Una doverosa premessa: trasferire la propria residenza anagrafica può comportare notevoli vantaggi fiscali, ma farlo a fronte di una non reale situazione di fatto e non farlo con le dovute accortezze e non seguendo determinate regole può comportare notevoli rischi.
Per quanto attiene la normativa fiscale italiana si deve fare riferimento:
- all’Art. 2 del TUIR per le persone fisiche;
- all‘Art. 73 del TUIR per le persone giuridiche.
Molti ritengono, erroneamente, che per trasferire la propria residenza anagrafica all’estero bastino la cancellazione
dall’Anagrafe della popolazione residente con contestuale iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), ma l’iscrizione all’AIRE costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per poter essere considerato non residente.
La legislazione fiscale italiana tassa i redditi, in capo al contribuente, in quanto soggetto residente, ovunque essi siano prodotti. Il reddito è, quindi, assoggettato a tassazione su base mondiale, “worldwide principle”.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 351/E/2008 si è così espressa:
“Qualora sulla base dei criteri esposti un soggetto risulti essere residente in Italia, egli, ai sensi dell’art. 3 del TUIR è soggetto ad imposta in relazione a tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti, poiché solo i non residenti sono soggetti ad imposta limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.”
Un cittadino italiano che ha traferito la propria residenza all’estero basandosi sulla mera cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente con contestuale iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), senza la base di effettive circostanze e senza seguire un necessario comportamento atto a dimostrare l’effettivo trasferimento, può incorrere in pesanti sanzioni non solo amministrative, ma anche penali.
Infatti, se l’Amministrazione finanziaria dovesse dimostrare che si è in presenza di un “falso trasferimento della residenza anagrafica” e quindi si dovesse applicare l’art. 3 del TUIR, in base al quale si è soggetti ad imposta in relazione a tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti, questo potrebbe comportare, per esempio, la contestazione della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi e la mancata corresponsione delle imposte dovute, con tutte le conseguenze che questo comporta.
Quindi, quando parliamo di trasferimento della residenza anagrafica intendiamo un trasferimento che si fonda su elementi certi ed un conseguente comportamento corretto, atto a dimostrare l’effettivo trasferimento.
In Bulgaria:
- l’imposta sui redditi delle persone fisiche è regolata dall’Income Taxes on Natural Persons Act entrato in vigore nel 2007, Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ) che ha subito importanti modifiche già nel 2008.
A partire da quell’anno, infatti, la Bulgaria ha introdotto una flat tax del 10% che ha sostituito le precedenti aliquote progressive dell’imposta sul reddito (20%, 22% e 24%).
L’imposta grava su tutti i redditi delle persone fisiche ovunque prodotti per i residenti e su quelli prodotti sul territorio per i non residenti; - il regime fiscale delle società è regolato dalla Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО)con una flat tax del 10%.
Residenza fiscale in Bulgaria
In base all’art. 4 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche (ЗДДФЛ) una persona fisica è considerata residente in Bulgaria e soggetta a tassazione in Bulgaria, quando, indipendentemente dalla cittadinanza, soddisfa uno o più dei seguenti criteri:
- ha un indirizzo permanente in Bulgaria;
- è presente sul territorio bulgaro per più di 183 giorni nei limiti di ogni periodo di 365 giorni che termina nel corso dell’anno fiscale in questione;
- è inviato in trasferta all’estero per conto di entità residenti (società bulgara o dallo Stato bulgaro);
- ha il suo “centro degli interessi vitali” in Bulgaria (cioè, i suoi legami personali ed economiche sono più vicini a Bulgaria rispetto a qualsiasi altro paese).
È d’obbligo fare una precisazione: Una persona con domicilio permanente in Bulgaria non è considerata ivi residente se il suo centro di interessi vitali non si trova in Bulgaria.
Al fine di contrastare il fenomeno del trasferimento fittizio all’estero di soggetti in realtà residenti i vari Stati hanno adottato specifiche misure, volte a contrastarne il fenomeno. L’ordinamento Italiano, attraverso il modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni, stipulato con vari Stati esteri, ha previsto un particolare criterio volto ad individuare la residenza effettiva di un soggetto trasferitosi all’estero, attraverso la determinazione del suo “centro degli interessi vitali“.
Per quanto riguarda l’identificazione del centro degli interessi vitali si deve sottolineare che l’articolo 4, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni, precisa che: l’espressione residente di uno Stato contraente designa ogni persona che, in virtù della legislazione di uno Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, o di ogni altro criterio di natura analoga.
Sono “Bulgare” le persone giuridiche costituite secondo la legislazione bulgara
Con il termine esterovestizione (foreign dressed companies) si intede indicare una società o un gruppo societario che utilizzando tecniche di pianficazione fiscale internazionale, costituisce società o stabili organizzazioni all’estero. Generalmente in Stati a più basso livello di tassazione, al fine di evadere le imposte nello Stato in cui sono residenti.
Quindi in caso di esterovestizione siamo in presenza ad un fenomeno di evasione fiscale.
Ai sensi dell’articolo 73, comma 3, Tuir una società di capitali è considerata fiscalmente residente in Italia quando per la maggior parte del periodo d’imposta (183 gg.) ha mantenuto nel territorio dello Stato
- la sede legale
- o la sede dell’amministrazione
- o l’oggetto principale.
Come si vede, tali criteri sono fra loro alternativi, è sufficiente il realizzarsi di uno solo di essi affinché la società o l’ente vengano sottoposti a tassazione in Italia, in base del noto principio della tassazione su base mondiale dei redditi (c.d. worldwide principle) principio che l’Italia, così come la maggior parte dei Paesi occidentali, ha adottato nel proprio diritto tributario)).
L’Amministrazione finanziaria italiana applica il principio secondo il quale i redditi del soggetto residente sono soggetti a tassazione diretta dal fisco italiano indipendentemente dal luogo ove tali redditi sono stati prodotti.
Ai fini dell’esterovestizione, le disposizioni dettate per le società dall’art. 73 T.U.I.R. attribuiscono particolare rilevanza non solo al dato formale della sede legale della società, situata in Italia, ma anche a quelli sostanziali, relativi
- all’ubicazione nel territorio dello Stato della sede dell’amministrazione
- od allo svolgimento, in Italia, dell’oggetto principale dell’impresa.
Quindi, posto che il criterio della sede legale ha natura prettamente formale per stabilire se una società estera è fiscalmente residente in Italia, occorre analizzare, da un punto di vista sostanziale, i criteri di collegamento con il territorio dello Stato:
- sede dell’amministrazione
- e oggetto principale.
L’onere della prova grava sull’Amministrazione finanziaria che, nell’ambito della propria attività ispettiva, dovrà dimostrare che la società è fittiziamente estera.
Fermo restando, per ovvia ipotesi, che una società con sede all’estero svolga la sua attività nel Paese estero dove ha la sede legale, anche sulla base del consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per individuare la residenza fiscale di una società o di un ente estero, occorre fare riferimento al criterio della “sede effettiva”.
La sede dell’amministrazione, contrapposta alla sede legale, coincide con la “sede effettiva” dell’impresa estera, intesa come il luogo dove:
- hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente;
- si convocano le assemblee.
La sede effettiva può essere definita come quel luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente, il luogo ove si concretizzano gli atti produttivi e negoziali dell’ente, nonché i rapporti economici che il medesimo intrattiene con i terzi.
Per determinare il luogo della sede dell’attività economica di una società occorre prendere in considerazione un complesso di fattori:
- la sede statutaria;
- il luogo dell’amministrazione centrale;
- il luogo di riunione dei dirigenti societari;
- il luogo in cui si adotta la politica generale di tale società.
Possono rilevare anche altri elementi:
- il luogo di riunione delle assemblee generali;
- di tenuta dei documenti amministrativi e contabili;
- di svolgimento della maggior parte delle attività finanziarie e bancarie.
In questo senso c’è una consolidata giurisprudenza.
Quindi, sintetizzando, per considerare una società con sede legale all’estero esterovestita è sufficiente che si dimostri che l’amministrazione sia stata condotta dall’Italia.
In Bulgaria, al contrario, ci si sofferma sull’aspetto formale: sono “Bulgare” le persone giuridiche costituite secondo la legislazione bulgara.
In Bulgaria il regime fiscale delle società è regolato dalla Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО)
Ai fini pratici, dunque, nella normalità dei casi, una persona fiscalmente residente in Bulgaria potrà condurre, anche dal territorio della Bulgaria, atti di amministrazione di una società situata in un “Paradiso Fiscale” senza che per questo la società paradisiaca venga considerata “bulgara”.
Attenzione però a fare riferimento anche alle Convenzioni intese ad evitare le doppie imposizioni.
Bisognerà porre sempre attenzione alle clausole convenzionali.
Per esempio, consideriamo la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
Il secondo comma dell’art. 1 della Convenzione dispone che:
“Ai sensi della presente Convenzione, l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa:
a) per quanto riguarda la Repubblica italiana, qualsiasi persona che, in virtu’ della legislazione italiana, e’ assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata;”.
Ma il quarto comma dispone che: “Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 2, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.”
In Bulgaria l’aliquota fiscale sui dividendi di fonte estera distribuiti a favore di persona fisica fiscalmente residente è del 5% con possibilità di detrarre integralmente quanto trattenuto all’estero come ritenuta
Come vedremo in Bulgaria l’aliquota fiscale sui dividendi di fonte estera distribuiti a favore di persona fisica fiscalmente residente è del 5% (5 per cento) con possibilità di detrarre integralmente quanto trattenuto all’estero come ritenuta.
Quindi:
- Se l’imposta pagata all’estero è superiore o uguale al 5%, in Bulgaria non è dovuta alcuna imposta;
- Se l’imposta pagata all’estero è inferiore al 5%, in Bulgaria viene pagato solo il saldo fino al 5%.
Esaminiamo il caso nel dettaglio.
Ai fini del trattamento fiscale ai sensi della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ), in Bulgaria i redditi da dividendi, a seconda del beneficiario e della sua fonte, possono essere suddivisi in quattro gruppi:
- dividendi a favore di una persona fisica residente fiscalmente in Bulgaria da una fonte in Bulgaria;
- dividendi a favore di una persona fisica straniera (non residente fiscalmente in Bulgaria) da una fonte in Bulgaria;
- dividendi a favore di una persona fisica residente fiscalmente in Bulgaria da una fonte estera;
- dividendi a favore di un’impresa individuale bulgara (едноличен търговец (ЕТ)), essendo irrilevante la fonte del reddito (art. 38, c. 1 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ).
In tutti e quattro i casi, per “dividendo” si intende il reddito definito al § 1, punto 5 delle Disposizioni Aggiuntive (Допълнителните разпоредби (ДР)) della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ), vale a dire:
- reddito da azioni;
- proventi da partecipazioni anche prive di personalità giuridica e da altri diritti equiparati a proventi da azioni;
- distribuzione nascosta dell’utile nel senso della definizione utilizzata nella Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) (punto 8 del § 1 delle Disposizioni Aggiuntive (Допълнителните разпоредби (ДР)) della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ).
In tutti e quattro i casi , l’ ammontare lordo dei dividendi determinato dalla delibera di distribuzione del dividendo (1) è assoggettato a tassazione , con tassazione definitiva ( e non anticipata ) del 5% (5 per cento) sull’importo lordo determinato dalla decisione sulla distribuzione dei dividendi.( artt. 38 , commi 1 e 2 e art. 46 , comma 3 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ).
Infatti:
- il primo comma dell’art.38 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ) elenca i tipi di dividendo:
-
- dividendi a favore di una ditta individuale;
- dividendi e azioni di liquidazione a favore di:
a) persona fisica locale o straniera proveniente dalla Bulgaria;
b) una persona fisica locale proveniente da una fonte estera.
- il secondo comma dell’art.38 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ) dispone che: “L’imposta finale sul reddito da dividendi è determinata sull’importo lordo determinato dalla decisione sulla distribuzione dei dividendi.”
- il terzo comma dell’art. 46 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ) dispone che: ” L’aliquota fiscale è del 5% per i redditi ai sensi dell’art. 38, par. 1 .”
Quindi, in Bulgaria, l’aliquota fiscale sui dividendi è del 5% (5 per cento) sull’importo lordo determinato dalla decisione sulla distribuzione dei dividendi, sia che si tratti di:
- dividendi a favore di una ditta individuale bulgara;
- dividendi e azioni di liquidazione di fonte bulgara a favore di:
- persona fisica residente fiscalmente in Bulgaria
- persona fisica non residente fiscalmente in Bulgaria;
- dividendi e azioni di liquidazione di fonte estera a favore di:
- una persona fisica residente fiscalmente in Bulgaria.
Lo scopo di questo articolo è quello di esaminare le peculiarità del trattamento fiscale bulgaro dei dividendi da fonte estera a favore di una persona fisica residente in Bulgaria.
In Bulgaria, dal punto di vista dell’imposta dovuta sulla percezione di un dividendo, il dividendo costituisce un reddito soggetto all’imposta alla fonte.
Ciò significa che se una società bulgara paga un dividendo al suo proprietario o ai suoi soci, la società stessa dovrebbe trattenere le imposte e pagare il dividendo ridotto dell’aliquota pertinente.
Tuttavia, quando un residente fiscale in Bulgaria riceve un reddito da un dividendo dall’estero, l’imposta non è più alla fonte, ma definitiva.
Ciò significa che il destinatario (residente fiscale in Bulgaria) del dividendo deve calcolare e versare personalmente le imposte.
Come accennato in apertura, i dividendi maturati a persone fisiche residenti sono soggetti a tassazione con imposta finale del 5% (5 per cento) già al momento della loro maturazione e non sono soggetti a dichiarazione nella dichiarazione dei redditi annuale ai sensi dell’art. 50 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ).
Fanno eccezione i dividendi da fonte estera ricevuti da persone fisiche residenti fiscalmente in Bulgaria.
In tal caso i dividendi sono soggetti a dichiarazione (art. 52, comma 1, n. 4 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ), in combinato disposto con l’art. 50, comma 1, n. 3 (ЗДДФЛ)).
Infatti, se la società distributrice e il beneficiario del dividendo sono stabiliti in Paesi diversi, di solito, entrambi i Paesi soggettano i dividendi a tassazione, nel nostro castro caso:
- Il Paese in cui è stabilita la società distributrice del dividendo impone la ritenuta alla fonte (withholding tax – данък при източника);
- La Bulgaria, dove è stabilito il destinatario del dividendo, impone un’imposta definitiva (final tax – окончателен данък).
Per evitare la doppia imposizione (double taxation – двойното данъчно облагане) in Bulgaria si applicano due metodi:
- Metodo del credito d’imposta ordinario (методът на обикновения данъчен кредит) secondo la normativa nazionale (art. 76 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ)
- Norme speciali regolate nelle Convenzioni per evitare la doppia imposizione (Double Taxation Agreements (DTA) – (Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО )
Vedi l’elenco in: Bulgaria – Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni sul reddito
A questo proposito, chiariremo che quando riceve dividendi con una fonte all’estero, la persona dovrebbe auto-tassarsi – pagare un’imposta finale del 5 percento sul loro importo lordo (articolo 38, paragrafo 1, punto 2, b. “b ” e par. 2 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ), e art. 46, par. 3 (ЗДДФЛ)).
L’imposta è dovuta entro il 15° giorno del mese successivo al trimestre in cui i dividendi sono stati acquisiti (art. 67 cpv. 1 (ЗДДФЛ), in combinato disposto con l’art. 46 cpv. 4 (ЗДДФЛ)).
Se i dividendi sono tassati all’estero, la persona potrebbe evitare la loro doppia imposizione quando:
- non è disponibile una Convenzione per evitare la doppia imposizione (Double Taxation Agreement (DTA) – (Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО ) e si applica il metodo del credito d’imposta ordinario (методът на обикновения данъчен кредит), ovvero detrarre l’imposta pagata all’estero fino all’importo dell’imposta dovuta in Bulgaria (art. 76, par. 1-3 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ)).
Per utilizzare il credito d’imposta è necessario presentare all’Agenzia nazionale delle entrate una prova (documento) della ritenuta d’imposta.
“Credito d’imposta” significa che l’imposta pagata all’estero viene detratta dall’imposta dovuta in Bulgaria. In Bulgaria l’aliquota dell’imposta sui dividendi è sempre del del 5% (5 per cento) , da cui consegue che:- Se l’imposta pagata all’estero è superiore o uguale al 5%, in Bulgaria non è dovuta alcuna imposta, ma nulla viene restituito come “pagato in eccesso” all’estero rispetto all’aliquota locale
- Se l’imposta pagata all’estero è inferiore al 5%, in Bulgaria viene pagato solo il saldo fino al 5%.
Ad esempio:
-
- se all’estero viene trattenuta un’imposta del 10% sull’importo lordo dei dividendi, il cui equivalente è BGN 1.000, tassa di 100 BGN, allora nessuna imposta è dovuta in Bulgaria, poiché l’imposta da pagare in Bulgaria sullo stesso importo sarebbe di 50 BGN;
- se viene trattenuta una tassa del 3%, cioè BGN 30, la persona deve pagare BGN 20 di imposta entro il 15 del mese successivo al trimestre in cui è stato acquisito il reddito;
- è disponibile una Convenzione per evitare la doppia imposizione (Double Taxation Agreement (DTA) – (Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО ).
In questo caso vanno applicati i relativi metodi di elusione della doppia imposizione stabiliti nella relativa convenzione (più comunemente il metodo del credito d’imposta ordinario (методът на обикновения данъчен кредит), sopra descritto.
Le Convenzioni per evitare la doppia imposizione (Double Taxation Agreements (DTA) – (Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО ) vengono applicate con priorità rispetto alla Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche (ЗДДФЛ). Nel contesto dell’imposta sui dividendi ciò è praticamente irrilevante, poiché le Convenzioni tra la Bulgaria e i Paesi terzi prevedono sempre un credito d’imposta per l’imposta pagata sui dividendi.
Il vantaggio principale dei trattati nel contesto dell’imposta sui dividendi è che i trattati molto spesso limitano la capacità dell’altro Paese di imporre una ritenuta alla fonte. Ciò avviene con l’imposizione di massimali fiscali, che nella stragrande maggioranza dei casi sono inferiori all’imposta prevista dalla legislazione locale del rispettivo paese.
Di conseguenza:
- Se il massimale fiscale previsto dalla Convenzione è inferiore all’imposta effettiva nel Paese in questione, si applica l’aliquota fiscale prevista dalla Convenzione;
- Se il massimale fiscale previsto dalla Convenzione è più alto dell’imposta effettiva nel Paese in questione, si applica l’imposta effettiva;
- In Bulgaria si applica la regola del credito d’imposta.
Nella maggior parte dei casi, il destinatario del dividendo esercita automaticamente i propri diritti derivanti dall’accordo. Dovrebbe solo notificare il pagatore del reddito, vale a dire la società che paga il dividendo. A volte esiste una procedura speciale per questo. Questo è l’esempio degli Stati Uniti, dove l’IRS dispone di un modulo speciale che viene compilato dal destinatario del reddito: W-8 BEN.
Indipendentemente dal fatto che la Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ) preveda che l’onere fiscale sui dividendi di provenienza estera venga definitivamente liquidato entro l’anno, tali dividendi dovrebbero essere dichiarati a titolo puramente informativo nella dichiarazione dei redditi annuale ai sensi dell’art. 50 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ) . La particolarità è che sono dichiarati nel modello di dichiarazione 2001a – per le persone che hanno percepito reddito/i con fonte all’estero ( Appendice n. 8). (In questo senso è il Chiarimento (Разяснение ) n. 1_4 del 24.02.2011 della Direzione “Gestione dei ricorsi e dell’esecuzione” (Обжалване и управление на изпълнението (ОУИ)) di Burgas (Дирекция „ОУИ“ – Бургас) Quindi una persona che forma il suo reddito interamente da una fonte in Bulgaria, ma ha un reddito da dividendi con una fonte all’estero, indipendentemente da che, per tutti i suoi redditi, compili il modulo di dichiarazione 2001a (декларация образец 2001а) per coloro che hanno percepito reddito/i di fonte estera, indicando infine i redditi percepiti da dividendi di fonte estera nella Parte I dell’Appendice n. 8 a puro titolo informativo finalità (come indicato all’inizio della stessa Appendice n. 8, i dati ivi dichiarati non sono tenuti in considerazione ai fini fiscali).
In Bulgaria le norme riguardanti le Controlled Foreign Companies (CFC) non si applicano all’imposizione sulle persone fisiche fiscalmente residenti e si applica l’aliquota fiscale del 5%
Le varie regole contro le pratiche di elusione fiscale che influenzano direttamente il funzionamento dei mercati nazionali sono delineate nella Direttiva del Consiglio (UE) 2016/1164, nota anche come Direttiva sulla tassazione o Direttiva sull’elusione fiscale, adottata il 12 luglio 2016.
L’11 novembre 2018, il parlamento bulgaro ha adottato modifiche alla legge sull’imposta sul reddito delle società ai sensi della direttiva (UE) 2016/1164.
Le NORME SPECIFICHE PER LA DETERMINAZIONE DEL RISULTATO FINANZIARIO FISCALE NEI CASI DI SOCIETA’ ESTERA CONTROLLATA sono contenute nel Capitolo nove “a” (artt. dal 47в. al 47д.) della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО).
Di contro norme riguardanti le Controlled Foreign Companies (CFC) non sono state introdotte nella Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ).
Quindi, in Bulgaria, anche nel caso di una Persona Fisica Fiscalmente Residente che controlla una Società estera classificata come Controlled Foreign Companies (CFC) l’aliquota fiscale sui dividendi di fonte estera distribuiti a favore della persona fisica fiscalmente residente è del 5% (5 per cento) con possibilità di detrarre integralmente quanto trattenuto all’estero come ritenuta.
(1) In caso di distribuzione occulta degli utili, la base imponibile è determinata sull’importo lordo degli importi addebitati.