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Il SAF-T (Standard Audit File for Tax)

SAF-T (Standard Audit File for Tax) è uno standard internazionale per lo scambio elettronico di dati contabili e fiscali in formato XML strutturato tra aziende e autorità fiscali.. Lo standard è definito dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Il SAF-T (Standard Audit File for Tax) serve a digitalizzare e facilitare le verifiche fiscali, migliorando l’efficienza degli audit e riducendo gli errori manuali.
Si tratta di uno schema XML armonizzato di dati sulle transazioni aziendali provenienti da registri contabili per lo scambio efficiente ed efficace di informazioni relative all’IVA o alla GST con le autorità fiscali.

Caratteristiche e Funzionamento:
  • Formato standardizzato: Indipendente dal software contabile utilizzato.
  • Contenuto: Include registri IVA, contabilità generale, dati anagrafici, fatture e movimenti di magazzino.
  • Adattamento locale: Sebbene basato su standard OCSE, ogni Paese adatta il SAF-T alle proprie normative (es. Portogallo, Norvegia, Romania, Ungheria).
  • Utilizzo: È un potente strumento per le autorità fiscali per condurre controlli.
  • Vantaggi: Maggiore sicurezza, automazione dei processi di audit e riduzione dei tempi di verifica.

I requisiti del file sono espressi in XML , ma l’OCSE non impone alcun formato di file specifico, raccomandando (paragrafo 6.28) che “Spetta interamente agli enti fiscali sviluppare le proprie politiche per l’implementazione di SAF-T, inclusa la sua rappresentazione in XML. Tuttavia, gli enti fiscali dovrebbero considerare formati di dati che consentano l’automazione della revisione contabile oggi, riducendo al minimo i potenziali costi per tutte le parti interessate, quando si passa a nuovi standard aperti globali per i dati aziendali e finanziari, come XBRL e XBRL_GL in particolare”.

Nel maggio 2005, il Comitato per gli Affari Fiscali (Committee on Fiscal Affairs (CFA)) dell’OCSE ha pubblicato la prima versione delle linee guida SAF-T. La versione 1.0 si basava sulle registrazioni presenti in un piano dei conti del libro mastro generale, insieme ai dati del file master per clienti e fornitori e ai dettagli di fatture, ordini, pagamenti e rettifiche. Lo standard descrive un insieme di messaggi per lo scambio di dati tra software di contabilità e autorità fiscali o revisori nazionali. La sintassi è proprietaria e basata su XML. Sono disponibili diverse versioni localizzate compatibili con lo standard generale v1.0. Lo schema era originariamente definito nel vecchio formato DTD , un precursore dell’attuale Schema  XML.

Il SAF-T (Standard Audit File for Tax) si basa, quindi, su file strutturati in formato XML, generati direttamente dai sistemi contabili aziendali, e consente alle amministrazioni fiscali di accedere a informazioni omogenee, leggibili e confrontabili, indipendentemente dal software utilizzato dall’azienda.
In particolare, il SAF-T viene utilizzato per la trasmissione di:

  • registri IVA,
  • contabilità generale,
  • dati anagrafici,
  • informazioni su fatture, pagamenti e movimenti contabili.

Da maggio 2005, SAF-T è consigliato nei seguenti cinque formati (secondo la versione 2 del 2010):

  1. Contabilità generale: giornali
  2. Crediti: file master clienti; fatture; pagamenti
  3. Contabilità fornitori: file master fornitore; fatture; pagamenti
  4. Immobilizzazioni: archivi anagrafici delle attività; ammortamento e rivalutazione
  5. Inventario: anagrafiche prodotti; movimenti
i Paesi che hanno introdotto dall’OCSE il SAF-T sono
Bulgaria 2026 Introduzione graduale nell’arco di due anni
Mozambico Maggio 2025 Proposta in parlamento
Ucraina In pausa Lancio mancato nel 2025; la legislazione è stata ritirata
Danimarca Gennaio 2024 Implementazione graduale a partire dal 2024
Romania Gennaio 2022 Presentazioni mensili obbligatorie inizialmente per i grandi contribuenti (scadenza gennaio 2023)
OSS e IOSS dell’UE Luglio 2021 Su richiesta per venditori, marketplace o intermediari
Norvegia 2020 Sostituita la dichiarazione IVA 2022
Angola 2019 Su richiesta
Lituania 2019 Su richiesta; residenti e non residenti oltre la soglia di vendita di 30.000 €
Polonia 2016 Dichiarazione IVA obbligatoria e mensile sostituita da ottobre 2020
Francia 2014 Su richiesta
Lussemburgo 2011 Su richiesta
Austria 2009 Su richiesta
Portogallo 2009 Mensile per residenti e non residenti (giugno 2022)

Bulgaria – Vida, Fatturazione elettronica, rendicontazione digitale, SAF-T

L’11 marzo 2025, i 27 Stati membri dell’UE hanno adottato all’unanimità il pacchetto IVA nell’era digitale (ViDA) , la riforma più radicale del regime IVA nell’Unione dalla creazione del mercato unico nel 1993. Il pacchetto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE il 25 marzo 2025 ed è entrato in vigore il 14 aprile 2025. Le modifiche saranno introdotte gradualmente entro il 1° gennaio 2035.

Parallelamente, in Bulgaria, dal 1° gennaio 2026, inizierà la presentazione obbligatoria del SAF-T (file di revisione standard a fini fiscali) , un meccanismo completamente diverso, ma complementare, per la digitalizzazione della rendicontazione fiscale.

I due processi si svolgono in parallelo ed è di fondamentale importanza che i contabili comprendano la differenza tra loro, perché la preparazione è diversa, le scadenze sono diverse e le conseguenze sono diverse.

Innanzitutto, chiariamo: ViDA e SAF-T: di cosa si tratta?

La confusione tra ViDA e SAF-T è del tutto comprensibile: entrambi mirano a consentire all’amministrazione fiscale di “vedere” cosa fanno le aziende in tempo reale. Ma lo fanno in modi fondamentalmente diversi.

SAF-T = Contabilità Periodica a Raggi X

SAF-T (Standard Audit File for Tax)  è un sistema di reporting elettronico . L’azienda estrae un file XML strutturato con contabilità generale, fatture, pagamenti e attività dal proprio software di contabilità e lo invia all’NRA su base mensile e annuale. SAF-T non modifica il modo in cui si emettono le fatture. Richiede semplicemente l’invio di dati dettagliati all’amministrazione in un formato standardizzato.

Fatturazione elettronica + rendicontazione digitale delle transazioni (Digital Reporting Requirements (DRR)) * è un sistema di fatturazione elettronica che rivoluziona il processo di fatturazione : anziché essere in formato PDF o cartaceo, la fattura nasce come documento elettronico strutturato (secondo lo standard EN 16931), inviato elettronicamente al cliente e i dati vengono trasmessi automaticamente all’amministrazione fiscale entro pochi giorni.

* I requisiti di rendicontazione digitale (DRR) sono l’invio digitale obbligatorio, in tempo reale o quasi in tempo reale, dei dati IVA a livello di transazione alle autorità fiscali, con l’obiettivo di ridurre le lacune fiscali e le frodiParte dell’iniziativa UE “IVA nell’era digitale” (ViDA) , queste norme standardizzano la fatturazione elettronica per le transazioni B2B transfrontaliere. Tra le tappe fondamentali figurano l’obbligo di fatturazione elettronica e rendicontazione per le transazioni intra-UE entro luglio 2030.

Confronto a colpo d’occhio

  SAF-T ViDA
 Che cos’è? E-reporting – invio di dati contabili strutturati Fatturazione elettronica – fatturazione elettronica + rendicontazione digitale delle transazioni (Digital Reporting Requirements (DRR))
 Chi lo fa rispettare? Il legislatore bulgaro (Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК)) e Legge di Bilancio dello Stato per il 2025 (Закона за държавния бюджет за 2025 г. (ЗДБ 2025)) Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell’11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale, recepita dai paesi

La Direttiva (UE) 2025/516, parte del pacchetto “VAT in the Digital Age” (ViDA), modifica la direttiva 2006/112/CE per modernizzare le norme IVA, introducendo la fatturazione elettronica obbligatoria negli scambi nazionali dal 14 aprile 2025 e imponendo standard digitali europei armonizzati per le operazioni transfrontaliere entro il 2030,

 Stato in Bulgaria È già una legge, a partire dal 01.01.2026 Non esiste una legislazione nazionale per la fatturazione elettronica B2B
 Ambito Transazioni interne – tutta la contabilità Per ora solo B2B intracomunitario (dal 2030)
 Formato XML secondo lo schema  XSD dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) EN 16931 (Standard europeo per le fatture elettroniche)
 Periodicità Mensile (fino alla fine del mese successivo) + annuale (entro il termine di cui all’art. 92 della Legge sull’imposta sul reddito delle società  (ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО))) In tempo reale – entro 10 giorni dall’evento fiscale
 Cosa stai inviando? Contabilità generale, fatture, pagamenti, attività, inventario Dati di ogni singola fattura al momento dell’emissione

Punto chiave: SAF-T e ViDA non si escludono a vicenda, ma sono complementari. I preparativi per entrambi devono essere condotti in parallelo.

Come si collegheranno i due in futuro?

Fase 1 (2026-2030): La Bulgaria implementa il SAF-T. I contabili si abituano a inviare dati strutturati. Il software si adatta. L’ANR costruisce l’infrastruttura.

Fase 2 (dal 1° luglio 2030): ViDA rende obbligatoria la fatturazione elettronica per le forniture B2B intra-UE in tutta l’UE. La Bulgaria, in quanto Stato membro, è tenuta a garantire la compatibilità.

Fase 3 (2030-2035): Convergenza. Se anche la Bulgaria introdurrà la fatturazione elettronica interna B2B (e ViDA la consente già senza deroghe dal 14.04.2025), SAF-T e fatturazione elettronica si fonderanno: le fatture nasceranno elettroniche e i loro dati alimenteranno automaticamente i report SAF-T.

ViDA – il quadro europeo

Che cos’è ViDA?

ViDA non è un regime separato, ma un pacchetto legislativo ( il c.d. “Pacchetto ViDA”) che modifica l’attuale direttiva IVA 2006/112/CE e che si compone

Gli atti normativi approvati prevedono un’ampia revisione dell’imposta, conformandola all’era digitale, agendo principalmente su tre pillars:

Pilastro 1: Fatturazione elettronica e rendicontazione digitale (DRR)

Dal 1° luglio 2030, le fatture elettroniche strutturate diventeranno obbligatorie per le cessioni B2B intra-UE.  Il termine per la loro emissione è di 10 giorni dall’evento fiscale (invece del precedente “entro il 15 del mese successivo”).

Cambiamento importante: avere una fattura elettronica diventerà una condizione essenziale per la detrazione dell’IVA. La norma è EN 16931.

Pilastro 2: Economia delle piattaforme

Modello del “fornitore presunto” : piattaforme come Airbnb e Uber applicano l’IVA quando il fornitore non la applica. Ambito di applicazione: alloggi fino a 30 notti, trasporto passeggeri su strada. In vigore dal 1° luglio 2028 (prorogato al 1° gennaio 2030).

Pilastro 3: Registrazione IVA unica

Sportello Unico Esteso (OSS) – registrazione in un unico Stato membro anziché registrazioni multiple. In vigore dal 1° luglio 2028. Include l’inversione contabile per i fornitori non identificati e un ambito di applicazione esteso per gas, elettricità e riscaldamento.

SAF-T in Bulgaria: ciò che è già un fatto

Con le modifiche al  Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК)) introdotte da § 16 e § 17 delle Disposizioni transitorie e finali (Преходни и заключителни разпоредби) della Legge di Bilancio dello Stato per il 2025 (Закона за държавния бюджет за 2025 г. (ЗДБ 2025)), la Bulgaria ha introdotto l’obbligo di presentazione delle relazioni SAF-T (FILE DI REVISIONE STANDARD PER SCOPI FISCALI – СТАНДАРТЕН ОДИТЕН ФАЙЛ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ)

Il 25 luglio 2025, l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) ha pubblicato lo schema XSD definitivo del fascicolo SAF-T bulgaro, insieme a nomenclature e chiarimenti.

Roadmap unificata: SAF-T + ViDA

Data Sistema Anno di riferimento  Cosa sta succedendo 
14.04.2025 ViDA Entrata in vigore del pacchetto; i Paesi possono introdurre la fatturazione elettronica interna B2B senza deroghe
01.01.2026 SAF-T 2023 Prima ondata: grandi imprese al 31.12.2023 con fatturato netto delle vendite ( нетните приходи от продажби  (НПП ))> 300 milioni di BGN o entrate nette per il NAP > 3,5 milioni di BGN
01.01.2027 SAF-T 2024 Seconda ondata: grande/media/piccola al 31.12.2024 concon fatturato netto delle vendite ( нетните приходи от продажби  (НПП )) > 300 milioni di BGN o entrate nette per il NAP > 3,5 milioni di BGN.
01.01.2028 SAF-T 2025 Terza ondata: grande/media/piccola al 31.12.2025 con con fatturato netto delle vendite ( нетните приходи от продажби  (НПП )) > 15 milioni di BGN o entrate nette per il NAP > 1,5 milioni di BGN
01.07.2028 ViDA Economia di piattaforma (“fornitore ritenuto”); espansione dell’OSS / Registrazione IVA unica
01.01.2029 SAF-T 2026 Quarta ondata: tutte le grandi/medie/piccole imprese al 31.12.2026 (senza soglie)
01.01.2030 SAF-T Quinta ondata: imprese di cui all’art. 71h, comma 1 Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК)), non elencate nei gruppi precedenti
01.07.2030 ViDA DRR obbligatorio + fatturazione elettronica per B2B intracomunitari; EN 16931; scadenza della fattura – fino a 10 giorni
fino al 01.01.2035 ViDA Armonizzazione graduale dei sistemi nazionali con il modello europeo

* L’ambito di applicazione del SAF-T è determinato sulla base dei dati del precedente “anno di riferimento” e della categoria dell’impresa ai sensi della Legge contabile al 31 dicembre dell’anno in questione.
Vale a dire, ogni successiva “fase” di un esercizio finanziario già concluso (2023 → inizio 2026; 2024 → inizio 2027; 2025 → inizio 2028; 2026 → inizio 2029).

 

Bulgaria – Il SAF-T (Standard Audit File for Tax)

Il SAF-T (Standard Audit File for Tax) è uno standard internazionale, promosso dall’OCSE, per lo scambio elettronico di dati contabili e fiscali in formato XML strutturato tra aziende e autorità fiscali. Serve a digitalizzare e facilitare le verifiche fiscali, migliorando l’efficienza degli audit e riducendo gli errori manuali.
Si tratta di uno schema XML armonizzato di dati sulle transazioni aziendali provenienti da registri contabili per lo scambio efficiente ed efficace di informazioni relative all’IVA o alla GST con le autorità fiscali.

Caratteristiche e Funzionamento:
  • Formato standardizzato: Indipendente dal software contabile utilizzato.
  • Contenuto: Include registri IVA, contabilità generale, dati anagrafici, fatture e movimenti di magazzino.
  • Adattamento locale: Sebbene basato su standard OCSE, ogni Paese adatta il SAF-T alle proprie normative (es. Portogallo, Norvegia, Romania, Ungheria).
  • Utilizzo: È un potente strumento per le autorità fiscali per condurre controlli.
  • Vantaggi: Maggiore sicurezza, automazione dei processi di audit e riduzione dei tempi di verifica.

File di revisione standard OCSE per le imposte (SAF-T)

L’OCSE ha lanciato la prima versione del SAF-T come standard per le autorità fiscali e i contribuenti per uno scambio efficiente di informazioni. È basato su XML. Oltre 10 paesi europei lo hanno già adottato.

  1. Contabilità generale: giornali;
  2. Crediti: archivi anagrafici dei clienti; fatture; pagamenti;
  3. Contabilità fornitori: archivio anagrafico fornitori; fatture; pagamenti;
  4. Immobilizzazioni: archivi master delle attività; ammortamento e rivalutazione; e
  5. Inventario: schede anagrafiche dei prodotti; movimenti.
i Paesi che hanno introdotto dall’OCSE il SAF-T sono
Bulgaria 2026 Introduzione graduale nell’arco di due anni
Mozambico Maggio 2025 Proposta in parlamento
Ucraina In pausa Lancio mancato nel 2025; la legislazione è stata ritirata
Danimarca Gennaio 2024 Implementazione graduale a partire dal 2024
Romania Gennaio 2022 Presentazioni mensili obbligatorie inizialmente per i grandi contribuenti (scadenza gennaio 2023)
OSS e IOSS dell’UE Luglio 2021 Su richiesta per venditori, marketplace o intermediari
Norvegia 2020 Sostituita la dichiarazione IVA 2022
Angola 2019 Su richiesta
Lituania 2019 Su richiesta; residenti e non residenti oltre la soglia di vendita di 30.000 €
Polonia 2016 Dichiarazione IVA obbligatoria e mensile sostituita da ottobre 2020
Francia 2014 Su richiesta
Lussemburgo 2011 Su richiesta
Austria 2009 Su richiesta
Portogallo 2009 Mensile per residenti e non residenti (giugno 2022)

Il 6 ottobre 2025, l’autorità fiscale bulgara, l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)), ha pubblicato le FAQ per il lancio del SAF-T di gennaio, riguardanti: dati; periodo di 6 mesi senza penalità; schema XML; e tempistiche.

25 luglio: la NRA ha pubblicato la documentazione tecnica definitiva per il lancio nel 2026 dello   Standard Audit File for Tax (SAF-T) . La documentazione include: formati XML e reporting SAF-T; casi d’uso; nomenclature per la standardizzazione delle informazioni da segnalare; e le relative regole di convalida.

Calendario di lancio del SAF-T bulgaro

  • Gennaio 2026: grandi imprese (fatturato >300 milioni di BGN o imposta >3,5 milioni di BGN)
  • Gennaio 2028: imprese di medie dimensioni (fatturato >15 milioni di BGN o imposta >1,5 milioni di BGN)
  • Gennaio 2030: tutti gli altri contribuenti

Sarà previsto un periodo di sei mesi senza penalità per ogni fase per correggere le dichiarazioni SAF-T mensili iniziali senza penalità fino alla scadenza del settimo mese.

La Bulgaria si unisce agli altri paesi che stanno implementando SAF-T , lo schema standard sostenuto dall’OCSE per lo scambio di informazioni tra contribuenti e autorità.

Requisiti di segnalazione SAF-T bulgari

Sono richiesti tre report SAF-T:

  1. Mensile : Contabilità generale; Conti da pagare e da ricevere; Fatture di vendita e di acquisto (entro il 14 del mese successivo);
  2. Annualmente : Immobilizzazioni (entro il 30 giugno dell’anno successivo)
  3. Su richiesta : inventario

Per la prima presentazione è previsto un periodo di grazia di sei mesi.

I piani per la fatturazione elettronica in Bulgaria devono ancora emergere dopo una consultazione pubblica nel 2021.

 

Conferimenti di aziende tra società residenti in Stati diversi della Comunità sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato

Al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati Membri diversi era dedicata la Direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990.

In campo unionale  la Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009 relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri  ha abrogato la Direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990.

Essendo una direttiva codificata, le disposizioni erano già ampiamente recepite negli ordinamenti nazionali, inclusa l’Italia, attraverso le modifiche apportate alla direttiva del 1990 e le successive modifiche (come la 2005/19/CE) integrate nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Ai sensi del secondo comma dell’art. 179 (Regime di neutralità fiscale) del TUIR ai conferimenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 178 si applica l’articolo 176.

Quindi, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa effettuati tra società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali  residenti in Stati diversi della Comunità, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato.

Ai sensi del secondo periodo del primo comma dell’articolo 176 del TUIR  il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, compreso il valore dell’avviamento, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Ai sensi del secondo comma dell’articolo 176 del TUIR le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato.

Ai sensi del secondo periodo del secondo comma dell’articolo 179 del TUIR e disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti del beneficiario non residente con riferimento alla stabile organizzazione nello Stato italiano, limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente residente o, nell’ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 178, non residente, in essa effettivamente confluiti.

Ai sensi del quinto comma dell’articolo 179 del TUIR: “Se è stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, le relative plusvalenze sono imponibili nei confronti del conferente residente a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell’ammontare dell’imposta che lo Stato dove è situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990 n. 90/434. In tal caso la partecipazione ricevuta è valutata fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato, agli effetti della disposizione di cui al precedente comma, di un importo pari all’imponibile corrispondente all’imposta dovuta a saldo.”

Ai sensi del sesto comma dell’articolo 179 del TUIR: “Si considerano realizzati al valore normale i componenti dell’azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni indicate alle lettere da a) a d) del comma 1 dell’articolo 178, non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni dell’articolo 166, commi 2-quater e seguenti, anche ad operazioni verso Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo”

Regime a realizzo controllato nel caso in cui la conferitaria residente acquisisce o aumenta in controllo di una conferente non residente

In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti, nell’ambito delle imposte sui redditi, ai sensi dell’articolo 9, commi da 2 a 5, Tuir, il conferimento è assimilato ad una cessione a  titolo oneroso e si considera il valore normale dei beni e dei crediti conferiti come corrispettivo conseguito.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, Tuir, il valore normale è determinato:

a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese;

b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all’ammontare complessivo dei conferimenti;

Quindi, in base al predetto regime, che potremmo definire “naturale”, in  caso di conferimenti o apporti in società le partecipazioni conferite determinano, per la società conferente, un reddito il cui valore sarà determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, Tuir.

In parziale deroga al regime fiscale “naturale” di cui all’articolo 9, commi da 2 a 5, Tuir, gli artt. 175 (Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento) e 177 (Scambi di partecipazioni)  del Tuir prevede un regime fiscale di cd. “realizzo controllato”, che non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma che presuppone, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 86 (Plusvalenze patrimoniali) del TUIR, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 87,  ai fini della determinazione del reddito della conferente, l’adozione di un criterio convenzionale di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento in base al quale si considera valore di realizzo non il valore normale delle partecipazioni determinato ai sensi ai sensi dell’articolo 9, comma 4, Tuir, ma quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

Quindi il conferimento a realizzo controllato è un regime fiscale che permette di determinare la plusvalenza tassabile basandosi sul valore di iscrizione della partecipazione nel bilancio della conferitaria, anziché sul valore normale. Se la conferitaria iscrive la partecipazione allo stesso valore fiscale della conferente la tassazione è differita al momento della futura cessione e l’operazione avviene in un regime fiscale di neutralità indotta.

Fondamentale è la  distinzione tra operazioni “naturalmente neutre” ed operazioni a “realizzo controllato”.

Operazioni “naturalmente neutre” sono quelle ai sensi dell’art. 176 TUIR , in base al quale i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze a condizione che il soggetto conferente assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita e il soggetto conferitario subentri nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, compreso il valore dell’avviamento, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Nelle  operazioni a “realizzo controllato”, l’operazione è  idonea a generare plusvalenza, ma il legislatore, consentendo di  agire sui valori contabili, offre la possibilità di sterilizzare il debito d’imposta, in quanto, se il valore delle partecipazioni in entrata nel bilancio della società conferitaria è pari al costo fiscale che le stesse avevano in capo alla conferente, la base imponibile diventa pari a zero.

Nelle  operazioni a “realizzo controllato” il carico fiscale non viene cancellato, ma, la tassazione è differita al momento della futura cessione realizzando così un differimento fiscale (tax deferral).

Con lArticolo 17 (Modifiche alla disciplina dei conferimenti) del  Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 sono stati sostituiti all’articolo 177 (Scambi di partecipazioni) i commi  2 e 2-bis modificando, per allinearsi alle libertà libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali dell’Unione Europea, il perimetro soggettivo dell’art. 177 TUIR.

Infatti, nell’attuale formulazione del comma 2 dell’articolo 177 (Scambi di partecipazioni): In caso di conferimenti di azioni o quote in società, mediante i quali la società conferitaria (la holding che riceve) acquisisce, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il controllo di una società di cui all’articolo 73, comma 1,lettere a) o d), ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 87, qualora il valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4:

a) è inferiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo;

b) è superiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale.” 

Come si legge nella Risposta ad interpello n. 9 del 20 gennaio 2026 dell’Agenzia delle Entrate: Con la circolare n. 33/E del 17 giugno 2010 (emanata in vigenza della precedente formulazione dell’articolo 177, comma 2, del TUIR), è stato precisato che la disposizione in commento non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (cd. ”regime a realizzo controllato”).
In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. Diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del ”valore normale” di cui all’articolo 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all’ultimo valore fiscale ­ presso ciascun soggetto conferente ­ della partecipazione conferita (cd. ”neutralità
indotta”).
Le modifiche al comma 2 dell’articolo 177 del TUIR, come chiarito dalla relazione
illustrativa (di seguito, ”Relazione illustrativa”), sono state introdotte dall’articolo 17 del d.lgs. n. 192 del 2024 in attuazione dei principi e dei criteri direttivi recati dall’articolo 6, comma 1, lettera f), della legge 9 agosto 2023, n. 111 (cd. ”delega fiscale”), che «prevede
la sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei princìpi vigenti di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base all’ammontare
delle voci di patrimonio netto iscritte dalla conferitaria per effetto del conferimento (cd. principio di ”realizzo controllato”)» (enfasi aggiunta)”

Come si vede, quindi, lArticolo 17 (Modifiche alla disciplina dei conferimenti) del  Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 ha ampliato il perimetro soggettivo dell’art. 177 TUIR, comprendendo, ai fini delle quote di controllo quelle di una società di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d)(società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato).

Nella Relazione illustrativa al Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 (Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES) si legge: “La modifica attuata al comma 2 dell’articolo 177 ha, quindi, la finalità di estendere ai conferimenti aventi a oggetto partecipazioni in società non residenti la possibilità di fruire del regime di “realizzo controllato” – che, per effetto del rinvio al comma 2 operato dal comma 2-bis, risulterà applicabile anche ai conferimenti disciplinati da quest’ultima disposizione – e consente di perseguire una duplice finalità:

  • superare i profili di incompatibilità con le libertà fondamentali del diritto comunitario (libertà di stabilimento per la disposizione contenuta nel comma 2 e libertà di circolazione dei capitali per quella contenuta nel comma 2-bis) generati dalla limitazione dell’ambito di applicazione di tali disposizioni ai soli conferimenti aventi a oggetto partecipazioni in società residenti;
  • facilitare l’attuazione di processi riorganizzativi in cui le partecipazioni in società non residenti detenute da persone fisiche residenti sono conferite a favore di una società residente.

Al fine di consentire la corretta applicazione del comma 2, è necessario che la società non residente le cui partecipazioni sono conferite, secondo le regole societarie estere, sia dotata di assemblea ordinaria.”

Affinché il conferimento di quote di una società non residente, (società di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d)), sia valido ai fini del regime a “realizzo controllato”, la società residente conferitaria deve acquisire il controllo della società conferente non residente ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

Ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei
voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per
esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtu’ di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

In sintesi, la nuova disciplina, in vigore dal 2024, semplifica notevolmente le operazioni transfrontaliere, rendendo possibile la creazione di strutture holding in regime di neutralità, a condizione che il trasferimento comporti il controllo della società estera.

Il terzo comma dell’articolo 177 del Tuir dispone che si applicano le disposizioni dell’articolo 175, comma 2, cioè: “Le disposizioni del comma 1 dell’art. 175 del tuir non si applicano ed il valore di realizzo è determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l’esenzione di cui all’articolo 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch’esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87”

Ai sensi del comma   2-bis dell’articolo 177:

“Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa la percentuale di controllo, le disposizioni di cui al comma 2 trovano comunque applicazione se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

a) le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

b) le partecipazioni sono conferite in una società, esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui all’articolo 5, comma 5.”

Ai sensi del comma  2-quater dell’articolo 177: “Nel caso di effettuazione di conferimenti ai sensi del precedente comma 2-bis, in capo alla conferitaria il termine di cui all’articolo 87 (Plusvalenze esenti), comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite.”

Quindi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicate nell’articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con ininterrotto possesso dal primo giorno del sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data piu’ recente.

Si ritiene, al fine,  che restano fermi gli ulteriori requisiti richiesti dall’articolo 87 (Plusvalenze esenti).

Ai sensi del comma  2-ter dell’articolo 177: “Se sono conferite partecipazioni detenute in una società, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, che, al momento del conferimento, rientra tra i soggetti indicati all’articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma 2-bis, le percentuali ivi indicate devono sussistere per le partecipazioni da essa detenute direttamente, o indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile anch’esse rientranti tra i soggetti indicati all’articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), il cui valore contabile complessivo è superiore alla metà del valore contabile totale delle partecipazioni da essa detenute direttamente o indirettamente tramite le suddette società controllate. Ai fini della determinazione delle percentuali rappresentate dalle partecipazioni e della quantificazione del loro valore contabile si tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.”

 

Soglie Intrastat 2026 per tutti i paesi dell’Unione Europea e del Regno Unito

Soglie Intrastat 2026 per tutti i Paesi dell’Unione Europea e del Regno Unito.

COME SONO CAMBIATE LE SOGLIE INTRASTAT TRA IL 2025 ED IL 2026

Alcuni Paesi dell’Unione europea hanno modificato le proprie soglie Intrastat tra il 2025 e il 2026.

INTRA 2 bis – Nuova soglia di 2.000.000 di euro per l’obbligo mensile

Premessa

L’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall’articolo 13, comma 4-quater, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 che stabilisce l’obbligo per i soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica all’Agenzia delle dogane e dei
monopoli elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni e di servizi effettuati con i soggetti IVA stabiliti nei territori degli altri Stati membri dell’Unione europea.

L’articolo 50, comma 6-ter, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  dispone che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e
d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni in materia di elenchi riepilogativi, sono approvati i modelli e le relative
istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione , nonché le procedure ed i termini per l’invio dei dati all’Istituto Nazionale di Statistica.

Successivamente è stato emanato il Decreto del Min. Economia e Finanze del 22/02/2010  – Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

L’art. 1 del Decreto del Min. Economia e Finanze del 22/02/2010 individua i “Soggetti obbligati” a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

L’art. 2 del Decreto del Min. Economia e Finanze del 22/02/2010 individua la “Periodicita’ degli elenchi”.

Con Determinazione n° 493869 del 23 dicembre 2021 sono stati approvati i nuovi modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario – periodi di riferimento decorrenti dal 2022

MODELLO DESCRIZIONE
Modello Intra -1 Cessione di beni registrate nel periodo di riferimento
Modello Intra -1 Bis Riepilogo di cessioni beni registrate nel periodo di riferimento
Modello Intra – 1 Ter Rettifiche alle cessioni di beni relative ai periodi precedenti
Modello Intra – 1 Quater Servizi resi registrati nel periodo di riferimento
Modello Intra – 1 Quinquies Rettifiche ai servizi resi relative ai periodi precedenti
Modello Intra -2 Acquisti di beni registrati nel periodo di riferimento
Modello Intra -2 Bis Riepilogo di Acquisti di beni registrati nel periodo di riferimento
Modello Intra – 2 Ter Rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti
Modello Intra – 2 Quater Servizi ricevuti registrati nel periodo di riferimento
Modello Intra – 2 Quinquies Rettifiche ai servizi ricevuti relative ai periodi precedenti
Modello Intra – 1 Sexies Operazioni in regime di call-off stock

Allegato 11 – Istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi – pdf

Inizialmente ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Min. Economia e Finanze del 22/02/2010 gli elenchi riepilogativi erano presentati con riferimento

:a) a periodi trimestrali, per i soggetti che avevano realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;

b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovavano nelle condizioni richieste dalla lettera a).

Con Provvedimento Prot. n. 194409/2017 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate  di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d’intesa con l’Istituto
Nazionale di Statistica sono state stabilite “Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. “Intrastat”)”.

Tra le “Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi” a proposito delle semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello Intra -2 Bis) veniva stabilito che I soggetti di cui all’articolo 1 del Decreto 22 febbraio 2010 presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno
dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro.

Successivamente con la Determinazione n° 493869 del 23 dicembre 2021 era stato previsto che i “Soggetti obbligati” a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie dovevano  presentare gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti fosse stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o
superiore a 350.000 euro.
Non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2bis con cadenza trimestrale.

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INTRA 2 bis – Obbligo mensile solo oltre i 2 milioni di euro

Attualmente la Determinazione Direttoriale 84415 del 03/02/2026 di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica  introduce una semplificazione che riduce l’onere amministrativo per migliaia di operatori economici.

La Determinazione Direttoriale 84415 del 03/02/2026  conferma integralmente la modulistica e le specifiche tecniche già approvate con la Determinazione n° 493869 del 23 dicembre 2021.

La principale novità riguarda la periodicità del Modello Intra -2 Bis.

Ai sensi dell’art.1  (Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Modello Intra -2 Bis)) viene stabilito che i “Soggetti obbligati”presentano gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 2.000.000 di euro.

La semplificazione diventa operativa con gli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari da trasmettere entro il 25 febbraio 2026, ai sensi dell’articolo 50, comma 6-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

Da quella data, gli operatori che non superano la soglia dei 2 milioni potranno continuare a presentare gli INTRA con periodicità trimestrale, riducendo tempi e adempimenti.

Per quanto non diversamente disposto, restano ferme le disposizioni della Determinazione n° 493869 del 23 dicembre 2021.

Restano invariate le altre soglie Intrastat:

  • Cessioni di beni (Intra 1-bis): obbligo mensile al superamento di 50.000 euro nel trimestre.
  • Servizi ricevuti (Intra 2-quater): soglia confermata a 100.000 euro trimestrali.
  • Servizi resi (Intra 1-quater): nessuna soglia, obbligo per tutte le operazioni.

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Agenzie turistiche – Obbligo di fornire garanzie contro l’insolvenza o il fallimento


Obbligo degli operatori turistici di fornire garanzie contro l’insolvenza o il fallimento

Normativa Europea

Il 25 novembre 2015 è stata emanata la Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati che ha recepito le linee guida del 2014.

la Direttiva (UE) 2015/2302 impone a organizzatori e venditori di pacchetti turistici l’obbligo di fornire garanzie contro l’insolvenza o il fallimento. Tale tutela è cogente per rimborsare i viaggiatori e garantire il rientro.

Infatti, il Capo V (Artt. 17 e 18) della Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 è dedicato alla protezione del “viaggiatore” in caso di insolvenza dell'”organizzatore” ed impone agli organizzatori di fornire una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate da o per conto dei viaggiatori nella misura in cui i servizi pertinenti non sono eseguiti a causa dello stato di insolvenza dell’organizzatore. Se nel contratto di pacchetto turistico è incluso il trasporto di passeggeri, gli organizzatori forniscono una garanzia anche per il rimpatrio dei viaggiatori. Può essere offerta la continuazione del pacchetto.

Ai sensi dell’art. 28 della Direttiva (UE) 2015/2302:

“1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1 gennaio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 luglio 2018.”

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Normativa Italiana

In Italia la normativa europea  è stata recepita dal D.Lgs n. 62 del 21 maggio 2018.

L’art. 1 del D.Lgs n. 62 del 21 maggio 2018 ha modificato l’Allegato 1  al D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 “Codice della normativa statale in tema di turismo”.

A seguito della modifica la Sezione V (art. 47 e 48) del Capo I del Titolo VI dell’Allegato 1 al D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 “Codice della normativa statale in tema di turismo” è dedicata alla “Protezione in caso d’insolvenza o fallimento”.

L’Art. 47 (Efficacia e portata della protezione in caso d’insolvenza o fallimento) del Capo I del Titolo VI dell’Allegato 1 al D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 “Codice della normativa statale in tema di turismo” dispone che:
“1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro.
3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.
4. La garanzia di cui al comma 2 è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore.
5. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.
6. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42.
7. L’obbligo di cui al comma 1, non sussiste per l’organizzatore e il venditore di uno Stato membro dell’Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
8. Gli organizzatori e i venditori non stabiliti in uno Stato membro che vendono o offrono in vendita pacchetti in Italia o in un altro Stato membro o che, con qualsiasi mezzo, dirigono tali attività verso l’Italia o un altro Stato membro sono obbligati a fornire una garanzia equivalente a quella prevista dal comma 2.
9. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all’estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all’esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l’uso della normale diligenza.
10. È fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al viaggiatore.”

Quindi alle Associazioni di categoria viene data la possibilità di costituire  un apposito “Fondo di garanzia privato” a copertura dei rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore.

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Normativa Bulgara

In Bulgaria la normativa sul turismo è contenuta nella Legge sul Turismo (Закона за туризма)

Gli artt. da 97 a 109а. della Legge sul Turismo (Закона за туризма) sono dedicati alla Responsabilità degli operatori turistici e dei commercianti che facilitano la fornitura di servizi turistici collegati in caso di insolvenza e fallimento” (Testo in vigore dal 01.07.2018 in ottemperanza dell’dell’art. 28 della Direttiva (UE) 2015/2302).

L’art. 97 della Legge sul Turismo (Закона за туризма) prevede che:

“(1) L’operatore turistico stabilito nel territorio della Repubblica di Bulgaria stipula annualmente un contratto di assicurazione obbligatoria “Responsabilità civile dell’operatore turistico” con un assicuratore ai sensi del Codice delle assicurazioni .
(2) Il commerciante che facilita la fornitura di servizi turistici collegati, stabilito nel territorio della Repubblica di Bulgaria, stipula annualmente un contratto di assicurazione obbligatoria “Responsabilità del commerciante che facilita la fornitura di servizi turistici collegati” con un assicuratore ai sensi del Codice delle assicurazioni .
(3) Con la prima iscrizione nel registro degli operatori turistici e degli agenti di viaggio, il contratto di assicurazione di cui al comma 1 deve essere concluso e presentato al Ministro del turismo entro e non oltre 7 giorni dalla notifica del certificato di iscrizione rilasciato.
(4) I contratti di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono contenere clausole che escludano o limitino i diritti del viaggiatore, anche a seguito dell’inadempimento degli obblighi da parte dell’organizzatore del viaggio o del professionista che facilita la fornitura dei servizi turistici collegati definiti nella presente sezione.
(5) La garanzia prevista dai contratti di assicurazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è fornita gratuitamente al viaggiatore per garantire il rimpatrio e, se necessario, il finanziamento dell’alloggio prima del rimpatrio.”

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Struttura del Decreto Legislativo n.10 del 19 gennaio 2026 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto

Come spiega  la “Relazione Illustrativa” all’Atto del Governo n. 293 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto dal punto di vista della tecnica di redazione, gli argomenti inseriti nel testo unico IVA sono ordinati, in linea di principio, sulla base del sommario della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Ciò al fine di adottare
una sistematizzazione dei singoli temi coerentemente alla disciplina unionale.

Il Decreto Legislativo n.10 del 19 gennaio 2026 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (Testo Unico IVA) si compone di 18 Titoli

TITOLO I – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
– Capo I (Disposizioni generali)
TITOLO II – AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
– Capo I (Territorialità dell’imposta – Definizioni)
TITOLO III – SOGGETTI PASSIVI
– Capo I (Esercizio di imprese arti e professioni)
TITOLO IV – OPERAZIONI IMPONIBILI
– Capo I (Cessioni di beni)
– Capo II (Acquisti intraunionali di beni)
– Capo III (Prestazioni di servizi)
– Capo IV (Importazioni)
– Capo V (Buono corrispettivo)
TITOLO V – LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI
– Capo I (Cessioni di beni)
– Capo II (Operazioni intraunionali)
– Capo III (Prestazioni di servizi)
TITOLO VI – FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA
– Capo I (Cessioni di beni e prestazioni di servizi)
– Capo II (Cessioni e acquisti intraunionali)
TITOLO VII – BASE IMPONIBILE
– Capo I (Disposizioni generali)
– Capo II (Acquisti intraunionali di beni)
– Capo III (Importazioni)
TITOLO VIII – ALIQUOTE
– Capo I (Aliquote dell’imposta)
TITOLO IX – ESENZIONI E NON IMPONIBILITÀ
– Capo I (Operazioni esenti)
– Capo II (Operazioni non imponibili connesse alle operazioni intraunionali)
– Capo III (Operazioni non imponibili connesse alle importazioni)
– Capo IV (Operazioni non imponibili connesse all’esportazione)
– Capo V (Operazioni non imponibili assimilate)
– Capo VI (Depositi IVA)
TITOLO X – RIVALSA E DETRAZIONE
– Capo I (Rivalsa)
– Capo II (Detrazione)
TITOLO XI – VOLUME D’AFFARI ED ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ
– Capo I (Volume d’affari)
TITOLO XII – OBBLIGHI DEI SOGGETTI PASSIVI
– Capo I (Debitori dell’imposta)
– Capo II (Debitore dell’imposta per le operazioni intraunionali)
– Capo III (Debitore dell’imposta per le importazioni)
– Capo IV (Inizio, variazione e cessazione attività)
– Capo V (Fatturazione e registrazione delle operazioni)
– Capo VI (Fatturazione e registrazione delle operazioni intraunionali)
– Capo VII (Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento)
TITOLO XIII – RISCOSSIONE
– Capo I (Liquidazione e versamenti)
TITOLO XIV – RIMBORSI
– Capo I (Disposizioni varie)
TITOLO XV – GRUPPO IVA
– Capo I (Disposizioni generali)
TITOLO XVI – REGIMI SPECIALI
– Capo I (Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa)
– Capo II (Regime speciale per i produttori agricoli e ittici)
– Capo III (Disposizioni relative a determinati settori)
– Capo IV (Agenzie di viaggio e turismo)
– Capo V (Attività spettacolistiche)
– Capo VI (Regimi speciali per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione)
– Capo VII (Regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS))
– Capo VIII (Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi)
– Capo IX (Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti)
– Capo X (Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione)
TITOLO XVII – REGIMI DI FRANCHIGIA
– Capo I (Regime nazionale di franchigia)
– Capo II (Regime transfrontaliero di franchigia)
TITOLO XVIII – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO FINALE
– Capo I (Disposizioni varie)

Completano il testo quattro  tabelle, la principale delle quali è la tabella A, che elenca i prodotti agricoli e ittici (parte I) e i beni e servizi assoggettati ad aliquota ridotta del 4, 5 e 10% (parte II, III e IV), depurata delle varie previsioni non più in vigore ed integrata con norme esterne.

TITOLO I – Oggetto e ambito di applicazione

Capo I

(Disposizioni generali)

Il Capo I descrive le operazioni imponibili a livello nazionale, prevedendo che l’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

Viene, altresì, disposto che fino a quando non sarà entrato in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Unione europea l’imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intraunionali secondo le disposizioni di cui al testo unico in esame (articolo 1).

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TITOLO II – Ambito territoriale di applicazione

Capo I

(Territorialità dell’imposta – Definizioni)

Il Capo I, in materia di territorialità, reca le disposizioni relative al luogo di effettuazione delle operazioni sottoponibili all’imposta. Vengono riportate, pertanto, ai fini dell’applicabilità IVA (articolo 2) le definizioni di:

  • territori dello Stato e dell’Unione europea indicando i relativi territori esclusi;
  • soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato;
  • parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Unione europea;
  • trasporto intraunionale di beni;
  • locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto.

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TITOLO III – Soggetti passivi

Capo I

(Esercizio di imprese arti e professioni)

Il Capo I fornisce le definizioni di esercizio di imprese (l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile), individuando altresì le attività che si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio di imprese e quelle che non si considerano mai come tali, nonché di arti e professioni (l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse), individuando altresì le attività che non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni (articolo 3 e 4).

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TITOLO IV – Operazioni imponibili

Capo I

(Cessioni di beni)

Il Capo I reca la definizione di cessioni di beni, ovvero gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere, nonché ulteriori particolari operazioni da considerarsi cessioni di beni, assoggettabili all’imposta. Vengono altresì indicate alcune operazioni che non sono considerate cessioni di beni (articolo 5).

Vengono, altresì, definite le vendite a distanza intraunionali di beni, ossia le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’articolo 52, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intraunionali e che non hanno optato per l’applicazione della stessa. Vengono inoltre definite le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e le esclusioni dall’applicazione delle citate disposizioni (articolo 6).

Infine, si riporta la definizione di cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche, ovvero le cessioni di beni effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi (articolo 7).

Capo II

(Acquisti intraunionali di beni)

Il Capo II definisce gli acquisti intraunionali, ovvero gli acquisti effettuati nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato; le vendite a distanza intraunionali, nonché gli acquisti intraunionali in regime cosiddetto di “call-off stock” (particolare fattispecie contrattuale che si realizza quando uno stock di beni è spedito in un magazzino situato in un altro Stato membro a favore di un acquirente determinato che ne diventerà proprietario solo al momento del loro prelievo dal magazzino (articoli 8 e 9).

Capo III

(Prestazioni di servizi)

Il Capo III riporta la definizione di prestazioni di servizi, ovvero le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte, nonché ulteriori particolari operazioni da considerarsi prestazione di servizi, rilevanti ai fini dell’imposta, definendo ex lege prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, alcune specifiche fattispecie ed indicando alcune esclusioni (articolo 10).

Capo IV

(Importazioni)

 Il Capo IV definisce le importazioni, ovvero le operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio dell’Unione europea e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Unione medesima ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dall’Unione europea (articolo 11).

Capo V

(Buono corrispettivo)

 Il Capo V reca la definizione e i termini per considerare effettuato il trasferimento di un buono-corrispettivo, ovvero dello strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative (articolo 12), sia qualora sia da considerarsi monouso, ovvero se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono- corrispettivo dà diritto (articolo 13), sia se da considerarsi multiuso, ovvero se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto (articolo 14).

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TITOLO V – Luogo delle operazioni imponibili

Capo I

(Cessioni di beni)

 Sono indicati gli ambiti territoriali all’interno dei quali le cessioni di beni possono essere considerate come effettuate nel territorio dello Stato, ovvero se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili unionali o vincolati al regime del perfezionamento attivo e ammissione temporanea, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto (articolo 15).

Capo II

(Operazioni intraunionali)

Il Capo II individua i presupposti affinché le operazioni intraunionali siano considerate come effettuate nel territorio dello Stato, ovvero se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 28 e 29 del TFUE o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato. L’acquisto intraunionale si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l’acquirente è ivi soggetto d’imposta, salvo che sia comprovato che l’acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene (articolo 16).

Capo III

(Prestazioni di servizi)

Sono definite, inoltre, le condizioni necessarie affinché le prestazioni di servizi possano essere considerate effettuate nel territorio dello Stato ossia quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato e quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (articolo 17) e sono indicate particolari prestazioni di servizi che, a specifiche condizioni, sono da considerare come effettuate all’interno del territorio dello Stato (articolo 18). Si tratta in particolare delle prestazioni:

  • di servizi relativi a beni immobili;
  • di trasporto di passeggeri;
  • di servizi di ristorazione e di catering sia quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato, sia quando sono materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Unione europea, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato;
  • di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto.

In una specifica norma vengono descritte le condizioni necessarie all’applicazione dell’imposta per le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili (articolo 19).

Sono riportate alcune norme relative a particolari prestazioni di servizi concernenti imbarcazioni da diporto, necessarie per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (articolo 21).

Sono infine riportate alcune disposizioni speciali relative a talune prestazioni sottoponibili all’imposta, in quanto considerate rese nel territorio dello Stato, talora, al ricorrere di specifiche condizioni.

Si tratta dei:

  • servizi resi a committenti non soggetti passivi (articolo 20);
  • servizi resi a soggetti stabiliti fuori della Unione europea che non sono soggetti passivi dell’imposta (articolo 22);
  • servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi (articolo 23).

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TITOLO VI – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta

Capo I

(Cessioni di beni e prestazioni di servizi)

 Il Capo I contiene le disposizioni relative al momento di effettuazione delle operazioni nazionali. Vengono indicati nel dettaglio, ai fini dell’applicazione dell’imposta, i momenti in cui le cessioni di beni, nonché le prestazioni di servizi (articolo 24) e le operazioni sul mercato elettrico e nel sistema del gas naturale (articolo 25) si considerano effettuate.

Capo II

(Cessioni e acquisti intraunionali)

 Sono definiti, infine, i momenti in cui le cessioni intraunionali e gli acquisti intraunionali di beni sono da considerarsi effettuati ai fini dell’esigibilità dell’imposta (articolo 26).

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TITOLO VII – Base imponibile

Capo I

(Disposizioni generali)

Il Capo I raccoglie e riordina le disposizioni relative alla base imponibile

delle operazioni nazionali, intraunionali e alle importazioni.

Sono riportate le norme necessarie a determinare la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentati delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti (articolo 27).

Sono evidenziate anche le modalità di definizione del valore normale ovvero dell’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni mentre per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi. (articolo 28).

Sono elencate alcune esclusioni dal computo della base imponibile ovvero somme, valori e importi che non concorrono a formare la base imponibile (articolo 29).

Più in particolare, non concorrono alla formazione della base imponibile:

  • le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolaritànell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
  • il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
  • le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;
  • l’importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
  • le somme dovute a titolo di rivalsa dell’imposta sul valore

Inoltre, non si tiene conto, in diminuzione dell’ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto.

Vengono infine precisate le modalità di definizione della base imponibile per le seguenti operazioni:

  • le operazioni permutative e le dazioni in pagamento (articolo 30);
  • le cessioni e le prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi anche attraverso una norma di interpretazione (articolo 31).

Capo II

(Acquisti intraunionali di beni)

Il testo reca, come sopra detto, le modalità di determinazione della base imponibile e dell’aliquota per gli acquisti intraunionali di beni, prevedendo l’applicazione delle disposizioni sopra commentate (ossia gli articoli 27, 28 e 29) e precisando che, per i beni soggetti ad accisa, essa rientri nella base imponibile IVA (articolo 32).

Capo III

(Importazioni)

 Con riferimento all’imposta all’importazione, essa è commisurata, con le aliquote indicate nell’articolo 34, al valore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto, nonché dell’ammontare delle spese d’inoltro fino al luogo di destinazione all’interno del territorio dell’Unione europea che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Uno specifico regime è previsto per i supporti informativi, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, e per i beni unionali reimportati in regime di perfezionamento passivo (articolo 33).

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TITOLO VIII ALIQUOTE

Capo I

(Aliquote dell’imposta)

 Con il Capo I si provvede al riordino delle disposizioni relative alle aliquote, con particolare riguardo a quelle, anche di natura interpretativa, che si sono succedute nel tempo (articolo 34).

Di seguito, le varie aliquote IVA:

  • 22 percento (aliquota ordinaria);
  • 4 percento per le operazioni aventi ad oggetto beni e servizi di cui alla parte II della Tabella A;
  • 5 percento per le operazioni aventi ad oggetto beni e servizi di cui alla parte II-bis della Tabella A;
  • 10 percento per le operazioni aventi ad oggetto beni e servizi di cui alla parte III della Tabella A.

A titolo esemplificativo, si riporta la seguente tabella:

Aliquota Beni e servizi
 

4%

Prodotti di prima necessità (latte, pasta, pane, farine, ortaggi, legumi, ecc.)
 

5%

Basilico, rosmarino, prestazioni di trasporto urbano, macchinari medici vari ecc.)
 

10%

Prodotti alimentari non di prima necessità (carni, yogurt, kephir, pesce fresco, latte conservato ecc.)

Il testo reca, altresì, disposizioni interpretative e di chiarimento ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte del 4, del 5 e del 10 percento, nonché di assoggettamento all’aliquota ordinaria di determinati prodotti (articoli 35 e 36).

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TITOLO IX – Esenzioni e non imponibilità

Capo I

(Operazioni esenti)

 Il Capo I contiene e riordina le disposizioni relative alle esenzioni, con particolare riguardo alle disposizioni, anche di natura interpretativa, che si sono succedute nel tempo. A tale fine, è esposta una lunga serie di operazioni esenti dall’imposta (articolo 37).

Viene, inoltre, riportato il regime IVA per prestazioni di chirurgia estetica (articolo 38).

Capo II

(Operazioni non imponibili connesse alle operazioni intraunionali)

 Nel testo vengono elencate una serie di cessioni intraunionali non imponibili (articolo 39) e descritte le condizioni di cessioni intraunionali che possono essere considerate in regime cosiddetto di call-off stock (articolo 40). Sono, altresì, descritte le operazioni triangolari unionali non imponibili (articolo 43), ovvero delle cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi.

Sono riportate le condizioni per il verificarsi della non imponibilità dell’IVA per le cessioni a catena (ovvero quelle cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto, da uno Stato membro a un altro Stato membro direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente (articolo 41) e per gli acquisti intraunionali (articolo 42).

Capo III

(Operazioni non imponibili connesse alle importazioni)

 Il testo indica una serie di importazioni non soggette a IVA (articolo 44).

Capo IV

(Operazioni non imponibili connesse all’esportazione)

 Sono riportate le condizioni per il verificarsi della non imponibilità dell’IVA per le seguenti operazioni:

  • cessione all’esportazione (articolo 45);
  • acquisti in sospensione di imposta (articoli 46 e 47);
  • operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (articolo 48);
  • servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (articolo 49);
  • operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino (articolo 50);
  • cessioni non imponibili a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea (articolo 51).

Capo V

(Operazioni non imponibili assimilate)

 Vengono, infine, indicate alcune altre operazioni non imponibili relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di specifici soggetti (a titolo di esempio nei confronti dell’Unione europea, degli organismi internazionali riconosciuti, nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari) (articolo 52).

Capo VI

(Depositi IVA)

 Il Capo VI raccoglie le disposizioni relative ai depositi fiscali ai fini IVA, nonché quelle concernenti l’immissione in consumo o l’estrazione di benzina o gasolio introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato.

In particolare, viene riportata la definizione dei cc.dd. depositi IVA, ossia speciali depositi fiscali, ai fini IVA, preordinati alla custodia di beni nazionali e unionali che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono altresì, recate disposizioni in materia di abilitazione alla gestione, nonché di gestione stessa, dei suddetti depositi. Inoltre, sono riportate le operazioni non soggette a IVA effettuate tramite deposito (articolo 53).

Viene descritta una specifica disciplina sui depositi IVA per la benzina o il gasolio destinati all’utilizzo come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (articolo 54).

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TITOLO X – Rivalsa e detrazione

Capo I

(Rivalsa)

 Il Capo I concerne le disposizioni relative all’istituto della rivalsa, in forza del quale il soggetto che pone in essere la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile addebita l’imposta al cessionario o al committente (articolo 55).

Capo II

(Detrazione)

 È, altresì, previsto il meccanismo della detrazione mediante il quale il soggetto passivo è tenuto a versare all’Erario l’imposta al netto di quella già assolta o dovuta o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione a beni e servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione (anche in caso di acquisti intraunionali). Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (articolo 56).

Inoltre, vengono riportate norme circa la modalità di determinazione della percentuale di detrazione dell’IVA (articolo 57),

Il testo reca, altresì, specifiche ipotesi di esclusione o riduzione della detrazione d’imposta (articolo 58).

Sono contenute disposizioni in materia di rettifica della detrazione (articolo 59). In merito, laddove i beni o i servizi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata, è possibile una rettifica della stessa in aumento o in diminuzione. Le ipotesi di rettifica sono le seguenti:

  • per cambio di destinazione;
  • per mutamento del regime fiscale, del regime di detrazione dell’imposta o dell’attività.

È prevista una apposita modalità di detrazione per gli enti non commerciali (articolo 60).

Infine, si descrive una disciplina particolare in materia di scissioni aziendali. In particolare, in caso di trasferimento di aziende o di complessi aziendali in esecuzione di scissione, gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’IVA, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende stesse, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento (articolo 61).

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TITOLO XI – Volume d’affari ed esercizio di più attività

Capo I

(Volume d’affari)

 Il Capo I contiene le disposizioni relative al volume d’affari e all’applicazione dell’imposta nei confronti dei soggetti che esercitano più attività.

In dettaglio, il volume d’affari è costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che il contribuente ha effettuato o registrato nell’anno solare ovvero che sono soggette a registrazione nel corso dell’anno medesimo (articolo 62).

I soggetti esercenti più attività scontano l’imposta unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riguardo al volume d’affari complessivo, eccetto nelle ipotesi espressamente contemplate (articolo 63).

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TITOLO XII – Obblighi dei soggetti passivi

 

Capo I

(Debitori dell’imposta)

 Il Capo I raccoglie le disposizioni relative al debitore dell’imposta per le operazioni nazionali, intraunionali e importazioni.

In primo luogo, viene fornita una definizione di debitore d’imposta, ossia il soggetto che, ponendo in essere cessioni di beni o prestazioni di servizi, è tenuto a versare l’imposta all’erario cumulativamente per tutte le operazioni effettuate al netto della detrazione.

Si indicano analiticamente i debitori d’imposta in caso di operazioni territorialmente rilevanti in Italia (articolo 64). Specificamente, sono debitori d’imposta:

  • il soggetto passivo in caso di operazioni tra soggetti residenti;
  • il cessionario/committente-soggetto passivo stabilito in Italia in caso di operazioni effettuate nei suoi confronti da un soggetto non residente (c.d. reverse charge);

Con riferimento al cosiddetto reverse charge vengono indicate le ipotesi nelle quali tale istituto trova applicazione. Per approfondimenti si veda il relativo tema web, rinvenibile nel Portale della documentazione della Camera dei deputati.

  • l’operatore economico non residente in caso di operazioni tra soggetti non residenti, il quale provvede ad assolvere i relativi adempimenti direttamente, se identificato ai sensi dell’articolo 54 del testo unico adempimenti e accertamento, o tramite rappresentante fiscale residente in Italia.

Viene, altresì, descritta una disciplina specifica in materia di operazioni per le quali le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi non sono debitori d’imposta. In tal caso, esse versano l’imposta loro applicata dai fornitori direttamente all’Erario, anziché ai fornitori stessi (c.d. split payment). Siffatta disciplina si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri enti e società specificamente richiamati (articolo 65).

Capo II

(Debitore dell’imposta per le operazioni intraunionali)

 Nelle operazioni intraunionali, in via generale, il debitore d’imposta è l’acquirente-soggetto passivo nazionale. Tuttavia, qualora l’operazione intraunionale sia effettuata da un soggetto passivo non residente e senza stabile organizzazione in Italia, gli adempimenti sono da quest’ultimo compiuti mediante identificazione diretta o rappresentante fiscale (articolo 66).

Capo III

(Debitore dell’imposta per le importazioni)

 Per quanto concerne le importazioni, il debitore d’imposta è l’importatore (articolo 67).

Capo IV

(Inizio, variazione e cessazione attività)

 Nel Capo IV sono riportate le norme che disciplinano le dichiarazioni di inizio attività, da effettuare entro 30 giorni dall’inizio dell’attività presso uno degli uffici locali o ad un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e a seguito della quale viene attribuito al contribuente un numero di partita IVA, a cui vanno comunicate nel medesimo termine tutte le variazioni relative alla stessa, e la cessazione attività da parte dei soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione o dei soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale (articolo 68) e quelle in materia di dichiarazione valevole per l’identificazione ai fini IVA del soggetto non residente nel territorio dello Stato che intende assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente (articolo 70).

Vengono, infine, inserite le norme che stabiliscono che gli obblighi derivanti, in base alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data (articolo 69) e in materia di pubblicità in materia di partita IVA ovvero della possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA attribuito (articolo 71).

Capo V

(Fatturazione e registrazione delle operazioni)

 Nel Capo V sono esposte le modalità di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili.

Vengono elencate le indicazioni necessarie da inserire nella fatturazione delle operazioni a cui è tenuto il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio per ciascuna operazione imponibile – a titolo di esempio non esaustivo: la data di emissione, il numero progressivo che la identifichi in modo univoco, la ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, la residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché l’ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti, il numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore – (articolo 72) nonché nella fatturazione semplificata prevista per operazioni di ammontare complessivo non superiore a cento euro e nella fattura rettificativa di cui al successivo articolo 92 (articolo 73).

La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, ma la disposizione di cui all’articolo 72 indica diverse fattispecie con termini differenti (ad esempio con riferimento a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti esteri (stabiliti nell’Unione europea o meno).

Vengono poi esposte le modalità attraverso le quali deve essere disciplinata l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse, attraverso l’invio in forma elettronica, nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (articoli 74 e 75). Successivamente, sono inserite le norme che regolano la fatturazione elettronica negli appalti pubblici (articolo 76), nonché la fatturazione elettronica (obbligatoria per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato mentre con riguardo alle prestazione rese o ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate), la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati – attraverso un servizio gratuito per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche – ed il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle entrate e che prevedono l’utilizzo delle medesime da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza (articolo 77).

Sono poi riportate le norme che esonerano gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dalla emissione di fatture elettroniche (articolo 78) e quelle che disciplinano l’emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping ovvero le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a euro 70 destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione medesima (articolo 79). Vengono inserite le norme sulla fatturazione elettronica relativa ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino (articolo 80) e vengono indicate le operazioni che rientrano nella disciplina commercio al minuto e attività assimilate (ad esempio prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, per le prestazioni di trasporto di persone, per le attività di organizzazione di escursioni, giri turistici, ecc.) per le quali l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (articolo 81).

Vengono poi indicati gli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, individuandone le modalità, e prevedendo che le stesse siano effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. È ammessa la possibilità per i soggetti che fanno uso di sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico possono assolvere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri mediante questi sistemi a condizione che gli stessi consentano la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. Il termine di trasmissione dei dati è pari a dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, fermi restando gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dell’importo dei corrispettivi giornalieri anonimi può essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati (articoli 82 e 83).

Vengono, altresì, definite:

  • le modalità di certificazione dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi mediante ricevuta fiscale e scontrino fiscale, mediante l’uso esclusivo di speciali registratori di cassa o terminali elettronici, o di idonee bilance elettroniche munite di stampante, nei casi in cui non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente (articolo 84), fatta eccezione per l’attività di noleggio autoveicoli che gode di una propria disciplina semplificata (articolo 85);
  • le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale, a titolo di esempio non esaustivo: le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d’antiquariato, le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta, le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione, le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica (articolo 68);
  • le modalità di documentazione mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale ai fini della deducibilità delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi (articolo 69);
  • le modalità di registrazione delle fatture da parte del contribuente che deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (articolo 86);
  • le modalità di registrazione dei corrispettivi nelle attività di commercio al minuto e attività assimilate. In tal caso viene registrato l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l’aliquota applicabile entro il giorno non festivo successivo al giorno in cui le operazioni sono effettuate (articolo 87);
  • le modalità di registrazione degli acquisti a cui è tenuto il contribuente che annota in apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (articolo 88);
  • le modalità di tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni obbligate alla tenuta del registro unico delle fatture (sostituibile con apposite funzionalità rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti) nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. È esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto (articolo 90).

Sono riportate le modalità, i termini speciali e le semplificazioni previste per alcuni determinati adempimenti (a titolo di esempio non esaustivo: per l’emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti, per l’emissione, numerazione e registrazione delle fatture, con riferimento alle liquidazioni periodiche e ai versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all’esercizio di impianti di lampade votive; articolo 89).

Sono esposte le modalità per la registrazione delle variazioni in aumento o in riduzione dell’imponibile o dell’imposta, nonché della correzione di errori materiali o di calcolo (articolo 92).

Vengono riportate le norme che prevedono una disposizione regolamentare concernente semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione, ovvero per i contribuenti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a cinquecentomila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a ottocentomila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. In particolare i contribuenti sopra indicati possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia (articolo 93).

Si dispone inoltre la dispensa, per il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all’Ufficio competente, da alcuni adempimenti (obblighi di fatturazione e di registrazione) per le operazioni esenti da imposta, fermi restando l’obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l’obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente. La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti dev’essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell’attività ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio (articolo 94).

Sono infine descritte le modalità di tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti) previsti nella sezione in esame (articolo 95).

Infine, si prevede che le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 69 del 2002, si applichino anche alle associazioni pro-loco, alle bande musicali amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni dalle stesse organizzate (articolo 96).

Capo VI

(Fatturazione e registrazione delle operazioni intraunionali)

 Nel Capo VI sono indicate le modalità di:

  • fatturazione delle operazioni intraunionali (acquisti e cessioni; articolo 97) nonché registrazione delle medesime (articolo 98);
  • liquidazione periodica e dichiarazione annuale relativamente agli acquisti intraunionali (articolo 99);
  • dichiarazione e versamento dell’imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa (articolo 100).

Sono descritti gli obblighi dichiarativi connessi agli scambi intraunionali nonché le relative sanzioni, irrogate dall’Agenzia delle entrate, nei casi di omesse o inesatte dichiarazioni (articolo 101).

In dettaglio la fattura relativa all’acquisto intraunionale deve essere numerata e integrata dal cessionario con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni. Se trattasi di acquisto intraunionale senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale. Il cessionario di un acquisto intraunionale che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la fattura. Se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria

Per le cessioni intraunionali è emessa fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma unionale o nazionale. La fattura deve inoltre contenere l’indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al cessionario dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento.

L’imposta relativa agli acquisti intraunionali è computabile in detrazione con riferimento alle registrazioni eseguite nel secondo mese precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza mensile e nel secondo trimestre precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale.

Chi effettua acquisti intraunionali soggetti all’imposta deve comunicare all’altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intraunionali, I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intraunionali del testo unico IVA, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato e quelli da questi ultimi ricevuti indicando separatamente le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati.

Con riferimento alle norme della presente sezione si valuti l’opportunità di sostituire, ovunque ricorra, il riferimento a norme comunitarie con quello a norme dell’Unione europea nonché di sostituire il riferimento ad acquisiti e cessioni intra-comunitarie con quello ad acquisti e cessioni intra-unionali.

Capo VII

(Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento)

Il Capo VII disciplina gli obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento.

Sono riportate inizialmente le definizioni che si applicano all’interno della sezione in esame (articolo 102) e alcuni obblighi a cui sono tenuti i prestatori dei servizi di pagamento:

  • obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento ovvero la documentazione che riporta le informazioni dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri che prestano ogni trimestre (articolo 103):
    Secondo la citata disposizione i prestatori dei servizi di pagamento conservano la documentazione che riporta le informazioni di cui all’articolo 96 dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri che prestano ogni trimestre, al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano effettuate nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea allo scopo di conseguire l’obiettivo di lottare contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto. L’obbligo di conservazione opera se, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario.
  • obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento transfrontaliero (articolo 104).

Viene descritta la disciplina in materia di localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento ai fini dell’applicazione dell’obbligo di conservazione e trasmissione delle informazioni relative ai servizi di pagamento (articolo 105) e la documentazione da conservare (articolo 106).

I dati da conservare ai sensi dell’articolo 96 sono:

  1. il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;
  2. il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
  3. se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;
  4. l’IBAN o, se l’IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;
  5. se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;
  6. se disponibile, l’indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
  7. i dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui all’articolo 93;
  8. i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla lettera g).

Infine, sono indicate le sanzioni in caso di violazione degli obblighi di conservazione e comunicazione (articolo 107) e l’ambito di applicazione delle presenti disposizioni (ovvero i servizi di pagamento transfrontalieri prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024) (articolo 108).

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TITOLO XIII RISCOSSIONE

Capo I

(Liquidazione e versamenti)

 Il Capo I raccoglie le disposizioni in materia di versamenti periodici (articolo 109), limiti per la liquidazione trimestrale (articolo 110) e acconto IVA (articolo 111).

Il testo reca, altresì, disposizioni sulla registrazione, dichiarazione e versamento dell’imposta concernente gli acquisti effettuati dagli enti non commerciali (articolo 112), nonché su riscossione coattiva e privilegi (articolo 113).

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TITOLO XIV RIMBORSI

Capo I

(Disposizioni varie)

Il testo contiene disposizioni in materia di rimborsi.

In primo luogo, viene disciplinato il versamento di conguaglio e il rimborso dell’eccedenza. In particolare, se dalla dichiarazione annuale risulta che l’ammontare detraibile, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili, il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi espressamente previste e comunque in caso di cessazione di attività. Il contribuente, al ricorrere di talune condizioni, può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a euro 2.582,28, all’atto della presentazione della dichiarazione (articolo 114).

Viene, altresì, previsto che il soggetto passivo presenti la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (articolo 115).

Inoltre, viene indicata la modalità di esecuzione dei predetti rimborsi (i rimborsi sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni) (articolo 116).

Infine, vengono definite le modalità di rimborso dell’imposta assolta in altri Stati membri dell’Unione europea (articolo 117) e delle eccedenze di versamento a soggetti aderenti ai regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS), rispetto ai quali si veda il commento alle disposizioni del Capo VII del Titolo XVI (articolo 119), nonché l’esecuzione dei rimborsi sia a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea (articolo 118) sia a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione europea (articolo 120).

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TITOLO XV – GRUPPO IVA

Capo I

(Disposizioni generali)

 Il Capo I recepisce, senza operare sostanziali modifiche, il Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, accogliendo, in ottica compilativa, le disposizioni relative all’istituto del Gruppo IVA previsto dalla legge n. 232 del 2016, applicabili dal 1° gennaio 2018.

Nello specifico, sono riportati i presupposti soggettivi necessari alla costituzione del gruppo IVA e i soggetti esclusi dal gruppo IVA gruppo (articolo 121).

Quanto al primo punto sono richiesti congiuntamente:

  • una pluralità di soggetti passivi stabiliti in Italia, esercenti attività di impresa, ovvero arti o professioni;
  • la congiunta sussistenza tra gli stessi dei vincoli finanziario, economico e organizzativo.

Quanto al secondo punto sono esclusi dalla partecipazione a un Gruppo IVA le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero, i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario, i soggetti sottoposti a una delle procedure indicate dall’articolo 129, comma 3, terzo periodo del presente testo unico o in liquidazione ordinaria.

Passando alla valutazione dei requisiti, il vincolo finanziario sussiste laddove tra i suddetti soggetti intercorra, con decorrenza almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente, un rapporto di controllo, diretto o indiretto, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile oppure i suddetti soggetti siano sottoposti a controllo, diretto o indiretto, da parte del medesimo soggetto, purché quest’ultimo sia residente in Italia ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo di scambio di informazioni. Il vincolo finanziario si considera, altresì, sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti in Italia, qualora partecipino a un Gruppo Bancario di cui all’articolo 37-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993.

La norma sopracitata disciplina il c.d. Gruppo Bancario Cooperativo, il quale è composta da:

  1. una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura pari ad almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l’esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro;
  2. le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;
  3. le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall’articolo 59. c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre società di cui alle lettere b) e c).

Il vincolo economico sussiste allorquando ricorra almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:

  1. svolgimento di un’attività principale dello stesso genere;
  2. svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
  3. svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

Infine, può dirsi esistente il vincolo organizzativo qualora tra i soggetti precedentemente menzionati vi sia un coordinamento, in via di diritto (ai sensi delle disposizioni contenute nel libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile) o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto (articolo 122).

Ai fini della costituzione di un Gruppo IVA è necessario l’esercizio di una opzione da parte di tutti i soggetti passivi stabiliti in Italia per i quali ricorrano i requisiti suesposti, mediante la presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del gruppo, di una dichiarazione recante i dati di cui all’articolo 131, comma 5, del testo unico in commento. Tuttavia, ove uno o più dei predetti soggetti non eserciti detta opzione, l’effettivo vantaggio fiscale conseguito è oggetto di recupero a carico del gruppo IVA e quest’ultimo cessa a partire dall’anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell’opzione, a meno che i predetti soggetti non esercitino l’opzione per partecipare al gruppo medesimo (articolo 123). Viene descritta, altresì, la disciplina ai fini IVA delle operazioni realizzate tra due soggetti partecipanti al medesimo gruppo IVA, delle operazioni poste in essere da un soggetto del gruppo IVA nei confronti di un soggetto esterno e viceversa, nonché di quelle effettuate per il tramite di sedi o stabili organizzazioni situate all’estero (articolo 124).

Il testo reca, inoltre, disposizioni concernenti le eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA (articolo 125), gli adempimenti cui è tenuto il rappresentante del gruppo IVA (articolo 126) e le annesse responsabilità (articolo 127), nonché modalità ed effetti della revoca dell’opzione (articolo 128).

Infine, oltre ad essere precisata la non efficacia dell’opzione esercitata dal soggetto privo dei requisiti prestabiliti ai fini della partecipazione al gruppo IVA, sono riportati i casi di cessazione della partecipazione al gruppo medesimo (articolo 129), le modalità di espletamento dell’attività di controllo del gruppo (articolo 130) e di emissione, numerazione e registrazione delle fatture, nonché di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici (articolo 131).

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TITOLO XVI – Regimi speciali

Capo I

(Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa)

Il Capo I raccoglie le disposizioni concernenti la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa, secondo cui, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi (articolo 132).

Capo II

(Regime speciale per i produttori agricoli e ittici)

 Il Capo II contiene le disposizioni per il settore agricolo.

Specificamente, viene indicato un regime speciale per i produttori agricoli che pongono in essere cessioni di prodotti agricoli e ittici indicati nella prima parte della allegata tabella A).

Detto regime si sostanzia in:

  • una detrazione forfettizzata corrispondente all’importo derivante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle predette operazioni, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
  • l’applicazione dell’imposta con le aliquote proprie dei singoli prodotti;
  • l’esonero dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili per i produttori agricoli che nell’anno solare precedente abbiano realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d’affari non superiore a 7 mila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici indicati nella prima parte della allegata tabella A). Resta ferma la facoltà per tali produttori di non avvalersi di siffatto esonero.

A tal proposito, viene riportata una puntuale elencazione dei soggetti definibili produttori agricoli ai fini della presente disciplina (articolo 133).

Con riferimento ai produttori agricoli, sono recate, altresì, disposizioni concernenti gli acquisti intraunionali imponibili dagli stessi effettuati (articolo 134).

Viene prevista, per le attività agricole connesse, l’applicazione dell’IVA nella misura pari al 50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili, a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi di tale misura (articolo 135).

Viene indicato un regime fiscale per i raccoglitori occasionali, i quali sono esonerati dal versamento dell’imposta e da ogni obbligo documentale e contabile, inclusa la dichiarazione annuale (articolo 136), e per la raccolta e la cessione di prodotti selvatici non legnosi (articolo 137).

Infine, si precisa che gli interventi a sostegno della produzione agricola

sono qualificate come prestazioni non imponibili ai fini IVA (articolo 138).

Capo III

(Disposizioni relative a determinati settori)

 Il Capo III contiene le disposizioni per particolari settori (editoria; generi di monopolio; telecomunicazioni; documenti di viaggio; documenti di sosta nei parcheggi; rottami; ecc.).

In merito, per specifici settori, sono indicate le modalità di applicazione dell’imposta in deroga alle disposizioni contenute nei Titoli da I a XIV. A titolo esemplificativo, l’imposta è dovuta (articolo 139):

  • sulla base del prezzo di vendita al pubblico per il commercio dei tabacchi lavorati, di quotidiani, periodici e libri, nonché per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone;
  • sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi.

Sono recate disposizioni concernenti la liquidazione giudiziale e la liquidazione coatta amministrativa, prevedendo che per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. Invece, per le operazioni effettuate successivamente all’apertura della liquidazione giudiziale o all’inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti ai fini IVA, anche se è stato disposto l’esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore (articolo 140).

Capo IV

(Agenzie di viaggio e turismo)

Sono, altresì, recate disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo, le cui operazioni, finalizzate all’organizzazione di pacchetti turistici tutto compreso, sono considerate come una prestazione di servizi unica. Si specifica, altresì, che, ai fini della determinazione dell’imposta dovuta su dette operazioni, il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta. Si precisa, peraltro, che, con riguardo alle prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza, l’imposta si applica sulla differenza, al netto dell’imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell’imposta (articolo 141).

Capo V

(Attività spettacolistiche)

Il Capo V contiene disposizioni concernenti le attività spettacolistiche, recanti il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi ad esse relative, corrispondente all’inizio dell’esecuzione delle manifestazioni, fatta eccezione per le operazioni eseguite in abbonamento, per le quali l’imposta è dovuta all’atto del pagamento del corrispettivo. Per tali operazioni, le imprese assolvono agli obblighi di certificazione dei corrispettivi tramite il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate. Inoltre, ai soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività spettacolistiche specificamente indicate nella tabella C) allegata al presente testo unico, che nell’anno solare precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore alla soglia indicata, spetta la determinazione della base imponibile nella misura del 50 per cento dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti. Resta salva la facoltà per detti soggetti di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari (articolo 142).

Capo VI

(Regimi speciali per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione)

 Il Capo VI contiene le disposizioni speciali applicabili per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione.

In merito, viene indicata, per i suddetti soggetti, la modalità di determinazione della base imponibile cui applicare l’IVA. Specificamente, l’imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all’acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Tuttavia, con riferimento alle cessioni di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d’arte ceduti ai soggetti che ne esercitano il commercio dall’autore o dai suoi eredi o legatari, è possibile optare per il regime suddetto (c.d. del margine) a condizione che non sia stata applicata un’aliquota ridotta agli oggetti d’arte, antiquariato o da collezione in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest’ultimo (articolo 143).

A tal proposito, si ricorda che l’articolo 9 del decreto-legge n. 95 del 2025, modificando l’articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 1995, ha disposto la riduzione dal 10 per cento al 5 per cento dell’aliquota IVA applicabile alla compravendita di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione.

Conseguentemente, è stata preclusa l’applicazione del suddetto regime del margine qualora il soggetto passivo-rivenditore li abbia acquistati o importati con aliquota IVA ridotta.

Pertanto, con tali disposizioni, viene definita l’alternatività tra regime del margine ed applicazione dell’aliquota IVA ridotta (5 per cento) per le cessioni ed importazioni di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione.

Per ulteriori approfondimenti sul citato regime si rinvia al dossier della Camera dei deputati relativo al decreto-legge n. 95 del 2025.

Sono indicati, altresì, un regime particolare per quanto concerne le operazioni con l’estero e il volume d’affari (articolo 144).

Inoltre, sono recate disposizioni in merito alle modalità di fatturazione e registrazione (articolo 145) e alle relative sanzioni per le omissioni o le inesattezze (articolo 146).

Si precisa, inoltre, l’applicazione delle disposizioni ordinarie in materia di IVA per quanto non è diversamente disposto nel presente capo (articolo 147). Infine, si riporta il regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all’asta. Nello specifico, l’imposta relativa alla rivendita è commisurata all’ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene, comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall’organizzatore della vendita all’asta all’acquirente del bene, e l’importo che l’organizzatore corrisponde al committente. Quest’ultimo è costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che l’organizzatore della vendita riceve dal committente in virtù del contratto dimandato (articolo 148).

Capo VII

(Regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS))

Il Capo VII raccoglie le disposizioni dei regimi speciali One Stop Shop

(OSS) e Import One Stop Shop (IOSS).

In merito, sono recate disposizioni concernenti regimi speciali per:

  • i servizi resi da soggetti non UE;
  • per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intraunionali di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello Stato membro facilitate da interfacce elettroniche;
  • per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi.

Per quanto concerne la prima categoria di soggetti (soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione), vi è la possibilità di identificazione in Italia, con le modalità previste, ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di IVA, relativamente a tutti i servizi resi nell’Unione europea a committenti non soggetti passivi d’imposta. Detti soggetti sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo I, capo IV, del testo unico adempimenti e accertamento e non possono detrarre dall’imposta dovuta quella relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni. L’imposta relativa a tali operazioni effettuate nel territorio dello Stato può essere in ogni caso chiesta a rimborso. Peraltro, tali soggetti passivi hanno facoltà di esercitare, qualora spettante, il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non assoggettate al regime speciale, svolte dai soggetti passivi stessi (articolo 149).

Quanto alla seconda categoria (soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia) sussiste facoltà di opzione per l’applicazione delle predette disposizioni, ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di IVA, con riferimento ai seguenti beni e servizi (articolo 150):

  • per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta;
  • per tutte le vendite a distanza intraunionali aventi ad oggetto beni spediti o traportati dal fornitore o per suo conto a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto, nonché mezzi di trasporto nuovi o beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto;
  • per tutte le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche.

I soggetti passivi che esercitano la suddetta opzione non possono detrarre dall’imposta dovuta quella relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni. Essi, tuttavia, possono esercitare, qualora spettante, il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non assoggettate al regime speciale, svolte dai soggetti passivi stessi.

Infine, con riferimento all’ultima categoria (soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione europea) è prevista la facoltà di identificazione in Italia ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di IVA, relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, del testo unico in oggetto, ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Tale regime speciale, analogamente a quello previsto per la prima tipologia di soggetti, prevede l’esonero dagli obblighi di cui al titolo I, capo IV, del testo unico adempimenti e accertamento, nonché l’indetraibilità dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni da quella dovuta. L’imposta relativa a queste operazioni, effettuate nel territorio dello Stato, può essere in ogni caso chiesta a rimborso. Peraltro, tali soggetti passivi hanno facoltà di esercitare, qualora spettante, il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non assoggettate al regime speciale, svolte dai soggetti passivi stessi (articolo 151).

Il presente capo reca, altresì, disposizioni concernenti il regime fiscale previsto per i soggetti identificati in un altro Stato membro (articolo 152), nonché le modalità di riscossione e ripartizione dell’IVA nell’ambito del regime di cui al capo medesimo, per la quale è esclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione previsto all’articolo 3 del testo unico versamenti e riscossioni (articolo 153).

Capo VIII

(Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi)

Il Capo VIII reca disposizioni in materia di mezzi di trasporto nuovi, prevedendo che, per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell’esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del presente testo unico spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall’acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell’imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non può essere superiore all’ammontare dell’imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all’imposta nel territorio dello Stato (articolo 154).

Capo IX

(Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti)

Il    Capo    IX    raccoglie    disposizioni    concernenti    l’obbligo      di

identificazione, che può essere stabilito dal Ministro dell’economia e delle finanze con propri decreti, con riferimento a determinati prodotti, tra i quali (articolo 155):

  • prodotti tessili di cui alla legge 883 del 1973, nonché indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali per i quali dal contrassegno o dall’etichetta devono risultare il numero di partita IVA del soggetto obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di codice statistico;
  • apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico, nonché talune relative parti e pezzi staccati per i quali oltre al numero di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito al prodotto;
  • dischi, nastri ed altri analoghi supporti

Capo X

(Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione) 

Il Capo X raccoglie la disciplina delle importazioni di beni la cui spedizione o il trasporto si concludono nel territorio dello Stato, in spedizioni di valore trascurabile.

Nello specifico, si prevede un regime speciale di assolvimento dell’IVA per i soggetti che presentano i beni in dogana per conto della persona alla quale gli stessi sono destinati, tenuta al pagamento dell’imposta. Relativamente alle importazioni di beni effettuate nel mese di riferimento, i soggetti che si avvalgono di siffatto regime speciale presentano una dichiarazione mensile dalla quale risulta l’ammontare dell’imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati (articolo 156).

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TITOLO XVII – Regimi di franchigia

Capo I

(Regime nazionale di franchigia)

 Il testo contiene disposizioni concernenti il regime nazionale di franchigia, secondo il quale i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il regime di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (ossia quanto previsto per i contribuenti assoggettati al regime forfetario articolo 157).

Ciò implica che tali soggetti, ancorché obbligati a fatturare i corrispettivi mediante fatturazione elettronica (a decorrere dal 2024), non addebitino l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggano l’Iva sugli acquisti. Tra l’altro essi non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva.

Capo II

(Regime transfrontaliero di franchigia)

 Il Capo II reca disposizioni in materia di regime transfrontaliero di franchigia.

Vengono indicate le varie definizioni (articolo 158). Inoltre, sono individuate le condizioni di ammissione, la decorrenza, gli adempimenti, nonché la cessazione sia del regime di franchigia applicato in Italia da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea sia di quello applicato in altri Stati membri dell’Unione europea da parte di soggetti stabiliti in Italia (articoli da 159 a 167). Con riguardo a quest’ultimo, l’Agenzia delle entrate assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo al numero di partita IVA, in relazione agli Stati di esenzione che hanno ammesso tale soggetto passivo al regime di franchigia (articolo 164)

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TITOLO XVIII – Disposizioni di coordinamento finale

Capo I

(Disposizioni varie)

Sono raccolte le norme concernenti l’istituzione e la decorrenza dell’IVA (articolo 168), le norme di interpretazione autentica (articolo 169), le varie abrogazioni (articolo 170), nonché la decorrenza delle disposizioni contenute nel presente testo unico (dal 1° gennaio 2026) (articolo 171).

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Relazione Illustrativa al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di Imposta sul Valore Aggiunto

“Relazione Illustrativa” all’Atto del Governo n. 293  Decreto Legislativo n.10 del 19 gennaio 2026 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il testo unico IVA è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, 111 (Princìpi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
  • coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
  • abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più

In tale ottica, le disposizioni vigenti contenute in primis nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell’ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame.

Dal punto di vista della tecnica di redazione, gli argomenti inseriti nel testo unico IVA sono ordinati, in linea di principio, sulla base del sommario della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Ciò al fine di adottare una sistematizzazione dei singoli temi coerentemente alla disciplina unionale.

In particolare, il testo unico razionalizza le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplinano rispettivamente le operazioni nazionali e intraunionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto. In una logica di coerenza con la ratio di organizzare le disposizioni per settori omogenei, alcuni profili oggi disciplinati nel d.P.R. n. 633 del 1972 (in particolare, “Accertamento”) non hanno trovato collocazione nel presente testo unico.

In ragione della natura unionale del tributo e delle peculiarità del meccanismo di funzionamento dell’IVA sono mantenute nel testo unico IVA le disposizioni in materia di fatturazione, registrazione delle operazioni, liquidazione del tributo e rimborso.

Quanto ai profili di carattere procedimentale, l’articolo 21 della legge n. 111 del 2023 rinvia alle indicazioni procedurali di cui all’articolo 1 che non prevedono la trasmissione dei testi unici al Consiglio di Stato per l’espressione del relativo parere.

La scelta del legislatore delegante del 2023 è stata, quindi, nel senso di introdurre una chiara deroga all’assetto regolatorio ordinariamente declinato dalla disciplina di carattere generale (i.e. l’articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400), prevedendo in via espressa che l’adozione dei testi unici dovesse avvenire secondo una procedura speciale (quella di cui all’articolo 1 della legge n. 111 del 2023) che non prescrive la preventiva acquisizione dell’avviso del Consiglio di Stato.

D’altro canto, la mancanza di una deroga esplicita, in tal senso, non altera la volontà del legislatore di introdurre, consapevolmente ed espressamente (“…secondo la procedura di cui all’articolo 1”), per tali fattispecie, una disciplina speciale, delineando un sistema conchiuso e autosufficiente che a tali fini:

  1. prevede in via autonoma puntuali principi e criteri direttivi [cfr. articolo 21, comma 1, lettere a) b) e c)], per quanto in larga parte sovrapponibili a quelli dell’articolo 17-bis, comma 1, della legge n. 400 del 1988, ad ulteriore riprova della chiara volontà di accreditarsi come unico e speciale referente normativo per il governo della formazione dei testi unici;
  2. declina le competenze, anche in termini di iniziativa (cfr. articolo 1 comma 1), secondo criteri (speciali) non pienamente sovrapponibili a quelli di cui al comma 2 del predetto articolo 17- bis;
  3. definisce una speciale procedura compiutamente individuata nella sua complessa articolazione, anche per effetto della rigida scansione cronologica dei singoli passaggi procedurali, chiaramente incompatibile con il diverso schema procedimentale di cui al citato articolo 17-bis.

La soluzione privilegiata dal legislatore delegante trova, peraltro, ampia giustificazione nella specialità della materia e soprattutto nel cronoprogramma che segna l’intera riforma fiscale. Come evidenziato nella relazione illustrativa di accompagnamento della legge delega, “l’adozione dei suddetti decreti legislativi è ritenuta prioritaria per l’attuazione della delega fiscale; proprio per tale ragione i testi unici dovranno essere adottati entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge delega, quindi entro un termine più stringente rispetto ai decreti delegati di cui all’articolo 1. Ciò al fine di consentire ai decreti legislativi attuativi della presente delega, adottati successivamente, di intervenire direttamente sui nuovi testi unici”.

Successivamente l’articolo 1 della legge 8 agosto 2024, n. 122, ha disposto la proroga, al 31 dicembre 2025, del termine entro cui adottare i testi unici.

D’altronde, il testo unico fungerà da base per le successive modifiche introdotte dai delegati (anche quali correttivi) e per ogni successiva modifica che giustappunto dovrà essere calata e raccordata all’interno del nuovo ordinamento di settore. A tal riguardo, nemmeno va sottaciuto che la legislazione tributaria è in continua evoluzione e la necessità di rapidi aggiornamenti mal si concilierebbe con l’aggravamento procedurale sopra richiamato.

Il provvedimento, inoltre, rientra tra i casi di esclusione da AIR ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera g), del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169. La comunicazione della sussistenza della causa di esclusione è stata indicata nel Programma normativo semestrale relativo al 2025, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del DPCM n. 169 del 2017.

Il presente testo unico è composto da 171 articoli suddivisi in diciotto Titoli.

Al testo unico sono annesse quattro Tabelle allegate che ripropongono, con i dovuti aggiornamenti, le tabelle A, B e C allegate al d.P.R. n. 633 del 1972, nonché la tabella di cui all’articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che individua gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione il cui commercio è soggetto al cd. regime del margine.

Si tratta, in particolare, della:

  • Tabella A:

Parte I: “Prodotti agricoli e ittici”;

Parte II: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento”; Parte III: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento”; Parte IV: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento”;

  • Tabella B: “Prodotti soggetti a specifiche discipline”;
  • Tabella C: “Spettacoli e altre attività”;
  • Tabella D: “Oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione”.

In tali tabelle sono state inserite anche alcune disposizioni precedentemente collocate in fonti normative esterne al d.P.R. n. 633 del 1972 che, avendo a oggetto l’applicazione dell’imposta con l’aliquota ridotta, si è ritenuto coerente collocare nei predetti elenchi in base alla misura dell’agevolazione. Le norme ricondotte nelle tabelle sono le seguenti:

  • l’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
  • l’articolo 18 della legge 515 del 1993;
  • l’articolo 5 del decreto-legge 9 agosto 2024, 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;
  • l’articolo 75, comma 4, della legge 413 del 1991;
  • l’articolo 7 della legge 488 del 1999;
  • l’articolo 1, comma 39, della legge 662 del 1996;
  • l’articolo 6, comma 11, della legge 133 del 1999.

Non è stata inserita nelle tabelle la disposizione di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui: “Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da decubito e ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati, schiume di poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di argento, medicazioni non aderenti con antisettico, si applica l’aliquota IVA nella misura del 4 per cento. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea”.

Tale previsione deve, infatti, considerarsi inefficace per il mancato rilascio, dal 2004, dell’autorizzazione da parte della Commissione europea. Coerentemente con la decisione di non riportare la disposizione nelle tabelle, si è provveduto a inserire la stessa nell’elenco delle norme da abrogare.

Nei numeri 116), 117) e 118) della tabella A, parte IV, confluiscono le disposizioni di cui ai numeri 127-terdecies), 127-quaterdecies) e n. 127-quinquiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, che prevedono, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento in caso di specifici interventi di recupero edilizio di cui “all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”. Si tratta, in sostanza, degli interventi di cui alle lettere c), d) ed e), dell’articolo 31, primo comma, della legge n. 457 del 1978, vale a dire, degli interventi di restauro e risanamento conservativo [lettera c)], di ristrutturazione edilizia [lettera d)] e di ristrutturazione urbanistica [lettera e)].

Come noto, le disposizioni di cui all’articolo 31, primo comma, della legge n. 457 del 1978 sono state trasfuse nell’articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,

  1. 380 (cfr. inter alia, Risposta n. 390/E del 2020). Conseguentemente, i riferimenti contenuti nei numeri 127-terdecies), 127-quaterdecies) e n. 127-quinquiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 sono stati aggiornati alla luce del testo unico edilizia.

Il richiamo agli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, deve, dunque, tenere conto della diversa formulazione adottata dall’elenco di cui all’articolo 3, comma 1, del testo unico edilizia rispetto a quella di cui all’articolo 31, primo comma, della legge n. 457 del 1978.

In particolare, l’articolo 3, comma 1, del testo unico edilizia è composto dalle seguenti lettere: a) interventi di manutenzione ordinaria; b) interventi di manutenzione straordinaria; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo; d) interventi di ristrutturazione edilizia; e) interventi di nuova costruzione; f) interventi di ristrutturazione urbanistica.

Al riguardo, si segnala che rispetto all’elenco di cui all’articolo 31, primo comma, della legge 457 del 1978, il testo unico edilizia richiama, alla lettera e) dell’articolo 3, comma 1, gli “interventi di nuova costruzione”, che nell’elenco di cui all’articolo 31 non figurano.

Pertanto, per un più puntuale rinvio agli interventi agevolati e al fine di evitare dubbi interpretativi, si è ritenuto, in sede di aggiornamento delle disposizioni in esame, di escludere espressamente gli interventi che, nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 1, del testo unico edilizia, riguardano prestazioni diverse dal restauro e risanamento conservativo, dalla ristrutturazione edilizia e dalla ristrutturazione urbanistica. Trattasi, per l’appunto, degli interventi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 3, comma 1, del testo unico edilizia.

In base al criterio redazionale adottato, gli interventi a cui rinviano i numeri 116), 117) e 118) della tabella A, parte IV, allegata al testo unico IVA, sono così solo quelli di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.
Con riguardo, infine, alle fattispecie delle tabelle che rinviano alla specifica “voce doganale” si è ritenuto, in fase compilativa, di non modificare le stesse atteso che l’aggiornamento delle voci doganali implica un coordinamento normativo sostanziale, coerentemente alla disciplina unionale.

Il Titolo I, Oggetto e ambito di applicazione”, è composto dal Capo I “Disposizioni generali” che all’articolo 1 riproduce, al comma 1, l’articolo 1 del d.P.R. n. 633 del 1972, e accoglie, al comma 2, la disposizione concernente l’applicabilità dell’IVA alle operazioni intraunionali contenuta nell’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

Il Titolo II, “Ambito territoriale di applicazione”, è composto dal Capo I “Territorialità dell’imposta” che all’articolo 2 raccoglie le definizioni contenute nell’articolo 7 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il Titolo III, Soggetti passivi”, composto dal Capo I “Esercizio di imprese, arti e professioni”

include gli articoli 3 e 4 concernenti i soggetti passivi di imposta. Più in dettaglio:

  • l’articolo 3 riproduce il contenuto dell’articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di esercizio di impresa, aggiornando tale disposizione con le modifiche normative intervenute medio tempore. Per ragioni di coerenza e razionalizzazione, nella norma sono state ricondotte anche disposizioni aventi a oggetto lo stesso presupposto di imposta collocate in fonti normative esterne al d.P.R. n. 633. Al comma 2, lettera a), è stata attualizzata il riferimento all’articolo 2509 del codice civile, in luogo dell’articolo 2507, per le società costituite all’estero a seguito delle modifiche introdotte nel codice civile dall’articolo 7 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
  • l’articolo 4 contiene le norme in materia di esercizio di arti e professioni, riproducendo sostanzialmente il contenuto dell’articolo 5 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il Titolo IV, “Operazioni imponibili”, è articolato in cinque Capi:

  • Capo I: “Cessioni di beni” (articoli da 5 a 7) riprende le operazioni costituenti cessioni di beni di cui all’articolo 2 del d.P.R. n. 633 del 1972, la disciplina delle vendite a distanza intraunionali di beni contenute nell’articolo 38-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, 331, e le disposizioni in materia di cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche di cui all’articolo 2-bis del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • Capo II: “Acquisti intraunionali di beni” (articoli da 8 a 9) raccoglie la disciplina degli acquisti intra UE imponibili di cui all’articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, 331 e le disposizioni concernenti gli acquisti intraunionali in regime cd. di “call off stock” di cui all’articolo 38-ter del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
  • Capo III: “Prestazioni di servizi” (articolo 10) raccoglie la disciplina delle operazioni costituenti prestazioni di servizi contenute nell’articolo 3 del P.R. n. 633 del 1972 (commi da 1 a 6) e nell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (comma 7);
  • Capo IV: “Importazioni” (articolo 11) raccoglie la disciplina delle importazioni di cui all’articolo 67 del d.P.R. n. 633 del 1972. Coerentemente alla direttiva 2006/112/CE alla lettera d) sono state incluse le isole Aland e l’espressione “dipartimenti francesi d’oltremare” è stata sostituita con la seguente: “territori francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea”;
  • Capo V: “Buono corrispettivo” (articoli 12, 13 e 14) riporta le disposizioni di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevedono la disciplina del buono corrispettivo monouso e multiuso.

Il Titolo V, Luogo delle operazioni imponibili”, raccoglie le disposizioni in materia di territorialità e si compone dei seguenti Capi:

  • Capo I: “Cessioni di beni” raccoglie, all’articolo 15, le disposizioni concernenti la territorialità delle cessioni di beni contenute nell’articolo 7-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. 1972; al comma 1 il riferimento ai beni nazionali è stato eliminato e sostituto dal riferimento ai beni unionali;
  • Capo II: “Operazioni intraunionali” raccoglie, all’articolo 16, le disposizioni concernenti la territorialità delle operazioni intraunionali contenute nell’articolo 40 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
  • Capo III: “Prestazioni di servizi” raccoglie, all’articolo 17, le disposizioni concernenti la territorialità delle prestazioni di servizi contenute nell’articolo 7-ter del d.P.R. n. 633 del 1972. Negli articoli 18, 19 e 20 sono state trasfuse le disposizioni contenute negli articoli 7- quater, 7-quinquies e 7-sexies del d.P.R. n. 633 del 1972. L’articolo 21 accoglie e riordina le disposizioni in materia di territorialità per particolari servizi concernenti imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 1, commi 725 e 726, della legge n. 160 del 2019 e all’articolo 1,commi 710, 711 e 712 della legge n. 178 del 2020;
    gli articoli 22 e 23 ripropongono le norme contenute negli articoli 7-septies e 7-octies del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di territorialità, rispettivamente, dei servizi resi a non soggetti passivi stabiliti fuori della UE e dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi.

Il Titolo VI Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta” è composto di due capi:

  • Capo I: “Cessioni di beni e prestazioni di servizi” (articoli 24 e 25)
  • Capo II: “Cessioni e acquisti intraunionali” (articolo 26). In particolare:
  • l’articolo 24 riproduce le disposizioni di cui all’articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 in merito al momento di effettuazione delle operazioni per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi;
  • nell’articolo 25 sono trasfuse le speciali disposizioni in materia di effettuazione delle operazioni sul mercato elettrico e nel sistema del gas naturale di cui all’articolo 1, commi 38, 39 e 50, della legge n. 239 del 2004;
  • l’articolo 26 completa il titolo includendo nel testo unico la disposizione concernente il momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intraunionali di cui all’articolo 39 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

Il Titolo VII (articoli da 27 a 33) raccoglie le disposizioni concernenti la base imponibile dell’IVA ed è composto da tre Capi:

  • Capo I: “Disposizioni generali”;
  • Capo II: “Acquisti intraunionali di beni”;
  • Capo III: “Importazioni”. In particolare:
  • gli articoli 27 e 28 riproducono le disposizioni contenute negli articoli 13 e 14 del P.R. n. 633 del 1972 in materia, rispettivamente, di base imponibile e determinazione del valore normale. Nell’articolo 27 sono state inoltre trasfuse le disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (comma 7) e articolo 3, comma terzo, legge 5 agosto 1981, n. 441 (comma 8);
  • l’articolo 29 concerne i casi di esclusione dal computo della base imponibile contenuti nell’articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972 e nell’articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315 (comma 3);
  • l’articolo 30 concerne le operazioni permutative e le dazioni in pagamento di cui all’articolo 11 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • nell’articolo 31 sono trasfuse le disposizioni in materia di operazioni accessorie di cui all’articolo 12 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 32 recepisce le regole di determinazione della base imponibile per gli acquisti intraunionali contenute nell’articolo 43 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
  • l’articolo 33 accoglie le norme sulla determinazione della base imponibile per le importazioni di cui all’articolo 69 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il Titolo VIII, Aliquote” (articoli da 34 a 36), è composto dal Capo I “Aliquote dell’imposta”

concernente le disposizioni generali sulle aliquote dell’imposta e si compone dei seguenti articoli:

  • l’articolo 34 recepisce le disposizioni recate dall’articolo 16 del P.R. n. 633 del 1972, che prevede l’applicazione di un’aliquota ordinaria pari al 22 per cento e di tre aliquote ridotte pari al 4, al 5 e al 10 per cento per taluni beni e servizi espressamente indicati nella tabella A allegata al testo unico. Nel comma 4 viene inoltre trasfusa la disposizione di cui all’articolo 43, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, relativa all’applicazione delle aliquote IVA per gli acquisti intraunionali;
  • l’articolo 35 raggruppa e sistematizza alcune operazioni individuate da diverse fonti normative che hanno come elemento comune l’applicazione dell’aliquota IVA nella misura ordinaria. Il comma 2 traspone l’articolo 44 della legge n. 342 del 2000, attualizzandone il contenuto in considerazione della sopravvenuta abrogazione della legge 24 marzo 1942, n. 315, nonché del trasferimento al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle funzioni dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), a propria volta subentrata all’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE). Inoltre, al fine di coordinare la disposizione originaria con la disciplina vigente in materia di cessione dei cavalli da corsa, nel secondo periodo non è stata riportata la parola “anche”, lasciando, quindi, inalterata l’applicazione dell’aliquota del 22 per cento ai premi corrisposti;
  • l’articolo 36 contiene una specifica disposizione in materia di applicazione delle aliquote per la somministrazione di gas naturale [articolo 7, comma 2, lettera cc) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106]. Al riguardo, considerato l’articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 28 marzo 2025, 43, che entrerà in vigore a far data dal 1°gennaio 2026, secondo cui è sottoposto ad accisa il gas naturale “destinato alla combustione per usi domestici e usi non domestici” è stato sostituito il riferimento a “usi civili” con “usi domestici”.

Il Titolo IX, Esenzioni e non imponibilità” (articoli da 37 a 54), è composto da sei Capi:

  • Capo I: “Operazioni esenti”;
  • Capo II: “Operazioni non imponibili connesse alle operazioni intraunionali”;
  • Capo III: “Operazioni non imponibili connesse alle importazioni”;
  • Capo IV: “Operazioni non imponibili connesse all’esportazione;
  • Capo V: “Operazioni non imponibili assimilate”;
  • Capo VI: “Depositi IVA”;

In particolare, compongono il Titolo i seguenti articoli:

  • l’articolo 37 recepisce i casi di esenzione da imposta contenuti nell’articolo 10 del P.R. n. 633 del 1972, aggiornando la previsione con le modifiche normative medio tempore intervenute e sistematizzando nell’elenco fattispecie contenute in fonti normative esterne al d.P.R. n. 633; alla lettera f) è espunto il riferimento alla legge 24 marzo 1942, n. 315, in quanto abrogata;
  • l’articolo 38 contiene una specifica disposizione di esenzione per le prestazioni di chirurgia estetica contenuta nell’articolo 4-quater del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;
  • l’articolo 39 disciplina le ipotesi di cessioni intraunionali non imponibili, recependo l’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
  • l’articolo 40 riporta nel testo unico le cessioni intraunionali in regime di “call off stock”, riproducendo la disposizione di cui all’articolo 41-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
  • l’articolo 41 recepisce le disposizioni in materia di cessioni a catena contenute nell’articolo 41-ter del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
  • l’articolo 42 accoglie le previsioni concernenti gli acquisti intraunionali non imponibili o esenti di cui all’articolo 42 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
  • l’articolo 43 contiene il regime delle operazioni triangolari unionali di cui all’articolo 58 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
  • l’articolo 44 accoglie le disposizioni dell’articolo 68 del d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di importazioni;
  • l’articolo 45 disciplina le cessioni non imponibili, riprendendo e aggiornando la disposizione di cui all’articolo 8 del d.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, in ragione dell’evoluzione normativa in materia è stato aggiornato il riferimento alla prova doganale di uscita ed espunto il riferimento alla bolla di accompagnamento che non è più un documento richiesto per dare prova dell’avvenuta esportazione (v. articolo 1 del P.R. n. 472 del 1996). La formulazione dell’art. 45 è in linea con quanto previsto dal Codice doganale dell’Unione e con l’avvenuta introduzione di sistemi informatizzati per la gestione della dichiarazione doganale. In particolare, il sistema AES (di gestione delle dichiarazioni doganali) è stato introdotto con Decisione di Esecuzione (UE) 2016/578. La prova di uscita doganale delle merci coincide, quindi, con la procedura di certificazione di uscita delle merci di cui all’art. 334 Regolamento (UE) 2015/2447.
    Segnatamente, la citata disposizione stabilisce che “1. L’ufficio doganale di esportazione certifica l’uscita delle merci al dichiarante o all’esportatore nei casi seguenti:
    1. se tale ufficio è stato informato dell’uscita delle merci dall’ufficio doganale di uscita;
    2. se tale ufficio coincide con l’ufficio doganale di uscita e le merci sono uscite;
    3. se tale ufficio ritiene che le prove fornite conformemente all’articolo 335, paragrafo 4, del presente regolamento siano sufficienti.
    4. Se l’ufficio doganale di esportazione ha certificato l’uscita delle merci in conformità del paragrafo 1, lettera c), esso ne informa l’ufficio doganale di uscita.”

Conseguentemente, l’esportazione viene certificata dall’Ufficio di esportazione sulla base di quanto disposto dal citato art. 334 del Regolamento (UE) 2015/2447.

Nei commi 5 e 6 sono trasfuse, inoltre, le disposizioni contenute nell’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

  • gli articoli 46 e 47 traspongono nel testo unico le disposizioni che riguardano le regole di determinazione del plafond per gli esportatori abituali e, dunque, sistematizzano la disciplina degli acquisti in sospensione di imposta, riconducendo a unità le previsioni recate dall’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, e dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997. Con particolare riguardo all’articolo 46, comma 1, lettera a), è stata aggiornata la formulazione vigente in merito alle operazioni che concorrono a formare il plafond di cui all’articolo 45 (ex articolo 8 del d.P.R. n. 633 del 1972) mediante il richiamo anche della lettera c) (ex lettera b-bis, del comma 1, dell’articolo 8, del d.P.R. n. 633 del 1972, introdotta dalla legge 20 novembre 2017 n. 167, in attuazione dell’articolo 146 della direttiva 2006/112/CE). Con particolare riguardo all’articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997, non è stato trasfuso nell’articolo 47 la parte della norma “e delle prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi di altro Stato membro, non soggette ad imposta a norma dell’articolo 40, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427”. Ciò, in ragione dell’abrogazione dell’articolo 40, comma 9, del D.L. 331 del 1993 a seguito delle nuove regole di territorialità introdotte, a decorrere dal 2010, dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18;
  • l’articolo 48 riprende e aggiorna le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione di cui all’articolo 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 49 accoglie nel testo unico le disposizioni concernenti i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’articolo 9 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 50 traspone l’articolo 71 del d.P.R. n. 633 del 1972 concernente le operazioni non imponibili con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino; al comma 1 è stato implementato il rinvio anche agli articoli 46, 47 e 48, in quanto tali disposizioni risultano finalizzate all’applicazione dell’articolo 45. Inoltre, per migliore chiarezza linguistica sono state apportate modifiche di “wording” alla elencazione delle aree richiamate ai commi 1 e 2;
  • l’articolo 51 accoglie nel testo unico, all’interno dei primi due commi, le disposizioni dell’articolo 38-quater del d.P.R. n. 633 del 1972 concernenti le cessioni non imponibili a soggetti domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea; il terzo comma recepisce nel corpus del testo unico l’articolo 1, comma 368, della legge n. 208 del 2015 relativo alle procedure di rimborso;
  • l’articolo 52 ripropone, nel testo unico, l’articolo 72 del d.P.R. n. 633 del 1972 recante la disciplina delle altre operazioni non imponibili assimilate alle esportazioni, ai servizi internazionali o connesse agli scambi internazionali; al comma 1, per coerenza con le Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963, è stata riformulata la lettera a). La disposizione non amplia i diritti già riconosciuti dall’articolo 49 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari e dagli articoli 34 e 37 della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche (entrambe ratificate con legge n. 804/1967). La previsione non contrasta con la direttiva IVA, il cui articolo 151, lettera a); al comma 1, lettera i), concernente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti diversi da quelli richiamati nelle lettere precedenti, è stato integrato il rinvio alle lettere f), g) e h); al comma 2 è stata integrato il rinvio anche alla lettera i) considerato che negli accordi di sede, invero, è generalmente contenuta una clausola “pari passu”, che subordina l’esenzione IVA alle condizioni comunemente praticate alla generalità delle organizzazioni internazionali (con riferimento indiretto anche all’importo minimo della cessione). Si ritiene pertanto sistematicamente più coerente introdurre il riferimento anche alla lettera i), che comunque recederà nel caso in cui ci fossero organizzazioni internazionali i cui accordi di sede dovessero prevedere un limite diverso rispetto ai 300 euro; il comma 4 traspone nel testo unico, adattandolo, l’articolo 5, comma 15-ter, del decreto-legge 21 ottobre 2021, 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sulla decorrenza delle disposizioni recate dal comma 1, lettera f);
  • l’articolo 53 raccoglie la disciplina dell’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di depositi fiscali ai fini IVA. Il testo della norma è stato aggiornato, in quanto alcuni riferimenti normativi contenuti nel citato articolo 50-bis (es. regolamenti unionali in materia doganale) non sono più attuali;
  • sempre in tema di depositi fiscali, nell’articolo 54 sono inserite alcune norme introdotte dalla legge 205 del 2017 (articolo 1, commi da 937 a 942). Trattasi di misure speciali, con finalità antifrode, previste per l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

Il Titolo X, Rivalsa e detrazione” (articoli da 55 a 61), è composto da due Capi:

  • Capo I: “Rivalsa”;
  • Capo II: “Detrazione”.

In particolare, compongono il Titolo i seguenti articoli:

  • l’articolo 55 recepisce le norme sulla rivalsa recate dall’articolo 18 del d.P.R. n. 633 del 1972. Il comma 5 è stato aggiornato con le modifiche introdotte al codice civile in materia di privilegio generale. In particolare, oltre al richiamo all’articolo 2752 c.c., già contenuto nell’articolo 18 del P.R. n. 633 del 1972, è stato aggiunto il richiamo all’articolo 2751-bis c.c. che elenca i crediti che hanno privilegio generale e che è stato introdotto con la legge 29 luglio 1975, n. 426, con richiamo puntuale al n. 2 del richiamato articolo 2751-bis c.c.. Tale norma è stata successivamente modificata dall’articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al n. 2), con riferimento al privilegio generale di cui beneficiano le retribuzioni dei professionisti, ha esteso il privilegio generale al contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e al credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto;
  • l’articolo 56 costituisce la rifusione organica nel testo unico delle disposizioni in materia di detrazione contenute nell’articolo 19 del P.R. n. 633 del 1972 (commi da 1 a 6), nell’articolo 45 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (comma 7) e nell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (comma 8);
  • l’articolo 57 recepisce le norme sulla percentuale di detrazione contenute nell’articolo 19- bis del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 58 traspone l’articolo 19-bis1 del d.P.R. n. 633 del 1972 recante le disposizioni concernenti l’esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi;
  • l’articolo 59 recepisce l’articolo 19-bis2 del P.R. n. 633 del 1972 che disciplina le modalità di rettifica della detrazione;
  • l’articolo 60 recepisce le disposizioni dell’articolo 19-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 concernenti la detrazione per gli enti non commerciali. Al comma 4 è stato aggiunto un periodo finale mediante rifusione e adattamento dell’articolo 4-bis del decreto-legge 30 settembre 1992, 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;
  • l’articolo 61 traspone l’articolo 16, comma 11, della legge n. 537 del 1993, che disciplina l’applicazione delle disposizioni concernenti la rettifica della detrazione, l’utilizzo del plafond e la percentuale di detrazione nelle ipotesi di scissioni aziendali.

Il Titolo XI, “Volume d’affari ed esercizio di più attività”, è composto dal Capo I “Volume d’affari” e include due articoli:

  • l’articolo 62 recepisce le disposizioni in materia di volume d’affari recate dall’articolo 20 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 63 contiene le disposizioni in materia di esercizio di più attività, che traggono origine dall’articolo 36 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il Titolo XII, “Obblighi dei soggetti passivi” (articoli da 64 a 108), è composto dai seguenti Capi:

  • Capo I: “Debitori dell’imposta”;
  • Capo II: “Debitore dell’imposta per le operazioni intraunionali”;
  • Capo III: “Debitore dell’imposta per le importazioni”;
  • Capo IV: “Inizio, variazione e cessazione attività”;
  • Capo V: “Fatturazione e registrazione delle operazioni”;
  • Capo VI: “Fatturazione e registrazione delle operazioni intraunionali”;
  • Capo VII: “Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento”. In particolare, compongono il Titolo i seguenti articoli:
  • l’articolo 64 recepisce nel testo unico l’articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972 concernente il debitore d’imposta. Dal comma 6 della predetta disposizione è stata espunta, in sede di rifusione, la lettera a-quater), in considerazione della mancata autorizzazione, per le misure di deroga, prevista dall’articolo 395 della direttiva n. 112 del 2006;
  • l’articolo 65 trasfonde nel testo unico, rinumerando i commi, le disposizioni contenute nell’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 concernenti le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società (scissione dei pagamenti o split payment);
  • l’articolo 66 costituisce la trasposizione dell’articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, 331, riguardante il soggetto debitore dell’imposta per le operazioni intraunionali; l’articolo 67 recepisce, con alcuni adattamenti e aggiornamenti, l’articolo 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina le modalità di applicazione dell’imposta all’importazione; il comma 2 è stato riformulato in ragione della circostanza che le disposizioni relative alla falsa attestazione sono state abrogate dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17. Inoltre, l’articolo 46, comma 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, ancora richiamato dalla disposizione vigente è stato abrogato dall’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 471 del 1997 e sostituito dall’articolo 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 471 del 1997 (v. articolo 32, comma 6, del testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173). Infine, il comma 7 recepisce l’articolo 3, comma 10, della legge n. 7 del 2000 in materia di inversione contabile (cd. reverse charge) per le cessioni e le importazioni di argento;
  • l’articolo 68 recepisce nel testo unico, con i dovuti aggiornamenti, le disposizioni concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ricomprese nell’articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 69 riproduce l’articolo 35-bis del P.R. n. 633 del 1972 concernente gli obblighi degli eredi del contribuente;
  • l’articolo 70 costituisce la trasposizione aggiornata dell’articolo 35-ter del P.R. n. 633 del 1972 riguardante l’identificazione ai fini IVA e gli obblighi contabili dei soggetti non residenti;
  • l’articolo 71 recepisce l’articolo 35-quater del d.P.R. n. 633 del 1972 concernente la possibilità di verificare la validità del numero di partita IVA mediante apposito servizio disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate;
  • l’articolo 72 costituisce la rifusione dell’articolo 21 del P.R. n. 633 del 1972 concernente la fatturazione delle operazioni;
  • l’articolo 73 recepisce l’articolo 21-bis del P.R. n. 633 del 1972 riguardante la fatturazione semplificata;
  • l’articolo 74 costituisce la rifusione nel testo unico IVA dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244 del 2007, concernente l’emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;
  • l’articolo 75 costituisce la trasposizione nel testo unico dell’articolo 25, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede l’indicazione, nelle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni, del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP);
  • l’articolo 76 raccoglie la disciplina di cui agli articoli da 1 a 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, concernente l’attuazione della direttiva 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici;
  • l’articolo 77 costituisce la rifusione dell’articolo 1 del decreto n. 127 del 2015 e dell’articolo 1, commi da 916 a 919, della legge n. 205 del 2017, recanti le disposizioni in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati;
  • l’articolo 78 recepisce le disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per operatori sanitari di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
  • l’articolo 79 recepisce, con i dovuti adattamenti, l’articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, concernente l’emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping tramite il sistema OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization);
  • l’articolo 80 costituisce la trasposizione dell’articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che disciplina la fatturazione elettronica nelle operazioni con la Repubblica di San Marino;
  • l’articolo 81 riporta nel testo unico l’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 e l’articolo 12- bis, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, concernenti i casi in cui non è obbligatoria l’emissione della fattura (commercio al minuto e attività assimilate);
  • l’articolo 82 rifonde nel testo unico l’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, riguardante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri;
  • l’articolo 83 accoglie l’articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2024, che introduce la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi mediante apposite soluzioni software;
  • l’articolo 84 traspone, all’interno del testo unico, l’articolo 12 della legge n. 413 del 1991, in materia di modalità di certificazione dei La disposizione è stata attualizzata, nei riferimenti, alla disciplina di carattere regolamentare di cui al d.P.R. n. 696 del 1996, concernente la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale, in luogo dei riferimenti alle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, (ricevuta fiscale) e all’articolo 1 della legge n. 18 del 1983 (scontrino fiscale). Ciò, in considerazione della progressiva semplificazione dell’obbligo di certificazione mediante ricevuta e scontrino e della successiva introduzione generalizzata della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, conmodificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e all’articolo 1 della legge n. 18 del 1983 non sono ricondotte nel testo unico IVA, giacché non attuali nel loro contenuto, ma non vengono espressamente abrogate, in quanto funzionali al mantenimento, nell’ordinamento, della possibilità di emettere ricevuta fiscale e scontrino fiscale, secondo le indicazioni di cui al richiamato d.P.R. n. 696 del 1996. Le operazioni esonerate da qualunque obbligo di certificazione dei corrispettivi sono quelle risultanti dalla lettura combinata dei commi 1, lettere a) e b) e 2, secondo periodo, dell’articolo 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019), ove è disposto che l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati non si applica:

«a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015;

b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;», e che solo «[…] Per le operazioni di cui alle lettere b-bis), c) e d) del medesimo comma 1 resta fermo l’obbligo di documentazione mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline.»

Ne deriva l’esonero da qualunque obbligo di certificazione per le operazioni elencate dal d.P.R. n. 696 del 1996, per quelle elencate nei DM 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015, e per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, documentate con il biglietto di trasporto.

  • l’articolo 85 concerne il recepimento dell’articolo 23, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante semplificazione per le attività di noleggio di autoveicoli;
  • l’articolo 86 costituisce la trasposizione dell’articolo 23 del d.P.R. n. 633 del 1972 che regolamenta gli obblighi di tenuta dei registri IVA, con specifico riguardo alle fatture emesse;
  • l’articolo 87 recepisce il contenuto dell’articolo 24 del P.R. n. 633 del 1972 che disciplina gli obblighi di tenuta del registro dei corrispettivi per i commercianti al minuto;
  • l’articolo 88 costituisce il recepimento dell’articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, riguardante la tenuta del registro degli acquisti;
  • l’articolo 89 raccoglie le disposizioni in materia di semplificazioni amministrative e contabili di cui all’articolo 4, commi da 1 a 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015;
  • l’articolo 90 riconduce nel testo unico l’articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concernente l’obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni;
  • l’articolo 91 recepisce l’articolo 73 del P.R. n. 633 del 1972, avente a oggetto le modalità, termini speciali e semplificazione degli adempimenti per alcuni settori o categorie di operatori nonché la procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo;
  • l’articolo 92 costituisce la rifusione dell’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di variazione dell’imponibile o dell’imposta mediante emissione di note di credito o di debito;
  • l’articolo 93 recepisce l’articolo 32 del P.R. n. 633 del 1972 concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione. Sono stati aggiornati i limiti del volume d’affari: non superiore a 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni; non superiore a 800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività. Le modifiche dei limiti di cui al comma 1, primo e secondo periodo, appaiono coerenti con l’articolo 14, comma 11, della legge n. 183 del 2011, secondo cui i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata. Ciò è coerente alla circostanza che i limiti indicati nella disposizione formalmente vigente (quattrocentomila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a settecentomila euro) sono stati fissati dal DL n. 16 del 12 (articolo 3, comma 4-quater) al fine di allineare la soglia “IVA” a quella prevista per poter accedere alla contabilità semplificata e poter effettuare i versamenti IVA con periodicità trimestrale. Si tratta, pertanto, di un coordinamento necessario.
  • l’articolo 94 riconduce nel testo unico l’articolo 36-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 concernente la dispensa da adempimenti per le operazioni esenti;
  • l’articolo 95 traspone nel testo unico l’articolo 39 del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di obblighi di tenuta e conservazione dei registri IVA e dei documenti;
  • l’articolo 96 recepisce, con alcuni adattamenti, gli articoli 80, comma 37, della legge 289 del 2002, e 39, comma 13-sexies, del decreto legge 30 settembre 2023, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 362, i quali estendono l’applicazione delle disposizioni recate dal d.P.R. n. 69 del 2002, in materia di semplificazioni nella certificazione dei corrispettivi, alle associazioni pro-loco, alle bande musicali amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni dagli stessi organizzate;
  • l’articolo 97 traspone nel testo unico l’articolo 46 del decreto-legge 30 agosto 1993, 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in tema di fatturazione delle operazioni intraunionali;
  • l’articolo 98 recepisce l’articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, 427, che regolamenta la registrazione delle operazioni intraunionali;
  • l’articolo 99 costituisce la trasposizione dell’articolo 48 del decreto-legge 30 agosto 1993, 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente il trattamento dell’imposta assolta per le operazioni intraunionali nell’ambito delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale;
  • l’articolo 100 recepisce l’articolo 49 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, riguardante gli obblighi di dichiarazione e versamento dell’imposta assolta nelle operazioni intraunionali per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa;
  • l’articolo 101 traspone, in maniera coordinata, l’articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e l’articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, 41, riguardanti gli obblighi di iscrizione (e diverifica dell’iscrizione) al VIES (VAT information exchange system) e di trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intraunionali (Intrastat);
  • l’articolo 102, unitamente ai successivi articoli da 103 a 107, costituisce la rifusione, all’interno del testo unico, del titolo II-bis del P.R. n. 633 del 1972 concernente gli obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, l’articolo in esame, nel trasporre l’articolo 40-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, elenca le definizioni necessarie ai fini dell’applicazione delle successive disposizioni;
  • l’articolo 103 traspone l’articolo 40-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina l’obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento prestati da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 11 del 2010 (i.e. istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane S.p.A., altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche);
  • l’articolo 104 recepisce l’articolo 40-quater del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento, per i quali l’Italia è Stato membro di origine, di mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate;
  • l’articolo 105 recepisce l’articolo 40-quinquies del P.R. n. 633 del 1972, che fissa i criteri di localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento;
  • l’articolo 106 traspone nel testo unico l’articolo 40-sexies del d.P.R. n. 633 del 1972, che indica i dati da conservare da parte dei prestatori di servizi di pagamento;
  • l’articolo 107 traspone, per ragioni di sistematicità e completezza della disciplina, l’articolo 2 del decreto legislativo n. 153 del 2023, in materia di sanzioni da comminare nei casi di violazione degli obblighi di conservazione e comunicazione previsti dai precedenti articoli 103 e 104;
  • l’articolo 108 recepisce l’articolo 4 del decreto legislativo n. 153 del 2023, e definisce l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al Capo VII dal 1° gennaio 2024;

Il Titolo XIII, Riscossione” (articoli da 109 a 113), è composto dal Capo I “Liquidazione e versamenti” che raccoglie i seguenti articoli:

  • l’articolo 109 recepisce l’articolo 27 del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di versamenti periodici;
  • l’articolo 110 riconduce nel testo unico, per ragioni di coordinamento, l’articolo 14, comma 11, della legge n. 183 del 2011, concernente i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA. Tale innesto è funzionale ad allineare i limiti per la liquidazione trimestrale IVA a quelli previsti dall’articolo 18 del DPR n. 600 del 1973 per le imprese minori in contabilità semplificata. Si tratta di un intervento di coordinamento speculare a quella che aveva modificato i limiti nel 2012, per effetto del decreto-legge del 02 marzo 2012 n. 16, articolo 3, comma 4-quater), che consentirebbe di tornare ad avere dei valori allineati;
  • l’articolo 111 costituisce la rifusione, con alcuni adattamenti, dell’articolo 6 della legge n. 405 del 1990 e dell’articolo 1, comma 471, della legge n. 311 del 2004 in materia di determinazione e versamento dell’acconto IVA. Al comma 5 è sostituito il riferimento alla soprattassa con la vigente sanzione per omesso versamento prevista dall’articolo 38, comma 1, del testo unico delle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, 173. Ciò, coerentemente all’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997 che abolendo la soprattassa ha previsto che “Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo”. Infine, il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 6 della legge n. 405 del 1990 non è stato riproposto in quanto non attuale e, pertanto, da ritenersi “implicitamente abrogato”. Secondo la prassi dell’A.F. l’omesso versamento dell’acconto di dicembre che l’articolo 6, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, puniva con la più tenue soprattassa del venti per cento delle somme non versate o versate in meno non è più applicabile a partire dalle infrazioni riguardanti gli acconti del mese di dicembre 1998 e degli anni successivi. Per gli stessi non tornerà più applicabile (in quanto non riproposta) la tolleranza del cinque per cento prevista nei casi in cui l’acconto venga calcolato con il cosiddetto metodo “previsionale” (cfr. circolare n. 23/E del 1999, capitolo IV).
  • l’articolo 112 recepisce l’articolo 30-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 concernente la registrazione, dichiarazione e versamento dell’imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non commerciali;
  • l’articolo 113 riproduce, ai commi 1, 2 e 3, rispettivamente, i commi terzo, quarto e quinto dell’articolo 62 del P.R. n. 633 del 1972. La norma riguarda il grado di privilegio attribuito ai crediti IVA vantati dallo Stato. La disposizione è stata attualizzata alla disciplina codicistica vigente. In particolare, al comma 1 si è provveduto alla sostituzione del riferimento al n. 15 con il n. 19, che riguarda proprio le imposte indirette e non giustifica più il riferimento al “grado successivo” (che nella formulazione originaria della norma aveva senso rispetto al n. 15, riferito ai canoni enfiteutici).

Il Titolo XIV, “Rimborsi” (articoli da 114 a 120), è composto dal Capo I “Disposizioni varie” che raccoglie le disposizioni provenienti dal d.P.R. n. 633 del 1972 e da altre fonti normative, in materia di rimborsi dell’imposta assolta in Italia o in altri Paesi UE, a soggetti residenti, a soggetti stabiliti in altri Paesi UE o extra-UE, e a soggetti che aderiscono a regimi speciali.

In particolare:

  • l’articolo 114 riproduce integralmente l’articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento ai requisiti necessari per richiedere il rimborso dell’imposta, in caso di IVA assolta in Italia da soggetti ivi identificati. Nel comma 2, lettera a), viene inoltre trasfusa la disposizione di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250;
  • l’articolo 115 riprende le disposizioni dell’articolo 30-ter del P.R. n. 633 del 1972, relative alla restituzione dell’imposta pagata a seguito di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria o, in generale, non dovuta;
  • l’articolo 116 corrisponde essenzialmente all’articolo 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e disciplina vari aspetti dell’esecuzione dei rimborsi IVA; a tal fine, nei commi 12, 13, 14, 15 e 16 sono state riportate alcune norme, esterne al d.P.R. n. 633, in materia di rimborso forfetario dei premi delle garanzie fideiussorie, di rapporti dell’Amministrazione finanziaria col cessionario del credito, di interessi da riconoscere per i rimborsi infrannuali e di richiesta dettagliata di ulteriore documentazione, da parte degli uffici, per la pratica di rimborso.
  • l’articolo 117 si riferisce alla regolamentazione dei rimborsi dell’imposta assolta in altri Stati UE, già contenuta nell’articolo 38-bis1 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 118 concerne la regolamentazione dei rimborsi a soggetti stabiliti in altri Stati UE dell’imposta assolta in Italia, accogliendo le disposizioni contenute nell’articolo 38-bis2 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 119 disciplina la materia dei rimborsi a soggetti aderenti ai regimi speciali “OSS” e “IOSS”, riproducendo senza modifiche l’articolo 38-bis3 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 120 riprende le disposizioni di cui all’articolo 38-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento ai rimborsi a soggetti stabiliti in Paesi extra-UE.

Il Titolo XV (articoli da 121 a 131) è composto dal Capo I “Disposizioni generali” che recepisce integralmente le norme, contenute negli articoli da 70-bis a 70-duodecies del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplinano il regime del “Gruppo IVA”.

Compongono il Capo:

  • l’articolo 121, corrispondente all’articolo 70-bis del P.R. n. 633 del 1972, concerne i requisiti soggettivi per la costituzione del Gruppo;
  • l’articolo 122 fa confluire nel testo unico le disposizioni di cui all’articolo 70-ter del P.R. 633 del 1972, aventi a oggetto i vincoli finanziario, economico e organizzativo necessari per la costituzione del Gruppo IVA;
  • l’articolo 123 riporta nel testo unico l’articolo 70-quater del d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di costituzione del Gruppo e di esercizio dell’opzione;
  • l’articolo 124, corrispondente all’articolo 70-quinquies del P.R. n. 633 del 1972, esamina le operazioni tra soggetti interni al Gruppo, quelle tra soggetti interni e soggetti esterni e i rapporti tra sedi e stabili organizzazioni;
  • l’articolo 125, accogliendo quanto previsto dall’articolo 70-sexies del d.P.R. n. 633 del 1972, disciplina la destinazione delle eccedenze di credito formatesi antecedentemente alla costituzione del Gruppo;
  • l’articolo 126 tratta degli adempimenti e della funzione di rappresentante del Gruppo e dei soggetti partecipanti (articolo 70-septies del d.P.R. n. 633 del 1972);
  • l’articolo 127, corrispondente all’articolo 70-octies del d.P.R. n. 633 del 1972, tratta della responsabilità del rappresentante del Gruppo IVA;
  • l’articolo 128 riprende le disposizioni di cui all’articolo 70-novies del P.R. n. 633 del 1972, disciplinando l’esercizio dell’opzione per la partecipazione al Gruppo e alla sua revoca;
  • l’articolo 129, corrispondente all’articolo 70-decies del d.P.R. n. 633 del 1972, riguarda i casi di esclusione e di cessazione del Gruppo;
  • l’articolo 130 accoglie il contenuto dell’articolo 70-undecies del d.P.R. n. 633 del 1972, regolamentando le attività di controllo da parte delle strutture dell’Agenzia delle entrate;
  • l’articolo 131 fa confluire nel testo unico le disposizioni di cui all’articolo 70-duodecies del d.P.R. n. 633 del 1972, che riguarda i gruppi comprendenti società bancarie, assicurative e di gestione di fondi.

Il Titolo XVI, “Regimi speciali (articoli da 132 a 156)”, è composto da dieci Capi:

  • Capo I: “Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa”;
  • Capo II: “Regime speciale per i produttori agricoli e ittici”;
  • Capo III: “Disposizioni relative a determinati settori”;
  • Capo IV: “Agenzie di viaggio e turismo”;
  • Capo V: “Attività spettacolistiche”;
  • Capo VI: “Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione”;
  • Capo VII: “Regimi speciali oss e ioss”;
  • Capo VIII: “Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi”;
  • Capo IX: “Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti”.
  • Capo X: “Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’imposta all’importazione” raccoglie la disciplina recata dell’articolo 1 del d.P.R. n. 633 del 1972 per le importazioni di beni la cui spedizioni o il trasporto si concludono nel territorio dello Stato, in spedizioni di valore trascurabile.

In dettaglio:

  • l’articolo 132 fa confluire, all’interno del testo unico IVA, una disposizione non contemplata dal P.R. n. 633 del 1972, che nell’ordinamento IVA disciplina il cd. “regime di cassa” (articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134);
  • l’articolo 133 riguarda il “Regime speciale per i produttori agricoli” e accoglie le disposizioni di cui all’articolo 34 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 134 corrisponde all’articolo 51 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e riguarda le operazioni intraunionali dei produttori agricoli;
  • nell’articolo 135 sono inserite le disposizioni speciali di cui articolo 34-bis del P.R. n. 633 del 1972, relative ad attività agricole connesse;
  • gli articoli 136 e 137 accolgono le norme sul regime dei raccoglitori occasionali di cui, rispettivamente, all’articolo 34-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 e all’articolo 1, comma 109, della legge n. 311 del 2004;
  • nell’articolo 138 è trasfuso l’articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983,746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17. In ragione della soppressione dell’AIMA (Azienda per gli interventi sul mercato agricolo) e dell’istituzione dell’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) per effetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, il riferimento all’AIMA operato dalla norma è stato opportunamente aggiornato;
  • nell’articolo 139 è trasfuso, nei commi da 1 a 9, il contenuto dell’articolo 74 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione a settori particolari per i quali sono previste deroghe alle disposizioni ordinarie; non essendo più in vigore, è stata eliminata la disposizione in materia di commercio di fiammiferi [articolo 74, primo comma, lettera b), del d.P.R. n. 633 del 1972]. Nel comma 10 è inoltre trasfusa la disposizione di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90;
  • l’articolo 140 riporta le disposizioni relative a fatturazione, registrazione e rimborsi per le ipotesi di liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, contenute nell’articolo 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 141, dedicato al settore delle agenzie di viaggio e turismo, corrisponde all’articolo 74-ter del P.R. n. 633 del 1972. È stato corretto, ai commi 1 e 6, il riferimento a una normanon più attuale, a seguito della emanazione del “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo” di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011;
  • con l’articolo 142 viene riproposta integralmente la disciplina IVA delle attività spettacolistiche, di cui all’articolo 74-quater del d.P.R. n. 633 del 1972; nel comma 3 è stato sostituito il riferimento al decreto del Ministero delle finanze con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che stabilisce caratteristiche tecniche, criteri e modalità per l’emissione dei titoli di accesso. Ciò coerentemente al passaggio di competenze all’Agenzia delle entrate, per effetto del decreto legislativo n. 300 del 1999;
  • l’articolo 143, riprendendo l’articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, 41, introduce il complesso di norme (articoli da 143 a 148) che regolano il regime dei beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione (cd. regime del margine). La disposizione, relativa alle modalità di determinazione della base imponibile, è stata oggetto di alcuni mirati interventi di modifica necessari per attualizzarne le parti non più in vigore;
  • l’articolo 144 procede nella trattazione del cd. regime del margine e ha ad oggetto le operazioni con l’estero e il volume d’affari, trasponendo l’articolo 37 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41;
  • l’articolo 145 riprende il contenuto dei primi quattro commi dell’articolo 38 decreto-legge 41 del 1995, in materia di fatturazione e registrazione per i soggetti che applicano il cd. regime del margine;
  • nell’articolo 146 viene riproposto il testo del comma 5 dell’articolo 38 decreto-legge n. 41 del 1995, in tema di sanzioni applicabili in caso di omissioni o inesattezze nelle annotazioni dei registri del precedente articolo 145;
  • l’articolo 147 accoglie il contenuto della norma di cui all’articolo 40, comma 2, del decreto- legge n. 41 del 1995, relativa al rinvio alle norme ordinarie applicabili;
  • l’articolo 148 recepisce l’articolo 40-bis del decreto-legge 41 del 1995, relativo alle vendite all’asta dei beni usati e degli oggetti d’arte;
  • l’articolo 149, primo degli articoli dedicati ai “regimi speciali oss (one stop shop) e ioss(import one stop shop)(articoli da 149 a 153), riprendendo l’articolo 74-quinquies del d.P.R. 633 del 1972 disciplina il regime destinato ai soggetti passivi non stabiliti nella UE, che prestano servizi a committenti non soggetti passivi;
  • l’articolo 150 concerne il regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intraunionali di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche, di cui all’articolo 74-sexies deld.P.R. n. 633 del 1972;
  • nell’articolo 151 trova collocazione il regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, di importo non superiore a 150,00 euro; la disposizione trae origine dall’articolo 74-1 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 152 riporta, in relazione ai regimi speciali sopra descritti, le disposizioni per i soggetti già identificati in altri Stati membri di cui all’articolo 74-septies del P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 153 fa confluire nel testo unico le disposizioni in materia di riscossione e ripartizione dell’imposta nell’ambito dei regimi speciali, di cui all’articolo 74-octies del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 154, recependo il contenuto dell’articolo 53 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, 427, riporta alcune particolari disposizioni relative agli scambi intraunionali di mezzi di trasporto nuovi. Il comma 5 recepisce l’articolo 1, comma 378, legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante la disciplina della comunicazione che i soggetti di imposta trasmettono al Dipartimento trasporti e navigazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini dell’immatricolazione dei veicoli acquistati e della corretta all’applicazione del comma 3 dell’articolo in commento.;
  • l’articolo 155 ripropone le disposizioni per la identificazione di determinati prodotti di cui all’articolo 73-bis del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 156 ripropone la disposizione di cui all’articolo 70.1 del d.P.R. n. 633 del 1972 concernente il “Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione”.

Il Titolo XVII, Regime di franchigia” (articoli da 157 a 167), disciplina il regime di franchigia IVA nazionale e transfrontaliero.

In particolare, al Capo I rubricato “regime nazionale di franchigia IVA”, l’articolo 157 individua il regime nazionale di franchigia IVA applicabile ai soggetti stabiliti. In tale contesto, il comma 1 effettua un richiamo al regime nazionale di franchigia IVA di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, confermando che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni continuano ad applicare la disciplina IVA ivi prevista. La disposizione è inserita per motivi di sistematicità e di organicità del testo unico, non presentando profili innovativi rispetto alla normativa vigente. Al tal riguardo, si fa presente che il citato regime nazionale di franchigia, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, si applica ai contribuenti persone fisiche con ricavi e compensi, ragguagliati ad anni, non superiore a 85.000,00 euro. Tale soglia risulta in linea con quella prevista dall’articolo 284 della direttiva 2006/112/CE, così come modificata dalla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, che infatti consente agli Stati membri di esentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nel territorio dello Stato, dai soggetti passivi con volume d’affari inferiore alla soglia di 85.000,00 euro. La previsione dell’articolo 284, par. 1, della direttiva n. 112 del 2006, prevedendo per tutti gli Stati membri la facoltà di introdurre, nel proprio Stato membro, un regime di franchigia IVA alle condizioni descritte dalla norma, ha di fatto superato il sistema precedente che, ai fini dell’applicazione della franchigia IVA per i soggetti passivi di piccole dimensioni, prevedeva il sistema basato su singole decisioni di deroga. Per completezza, si fa presente che l’Italia è stata autorizzata ad applicare il regime di franchigia IVA, da ultimo, con la decisione di esecuzione (UE) 2023/664 del 23 marzo 2024, la cui scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2024, in modo da coordinarsi con l’entrata in vigore della direttiva (UE) 2020/285, fissata al 1° gennaio 2025.

Il capo II, “Regime transfrontaliero di franchigia”, fa confluire nel testo unico alcune modifiche apportate dal decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto”. L’articolo 3 di tale provvedimento ha previsto, in particolare, l’inserimento del Titolo V-ter all’interno del d.P.R. n. 633 del 1972. Il Capo II accoglie nel testo unico, dunque, il Titolo V-ter del d.P.R. n. 633, introdotto dal decreto legislativo sopra citato.

In particolare:

  • l’articolo 158, corrispondente all’articolo 70-terdecies del d.P.R. n. 633 del 1972, contiene le definizioni valide ai fini del nuovo regime di franchigia intraunionale (in particolare, il volume d’affari dell’Unione europea e quello dello Stato membro, il numero di identificazione EX, lo Stato di esenzione) e anticipa alcune disposizioni generali;
  • gli articoli da 159 a 162, con riferimento al regime applicato in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati membri, introducono nel testo unico le disposizioni concernenti le condizioni di ammissione, la decorrenza, gli adempimenti e la cessazione, di cui agli articoli da 70- quaterdecies a 70-septiesdecies del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • negli articoli da 163 a 167, con riferimento al regime applicato in altri Stati membri da soggetti stabiliti in Italia, sono esaminate, rispettivamente, le condizioni di ammissione, il suffisso EX, la decorrenza, gli adempimenti e la cessazione, di cui agli articoli da 70- octiesdecies a 70-duovicies del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il Titolo XVIII, “Disposizioni di coordinamento finale”, è composto dal Capo I “Disposizioni varie” e include i seguenti articoli:

  • l’articolo 168 corrisponde all’articolo 76 del d.P.R. n. 633 del 1972 ed è riferito alla istituzione e decorrenza dell’imposta;
  • l’articolo 169 reca le disposizioni di interpretazione autentica ricondotte nel testo unico, elencate secondo il numero progressivo di articolo oggetto di interpretazione autentica. Si tratta delle seguenti disposizioni:
  • articolo 1, comma 138, legge 27 dicembre 2006, 296 (lettera a);
  • articolo 66, comma 9-bis, decreto-legge 30 agosto 1993, 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (lettera b);
  • articolo 1, commi 38 e 39, legge 31 dicembre 2024, 207 (lettera c);
  • articolo 32-quinquies, comma 1, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (lettera d);
  • articolo 51, comma 1, legge 21 novembre 2000, 342 (lettera e);
  • articolo 2, comma 4, legge 18 febbraio 1997, 28 (lettera f);
  • articolo 3, comma 13, decreto-legge 27 aprile 1990, 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (lettera g);
  • articolo 1, comma 992, legge 27 dicembre 2006, 296 (lettera h);
  • articolo 75, comma 1, legge 30 dicembre 1991, 413 (lettera i);
  • articolo 1, comma 4-quater, decreto-legge 24 aprile 2017, 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (lettera l);
  • articolo 3, comma 2, legge 17 gennaio 2000, 7 (lettera m);
  • articolo 2-bis, commi 1 e 2, decreto-legge 24 aprile 2017, 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (lettera n);
  • articolo 36-bis, commi 1 e 2, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (lettera o);
  • articolo 9, commi 4 e 5, legge 27 luglio 1978, n. 392 (lettera p);
  • articolo 26-bis, comma 1, legge 24 giugno 1997, 196 (lettera q);
  • articolo 12, comma 7, decreto legislativo 10 settembre 2003, 276 (lettera r);
  • articolo 6, comma 12, legge 13 maggio 1999, 133 (lettera s);aarticolo 1, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 (lettera t);
  • articolo 36-bis, comma 1, decreto-legge 17 maggio 2022, 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (lettera u);
  • articolo 3, comma 6, decreto-legge 27 aprile 1990, 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (lettera v);
  • articolo 4, comma 1, legge 8 maggio 1998, 146 (lettera z);
  • articolo 6, comma 10, legge 13 maggio 1999, 133 (lettera aa);
  • articolo 66, comma 21, decreto-legge 30 agosto 1993, 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (lettera bb);
  • articolo 5, comma 1, legge 18 febbraio 1999, 28 (lettera cc);
  • articolo 10, comma 2-ter, decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 (lettera dd);
  • articolo 47, comma 1, legge 21 novembre 2000, 342 (lettera ee);
  • articolo 9, comma 1, decreto-legge 30 marzo 2023, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (lettera ff);
  • articolo 75, comma 2, legge 30 dicembre 1991, 413 (lettera gg);
  • articolo 3, comma 5, decreto-legge 28 giugno 1995, n, 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349 (lettera hh);
  • articolo 3, comma 10, decreto-legge 27 aprile 1990, 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (lettera ii);
  • articolo 55, comma 1, decreto-legge 21 giugno 2013, 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (lettera ll);
  • articolo 5, comma 3, decreto-legge 14 marzo 1988, 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 (lettera mm);
  • articolo 16, comma 5-bis, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (lettera nn);
  • articolo 1, comma 667, legge 23 dicembre 2014, 190 (lettera oo);
  • articolo 5, comma 2, decreto-legge 14 marzo 1988, 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 (lettera pp);
  • articolo 75, comma 3, legge 30 dicembre 1991, 413 (lettera qq);
  • articolo 43, comma 1, legge 21 novembre 2000, 342 (lettera rr);
  • articolo 1, comma 40, legge 30 dicembre 2020, 178 (lettera ss);
  • articolo 1, comma 14, decreto-legge 30 dicembre 1991, 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 (lettera tt);
  • articolo 4-sexies, commi 1 e 2, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (lettera uu);
  • articolo 1, comma 3, legge 30 dicembre 2018, 145 (lettera vv);
  • articolo 1 comma 19, legge 27 dicembre 2017, 205 (lettera zz);
  • articolo 5, commi 2 e 3 della legge 30 dicembre 1991, 413 (lettera aaa).
  • l’articolo 170 è finalizzato a dare attuazione alla disposizione presente nella legge delega 111 del 2023, che prevede l’“abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali”;
  • l’articolo 171 stabilisce la data di decorrenza delle disposizioni del testo unico