Una Licenza Electronic Money Institution (EMI) è un documento legale concesso dagli organismi di regolamentazione competenti a un ente, che autorizza quest’ultimo ad operare ed erogare moneta elettronica
Una Electronic Money Institution può operare solo dopo aver ricevuto una licenza EMI dagli enti competenti.
I servizi chiave svolti dagli istituti di moneta elettronica includono quanto segue:
- Emissione e distribuzione di moneta elettronica (i clienti mantengono i propri fondi convertiti in moneta elettronica nel portafoglio elettronico (il proprio conto online) ed eseguono pagamenti con tali fondi)
- Servizi di cambio valuta
- Addebito diretto o bonifici
- Rimessa di denaro
- Conto di pagamento prelievi e depositi di contanti
- Fornire informazioni sull’account
È anche importante evidenziare i servizi che le EMI NON forniscono:
- conto in banca
- Depositi (o offrire garanzie sui depositi)
- Offrire conti bancari perché non possono ricevere depositi;
- Transazioni internazionali
Un istituto di pagamento autorizzato (API) è una classe di gateway di pagamento istituita ai sensi della Direttiva 2007/64/CE, spesso nota come Direttiva sui servizi di pagamento 1 (Payment Services Directive 1 (PSD1)). Ora, la Payment Services Directive 2 (PSD2), Direttiva (UE) 2015/2366 e la sua attuazione nazionale da parte degli Stati membri dell’UE controllano l’attività degli istituti di pagamento.
I Payment institution (PI) sono entità create con l’obiettivo primario di fornire servizi di pagamento ma possono anche svolgere altre attività economiche (istituti di pagamento ibridi). Sono istituzioni classificate come fornitori di servizi finanziari autosufficienti che svolgono un ruolo essenziale e critico nel sistema finanziario.
La prima direttiva europea sui servizi di pagamento, Direttiva 2007/64/CE, spesso nota come Direttiva sui servizi di pagamento 1 (Payment Services Directive 1 (PSD1)), definisce un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi di pagamento elettronici. Più in dettaglio, la PSD risponde ai seguenti obiettivi:
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regolamentare l’accesso al mercato per favorire la concorrenza nella prestazione dei servizi;
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garantire maggiore tutela degli utenti e maggiore trasparenza;
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standardizzare i diritti e gli obblighi nella prestazione e nell’utilizzo dei servizi di pagamento per porre le basi giuridiche per la realizzazione dell’Area unica dei pagamenti in euro (Sepa);
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stimolare l’utilizzo di strumenti elettronici e innovativi di pagamento per ridurre il costo di inefficienti strumenti quali quelli cartacei e il contante.
La Payment Services Directive 1 (PSD1)) è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il D. lgs. n.11 del 27 gennaio 2010, entrato in vigore il 1° marzo 2010.
La seconda direttiva sui servizi di pagamento, Payment Services Directive 2 (PSD2), Direttiva (UE) 2015/2366 , entrata in vigore nell’Unione Europea il 13 gennaio 2016, con termine di recepimento negli Stati Membri due anni dopo, si inserisce nell’ambito degli interventi di modernizzazione del quadro legislativo del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio, volti a sviluppare sistemi di pagamento elettronico sicuri, efficienti, competitivi ed innovativi per consumatori, imprese ed esercenti.
Gli ambiti di maggiore novità della PSD2 rispetto alla prima direttiva sui servizi di pagamento sono relativi alle nuove procedure di sicurezza per l’accesso al conto online ed i pagamenti elettronici e ai nuovi servizi di pagamento offerti nell’area dell’e-commerce e dello shopping online dalle banche e da nuovi operatori di mercato.
La Payment Services Directive 2 (PSD2), Direttiva (UE) 2015/2366 è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il D. lgs. n.218 del 15 dicembre 2017, entrato in vigore il 13 gennaio 2018.
Le norme che regolano le nuove misure di sicurezza e la comunicazione sicura tra i soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi di pagamento disciplinati dalla Payment Services Directive 2 (PSD2), Direttiva (UE) 2015/2366 , sono contenute ne Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri che ha trovato applicazione il 14 settembre 2019.
Secondo la Commissione Europea, la Payment Services Directive 2 (PSD2), Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007, Payment Services Directive 1 (PSD1), mira a modernizzare ulteriormente i servizi di pagamento europei a vantaggio dei consumatori e delle imprese. Promuove lo sviluppo di pagamenti online e mobili innovativi, pagamenti più sicuri e una migliore protezione dei consumatori. Allo stesso tempo, la Payment Services Directive 2 mira a migliorare la parità di condizioni per i fornitori di servizi di pagamento, compresi i nuovi attori o le FinTech, e contribuire a un mercato europeo dei pagamenti più integrato ed efficiente. Nel complesso, le norme aggiornate contribuiranno a facilitare l’innovazione, la concorrenza e l’efficienza nel mercato dei pagamenti online dell’UE. La PSD2 segna anche un altro passo verso il completamento del mercato unico digitale nell’UE e offre ai consumatori scelte migliori e più ampie quando si tratta di pagamenti al dettaglio.
I PI sono entità create con l’obiettivo primario di fornire servizi di pagamento ma possono anche svolgere altre attività economiche (istituti di pagamento ibridi). Sono istituzioni classificate come fornitori di servizi finanziari autosufficienti che svolgono un ruolo essenziale e critico nel sistema finanziario.
Il processo europeo di armonizzazione del mercato dei pagamenti ha raggiunto con la Payment Services Directive 2 (PSD2) un importante traguardo. In questo contesto, la Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (EMD2) , concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, è stata implementata col fine di aumentare la concorrenza nel settore dei servizi di pagamenti, ampliando il bacino dei prestatori dei servizi di pagamento e aumentando l’accessibilità degli stessi al pubblico.
La Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (EMD2) ha adeguato la disciplina degli Istituti di moneta elettronica (IMEL 2) a quella degli istituti di pagamento, andando a definire un regime prudenziale omogeneo per tutti gli intermediari operanti nel settore dei pagamenti, e al tempo stesso, ha risposto alla necessità di rimuovere le barriere all’entrata del mercato dei servizi di pagamento, e nello specifico, dell’emissione di moneta elettronica.
L’estensione della disciplina degli istituti di pagamento agli Istituti di moneta elettronica ha configurato quindi la presenza di 3 diverse tipologie di prestatori di pagamento:
- gli istituti di pagamento;
- gli istituti di moneta elettronica;
- le banche.
La Direttiva prevede una nuova definizione di moneta elettronica, maggiormente generalizzata e flessibile che consenta di non porre limiti, in futuro, allo sviluppo di prodotti diversi da quelli presenti al momento dell’emanazione della Direttiva.
Per dare attuazione alla Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (EMD2) , concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, in base all’art. 6 della LEGGE 15 dicembre 2011, n. 217, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2010, è stato emanato il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 (attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attivita’ degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE) entrato in vigore il 13/05/2012.
L’art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 (Modifiche al testo unico bancario in materia di moneta elettronica) ha apportato modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sostituendo, tra l’altro il Titolo V-BIS MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA (artt. dal 114-bis al Art. 114-quinquies.4).
EMI vs API: differenze tra istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento
Disparità tra i due concetti sono :
- Emissione di denaro – La capacità di emettere moneta elettronica è la differenza fondamentale tra EMI e PI. Solo gli istituti di moneta elettronica possono emettere moneta elettronica, mentre i PI no. Allo stesso tempo, le EMI possono fornire tutti i servizi forniti dai PI (ma ciò non significa che siano autorizzati a farlo automaticamente: quest’area è rigorosamente regolamentata, quindi hanno bisogno dell’autorizzazione di un’agenzia nazionale di regolamentazione per fornire specifici tipi di pagamento Servizi
- Specifiche di salvaguardia – gli istituti di moneta elettronica e gli Istituti di pagamento devono seguire le speciali misure di salvaguardia stabilite nella Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (EMD2) , concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE e nella Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE . Gli istituti di pagamento che forniscono informazioni sull’ordine di pagamento o sul conto, d’altra parte, non sono soggetti ad alcun obbligo di salvaguardia. Inoltre, l’importo in contanti che un istituto EMI riceve per servizi legati all’erogazione di moneta elettronica e servizi di pagamento non correlati non può essere detenuto nello stesso conto di salvaguardia. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 12, della PSD2, un conto di pagamento viene utilizzato per effettuare pagamenti a nome di uno o più utenti di uno specifico servizio di pagamento. Articolo 2, paragrafo 3, della Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 , sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base («conto di pagamento»: un conto detenuto in nome di uno o più consumatori usato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento)afferma inoltre che un conto di pagamento è intestato a uno o più clienti e utilizzato per eseguire operazioni di pagamento. In sostanza, quando i fondi vengono trasferiti su un conto di pagamento detenuto da un istituto di pagamento, tale denaro deve essere accompagnato da una specifica operazione di pagamento. A differenza di un istituto di moneta elettronica, un istituto di pagamento non può immagazzinare denaro per conto del titolare di un conto.
- Requisiti patrimoniali di avviamento – Gli istituti di pagamento autorizzati hanno notevolmente ridotto i requisiti patrimoniali iniziali rispetto agli istituti di moneta elettronica poiché non immagazzinano denaro per conto dei clienti e quindi devono trasferire denaro sul conto tramite una transazione tracciabile.
- Costi di licenza – C’è una variazione nei diversi costi di applicazione che dovrebbero essere pagati da EMI e API a parte il requisito patrimoniale di avviamento e altri requisiti patrimoniali connessi alla licenza.
In base all’Art. 114-quater (Istituti di moneta elettronica) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, così come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, la Banca d’Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia e le relative succursali nonche’ le succursali in Italia degli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario.
In base all’Art. 114-quinquies (Autorizzazione e operativita’ transfrontaliera) la Banca d’Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa’ per azioni, di societa’ in accomandita per azioni, di societa’ a responsabilita’ limitata o di societa’ cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia;
d) venga presentato un programma concernente l’attivita’ iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;
e) i titolari di partecipazioni di cui all’articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
f) non sussistano, tra gli istituti di moneta elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
La Banca d’Italia con PROVVEDIMENTO 23 luglio 2019 ha emanato Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.
L’istanza di autorizzazione per intraprendere l’attività di i un istituto di moneta elettronica in Italia va trasmessa alla Banca d’Italia, Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, Divisione Costituzioni Banche e Altri Intermediari.
Sul sito web della Banca d’Italia vedi : Come intraprendere l’attività di un istituto di pagamento o di un istituto di moneta elettronica in Italia