Poniamo il caso che un’impresa italiana (IT) acquista beni da un’impresa di un Paese dell’Unione Europea (DE) con consegna diretta ad un’impresa di un Paese terzo fuori dell’Unione Europea, per esempio la Nigeria (NG), a cui gli stessi beni vengono ceduti.
Impresa italiana acquista beni da un’impresa tedesca (DE) con consegna diretta ad un’impresa nigeriana (NG), la merce in partenza dalla Germania arriva direttamente in Nigeria.
Quindi DE vende a IT ed IT vende a NG.
L’impresa italiana (IT) è il promotore della triangolazione (secondo cedente, primo cessionario), l’impresa tedesca (DE) è il primo cedente, l’impresa nigeriana (NG) è il destinatario finale/secondo cessionario.
Ai sensi dell’Art. 7-bis (Territorialita’ – Cessioni di beni) primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 entrambe le operazioni (acquisto di IT da DE e cessione di IT nei confronti di NG sono operazioni non rilevanti ai fini IVA in Italia per mancanza del presupposto territoriale, in quanto al momento dell’acquisto e della successiva cessione i beni non si trovano fisicamente nel territorio dello Stato.
È consigliabile per l’operatore italiano effettuare l’acquisto dei beni con una condizione di resa almeno FCA “FREE CARRIER”, in modo tale che l’operazione doganale sia a carico del venditore DE.
DE emette fattura nei confronti di IT in base alla propria normativa (con addebito di imposta salvo diverse disposizioni legislative interne previste dalla normativa fiscale del Paese di partenza dei beni).
IT effettua un acquisto non rilevante ai fini IVA in Italia in forza dell’Art. 7-bis (Territorialita’ – Cessioni di beni) primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633; pertanto, la fattura emessa da DE deve essere registrata da IT solo in contabilità generale quale documento di costo (oppure nel registro IVA acquisti qualificandola come operazione non soggetta art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972).
Una precisazione: l’acquisto da DE a IT non è un acquisto intracomunitario in quanto ai sensi del secondo comma dell’art. 38 del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331:”Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprieta’ di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualita’ di soggetto passivo d’imposta, ovvero dall’acquirente o da terzi per loro conto.”
IT emette fattura a NG non soggetta IVA ai sensi ddell’Art. 7-bis (Territorialita’ – Cessioni di beni) primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, indicando espressamente in fattura la dicitura “operazione non soggetta”. Tale fattura deve essere assoggettata a imposta di bollo di 2 euro (se l’importo della fattura è superiore a 77,47 euro).
L’operazione costituisce una esportazione ai fini doganali, ma non ai fini IVA per mancanza del presupposto della territorialità. Ai fini doganali, NG effettua un’importazione; la relativa operazione doganale in Nigeria deve essere espletata sulla base della fattura di IT verso NG. È inoltre necessario per IT avere documentazione di supporto che attesti l’effettiva movimentazione della merce dalla Germania alla Nigeria.
IT non è tenuto ad alcun adempimento INTRASTAT.
Seppur si tratti di un acquisto di beni non rilevante ai fini IVA in Italia, IT è tenuto a comunicare telematicamente i dati della fattura di acquisto emessa da DE compilando e inviando al Sistema di Interscambio un file in formato xml della fattura elettronica, indicando quale <TipoDocumento> del blocco <DatiGenerali> il codice “TD19” (TD19 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72) e quale <Natura> il codice N2.2 “Operazioni non soggette – altri casi”(“Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” dell’Agenzia delle Entrate – versione 1.8 del 30 settembre 2022).
IT è tenuto a comunicare telematicamente i dati della fattura di vendita emessa nei confronti di NG compilando e trasmettendo al Sistema di Interscambio un file in formato xml della fattura elettronica, indicando quale <TipoDocumento> del blocco <DatiGenerali> il codice “TD01” (FATTURA), quale <CodiceDestinatario> del blocco <DatiTrasmissione> il codice “XXXXXXX” (sette volte X) e quale <Natura> il codice N2.1 (Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633/72).