In Bulgaria il regime dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è regolato dalla legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) e dal Regolamento per la sua applicazione – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ППЗДДС).
Ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) per i soggetti passivi e le entità stabilite in un altro Stato membro dell’UE ci sono due tipi di registrazione: obbligatoria e volontaria.
I. Registrazione obbligatoria
Ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) si possono distinguere i seguenti casi fondamentali di registrazione obbligatoria per i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell’UE:
1. Obbligo di registrazione per la fornitura di beni soggetti al montaggio e all’installazione (art. 97, comma 1,della legge sull’IVA (ЗДДС))
Qualsiasi persona stabilita nel territorio di un altro Stato membro che effettua una cessione imponibile di beni che sono installati o assemblati all’interno del Paese per o per suo conto, è obbligata a registrarsi ai fini dell’IVA in Bulgaria. L’eccezione è quando i destinatari delle forniture sono registrati ai sensi della presente legge.
La domanda di registrazione deve essere presentata dall’interessato entro e non oltre 7 giorni prima dell’evento generatore (data di prestazione del servizio, data di passaggio di proprietà del bene, data di trasferimento del bene stesso, ecc.).
2. Iscrizione obbligatoria per le prestazioni di servizi sulle quali l’imposta è a carico del destinatario (art. 97a della della legge sull’IVA (ЗДДС))
Ogni soggetto passivo che riceve servizi con un luogo di prestazione in Bulgaria che sono imponibili e per i quali l’imposta è dovuta dal destinatario dell’art. 82, comma 2, è obbligato a registrarsi ai fini dell’IVA in Bulgaria. Ogni soggetto passivo stabilito nel Paese che presta i servizi di cui all’art. 21, par. 2 della legge sull’IVA (ЗДДС) con un luogo di fornitura nel territorio di un altro Stato membro, è obbligata a registrarsi ai fini dell’IVA in Bulgaria.
La domanda di iscrizione deve essere presentata dal soggetto entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui l’imposta diventa esigibile (anticipo o evento imponibile), ove la base imponibile del servizio ricevuto sia assoggettata a tassazione.
Una persona che è iscritta ai sensi del presente articolo e per la quale i motivi per l’iscrizione obbligatoria di cui all’art. 96, 97, 98 e 99 o iscrizione volontaria ex art. 100, par. 1, 2 e 3, della legge sull’IVA (ЗДДС), devono essere registrati secondo la procedura ei termini per l’iscrizione obbligatoria o la registrazione volontaria.
3. Iscrizione obbligatoria per la prestazione di servizi di telecomunicazioni, radiotelevisioni o servizi telematici (art. 97b, cpv. 1 della legge sull’IVA (ЗДДС))
Qualsiasi persona stabilita in un altro Stato membro che fornisce servizi di telecomunicazione elettronica, servizi di radiodiffusione e radiotelevisione è obbligata a registrarsi ai fini dell’IVA, se i destinatari dei servizi non sono registrati ai sensi della legge e sono stabiliti nel paese.
La persona non è obbligata a registrarsi, se si è già registrata per motivi obbligatori o volontari ai sensi di uno qualsiasi degli altri articoli della legge, anche laddove siano applicabili i regimi all’interno o all’esterno dell’UE.
La domanda di registrazione deve essere presentata entro il 10° giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la prima prestazione di servizi.
4. La registrazione obbligatoria è in caso di vendita a distanza di beni (art. 98 cpv. 1 della legge sull’IVA (ЗДДС))
Chiunque venda beni a distanza il cui luogo di adempimento si trovi nel territorio del Paese ha l’obbligo di registrarsi ai fini IVA.
Qualsiasi persona che effettua vendite a distanza di beni con un luogo di fornitura nel territorio del paese è obbligata a registrarsi ai sensi della legge sull’IVA (ЗДДС). Secondo l’articolo 14 della legge sull’IVA (ЗДДС) una vendita a distanza di beni è la cessione di beni per i quali sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- La merce è spedita o trasportata da o per conto del fornitore dal territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui termina il trasporto;
- Il fornitore del bene è registrato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui termina il trasporto;
- Il destinatario della prestazione è una persona che non è tenuta ad addebitare l’IVA sugli acquisti intracomunitari di beni nello Stato membro in cui termina il trasporto;
- Le merci:
1) non sono veicoli nuovi;
2) non siano assemblati e/o installati da o per conto del fornitore;
3)non sono soggetti a regimi speciali di tassazione del margine di beni di seconda mano, opere d’arte, oggetti da collezione e antiquariato.
Qualora la merce consegnata, spedita o trasportata da un paese terzo o territorio e importata dal fornitore in uno Stato membro diverso da quello in cui termina il trasporto al destinatario, si presume che la merce sia spedita o trasportata dallo Stato membro di importazione.
L’obbligo di registrazione sorge quando le consegne in vendita a distanza per territorio superano per l’anno solare in corso o hanno superato per l’anno solare precedente la somma di 70.000 BGN .
La domanda di registrazione IVA deve essere presentata entro e non oltre sette giorni prima della data di consegna con la quale il fatturato totale supererà la somma di di 70.000 BGN .
5. Iscrizione obbligatoria per gli acquisti intracomunitari (art. 99, comma 1, legge sull’IVA (ЗДДС))
Chiunque effettui acquisti intracomunitari di beni e non sia registrato per motivi obbligatori o volontari ai sensi di nessuno degli altri articoli della legge, deve registrarsi ai sensi della legge sull’IVA.
Tale obbligo sorge solo quando il valore totale degli acquisti intracomunitari imponibili per l’anno solare in corso supera i 20.000 BGN. La domanda di registrazione deve essere presentata entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui si è verificata l’operazione, che ecceda la soglia sopra indicata.
II. Iscrizione volontaria
Si possono distinguere i seguenti casi di iscrizione volontaria:
1. Iscrizione volontaria per la vendita a distanza di beni (art. 100, comma 3, legge sull’IVA (ЗДДС))
Il soggetto che effettua la vendita a distanza di beni può richiedere la partita IVA prima di raggiungere un fatturato complessivo di forniture pari a BGN 70.000. Ciò avviene dopo aver informato l’autorità fiscale del luogo in cui la persona è registrata ai fini dell’IVA che desidera che il luogo delle sue forniture sia il territorio del paese.
2. Iscrizione volontaria per acquisti intracomunitari (art. 100, comma 2, legge sull’IVA (ЗДДС))
Può richiedere la registrazione IVA chiunque non abbia raggiunto il fatturato per l’iscrizione obbligatoria in occasione di acquisti intracomunitari (20 000 BGN).
Qualsiasi soggetto passivo o ente per il quale non sussistano le condizioni per l’obbligo di registrazione IVA, può in qualsiasi momento registrarsi alle condizioni per l’iscrizione volontaria di cui all’art. 100, par. 1 della legge sull’IVA (ЗДДС).
III. Procedura di registrazione
L’iscrizione è effettuata dal soggetto obbligato o avente diritto all’iscrizione presentando domanda di iscrizione alla competente Direzione territoriale dell’Agenzia delle Entrate (art. 101, comma 1, legge sull’IVA (ЗДДС)).
La domanda va presentata:
- di persona, se il soggetto passivo è una persona fisica o una ditta individuale,
- da un soggetto con potere di rappresentanza per legge, qualora il soggetto passivo sia una persona giuridica o una cooperativa,
- da un soggetto con potere di rappresentanza ai sensi dello statuto, qualora il soggetto passivo sia una società non costituita o un fondo assicurativo,
- da un rappresentante accreditato,
- da persona a ciò espressamente autorizzata dai soggetti di cui al p. 1, 2, 3 e 4 con procura notarile.
La domanda può essere presentata elettronicamente ai sensi del Codice di procedura fiscale e previdenziale. Deve contenere i motivi per la registrazione. La domanda deve essere accompagnata dai documenti specificati nel Regolamento di attuazione della legge sull’IVA (ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ППЗДДС)). Se la persona ha indicato un indirizzo di posta elettronica per la corrispondenza all’Agenzia del Registro, la domanda deve indicare tale indirizzo. In caso di modifica dell’indirizzo di posta elettronica, l’Agenzia nazionale delle entrate bulgara (НАП) deve essere notificata entro 7 giorni, salvo che la modifica avvenga mediante deposito di iscrizione all’Agenzia del Registro.
Entro 7 giorni dal ricevimento della domanda,, l’Agenzia nazionale delle entrate bulgara (НАП) esamina i motivi di registrazione. Quando l’Agenzia delle Entrate richiede garanzie reali ai sensi dell’art. 176a, è previsto un termine per l’effettuazione dell’istruttoria entro 30 giorni dal deposito della domanda di registrazione. Entro 7 giorni dal completamento dell’ispezione di cui al par. 6, l’Agenzia nazionale delle entrate bulgara (НАП) emette atto, con il quale accetta o rifiuta di effettuare l’iscrizione. L’iscrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 97, 97 bis, 97 ter, 98 e 99 è effettuata dall’Agenzia nazionale delle entrate bulgara (НАП) entro tre giorni dalla presentazione della domanda di registrazione. La data di registrazione è la data in cui viene notificato l’ordine di registrazione (art. 103, comma 1, legge sull’IVA (ЗДДС)).