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Codice degli Stati Uniti, Titolo 26, Sottotitolo A, Capitolo 1, Sottocapitolo A, PARTE II – IMPOSTA SULLE SOCIETÀ

26 USC
Codice degli Stati Uniti, edizione 2021
Titolo 26 – INTERNAL REVENUE CODE
Sottotitolo A – Imposte sul reddito
CAPITOLO 1 – IMPOSTE NORMALI E SOPRATTASSE
Sottocapitolo A – Determinazione della responsabilità fiscale
PARTE II – IMPOSTA SULLE SOCIETÀ
Dal Government Publishing Office degli Stati Uniti, www.gpo.gov

PARTE II — IMPOSTA SULLE SOCIETÀ

Sez.
11.
Tassa imposta.
12.
Riferimenti incrociati relativi all’imposta sulle società.

 

§11. Tassa imposta

(a) Le società in generale

Per ogni anno fiscale viene imposta un’imposta sul reddito imponibile di ogni società.

(b) Importo dell’imposta

L’importo dell’imposta imposta ai sensi del comma (a) sarà pari al 21% del reddito imponibile.

(c) Eccezioni

La sottosezione (a) non si applica a una società soggetta a un’imposta imposta da:

(1) articolo 594 (relativo alle casse di risparmio mutue che esercitano attività di assicurazione sulla vita),

(2) capo L (art. 801 e seguenti, relativo alle imprese di assicurazione), oppure

(3) sottocapitolo M (art. 851 e seguenti, relativo alle società di investimento regolamentate e ai fondi comuni di investimento immobiliare).

(d) Società straniere

Nel caso di una società straniera, l’imposta imposta dalla sottosezione (a) si applica solo come previsto dalla sezione 882.

94–455, titolo IX, §901(a), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1606; Pub. L. 95–30, titolo II, §201(1), (2), 23 maggio 1977, 91 Stat. 141; Pub. L. 95–600, titolo III, §301(a), 6 novembre 1978, 92 Stat. 2820; Pub. L. 97–34, titolo II, §231(a), 13 agosto 1981, 95 Stat. 249; Pub. L. 98–369, div. A, titolo I, §66(a), 18 luglio 1984, 98 Stat. 585; Pub. L. 99–514, titolo VI, §601(a), 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2249; Pub. L. 100–203, titolo X, §10224(a), 22 dicembre 1987, 101 Stat. 1330–412; Pub. L. 100–647, titolo I, §1007(g)(13)(B), 10 novembre 1988, 102 Stat. 3436; Pub. L. 103–66, titolo XIII, §13221(a), (b), 10 agosto 1993, 107 Stat. 477; Pub. L. 115–97, titolo I, §§12001(b)(11), 13001(a), 22 dicembre 2017, 131 Stat. 2094, 2096.) 1978, 92 Stat. 2820; Pub. L. 97–34, titolo II, §231(a), 13 agosto 1981, 95 Stat. 249; Pub. L. 98–369, div. A, titolo I, §66(a), 18 luglio 1984, 98 Stat. 585; Pub. L. 99–514, titolo VI, §601(a), 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2249; Pub. L. 100–203, titolo X, §10224(a), 22 dicembre 1987, 101 Stat. 1330–412; Pub. L. 100–647, titolo I, §1007(g)(13)(B), 10 novembre 1988, 102 Stat. 3436; Pub. L. 103–66, titolo XIII, §13221(a), (b), 10 agosto 1993, 107 Stat. 477; Pub. L. 115–97, titolo I, §§12001(b)(11), 13001(a), 22 dicembre 2017, 131 Stat. 2094, 2096.) 1978, 92 Stat. 2820; Pub. L. 97–34, titolo II, §231(a), 13 agosto 1981, 95 Stat. 249; Pub. L. 98–369, div. A, titolo I, §66(a), 18 luglio 1984, 98 Stat. 585; Pub. L. 99–514, titolo VI, §601(a), 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2249; Pub. L. 100–203, titolo X, §10224(a), 22 dicembre 1987, 101 Stat. 1330–412; Pub. L. 100–647, titolo I, §1007(g)(13)(B), 10 novembre 1988, 102 Stat. 3436; Pub. L. 103–66, titolo XIII, §13221(a), (b), 10 agosto 1993, 107 Stat. 477; Pub. L. 115–97, titolo I, §§12001(b)(11), 13001(a), 22 dicembre 2017, 131 Stat. 2094, 2096.) §1007(g)(13)(B), 10 novembre 1988, 102 Stat. 3436; Pub. L. 103–66, titolo XIII, §13221(a), (b), 10 agosto 1993, 107 Stat. 477; Pub. L. 115–97, titolo I, §§12001(b)(11), 13001(a), 22 dicembre 2017, 131 Stat. 2094, 2096.) §1007(g)(13)(B), 10 novembre 1988, 102 Stat. 3436; Pub. L. 103–66, titolo XIII, §13221(a), (b), 10 agosto 1993, 107 Stat. 477; Pub. L. 115–97, titolo I, §§12001(b)(11), 13001(a), 22 dicembre 2017, 131 Stat. 2094, 2096.)

Note editoriali

Modifiche

2017 —Sottosez. (B). Pub. L. 115–97, §13001(a), modificato sottosez. (b) in generale. Prima della modifica il testo recitava come segue:

“(1)Generalmente.—L’importo dell’imposta imposta dalla sottosezione (a) sarà la somma di:

“(A) Il 15% della parte del reddito imponibile che non supera i $ 50.000,

“(B) il 25% della parte del reddito imponibile che supera $ 50.000 ma non supera $ 75.000,

“(C) il 34% della parte del reddito imponibile che supera $ 75.000 ma non supera $ 10.000.000, e

“(D) Il 35% della parte del reddito imponibile che supera i 10.000.000 di dollari.

Nel caso di una società che ha un reddito imponibile superiore a $ 100.000 per qualsiasi anno fiscale, l’importo dell’imposta determinata ai sensi della frase precedente per tale anno fiscale sarà aumentato del minore tra (i) 5% di tale eccesso, o ( ii) $ 11.750. Nel caso di una società che ha un reddito imponibile superiore a $ 15.000.000, l’importo dell’imposta determinata ai sensi delle precedenti disposizioni di questo paragrafo sarà aumentato di un importo aggiuntivo pari al minore tra (i) 3% di tale eccesso, o (ii) $ 100.000.

“(2)Alcune società di servizi personali non hanno diritto alle tariffe graduate.— Nonostante il paragrafo (1), l’importo dell’imposta imposta dal comma (a) sul reddito imponibile di una società di servizi personali qualificata (come definita nella sezione 448(d)(2)) sarà pari al 35% del reddito imponibile.”

Sottosez. (D). Pub. L. 115–97, §12001(b)(11), ha sostituito “l’imposta imposta dalla sottosezione (a)” con “le imposte imposte dalla sottosezione (a) e dalla sezione 55”.

1993 —Sottosez. (b)(1). Pub. L. 103–66, §13221(a)(3), inserito alla fine delle disposizioni di chiusura “Nel caso di una società che ha un reddito imponibile superiore a $ 15.000.000, l’importo dell’imposta determinato ai sensi delle precedenti disposizioni di questo paragrafo sarà aumentato di un importo aggiuntivo pari al minore tra (i) 3% di tale eccedenza, o (ii) $ 100.000.”

Sottosez. (b)(1)(C), (D). Pub. L. 103–66, §13221(a)(1), (2), aggiunti sottoparagrafi. (C) e (D) e cancellato il precedente comma. (C) che recitava come segue: “il 34% della parte del reddito imponibile che supera i 75.000 dollari”.

Sottosez. (b)(2). Pub. L. 103–66, §13221(b), ha sostituito “35%” con “34%”.

1988 —Sottosez. (D). Pub. L. 100–647 ha sostituito “le imposte imposte dalla sottosezione (a) e dalla sezione 55” con “l’imposta imposta dalla sottosezione (a)”.

1987 —Sottosez. (B). Pub. L. 100–203 ha modificato il comma. (b) in generale. Prima della modifica, il par. (b) leggi come segue: “L’importo dell’imposta imposta dal comma (a) sarà la somma di:

“(1) il 15% della parte del reddito imponibile che non supera i $ 50.000,

“(2) il 25% della parte del reddito imponibile che supera $ 50.000 ma non supera $ 75.000, e

“(3) Il 34% della parte del reddito imponibile che supera i 75.000 dollari.

Nel caso di una società che ha un reddito imponibile superiore a $ 100.000 per qualsiasi anno fiscale, l’importo dell’imposta determinata ai sensi della frase precedente per tale anno fiscale sarà aumentato del minore tra (A) 5% di tale eccesso, o ( B) $ 11.750.”

1986 —Sottosez. (B). Pub. L. 99–514 ha modificato il comma. (b) in generale. Prima della modifica, il par. (b) leggi come segue: “L’importo dell’imposta imposta dal comma (a) sarà la somma di:

“(1) 15% (16% per gli anni fiscali che iniziano nel 1982) della parte del reddito imponibile che non supera i $ 25.000;

“(2) 18% (19% per gli anni imponibili che iniziano nel 1982) della parte del reddito imponibile che supera i 25.000 dollari ma non supera i 50.000 dollari;

“(3) il 30% della parte del reddito imponibile che supera $ 50.000 ma non supera $ 75.000;

“(4) il 40% della parte del reddito imponibile che supera $ 75.000 ma non supera $ 100.000; più

“(5) Il 46% del reddito imponibile eccede i 100.000 dollari.

Nel caso di una società con reddito imponibile superiore a $ 1.000.000 per qualsiasi anno fiscale, l’importo dell’imposta determinata ai sensi della frase precedente per tale anno fiscale sarà aumentato del minore tra (A) 5% di tale eccesso, o (B ) $ 20.250.”

1984 —Sottosez. (B). Pub. L. 98–369 inserito “Nel caso di una società con reddito imponibile superiore a $ 1.000.000 per qualsiasi anno fiscale, l’importo dell’imposta determinata ai sensi della frase precedente per tale anno fiscale sarà aumentato del minore tra (A) 5% di tale eccesso, o (B) $ 20.250.”

1981 —Sottosez. (b)(1). Pub. L. 97–34, §231(a)(1), ha sostituito “15% (16% per gli anni imponibili che iniziano nel 1982)” con “17%”.

Sottosez. (b)(2). Pub. L. 97–34, §231(a)(2), ha sostituito “18% (19% per gli anni imponibili a partire dal 1982)” con “20%”.

1978 — Pub. La L. 95–600 ha ridotto le aliquote dell’imposta sulle società sostituendo le disposizioni che impongono una struttura di aliquote fiscali in cinque fasi sul reddito imponibile delle società con disposizioni che utilizzano un normale approccio fiscale e addizionale alla tassazione del reddito imponibile delle società.

1977 —Sottosez. (b)(1). Pub. L. 95–30, §201(1), ha sostituito “31 dicembre 1978” con “31 dicembre 1977”.

Sottosez. (b)(2). Pub. L. 95–30, §201(1), ha sostituito “1 gennaio 1979” con “1 gennaio 1978” nelle disposizioni precedenti il ​​comma. (UN).

Sottosez. (d)(1). Pub. L. 95–30, §201(2), ha sostituito “31 dicembre 1978” con “31 dicembre 1977”.

Sottosez. (d)(2). Pub. L. 95–30, §201(2), ha sostituito “1 gennaio 1979” con “1 gennaio 1978”.

1976 —Sottosez. (UN). Pub. L. 94–455 rievocato sottosezione. (a) senza modifiche.

Sottosez. (B). Pub. L. 94–455, tra le altre modifiche, ha sostituito “31 dicembre 1977, 22%” con “31 dicembre 1976, 22%” e “dopo il 31 dicembre 1974 e prima del 1 gennaio 1978” con “dopo il 31 dicembre, 1974 e anteriormente al 1° gennaio 1977” e ha soppresso le disposizioni relative all’applicazione semestrale della norma generale.

Sottosez. (C). Pub. La L. 94–455 ha cancellato le disposizioni relative alla norma speciale per il 1976 per i contribuenti dell’anno solare.

Sottosez. (D). Pub. L. 94–455, tra le altre modifiche, ha sostituito le disposizioni relative all’esenzione dalla sovrattassa di $ 25.000 per un anno fiscale terminato il 31 dicembre 1977, o di $ 50.000 per un anno fiscale terminato dopo il 31 dicembre 1974 e prima del 1 gennaio 1978 , per le disposizioni relative all’esenzione dalla sovrattassa di $ 50.000 per qualsiasi anno fiscale e cancellate le disposizioni relative all’applicazione semestrale della regola generale.

1975 —Sottosez. (B). Pub. L. 94–164 ha ridisegnato i pars esistenti. (1) e (2) come par. (1)(A) e (1)(B), e nel par. (1)(A) così rinominato sostituito “dopo il 31 dicembre 1976” con “prima del 1 gennaio 1975 o dopo il 31 dicembre 1975”, e nel par. (1)(B) così rinominato ha sostituito “1 gennaio 1977” con “1 gennaio 1976” e ha aggiunto il par. (2).

Pub. L. 94–12, §303(a), ha ridotto l’imposta normale per un anno imponibile terminato dopo il 31 dicembre 1974 e prima del 1 gennaio 1976, al 20% della parte del reddito imponibile che non supera $ 25.000 più il 22% della parte del reddito imponibile che supera $ 25.000.

Sottosez. (C). Pub. L. 94–164 ha designato le disposizioni esistenti come par. (1), ha cancellato le percentuali speciali per gli anni imponibili che iniziano prima del 1 gennaio 1964, e dopo il 31 dicembre 1963 e prima del 1 gennaio 1965, e ha aggiunto il par. (2).

Sottosez. (D). Pub. L. 94–164 ha designato le disposizioni esistenti come par. (1), ha sostituito “$50.000” con “$25.000”, ha inserito il riferimento alla sezione 1564 di questo titolo e ha aggiunto il par. (2).

Pub. L. 94–12, §303(b), ha sostituito “$ 50.000” con “$ 25.000”.

1969 —Sottosez. (D). Pub. L. 91–172 ha sostituito “sezione 1561 o 1564” con “sezione 1561”.

1966 —Sottosez. (e)(4). Pub. L. 89–809, §104(b)(2)(A), par. cancellato. (4) che faceva riferimento alla sezione 881(a) (relativa alle società straniere non impegnate in affari negli Stati Uniti).

Sottosez. (F). Pub. L. 89–809, §104(b)(2)(B), aggiunto sottosez. (F).

1964 —Sottosez. (B). Pub. L. 88–272 applicava l’imposta del 30% agli anni che iniziavano prima del 1 gennaio 1964 invece del 1 luglio 1964 nel par. (1), e nel par. (2), ridusse l’aliquota dal 25% al ​​22% e la applicò agli anni che iniziarono dopo il 31 dicembre 1963, invece che al 30 giugno 1964.

Sottosez. (C). Pub. La L. 88–272 ha aumentato la percentuale da 22 a 28 per gli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre 1963 e prima del 1 gennaio 1965, e al 26% per gli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre 1964. L’esenzione dall’addizionale precedentemente portato nel sottosec. (c), è ora indicato nel subsez. (D).

Sottosec. (d), (e). Pub. L. 88–272 ha aggiunto il sottosez. (d) e rinominato ex sottosezione. (d) come (e).

1963 —Sottosez. (B). Pub. L. 88–52 ha sostituito “1 luglio 1964” con “1 luglio 1963” e “30 giugno 1964” con “30 giugno 1963” ovunque appaia.

1962 —Sottosez. (B). Pub. L. 87–508 ha sostituito “1 luglio 1963” con “1 luglio 1962” e “30 giugno 1963” con “30 giugno 1962” ovunque appaia.

1961 —Sottosez. (B). Pub. L. 87–72 ha sostituito “1 luglio 1962” con “1 luglio 1961” e “30 giugno 1962” con “30 giugno 1961” ovunque appaia.

1960 —Sottosez. (B). Pub. L. 86–564 ha sostituito “1 luglio 1961” con “1 luglio 1960” e “30 giugno 1961” con “30 giugno 1960” ovunque appaia.

Sottosez. (d)(3). Pub. L. 86–779 ha inserito “e fondi comuni di investimento immobiliare” dopo “società di investimento regolamentate”.

1959 —Sottosez. (B). Pub. L. 86–75 ha sostituito “1 luglio 1960” con “1 luglio 1959” e “30 giugno 1960” con “30 giugno 1959” ovunque appaia.

1958 —Sottosez. (B). Pub. L. 85–475 ha sostituito “1 luglio 1959” con “1 luglio 1958” e “30 giugno 1959” con “30 giugno 1958” ovunque appaia.

1957 —Sottosez. (B). Pub. L. 85–12 ha sostituito “1 luglio 1958” con “1 aprile 1957” e “30 giugno 1958” con “31 marzo 1957” ovunque appaia.

1956 —Sottosez. (B). La legge del 29 marzo 1956 ha sostituito “1 aprile 1957” con “1 aprile 1956” e “31 marzo 1957” con “31 marzo 1956” ovunque appaia.

1955 —Sottosez. (B). La legge del 30 marzo 1955 ha sostituito “1 aprile 1956” con “1 aprile 1955” e “31 marzo 1956” con “31 marzo 1955” ovunque appaia.

Note statutarie e società controllate correlate

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2017

Pub. L. 115–97, titolo I, §12001(c), 22 dicembre 2017, 131 Stat. 2094, prevedeva che: “Le modifiche apportate dal presente articolo [modifica il presente articolo e gli articoli 12, 38, 53, 55, 56, 58, 59, 168, 847, 848, 882, 897, 911, 962, 1561, 6425, e 6655 del presente titolo] si applicano agli anni d’imposta che iniziano successivamente al 31 dicembre 2017.”

Pub. L. 115–97, titolo I, §13001(c), 22 dicembre 2017, 131 Stat. 2098, a condizione che:

“(1)Generalmente.—Salvo quanto diversamente previsto in questa sottosezione, le modifiche apportate dalle sottosezioni (a) e (b) [che modificano questa sezione e le sezioni 12, 280C, 453A, 527, 535, 594, 691, 801, 831, 832, 834, 852, 857, 860E, 882, 904, 1374, 1381, 1445, 1446, 1561, 6425, 6655, 7518 e 7874 di questo titolo e abrogando le sezioni 1201 e 1551 di questo titolo] si applicano agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre , 2017.

“(2)Trattenuta.—Le modifiche apportate dal comma (b)(3) [che modifica gli articoli 1445 e 1446 del presente titolo] si applicano alle distribuzioni effettuate dopo il 31 dicembre 2017.

“(3)Alcuni trasferimenti.—Le modifiche apportate dal comma (b)(6) [che modifica l’articolo 1561 del presente titolo] si applicheranno ai trasferimenti effettuati dopo il 31 dicembre 2017.”

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1993

Pub. L. 103–66, titolo XIII, §13221(d), 10 agosto 1993, 107 Stat. 477, prevedeva che: “Le modifiche apportate dal presente articolo [che modifica il presente articolo e gli articoli 852, 1201 e 1445 del presente titolo] si applicano agli anni d’imposta che hanno inizio dal 1° gennaio 1993 o da data successiva; salvo che la modifica apportata dal comma ( c)(3) [che modifica l’articolo 1445 del presente titolo] entrerà in vigore a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge [10 agosto 1993].”

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1988

Emendamento del Pub. L. 100–647 in vigore, salvo diversa disposizione, come se incluso nella disposizione del Tax Reform Act del 1986, Pub. L. 99–514, a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 1019(a) della Pub. L. 100–647, riportato in nota nella sezione 1 del presente titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1987

Pub. L. 100–203, titolo X, §10224(b), 22 dicembre 1987, 101 Stat. 1330–413, prevedeva che: “La modifica apportata dalla sottosezione (a) [che modifica questa sezione] si applica agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1987.”

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1986

Pub. L. 99–514, titolo VI, §601(b), 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2249, a condizione che:

“(1)Generalmente.—La modifica apportata dalla sottosezione (a) [che modifica questa sezione] si applica agli anni fiscali che iniziano a partire dal 1 luglio 1987.

“(2)Riferimento incrociato.-

“Per il trattamento degli anni imponibili che comprendono il 1 luglio 1987, vedere la sezione 15 del Codice tributario interno del 1986.”

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1984

Pub. L. 98–369, div. A, titolo I, §66(c), 18 luglio 1984, 98 Stat. 585, come modificato dal Pub. L. 99–514, §2, 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2095, a condizione che:

“(1)Generalmente.—Le modifiche apportate da questa sezione [che modifica questa sezione e la sezione 1561 di questo titolo] si applicano agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1983.

“(2)Gli emendamenti non sono considerati come modifiche dell’aliquota fiscale.—Le modifiche apportate da questa sottosezione [probabilmente dovrebbe essere “sezione”] non devono essere trattate come una modifica dell’aliquota fiscale ai fini della sezione 21 dell’Internal Revenue Code del 1986 [ex IRC 1954].”

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1981

Pub. L. 97–34, titolo II, §231(c), 13 agosto 1981, 95 Stat. 250, prevedeva che: “Le modifiche apportate dalla lettera a) [che modificano il presente articolo] si applicano agli anni d’imposta che iniziano dopo il 31 dicembre 1981.”

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1978

Pub. L. 95–600, titolo III, §301(c), 6 novembre 1978, 92 Stat. 2824, prevedeva che: “Le modifiche apportate dal presente articolo [modifica il presente articolo e gli articoli 12, 57, 244, 247, 511, 527, 528, 802, 821, 826, 852, 857, 882, 907, 922, 962, 1351, 1551, 1561, 6154 e 6655 del presente titolo] si applicano agli anni d’imposta che iniziano dopo il 31 dicembre 1978.”

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1976

Pub. L. 94–455, titolo IX, §901(d), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1607, prevedeva che: “La modifica apportata dal comma (a) [che modifica il presente articolo] entra in vigore dal 23 dicembre 1975. Le modifiche apportate dal comma (b) [che modifica l’articolo 821 del presente titolo] si applicano agli anni d’imposta terminati dopo il 31 dicembre 1974. Le modifiche apportate dal comma c) [che modificano gli articoli 21, 1561 e 6154 del presente titolo] si applicano agli anni imponibili che terminano dopo il 31 dicembre 1975.”

Date di entrata in vigore e di scadenza dell’Emendamento del 1975

Pub. L. 94–164, §4(e), 23 dicembre 1975, 89 Stat. 975, prevedeva che: “Le modifiche apportate dai commi b), c) e d) [che modificano il presente articolo e gli articoli 21, 962 e 1561 del presente titolo] si applicano agli anni d’imposta che iniziano dopo il 31 dicembre 1975. La modifica apportata dalla sottosezione (c) [che modifica questa sezione] cessa di applicarsi per gli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1976.”

Pub. L. 94–12, titolo III, §305(b)(1), 29 marzo 1975, 89 Stat. 45, prevedeva che: “Le modifiche apportate dall’articolo 303 [che modifica il presente articolo e gli articoli 12, 962 e 1561 del presente titolo e recante disposizioni di cui alla nota sotto questo articolo] si applicano agli anni imponibili che terminano dopo il 31 dicembre 1974 Le modifiche apportate dai commi (b) e (c) di tale articolo [che modificano il presente articolo e gli articoli 12, 962 e 1561 del presente titolo e attuano le disposizioni riportate in nota in questo articolo] cesseranno di applicarsi per gli anni d’imposta che terminerà dopo il 31 dicembre 1975.”

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1969

Emendamento del Pub. L. 91–172 applicabile con riferimento agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1969, vedere la sezione 401(h)(2) della Pub. L. 91–172, riportato come nota nella sezione 1561 di questo titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1966

Pub. L. 89–809, titolo I, §104(n), 13 novembre 1966, 80 Stat. 1563, prevedeva che: “Le modifiche apportate dal presente articolo (diverse dalla lettera k)) [attuando l’articolo 6683 al presente titolo e modificando il presente articolo e gli articoli 245, 301, 512, 542, 543, 545, 819, 821, 822 , 831, 832, 841, 842, 881, 882, 884, 952, 953, 1249, 1442 e 6016 del presente titolo] si applicano con riferimento agli anni d’imposta che iniziano dopo il 31 dicembre 1966. La modifica apportata dal comma (k ) [che modifica la sezione 1248(d)(4) del presente titolo] si applica alle vendite o agli scambi avvenuti dopo il 31 dicembre 1966.”

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1964

Emendamento del Pub. L. 88–272, salvo ai fini della sezione 21 del presente titolo, in vigore rispetto agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1963, vedere la sezione 131 della Pub. L. 88–272, riportato come nota nella sezione 1 del presente titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1960

Emendamento del Pub. L. 86–779 applicabile con riferimento agli anni imponibili dei fondi comuni di investimento immobiliare che iniziano dopo il 31 dicembre 1960, vedere la sezione 10(k) della Pub. L. 86–779, indicata come nota sulla data di entrata in vigore nella sezione 856 di questo titolo.

Ripartizione del reddito imponibile del 1975 tra i membri componenti di un gruppo di società controllato

Pub. L. 94–12, titolo III, §303(c)(1), 29 marzo 1975, 89 Stat. 44, prevedeva in parte che: “Nell’applicare il comma (b)(2) dell’articolo 11 [ex comma (b)(2) di questo articolo], i primi $ 25.000 di reddito imponibile e i secondi $ 25.000 di reddito imponibile dovranno ciascuno essere ripartito tra i membri che compongono un gruppo societario controllato nello stesso modo in cui viene ripartita l’esenzione dall’addizionale.”

§12. Riferimenti incrociati relativi all’imposta sulle società

(1) Per l’imposta sul reddito d’impresa non correlato di alcune società di beneficenza e altre società esenti da imposta ai sensi di questo capitolo, vedere la sezione 511.

(2) Per l’imposta sugli utili cumulati e l’imposta sulle società di partecipazione personale, vedere le parti I e II del sottocapitolo G (sezione 531 e seguenti).

(3) Per il raddoppio dell’imposta sulle società di alcuni paesi stranieri, vedere la sezione 891.

(4) Per l’aliquota della ritenuta in caso di società straniere, vedere la sezione 1442.

(16 agosto 1954, cap. 736, 68A Stat. 11; Pub. L. 88–272, titolo II, §234(b)(4), 26 febbraio 1964, 78 Stat. 115; Pub. L 91–172, titolo III, §301(b)(3), 30 dicembre 1969, 83 Stat. 585; Pub. L. 94–12, titolo III, §303(c)(2), marzo 30, 1969, 83 Stat. 585; 29, 1975, 89 Stat. 44; Pub. L. 95–600, titolo III, §301(b)(1), 6 novembre 1978, 92 Stat. 2820; Pub. L. 98–369, div. A, titolo IV, §474(r)(29)(E), 18 luglio 1984, 98 Stat. 844; Pub. L. 99–514, titolo VII, §701(e)(4)(B), 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2343; Pub. L. 115–97, titolo I, §§12001(b)(12), 13001(b)(2)(B), 22 dicembre 2017, 131 Stat. 2094, 2096.)

Note editoriali

Modifiche

2017 —Pars. da (4) a (6). Pub. L. 115–97, §13001(b)(2)(B), rinominato par. (5) come (4) e cancellati i precedenti par. (4) e (6) che recitano come segue:

“(4) Per l’imposta alternativa in caso di plusvalenze, vedere la sezione 1201(a).

“(6) Per la limitazione dei benefici del tariffario graduato previsto nella sezione 11(b), vedere la sezione 1551.”

Par. (7). Pub. L. 115–97, §12001(b)(12), par. cancellato. (7) che recita quanto segue: “Per l’imposta minima alternativa, vedere la sezione 55.”

1986 —Par. (7). Pub. L. 99–514 ha modificato il par. (7) in generale, sostituendo “imposta minima alternativa” e “55” rispettivamente con “imposta minima per preferenze fiscali” e “56”.

1984 —Parr. da (6) a (8). Pub. L. 98–369 parr. (7) e (8) come (6) e (7), rispettivamente. L’ex par. (6), che faceva riferimento alla sezione 1451 per la ritenuta d’imposta sui covenant bond esenti da imposte, è stato cancellato.

1978 —Par. (7). Pub. L. 95–600 ha sostituito “i benefici del tariffario graduato forniti nella sezione 11 (b)” con “l’esenzione di $ 25.000 dall’addizionale prevista nella sezione 11 (c)”.

1975 —Par. (7). Pub. L. 94–12 ha sostituito “$ 50.000” con “$ 25.000” per un periodo limitato. Vedere Date di entrata in vigore e di cessazione della nota di modifica del 1975 riportata di seguito.

1969 – Par. (8). Pub. L. 91–172 ha aggiunto il par. (8).

1964 — Par. (8). Pub. L. 88–272 cancellato il par. (8) che faceva riferimento alla sezione 1503 relativa all’imposta aggiuntiva per le società che presentano dichiarazioni consolidate.

Note statutarie e società controllate correlate

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2017

Modifica da parte della sezione 12001(b)(12) della Pub. L. 115–97 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 2017, vedere la sezione 12001(c) della Pub. L. 115–97, riportato in nota nella sezione 11 del presente titolo.

Modifica da parte della sezione 13001(b)(2)(B) della Pub. L. 115–97 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 2017, vedere la sezione 13001(c)(1) della Pub. L. 115–97, riportato in nota nella sezione 11 del presente titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1986

Emendamento del Pub. L. 99–514 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1986, con alcune eccezioni e qualifiche, vedere la sezione 701 (f) della Pub. L. 99–514, indicata come nota sulla data di entrata in vigore nella sezione 55 del presente titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1984

Emendamento del Pub. L. 98–369 non applicabile rispetto agli obblighi emessi prima del 1 gennaio 1984, vedere la sezione 475 (b) della Pub. L. 98–369, riportato come nota nella sezione 33 del presente titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1978

Emendamento del Pub. L. 95–600 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1978, vedere la sezione 301 (c) della Pub. L. 95–600, riportato in nota alla sezione 11 del presente titolo.

Date di entrata in vigore e di scadenza dell’Emendamento del 1975

Emendamento del Pub. L. 94–12 applicabile agli anni fiscali che terminano dopo il 31 dicembre 1974, ma per cessare di applicarsi agli anni fiscali che terminano dopo il 31 dicembre 1975, vedere la sezione 305(b)(1) della Pub. L. 94–12, riportato in nota nella sezione 11 del presente titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1969

Emendamento del Pub. L. 91–172 applicabile agli anni imponibili che terminano dopo il 31 dicembre 1969, vedere la sezione 301 (c) della Pub. L. 91–172, riportato come nota nella sezione 5 del presente titolo.

Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1964

Emendamento del Pub. L. 88–272 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1963, vedere la sezione 234 (c) della Pub. L. 88–272, riportato come nota nella sezione 1503 di questo titolo.

Applicabilità di alcuni emendamenti del diritto pubblico 99–514 in relazione agli obblighi del trattato degli Stati Uniti

Per l’applicabilità dell’emendamento del Pub. L. 99–514 nonostante qualsiasi obbligo derivante dal trattato degli Stati Uniti in vigore dal 22 ottobre 1986, vedere la sezione 1012(aa)(2) della Pub. L. 100–647, riportato come nota nella sezione 861 di questo titolo.