Archivi categoria: Autorizzazioni per effettuare il trattamento dei rifiuti

OPERAZIONI DI RECUPERO – ALLEGATO II e note da 8 a 13 alla Direttiva 2008/98/CE

L’ALLEGATO II e le  note da 8 a 13 alla Direttiva 2008/98/CE riportano l’elenco (non esaustivo) delle OPERAZIONI DI RECUPERO

R 1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia ( *8 )
R 2 Recupero/rigenerazione dei solventi
R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) ( *9 )
R 4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici ( *10 )
R 5 Riciclaggio/recupero di altri materiali inorganici ( *11 )
R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R 7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento
R 8 Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori
R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R 10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10
R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 (  *12 )
R 13 Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) ( *13 )

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( *8 ) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:

0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1o gennaio 2009,
0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008,

calcolata con la seguente formula:

Efficienza energetica = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef))

dove:

Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l’energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l’energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)
Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/anno)
Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)
0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.

La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l’incenerimento dei rifiuti.

Il valore della formula di efficienza energetica sarà moltiplicato per un fattore di correzione climatico (Climate Correction Factor, CCF) come di seguito indicato:

1.

CCF per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa dell’Unione applicabile anteriormente al 1o settembre 2015.

CCF = 1 se HDD ≥ 3 350

CCF = 1,25 se HDD ≤ 2 150

CCF = – (0,25/1 200 ) × HDD + 1,698 quando 2 150 < HDD < 3 350

2.

CCF per gli impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015 e per gli impianti di cui al punto 1 dopo il 31 dicembre 2029:

CCF = 1 se HDD ≥ 3 350

CCF = 1,12 se HDD ≤ 2 150

CCF = – (0,12/1 200 ) × HDD + 1,335 quando 2 150 < HDD < 3 350

(Il risultante valore di CCF sarà arrotondato a tre cifre decimali).

Il valore relativo ai gradi-giorni di riscaldamento (Heating Degree Days, HDD) dovrebbe corrispondere alla media dei valori degli HDD annuali per il sito dell’impianto di incenerimento, calcolata per un periodo di 20 anni consecutivi prima dell’anno per il quale viene calcolato il CCF. Per il calcolo del valore dell’HDD si applica il seguente metodo stabilito da Eurostat: HDD equivale a (18 °C – Tm) × d se Tm è inferiore o pari a 15 °C (soglia termica) ed equivale a zero se Tm è superiore a 15 °C; laddove Tm corrisponde alla media (Tmin + Tmax)/2 della temperatura esterna in un periodo di «d» (days) giorni. I calcoli devono essere eseguiti su base giornaliera (d = 1), sommati fino a un anno.

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( *9 ) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento.

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( *10 ) È compresa la preparazione per il riutilizzo.

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( *11 ) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo.

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( *12 ) In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

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( *13 ) Il deposito temporaneo è il deposito preliminare a norma dell’articolo 3, punto 10.

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Autorizzazioni per attività con rifiuti in Bulgaria

“Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) in Bulgaria

Capitolo V – AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ RIFIUTI

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Sezione I. – Autorizzazioni per attività con rifiuti

La Sezione I. – Autorizzazioni per attività con rifiuti – del Capitolo cinque – AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ RIFIUTI della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) (vedi https://lex.bg/laws/ldoc/2135472222) è dedicata  al rilascio delle licenze  in Bulgaria per lo svolgimento di attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, compreso il trattamento preliminare prima del recupero o dello smaltimento dei rifiuti.

Ai sensi dell’art. 37 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ), in Bulgaria, le autorizzazioni per lo svolgimento di attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, compreso il trattamento preliminare prima del recupero o dello smaltimento, vengono rilasciate:

1. dal direttore dell’ispettorato regionale ambientale e idrico (директора на регионалната инспекция по околната среда и водите), nel cui territorio si svolgono le attività;
2. dal Ministro dell’Ambiente e delle Acque o da un funzionario da lui autorizzato, quando le attività sono svolte sul territorio di più ispezioni regionali sull’ambiente e sulle acque.
L’Art. 38 dispone che  per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art . 37 le persone di cui all’Art. 12, par. 7 (persona fisica o giuridica registrata come commerciante ai sensi della legislazione bulgara o nazionale, a imprese statali e municipali, associazioni di comuni, cooperative e imprese a bilancio ai sensi del § 1 , punto 1 delle disposizioni aggiuntive della legge sulla contabilità, che soddisfano i requisiti della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)) presentare una domanda indicando:
1. il termine per il quale viene presentata la domanda;
2. l’ubicazione dei siti di smaltimento dei rifiuti;
3. la tipologia, composizione, proprietà, quantità e provenienza dei rifiuti da trattare;
4. le attività richieste e il relativo codice;
5. i metodi e le tecnologie che verranno applicate;
6. le strutture e gli impianti che verranno utilizzati, nonché la loro capacità;
7. le misure di sicurezza che verranno adottate;
8. il responsabile della gestione, indirizzo, telefono e fax per eventuali contatti;
9. l’elenco del personale dirigente necessario per posizione, mansione, qualifica e numero;
10. le condizioni alle quali le attività saranno svolte dal richiedente;
11 . le categorie di dispositivi o i tipi di batterie e accumulatori secondo la normativa pertinente di cui all’Art. 24, par. 2 , nei casi in cui è richiesta un’autorizzazione per lo svolgimento di attività con apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso o con batterie e accumulatori inutilizzabili.
(2) La domanda, insieme alla documentazione allegata, deve essere presentata all’autorità competente ai sensi dell’Art. 37 . La domanda viene presentata in formato cartaceo ed elettronico.
(3) La domanda ai sensi del par. 1, nonché le istanze di cui all’Art. 43, par. 3, comma 3 , Art. 44, par. 1 e dell’Art. 45, par. 3 sono presentati secondo campioni approvati dal Ministro dell’Ambiente e dell’Acqua.
Art. 39. (1) Alla domanda ex Art. 38 si applicano:
1. documento di compenso pagato;
2. programma approvato per la gestione delle attività relative ai rifiuti – per i soggetti di cui all’Art. 29, par. 1, punti 2 e 3  della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ));
3. uniforme codice identificativo e, per le persone straniere, un documento rilasciato in conformità alla legislazione nazionale attestante lo status giuridico del richiedente rilasciato fino a tre mesi prima della presentazione della domanda;
4. progetto della tecnologia per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti;
5. progetto per la bonifica definitiva e la cura del sito dopo la chiusura dell’attività;
6. piano di emergenza;
7 .  la decisione sulla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) (оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)) o la decisione di non effettuare una valutazione dell’impatto ambientale (VIA)  ai sensi della Legge sulla tutela dell’ambiente (ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА) e/o decisione sulla valutazione di compatibilità ex Art. 31 della Legge sulla Diversità Biologica (ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ);
8.  certificato sanitario (санитарно удостоверение ) dell’ispettorato sanitario regionale (регионалната здравна инспекция (РЗИ)) – per le persone che svolgono attività con rifiuti pericolosi provenienti da esseri umani attività di ricerca medica o affine sul territorio dell’ispezione pertinente, o dal Ministro della sanità – quando le attività sono svolte sui territori di più di un RZI;
9 . i documenti di cui all’Art. 51, par. 1, comma 6 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ))– per le attività di trasporto di rifiuti pericolosi nei casi di cui all’Art. 12, par. 6 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ));
10. una dichiarazione autenticata del richiedente che non è imparentato ai sensi della presente legge con una persona il cui permesso è stato revocato o gli è stato negato il rilascio del permesso prima della scadenza di un anno dalla revoca o dal rifiuto;
11 . Piano per il monitoraggio e il controllo delle discariche di rifiuti, degli impianti di incenerimento dei rifiuti e degli impianti di coincenerimento dei rifiuti;
12 .  certificata dall’autorità competente, una copia – un modello di un efficace piano di sviluppo dettagliato e nei casi di cui all’art . 13a, par. 3 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)) – e disegno o altro documento attestante che ciascuno degli immobili nel cui territorio è situato un sito è situato in territori definiti da piani generali di sviluppo delle attività di produzione e stoccaggio, ovvero in porti per il trasporto pubblico di rilevanza nazionale e regionale e su oggetti dell’infrastruttura ferroviaria con scopo economico;
13 .  una copia autenticata di un atto notarile o di un contratto di locazione, accompagnato da un altro documento attestante la proprietà dell’immobile, rilasciato dai servizi competenti nel cui territorio si trova il sito, contenente i dati sull’indirizzo del sito, terreno, numero della planimetria e altri dati descrittivi quando l’immobile è fuori regolamento;
14 . alcune detrazioni per una tonnellata di rifiuti depositati ai sensi dell’Art. 71a della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)) per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante messa in discarica.
(2) Se il richiedente è una persona straniera, il documento sotto il par. 1 punto 3 viene presentata anche in traduzione legalizzata e i documenti di cui al par. 1, punti 2, 4, 5, 6, 10 e 11, in lingua straniera, sono presentati in traduzione.
Art. 40. (1) L’autorità di cui all’Art. 37 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)) può richiedere una volta al richiedente di eliminare le irregolarità e/o fornire ulteriori informazioni alla domanda quando ciò sia necessario per chiarire i fatti e le circostanze ai sensi dell’Art. 38 e dell’Art. 39 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)) e/o al fine di eliminare le irregolarità.
(2) Nei casi di cui al par. 1 l’autorità di cui all’Art. 37 ne dà comunicazione al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
(3)  Entro due mesi dalla notifica ai sensi del par. 2 il richiedente rettifica le irregolarità o fornisce informazioni complementari.
Art. 41. (1) L’autorità di cui all’Art. 37 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ))valuta la conformità della domanda di rilascio dell’autorizzazione ai requisiti della presente legge.
(2) Per rilasciare le autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti, l’autorità competente o una persona da essa autorizzata ispeziona il sito.
(3) Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio dell’autorizzazione per svolgere attività di incenerimento o coincenerimento che soddisfano i requisiti di legge, o dalla rimozione di irregolarità e/o fornitura di ulteriori informazioni nei casi di cui all’Art. 40, par. 1 , l’autorità competente ai sensi dell’Art. 37, commi 1 e 2, di concerto con i Comuni, rende pubblica e consente l’accesso alla domanda agli interessati paritetici per un mese.
Art. 42. (1)  L’autorità a cui è stata presentata la domanda decide entro due mesi dal ricevimento della domanda o dalla rimozione delle irregolarità e/o dalla fornitura di ulteriori informativa o dalla scadenza del termine di un mese previsto dall’art . 41, par. 3 , rilasciando o rifiutando motivatamente il rilascio di un permesso.
(2) Nella decisione di cui al par. 1, l’autorità competente determina le condizioni per lo svolgimento delle attività relative ai rifiuti al fine di rispettare questa legge.
(3) L’autorità competente rifiuta di rilasciare un permesso quando:
1. la domanda e/o la documentazione ad essa allegata ai sensi dell’Art. 39 non soddisfano i requisiti normativi;
2. la domanda è stata presentata fino a un anno dopo la scadenza del precedente permesso, durante il quale il richiedente ha commesso violazioni amministrative per le quali è stato punito due o più volte con un decreto penale effettivo ai sensi del capo sesto, sezione II ;
3. è stato accertato che il richiedente ha utilizzato dati falsi;
4 . vi è inadempimento dell’art . 39, par. 2;
5 . il sito e le attività che verranno svolte su di esso non soddisfano i requisiti minimi della normativa di cui all’Art. 24, par. 2;
6 .  La domanda è presentata da un’organizzazione di recupero.
Art. 43. (1) Il permesso è rilasciato per il periodo specificato nella domanda, ma non superiore a 5 anni.
(2)  L’autorità competente o una persona da essa autorizzata controlla almeno una volta all’anno le persone in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’Art. 37 , per accertare la conformità delle condizioni di gestione dei rifiuti con quelle previste dall’autorizzazione rilasciata.
(3) L’autorizzazione rilasciata per attività con rifiuti termina con:
1. la scadenza del suo termine;
2. la sua revoca entro il periodo della sua validità;
3. l’emissione di un provvedimento dell’autorità competente su richiesta del titolare dell’autorizzazione con cui si chiede la cessazione dell’attività prima della scadenza del suo termine.
(4) Dopo la scadenza del permesso, l’autorità che lo ha rilasciato controlla l’adempimento delle condizioni relative alla liquidazione in sicurezza dell’attività e al ripristino (bonifica) del terreno.
Art. 44. (1) Al più tardi due mesi prima della scadenza del permesso, la persona presenta una richiesta di proroga della sua durata.
(2) Alla domanda sotto il par. 1 la persona richiede:
1. dichiarazione che non vi è stata alcuna modifica nelle condizioni alle quali è stata rilasciata l’autorizzazione;
2. approvato programma aggiornato per la gestione delle attività relative ai rifiuti – per i soggetti di cui all’Art. 29, par. 1, punti 2 e 3 .
(3) L’autorità competente decide entro un mese sulla richiesta di proroga dell’autorizzazione.
(4) In caso di mancata presentazione dei documenti necessari ai sensi del par. 2 entro il termine stabilito, la persona richiede il rilascio di un’autorizzazione ai sensi dell’Art. 37 .
Art. 45. (1) Il permesso rilasciato deve essere modificato e/o integrato dall’autorità competente su:
1. modifica dei requisiti normativi relativi all’autorizzazione;
2. imminenti cambiamenti nelle materie prime o nei processi tecnologici, a seguito dei quali si verificheranno cambiamenti nella quantità, composizione e proprietà dei rifiuti;
3. cambiamenti attesi nella composizione e nelle proprietà dei rifiuti pericolosi destinati al trattamento in un determinato impianto, o dei processi tecnologici per il trattamento;
4. mutamenti delle circostanze di cui all’Art. 38, par. 1, punto 8 ;
5. la necessità di integrarlo con nuovi dati, attività, siti o condizioni in cui le attività verranno sviluppate.
(2) Entro un mese dal verificarsi di un cambiamento nelle circostanze in cui è stata rilasciata la licenza, la persona presenta una richiesta di modifica e/o integrazione della licenza, insieme alla documenti rilevanti ai sensi dell’Art. 38 e/o 39 attestante la variazione.
(3) Nei casi di cui al par. 1, commi 2 e 3, le persone presentano domanda di modifica e/o integrazione dell’autorizzazione entro e non oltre due mesi prima che avvenga la modifica.
(4) L’autorità di cui al par. 1 può richiedere una volta al richiedente di eliminare le irregolarità e/o fornire informazioni aggiuntive alla domanda di modifica e/o integrazione dell’autorizzazione, quando ciò sia necessario per chiarire i fatti e le circostanze di cui all’art . 38 e 39 e/o al fine di eliminare irregolarità.
(5)  Nei casi sotto il par. 4 l’autorità di cui al par. 1 ne dà comunicazione al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
(6)  Entro un mese dalla notifica ai sensi del par. 5 il richiedente elimina le irregolarità e/o fornisce le informazioni aggiuntive.
(7) L’autorità competente entro un mese decide sulla richiesta di modifica e/o integrazione dell’autorizzazione.
(8) L’autorità competente rifiuta di modificare e/o integrare l’autorizzazione quando:
1. la domanda e/o la documentazione ad essa allegata ai sensi del par. 2 non soddisfano i requisiti normativi;
2. è stato accertato che il richiedente ha utilizzato dati falsi;
3. nei casi di cui al par. 1, comma 5, il sito e le attività che sullo stesso verranno svolte non soddisfano i requisiti minimi previsti dalla normativa di cui all’Art. 24, par. 2 ;
4. i requisiti di cui al par. 6.
Art. 46. (1) Una persona fisica o giuridica ai sensi dell’Art. 12, par. 7, viene rilasciata un’unica autorizzazione per tutte le attività svolte, indipendentemente dal numero di siti in cui vengono svolte le attività di smaltimento dei rifiuti consentite e dal numero di tipologie di rifiuti a cui si applica l’autorizzazione.
(2) Per un sito vengono rilasciate tante autorizzazioni quante sono le persone che svolgono attività di trattamento dei rifiuti sul suo territorio.
(3) I diritti derivanti dalle autorizzazioni rilasciate e dalla procedura aperta per il loro rilascio vengono trasferiti in caso di cambiamento del titolare mantenendo le condizioni della licenza dopo aver informato l’autorità competente, che ex officio riflette il cambiamento.
Art. 47. (1) L’autorità competente revoca l’autorizzazione rilasciata quando:
1. sono state presentate informazioni false che sono servite da base per la sua pubblicazione;
2. a seguito di una violazione grave o sistematica della presente legge, delle norme sulla sua attuazione o delle condizioni definite nell’autorizzazione, la salute umana è messa in pericolo e l’ambiente è danneggiato o inquinato oltre i limiti consentiti.
(2) In caso di revoca dell’autorizzazione ai sensi del par. 1, il trasgressore non ha diritto di chiedere una nuova autorizzazione per il periodo di un anno dalla data della sua revoca.
Art. 48. (1) Le decisioni dell’autorità competente sono comunicate per iscritto ai richiedenti entro 7 giorni dalla loro emissione.
(2) L’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione per l’attività di gestione dei rifiuti informa il pubblico in modo adeguato di ciascuna autorizzazione rilasciata, nonché delle modifiche e/o integrazioni apportate alle autorizzazioni rilasciate, entro 10 giorni dalla data del loro rilascio. .
Art. 49. Contro il permesso rilasciato e contro la decisione di modificare e/o integrare il permesso rilasciato ovvero di rifiutare di rilasciare, modificare e/o integrare il permesso è impugnabile nell’ordine:
1. il codice di procedura amministrativa – nei casi in cui è stato emesso dal direttore dell’ispezione regionale per l’ambiente e l’acqua;

2. Il codice di procedura amministrativa – nei casi in cui è stato emanato dal Ministro dell’Ambiente e delle Acque.

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Sezione II. – Documenti di registrazione per attività con rifiuti 

La Sezione II. – Documenti di registrazione per attività con rifiuti – del Capitolo cinque – AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ RIFIUTI della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) (vedi https://lex.bg/laws/ldoc/2135472222) è dedicata  ai documenti richiesti per rilascio delle licenze  in Bulgaria per lo svolgimento di attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, compreso il trattamento preliminare prima del recupero o dello smaltimento dei rifiuti.

Art. 50.  Per il rilascio di un documento di registrazione ai sensi dell’art . 12, par. 4 le persone di cui all’Art. 12, par. 7 presentare una domanda su un modulo approvato dal Ministro dell’Ambiente e delle Acque, in cui si afferma:
1 .le persone da cui i rifiuti sono accettati per il trasporto;
2. la tipologia, quantità e provenienza dei rifiuti con cui verranno svolte le attività;
3. (abrogato – SG n. 41 del 2010)
4. il responsabile della gestione, indirizzo, numero di telefono e fax a cui rivolgersi.
Art. 51. (1) Al ricorso ex Art. 50 si applicano:
1 . identificazione uniforme codice del richiedente, per le persone straniere – un documento rilasciato in conformità alla legislazione nazionale attestante lo status giuridico del richiedente, rilasciato fino a tre mesi prima della presentazione della domanda;
2 . nei casi di cui all’Art. 13a, par. 3 – disegno o altro documento attestante che ciascuno degli immobili nel cui territorio è situato un sito è situato in territori definiti da piani generali di sviluppo delle attività di produzione e stoccaggio, ovvero in porti per i trasporti pubblici di importanza nazionale e regionale e su oggetti dell’infrastruttura ferroviaria con scopo economico;
3 . certificato ai sensi dell’Art. 87, par. 6 del Codice di procedura tributaria e assicurativa;
4. documento di compenso pagato;
5 . copie dei contratti scritti con le persone a cui vengono consegnati i rifiuti, in possesso di un documento di autorizzazione ai sensi dell’Art. 12, par. 1 per il recupero e/o smaltimento dei rifiuti con relativo codice, secondo la disciplina di cui all’Art. 3 ;
6 .  Per le attività di trasporto di rifiuti pericolosi su strada devono essere presentati i seguenti documenti:
a) copia della carta di circolazione del veicolo;
b) copia del ticket di ispezione tecnica superata;
c) copia dell’attestato del consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose;
d) copia del certificato di superamento dell’esame da parte del conducente del mezzo di trasporto ai sensi dell’Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose ADR;
e) un documento attestante l’idoneità tecnica del mezzo di trasporto – per la conformità del mezzo di trasporto ai requisiti degli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose;
7 . Per le attività di trasporto di rifiuti pericolosi su ferrovia devono essere presentati i seguenti documenti:
a) copia dell’attestato di consulente per la sicurezza, rilasciato secondo modello conforme al Regolamento per il trasporto ferroviario di merci pericolose (RID) , valido per il trasporto ferroviario;
b) documento attestante l’idoneità del mezzo di trasporto, secondo i requisiti indicati nel RID;
8. per le attività di trasporto di rifiuti pericolosi da mezzi di trasporto in corpi idrici, deve essere presentata una copia di un documento attestante l’idoneità delle attrezzature galleggianti usate e delle attrezzature per la raccolta dei rifiuti pericolosi. .
(2) (Se il richiedente è una persona fisica o giuridica straniera, è tenuto a presentare un documento ai sensi del par. 1, commi 2 e 3, rilasciato da un’autorità competente, un estratto di un registro o un documento equivalente di un’autorità giudiziaria o amministrativa del Paese in cui è stabilita.
(3) Se il richiedente è una persona fisica o giuridica straniera, il documento di cui al par. 1 punto 1 viene presentata anche in una traduzione legalizzata e i documenti di cui al par. 1, punti 2 e 3, in lingua straniera, sono presentati in traduzione.
(4) La domanda, insieme alla documentazione allegata, deve essere presentata al direttore dell’ispezione ambientale regionale e delle acque nel cui territorio la persona è domiciliata.
Art. 52. (1)Il documento di registrazione o il rifiuto motivato viene rilasciato dal direttore dell’ispettorato regionale per l’ambiente e le acque, sul cui territorio si trova la sede della persona, entro 14 giorni dal la data di presentazione della domanda.
(2) L’autorità di cui al par. 1 rifiuta il rilascio della carta di registrazione se almeno uno dei requisiti di cui all’Art. 50 e 51 o quando la domanda è presentata da un organismo di recupero.
(3) Il rifiuto di cui al par. 1 è soggetto a ricorso ai sensi del Codice di procedura amministrativa entro 14 giorni dalla sua notifica.
Art. 53. (1) Alla cessazione dell’attività, la persona di cui all’Art. 50 notifica all’autorità competente entro un mese.
(2) (Modifica e integrazione – SG. 41 del 2010) Nei casi di cui al par. 1, l’autorità competente con ordinanza cancella la persona di cui all’Art. 50 del registro ex Art. 26, par. 1, comma 1 e revoca il documento di registrazione rilasciato.
Art. 53a. Se viene riscontrata una violazione di uno dei requisiti di cui all’art . 60, par. 7 , dopo che è stata irrogata all’impresa individuale o alla persona giuridica una sanzione pecuniaria ai sensi dell’Art. 106, par. 4, comma 3 , l’autorità competente revoca il documento di registrazione rilasciato.

Normativa nazionale sul rilascio delle autorizzazioni per effettuare il trattamento dei rifiuti – Iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali


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Normativa dell’Unione europea e nazionale sulla gestione dei rifiuti

Il corpo delle principali disposizioni della normativa dell’Unione europea sulla gestione dei rifiuti è contenuto nella Direttiva 2008/98/CE (c.d. “Direttiva Quadro Rifiuti”) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (vedi: versione consolidata) nel corso degli anni

modificata da:

REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014

DIRETTIVA (UE) 2015/1127 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2015

REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2017

DIRETTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018

rettificata da:

Rettifica, GU L 297, 13.11.2015, pag.  9 (2015/1127)

Rettifica, GU L 042, 18.2.2017, pag.  43 (1357/2014)

Rettifica, GU L 328, 22.12.2022, pag.  171 (2008/98/CE)

Le modifiche successive alla direttiva 2008/98/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Nell’ambito di un pacchetto di misure dell’Unione Europea rivolte allo sviluppo dell’economia circolare, intesa come sistema che conserva il più a lungo possibile il valore di prodotti, materiali e risorse nell’economia, riducendo al minimo la produzione di rifiuti, nel 2018 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 che ha  modificato la  Direttiva 2008/98/CE, e quindi la legislazione europea  in materia di rifiuti (vedi: versione consolidata).

In Italia in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.), è stato emanato il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che nella Parte Quarta (Artt. da 177 a 266) disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati.

Il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nel corso degli anni è stato più volte modificato (vedi: Aggiornamenti all’atto)

In particolar modo si sono avute modifiche al Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ad opera del

Successivamente, l’art. 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare) del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito con modificazioni dall’Articolo 1  della legge n. 108 del 29 luglio 2021, ha apportato, ancora, numerose modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l’attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d’azione europeo per l’economia circolare.

La Direttiva 2008/98/CE stabilisce, all’art. 4,  una gerarchia dei rifiuti (pietra angolare delle politiche e della legislazione dell’UE sui rifiuti).
Il primo comma dell’art. 4 della Direttiva 2008/98/CE stabilisce che:
La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e
e) smaltimentoLa gerarchia dei rifiuti si applica come ordine di priorità nella legislazione e nella politica di prevenzione e gestione dei rifiuti.  Il suo scopo è duplice:

  • ridurre al minimo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti; E
  • per migliorare l’efficienza delle risorse.

La gerarchia è generalmente rappresentata sotto forma di piramide rovesciata con le opzioni più preferite all’estremità superiore e lo smaltimento in basso come soluzione di ultima istanza per la gestione dei rifiuti.

Il primo comma dell’art. 179 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti) del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 riprende il primo comma dell’art. 4 (Gerarchia dei rifiuti) della Direttiva 2008/98/CE
“La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.”

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Normativa dell’Unione europea sulle Autorizzazioni e Registrazioni sulla gestione dei rifiuti

Alle AUTORIZZAZIONI E REGISTRAZIONI è dedicato il Capo IV (Artt. da 23 a 27) della Direttiva 2008/98/CE ed il Capo IV (Artt. da 208 a 213) della Parte Quarta (Artt. da 177 a 266) del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)

Il primo comma dell’art. 23 (Rilascio delle autorizzazioni) dispone che:
“1. Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente.
Tali autorizzazioni precisano almeno quanto segue:
a) i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito interessato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da prendere;
d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
e) le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelano necessarie.

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Trattamento dei rifiuti

Il punto 14 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE definisce «trattamento»: “ operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento”.

Quindi, deve ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente, qualsiasi ente o impresa che intende effettuare

  • operazioni di recupero rifiuti o
  • operazioni dello smaltimento  rifiuti o
  • preparazione prima del recupero o dello smaltimento rifiuti.

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Recupero dei rifiuti

L’art. 10 della Direttiva 2008/98/CE è dedicato al Recupero dei rifiuti e dispone che gli Stati membri devono  adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano oggetto di una preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero a norma degli articoli 4 (Gerarchia dei rifiuti) e 13 (Protezione della salute umana e dell’ambiente).

In merito alla distinzione tra “attività di recupero  dei rifiuti” e “attività di smaltimento dei rifiuti”, la Direttiva 2008/98/CE ha recepito le indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, , delineate in maniera chiara  a partire dalla Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2002,  Abfall Service AG (ASA) contro Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie, Causa C-6/00.

Il punto 69 della Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2002,  Causa C-6/00 afferma che: “la caratteristica essenziale di un’operazione di recupero di rifiuti consiste nel fatto che il suo obiettivo principale è che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, sostituendosi all’uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati per svolgere tale funzione, il che consente di preservare le risorse naturali.

Il punto 15 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE:

  • definisce «recupero»: “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale”;
  • precisa che l’allegato II alla Direttiva 2008/98/CE riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

Il punto t) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152:

L’ALLEGATO II e le  note da 8 a 13 alla Direttiva 2008/98/CE riportano l’elenco (non esaustivo) delle OPERAZIONI DI RECUPERO

R 1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia ( *8 )
R 2 Recupero/rigenerazione dei solventi
R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) ( *9 )
R 4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici ( *10 )
R 5 Riciclaggio/recupero di altri materiali inorganici ( *11 )
R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R 7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento
R 8 Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori
R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R 10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10
R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 ( *12 )
R 13 Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) ( *13 )

È da notare che L’ALLEGATO II  alla Direttiva 2008/98/CE riprende l’elenco delle OPERAZIONI DI RECUPERO di cui all’Appendice 5B della “Decisione dell’OCSE OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero“, che a sua volta riprende l’elenco  di cui all’Allegato IV, sezione B, operazioni di recupero, della “Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento”.

Vedi: Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti

L’Allegato C alla Parte IV del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (così come modificato dal Decreto Legislativo del 3  settembre 2020, N. 116 (in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti) con l’art. 8, comma 1, lettere a) e b)) riporta l’elenco (non esaustivo)   delle OPERAZIONI DI RECUPERO
R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (nota 4)
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 – Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) (**);
R4 – Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici (***);
R5 – Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (****)
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (7)
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) (8)

(**) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento.
(***) È compresa la preparazione per il riutilizzo.
(****) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo.

(7) In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.”

Come abbiamo visto, sia Il punto 15 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE che il punto t) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 precisano che gli elenchi di cui ai rispettivi allegati II e C (della Parte IV) sono a titolo meramente esemplificativo delle operazioni di recupero.

In considerazione degli elenchi meramente esplicativi degli allegati

bisogna rifarsi alla definizione contenuta nella prima parte del punto 15 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e del punto t) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152per cui è recupero:

  • qualsiasi operazione il cui  principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione
  • qualsiasi operazione il cui  principale risultato sia di preparare i rifiuti a svolgere un ruolo utile
    • all’interno dell’impianto o
    • nell’economia in generale.

In considerazione della definizione contenuta nella prima parte del punto 15 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e del punto t) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 sono operazioni di recupero anche quelle per

  • la “preparazione per il riutilizzo”, definita dal punto 16 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e dal punto q) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 come : “le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio (smontaggio presente nel solo art. 183) e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento“;
  • il “riciclaggio”, definito dal punto 17dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e dal punto u) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 come : “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il  recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;”
  • la “rigenerazione degli oli usati”, definita dal punto 18 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e dal punto v) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 come : “qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli”.

Il punto 15-bis dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e del punto t-bis) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 definiscono «recupero di materia»: “qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l’altro, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento”.

L’art. 181 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 è dedicato alla Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti. Il primo comma dispone che:
Nell’ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale, o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni, adottano modalità autorizzative semplificate nonché le misure necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta differenziata, per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.”

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Smaltimento dei rifiuti

Il punto 19 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE:

  • definisce «smaltimento»: ” qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia”;
  • precisa che l’allegato I alla Direttiva 2008/98/CE riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento.

Il punto z) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152:

L’ALLEGATO I e le  note da 5 a 7 alla Direttiva 2008/98/CE riportano l’elenco (non esaustivo) delle OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica, ecc.)
D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.)
D 3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.)
D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente, ecc.)
D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione
D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti indicati da D 1 a D 12
D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti indicati da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D 10 Incenerimento a terra
D 11 Incenerimento in mare ( *5 )
D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera)
D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12 ( *6 )
D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 13
D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) ( *7 )

È da notare che L’ALLEGATO I  alla Direttiva 2008/98/CE riprende l’elenco delle OPERAZIONI DI SMALTIMENTO di cui all’Appendice 5A dellaDecisione dell’OCSE OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero“, che a sua volta riprende l’elenco  di cui all’Allegato IV, sezione A, operazioni di smaltimento, della “Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento”

Vedi: Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti

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Preparazione prima del recupero o dello smaltimento dei rifiuti

Nelle operazioni di preparazione prima del recupero rifiuti rientrano la raccolta ed il  trasporto di rifiuti. 

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Raccolta, Raccolta differenziata

Raccolta
Il punto 10 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE definisce «raccolta»:  “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento”.
Il punto o) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 definisce «raccolta»: “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

Raccolta differenziata

Il punto 11 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE  definisce «raccolta differenziata»:  “la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

Il punto p) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 definisce «raccolta differenziata»: “la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.”

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Centro di raccolta

Il punto mm) dell’art. 183 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 definisce «centro di raccolta»: “area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”

Con Decreto (del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) 8 aprile 2008, (pubblicato in Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99), entrato in vigore il 13 maggio 2008, è stata posta in essere, per la prima volta, nell’ordinamento giuridico di settore, la “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera mm) del Dlgs  3 aprile 2006, n. 152”.

Il Decreto (del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) 8 aprile 2008 è stato modificato dal Decreto (del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) 13 maggio 2009  – “Modifica del Decreto 8 aprile 2008″, (pubblicato in Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99) ed è entrato in vigore il giorno 2 agosto 2009.

Vedi versione consolidata del  Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 modificato dal Decreto13 maggio 2009

Il Decreto  8 aprile 2008 (poi modificato dal Decreto13 maggio 2009), al fine di agevolare l’incremento dei livelli di raccolta differenziata e il conseguimento, su tutto il territorio nazionale, degli obiettivi fissati dalla normativa vigente, definisce la disciplina dei centri di raccolta comunali o intercomunali destinati a ricevere, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, i rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze e dagli altri soggetti tenuti al ritiro dalle utenze domestiche e al conferimento di specifiche tipologie di rifiuti.

Il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali con Delibera n. 2 del 20/07/2009 ha dispostoCriteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta di cui al Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 modificato dal Decreto13 maggio 2009, di attuazione dell’articolo 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/06, e successive modificazioni e integrazioni”.

Il comma 19 dell’art.1 del Decreto Legislativo del 3 Settembre 2020 n. 116 (emanato in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), pubblicato in GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020, ha sostituito l’articolo 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone al

  • comma 1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:
    a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
    b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
    c) impianto di destinazione;
    d) data e percorso dell’istradamento;
    e) nome ed indirizzo del destinatario.
  • comma 16. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la scheda di cui all’allegato IB del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008.

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Classificazione dei rifiuti – Elenco dei rifiuti – Allegato D alla Parte IV del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152

Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera a, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per “rifiuto” si intende “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.

I rifiuti sono classificati dall’art. 184 del del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

  • secondo l’origine in
    • rifiuti urbani
      Ai sensi dell’art. 184, comma 2 e dell’art. 183, comma 1, lettera b-ter) , del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sono  “rifiuti urbani”:
      1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

      2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;
      3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
      4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
      5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
      6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. (137)
      6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati ((nonché quelli))
       volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;
    • rifiuti speciali

      Ai sensi dell’art. 184, comma 3 , del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sono  “rifiuti speciali”

      a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
      b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis;
      c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
      d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
      e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
      f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
      g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
      h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
      i) i veicoli fuori uso.

e

  • secondo le caratteristiche di pericolosità
    • rifiuti pericolosi

      Ai sensi dell’art. 184, comma 3 , del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sono  “rifiuti pericolosi” quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell’elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si applichino le esclusioni di cui all’articolo 20 della direttiva 2008/98/CE;
      Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 
      (Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) ha disposto (con l’art. 8, comma 5) che “L’allegato I della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dall’Allegato III alla Direttiva 2008/98/CE determina le Caratteristiche di Pericolosità per i rifiuti (Sostituito dal Regolamento (UE) N. 1357/2014  ( modalità di attribuzione ai rifiuti delle caratteristiche di pericolo (escluso HP14)) e dal Regolamento (UE) 2017/997 (modalità di attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14)).
      Il comma 5 dell’art. 184, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
      dispone che:
      L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’articolo 183. 

      ((La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.))”
    • rifiuti non pericolosi.

Elenco dei rifiuti – Allegato D alla Parte IV del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152

 

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Normativa nazionale sulle autorizzazioni ed iscrizioni sulla gestione dei rifiuti

Alle AUTORIZZAZIONI ED ISCRIZIONI è dedicato il Capo IV (Artt. da 208 a 213) della Parte Quarta (Artt. da 177 a 266) del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)

La prima parte del primo comma dell’Art. 208 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 dispone che: “I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, …..”

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Albo nazionale gestori ambientali

Il primo comma dell’Art. 212 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 dispone la costituzione dell’Albo nazionale gestori ambientali, articolato in

  • un Comitato nazionale, con sede presso il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”,
  •  in Sezioni regionali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione, e
  • per le province autonome di Trento e di Bolzano, Sezioni provinciali istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di provincia.

Il secondo comma dell’Art. 212 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 dispone che:  “Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all’Albo.”

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Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali

Il quinto comma dell’Art. 212 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 dispone che: L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di

  • raccolta di rifiuti
  • trasporto di rifiuti
  • bonifica dei siti
  • bonifica dei beni contenenti amianto
  • di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. 

La prima parte del  comma 15 dell’Art. 212 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 dispone che: Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell’Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d’iscrizione.

Con il Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 è stato emanato il “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

L’art. 8 del Decreto Ministeriale  del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce quali sono le Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

L’art. 9 del Decreto Ministeriale  del 3 giugno 2014, n. 120 suddivide, in base a diversi parametri, tutte le categorie, ad eccezione delle categorie 2/bis e 3/bis, in classi di iscrizione.

Il Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120, tra l’altro, stabilisce:

L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali è presentata alla Sezione della Regione o della Provincia nel cui territorio ha la propria sede legale. Le imprese e gli enti con sede legale all’estero presentano la  domanda alla sezione regionale e provinciale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede secondaria o il domicilio.
L’iscrizione all’Albo avviene sulla base di apposita comunicazione da presentare alla Sezione regionale o provinciale competente. I modelli di iscrizione, da compilarsi a cura del titolare dell’impresa individuale o del legale rappresentante, sono creati dal sistema in fase di compilazione dell’istanza telematica. Non è quindi più necessario scaricare i modelli  cartacei approvati dal Comitato Nazionale.

Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda d’iscrizione la sezione regionale o provinciale comunica al soggetto richiedente l’esito della stessa, formalizzando il provvedimento di iscrizione.

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Categorie di attività e classi di iscrizione

L’art. 8 del Decreto Ministeriale  del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce quali sono le Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali,  prevedendo la suddivisione delle attività soggette all’iscrizione in dieci categorie a seconda dell’attività svolta dall’impresa. L’impresa può richiedere l’iscrizione ad una o più categorie secondo le dimensioni e l’attività che svolge. 

“1. L’iscrizione all’Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:

a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;

b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;

d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;

e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;

f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto (categoria non  ancora operativa);

h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

i) categoria 9: bonifica di siti;

l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 212, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alle categorie
2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri per l’applicazione della presente disposizione.

3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest’ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta.

L’art. 9 del Decreto Ministeriale  del 3 giugno 2014, n. 120 suddivide, in base a diversi parametri, tutte le categorie, ad eccezione delle categorie 2/bis e 3/bis, in classi di iscrizione .

Il primo comma dell’art. 9 del Decreto Ministeriale  del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce che l’iscrizione all’Albo è articolata in categorie corrispondenti alle attività di cui all’articolo 8, comma 1.

Il secondo comma dell’art. 9 del Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce che la categoria 1, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), raccolta e trasporto di rifiuti urbani, è suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:
a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;
b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;
c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;
d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti;
e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti;
f) inferiore a 5.000 abitanti.

Il terzo comma dell’art. 9 del Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce che le categorie da 4 a 8 di cui all’articolo 8, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti:
a) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 200.000 tonnellate;
b) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;
c) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;
d) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
e) quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;
f) quantità annua complessivamente gestita inferiore a 3.000 tonnellate.

Il quarto comma dell’art. 9 del Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce che le categorie 9 e 10, di cui all’articolo 8, comma 1, lettere i) e l), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione dell’importo dei lavori di bonifica cantierabili:
a) oltre a euro 9.000.000,00;
b) fino a euro 9.000.000,00;
c) fino a euro 2.500.000,00;
d) fino a euro 1.000.000,00;
e) fino a euro 200.000,00.

Nel corso degli anni l’Albo nazionale gestori ambientali ha emanato numerose circolari e delibere.

A seguito di queste l’iscrizione all’Albo è articolata in categorie e sottocategorie in relazione alla specifica tipologia di attività

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Categoria 1

Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (allegato A alla Delibera n. 8 del 12/09/2017 che modifica ed ed integra la Delibera n. 5 del 3 novembre 2016
Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5
Sottocategorie di cui all’allegato D della Delibera n. 5 del 03/11/2016
come modificata dalla Delibera n. 8 del 12/09/2017 (allegato A Delibera n. 8 del 12/09/2017)
D1 Sottocategoria “Raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale”.
Frazioni di rifiuti individuate al punto 6 della Circolare prot. n. 229 del 24/02/2017 applicazione della Delibera n. 5 del 3 novembre 2016 Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5:

  • frazione organica
  • carta e cartone
  • plastica
  • vetro
  • multimateriale (vetro/plastica/metalli)
  • ingombranti
  • altro
D2 Sottocategoria “Attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) (p. 4.2 all.1 DM 8-4-2008, mod. D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25)”
D3 Sottocategoria “Raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali”
D4 Sottocategoria “Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali”
D5 Sottocategoria “Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento”
D6 Sottocategoria “Raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all’articolo 184, comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06”
D7 Sottocategoria “Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua”
Attività di spazzamento meccanizzato (allegato B alla Delibera n. 8 del 12/09/2017 che modifica ed ed integra la Delibera n. 5 del 3 novembre 2016
Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5)
Attività di gestione centri di raccolta (Delibera n. 2 del 20/07/2009 del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali   Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta di cui al Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 modificato dal Decreto13 maggio 2009, di attuazione dell’articolo 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/06, e successive modificazioni e integrazioni. )
Le classi della Categoria 1 e delle sue sottocategorie sono riferite alla popolazione complessivamente servita:
CLASSI Popolazione complessivamente servita
A superiore o uguale a 500.000 abitanti
B inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti
C inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti
D inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti
E inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti
F inferiore a 5.000 abitanti
Le classi di iscrizione relative alle singole sottocategorie, la portata utile complessiva dei veicoli addetti e la dotazione minima di personale sono indicate negli Allegati della Delibera n. 8 del 12/09/2017 del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali che modifica ed ed integra la Delibera n. 5 del 3 novembre 2016 Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5

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Categoria 2-bis

Categoria 2-bis:

  • produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti,
  • produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per “produttore iniziale si intende l’impresa/ente la cui attività ha prodotto il rifiuto, escludendo i cosiddetti “nuovi produttori”, cioè i soggetti produttori di rifiuti a seguito di operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione di detti rifiuti.
È necessario che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa produttrice dei rifiuti (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art.183, c.8). Tale trasporto deve quindi costituire una delle attività ordinarie da cui le imprese traggono un reddito o un altro vantaggio economico.

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Sottocategoria 2-ter

Sottocategoria 2-ter: “Associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all’articolo 5, comma 1 del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 1° febbraio 2018 Modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi (Delibera n. 4 del 4/06/2018 come modificata dalla Delibera n. 6 del 31/07/2018).

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Categoria 3-bis

Categoria 3-bis:

  • distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) domestici o professionali;
  • trasportatori di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche  (RAEE) in nome dei distributori;
  • installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)

Vedi: Decreto Ministeriale 8 marzo 2010, n. 65 (Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.)

Obbligo del “ritiro uno contro zero”

I distributori AEE con superficie di vendita superiore a 400 metri quadri hanno l’obbligo di ritirare gratuitamente RAEE di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori, senza obbligo di acquisto di AEE equivalenti (D.M. n. 121/2016)

Trasportatori:

  • trasportatori di RAEE domestici, che eseguono il tragitto dal domicilio del consumatore al centro di raccolta o al luogo di raggruppamento (o ai locali del punto vendita se non coincidenti con il luogo di raggruppamento);
  • trasportatori di RAEE professionali, che eseguono il tragitto dal domicilio dell’utente non domestico all’impianto autorizzato indicato dai produttori o al luogo dove è effettuato il raggruppamento.

Installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica:

  • installatori e gestori di centri di assistenza di AEE domestici, per le attività di raggruppamento dei RAEE domestici ritirati presso i locali del proprio esercizio e per il trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta;
  • installatori e gestori di centri di assistenza di AEE professionali, formalmente incaricati dai produttori delle apparecchiature di provvedere al ritiro, per le attività di raggruppamento e trasporto RAEE.

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Categoria 4

Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

Le classi di iscrizione relative alle singole sottocategorie, la portata utile complessiva dei veicoli addetti e la dotazione minima di personale sono indicate negli Allegati della Delibera n. 8 del 12/09/2017 del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali che modifica ed ed integra la Delibera n. 5 del 3 novembre 2016 Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5

Classi di iscrizione

Le classi delle Categorie 4 e 5 sono suddivise in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:

CLASSI Tonnellate annue di rifiuti trattati
A quantità superiore o uguale a 200.000 tonnellate
B quantità superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
C quantità superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
D quantità superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
E quantità superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
F quantità inferiore a 3.000 tonnellate

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Sottocategoria 4-bis

Sottocategoria 4-bis: “Imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124”. (Delibera n. 2 del 24/04/20218)

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Categoria 5

Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

Le classi di iscrizione relative alle singole sottocategorie, la portata utile complessiva dei veicoli addetti e la dotazione minima di personale sono indicate negli Allegati della Delibera n. 8 del 12/09/2017 del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali che modifica ed ed integra la Delibera n. 5 del 3 novembre 2016 Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5

Classi di iscrizione

Le classi delle Categorie 4 e 5 sono suddivise in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:

CLASSI Tonnellate annue di rifiuti trattati
A quantità superiore o uguale a 200.000 tonnellate
B quantità superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
C quantità superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
D quantità superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
E quantità superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
F quantità inferiore a 3.000 tonnellate

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Categoria 6

Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212.).

La Delibera n.3 del 13 luglio 2016 del Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha stabilito i criteri, i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’Albo per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti (categoria 6).

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Categoria 8

Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

Devono iscriversi nella Categoria 8 dell’Albo Gestori Ambientali le imprese o enti che effettuano attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza la detenzione degli stessi. Si definisce:

  • commerciante qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.
  • intermediario qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

Con Delibera n. 2 del 15/12/2010 dell’Albo Gestori Ambientali, modificata con Delibera n. 4 del 18/04/2012, sono stabiliti i criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8

Imprese estere
Con la circolare n. 9 del 01/08/2019
Il Comitato Nazionale chiarisce quali imprese estere devono  iscriversi in categoria 8.
Per l’iscrizione è necessario avere o la sede secondaria o il domicilio in Italia, oppure la domiciliazione solo mediante indirizzo PEC.

Classi di iscrizione

Le classi della Categoria 8 sono suddivise in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:

CLASSI Tonnellate annue di rifiuti trattati
A quantità superiore o uguale a 200.000 tonnellate
B quantità superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
C quantità superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
D quantità superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
E quantità superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
F quantità inferiore a 3.000 tonnellate

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Categoria 9

Categoria 9: bonifica di siti.

Chi deve iscriversi

Devono iscriversi nella Categoria 9 dell’Albo Gestori Ambientali le imprese o enti che effettuano attività di bonifica dei siti inquinati. In fase di iscrizione, tali imprese devono attestare la disponibilità delle attrezzature necessarie per l’esecuzione dei lavori di bonifica e la propria capacità finanziaria.

I criteri per l’iscrizione all’Albo nella Categoria 9: bonifica di siti sono stati dati con Delibera n.5 del 19/12/2001 dell’Albo Gestori Ambientali , integrata con Delibera n.1 del 11/05/2005

Per l’iscrizione alla classe A della Categoria 9 (quando l’importo dei lavori di bonifica supera cioè i 9.000.000 di euro) l’impresa deve dimostrare di avere già eseguito interventi di bonifica secondo i criteri stabiliti dalla Delibera n.1 del 30/01/2013. Tali interventi di bonifica devono essere stati iniziati, eseguiti regolarmente e con buon esito negli ultimi cinque anni che precedono la data di domanda d’iscrizione oppure nei migliori cinque anni dell’ultimo decennio. L’esecuzione degli stessi deve essere documentata con certificati di regolare esecuzione o di collaudo rilasciati dal committente o dalla stazione appaltante.

Classi di iscrizione

Le classi della Categoria 9 sono suddivise in funzione all’importo dei lavori di bonifica cantierabili:

CLASSI Importo dei lavori di bonifica cantierabili
A oltre 9.000.000 €
B fino a 9.000.000 €
C fino a 2.500.000 €
D fino a 1.000.000 €
E fino a 200.000 €

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Categoria 10

Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto.

Chi deve iscriversi

I criteri ed i requisiti per l’iscrizione all’Albo nella Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto sono stati dati con Delibera n. 1 del 30/03/2004 dell’Albo Gestori Ambientali

Devono iscriversi nella Categoria 10 dell’Albo Gestori Ambientali le imprese e gli enti che svolgono attività di bonifica di beni contenenti amianto.
Tali attività sono ripartite in due sottocategorie, in relazione al diverso grado di pericolosità per l’ambiente e la salute dell’uomo dei vari tipi di materiali contenenti amianto e alla conseguente complessità dei relativi interventi di bonifica ( del Comitato Nazionale):

Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.
L’iscrizione nella sottocategoria 10B è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività della  sottocategoria 10A nel rispetto della classe di appartenenza.


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Requisiti per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali

L’impresa o l’ente, prima di richiedere l’iscrizione, deve:

  • essere iscritta al Registro Imprese, REA o, se con sede all’estero, nel registro professionale dello Stato di residenza;
  • non trovarsi in stato di fallimento e di liquidazione o essere soggetta ad una procedura concorsuale o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
  • essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza.

Per l’iscrizione, l’impresa richiedente deve:

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Requisiti soggettivi comuni per tutte le categorie di iscrizione

Il Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce:

Per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali occorre che il titolare (nel caso di impresa individuale) o i legali rappresentanti (in tutti gli altri casi):

  • siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della Unione europea o cittadini di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
  • non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero  o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
    • condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
    • condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.
      – Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 167 del Codice penale, oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;
  • non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D. Lgs. 159/2011;
  • non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste per l’iscrizione all’Albo.

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Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Il Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce:

Per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9, 10 le imprese e gli enti devono essere in possesso del requisiti di idoneità tecnica capacità finanziaria.

  • L’idoneità tecnica consiste nella disponibilità di attrezzaturemezzi di trasporto e personale addetto.
  • La capacità finanziaria è dimostrata con le modalità di cui di cui all’art. 11, c. 2 del D.M. 120/2014 mediante documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa o dell’ente, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell’IVA, il patrimonio, i bilanci o da idonei affidamenti bancari.

(leggi la Circolare 150/2018 del Comitato Nazionale)

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Nomina di un Responsabile tecnico per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Il Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce:

Per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9, 10 le imprese e gli enti devono nominare almeno un responsabile tecnico.
Il responsabile tecnico ha il compito di assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa in maniera effettiva e continuativa. Tale incarico può essere ricoperto dal legale rappresentante/titolare, da un dipendente, o anche da un soggetto esterno all’organizzazione.
L’Albo nazionale gestori ambientali ha emanato la deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019 sui compiti che il responsabile tecnico deve svolgere per ogni categoria.

Requisiti relativi al responsabile tecnico

Requisiti minimi relativi al responsabile tecnico suddivisi per categoria e classe di iscrizione

Il responsabile tecnico:

  • non deve trovarsi in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • non deve avere riportato condanna passata in giudicato, come da D.M. n. 120/2014, articolo 10, c.4, lettera d;
  • non deve avere nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al Decreto Legislativo n.159/2011, articolo 67;
  • non deve avere reso false dichiarazioni nel fornire informazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

Affiancamento al responsabile tecnico

I requisiti minimi del responsabile tecnico sono contenuti nell’allegato “A” della Delibera n. 6/2017: ai fini dell’iscrizione per i diversi settori di attività, è richiesta in molti casi l’esperienza acquisibile in vari modi (articolo 1 della Delibera n. 6/2017).

L’attività di affiancamento deve essere dimostrata alla Sezione regionale o provinciale competente, mediante comunicazione telematica preventiva (non è possibile ricomprendere periodi antecedenti la comunicazione stessa) e  versamento del  bollo e del diritto di segreteria dello stesso importo previsto per le variazioni dell’iscrizione, come specificato:

  • 106 euro Società di capitale e Società di persone (90 euro diritti di segreteria e 16 euro di marca da bollo);
  • 45 euro Cooperative Sociali e Onlus (45 euro diritti segreteria);
  • 34 euro Imprese individuali e soggetti REA (18 euro diritti di segreteria e 16 euro di marca da bollo).

Dal 10 maggio 2018 tutte le comunicazioni di affiancamento al  responsabile tecnico dovranno essere inoltrate telematicamente.

In caso variazione del legale rappresentante o del responsabile tecnico, se interessati a proseguire l’affiancamento  è necessario trasmettere nuova comunicazione telematica entro 30 giorni.

Circolare del Comitato Nazionale n. 9/2022

L’idoneità è attestata mediante verifiche sugli argomenti previsti da Allegato C della Delibera n. 6/2017.

Sono previste:

  • una verifica iniziale della preparazione del soggetto
  • verifiche di aggiornamento con cadenza quinquennale.

Quiz delle verifiche di idoneità

I quiz per le verifiche dei responsabili tecnici subiscono costanti aggiornamenti.
Consultare gli aggiornamenti pubblicati sul sito ufficiale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella sezione novità della homepage.

Verifica iniziale

La verifica iniziale è costituita da modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico.

È consentita la possibilità di partecipare nella stessa sessione di verifica a un massimo di 3 moduli.

Ogni modulo è composto da 40 domande e il tempo a disposizione per rispondere è di 60 minuti.

Saranno considerati idonei i candidati che avranno ottenuto almeno 32 punti nel modulo obbligatorio e 34 punti in quello specialistico.

  • Esito positivo: l’idoneità conseguita ha validità 5 anni a decorrere dalla data di superamento della verifica.

Tutti soggetti che hanno conseguito l’idoneità iniziale, anche coloro che l’hanno conseguita prima del 19 luglio 2019, possono iscriversi alle verifiche per gli ulteriori moduli specialistici mancantisenza dover nuovamente sostenere la parte relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie.

N.B. Coloro che sono stati dispensati dalle verifiche di idoneità per un determinato settore di attività come previsto all’art. 2, comma 5 della delibera n.6/2017, per svolgere la funzione di responsabile tecnico in altri settori di attività devono sostenere e superare la verifica iniziale composta da modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno modulo specialistico, come previsto dalla circolare n. 10 del 16 ottobre 2019.

Verifica di aggiornamento

La verifica di aggiornamento è prevista dopo 5 anni dalla data di superamento della verifica iniziale. Tale verifica può essere sostenuta a partire da un anno prima della scadenza del quinquennio. Nel caso in cui, allo scadere del quinquennio, il soggetto non abbia superato la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, perde il requisito dell’idoneità anche nei casi in cui sia ancora in corso di validità quinquennale l’idoneità relativa a uno o più moduli di specializzazione.

Per il superamento della prova sono richiesti almeno 28 punti nel modulo obbligatorio e 30 punti in quello specialistico.

La delibera del Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali n. 9/2021 ha posticipato al 16 ottobre 2023 il termine ultimo entro il quale i Responsabili Tecnici in regime transitorio dovranno sostenere la verifica obbligatoria di aggiornamento, per poter continuare a svolgere la propria attività.  Per coloro che hanno conseguito l’idoneità con la Verifica Iniziale, è possibile svolgere la verifica di aggiornamento a partire da un anno prima della scadenza dell’abilitazione.

Come iscriversi agli esami

Iscrizione telematica dal sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali

L’iscrizione alle verifiche di idoneità avviene in maniera esclusivamente telematica.
Gli interessati, dopo essersi registrati, possono iscriversi accedendo alla funzione Calendario Esami presente all’interno della piattaforma online. Qui è possibile consultare data dell’esame, sezione di riferimento, numero di iscritti e procedere con l’iscrizione. La procedura richiede di:

  • selezionare il modulo relativo alla Categoria in cui ci si intende iscrivere;
  • scaricare il modello di domanda da compilare e sottoscrivere con firma autografa;
  • allegare in un unico file il modello di domanda firmato e datato e la copia del documento di identità;
  • il pagamento di 106 euro (90 euro per contributo e 16 euro di imposta da bollo) deve essere effettuato con PagoPA.

Nota bene:  la procedura di iscrizione all’esame è conclusa solo col ricevimento della mail contenente la conferma di  avvenuta registrazione all’Esame.
Dispensa dalle verifiche

L’art. 1 della Delibera n. 4 del 26 luglio 2023 dispone:

È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni.
La Circolare del Comitato nazionale n. 9 del 21 novembre 2022ha chiarito che:

  • Il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico e abbia mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi contemporaneamente, nonché nei venti anni precedenti abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti urbani; trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) viene dispensato dalle verifiche di idoneità, iniziale e di aggiornamento, per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico solo per l’impresa dallo stesso rappresentata;
  • in applicazione del comma 1 dell’articolo 18 del DM 120/2014 e dell’art 2 comma 1 della deliberazione n. 1/2020, l’impresa è tenuta a dare comunicazione alla Sezione Regionale della perdita dei requisiti per la dispensa dalle verifiche entro il termine di 30 giorni consecutivi dal suo verificarsi.

La richiesta di dispensa dalle verifiche deve essere presentata alla Sezione regionale competente includendo:

  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato B). Il modello editabile da utilizzare, in fase di presentazione della domanda, è quello presente nella piattaforma Agest Telematico;
  • copia del documento d’identità;
  • ogni altro documento ritenuto utile alla ricostruzione storica.

I documenti devono essere inviati in sede di presentazione della domanda tramite la modalità presente in Agest Telematico.

La Sezione regionale dell’Albo, esperiti positivamente i necessari controlli, rilascia  “Attestazione di dispensa dalle verifiche (di idoneità e di aggiornamento) per il settore di attività interessato”.

NOTA BENE PER CATEGORIE 8 – 9 – 10: Considerato che l’esperienza del responsabile tecnico va riferita al settore di attività esercitata, LA STESSA potrà essere calcolata solo a decorrere dalla data di iscrizione all’Albo delle imprese presso cui si è ricoperto tale ruolo.

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Presentazione di idonea Garanzia finanziaria per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1 (solo nel caso di gestione di rifiuti urbani pericolosi), 5, 8, 9 e 10

Il Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n. 120 stabilisce:

La garanzia finanziaria è una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa sottoscritta a favore del Ministero dell’Ambiente da parte dell’impresa che richiede iscrizione o rinnovo all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1 (solo nel caso di gestione di rifiuti urbani pericolosi) – 5 – 8 – 9 -10.
Tale fideiussione assicura la copertura di un eventuale danno ambientale causato dall’impresa nell’esercizio della sua attività, durante tutto il periodo dell’iscrizione all’Albo.

Quando deve essere presentata

La garanzia finanziaria viene richiesta dalla Sezione regionale dell’Albo Gestori Ambientali con la comunicazione di accoglimento dell’iscrizione o del rinnovo. I termini per la presentazione della garanzia finanziaria, pena la decadenza  sono:

  • 90 giorni per l’iscrizione;
  • 45 giorni per il rinnovo.

I termini decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dalla sezione regionale dell’Albo Gestori Ambientali. Se la garanzia finanziaria viene inviata per posta fa fede la data del timbro postale di invio.

Chi la rilascia

Può essere richiesta agli istituti bancari o alle società assicurative abilitate al rilascio di cauzione o autorizzate all’esercizio del ramo cauzione, in regola con quanto disposto dalla legge n. 348 del 10 giugno 1982.
L’elenco delle società assicurative abilitate al rilascio del contratto di fideiussione è consultabile alla voce “Albo Imprese” nel sito IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle ASSicurazioni)

Durata della garanzia finanziaria

La garanzia finanziaria deve avere una validità di sette anni, per coprire i cinque anni di iscrizione dell’impresa all’Albo, più un ulteriore periodo di due anni a copertura di eventuali inadempienze che potrebbero verificarsi successivamente al quinquennio. Allo scadere dei cinque anni di iscrizione, è prevista la revoca della garanzia finanziaria. Decorsi ulteriori due anni, l’impresa può richiedere presso l’istituto bancario o la società assicurativa, lo svincolo della garanzia finanziaria.

Sostituzione della garanzia finanziaria

La garanzia finanziaria può essere sostituita solo nel caso in cui l’impresa intenda rivolgersi ad un altro istituto bancario o società assicurativa.
In questo caso occorre specificare nel testo della fideiussione:

  • che la nuova fideiussione sostituisce la precedente fino alla scadenza prevista dalla vecchia fideiussione;
  • se l’istituto bancario/assicurativo si fa carico o no del periodo pregresso.

Se  il nuovo istituto bancario/assicurativo si fa carico del periodo pregresso la vecchia fideiussione viene subito svincolata.
Se il nuovo istituto bancario/assicurativo non si fa carico del periodo pregresso la vecchia fideiussione viene revocata, ma resta efficace e vincolata per altri due anni.

Revoca della garanzia finanziaria

Allo scadere dei cinque anni di iscrizione e a seguito di domanda di rinnovo della stessa, la garanzia viene revocata con provvedimento rilasciato dalla Sezione regionale dell’Albo Gestori Ambientali ed inviato all’impresa.

Documenti per la revoca:

Modello di variazione con apposta marca da bollo da 16 euro, compilato nel campo Revoca delle accettazioni delle garanzie finanziarie e firmato dal titolare di impresa individuale o da uno dei legali rappresentanti di società

Copia del documento di identità del firmatario (se cittadino extracomunitario allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità)

Attestazione originale del bollettino postale comprovante il pagamento del diritto di segreteria per la modifica

Svincolo della garanzia finanziaria

La garanzia finanziaria resta efficace per un ulteriore periodo di due anni dalla data di revoca, allo scadere del quale si estingue automaticamente, così come indicato nel provvedimento di revoca rilasciato dalla Sezione.

La garanzia finanziaria viene revocata dalla Sezione regionale dell’Albo anche nel caso di cancellazione della categoria.

Importi e riduzioni per iscrizione o rinnovo

Importi relativi ad imprese iscritte alla Categoria 1 (solo nel caso di gestione di rifiuti urbani pericolosi) ed alla Categoria 5

Nel caso delle imprese iscritte alla Categoria 1 ed alla Categoria 5, la garanzia finanziaria deve essere prestata sulla base della quantità annua di rifiuti urbani pericolosi da gestire, da dichiarare nel foglio notizie.

Gli importi delle fideiussioni non corrispondono pertanto alle classi di iscrizione della categoria 1 (calcolate sulla popolazione servita) ma sulle tonnellate dei rifiuti trattati.

Testo del contratto di fideiussione per l’attività di trasporto rifiuti

Importi relativi alla Categoria 1 ed alla Categoria 5

Calcolati in base alla quantità annua di rifiuti urbani pericolosi trattata.

Tonnellate annue di rifiuti trattati Importi
superiore o uguale a 200.000 t/a 5.164.568,99 €
superiore o uguale a 60.000 e inferiore a 200.000 t/a 1.549.370,70 €
superiore o uguale a 15.000 e inferiore a 60.000 t/a 516.456,90 €
superiore o uguale a 6.000 e inferiore a 15.000 t/a 309.874,14 €
superiore a 3.000 e inferiore a 6.000 t/a 103.291,38 €
inferiore a 3.000 t/a 51.645,69 €

Riduzione degli importi

È prevista una riduzione degli importi della garanzia finanziaria nei seguenti casi:

Documenti da allegare:

Importi relativi ad imprese iscritte alla Categoria 8

Nel caso delle imprese iscritte alla Categoria 8, la garanzia finanziaria deve essere prestata sulla base  della quantità annua di rifiuti pericolosi e/o di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi trattati nelle attività di commercio e intermediazione. Gli importi delle fideiussioni corrispondono pertanto alle classi di iscrizione della categoria 8 (calcolate sulle tonnellate dei rifiuti trattati).

Testo del contratto di fideiussione per l’attività di commercio e intermediazione dei rifiuti

Importi relativi alla Categoria 8

Fascia di garanzia A – Importi di garanzia finanziaria per l’attività di commercio e intermediazione di rifiuti non pericolosi:

CLASSI Tonnellate annue di rifiuti trattati Importi

A

superiore o uguale a 200.000 t/a 3.000.000,00 €

B

superiore o uguale a 60.000 e inferiore a 200.000 t/a 1.500.000,00 €

C

superiore o uguale a 15.000 e inferiore a 60.000 t/a 450.000,00 €

D

superiore o uguale a 6.000 e inferiore a 15.000 t/a 250.000,00 €

E

superiore a 3.000 e inferiore a 6.000 t/a 100.000,00 €

F

inferiore a 3.000 t/a 50.000,00 €

 

Fascia di garanzia B – Importi di garanzia finanziaria per l’attività di commercio e intermediazione di rifiuti sia pericolosi non pericolosi:

CLASSI Tonnellate annue di rifiuti trattati Importi

A

superiore o uguale a 200.000 t/a 5.000.000,00 €

B

superiore o uguale a 60.000 e inferiore a 200.000 t/a 1.500.000,00 €

C

superiore o uguale a 15.000 e inferiore a 60.000 t/a 500.000,00 €

D

superiore o uguale a 6.000 e inferiore a 15.000 t/a 300.000,00 €

E

superiore a 3.000 e inferiore a 6.000 t/a 150.000,00 €

F

inferiore a 3.000 t/a 80.000,00 €

 

Riduzione degli importi

È prevista una riduzione degli importi della garanzia finanziaria nei seguenti casi:

Documenti da allegare:

Importi relativi ad imprese iscritte alla Categoria 9

Testo del contratto di fideiussione per l’attività di bonifica siti

Importi relativi alla Categoria 9

Gli importi di garanzia finanziaria per l’attività di bonifica dei siti, divisi per classi, sono stabiliti dal Decreto Ministeriale del 05 luglio 2005:

CLASSI Importi
A 1.000.000,00 €
B 500.000,00 €
C 250.000,00 €
D 90.000,00 €
E 30.000,00 €

 

Riduzione degli importi

È prevista una riduzione degli importi della garanzia finanziaria nei seguenti casi:

Documenti da allegare:


Importi relativi ad imprese iscritte alla Categoria 10

Testo del contratto di fideiussione per l’attività di bonifica dei beni contenenti amianto

Iscrizione in entrambe le sottocategoria 10A e 10B

L’iscrizione nella sottocategoria 10 B, a parità di classe, è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività della sottocategoria 10 A. L’impresa iscritta sia nella  10 A che nella  10 B con classi diverse, deve presentare un’unica garanzia finanziaria per la sottocategoria con la classe più alta. (D.M. del 5 luglio 2005, art.4)

Importi relativi alla Categoria 10

Gli importi di garanzia finanziaria per l’attività di bonifica dei siti, divisi per classi, sono stabiliti dal Decreto Ministeriale del 5 febbraio 2004:

CLASSI Importi
A 480.000,00 €
B 240.000,00 €
C 120.000,00 €
D 60.000,00 €
E 30.500,00 € per lavori di bonifica cantierabili fino a 200.000,00 €
15.000,00 € per lavori di bonifica cantierabili fino a 25.000,00 €

Riduzione degli importi

È prevista una riduzione degli importi della garanzia finanziaria nei seguenti casi:

Documenti da allegare:

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Criteri specifici, modalità e termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica e della capacità finanziaria

Per ogni categoria, il Comitato Nazionale stabilisce criteri specifici, modalità e termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica e della capacità finanziaria:

oltre a dover rispettare una serie di Requisiti soggettivi e tecnici comuni per tutte le categorie, le imprese e gli enti che intendono iscriversi alle Categorie 1, 4, 5, 8  dell’Albo Gestori Ambientali, e relative sottocategorie, devono rispettare degli specifici requisiti di idoneità tecnica (disponibilità dei mezzi di trasporto e del personale) e dimostrare la propria idoneità finanziaria tramite attestazione di affidamento bancario opportunatamente rilasciato.

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Categoria 1 – Raccolta e/o trasporto di rifiuti


Responsabile tecnico
Le imprese e gli enti dediti alla gestione e/o trasporto di rifiuti urbani devono inoltre nominare un responsabile tecnico la cui qualificazione professionale deve risultare da idoneo titolo di studio, dall’esperienza maturata nel settore e dallo svolgimento delle verifiche di idoneità previste dalla Delibera n.6/2017 del Comitato Nazionale.

Soggetto ad aggiornamenti periodici disponibili sul sito nazionale dell’Albo

Requisiti di idoneità tecnica
I requisiti minimi di idoneità tecnica relativi a disponibilità di veicoli e di personale sono stabiliti dalla Delibera n.5/2016 e n.8/2017 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, che ha abrogato le Delibere n. 1/2003 e n. 6/2012.
Il veicolo deve essere in piena disponibilità dell’impresa, secondo le regole del codice della strada e la normativa sull’autotrasporto, in una delle seguenti forme: proprietà, leasing, locazione senza conducente, comodato d’uso senza conducente, patto di riservato dominio, usufrutto.

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani

  • Dotazione minima di veicoli e di personale (Allegare dotazione-minima-veicoli-personale-cat.1)
  • Formula per il calcolo della dotazione di veicoli e di personale (Allegare calcolo-requisiti-minimi-cat.1)


Sottocategorie nell’ambito dell’attività di raccolta e trasporto rifiuti urbani

  • Dotazione minima di veicoli e di personale (Allegare requisiti-sottocategoria-cat1)


Attività di spazzamento meccanizzato

  • Dotazione minima di veicoli (Allegare requisiti-spazzamento-meccanizzato)

Documenti da presentare:

  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti minimi dei mezzi e del personale addetto (il calcolo della portata utile dei mezzi di trasporto deve essere fatta in base alla categoria e classe per la quale si richiede l’iscrizione e, in caso di rinnovo, in base alle categorie e classi alle quali l’impresa risulta già iscritta).

Capacità finanziaria

Per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti le imprese dimostrano il requisito di capacità finanziaria (Delibera n.3 del 14 marzo 2012) con un importo di:

  • 9.000 euro per il primo veicolo;
  • 5.000 euro per ogni veicolo aggiuntivoLa dimostrazione del possesso del requisito di capacità finanziaria non è necessaria se l’impresa ha già dimostrato tale requisito in sede di iscrizione all’Albo Autotrasportatori conto terzi.

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Categorie 4 e 5 – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

Responsabile tecnico Le imprese e gli enti dediti alla gestione e/o trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi devono inoltre nominare un responsabile tecnico la cui qualificazione professionale deve risultare da idoneo titolo di studio, dall’esperienza maturata nel settore e dallo svolgimento delle verifiche di idoneità previste dalla Delibera n.6/2017 del Comitato Nazionale.

Soggetto ad aggiornamenti periodici disponibili sul sito nazionale dell’Albo

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Categoria 6 – Trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano

La Delibera n.3/2016 del Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha stabilito i criteri, i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’Albo per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti (categoria 6).

Cessione temporanea di veicoli tra imprese comunitarie che esercitano la professione di trasportatore su strada, iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali per l’esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti.
Consulta la Delibera del Comitato Nazionale n. 9 del 9 ottobre 2017

Dal 1 Ottobre 2017, le imprese che non hanno presentato domanda di adeguamento (Delibera n.5/2017) dell’iscrizione nella cat. 6, esclusivo esercizio del trasporto transfrontaliero di rifiuti, sono state cancellate dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

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Aggiornamento dell’iscrizione

Le imprese già in possesso della vecchia ricevuta rilasciata dalla sezione regionale Lombardia (Deliberazioni n. 3/2010 1/2012):

  • dovevano inoltrare telematicamente la domanda di aggiornamento entro il 30 settembre 2017, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa con modalità autografa (allegando copia del documento d’identità in corso di validità) oppure con firma digitale;
  • avranno una nuova  ricevuta, con la quale potranno continuare a operare fino alla notifica del provvedimento definitivo.

Dal 15 ottobre 2016 la presentazione di qualsiasi variazione (inserimento o cancellazione di mezzi, inserimento o cancellazione di codici CER, dati anagrafici, ecc.) è subordinata alla presentazione della domanda di aggiornamento.

Nuova iscrizione

Le nuove imprese devono presentare telematicamente la domanda di iscrizione alla sezione regionale o provinciale dove hanno la sede secondaria o il domicilio in Italia, oppure a una sezione regionale o provinciale a scelta, nel caso di domiciliazione solo mediante indirizzo PEC.

Requisiti minimi per l’iscrizione o l’aggiornamento

Dotazioni minime di veicoli e di personale

CLASSE A CLASSE B CLASSE C CLASSE D CLASSE E CLASSE F
Quantità annua trasportata
t/a = (tonnellate/anno)
Oltre 200.000 t/a fino a 200.000 t/a fino a 60.000 t/a fino a 15.000 t/a fino a 6.000 t/a fino a 3.000 t/a
Portata utile complessiva dei veicoli per la fase di trasporto (in tonnellate) 160 t 100 t 30 t 8 t 2 t 1 t
Personale addetto 16 9 4 2 2 1

Capacità finanziaria
Il requisito di capacità finanziaria si intende soddisfatto con un importo di euro 9.000 per il primo veicolo e di euro 5.000 per ogni veicolo aggiuntivo.
Tale requisito è dimostrato da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell’IVA, il patrimonio, i bilanci, o da idonei affidamenti bancari, mediante attestazione rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito.
Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini del rilascio della licenza comunitaria al trasporto merci (Regolamento CE n.1072/2009) comprovano il requisito mediante presentazione di copia della licenza.

Responsabile tecnico

Nell’attesa delle determinazioni relative ai criteri per la valutazione dei requisiti professionali e della necessaria ricognizione dei titoli conseguiti presso un altro stato comunitario, l’incarico di responsabile tecnico è assunto dal legale rappresentante dell’impresa.
Non occorre pertanto compilare il modello RT.

Documenti richiesti per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali

  • Certificazione dell’autorità competente (Registro Imprese estero) attestante:
    1. i dati anagrafici dell’impresa
    2. i dati dei legali rappresentanti
    3. la compagine sociale
    4. l’attività svolta
    5. il codice fiscale o VAT dell’impresa,
    6. l’insussistenza dell’eventuale stato di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell’impresa
  • Certificazione attestante che ciascun legale rappresentante non sia in stato di interdizione, inabilitazione o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle imprese
  • Certificazione equivalente al certificato generale del casellario giudiziario relativo a ciascun legale rappresentante
  • Certificato di regolarità contributiva secondo la legislazione dello stato di residenza
  • Titoli di disponibilità dei veicoli (libretti di circolazione o contratti di leasing/noleggio)
  • Attestazione di idoneità tecnica dei veicoli, secondo lo schema approvato dal Comitato Nazionale
  • Copia della licenza comunitaria o dell’autorizzazione internazionale all’autotrasporto di merci
  • Documenti che comprovino la capacità finanziaria per le imprese che non possiedono la licenza comunitaria
  • Autocertificazione antimafia sottoscritta dal medesimo soggetto che sottoscrive il modello di domanda

I documenti devono essere presentati in lingua italiana o in qualsiasi altra lingua, purché accompagnati da traduzione giurata in italiano.

Diritto di segreteria

Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti in Italia sono tenute a versare un diritto di segreteria pari a 90 euro.

Altri pagamenti

  • Imposta di bollo dell’importo di 16 euro da pagare con modalità telematica in fase di invio dell’istanza telematica e successivamente ancora 16 euro quando si scarica il provvedimento di iscrizione
  • Diritto annuale di iscrizione, nella misura del rateo mensile evidenziato nell’area riservata del sito nazionale in fase di scarico del provvedimento di iscrizione,
  • Tassa di concessione governativa di euro 168 da pagarsi a mezzo bonifico bancario o c/c postale n. 8003 a favore dell’Agenzia delle Entrate prima dello scarico del provvedimento di iscrizione

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Categoria 8 – Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione

Responsabile tecnico Le imprese e gli enti che effettuano l’intermediazione senza detenzione di rifiuti devono inoltre nominare un responsabile tecnico la cui qualificazione professionale deve risultare da idoneo titolo di studio, dall’esperienza maturata nel settore e dallo svolgimento delle verifiche di idoneità previste dalla Delibera n.6/2017 del Comitato Nazionale.

Soggetto ad aggiornamenti periodici disponibili sul sito nazionale dell’Albo

Requisiti di idoneità tecnica I requisiti minimi di idoneità tecnica sono stabiliti dall’allegato “A” della Delibera n.2/2010 del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali.

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la compatibilità degli incarichi del responsabile tecnico

Capacità finanziaria Per l’intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione l’importo da comprovare deve essere corrispondente a quanto previsto dal Comitato Nazionale (Delibera n.2/2010).

Importi suddivisi per classe di iscrizione

Documenti da presentare:

  • affidamento bancario che può essere rilasciato da istituti bancari come previsto dalla circolare n. 150 del 2018;
  • copia delle denunce IVA, dei bilanci, della dichiarazione dei redditi (volume d’affari, immobilizzazione materiali) dell’ultimo esercizio chiuso.

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Categoria 9 – Bonifica dei siti inquinati

Responsabile tecnico Le imprese e gli enti dediti alla bonifica dei siti inquinati devono inoltre nominare un responsabile tecnico la cui qualificazione professionale deve risultare da idoneo titolo di studio, dall’esperienza maturata nel settore e dallo svolgimento delle verifiche di idoneità previste dalla Delibera n.6/2017 del Comitato Nazionale.

Soggetto ad aggiornamenti periodici disponibili sul sito nazionale dell’Albo

Requisiti di idoneità tecnica I requisiti minimi di idoneità tecnica sono stabiliti dalla Delibera n.5 del 12 dicembre 2001 integrata con Delibera n.1 del 31 maggio 2005 e modificata da Delibera n.1 del 30 gennaio 2013.

Requisiti minimi

Documenti da presentare

I certificati di regolare esecuzione o di collaudo devono contenere una dichiarazione del committente o della stazione appaltante con la quale viene attestato che gli interventi di bonifica eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Se tali interventi hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne deve essere indicato l’esito.

Capacità finanziaria

Il requisito di idoneità finanziaria per l’attività di bonifica dei siti inquinati si intende soddisfatto in presenza degli importi stabiliti dal Comitato Nazionale (Delibera n. 5/2001)

Documenti da presentare:

    • affidamento bancario che può essere rilasciato da istituti bancari come previsto dalla circolare n. 150 del 2018;
    • copia delle denunce IVA, dei bilanci, della dichiarazione dei redditi (volume d’affari, immobilizzazione materiali) dell’ultimo esercizio chiuso.

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Categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto

Responsabile tecnico Le imprese e gli enti dediti alla bonifica di beni contenenti amianto

devono inoltre nominare un responsabile tecnico la cui qualificazione professionale deve risultare da idoneo titolo di studio, dall’esperienza maturata nel settore e dallo svolgimento delle verifiche di idoneità previste dalla Delibera n.6/2017 del Comitato Nazionale.

Soggetto ad aggiornamenti periodici disponibili sul sito nazionale dell’Albo

Requisiti di idoneità tecnica

I requisiti minimi di idoneità tecnica sono stabiliti dalla Delibera n.1/2004. Per ciascuna delle due sottocategorie (10A e 10B), in particolare, viene individuato l’elenco delle attrezzature minime di cui l’impresa deve disporre ed il valore di dette attrezzature per ogni classe d’iscrizione.

Elenco e valore delle attrezzature

Documenti da presentare

  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le tipologie, il valore di acquisto, la disponibilità e lo stato di conservazione delle attrezzature minime che la stessa deve possedere per poter esercitare l’attività. Il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio varia a seconda della sottocategoria di iscrizione:
  • Categoria 10A
  •  Categoria 10B

La piena ed esclusiva disponibilità delle attrezzature minime può essere dimostrata anche mediante contratto di locazione, purché rispetti i requisiti elencati all’articolo 2 della Delibera n. 2 del 10 luglio 2006 (Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali).

Capacità finanziaria

Il requisito di idoneità finanziaria per le imprese che intendono iscriversi ad entrambe le sottocategorie 10A e 10B si intende soddisfatto in presenza degli importi stabiliti dal Comitato Nazionale (Delibera n.1/2004).

Importi suddivisi per sottocategoria e classe di iscrizione

Documenti da presentare:

  • affidamento bancario che può essere rilasciato da istituti bancari come previsto dalla circolare n. 150 del 2018;
  • copia delle denunce IVA, dei bilanci, della dichiarazione dei redditi (volume d’affari, immobilizzazione materiali) dell’ultimo esercizio chiuso.

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Normativa dell’Unione Europea sul rilascio delle autorizzazioni per effettuare il trattamento dei rifiuti

Il corpo delle principali disposizioni della normativa dell’Unione europea sulla gestione dei rifiuti è contenuto nella Direttiva 2008/98/CE (c.d. “Direttiva Quadro Rifiuti”) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (vedi: versione consolidata) nel corso degli anni

modificata da:

REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014

DIRETTIVA (UE) 2015/1127 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2015

REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2017

DIRETTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018

rettificata da:

Rettifica, GU L 297, 13.11.2015, pag.  9 (2015/1127)

Rettifica, GU L 042, 18.2.2017, pag.  43 (1357/2014)

Rettifica, GU L 328, 22.12.2022, pag.  171 (2008/98/CE)

Le modifiche successive alla direttiva 2008/98/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Nell’ambito di un pacchetto di misure dell’Unione Europea rivolte allo sviluppo dell’economia circolare, intesa come sistema che conserva il più a lungo possibile il valore di prodotti, materiali e risorse nell’economia, riducendo al minimo la produzione di rifiuti, nel 2018 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 che ha  modificato la  Direttiva 2008/98/CE, e quindi la legislazione europea  in materia di rifiuti (vedi: versione consolidata).

AUTORIZZAZIONI E REGISTRAZIONI AL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Alle AUTORIZZAZIONI E REGISTRAZIONI è dedicato il Capo IV (Artt. da 23 a 27) della Direttiva 2008/98/CE.

Il primo comma dell’art. 23 (Rilascio delle autorizzazioni) dispone che:
“1. Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente.
Tali autorizzazioni precisano almeno quanto segue:
a) i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito interessato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da prendere;
d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
e) le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelano necessarie.

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Il punto 14 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE definisce «trattamento»: “ operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento”.

Quindi, deve ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente, qualsiasi ente o impresa che intende effettuare

  • operazioni di recupero rifiuti o
  • operazioni dello smaltimento  rifiuti o
  • preparazione prima del recupero o dello smaltimento rifiuti.

OPERAZIONI DI RECUPERO DEI RIFIUTI

In merito alla distinzione tra “attività di recupero  dei rifiuti” e “attività di smaltimento dei rifiuti”, la Direttiva 2008/98/CE ha recepito le indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, , delineate in maniera chiara  a partire dalla Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2002,  Abfall Service AG (ASA) contro Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie, Causa C-6/00.

Il punto 69 della Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2002,  Causa C-6/00 afferma che: “la caratteristica essenziale di un’operazione di recupero di rifiuti consiste nel fatto che il suo obiettivo principale è che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, sostituendosi all’uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati per svolgere tale funzione, il che consente di preservare le risorse naturali.

Il punto 15 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE:

  • definisce «recupero»: “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale”;
  • precisa che l’allegato II alla Direttiva 2008/98/CE riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

L’ALLEGATO II e le  note da 8 a 13 alla Direttiva 2008/98/CE riportano l’elenco (non esaustivo) delle OPERAZIONI DI RECUPERO

R 1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia ( *8 )
R 2 Recupero/rigenerazione dei solventi
R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) ( *9 )
R 4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici ( *10 )
R 5 Riciclaggio/recupero di altri materiali inorganici ( *11 )
R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R 7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento
R 8 Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori
R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R 10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10
R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 ( *12 )
R 13 Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) ( *13 )

È da notare che L’ALLEGATO II  alla Direttiva 2008/98/CE riprende l’elenco delle OPERAZIONI DI RECUPERO di cui all’Appendice 5B della “Decisione dell’OCSE OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero“, che a sua volta riprende l’elenco  di cui all’Allegato IV, sezione B, operazioni di recupero, della “Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento”.

Vedi: Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti

Come abbiamo visto,  Il punto 15 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE  precisa che l’elenco di cui  all’allegato II è un elenco a titolo meramente esemplificativo delle operazioni di recupero.

In considerazione di questo bisogna rifarsi alla definizione contenuta nella prima parte del punto 15 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CEper cui è recupero:

  • qualsiasi operazione il cui  principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione
  • qualsiasi operazione il cui  principale risultato sia di preparare i rifiuti a svolgere un ruolo utile
    • all’interno dell’impianto o
    • nell’economia in generale.

In considerazione della definizione contenuta nella prima parte del punto 15 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE sono operazioni di recupero anche quelle per

  • la “preparazione per il riutilizzo”, definita dal punto 16 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE  come : “le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento“;
  • il “riciclaggio”, definito dal punto 17dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE come :qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il  recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;”
  • la “rigenerazione degli oli usati”, definita dal punto 18 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE come : “qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli”.
Il punto 15-bis dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE  definisce «recupero di materia»: “qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l’altro, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento”.

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Il punto 19 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE:

  • definisce «smaltimento»: ” qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia”;
  • precisa che l’allegato I alla Direttiva 2008/98/CE riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento.

L’ALLEGATO I e le  note da 5 a 7 alla Direttiva 2008/98/CE riportano l’elenco (non esaustivo) delle OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica, ecc.)
D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.)
D 3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.)
D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente, ecc.)
D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione
D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti indicati da D 1 a D 12
D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti indicati da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D 10 Incenerimento a terra
D 11 Incenerimento in mare ( *5 )
D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera)
D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12 ( *6 )
D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 13
D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) ( *7 )

È da notare che L’ALLEGATO I  alla Direttiva 2008/98/CE riprende l’elenco delle OPERAZIONI DI SMALTIMENTO di cui all’Appendice 5A dellaDecisione dell’OCSE OECD/LEGAL/0266, relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero“, che a sua volta riprende l’elenco  di cui all’Allegato IV, sezione A, operazioni di smaltimento, della “Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento”

Vedi: Sistema di controllo dell’OCSE per il recupero dei rifiuti

PREPARAZIONE PRIMA DEL RECUPERO O DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Nelle operazioni di preparazione prima del recupero rifiuti rientrano la raccolta ed il  trasporto di rifiuti. 

Il punto 10 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE  definisce «raccolta»:  “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento”.

Il punto 11 dell’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE  definisce «raccolta differenziata»:  “la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico”.

Elenco Europeo Rifiuti (EER) – European List of Wastes (LoW) – Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000


Normativa UE  sulla Classificazione dei rifiuti

Normativa UE sulla Classificazione dei rifiuti

La normativa UE sulla Classificazione dei rifiuti  è  contenuta 

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Elenco Europeo Rifiuti (EER) – European List of Wastes (LoW)

L’Elenco Europeo Rifiuti (EER) – European List of Wastes (LoW) è un catalogo adottato con Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000  (c.d. “CER 2002”), (che ha sostituito la decisione 94/3/CE che istituiva un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che ha istituito un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi) dove sono identificati, divisi per categorie (Waste Categories), tramite un Codice Europeo Rifiuti (CER) – European Waste Code (EWC) tutti i rifiuti.

I codici CER (EWC) sono delle sequenze numeriche, composte da 3 coppie di cifre:

  • la prima coppia di cifre, denominata “codice a due cifre o classe(denominata “Capitoli dell’elenco” nell’ALLEGATO alla Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000  (c.d. “CER 2002”)) identifica la fonte che ha generato il rifiuto:
    01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
    02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
    03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
    04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile
    05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
    06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
    07 Rifiuti dei processi chimici organici
    08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
    09 Rifiuti dell’industria fotografica
    10 Rifiuti provenienti da processi termici
    11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
    12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
    13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, voci 05 e 12)
    14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
    15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti
    16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
    17 ►C5 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno escavato proveniente da siti contaminati)
    18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da cure sanitarie)
    19 Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
    20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
  • la seconda coppia di cifre, denominata “codice a quattro cifre o sottoclasse”, identifica il processo e/o la lavorazione che ha originato il rifiuto all’interno delle settore produttivo di provenienza;
  • la terza coppia di cifre del codice individua la singola tipologia di rifiuto.

L’Elenco Europeo Rifiuti (EER) – European List of Wastes (LoW) è stato modificato da:

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2001/118/CE del 16 gennaio 2001

  L 47

1

16.2.2001

 M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2001/119/CE del 22 gennaio 2001

  L 47

32

16.2.2001

 M3

DECISIONE DEL CONSIGLIO 2001/573/CE del 23 luglio 2001

  L 203

18

28.7.2001

►M4 

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2014/955/UE del 18 dicembre 2014

  L 370

44

30.12.2014

Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 262, 2.10.2001, pag.  38 (2001/118/CE)

 C2

Rettifica, GU L 112, 2.10.2001, pag.  47 (2001/118/CE)

 C3

Rettifica, GU L 272, 20.8.2004, pag.  16 (2001/118/CE)

►C4 

Rettifica, GU L 187, 15.7.2015, pag.  91 (2014/955/UE)

►C5 

Rettifica, GU L 090, 6.4.2018, pag.  117 (2014/955/UE)

In Italia in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.),è stato emanato il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che nella Parte Quarta (Artt. da 177 a 266) disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati.

L’Allegato D
(nella prima versione riproduceva l’originario “ALLEGATO alla Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000  (c.d. “CER 2002”), successivamente varie volte  modificato e sostituito (vedi: Aggiornamenti all’atto), ultimamente 

alla Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 riporta:

  • La Classificazione dei rifiuti
  • L’Elenco dei rifiuti

Per visionare l’ultima stesura dell’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ELENCO dei CODICI CER RIFIUTI aggiornato al 01/06/2021) vedi: Per visionare l’ultima stesura dell’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ELENCO dei CODICI CER RIFIUTI aggiornato al 01/06/2021) vedi: Per visionare l’ultima stesura dell’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ELENCO dei CODICI CER RIFIUTI aggiornato al 01/06/2021) vedi: Classificazione dei rifiuti – Elenco dei rifiuti- Allegato D alla Parte IV del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n_152

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ALLEGATO alla Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000  (c.d. “CER 2002”)”  – ELENCO DI RIFIUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 7 DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE

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DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato, si intende per:

1. «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

2. «metallo pesante», qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come pericolose;

3. «policlorodifenili e policlorotrifenili» (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio ( 1 );

4. «metalli di transizione», uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi;

5. «stabilizzazione», i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;

6. «solidificazione», processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi;

7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell’ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

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VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE

1.   Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti

Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell’allegato III della direttiva 2008/98/CE. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell’allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova.

2.   Classificazione di un rifiuto come pericoloso

I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell’elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE, a meno che non si applichi l’articolo 20 di detta direttiva.

Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:

— L’iscrizione di una voce nell’elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri.

— Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell’allegato III della direttiva 2008/98/CE o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.

— I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) devono essere classificati come pericolosi.

— I limiti di concentrazione di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*).

— Se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008:

— 1.1.3.1. Note relative all’identificazione, alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U.

— 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all’etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5.

— Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l’adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall’elenco dei rifiuti.

— Tutte le altre voci dell’elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.

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ELENCO DEI RIFIUTI

I diversi tipi di rifiuti inclusi nell’elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue:

  • Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.
  • Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
  • Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16
  • Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata nella prima fase.

Capitoli dell’elenco

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
07 Rifiuti dei processi chimici organici
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
09 Rifiuti dell’industria fotografica
10 Rifiuti provenienti da processi termici
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, voci 05 e 12)
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
17 ►C5 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno escavato proveniente da siti contaminati)
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da cure sanitarie)
19 Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

Nella sua ultima stesura l’Elenco Europeo Rifiuti (EER) “ALLEGATO alla Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000  (c.d. “CER 2002”)  riporta i seguenti Codici Europei dei Rifiuti (CER)

01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
01 01

rifiuti da estrazione di minerali

01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03

rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 04* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
01 03 05* altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotte da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 08 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10
01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 04

rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 07* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09 scarti di sabbia e argilla
01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12 sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 05

fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05* ►C5 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DI ALIMENTI
02 01

rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02 scarti di tessuti animali
02 01 03 scarti di tessuti vegetali
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura
02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 01 10 rifiuti metallici
02 01 99 rifiuti non altrimenti specificati
02 02

►C5 rifiuti della preparazione e della lavorazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02 scarti di tessuti animali
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04 ►C5 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 03

rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
02 03 02 rifiuti legati all’impiego di conservanti
02 03 03 rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solvente
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05 ►C5 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 04

rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03 ►C5 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 05

rifiuti dell’industria lattiero-casearia

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02 ►C5 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 06

rifiuti dell’industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02 rifiuti prodotti dall’impiego di conservanti
02 06 03 ►C5 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 07

rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05 ►C5 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03 01

rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 02

rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

03 02 01* preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati
03 02 02* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 03* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
03 02 04* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03 02 05* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non altrimenti specificati
03 03

rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, E DELL’INDUSTRIA TESSILE
04 01

rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 01 carniccio e frammenti di calce
04 01 02 rifiuti di calcinazione
04 01 03* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 01 04 liquido di concia contenente cromo
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 08 rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 02

rifiuti dell’industria tessile

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)
04 02 14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 16* tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
05 01

rifiuti della raffinazione del petrolio

05 01 02* fanghi da processi di dissalazione
05 01 03* morchie da fondi di serbatoi
05 01 04* ►C5 fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 05* perdite di olio
05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07* catrami acidi
05 01 08* altri catrami
05 01 09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 11* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi
05 01 12* acidi contenenti oli
05 01 13 fanghi residui dell’acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15* filtri di argilla esauriti
05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05 01 17 Bitume
05 01 99 rifiuti non altrimenti specificati
05 06

rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone

05 06 01* catrami acidi
05 06 03* altri catrami
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 07

rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale

05 07 01* rifiuti contenenti mercurio
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
05 07 99 rifiuti non altrimenti specificati
06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 01

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi

06 01 01* acido solforico e acido solforoso
06 01 02* acido cloridrico
06 01 03* acido fluoridrico
06 01 04* acido fosforico e fosforoso
06 01 05* acido nitrico e acido nitroso
06 01 06* altri acidi
06 01 99 rifiuti non altrimenti specificati
06 02

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi

06 02 01* idrossido di calcio
06 02 03* idrossido di ammonio
06 02 04* idrossido di sodio e di potassio
06 02 05* altre basi
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 03

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici

06 03 11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 04

rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03

06 04 03* rifiuti contenenti arsenico
06 04 04* rifiuti contenenti mercurio
06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 05

►C5 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 06

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione

06 06 02* rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06 06 99 rifiuti non altrimenti specificati
06 07

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni

06 07 01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
06 07 02* carbone attivato dalla produzione di cloro
06 07 03* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 04* soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto
06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 08

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati

06 08 02* rifiuti contenenti clorosilani pericolosi
06 08 99 rifiuti non altrimenti specificati
06 09

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo

06 09 02 ►C5 scorie fosforose
06 09 03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
06 09 99 rifiuti non altrimenti specificati
06 10

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell’azoto e della produzione di fertilizzanti

06 10 02* rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 10 99 rifiuti non altrimenti specificati
06 11

rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti

06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 13

rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti

06 13 01* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
06 13 02* carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03 nerofumo
06 13 04* rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell’amianto
06 13 05* Fuliggine
06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base

07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 01 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 01 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 01 07* fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08* altri fondi e residui di reazione
07 01 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 01 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 01 99 rifiuti non altrimenti specificati
07 02

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 02 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 07* fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08* altri fondi e residui di reazione
07 02 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 02 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13 rifiuti plastici
07 02 14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
07 02 16* rifiuti contenenti siliconi pericolosi
07 02 17 ►C5 rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 03

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)

07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 03 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 03 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 03 07* fondi e residui di reazione, alogenati
07 03 08* altri fondi e residui di reazione
07 03 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 03 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 04

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi, organici

07 04 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 04 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 04 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 04 07* fondi e residui di reazione, alogenati
07 04 08* altri fondi e residui di reazione
07 04 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 05

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 05 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 05 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 05 07* fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08* altri fondi e residui di reazione
07 05 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 05 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14 rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 06

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 06 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 06 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 06 07* fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08* altri fondi e residui di reazione
07 06 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 06 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 07

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti

07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 07 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 07 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 07 07* ►C5 fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08* ►C5 altri fondi e residui di reazione
07 07 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 07 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 01

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici

08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 01 21* residui di pittura o di sverniciatori
08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 02

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)

08 02 01 polveri di scarti di rivestimenti
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 03

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 16* residui di soluzioni per incisione
08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 03 19* ►C5 oli dispersi
08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 04

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)

08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
08 04 17* olio di resina
08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 05

rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08

08 05 01* isocianati di scarto
09 RIFIUTI DELL’INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01

rifiuti dell’industria fotografica

09 01 01* soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa
09 01 02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03* soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04* soluzioni di fissaggio
09 01 05* ►C5 soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
09 01 07 pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell’argento
09 01 08 pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell’argento
09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
09 01 13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell’argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
10 01

rifiuti prodotti da centrali termiche e altri impianti termici (tranne 19)

10 01 01 ►C5 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02 ceneri leggere di carbone
10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 09* acido solforico
10 01 13* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile
10 01 14* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 15 ►C5 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04
10 01 16* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25 rifiuti dell’immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 02

rifiuti dell’industria siderurgica

10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02 scorie non trattate
10 02 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 08 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10 scaglie di laminazione
10 02 11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 03

rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio

10 03 02 frammenti di anodi
10 03 04* scorie della produzione primaria
10 03 05 rifiuti di allumina
10 03 08* scorie saline della produzione secondaria
10 03 09* scorie nere della produzione secondaria
10 03 15* schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 03 16 ►C5 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 17* rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi
10 03 18 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
10 03 19* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 03 20 polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
10 03 21* altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 22 altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21
10 03 23* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 24 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 25* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 04

rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 01* scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02* scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 04 03* arsenato di calcio
10 04 04* polveri di gas di combustione
10 04 05* altre polveri e particolato
10 04 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 4 09
10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 05

rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 03* polveri di gas di combustione
10 05 04 altre polveri e particolato
10 05 05* rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 05 06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 05 10* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 06

rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 06 03* polveri di gas di combustione
10 06 04 altre polveri e particolato
10 06 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 07

rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04 altre polveri e particolato
10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 08

rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

10 08 04 particolato e polveri
10 08 08* scorie saline della produzione primaria e secondaria
10 08 09 altre scorie
10 08 10* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 08 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10 08 12* rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi
10 08 13 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
10 08 14 frammenti di anodi
10 08 15* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 08 16 polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
10 08 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 09

rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 03 scorie di fusione
10 09 05* forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 09* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 09 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10 09 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 09 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
10 09 15* scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 09 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 10

rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

10 10 03 scorie di fusione
10 10 05* forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10 10 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 10 09* polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 10 10 polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
10 10 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 10 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
10 10 15* scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 10 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 11

rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05 particolato e polveri
10 11 09* residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
10 11 10 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 11* rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)
10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 13* fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose
10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 15* rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 16 rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 12

rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

10 12 01 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
10 12 03 polveri e particolato
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06 stampi di scarto
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 13

rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali

10 13 01 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06 particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 09* rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto
10 13 10 rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 12* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 14

rifiuti prodotti dai forni crematori

10 14 01* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11 01

rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e rivestimento di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)

11 01 05* acidi di decappaggio
11 01 06* acidi non specificati altrimenti
11 01 07* basi di decappaggio
11 01 08* fanghi di fosfatazione
11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 11* ►C5 soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01 12 ►C5 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 01 15* eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 16* resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 02

rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi

11 02 02* ►C5 fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 05* ►C5 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 06 ►C5 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 03

rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento

11 03 01* rifiuti contenenti cianuro
11 03 02* altri rifiuti
11 05

rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo

11 05 01 zinco solido
11 05 02 ceneri di zinco
11 05 03* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
11 05 04* fondente esaurito
11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA SAGOMATURA E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01

rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi
12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10* oli sintetici per macchinari
12 01 12* cere e grassi esauriti
12 01 13 rifiuti di saldatura
12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 16* residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose
12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
12 01 18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli
12 01 19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 20* corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 01 21 corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 03

rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e a vapore (tranne 11)

12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
13 01

scarti di oli per circuiti idraulici

13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB
13 01 04* emulsioni clorurate
13 01 05* emulsioni non clorurate
13 01 09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13* altri oli per circuiti idraulici
13 02

scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti

13 02 04* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06* oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07* oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili
13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03

►C5 oli isolanti e oli termoconduttori usati

13 03 01* ►C5 oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB
13 03 06* ►C5 oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07* ►C5 oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08* ►C5 oli sintetici isolanti e oli termoconduttori
13 03 09* ►C5 oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili
13 03 10* ►C5 altri oli isolanti e oli termoconduttori
13 04

oli di sentina

13 04 01* oli di sentina da navigazione interna
13 04 02* oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli
13 04 03* oli di sentina da un altro tipo di navigazione
13 05

prodotti di separazione olio/acqua

13 05 01* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03* fanghi da collettori
13 05 06* oli prodotti da separatori olio/acqua
13 05 07* acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
13 05 08* miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua
13 07

residui di combustibili liquidi

13 07 01* olio combustibile e carburante diesel
13 07 02* Benzina
13 07 03* altri carburanti (comprese le miscele)
13 08

rifiuti di oli non specificati altrimenti

13 08 01* fanghi e emulsioni da processi di dissalazione
13 08 02* altre emulsioni
13 08 99* rifiuti non specificati altrimenti
14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08)
14 06

rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol

14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02* altri solventi e miscele di solventi alogenati
14 06 03* altri solventi e miscele di solventi
14 06 04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01

imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi di carta e cartone
15 01 02 imballaggi di plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi di vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti
15 02

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO
16 01

veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 04* veicoli fuori uso
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07* filtri dell’olio
16 01 08* componenti contenenti mercurio
16 01 09* componenti contenenti PCB
16 01 10* componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)
16 01 11* pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13* liquidi per freni
16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16 serbatoi per gas liquefatto
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 Plastica
16 01 20 Vetro
16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22 componenti non specificati altrimenti
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 02

rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 09* trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03

prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

16 03 03* rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06 rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 03 07* mercurio metallico
16 04

esplosivi di scarto

16 04 01* munizioni di scarto
16 04 02* fuochi artificiali di scarto
16 04 03* altri esplosivi di scarto
16 05

gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto

16 05 04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
16 05 06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06

batterie ed accumulatori

16 06 01* batterie al piombo
16 06 02* batterie al nichel-cadmio
16 06 03* batterie contenenti mercurio
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05 altre batterie e accumulatori
16 06 06* elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
16 07

rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13)

16 07 08* rifiuti contenenti oli
16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 08

catalizzatori esauriti

16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04 ►C4 catalizzatori esauriti da cracking catalitico a letto fluido (tranne 16 08 07)
16 08 05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06* liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16 09

sostanze ossidanti

16 09 01* permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16 09 02* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
16 09 03* perossidi, ad esempio perossido d’idrogeno
16 09 04* sostanze ossidanti non specificate altrimenti
16 10

rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

16 10 01* rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01
16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
16 11

rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari

16 11 01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
16 11 02 ►C5 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17 RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)
17 01

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01 Cemento
17 01 02 Mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramiche
17 01 06* miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
17 02

legno, vetro e plastica

17 02 01 Legno
17 02 02 Vetro
17 02 03 Plastica
17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03

miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04

metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 Alluminio
17 04 03 Piombo
17 04 04 Zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 Stagno
17 04 07 metalli misti
17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10* cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05

►C5 terra (compresa quella escavata proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio

17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05* materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose
17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05
17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06

materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

17 06 01* materiali isolanti, contenenti amianto
17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto
17 08

materiali da costruzione a base di gesso

17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09

altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione

17 09 01* rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
17 09 02* rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
17 09 03* altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
18 01

rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
18 01 06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
18 01 08* medicinali citotossici e citostatici
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 01 10* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
18 02

rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali

18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
18 02 07* medicinali citotossici e citostatici
18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL’ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 01

rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi
19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10* carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi
19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 15* polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
19 01 17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 02

rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04* Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 09* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 03

rifiuti stabilizzati/solidificati

19 03 04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato
19 04

rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

19 04 01 rifiuti vetrificati
19 04 02* ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 04 03* fase solida non vetrificata
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05

rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 01 ►C5 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02 ►C5 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03 compost fuori specifica
19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 06

rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti

19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 07

percolato di discarica

19 07 02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08

rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 01 Residui di vagliatura
19 08 02 rifiuti da dissabbiamento
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06* resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni
19 08 08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 08 11* fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 09

rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell’acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04 carbone attivo esaurito
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 10

rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 03* ►C5 fluff – frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19 10 04 ►C5 fluff – frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03
19 10 05* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
19 11

rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli

19 11 01* filtri di argilla esauriti
19 11 02* catrami acidi
19 11 03* rifiuti liquidi acquosi
19 11 04* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi
19 11 05* fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 11 07* rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi
19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 12

rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 01 carta e cartone
19 12 02 metalli ferrosi
19 12 03 metalli non ferrosi
19 12 04 plastica e gomma
19 12 05 Vetro
19 12 06* legno, contenente sostanze pericolose
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08 Prodotti tessili
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13

rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

19 13 01* rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 02 rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01

frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone
20 01 02 Vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 Abbigliamento
20 01 11 Prodotti tessili
20 01 13* Solventi
20 01 14* Acidi
20 01 15* Sostanze alcaline
20 01 17* Prodotti fotochimici
20 01 19* Pesticidi
20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 29* detergenti, contenenti sostanze pericolose
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 31* medicinali citotossici e citostatici
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20 01 34 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (1)
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 37* legno contenente sostanze pericolose
20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39 Plastica
20 01 40 Metalli
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
20 02

rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 02 02 terra e roccia
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
20 03

altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
20 03 02 rifiuti dei mercati
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 04 fanghi delle fosse settiche
20 03 06 ►C5 rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07 rifiuti ingombranti
20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti
(1) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.

  • ( 1 ) Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31).
  • ( 2 ) Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

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