o altre persone giuridiche, è effettuata raccogliendo quelle indicate all’art. 59, par. 1 dei documenti e delle informazioni LMML.

  • 61 e 62 del LMML, sono stati introdotti nuovi obblighi nei confronti delle persone giuridiche e delle altre persone giuridiche stabilite nel territorio della Repubblica di Bulgaria; persone fisiche e giuridiche e altre persone giuridiche che operano nel territorio della Repubblica di Bulgaria in qualità di titolari di trust di trust, fondi fiduciari e altre persone giuridiche straniere simili stabilite ed esistenti ai sensi del diritto delle giurisdizioni che consentono tali forme di titolarità di trust; e le persone di contatto delle suddette persone, e formazioni. Sono tenuti a ricevere, disporre e fornire nei casi previsti dalla legge informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulle persone fisiche che ne sono i titolari effettivi, comprese informazioni dettagliate sui diritti di cui sono titolari.

Le informazioni sugli effettivi proprietari sono fornite all’Agenzia del Registro per l’inserimento delle informazioni e dei dati di cui all’art. 63 DELLA LEGGE SULLE MISURE ANTIRICICLAGGIO (ЗМИП) nel Registro delle Imprese, nel Registro BULSTAT e nel Registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, il SAD FR e le autorità competenti in DELLA LEGGE SULLE MISURE ANTIRICICLAGGIO (ЗМИП) entro il termine da questi stabilito, dei soggetti obbligati ai sensi della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП) in relazione alle misure per ispezioni complesse del cliente. Sono previste sanzioni per l’inadempimento degli obblighi.

Divulgazione di informazioni

La divulgazione delle informazioni del SAD FR in caso di sospetto o conoscenza di riciclaggio di denaro e/o presenza di fondi di origine criminale è effettuata secondo i termini e le condizioni di cui all’art. 72 de lЗМИП. Dopo aver appreso della PI o dei fondi di origine criminale, le persone obbligate sono obbligate a informare le autorità competenti ai sensi del codice di procedura penale, della legge sul ministero dell’Interno o della legge sull’Agenzia statale per la sicurezza nazionale. Le informazioni sulla segnalazione di sospetti vengono scambiate all’interno del gruppo, a meno che il direttore del FR SAD non fornisca altre istruzioni.

La comunicazione delle informazioni del SAD FR su richiesta è effettuata secondo i termini e le condizioni di cui all’art. 74 del LMML. C’è un termine obbligatorio per fornire le informazioni (3 giorni lavorativi), che viene fornito nel formato specificato dal SAD FR. Il termine può essere abbreviato o prorogato dal Direttore della FR SAD.

I soggetti di cui all’art. 4, punti 1 – 3 e 7 – 10 forniscono le informazioni richieste su supporto elettronico o attraverso un canale sicuro per lo scambio elettronico. SAD FR determina la forma in cui vengono fornite le informazioni.

  • 74, par. 7 della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП) prevede la possibilità di impartire istruzioni da parte del DAU della Repubblica Federale Tedesca a monitorare le operazioni effettuate nell’ambito del rapporto d’affari o

operazioni per un periodo determinato e sulla comunicazione di informazioni alla Direzione

Protezione delle informazioni

  • 80della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП), è stato introdotto un divieto nei confronti dei soggetti di cui all’art. 4, nonché con riguardo ai soggetti che li gestiscono e rappresentano ed ai loro dipendenti per la comunicazione al cliente oa terzi della comunicazione di informazioni ai sensi del della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП), al di fuori delle specifiche ipotesi espressamente indicate.
  • 81, è stato introdotto il divieto per la SAD SAD di utilizzare le informazioni costituenti segreto d’ufficio, bancario, commerciale o professionale, nonché le informazioni personali protette e le informazioni fiscali e assicurative ottenute alle condizioni e con l’ordinanza dell’art. 68, 72, 74 – 78, 88, 89, 90 e il Capitolo Nono del della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП), per scopi diversi da quelli della presente legge.

Secondo l’art. 82 del della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП), i dipendenti del SAD FR non possono rivelare, utilizzare per persone fisiche o correlate informazioni e fatti costituenti segreto d’ufficio, bancario, commerciale o professionale, nonché altre informazioni e fatti di cui siano venuti a conoscenza in esecuzione di i loro doveri ufficiali. Il divieto si applica anche ai casi in cui detti soggetti non sono in servizio. I dipendenti della direzione firmano una dichiarazione di tutela del segreto.

(1) Costituito nel 1989 in occasione del G7 di Parigi, il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o Financial Action Task Force (FATF) è un organismo intergovernativo che ha per scopo l’elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo

(2) Fonte: https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-contr-terr/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&dotcache=refresh

Le linee strategiche della lotta al finanziamento del terrorismo internazionale sono state tracciate, nei principi guida, dall’ONU nel 1999, attraverso la Convenzione di New York, con la quale per la prima volta è stata riconosciuta un’autonoma rilevanza della materia; con la stipula della Convenzione, sono state poste le basi a livello internazionale per la repressione penale del fenomeno e per l’estensione al medesimo del sistema di presidi già esistente per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio.

Nello stesso anno, con la Risoluzione n. 1267/1999 il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha introdotto come ulteriore misura, specifica per la lotta al terrorismo, una procedura di “congelamento” dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone collegate alla rete terroristica Al-Qaeda, sulla base di una black-list gestita da un apposito comitato (Comitato per le Sanzioni); la Risoluzione n. 1373/2001 in seguito ha ampliato la portata del sistema delle liste di congelamento, estendendola ad ulteriori liste di persone sospettate di appartenere o sostenere organizzazioni terroristiche gestite direttamente dagli Stati membri.

L’ONU ha adottato due nuove risoluzioni nei confronti di Al-Qaeda (Risoluzione n. 1989/2011) e dei Talibani (Risoluzione n. 1988/2011), in precedenza disciplinati in un’unica risoluzione del Consiglio di Sicurezza (n. 1267/1999). Sono state rafforzate le garanzie procedurali a tutela dei soggetti listati, aumentando la trasparenza dei procedimenti di listing e delisting, ed è stata rafforzata la figura dell’Ombudsperson, competente a valutare le istanze di delisting.

Le procedure e i criteri di designazione previsti nelle predette risoluzioni sono stati in seguito aggiornati rispettivamente attraverso la Risoluzione n. 2083/2012 e la Risoluzione n. 2082/2012.

Per fronteggiare la nuova minaccia dell’ISIL, nell’estate del 2014 il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha adottato due nuove risoluzioni, la Risoluzione n. 2170/2014, che ha esteso agli affiliati all’ISIL e al Fronte al-Nusra il regime di sanzioni imposto a suo tempo ad Al-Qaeda, e la Risoluzione n. 2178/2014, con la quale ha imposto agli Stati membri l’adozione di specifiche misure volte a contrastare il nuovo fenomeno dei “combattenti terroristi stranieri” (foreign terrorist fighters), anche attraverso la criminalizzazione delle relative attività di sostegno materiale e finanziario.

Nei mesi successivi, in risposta all’avanzata dell’ISIL nei territori controllati e ai numerosi atti terroristici, perpetrati anche in Europa, ha ulteriormente rafforzato i dispositivi di contrasto alle fonti di finanziamento dell’ISIL e delle entità collegate, attraverso la Risoluzione n. 2199/2015 e la Risoluzione n. 2253/2015, che, tra l’altro, hanno introdotto misure volte a bloccare i flussi derivanti dai rapimenti a scopo di riscatto, dal commercio del petrolio estratto e dal commercio dei beni archeologici trafugati nei territori controllati e sistematizzato e rafforzato il sistema sanzionatorio esistente.

Tra il 2016 e il 2017 il Consiglio di Sicurezza ha dottato la Risoluzione n. 2322/2016 e la Risoluzione n. 2341/2017, specificamente dirette a rafforzare la cooperazione internazionale nel contrasto al terrorismo, dando centralità alle attività di scambio di informazioni e alla collaborazione tra Stati e tra le autorità a vario titolo coinvolte.

Negli ultimi anni, misure di congelamento analoghe a quelle previste per i terroristi sono state adottate dalla Comunità Internazionale per sanzionare i governi di Paesi accusati di gravi violazioni dei diritti umani, o di minacciare la pace e la sicurezza internazionale; in quest’ultima fattispecie rientrano i Paesi coinvolti in attività di proliferazione di armi di distruzione di massa, al centro di un più ampio pacchetto di misure restrittive (cfr. sezione dedicata al contrasto dei programmi di proliferazione).

Normativa comunitaria

In attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU che hanno introdotto le misure di “congelamento”, l’Unione Europea ha adottato:

L’aggiornamento delle liste avviene attraverso l’adozione di appositi provvedimenti emendativi dei predetti Regolamenti, sulla base dei quali la Commissione europea ha predisposto la propria lista consolidata (Financial Security Database) di tutti gli individui e le organizzazioni attualmente soggetti a sanzioni finanziarie internazionali in Europa.

In attuazione delle nuove risoluzioni dell’ONU volte a contrastare l’attività dell’ISIL (Risoluzione n. 2253/2015), il Consiglio Europeo ha adottato la Decisione 2016/1693/PESC, abrogativo della Posizione Comune 2002/402/PESC, e il conseguente Regolamento CE n. 1686/2016.

La normativa penalistica comunitaria in materia di contrasto al terrorismo è stata armonizzata per la prima volta con la Decisione Quadro 2002/475/GAI, adottata dal Consiglio Europeo in seguito agli attentati dell’11 settembre. La Decisione, nel tipizzare i reati terroristici, ha richiesto agli Stati membri di allineare le loro normative e introdurre pene adeguate; la Decisione è stata in seguito modificata attraverso la Decisione Quadro 2008/919/GAI, che ne ha ampliato la portata definendo nuove condotte terroristiche.

In risposta alle azioni terroristiche degli ultimi anni, l’Unione Europea ha adottato la nuova Direttiva 2017/541/UE sulla lotta contro il terrorismo, che sostituisce la Decisione 2002/475/GAI.

Raccomandazioni del GAFI

Nel corso di una riunione plenaria tenutasi a pochi giorni di distanza dagli attentati di New York dell’11 settembre 2001 (29 e 30 ottobre 2001), il GAFI ha ampliato il proprio mandato al contrasto del finanziamento del terrorismo, elaborando gli indirizzi normativi e i principi guida per dare concreta attuazione alle Risoluzioni dell’ONU. Nell’occasione, ha emanato 8 Raccomandazioni Speciali (9 dal 2004) dedicate specificamente al finanziamento del terrorismo. Le Raccomandazioni Speciali, oltre a fornire linee di indirizzo per rendere operative le Risoluzioni ONU, hanno definito alcuni standard regolamentari per meglio presidiare sul piano normativo alcuni settori ritenuti maggiormente esposti al rischio di finanziamento del terrorismo (servizi di money transfer, bonifici transfrontalieri, trasferimenti di contante al seguito, operatività di organizzazioni non-profit).

Le Raccomandazioni Speciali a febbraio 2012 sono state trasfuse nelle nuove 40 Raccomandazioniche ricomprendono nel loro campo d’azione la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Per l’applicazione delle relative sanzioni finanziarie internazionali (congelamenti) il GAFI ha elaborato nel 2013 anche apposite linee guida, volte a fornire indirizzi operativi. Ha inoltre diffuso, di recente, alcune pubblicazioni specifiche sui rischi di finanziamento del terrorismo e, più in particolare, sulle forme di finanziamento dell’ISIL e delle attività dei soggetti che agiscono in adesione alla sua ideologia, come i “foreign fighters“.