Decreto Ministero dell’ambiente del 5 febbraio 1998 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli degli articoli 31 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) e 33 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Attualmente il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (c.d. Decreto Ronchi) è stato superato e abrogato dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato) e sue successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato), in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al
- Decreto Ministero dell’Ambiente 05.02.98
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) e 33 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (link a versione coordinata con il DECRETO 5 aprile 2006, n. 186 – Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) - Decreto Ministero dell’Ambiente 12.06.2002 n. 161
Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate. - Decreto Ministero dell’Ambiente 17.11.2005 n.269
Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate.
Il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è stato successivamente modificato dal DECRETO 5 aprile 2006, n. 186 del
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO – Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
Decreto Ministero dell’Ambiente 05.02.98 (versione coordinata con il DM 5 aprile 2006)
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) e 33 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (versione coordinata con il DECRETO 5 aprile 2006, n. 186 – Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
Allegato 1
Suballegato 1 – Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolose
17. RIFIUTI RECUPERABILI CON PROCESSI DI PIROLISI E GASSIFICAZIONE (1)
17.1 Tipologia: rifiuti solidi urbani ed assimilabili ad esclusione delle frazioni omogenee derivanti da raccolta
differenziata; combustibile da rifiuti (CDR) di cui al precedente punto 14 [200301] [200203] [191210] [150101]
[150102] [150103] [150105] [150106] [170201] [170203] [160103] [160119] (2).
17.1.1 Provenienza: raccolta di RSU e assimilati, ovvero impianti di produzione di CDR.
17.1.2. Caratteristiche del rifiuto: rifiuti solidi urbani ed assimilati dopo separazione delle frazioni omogenee destinate
a recupero di materia attuata mediante raccolta differenziata; CDR di cui al precedente punto 14.
17.1.3. Attività di recupero e condizioni: Produzione di gas da pirolisi e gassificazione [R3] avente le caratteristiche
individuate alla voce 11 dell’allegato 2, suballegato 1 al presente decreto ministeriale. Le fasi di ricevimento e
stoccaggio degli RSU ed assimilati o del CDR devono avvenire in ambiente chiuso. I punti di emissione in atmosfera
devono essere dotati di sistemi per minimizzare gli odori che utilizzino le migliori tecnologie disponibili e di idonei
impianti per l’abbattimento degli altri inquinanti fino ai limiti di emissione del Dpr 203/88. Per le polveri il limite è
fissato a 10 mg/Nm3. L’area dell’impianto deve essere recintata. Il gas derivato deve essere trattato per l’abbattimento
dei contenuti di HCl, H2S, NH3 e polveri. L’impianto di pirolisi non deve avere emissioni in atmosfera. L’utilizzo del
gas è comunque soggetto alle procedure di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modifiche e integrazioni.
(1) La pirolisi (o piroscissione) è un processo di decomposizione termochimica, ottenuto mediante l’applicazione di calore e in completa assenza di un agente ossidante (normalmente ossigeno). In pratica, se si riscalda il materiale in presenza di ossigeno avviene una combustione generando calore e producendo composti gassosi ossidati; effettuando invece lo stesso riscaldamento in condizioni anossiche (totale assenza di ossigeno), il materiale subisce la scissione dei legami chimici originari con formazione di molecole più semplici. Il calore fornito nel processo di pirolisi viene quindi utilizzato per scindere i legami chimici, attuando la omolisi termicamente indotta.
Tra i principali processi pirolitici sfruttati su larga scala spicca il il trattamento termico dei rifiuti.
La pirolisi dei rifiuti, utilizzando temperature comprese tra 400 e 800 °C, converte il materiale dallo stato solido in prodotti liquidi (cosiddetto tar o olio di pirolisi) e/o gassosi (gas di sintesi, detto anche syngas), utilizzabili quali combustibili o quali materie prime destinate a successivi processi chimici. Il residuo carbonioso solido ottenuto può venire ulteriormente raffinato fornendo prodotti quali ad esempio il carbone attivo. I prodotti della pirolisi sono sia gassosi, sia liquidi, sia solidi, in proporzioni dipendenti dai metodi di pirolisi (pirolisi veloce, lenta, o convenzionale) e dai parametri di reazione.
La gassificazione o pirogassificazione (da qui in poi gassificazione) è la conversione termochimica, che avviene a temperature elevate (intorno ai 1000 °C) di un combustibile solido/liquido in un syngas, mediante l’utilizzo di un agente gassificante come aria, vapore o ossigeno, attraverso il quale è possibile trasformare un combustibile solido in un gas combustibile di sintesi (syngas o bio-syngas nel caso delle biomasse.)
Un pirolizzatore si differenzia da un gassificatore in quanto lavorando in assenza di ossigeno (spesso si sfrutta un flusso caldo di un gas inerte quale l’azoto) attua la pirolisi propriamente detta, mentre un gassificatore in realtà lavorando in presenza di piccole quantità di ossigeno realizza anche una parziale ossidazione e come tecnologia rappresenta una via di mezzo tra l’inceneritore e il pirolizzatore. Le applicazioni più diffuse e collaudate riguardano specifiche tipologie di rifiuti, quali ad esempio scarti di cartiera, pneumatici, plastiche, biomasse (scarti vegetali, legno, sansa di olive, ecc).
(2)
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto
di raccolta differenziata)
15 01 01 imballaggi di carta e cartone
15 01 02 imballaggi di plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 05 imballaggi compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto
(comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli
(tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 19 plastica
17 Rifiuti dalle attivita’ di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati
17 02 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 03 plastica
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad
esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da
attivita’ commerciali e industriali nonché dalle istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti
provenienti da cimiteri)
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
20 03 Altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati