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Bulgaria – REGOLAMENTO SULLE NORME PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI CON RIFIUTI DI METALLI FERROSI E NON FERROSI

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REGOLAMENTO SULLE NORME PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI CON RIFIUTI DI METALLI FERROSI E NON FERROSI

Adottato dalla POM n. 316 del 22.11.2004.

Pron. D.V. N. 105 del 30 novembre 2004 , modificato D.V. N. 78 del 30 settembre 2005. , modificato D.V. N. 93 del 24 novembre 2009

Sezione I.
Disposizioni generali

Arte. 1. L’ordinanza definisce la procedura per l’esercizio dell’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, la procedura per la tenuta del registro pubblico di cui all’art. 26, par. 2 delladella ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)., la procedura di esame da parte della commissione interdipartimentale delle domande per il rilascio delle autorizzazioni e il modulo di domanda ai sensi dell’art. 54, par. 3 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ).

Arte. 2. (1) L’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, che non possiedono proprietà pericolose, è svolta da commercianti registrati ai sensi della legge commerciale e in possesso di una licenza rilasciata ai sensi dell’ordine del capitolo cinque, sezione III della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ).

(2) I commercianti ai sensi del par. 1 deve disporre di un sito proprio o affittato per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

Sezione II.
Ordine di tenuta del registro pubblico delle licenze rilasciate

Arte. 3. (1) (Modifica -. SG n. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG n. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Il Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo tiene un registro pubblico secondo l’art. 26, par. 2 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) secondo il modello di cui all’allegato n. 1. Nel registro devono figurare i dati relativi alle licenze rilasciate, ai provvedimenti di rifiuto del rilascio delle licenze e ai provvedimenti di revoca o di cessazione delle licenze per l’attività commerciale con rifiuti ferrosi e non ferrosi metalli dopo la loro entrata in vigore.

(2) Le licenze rilasciate vengono iscritte nel registro di cui al par. 1 dopo averli ricevuti ai sensi dell’art. 7.

(3) (Modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) I dati nel registro sotto il par. 1 sono inseriti da funzionari autorizzati dal Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo.

Sezione III.
Procedura per l’esame delle domande presentate e dei documenti per il rilascio di una licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

Arte. 4. (modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Per il rilascio della licenza per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi , le persone di cui all’art. 2, par. 1 presentare domanda al Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo secondo il modello di cui all’allegato n. 2, al quale devono essere allegati i documenti di cui all’art. 54, par. 4 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ).

Arte. 5. (1) (Modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Le domande e i documenti di cui all’art. 4 vengono presentati dai richiedenti al Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo, dove vengono archiviati in un libro separato, in cui figurano la data di presentazione della domanda, il numero di serie, i dati dell’azienda richiedente (nome, registrazione presso il tribunale , registrazione fiscale, sede e indirizzo della direzione) e dati sulle persone coinvolte nella gestione (i tre nomi, codice identificativo e indirizzo permanente).

(2) In caso di irregolarità riscontrate negli atti e/o di necessità di fornire ulteriori informazioni, al richiedente sarà data comunicazione della loro rimozione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui all’art. 54, par. 5 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ). La documentazione si considera presentata a partire dalla data di rimozione delle irregolarità e/o di fornitura di informazioni aggiuntive.

(3) Il numero di registrazione delle notifiche inviate ai sensi del par. 2 e la data del loro ricevimento da parte dei richiedenti devono essere annotate nel registro di cui al par. 1.

(4) (Modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Le domande e i documenti presentati vengono esaminati presso il Ministero dell’Economia, dell’Energia e Turismo nell’ordine della loro iscrizione nel libro sotto il par. 1 della Commissione interdipartimentale di cui all’art. 56, par. 2 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) entro due mesi dalla data della loro presentazione.

(5) (Modifica -. SG n. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG n. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Il Ministro dell’economia, dell’energia e del turismo approva le regole per il lavoro della Commissione interdipartimentale ex art. 56, par. 2 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ).

(6) Nelle riunioni della commissione di cui al par. 4 hanno diritto a partecipare i rappresentanti autorizzati delle organizzazioni settoriali dei commercianti di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, ai quali viene comunicato l’ordine del giorno delle riunioni secondo l’ordine specificato nel regolamento di lavoro della commissione.

(7) (Modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Dopo aver esaminato le domande con i documenti ad esse allegati, la Commissione prepara una proposta motivata al Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o al viceministro da lui autorizzato a rilasciare una licenza o a rifiutare di rilasciare una licenza.

Arte. 6. (Modifica -. SG n. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata – SG n. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Entro un mese dalla proposta ai sensi dell’art. 5, par. 7 Il Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo o un viceministro da lui autorizzato rilascia o rifiuta il rilascio della licenza con provvedimento motivato.

Arte. 7. La licenza viene ottenuta dall’operatore commerciale o dal suo rappresentante con procura notarile entro un mese dalla notifica del suo rilascio dietro presentazione di un documento dietro pagamento di una tassa.

Arte. 8. (1) (modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Quando si apre un nuovo sito, quando si modifica e/o si aggiunge alle circostanze della licenza rilasciata, il commerciante presenta una domanda al Ministro dell’Economia, dell’Energia e del Turismo secondo il modello di cui all’Allegato n. 2. La domanda deve essere accompagnata dalla licenza, dai documenti attestanti la modifica e da un documento per il pagamento della tassa ex art. 58, par. 2 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ).

(2) La domanda e i documenti di cui al par. 1 sarà considerato nell’ordine e nei termini di cui all’art. 56 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) e dell’art. 5, par. 1, 2, 4 e 7 e dell’art. 6.

(3) In caso di ricorso contro l’ordine di revoca della licenza, rifiuto di rilascio, aggiunta e/o modifica delle circostanze della licenza rilasciata, i termini di cui al par. 2 decorrono dall’entrata in vigore della decisione del tribunale.

Sezione IV.
Ordine per lo svolgimento di attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi

Arte. 9. (1) Il commerciante autorizzato tiene a disposizione in ogni sito iscritto nella licenza un registro per l’acquisto e l’importazione di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi secondo il modello conforme all’appendice n. 3 e un registro per la vendita e esportazione di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi secondo il campione secondo l’appendice n. 4, nonché una copia autenticata della licenza.

(2) Il commerciante autorizzato tiene i registri di cui al par. 1, nel quale è riportato l’indirizzo esatto del sito interessato, dopo che gli stessi sono stati allacciati e sigillati dal sindaco del comune ove è situato il sito, il quale annota la data della sigillatura su apposito registro.

(3) I registri di cui al par. 1 vengono conservati entro due anni dal loro completamento e vengono presentati su richiesta alle autorità di controllo.

Arte. 10. (1) Il giorno del ricevimento o della spedizione di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi – oggetto di un’operazione di smaltimento, l’operatore autorizzato deve inserire nel relativo registro tutte le circostanze secondo l’appendice n. 3 ad eccezione della colonna 2 della stessa e/o secondo un campione secondo l’Appendice n. 4 ad eccezione delle colonne 2 e 9 della stessa, che vengono compilate al momento dell’emissione del relativo documento contabile.

(2) Il giorno del ricevimento o della spedizione dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi da un sito all’altro, iscritti nella stessa licenza, l’indirizzo esatto del sito deve essere inserito nelle colonne 3, 5 e 7 dei registri sotto Allegati n. 3 e 4, dai quali viene effettuata la spedizione, rispettivamente il ricevimento, la tipologia e la quantità dei rifiuti.

(3) Al momento dell’acquisto e della vendita per l’importazione e/o l’esportazione, il commerciante autorizzato deve inserire nella colonna n. 2 del relativo registro il numero e la data della dichiarazione doganale e l’ufficio doganale attraverso il quale è avvenuta l’importazione o l’esportazione.

(4) Quando si acquistano rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi dalle persone nei casi di cui all’art. 54, par. 2, punto 2 della ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) del registro sono iscritti: i tre nomi della persona, il suo indirizzo permanente, il tipo di merce, la sua origine e quantità, il numero del documento di pagamento, nonché il numero della dichiarazione di vendita di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi a carattere domestico secondo il modello di cui all’allegato n. 5.

(5) Per l’acquisto di rifiuti di cavi e fili in rame e alluminio devono essere indicati i dati del certificato di origine secondo il modello di cui all’allegato n. 6 e/o del certificato di origine secondo il modello di cui all’allegato n. 7. essere iscritto nel registro.

Arte. 11. (1) (modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Ogni 6 mesi di calendario il commerciante autorizzato presenta al Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo un rapporto sulla disponibilità, sugli acquisti e sulle vendite di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi per voci della tariffa doganale secondo un campione secondo l’allegato n. 8, che, su richiesta, viene inviato d’ufficio all’Ufficio autorità di controllo secondo la ЗУО (LEGGE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ).

(2) (Modifica -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) Il riferimento al par. 1 deve essere presentata al Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1. 1.

(3) Gli operatori autorizzati che non hanno concluso operazioni di disposizione per il periodo di riferimento devono presentare la comunicazione ai sensi del par. 1 con valori zero.

Arte. 12. (1) L’attività commerciale con rifiuti di cavi e fili in rame e alluminio di qualsiasi tipo e quantità è svolta in presenza di:

1. certificato di origine rilasciato ai sensi dell’art. 10, par. 5;

2. una dichiarazione compilata per la vendita di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi di carattere domestico ai sensi dell’art. 10, par. 4.

(2) Quando si svolge un’attività commerciale con rifiuti ai sensi del par. 1, il venditore deve consegnare all’acquirente un certificato di origine da lui rilasciato ai sensi dell’art. 10, par. 5 con allegata copia del certificato di origine e copia del certificato di origine dallo stesso ottenuto.

(3) Rifiuti ai sensi del par. 1 vengono archiviati e trattati separatamente dagli altri.

Disposizioni finali

§ 1. Il Ministro dell’Economia, entro un mese dall’entrata in vigore del regolamento, approva la disciplina di cui all’art. 5, par. 5.

§ 2. Entro un mese dall’entrata in vigore del regolamento, le organizzazioni non governative interessate ai sensi dell’art. 5, par. 6 notificare al presidente della Commissione interministeriale il proprio rappresentante a partecipare ai lavori della commissione.

§ 3. (Modifica -. SG n. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG n. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009) L’attuazione del regolamento è affidata al Ministro dell’Economia, dell’Energia e Turismo.

Disposizioni finali
ALLA RISOLUZIONE N. 206 DEL 27 SETTEMBRE 2005 PER L’ADOZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELL’ENERGIA

(PUBBLICATO – SG n. 78 del 2005)

§ 2. Le parole «il Ministro dell’Economia», «il Ministro dell’Economia», «il Ministro dell’Economia», «il Ministero dell’Economia» e «il viceministro dell’Economia» sono sostituite ovunque con « il Ministro dell’Economia e dell’Energia”, “il Ministro dell’Economia e dell’Energia”, “il Ministro dell’Economia e dell’Energia”, il “Ministero dell’Economia e dell’Energia” e il “Vice Ministro dell’Economia e dell’Energia” nei seguenti atti normativi del Consiglio dei Ministri:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 24. Il Ministro delle Finanze apporta le modifiche necessarie ai bilanci delle amministrazioni competenti in relazione all’istituzione del Ministero dell’Economia e dell’Energia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 26. Il decreto entra in vigore il 1° ottobre 2005.

Disposizioni finali
ALLA RISOLUZIONE N. 268 DEL 12 NOVEMBRE 2009 PER L’ADOZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA, DELL’ENERGIA E DEL TURISMO

(PUBBLICATA – SG. N. 93 DEL 2009, IN VIGORE DAL 24.11.2009, MODIFICATA – SG. N. 95 DEL 2009, MODIFICATA – SG. N. 4 DEL 2012)

§ 94. (Modifica – SG n. 95 del 2009, abrogata dalla decisione n. 15898 del 01.12.2011 della Corte Suprema nella parte “ad eccezione del § 93 par. 1, che entra in vigore dal 01.11.2009” – SG n. 4 del 2012) Il decreto entra in vigore dal giorno della sua promulgazione nella “Gazzetta dello Stato”.

Appendice n. 1 all’art. 3, par. 1

Registro dei commercianti autorizzati
NO Numero Dati per Negato Note
di e data concesso in licenza (portato via/
riga in questione commerciante interrotto)
pala di (giudiziario licenza
la licenza registrazione, (ordine,
registro tributario numero e
walkie-talkie, seda- data di
luogo e indirizzo problema/
di gestione) data di efficacia
entrato in vigore)
1 2 3 4 5
1.
2.

 

Appendice n. 2 all’art. 4 e dell’art. 8, par. 1

(Modificata -. SG. 78 del 2005, in vigore dal 01.10.2005, modificata -. SG. 93 del 2009, in vigore dal 24.11.2009)

A
MINISTRO DEL
L’ECONOMIA,
ENERGIA
E TURISMO
Z A Y A V L E N I E
da ………………………………………… . ………………………………………… … …………………………………….. ….. ……………………………… …..
EG………………………………………… . …….., l. NO. ………………………………………… ………,
ed. SU ……………………………… da…………………………………………. ………………………………………….. ………………………………………… .. ………
In qualità di………………………………………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………………………
(proprietario, amministratore, amministratore delegato,
rappresentante autorizzato)
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………….. …..
(numero e data della procura notarile)
SU ………………………………………… . ………………………………………… … …………………………………….. ….. ……………………………… …
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………….. …..
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………….. …..
(società del commerciante, numero di matricola, sede legale e indirizzo
di gestione, GDR, BULSTAT)
CARO SIG./Sig.ra MINISTRO
DELL’ECONOMIA, DELL’ENERGIA E DEL TURISMO,
Chiedo che mi venga rilasciata una licenza di attività commerciale (modificata e/o integrata).
con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi nel/i seguente/i sito/i
con indirizzo/i come segue:
1…………………………………………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. ….
(città/villaggio, regione; via, n., piazza n., isolato n., quartiere n. e altri dati descrittivi)
2. ………………………………………. ………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. ….
3…………………………………………. ………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. ….
Allego alla domanda la documentazione richiesta ex art. 54, par. 4 della Legge
per la gestione dei rifiuti.
Data: …………….. Richiedente: ……………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. .

 

Appendice n. 3 all’art. 9, par. 1 e dell’art. 10, par. 1 e

Registrati per gli acquisti e le importazioni di rifiuti
di metalli ferrosi e non ferrosi
Dati per Dati sui rifiuti
il venditore
NO Numero azienda, numero vale a dire- misura auto- Doku-
di e data sedersi- e data noviziato (kg/t) onore menzioni per
riga su- litchi, a li- in off- origine,
cumene- giorno- censimento, i bambini dichiara-
Presto chen no- dati dal nero walkie-talkie
Affare- mer, fi- per fi- e colorato NO…..,
kata coniglietto ziches- metalli altri
persone gatto
persona
1 2 3 4 5 6 7 8

 

Appendice n. 4 all’art. 9, par. 1 e dell’art. 10, par. 1 e 2

Registro delle vendite e delle esportazioni di rifiuti
di metalli ferrosi e non ferrosi
Dati per Dati sui rifiuti
l’acquirente
NO Numero azienda, numero vale a dire- misura auto- auto- Doku-
di e data sedersi- e data noviziato (kg/t) onore- onore- menzioni per
riga su- litchi, a li- in off- In nel po produrre
cumene- giorno- censimento i bambini il conto- mossa
Presto chen su richiesta dal nero acqua
Affare- numero il pastore e colorato Fino a-
kata metalli mento
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Appendice n. 5 all’art. 10, par. 4

DICHIARAZIONE N……………../………….. d.
Il sottoscritto………………………………………….. ……………………………………………. ….,
Numero di Social Security ………………………………………., residente in città/villaggio ………………………………………… .. …,
comune………………………., distretto………………………. ………………………………………. . ………………………………………… … ………………………………
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………………. …….
(indirizzo esatto)
Carta d’identità n………………………………, rilasciata il …….. ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………………………
da ………………………………………… . …………………………………………….. . ………………………………………… … …………………………………….. ….. ..
Dichiaro di vendere i miei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi
di carattere domestico…………………………………….. ………………………………………… .. …………………………………….. …. ……………………………………..
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………….. …….. ….
(specificare tipologia e quantità)
SU ………………………………………… . ………………………………………… … …………………………………….. ….. …………………………………….. ..
(ragione sociale, codice fiscale e numero di licenza)
Data: ……… Dichiarante: …………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. ..
(…………………………)
città/villaggio ………………..

 

Appendice n. 6 all’art. 10, par. 5

CERTIFICATO DI ORIGINE
Cenno.
Si certifica che le quantità di rifiuti ………….. kg/t, ………………………….. … ……………………………..,
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………………… ….
(scrivere la quantità di rifiuti in lettere)
secondo l’art. 12, par. 1 dell’Ordinanza sulla procedura per l’esercizio dell’attività commerciale
con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi sono stati ottenuti a seguito di ……………………………… ……………………………………………… ……………………………………………. .. ….
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………….. …..
da ………………………………………… . ………………………………………… … …………………………………….. ….. ……………………………… ….
(indicare la denominazione completa della società commerciale)
indirizzo: ………………………………………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. ……………………………………..
Codice Fiscale………………………., BULSTAT………………………. ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………………………..
Emesso da: ………………………………………. ………………………………………. . ……………………….
Ricevuto da: ………………………………………. …………………………
(nome e cognome di MOL e (nome e cognome di MOL e
sigillo aziendale) sigillo aziendale)
città/villaggio ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………..
città/villaggio ………………………………………… .. ……………………….
Data: ………………………………………… ………………………………………… .. ……………………….
Data: ………………………………………… …………………………

 

Appendice n. 7 all’art. 10, par. 5

CERTIFICATO DI ORIGINE
Attesto che le quantità di rifiuti………………………… kg/t,……….. ………………………………………….. ………………………………………… .. ………………….
………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………………… ….
(scrivere la quantità di rifiuti in lettere)
secondo l’art. 12, par. 2 dell’ordinanza sulla procedura per lo svolgimento di attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi sono stati ottenuti attraverso il loro acquisto da parte di persone giuridiche e fisiche secondo:
1. Certificato di origine n……………………………………… . /…………………………….. sì,
rilasciato da………………………………………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………………………..
(indicare la denominazione completa della società commerciale)
indirizzo: ………………………………………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………………………
Codice Fiscale……………………………………….. ………, BULSTAT…………………………. …. …………………………………….. …… ………………………………
e/o
2. Dichiarazioni n……………………………………… ………………………………………. . ………………………………………… … ………………………………
dai soggetti di cui all’art. 54, par. 2, punto 2 della legge sulla gestione dei rifiuti
Emesso da: ………………………………………. ………………………………………. . ……………………….
Ricevuto da: ………………………………………. …………………………
(nome e cognome di MOL e (nome e cognome di MOL e
sigillo aziendale) sigillo aziendale)
città/villaggio ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………..
città/villaggio ………………………………………… .. ……………………….
Data: ………………………………………… ………………………………………… .. ……………………….
Data: ………………………………………… …………………………

 

Appendice n. 8 all’art. 11, par. 1

Riferimento per l’attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi
per ………….. sei mesi di …………….
Codice Fiscale ………………………………………., Numero di Licenza .. …. …………/…………..
Azienda: ………………………………………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………….. …….. ……………………….
Indirizzo: ………………………………………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. …………………………………….. …… …………………………….. …….. …………………………
NO Dogana- Vale a dire- Misura Disponibilità Shopping Possedere Saldi Nidificato Disponibilità
di ceco noviziato (kg/t) all’inizio in stra- importare tecnologico in stra- fuori rottame c alla fine di
riga tariffa di metallo- alle sei nata importare rifiuti e nata naso elaborato sei mesi
numero nia rottame l’abbattimento svalutare- kata di chi
rottami di zione
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Capo contabile: ………………………………………. . ………………………………………… … …………………………………….. ….. ..
Data: ………………………………
Manager: ………………………………………… ………………………………………… .. ………