Archivi categoria: IVA

Soglie Intrastat 2026 per tutti i paesi dell’Unione Europea e del Regno Unito

Soglie Intrastat 2026 per tutti i Paesi dell’Unione Europea e del Regno Unito.

COME SONO CAMBIATE LE SOGLIE INTRASTAT TRA IL 2025 ED IL 2026

Alcuni Paesi dell’Unione europea hanno modificato le proprie soglie Intrastat tra il 2025 e il 2026.

INTRA 2 bis – Nuova soglia di 2.000.000 di euro per l’obbligo mensile

Premessa

L’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall’articolo 13, comma 4-quater, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 che stabilisce l’obbligo per i soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica all’Agenzia delle dogane e dei
monopoli elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni e di servizi effettuati con i soggetti IVA stabiliti nei territori degli altri Stati membri dell’Unione europea.

L’articolo 50, comma 6-ter, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  dispone che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e
d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni in materia di elenchi riepilogativi, sono approvati i modelli e le relative
istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione , nonché le procedure ed i termini per l’invio dei dati all’Istituto Nazionale di Statistica.

Successivamente è stato emanato il Decreto del Min. Economia e Finanze del 22/02/2010  – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

L’art. 1 del Decreto del Min. Economia e Finanze del 22/02/2010 individua i “Soggetti obbligati” a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

L’art. 2 del Decreto del Min. Economia e Finanze del 22/02/2010 individua la “Periodicita’ degli elenchi”.

Con Determinazione n° 493869 del 23 dicembre 2021 sono stati approvati i nuovi modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario – periodi di riferimento decorrenti dal 2022

MODELLO DESCRIZIONE
Modello Intra -1 Cessione di beni registrate nel periodo di riferimento
Modello Intra -1 Bis Riepilogo di cessioni beni registrate nel periodo di riferimento
Modello Intra – 1 Ter Rettifiche alle cessioni di beni relative ai periodi precedenti
Modello Intra – 1 Quater Servizi resi registrati nel periodo di riferimento
Modello Intra – 1 Quinquies Rettifiche ai servizi resi relative ai periodi precedenti
Modello Intra -2 Acquisti di beni registrati nel periodo di riferimento
Modello Intra -2 Bis Riepilogo di Acquisti di beni registrati nel periodo di riferimento
Modello Intra – 2 Ter Rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti
Modello Intra – 2 Quater Servizi ricevuti registrati nel periodo di riferimento
Modello Intra – 2 Quinquies Rettifiche ai servizi ricevuti relative ai periodi precedenti
Modello Intra – 1 Sexies Operazioni in regime di call-off stock

Allegato 11 – Istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi – pdf

Inizialmente ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Min. Economia e Finanze del 22/02/2010 gli elenchi riepilogativi erano presentati con riferimento

:a) a periodi trimestrali, per i soggetti che avevano realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;

b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovavano nelle condizioni richieste dalla lettera a).

Con Provvedimento Prot. n. 194409/2017 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate  di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d’intesa con l’Istituto
Nazionale di Statistica sono state stabilite “Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. “Intrastat”)”.

Tra le “Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi” a proposito delle semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello Intra -2 Bis) veniva stabilito che I soggetti di cui all’articolo 1 del Decreto 22 febbraio 2010 presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno
dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro.

Successivamente con la Determinazione n° 493869 del 23 dicembre 2021 era stato previsto che i “Soggetti obbligati” a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie dovevano  presentare gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti fosse stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o
superiore a 350.000 euro.
Non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2bis con cadenza trimestrale.

Top

INTRA 2 bis – Obbligo mensile solo oltre i 2 milioni di euro

Attualmente la Determinazione Direttoriale 84415 del 03/02/2026 di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica  introduce una semplificazione che riduce l’onere amministrativo per migliaia di operatori economici.

La Determinazione Direttoriale 84415 del 03/02/2026  conferma integralmente la modulistica e le specifiche tecniche già approvate con la Determinazione n° 493869 del 23 dicembre 2021.

La principale novità riguarda la periodicità del Modello Intra -2 Bis.

Ai sensi dell’art.1  (Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Modello Intra -2 Bis)) viene stabilito che i “Soggetti obbligati”presentano gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 2.000.000 di euro.

La semplificazione diventa operativa con gli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari da trasmettere entro il 25 febbraio 2026, ai sensi dell’articolo 50, comma 6-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

Da quella data, gli operatori che non superano la soglia dei 2 milioni potranno continuare a presentare gli INTRA con periodicità trimestrale, riducendo tempi e adempimenti.

Per quanto non diversamente disposto, restano ferme le disposizioni della Determinazione n° 493869 del 23 dicembre 2021.

Restano invariate le altre soglie Intrastat:

  • Cessioni di beni (Intra 1-bis): obbligo mensile al superamento di 50.000 euro nel trimestre.
  • Servizi ricevuti (Intra 2-quater): soglia confermata a 100.000 euro trimestrali.
  • Servizi resi (Intra 1-quater): nessuna soglia, obbligo per tutte le operazioni.

Top

Struttura del Decreto Legislativo n.10 del 19 gennaio 2026 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto

Come spiega  la “Relazione Illustrativa” all’Atto del Governo n. 293 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto dal punto di vista della tecnica di redazione, gli argomenti inseriti nel testo unico IVA sono ordinati, in linea di principio, sulla base del sommario della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Ciò al fine di adottare
una sistematizzazione dei singoli temi coerentemente alla disciplina unionale.

Il Decreto Legislativo n.10 del 19 gennaio 2026 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (Testo Unico IVA) si compone di 18 Titoli

TITOLO I – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
– Capo I (Disposizioni generali)
TITOLO II – AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
– Capo I (Territorialità dell’imposta – Definizioni)
TITOLO III – SOGGETTI PASSIVI
– Capo I (Esercizio di imprese arti e professioni)
TITOLO IV – OPERAZIONI IMPONIBILI
– Capo I (Cessioni di beni)
– Capo II (Acquisti intraunionali di beni)
– Capo III (Prestazioni di servizi)
– Capo IV (Importazioni)
– Capo V (Buono corrispettivo)
TITOLO V – LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI
– Capo I (Cessioni di beni)
– Capo II (Operazioni intraunionali)
– Capo III (Prestazioni di servizi)
TITOLO VI – FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA
– Capo I (Cessioni di beni e prestazioni di servizi)
– Capo II (Cessioni e acquisti intraunionali)
TITOLO VII – BASE IMPONIBILE
– Capo I (Disposizioni generali)
– Capo II (Acquisti intraunionali di beni)
– Capo III (Importazioni)
TITOLO VIII – ALIQUOTE
– Capo I (Aliquote dell’imposta)
TITOLO IX – ESENZIONI E NON IMPONIBILITÀ
– Capo I (Operazioni esenti)
– Capo II (Operazioni non imponibili connesse alle operazioni intraunionali)
– Capo III (Operazioni non imponibili connesse alle importazioni)
– Capo IV (Operazioni non imponibili connesse all’esportazione)
– Capo V (Operazioni non imponibili assimilate)
– Capo VI (Depositi IVA)
TITOLO X – RIVALSA E DETRAZIONE
– Capo I (Rivalsa)
– Capo II (Detrazione)
TITOLO XI – VOLUME D’AFFARI ED ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ
– Capo I (Volume d’affari)
TITOLO XII – OBBLIGHI DEI SOGGETTI PASSIVI
– Capo I (Debitori dell’imposta)
– Capo II (Debitore dell’imposta per le operazioni intraunionali)
– Capo III (Debitore dell’imposta per le importazioni)
– Capo IV (Inizio, variazione e cessazione attività)
– Capo V (Fatturazione e registrazione delle operazioni)
– Capo VI (Fatturazione e registrazione delle operazioni intraunionali)
– Capo VII (Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento)
TITOLO XIII – RISCOSSIONE
– Capo I (Liquidazione e versamenti)
TITOLO XIV – RIMBORSI
– Capo I (Disposizioni varie)
TITOLO XV – GRUPPO IVA
– Capo I (Disposizioni generali)
TITOLO XVI – REGIMI SPECIALI
– Capo I (Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa)
– Capo II (Regime speciale per i produttori agricoli e ittici)
– Capo III (Disposizioni relative a determinati settori)
– Capo IV (Agenzie di viaggio e turismo)
– Capo V (Attività spettacolistiche)
– Capo VI (Regimi speciali per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione)
– Capo VII (Regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS))
– Capo VIII (Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi)
– Capo IX (Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti)
– Capo X (Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione)
TITOLO XVII – REGIMI DI FRANCHIGIA
– Capo I (Regime nazionale di franchigia)
– Capo II (Regime transfrontaliero di franchigia)
TITOLO XVIII – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO FINALE
– Capo I (Disposizioni varie)

Completano il testo quattro  tabelle, la principale delle quali è la tabella A, che elenca i prodotti agricoli e ittici (parte I) e i beni e servizi assoggettati ad aliquota ridotta del 4, 5 e 10% (parte II, III e IV), depurata delle varie previsioni non più in vigore ed integrata con norme esterne.

TITOLO I – Oggetto e ambito di applicazione

Capo I

(Disposizioni generali)

Il Capo I descrive le operazioni imponibili a livello nazionale, prevedendo che l’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

Viene, altresì, disposto che fino a quando non sarà entrato in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Unione europea l’imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intraunionali secondo le disposizioni di cui al testo unico in esame (articolo 1).

Top

TITOLO II – Ambito territoriale di applicazione

Capo I

(Territorialità dell’imposta – Definizioni)

Il Capo I, in materia di territorialità, reca le disposizioni relative al luogo di effettuazione delle operazioni sottoponibili all’imposta. Vengono riportate, pertanto, ai fini dell’applicabilità IVA (articolo 2) le definizioni di:

  • territori dello Stato e dell’Unione europea indicando i relativi territori esclusi;
  • soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato;
  • parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Unione europea;
  • trasporto intraunionale di beni;
  • locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto.

Top

TITOLO III – Soggetti passivi

Capo I

(Esercizio di imprese arti e professioni)

Il Capo I fornisce le definizioni di esercizio di imprese (l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile), individuando altresì le attività che si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio di imprese e quelle che non si considerano mai come tali, nonché di arti e professioni (l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse), individuando altresì le attività che non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni (articolo 3 e 4).

Top

TITOLO IV – Operazioni imponibili

Capo I

(Cessioni di beni)

Il Capo I reca la definizione di cessioni di beni, ovvero gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere, nonché ulteriori particolari operazioni da considerarsi cessioni di beni, assoggettabili all’imposta. Vengono altresì indicate alcune operazioni che non sono considerate cessioni di beni (articolo 5).

Vengono, altresì, definite le vendite a distanza intraunionali di beni, ossia le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’articolo 52, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intraunionali e che non hanno optato per l’applicazione della stessa. Vengono inoltre definite le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e le esclusioni dall’applicazione delle citate disposizioni (articolo 6).

Infine, si riporta la definizione di cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche, ovvero le cessioni di beni effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi (articolo 7).

Capo II

(Acquisti intraunionali di beni)

Il Capo II definisce gli acquisti intraunionali, ovvero gli acquisti effettuati nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato; le vendite a distanza intraunionali, nonché gli acquisti intraunionali in regime cosiddetto di “call-off stock” (particolare fattispecie contrattuale che si realizza quando uno stock di beni è spedito in un magazzino situato in un altro Stato membro a favore di un acquirente determinato che ne diventerà proprietario solo al momento del loro prelievo dal magazzino (articoli 8 e 9).

Capo III

(Prestazioni di servizi)

Il Capo III riporta la definizione di prestazioni di servizi, ovvero le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte, nonché ulteriori particolari operazioni da considerarsi prestazione di servizi, rilevanti ai fini dell’imposta, definendo ex lege prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, alcune specifiche fattispecie ed indicando alcune esclusioni (articolo 10).

Capo IV

(Importazioni)

 Il Capo IV definisce le importazioni, ovvero le operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio dell’Unione europea e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Unione medesima ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dall’Unione europea (articolo 11).

Capo V

(Buono corrispettivo)

 Il Capo V reca la definizione e i termini per considerare effettuato il trasferimento di un buono-corrispettivo, ovvero dello strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative (articolo 12), sia qualora sia da considerarsi monouso, ovvero se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono- corrispettivo dà diritto (articolo 13), sia se da considerarsi multiuso, ovvero se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto (articolo 14).

Top

TITOLO V – Luogo delle operazioni imponibili

Capo I

(Cessioni di beni)

 Sono indicati gli ambiti territoriali all’interno dei quali le cessioni di beni possono essere considerate come effettuate nel territorio dello Stato, ovvero se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili unionali o vincolati al regime del perfezionamento attivo e ammissione temporanea, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto (articolo 15).

Capo II

(Operazioni intraunionali)

Il Capo II individua i presupposti affinché le operazioni intraunionali siano considerate come effettuate nel territorio dello Stato, ovvero se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 28 e 29 del TFUE o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato. L’acquisto intraunionale si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l’acquirente è ivi soggetto d’imposta, salvo che sia comprovato che l’acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene (articolo 16).

Capo III

(Prestazioni di servizi)

Sono definite, inoltre, le condizioni necessarie affinché le prestazioni di servizi possano essere considerate effettuate nel territorio dello Stato ossia quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato e quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (articolo 17) e sono indicate particolari prestazioni di servizi che, a specifiche condizioni, sono da considerare come effettuate all’interno del territorio dello Stato (articolo 18). Si tratta in particolare delle prestazioni:

  • di servizi relativi a beni immobili;
  • di trasporto di passeggeri;
  • di servizi di ristorazione e di catering sia quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato, sia quando sono materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Unione europea, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato;
  • di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto.

In una specifica norma vengono descritte le condizioni necessarie all’applicazione dell’imposta per le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili (articolo 19).

Sono riportate alcune norme relative a particolari prestazioni di servizi concernenti imbarcazioni da diporto, necessarie per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (articolo 21).

Sono infine riportate alcune disposizioni speciali relative a talune prestazioni sottoponibili all’imposta, in quanto considerate rese nel territorio dello Stato, talora, al ricorrere di specifiche condizioni.

Si tratta dei:

  • servizi resi a committenti non soggetti passivi (articolo 20);
  • servizi resi a soggetti stabiliti fuori della Unione europea che non sono soggetti passivi dell’imposta (articolo 22);
  • servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi (articolo 23).

Top

TITOLO VI – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta

Capo I

(Cessioni di beni e prestazioni di servizi)

 Il Capo I contiene le disposizioni relative al momento di effettuazione delle operazioni nazionali. Vengono indicati nel dettaglio, ai fini dell’applicazione dell’imposta, i momenti in cui le cessioni di beni, nonché le prestazioni di servizi (articolo 24) e le operazioni sul mercato elettrico e nel sistema del gas naturale (articolo 25) si considerano effettuate.

Capo II

(Cessioni e acquisti intraunionali)

 Sono definiti, infine, i momenti in cui le cessioni intraunionali e gli acquisti intraunionali di beni sono da considerarsi effettuati ai fini dell’esigibilità dell’imposta (articolo 26).

Top

TITOLO VII – Base imponibile

Capo I

(Disposizioni generali)

Il Capo I raccoglie e riordina le disposizioni relative alla base imponibile

delle operazioni nazionali, intraunionali e alle importazioni.

Sono riportate le norme necessarie a determinare la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentati delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti (articolo 27).

Sono evidenziate anche le modalità di definizione del valore normale ovvero dell’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni mentre per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi. (articolo 28).

Sono elencate alcune esclusioni dal computo della base imponibile ovvero somme, valori e importi che non concorrono a formare la base imponibile (articolo 29).

Più in particolare, non concorrono alla formazione della base imponibile:

  • le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolaritànell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
  • il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
  • le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;
  • l’importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
  • le somme dovute a titolo di rivalsa dell’imposta sul valore

Inoltre, non si tiene conto, in diminuzione dell’ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto.

Vengono infine precisate le modalità di definizione della base imponibile per le seguenti operazioni:

  • le operazioni permutative e le dazioni in pagamento (articolo 30);
  • le cessioni e le prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi anche attraverso una norma di interpretazione (articolo 31).

Capo II

(Acquisti intraunionali di beni)

Il testo reca, come sopra detto, le modalità di determinazione della base imponibile e dell’aliquota per gli acquisti intraunionali di beni, prevedendo l’applicazione delle disposizioni sopra commentate (ossia gli articoli 27, 28 e 29) e precisando che, per i beni soggetti ad accisa, essa rientri nella base imponibile IVA (articolo 32).

Capo III

(Importazioni)

 Con riferimento all’imposta all’importazione, essa è commisurata, con le aliquote indicate nell’articolo 34, al valore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto, nonché dell’ammontare delle spese d’inoltro fino al luogo di destinazione all’interno del territorio dell’Unione europea che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Uno specifico regime è previsto per i supporti informativi, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, e per i beni unionali reimportati in regime di perfezionamento passivo (articolo 33).

Top

TITOLO VIII ALIQUOTE

Capo I

(Aliquote dell’imposta)

 Con il Capo I si provvede al riordino delle disposizioni relative alle aliquote, con particolare riguardo a quelle, anche di natura interpretativa, che si sono succedute nel tempo (articolo 34).

Di seguito, le varie aliquote IVA:

  • 22 percento (aliquota ordinaria);
  • 4 percento per le operazioni aventi ad oggetto beni e servizi di cui alla parte II della Tabella A;
  • 5 percento per le operazioni aventi ad oggetto beni e servizi di cui alla parte II-bis della Tabella A;
  • 10 percento per le operazioni aventi ad oggetto beni e servizi di cui alla parte III della Tabella A.

A titolo esemplificativo, si riporta la seguente tabella:

Aliquota Beni e servizi
 

4%

Prodotti di prima necessità (latte, pasta, pane, farine, ortaggi, legumi, ecc.)
 

5%

Basilico, rosmarino, prestazioni di trasporto urbano, macchinari medici vari ecc.)
 

10%

Prodotti alimentari non di prima necessità (carni, yogurt, kephir, pesce fresco, latte conservato ecc.)

Il testo reca, altresì, disposizioni interpretative e di chiarimento ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte del 4, del 5 e del 10 percento, nonché di assoggettamento all’aliquota ordinaria di determinati prodotti (articoli 35 e 36).

Top

TITOLO IX – Esenzioni e non imponibilità

Capo I

(Operazioni esenti)

 Il Capo I contiene e riordina le disposizioni relative alle esenzioni, con particolare riguardo alle disposizioni, anche di natura interpretativa, che si sono succedute nel tempo. A tale fine, è esposta una lunga serie di operazioni esenti dall’imposta (articolo 37).

Viene, inoltre, riportato il regime IVA per prestazioni di chirurgia estetica (articolo 38).

Capo II

(Operazioni non imponibili connesse alle operazioni intraunionali)

 Nel testo vengono elencate una serie di cessioni intraunionali non imponibili (articolo 39) e descritte le condizioni di cessioni intraunionali che possono essere considerate in regime cosiddetto di call-off stock (articolo 40). Sono, altresì, descritte le operazioni triangolari unionali non imponibili (articolo 43), ovvero delle cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi.

Sono riportate le condizioni per il verificarsi della non imponibilità dell’IVA per le cessioni a catena (ovvero quelle cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto, da uno Stato membro a un altro Stato membro direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente (articolo 41) e per gli acquisti intraunionali (articolo 42).

Capo III

(Operazioni non imponibili connesse alle importazioni)

 Il testo indica una serie di importazioni non soggette a IVA (articolo 44).

Capo IV

(Operazioni non imponibili connesse all’esportazione)

 Sono riportate le condizioni per il verificarsi della non imponibilità dell’IVA per le seguenti operazioni:

  • cessione all’esportazione (articolo 45);
  • acquisti in sospensione di imposta (articoli 46 e 47);
  • operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (articolo 48);
  • servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (articolo 49);
  • operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino (articolo 50);
  • cessioni non imponibili a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea (articolo 51).

Capo V

(Operazioni non imponibili assimilate)

 Vengono, infine, indicate alcune altre operazioni non imponibili relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di specifici soggetti (a titolo di esempio nei confronti dell’Unione europea, degli organismi internazionali riconosciuti, nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari) (articolo 52).

Capo VI

(Depositi IVA)

 Il Capo VI raccoglie le disposizioni relative ai depositi fiscali ai fini IVA, nonché quelle concernenti l’immissione in consumo o l’estrazione di benzina o gasolio introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato.

In particolare, viene riportata la definizione dei cc.dd. depositi IVA, ossia speciali depositi fiscali, ai fini IVA, preordinati alla custodia di beni nazionali e unionali che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono altresì, recate disposizioni in materia di abilitazione alla gestione, nonché di gestione stessa, dei suddetti depositi. Inoltre, sono riportate le operazioni non soggette a IVA effettuate tramite deposito (articolo 53).

Viene descritta una specifica disciplina sui depositi IVA per la benzina o il gasolio destinati all’utilizzo come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (articolo 54).

Top

TITOLO X – Rivalsa e detrazione

Capo I

(Rivalsa)

 Il Capo I concerne le disposizioni relative all’istituto della rivalsa, in forza del quale il soggetto che pone in essere la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile addebita l’imposta al cessionario o al committente (articolo 55).

Capo II

(Detrazione)

 È, altresì, previsto il meccanismo della detrazione mediante il quale il soggetto passivo è tenuto a versare all’Erario l’imposta al netto di quella già assolta o dovuta o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione a beni e servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione (anche in caso di acquisti intraunionali). Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (articolo 56).

Inoltre, vengono riportate norme circa la modalità di determinazione della percentuale di detrazione dell’IVA (articolo 57),

Il testo reca, altresì, specifiche ipotesi di esclusione o riduzione della detrazione d’imposta (articolo 58).

Sono contenute disposizioni in materia di rettifica della detrazione (articolo 59). In merito, laddove i beni o i servizi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata, è possibile una rettifica della stessa in aumento o in diminuzione. Le ipotesi di rettifica sono le seguenti:

  • per cambio di destinazione;
  • per mutamento del regime fiscale, del regime di detrazione dell’imposta o dell’attività.

È prevista una apposita modalità di detrazione per gli enti non commerciali (articolo 60).

Infine, si descrive una disciplina particolare in materia di scissioni aziendali. In particolare, in caso di trasferimento di aziende o di complessi aziendali in esecuzione di scissione, gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’IVA, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende stesse, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento (articolo 61).

Top

TITOLO XI – Volume d’affari ed esercizio di più attività

Capo I

(Volume d’affari)

 Il Capo I contiene le disposizioni relative al volume d’affari e all’applicazione dell’imposta nei confronti dei soggetti che esercitano più attività.

In dettaglio, il volume d’affari è costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che il contribuente ha effettuato o registrato nell’anno solare ovvero che sono soggette a registrazione nel corso dell’anno medesimo (articolo 62).

I soggetti esercenti più attività scontano l’imposta unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riguardo al volume d’affari complessivo, eccetto nelle ipotesi espressamente contemplate (articolo 63).

Top

TITOLO XII – Obblighi dei soggetti passivi

 

Capo I

(Debitori dell’imposta)

 Il Capo I raccoglie le disposizioni relative al debitore dell’imposta per le operazioni nazionali, intraunionali e importazioni.

In primo luogo, viene fornita una definizione di debitore d’imposta, ossia il soggetto che, ponendo in essere cessioni di beni o prestazioni di servizi, è tenuto a versare l’imposta all’erario cumulativamente per tutte le operazioni effettuate al netto della detrazione.

Si indicano analiticamente i debitori d’imposta in caso di operazioni territorialmente rilevanti in Italia (articolo 64). Specificamente, sono debitori d’imposta:

  • il soggetto passivo in caso di operazioni tra soggetti residenti;
  • il cessionario/committente-soggetto passivo stabilito in Italia in caso di operazioni effettuate nei suoi confronti da un soggetto non residente (c.d. reverse charge);

Con riferimento al cosiddetto reverse charge vengono indicate le ipotesi nelle quali tale istituto trova applicazione. Per approfondimenti si veda il relativo tema web, rinvenibile nel Portale della documentazione della Camera dei deputati.

  • l’operatore economico non residente in caso di operazioni tra soggetti non residenti, il quale provvede ad assolvere i relativi adempimenti direttamente, se identificato ai sensi dell’articolo 54 del testo unico adempimenti e accertamento, o tramite rappresentante fiscale residente in Italia.

Viene, altresì, descritta una disciplina specifica in materia di operazioni per le quali le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi non sono debitori d’imposta. In tal caso, esse versano l’imposta loro applicata dai fornitori direttamente all’Erario, anziché ai fornitori stessi (c.d. split payment). Siffatta disciplina si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri enti e società specificamente richiamati (articolo 65).

Capo II

(Debitore dell’imposta per le operazioni intraunionali)

 Nelle operazioni intraunionali, in via generale, il debitore d’imposta è l’acquirente-soggetto passivo nazionale. Tuttavia, qualora l’operazione intraunionale sia effettuata da un soggetto passivo non residente e senza stabile organizzazione in Italia, gli adempimenti sono da quest’ultimo compiuti mediante identificazione diretta o rappresentante fiscale (articolo 66).

Capo III

(Debitore dell’imposta per le importazioni)

 Per quanto concerne le importazioni, il debitore d’imposta è l’importatore (articolo 67).

Capo IV

(Inizio, variazione e cessazione attività)

 Nel Capo IV sono riportate le norme che disciplinano le dichiarazioni di inizio attività, da effettuare entro 30 giorni dall’inizio dell’attività presso uno degli uffici locali o ad un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e a seguito della quale viene attribuito al contribuente un numero di partita IVA, a cui vanno comunicate nel medesimo termine tutte le variazioni relative alla stessa, e la cessazione attività da parte dei soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione o dei soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale (articolo 68) e quelle in materia di dichiarazione valevole per l’identificazione ai fini IVA del soggetto non residente nel territorio dello Stato che intende assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente (articolo 70).

Vengono, infine, inserite le norme che stabiliscono che gli obblighi derivanti, in base alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data (articolo 69) e in materia di pubblicità in materia di partita IVA ovvero della possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA attribuito (articolo 71).

Capo V

(Fatturazione e registrazione delle operazioni)

 Nel Capo V sono esposte le modalità di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili.

Vengono elencate le indicazioni necessarie da inserire nella fatturazione delle operazioni a cui è tenuto il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio per ciascuna operazione imponibile – a titolo di esempio non esaustivo: la data di emissione, il numero progressivo che la identifichi in modo univoco, la ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, la residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché l’ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti, il numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore – (articolo 72) nonché nella fatturazione semplificata prevista per operazioni di ammontare complessivo non superiore a cento euro e nella fattura rettificativa di cui al successivo articolo 92 (articolo 73).

La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, ma la disposizione di cui all’articolo 72 indica diverse fattispecie con termini differenti (ad esempio con riferimento a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti esteri (stabiliti nell’Unione europea o meno).

Vengono poi esposte le modalità attraverso le quali deve essere disciplinata l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse, attraverso l’invio in forma elettronica, nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (articoli 74 e 75). Successivamente, sono inserite le norme che regolano la fatturazione elettronica negli appalti pubblici (articolo 76), nonché la fatturazione elettronica (obbligatoria per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato mentre con riguardo alle prestazione rese o ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate), la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati – attraverso un servizio gratuito per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche – ed il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle entrate e che prevedono l’utilizzo delle medesime da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza (articolo 77).

Sono poi riportate le norme che esonerano gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dalla emissione di fatture elettroniche (articolo 78) e quelle che disciplinano l’emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping ovvero le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a euro 70 destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione medesima (articolo 79). Vengono inserite le norme sulla fatturazione elettronica relativa ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino (articolo 80) e vengono indicate le operazioni che rientrano nella disciplina commercio al minuto e attività assimilate (ad esempio prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, per le prestazioni di trasporto di persone, per le attività di organizzazione di escursioni, giri turistici, ecc.) per le quali l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (articolo 81).

Vengono poi indicati gli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, individuandone le modalità, e prevedendo che le stesse siano effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. È ammessa la possibilità per i soggetti che fanno uso di sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico possono assolvere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri mediante questi sistemi a condizione che gli stessi consentano la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. Il termine di trasmissione dei dati è pari a dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, fermi restando gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dell’importo dei corrispettivi giornalieri anonimi può essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati (articoli 82 e 83).

Vengono, altresì, definite:

  • le modalità di certificazione dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi mediante ricevuta fiscale e scontrino fiscale, mediante l’uso esclusivo di speciali registratori di cassa o terminali elettronici, o di idonee bilance elettroniche munite di stampante, nei casi in cui non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente (articolo 84), fatta eccezione per l’attività di noleggio autoveicoli che gode di una propria disciplina semplificata (articolo 85);
  • le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale, a titolo di esempio non esaustivo: le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d’antiquariato, le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta, le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione, le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica (articolo 68);
  • le modalità di documentazione mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale ai fini della deducibilità delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi (articolo 69);
  • le modalità di registrazione delle fatture da parte del contribuente che deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (articolo 86);
  • le modalità di registrazione dei corrispettivi nelle attività di commercio al minuto e attività assimilate. In tal caso viene registrato l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l’aliquota applicabile entro il giorno non festivo successivo al giorno in cui le operazioni sono effettuate (articolo 87);
  • le modalità di registrazione degli acquisti a cui è tenuto il contribuente che annota in apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (articolo 88);
  • le modalità di tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni obbligate alla tenuta del registro unico delle fatture (sostituibile con apposite funzionalità rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti) nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. È esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto (articolo 90).

Sono riportate le modalità, i termini speciali e le semplificazioni previste per alcuni determinati adempimenti (a titolo di esempio non esaustivo: per l’emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti, per l’emissione, numerazione e registrazione delle fatture, con riferimento alle liquidazioni periodiche e ai versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all’esercizio di impianti di lampade votive; articolo 89).

Sono esposte le modalità per la registrazione delle variazioni in aumento o in riduzione dell’imponibile o dell’imposta, nonché della correzione di errori materiali o di calcolo (articolo 92).

Vengono riportate le norme che prevedono una disposizione regolamentare concernente semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione, ovvero per i contribuenti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a cinquecentomila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a ottocentomila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. In particolare i contribuenti sopra indicati possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia (articolo 93).

Si dispone inoltre la dispensa, per il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all’Ufficio competente, da alcuni adempimenti (obblighi di fatturazione e di registrazione) per le operazioni esenti da imposta, fermi restando l’obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l’obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente. La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti dev’essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell’attività ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio (articolo 94).

Sono infine descritte le modalità di tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti) previsti nella sezione in esame (articolo 95).

Infine, si prevede che le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 69 del 2002, si applichino anche alle associazioni pro-loco, alle bande musicali amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni dalle stesse organizzate (articolo 96).

Capo VI

(Fatturazione e registrazione delle operazioni intraunionali)

 Nel Capo VI sono indicate le modalità di:

  • fatturazione delle operazioni intraunionali (acquisti e cessioni; articolo 97) nonché registrazione delle medesime (articolo 98);
  • liquidazione periodica e dichiarazione annuale relativamente agli acquisti intraunionali (articolo 99);
  • dichiarazione e versamento dell’imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa (articolo 100).

Sono descritti gli obblighi dichiarativi connessi agli scambi intraunionali nonché le relative sanzioni, irrogate dall’Agenzia delle entrate, nei casi di omesse o inesatte dichiarazioni (articolo 101).

In dettaglio la fattura relativa all’acquisto intraunionale deve essere numerata e integrata dal cessionario con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni. Se trattasi di acquisto intraunionale senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale. Il cessionario di un acquisto intraunionale che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la fattura. Se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria

Per le cessioni intraunionali è emessa fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma unionale o nazionale. La fattura deve inoltre contenere l’indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al cessionario dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento.

L’imposta relativa agli acquisti intraunionali è computabile in detrazione con riferimento alle registrazioni eseguite nel secondo mese precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza mensile e nel secondo trimestre precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale.

Chi effettua acquisti intraunionali soggetti all’imposta deve comunicare all’altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intraunionali, I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intraunionali del testo unico IVA, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato e quelli da questi ultimi ricevuti indicando separatamente le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati.

Con riferimento alle norme della presente sezione si valuti l’opportunità di sostituire, ovunque ricorra, il riferimento a norme comunitarie con quello a norme dell’Unione europea nonché di sostituire il riferimento ad acquisiti e cessioni intra-comunitarie con quello ad acquisti e cessioni intra-unionali.

Capo VII

(Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento)

Il Capo VII disciplina gli obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento.

Sono riportate inizialmente le definizioni che si applicano all’interno della sezione in esame (articolo 102) e alcuni obblighi a cui sono tenuti i prestatori dei servizi di pagamento:

  • obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento ovvero la documentazione che riporta le informazioni dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri che prestano ogni trimestre (articolo 103):
    Secondo la citata disposizione i prestatori dei servizi di pagamento conservano la documentazione che riporta le informazioni di cui all’articolo 96 dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri che prestano ogni trimestre, al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano effettuate nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea allo scopo di conseguire l’obiettivo di lottare contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto. L’obbligo di conservazione opera se, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario.
  • obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento transfrontaliero (articolo 104).

Viene descritta la disciplina in materia di localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento ai fini dell’applicazione dell’obbligo di conservazione e trasmissione delle informazioni relative ai servizi di pagamento (articolo 105) e la documentazione da conservare (articolo 106).

I dati da conservare ai sensi dell’articolo 96 sono:

  1. il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;
  2. il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
  3. se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;
  4. l’IBAN o, se l’IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;
  5. se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;
  6. se disponibile, l’indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
  7. i dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui all’articolo 93;
  8. i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla lettera g).

Infine, sono indicate le sanzioni in caso di violazione degli obblighi di conservazione e comunicazione (articolo 107) e l’ambito di applicazione delle presenti disposizioni (ovvero i servizi di pagamento transfrontalieri prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024) (articolo 108).

Top

TITOLO XIII RISCOSSIONE

Capo I

(Liquidazione e versamenti)

 Il Capo I raccoglie le disposizioni in materia di versamenti periodici (articolo 109), limiti per la liquidazione trimestrale (articolo 110) e acconto IVA (articolo 111).

Il testo reca, altresì, disposizioni sulla registrazione, dichiarazione e versamento dell’imposta concernente gli acquisti effettuati dagli enti non commerciali (articolo 112), nonché su riscossione coattiva e privilegi (articolo 113).

Top

TITOLO XIV RIMBORSI

Capo I

(Disposizioni varie)

Il testo contiene disposizioni in materia di rimborsi.

In primo luogo, viene disciplinato il versamento di conguaglio e il rimborso dell’eccedenza. In particolare, se dalla dichiarazione annuale risulta che l’ammontare detraibile, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili, il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi espressamente previste e comunque in caso di cessazione di attività. Il contribuente, al ricorrere di talune condizioni, può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a euro 2.582,28, all’atto della presentazione della dichiarazione (articolo 114).

Viene, altresì, previsto che il soggetto passivo presenti la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (articolo 115).

Inoltre, viene indicata la modalità di esecuzione dei predetti rimborsi (i rimborsi sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni) (articolo 116).

Infine, vengono definite le modalità di rimborso dell’imposta assolta in altri Stati membri dell’Unione europea (articolo 117) e delle eccedenze di versamento a soggetti aderenti ai regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS), rispetto ai quali si veda il commento alle disposizioni del Capo VII del Titolo XVI (articolo 119), nonché l’esecuzione dei rimborsi sia a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea (articolo 118) sia a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione europea (articolo 120).

Top

TITOLO XV – GRUPPO IVA

Capo I

(Disposizioni generali)

 Il Capo I recepisce, senza operare sostanziali modifiche, il Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, accogliendo, in ottica compilativa, le disposizioni relative all’istituto del Gruppo IVA previsto dalla legge n. 232 del 2016, applicabili dal 1° gennaio 2018.

Nello specifico, sono riportati i presupposti soggettivi necessari alla costituzione del gruppo IVA e i soggetti esclusi dal gruppo IVA gruppo (articolo 121).

Quanto al primo punto sono richiesti congiuntamente:

  • una pluralità di soggetti passivi stabiliti in Italia, esercenti attività di impresa, ovvero arti o professioni;
  • la congiunta sussistenza tra gli stessi dei vincoli finanziario, economico e organizzativo.

Quanto al secondo punto sono esclusi dalla partecipazione a un Gruppo IVA le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero, i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario, i soggetti sottoposti a una delle procedure indicate dall’articolo 129, comma 3, terzo periodo del presente testo unico o in liquidazione ordinaria.

Passando alla valutazione dei requisiti, il vincolo finanziario sussiste laddove tra i suddetti soggetti intercorra, con decorrenza almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente, un rapporto di controllo, diretto o indiretto, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile oppure i suddetti soggetti siano sottoposti a controllo, diretto o indiretto, da parte del medesimo soggetto, purché quest’ultimo sia residente in Italia ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo di scambio di informazioni. Il vincolo finanziario si considera, altresì, sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti in Italia, qualora partecipino a un Gruppo Bancario di cui all’articolo 37-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993.

La norma sopracitata disciplina il c.d. Gruppo Bancario Cooperativo, il quale è composta da:

  1. una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura pari ad almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l’esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro;
  2. le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;
  3. le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall’articolo 59. c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre società di cui alle lettere b) e c).

Il vincolo economico sussiste allorquando ricorra almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:

  1. svolgimento di un’attività principale dello stesso genere;
  2. svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
  3. svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

Infine, può dirsi esistente il vincolo organizzativo qualora tra i soggetti precedentemente menzionati vi sia un coordinamento, in via di diritto (ai sensi delle disposizioni contenute nel libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile) o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto (articolo 122).

Ai fini della costituzione di un Gruppo IVA è necessario l’esercizio di una opzione da parte di tutti i soggetti passivi stabiliti in Italia per i quali ricorrano i requisiti suesposti, mediante la presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del gruppo, di una dichiarazione recante i dati di cui all’articolo 131, comma 5, del testo unico in commento. Tuttavia, ove uno o più dei predetti soggetti non eserciti detta opzione, l’effettivo vantaggio fiscale conseguito è oggetto di recupero a carico del gruppo IVA e quest’ultimo cessa a partire dall’anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell’opzione, a meno che i predetti soggetti non esercitino l’opzione per partecipare al gruppo medesimo (articolo 123). Viene descritta, altresì, la disciplina ai fini IVA delle operazioni realizzate tra due soggetti partecipanti al medesimo gruppo IVA, delle operazioni poste in essere da un soggetto del gruppo IVA nei confronti di un soggetto esterno e viceversa, nonché di quelle effettuate per il tramite di sedi o stabili organizzazioni situate all’estero (articolo 124).

Il testo reca, inoltre, disposizioni concernenti le eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA (articolo 125), gli adempimenti cui è tenuto il rappresentante del gruppo IVA (articolo 126) e le annesse responsabilità (articolo 127), nonché modalità ed effetti della revoca dell’opzione (articolo 128).

Infine, oltre ad essere precisata la non efficacia dell’opzione esercitata dal soggetto privo dei requisiti prestabiliti ai fini della partecipazione al gruppo IVA, sono riportati i casi di cessazione della partecipazione al gruppo medesimo (articolo 129), le modalità di espletamento dell’attività di controllo del gruppo (articolo 130) e di emissione, numerazione e registrazione delle fatture, nonché di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici (articolo 131).

Top

TITOLO XVI – Regimi speciali

Capo I

(Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa)

Il Capo I raccoglie le disposizioni concernenti la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa, secondo cui, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi (articolo 132).

Capo II

(Regime speciale per i produttori agricoli e ittici)

 Il Capo II contiene le disposizioni per il settore agricolo.

Specificamente, viene indicato un regime speciale per i produttori agricoli che pongono in essere cessioni di prodotti agricoli e ittici indicati nella prima parte della allegata tabella A).

Detto regime si sostanzia in:

  • una detrazione forfettizzata corrispondente all’importo derivante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle predette operazioni, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
  • l’applicazione dell’imposta con le aliquote proprie dei singoli prodotti;
  • l’esonero dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili per i produttori agricoli che nell’anno solare precedente abbiano realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d’affari non superiore a 7 mila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici indicati nella prima parte della allegata tabella A). Resta ferma la facoltà per tali produttori di non avvalersi di siffatto esonero.

A tal proposito, viene riportata una puntuale elencazione dei soggetti definibili produttori agricoli ai fini della presente disciplina (articolo 133).

Con riferimento ai produttori agricoli, sono recate, altresì, disposizioni concernenti gli acquisti intraunionali imponibili dagli stessi effettuati (articolo 134).

Viene prevista, per le attività agricole connesse, l’applicazione dell’IVA nella misura pari al 50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili, a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi di tale misura (articolo 135).

Viene indicato un regime fiscale per i raccoglitori occasionali, i quali sono esonerati dal versamento dell’imposta e da ogni obbligo documentale e contabile, inclusa la dichiarazione annuale (articolo 136), e per la raccolta e la cessione di prodotti selvatici non legnosi (articolo 137).

Infine, si precisa che gli interventi a sostegno della produzione agricola

sono qualificate come prestazioni non imponibili ai fini IVA (articolo 138).

Capo III

(Disposizioni relative a determinati settori)

 Il Capo III contiene le disposizioni per particolari settori (editoria; generi di monopolio; telecomunicazioni; documenti di viaggio; documenti di sosta nei parcheggi; rottami; ecc.).

In merito, per specifici settori, sono indicate le modalità di applicazione dell’imposta in deroga alle disposizioni contenute nei Titoli da I a XIV. A titolo esemplificativo, l’imposta è dovuta (articolo 139):

  • sulla base del prezzo di vendita al pubblico per il commercio dei tabacchi lavorati, di quotidiani, periodici e libri, nonché per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone;
  • sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi.

Sono recate disposizioni concernenti la liquidazione giudiziale e la liquidazione coatta amministrativa, prevedendo che per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. Invece, per le operazioni effettuate successivamente all’apertura della liquidazione giudiziale o all’inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti ai fini IVA, anche se è stato disposto l’esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore (articolo 140).

Capo IV

(Agenzie di viaggio e turismo)

Sono, altresì, recate disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo, le cui operazioni, finalizzate all’organizzazione di pacchetti turistici tutto compreso, sono considerate come una prestazione di servizi unica. Si specifica, altresì, che, ai fini della determinazione dell’imposta dovuta su dette operazioni, il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta. Si precisa, peraltro, che, con riguardo alle prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza, l’imposta si applica sulla differenza, al netto dell’imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell’imposta (articolo 141).

Capo V

(Attività spettacolistiche)

Il Capo V contiene disposizioni concernenti le attività spettacolistiche, recanti il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi ad esse relative, corrispondente all’inizio dell’esecuzione delle manifestazioni, fatta eccezione per le operazioni eseguite in abbonamento, per le quali l’imposta è dovuta all’atto del pagamento del corrispettivo. Per tali operazioni, le imprese assolvono agli obblighi di certificazione dei corrispettivi tramite il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate. Inoltre, ai soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività spettacolistiche specificamente indicate nella tabella C) allegata al presente testo unico, che nell’anno solare precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore alla soglia indicata, spetta la determinazione della base imponibile nella misura del 50 per cento dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti. Resta salva la facoltà per detti soggetti di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari (articolo 142).

Capo VI

(Regimi speciali per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione)

 Il Capo VI contiene le disposizioni speciali applicabili per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione.

In merito, viene indicata, per i suddetti soggetti, la modalità di determinazione della base imponibile cui applicare l’IVA. Specificamente, l’imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all’acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Tuttavia, con riferimento alle cessioni di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d’arte ceduti ai soggetti che ne esercitano il commercio dall’autore o dai suoi eredi o legatari, è possibile optare per il regime suddetto (c.d. del margine) a condizione che non sia stata applicata un’aliquota ridotta agli oggetti d’arte, antiquariato o da collezione in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest’ultimo (articolo 143).

A tal proposito, si ricorda che l’articolo 9 del decreto-legge n. 95 del 2025, modificando l’articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 1995, ha disposto la riduzione dal 10 per cento al 5 per cento dell’aliquota IVA applicabile alla compravendita di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione.

Conseguentemente, è stata preclusa l’applicazione del suddetto regime del margine qualora il soggetto passivo-rivenditore li abbia acquistati o importati con aliquota IVA ridotta.

Pertanto, con tali disposizioni, viene definita l’alternatività tra regime del margine ed applicazione dell’aliquota IVA ridotta (5 per cento) per le cessioni ed importazioni di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione.

Per ulteriori approfondimenti sul citato regime si rinvia al dossier della Camera dei deputati relativo al decreto-legge n. 95 del 2025.

Sono indicati, altresì, un regime particolare per quanto concerne le operazioni con l’estero e il volume d’affari (articolo 144).

Inoltre, sono recate disposizioni in merito alle modalità di fatturazione e registrazione (articolo 145) e alle relative sanzioni per le omissioni o le inesattezze (articolo 146).

Si precisa, inoltre, l’applicazione delle disposizioni ordinarie in materia di IVA per quanto non è diversamente disposto nel presente capo (articolo 147). Infine, si riporta il regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all’asta. Nello specifico, l’imposta relativa alla rivendita è commisurata all’ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene, comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall’organizzatore della vendita all’asta all’acquirente del bene, e l’importo che l’organizzatore corrisponde al committente. Quest’ultimo è costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che l’organizzatore della vendita riceve dal committente in virtù del contratto dimandato (articolo 148).

Capo VII

(Regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS))

Il Capo VII raccoglie le disposizioni dei regimi speciali One Stop Shop

(OSS) e Import One Stop Shop (IOSS).

In merito, sono recate disposizioni concernenti regimi speciali per:

  • i servizi resi da soggetti non UE;
  • per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intraunionali di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello Stato membro facilitate da interfacce elettroniche;
  • per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi.

Per quanto concerne la prima categoria di soggetti (soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione), vi è la possibilità di identificazione in Italia, con le modalità previste, ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di IVA, relativamente a tutti i servizi resi nell’Unione europea a committenti non soggetti passivi d’imposta. Detti soggetti sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo I, capo IV, del testo unico adempimenti e accertamento e non possono detrarre dall’imposta dovuta quella relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni. L’imposta relativa a tali operazioni effettuate nel territorio dello Stato può essere in ogni caso chiesta a rimborso. Peraltro, tali soggetti passivi hanno facoltà di esercitare, qualora spettante, il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non assoggettate al regime speciale, svolte dai soggetti passivi stessi (articolo 149).

Quanto alla seconda categoria (soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia) sussiste facoltà di opzione per l’applicazione delle predette disposizioni, ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di IVA, con riferimento ai seguenti beni e servizi (articolo 150):

  • per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta;
  • per tutte le vendite a distanza intraunionali aventi ad oggetto beni spediti o traportati dal fornitore o per suo conto a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto, nonché mezzi di trasporto nuovi o beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto;
  • per tutte le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche.

I soggetti passivi che esercitano la suddetta opzione non possono detrarre dall’imposta dovuta quella relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni. Essi, tuttavia, possono esercitare, qualora spettante, il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non assoggettate al regime speciale, svolte dai soggetti passivi stessi.

Infine, con riferimento all’ultima categoria (soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione europea) è prevista la facoltà di identificazione in Italia ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di IVA, relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, del testo unico in oggetto, ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Tale regime speciale, analogamente a quello previsto per la prima tipologia di soggetti, prevede l’esonero dagli obblighi di cui al titolo I, capo IV, del testo unico adempimenti e accertamento, nonché l’indetraibilità dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni da quella dovuta. L’imposta relativa a queste operazioni, effettuate nel territorio dello Stato, può essere in ogni caso chiesta a rimborso. Peraltro, tali soggetti passivi hanno facoltà di esercitare, qualora spettante, il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non assoggettate al regime speciale, svolte dai soggetti passivi stessi (articolo 151).

Il presente capo reca, altresì, disposizioni concernenti il regime fiscale previsto per i soggetti identificati in un altro Stato membro (articolo 152), nonché le modalità di riscossione e ripartizione dell’IVA nell’ambito del regime di cui al capo medesimo, per la quale è esclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione previsto all’articolo 3 del testo unico versamenti e riscossioni (articolo 153).

Capo VIII

(Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi)

Il Capo VIII reca disposizioni in materia di mezzi di trasporto nuovi, prevedendo che, per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell’esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del presente testo unico spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall’acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell’imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non può essere superiore all’ammontare dell’imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all’imposta nel territorio dello Stato (articolo 154).

Capo IX

(Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti)

Il    Capo    IX    raccoglie    disposizioni    concernenti    l’obbligo      di

identificazione, che può essere stabilito dal Ministro dell’economia e delle finanze con propri decreti, con riferimento a determinati prodotti, tra i quali (articolo 155):

  • prodotti tessili di cui alla legge 883 del 1973, nonché indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali per i quali dal contrassegno o dall’etichetta devono risultare il numero di partita IVA del soggetto obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di codice statistico;
  • apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico, nonché talune relative parti e pezzi staccati per i quali oltre al numero di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito al prodotto;
  • dischi, nastri ed altri analoghi supporti

Capo X

(Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione) 

Il Capo X raccoglie la disciplina delle importazioni di beni la cui spedizione o il trasporto si concludono nel territorio dello Stato, in spedizioni di valore trascurabile.

Nello specifico, si prevede un regime speciale di assolvimento dell’IVA per i soggetti che presentano i beni in dogana per conto della persona alla quale gli stessi sono destinati, tenuta al pagamento dell’imposta. Relativamente alle importazioni di beni effettuate nel mese di riferimento, i soggetti che si avvalgono di siffatto regime speciale presentano una dichiarazione mensile dalla quale risulta l’ammontare dell’imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati (articolo 156).

Top

TITOLO XVII – Regimi di franchigia

Capo I

(Regime nazionale di franchigia)

 Il testo contiene disposizioni concernenti il regime nazionale di franchigia, secondo il quale i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il regime di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (ossia quanto previsto per i contribuenti assoggettati al regime forfetario articolo 157).

Ciò implica che tali soggetti, ancorché obbligati a fatturare i corrispettivi mediante fatturazione elettronica (a decorrere dal 2024), non addebitino l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggano l’Iva sugli acquisti. Tra l’altro essi non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva.

Capo II

(Regime transfrontaliero di franchigia)

 Il Capo II reca disposizioni in materia di regime transfrontaliero di franchigia.

Vengono indicate le varie definizioni (articolo 158). Inoltre, sono individuate le condizioni di ammissione, la decorrenza, gli adempimenti, nonché la cessazione sia del regime di franchigia applicato in Italia da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea sia di quello applicato in altri Stati membri dell’Unione europea da parte di soggetti stabiliti in Italia (articoli da 159 a 167). Con riguardo a quest’ultimo, l’Agenzia delle entrate assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo al numero di partita IVA, in relazione agli Stati di esenzione che hanno ammesso tale soggetto passivo al regime di franchigia (articolo 164)

Top

TITOLO XVIII – Disposizioni di coordinamento finale

Capo I

(Disposizioni varie)

Sono raccolte le norme concernenti l’istituzione e la decorrenza dell’IVA (articolo 168), le norme di interpretazione autentica (articolo 169), le varie abrogazioni (articolo 170), nonché la decorrenza delle disposizioni contenute nel presente testo unico (dal 1° gennaio 2026) (articolo 171).

Top

Relazione Illustrativa al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di Imposta sul Valore Aggiunto

“Relazione Illustrativa” all’Atto del Governo n. 293  Decreto Legislativo n.10 del 19 gennaio 2026 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il testo unico IVA è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, 111 (Princìpi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
  • coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
  • abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più

In tale ottica, le disposizioni vigenti contenute in primis nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell’ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame.

Dal punto di vista della tecnica di redazione, gli argomenti inseriti nel testo unico IVA sono ordinati, in linea di principio, sulla base del sommario della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Ciò al fine di adottare una sistematizzazione dei singoli temi coerentemente alla disciplina unionale.

In particolare, il testo unico razionalizza le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplinano rispettivamente le operazioni nazionali e intraunionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto. In una logica di coerenza con la ratio di organizzare le disposizioni per settori omogenei, alcuni profili oggi disciplinati nel d.P.R. n. 633 del 1972 (in particolare, “Accertamento”) non hanno trovato collocazione nel presente testo unico.

In ragione della natura unionale del tributo e delle peculiarità del meccanismo di funzionamento dell’IVA sono mantenute nel testo unico IVA le disposizioni in materia di fatturazione, registrazione delle operazioni, liquidazione del tributo e rimborso.

Quanto ai profili di carattere procedimentale, l’articolo 21 della legge n. 111 del 2023 rinvia alle indicazioni procedurali di cui all’articolo 1 che non prevedono la trasmissione dei testi unici al Consiglio di Stato per l’espressione del relativo parere.

La scelta del legislatore delegante del 2023 è stata, quindi, nel senso di introdurre una chiara deroga all’assetto regolatorio ordinariamente declinato dalla disciplina di carattere generale (i.e. l’articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400), prevedendo in via espressa che l’adozione dei testi unici dovesse avvenire secondo una procedura speciale (quella di cui all’articolo 1 della legge n. 111 del 2023) che non prescrive la preventiva acquisizione dell’avviso del Consiglio di Stato.

D’altro canto, la mancanza di una deroga esplicita, in tal senso, non altera la volontà del legislatore di introdurre, consapevolmente ed espressamente (“…secondo la procedura di cui all’articolo 1”), per tali fattispecie, una disciplina speciale, delineando un sistema conchiuso e autosufficiente che a tali fini:

  1. prevede in via autonoma puntuali principi e criteri direttivi [cfr. articolo 21, comma 1, lettere a) b) e c)], per quanto in larga parte sovrapponibili a quelli dell’articolo 17-bis, comma 1, della legge n. 400 del 1988, ad ulteriore riprova della chiara volontà di accreditarsi come unico e speciale referente normativo per il governo della formazione dei testi unici;
  2. declina le competenze, anche in termini di iniziativa (cfr. articolo 1 comma 1), secondo criteri (speciali) non pienamente sovrapponibili a quelli di cui al comma 2 del predetto articolo 17- bis;
  3. definisce una speciale procedura compiutamente individuata nella sua complessa articolazione, anche per effetto della rigida scansione cronologica dei singoli passaggi procedurali, chiaramente incompatibile con il diverso schema procedimentale di cui al citato articolo 17-bis.

La soluzione privilegiata dal legislatore delegante trova, peraltro, ampia giustificazione nella specialità della materia e soprattutto nel cronoprogramma che segna l’intera riforma fiscale. Come evidenziato nella relazione illustrativa di accompagnamento della legge delega, “l’adozione dei suddetti decreti legislativi è ritenuta prioritaria per l’attuazione della delega fiscale; proprio per tale ragione i testi unici dovranno essere adottati entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge delega, quindi entro un termine più stringente rispetto ai decreti delegati di cui all’articolo 1. Ciò al fine di consentire ai decreti legislativi attuativi della presente delega, adottati successivamente, di intervenire direttamente sui nuovi testi unici”.

Successivamente l’articolo 1 della legge 8 agosto 2024, n. 122, ha disposto la proroga, al 31 dicembre 2025, del termine entro cui adottare i testi unici.

D’altronde, il testo unico fungerà da base per le successive modifiche introdotte dai delegati (anche quali correttivi) e per ogni successiva modifica che giustappunto dovrà essere calata e raccordata all’interno del nuovo ordinamento di settore. A tal riguardo, nemmeno va sottaciuto che la legislazione tributaria è in continua evoluzione e la necessità di rapidi aggiornamenti mal si concilierebbe con l’aggravamento procedurale sopra richiamato.

Il provvedimento, inoltre, rientra tra i casi di esclusione da AIR ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera g), del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169. La comunicazione della sussistenza della causa di esclusione è stata indicata nel Programma normativo semestrale relativo al 2025, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del DPCM n. 169 del 2017.

Il presente testo unico è composto da 171 articoli suddivisi in diciotto Titoli.

Al testo unico sono annesse quattro Tabelle allegate che ripropongono, con i dovuti aggiornamenti, le tabelle A, B e C allegate al d.P.R. n. 633 del 1972, nonché la tabella di cui all’articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che individua gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione il cui commercio è soggetto al cd. regime del margine.

Si tratta, in particolare, della:

  • Tabella A:

Parte I: “Prodotti agricoli e ittici”;

Parte II: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento”; Parte III: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento”; Parte IV: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento”;

  • Tabella B: “Prodotti soggetti a specifiche discipline”;
  • Tabella C: “Spettacoli e altre attività”;
  • Tabella D: “Oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione”.

In tali tabelle sono state inserite anche alcune disposizioni precedentemente collocate in fonti normative esterne al d.P.R. n. 633 del 1972 che, avendo a oggetto l’applicazione dell’imposta con l’aliquota ridotta, si è ritenuto coerente collocare nei predetti elenchi in base alla misura dell’agevolazione. Le norme ricondotte nelle tabelle sono le seguenti:

  • l’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
  • l’articolo 18 della legge 515 del 1993;
  • l’articolo 5 del decreto-legge 9 agosto 2024, 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;
  • l’articolo 75, comma 4, della legge 413 del 1991;
  • l’articolo 7 della legge 488 del 1999;
  • l’articolo 1, comma 39, della legge 662 del 1996;
  • l’articolo 6, comma 11, della legge 133 del 1999.

Non è stata inserita nelle tabelle la disposizione di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui: “Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da decubito e ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati, schiume di poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di argento, medicazioni non aderenti con antisettico, si applica l’aliquota IVA nella misura del 4 per cento. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea”.

Tale previsione deve, infatti, considerarsi inefficace per il mancato rilascio, dal 2004, dell’autorizzazione da parte della Commissione europea. Coerentemente con la decisione di non riportare la disposizione nelle tabelle, si è provveduto a inserire la stessa nell’elenco delle norme da abrogare.

Nei numeri 116), 117) e 118) della tabella A, parte IV, confluiscono le disposizioni di cui ai numeri 127-terdecies), 127-quaterdecies) e n. 127-quinquiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, che prevedono, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento in caso di specifici interventi di recupero edilizio di cui “all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”. Si tratta, in sostanza, degli interventi di cui alle lettere c), d) ed e), dell’articolo 31, primo comma, della legge n. 457 del 1978, vale a dire, degli interventi di restauro e risanamento conservativo [lettera c)], di ristrutturazione edilizia [lettera d)] e di ristrutturazione urbanistica [lettera e)].

Come noto, le disposizioni di cui all’articolo 31, primo comma, della legge n. 457 del 1978 sono state trasfuse nell’articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,

  1. 380 (cfr. inter alia, Risposta n. 390/E del 2020). Conseguentemente, i riferimenti contenuti nei numeri 127-terdecies), 127-quaterdecies) e n. 127-quinquiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 sono stati aggiornati alla luce del testo unico edilizia.

Il richiamo agli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, deve, dunque, tenere conto della diversa formulazione adottata dall’elenco di cui all’articolo 3, comma 1, del testo unico edilizia rispetto a quella di cui all’articolo 31, primo comma, della legge n. 457 del 1978.

In particolare, l’articolo 3, comma 1, del testo unico edilizia è composto dalle seguenti lettere: a) interventi di manutenzione ordinaria; b) interventi di manutenzione straordinaria; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo; d) interventi di ristrutturazione edilizia; e) interventi di nuova costruzione; f) interventi di ristrutturazione urbanistica.

Al riguardo, si segnala che rispetto all’elenco di cui all’articolo 31, primo comma, della legge 457 del 1978, il testo unico edilizia richiama, alla lettera e) dell’articolo 3, comma 1, gli “interventi di nuova costruzione”, che nell’elenco di cui all’articolo 31 non figurano.

Pertanto, per un più puntuale rinvio agli interventi agevolati e al fine di evitare dubbi interpretativi, si è ritenuto, in sede di aggiornamento delle disposizioni in esame, di escludere espressamente gli interventi che, nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 1, del testo unico edilizia, riguardano prestazioni diverse dal restauro e risanamento conservativo, dalla ristrutturazione edilizia e dalla ristrutturazione urbanistica. Trattasi, per l’appunto, degli interventi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 3, comma 1, del testo unico edilizia.

In base al criterio redazionale adottato, gli interventi a cui rinviano i numeri 116), 117) e 118) della tabella A, parte IV, allegata al testo unico IVA, sono così solo quelli di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.
Con riguardo, infine, alle fattispecie delle tabelle che rinviano alla specifica “voce doganale” si è ritenuto, in fase compilativa, di non modificare le stesse atteso che l’aggiornamento delle voci doganali implica un coordinamento normativo sostanziale, coerentemente alla disciplina unionale.

Il Titolo I, Oggetto e ambito di applicazione”, è composto dal Capo I “Disposizioni generali” che all’articolo 1 riproduce, al comma 1, l’articolo 1 del d.P.R. n. 633 del 1972, e accoglie, al comma 2, la disposizione concernente l’applicabilità dell’IVA alle operazioni intraunionali contenuta nell’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

Il Titolo II, “Ambito territoriale di applicazione”, è composto dal Capo I “Territorialità dell’imposta” che all’articolo 2 raccoglie le definizioni contenute nell’articolo 7 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il Titolo III, Soggetti passivi”, composto dal Capo I “Esercizio di imprese, arti e professioni”

include gli articoli 3 e 4 concernenti i soggetti passivi di imposta. Più in dettaglio:

  • l’articolo 3 riproduce il contenuto dell’articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di esercizio di impresa, aggiornando tale disposizione con le modifiche normative intervenute medio tempore. Per ragioni di coerenza e razionalizzazione, nella norma sono state ricondotte anche disposizioni aventi a oggetto lo stesso presupposto di imposta collocate in fonti normative esterne al d.P.R. n. 633. Al comma 2, lettera a), è stata attualizzata il riferimento all’articolo 2509 del codice civile, in luogo dell’articolo 2507, per le società costituite all’estero a seguito delle modifiche introdotte nel codice civile dall’articolo 7 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
  • l’articolo 4 contiene le norme in materia di esercizio di arti e professioni, riproducendo sostanzialmente il contenuto dell’articolo 5 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il Titolo IV, “Operazioni imponibili”, è articolato in cinque Capi:

  • Capo I: “Cessioni di beni” (articoli da 5 a 7) riprende le operazioni costituenti cessioni di beni di cui all’articolo 2 del d.P.R. n. 633 del 1972, la disciplina delle vendite a distanza intraunionali di beni contenute nell’articolo 38-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, 331, e le disposizioni in materia di cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche di cui all’articolo 2-bis del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • Capo II: “Acquisti intraunionali di beni” (articoli da 8 a 9) raccoglie la disciplina degli acquisti intra UE imponibili di cui all’articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, 331 e le disposizioni concernenti gli acquisti intraunionali in regime cd. di “call off stock” di cui all’articolo 38-ter del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
  • Capo III: “Prestazioni di servizi” (articolo 10) raccoglie la disciplina delle operazioni costituenti prestazioni di servizi contenute nell’articolo 3 del P.R. n. 633 del 1972 (commi da 1 a 6) e nell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (comma 7);
  • Capo IV: “Importazioni” (articolo 11) raccoglie la disciplina delle importazioni di cui all’articolo 67 del d.P.R. n. 633 del 1972. Coerentemente alla direttiva 2006/112/CE alla lettera d) sono state incluse le isole Aland e l’espressione “dipartimenti francesi d’oltremare” è stata sostituita con la seguente: “territori francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea”;
  • Capo V: “Buono corrispettivo” (articoli 12, 13 e 14) riporta le disposizioni di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevedono la disciplina del buono corrispettivo monouso e multiuso.

Il Titolo V, Luogo delle operazioni imponibili”, raccoglie le disposizioni in materia di territorialità e si compone dei seguenti Capi:

  • Capo I: “Cessioni di beni” raccoglie, all’articolo 15, le disposizioni concernenti la territorialità delle cessioni di beni contenute nell’articolo 7-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. 1972; al comma 1 il riferimento ai beni nazionali è stato eliminato e sostituto dal riferimento ai beni unionali;
  • Capo II: “Operazioni intraunionali” raccoglie, all’articolo 16, le disposizioni concernenti la territorialità delle operazioni intraunionali contenute nell’articolo 40 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
  • Capo III: “Prestazioni di servizi” raccoglie, all’articolo 17, le disposizioni concernenti la territorialità delle prestazioni di servizi contenute nell’articolo 7-ter del d.P.R. n. 633 del 1972. Negli articoli 18, 19 e 20 sono state trasfuse le disposizioni contenute negli articoli 7- quater, 7-quinquies e 7-sexies del d.P.R. n. 633 del 1972. L’articolo 21 accoglie e riordina le disposizioni in materia di territorialità per particolari servizi concernenti imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 1, commi 725 e 726, della legge n. 160 del 2019 e all’articolo 1,commi 710, 711 e 712 della legge n. 178 del 2020;
    gli articoli 22 e 23 ripropongono le norme contenute negli articoli 7-septies e 7-octies del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di territorialità, rispettivamente, dei servizi resi a non soggetti passivi stabiliti fuori della UE e dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi.

Il Titolo VI Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta” è composto di due capi:

  • Capo I: “Cessioni di beni e prestazioni di servizi” (articoli 24 e 25)
  • Capo II: “Cessioni e acquisti intraunionali” (articolo 26). In particolare:
  • l’articolo 24 riproduce le disposizioni di cui all’articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 in merito al momento di effettuazione delle operazioni per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi;
  • nell’articolo 25 sono trasfuse le speciali disposizioni in materia di effettuazione delle operazioni sul mercato elettrico e nel sistema del gas naturale di cui all’articolo 1, commi 38, 39 e 50, della legge n. 239 del 2004;
  • l’articolo 26 completa il titolo includendo nel testo unico la disposizione concernente il momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intraunionali di cui all’articolo 39 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

Il Titolo VII (articoli da 27 a 33) raccoglie le disposizioni concernenti la base imponibile dell’IVA ed è composto da tre Capi:

  • Capo I: “Disposizioni generali”;
  • Capo II: “Acquisti intraunionali di beni”;
  • Capo III: “Importazioni”. In particolare:
  • gli articoli 27 e 28 riproducono le disposizioni contenute negli articoli 13 e 14 del P.R. n. 633 del 1972 in materia, rispettivamente, di base imponibile e determinazione del valore normale. Nell’articolo 27 sono state inoltre trasfuse le disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (comma 7) e articolo 3, comma terzo, legge 5 agosto 1981, n. 441 (comma 8);
  • l’articolo 29 concerne i casi di esclusione dal computo della base imponibile contenuti nell’articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972 e nell’articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315 (comma 3);
  • l’articolo 30 concerne le operazioni permutative e le dazioni in pagamento di cui all’articolo 11 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • nell’articolo 31 sono trasfuse le disposizioni in materia di operazioni accessorie di cui all’articolo 12 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 32 recepisce le regole di determinazione della base imponibile per gli acquisti intraunionali contenute nell’articolo 43 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
  • l’articolo 33 accoglie le norme sulla determinazione della base imponibile per le importazioni di cui all’articolo 69 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il Titolo VIII, Aliquote” (articoli da 34 a 36), è composto dal Capo I “Aliquote dell’imposta”

concernente le disposizioni generali sulle aliquote dell’imposta e si compone dei seguenti articoli:

  • l’articolo 34 recepisce le disposizioni recate dall’articolo 16 del P.R. n. 633 del 1972, che prevede l’applicazione di un’aliquota ordinaria pari al 22 per cento e di tre aliquote ridotte pari al 4, al 5 e al 10 per cento per taluni beni e servizi espressamente indicati nella tabella A allegata al testo unico. Nel comma 4 viene inoltre trasfusa la disposizione di cui all’articolo 43, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, relativa all’applicazione delle aliquote IVA per gli acquisti intraunionali;
  • l’articolo 35 raggruppa e sistematizza alcune operazioni individuate da diverse fonti normative che hanno come elemento comune l’applicazione dell’aliquota IVA nella misura ordinaria. Il comma 2 traspone l’articolo 44 della legge n. 342 del 2000, attualizzandone il contenuto in considerazione della sopravvenuta abrogazione della legge 24 marzo 1942, n. 315, nonché del trasferimento al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle funzioni dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), a propria volta subentrata all’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE). Inoltre, al fine di coordinare la disposizione originaria con la disciplina vigente in materia di cessione dei cavalli da corsa, nel secondo periodo non è stata riportata la parola “anche”, lasciando, quindi, inalterata l’applicazione dell’aliquota del 22 per cento ai premi corrisposti;
  • l’articolo 36 contiene una specifica disposizione in materia di applicazione delle aliquote per la somministrazione di gas naturale [articolo 7, comma 2, lettera cc) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106]. Al riguardo, considerato l’articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 28 marzo 2025, 43, che entrerà in vigore a far data dal 1°gennaio 2026, secondo cui è sottoposto ad accisa il gas naturale “destinato alla combustione per usi domestici e usi non domestici” è stato sostituito il riferimento a “usi civili” con “usi domestici”.

Il Titolo IX, Esenzioni e non imponibilità” (articoli da 37 a 54), è composto da sei Capi:

  • Capo I: “Operazioni esenti”;
  • Capo II: “Operazioni non imponibili connesse alle operazioni intraunionali”;
  • Capo III: “Operazioni non imponibili connesse alle importazioni”;
  • Capo IV: “Operazioni non imponibili connesse all’esportazione;
  • Capo V: “Operazioni non imponibili assimilate”;
  • Capo VI: “Depositi IVA”;

In particolare, compongono il Titolo i seguenti articoli:

  • l’articolo 37 recepisce i casi di esenzione da imposta contenuti nell’articolo 10 del P.R. n. 633 del 1972, aggiornando la previsione con le modifiche normative medio tempore intervenute e sistematizzando nell’elenco fattispecie contenute in fonti normative esterne al d.P.R. n. 633; alla lettera f) è espunto il riferimento alla legge 24 marzo 1942, n. 315, in quanto abrogata;
  • l’articolo 38 contiene una specifica disposizione di esenzione per le prestazioni di chirurgia estetica contenuta nell’articolo 4-quater del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;
  • l’articolo 39 disciplina le ipotesi di cessioni intraunionali non imponibili, recependo l’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
  • l’articolo 40 riporta nel testo unico le cessioni intraunionali in regime di “call off stock”, riproducendo la disposizione di cui all’articolo 41-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
  • l’articolo 41 recepisce le disposizioni in materia di cessioni a catena contenute nell’articolo 41-ter del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
  • l’articolo 42 accoglie le previsioni concernenti gli acquisti intraunionali non imponibili o esenti di cui all’articolo 42 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
  • l’articolo 43 contiene il regime delle operazioni triangolari unionali di cui all’articolo 58 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
  • l’articolo 44 accoglie le disposizioni dell’articolo 68 del d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di importazioni;
  • l’articolo 45 disciplina le cessioni non imponibili, riprendendo e aggiornando la disposizione di cui all’articolo 8 del d.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, in ragione dell’evoluzione normativa in materia è stato aggiornato il riferimento alla prova doganale di uscita ed espunto il riferimento alla bolla di accompagnamento che non è più un documento richiesto per dare prova dell’avvenuta esportazione (v. articolo 1 del P.R. n. 472 del 1996). La formulazione dell’art. 45 è in linea con quanto previsto dal Codice doganale dell’Unione e con l’avvenuta introduzione di sistemi informatizzati per la gestione della dichiarazione doganale. In particolare, il sistema AES (di gestione delle dichiarazioni doganali) è stato introdotto con Decisione di Esecuzione (UE) 2016/578. La prova di uscita doganale delle merci coincide, quindi, con la procedura di certificazione di uscita delle merci di cui all’art. 334 Regolamento (UE) 2015/2447.
    Segnatamente, la citata disposizione stabilisce che “1. L’ufficio doganale di esportazione certifica l’uscita delle merci al dichiarante o all’esportatore nei casi seguenti:
    1. se tale ufficio è stato informato dell’uscita delle merci dall’ufficio doganale di uscita;
    2. se tale ufficio coincide con l’ufficio doganale di uscita e le merci sono uscite;
    3. se tale ufficio ritiene che le prove fornite conformemente all’articolo 335, paragrafo 4, del presente regolamento siano sufficienti.
    4. Se l’ufficio doganale di esportazione ha certificato l’uscita delle merci in conformità del paragrafo 1, lettera c), esso ne informa l’ufficio doganale di uscita.”

Conseguentemente, l’esportazione viene certificata dall’Ufficio di esportazione sulla base di quanto disposto dal citato art. 334 del Regolamento (UE) 2015/2447.

Nei commi 5 e 6 sono trasfuse, inoltre, le disposizioni contenute nell’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

  • gli articoli 46 e 47 traspongono nel testo unico le disposizioni che riguardano le regole di determinazione del plafond per gli esportatori abituali e, dunque, sistematizzano la disciplina degli acquisti in sospensione di imposta, riconducendo a unità le previsioni recate dall’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, e dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997. Con particolare riguardo all’articolo 46, comma 1, lettera a), è stata aggiornata la formulazione vigente in merito alle operazioni che concorrono a formare il plafond di cui all’articolo 45 (ex articolo 8 del d.P.R. n. 633 del 1972) mediante il richiamo anche della lettera c) (ex lettera b-bis, del comma 1, dell’articolo 8, del d.P.R. n. 633 del 1972, introdotta dalla legge 20 novembre 2017 n. 167, in attuazione dell’articolo 146 della direttiva 2006/112/CE). Con particolare riguardo all’articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997, non è stato trasfuso nell’articolo 47 la parte della norma “e delle prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi di altro Stato membro, non soggette ad imposta a norma dell’articolo 40, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427”. Ciò, in ragione dell’abrogazione dell’articolo 40, comma 9, del D.L. 331 del 1993 a seguito delle nuove regole di territorialità introdotte, a decorrere dal 2010, dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18;
  • l’articolo 48 riprende e aggiorna le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione di cui all’articolo 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 49 accoglie nel testo unico le disposizioni concernenti i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’articolo 9 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 50 traspone l’articolo 71 del d.P.R. n. 633 del 1972 concernente le operazioni non imponibili con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino; al comma 1 è stato implementato il rinvio anche agli articoli 46, 47 e 48, in quanto tali disposizioni risultano finalizzate all’applicazione dell’articolo 45. Inoltre, per migliore chiarezza linguistica sono state apportate modifiche di “wording” alla elencazione delle aree richiamate ai commi 1 e 2;
  • l’articolo 51 accoglie nel testo unico, all’interno dei primi due commi, le disposizioni dell’articolo 38-quater del d.P.R. n. 633 del 1972 concernenti le cessioni non imponibili a soggetti domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea; il terzo comma recepisce nel corpus del testo unico l’articolo 1, comma 368, della legge n. 208 del 2015 relativo alle procedure di rimborso;
  • l’articolo 52 ripropone, nel testo unico, l’articolo 72 del d.P.R. n. 633 del 1972 recante la disciplina delle altre operazioni non imponibili assimilate alle esportazioni, ai servizi internazionali o connesse agli scambi internazionali; al comma 1, per coerenza con le Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963, è stata riformulata la lettera a). La disposizione non amplia i diritti già riconosciuti dall’articolo 49 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari e dagli articoli 34 e 37 della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche (entrambe ratificate con legge n. 804/1967). La previsione non contrasta con la direttiva IVA, il cui articolo 151, lettera a); al comma 1, lettera i), concernente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti diversi da quelli richiamati nelle lettere precedenti, è stato integrato il rinvio alle lettere f), g) e h); al comma 2 è stata integrato il rinvio anche alla lettera i) considerato che negli accordi di sede, invero, è generalmente contenuta una clausola “pari passu”, che subordina l’esenzione IVA alle condizioni comunemente praticate alla generalità delle organizzazioni internazionali (con riferimento indiretto anche all’importo minimo della cessione). Si ritiene pertanto sistematicamente più coerente introdurre il riferimento anche alla lettera i), che comunque recederà nel caso in cui ci fossero organizzazioni internazionali i cui accordi di sede dovessero prevedere un limite diverso rispetto ai 300 euro; il comma 4 traspone nel testo unico, adattandolo, l’articolo 5, comma 15-ter, del decreto-legge 21 ottobre 2021, 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sulla decorrenza delle disposizioni recate dal comma 1, lettera f);
  • l’articolo 53 raccoglie la disciplina dell’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di depositi fiscali ai fini IVA. Il testo della norma è stato aggiornato, in quanto alcuni riferimenti normativi contenuti nel citato articolo 50-bis (es. regolamenti unionali in materia doganale) non sono più attuali;
  • sempre in tema di depositi fiscali, nell’articolo 54 sono inserite alcune norme introdotte dalla legge 205 del 2017 (articolo 1, commi da 937 a 942). Trattasi di misure speciali, con finalità antifrode, previste per l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

Il Titolo X, Rivalsa e detrazione” (articoli da 55 a 61), è composto da due Capi:

  • Capo I: “Rivalsa”;
  • Capo II: “Detrazione”.

In particolare, compongono il Titolo i seguenti articoli:

  • l’articolo 55 recepisce le norme sulla rivalsa recate dall’articolo 18 del d.P.R. n. 633 del 1972. Il comma 5 è stato aggiornato con le modifiche introdotte al codice civile in materia di privilegio generale. In particolare, oltre al richiamo all’articolo 2752 c.c., già contenuto nell’articolo 18 del P.R. n. 633 del 1972, è stato aggiunto il richiamo all’articolo 2751-bis c.c. che elenca i crediti che hanno privilegio generale e che è stato introdotto con la legge 29 luglio 1975, n. 426, con richiamo puntuale al n. 2 del richiamato articolo 2751-bis c.c.. Tale norma è stata successivamente modificata dall’articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al n. 2), con riferimento al privilegio generale di cui beneficiano le retribuzioni dei professionisti, ha esteso il privilegio generale al contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e al credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto;
  • l’articolo 56 costituisce la rifusione organica nel testo unico delle disposizioni in materia di detrazione contenute nell’articolo 19 del P.R. n. 633 del 1972 (commi da 1 a 6), nell’articolo 45 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (comma 7) e nell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (comma 8);
  • l’articolo 57 recepisce le norme sulla percentuale di detrazione contenute nell’articolo 19- bis del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 58 traspone l’articolo 19-bis1 del d.P.R. n. 633 del 1972 recante le disposizioni concernenti l’esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi;
  • l’articolo 59 recepisce l’articolo 19-bis2 del P.R. n. 633 del 1972 che disciplina le modalità di rettifica della detrazione;
  • l’articolo 60 recepisce le disposizioni dell’articolo 19-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 concernenti la detrazione per gli enti non commerciali. Al comma 4 è stato aggiunto un periodo finale mediante rifusione e adattamento dell’articolo 4-bis del decreto-legge 30 settembre 1992, 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;
  • l’articolo 61 traspone l’articolo 16, comma 11, della legge n. 537 del 1993, che disciplina l’applicazione delle disposizioni concernenti la rettifica della detrazione, l’utilizzo del plafond e la percentuale di detrazione nelle ipotesi di scissioni aziendali.

Il Titolo XI, “Volume d’affari ed esercizio di più attività”, è composto dal Capo I “Volume d’affari” e include due articoli:

  • l’articolo 62 recepisce le disposizioni in materia di volume d’affari recate dall’articolo 20 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 63 contiene le disposizioni in materia di esercizio di più attività, che traggono origine dall’articolo 36 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il Titolo XII, “Obblighi dei soggetti passivi” (articoli da 64 a 108), è composto dai seguenti Capi:

  • Capo I: “Debitori dell’imposta”;
  • Capo II: “Debitore dell’imposta per le operazioni intraunionali”;
  • Capo III: “Debitore dell’imposta per le importazioni”;
  • Capo IV: “Inizio, variazione e cessazione attività”;
  • Capo V: “Fatturazione e registrazione delle operazioni”;
  • Capo VI: “Fatturazione e registrazione delle operazioni intraunionali”;
  • Capo VII: “Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento”. In particolare, compongono il Titolo i seguenti articoli:
  • l’articolo 64 recepisce nel testo unico l’articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972 concernente il debitore d’imposta. Dal comma 6 della predetta disposizione è stata espunta, in sede di rifusione, la lettera a-quater), in considerazione della mancata autorizzazione, per le misure di deroga, prevista dall’articolo 395 della direttiva n. 112 del 2006;
  • l’articolo 65 trasfonde nel testo unico, rinumerando i commi, le disposizioni contenute nell’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 concernenti le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società (scissione dei pagamenti o split payment);
  • l’articolo 66 costituisce la trasposizione dell’articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, 331, riguardante il soggetto debitore dell’imposta per le operazioni intraunionali; l’articolo 67 recepisce, con alcuni adattamenti e aggiornamenti, l’articolo 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina le modalità di applicazione dell’imposta all’importazione; il comma 2 è stato riformulato in ragione della circostanza che le disposizioni relative alla falsa attestazione sono state abrogate dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17. Inoltre, l’articolo 46, comma 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, ancora richiamato dalla disposizione vigente è stato abrogato dall’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 471 del 1997 e sostituito dall’articolo 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 471 del 1997 (v. articolo 32, comma 6, del testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173). Infine, il comma 7 recepisce l’articolo 3, comma 10, della legge n. 7 del 2000 in materia di inversione contabile (cd. reverse charge) per le cessioni e le importazioni di argento;
  • l’articolo 68 recepisce nel testo unico, con i dovuti aggiornamenti, le disposizioni concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ricomprese nell’articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 69 riproduce l’articolo 35-bis del P.R. n. 633 del 1972 concernente gli obblighi degli eredi del contribuente;
  • l’articolo 70 costituisce la trasposizione aggiornata dell’articolo 35-ter del P.R. n. 633 del 1972 riguardante l’identificazione ai fini IVA e gli obblighi contabili dei soggetti non residenti;
  • l’articolo 71 recepisce l’articolo 35-quater del d.P.R. n. 633 del 1972 concernente la possibilità di verificare la validità del numero di partita IVA mediante apposito servizio disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate;
  • l’articolo 72 costituisce la rifusione dell’articolo 21 del P.R. n. 633 del 1972 concernente la fatturazione delle operazioni;
  • l’articolo 73 recepisce l’articolo 21-bis del P.R. n. 633 del 1972 riguardante la fatturazione semplificata;
  • l’articolo 74 costituisce la rifusione nel testo unico IVA dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244 del 2007, concernente l’emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;
  • l’articolo 75 costituisce la trasposizione nel testo unico dell’articolo 25, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede l’indicazione, nelle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni, del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP);
  • l’articolo 76 raccoglie la disciplina di cui agli articoli da 1 a 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, concernente l’attuazione della direttiva 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici;
  • l’articolo 77 costituisce la rifusione dell’articolo 1 del decreto n. 127 del 2015 e dell’articolo 1, commi da 916 a 919, della legge n. 205 del 2017, recanti le disposizioni in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati;
  • l’articolo 78 recepisce le disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per operatori sanitari di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
  • l’articolo 79 recepisce, con i dovuti adattamenti, l’articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, concernente l’emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping tramite il sistema OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization);
  • l’articolo 80 costituisce la trasposizione dell’articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che disciplina la fatturazione elettronica nelle operazioni con la Repubblica di San Marino;
  • l’articolo 81 riporta nel testo unico l’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 e l’articolo 12- bis, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, concernenti i casi in cui non è obbligatoria l’emissione della fattura (commercio al minuto e attività assimilate);
  • l’articolo 82 rifonde nel testo unico l’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, riguardante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri;
  • l’articolo 83 accoglie l’articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2024, che introduce la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi mediante apposite soluzioni software;
  • l’articolo 84 traspone, all’interno del testo unico, l’articolo 12 della legge n. 413 del 1991, in materia di modalità di certificazione dei La disposizione è stata attualizzata, nei riferimenti, alla disciplina di carattere regolamentare di cui al d.P.R. n. 696 del 1996, concernente la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale, in luogo dei riferimenti alle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, (ricevuta fiscale) e all’articolo 1 della legge n. 18 del 1983 (scontrino fiscale). Ciò, in considerazione della progressiva semplificazione dell’obbligo di certificazione mediante ricevuta e scontrino e della successiva introduzione generalizzata della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, conmodificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e all’articolo 1 della legge n. 18 del 1983 non sono ricondotte nel testo unico IVA, giacché non attuali nel loro contenuto, ma non vengono espressamente abrogate, in quanto funzionali al mantenimento, nell’ordinamento, della possibilità di emettere ricevuta fiscale e scontrino fiscale, secondo le indicazioni di cui al richiamato d.P.R. n. 696 del 1996. Le operazioni esonerate da qualunque obbligo di certificazione dei corrispettivi sono quelle risultanti dalla lettura combinata dei commi 1, lettere a) e b) e 2, secondo periodo, dell’articolo 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019), ove è disposto che l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati non si applica:

«a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015;

b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;», e che solo «[…] Per le operazioni di cui alle lettere b-bis), c) e d) del medesimo comma 1 resta fermo l’obbligo di documentazione mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline.»

Ne deriva l’esonero da qualunque obbligo di certificazione per le operazioni elencate dal d.P.R. n. 696 del 1996, per quelle elencate nei DM 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015, e per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, documentate con il biglietto di trasporto.

  • l’articolo 85 concerne il recepimento dell’articolo 23, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante semplificazione per le attività di noleggio di autoveicoli;
  • l’articolo 86 costituisce la trasposizione dell’articolo 23 del d.P.R. n. 633 del 1972 che regolamenta gli obblighi di tenuta dei registri IVA, con specifico riguardo alle fatture emesse;
  • l’articolo 87 recepisce il contenuto dell’articolo 24 del P.R. n. 633 del 1972 che disciplina gli obblighi di tenuta del registro dei corrispettivi per i commercianti al minuto;
  • l’articolo 88 costituisce il recepimento dell’articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, riguardante la tenuta del registro degli acquisti;
  • l’articolo 89 raccoglie le disposizioni in materia di semplificazioni amministrative e contabili di cui all’articolo 4, commi da 1 a 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015;
  • l’articolo 90 riconduce nel testo unico l’articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concernente l’obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni;
  • l’articolo 91 recepisce l’articolo 73 del P.R. n. 633 del 1972, avente a oggetto le modalità, termini speciali e semplificazione degli adempimenti per alcuni settori o categorie di operatori nonché la procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo;
  • l’articolo 92 costituisce la rifusione dell’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di variazione dell’imponibile o dell’imposta mediante emissione di note di credito o di debito;
  • l’articolo 93 recepisce l’articolo 32 del P.R. n. 633 del 1972 concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione. Sono stati aggiornati i limiti del volume d’affari: non superiore a 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni; non superiore a 800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività. Le modifiche dei limiti di cui al comma 1, primo e secondo periodo, appaiono coerenti con l’articolo 14, comma 11, della legge n. 183 del 2011, secondo cui i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata. Ciò è coerente alla circostanza che i limiti indicati nella disposizione formalmente vigente (quattrocentomila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a settecentomila euro) sono stati fissati dal DL n. 16 del 12 (articolo 3, comma 4-quater) al fine di allineare la soglia “IVA” a quella prevista per poter accedere alla contabilità semplificata e poter effettuare i versamenti IVA con periodicità trimestrale. Si tratta, pertanto, di un coordinamento necessario.
  • l’articolo 94 riconduce nel testo unico l’articolo 36-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 concernente la dispensa da adempimenti per le operazioni esenti;
  • l’articolo 95 traspone nel testo unico l’articolo 39 del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di obblighi di tenuta e conservazione dei registri IVA e dei documenti;
  • l’articolo 96 recepisce, con alcuni adattamenti, gli articoli 80, comma 37, della legge 289 del 2002, e 39, comma 13-sexies, del decreto legge 30 settembre 2023, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 362, i quali estendono l’applicazione delle disposizioni recate dal d.P.R. n. 69 del 2002, in materia di semplificazioni nella certificazione dei corrispettivi, alle associazioni pro-loco, alle bande musicali amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni dagli stessi organizzate;
  • l’articolo 97 traspone nel testo unico l’articolo 46 del decreto-legge 30 agosto 1993, 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in tema di fatturazione delle operazioni intraunionali;
  • l’articolo 98 recepisce l’articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, 427, che regolamenta la registrazione delle operazioni intraunionali;
  • l’articolo 99 costituisce la trasposizione dell’articolo 48 del decreto-legge 30 agosto 1993, 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente il trattamento dell’imposta assolta per le operazioni intraunionali nell’ambito delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale;
  • l’articolo 100 recepisce l’articolo 49 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, riguardante gli obblighi di dichiarazione e versamento dell’imposta assolta nelle operazioni intraunionali per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa;
  • l’articolo 101 traspone, in maniera coordinata, l’articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e l’articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, 41, riguardanti gli obblighi di iscrizione (e diverifica dell’iscrizione) al VIES (VAT information exchange system) e di trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intraunionali (Intrastat);
  • l’articolo 102, unitamente ai successivi articoli da 103 a 107, costituisce la rifusione, all’interno del testo unico, del titolo II-bis del P.R. n. 633 del 1972 concernente gli obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, l’articolo in esame, nel trasporre l’articolo 40-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, elenca le definizioni necessarie ai fini dell’applicazione delle successive disposizioni;
  • l’articolo 103 traspone l’articolo 40-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina l’obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento prestati da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 11 del 2010 (i.e. istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane S.p.A., altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche);
  • l’articolo 104 recepisce l’articolo 40-quater del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento, per i quali l’Italia è Stato membro di origine, di mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate;
  • l’articolo 105 recepisce l’articolo 40-quinquies del P.R. n. 633 del 1972, che fissa i criteri di localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento;
  • l’articolo 106 traspone nel testo unico l’articolo 40-sexies del d.P.R. n. 633 del 1972, che indica i dati da conservare da parte dei prestatori di servizi di pagamento;
  • l’articolo 107 traspone, per ragioni di sistematicità e completezza della disciplina, l’articolo 2 del decreto legislativo n. 153 del 2023, in materia di sanzioni da comminare nei casi di violazione degli obblighi di conservazione e comunicazione previsti dai precedenti articoli 103 e 104;
  • l’articolo 108 recepisce l’articolo 4 del decreto legislativo n. 153 del 2023, e definisce l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al Capo VII dal 1° gennaio 2024;

Il Titolo XIII, Riscossione” (articoli da 109 a 113), è composto dal Capo I “Liquidazione e versamenti” che raccoglie i seguenti articoli:

  • l’articolo 109 recepisce l’articolo 27 del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di versamenti periodici;
  • l’articolo 110 riconduce nel testo unico, per ragioni di coordinamento, l’articolo 14, comma 11, della legge n. 183 del 2011, concernente i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA. Tale innesto è funzionale ad allineare i limiti per la liquidazione trimestrale IVA a quelli previsti dall’articolo 18 del DPR n. 600 del 1973 per le imprese minori in contabilità semplificata. Si tratta di un intervento di coordinamento speculare a quella che aveva modificato i limiti nel 2012, per effetto del decreto-legge del 02 marzo 2012 n. 16, articolo 3, comma 4-quater), che consentirebbe di tornare ad avere dei valori allineati;
  • l’articolo 111 costituisce la rifusione, con alcuni adattamenti, dell’articolo 6 della legge n. 405 del 1990 e dell’articolo 1, comma 471, della legge n. 311 del 2004 in materia di determinazione e versamento dell’acconto IVA. Al comma 5 è sostituito il riferimento alla soprattassa con la vigente sanzione per omesso versamento prevista dall’articolo 38, comma 1, del testo unico delle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, 173. Ciò, coerentemente all’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997 che abolendo la soprattassa ha previsto che “Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo”. Infine, il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 6 della legge n. 405 del 1990 non è stato riproposto in quanto non attuale e, pertanto, da ritenersi “implicitamente abrogato”. Secondo la prassi dell’A.F. l’omesso versamento dell’acconto di dicembre che l’articolo 6, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, puniva con la più tenue soprattassa del venti per cento delle somme non versate o versate in meno non è più applicabile a partire dalle infrazioni riguardanti gli acconti del mese di dicembre 1998 e degli anni successivi. Per gli stessi non tornerà più applicabile (in quanto non riproposta) la tolleranza del cinque per cento prevista nei casi in cui l’acconto venga calcolato con il cosiddetto metodo “previsionale” (cfr. circolare n. 23/E del 1999, capitolo IV).
  • l’articolo 112 recepisce l’articolo 30-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 concernente la registrazione, dichiarazione e versamento dell’imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non commerciali;
  • l’articolo 113 riproduce, ai commi 1, 2 e 3, rispettivamente, i commi terzo, quarto e quinto dell’articolo 62 del P.R. n. 633 del 1972. La norma riguarda il grado di privilegio attribuito ai crediti IVA vantati dallo Stato. La disposizione è stata attualizzata alla disciplina codicistica vigente. In particolare, al comma 1 si è provveduto alla sostituzione del riferimento al n. 15 con il n. 19, che riguarda proprio le imposte indirette e non giustifica più il riferimento al “grado successivo” (che nella formulazione originaria della norma aveva senso rispetto al n. 15, riferito ai canoni enfiteutici).

Il Titolo XIV, “Rimborsi” (articoli da 114 a 120), è composto dal Capo I “Disposizioni varie” che raccoglie le disposizioni provenienti dal d.P.R. n. 633 del 1972 e da altre fonti normative, in materia di rimborsi dell’imposta assolta in Italia o in altri Paesi UE, a soggetti residenti, a soggetti stabiliti in altri Paesi UE o extra-UE, e a soggetti che aderiscono a regimi speciali.

In particolare:

  • l’articolo 114 riproduce integralmente l’articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento ai requisiti necessari per richiedere il rimborso dell’imposta, in caso di IVA assolta in Italia da soggetti ivi identificati. Nel comma 2, lettera a), viene inoltre trasfusa la disposizione di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250;
  • l’articolo 115 riprende le disposizioni dell’articolo 30-ter del P.R. n. 633 del 1972, relative alla restituzione dell’imposta pagata a seguito di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria o, in generale, non dovuta;
  • l’articolo 116 corrisponde essenzialmente all’articolo 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e disciplina vari aspetti dell’esecuzione dei rimborsi IVA; a tal fine, nei commi 12, 13, 14, 15 e 16 sono state riportate alcune norme, esterne al d.P.R. n. 633, in materia di rimborso forfetario dei premi delle garanzie fideiussorie, di rapporti dell’Amministrazione finanziaria col cessionario del credito, di interessi da riconoscere per i rimborsi infrannuali e di richiesta dettagliata di ulteriore documentazione, da parte degli uffici, per la pratica di rimborso.
  • l’articolo 117 si riferisce alla regolamentazione dei rimborsi dell’imposta assolta in altri Stati UE, già contenuta nell’articolo 38-bis1 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 118 concerne la regolamentazione dei rimborsi a soggetti stabiliti in altri Stati UE dell’imposta assolta in Italia, accogliendo le disposizioni contenute nell’articolo 38-bis2 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 119 disciplina la materia dei rimborsi a soggetti aderenti ai regimi speciali “OSS” e “IOSS”, riproducendo senza modifiche l’articolo 38-bis3 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 120 riprende le disposizioni di cui all’articolo 38-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento ai rimborsi a soggetti stabiliti in Paesi extra-UE.

Il Titolo XV (articoli da 121 a 131) è composto dal Capo I “Disposizioni generali” che recepisce integralmente le norme, contenute negli articoli da 70-bis a 70-duodecies del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplinano il regime del “Gruppo IVA”.

Compongono il Capo:

  • l’articolo 121, corrispondente all’articolo 70-bis del P.R. n. 633 del 1972, concerne i requisiti soggettivi per la costituzione del Gruppo;
  • l’articolo 122 fa confluire nel testo unico le disposizioni di cui all’articolo 70-ter del P.R. 633 del 1972, aventi a oggetto i vincoli finanziario, economico e organizzativo necessari per la costituzione del Gruppo IVA;
  • l’articolo 123 riporta nel testo unico l’articolo 70-quater del d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di costituzione del Gruppo e di esercizio dell’opzione;
  • l’articolo 124, corrispondente all’articolo 70-quinquies del P.R. n. 633 del 1972, esamina le operazioni tra soggetti interni al Gruppo, quelle tra soggetti interni e soggetti esterni e i rapporti tra sedi e stabili organizzazioni;
  • l’articolo 125, accogliendo quanto previsto dall’articolo 70-sexies del d.P.R. n. 633 del 1972, disciplina la destinazione delle eccedenze di credito formatesi antecedentemente alla costituzione del Gruppo;
  • l’articolo 126 tratta degli adempimenti e della funzione di rappresentante del Gruppo e dei soggetti partecipanti (articolo 70-septies del d.P.R. n. 633 del 1972);
  • l’articolo 127, corrispondente all’articolo 70-octies del d.P.R. n. 633 del 1972, tratta della responsabilità del rappresentante del Gruppo IVA;
  • l’articolo 128 riprende le disposizioni di cui all’articolo 70-novies del P.R. n. 633 del 1972, disciplinando l’esercizio dell’opzione per la partecipazione al Gruppo e alla sua revoca;
  • l’articolo 129, corrispondente all’articolo 70-decies del d.P.R. n. 633 del 1972, riguarda i casi di esclusione e di cessazione del Gruppo;
  • l’articolo 130 accoglie il contenuto dell’articolo 70-undecies del d.P.R. n. 633 del 1972, regolamentando le attività di controllo da parte delle strutture dell’Agenzia delle entrate;
  • l’articolo 131 fa confluire nel testo unico le disposizioni di cui all’articolo 70-duodecies del d.P.R. n. 633 del 1972, che riguarda i gruppi comprendenti società bancarie, assicurative e di gestione di fondi.

Il Titolo XVI, “Regimi speciali (articoli da 132 a 156)”, è composto da dieci Capi:

  • Capo I: “Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa”;
  • Capo II: “Regime speciale per i produttori agricoli e ittici”;
  • Capo III: “Disposizioni relative a determinati settori”;
  • Capo IV: “Agenzie di viaggio e turismo”;
  • Capo V: “Attività spettacolistiche”;
  • Capo VI: “Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione”;
  • Capo VII: “Regimi speciali oss e ioss”;
  • Capo VIII: “Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi”;
  • Capo IX: “Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti”.
  • Capo X: “Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’imposta all’importazione” raccoglie la disciplina recata dell’articolo 1 del d.P.R. n. 633 del 1972 per le importazioni di beni la cui spedizioni o il trasporto si concludono nel territorio dello Stato, in spedizioni di valore trascurabile.

In dettaglio:

  • l’articolo 132 fa confluire, all’interno del testo unico IVA, una disposizione non contemplata dal P.R. n. 633 del 1972, che nell’ordinamento IVA disciplina il cd. “regime di cassa” (articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134);
  • l’articolo 133 riguarda il “Regime speciale per i produttori agricoli” e accoglie le disposizioni di cui all’articolo 34 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 134 corrisponde all’articolo 51 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e riguarda le operazioni intraunionali dei produttori agricoli;
  • nell’articolo 135 sono inserite le disposizioni speciali di cui articolo 34-bis del P.R. n. 633 del 1972, relative ad attività agricole connesse;
  • gli articoli 136 e 137 accolgono le norme sul regime dei raccoglitori occasionali di cui, rispettivamente, all’articolo 34-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 e all’articolo 1, comma 109, della legge n. 311 del 2004;
  • nell’articolo 138 è trasfuso l’articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983,746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17. In ragione della soppressione dell’AIMA (Azienda per gli interventi sul mercato agricolo) e dell’istituzione dell’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) per effetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, il riferimento all’AIMA operato dalla norma è stato opportunamente aggiornato;
  • nell’articolo 139 è trasfuso, nei commi da 1 a 9, il contenuto dell’articolo 74 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione a settori particolari per i quali sono previste deroghe alle disposizioni ordinarie; non essendo più in vigore, è stata eliminata la disposizione in materia di commercio di fiammiferi [articolo 74, primo comma, lettera b), del d.P.R. n. 633 del 1972]. Nel comma 10 è inoltre trasfusa la disposizione di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90;
  • l’articolo 140 riporta le disposizioni relative a fatturazione, registrazione e rimborsi per le ipotesi di liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, contenute nell’articolo 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 141, dedicato al settore delle agenzie di viaggio e turismo, corrisponde all’articolo 74-ter del P.R. n. 633 del 1972. È stato corretto, ai commi 1 e 6, il riferimento a una normanon più attuale, a seguito della emanazione del “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo” di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011;
  • con l’articolo 142 viene riproposta integralmente la disciplina IVA delle attività spettacolistiche, di cui all’articolo 74-quater del d.P.R. n. 633 del 1972; nel comma 3 è stato sostituito il riferimento al decreto del Ministero delle finanze con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che stabilisce caratteristiche tecniche, criteri e modalità per l’emissione dei titoli di accesso. Ciò coerentemente al passaggio di competenze all’Agenzia delle entrate, per effetto del decreto legislativo n. 300 del 1999;
  • l’articolo 143, riprendendo l’articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, 41, introduce il complesso di norme (articoli da 143 a 148) che regolano il regime dei beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione (cd. regime del margine). La disposizione, relativa alle modalità di determinazione della base imponibile, è stata oggetto di alcuni mirati interventi di modifica necessari per attualizzarne le parti non più in vigore;
  • l’articolo 144 procede nella trattazione del cd. regime del margine e ha ad oggetto le operazioni con l’estero e il volume d’affari, trasponendo l’articolo 37 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41;
  • l’articolo 145 riprende il contenuto dei primi quattro commi dell’articolo 38 decreto-legge 41 del 1995, in materia di fatturazione e registrazione per i soggetti che applicano il cd. regime del margine;
  • nell’articolo 146 viene riproposto il testo del comma 5 dell’articolo 38 decreto-legge n. 41 del 1995, in tema di sanzioni applicabili in caso di omissioni o inesattezze nelle annotazioni dei registri del precedente articolo 145;
  • l’articolo 147 accoglie il contenuto della norma di cui all’articolo 40, comma 2, del decreto- legge n. 41 del 1995, relativa al rinvio alle norme ordinarie applicabili;
  • l’articolo 148 recepisce l’articolo 40-bis del decreto-legge 41 del 1995, relativo alle vendite all’asta dei beni usati e degli oggetti d’arte;
  • l’articolo 149, primo degli articoli dedicati ai “regimi speciali oss (one stop shop) e ioss(import one stop shop)(articoli da 149 a 153), riprendendo l’articolo 74-quinquies del d.P.R. 633 del 1972 disciplina il regime destinato ai soggetti passivi non stabiliti nella UE, che prestano servizi a committenti non soggetti passivi;
  • l’articolo 150 concerne il regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intraunionali di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche, di cui all’articolo 74-sexies deld.P.R. n. 633 del 1972;
  • nell’articolo 151 trova collocazione il regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, di importo non superiore a 150,00 euro; la disposizione trae origine dall’articolo 74-1 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 152 riporta, in relazione ai regimi speciali sopra descritti, le disposizioni per i soggetti già identificati in altri Stati membri di cui all’articolo 74-septies del P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 153 fa confluire nel testo unico le disposizioni in materia di riscossione e ripartizione dell’imposta nell’ambito dei regimi speciali, di cui all’articolo 74-octies del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 154, recependo il contenuto dell’articolo 53 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, 427, riporta alcune particolari disposizioni relative agli scambi intraunionali di mezzi di trasporto nuovi. Il comma 5 recepisce l’articolo 1, comma 378, legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante la disciplina della comunicazione che i soggetti di imposta trasmettono al Dipartimento trasporti e navigazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini dell’immatricolazione dei veicoli acquistati e della corretta all’applicazione del comma 3 dell’articolo in commento.;
  • l’articolo 155 ripropone le disposizioni per la identificazione di determinati prodotti di cui all’articolo 73-bis del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 156 ripropone la disposizione di cui all’articolo 70.1 del d.P.R. n. 633 del 1972 concernente il “Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione”.

Il Titolo XVII, Regime di franchigia” (articoli da 157 a 167), disciplina il regime di franchigia IVA nazionale e transfrontaliero.

In particolare, al Capo I rubricato “regime nazionale di franchigia IVA”, l’articolo 157 individua il regime nazionale di franchigia IVA applicabile ai soggetti stabiliti. In tale contesto, il comma 1 effettua un richiamo al regime nazionale di franchigia IVA di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, confermando che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni continuano ad applicare la disciplina IVA ivi prevista. La disposizione è inserita per motivi di sistematicità e di organicità del testo unico, non presentando profili innovativi rispetto alla normativa vigente. Al tal riguardo, si fa presente che il citato regime nazionale di franchigia, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, si applica ai contribuenti persone fisiche con ricavi e compensi, ragguagliati ad anni, non superiore a 85.000,00 euro. Tale soglia risulta in linea con quella prevista dall’articolo 284 della direttiva 2006/112/CE, così come modificata dalla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, che infatti consente agli Stati membri di esentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nel territorio dello Stato, dai soggetti passivi con volume d’affari inferiore alla soglia di 85.000,00 euro. La previsione dell’articolo 284, par. 1, della direttiva n. 112 del 2006, prevedendo per tutti gli Stati membri la facoltà di introdurre, nel proprio Stato membro, un regime di franchigia IVA alle condizioni descritte dalla norma, ha di fatto superato il sistema precedente che, ai fini dell’applicazione della franchigia IVA per i soggetti passivi di piccole dimensioni, prevedeva il sistema basato su singole decisioni di deroga. Per completezza, si fa presente che l’Italia è stata autorizzata ad applicare il regime di franchigia IVA, da ultimo, con la decisione di esecuzione (UE) 2023/664 del 23 marzo 2024, la cui scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2024, in modo da coordinarsi con l’entrata in vigore della direttiva (UE) 2020/285, fissata al 1° gennaio 2025.

Il capo II, “Regime transfrontaliero di franchigia”, fa confluire nel testo unico alcune modifiche apportate dal decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto”. L’articolo 3 di tale provvedimento ha previsto, in particolare, l’inserimento del Titolo V-ter all’interno del d.P.R. n. 633 del 1972. Il Capo II accoglie nel testo unico, dunque, il Titolo V-ter del d.P.R. n. 633, introdotto dal decreto legislativo sopra citato.

In particolare:

  • l’articolo 158, corrispondente all’articolo 70-terdecies del d.P.R. n. 633 del 1972, contiene le definizioni valide ai fini del nuovo regime di franchigia intraunionale (in particolare, il volume d’affari dell’Unione europea e quello dello Stato membro, il numero di identificazione EX, lo Stato di esenzione) e anticipa alcune disposizioni generali;
  • gli articoli da 159 a 162, con riferimento al regime applicato in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati membri, introducono nel testo unico le disposizioni concernenti le condizioni di ammissione, la decorrenza, gli adempimenti e la cessazione, di cui agli articoli da 70- quaterdecies a 70-septiesdecies del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • negli articoli da 163 a 167, con riferimento al regime applicato in altri Stati membri da soggetti stabiliti in Italia, sono esaminate, rispettivamente, le condizioni di ammissione, il suffisso EX, la decorrenza, gli adempimenti e la cessazione, di cui agli articoli da 70- octiesdecies a 70-duovicies del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il Titolo XVIII, “Disposizioni di coordinamento finale”, è composto dal Capo I “Disposizioni varie” e include i seguenti articoli:

  • l’articolo 168 corrisponde all’articolo 76 del d.P.R. n. 633 del 1972 ed è riferito alla istituzione e decorrenza dell’imposta;
  • l’articolo 169 reca le disposizioni di interpretazione autentica ricondotte nel testo unico, elencate secondo il numero progressivo di articolo oggetto di interpretazione autentica. Si tratta delle seguenti disposizioni:
  • articolo 1, comma 138, legge 27 dicembre 2006, 296 (lettera a);
  • articolo 66, comma 9-bis, decreto-legge 30 agosto 1993, 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (lettera b);
  • articolo 1, commi 38 e 39, legge 31 dicembre 2024, 207 (lettera c);
  • articolo 32-quinquies, comma 1, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (lettera d);
  • articolo 51, comma 1, legge 21 novembre 2000, 342 (lettera e);
  • articolo 2, comma 4, legge 18 febbraio 1997, 28 (lettera f);
  • articolo 3, comma 13, decreto-legge 27 aprile 1990, 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (lettera g);
  • articolo 1, comma 992, legge 27 dicembre 2006, 296 (lettera h);
  • articolo 75, comma 1, legge 30 dicembre 1991, 413 (lettera i);
  • articolo 1, comma 4-quater, decreto-legge 24 aprile 2017, 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (lettera l);
  • articolo 3, comma 2, legge 17 gennaio 2000, 7 (lettera m);
  • articolo 2-bis, commi 1 e 2, decreto-legge 24 aprile 2017, 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (lettera n);
  • articolo 36-bis, commi 1 e 2, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (lettera o);
  • articolo 9, commi 4 e 5, legge 27 luglio 1978, n. 392 (lettera p);
  • articolo 26-bis, comma 1, legge 24 giugno 1997, 196 (lettera q);
  • articolo 12, comma 7, decreto legislativo 10 settembre 2003, 276 (lettera r);
  • articolo 6, comma 12, legge 13 maggio 1999, 133 (lettera s);aarticolo 1, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 (lettera t);
  • articolo 36-bis, comma 1, decreto-legge 17 maggio 2022, 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (lettera u);
  • articolo 3, comma 6, decreto-legge 27 aprile 1990, 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (lettera v);
  • articolo 4, comma 1, legge 8 maggio 1998, 146 (lettera z);
  • articolo 6, comma 10, legge 13 maggio 1999, 133 (lettera aa);
  • articolo 66, comma 21, decreto-legge 30 agosto 1993, 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (lettera bb);
  • articolo 5, comma 1, legge 18 febbraio 1999, 28 (lettera cc);
  • articolo 10, comma 2-ter, decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 (lettera dd);
  • articolo 47, comma 1, legge 21 novembre 2000, 342 (lettera ee);
  • articolo 9, comma 1, decreto-legge 30 marzo 2023, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (lettera ff);
  • articolo 75, comma 2, legge 30 dicembre 1991, 413 (lettera gg);
  • articolo 3, comma 5, decreto-legge 28 giugno 1995, n, 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349 (lettera hh);
  • articolo 3, comma 10, decreto-legge 27 aprile 1990, 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (lettera ii);
  • articolo 55, comma 1, decreto-legge 21 giugno 2013, 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (lettera ll);
  • articolo 5, comma 3, decreto-legge 14 marzo 1988, 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 (lettera mm);
  • articolo 16, comma 5-bis, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (lettera nn);
  • articolo 1, comma 667, legge 23 dicembre 2014, 190 (lettera oo);
  • articolo 5, comma 2, decreto-legge 14 marzo 1988, 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 (lettera pp);
  • articolo 75, comma 3, legge 30 dicembre 1991, 413 (lettera qq);
  • articolo 43, comma 1, legge 21 novembre 2000, 342 (lettera rr);
  • articolo 1, comma 40, legge 30 dicembre 2020, 178 (lettera ss);
  • articolo 1, comma 14, decreto-legge 30 dicembre 1991, 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 (lettera tt);
  • articolo 4-sexies, commi 1 e 2, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (lettera uu);
  • articolo 1, comma 3, legge 30 dicembre 2018, 145 (lettera vv);
  • articolo 1 comma 19, legge 27 dicembre 2017, 205 (lettera zz);
  • articolo 5, commi 2 e 3 della legge 30 dicembre 1991, 413 (lettera aaa).
  • l’articolo 170 è finalizzato a dare attuazione alla disposizione presente nella legge delega 111 del 2023, che prevede l’“abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali”;
  • l’articolo 171 stabilisce la data di decorrenza delle disposizioni del testo unico

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Testo Unico IVA – Entrerà in vigore il 01/01/2027

Il Decreto Legislativo n.10 del 19 gennaio 2026 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale sul Supplemento Ordinario n.4 alla G.U. n.24 del 30 gennaio 2026.

Così come previsto dall‘art. 171  del  Decreto Legislativo n.10 del 19 gennaio 2026 il provvedimento che si compone di 171 articoli si applicherà dal 1° gennaio 2027.

Il Decreto Legislativo n.10 del 19 gennaio 2026 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto accorpa in un solo unico giuridico la legge legge istitutiva dell’imposta, la normativa sugli scambi intracomunitari, quella sul regime del margine e tutte le altre norme “esterne” emanate nei decenni scorsi.

Come si legge nella “Premessa” all’Atto del Governo n. 293 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto : “Il testo unico, di carattere compilativo, è stato redatto in base alle disposizioni previste dall’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale), il quale, a seguito di modifica di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge n. 120 del 2025, dispone che il Governo è delegato ad adottare, entro 31 dicembre 2026, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all’articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell’articolo 1 della medesima legge delega; c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali. La materia dell’imposta sul valore aggiunto-IVA è disciplinata da diverse norme a partire dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) e al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (armonizzazione delle disposizioni in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE) si sono aggiunte nel tempo norme introdotte in testi legislativi eterogenei (nel testo unico sono state inseriti anche regolamenti governativi emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Si ricorda, a tale proposito, che l’imposta sul valore aggiunto è una imposta armonizzata a livello europeo (articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – TFUE), disciplinata dalla cosiddetta direttiva Iva (direttiva 2006/112/CE), che ha istituito il Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Ciò significa che i lineamenti fondamentali della disciplina e i livelli minimi di aliquote sono stabiliti dal legislatore europeo, lasciando agli Stati membri il compito di innalzare o mantenere le aliquote e dettare la disciplina di dettaglio, anche in materia di fatturazione e documentazione necessaria al corretto adempimento dell’obbligo tributario, coerentemente agli indirizzi forniti in sede UE. Come risulta dalla relazione illustrativa all’Atto del Governo in discussione, si propone la razionalizzazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplinano rispettivamente le operazioni nazionali e intraunionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto. In una logica di coerenza con la ratio di organizzare le disposizioni per settori omogenei, alcuni profili oggi disciplinati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (in particolare, “Accertamento”) non hanno trovato collocazione nel presente testo unico. In ragione della natura unionale del tributo e delle peculiarità del meccanismo di funzionamento dell’IVA sono mantenute nel testo unico IVA le disposizioni in materia di fatturazione, registrazione delle operazioni, liquidazione del tributo e rimborso.”

Come spiega  la “Relazione Illustrativa2 all’Atto del Governo n. 293 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto dal punto di vista della tecnica di redazione, gli argomenti inseriti nel testo unico IVA sono ordinati, in linea di principio, sulla base del sommario della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Ciò al fine di adottare
una sistematizzazione dei singoli temi coerentemente alla disciplina unionale.

Il testo unico IVA si compone di 18 Titoli 

TITOLO I – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Capo I (Disposizioni generali)
TITOLO II – AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
Capo I (Territorialità dell’imposta – Definizioni)
TITOLO III – SOGGETTI PASSIVI
Capo I (Esercizio di imprese arti e professioni)
TITOLO IV – OPERAZIONI IMPONIBILI
Capo I (Cessioni di beni)
Capo II (Acquisti intraunionali di beni)
Capo III (Prestazioni di servizi)
Capo IV (Importazioni)
Capo V (Buono corrispettivo)
TITOLO V – LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI
Capo I (Cessioni di beni)
Capo II (Operazioni intraunionali)
Capo III (Prestazioni di servizi)
TITOLO VI – FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA
Capo I (Cessioni di beni e prestazioni di servizi)
Capo II (Cessioni e acquisti intraunionali)
TITOLO VII – BASE IMPONIBILE
Capo I (Disposizioni generali)
Capo II (Acquisti intraunionali di beni)
Capo III (Importazioni)
TITOLO VIII – ALIQUOTE
Capo I (Aliquote dell’imposta)
TITOLO IX – ESENZIONI E NON IMPONIBILITÀ
Capo I (Operazioni esenti)
Capo II (Operazioni non imponibili connesse alle operazioni intraunionali)
Capo III (Operazioni non imponibili connesse alle importazioni)
Capo IV (Operazioni non imponibili connesse all’esportazione)
Capo V (Operazioni non imponibili assimilate)
Capo VI (Depositi IVA)
TITOLO X – RIVALSA E DETRAZIONE
Capo I (Rivalsa)
Capo II (Detrazione)
TITOLO XI – VOLUME D’AFFARI ED ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ
Capo I (Volume d’affari)
TITOLO XII – OBBLIGHI DEI SOGGETTI PASSIVI
Capo I (Debitori dell’imposta)
Capo II (Debitore dell’imposta per le operazioni intraunionali)
Capo III (Debitore dell’imposta per le importazioni)
Capo IV (Inizio, variazione e cessazione attività)
Capo V (Fatturazione e registrazione delle operazioni)
Capo VI (Fatturazione e registrazione delle operazioni intraunionali)
Capo VII (Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento)
TITOLO XIII – RISCOSSIONE
Capo I (Liquidazione e versamenti)
TITOLO XIV – RIMBORSI
Capo I (Disposizioni varie)
TITOLO XV – GRUPPO IVA
Capo I (Disposizioni generali)
TITOLO XVI – REGIMI SPECIALI
Capo I (Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa)
Capo II (Regime speciale per i produttori agricoli e ittici)
Capo III (Disposizioni relative a determinati settori)
Capo IV (Agenzie di viaggio e turismo)
Capo V (Attività spettacolistiche)
Capo VI (Regimi speciali per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione)
Capo VII (Regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS))
Capo VIII (Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi)
Capo IX (Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti)
Capo X (Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione)
TITOLO XVII – REGIMI DI FRANCHIGIA
Capo I (Regime nazionale di franchigia)
Capo II (Regime transfrontaliero di franchigia)
TITOLO XVIII – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO FINALE
Capo I (Disposizioni varie)

Completano il testo quattro  tabelle, la principale delle quali è la tabella A, che elenca i prodotti agricoli e ittici (parte I) e i beni e servizi assoggettati ad aliquota ridotta del 4, 5 e 10% (parte II, III e IV), depurata delle varie previsioni non più in vigore ed integrata con norme esterne.

Diverse sono le novità introdotte come ad esempio:

  • aggiornamento dei riferimenti normativi per alcune aliquote IVA adottate nel settore dell’edilizia.
  • implementate le disposizioni, in tema di IVA, modificative del DPR 633/72, emanate successivamente all’approvazione dello schema di decreto recante il Testo unico e tra queste si evidenzia il il DLgs. 186/2025 Decreto “Terzo settore e IVA” con revisione:
    • della materia dei servizi internazionali
    • della rettifica della detrazione,
    • detrazione per gli enti non commerciali
  • e adeguamento del le disposizioni in tema di IVA alla nuova disciplina degli enti del Terzo settore (artt. 3, 4 e 10 del DPR 633/72; Tabella A, parte II-bis).

Riforma dell’IVA nell’era digitale (VAT in the Digital Age (ViDA)

L’8 dicembre 2022, la Commissione europea (CE) ha pubblicato la sua proposta di riforma dell’IVA nell’era digitale (VAT in the Digital Age (ViDA) che si basa su tre pilastri:

  1. Single VAT Registration (Partita IVA Unica)  – Questo pilastro si concentra sulla semplificazione della registrazione IVA attraverso l’ampliamento del sistema One-Stop Shop (OSS) con l’estensione dal 2025 della dichiarazione IVA unica OSS per l’e-commerce e alcuni movimenti di merci B2B. Dal 1° luglio 2021 l’e-commerce transfrontaliero B2C (cioè verso i clienti finali) può essere regolato con l’utilizzo del One Stop Shop, che consente agli operatori che desiderano vendere ai consumatori in più di uno Stato membro di registrarsi una sola volta e di adempiere gli obblighi Iva attraverso un unico portale online. In altre ipotesi, invece, è ancora necessario registrarsi ai fini dell’Iva in altri Stati membri. La proposta della Commissione prevede di ampliare l’accesso al regime dello sportello unico ed introduce altre novità finalizzate a semplificare gli adempimenti per le imprese nelle operazioni transfrontaliere;
  2. Platform Economy 2025 Le nuove norme impongono alle piattaforme/intermediari, nei settori delle locazioni a breve termine e del trasporto passeggeri, di garantire la riscossione ed il versamento dell’Iva sulle operazioni che facilitano quando il fornitore effettivo non lo fa. Contestualmente anche le piattaforme potranno utilizzare le misure di semplificazione esistenti (ad esempio, il Sistema  OSS, One stop shop, e l’inversione contabile);
  3. Digital Reporting * and E-Invoicing (Rendicontazione e fatturazione digitale) Fatturazione elettronica obbligatoria  e rendicontazione digitale delle transazioni B2B di forniture intracomunitarie (intra-community supplies (ICS). Questo pilastro introduce l’obbligo di fatturazione elettronica per le transazioni transfrontaliere business-to-business (B2B) all’interno dell’UE, con l’obiettivo di standardizzare la fatturazione tra gli Stati membri. Il sistema implementa anche requisiti di rendicontazione digitale quasi in tempo reale, consentendo alle autorità fiscali di monitorare più da vicino le transazioni e di combattere efficacemente le frodi IVA. Le imprese dovranno aggiornare la loro infrastruttura digitale per soddisfare questi standard di rendicontazione in tempo reale, che rappresentano un cambiamento significativo rispetto alla presentazione periodica dell’IVA.

* I requisiti di rendicontazione digitale (Digital Reporting Requirements  (DRR)) sono l’invio digitale obbligatorio, in tempo reale o quasi in tempo reale, dei dati IVA a livello di transazione alle autorità fiscali, con l’obiettivo di ridurre le lacune fiscali e le frodiParte dell’iniziativa UE “IVA nell’era digitale” (ViDA) , queste norme standardizzano la fatturazione elettronica per le transazioni B2B transfrontaliere. Tra le tappe fondamentali figurano l’obbligo di fatturazione elettronica e rendicontazione per le transazioni intra-UE entro luglio 2030.

L’11 marzo 2025, con la Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell’11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale, i 27 Stati membri dell’UE hanno adottato all’unanimità il pacchetto IVA nell’era digitale (ViDA) , la riforma più radicale del regime IVA nell’Unione dalla creazione del mercato unico nel 1993. Il pacchetto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE il 25 marzo 2025 ed è entrato in vigore il 14 aprile 2025. Le modifiche saranno introdotte gradualmente entro il 1° gennaio 2035.

IVA – Movimentazione del bene senza passaggio della proprietà in ambito comunitario, italiano e bulgaro

Le operazioni intracomunitarie che coinvolgono due soggetti passivi Iva stabiliti in diversi Stati membri dell’Unione Europea, iscritti al Vies (VAT information exchange system),  possono esser distinte in:

Movimentazione del bene senza passaggio della proprietà

  • Esistono operazioni commerciali che prevedono movimentazioni di determinati beni dall’impresa (in ingresso o in uscita) senza contestuale passaggio della proprietà, a titolo esemplificativo
  • materiale in conto :
  • visione;
  • lavorazione;
  • deposito.
In questi casi la merce resta di proprietà del soggetto che effettua il primo invio e si avrà  movimentazione di un bene senza alcuna contestuale fatturazione.
In sede di controllo, per i beni non fatturati e non rinvenuti negli stabilimenti aziendali si potrebbero configurare contestazioni (presunzione di cessione e/o di acquisto di tali beni).
 Tale presunzione è superata quando vi sia la possibilità di dimostrare a che titolo tali beni siano stati movimentati “in ingresso” o “in uscita” dall’azienda, senza relativo passaggio di proprietà.

Movimentazione del bene senza passaggio della proprietà in ambito comunitario (normativa comunitaria)

Il secondo comma dell’art. 17 (Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro),  della Direttiva della Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, elenca le operazioni ai fini delle quali la spedizione o il trasporto di un bene non si considerano trasferimento a destinazione di un altro Stato membro.

Nello specifico la lettera f) del secondo comma dell’art. 17 (Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro),  della Direttiva della Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 stabilisce che non si considera trasferimento a destinazione di un altro Stato membro la spedizione o il trasporto di un bene ai fini di una delle operazioni seguenti:

“f) la prestazione di un servizio resa al soggetto passivo e avente per oggetto la perizia o lavori riguardanti il bene materialmente eseguiti nel territorio dello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto del bene, qualora il bene, al termine della perizia o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato”

Il Primo comma dell’art. 243 (Registro dei beni spediti o trasportati),  della Direttiva della Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112  stabilisce che:

1. Ogni soggetto passivo tiene un registro dei beni spediti o trasportati da lui stesso o per suo conto fuori dal territorio dello Stato membro di partenza, ma nella Comunità, ai fini delle operazioni consistenti in perizie o lavori riguardanti tali beni o nella loro utilizzazione temporanea, di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere f), g) e h).

Il Secondo comma dell’art. 243 (Registro dei beni spediti o trasportati),  della Direttiva della Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112  stabilisce che:

2. Ogni soggetto passivo tiene una contabilità sufficientemente dettagliata tale da consentire di identificare i beni che gli sono stati spediti a partire da un altro Stato membro, da un soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA in tale altro Stato membro o per suo conto, e che costituiscono oggetto di una prestazione di servizi consistenti in perizie o lavori relativi a tali beni.

Movimentazione del bene senza passaggio della proprietà in ambito comunitario (normativa italiana)

La lettera a) del comma 5 dell’Art.38 (Acquisti intracomunitari) del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 stabilisce che non costituiscono acquisti intracomunitari:

“a) l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999
(“h) «operazioni di trattamento»:

– la lavorazione dei beni, compreso il loro montaggio o assemblaggio o l’adattamento ad altri beni,

– la lavorazione delle merci,

– la riparazione dei beni, compreso il loro restauro,

– l’utilizzazione di talune merci, definite secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafi 2 e 3, che non si ritrovano nei prodotti compensatori, ma che consentono o facilitano la fabbricazione di tali prodotti, anche se vengono utilizzate in tutto o in parte nel corso del processo;”)
, e dell’articolo 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nello Stato membro di provenienza; l’introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficierebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;”

“3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c) (assimilate alle cessioni), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell’articolo 38, comma 5, lettera a), se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali“.

Quindi le «operazioni di trattamento» come:

  • la lavorazione dei beni, compreso il loro montaggio o assemblaggio o l’adattamento ad altri beni;
  • la lavorazione delle merci;
  • la riparazione dei beni, compreso il loro restauro,

non costituiscono

Il comma 5 dell’Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi intracomunitari) del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 (in ottemperanza a quanto previsto dal Primo comma dell’art. 243 (Registro dei beni spediti o trasportati),  della Direttiva della Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112) prevede l’obbligo della tenuta di un registro di carico/scarico per le movimentazioni di beni senza relativo passaggio della proprietà (provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all’articolo 38, comma 5, lettera a)):
“5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all’articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”
Quindi a dimostrazione della movimentazione del bene senza passaggio della proprietà in ambito comunitario occorre istituire un apposito registro di scarico e scarico, ai sensi del comma 5 dell’Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi intracomunitari) del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 dove annotare i movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui alla lettera a) del comma 5 dell’Art.38 (Acquisti intracomunitari) del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 .

Beni provenienti in Italia in base ad un titolo non traslativo da  altro Stato dell’Unione Europea

Ipotizzando il caso di un prestatore, soggetto passivo IVA italiano, al quale viene commissionata una riparazione su un macchinario di proprietà di un committente, soggetto passivo IVA di un altro Stato dell’Unione Europea.
In occasione dell’arrivo del macchinario in Italia, il prestatore soggetto passivo IVA italiano, dovrà annotare l’arrivo del bene nel registro di carico/scarico, tenuto ai sensi del comma 5 dell’Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi intracomunitari) del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331

Terminata la riparazione, il prestatore soggetto passivo IVA italiano

  • procederà a rispedire il macchinario riparato al soggetto passivo IVA dell’altro Stato dell’Unione Europea, emettendo una fattura fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 7-ter (Territorialita’ – Prestazioni di servizi), del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto)).
    L’operazione descritta richiede inoltre:
    • l’applicazione della marca da bollo da 2 euro, se l’ammontare fatturato supera i 77,47 euro;
    • l’esposizione della dicitura “inversione contabile” specificando eventualmente la relativa norma comunitaria (art. 196, Direttiva 2006/112/CE) o nazionale (art. 7-ter, primo comma, lettera a) D.P.R. 633/1972);
    • il riepilogo dell’operazione nel modello INTRA 1-quater;
    • l’emissione di fattura cartacea al committente intra-UE o, a discrezione del prestatore italiano, l’emissione di una fattura elettronica con trasmissione della stessa al SdI (codice destinatario XXXXXXX).
    Rispetto a quest’ultimo aspetto ricordiamo che chi sceglie di avvalersi della fattura elettronica non dovrà inserire l’operazione nell’esterometro (il dato è già transitato dal Sistema di Interscambio); diversamente (fattura cartacea) l’operazione dovrà essere riepilogata nell’esterometro a cadenza trimestrale (invio entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento).
  • provvederà a “scaricare” il bene dal registro di carico/scarico previsto dal quinto comma  dell’Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi intracomunitari) del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331.

Movimentazione del bene senza passaggio della proprietà in ambito comunitario (normativa bulgara)

La normativa bulgara ai sensi del punto 8 del par. 5 dell’art. 7 (Cessione intracomunitaria di beni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) dispone che non costituisce cessione intracomunitaria:
“l’invio e il trasporto di merci dal territorio del paese al territorio di un altro Stato membro allo scopo di effettuare una valutazione o lavori su tali merci, che vengono eseguiti nell’altro Stato membro, a condizione che dopo l’esecuzione della valutazione o dei lavori, le merci vengano restituite al mittente nel territorio del paese”.

Ai sensi del punto 8 del par. 4 dell’art. 13 (Acquisizione intracomunitaria) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) dispone che non costituisce acquisto intracomunitario:
“il ricevimento di merci spedite o trasportate dal territorio di un altro Stato membro nel territorio del paese allo scopo di effettuare una valutazione o un lavoro su tali merci, che viene effettuato nel territorio del paese, a condizione che dopo l’esecuzione della valutazione o del lavoro, le merci vengano restituite al mittente nel territorio dell’altro Stato membro”.

L’art.123  della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) (in ottemperanza a quanto previsto dal Primo comma dell’art. 243 (Registro dei beni spediti o trasportati),  della Direttiva della Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 ed analogamente a quanto disposto nella normativa italiana dal quinto comma dell’Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi intracomunitari) del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 ) dispone l’obbligo della tenuta di un apposito registro di carico/scarico dove annotare i movimenti di merce di cui all’Art. 7 par. 5 e dove annotare, nell’ambito della prestazione di servizi di stima o di lavori su beni mobili,  le movimentazioni  di beni trasportati da un altro Stato membro a lui destinati da una persona registrata ai fini IVA in tale Stato membro.

Nel registro devono essere fornite le informazioni disciplinate dall’art. 121, comma  8 del Regolamento per l’applicazione della Legge IvaПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС):

1. tipologia di merce spedita/ricevuta;
2. finalità dell’invio/ricezione della merce;
3. quantità di merci spedite/ricevute;
4. Stato membro in cui le merci sono state spedite o da cui sono state ricevute;
5. data di spedizione/ricezione della merce.
Analogamente a quanto detto al riguardo della normativa italiana, ipotizzando il caso di un prestatore, soggetto passivo IVA bulgaro, al quale viene commissionata una riparazione su un macchinario di proprietà di un committente, soggetto passivo IVA di un altro Stato dell’Unione Europea.
In occasione dell’arrivo del macchinario in Bulgaria, il prestatore soggetto passivo IVA bulgaro, dovrà annotare l’arrivo del bene nel registro di carico/scarico, tenuto ai sensi dell’art.123  della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС).

Terminata la riparazione, il prestatore soggetto passivo IVA bulgaro

Disciplina Iva dell’Ecommerce – Regimi speciali IVA OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop)

VAT e-commerce package

Il “VAT e-commerce package”, adottato  dal Consiglio il 5 dicembre 2017, rappresenta una priorità all’interno del più ampio Digital Single Market Strategy e uno dei pilastri della riforma globale dell’IVA rappresentata dalla Commissione europea nel VAT action plan del 2016.

Il VAT e-commerce package è composto da:

Il 21 novembre 2019 il Consiglio ha adottato le misure di attuazione per il VAT e-commerce package consistenti in:

Il 12 febbraio 2020 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 della Commissione  che stabilisce i dettagli sul funzionamento dello sportello unico IVA (interfaccia elettronica dello Stato membro d’identificazione, che permette a un soggetto passivo o a un intermediario che agisce per suo conto di registrarsi per beneficiare di uno dei regimi speciali e di presentare la dichiarazione di imposta sul valore aggiunto (IVA) allo Stato membro d’identificazione nell’ambito del relativo regime).

Il 30 settembre 2020 la Commissione ha pubblicato note esplicative sulle nuove norme sull’IVA nel commercio elettronico.  Le note esplicative sono accompagnate dalla Guide to the VAT One Stop Shop, aggiornamento della Guida allo sportello unico Iva.

È stata anche pubblicata la Guidance for Member States and Trade concerning the importation and exportation of low value consignments.

A causa delle difficoltà pratiche create dalle misure adottate per contenere la pandemia di coronavirus, sono stati adottati i seguenti atti che hanno rinviato l’applicazione del pacchetto IVA e-commerce al 1 ° luglio 2021:

Top

Disciplina Iva dell’Ecommerce fino al 30/06/2021

Ai fini della disciplina Iva dell’Ecommerce sono necessarie due distinzioni:

  • la prima basata sull’oggetto della transazione:
    • diretto”, scambio di beni immateriali o digitalizzati, in cui l’intera transazione commerciale, inclusa la produzione e la consegna del bene, avviene per via telematica;
    • indiretto”, si attua uno scambio di beni;
  • la seconda fondata sui soggetti coinvolti:
    • soggetto imprenditore, Business to Business (B2B) ;
    • privato, Business to Consumer (B2C).

Ecommerce diretto:  l’IVA deve essere scontata nel Paese di destinazione dei beni immateriali indipendentemente dal luogo in cui è stabilito il prestatore e non assume alcun rilievo la distinzione B2B o B2C.

L’Ecommerce diretto ha per oggetto lo scambio di beni immateriali o digitalizzati, in cui l’intera transazione commerciale, inclusa la produzione e la consegna del bene, avviene per via telematica. Le norme comunitarie ne propongono una casistica esemplificativa contenuta nell’Allegato II della Direttiva 2006/112/CE e successive modifiche ed integrazioni. Sono espressamente esclusi dall’Ecommerce diretto le tipologie di servizio elencate dall’articolo 7, paragrafo 3, Reg. UE 282/2011 del 15 marzo 2011 ed i servizi di tele-radio diffusione e telecomunicazione.

Il presupposto oggettivo dell’Ecommerce Iva diretto è parificato alle prestazioni di servizi.

Il principio generale di tassazione per le prestazioni di servizi resi tramite mezzi elettronici è quello per cui l’IVA deve essere scontata nel Paese di destinazione dei beni immaterialiindipendentemente dal luogo in cui è stabilito il prestatore (c.d. “principio del luogo di stabilimento del committente”), non assume alcun rilievo la distinzione tra committente soggetto passivo (B2B) piuttosto che privato (B2C) e neanche la residenza, all’interno della UE o extra UE.

La qualificazione dello status fiscale del committente è molto importante perché pur non modificando la territorialità del tributo, variano diametralmente gli adempimenti dei soggetti coinvolti, con possibilità di errori e sanzioni non indifferenti.

Le pratiche operative con cui viene assolta l’imposta nel Paese di residenza del committente variano in base dello status giuridico rivestito dallo stesso committente :

  • nel caso in cui il committente è un imprenditore, soggetto passivo, e-commerce diretto B2B, l’imposta è assolta dal committente mediante applicazione del reverse charge (il debitore dell’imposta non è il soggetto che effettua l’operazione ed emette la fattura, ma colui che la riceve) 
  • per i committenti privati sarà lo stesso prestatore a dover assolvere l’imposta tramite:
    • identificazione diretta;
    • nomina del rappresentate fiscale;
    • regime del OSS (One Stop Shop) .

Ecommerce indiretto B2B: applicazione dell’IVA nel paese di destinazione

La disciplina delle cessioni a titolo oneroso di beni mobili, ecommerce indiretto, all’interno della comunità europea tra soggetti passivi (B2B), è indirizzata ad applicare l’IVA nel Paese in cui avviene il consumo finale .

Ecommerce indiretto B2C: applicazione dell’IVA nel Paese di residenza del cedente entro le soglie di fatturato stabilite dai vari Paesi UE

Le cessioni di beni mobili di provenienza comunitaria, eseguite nei confronti di privati consumatori, scontano l’IVA nel Paese di residenza del cedente.

Tuttavia sono assoggettate ad IVA nel Paese del cedente solo qualora non siano superate le soglie di fatturato su base annua stabilite dai vari Paesi UE.

Le Soglie annuali di vendita a distanza dell’UE erano:

Austria € 35.000
Belgio € 35.000
Bulgaria BGN 70.000
Croazia 270.000 HRK
Cipro € 35.000
Repubblica Ceca 1.140.000 CZK
Danimarca 280.000 DKK
Estonia € 35.000
Finlandia € 35.000
Francia € 35.000
Germania € 100.000
Grecia € 35.000
Ungheria 8.800.000 HUF
Irlanda € 35.000
Italia € 35.000
Lettonia € 35.000
Lituania € 35.000
Lussemburgo € 100.000
Malta € 35.000
Olanda € 100.000
Norvegia N / A
Polonia 160.000 PLN
Portogallo € 35.000
Romania RON 118.000
Slovacchia € 35.000
Slovenia € 35.000
Spagna € 35.000
Svezia 320.000 SEK
Svizzera N / A


Superate queste soglie le cessioni erano assoggettate ad Iva nel Paese del cessionario
ed il il venditore comunitario doveva adempiere l’obbligazione tributaria tramite l’identificazione diretta oppure la nomina del rappresentate fiscale.

Il mini sportello unico (Mini One Stop Shop o Mini Sportello Unico (MOSS)) era un regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione connessa al luogo di tassazione Iva applicabile alle prestazioni TTE e ai servizi elettronici B2C; la tassazione ai fini Iva di tali operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di consumo) e non in quello del prestatore (Stato membro di identificazione).

Il MOSS evitava al fornitore di identificarsi presso ogni Stato Membro di consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento).

In pratica, optando per il MOSS, il soggetto passivo trasmetteva telematicamente, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di consumo. Le dichiarazioni trimestrali e l’Iva versata acquisite dallo Stato membro di identificazione erano trasmesse ai rispettivi Stati Membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.

Top

Disciplina Iva dell’Ecommerce dal 01/07/2021

Sono state previste importanti novità, nell’ambito del VAT e-commerce package, priorità  della Digital Single Market Strategy,  in tema di vendite a distanza ovvero per corrispondenza, tra cui rientra il commercio elettronico indiretto,  

Le disposizioni di cui all’art. 2 della Direttiva (UE) 2017/2455 sarebbo dovute entrare in vigore il  1° gennaio 2021, ma a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, con la Decisione europea n. 2020/1109 del 20 luglio 2020 e dei Regolamenti n. 2020/1108 e n. 2020/1112 di pari data è stata prevista la proroga al 1° luglio 2021 di tali disposizioni.

Da evidenziare, in particolare:

  • la modifica integrale del regime IVA sulle vendite a distanza nei confronti di privati consumatori della UE Business to Consumer (B2C)
  • introduzione di un’unica soglia annua di 10.000 euro per l’imposizione nello Stato membro di destinazione dei beni oggetto di vendita a distanza intracomunitaria
  • Estensione del campo di applicazione del MOSS, trasformandolo in One Stop Shop ( OSS ), a:
    • Forniture di servizi B2C diversi dai TBE Services (Telecommunications, broadcasting & electronic services)
    • possibilità di utilizzo del MOSS (Mini One Stop Shop) anche per il commercio elettronico indiretto oltre a quello diretto
    • Determinate forniture domestiche di beni agevolate da interfacce elettroniche
    • Vendite a distanza di merci importate da territori terzi e paesi terzi in partite di valore intrinseco massimo di 150 EUR
  • per i beni importati da Paesi o territori terzi di valore non superiore a 150 euro è possibile
    • aderire al regime speciale dello IOSS o,
    • in alternativa, dichiarare e pagare l’IVA all’importazione per conto degli acquirenti.

A decorrere dal 1° luglio 2021 il MOSS è diventato  uno sportello unico (OSS). I regimi OSS/IOSS (One Stop Shop e Import One-Stop Shop) introducono un sistema europeo di assolvimento dell’Iva, centralizzato e digitale ampliando il campo di applicazione del MOSS (Mini One Stop Shop concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione – TTE  esteso

  • a tutti i servizi B2C che hanno luogo in Stati membri in cui il fornitore non è stabilito;
  • alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • ad alcune cessioni nazionali di beni.

A decorrere dal 1° luglio 2021, per quanto riguarda il trattamento IVA delle operazioni di e-commerce indiretto Business to Consumer (B2C)  trovano applicazione le novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

I regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni:

  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’UE, consentendo loro di:

  • registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri
  • dichiarare l’IVA tramite un’unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell’IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi
  • collaborare con l’amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l’OSS e in un’unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l’UE.

Ai fini IVA le operazioni di e-commerce indiretto in ambito Business to Consumer:

  • continuano ad essere territorialmente rilevanti nello Stato membro di destinazione della merce;
  • non sono più previste le soglie di protezione di cui sopra (intese come acquisti totali effettuati da persone fisiche di uno Stato membro), al di sotto delle quali l’operazione scontava l’imposta del Paese del fornitore, pensate per evitare che i fornitori dovessero richiedere una posizione IVA in ogni Stato membro UE di destinazione della merce.

Dal 1° luglio 2021 viene previsto quanto segue (nuovo articolo 59-quater Direttiva 2006/112/CE):

  • fino alla soglia minima annua di 10.000 euro, l’IVA viene applicata nel Paese del cedente;
  • al superamento della soglia minima annua di 10.000 euro, da monitorare nel corso di un anno civile, si applicherà l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni, di cui all’articolo 33, lett. a), Direttiva 2006/112/CE. In tal caso (superamento delle soglie stabilite) il fornitore soggetto passivo IVA, potrà scegliere di applicare il regime One Stop Shop ( OSS ), al fine di bypassare l’onere dell’identificazione nei singoli Paesi in cui sono state effettuate le cessioni, nel rispetto delle regole di fatturazione del proprio Stato membro.

La tabella seguente indica quale sistema dovrebbe essere utilizzato per quale tipo di fornitura e / o soggetto passivo:

Regime Non-Union OSS Regime OSS Regime  IOSS
Tipi di forniture TUTTE le forniture di servizi B2C ai clienti nell’UE a) TUTTE le forniture di servizi B2C nell’UE

b) Vendite a distanza di merci all’interno dell’UE

c) Articolo 14a (2) cessioni di beni B2C nazionali

Vendite a distanza di merci importate in partite ≤ 150 EUR.
Soggetto passivo Stabilito al di fuori dell’UE a) Solo UE stabilita

b) UE e non UE stabilite

c) Interfacce elettroniche

Stabilito UE e non UE, comprese le interfacce elettroniche

Transazioni che possono essere segnalate nello sportello unico dell’Unione rispetto allo sportello unico non sindacale.

  Soggetto passivo / fornitore non residente nell’UE Soggetto passivo / fornitore stabilito nell’UE
Forniture di servizi ai consumatori (B2C) Regime Non-Union OSS Regime OSS
Vendite a distanza di merci all’interno dell’UE Regime OSS Regime OSS
Forniture domestiche di merci da parte di deemed suppliers (presunti fornitori) Regime OSS Regime OSS

Cosa fare se si utilizza  l’OSS

Online Sellers Interfacce elettroniche
  • applicare l’ aliquota IVA dello Stato membro in cui i beni vengono spediti o in cui vengono forniti i servizi;
  • riscuotere l’IVA dall’acquirente sulle vendite a distanza intra-UE di beni o sulle prestazioni di servizi;
  • presentare una dichiarazione IVA trimestrale elettronica tramite il portale OSS dello Stato membro in cui sei registrato per OSS;
  • effettuare un pagamento trimestrale dell’IVA dichiarata nella dichiarazione IVA allo Stato membro in cui sei registrato per OSS;
  • tenere traccia di tutte le vendite OSS idonee che facilita per 10 anni.
  • mostrare / visualizzare l’importo dell’IVA a carico dell’acquirente, al più tardi al termine del processo di ordinazione. L’ aliquota IVA è quella dello Stato membro in cui le merci vengono spedite / trasportate;
  • facilita la riscossione dell’IVA dagli acquirenti sulle vendite a distanza intra-UE di beni e sulle forniture nazionali;
  • presentare una dichiarazione IVA trimestrale elettronica tramite il portale OSS dello Stato membro in cui sei registrato per OSS;
  • effettuare un pagamento trimestrale dell’IVA dichiarata nella dichiarazione IVA allo Stato membro in cui sei registrato per OSS;
  • tenere traccia di tutte le vendite OSS idonee che facilita per 10 anni.

Sempre dal 1° luglio 2021 sono entrate in vigore le modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE, introdotte con l’obiettivo di semplificare gli obblighi IVA dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali recepite nell’ordinamento nazionale dal Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83.

Top

Adozione in Italia dei regimi opzionali Oss e Ioss

Con l’adozione dei regimi opzionali Oss e Ioss l’Italia ha dato attuazione al “VAT e-commerce package”.

Il 24.06.2021 è stato emanato il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per l’Individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli di cui ai regimi speciali in materia di imposta sul valore aggiunto (denominati “One Stop Shop” o“Oss” e “Import scheme” o “Ioss”) e modalità operative e gestionali per l’ attuazione delledisposizioni di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1 e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

Interessante evidenziare le Definizioni riportate nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 giugno 2021:

Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni: a) per “One Stop Shop non Ue” o “Oss non Ue” si intende il regime speciale disciplinato dall’articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito “Decreto IVA”), cui possono aderire i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell’Unione, per l’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente a tutti i servizi resi nell’Unione europea a committenti non soggetti passivi d’imposta;

b) per “One Stop Shop Ue” o “Oss Ue” si intende il regime speciale disciplinato dall’articolo 74-sexies del Decreto IVA, cui possono aderire (i) i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia, (ii) i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché (iii) i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato, ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all’articolo 38-ter, commi 1 e 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche ai sensi dell’articolo 2- bis, comma 1, lett. a) del Decreto IVA;

c) per “Import scheme” o “Ioss” si intende il regime speciale disciplinato dall’articolo 74-sexies1 del Decreto IVA, cui possono aderire i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione europea, per l’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, di cui all’articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro;

d) per “intermediario Ioss” si intende un rappresentante fiscale appositamente nominato dal soggetto passivo nell’ambito del regime speciale Import scheme o Ioss;

e) con l’acronimo COP si fa riferimento al Centro Operativo di Pescara.

Successivamente è stato emanato il Decreto del Direttore delle finanze del 12 luglio 2021  – Modifiche al decreto 20 aprile 2015 concernente la riscossione e ripartizione dell’IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali Mini One Stop Shop-MOSS.

In base alle nuove disposizioni, il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico – cosiddetto regime MOSS (Mini One Stop Shop), trasformato in One Stop Shop ( OSS ), è stato esteso

  • alle vendite a distanza 
  • alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali. 

In particolare sono stati introdotti tre nuovi regime speciali:

  • il Non-Union OSS, Titolo XII, Capo VI, Sezione II, per i servizi prestati da soggetti passivi non UE (REGIME SPECIALE PER I SERVIZI PRESTATI DA SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI NELLA COMUNITÀ (N.D.R. IL TITOLO È IN VIGORE DAL 01/01/2021, IL TITOLO VIGENTE FINO A QUESTA DATA È IL SEGUENTE: ‘REGIME SPECIALE PER I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE, DI TELERADIODIFFUSIONE O ELETTRONICI PRESTATI DA SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI NELLA COMUNITÀ’)), Artt. da 358 bis al 369 della direttiva 2006/112/CE
  • il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo, previsto dal Titolo XII, Capo VI, Sezione III (REGIME SPECIALE PER LE VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE DI BENI, PER LE CESSIONI DI BENI ALL’INTERNO DI UNO STATO MEMBRO EFFETTUATE MEDIANTE INTERFACCE ELETTRONICHE CHE FACILITANO TALI CESSIONI E PER I SERVIZI PRESTATI DA SOGGETTI PASSIVI STABILITI NELLA COMUNITÀ MA NON NELLO STATO MEMBRO DI CONSUMO (TITOLO COME MODIFICATO AI SENSI DELLA DIR. UE 1995/2019)), Artt. da 369 bis al 369 duodecies della direttiva 2006/112/CE
  • ed il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro,  previsto dal Titolo XII, Capo VI, Sezione IV (REGIME SPECIALE PER LE VENDITE A DISTANZA DI BENI IMPORTATI DA TERRITORI TERZI O PAESI TERZI), Artt. da 369 ter decies al 369 quinquies et vicies della direttiva 2006/112/CE.

Altra novità, sempre in vigore dal 1° luglio 2021, riguarda le previsioni del nuovo articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, secondo cui:

“1. Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

2. Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

Quindi:

  • Le aziende che gestiscono interfacce elettroniche come mercati o piattaforme sono, in determinate situazioni, considerate ai fini dell’IVA come fornitori di beni venduti ai clienti nell’UE da società che utilizzano il mercato o la piattaforma. Di conseguenza, devono riscuotere e pagare l’IVA su queste vendite.
  • Basandosi sul successo del MOSS per i servizi TBE, questo concetto è stato esteso e trasformato in un OSS :
    • Il regime non UE per la fornitura di servizi TBE da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE è stato esteso a tutti i tipi di servizi transfrontalieri ai consumatori finali nell’UE;
    • Il regime dell’Unione per le prestazioni intra-UE di servizi TBE è stato esteso a tutti i tipi di servizi B2C, nonché alle vendite a distanza intra-UE di beni e ad alcune forniture nazionali agevolate da interfacce elettroniche. L’estensione alle vendite a distanza intra-UE di beni va di pari passo con l’abolizione della soglia per le vendite a distanza , in linea con l’impegno ad applicare il principio di destinazione per l’IVA;
    • È stato creato un regime di importazione (IOSS) che copre le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o paesi terzi a clienti nell’UE fino a un valore di 150 EUR.

Quando viene utilizzato il regime di importazione, il venditore addebita e riscuote l’IVA nel punto vendita ai clienti dell’UE e dichiara e paga tale IVA a livello globale allo Stato membro di identificazione nell’IOSS . Queste merci beneficiano quindi di un’esenzione IVA all’importazione, consentendo un rapido svincolo in dogana.

L’introduzione del regime di importazione va di pari passo con l’abolizione dell’esenzione IVA per le merci in piccole spedizioni fino a un valore massimo di 22 EUR. Ciò è anche in linea con l’impegno ad applicare il principio di destinazione per l’IVA.

Laddove non viene utilizzato l’IOSS, è disponibile un secondo meccanismo di semplificazione per le importazioni. L’IVA all’importazione è riscossa dai clienti dal dichiarante doganale (es. Operatore postale, corriere, spedizionieri doganali) che la pagherà alle autorità doganali tramite pagamento mensile.

I regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni:

  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

I soggetti iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2020 sono stati automaticamente registrati al nuovo sistema OSS a partire dal 1° luglio 2021.

Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’UE, consentendo loro di:

  • registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri
  • dichiarare l’IVA tramite un’unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell’IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi
  • collaborare con l’amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l’OSS e in un’unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l’UE.

Possono accedere al regime OSS UE

  • i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche
  • i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. I soggetti Extra-ue, privi di stabile organizzazione, che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato devono nominare un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime.

Il regime include:

  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Il regime OSS semplifica sicuramente le dichiarazioni IVA relative alle vendite a distanza, ma non è obbligatorio registrarsi.

Se però non si è iscritti all’OSS, continuano a valere altri adempimenti fiscali come, ad esempio, la registrazione IVA che rimane necessaria in ogni Stato membro in cui la soglia di 10.000 euro di fatturato viene superata.

Possono fare ricorso al regime OSS  non UE esclusivamente i soggetti passivi (fornitori) non stabiliti nell’UE, ossia soggetti passivi che non hanno stabilito la sede della propria attività economica e che non dispongono di una stabile organizzazione nell’UE. Anche se tale soggetto passivo è registrato o tenuto a registrarsi ai fini IVA in uno degli Stati membri per prestazioni diverse da quelle di servizi B2C, può comunque fare ricorso al regime non UE per le prestazioni B2C.

Il regime non UE include tutte le prestazioni di servizi (compresi i servizi TTE) con luogo di prestazione nell’UE effettuate dai soggetti passivi di cui sopra a favore di persone che non sono soggetti passivi (consumatori). Se il fornitore sceglie di far ricorso al regime non UE, deve utilizzare tale regime per dichiarare e versare l’IVA per tutte queste prestazioni di servizi B2C nell’UE.

Depositi all’estero

L’istituzione di un deposito all’estero comporta riflessi fiscali in materia di  IVA  diversi a seconda della natura giuridica specifica del rapporto contrattuale utilizzato.

Il deposito all’estero può essere:

  • di proprietà dell’operatore economico nazionale;
  • detenuto in locazione;
  • presso i locali di agenti o commissionari.

Occorre distinguere tra i rapporti di deposito che implicano trasferimenti di beni ad effetti traslativi sospesi, da quelli che riguardano beni inviati all’estero in attesa di essere successivamente venduti.

Nel  caso di beni inviati all’estero in attesa di essere successivamente venduti  l’operatore economico nazionale che trasferisce i beni in un deposito   all’estero  non realizza alcuna vendita e l’invio dei beni all’estero avviene per motivi meramente di carattere distributivo, legati all’organizzazione ed alla logistica di vendita, rimanendo i beni spediti all’estero  di proprietà dell’impresa residente, situazione  riconducibile a quella disciplinata  nell’art. 17 (Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro), della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112:È assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro. Costituisce “trasferimento a destinazione di un altro Stato membro” qualsiasi spedizione o trasporto di un bene mobile materiale effettuato dal soggetto passivo o per suo conto, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova il bene, ma nella Comunità, per le esigenze della sua impresa.

Quindi i trasferimenti di beni in altro Stato membro,  assimilati ai fini IVA a cessioni di beni a titolo oneroso, implicano l’insorgere dei relativi obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e compilazione dei modelli Intrastat.

I trasferimenti di beni nell’ambito del territorio unionale per le esigenze dell’impresa configurano,  sebbene in assenza di cessioni che originano ricavi di vendita , operazioni rilevanti ai soli fini IVA, con la conseguente necessità, per l’operatore residente, di acquisire una posizione IVA nello Stato membro di destinazione dei beni.

Il soggetto residente, pertanto, dovrà provvedere a nominare un rappresentante fiscale ai fini IVA o ad identificarsi direttamente nello Stato membro in cui è situato il deposito a cui sono trasferiti i beni.

Quindi se si stoccano i prodotti in centri logistici  all’estero (basta anche un solo prodotto stoccato), si dovrà obbligatoriamente acquisire una posizione IVA nello Stato membro in cui la tua merce è stoccata.

Top

Triangolazione comunitaria in cui l’operatore italiano è il “Destinatario finale”

Operatore   italiano (IT) (Destinatario finale)  acquista  da un fornitore  comunitario (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) beni  provenienti da un terzo Stato membro (EL)(Primo cedente).

L’operatore italiano:

a) riceve fattura senza addebito d’imposta, con la quale  il   fornitore  olandese lo  designa  espressamente  quale responsabile, in sua sostituzione,  del pagamento dell’imposta in Italia;
b) integra e registra il documento nei modi  stabiliti  dagli  artt. 46 (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie) e 47 (Registrazione delle operazioni intracomunitarie) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (inversione contabile  (c.d. “reverse charge”, inversione contabile (integrazione e registrazione della fattura  ex artt. 46 (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie) e 47 (Registrazione delle operazioni intracomunitarie) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331));

L‘operazione,  da   un   punto   di   vista  giuridico  non  costituisce  acquisto  intracomunitario (art.38 (Acquisti intracomunitari),  comma  7 del decreto-legge 30 agosto 1993 (7. L’imposta non e’ dovuta per l’acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d’imposta in altro Stato membro (NL), di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro (EL) e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari (IT) , soggetti passivi d’imposta …………. assoggettati all’imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell’imposta relativa alla cessione. (vale a dire la triangolazione in cui l’impresa nazionale opera in qualità di destinatario finale dei beni  ceduti da un soggetto passivo d’imposta in uno Stato membro con provenienza da un altro Stato membro))), ma  cessione  nello Stato, con  esonero  per  il  cedente  olandese  di  nominare  un proprio rappresentante  fiscale  in  Italia.

Adempimenti IVA

  • Operatore   italiano (IT) (Destinatario finale)  riceve da (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) una fattura nella quale viene designato espressamente quale debitore d’imposta all’atto dell’arrivo dei beni in Italia (ai sensi dell’art. 46, secondo comma, ultimo periodo del D.L. n. 331/1993 (La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell’imposta a norma dell’articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell’imposta.)), per esempio attraverso la seguente dicitura: “Your company is designated as liable for the payment of the VAT due instead of our company, in accordance with Article 141 and 197 of Directive 2006/112/CE”.
  •  (IT) (Destinatario finale)  provvede a integrare con IVA la fattura di (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) e a registrarla ai sensi degli artt. 46 (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie) e 47 (Registrazione delle operazioni intracomunitarie) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (inversione contabile  (c.d. “reverse charge”, inversione contabile (integrazione e registrazione della fattura  ex artt. 46 (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie) e 47 (Registrazione delle operazioni intracomunitarie) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331), distintamente sia nel registro IVA delle vendite che degli acquisti, trattandosi di un acquisto intracomunitario di beni. L’obbligo di integrazione può essere assolto mediante la compilazione e l’invio al Sistema di Interscambio del file in formato xml della fattura elettronica, indicando quale <TipoDocumento> del blocco <DatiGenerali> il codice “TD18” (“Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” dell’Agenzia delle Entrate – versione 1.8 del 30 settembre 2022). In alternativa, IT può integrare manualmente la fattura (fermo restando l’invio del file xml TD18 ai fini della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere).
  • Tale operazione presuppone che il trasporto sia curato dal primo cedente  (EL) oppure dal promotore della triangolazione (NL)  il che, in questo caso, si definisce operatore intermedio (in funzione della Direttiva UE n. 2018/1910 recepita nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 192/2021 con l’introduzione dell’art. 41-ter del D.L. n. 331/1993).
    Non è compatibile con la triangolazione in commento la cessione dei beni con trasporto curato da (IT) (Destinatario finale)  , destinatario finale dei beni stessi. Tenuto conto che, in forza della citata Direttiva, si configura come cessione intracomunitaria non imponibile unicamente la cessione della catena alla quale è imputato il trasporto intracomunitario, l’ipotesi in cui il trasporto venga curato da (IT) (Destinatario finale)  comporterebbe le seguenti ripercussioni operative:
    1. la cessione intracomunitaria alla quale è imputato il trasporto è la cessione di (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) nei confronti di (IT) (Destinatario finale) con il conseguente obbligo per (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) di aprire una posizione IVA in Grecia (Stato membro di partenza dei beni ((EL) (Primo cedente));
    2. la cessione di (EL) (Primo cedente) nei confronti di (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) diventa un’operazione internain Grecia (Stato membro di partenza dei beni ((EL) (Primo cedente)), con conseguente obbligo per (EL) (Primo cedente) di emettere fattura assoggettata ad IVA greca.

Triangolazione comunitaria in cui l’impresa italiana è il “Primo cedente”

Operatore italiano  (IT) (Primo cedente) fornisce beni  a cliente olandese (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione), con consegna  diretta in Grecia al cessionario (EL) (Destinatario finale)  di quest’ultimo.

L’Operatore italiano  (IT) (Primo cedente) :

a) effettua una cessione non imponibile  ed   emette una  fattura  non  imponibile  (art. 41 (Cessioni intracomunitarie non imponibili), comma 1, lettera a) primo periodo, del D.L. n. 331/1993 dispone che costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta.)   nei  confronti   del  cliente  olandese,  da  annotare distintamente  nel registro delle fatture emesse (art. 23 (Registrazione delle fatture) del D.P.R.  n. 633 del 1972);

Adempimenti IVA

  • La cessione di (IT) (Primo cedente) nei confronti di (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) è territorialmente rilevante ai fini IVA  in Italia in quanto i beni, all’atto della cessione, si trovano fisicamente nel  territorio dello Stato.
  • (IT) (Primo cedente) emette il documento di trasporto indicando quale cessionario dei beni (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione), quale destinatario degli stessi (EL) (Destinatario finale) , evidenziando che i beni vengono  consegnati a (EL) (Destinatario finale) per ordine e conto di (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione).
  • (IT) (Primo cedente) emette la fattura nei confronti di (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) non imponibile IVA ai sensi dell’art.  41, comma 1, lett. a) del D.L. n. 331/1993 in quanto cessione  intracomunitaria di beni. Nel corpo della fattura occorre indicare che trattasi  di operazione triangolare con consegna dei beni in altro Stato membro  diverso da quello del cessionario (ai sensi dell’art. 46, comma 2, secondo  periodo del D.L. n. 331/1993).
  • La triangolazione semplificata opera a condizione che (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) designi  espressamente (EL) (Destinatario finale) quale debitore d’imposta all’atto dell’arrivo dei beni in  Olanda.
  • (IT) (Primo cedente) deve dare prova documentale della consegna dei beni a (EL) (Destinatario finale). A tal  riguardo, si segnala la risposta dell’Agenzia delle Entrate 29 dicembre 2020,  n. 632 che introduce un’impostazione rigida che mal si concilia con le  esigenze di riservatezza commerciale Inoltre, (IT) (Primo cedente) deve avere prova documentale che il trasporto sia curato da (IT) (Primo cedente)  medesimo oppure da (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione)
  • Il regime di non imponibilità nel rapporto tra (IT) (Primo cedente) e (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) opera a condizione  che il trasporto sia curato dal primo cedente (IT) oppure dal promotore della  triangolazione (NL) il quale, in quest’ultimo caso, si definisce operatore  intermedio (in funzione della Direttiva UE n. 2018/1910 recepita nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 192/2021 con l’introduzione  dell’art. 41-ter del D.L. n. 331/1993). Non è compatibile con la  triangolazione in commento la cessione dei beni con trasporto curato da (EL) ,  destinatario finale dei beni stessi. Tenuto conto che, in forza della citata  Direttiva, si configura come cessione intracomunitaria non imponibile  unicamente la cessione della catena alla quale è imputato il trasporto  intracomunitario, l’ipotesi in cui il trasporto venga curato da (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) comporterebbe le seguenti ripercussioni operative:
    1. la cessione intracomunitaria alla quale è imputato il trasporto è la cessione  di (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) nei confronti di (EL) (Destinatario finale) con il conseguente obbligo per (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) di aprire una  posizione IVA in Italia (Stato membro di partenza dei beni);
    2. la cessione di (IT) (Primo cedente) nei confronti di (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) diventa un’operazione interna in Italia  (Stato membro di partenza dei beni), con conseguente obbligo per (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) di  emettere fattura assoggettata ad IVA.