Come spiega la “Relazione Illustrativa” all’Atto del Governo n. 293 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto dal punto di vista della tecnica di redazione, gli argomenti inseriti nel testo unico IVA sono ordinati, in linea di principio, sulla base del sommario della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Ciò al fine di adottare
una sistematizzazione dei singoli temi coerentemente alla disciplina unionale.
Il Decreto Legislativo n.10 del 19 gennaio 2026 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (Testo Unico IVA) si compone di 18 Titoli
Completano il testo quattro tabelle, la principale delle quali è la tabella A, che elenca i prodotti agricoli e ittici (parte I) e i beni e servizi assoggettati ad aliquota ridotta del 4, 5 e 10% (parte II, III e IV), depurata delle varie previsioni non più in vigore ed integrata con norme esterne.
TITOLO I – Oggetto e ambito di applicazione
Capo I
(Disposizioni generali)
Il Capo I descrive le operazioni imponibili a livello nazionale, prevedendo che l’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
Viene, altresì, disposto che fino a quando non sarà entrato in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Unione europea l’imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intraunionali secondo le disposizioni di cui al testo unico in esame (articolo 1).
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TITOLO II – Ambito territoriale di applicazione
Capo I
(Territorialità dell’imposta – Definizioni)
Il Capo I, in materia di territorialità, reca le disposizioni relative al luogo di effettuazione delle operazioni sottoponibili all’imposta. Vengono riportate, pertanto, ai fini dell’applicabilità IVA (articolo 2) le definizioni di:
- territori dello Stato e dell’Unione europea indicando i relativi territori esclusi;
- soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato;
- parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Unione europea;
- trasporto intraunionale di beni;
- locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto.
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TITOLO III – Soggetti passivi
Capo I
(Esercizio di imprese arti e professioni)
Il Capo I fornisce le definizioni di esercizio di imprese (l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile), individuando altresì le attività che si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio di imprese e quelle che non si considerano mai come tali, nonché di arti e professioni (l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse), individuando altresì le attività che non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni (articolo 3 e 4).
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TITOLO IV – Operazioni imponibili
Capo I
(Cessioni di beni)
Il Capo I reca la definizione di cessioni di beni, ovvero gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere, nonché ulteriori particolari operazioni da considerarsi cessioni di beni, assoggettabili all’imposta. Vengono altresì indicate alcune operazioni che non sono considerate cessioni di beni (articolo 5).
Vengono, altresì, definite le vendite a distanza intraunionali di beni, ossia le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’articolo 52, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intraunionali e che non hanno optato per l’applicazione della stessa. Vengono inoltre definite le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e le esclusioni dall’applicazione delle citate disposizioni (articolo 6).
Infine, si riporta la definizione di cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche, ovvero le cessioni di beni effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi (articolo 7).
Capo II
(Acquisti intraunionali di beni)
Il Capo II definisce gli acquisti intraunionali, ovvero gli acquisti effettuati nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato; le vendite a distanza intraunionali, nonché gli acquisti intraunionali in regime cosiddetto di “call-off stock” (particolare fattispecie contrattuale che si realizza quando uno stock di beni è spedito in un magazzino situato in un altro Stato membro a favore di un acquirente determinato che ne diventerà proprietario solo al momento del loro prelievo dal magazzino (articoli 8 e 9).
Capo III
(Prestazioni di servizi)
Il Capo III riporta la definizione di prestazioni di servizi, ovvero le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte, nonché ulteriori particolari operazioni da considerarsi prestazione di servizi, rilevanti ai fini dell’imposta, definendo ex lege prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, alcune specifiche fattispecie ed indicando alcune esclusioni (articolo 10).
Capo IV
(Importazioni)
Il Capo IV definisce le importazioni, ovvero le operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio dell’Unione europea e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Unione medesima ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dall’Unione europea (articolo 11).
Capo V
(Buono corrispettivo)
Il Capo V reca la definizione e i termini per considerare effettuato il trasferimento di un buono-corrispettivo, ovvero dello strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative (articolo 12), sia qualora sia da considerarsi monouso, ovvero se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono- corrispettivo dà diritto (articolo 13), sia se da considerarsi multiuso, ovvero se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto (articolo 14).
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TITOLO V – Luogo delle operazioni imponibili
Capo I
(Cessioni di beni)
Sono indicati gli ambiti territoriali all’interno dei quali le cessioni di beni possono essere considerate come effettuate nel territorio dello Stato, ovvero se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili unionali o vincolati al regime del perfezionamento attivo e ammissione temporanea, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto (articolo 15).
Capo II
(Operazioni intraunionali)
Il Capo II individua i presupposti affinché le operazioni intraunionali siano considerate come effettuate nel territorio dello Stato, ovvero se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 28 e 29 del TFUE o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato. L’acquisto intraunionale si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l’acquirente è ivi soggetto d’imposta, salvo che sia comprovato che l’acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene (articolo 16).
Capo III
(Prestazioni di servizi)
Sono definite, inoltre, le condizioni necessarie affinché le prestazioni di servizi possano essere considerate effettuate nel territorio dello Stato ossia quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato e quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (articolo 17) e sono indicate particolari prestazioni di servizi che, a specifiche condizioni, sono da considerare come effettuate all’interno del territorio dello Stato (articolo 18). Si tratta in particolare delle prestazioni:
- di servizi relativi a beni immobili;
- di trasporto di passeggeri;
- di servizi di ristorazione e di catering sia quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato, sia quando sono materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Unione europea, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato;
- di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto.
In una specifica norma vengono descritte le condizioni necessarie all’applicazione dell’imposta per le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili (articolo 19).
Sono riportate alcune norme relative a particolari prestazioni di servizi concernenti imbarcazioni da diporto, necessarie per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (articolo 21).
Sono infine riportate alcune disposizioni speciali relative a talune prestazioni sottoponibili all’imposta, in quanto considerate rese nel territorio dello Stato, talora, al ricorrere di specifiche condizioni.
Si tratta dei:
- servizi resi a committenti non soggetti passivi (articolo 20);
- servizi resi a soggetti stabiliti fuori della Unione europea che non sono soggetti passivi dell’imposta (articolo 22);
- servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi (articolo 23).
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TITOLO VI – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta
Capo I
(Cessioni di beni e prestazioni di servizi)
Il Capo I contiene le disposizioni relative al momento di effettuazione delle operazioni nazionali. Vengono indicati nel dettaglio, ai fini dell’applicazione dell’imposta, i momenti in cui le cessioni di beni, nonché le prestazioni di servizi (articolo 24) e le operazioni sul mercato elettrico e nel sistema del gas naturale (articolo 25) si considerano effettuate.
Capo II
(Cessioni e acquisti intraunionali)
Sono definiti, infine, i momenti in cui le cessioni intraunionali e gli acquisti intraunionali di beni sono da considerarsi effettuati ai fini dell’esigibilità dell’imposta (articolo 26).
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TITOLO VII – Base imponibile
Capo I
(Disposizioni generali)
Il Capo I raccoglie e riordina le disposizioni relative alla base imponibile
delle operazioni nazionali, intraunionali e alle importazioni.
Sono riportate le norme necessarie a determinare la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentati delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti (articolo 27).
Sono evidenziate anche le modalità di definizione del valore normale ovvero dell’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni mentre per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi. (articolo 28).
Sono elencate alcune esclusioni dal computo della base imponibile ovvero somme, valori e importi che non concorrono a formare la base imponibile (articolo 29).
Più in particolare, non concorrono alla formazione della base imponibile:
- le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolaritànell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
- il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
- le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;
- l’importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
- le somme dovute a titolo di rivalsa dell’imposta sul valore
Inoltre, non si tiene conto, in diminuzione dell’ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto.
Vengono infine precisate le modalità di definizione della base imponibile per le seguenti operazioni:
- le operazioni permutative e le dazioni in pagamento (articolo 30);
- le cessioni e le prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi anche attraverso una norma di interpretazione (articolo 31).
Capo II
(Acquisti intraunionali di beni)
Il testo reca, come sopra detto, le modalità di determinazione della base imponibile e dell’aliquota per gli acquisti intraunionali di beni, prevedendo l’applicazione delle disposizioni sopra commentate (ossia gli articoli 27, 28 e 29) e precisando che, per i beni soggetti ad accisa, essa rientri nella base imponibile IVA (articolo 32).
Capo III
(Importazioni)
Con riferimento all’imposta all’importazione, essa è commisurata, con le aliquote indicate nell’articolo 34, al valore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto, nonché dell’ammontare delle spese d’inoltro fino al luogo di destinazione all’interno del territorio dell’Unione europea che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Uno specifico regime è previsto per i supporti informativi, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, e per i beni unionali reimportati in regime di perfezionamento passivo (articolo 33).
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TITOLO VIII – ALIQUOTE
Capo I
(Aliquote dell’imposta)
Con il Capo I si provvede al riordino delle disposizioni relative alle aliquote, con particolare riguardo a quelle, anche di natura interpretativa, che si sono succedute nel tempo (articolo 34).
Di seguito, le varie aliquote IVA:
- 22 percento (aliquota ordinaria);
- 4 percento per le operazioni aventi ad oggetto beni e servizi di cui alla parte II della Tabella A;
- 5 percento per le operazioni aventi ad oggetto beni e servizi di cui alla parte II-bis della Tabella A;
- 10 percento per le operazioni aventi ad oggetto beni e servizi di cui alla parte III della Tabella A.
A titolo esemplificativo, si riporta la seguente tabella:
| Aliquota |
Beni e servizi |
|
4% |
Prodotti di prima necessità (latte, pasta, pane, farine, ortaggi, legumi, ecc.) |
|
5% |
Basilico, rosmarino, prestazioni di trasporto urbano, macchinari medici vari ecc.) |
|
10% |
Prodotti alimentari non di prima necessità (carni, yogurt, kephir, pesce fresco, latte conservato ecc.) |
Il testo reca, altresì, disposizioni interpretative e di chiarimento ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte del 4, del 5 e del 10 percento, nonché di assoggettamento all’aliquota ordinaria di determinati prodotti (articoli 35 e 36).
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TITOLO IX – Esenzioni e non imponibilità
Capo I
(Operazioni esenti)
Il Capo I contiene e riordina le disposizioni relative alle esenzioni, con particolare riguardo alle disposizioni, anche di natura interpretativa, che si sono succedute nel tempo. A tale fine, è esposta una lunga serie di operazioni esenti dall’imposta (articolo 37).
Viene, inoltre, riportato il regime IVA per prestazioni di chirurgia estetica (articolo 38).
Capo II
(Operazioni non imponibili connesse alle operazioni intraunionali)
Nel testo vengono elencate una serie di cessioni intraunionali non imponibili (articolo 39) e descritte le condizioni di cessioni intraunionali che possono essere considerate in regime cosiddetto di call-off stock (articolo 40). Sono, altresì, descritte le operazioni triangolari unionali non imponibili (articolo 43), ovvero delle cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi.
Sono riportate le condizioni per il verificarsi della non imponibilità dell’IVA per le cessioni a catena (ovvero quelle cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto, da uno Stato membro a un altro Stato membro direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente (articolo 41) e per gli acquisti intraunionali (articolo 42).
Capo III
(Operazioni non imponibili connesse alle importazioni)
Il testo indica una serie di importazioni non soggette a IVA (articolo 44).
Capo IV
(Operazioni non imponibili connesse all’esportazione)
Sono riportate le condizioni per il verificarsi della non imponibilità dell’IVA per le seguenti operazioni:
- cessione all’esportazione (articolo 45);
- acquisti in sospensione di imposta (articoli 46 e 47);
- operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (articolo 48);
- servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (articolo 49);
- operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino (articolo 50);
- cessioni non imponibili a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea (articolo 51).
Capo V
(Operazioni non imponibili assimilate)
Vengono, infine, indicate alcune altre operazioni non imponibili relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di specifici soggetti (a titolo di esempio nei confronti dell’Unione europea, degli organismi internazionali riconosciuti, nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari) (articolo 52).
Capo VI
(Depositi IVA)
Il Capo VI raccoglie le disposizioni relative ai depositi fiscali ai fini IVA, nonché quelle concernenti l’immissione in consumo o l’estrazione di benzina o gasolio introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato.
In particolare, viene riportata la definizione dei cc.dd. depositi IVA, ossia speciali depositi fiscali, ai fini IVA, preordinati alla custodia di beni nazionali e unionali che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono altresì, recate disposizioni in materia di abilitazione alla gestione, nonché di gestione stessa, dei suddetti depositi. Inoltre, sono riportate le operazioni non soggette a IVA effettuate tramite deposito (articolo 53).
Viene descritta una specifica disciplina sui depositi IVA per la benzina o il gasolio destinati all’utilizzo come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (articolo 54).
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TITOLO X – Rivalsa e detrazione
Capo I
(Rivalsa)
Il Capo I concerne le disposizioni relative all’istituto della rivalsa, in forza del quale il soggetto che pone in essere la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile addebita l’imposta al cessionario o al committente (articolo 55).
Capo II
(Detrazione)
È, altresì, previsto il meccanismo della detrazione mediante il quale il soggetto passivo è tenuto a versare all’Erario l’imposta al netto di quella già assolta o dovuta o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione a beni e servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione (anche in caso di acquisti intraunionali). Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (articolo 56).
Inoltre, vengono riportate norme circa la modalità di determinazione della percentuale di detrazione dell’IVA (articolo 57),
Il testo reca, altresì, specifiche ipotesi di esclusione o riduzione della detrazione d’imposta (articolo 58).
Sono contenute disposizioni in materia di rettifica della detrazione (articolo 59). In merito, laddove i beni o i servizi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata, è possibile una rettifica della stessa in aumento o in diminuzione. Le ipotesi di rettifica sono le seguenti:
- per cambio di destinazione;
- per mutamento del regime fiscale, del regime di detrazione dell’imposta o dell’attività.
È prevista una apposita modalità di detrazione per gli enti non commerciali (articolo 60).
Infine, si descrive una disciplina particolare in materia di scissioni aziendali. In particolare, in caso di trasferimento di aziende o di complessi aziendali in esecuzione di scissione, gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’IVA, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende stesse, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento (articolo 61).
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TITOLO XI – Volume d’affari ed esercizio di più attività
Capo I
(Volume d’affari)
Il Capo I contiene le disposizioni relative al volume d’affari e all’applicazione dell’imposta nei confronti dei soggetti che esercitano più attività.
In dettaglio, il volume d’affari è costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che il contribuente ha effettuato o registrato nell’anno solare ovvero che sono soggette a registrazione nel corso dell’anno medesimo (articolo 62).
I soggetti esercenti più attività scontano l’imposta unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riguardo al volume d’affari complessivo, eccetto nelle ipotesi espressamente contemplate (articolo 63).
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TITOLO XII – Obblighi dei soggetti passivi
Capo I
(Debitori dell’imposta)
Il Capo I raccoglie le disposizioni relative al debitore dell’imposta per le operazioni nazionali, intraunionali e importazioni.
In primo luogo, viene fornita una definizione di debitore d’imposta, ossia il soggetto che, ponendo in essere cessioni di beni o prestazioni di servizi, è tenuto a versare l’imposta all’erario cumulativamente per tutte le operazioni effettuate al netto della detrazione.
Si indicano analiticamente i debitori d’imposta in caso di operazioni territorialmente rilevanti in Italia (articolo 64). Specificamente, sono debitori d’imposta:
- il soggetto passivo in caso di operazioni tra soggetti residenti;
- il cessionario/committente-soggetto passivo stabilito in Italia in caso di operazioni effettuate nei suoi confronti da un soggetto non residente (c.d. reverse charge);
Con riferimento al cosiddetto reverse charge vengono indicate le ipotesi nelle quali tale istituto trova applicazione. Per approfondimenti si veda il relativo tema web, rinvenibile nel Portale della documentazione della Camera dei deputati.
- l’operatore economico non residente in caso di operazioni tra soggetti non residenti, il quale provvede ad assolvere i relativi adempimenti direttamente, se identificato ai sensi dell’articolo 54 del testo unico adempimenti e accertamento, o tramite rappresentante fiscale residente in Italia.
Viene, altresì, descritta una disciplina specifica in materia di operazioni per le quali le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi non sono debitori d’imposta. In tal caso, esse versano l’imposta loro applicata dai fornitori direttamente all’Erario, anziché ai fornitori stessi (c.d. split payment). Siffatta disciplina si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri enti e società specificamente richiamati (articolo 65).
Capo II
(Debitore dell’imposta per le operazioni intraunionali)
Nelle operazioni intraunionali, in via generale, il debitore d’imposta è l’acquirente-soggetto passivo nazionale. Tuttavia, qualora l’operazione intraunionale sia effettuata da un soggetto passivo non residente e senza stabile organizzazione in Italia, gli adempimenti sono da quest’ultimo compiuti mediante identificazione diretta o rappresentante fiscale (articolo 66).
Capo III
(Debitore dell’imposta per le importazioni)
Per quanto concerne le importazioni, il debitore d’imposta è l’importatore (articolo 67).
Capo IV
(Inizio, variazione e cessazione attività)
Nel Capo IV sono riportate le norme che disciplinano le dichiarazioni di inizio attività, da effettuare entro 30 giorni dall’inizio dell’attività presso uno degli uffici locali o ad un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e a seguito della quale viene attribuito al contribuente un numero di partita IVA, a cui vanno comunicate nel medesimo termine tutte le variazioni relative alla stessa, e la cessazione attività da parte dei soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione o dei soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale (articolo 68) e quelle in materia di dichiarazione valevole per l’identificazione ai fini IVA del soggetto non residente nel territorio dello Stato che intende assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente (articolo 70).
Vengono, infine, inserite le norme che stabiliscono che gli obblighi derivanti, in base alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data (articolo 69) e in materia di pubblicità in materia di partita IVA ovvero della possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA attribuito (articolo 71).
Capo V
(Fatturazione e registrazione delle operazioni)
Nel Capo V sono esposte le modalità di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili.
Vengono elencate le indicazioni necessarie da inserire nella fatturazione delle operazioni a cui è tenuto il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio per ciascuna operazione imponibile – a titolo di esempio non esaustivo: la data di emissione, il numero progressivo che la identifichi in modo univoco, la ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, la residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché l’ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti, il numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore – (articolo 72) nonché nella fatturazione semplificata prevista per operazioni di ammontare complessivo non superiore a cento euro e nella fattura rettificativa di cui al successivo articolo 92 (articolo 73).
La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, ma la disposizione di cui all’articolo 72 indica diverse fattispecie con termini differenti (ad esempio con riferimento a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti esteri (stabiliti nell’Unione europea o meno).
Vengono poi esposte le modalità attraverso le quali deve essere disciplinata l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse, attraverso l’invio in forma elettronica, nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (articoli 74 e 75). Successivamente, sono inserite le norme che regolano la fatturazione elettronica negli appalti pubblici (articolo 76), nonché la fatturazione elettronica (obbligatoria per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato mentre con riguardo alle prestazione rese o ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate), la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati – attraverso un servizio gratuito per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche – ed il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle entrate e che prevedono l’utilizzo delle medesime da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza (articolo 77).
Sono poi riportate le norme che esonerano gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dalla emissione di fatture elettroniche (articolo 78) e quelle che disciplinano l’emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping ovvero le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a euro 70 destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione medesima (articolo 79). Vengono inserite le norme sulla fatturazione elettronica relativa ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino (articolo 80) e vengono indicate le operazioni che rientrano nella disciplina commercio al minuto e attività assimilate (ad esempio prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, per le prestazioni di trasporto di persone, per le attività di organizzazione di escursioni, giri turistici, ecc.) per le quali l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (articolo 81).
Vengono poi indicati gli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, individuandone le modalità, e prevedendo che le stesse siano effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. È ammessa la possibilità per i soggetti che fanno uso di sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico possono assolvere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri mediante questi sistemi a condizione che gli stessi consentano la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. Il termine di trasmissione dei dati è pari a dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, fermi restando gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dell’importo dei corrispettivi giornalieri anonimi può essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati (articoli 82 e 83).
Vengono, altresì, definite:
- le modalità di certificazione dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi mediante ricevuta fiscale e scontrino fiscale, mediante l’uso esclusivo di speciali registratori di cassa o terminali elettronici, o di idonee bilance elettroniche munite di stampante, nei casi in cui non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente (articolo 84), fatta eccezione per l’attività di noleggio autoveicoli che gode di una propria disciplina semplificata (articolo 85);
- le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale, a titolo di esempio non esaustivo: le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d’antiquariato, le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta, le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione, le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica (articolo 68);
- le modalità di documentazione mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale ai fini della deducibilità delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi (articolo 69);
- le modalità di registrazione delle fatture da parte del contribuente che deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (articolo 86);
- le modalità di registrazione dei corrispettivi nelle attività di commercio al minuto e attività assimilate. In tal caso viene registrato l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l’aliquota applicabile entro il giorno non festivo successivo al giorno in cui le operazioni sono effettuate (articolo 87);
- le modalità di registrazione degli acquisti a cui è tenuto il contribuente che annota in apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (articolo 88);
- le modalità di tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni obbligate alla tenuta del registro unico delle fatture (sostituibile con apposite funzionalità rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti) nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. È esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto (articolo 90).
Sono riportate le modalità, i termini speciali e le semplificazioni previste per alcuni determinati adempimenti (a titolo di esempio non esaustivo: per l’emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti, per l’emissione, numerazione e registrazione delle fatture, con riferimento alle liquidazioni periodiche e ai versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all’esercizio di impianti di lampade votive; articolo 89).
Sono esposte le modalità per la registrazione delle variazioni in aumento o in riduzione dell’imponibile o dell’imposta, nonché della correzione di errori materiali o di calcolo (articolo 92).
Vengono riportate le norme che prevedono una disposizione regolamentare concernente semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione, ovvero per i contribuenti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a cinquecentomila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a ottocentomila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. In particolare i contribuenti sopra indicati possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia (articolo 93).
Si dispone inoltre la dispensa, per il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all’Ufficio competente, da alcuni adempimenti (obblighi di fatturazione e di registrazione) per le operazioni esenti da imposta, fermi restando l’obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l’obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente. La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti dev’essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell’attività ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio (articolo 94).
Sono infine descritte le modalità di tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti) previsti nella sezione in esame (articolo 95).
Infine, si prevede che le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 69 del 2002, si applichino anche alle associazioni pro-loco, alle bande musicali amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni dalle stesse organizzate (articolo 96).
Capo VI
(Fatturazione e registrazione delle operazioni intraunionali)
Nel Capo VI sono indicate le modalità di:
- fatturazione delle operazioni intraunionali (acquisti e cessioni; articolo 97) nonché registrazione delle medesime (articolo 98);
- liquidazione periodica e dichiarazione annuale relativamente agli acquisti intraunionali (articolo 99);
- dichiarazione e versamento dell’imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa (articolo 100).
Sono descritti gli obblighi dichiarativi connessi agli scambi intraunionali nonché le relative sanzioni, irrogate dall’Agenzia delle entrate, nei casi di omesse o inesatte dichiarazioni (articolo 101).
In dettaglio la fattura relativa all’acquisto intraunionale deve essere numerata e integrata dal cessionario con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni. Se trattasi di acquisto intraunionale senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale. Il cessionario di un acquisto intraunionale che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la fattura. Se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria
Per le cessioni intraunionali è emessa fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma unionale o nazionale. La fattura deve inoltre contenere l’indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al cessionario dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento.
L’imposta relativa agli acquisti intraunionali è computabile in detrazione con riferimento alle registrazioni eseguite nel secondo mese precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza mensile e nel secondo trimestre precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale.
Chi effettua acquisti intraunionali soggetti all’imposta deve comunicare all’altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intraunionali, I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intraunionali del testo unico IVA, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato e quelli da questi ultimi ricevuti indicando separatamente le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati.
Con riferimento alle norme della presente sezione si valuti l’opportunità di sostituire, ovunque ricorra, il riferimento a norme comunitarie con quello a norme dell’Unione europea nonché di sostituire il riferimento ad acquisiti e cessioni intra-comunitarie con quello ad acquisti e cessioni intra-unionali.
Capo VII
(Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento)
Il Capo VII disciplina gli obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento.
Sono riportate inizialmente le definizioni che si applicano all’interno della sezione in esame (articolo 102) e alcuni obblighi a cui sono tenuti i prestatori dei servizi di pagamento:
- obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento ovvero la documentazione che riporta le informazioni dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri che prestano ogni trimestre (articolo 103):
Secondo la citata disposizione i prestatori dei servizi di pagamento conservano la documentazione che riporta le informazioni di cui all’articolo 96 dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri che prestano ogni trimestre, al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano effettuate nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea allo scopo di conseguire l’obiettivo di lottare contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto. L’obbligo di conservazione opera se, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario.
- obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento transfrontaliero (articolo 104).
Viene descritta la disciplina in materia di localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento ai fini dell’applicazione dell’obbligo di conservazione e trasmissione delle informazioni relative ai servizi di pagamento (articolo 105) e la documentazione da conservare (articolo 106).
I dati da conservare ai sensi dell’articolo 96 sono:
- il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;
- il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
- se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;
- l’IBAN o, se l’IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;
- se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;
- se disponibile, l’indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
- i dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui all’articolo 93;
- i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla lettera g).
Infine, sono indicate le sanzioni in caso di violazione degli obblighi di conservazione e comunicazione (articolo 107) e l’ambito di applicazione delle presenti disposizioni (ovvero i servizi di pagamento transfrontalieri prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024) (articolo 108).
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TITOLO XIII – RISCOSSIONE
Capo I
(Liquidazione e versamenti)
Il Capo I raccoglie le disposizioni in materia di versamenti periodici (articolo 109), limiti per la liquidazione trimestrale (articolo 110) e acconto IVA (articolo 111).
Il testo reca, altresì, disposizioni sulla registrazione, dichiarazione e versamento dell’imposta concernente gli acquisti effettuati dagli enti non commerciali (articolo 112), nonché su riscossione coattiva e privilegi (articolo 113).
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TITOLO XIV – RIMBORSI
Capo I
(Disposizioni varie)
Il testo contiene disposizioni in materia di rimborsi.
In primo luogo, viene disciplinato il versamento di conguaglio e il rimborso dell’eccedenza. In particolare, se dalla dichiarazione annuale risulta che l’ammontare detraibile, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili, il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi espressamente previste e comunque in caso di cessazione di attività. Il contribuente, al ricorrere di talune condizioni, può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a euro 2.582,28, all’atto della presentazione della dichiarazione (articolo 114).
Viene, altresì, previsto che il soggetto passivo presenti la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (articolo 115).
Inoltre, viene indicata la modalità di esecuzione dei predetti rimborsi (i rimborsi sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni) (articolo 116).
Infine, vengono definite le modalità di rimborso dell’imposta assolta in altri Stati membri dell’Unione europea (articolo 117) e delle eccedenze di versamento a soggetti aderenti ai regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS), rispetto ai quali si veda il commento alle disposizioni del Capo VII del Titolo XVI (articolo 119), nonché l’esecuzione dei rimborsi sia a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea (articolo 118) sia a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione europea (articolo 120).
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TITOLO XV – GRUPPO IVA
Capo I
(Disposizioni generali)
Il Capo I recepisce, senza operare sostanziali modifiche, il Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, accogliendo, in ottica compilativa, le disposizioni relative all’istituto del Gruppo IVA previsto dalla legge n. 232 del 2016, applicabili dal 1° gennaio 2018.
Nello specifico, sono riportati i presupposti soggettivi necessari alla costituzione del gruppo IVA e i soggetti esclusi dal gruppo IVA gruppo (articolo 121).
Quanto al primo punto sono richiesti congiuntamente:
- una pluralità di soggetti passivi stabiliti in Italia, esercenti attività di impresa, ovvero arti o professioni;
- la congiunta sussistenza tra gli stessi dei vincoli finanziario, economico e organizzativo.
Quanto al secondo punto sono esclusi dalla partecipazione a un Gruppo IVA le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero, i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario, i soggetti sottoposti a una delle procedure indicate dall’articolo 129, comma 3, terzo periodo del presente testo unico o in liquidazione ordinaria.
Passando alla valutazione dei requisiti, il vincolo finanziario sussiste laddove tra i suddetti soggetti intercorra, con decorrenza almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente, un rapporto di controllo, diretto o indiretto, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile oppure i suddetti soggetti siano sottoposti a controllo, diretto o indiretto, da parte del medesimo soggetto, purché quest’ultimo sia residente in Italia ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo di scambio di informazioni. Il vincolo finanziario si considera, altresì, sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti in Italia, qualora partecipino a un Gruppo Bancario di cui all’articolo 37-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993.
La norma sopracitata disciplina il c.d. Gruppo Bancario Cooperativo, il quale è composta da:
- una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura pari ad almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l’esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro;
- le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;
- le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall’articolo 59. c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre società di cui alle lettere b) e c).
Il vincolo economico sussiste allorquando ricorra almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:
- svolgimento di un’attività principale dello stesso genere;
- svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
- svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.
Infine, può dirsi esistente il vincolo organizzativo qualora tra i soggetti precedentemente menzionati vi sia un coordinamento, in via di diritto (ai sensi delle disposizioni contenute nel libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile) o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto (articolo 122).
Ai fini della costituzione di un Gruppo IVA è necessario l’esercizio di una opzione da parte di tutti i soggetti passivi stabiliti in Italia per i quali ricorrano i requisiti suesposti, mediante la presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del gruppo, di una dichiarazione recante i dati di cui all’articolo 131, comma 5, del testo unico in commento. Tuttavia, ove uno o più dei predetti soggetti non eserciti detta opzione, l’effettivo vantaggio fiscale conseguito è oggetto di recupero a carico del gruppo IVA e quest’ultimo cessa a partire dall’anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell’opzione, a meno che i predetti soggetti non esercitino l’opzione per partecipare al gruppo medesimo (articolo 123). Viene descritta, altresì, la disciplina ai fini IVA delle operazioni realizzate tra due soggetti partecipanti al medesimo gruppo IVA, delle operazioni poste in essere da un soggetto del gruppo IVA nei confronti di un soggetto esterno e viceversa, nonché di quelle effettuate per il tramite di sedi o stabili organizzazioni situate all’estero (articolo 124).
Il testo reca, inoltre, disposizioni concernenti le eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA (articolo 125), gli adempimenti cui è tenuto il rappresentante del gruppo IVA (articolo 126) e le annesse responsabilità (articolo 127), nonché modalità ed effetti della revoca dell’opzione (articolo 128).
Infine, oltre ad essere precisata la non efficacia dell’opzione esercitata dal soggetto privo dei requisiti prestabiliti ai fini della partecipazione al gruppo IVA, sono riportati i casi di cessazione della partecipazione al gruppo medesimo (articolo 129), le modalità di espletamento dell’attività di controllo del gruppo (articolo 130) e di emissione, numerazione e registrazione delle fatture, nonché di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici (articolo 131).
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TITOLO XVI – Regimi speciali
Capo I
(Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa)
Il Capo I raccoglie le disposizioni concernenti la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa, secondo cui, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi (articolo 132).
Capo II
(Regime speciale per i produttori agricoli e ittici)
Il Capo II contiene le disposizioni per il settore agricolo.
Specificamente, viene indicato un regime speciale per i produttori agricoli che pongono in essere cessioni di prodotti agricoli e ittici indicati nella prima parte della allegata tabella A).
Detto regime si sostanzia in:
- una detrazione forfettizzata corrispondente all’importo derivante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle predette operazioni, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- l’applicazione dell’imposta con le aliquote proprie dei singoli prodotti;
- l’esonero dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili per i produttori agricoli che nell’anno solare precedente abbiano realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d’affari non superiore a 7 mila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici indicati nella prima parte della allegata tabella A). Resta ferma la facoltà per tali produttori di non avvalersi di siffatto esonero.
A tal proposito, viene riportata una puntuale elencazione dei soggetti definibili produttori agricoli ai fini della presente disciplina (articolo 133).
Con riferimento ai produttori agricoli, sono recate, altresì, disposizioni concernenti gli acquisti intraunionali imponibili dagli stessi effettuati (articolo 134).
Viene prevista, per le attività agricole connesse, l’applicazione dell’IVA nella misura pari al 50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili, a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi di tale misura (articolo 135).
Viene indicato un regime fiscale per i raccoglitori occasionali, i quali sono esonerati dal versamento dell’imposta e da ogni obbligo documentale e contabile, inclusa la dichiarazione annuale (articolo 136), e per la raccolta e la cessione di prodotti selvatici non legnosi (articolo 137).
Infine, si precisa che gli interventi a sostegno della produzione agricola
sono qualificate come prestazioni non imponibili ai fini IVA (articolo 138).
Capo III
(Disposizioni relative a determinati settori)
Il Capo III contiene le disposizioni per particolari settori (editoria; generi di monopolio; telecomunicazioni; documenti di viaggio; documenti di sosta nei parcheggi; rottami; ecc.).
In merito, per specifici settori, sono indicate le modalità di applicazione dell’imposta in deroga alle disposizioni contenute nei Titoli da I a XIV. A titolo esemplificativo, l’imposta è dovuta (articolo 139):
- sulla base del prezzo di vendita al pubblico per il commercio dei tabacchi lavorati, di quotidiani, periodici e libri, nonché per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone;
- sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi.
Sono recate disposizioni concernenti la liquidazione giudiziale e la liquidazione coatta amministrativa, prevedendo che per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. Invece, per le operazioni effettuate successivamente all’apertura della liquidazione giudiziale o all’inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti ai fini IVA, anche se è stato disposto l’esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore (articolo 140).
Capo IV
(Agenzie di viaggio e turismo)
Sono, altresì, recate disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo, le cui operazioni, finalizzate all’organizzazione di pacchetti turistici tutto compreso, sono considerate come una prestazione di servizi unica. Si specifica, altresì, che, ai fini della determinazione dell’imposta dovuta su dette operazioni, il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta. Si precisa, peraltro, che, con riguardo alle prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza, l’imposta si applica sulla differenza, al netto dell’imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell’imposta (articolo 141).
Capo V
(Attività spettacolistiche)
Il Capo V contiene disposizioni concernenti le attività spettacolistiche, recanti il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi ad esse relative, corrispondente all’inizio dell’esecuzione delle manifestazioni, fatta eccezione per le operazioni eseguite in abbonamento, per le quali l’imposta è dovuta all’atto del pagamento del corrispettivo. Per tali operazioni, le imprese assolvono agli obblighi di certificazione dei corrispettivi tramite il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate. Inoltre, ai soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività spettacolistiche specificamente indicate nella tabella C) allegata al presente testo unico, che nell’anno solare precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore alla soglia indicata, spetta la determinazione della base imponibile nella misura del 50 per cento dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti. Resta salva la facoltà per detti soggetti di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari (articolo 142).
Capo VI
(Regimi speciali per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione)
Il Capo VI contiene le disposizioni speciali applicabili per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione.
In merito, viene indicata, per i suddetti soggetti, la modalità di determinazione della base imponibile cui applicare l’IVA. Specificamente, l’imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all’acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Tuttavia, con riferimento alle cessioni di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d’arte ceduti ai soggetti che ne esercitano il commercio dall’autore o dai suoi eredi o legatari, è possibile optare per il regime suddetto (c.d. del margine) a condizione che non sia stata applicata un’aliquota ridotta agli oggetti d’arte, antiquariato o da collezione in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest’ultimo (articolo 143).
A tal proposito, si ricorda che l’articolo 9 del decreto-legge n. 95 del 2025, modificando l’articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 1995, ha disposto la riduzione dal 10 per cento al 5 per cento dell’aliquota IVA applicabile alla compravendita di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione.
Conseguentemente, è stata preclusa l’applicazione del suddetto regime del margine qualora il soggetto passivo-rivenditore li abbia acquistati o importati con aliquota IVA ridotta.
Pertanto, con tali disposizioni, viene definita l’alternatività tra regime del margine ed applicazione dell’aliquota IVA ridotta (5 per cento) per le cessioni ed importazioni di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione.
Per ulteriori approfondimenti sul citato regime si rinvia al dossier della Camera dei deputati relativo al decreto-legge n. 95 del 2025.
Sono indicati, altresì, un regime particolare per quanto concerne le operazioni con l’estero e il volume d’affari (articolo 144).
Inoltre, sono recate disposizioni in merito alle modalità di fatturazione e registrazione (articolo 145) e alle relative sanzioni per le omissioni o le inesattezze (articolo 146).
Si precisa, inoltre, l’applicazione delle disposizioni ordinarie in materia di IVA per quanto non è diversamente disposto nel presente capo (articolo 147). Infine, si riporta il regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all’asta. Nello specifico, l’imposta relativa alla rivendita è commisurata all’ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene, comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall’organizzatore della vendita all’asta all’acquirente del bene, e l’importo che l’organizzatore corrisponde al committente. Quest’ultimo è costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che l’organizzatore della vendita riceve dal committente in virtù del contratto dimandato (articolo 148).
Capo VII
(Regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS))
Il Capo VII raccoglie le disposizioni dei regimi speciali One Stop Shop
(OSS) e Import One Stop Shop (IOSS).
In merito, sono recate disposizioni concernenti regimi speciali per:
- i servizi resi da soggetti non UE;
- per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intraunionali di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello Stato membro facilitate da interfacce elettroniche;
- per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi.
Per quanto concerne la prima categoria di soggetti (soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione), vi è la possibilità di identificazione in Italia, con le modalità previste, ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di IVA, relativamente a tutti i servizi resi nell’Unione europea a committenti non soggetti passivi d’imposta. Detti soggetti sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo I, capo IV, del testo unico adempimenti e accertamento e non possono detrarre dall’imposta dovuta quella relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni. L’imposta relativa a tali operazioni effettuate nel territorio dello Stato può essere in ogni caso chiesta a rimborso. Peraltro, tali soggetti passivi hanno facoltà di esercitare, qualora spettante, il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non assoggettate al regime speciale, svolte dai soggetti passivi stessi (articolo 149).
Quanto alla seconda categoria (soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia) sussiste facoltà di opzione per l’applicazione delle predette disposizioni, ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di IVA, con riferimento ai seguenti beni e servizi (articolo 150):
- per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta;
- per tutte le vendite a distanza intraunionali aventi ad oggetto beni spediti o traportati dal fornitore o per suo conto a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto, nonché mezzi di trasporto nuovi o beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto;
- per tutte le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche.
I soggetti passivi che esercitano la suddetta opzione non possono detrarre dall’imposta dovuta quella relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni. Essi, tuttavia, possono esercitare, qualora spettante, il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non assoggettate al regime speciale, svolte dai soggetti passivi stessi.
Infine, con riferimento all’ultima categoria (soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione europea) è prevista la facoltà di identificazione in Italia ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di IVA, relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, del testo unico in oggetto, ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Tale regime speciale, analogamente a quello previsto per la prima tipologia di soggetti, prevede l’esonero dagli obblighi di cui al titolo I, capo IV, del testo unico adempimenti e accertamento, nonché l’indetraibilità dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni da quella dovuta. L’imposta relativa a queste operazioni, effettuate nel territorio dello Stato, può essere in ogni caso chiesta a rimborso. Peraltro, tali soggetti passivi hanno facoltà di esercitare, qualora spettante, il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non assoggettate al regime speciale, svolte dai soggetti passivi stessi (articolo 151).
Il presente capo reca, altresì, disposizioni concernenti il regime fiscale previsto per i soggetti identificati in un altro Stato membro (articolo 152), nonché le modalità di riscossione e ripartizione dell’IVA nell’ambito del regime di cui al capo medesimo, per la quale è esclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione previsto all’articolo 3 del testo unico versamenti e riscossioni (articolo 153).
Capo VIII
(Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi)
Il Capo VIII reca disposizioni in materia di mezzi di trasporto nuovi, prevedendo che, per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell’esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del presente testo unico spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall’acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell’imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non può essere superiore all’ammontare dell’imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all’imposta nel territorio dello Stato (articolo 154).
Capo IX
(Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti)
Il Capo IX raccoglie disposizioni concernenti l’obbligo di
identificazione, che può essere stabilito dal Ministro dell’economia e delle finanze con propri decreti, con riferimento a determinati prodotti, tra i quali (articolo 155):
- prodotti tessili di cui alla legge 883 del 1973, nonché indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali per i quali dal contrassegno o dall’etichetta devono risultare il numero di partita IVA del soggetto obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di codice statistico;
- apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico, nonché talune relative parti e pezzi staccati per i quali oltre al numero di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito al prodotto;
- dischi, nastri ed altri analoghi supporti
Capo X
(Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione)
Il Capo X raccoglie la disciplina delle importazioni di beni la cui spedizione o il trasporto si concludono nel territorio dello Stato, in spedizioni di valore trascurabile.
Nello specifico, si prevede un regime speciale di assolvimento dell’IVA per i soggetti che presentano i beni in dogana per conto della persona alla quale gli stessi sono destinati, tenuta al pagamento dell’imposta. Relativamente alle importazioni di beni effettuate nel mese di riferimento, i soggetti che si avvalgono di siffatto regime speciale presentano una dichiarazione mensile dalla quale risulta l’ammontare dell’imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati (articolo 156).
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TITOLO XVII – Regimi di franchigia
Capo I
(Regime nazionale di franchigia)
Il testo contiene disposizioni concernenti il regime nazionale di franchigia, secondo il quale i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il regime di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (ossia quanto previsto per i contribuenti assoggettati al regime forfetario articolo 157).
Ciò implica che tali soggetti, ancorché obbligati a fatturare i corrispettivi mediante fatturazione elettronica (a decorrere dal 2024), non addebitino l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggano l’Iva sugli acquisti. Tra l’altro essi non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva.
Capo II
(Regime transfrontaliero di franchigia)
Il Capo II reca disposizioni in materia di regime transfrontaliero di franchigia.
Vengono indicate le varie definizioni (articolo 158). Inoltre, sono individuate le condizioni di ammissione, la decorrenza, gli adempimenti, nonché la cessazione sia del regime di franchigia applicato in Italia da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea sia di quello applicato in altri Stati membri dell’Unione europea da parte di soggetti stabiliti in Italia (articoli da 159 a 167). Con riguardo a quest’ultimo, l’Agenzia delle entrate assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo al numero di partita IVA, in relazione agli Stati di esenzione che hanno ammesso tale soggetto passivo al regime di franchigia (articolo 164)
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TITOLO XVIII – Disposizioni di coordinamento finale
Capo I
(Disposizioni varie)
Sono raccolte le norme concernenti l’istituzione e la decorrenza dell’IVA (articolo 168), le norme di interpretazione autentica (articolo 169), le varie abrogazioni (articolo 170), nonché la decorrenza delle disposizioni contenute nel presente testo unico (dal 1° gennaio 2026) (articolo 171).
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